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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Taboo Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea per il caso di morte Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Condizioni contrattuali • Glossario • Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Taboo Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea per ...spazioinwind.libero.it/aditommaso/taboo.pdf · una Società di diritto italiano, ... Taboo consente inoltre la possibilità

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Zurich Investments Life S.p.A.Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento diZurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. (dall’1/1/2006 Zurich Insurance Company S.A.)Rappresentanza Generale per l’Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 MilanoTelefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 34.000.000 i.v.C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it11.2

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- 96

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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

TabooContratto di assicurazione sulla vitaTemporanea per il caso di morteIl presente Fascicolo Informativo, contenente:

• Nota informativa• Condizioni contrattuali• Glossario• Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Pagina 1 di 52

Nota informativa pag. 3

Condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea per il caso di mortea capitale e premio annuo costante pag. 15

Condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio unico pag. 19

Condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato pag. 22

Condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato pag. 26

Condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio unico pag. 30

Condizioni contrattuali dell’assicurazione aggiuntiva in caso di malattia gravea premio annuo costante pag. 33

Condizioni contrattuali della Garanzia Complementare Infortuni pag. 38

Glossario pag. 41

indice

Pagina 2 di 52

PAGIN

ANON

UTILIZZ

ABILE

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La presente Nota informativa èredatta secondo lo schemapredisposto dall’ISVAP, ma il suocontenuto non è soggetto allapreventiva approvazionedell’ISVAP.

A. Informazionisull’Impresa diassicurazione1. Informazioni generaliZurich Investments Life S.p.A. -Società a socio unico soggettaall'attività di direzione ecoordinamento di ZurigoCompagnia di Assicurazioni S.A.(dall’1/1/2006 Zurich InsuranceCompany S.A.) - RappresentanzaGenerale per l'Italia appartenenteal Gruppo Zurich, con Sede legalea Milano - Italia - Piazza CarloErba n.6, Cap 20129. Recapito telefonico +39 025966.1- Sito Internet: www.zurich.it -Indirizzo di posta elettronica:[email protected] Investments Life S.p.A. èuna Società di diritto italiano,autorizzata all’esercizio dell’attivitàassicurativa con DecretoMinisteriale del 7.11.1953 (G.U.del 3.2.1954 n. 27).La Società di Revisionedell'Impresa èPricewaterhouseCoopers - conSede legale e amministrativa aMilano - Italia - Via Monte Rosa,91 - Iscritta al n.43 Albo Consob -Recapito telefonico +39 02 667201.

B. Informazioni sulleprestazioni assicurative esulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative egaranzie offerteIl presente contratto prevede unadurata minima pari a 5 anni eduna durata massima pari a 30anni.Il contratto “Taboo” - temporaneain caso di morte - garantisce ilpagamento del capitale assicuratoai Beneficiari designati in polizza,in caso di decesso dell'Assicuratonel corso della duratacontrattuale.Nessuna prestazione è prevista incaso di sopravvivenzadell'Assicurato alla data discadenza del contratto, in quantoi premi corrispondono alla solacopertura del rischio di morte.Taboo consente inoltre lapossibilità di abbinare allaprestazione in caso di morte laprestazione aggiuntiva in caso didiagnosi di malattia gravedell'Assicurato o la garanziacomplementare in caso di morteper infortunio.

PRESTAZIONE IN CASO DIDECESSO DELL’ASSICURATOIn caso di decesso dell'Assicurato,verificatosi nel corso della duratacontrattuale, la Società si impegnaa pagare ai Beneficiari designati inpolizza dal Contraente il capitaleassicurato. In base alla tariffascelta dal Contraente, il capitaleassicurato può essere costante(Tariffe 55E e 551E) odecrescente (Tariffe 564T,574TM e 561E) nel periodocontrattuale; in quest'ultimo casoil capitale decresce di un importocostante per quanti sono gli annio i mesi contenuti nella duratacontrattuale.L’età dell’Assicurato alla stipula

della polizza, deve essere compresatra 18 anni e 75 anni ed altermine della duratadell’assicurazione non deveeccedere gli 80 anni. Qualora alcontratto venga abbinata laprestazione aggiuntiva in caso dimalattia grave dell'Assicuratovengono applicati i limiti di etàdi tale prestazione, più avantidefiniti.Il rischio di morte è copertoqualunque possa esserne la causaad esclusione di particolaricircostanze dettagliatamentespecificate all'art. 2 delleCondizioni contrattuali"Esclusioni". Il contratto richiede il preventivoaccertamento delle condizioni disalute dell'Assicurato e delle sueabitudini di vita (professione,sport, ecc.), attraverso l’esibizionedei risultati di analisi mediche.Gli accertamenti sanitari e levisite mediche devono essereeffettuati presso medici fiduciarie/o strutture autorizzate dallaSocietà. Al ricorrere di determinatecondizioni è possibile limitarsialla sola compilazione di unapposito questionario, ma in talcaso l’efficacia della garanziarisulterà limitata per i primi seimesi al caso in cui il decessoavvenga direttamente a seguitodel sopravvenire di una malattiaa decorso rapido, di uno shockanafilattico o di un infortunio,come specificato nell'art.3 delleCondizioni contrattuali diciascuna tariffa " Limitazionidella garanzia - Periodo dicarenza".Un periodo di carenza di cinqueo di sette anni è comunque

