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Sintesi degli obblighi di documentazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento aria e pompe di calore
Rev.1 – novembre 2016
Sommario Quadro normativo ................................................................................................................................ 2
Le direttive europee degli impianti frigoriferi: regole per l’immissione nel mercato ......................... 3
La norma italiana per la gestione delle apparecchiature in pressione .................................................. 5
La documentazione degli impianti contenenti gas ozonolesivo (HCFC) ............................................ 5
La documentazione degli impianti contenenti gas fluorurato effetto serra (HCFC) ............................ 6
Gli impianti su edifici nel DM37/2008 ................................................................................................ 7
Gli impianti per la climatizzazione degli edifici .................................................................................. 8
Documentazione delle macchine frigorifere secondo EN378-2:2012 ................................................. 9
Guida sintetica operativa .................................................................................................................... 11
ALLEGATI ........................................................................................................................................ 12
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Quadro normativo
QUADRO NORMATIVO-DOCUMENTALE
Tipo di regolamento Documenti Soggetto obbligato a produrre, richiedere o conservare la documentazione
Direttiva di prodotto
- Macchine - PED - LVD - EMC - ATEX - Ecodesign/Ecolabel
Dichiarazione di conformità
Marcatura CE ed etichettatura
manuale d’uso, installazione e manutenzione
fascicolo tecnico
Documenti da norma di prodotto
Produttore/Fabbricante o importatore di apparecchiature
Gestione delle apparecchiature in pressione (DM329/2004)
Dichiarazione di messa in servizio
Verbali di verifica
Utente finale o responsabile di impianto
Impianti su edifici (DM37/2008)
Progetto
Dichiarazione di conformità DM37/2008 (installazione a regola d’arte) e relativi allegati
Installatore/manutentore dell’apparecchiatura o dell’impianto
Regolamento sui gas fluorurati (Fgas) e regolamenti di attuazione DPR43/2012 (recepimento Fgas)
dichiarazione di conformità sul sistema quote (1 gennaio 2017)
Importatore o costruttore
Etichetta Fgas Importatore o costruttore
Registro di apparecchiatura Operatore
Dichiarazione ISPRA Operatore
Regolamento su sostanze ozonolesive (ODS)
Registro 1005/2009 Gestore
Normativa sull’esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (DPR74/2013)
Libretto di impianto climatizzazione
Rapporto di controllo di efficienza energetica
Responsabile di impianto
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Le direttive europee degli impianti frigoriferi: regole per l’immissione nel mercato E’ compito del produttore verificare in quali direttive ricade l’attrezzatura che produce o che importa per
essere immessa nel mercato. Dato che le macchine frigorifere scambiano energia termica, utilizzano energia
elettrica e contengono gas in pressione esse rispondono a varie direttive.
Gli obblighi documentali del fabbricante generalmente comprendono:
Etichetta (con marcatura CE) per dare evidenza al cliente che l’attrezzatura/insieme sono costruiti
secondo le regole dell’arte.
Manuale d’uso e manutenzione
Fascicolo tecnico (che deve essere conservato per 10 anni e serve a dimostrare di aver costruito
secondo le regole dell’arte. Raccoglie tutti i dati necessari a fornire le evidenze di conformità)
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVE EUROPEE DI PRODOTTO
Direttiva Macchine
si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine
Direttiva PED si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Direttiva LVD si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.
Direttiva EMC disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.
Direttiva ATEX si applica ai seguenti prodotti («prodotti»):
a) apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).
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La progettazione e l’etichettatura di alcune apparecchiature, dato che consumano energia, è soggetta alle direttive Ecolabel ed Ecodesign
Concordanza REGOLAMENTI DI ECODESIGN ED ECOLABEL per MACCHINE FRIGORIFERE
Ambito Tipologia di apparecchiature Ecodesign Energy Labelling
Condizionatori aria Condizionatori aria e ventilatori per comfort
(EU) No 206/2012 EU No 626/2011
Elettrodomestici per riscaldamento
Riscaldatori d’acqua e accumuli acqua calda
(EU) No 814/2013 (EU) No 812/2013
Riscaldatori (EU) No 813/2013 (EU) No 811/2013
Armadi refrigerati Armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo
(EU) 2015/1095 (EU) 2015/1094
Elettrodomestici di refrigerazione
Elettrodomestici di refrigerazione (EC) No 643/2009 (EC) No 1060/2010
Regolamenti ecolabel
No 626/2011 fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di ≤ 12kW per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.
