22
SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVA Torino, 25 novembre 2014 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano Avv. Giorgia Andreis - [email protected] 1

SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

SPUNTI DI RIFLESSIONE

TRA NUOVA E VECCHIA

NORMATIVA

Torino, 25 novembre 2014

Avv. Giorgia AndreisStudio Avvocato Andreis e Associati

Torino – Milano

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 2: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

MISURE TRANSITORIE

Applicazione del regolamento: 13 dicembre 2014

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del

13.12.2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento

scorte: v. i prodotti già confezionati prima del 13 dicembre e

stoccati nei magazzini o presenti sugli scaffali della

distribuzione.

Le bobine stampate ma non utilizzate non godono della misura transitoria.

Dal 13.12.2014 è obbligatorio mettere in opera nuovi incarti

conformi al regolamento.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 3: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

CAMPO di APPLICAZIONE del

REGOLAMENTO

Il regolamento si applica agli operatori del

settore alimentare in tutte le fasi della catena

alimentare.

Si applica a tutti gli alimenti destinati al

consumatore finale, compresi quelli forniti

dalle collettività e a quelli forniti alle

collettività.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 4: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

LE PRINCIPALI NOVITA’

1. Disposizioni specifiche sulla responsabilità degli operatori (art. 8);

2. Criteri misurabili sulla leggibilità delle etichette: si rende oggettivo ilconcetto generico di “chiaramente leggibile” (art. 13);

3. Disciplina della vendita a distanza (art. 14);

4. Indicazione di origine o provenienza: carne suina, ovina, caprinavolatili (art. 26);

5. Indicazione degli ALLERGENI: obbligo per i prodotti preimballati(evidenziazione degli allergeni) e per quelli non preimballati (=obbligo per i prodotti venduti nei ristoranti, esercizi di ristorazione)(art. 21);

6. Indicazione presenza dei nano ingredienti (art. 18);

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 5: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

…segue

7. Prodotti alimentari di imitazione (Allegato VI);

8. Indicazione per gli oli e grassi dell’origine vegetale e deltrattamento (allegato VII);

9. Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, tranne cheper alimenti non trasformati, e bevande alcoliche (art. 30);

10. Indicazione dei valori per 100g/ml, e in via facoltativa ancheper porzione, e nel caso come % delle assunzioni diriferimento (art. 32-33);

11. Possibilità di usare in aggiunta sistemi grafici (art. 35);

12. Non è più consentito utilizzare la sigla “GDA”.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 6: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

LINEE GUIDA

COMMISSIONE EUROPEA

1. Domande e risposte sull’applicazione del Reg.UE

1169/2011 di gennaio 2013.

E’ in fase di lavorazione il nuovo testo delle linee

guida.

2. Guida destinata alle autorità di controllo per

quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i

valori nutrizionali indicati in etichetta, di dicembre

2012.

6Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 7: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

ITALIA

1. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 31.07.2014: di raffronto tra Reg.UE1169/2011 e D.Lgs. 109/1992

2. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 30.09.2014: con particolare riguardo all’art.8 sulla Responsabilità.

3. Linee Guida sul Reg.UE 1169/2011 diFederalimentare di settembre 2014.

7Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 8: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

• A decorrere dal 13 dicembre 2014 le

disposizioni nazionali in materia di etichetta

dovranno conformarsi ai principi del

regolamento.

• Occhio in particolare agli allergeni e alla

responsabilità ex art. 8.1.

• Il Ministero sta lavorando alla stesura del testo

di decreto contenente anche la disciplina

sanzionatoria.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 9: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

ALIMENTI PREIMBALLATI

• Elenco delle indicazioni come da art. 9 del 1169/2011 che

assorbe l’art. 3 del 109/1992; continuano ad avere efficacia

le disposizioni sul lotto e sulla lingua italiana, obbligatoria

per i prodotti destinati ai consumatori italiani.

L’art. 4 del 109/1992 è assorbito dal 17 del 1169/2011 (si

attendono conferme sul ricorso al nome generico

dell’ingrediente); in particolare la “Denominazione

dell’alimento” riferita sia al prodotto finito che

all’ingrediente.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 10: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Indicazione degli allergeni

• Evidenziazione chiara

• Se l’elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il

prodotto che provoca allergie o intolleranze deve essere

indicata attraverso la dicitura “Contiene: …”

• Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce

chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o

intolleranze, non è necessario riportare la sostanza in etichetta

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 11: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Linee Guida Federalimentare

L’indicazione « Può contenere » deve essere utilizzata solo

previa valutazione dei rischi approfondita che dimostri la

sussistenza del rischio di presenza di una quantità

significativa ma inevitabile di allergene nel prodotto

consumato a causa di presenza accidentale dovuta al

sistema di approvvigionamento o alle fasi di lavorazione.

Sebbene l’approccio basato sul rischio possa comunque

causare reazioni minime a singoli individui, la stessa è in

grado di massimizzare la scelta possibile per la

maggioranza degli individui.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 12: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Responsabile della commercializzazione e

sede dello stabilimento.

Non più obbligatoria ma ammessa come informazione

volontaria aggiuntiva (non può essere sostitutiva):

attenzione alla necessaria chiarezza delle informazioni.

Il Ministero contempla anche la possibilità di inserire il

marchio per identificare il responsabile ex art. 8

“Indirizzo”: via, civico e località (non sono accettati posta

elettronica, web, caselle postali, etc. …).