nota informativa

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previsto per la garanzia relativaal decesso dovuto ad infezioneH.I.V (AIDS o patologie ad essacollegate) semprechè l'Assicuratonon abbia effettuato gli esamiclinici necessari ad accertarel'eventuale stato di malattiaH.I.V.o di sieropositività.E' di fondamentale importanzache le dichiarazioni rese nelquestionario o comunque nellafase di accertamento dellecondizioni di salute e delleabitudini di vita siano complete everitiere, anche se scritte dapersona diversa dall'Assicurato,per evitare il rischio di successivelegittime contestazioni dellaSocietà che possono pregiudicareil diritto dei Beneficiari diottenere il pagamento dellaprestazione.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVAIN CASO DI MALATTIAGRAVE DELL’ASSICURATOLa Società si impegna a pagareall'Assicurato il capitale assicuratoqualora gli venga diagnosticatauna malattia grave, tra quelledescritte all'art. 7 delle Condizionicontrattuali "Malattie gravi chedanno diritto alla prestazioneassicurata" ed a condizione che ildecesso dell’Assicurato stesso nonintervenga nei 30 giorni successivialla data della diagnosi.La prestazione aggiuntiva in casodi malattia grave (Tariffa 59E) èabbinabile alle sole tariffetemporanee per il caso di morte apremio annuo (Tariffe 55E -564T - 574M) con periodopagamento premi pari almeno acinque anni.La durata del contratto diassicurazione in caso di malattia

grave è pari a 5 anni ed il capitaleassicurato può essere pari a 50.000euro o 100.000 euro o 150.000euro e comunque non puòsuperare il doppio del capitaleassicurato con l'assicurazione incaso di morte.Ad ogni sua scadenzal'assicurazione aggiuntiva puòessere rinnovata, di ulteriori 5anni con le stesse regole e ai tassiin vigore all'epoca del rinnovo inbase all'età raggiuntadall'Assicurato, senza ulterioriaccertamenti sanitari e senzaperiodo di carenza assicurativa, acondizione che la richiesta dirinnovo avvenga entro sei mesidalla sua scadenza e per uncapitale non superiore a quello invigore e la nuova data di scadenzanon risulti posteriore a quelladell'assicurazione per il caso dimorte, in tal caso la garanziaaggiuntiva avrà durata pari alladurata residua dell'assicurazione incaso di morte.L’età dell’Assicurato allasottoscrizione del contratto, deveessere compresa tra 20 e 60 annied al termine della duratacontrattuale non deve eccedere i65 anni.Sono escluse dall’indennizzo lemalattie gravi dovute ad alcunespecifiche cause, dettagliateall’art.8 delle Condizionicontrattuali “Esclusioni”.Eseguito il pagamentol’assicurazione si estingue enessuna ulteriore prestazione èprevista per il caso in cuil’Assicurato venga colpito da altramalattia grave. Questaassicurazione richiede ilpreventivo accertamento dellecondizioni di salute

dell’Assicurato e delle sueabitudine di vita (professione,sport, etc.) attraverso l’esibizionedei risultati di analisi mediche chedovranno essere effettuate pressomedici fiduciari e/o struttureautorizzate dalla Società. È tuttavia possibile limitarsi allacompilazione di un appositoquestionario, ma in tal casol’efficacia della garanzia risulteràlimitata per i primi sei mesi alcaso in cui la malattia graveavvenga direttamente a seguito diun infortunio, come specificatoall’art.6 “Periodo di carenza incaso di assicurazione senza visitamedica” delle Condizionicontrattuali. È di fondamentaleimportanza che le dichiarazionirese nel questionario ocomunque nella fase diaccertamento delle condizioni disalute e delle abitudini di vitasiano complete e veritiere perevitare il rischio di successive,legittime contestazioni dellaSocietà che possono anchepregiudicare il diritto deiBeneficiari di ottenere ilpagamento della prestazione.

