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SPUNTI DI RIFLESSIONE
TRA NUOVA E VECCHIA
NORMATIVA
Torino, 25 novembre 2014
Avv. Giorgia AndreisStudio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano
Avv. Giorgia Andreis -
MISURE TRANSITORIE
Applicazione del regolamento: 13 dicembre 2014
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del
13.12.2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento
scorte: v. i prodotti già confezionati prima del 13 dicembre e
stoccati nei magazzini o presenti sugli scaffali della
distribuzione.
Le bobine stampate ma non utilizzate non godono della misura transitoria.
Dal 13.12.2014 è obbligatorio mettere in opera nuovi incarti
conformi al regolamento.
Avv. Giorgia Andreis -
CAMPO di APPLICAZIONE del
REGOLAMENTO
Il regolamento si applica agli operatori del
settore alimentare in tutte le fasi della catena
alimentare.
Si applica a tutti gli alimenti destinati al
consumatore finale, compresi quelli forniti
dalle collettività e a quelli forniti alle
collettività.
Avv. Giorgia Andreis -
LE PRINCIPALI NOVITA’
1. Disposizioni specifiche sulla responsabilità degli operatori (art. 8);
2. Criteri misurabili sulla leggibilità delle etichette: si rende oggettivo ilconcetto generico di “chiaramente leggibile” (art. 13);
3. Disciplina della vendita a distanza (art. 14);
4. Indicazione di origine o provenienza: carne suina, ovina, caprinavolatili (art. 26);
5. Indicazione degli ALLERGENI: obbligo per i prodotti preimballati(evidenziazione degli allergeni) e per quelli non preimballati (=obbligo per i prodotti venduti nei ristoranti, esercizi di ristorazione)(art. 21);
6. Indicazione presenza dei nano ingredienti (art. 18);
Avv. Giorgia Andreis -
…segue
7. Prodotti alimentari di imitazione (Allegato VI);
8. Indicazione per gli oli e grassi dell’origine vegetale e deltrattamento (allegato VII);
9. Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, tranne cheper alimenti non trasformati, e bevande alcoliche (art. 30);
10. Indicazione dei valori per 100g/ml, e in via facoltativa ancheper porzione, e nel caso come % delle assunzioni diriferimento (art. 32-33);
11. Possibilità di usare in aggiunta sistemi grafici (art. 35);
12. Non è più consentito utilizzare la sigla “GDA”.
Avv. Giorgia Andreis -
LINEE GUIDA
COMMISSIONE EUROPEA
1. Domande e risposte sull’applicazione del Reg.UE
1169/2011 di gennaio 2013.
E’ in fase di lavorazione il nuovo testo delle linee
guida.
2. Guida destinata alle autorità di controllo per
quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i
valori nutrizionali indicati in etichetta, di dicembre
2012.
6Avv. Giorgia Andreis -
ITALIA
1. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 31.07.2014: di raffronto tra Reg.UE1169/2011 e D.Lgs. 109/1992
2. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 30.09.2014: con particolare riguardo all’art.8 sulla Responsabilità.
3. Linee Guida sul Reg.UE 1169/2011 diFederalimentare di settembre 2014.
7Avv. Giorgia Andreis -
• A decorrere dal 13 dicembre 2014 le
disposizioni nazionali in materia di etichetta
dovranno conformarsi ai principi del
regolamento.
• Occhio in particolare agli allergeni e alla
responsabilità ex art. 8.1.
• Il Ministero sta lavorando alla stesura del testo
di decreto contenente anche la disciplina
sanzionatoria.
Avv. Giorgia Andreis -
ALIMENTI PREIMBALLATI
• Elenco delle indicazioni come da art. 9 del 1169/2011 che
assorbe l’art. 3 del 109/1992; continuano ad avere efficacia
le disposizioni sul lotto e sulla lingua italiana, obbligatoria
per i prodotti destinati ai consumatori italiani.
L’art. 4 del 109/1992 è assorbito dal 17 del 1169/2011 (si
attendono conferme sul ricorso al nome generico
dell’ingrediente); in particolare la “Denominazione
dell’alimento” riferita sia al prodotto finito che
all’ingrediente.
Avv. Giorgia Andreis -
Indicazione degli allergeni
• Evidenziazione chiara
• Se l’elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il
prodotto che provoca allergie o intolleranze deve essere
indicata attraverso la dicitura “Contiene: …”
• Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce
chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o
intolleranze, non è necessario riportare la sostanza in etichetta
Avv. Giorgia Andreis -
Linee Guida Federalimentare
L’indicazione « Può contenere » deve essere utilizzata solo
previa valutazione dei rischi approfondita che dimostri la
sussistenza del rischio di presenza di una quantità
significativa ma inevitabile di allergene nel prodotto
consumato a causa di presenza accidentale dovuta al
sistema di approvvigionamento o alle fasi di lavorazione.
Sebbene l’approccio basato sul rischio possa comunque
causare reazioni minime a singoli individui, la stessa è in
grado di massimizzare la scelta possibile per la
maggioranza degli individui.
Avv. Giorgia Andreis -
Responsabile della commercializzazione e
sede dello stabilimento.
Non più obbligatoria ma ammessa come informazione
volontaria aggiuntiva (non può essere sostitutiva):
attenzione alla necessaria chiarezza delle informazioni.
Il Ministero contempla anche la possibilità di inserire il
marchio per identificare il responsabile ex art. 8
“Indirizzo”: via, civico e località (non sono accettati posta
elettronica, web, caselle postali, etc. …).