No 812/2013 fissa le specifiche per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW, ai serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare.
No 811/2013 fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.
No 2015/1094 stabilisce le specifiche per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto complementari per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali. si applica agli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.
No 1060/2010 stabilisce specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica e aventi un volume utile compreso tra 10 e 1 500 litri.si applica agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica, compresi quelli venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di beni non alimentari e inclusi gli apparecchi a incasso. Si applica inoltre agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica che possono essere alimentati a batteria.
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La norma italiana per la gestione delle apparecchiature in pressione Anche l’utilizzatore di apparecchiature in pressione è soggetto alla regolamentazione in merito.
Il DM 329/04 Riguarda le attrezzature a pressione ed insiemi, con pressione massima ammissibile superiore
a 0,5 bar (recipienti per gas e liquidi, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione in genere) e
prevede delle specifiche verifiche:
Verifica di “primo impianto” o “messa in servizio” nel caso in cui l’assemblaggio venga fatto
dall’utilizzatore
Verifiche di riqualificazione periodica
Verifiche di riparazione o modifica
La verifica di messa in servizio comprende un accertamento documentale, di corretta installazione sul campo
e una prova di funzionamento. Successivamente, l’utilizzatore invia a INAIL e ASL la dichiarazione di messa in
servizio. L’utilizzatore ha inoltre l’obbligo di sottoporre l’attrezzatura a verifiche di riqualificazione periodica,
il cui intervallo di tempo dipende da parametri tecnici e costruttivi (tipologia dell’attrezzatura, categoria di
rischio, gruppo del fluido ecc).
La documentazione degli impianti contenenti gas ozonolesivo (HCFC) Il regolamento 1005/2009 stabilisce la tempistica di messa al bando delle ODS, con riduzioni graduali dell’uso,
fino all’inutilizzo. La produzione degli HCFC sarà consentita fino al 31 dicembre 2019. L’uso e l’immissione sul
mercato di HCFC riciclati o rigenerati erano consentiti fino al 31 dicembre 2014 limitatamente alla
manutenzione e all’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe
di calore esistenti. Fino al 31 dicembre 2019, gli HCFC possono essere immessi sul mercato per essere
riconfezionati ed esportati. L'articolo 27 del Regolamento 1005/2009 prevede che entro il 31 marzo di ogni
anno ciascuna impresa comunichi alla Commissione ed all'autorità competente nazionale, per ciascuna
sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova (inserite in specifici elenchi), informazioni specifiche.
L’art. 23 del regolamento 1005/2009 richiede che le apparecchiature che contengono almeno 3kg di ODS
siano dotate di registro e controlli periodici.
Sul registro di impianto devono essere riportati:
estremi del gestore dell’apparecchiatura o impianto (nome, indirizzo, telefono ecc)
caratteristiche dell’attrezzatura o impianto (tipo di refrigerante, carica in kg del refrigerante ecc)
estremi del manutentore (nome, azienda, partita iva, n. iscrizione elenco professionale)
se è stato effettuato recupero di sostanze controllate (tipo, quantità, data, tipologia e quantità
del refrigerante sostituito)
data ultimo controllo e data verifica periodica
risultato dei controlli
se presenti fughe e specifiche del caso
se sono state effettuate riparazioni e specifiche del caso
Il DPR147/2006, che recepiva il regolamento 2037/2000 (integrato poi dal regolamento 1005/2009), contiene
uno schema di registro (che veniva chiamato libretto di impianto nel DPR)
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La documentazione degli impianti contenenti gas fluorurato effetto serra (HCFC) Il Regolamento UE n. 517/2014 riguarda tutte le attrezzature che contengono gas fluorurati effetto serra (cui
appartengono gli HFC), tra le quali apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione, condizionamento aria e
pompe di calore.