GARANZIA COMPLEMENTAREINFORTUNIIn caso di decesso dell'Assicuratoprima della scadenza del contratto,dovuto a infortunio o incidentestradale, la Società si impegna apagare ai Beneficiari designati inpolizza dal Contraente,rispettivamente il capitaleaggiuntivo indicato in polizza o ildoppio del medesimo; la garanziacomplementare è applicabile allesole tariffe a premio annuo(Tariffe 55E - 564T - 574M). Il pagamento di prestazioni per la

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garanzia complementare infortuninon influisce sulla garanziaprincipale; in caso di particolarisituazioni (svolgimento di attivitàlavorativa od hobbyparticolarmente pericolosi) lacopertura assicurativacomplementare può essere limitatao avere modalità applicativespecifiche.

Leggere attentamente leavvertenze contenute nel modulodi proposta.

3. PremiIl premio è il corrispettivo dovutodal Contraente alle scadenzepreviste dal contratto, macomunque nonoltre il decesso dell’Assicurato, perl’ottenimento delle prestazionipreviste dal contratto.L’ammontare del premio dipendedal livello della garanzia prevista,dalla durata del contratto, dall’etàe dal sesso dell’Assicurato, nonchédal suo stato di salute e dalle sueabitudini di vita.A seconda della tariffa prescelta ilContraente deve corrispondere unpremio, che può essere :- Tariffa 55E - annuo, di

importo costante,eventualmente frazionatonell’anno, per tutta la durata delcontratto; la tariffa prevede unariduzione del premio pari al20% per gli Assicurati NONFUMATORI;

- Tariffe 564T e 574TM - annuolimitato, di importo costante,eventualmente frazionatonell’anno, per tutta la durata delpagamento premi indicata inpolizza che risulta inferiore alladurata del contratto;

- Tariffe 551E e 561E - unico, daversarsi alla conclusione delcontratto;

- Tariffa 59E - annuo, di importocostante, per tutta la duratadell’assicurazione aggiuntiva peril caso di malattia grave, dacorrispondersi unitamente e conil medesimo frazionamento delpremio dell’assicurazione per ilcaso di morte;

- per la garanzia complementareinfortuni - annuo, di importocostante, da corrispondersiunitamente e con il medesimofrazionamento del premiodell’assicurazione per il caso dimorte.

Il Contraente può versare il premioannuo anche frazionato nell’anno,con cadenza semestrale,quadrimestrale, trimestrale omensile; in questo caso vieneapplicata un'addizionale difrazionamento pari a 1,5% perfrazionamento semestrale, al 2%per frazionamento quadrimestrale,al 2,5% per frazionamentotrimestrale e al 3,5% perfrazionamento mensile. Per le tariffeche prevedono il versamento apremio unico questo è versato inun’unica soluzione alla data distipulazione della polizza. I premi possono essere versati:- nel caso di polizza intermediata

da un Agente della Societàattraverso i seguenti mezzi dipagamento: assegno nontrasferibile intestato alla Società oall'Agente oppure bonificobancario cu c/c intestato allaSocietà o all’Agente. E' ammessoanche il pagamento effettuatopresso i locali dell'Intermediario amezzo contanti nel caso di

pagamento di importi inferiori a10.000,00 euro. Per i premisuccessivi al primo è ammessoanche il pagamento tramiteaddebito diretto sul contocorrente (RID) del Contraente;

- nel caso di polizza sottoscrittaattraverso un Broker scelto dalcliente ed autorizzato all'incassodalla Società attraverso i seguentimezzi di pagamento: assegno nontrasferibile intestato alla Società oal Broker oppure bonificobancario cu c/c intestato allaSocietà o al Broker o contanti peri pagamenti di importi inferiori a10.000,00 euro. Per i premisuccessivi al primo è ammessoanche il pagamento tramiteaddebito diretto sul contocorrente (RID) del Contraente;

- nel caso di contratto sottoscrittopresso un Istituto Bancarioattraverso il seguente mezzo dipagamento: addebito su proprioc/c intrattenuto con la Banca econtestuale accredito sul c/c dellaSocietà oppure, transitoriamente,su altro c/c della Banca. Per ipremi successivi al primo èammesso anche il pagamentotramite addebito diretto sul contocorrente (RID) del Contraente;Qualora il Contraente estingua ilconto corrente presso l'IstitutoBancario dove ha sottoscritto lapolizza, potrà comunicarlo periscritto alla Direzione della Societàche provvederà ad indicarel'Agenzia di Direzione più vicinaalla residenza del Contraente dovecontinuare i versamenti; laDirezione, ricevuta confermapositiva da parte del Contraentein merito all'Agenzia indicata,trasferirà d'ufficio il contrattopresso l'Agenzia indicata.

