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roberto-ettorre
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Statuto Coordinamento Regionale
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STATUTO
DEL COORDINAMENTO REGIONALE Giovani Cittadini Attivi ABRUZZO
Art. 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
1 E costituito nel rispetto del codice civile lassociazione avente come denominazione:
Coordinamento Giovani Cittadini Attivi Abruzzo di seguito denominata : Coordinamento
Regionale. LAssociazione ha sede legale in Pescara, (Pe), Via Lungomare Matteotti n 5.
La durata dellassociazione illimitata.
Art. 2
SCOPI
Scopo dell'associazione : promuovere socialit e partecipazione e contribuire alla
crescita culturale e civile delle associazioni aderenti, come dell'intera comunit,
realizzando attivit culturali, ricreative e sociali nonch servizi. Tutti i campi in cui si
manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si pu
dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza,
di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine
forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. E in particolare diffondere,
promuovere e tutelare la cultura cinematografica, musicale e della comunicazione visiva in
ogni sua forma e genere con un occhio attento alla creativit giovanile, ampliare la
conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni. Promuovere
e valorizzare l'insieme delle culture, delle tradizioni popolari e dei beni ambientali
dell'intera regione Abruzzo in un ottica che guardi positivamente all'interculturalit. L'
Associazione ha, inoltre, come scopo l'organizzazione e la promozione di attivit ricreative,
culturali e sociali, rivolte in special modo ai giovani in forme che sollecitino la
partecipazione democratica alla vita sociale del paese e della regione Abruzzo.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi Sociali, potr compiere tutte le
operazione mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterr opportune. Le attivit
dell'associazione e le sue finalit sono ispirate a principi di pari opportunit tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 3
SOCI
Possono essere soci del Coordinamento Regionale le associazioni, gli enti non lucrativi di
diritto privato, le scuole e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale che
perseguano finalit analoghe e compatibili con quelle del Coordinamento Regionale. Il
numero dei soci effettivi illimitato. Le attivit svolte dai soci a favore dell'associazione e
per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e
totalmente gratuite. L'associazione pu in caso di particolare necessit, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
Art. 4
AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Le richieste di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Coordinatore Regionale
che controller leffettiva operativit dellAssociazione nella regione: in mancanza di
risposta negativa entro i successivi 30 giorni la domanda si intender accolta. Eventuali
provvedimenti di rifiuto della domanda ,debitamente motivati, sono deliberati dal Consiglio
Direttivo e soggetti allapprovazione a ratifica dellAssemblea.
Art. 5
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo viene meno:
per cessazione delle attivit dell Associato nella regione;
per dimissioni dell Associato;
per gravi violazioni del presente Statuto o per mancato pagamento della quota sociale;
Art. 6
ORGANI
Sono organi del Coordinamento regionale:
lAssemblea;
il Consiglio Direttivo e il Segretario-Tesoriere;
il Coordinatore Regionale;
il Comitato dei garanti con lincarico di dirimere eventuali divergenze tra gli Associati e
tra gli associati ed il Coordinamento Regionale. Per la sua composizione, elezione e
funzionamento valgono le regole stabilite per il Consiglio Direttivo.
Art. 7
LASSEMBLEA
LAssemblea composta da tutte le Associazioni aderenti; essa lorgano che riunisce in
s tutti i poteri relativi allesistenza ed attivit del Coordinamento. Elegge il consiglio
direttivo, il Coordinatore Regionale e il Comitato dei Garanti.
AllAssemblea partecipano tutti i membri della Associazione aderente. LAssemblea si
riunisce con convocazione del Coordinatore Regionale da inviarsi con preavviso di almeno
15 giorni. LAssemblea deve tenersi almeno una volta allanno, entro il 30 Aprile. Le
deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza e sono valide con la presenza di
almeno un terzo dei tesserati delle Associazioni aderenti, tranne quelle riguardanti le
modifiche al presente regolamento che dovranno contare sulla presenza di almeno la met
degli aderenti. Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Coordinatore
Regionale, del Comitato dei garanti sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre
votazioni per alzata di mano. Essa il massimo organo di rappresentanza dellassociazione.
Il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Regionale devono godere durante il loro mandato
della fiducia dellassemblea. Gli incarichi nel Coordinamento Regionale non sono
incompatibili con quelli ricoperti nelle associazioni socie. LAssemblea presieduta dal
Coordinatore Regionale essa approva il bilancio preventivo e consuntivo dellanno sociale.