Le movimentazioni di gas e i controlli vanno riportati sul registro di apparecchiatura che è necessario quando
si tratta di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di autocarri e rimorchi
frigorifero con un carico di gas fluorurati pari o maggiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente.
Se si tratta di “apparecchiature ermeticamente sigillate” i registri sono necessari solo per un carico di
refrigerazione superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
L’obbligo di conservazione del registro riguarda sia l’operatore (che deve conservarlo 5 anni) che il contraente
(lo conserva in copia, sempre per 5 anni).
Per le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra è prevista
l’installazione di una targhetta con particolari caratteristiche riportante la tipologia e la quantità di gas
contenuto.
Il registro di apparecchiatura deve indicare:
dati identificativi del manutentore (nome, indirizzo, telefono)
attività di manutenzione effettuate
quantità e tipo di gas fluorurati installati
quantità di gas fluorurati eventualmente aggiunte o recuperate durante le operazioni di
manutenzione, riparazione, smaltimento
eventuali perdite rilevate
date e risultati dei controlli delle perdite
se presente, date e risultati dei controlli del sistema di rilevamento delle perdite
E’ stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente un formato di registro di apparecchiatura reperibile nella
sezione “Modulistica” del sito www.fgas.it.
E’ da sottolineare anche l’importanza dell’etichetta, fondamentale per sapere se l’apparecchiatura rientra
nell’ambito del regolamento Fgas. Sussiste l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori che immettono in
commercio apparecchiature con gas fluorurati, di etichettarli.
Il minimo che l’etichetta deve riportare, comprende:
tipo e quantità del gas fluorurati contenuto
dicitura: “contenente gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto)
A partire dal 1 gennaio 2017, la quantità di CO2 equivalente contenuta (vedasi anche regolamento
2068/2015)
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Il DPR43/2012, inoltre, ha stabilito che ogni anno, entro il 31 maggio, le informazioni riguardo alle
movimentazioni di gas siano comunicate all’ISPRA. Sono soggetti a tale obbligo gli operatori (cioè i proprietari,
salvo diverse specifiche) di apparecchiature che contengono almeno 3kg di gas fluorurato.
Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di
calore caricate con idrofluorocarburi inoltre elaborano la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del regolamento 2016/879. La
dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle
apparecchiature.
Gli impianti su edifici nel DM37/2008 Quando un impianto di condizionamento aria o di refrigerazione viene installato a servizio di un edificio, si
applica il DM37/2008.
Il DM37/2008 si applica agli “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.” (art.1 comma1)
Gli impianti di condizionamento e refrigerazione sono ricompresi alla lettera c dell’art. 1 comma 2 “c)
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;”
La progettazione di tali impianti è contemplata all’art.5. Al comma 2 si dice che “il progetto per l'installazione,
trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: […]impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;”
Nel altri casi, come specificato al comma 1, il progetto è redatto in alternativa dal responsabile tecnico
dell’impresa installatrice che, come definito all’art7 comma2, è un “elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.”
E’ da segnalare inoltre che all’art. 5 comma 1 inoltre è indicato che tali condizioni sussistono “fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione.”
All’art. 6 comma 1 è scritto che “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.”
E che all’ art.7 comma 1 si dice che “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6.
Mentre all’art.1 comma 2 sono esplicitamente indicati suddivisi impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, all’art. 5 invece, per la lettera c), è menzionata solo la climatizzazione.
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Quindi è solo la climatizzazione ad avere una discriminante sulla potenza per quanto riguarda l’esigenza di progetto da parte di progettista iscritto all’albo.
In conclusione, escludendo i casi delle canne fumarie collettive:
- Impianti di climatizzazione >40000 frigorie/h (46,5kW), serve progetto firmato da professionista iscritto all’albo
- Impianti di climatizzazione <40000 frigorie/h, è sufficiente l’elaborato come da art.6 e firmato dal responsabile tecnico
- Impianti di refrigerazione DI QUALSIASI POTENZA, è sufficiente l’elaborato come da art.6 e firmato dal responsabile tecnico
Gli impianti per la climatizzazione degli edifici
Se l’impianto frigorifero è utilizzato come impianto termico a servizio di un edificio, come nel caso di un
sistema di condizionamento aria, esso può ricadere nella normativa sull’esercizio degli impianti termici.
