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STATUTO DEL COORDINAMENTO REGIONALE Giovani Cittadini Attivi ABRUZZO Art. 1 COSTITUZIONE - SEDE - DURATA 1 E’ costituito nel rispetto del codice civile l’associazione avente come denominazione:” Coordinamento Giovani Cittadini Attivi Abruzzo” di seguito denominata : Coordinamento Regionale. L’Associazione ha sede legale in Pescara, (Pe), Via Lungomare Matteotti n° 5. La durata dell’associazione è illimitata. Art. 2 SCOPI Scopo dell'associazione è : promuovere socialità e partecipazione e cont ribuire alla crescita culturale e civile delle associazioni aderenti, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative e sociali nonché servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. E in particolare diffondere, promuovere e tutelare la cultura cinematografica, musicale e della comunicazione visiva in ogni sua forma e genere con un occhio attento alla creatività giovanile, ampliare la conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni. Promuovere e valorizzare l'insieme delle culture, delle tradizioni popolari e dei beni ambientali dell'intera regione Abruzzo in un ottica che guardi positivamente all'interculturalità. L' Associazione ha, inoltre, come scopo l'organizzazione e la promozione di attività ricreative, culturali e sociali, rivolte in special modo ai giovani in forme che sollecitino la partecipazione democratica alla vita sociale del paese e della regione Abruzzo. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi Sociali, potrà compiere tutte le operazione mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Art. 3 SOCI Possono essere soci del Coordinamento Regionale le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale che perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle del Coordinamento Regionale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e

Statuto Coordinamento Regionale

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Statuto Coordinamento Regionale

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  • STATUTO

    DEL COORDINAMENTO REGIONALE Giovani Cittadini Attivi ABRUZZO

    Art. 1

    COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

    1 E costituito nel rispetto del codice civile lassociazione avente come denominazione:

    Coordinamento Giovani Cittadini Attivi Abruzzo di seguito denominata : Coordinamento

    Regionale. LAssociazione ha sede legale in Pescara, (Pe), Via Lungomare Matteotti n 5.

    La durata dellassociazione illimitata.

    Art. 2

    SCOPI

    Scopo dell'associazione : promuovere socialit e partecipazione e contribuire alla

    crescita culturale e civile delle associazioni aderenti, come dell'intera comunit,

    realizzando attivit culturali, ricreative e sociali nonch servizi. Tutti i campi in cui si

    manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si pu

    dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza,

    di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine

    forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. E in particolare diffondere,

    promuovere e tutelare la cultura cinematografica, musicale e della comunicazione visiva in

    ogni sua forma e genere con un occhio attento alla creativit giovanile, ampliare la

    conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni. Promuovere

    e valorizzare l'insieme delle culture, delle tradizioni popolari e dei beni ambientali

    dell'intera regione Abruzzo in un ottica che guardi positivamente all'interculturalit. L'

    Associazione ha, inoltre, come scopo l'organizzazione e la promozione di attivit ricreative,

    culturali e sociali, rivolte in special modo ai giovani in forme che sollecitino la

    partecipazione democratica alla vita sociale del paese e della regione Abruzzo.

    L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi Sociali, potr compiere tutte le

    operazione mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterr opportune. Le attivit

    dell'associazione e le sue finalit sono ispirate a principi di pari opportunit tra uomini e

    donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

    Art. 3

    SOCI

    Possono essere soci del Coordinamento Regionale le associazioni, gli enti non lucrativi di

    diritto privato, le scuole e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale che

    perseguano finalit analoghe e compatibili con quelle del Coordinamento Regionale. Il

    numero dei soci effettivi illimitato. Le attivit svolte dai soci a favore dell'associazione e

  • per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e

    totalmente gratuite. L'associazione pu in caso di particolare necessit, assumere

    lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai

    propri associati.