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

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Tabelle illustrative dei premi

Tariffa 55E: Temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costante

Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: FUMATORE

Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 83,50 84,50 90,00 104,00 128,50

35 86,50 94,50 113,00 144,00 188,50

40 103,50 129,50 169,00 224,00 299,50

45 159,00 209,00 277,00 369,00 487,50

50 267,50 350,00 463,50 608,00 774,00

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Età 5 10 15 20 25

30 31,00 34,50 40,00 49,50 63,00

35 38,00 45,50 57,50 73,50 93,50

40 53,50 69,50 89,00 112,50 144,50

45 88,00 110,00 138,00 176,50 231,50

50 136,00 168,50 215,00 282,00 380,00

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 62,00 69,00 80,00 99,00 126,00

35 76,00 91,00 115,00 147,00 187,00

40 107,00 139,00 178,00 225,00 289,00

45 176,00 220,00 276,00 353,00 463,00

50 272,00 337,00 430,00 564,00 760,00

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 167,00 169,00 180,00 208,00 257,00

35 173,00 189,00 226,00 288,00 377,00

40 207,00 259,00 338,00 448,00 599,00

45 318,00 418,00 554,00 738,00 975,00

50 535,00 700,00 927,00 1.216,00 1.548,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 124,00 138,00 160,00 198,00 252,00

35 152,00 182,00 230,00 294,00 374,00

40 214,00 278,00 356,00 450,00 578,00

45 352,00 440,00 552,00 706,00 926,00

50 544,00 674,00 860,00 1.128,00 1.520,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 334,00 338,00 360,00 416,00 514,00

35 346,00 378,00 452,00 576,00 754,00

40 414,00 518,00 676,00 896,00 1.198,00

45 636,00 836,00 1.108,00 1.476,00 1.950,00

50 1.070,00 1.400,00 1.854,00 2.432,00 3.096,00

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Pagina 7 di 52

Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: NON FUMATORE

Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: NON FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 66,50 68,00 72,00 83,00 102,50

35 69,00 75,50 90,50 115,00 150,50

40 82,50 103,50 135,00 179,00 239,50

45 127,00 167,50 221,50 295,50 390,00

50 214,00 280,00 370,50 486,50 619,00

Età 5 10 15 20 25

30 25,00 27,50 32,00 40,00 50,00

35 30,50 36,50 46,00 59,00 74,50

40 43,00 55,50 71,00 90,00 115,50

45 70,00 88,00 110,00 141,00 185,50

50 108,50 134,50 172,00 225,50 304,00

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: NON FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 50,00 55,00 64,00 80,00 100,00

35 61,00 73,00 92,00 118,00 149,00

40 86,00 111,00 142,00 180,00 231,00

45 140,00 176,00 220,00 282,00 371,00

50 217,00 269,00 344,00 451,00 608,00

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: NON FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 133,00 136,00 144,00 166,00 205,00

35 138,00 151,00 181,00 230,00 301,00

40 165,00 207,00 270,00 358,00 479,00

45 254,00 335,00 443,00 591,00 780,00

50 428,00 560,00 741,00 973,00 1.238,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Femminile

Condizione: NON FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 100,00 110,00 128,00 160,00 200,00

35 122,00 146,00 184,00 236,00 298,00

40 172,00 222,00 284,00 360,00 462,00

45 280,00 352,00 440,00 564,00 742,00

50 434,00 538,00 688,00 902,00 1.216,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile

Condizione: NON FUMATORE

Età 5 10 15 20 25

30 266,00 272,00 288,00 332,00 410,00

35 276,00 302,00 362,00 460,00 602,00

40 330,00 414,00 540,00 716,00 958,00

45 508,00 670,00 886,00 1.182,00 1.560,00

50 856,00 1.120,00 1.482,00 1.946,00 2.476,00

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

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Tariffa 551E: Temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio unico

Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile Capitale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 374,50 714,00 1.070,50 1.548,50 2.246,00

35 387,00 794,00 1.339,50 2.135,00 3.273,00

40 464,00 1.086,50 1.994,50 3.293,00 5.134,00

45 711,50 1.749,00 3.233,50 5.337,50 8.142,50

50 1.193,00 2.898,50 5.316,50 8.540,00 12.385,00

Età 5 10 15 20 25

30 139,50 291,00 477,50 746,50 1.110,00

35 171,50 383,50 688,50 1.101,50 1.645,50

40 240,50 587,00 1.056,00 1.673,50 2.531,50

45 394,00 927,50 1.630,00 2.605,50 4.003,50

50 608,50 1.410,50 2.523,50 4.119,50 6.441,50

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 279,00 582,00 955,00 1.493,00 2.220,00