Il DPR 74/2013 si applica infatti agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione di acqua calda per usi igienici e sanitari. La definizione di riferimento degli impianti termici
nazionale è data dalla legge 90/2013, sebbene molte regioni abbiano legiferato autonomamente.
In sintesi
- tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretto di impianto di climatizzazione. Il libretto si
compone di 14 schede che contengono le informazioni del sistema edificio impianto, del responsabile
ed eventualmente terzo responsabile, i componenti dell’impianto, i controlli effettuati e i consumi
- alcuni impianti inoltre devono essere sottoposti a rapporto di controllo di efficienza energetica , che
poi deve essere inviato alla regione di competenza. Per le macchine frigorifere è obbligatorio redigere
il rapporto di controllo di tipo 2 se la macchina supera i 12kW di potenza utile.
I modelli dei libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica sono stabiliti dal Ministero dello
Sviluppo Economico, salvo ulteriori disposizioni regionali.
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Documentazione delle macchine frigorifere secondo EN378-2:2012
La EN378-2 stabilisce i requisiti di documentazione e marcatura degli impianti frigoriferi. Di seguito si riporta
una sintesi delle disposizioni della norma tecnica.
ETICHETTATURA
Ogni sistema di refrigerazione e i suoi componenti principali devono essere identificati mediante
etichettatura, sempre visibile.
Il sistema di refrigerazione deve essere corredato di targa, che deve contenere:
a) Nome, indirizzo del produttore e, dove applicabile, del rappresentante autorizzato b) Modello, numero di serie o numero di riferimento c) Anno nel quale è stata completata la costruzione (eventualmente può essere incluso nel numero di
serie) d) Designazione del gas refrigerante in accordo a ISO 817 e) Carica di refrigerante f) Massima pressione ammissibile (PS), lato alta e bassa pressione g) Etichettatura obbligatoria (ad es imposta dalle direttive europee o altre leggi)
La targa deve contenere anche i dati elettrici come richiesto dalle EN60335-2-40,-24,-89
DOCUMENTI DI INSTALLAZIONE:
devono essere conservati dall’installatore e mostrati su richiesta (ad esempio i risultati dei test)
MANUALE DI ISTRUZIONI:
il fabbricante e/o l’installatore devono fornire un manuale di istruzioni adeguato.
Devono essere in una delle lingue ufficiali della Comunità ed essere tradotto nelle lingue dei Paesi dove
l’apparecchiatura verrà utilizzata.
Il manuale di istruzioni deve contenere:
a) destinazione d’uso dell’impianto b) descrizione dell’impianto c) schemi e diagrammi del sistema di refrigerazione e del circuito elettrico d) istruzioni riguardanti avvio, arresto, standby dell’impianto e delle sue parti e) istruzioni riguardanti lo smaltimento del fluido e dell’apparecchiatura f) cause dei più comuni malfunzionamenti e misure precauzionali, istruzioni riguardanti eventuali
perdite rilevate da personale autorizzato e la necessità di contattare tecnici manutentori competenti in caso di guasti o perdite
g) precauzioni da prendere per prevenire il congelamento dell’acqua nei condensatori in ambienti a bassa temperatura o per il normale comportamento pressione/temperatura
h) precauzioni da prendere nel trasporto dell’apparecchiatura i) informazioni visualizzate nella scheda della macchina j) riferimenti a misure di protezione, primo soccorso e procedure da seguire in caso di emergenza,
esplosione, incendio ecc k) istruzioni di manutenzione del sistema con un calendario per la manutenzione preventiva
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l) istruzioni riguardo carico e scarico del refrigerante m) istruzioni riguardo la gestione del refrigerante e i rischi legati n) istruzioni riguardanti il funzionamento e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi
di allarme e delle spie o) guida per la redazione del registro p) istruzioni per evitare eccessivo aumento della pressione durante l’uso, la manutenzione e la revisione q) informazioni riguardanti l’emissione di rumore r) dispositivi di protezione personale richiesti s) il personale deve essere consapevole delle operazioni da adottare prima di intervenire sul sistema
refrigerante
INFORMAZIONI
Le seguenti informazioni devono essere esposte in modo visibile sull’impianto:
a) nome, indirizzo, telefono dell’installatore, del servizio di assistenza, del servizio responsabile del sistema refrigerante; telefono dei numeri utili (vigili del fuoco, emergenza ospedaliera ecc)
b) tipo di refrigerante (formula chimica, n. di riconoscimento) c) istruzioni per disattivare il sistema refrigerante in caso di emergenza d) pressione massima ammissibile e) dettagli di infiammabilità (se è stato utilizzato refrigerante infiammabile) f) se necessario dettagli di tossicità
DISEGNI
per sistemi complessi, per i quali è difficile vedere le funzioni dei singoli componenti, deve essere presente
uno schema della distribuzione e della strumentazione (P&I) del sistema di refrigerazione vicino ai dispositivi
di intercettazione e controllo
REGISTRO
se la carica di refrigerante è superiore a 3 kg, deve essere predisposto e conservato un registro.