    Art. 4

    AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

    Le richieste di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Coordinatore Regionale

    che controller leffettiva operativit dellAssociazione nella regione: in mancanza di

    risposta negativa entro i successivi 30 giorni la domanda si intender accolta. Eventuali

    provvedimenti di rifiuto della domanda ,debitamente motivati, sono deliberati dal Consiglio

    Direttivo e soggetti allapprovazione a ratifica dellAssemblea.

    Art. 5

    CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

    Il rapporto associativo viene meno:

    per cessazione delle attivit dell Associato nella regione;

    per dimissioni dell Associato;

    per gravi violazioni del presente Statuto o per mancato pagamento della quota sociale;

    Art. 6

    ORGANI

    Sono organi del Coordinamento regionale:

    lAssemblea;

    il Consiglio Direttivo e il Segretario-Tesoriere;

    il Coordinatore Regionale;

    il Comitato dei garanti con lincarico di dirimere eventuali divergenze tra gli Associati e

    tra gli associati ed il Coordinamento Regionale. Per la sua composizione, elezione e

    funzionamento valgono le regole stabilite per il Consiglio Direttivo.

    Art. 7

    LASSEMBLEA

    LAssemblea composta da tutte le Associazioni aderenti; essa lorgano che riunisce in

    s tutti i poteri relativi allesistenza ed attivit del Coordinamento. Elegge il consiglio

    direttivo, il Coordinatore Regionale e il Comitato dei Garanti.

    AllAssemblea partecipano tutti i membri della Associazione aderente. LAssemblea si

    riunisce con convocazione del Coordinatore Regionale da inviarsi con preavviso di almeno

    15 giorni. LAssemblea deve tenersi almeno una volta allanno, entro il 30 Aprile. Le

  • deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza e sono valide con la presenza di

    almeno un terzo dei tesserati delle Associazioni aderenti, tranne quelle riguardanti le

    modifiche al presente regolamento che dovranno contare sulla presenza di almeno la met

    degli aderenti. Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Coordinatore

    Regionale, del Comitato dei garanti sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre

    votazioni per alzata di mano. Essa il massimo organo di rappresentanza dellassociazione.

    Il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Regionale devono godere durante il loro mandato

    della fiducia dellassemblea. Gli incarichi nel Coordinamento Regionale non sono

    incompatibili con quelli ricoperti nelle associazioni socie. LAssemblea presieduta dal

    Coordinatore Regionale essa approva il bilancio preventivo e consuntivo dellanno sociale.

    Inoltre lassemblea:

    ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo e elegge il Segretario-

    Tesoriere;

    approva il programma annuale dell'associazione, le iniziative e le politiche che la stessa

    intende perseguire e realizzare. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio ad

    associazioni o enti no-profit col voto favorevole di 3/4 dei soci delle associazioni aderenti

    inoltre delibera sui regolamenti che la stessa intende approvare.

    Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene

    redatto dal Segretario-Tesoriere o da un componente dell'assemblea appositamente

    nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore trascritto su

    apposito registro, conservato a cura del Segretario-Tesoriere nella sede dell'associazione

    o in altri luoghi opportuni. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e

    chiederne, a proprie spese, una copia.

    Art. 8

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre persone oltre al Coordinatore

    regionale. Le decisioni di attuazione delle delibere assembleari e gestionali sono di

    competenza del Consiglio Direttivo. Su proposta del Coordinatore Regionale, il Consiglio

    Direttivo pu affidare a singoli Consiglieri deleghe operative specifiche. Gli incarichi sono

    volontari e personali, ma decadono qualora il titolare non faccia pi parte di alcuna

    Associazione aderente al Coordinamento regionale : in caso di decadenza o dimissioni di

    un componente del Consiglio Direttivo gli altri membri provvederanno a cooptare un altro

    componente che rimarr in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Nel caso di

    decadenza o dimissioni della met del Comitato, il Coordinatore Regionale deve convocare

    senza indugio lAssemblea che proceder al rinnovo dellintero Consiglio Direttivo. Per

    essere eletti Consiglieri necessario che le Associazione aderenti formalizzino la

    candidatura almeno 15 giorni prima della data dellAssemblea, fornendo anche un breve

    curriculum vitae del candidato. Il Coordinatore Regionale porter a conoscenza degli