Inoltre lassemblea:
ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo e elegge il Segretario-
Tesoriere;
approva il programma annuale dell'associazione, le iniziative e le politiche che la stessa
intende perseguire e realizzare. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio ad
associazioni o enti no-profit col voto favorevole di 3/4 dei soci delle associazioni aderenti
inoltre delibera sui regolamenti che la stessa intende approvare.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene
redatto dal Segretario-Tesoriere o da un componente dell'assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore trascritto su
apposito registro, conservato a cura del Segretario-Tesoriere nella sede dell'associazione
o in altri luoghi opportuni. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e
chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre persone oltre al Coordinatore
regionale. Le decisioni di attuazione delle delibere assembleari e gestionali sono di
competenza del Consiglio Direttivo. Su proposta del Coordinatore Regionale, il Consiglio
Direttivo pu affidare a singoli Consiglieri deleghe operative specifiche. Gli incarichi sono
volontari e personali, ma decadono qualora il titolare non faccia pi parte di alcuna
Associazione aderente al Coordinamento regionale : in caso di decadenza o dimissioni di
un componente del Consiglio Direttivo gli altri membri provvederanno a cooptare un altro
componente che rimarr in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Nel caso di
decadenza o dimissioni della met del Comitato, il Coordinatore Regionale deve convocare
senza indugio lAssemblea che proceder al rinnovo dellintero Consiglio Direttivo. Per
essere eletti Consiglieri necessario che le Associazione aderenti formalizzino la
candidatura almeno 15 giorni prima della data dellAssemblea, fornendo anche un breve
curriculum vitae del candidato. Il Coordinatore Regionale porter a conoscenza degli
Associati tutte le candidature pervenute. Ogni Associazione aderente ha il diritto di votare
un massimo di tre candidati. Il Consiglio Direttivo convocato dal Coordinatore Regionale
con preavviso di 7 giorni. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei
presenti. In caso di parit di voti varr la delibera contenente il voto del Coordinatore
Regionale. Le delibere del Consiglio Direttivo divengono esecutive,di regola, seduta stante.
La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta decadenza
dalla carica. Sullammissibilit della giustifica delibera il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
o compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
o redige e presenta, per tramite del Presidente, all'assemblea il rapporto annuale
sulle attivit dell'associazione; o redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il
rendiconto economico;
o ammette i nuovi soci;
o esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del
presente statuto;
o delibera sull'adesione ad altre associazioni, reti o movimenti;
o designa il rappresentante dell'Associazione in altri organi di altre associazioni,
movimenti o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore trascritto su apposito registro e conservato a cura del Segretario-Tesoriere, di cui per lelezione si fa riferimento allart.7 del presente Statuto, nella sede dell'associazione o in altri luoghi opportuni.
Art. 9
IL COORDINATORE REGIONALE
Il Coordinatore Regionale eletto dallAssemblea degli Associati. Egli rappresenta il
Coordinamento Regionale nei confronti dei terzi nellambito della Regione Abruzzo. Per
essere eletto Coordinatore Regionale necessario la formalizzazione della candidatura
almeno 15 giorni prima della data dellAssemblea. Le candidature presentate vengono
portate a conoscenza di tutti gli Associati. Valgono per il resto le norme stabilite per il
Consiglio Dierettivo.
Art. 10
CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI
Le cariche di cui gli articoli 6 hanno la durata di due (2) anni. Le comunicazioni di cui gli
articoli 7, 8 e 9 sono valide anche se inviate per e-mail, con richiesta di ricevuta,
allindirizzo delle Associazioni aderenti. La carica di Coordinatore Regionale non pu
essere detenuta per pi di due (2) mandati.
Art. 11
OGGETTO SOCIALE
L'Oggetto sociale a cui l'Associazione rivolge principalmente le proprie iniziative e azioni
sono i "Giovani studenti e lavoratori" dai 18 ai 35 anni. L'Associazione ha l'obbligo di
reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attivit istituzionali previste e
regolate dal presente statuto.
Art. 12
BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30
aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e pu essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e pu essere consultato da ogni associato.
Art. 13
MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
o dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti
le cui finalit non siano in contrasto con gli scopi sociali; o il Consiglio Direttivo potr rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare
in qualsivoglia modo l'associazione;
o da iniziative promozionali e sponsorizzazioni;
o dallerogazione di servizi.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento
interno e con le leggi dello Stato Italiano potr essere utilizzato per appoggiare e
sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 14
NORME FINALI
L'Associazione si pone come scopo la collaborazione attiva con le Amministrazioni
Comunali abruzzesi, la Regione Abruzzo e tutte le Provincie nonch con tutte le istituzioni
e le Associazioni che siano interessate a collaborare insieme. Per tutto ci che non
espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle
leggi vigenti in materia.