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 13: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Si chiarisce il coordinamento tra art. 8 e art. 9 lett. h).

PRIMA: individuazione del soggetto responsabile delle informazioni ex art.

8.

“L’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il

prodotto” = è il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel

campo visivo principale.

DOPO: le modalità di indicazione di tale ex art. 9 tramite il nome o ragione

sociale e indirizzo fisico.

Es. private label: il soggetto responsabile è il distributore (se il marchio contiene

il suo nome) oppure il titolare del marchio (se il nome è diverso).

Rimane una facoltà quella di aggiungere il nome e/o l’indirizzo del produttore:

non è obbligatorio e non deve confondersi con l’indicazione di cui all’art. 8.

Non si può più usare una indicazione come:

“ragione sociale + indirizzo del fornitore” per “nome del distributore”

13Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 14: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

ALIMENTI NON PREIMBALLATI –

ART. 44

• Indicazione solo degli allergeni;

• le altre indicazioni rientrano della discrezionalità degli

Stati membri;

• la dichiarazione nutrizionale, che è facoltativa, se è

presente può limitarsi solo al valore energetico, o al

valore energetico, ai grassi, acidi grassi saturi,

zuccheri e sale.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 15: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Quindi:

• non preconfezionati in quanto offerti in vendita al

consumatore finale o alle collettività senza confezione;

• imballati/confezionati sui luoghi di vendita su richiesta

del consumatore o generalmente venduti previo

frazionamento, anche se originariamente

preconfezionati;

• preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della

vendita a libero servizio (cd. preincartati).

Il Ministero precisa che i “prodotti alimentari non avvolti da un

involucro” e i prodotti “di grossa pezzatura anche se posti in

involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento”

destinati alla vendita al consumatore finale rientrano nelle

disposizioni ex art. 44.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 16: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

Modalità di presentazione, a seconda del tipo di non

preimballato:

Cartello o altro sistema equivalente, applicato ai

recipienti oppure applicato nei comparti di esposizione,

da tenere bene in vista (per gli ingredienti, registro o

libro);

Etichetta o preincarto.

Dichiarazione degli allergeni su tutti.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 17: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

In particolare:

• Legame tra tutela della salute e informazione ai consumatori.

Il rischio per “allergeni non segnalati” rientra anche

nell’elenco dei gravi rischi che possono far scattare una

allerta ex art. 178/2002.

Nelle Linee Guida CE: indicazione generale delle modalità

che possono essere usate.

Non possono essere segnalati solo a richiesta del

consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e

pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione

orale verificabile).

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 18: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

VENDITA A DISTANZA -

ART. 14

«TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA»: qualunque mezzo che, senza

la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa

impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti (art. 2, lett. u).

- Per gli alimenti preimballati: le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a

eccezione delle indicazioni di cui all’art. 9, par. 1, lett. f) [il TMC o la data di

scadenza] sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Devono

apparire sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante

qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del

settore alimentare.

- Per gli alimenti non preimballati: bisogna comunicare le informazioni sugli

allergeni, a meno che le misure nazionali non richiedano ulteriori

informazioni, prima della conclusione dell’acquisto. Anche in questo caso

devono apparire sul supporto della vendita.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 19: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

- Tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento dellaconsegna, comprese la data di congelamento per le carni, preparazioni abase di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, eanche il lotto.

La nozione di “informazioni obbligatorie sugli alimenti” comprendetutte le informazioni che la legislazione dell’UE in generale, e non soloil regolamento FIC, impone di fornire al consumatore finale.

- I supporti alla vendita sono ad es. la pagina web, i cataloghi dove èpossibile effettuare l’ordine o acquisto. Non è supporto, in questosenso, il catalogo con mera finalità promozionale e pubblicitaria.

- Non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributoriautomatici o locali commerciali automatizzati.

- Non si applica al B2B.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 20: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

ETICHETTA VOLONTARIA -

ARTT. 36 e 37

Possibilità di fornire su base volontaria, le informazioni di

cui all’articolo 9 e all’articolo 10, sempre che si rispettino i

requisiti previsti.

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non

devono: indurre in errore il consumatore; essere ambigue né

confuse per il consumatore; e devono essere basate sui dati

scientifici pertinenti.

Inoltre, le informazioni volontarie sugli alimenti non

possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni

obbligatorie sugli alimenti.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 21: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

CLAIMS FACOLTATIVI

Bisogna rispettare i principi generali e i vincoli

specifici, come ad esempio:

• Reg.UE 1169/2011 sull’uso delle informazioni

volontarie;

• Reg.UE 1169/2011: art. 7 riprende l’art. 2 lett. c) D.Lgs.

109/1992;

• Reg.CE 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici;

• Reg.UE 828/2014 sulle informazioni sul glutine;

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]

Page 22: SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVAimages.lab-to.camcom.it/f/Corsi/12/1208_LCCCT_2122014.pdf · 1. MISURE TRANSITORIE ... 2. Guida destinata alle autorità di controllo

I PRIMI ATTI DI ESECUZIONE

SUL REGOLAMENTO

• Reg.UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardantil’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine osulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

• Reg.UE 78/2014 che modifica l’allegato II e III perquanto riguarda determinati cereali che provocanoallergie.

• Reg.UE 1337/2013 sull’indicazione del paese di origine odel luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprinee di volatili.

• Reg.UE 1155/2013 sulle indicazioni riguardanti l’assenzadi glutine.

Avv. Giorgia Andreis -

[email protected]