    Associati tutte le candidature pervenute. Ogni Associazione aderente ha il diritto di votare

    un massimo di tre candidati. Il Consiglio Direttivo convocato dal Coordinatore Regionale

  • con preavviso di 7 giorni. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei

    presenti. In caso di parit di voti varr la delibera contenente il voto del Coordinatore

    Regionale. Le delibere del Consiglio Direttivo divengono esecutive,di regola, seduta stante.

    La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta decadenza

    dalla carica. Sullammissibilit della giustifica delibera il Consiglio Direttivo.

    Il Consiglio Direttivo:

    o compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

    o redige e presenta, per tramite del Presidente, all'assemblea il rapporto annuale

    sulle attivit dell'associazione; o redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il

    rendiconto economico;

    o ammette i nuovi soci;

    o esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del

    presente statuto;

    o delibera sull'adesione ad altre associazioni, reti o movimenti;

    o designa il rappresentante dell'Associazione in altri organi di altre associazioni,

    movimenti o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare.

    Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore trascritto su apposito registro e conservato a cura del Segretario-Tesoriere, di cui per lelezione si fa riferimento allart.7 del presente Statuto, nella sede dell'associazione o in altri luoghi opportuni.

    Art. 9

    IL COORDINATORE REGIONALE

    Il Coordinatore Regionale eletto dallAssemblea degli Associati. Egli rappresenta il

    Coordinamento Regionale nei confronti dei terzi nellambito della Regione Abruzzo. Per

    essere eletto Coordinatore Regionale necessario la formalizzazione della candidatura

    almeno 15 giorni prima della data dellAssemblea. Le candidature presentate vengono

    portate a conoscenza di tutti gli Associati. Valgono per il resto le norme stabilite per il

    Consiglio Dierettivo.

    Art. 10

    CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI

    Le cariche di cui gli articoli 6 hanno la durata di due (2) anni. Le comunicazioni di cui gli

    articoli 7, 8 e 9 sono valide anche se inviate per e-mail, con richiesta di ricevuta,

    allindirizzo delle Associazioni aderenti. La carica di Coordinatore Regionale non pu

    essere detenuta per pi di due (2) mandati.

  • Art. 11

    OGGETTO SOCIALE

    L'Oggetto sociale a cui l'Associazione rivolge principalmente le proprie iniziative e azioni

    sono i "Giovani studenti e lavoratori" dai 18 ai 35 anni. L'Associazione ha l'obbligo di

    reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attivit istituzionali previste e

    regolate dal presente statuto.

    Art. 12

    BILANCIO

    I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

    Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con

    le maggioranze previste dallo Statuto.

    L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30

    aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

    Il bilancio consuntivo depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima

    dell'assemblea e pu essere consultato da ogni associato.

    Il bilancio preventivo approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con

    le maggioranze previste dallo Statuto.

    Il bilancio preventivo depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima

    dell'assemblea e pu essere consultato da ogni associato.

    Art. 13

    MEZZI FINANZIARI

    I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

    dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

    o dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti

    le cui finalit non siano in contrasto con gli scopi sociali; o il Consiglio Direttivo potr rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare

    in qualsivoglia modo l'associazione;

    o da iniziative promozionali e sponsorizzazioni;

    o dallerogazione di servizi.

  • I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la

    corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento

    interno e con le leggi dello Stato Italiano potr essere utilizzato per appoggiare e

    sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

    Art. 14

    NORME FINALI

    L'Associazione si pone come scopo la collaborazione attiva con le Amministrazioni

    Comunali abruzzesi, la Regione Abruzzo e tutte le Provincie nonch con tutte le istituzioni

    e le Associazioni che siano interessate a collaborare insieme. Per tutto ci che non

    espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle

    leggi vigenti in materia.