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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
PRSP n.331 /2016
composta dai seguenti magistrati:
Pres. di Sezione Giovanni Coppola Presidente
I Ref. Rossella Bocci
I Ref. Innocenza Zaffina Relatore
I Ref. Francesco Sucameli
I Ref. Raffaella Miranda
I Ref. Carla Serbassi
nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2016 ha adottato la seguente deliberazione
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012
n. 213;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
VISTO il regolamento (n.14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e
successive modificazioni;
VISTA la relazione questionario dell’Organo di revisione del comune di Mercato San
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Severino (SA) acquisita ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre
2005 n. 266, in riferimento al conto consuntivo dell’esercizio 2014;
VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 725 del 17 febbraio 2016 indirizzata al
rappresentante legale pro-tempore del Comune, al Responsabile del servizio economico-
finanziario e all’Organo di revisione, nonché al Segretario Comunale;
VISTA la nota del 30 marzo 2016 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1535 in
data 31 marzo 2016, a firma del Responsabile f.f. del servizio finanziario;
VISTA la nota del Collegio dei revisori del 29 marzo 2016 acquisita al prot. di questa
Sezione al n. 1519 in pari data, nonché la successiva integrazione (nota dell’8 aprile 2016,
acquisita al prot. della Sezione al n. 1816 in data 14 aprile 2016);
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 46/2016 del 20 giugno 2016, ritualmente trasmessa
all’ente, con la quale, accolta la proposta di deferimento e la richiesta di attivazione della
procedura di cui all’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ed agli artt. 148,
148 bis del TUEL, nonché all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, formulata dal
magistrato istruttore, veniva assegnato all’ente locale un congruo termine per l’invio di
eventuali deduzioni e/o memorie illustrative;
VISTA l’istanza motivata del Commissario straordinario del Comune di Mercato San
Severino (nota del 6 settembre 2016) con la quale si chiedeva di concedere un ulteriore
termine per la predisposizione delle memorie;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 56/2016 con la quale, ritenuto di dare parziale
accoglimento alla richiesta di cui sopra, si concedeva un breve rinvio per le deduzioni;
VISTE le memorie trasmesse dal Commissario straordinario (nota prot. n. 22019 del 28
settembre 2016 acquisita al prot. della Sezione al n. 4968 in data 29 settembre 2016);
VISTE le memorie trasmesse dal Presidente del Collegio dei revisori con nota acquisita al
prot. di questa Sezione al n. 4673 in data 13 settembre 2016;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 62/2016, con la quale la Sezione è stata convocata
per l’adunanza pubblica per il giorno 11 ottobre 2016, per l’esame degli esiti del controllo sul
rendiconto 2014 del Comune di Mercato San Severino (SA);
UDITI nella predetta adunanza pubblica, il Commissario straordinario d.ssa F. Zinno, il
Commissario “ad acta” incaricato della predisposizione del bilancio 2016-2018 e del rendiconto
2015 dott. V. Antonetti, la responsabile del servizio economico-finanziario rag. A. Esposito, il
Presidente del Collegio dei revisori dott. G. Annese;
UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina,
FATTO E DIRITTO
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine
al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza
della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda,
della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento
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del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta
gestione delle risorse pubbliche nell’interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che
compone la Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9
novembre 2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare
ulteriormente questo ruolo.
In particolare, l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha
valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce
delle Sezioni regionali di controllo emergano “comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o
squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo
stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in
apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento,
trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive
e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente
il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione
dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, intitolato “Rafforzamento del
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che
"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i
rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti”. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali
all'ente". In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte
accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati
sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
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ripristinare gli equilibri di bilancio”. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi
o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali
è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.
Il quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte
della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo
di affermare: “I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla
emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri
cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81
Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto
degli obblighi comunitari”.
Inoltre, “le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e
regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale
attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., giustificano anche il
conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive
del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali
(sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una
supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono
riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli
«obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di
bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei
conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere accompagnati anche da misure atte a
prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio
(sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità
e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)»
(sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile
attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico
(sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i
bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in
equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità.
Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di
attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo
tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n.
60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della
magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci
e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica
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conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare
autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie (sentenza n. 39 del
2014)”. (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).
Nell’ambito del sopra prospettato quadro normativo, la Sezione regionale di controllo per la
Campania adotta la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Mercato
San Severino (SA) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per
addivenire al loro superamento. Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è
limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito
all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili
non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto
accertato in questa sede non attiene alla antigiuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti
sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi
giurisdizionali, per quanto di eventuale competenza.
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, avendo riscontrato per il rendiconto 2014 e in esito agli
aggiornamenti forniti nelle memorie e in adunanza pubblica “comportamenti difformi dalla sana
gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità
contabili e squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto
finanziario” (cit. art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011; art. 244 del TUEL).
****
L’Organo di revisione del Comune di Mercato San Severino (SA, abitanti n. 22.129 al
31/12/2015) ha inviato a questa Sezione - come previsto dall’art. 1, comma 166, della legge
23 dicembre 2005 n. 266 - la relazione sul rendiconto 2014.
In sede di esame del succitato questionario sono emersi elementi critici, in considerazione dei
quali è stata trasmessa all’Organo di revisione economico–finanziaria, al Sindaco e, per
conoscenza, al Segretario generale, la nota richiamata in premessa, con la quale sono stati
chiesti chiarimenti, corredati dall’opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della
gestione, come emergenti dalle indicazioni contenute nei suindicati questionari.
A riscontro della citata richiesta istruttoria, è quindi pervenuta la nota dell’ente richiamata in
premessa; nonché la nota di chiarimenti del Presidente del Collegio dei revisori.
Tuttavia, permanevano criticità su:
- Flussi di cassa, entrate a destinazione specifica non reintegrate a fine esercizio, elevato
ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013;
- Limitata attendibilità del risultato di amministrazione, critica gestione dei residui attivi e
passivi, critica gestione delle entrate nelle fasi di accertamento e riscossione;
- Erronea allocazione nelle partite “altre” dei Servizi conto terzi;
- Elevato ammontare di debiti fuori bilancio e passività potenziali;
- Mancata adozione di misure per garantire la tempestività dei pagamenti;
- Irregolarità nella gestione degli organismi partecipati e passività potenziali correlate;
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- Mancato aggiornamento degli inventari.
Di conseguenza il magistrato incaricato si determinava a chiedere – a mezzo di specifica
proposta di deferimento - l’esame collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella pienezza
del contraddittorio, le criticità gestionali rilevate, in vista dell’adozione di specifica pronuncia, ai
sensi degli articoli 148, 148 bis del TUEL, art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonché dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, posto che esse
apparivano concretare, nel loro complesso, comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria, suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’Ente.
In seguito all’emissione, da parte del Presidente della Sezione regionale di controllo,
dell’ordinanza in epigrafe trasmessa unitamente alla predetta proposta di deferimento, nell’ente
si è venuta a determinare l’ipotesi di sospensione del consiglio comunale di cui all’articolo 141,
comma 1, lett. c) del TUEL e dell’articolo 227, comma 2-bis, in combinato disposto con il
predetto articolo 141. Per cui, il Prefetto di Salerno in data 1° luglio 2016 ha nominato il dott.
Valentino Antonetti Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione 2015 e
del bilancio di previsione 2016-2018.
In data 6 luglio 2016, il medesimo Prefetto ha nominato la d.ssa Fulvia Zinno Commissario
prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente. Con successivo D.P.R. 4 agosto 2016 è
stato sciolto il Consiglio comunale e la d.ssa Zinno è stata nominata Commissario straordinario
per la provvisoria gestione del Comune, sino all’insediamento degli organi ordinari a norma di
legge.
Con deliberazione n. 2 del 5 agosto 2016 del Commissario ad acta è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015.
Infine, in seguito a una richiesta di rinvio del termine, sono state inviate a questa Sezione le
deduzioni indicate in premessa. Tanto premesso, si passa all’esame delle criticità rilevate e
rimaste confermate anche alla luce delle deduzioni dell’ente.
1.PRESENZA DI SQUILIBRI DI BILANCIO IN GRADO DI PROVOCARE IL DISSESTO
FINANZIARIO: FLUSSI DI CASSA, ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, UTILIZZO DI
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA, ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’ D.L. 35/2013
Con riferimento alle prospettate criticità nei flussi di cassa, nell’utilizzo delle anticipazioni di
tesoreria e delle entrate a destinazione (non reintegrate a fine esercizio), nonché nel ricorso ad
un elevato ammontare di anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, si confermano, in
sostanza, tutti i rilievi contestati in istruttoria.
In particolare, dal prospetto 1.2 della Sezione seconda del questionario ("Flussi di cassa") si
evinceva una differenza negativa di parte corrente, nel 2014, per complessivi - € 8.342.948,41,
derivante dalla gestione di competenza (- € 131.830,72) e dalla gestione in conto residui (- €
8.211.117,69). Inoltre, dalla medesima tabella si evinceva che il fondo cassa fosse pari a zero.
Dalla domanda 1.6.2 emergeva che l’ente aveva utilizzato fondi vincolati per cassa, che non
risultavano ricostituiti a fine esercizio, visto che il fondo cassa finale era pari a zero.
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Dal parere dell’Organo di revisione al rendiconto 2014 emergeva che: “l’ente non ha al
momento provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015 come
disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al
d.lgs. 118/2011”.