35 343,00 767,00 1.377,00 2.203,00 3.291,00

40 481,00 1.174,00 2.112,00 3.347,00 5.063,00

45 788,00 1.855,00 3.260,00 5.211,00 8.007,00

50 1.217,00 2.821,00 5.047,00 8.239,00 12.883,00

Capitale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile

Età 5 10 15 20 25

30 749,00 1.428,00 2.141,00 3.097,00 4.492,00

35 774,00 1.588,00 2.679,00 4.270,00 6.546,00

40 928,00 2.173,00 3.989,00 6.586,00 10.268,00

45 1.423,00 3.498,00 6.467,00 10.675,00 16.285,00

50 2.386,00 5.797,00 10.633,00 17.080,00 24.770,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 558,00 1.164,00 1.910,00 2.986,00 4.440,00

35 686,00 1.534,00 2.754,00 4.406,00 6.582,00

40 962,00 2.348,00 4.224,00 6.694,00 10.126,00

45 1.576,00 3.710,00 6.520,00 10.422,00 16.014,00

50 2.434,00 5.642,00 10.094,00 16.478,00 25.766,00

Capitale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile

Età 5 10 15 20 25

30 1.498,00 2.856,00 4.282,00 6.194,00 8.984,00

35 1.548,00 3.176,00 5.358,00 8.540,00 13.092,00

40 1.856,00 4.346,00 7.978,00 13.172,00 20.536,00

45 2.846,00 6.996,00 12.934,00 21.350,00 32.570,00

50 4.772,00 11.594,00 21.266,00 34.160,00 49.540,00

Tariffa 564T: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante e apremio annuo costante limitato

Età 5 10 15 20 25

30 81,00 89,50 68,50 64,50 67,50

35 85,00 95,50 77,50 79,50 88,50

40 98,00 121,50 107,00 115,00 133,00

45 147,00 191,50 172,00 187,50 217,50

50 249,00 320,00 287,50 312,50 358,00

Pagina 9 di 52

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Importi di premio Annuo

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile

Importi di premio Annuo

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 30,00 34,50 28,00 28,00 30,50

35 37,00 44,00 37,50 39,50 44,00

40 50,00 64,00 56,50 60,00 67,50

45 81,00 103,50 89,50 94,00 106,50

50 127,50 159,00 138,00 147,00 169,00

Età 5 10 15 20 25

30 162,00 179,00 137,00 129,00 135,00

35 170,00 191,00 155,00 159,00 177,00

40 196,00 243,00 214,00 230,00 266,00

45 294,00 383,00 344,00 375,00 435,00

50 498,00 640,00 575,00 625,00 716,00

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 60,00 69,00 56,00 56,00 61,00

35 74,00 88,00 75,00 79,00 88,00

40 100,00 128,00 113,00 120,00 135,00

45 162,00 207,00 179,00 188,00 213,00

50 255,00 318,00 276,00 294,00 338,00

Età 5 10 15 20 25

30 324,00 358,00 274,00 258,00 270,00

35 340,00 382,00 310,00 318,00 354,00

40 392,00 486,00 428,00 460,00 532,00

45 588,00 766,00 688,00 750,00 870,00

50 996,00 1.280,00 1.150,00 1.250,00 1.432,00

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Capitale iniziale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile Capitale iniziale assicurato: 200.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 120,00 138,00 112,00 112,00 122,00

35 148,00 176,00 150,00 158,00 176,00

40 200,00 256,00 226,00 240,00 270,00

45 324,00 414,00 358,00 376,00 426,00

50 510,00 636,00 552,00 588,00 676,00

Tariffa 574M: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante e apremio annuo costante limitato

Pagina 10 di 52

Età 5 10 15 20 25

30 68,50 82,50 64,50 61,50 64,50

35 72,00 87,50 73,00 75,00 84,00

40 82,50 110,50 99,50 108,50 126,50

45 123,00 173,50 160,00 177,00 207,00

50 209,00 290,00 268,00 295,50 341,50

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Importi di premio Annuo

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile

Importi di premio Annuo

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 25,00 31,50 26,50 26,50 29,50

35 31,00 40,00 35,00 37,50 42,00

40 42,00 58,00 53,00 56,50 64,00

45 68,00 94,00 83,50 89,00 101,50

50 107,50 144,50 129,00 139,00 161,00

Età 5 10 15 20 25

30 137,00 165,00 129,00 123,00 129,00

35 144,00 175,00 146,00 150,00 168,00

40 165,00 221,00 199,00 217,00 253,00

45 246,00 347,00 320,00 354,00 414,00

50 418,00 580,00 536,00 591,00 683,00

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 50,00 63,00 53,00 53,00 59,00

35 62,00 80,00 70,00 75,00 84,00

40 84,00 116,00 106,00 113,00 128,00

45 136,00 188,00 167,00 178,00 203,00

50 215,00 289,00 258,00 278,00 322,00

Età 5 10 15 20 25

30 274,00 330,00 258,00 246,00 258,00

35 288,00 350,00 292,00 300,00 336,00

40 330,00 442,00 398,00 434,00 506,00

45 492,00 694,00 640,00 708,00 828,00

50 836,00 1.160,00 1.072,00 1.182,00 1.366,00

Durata (anni)Durata (anni)