Il registro viene compilato durante l’installazione dall’installatore e deve essere aggiornato con regolarità
dopo le manutenzioni.
Le informazioni che devono esserci:
a) dettagli delle manutenzioni o riparazioni b) quantità e tipo di refrigerante aggiunto e recuperato dall’impianto durante ogni operazione c) se viene effettuata un’analisi del refrigerante riutilizzato, il risultato deve essere conservato nel
registro d) provenienza del refrigerante riutilizzato e) eventuali cambi e sostituzioni di componenti del sistema f) risultati dei test di routine periodici g) periodi significanti di fermo impianto
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Guida sintetica operativa In sintesi:
- tutte le apparecchiature frigorifere che sono immesse nel mercato devono essere corredate di dichiarazione di conformità e marcatura CE secondo le direttive europee. Tra le direttive più importanti per gli impianti frigoriferi, è necessario considerare l’iter di conformità della direttiva PED.
- Per gli impianti a servizio di edifici o Se sono impianti di refrigerazione, è richiesta la dichiarazione di conformità DM37/2008 con
uno schema funzionale o Se sono impianti di climatizzazione è richiesta:
la dichiarazione di conformità DM37/2008 con uno schema funzionale o progetto a firma di un progettista se la potenza è superiore a 46,5Kw
il libretto di impianto di climatizzazione (con i rapporti di controllo di efficienza energetica se la potenza della macchina è superiore a 12Kw).
- Per tutti gli impianti/apparecchiature è richiesto inoltre: o Un registro di apparecchiatura (dalle 5TCO2 in su se il gas è HFC, dai 3kg in su in generale) o Una adeguata etichettatura che informi l’utente del tipo di gas e del tipo di apparecchiatura
Impianto o apparecchiatura
Stand alone/mobile Installati al servizio di edificio
Condizionamento aria
Dichiarazione e marcatura CE Manuale di istruzioni
Dichiarazione, marcatura CE, manuali (vari componenti)
Dichiarazione DM37/2008 (impianto)
Schema funzionale o Progetto (>46,5 kW)
Libretto impianto climatizzazione
Rapporto di controllo di efficienza energetica (se >12kW)
Esempio: - condizionatori aria
mobili - deumidificatori - chiller o pompe di
calore monoblocco
Esempio:
Impianti tipo split
Impianti con chiller o pompe di calore idroniche
Refrigerazione
Dichiarazione e marcatura CE Manuale di istruzioni
Dichiarazione e marcatura CE, manuali (vari componenti)
Dichiarazione DM37/2008 (impianto)
Schema funzionale (impianto)
Esempio: - frigoriferi domestici - frigocongelatori
Esempio: - Impianti a servizio di celle
frigorifere entro edifici - Impianti di refrigerazione
commerciale/industriale
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ALLEGATI
- Direttive di prodotto e marcatura CE o Contenuti dichiarazione CE direttiva macchine o Marcatura CE direttiva macchine o Contenuti dichiarazione CE direttiva PED
- Normativa Fgas: o Registro di apparecchiatura o Istruzioni etichetta Fgas
- Impianti su edfici in generale: o Dichiarazione di conformità DM37/2008
- Impianti su edifici – solo climatizzazione: o Esempio Libretto di climatizzazione o Esempio Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo II