Upload
bonfilio-tarantino
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Seminario in materia di igiene Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo Ce sicurezza sul lavoro Modulo C
Parte IIl sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori.Parte IINegoziazione e gestione delle relazioni sindacaliParte IIIGestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
Avv. Francesca Silvestrini
Art.Art.3232 Costituzione Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.Art.4141 Costituzione Costituzione
L’iniziativa economica e privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 39 CostituzioneArt. 39 Costituzione I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto
è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL
Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.).
Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche
Art. 3 D.Lgs. 626/94
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
1. Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
2. Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile;
3. Riduzione dei rischi alla fonte;
4. Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.
I Soggetti responsabili
1. Datore di Lavoro: poteri di spesa e gestionali
massima autonomia decisionale
2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale
attività di organizzazione
3. Preposti: elevata qualificazione tecnica
compiti di istruzione, coordinamento e
controllo
Datore di Lavoro
Organizzazione del lavoro e natura dei rischi
1. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali
2. Nomina : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione - il medico competente
Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti
Dovere di attuazione degli obblighi e degli
adempimenti di sicurezza:
1.Organizzazione del lavoro
2.Formazione ed informazione
3.Consultazione con R.S.L.
Obblighi dei preposti
Art. 5 D.Lgs. 626/94
Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai
datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed
individuale.
Obblighi dei lavoratori
1. Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro
2. Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale
3. Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale
4. Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Persona nominata dal datore di lavoro avente capacità
e requisiti professionali art 8 bis D.Lgs. 626/94
Collabora con il datore di lavoro
Promuove determinazioni
del datore di lavoro
Ha relazioni con:gli organi di vigilanza, appaltatori, R.L.S.
e medico competente
Medico competente
Valuta il rapporto esistente tra lo stato di salute dell’individuo
e l’ambiente di lavoro
Svolge un’azione
Informativa Di accertamentoValutativa
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Eletto o designato dai lavoratori
Svolge compiti
Informazione su:-documenti di sicurezza -servizi di vigilanza
Verifica e accesso su:-Luoghi di lavoro-Documentazione esistente in azienda
Consultazione su:-valutazione dei rischi-Designazione addetti servizi-Formazione
Aziende (Unità Produttive)
Numero dipendenti
Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000
Numero minimo RLS
1 3 6
Progettisti,Fornitori ed installatori
Art. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza
e disposizioni legislative
Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni
Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza
Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione
Contratto di appaltoArt. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità
produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi
1) Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro.
2) Datori di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi.
3) Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo
Responsabile dei lavoriResponsabile dei lavori
Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera.
Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori
Ruolo di centralità della dirigenza
Potere politico
(artt.4, 5 e 14 del d.lgs.
165/2001)
Dirigenza
(at.45 del d.lgs. Personale
165/2001 ed i CCNL)
Potere sindacale
(artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001)
Le relazioni sindacaliLe relazioni sindacaliGli aspetti più rilevanti sono:Gli aspetti più rilevanti sono:
1) soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale2) definizione comparti ed aree di contrattazione3) livelli e tipologie di contratto4) direttive e procedure per la stipulazione
contratti5) accertamento della rappresentatività e la
rappresentanza nei luoghi di lavoro (diritti e le prerogative sindacali)
Diritto sindacale:
Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di
norme strumentali poste dallo Stato, dalle
organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in
una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi
derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi
produttivi
(Giugni, Diritto sindacale 2001)
DefinizioniDefinizioni generaligenerali
Relazioni industrialiLa disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del
diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso.
(Giugni, Diritto sindacale 2001)
DefinizioniDefinizioni generaligenerali
Regolazione del dirittoSindacale nel sistemaPrivato
Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000
Regolazione del diritto
sindacale nel sistema
Pubblico
Artt. 39 e 40 della
Costituzione
Legge 300/1970
Legge 146/1990
Legge 83/2000
d.lgs. 165/2001
DefinizioniDefinizioni generaligenerali
Concertazione:
Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali
come cambiamento della strategia sindacale in un mutato
scenario economico sociale (globalizzazione,
terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla
sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte
imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del
Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei
contratti.
DefinizioniDefinizioni generaligenerali
Regole del conflitto
Individuazione dei soggetti legittimati
Democrazia sindacale
Sindacato movimento Sindacato associazione
Democrazia diretta Democrazia partecipativa
DefinizioniDefinizioni generaligenerali
Definizioni generaliDefinizioni generaliLibertà sindacaleLibertà sindacale
Art. 18 Cost. Art. 39 Cost. Profilo strumentale:Aggregazione soggetti in formaorganizzata titolari libertàsindacale. Anche l’individuo peril proselitismo nella fase cheprecede l’organizzazione Profilo teleologico:Atto diretto alla autotutela di interessigiuridici connessi conl’attività di lavoro
1) Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero
2) Non vi è comunque una competenza comunitaria
3) Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti
Definizioni generaliDefinizioni generaliNormativa ComunitariaNormativa Comunitaria
PRINCIPI dello STATUTO DEI PRINCIPI dello STATUTO DEI LAVORATORILAVORATORI
1) Tutela libertà e dignità dei lavoratori (artt.2, 4, 6, 7,8)
2) Effettività della libertà sindacale e divieto di costituire sindacati di comodo (artt.15,16,17)
3) Legislazione di sostegno alle OOSS e libertà di non aderire ad alcun sindacato (art.15)
4) Nullità atti discriminatori (artt. 15,16)
Contrattazione, concertazione, consultazione informazione
Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda
Contrattazione: Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTESOLO SE CONVENIENTE
Concertazione:Concertazione: Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti
Consultazione: Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda
Informazione: Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda. Può essere preventiva o successiva