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Durata pagamento premi

3 5 10 15 20

Capitale iniziale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile Capitale iniziale assicurato: 200.000,00Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 100,00 126,00 106,00 106,00 118,00

35 124,00 160,00 140,00 150,00 168,00

40 168,00 232,00 212,00 226,00 256,00

45 272,00 376,00 334,00 356,00 406,00

50 430,00 578,00 516,00 556,00 644,00

Pagina 11 di 52

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Durata (anni)

Tariffa 561E: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante e apremio unico

Importi di premio Unico

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Maschile

Importi di premio Unico

Capitale iniziale assicurato: 50.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 224,50 402,00 575,50 767,00 1.003,50

35 234,50 429,50 654,50 940,00 1.309,00

40 270,50 544,50 899,00 1.358,50 1.957,00

45 405,50 856,50 1.437,00 2.188,00 3.144,50

50 686,00 1.426,50 2.380,00 3.583,50 5.027,00

Età 5 10 15 20 25

30 82,50 156,00 236,50 335,00 459,50

35 101,50 197,50 317,50 470,00 659,00

40 138,50 288,50 478,50 712,00 1.002,50

45 224,50 463,50 753,00 1.112,00 1.570,50

50 352,50 711,50 1.157,50 1.727,00 2.469,00

Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 165,00 312,00 473,00 670,00 919,00

35 203,00 395,00 635,00 940,00 1.318,00

40 277,00 577,00 957,00 1.424,00 2.005,00

45 449,00 927,00 1.506,00 2.224,00 3.141,00

50 705,00 1.423,00 2.315,00 3.454,00 4.938,00

Capitale iniziale assicurato: 100.000,00 Sesso: Maschile

Età 5 10 15 20 25

30 449,00 804,00 1.151,00 1.534,00 2.007,00

35 469,00 859,00 1.309,00 1.880,00 2.618,00

40 541,00 1.089,00 1.798,00 2.717,00 3.914,00

45 811,00 1.713,00 2.874,00 4.376,00 6.289,00

50 1.372,00 2.853,00 4.760,00 7.167,00 10.054,00

Capitale iniziale assicurato: 200.000,00 Sesso: Femminile

Età 5 10 15 20 25

30 330,00 624,00 946,00 1.340,00 1.838,00

35 406,00 790,00 1.270,00 1.880,00 2.636,00

40 554,00 1.154,00 1.914,00 2.848,00 4.010,00

45 898,00 1.854,00 3.012,00 4.448,00 6.282,00

50 1.410,00 2.846,00 4.630,00 6.908,00 9.876,00

Capitale iniziale assicurato: 200.000,00 Sesso: Maschile

Età 5 10 15 20 25

30 898,00 1.608,00 2.302,00 3.068,00 4.014,00

35 938,00 1.718,00 2.618,00 3.760,00 5.236,00

40 1.082,00 2.178,00 3.596,00 5.434,00 7.828,00

45 1.622,00 3.426,00 5.748,00 8.752,00 12.578,00

50 2.744,00 5.706,00 9.520,00 14.334,00 20.108,00

4. Opzioni di contrattoIl contratto non prevede l'eserciziodi alcuna opzione.

C. Informazioni su scontie regime fiscale5. Misure e modalità di eventualiscontiPer raggruppamenti omogenei diClientela la Società ha la facoltà diprevedere specifici sconti. In talecaso, informazioni dettagliate sullaloro misura e sulle relativemodalità di applicazione verrannomesse a disposizione presso la retedi vendita della Società.

6. Regime fiscaleI premi del contratto non sonosoggetti ad imposte diassicurazione e sono fiscalmentedetraibili nella misura fissa del19% per un importo massimo di1.291,14 euro.Le prestazioni del contratto sonoesenti da imposizione fiscale.

D. Altre informazioni sulcontratto7. Modalità di perfezionamentodel contrattoIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta,riceve da parte della Società lapolizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicato nellapolizza quale data di decorrenzadell’Assicurazione, se successivo.

8. Risoluzione del contratto esospensione del pagamento deipremiIn caso di mancato pagamento deipremi entro 30 giorni dalla

scadenza della rata dovuta, ilcontratto si risolve e i premirestano acquisiti alla Società.L'assicurazione può essereriattivata entro 12 mesi dallascadenza della prima rata nonpagata, versando gli importiarretrati aumentati degli interessiprevisti dallo specifico articolodelle Condizioni contrattuali"Ripresa del pagamento dei premi:riattivazione del contratto".La Società si riserva comunque disubordinare la riattivazione allaverifica dello stato di salutedell'Assicurato.

