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SINTESI NORMATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE
SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI dei Licei del ConvittoA.S. 2012/2013
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”- Romaa.s. 2012-2013
Collaboratore del Rettore- Dirigente ScolasticoProf.ssa Eleonora Sanna
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Valutazione degli alunni
(nella scuola secondaria di II grado)
Riferimento normativo:
• il D.P.R. n.122 del 22/06/2009 è attualmente il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
(ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1/09/2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2008, n. 169).
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Valutazione:finalità e caratteri (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.1)
• La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
• Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
• La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
• Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F.
• Il Collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
• La scuola assicura informazione tempestiva alle famiglie.
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Voto di comportamento (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, cc.2 e 4; art.7)
• La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.
• Il voto numerico è riportato anche in lettere nel Documento di valutazione.
• Concorre alla valutazione complessiva e alla definizione della media dei voti per il credito scolastico (legge 169/2008, art.2 e nota alla tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009: ).
• Il voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
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Valutazione in Religione (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.3)
•Disciplinata dall’art. 309 del D.l. 297/1994
•Non ha voto numerico
•Concorre all’attribuzione del credito
scolastico
(MIUR, Ufficio Stampa del 10/05/2010).
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Valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.6 e O.M. 92/2007 art.6)
• Il Consiglio di classe effettua la valutazione periodica e finale degli apprendimenti.
• La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi.
• Per gli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe sospende lo scrutinio▫ sulla base di criteri preventivamente stabiliti ▫ si valuta se in grado di raggiungere gli obiettivi formativi
e di contenuto entro il termine scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di corsi
di recupero• predisposizione eventuali attività di recupero (segue…)
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• (… continua)• Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni
assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente.
• Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.
• Si accerta il recupero delle carenze formative entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre l’inizio delle lezioni del successivo.
• Si procede alla verifica dei risultati e alla formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
• A conclusione dello scrutinio l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.
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Recupero debiti
Si ricorda che la normativa relativa al recupero dei debiti è invariata rispetto al 2008/9, infatti:
• Restano fermi i principi generali e le indicazioni normative del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007
• Restano tuttora valide le istruzioni operative e le indicazioni organizzative presenti nell’ O.M. n. 92 del 5 novembre 2007
• Vengono superate alcune rigidità procedurali dell’O.M.92 con la Nota del Direttore Generale della Direzione Gen. Ordinamenti prot. 6163 del 4 giugno 2008:
(segue…)
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(…continua prot.6163 del 4 giugno 2008)
lasciando in definitiva all’autonomia della scuola le
scelte organizzative inerenti gli aspetti fondamentali,
quali ad esempio:
- consistenza oraria dei corsi
-modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse
- modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo
studio individuale, utilizzo della quota del 20%
dell’orario curricolare, ecc.)
- tempi di realizzazione degli interventi e delle
conseguenti verifiche
- possibilità di organizzare interventi di sostegno già
nella fase iniziale dell’anno scolastico.
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Credito scolastico (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 6) (O.M. 44 del 5/5/2010, art.8) (O.M. n.13 del 24-04-2013, art.8).
• In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico.
• Il credito scolastico arriva fino a un massimo di 25 punti.
• L’attribuzione di ogni credito scolastico va deliberata, motivata e verbalizzata
• il voto di condotta fa media con le altre materie
• All’interno della banda di oscillazione:
• partecipa all’attribuzione l’insegnamento della religione cattolica (o materia alternativa)
• attività interne alla scuola, attestate, in vari ambiti dell’ampliamento dell’offerta formativa (sport, musica, teatro, volontariato, gare interne, seminari…)
• lo studio individuale sostitutivo della religione cattolica (se certificata e valutata secondo indicazioni dell’istituzione scolastica).
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Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per le classi terze:
• Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità
di attribuzione del credito scolastico stabilite dal
D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998,
• integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella
tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009
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Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per le classi quarte:
• Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità
di attribuzione del credito scolastico stabilite dal
D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998,
• integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella
tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009:
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Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per le classi finali:
• Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di
attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n.
323 del 23 luglio 1998,
• integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella
tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009
• NB: per gli alunni che dovessero essere stati bocciati in
classe di triennio precedentemente all’a.s. 2009/2010, il
credito stabilito con altra tabella deve essere integrato.
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Credito formativo
• Per l’attribuzione del credito formativo valgono le disposizioni del D.M.
n.49 del 24/2/2000.
• Certificazioni utili:
(Licei Convitto: delibera del Collegio Docenti in verbale n.6 dell’8/05/2009,
rinnovata per l’a.s.2012/2013)
▫ certificazioni attestanti le competenze linguistiche (comunitarie
e straniere)
▫ certificazioni attestanti competenze informatiche (patente
informatica ECDL)
▫ certificati attestanti la frequenza a scuole di musica
(conservatorio)
▫ volontariato se svolto presso enti riconosciuti
▫ attività sportiva a livello agonistico
segue…
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Credito formativo
…segue
La documentazione deve essere fornita entro il 15 maggio.
Precisazioni del Collegio Docenti del 17/05/2012, riconfermate per
a.s.2012-3, in merito a:
• attività agonistiche (iscrizione enti FIN, CONI… con svolgimento gare
sul territorio)
• certificazioni linguistiche riconosciute da Ambasciate
• mobilità breve con soggiorno estivo precedente ad inizio attività
curricolare (purché valutata e documentata).
Si ricorda che il credito formativo non può aggiungere punti oltre la
fascia di livello del credito scolastico
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Pubblicazione valutazioni
Classi intermedie:
• Il punteggio di credito attribuito è pubblicato all'albo
dell'Istituto
▫ unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale
▫ ed è trascritto sulla pagella scolastica.
Classi finali: (cfr. O.M. n.13 del 24-04-2013, art.2, c.6).
• Giudizio positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto
sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico
dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo,
seguiti dalla dicitura «Ammesso»
• Giudizio negativo non prevede la pubblicazione di voti e
punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
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Attribuzione lode (Esame di Stato) D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 eO.M. n.42 del 6 maggio 2011, art. 20, c. 5O.M. n.13 del 24-04-2013, art.21
• si attribuisce la lode se:
• punteggio massimo di 100 senza integrazioni
• abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento
• tutto votato sempre ad unanimità.
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Ammissione all’Esame di Stato
Dall’a.s. 2009/10, è subordinata al
conseguimento del voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina di studio e nel
comportamento,
secondo quanto previsto dall’articolo 6 del
Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n.122 del
22/06/2009, art.6).
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Ammissione all’Esame di Stato
• se positiva:
▫ prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede
d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, del punteggio relativo al credito
scolastico dell’ultimo anno e del credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura
«Ammesso»
• se negativa:
▫ non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma
solo della dicitura «Non ammesso».
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Esame dei candidati in situazione di DSAD.P.R. 22/6/2009, n.122, art.10D.M. n.5669 12 luglio 2011 Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolasticoO.M. n.13 del 24-04-2013, art.18• Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15
maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
• La Commissione d’esame, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
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Certificazione delle competenze (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 8)
Certificazione relativa agli Esami di Stato: si veda O.M. 41 del 11/5/2012, art.20
modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione (2° anno biennio)▫adottato dall’a.s. 2009/2010▫obbligatorio dal 2010/2011▫Rilasciato a richiesta dell’interessato▫Rilasciato d’ufficio per diciottenni▫ Si propone di utilizzare informazioni dalle prove
INVALSI svolte