La tabella 1.6.4 evidenziava, inoltre, nel triennio 2012-2014, un costante ricorso all’
anticipazione di tesoreria (365 giorni l’anno). Nel 2014, l’importo dell’anticipazione non
restituita a fine esercizio è stata pari a € 2.618.192,15, con un importo delle somme maturate
a titolo di interessi passivi al 31/12 pari a € 97.498,57. L’entità dell'anticipazione 2014 richiesta
oltre i 3/12 e fino ai 5/12 era pari a € 2.644.578,87. L’entità dell'anticipazione richiesta ai sensi
dell'art.2 comma 3-bis del d.l. n. 4/2014 conv. in l. 50/2014 era pari a € 6.611.444,70.
Il Collegio dei revisori ha peraltro precisato che: “La cassa vincolata accertata all'inizio del 2015
per l'importo di euro 1.164.839 è stata utilizzata nel corso dell'anno e risulta ancora da
reintegrare per l'importo di euro 894.529,19. Lo stesso dicasi per l'anticipazione di tesoreria
che da alcuni anni viene utilizzata e mai del tutto reintegrata entro fine anno”.
In particolare, per il 2014 e per il 2015 risulta superato il parametro 9) da doversi prendere in
considerazione per la condizione di deficitarietà strutturale, evidenziandosi l’esistenza al 31
dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate
correnti.
In sede di deferimento, l’ente è stato invitato a fornire aggiornamenti circa l’ammontare delle
somme a destinazione vincolate utilizzate per cassa e non ancora reintegrate nonché circa le
anticipazioni di tesoreria non reintegrate a fine esercizio.
In proposito, in sede di deduzioni l’ente ha precisato che “Perdurando la crisi finanziaria,
insieme alle motivazioni già esposte nella precedente relazione del 30.03.2016, non è stato
possibile ricostituire integralmente le entrate a destinazione vincolata.
In relazione all'aggiornamento richiesto, si comunica quanto segue:
a) al 31.12.2015, l'ammontare delle somme a destinazione vincolata utilizzate per cassa
non ancora reintegrate è pari ad euro 894.529,19. Tale importo risulta inferiore a quello
relativo alla cassa vincolata, accertata all'inizio del 2015, che era pari ad euro 1.164.839,00;
b) l'anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2015 è pari ad euro 1.199.597,32”.
L’Organo di revisione ha evidenziato che all’ultima verifica di cassa trimestrale (al 30 giugno
2016) la cassa vincolata da reintegrare era pari a € 1.399.092,34 e l’anticipazione di tesoreria
pari a € 4.406.161”.
In sostanza, si conferma la gravissima crisi di liquidità già prospettata in sede di deferimento.
Il reiterato e prolungato ricorso all’anticipazione di tesoreria è in contrasto con il fine
dell’istituto dettato dall’art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ne
consente l’utilizzo, in quanto debito a breve termine sottratto ai limiti di destinazione alle spese
di investimento posti dall’art. 119, u.c. della Costituzione, per “superare una momentanea
carenza di liquidità”.
La situazione risulta particolarmente critica, anche in considerazione del fatto che il perdurare
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di siffatto status quo crea ulteriori costi in termini di interessi passivi sul conto di tesoreria.
Invero, se pure può essere fisiologico uno squilibrio temporaneo dei flussi di tesoreria, tuttavia,
in presenza di un risultato di amministrazione in avanzo, ciò dovrebbe comportare il ricorso al
fido del tesoriere in una percentuale non superiore al 5% delle entrate correnti accertate,
ovverosia essere contenuto entro il parametro che il Ministero dell’interno considera quale
sintomo di una deficitarietà strutturale. Tale parametro, come si è detto, risulta invece essere
stato superato sia nel 2014 sia nel 2015.
Nel caso di specie, il frequente ricorso all’anticipazione di tesoreria (mai reintegrata a fine
esercizio) fa altresì presumere, come si preciserà in seguito, l’omissione di una corretta attività
di riaccertamento dei residui per l’esercizio 2014. Risultano inoltre utilizzate per cassa e tuttora
non reintegrate entrate a destinazione specifica (art. 195 TUEL).
A fronte di una critica situazione di cassa, l’ente ha dovuto fare fronte ad ingenti crediti certi,
liquidi ed esigibili facendo ricorso a un rilevante ammontare di anticipazioni di liquidità di cui al
d.l. 35/2013: nonostante ciò, permane la crisi di liquidità e le gravi irregolarità consistenti nella
mancata ricostituzione a fine esercizio delle anticipazioni di tesoreria e delle entrate a
destinazione vincolata utilizzate per cassa.
Soltanto in seguito al commissariamento e a specifiche richieste dell’Organo di revisione, l’ente
ha posto in essere una più accurata attività di ricognizione di debiti fuori bilancio da riconoscere
e di passività potenziali, ai quali, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese in adunanza
pubblica, l’ente non riuscirà a fare fronte con modalità ordinarie (combinato disposto degli
articoli 193 e 194 del TUEL).
La predetta situazione, di sostanziale insolvenza, sarebbe riconducibile, secondo quanto rilevato
dall’ente in istruttoria e in adunanza pubblica, ad una riduzione dei trasferimenti erariali e
regionali a fronte di una maggiore imposizione tributaria diretta che ha comportato un
rallentamento delle riscossioni comunali, nonostante l’affidamento della gestione diretta della
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali al Raggruppamento Temporaneo di
imprese costituito dalle Società Gamma Tributi srl e la Engineering Tributi Spa. In adunanza
pubblica, è emerso altresì che l’ente avrebbe sostenuto spese che in passato non sono state
oggetto di adeguata razionalizzazione. Inoltre, sussisterebbero problematiche attinenti
all’anticipazione di somme (quali rate di ammortamento di mutui) ancora in attesa del rimborso
da parte della Regione Campania.
Con specifico riferimento ai risultati riscontrati in relazione alle attività di accertamento e
riscossione delle entrate, in adunanza pubblica, il Commissario ad acta ha altresì precisato che
da parte dell’ATI sopra menzionato sarebbe pervenuta all’ente una nota da cui emergerebbe
che non sarebbero stati accertati tributi negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015: si tratterebbe in
particolare di ruoli IMU/ICI e tributi per attività commerciali e industriali pari a circa 7 milioni di
euro. Da qui sarebbe emersa l’esigenza, da un lato, di accertare tali entrate (previste nel
bilancio di previsione 2016-2018) e, dall’altro, di rescindere il contratto con il Raggruppamento
temporaneo di imprese, anche a motivo del basso tasso di riscossione. Il Commissario
9
straordinario e il Commissario ad acta si starebbero pertanto adoperando, unitamente alla
struttura amministrativa, per la reinternalizzazione del servizio di accertamento delle entrate
mediante la riacquisizione della banca dati dei contribuenti.
Nel prossimo paragrafo ci si riserva di svolgere ulteriori considerazioni sulle conseguenze del
mancato accertamento delle entrate, in termini di responsabilità amministrativo-contabile.
In relazione alle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, l’ente ha precisato che ha fatto
ricorso ad € 9.224.555,18 per il 2013 e ad € 8.563.133,96 nel 2014 (provvedendo alla
restituzione di € 924.964,05), per cui sarebbe stato vincolato nel risultato di amministrazione
l’importo di € 16.862.720,09. Quanto alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, sia
l’ente che l’Organo di revisione hanno assicurato che la stessa è avvenuta nel rispetto dei
principi elaborati in materia dalla Corte dei conti. In particolare, l’Organo di revisione si è
impegnato ad effettuare specifiche verifiche in merito a tale contabilizzazione.
Rimane il fatto che il ricorso all’anticipazione di liquidità per un importo pari a complessivi euro
16.826.720,09 conferma la grave crisi di liquidità e l’impossibilità dell’ente a fare fronte con
mezzi ordinari a crediti certi, liquidi ed esigibili.
La situazione di sostanziale insolvenza e crisi di liquidità, per come emergente allo stato degli
atti, è di per sé un indice sintomatico del dissesto ai sensi dell’articolo 244 del TUEL, anche in
considerazione del fatto che sono emersi, prima dell’approvazione del rendiconto 2015, ulteriori
debiti fuori bilancio da riconoscere e passività potenziali, di ammontare non del tutto
prevedibile, come evidenziato nelle memorie dell’ente e dell’Organo di revisione, nonché in
adunanza pubblica.
Per quanto sopra, si rendono indispensabili misure conseguenziali, ai sensi dell’art. 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2.RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il risultato di amministrazione al 31.12.2014, pari a € 16.915.103,27, risulta condizionato
dall’elevato ammontare di residui attivi vetusti. Peraltro, a fronte di un fondo cassa pari a zero,
il predetto risultato è il frutto della differenza tra residui attivi e residui passivi e, pertanto, la
sua attendibilità è fortemente condizionata dal rilevante peso di residui attivi.
L’organo di revisione rappresentava che non erano state fornite motivazioni circa il
mantenimento e/o cancellazione dei residui attivi, in specie del Tit. I e III delle entrate,
soprattutto di quelli vetusti. L’ente, in corso di istruttoria, rappresentava di aver messo a
disposizione dell’organo di revisione unitamente a tutta la documentazione relativa al
rendiconto 2014 copia della determina n. 275 del 05/05/2015 con l’allegato elenco dei residui
attivi e passivi risultanti alla data del 31/12/2014 e dichiarava, altresì, che l'ammontare del
fondo svalutazione crediti iscritto nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2013 e 2014
rispettivamente di € 448.788,88 e di € 287.957,52, è stato calcolato tenendo conto delle
attestazioni dei Responsabili dei servizi competenti che avrebbero certificato, per una quota dei
10
residui attivi dei Titoli I e III di anzianità superiore a cinque anni, la sussistenza delle ragioni di
credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
Va, in proposito, evidenziato che l’esclusione di residui attivi dal calcolo del fondo svalutazione
crediti - in considerazione della certificazione dell’elevata riscuotibilità - sarebbe dovuta essere
preceduta dal parere motivato dell’Organo di revisione (cfr. art. 6, comma 17, del d.l. 6 luglio
2012, n. 95), circostanza che, anche alla luce delle memorie, risulterebbe non essersi
verificata.
Dagli atti emerge, invece, che il Collegio dei revisori non concordava (e tuttora non concorda)
con la decisione dell’ente di costituire un fondo di ammontare non congruo rispetto all’entità dei
residui attivi vetusti. Anche in sede istruttoria, infatti, l’organo di revisione ha rappresentato -
come già rilevato nel parere al bilancio di previsione 2014 - che i residui attivi vetusti del Tit. I
e III ammontano ad euro 4.434.633,00 e che, pertanto, in ossequio all'art. 3 bis del D.L. n.
16/2014 il fondo svalutazione crediti da appostare nel bilancio di previsione 2014 sarebbe
dovuto essere pari ad almeno euro 886.926,00 (20%). L’ente ha invece ritenuto di accantonare
soltanto € 287.958,00 ritenendo detto importo sufficiente a coprire il rischio di riscossione di
detti residui.
In sede di deduzioni, l’Organo di revisione ha confermato che lo stesso fondo non è stato
costituito nell’ammontare minimo previsto per legge (nel bilancio di previsione è pari a euro
287.957,52 in luogo del minimo pari a € 886.926,00). Tale criticità è confermata anche dalle
deduzioni dell’ente laddove si precisa che a rendiconto 2014 il fondo (quale vincolo all’avanzo di
amministrazione) risulterebbe pari a € 36.420,46, per cui fortemente sottodimensionato
rispetto all’ammontare dei residui attivi vetusti e al di sotto del minimo previsto per legge.
Anche alla luce delle deduzioni, si conferma il quadro fortemente critico circa l’attendibilità
dell’avanzo di amministrazione cui contribuisce la conservazione di residui attivi vetusti e la
mancata costituzione di un congruo fondo di svalutazione crediti. In presenza di un avanzo non
capiente rispetto al fondo svalutazione (che andrebbe individuato in un congruo ammontare) si
configura, allo stato degli atti, per il rendiconto 2014, un sostanziale disavanzo.
Peraltro, in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del
01/01/2015 (deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 26 giugno 2015) risulta che l'Ente ha
provveduto a stralciare ben € 9.297.957,07 di residui attivi “in quanto non correlati ad
obbligazioni giuridiche perfezionate” e ad accantonare l'importo di € 7.185.714,61 quale fondo
crediti di dubbia esigibilità, ai sensi della vigente normativa di cui al D. Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ciò rappresenta un ulteriore indice sintomatico del fatto che il precedente riaccertamento
ordinario e la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità non erano stati condotti in
ossequio alle norme e ai principi contabili e che il risultato di amministrazione al 31.12.2014, in
presenza di un fondo cassa pari a zero, risulta inattendibile.
Rimangono parimenti confermati i rilievi circa il superamento dei parametri di deficitarietà n. 3)
e n. 4), che attestano la critica gestione dei residui attivi e passivi, una scarsa efficienza del
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servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli esercizi precedenti, e/o
una sovrastima delle entrate stesse oltre che la difficoltà di onorare i debiti di natura corrente
(parametro n. 4). Trattasi di gravi criticità, che riflettevano le tensioni di liquidità in cui versava
e versa tuttora l’ente, che, come si è già precisato, sia nel 2014 sia nel 2015 ha superato anche
il parametro di deficitarietà n. 9).
Va, in proposito, ribadito che a fronte di residui attivi vetusti (di per sé considerati
dall’ordinamento di dubbia o difficile esazione), il legislatore aveva previsto la necessità di
costituire un fondo svalutazione di minimo ammontare, non escludendosi tuttavia che l’ente,
nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario, prevedesse - oltre che un fondo di più
elevato ammontare - anche il vero e proprio stralcio, in presenza di residui vetusti per i quali
non sussistessero più le ragioni del mantenimento. Orbene, le risposte dell’ente non rilevano
l’adozione di misure prudenziali adeguate (costituzione di un congruo fondo di svalutazione
crediti ovvero stralcio degli stessi in sede di riaccertamento ordinario che ha preceduto
l’approvazione del rendiconto 2014).
Inoltre, sebbene l’ente abbia apposto il vincolo sull’avanzo di amministrazione 2014 non veniva
posta in evidenza la distinzione tra i diversi fondi vincolati, almeno da quanto emergeva dalla
tabella SIQUEL e da quella inserita nella banca dati Finanza locale Ministero interno:
DESCRIZIONE RISULTATO
2012
RISULTATO
2013
RISULTATO
2014
Risultato di amministrazione (+/-) di
cui: 329.219,51 9.406.730,96 16.915.103,27
- Fondo accantonamento svalutazione
crediti art. 6 co. 17 D.L. 95/12 (b) 280.255,44 81.152,93 0,00
- Fondo accantonamento crediti di
dubbia esigibilità per enti in sperimentazione D. lgs. 118/11 0,00 0,00 0,00
- Vincolato di cui: 329.219,51 0,00 16.899.140,55
di cui: - Fondo anticipazione di liquidità art. 1 co. 13 D.L. 35/13 0,00 9.224.555,18 0,00
- Anticipazione sul fondo di rotazione stabilità finanziaria art. 243 ter Tuel 0,00 0,00 0,00
- Per spese in conto capitale 0,00 9.406.730,96 15.962,72
- Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00
Non vincolato di cui: 0,00 0,00 0,00
- Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00
Come evincibile dalla nota al questionario rendiconto 2014, “Il fondo non vincolato va espresso
in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro
fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in
valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di
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amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da
applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi
vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, co. 2, lett. A del TUEL)”.
In altri termini, il risultato di amministrazione positivo non è, di per sé, indicatore di sana
gestione. Ai fini di una corretta e puntuale analisi finanziaria occorre infatti verificare la piena
ricostituzione dei vincoli di bilancio in esso confluiti. In altre parole, occorre avere contezza
della capacità dell'ente di finanziare le spese vincolate e gli accantonamenti di legge. Secondo
le disposizioni dell'articolo 187 del TUEL vigente al momento dell’approvazione dei rendiconti in
esame, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie
derivanti da:
• entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione;
• mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
• trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
• entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. In questo caso, occorre però che l'ente non
abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e abbia
provveduto, nel corso dell'esercizio, alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. La
quota destinata agli investimenti è costituita dalle economie in conto capitale senza vincoli di
specifica destinazione ed è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dell'approvazione del rendiconto.
In relazione alla sussistenza di vincoli all’avanzo, il Presidente del Collegio dei revisori, in sede
di deduzioni, ha fornito i seguenti chiarimenti:
“Il risultato di amministrazione determinato coi rendiconto 2014 è di euro 16.915.103,27.
Vanno comunque precisati e meglio dettagliati i vincoli e gli accantonamenti secondo le
disposizioni dell'art. 187 Tuel al fine di determinare l'avanzo vincolato e/o l'avanzo libero.
DESCRIZIONERISULTATO
2014
Risultato di amministrazione (+/-) di cui: 16.915.103,27
- fido accantonamento svalutazione crediti 36.420,46
Vincolato di cui:
- F/do anticipazione di liquidità art. 1, co. 13, D.L. 35/13 16.862.720,09
- Per spese in conto capitale 15.962,72
- Per fondo ammortamento
Non vincolato Zero
Anche alla luce delle deduzioni di ente e revisore, considerate anche le criticità evidenziate con
riferimento alla gestione dei residui, permane l’inattendibilità del risultato di amministrazione
nell’esercizio considerato (2014), a fronte di un elevato importo dei residui attivi vetusti, il cui
riaccertamento, allo stato degli atti, non sembra essere consistito in una approfondita e
aggiornata ricognizione, in cui si sia tenuto conto, oltre che della distinzione tra crediti
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inesigibili e insussistenti, anche di quelli di dubbia esigibilità. In altri termini, va osservato che
ad oggi non risulta comprovato in atti che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi
abbiano tenuto conto, effettivamente, oltre che delle ragioni del mantenimento, anche della
distinzione tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità: in proposito, si evidenzia che il
riaccertamento deve essere sostanziale e non solo formale, poiché l’ente deve accertare
l’effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti, attraverso un prudente
apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento (art. 228 TUEL,
postulato di bilancio, punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall’Osservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali; ex multis, Sezione regionale di controllo per la
Campania, deliberazione n. 116/2015).
L’inattendibilità del risultato di amministrazione è altresì dimostrata dal fatto che è stato
constatato che il fondo svalutazione crediti non è stato calcolato nell’ammontare minimo di
legge (pari ad almeno € 886.926,00) e che, pure a fronte di ulteriori debiti fuori bilancio da
riconoscere e passività potenziali (emersi in seguito alla ricognizione effettuata prima
dell’approvazione del rendiconto 2015), non era stato costituito un adeguato fondo rischi.
Quanto alle operazioni poste in essere in relazione al riaccertamento straordinario dei residui -
nel riservarsi di porre in essere uno specifico approfondimento - non può che evidenziarsi in
questa sede che le criticità rilevate con riferimento al rendiconto 2014 non possono considerarsi
sanate in esito al riaccertamento straordinario posto in essere in osservanza dei nuovi principi
contabili. Peraltro, come sopra prospettato, proprio gli esiti del riaccertamento straordinario
(rilevante stralcio di residui attivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche
perfezionate e costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità di rilevante ammontare)
confermano, in sostanza, che il riaccertamento ordinario effettuato nei precedenti esercizi e le
misure prudenziali ivi predisposte non erano del tutto idonee e conformi alle norme e ai principi
contabili allora vigenti.
Strettamente correlata alla gestione dei residui attivi e passivi è la critica gestione delle entrate
(accertamento e riscossione): in proposito, l’ente si era determinato ad affidare la gestione
diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito dalle società Gamma Tributi s.r.l. e Engineering Tributi Spa.
Come già evidenziato a tal proposito nel precedente paragrafo, risulterebbe che l’attività svolta
dall’ATI non sia stata idonea ad incrementare in maniera adeguata il tasso di accertamento e di
riscossione delle entrate.
Pertanto, si confermano, allo stato degli atti e alla luce delle deduzioni dell’ente, forti criticità in
relazione alla riscossione delle entrate tributarie (le quali, nel quadro degli equilibri, hanno un
peso specifico rilevante), che, evidentemente, riverberano i propri effetti anche sui flussi di
cassa e sulla gestione della liquidità: tali criticità sono suscettibili di compromettere gli equilibri
di bilancio.
Pur prendendo atto delle misure illustrate in sede di deduzioni, la Sezione ritiene doveroso
ribadire che risulta imprescindibile garantire il pieno realizzo dei crediti iscritti in contabilità. Al
14
riguardo, si richiama il decreto legislativo 13 aprile 1999, n 112, che pone a carico del
concessionario della riscossione “pregnanti adempimenti al fine di consentire ai responsabili dei
servizi di avere il quadro delle modalità gestionali da parte dell’agente contabile e permettere,
nel caso in cui il medesimo operi in modo difforme dalla corretta gestione, di attivare le
procedure di messa in mora” (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per la Toscana,
delibera 15/2011).
Peraltro, i responsabili del servizio “pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al
formale discarico” da parte dell’agente della riscossione “debbono riscontrare durante l’intera
gestione la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte
dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo
stralcio delle medesime poste per l’iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di
formale discarico da parte dell’agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99
e successive modifiche” (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per la Campania,
delibere nn. 252/2013, 22/2014, 23/2014, 35/2014, 241/2014).
In disparte qualsivoglia valutazione sull’attuale e sulla futura organizzazione del servizio di
riscossione e sui rapporti intercorrenti tra l’ente e l’agente di riscossione (che non hanno
formato specifico oggetto dell’odierno controllo), si segnala, in linea generale, che per i ruoli
consegnati fino al 30 giugno 2003 sono decorsi i termini per la comunicazione di inesigibilità
(30 giugno 2006), ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 4 quinques, del d.l. n.
112/1999. Con riferimento ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 3,
comma 12, d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 2
dicembre 2005, n. 248, le eventuali comunicazioni di inesigibilità, da presentare entro il
termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014, impongono che l’attività di controllo e
verifica di competenza dell’ente in ordine all’avvenuto rispetto delle disposizioni sopra citate si
concluda entro i successivi tre anni. Spettano, dunque, all'ente locale, titolare del credito,
specifici controlli sull’operato dell’agente delle riscossione: si tratta di verifiche che riguardano
gli aspetti procedurali, previsti nel comma 2 dell’art. 19 del citato decreto legislativo n.
112/1999 (mancata tempestiva notificazione della cartella, mancata comunicazione annuale
dello stato delle procedure, mancata tempestiva comunicazione della inesigibilità, ecc.), ma
anche di controlli di carattere sostanziale, di cui alla norma del comma 4 dello stesso art. 19,
che dà la possibilità all’ente impositore di segnalare l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione o di indicare la possibilità di nuove azioni a tutela del creditore.
Il percorso come sopra delineato impone, altresì, che “il responsabile del servizio economico –
finanziario in sede di redazione del rendiconto, al pari degli altri agenti contabili (tesoriere,
economo, ecc.)” provveda “all’operazione di parificazione dei conti mediante la riconciliazione
delle risultanze in termini di somme prese in carico, di riscossioni, di eventuali somme
dichiarate inesigibili e delle somme rimaste da riscuotere, con le risultanze della contabilità
ufficiale dell’ente” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 15 cit.).
15
Laddove emerga che il concessionario, nonostante le richieste in tal senso avanzate dall’ente,
non abbia reso il conto della propria gestione e/o abbia proceduto a richiedere il rimborso delle
somme inesatte o il loro discarico, senza fornire la documentazione richiesta a riprova della
loro inesigibilità - sussistendo la facoltà del Comune di richiedere idonea documentazione a
campione, onde procedere alla verifica di competenza - si potrebbero ravvisare profili di danno
che, come tali, potrebbero essere oggetto di ricorso ad istanza di parte ai sensi dell’art 58 del
R.D. n. 1038/33. A fronte di eventuali danni da disservizio l’ente sarebbe, inoltre, tenuto a
effettuare circostanziata denuncia alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale
per la Campania della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti,
sentenza n. 255 del 6 maggio 2015).
Egualmente, potrebbero ravvisarsi ulteriori responsabilità, considerati il mancato accertamento
delle entrate tributarie e la mancata emissione di ruoli e di liste di carico da parte del
concessionario per tributi riferibili agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015: in proposito, durante
l’adunanza pubblica, i rappresentanti pro-tempore dell’ente hanno precisato che si tratterebbe
di ruoli IMU/ICI e di tributi per attività commerciali e industriali pari a circa 7 milioni di euro.
Anche in questi casi l’ente è tenuto ad una circostanziata denuncia agli organi competenti.
3. SERVIZI CONTO TERZI
Dalla tabella trasmessa in sede istruttoria dall’ente non si evidenziava in modo chiaro ed
univoco la riconducibilità delle voci “altre” al novero dei servizi conto terzi.
Va, in proposito, evidenziato che l’allocazione delle spese tra quelle per servizi in conto terzi va
effettuata in conformità agli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici
SIOPE di cui al decreto M.E.F. n. 100676/2011. Ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi (ivi compresi i
fondi economali), che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono
ordinati esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. Il principio contabile n. 2 per gli enti
locali, punto 25), inoltre, nel richiamare sostanzialmente l'elencazione contenuta nell'art. 2,
comma 8, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, prevede che le entrate da servizi conto terzi
devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile,
con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da
servizi conto di terzi riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali (ad esempio le ritenute
d'acconto IRPEF) ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al
personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi (come ad
esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio) ed il loro riversamento agli enti
previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali (ad esempio su locazioni di immobili),
sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei
fondi economali anticipati all'economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese
contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.
Anche l'ipotesi residuale prevista dalla lettera f) del predetto principio contabile si riferisce alle
entrate e alle spese per servizi "rigorosamente effettuati per conto di terzi". Il punto 61) del
16
medesimo principio contabile prevede, correlativamente, che "(...) le spese da servizi conto
terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e
contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Ad ogni
impegno di spesa consegue, automaticamente, un accertamento di entrata di pari
ammontare". Pertanto, possono correttamente essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi
esclusivamente quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento
di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un
determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della
stessa somma. Devono, al contrario, essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni
delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa la realizzazione di un fine istituzionale
dell'ente locale e un interesse diretto della collettività amministrata, indipendentemente dalla
fonte di finanziamento (cfr. Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazioni nn.
83/2013; 56/2012/PRSP, 62/2012/PRSP, 64/2012/PRSP, 69/2012/PRSP, 71/2012/PRSP).
Inoltre non è consentita la “contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi
alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto
capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici” e “non è consentito in alcun modo imputare i
pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la
riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza,
ad esempio, quando un ente locale anticipa ‘per cassa’ i pagamenti a causa di un ritardo
nell’erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore” (Circolare n. 6 del
18 febbraio 2014 - MEF – Ragioneria dello Stato).
I principi elaborati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trovano un ulteriore
espresso riconoscimento nella normativa in materia di armonizzazione contabile (art. 7, lett. b)
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; allegato n. 2, punto 7 di cui al D.P.C.M.
28/12/2011). In particolare, il punto 7 del citato allegato prevede che i servizi per conto di
terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate
come sostituto di imposta. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi” sono
classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti: i depositi dell’ente presso terzi, i
depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria
statale alle regioni per il finanziamento della sanità e i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste
quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa. Non hanno natura di “servizi per conto terzi” e, di
conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente, che comportano autonomia decisionale e
discrezionalità, anche se destinate ad esser interamente rimborsate, quali le spese elettorali, di
giustizia ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,
comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non abbia un proprio bilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
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- le somme relative ai finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi
coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei
successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.
Ove si verifichi un’allocazione non corretta di entrate e spese tra i servizi per conto di terzi,
come nei casi prospettati in sede di deferimento, risultano violati i principi di attendibilità e
veridicità di bilancio e potrebbero essere alterati (sebbene l’ente abbia assicurato che ciò non è
accaduto nel caso di specie) gli indicatori che prendono a parametro le entrate e spese correnti
per la verifica del patto di stabilità (l’art. 30, comma 31, della legge n. 183/2011, tra le forme
di elusione delle regole del patto di stabilità, contempla proprio “… una non corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio …”). Tale principio è
stato ribadito con la succitata Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del MEF che ha precisato
quanto segue: “… una comune modalità di elusione [del patto di stabilità] potrebbe essere
rappresentata dall’imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non
rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si
riferisce, ad esempio, all’allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che
avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto
indicato nei principi contabili elaborati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali (…)”.
4. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA’ POTENZIALI
A fronte di debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso, l’ente ha dichiarato con riferimento
all’esercizio 2014, in sede istruttoria, che “…Non avendo quota libera di avanzo di
amministrazione, l'Ente non ha potuto costituire vincolo…”.
In sede di deferimento si chiedeva di chiarire una discrasia emergente tra gli importi dichiarati
dall’ Ente secondo cui: “…I debiti riconosciuti nel 2014 ammontano a complessivi €.
4.349.181,79 di cui €. 367.259,75 di parte corrente ed €. 4.072.314,09 in conto capitale, sono
ascrivibili per l'intero importo alle lettere a) dell’art.194 del TUEL. I predetti debiti sono stati
finanziati con fondi di bilancio 2014 e 2015 (…)” e le somme quantificate dall’ Organo di
revisione secondo cui: “…Come già esposto nel parere al rendiconto 2014, nel corso dell'anno
sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di euro 4.248.550,13. Detti debiti tutti
scaturiti da sentenze per procedure di espropriazioni e occupazioni d'urgenza trovarono
copertura contabile con entrate in conto capitale per euro 4.072.314,09 e con entrate correnti
per euro 176.236,04…”.
Sempre in sede istruttoria, l’ente precisava che: “…Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore
della contabilità armonizzata, l'Ente ha provveduto ad accantonare, ai sensi del Principio
contabile concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 punto 5.2
lettera " h ", l'importo di € 1.407.784,70, a titolo di fondo rischi per contenzioso…”.
La situazione dei debiti fuori bilancio da riconoscere e delle passività potenziali, che si
prefigurava critica sin dalla fase istruttoria, si è manifestata di estrema gravità in sede di
deduzioni e in esito ai chiarimenti forniti in adunanza pubblica.
18
Innanzitutto, il Presidente del collegio dei revisori ha evidenziato, in sede di deduzioni, che:
“L'esatto importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 è di euro 4.072.314,09 in conto
capitale mentre per quelli di parte corrente ci riserviamo di quantificarli con precisione in
concerto con il responsabile dell'area economico finanziaria al più presto. A noi risultavano
essere pari ad euro 176.236,04 ma è possibile anche che abbiamo commesso un errore di
somma.
Nel 2015 sono stati riconosciuti altri debiti per euro 549.963,98 di cui euro 20.725,12 di parte
corrente ed euro 529.238,86 in conto capitale.
Nel 2016, prima dell'approvazione del rendiconto 2015, sono stati riconosciuti ancora altri debiti
per l'importo di euro 29.894,50.
Si precisa che tutti i debiti fuori bilancio innanzi citati hanno avuto riconoscimento con interventi
di commissari ad acta”.
Inoltre, il Commissario ad acta e il responsabile del servizio economico-finanziario hanno
precisato che, prima dell’approvazione del rendiconto 2015, è stata effettuata una più accurata
ricognizione dei debiti fuori bilancio da riconoscere che ammonterebbero a € 10.700.663,65.
Anche con riferimento alle passività potenziali derivanti da contenzioso, si confermano le
criticità prospettate in istruttoria, configurandosi un ammontare pari a € 9.376.545,74 (da
quanto emerge dalle deduzioni dell’Organo di revisione).
Il rilevante peso dei debiti fuori bilancio sulle entrate correnti sarebbe dovuto alla circostanza
che sono divenute esecutive alcune sentenze relative a rilevanti riconoscimenti di indennità di
occupazione e di esproprio a favore di soggetti che hanno subito procedure espropriative per le
aree P.I.P.
A fronte di ciò, secondo quanto precisato da Commissario ad acta e responsabile del servizio
finanziario in adunanza pubblica e dal Presidente del Collegio dei revisori nelle proprie memorie,
sarebbe stato costituito nel rendiconto 2015 un adeguato fondo rischi per il contenzioso
pendente, pari a complessivi € 9.376.545,74, oltre ad un fondo per i debiti fuori bilancio da
riconoscere pari a € 10.700.663,65.
Sempre dalla deduzioni dell’Organo di revisione, emerge che in seguito al riaccertamento
straordinario dei residui e dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il disavanzo
da ripianare sarebbe pari a € 30.215.570,90, che sarebbe stato determinato nei seguenti
termini.
L'importo totale accantonato all'apposito fondo non spendibile nell'anno 2015 e che ha concorso
alla determinazione del risultato di amministrazione 2015 è di euro 27.612.924,00 così
composto:
Fondo credito di dubbia esigibilità 7.535.714,61
Fondo accantonamento passività potenziali per contenzioso in corso 9.376.545,74
Fondo accantonamento passività per debiti fuori bilancio da riconoscere 10.700.663,65
Totale 27.612.924,00
19
Con il rendiconto 2015 è emerso un risultato di amministrazione di € 10.143.840,28: tuttavia,
al netto della parte accantonata di € 27.612.924,00, della parte vincolata di euro 12.270.938,20
e della parte destinata di € 475.548,98, resta una parte da ripianare di - € 30.215.570,90.
Anche alla luce di quanto sopra, si conferma che i debiti fuori bilancio da riconoscere e le
passività potenziali derivanti da contenzioso rappresentano un rischio immanente per gli
equilibri dell’ente.
Tale rischio non è stato adeguatamente fronteggiato nell’esercizio in esame (2014), in presenza
di un risultato di amministrazione non capiente per la costituzione di un adeguato vincolo, e non
sembra che siano state poste in essere in quell’esercizio misure organizzative idonee al
monitoraggio del contenzioso medesimo. Si conferma (sempre per il 2014) il rilevante peso dei
debiti fuori bilancio sulle entrate correnti (21,660 % rispetto ai valori di accertamento delle
entrate correnti).
Anche alla luce degli aggiornamenti forniti in adunanza pubblica e nelle deduzioni sul rendiconto
2015, si evidenzia che la dinamica dei debiti fuori bilancio è in forte aumento e che la reiterata
formazione di debiti fuori bilancio per elevati importi, avvenuta in relazione ad eventi
appartenenti ad esercizi ormai trascorsi, ma in assenza di accantonamenti prudenziali di bilancio
(per come dimostrato dal controllo effettuato sull’esercizio 2014) è sintomo di una non sana e
prudente gestione finanziaria.
In relazione al rendiconto 2015, ferme restando ulteriori verifiche che ci si riserva di effettuare
in proposito, va evidenziato che - pure a fronte della costituzione di un fondo rischi per i debiti
fuori bilancio da riconoscere e per le passività potenziali - rimane la criticità rappresentata dalla
necessità di garantire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i quali, secondo quanto
emerso dall’adunanza pubblica, non sarebbe comunque possibile ricorrere (anche a causa della
crisi di liquidità) alle modalità di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL.
Ciò rappresenta, un ulteriore indice sintomatico della situazione di dissesto di cui all’art. 244 del
TUEL (sussistenza di “crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte
con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le
fattispecie ivi previste”).
5. TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Si conferma, anche alla luce delle deduzioni, la mancata adozione di “misure organizzative al
fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, da pubblicare
sul sito internet (art. 9, comma 1, d.l. 1 luglio 2009, n. 78) Va, peraltro, evidenziato che “nelle
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la
20
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di
debiti pregressi”.
A tal riguardo, nessun aggiornamento è stato fornito in sede di deduzioni, sebbene
l’Amministrazione abbia comunicato che dette misure organizzative saranno adottate.
Tale aspetto appare essenziale, in quanto le misure idonee a garantire la tempestività dei
pagamenti sono direttamente collegate alla tematica degli equilibri sostanziali di bilancio e allo
stretto monitoraggio dei debiti senza il quale ogni misura organizzativa risulterebbe priva di
effettività.
Pertanto, la mancata osservanza di detta norma che è finalizzata a garantire la regolarità della
gestione finanziaria ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL va segnalata all’attenzione
dell’amministrazione affinché vi ottemperi.
6. ORGANISMI PARTECIPATI
In sede istruttoria, l'ente aveva precisato che non ha provveduto ad accantonare somme per
finanziare eventuali passività potenziali degli organismi partecipati “…in quanto le perdite che
si sono registrate sono state ripianate dalle medesime società…”.
Tuttavia, le risposte del Collegio dei revisori ponevano in evidenza il perdurante
disallineamento tra debiti e crediti reciproci con taluni organismi partecipati e il permanere di
rischi per gli equilibri dell’ente a fronte di passività potenziali.
In particolare, nonostante quanto evidenziato dall’ente circa un accordo con la Società
GE.SE.MA Holding SpA - sulla cui legittimità il magistrato istruttore non può esprimere alcuna
valutazione, stanti anche eventuali profili di interferenza con altri organi e plessi giurisdizionali
- si riporta, di seguito, quanto esposto dal Collegio dei revisori:
“i dati infra-gruppo non risultano conciliati riscontrandosi delle divergenze tra debiti/crediti tra le
varie società partecipate e l'ente. Di particolare rilevanza risultava essere la differenza di euro
2.365.389,00 che si riscontrava tra ciò che la società controllata Ge.Se.Ma. vantava nei
confronti del Comune e ciò che il comune dichiarava di dover dare alla società. L'ente dopo vari
incontri è addivenuto all'accordo di riconoscere il credito di 2.380.389 alla Ge.Se.Ma. e di
liquidarlo i cinque rate annuali di euro 476.077,80 dal 2015 al 2019. Infatti nel bilancio di
previsione 2015 è previsto il pagamento della prima rata ed altre due rate sono state stanziate
per il pagamento nel 2016 e 2017 Le note informative che evidenziano il disallineamento tra
debiti e crediti reciproci tra l’ente e le partecipate e che sono state allegate al rendiconto 2013 e
2014 sono state predisposte dall’ ente e sono state sottoscritte solo da noi revisori del comune,
quindi risultano carenti della sottoscrizione del collegio sindacale della partecipata Ge.Se.Ma.
Holding Spa che seppur sollecitati non vi hanno ottemperato”.
21
Inoltre, con un successivo aggiornamento, il Collegio dei revisori rilevava: “Il consorzio
"COFASER" espone nel bilancio 2013 un valore della produzione di 6.953.946, un risultato
operativo negativo di - 167.591 ed un utile netto di 1.553 euro, un attivo patrimoniale di 7,7
milioni di euro ed un patrimonio netto di euro 335 mila euro. Da una indagine fatta sul Registro
delle Imprese sembra che non sia stato depositato il bilancio 2014. Abbiamo chiesto via pec
notizie riguardanti la situazione economico-patrimoniale per l’anno 2015 ma ad oggi non
abbiamo ricevuto alcuna risposta …”.