Avv. Giorgia Andreis -
Si chiarisce il coordinamento tra art. 8 e art. 9 lett. h).
PRIMA: individuazione del soggetto responsabile delle informazioni ex art.
8.
“L’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il
prodotto” = è il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel
campo visivo principale.
DOPO: le modalità di indicazione di tale ex art. 9 tramite il nome o ragione
sociale e indirizzo fisico.
Es. private label: il soggetto responsabile è il distributore (se il marchio contiene
il suo nome) oppure il titolare del marchio (se il nome è diverso).
Rimane una facoltà quella di aggiungere il nome e/o l’indirizzo del produttore:
non è obbligatorio e non deve confondersi con l’indicazione di cui all’art. 8.
Non si può più usare una indicazione come:
“ragione sociale + indirizzo del fornitore” per “nome del distributore”
13Avv. Giorgia Andreis -
ALIMENTI NON PREIMBALLATI –
ART. 44
• Indicazione solo degli allergeni;
• le altre indicazioni rientrano della discrezionalità degli
Stati membri;
• la dichiarazione nutrizionale, che è facoltativa, se è
presente può limitarsi solo al valore energetico, o al
valore energetico, ai grassi, acidi grassi saturi,
zuccheri e sale.
Avv. Giorgia Andreis -
Quindi:
• non preconfezionati in quanto offerti in vendita al
consumatore finale o alle collettività senza confezione;
• imballati/confezionati sui luoghi di vendita su richiesta
del consumatore o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati;
• preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della
vendita a libero servizio (cd. preincartati).
Il Ministero precisa che i “prodotti alimentari non avvolti da un
involucro” e i prodotti “di grossa pezzatura anche se posti in
involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento”
destinati alla vendita al consumatore finale rientrano nelle
disposizioni ex art. 44.
Avv. Giorgia Andreis -
Modalità di presentazione, a seconda del tipo di non
preimballato:
Cartello o altro sistema equivalente, applicato ai
recipienti oppure applicato nei comparti di esposizione,
da tenere bene in vista (per gli ingredienti, registro o
libro);
Etichetta o preincarto.
Dichiarazione degli allergeni su tutti.
Avv. Giorgia Andreis -
In particolare:
• Legame tra tutela della salute e informazione ai consumatori.
Il rischio per “allergeni non segnalati” rientra anche
nell’elenco dei gravi rischi che possono far scattare una
allerta ex art. 178/2002.
Nelle Linee Guida CE: indicazione generale delle modalità
che possono essere usate.
Non possono essere segnalati solo a richiesta del
consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e
pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione
orale verificabile).
Avv. Giorgia Andreis -
VENDITA A DISTANZA -
ART. 14
«TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA»: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti (art. 2, lett. u).
- Per gli alimenti preimballati: le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a
eccezione delle indicazioni di cui all’art. 9, par. 1, lett. f) [il TMC o la data di
scadenza] sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Devono
apparire sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante
qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del
settore alimentare.
- Per gli alimenti non preimballati: bisogna comunicare le informazioni sugli
allergeni, a meno che le misure nazionali non richiedano ulteriori
informazioni, prima della conclusione dell’acquisto. Anche in questo caso
devono apparire sul supporto della vendita.
Avv. Giorgia Andreis -
- Tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento dellaconsegna, comprese la data di congelamento per le carni, preparazioni abase di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, eanche il lotto.
La nozione di “informazioni obbligatorie sugli alimenti” comprendetutte le informazioni che la legislazione dell’UE in generale, e non soloil regolamento FIC, impone di fornire al consumatore finale.
- I supporti alla vendita sono ad es. la pagina web, i cataloghi dove èpossibile effettuare l’ordine o acquisto. Non è supporto, in questosenso, il catalogo con mera finalità promozionale e pubblicitaria.
- Non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributoriautomatici o locali commerciali automatizzati.
- Non si applica al B2B.
Avv. Giorgia Andreis -
ETICHETTA VOLONTARIA -
ARTT. 36 e 37
Possibilità di fornire su base volontaria, le informazioni di
cui all’articolo 9 e all’articolo 10, sempre che si rispettino i
requisiti previsti.
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non
devono: indurre in errore il consumatore; essere ambigue né
confuse per il consumatore; e devono essere basate sui dati
scientifici pertinenti.
Inoltre, le informazioni volontarie sugli alimenti non
possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni
obbligatorie sugli alimenti.
Avv. Giorgia Andreis -
CLAIMS FACOLTATIVI
Bisogna rispettare i principi generali e i vincoli
specifici, come ad esempio:
• Reg.UE 1169/2011 sull’uso delle informazioni
volontarie;
• Reg.UE 1169/2011: art. 7 riprende l’art. 2 lett. c) D.Lgs.
109/1992;
• Reg.CE 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici;
• Reg.UE 828/2014 sulle informazioni sul glutine;
Avv. Giorgia Andreis -
I PRIMI ATTI DI ESECUZIONE
SUL REGOLAMENTO
• Reg.UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardantil’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine osulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
• Reg.UE 78/2014 che modifica l’allegato II e III perquanto riguarda determinati cereali che provocanoallergie.
• Reg.UE 1337/2013 sull’indicazione del paese di origine odel luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprinee di volatili.
• Reg.UE 1155/2013 sulle indicazioni riguardanti l’assenzadi glutine.
Avv. Giorgia Andreis -