9. Riscatto e riduzioneIl contratto non prevede lapossibilità di chiedere il riscatto ola riduzione delle prestazioni.

10. Revoca della propostaFino al momento in cui ilcontratto non è perfezionato ilContraente può revocare laproposta inviando unacomunicazione scritta mediantelettera raccomandata A.R. a:Zurich Investments Life S.p.A. -

Tariffa 59E: Assicurazione aggiuntiva in caso di malattia grave e a premio annuo costante

Capitale assicurato: 50.000,00

30 59,00 80,50

35 93,50 132,00

40 157,50 214,00

45 310,50 322,00

50 523,50 469,50

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Età Maschio Femmina

Capitale assicurato: 100.000,00

30 118,00 161,00

35 187,00 264,00

40 315,00 428,00

45 621,00 644,00

50 1.047,00 939,00

Età Maschio Femmina

Capitale assicurato: 150.000,00

30 177,00 241,50

35 280,50 396,00

40 472,50 642,00

45 931,50 966,00

50 1.570,50 1.408,50

Età Maschio Femmina

Tutti gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti alle abitudini di vita ed allo statodi salute dell’Assicurato che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l’Assicurato abbia reso lenecessarie informazioni e compilato il questionario sanitario o si sia sottoposto a visita medica.

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Operations Vita - Piazza CarloErba, nr. 6 20129 Milano -Telefono nr. 0259667880.La Società, entro 30 giorni dalricevimento della comunicazionedi revoca, rimborserà alContraente l’eventuale sommaversata all’atto della sottoscrizionedella proposta.

11. Diritto di recessoAi sensi dell’art. 111 del D.Lgs174/95 e s.m., il Contraente puòrecedere dal contratto inviandoentro 30 giorni dalla data diconclusione una comunicazionescritta mediante letteraraccomandata A.R. a: ZurichInvestments Life S.p.A. -Operations Vita - Piazza CarloErba, nr. 6 20129 Milano -Telefono nr. 0259667880.Il recesso libera entrambe le partida qualsiasi obbligazione derivantedal contratto a decorrere dalle ore24 del giorno di invio dellaraccomandata, quale risultante daltimbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimentodella comunicazione di recesso edietro consegna dell’originale dipolizza e delle eventuali appendici,la Società provvederà a restituire ilpremio corrisposto, al netto dellaparte di premio relativa al rischiocorso nel periodo per il quale ilcontratto ha avuto effetto.

12. Documentazione daconsegnare all'Impresa per laliquidazione delle prestazioniPer ogni ipotesi di liquidazionedelle prestazioni da effettuarsi daparte della Società dovrà essere

preventivamente consegnata tuttala documentazione prevista dallospecifico articolo delle Condizionicontrattuali “Pagamenti dellaSocietà”.La Società effettuerà il pagamentoentro 30 giorni dalla consegna ditutta la documentazione richiesta.Ai sensi dell’art. 2952 C.C. idiritti derivanti dal contratto diassicurazione sulla vita siprescrivono in un anno dal giornoin cui si è verificato il fatto su cuiil diritto si fonda.

13. Legge applicabile al contrattoAl contratto si applica la Leggeitaliana.

14. Lingua in cui è redatto ilcontrattoIl contratto, e ogni documento adesso allegato sono redatti in linguaitaliana.

15. ReclamiEventuali reclami riguardanti ilrapporto contrattuale o la gestionedei sinistri devono essere inoltratiper iscritto alla Società scrivendoal "Servizio Clienti" - P.zza CarloErba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 025966.2519, E-mail: [email protected] l'esponente non si ritengasoddisfatto dall'esito del reclamo oin caso di assenza di riscontro neltermine massimo diquarantacinque giorni, potràrivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto diVigilanza sulle AssicurazioniPrivate e di Interesse Collettivoquale Organo istituzionalecompetente ad esaminare i

reclami), Servizio Tutela degliUtenti, Via del Quirinale 21,00187 Roma, telefono 06.421331,corredando l'esposto delladocumentazione relativa alreclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversieinerenti la quantificazione delleprestazioni si ricorda che permanela competenza esclusivadell'Autorità Giudiziaria, oltrealla facoltà di ricorrere a sistemiconciliativi ove esistenti.

16. Informativa in corso dicontrattoLa Società si impegna ad inviaretempestivamente al Contraenteuna comunicazione per qualsiasivariazione delle informazionicontenute nella presente Notainformativa.

17. Comunicazioni delContraente alla SocietàAi sensi dell’art. 1926 c.c. in casodi modifiche di professionedell’Assicurato eventualmenteintervenute in corso di contrattodeve essere data tempestivacomunicazione alla Società.