E, infine: “Ad oggi (nota dell’8 aprile 2016 acquisita al prot. di questa Sezione n. 1816 in data
12 aprile 2016) il Consorzio Farmacie Servizi non ha ancora risposto alla nostra richiesta,
mentre dalla partecipata Ge.Se.Ma. abbiamo avuto riscontro in data odierna la quale ci ha
comunicato un ulteriore disallineamento dei saldi delle partite debitorie/creditorie infra-gruppo
dì ben 2.140.679,08 che la società vanterebbe nei confronti del comune e che il servizio
finanziario non riconoscerebbe alla società. Inoltre, dalla bozza del bilancio al 31.12.2015 e
dall'allegata situazione contabile dettagliata della partecipata, che ci ha inviato via pec, emerge
una perdita inattesa di ben 9,6 milioni di euro circa che per circa la metà risulta di provenienza
dalla gestione caratteristica.
Detta perdita, di conseguenza, comporta l'esposizione di un patrimonio netto di bilancio
negativo di pari importo da ripianare.
Da un primo immediato esame della bozza di bilancio si riscontrano debiti per euro 22,8 ml, in
incremento rispetto all'anno precedente di circa 9,6 ml inaspettatamente emersi”.
Orbene, da quanto sopra rilevato dal Collegio dei revisori, emergeva, in sede istruttoria, che alla
passività iniziale di € 2.365.389 IVA inclusa - discussa nella Conferenza di servizi dell’11 agosto
2014, cui fa riferimento la relazione proposta dell'Assessore al Bilancio, allegata alla
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014 (delibera consiliare n. 21 del
05/1112014) - si sarebbe aggiunto un ulteriore credito di € 2.140.679,08 che la società
avrebbe vantato nei confronti del comune e che il servizio finanziario non avrebbe riconosciuto.
Inoltre, la medesima società sarebbe interessata da una perdita “inattesa” di 9,6 milioni di euro.
In sede di risposta al presente deferimento, l’ente locale era stato invitato a fornire chiarimenti
circa la situazione sopra prospettata.
Le memorie dell’Organo di revisione contribuiscono a illustrare in modo ancora più chiaro la
situazione fortemente critica degli organismi partecipati. In particolare, nelle medesime
memorie si precisa, a proposito della situazione dei crediti e debiti reciproci tra ente e organismi
partecipati, che: “Perdura il disallineamento debiti/crediti tra ente e società partecipate.
La nota informativa non è stata mai prodotta né asseverata dal collegio sindacale della società
Ge.se.ma. Tuttavia, con nota crediti / debiti resa in data 5 agosto 2016 a firma congiunta
dell'ing. OMISSIS quale responsabile delle convenzioni con Gesema e della Rag. OMISSIS quale
responsabile dell'area economico finanziaria dichiarano che il comune di Mercato S. Severino,
come da scritture contabili al 31.12.2015, vanta nei confronti di Ge.Se.Ma Ambiente e
patrimonio srl un credito complessivo di euro 2.019.950,54 e che alla stessa data il comune è
debitore nei confronti della medesima società per euro 3.644.921,61 per fatture ricevute fino al
31 Dicembre 2015. Inoltre, noi revisori siamo stati informati in data 14 giugno 2016
dell'esistenza di una ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti dell'ente per un debito di
euro 2.179.600,35 nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring SpA.
22
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emerge che la società Gesema, nel 2011 ha
ceduto con due atti i crediti vantati nei confronti dell'ente alla cessionaria MPS Leasing &
Factoring.
Detto credito di euro 2.179.600,35, di cui 1.538.796,73 per sorte capitale ed euro 640.801,60
per interessi di mora fino al 19.11.2015, era stato rateizzato ed accettato dal comune in 60 rate
mensili a partire dal 31 maggio 2011.
Di dette rate, da quanto emerge nell'atto citato, l'ente-provvedeva a pagare inizialmente solo
alcune rate omettendo di pagare il resto.
Successivamente, con delibera dì giunta dei 17.06:2016 il responsabile finanziario f.f. rag.
OMISSIS veniva autorizzato a sottoscrivere con la collaborazione dell'avv. OMISSIS, l'atto di
transazione con MPS Leasing per la composizione bonaria del decreto ingiuntivo n. 3/2016 del
Tribunale di Siena.
Dall'atto di transazione emerge, che il funzionario OMISSIS si accorda per il pagamento a MPS
Leasing della sola sorta capitale dì euro 1.533.796,73 e per lo stralcio degli interessi maturati e
da maturare. In seguito alla sottoscrizione della transazione l'ente ha pagato anche la prima
rata di euro 338.796,00 in data 30 giugno 2016. Le restanti 4 rate di 300.000,00 euro cadauna
verranno pagate a partire dal 30 ottobre 2016 al 30 giugno 2018”.
Evidentemente, la questione circa il disallineamento dei crediti e debiti reciproci viene aggravata
anche dalla cessione di taluni crediti vantati nei confronti dell’ente locale da parte
dell’organismo partecipato a una società finanziaria. La situazione sopra descritta andrebbe
scrutinata anche alla luce della concomitante procedura di concordato in continuità aziendale di
cui all’art. 161, comma 6, della legge fallimentare che, secondo quanto emerso in adunanza
pubblica e dalle memorie, starebbe interessando la GE.SE.MA. Ambiente e Patrimonio s.r.l.
Si ritiene pertanto necessario che l’ente renda edotti della sopra prospettata circostanza, con
dettagliata denuncia, gli organi competenti, ai fini delle valutazioni di competenza.
Quanto alla più generale situazione economico-finanziaria relativa alla GE.SE.MA s.r.l. e al
Consorzio CO.FA.SER il Collegio dei revisori ha trasmesso una dettagliata relazione in cui ci si
sofferma sull’origine del primo organismo partecipato e sulle principali vicende che hanno avuto
un impatto anche sui bilanci dell’ente socio. In particolare, nella relazione dei revisori si precisa
che:
“La società partecipata Gesema (storia)
Società costituita nel 1998 con capitale misto tra comune di Mercato S.Severino (51%) e Italia
Lavoro spa (49%). Da maggio 2009 la società è divenuta interamente pubblica perché
partecipata al 100% dal comune di Mercato S.Severino.
Le attività in cui opera la società sono riconducibili alle aree dei servizi ambientali, dei servizi di
manutenzione e digestione di strutture e servizi pubblici (teatro, cimitero, parcheggi).
La Gesema ha operato anche nel campo della vendita del gas con una partecipazione del 51%
in Rota Gas srl e nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e privata con una partecipazione
totalitaria in Gesema Card srl.
Altro sviluppo dell'attività Gesema si è avuto nel campo energetico con una partecipazione del
51% in Sanseverino Energia srl.
23
Dette partecipazioni sono state cedute tra il 2013 ed il 2014 lucrando delle plusvalenze da
partecipazioni che sono servite per colmare perdite della partecipante Gesema sofferte in quegli
anni.
Ulteriore sviluppo dell'attività Gesema si è avuto con la costituzione della fondazione Teatro
Comunale di Mercato S.Severino senza scopo di lucro e con interesse alla valorizzazione di
attività culturali nel campo teatrale e musicale.
Appena sei mesi dopo l'acquisto della partecipazione da Italia Lavoro Spa, Gesema ha
presentato il bilancio di esercizio 2009 con una perdita di euro 3.165.650 approvato dall'unico
socio Comune di Mercato S.Severino. Al 31 dicembre 2010 le perdite complessive di Gesema
salivano a 3.909.627 con un incremento di 743.977 euro.
Oltre alla perdita di 3.909.627, il comune di Mercato S. Severino si è trovato di fronte al
problema di dover ripianare anche il capitale sociale di euro 750.000 interamente eroso dalle
perdite subite dalla Gesema. Ecco che scatta l'idea di riorganizzare l'intera struttura societaria
trasformando la Gesema da multi utilities a holding di partecipazioni.
In data 15 novembre 2011 vengono costituite due società interamente partecipate da Gesema
Holding Spa: - Sanseverino Patrimonio srl —portante ad oggetto la manutenzione del
patrimonio pubblico comunale, servizi vari e gestione del cimitero, dei parcheggi e dei
parcometri;
- Sanseverino Ambiente srl — avente ad oggetto la raccolta e trasporto dei rifiuti e recupero
utenze. La motivazione ufficiale di tale riorganizzazione strutturale è quella di permettere alla
Gesema di essere legittimata ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 244/07 (finanziaria
2008) e successive modifiche, che prevedeva che al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato
non era ammessa la costituzione e la partecipazione diretta da parte di enti pubblici in società
che svolgessero attività diverse dalle seguenti:
-Attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari all'attività istituzionale
dell'ente;
- Attività di produzione di servizi di interesse generale. Con detta ristrutturazione, il comune
avrebbe partecipazioni indirette in società svolgenti attività diverse da quelle sopra elencate
quindi, non in contrasto con la normativa allora vigente.
L'idea della ristrutturazione così pensata avrebbe anche principalmente permesso alla Gesema
di ripianare le notevoli perdite fino ad allora sofferte senza far ricorso all'esborso da parte del
comune di Mercato S. Severino di ingenti sostanze finanziarie.
Infatti, per dar corso alla ristrutturazione societaria, la Gesema Holding Spa, a fine 2011
cedette due rami d'azienda alle sue partecipate Sanseverino Patrimonio srl e Sanseverino
Ambiente srl ad un prezzo rivalutato tale da conseguire plusvalenze per complessive euro
3.091.968,21 di cui:
- per la Sanseverino Patrimonio euro 1.576.81351 — (valore negativo di libro ceduto -
652.125,77 al prezzo di euro 924.687,74);
- per la Sanseverino Ambiente curo 1.515.154,70 (valore negativo di libro ceduto -433.723,54
ai prezzo di euro 1.081.431,16.
Per effetto delle plusvalenze registrate, la Gesema nell'anno 2011 ha chiuso il bilancio con un
utile di 2.248.954 euro destinato a copertura di perdite pregresse. Di conseguenza il patrimonio
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netto da ripianare veniva ridotto ad euro 1.660.671 composto dal capitale sociale di euro
750.000 e dalla perdita residua di euro 910.671.
Per ripianare la perdita residua e per ricostituire il capitale sociale eroso il comune di Mercato S.
Severino decise di apportare a titolo gratuito degli immobili consistenti in fabbricati e terreni per
un valore di perizia di euro 1.667.698,00 che la Gesema ricevette con verbale di assemblea
straordinaria redatto dal notaio OMISSIS in data 17 gennaio 2012. Veniva così ricostituito il
capitale e ripianate tutte le perdite fino ad allora sofferte da Gesema.
Il 2012 è un altro anno negativo per Gesema. In bilancio risulta esposta altra perdita di euro
1.164.285 che viene ripianata nel 2013 con la rivalutazione delle partecipazioni delle sue
società partecipate. Infatti nel bilancio 2013 compare per la prima volta una riserva di
partecipazione di euro 1.192.973, mentre il bilancio chiude con un utile di euro 59.269 grazie
alla plusvalenza di euro 563.142 realizzata con la vendita della partecipazione in Rota Gas srl.
Nel 2014 la Gesema sopporta altra perdita di esercizio di euro 821.749. Questa volta la perdita
viene ripianata con la riduzione del capitale sociale da 750.000 a 33.235 euro e con
l'assorbimento delle riserve ancora disponibili in bilancio.
Nel 2015 avviene una riconcentrazione societaria—La Sanseverino Patrimonio e la Sanseverino
Ambiente vengono fuse e incorporate dalla Gesema la cui ragione sociale viene rinominata in
Gesema Ambiente e Patrimonio srl. Per effetto della fusione viene ripianata anche un'altra
perdita sofferte dalla società Sanseverino Patrimonio srl di euro 12.771 sofferta nel 2014.
Al oggi sembra che la Gesema abbia “in pancia” una perdita di quasi altri 9,6 milioni di euro e
per questo ha chiesto ed ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in
continuità aziendale il cui esito è da vedere in quanto stiamo aspettando notizie ufficiali.
Altre società partecipate
COFASER
L'ente partecipa al 50% anche ad altra società "CO.FA.SER Consorzio Farmacia e servizi". Da
una attenta analisi dei bilanci del consorzio si evince che l'azienda si dota di 43 dipendenti con
un costo medio pro capite di euro 38.000,00. L'incidenza del costo del personale sulle vendite è
del 22%. Il costo del personale assorbe tutto il valore aggiunto creato dall'impresa generando
una perdita operativa di 250.000,00 euro in media all'anno. Detta perdita dal 2012 viene
colmata con proventi straordinari tali da portare il bilancio in leggero utile.
Gli indicatori economici, di redditività, di liquidità e di produttività rafforzano quanto evidenziato
innanzi in merito alla spesa del personale. Si tratta probabilmente di un organico più che
sovradimensionato rispetto all'esigenza della struttura, o probabilmente con livelli salariali non
in linea con il mercato di riferimento.
Il costante ROL negativo viene costantemente ripianato dal 2012 con una posta reddituale di
natura straordinaria legata all'ultrattività e avviamento delle farmacie di Battipaglia e
Montecorvino Rovella quantificata in base ad una relazione di stima commissionata dallo stesso
consorzio.
Lo stesso Collegio Sindacale del Consorzio pone l'attenzione sui crediti legati alla
contabilizzazione di detti proventi straordinari che ad oggi ammontano ad euro 1.246.354. Nella
relazione al bilancio di esercizio 2015 del consorzio si legge "Il Collegio, pertanto, ritiene che tali
crediti non siano iscritti al loro presumibile valore di realizzo, mancando i requisiti della
certezza, della liquidità e dell'esigibilità degli stessi".
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Quindi, se si avverasse l'inesigibilità di detti crediti, il consorzio sopporterebbe una perdita pari
all'importo dei crediti oggetto di stralcio con ritorsioni negative sul bilancio del consorzio e di
conseguenza anche sul bilancio dei comuni partecipanti che si vedrebbero costretti ad
accantonare un pari importo non spendibile all'apposito fondo fino all'effettivo ripiano della
perdita”.
Come già anticipato nella relazione allegata alla deliberazione sullo stato di attuazione del piani
di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione n. 329/2016), in sede di deduzioni
(nota prot. n. 22699 del 06/10/2016 acquisita al prot. della Sezione al n. 5084 del 06/10/2016)
il Comune di Mercato San Severino ha fornito i seguenti aggiornamenti sullo stato di attuazione
del piano di razionalizzazione: “…1. In attuazione del piano di razionalizzazione approvato con
D.G.C. n. 60 del 31.03.2015, la GE.SE.MA. Holding s.p.a. e le sue partecipate Sanseverino
Ambiente e Sanseverino Patrimonio s.r.l. sono state trasformate, mediante atto di fusione per
incorporazione (atto pubblico in data 26/06/2015 per Notaio dott. Roberto Orlando rep. N.
23452 racc. n. 10266) in GE.SE.MA. Ambiente e patrimonio s.r.l.
2. Con delibera di Giunta Comunale n. 281 del 30.12.2015 si è preso atto della relazione
esplicativa - trasmessa dalla società partecipata in data 30.12.2015 prot. n. 32155 - delle
attività poste in essere per ottemperare al suddetto piano di razionalizzazione, recante altresì la
proiezione dei risparmi di spesa conseguiti.
3. In data 11.03.2016, la società partecipata ha depositato presso il Tribunale di Nocera
Inferiore il ricorso ex art.161 bis L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale. Il concordato è stato ammesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con
fissazione di termine per la presentazione del piano di risanamento, che è stato
successivamente presentato ed è in attesa di approvazione.
4. Con delibera di Giunta Comunale n.49 del 31.03.2016 - già rimessa a codesta sezione di
controllo con nota prot. 7517 del 31.3.2013 - si è preso atto della ulteriore relazione tecnica
relativa alle attività poste in essere dal C.d.A. della società partecipata per ottemperare al piano
di razionalizzazione.
5. A seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di questo Comune, per effetto del
D.P.R. 4 agosto 2016, il Commissario Straordinario ha attivato la procedura per la nomina del
nuovo amministratore unico della GE.SE.MA. ambiente e patrimonio s.r.l. (avviso pubblico prot.
gen. 21347 del 20.09.2016).
6. Con delibera del Commissario Straordinario n.18 del 09.09.2016, è stata istituita la
Struttura tecnica trasversale ed inter-area per l'esercizio del controllo analogo sulla società
partecipata GE.SE.MA. Ambiente e patrimonio s.r.l.”.
La gestione degli organismi partecipati per come emergente dalla relazione dell’Organo di
revisione, oltre che dalle dichiarazioni rese in adunanza pubblica dai rappresentanti pro-tempore
dell’ente, appare estremamente critica.
In particolare, ci si riferisce alla GE.SE.MA. s.r.l., partecipata al 100 per cento dall’ente locale.
L’ampio ambito di attività esercitate dall’organismo partecipato anche mediante partecipazioni
in altri organismi non è stato sinora oggetto di controllo analogo da parte dell’ente socio (tale
controllo sarebbe stato avviato soltanto di recente in seguito al commissariamento). Ciò ha
comportato, tra l’altro, lo svolgimento di attività economiche anche nei confronti di soggetti
diversi dall’ente locale (secondo quanto dichiarato in adunanza pubblica), la stipulazione di
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convenzioni sul cui contenuto l’ente locale non era stato messo a conoscenza, oltre che una
gestione nel complesso inefficiente e connotata da reiterate perdite di esercizio. A queste ultime
si è fatto fronte durante i pregressi esercizi (dal 2009 in poi) mediante plurime operazioni
straordinarie (quali, ad esempio, cessioni di rami d’azienda a partecipate, apporto a titolo
gratuito di beni immobili da parte dell’ente socio, rivalutazione delle partecipazioni, riduzione
del capitale sociale, fusione per incorporazione). Tali operazioni andrebbero innanzitutto
scrutinate alla luce del divieto di cui all’articolo 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(vigente al momento delle operazioni straordinarie), ai sensi del quale “Al fine del
perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi
nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto
previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i
trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su
richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma”.
La responsabilità delle operazioni e della loro legittimità dovrebbero essere fatte oggetto di
specifica verifica da parte dell’ente locale, soprattutto laddove, come prospettato dai
rappresentanti legali pro tempore, sia stato (se pure di recente) introdotto un sistema di
controllo analogo. Ove si rinvenissero ipotesi di illegittimità e/o di elusione della normativa
allora vigente in materia (eventualmente foriere di danni erariali), l’ente locale dovrebbe
attivare tutte le azioni possibili messe a disposizione dell’ordinamento (dalle azioni di
responsabilità nei confronti degli amministratori alle denunce agli organi competenti in casi di
fattispecie rilevanti dal punto di vista penale e/o amministrativo-contabile).
Analoghe conseguenze potrebbero derivare da eventuali violazioni di norme in materia di
assunzione del personale: ci si riferisce, in particolare alle norme finalizzate a porre limiti in
materia di assunzione di personale e al conferimento di incarichi da parte degli organismi
partecipati, che avrebbero richiesto, a seconda delle fattispecie previste, l’osservanza dei
principi di cui all’art. 35 comma 3 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 (in materia di assunzione del
personale presso le pubbliche amministrazioni) ovvero dei principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità. Rilevano, in particolare, disposizioni finalizzate alla tutela della trasparenza ed
efficienza dell’attività degli enti, con evidenti ricadute sulla finanza pubblica, quali ad esempio le
norme di cui ai primi due commi dell’art. 18 del d.l. 25.6.2008 n. 112 (rubricato “Reclutamento
del personale delle società pubbliche”) vigente nei vari momenti in cui gli organismi partecipati
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dall’ente locale hanno proceduto ad assunzioni di personale (le norme sono state in parte
abrogate, in parte modificate dal decreto legislativo n. 175/2016)1.
Evidentemente il contenimento dei costi degli organismi partecipati, “in primis” di quelli di
personale, ha rilevanza non soltanto sotto il profilo della legittimità delle azioni poste in essere
dai soggetti responsabili, ma anche con riferimento alle ricadute sui costi operativi e, in ultima
analisi, sui risultati di esercizio, come opportunamente evidenziato dal Collegio dei revisori in
relazione al CO.FA.SER.
Peraltro, anche con riferimento a GE.SE.MA. s.r.l., sarebbe stato opportuno valutare l’incidenza
dei costi del personale sui costi operativi (nonché gli altri elementi conoscitivi a disposizione
dell’ente locale), al fine di verificare l’opportunità, l’efficacia, l’efficienza ed economicità della
gestione e dell’affidamento all’organismo partecipato di una pluralità di servizi.
Limitandosi, in questa sede, ad una valutazione di carattere strettamente gestionale, si può
senz’altro affermare che le operazioni straordinarie che hanno interessato GE.SE.MA., volte
principalmente a fare fronte (in modo estemporaneo) alle reiterate perdite di esercizio, non
sono state idonee a fare fronte agli aspetti critici della gestione, tanto che in data 11 marzo
2016, la società partecipata ha depositato presso il Tribunale di Nocera Inferiore il ricorso ex
art. 161 bis L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale. Il concordato è stato ammesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con fissazione di
termine per la presentazione del piano di risanamento, che è stato successivamente presentato
ed è in attesa di approvazione.
In conclusione, allo stato degli atti, non sono del tutto chiare l’entità e la tipologia di passività
che potranno ulteriormente emergere dalla situazione della GE.SE.MA. s.r.l. la quale sembra
avere agito negli anni del tutto al di fuori dal controllo dell’ente socio, nonostante gli oneri
informativi imposti dal modello societario e dalla partecipazione totalitaria dell’ente locale. Ciò è
dimostrato, come si è precisato, dal perdurante disallineamento dei debiti e crediti reciproci e
dalla prospettata emersione di convenzioni stipulate dall’organismo societario di cui l’ente locale
non era a conoscenza. Pertanto, nonostante la stipulazione di un nuovo contratto di servizi con
1 A fini meramente conoscitivi, si riporta di seguito il testo delle disposizioni vigenti prima della sopra prospettata
modifica, in quanto rilevano con riferimento a varie problematiche prospettate dall’ente e dall’Organo di revisione, sia
in sede di deduzioni, sia in adunanza pubblica:”1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche
di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale,
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con
proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi
con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di
contrattazione di secondo livello ((...)). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al
precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla
quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione…”
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l’ente socio (in vigore dal 1° novembre, secondo quanto dichiarato in adunanza pubblica), gli
impatti per il bilancio comunale derivanti dalla gestione inefficiente e diseconomica della società
partecipata multiservizi non sono al momento del tutto prevedibili.
Quanto alla partecipazione del Comune nel CO.FA.SER, in sede di adunanza pubblica è stata
prospettata, da parte dei rappresentanti pro-tempore dell’ente, la possibilità di riacquisire la
gestione della farmacia comunale e di uscire dal Consorzio, previa valutazione di costi e benefici
della nuova modalità di gestione.
La gestione degli organismi partecipati andrà comunque valutata dall’ente anche alla luce del
sopraggiunto quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 175/2016, che prevede, tra
l’altro, disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di
procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 24), di gestione
del personale (art. 19), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (art.
21), di promozione della trasparenza (art. 22).
7. AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI
Si conferma, allo stato degli atti, il mancato aggiornamento degli inventari relativi agli esercizi
2014 e 2015, vieppiù necessario anche in considerazione del passaggio al nuovo sistema
contabile. L’ente in proposito ha precisato che: “sì è dato avvio alle procedure finalizzate al
compiuto aggiornamento degli inventari che saranno completate nel corso del 2016: in caso di
carenza ed insufficienza di idoneo personale interno, si provvederà a tale necessaria attività
con il ricorso all'esterno, secondo le procedure previste dalla legge.
Tale attività è strettamente collegata alla redazione del primo. Stato patrimoniale alla data del
01/01/2016, applicando i criteri di valutazione delle voci dell'attivo e del passivo secondo
quanto indicato nel principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale degli
Enti in contabilità finanziaria, allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011”.
Pertanto, per il 2014 e il 2015 resta il dato oggettivo del mancato aggiornamento
dell’inventario (art. 230, comma 7, TUEL). Ai sensi delle richiamate previsioni, una volta
proceduto all’approvazione degli inventari e all’allineamento di tali valori con il conto del
patrimonio, va attivata la procedura di aggiornamento costante e frequente dell’inventario
stesso, così come previsto dal citato articolo 230, comma 7, del TUEL.
*****
In definitiva, per quanto evidenziato in motivazione, sono state in sostanza confermate le
gravi irregolarità contabili e finanziarie contestate in sede di deferimento.
Sono stati accertati, tra l’altro, il reiterato e prolungato ricorso all’anticipazione di tesoreria
e la mancata ricostituzione della stessa a fine esercizio (violazione della norma finalizzata a
garantire la regolarità della gestione finanziaria di cui all’art. 3, comma 17, della legge
350/2003); il reiterato e prolungato ricorso all’utilizzo per cassa di entrate a destinazione
specifica non reintegrate a fine esercizio; l’inattendibilità del risultato di amministrazione
per il 2014, a causa di un riaccertamento dei residui attivi e passivi non conforme ai
principi contabili; la mancata costituzione di un congruo fondo svalutazione crediti per il
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2014 (art. 6, comma 17, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95); la violazione dei parametri 3), 4) e
9) (per il 2014 e per il 2015); l’elevato importo di debiti fuori bilancio e passività potenziali
sia per il 2014 sia per il 2015; il mancato aggiornamento degli inventari (violazione della
norma di cui all’art. 230, comma 7, del TUEL); la mancata adozione delle misure
organizzative idonee a garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 del d.l. 78/2009);
gravi irregolarità nella gestione degli organismi partecipati e passività potenziali agli stessi
correlate.
Più in generale, è stata verificata, anche in considerazione degli aggiornamenti forniti in
corso di adunanza pubblica sul rendiconto 2015 e sulle attività propedeutiche
all’approvazione del bilancio di previsione 2015-2018, l’esistenza di squilibri economico
finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario (art. 244 del TUEL), nei termini di cui in
motivazione. In particolare, rileva l’emersione di un consistente disavanzo di amministrazione
nel rendiconto 2015 (- € 30.215.570,90), considerate la parte accantonata (€ 27.612.924,00
nei dettagli esposti in motivazione), la parte vincolata (€ 12.270.938,20) e la parte destinata
(€ 475.548,98). Ai sensi dell’art. 244 TUEL, rilevano altresì le prospettate criticità in ordine alla
dubbia e difficile esigibilità dei crediti, la gravissima crisi di liquidità e la presenza di una
consistente massa debitoria (in particolare, debiti fuori bilancio da riconoscere) alla quale l’ente
non riesce a fare fronte con il ricorso al combinato disposto di cui agli articoli 193 e 194 del
TUEL.
Deve, peraltro, richiamarsi l’attenzione dell’ente sull’esigenza del rispetto del principio di
legalità e dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione, alla cui
osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra
l’altro, rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione
e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al
sistema di bilancio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, “1. Ferme
restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno
erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni,
comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui
sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a
seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a
responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei
conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono
tenute riservate. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni,
nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di
settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle
amministrazioni interessate. 3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a
norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali,
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di sanzioni pecuniarie”.
Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare all’Ente e all’Organo di
revisione le irregolarità contabili e finanziarie e gli squilibri di bilancio indici sintomatici del
dissesto (art. 244 del TUEL) nei termini di cui in motivazione. L’ente locale è tenuto ad
adottare misure idonee per fare fronte alla predetta situazione e a darne comunicazione a
questa Sezione regionale di controllo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all’istruttoria eseguita, alle
deduzioni dell’ente e dell’Organo di revisione nonché in seguito ai chiarimenti e agli
aggiornamenti forniti in adunanza pubblica, nei termini e con le considerazioni di cui in
motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
degli articoli 148 e 148 bis del TUEL, e dell’art. 6 comma 2, del decreto legislativo n.
149/2011, accerta le irregolarità contabili e finanziarie e gli squilibri di bilancio indici
sintomatici del dissesto (art. 244 del TUEL);
prescrive l’adozione di misure correttive entro 60 giorni dalla comunicazione della
presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma 2, del decreto
legislativo n. 149/2011;
dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della
Sezione, ai rappresentanti legali pro-tempore del Comune di Mercato San Severino (SA) per
le valutazioni e decisioni di competenza, nonché all’Organo di revisione dell’ente;
rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale,
ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne
comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’ 11 ottobre 2016.
Il relatore Il Presidente
f.to Innocenza Zaffina f.to Giovanni
Coppola
Depositata in segreteria il 26 ottobre 2016.
Per Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Dott.ssa Beatrice Montecuollo