Zurich Investments Life S.p.A. èresponsabile della veridicità e dellacompletezza dei dati e delle notiziecontenute nella presente Notainformativa.

Il Rappresentante LegaleDott. Francesco La Gioia

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Parte I – Oggetto delcontrattoArticolo 1Prestazioni assicurateIn base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereai Beneficiari o aventi diritto, ilpagamento del capitale assicurato,definito nel simplo di polizza, nelcaso in cui la morte dell’Assicuratoavvenga prima della scadenzacontrattuale.Le prestazioni sono garantitesemprechè siano stati regolarmentecorrisposti i premi annuiconvenuti alla conclusione delcontratto.Il capitale assicurato non potràrisultare inferiore a 50.000 Euro.La Società si impegna inoltre adapplicare, per Assicurati NonFumatori, una riduzione delpremio annuo pari al 20%; ladefinizione di Non Fumatore èindicata all’art. 5. La prestazione per Assicurati NonFumatori è operante per la solatariffa temporanea pertanto è esclusaper eventuali prestazioni previste dagaranzie complementari e dallaassicurazione aggiuntiva eventuale incaso di malattia grave. In caso di sopravvivenzadell’Assicurato alla data discadenza, il contratto si intenderàestinto ed i premi pagatiresteranno acquisiti dalla Società.La Società inoltre adempirà alleprestazioni previste dalleassicurazioni complementari,sempreché siano espressamenteindicate nel documento di polizza.

Articolo 2EsclusioniIl rischio di morte è coperto

qualunque possa esserne la causasenza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti diprofessione dell’Assicurato. Èescluso dalla garanzia soltanto ildecesso causato da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighiverso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e in ogni caso se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primidue anni dall’entrata in vigoredell’assicurazione, o, trascorsodetto periodo, nei premi sei mesidall’eventuale riattivazione delcontratto;

- uso di stupefacenti o di medicinein dosi non prescritte dalmedico, o stati di alcolismoacuto o cronico.

In questi casi la Società restituisceuna somma pari all’ammontare deipremi versati.

Articolo 3Limitazioni della garanzia -Periodo di carenzaL’immediata copertura del rischiodi morte è subordinata allacircostanza che l’Assicurato si sia

sottoposto a visita medica e aglieventuali ulteriori accertamentisanitari richiesti dalla Società.Qualora l’Assicurato, previoassenso della Società, non si siasottoposto a visita medica, lagaranzia assicurata per il caso dimorte viene sospesa per unperiodo, della durata più avantispecificata, denominato “periododi carenza”.In caso di decesso dell’Assicurato,durante il periodo di carenza, laSocietà si limita a restituire -semprechè il contratto sia inregola con il pagamento dei premi- una somma pari all’ammontaredei premi versati al netto dieventuali premi per prestazioniassicurate complementari. Talelimitazione non si applica, equindi la Società garantiscel’intera prestazione assicurata,esclusivamente nel caso in cui ildecesso avvenga per conseguenzadiretta di una delle cause sottospecificate, purché sopravvenutadopo l’entrata in vigoredell’assicurazione:a) una delle seguenti malattie

infettive acute: tifo, paratifo,difterite, scarlattina, morbillo,vaiolo, poliomielite anterioreacuta, meningite cerebrospinale,polmonite, encefaliteepidemica, carbonchio, febbripuerperali, tifo esantematico,epatite virale A e B, leptospirosiittero emorragica, colera,brucellosi, dissenteria bacillare,febbre gialla, febbre Q,salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotiteepidemica, peste, rabbia,pertosse, rosolia, vacciniageneralizzata, encefalite post-vaccinica;

condizioni contrattuali dell’assicurazionetemporanea per il caso di morte a capitale e premioannuo costante - tariffa 55E -

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b) shock anafilattico;c) infortunio, inteso come l’evento

dovuto a causa fortuita,improvvisa, violenta ed esternache produca lesioni corporaliobiettivamente constatabili, cheabbiano come conseguenza lamorte.

La durata del periodo di carenza èpari a sei mesi dall’entrata invigore dell’assicurazione.Limitatamente al caso di decessodovuto a sindrome diimmunodeficienza acquisita(AIDS) ovvero ad altra patologiaad essa collegata, il suddettoperiodo di carenza viene esteso acinque anni, nel caso diassicurazione senza visita medica,oppure a sette anni nel caso in cuil’Assicurato, pur essendosisottoposto a visita medica, abbiarifiutato gli esami clinici richiestidalla Società e necessari adaccertare l’eventuale stato dimalattia da HIV o disieropositività.Qualora la polizza fosse emessain sostituzione di uno o piùprecedenti contratti -espressamente richiamati neldocumento di polizza -l’applicazione delle suddettelimitazioni può essere ridotta.

Articolo 4PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’articolo 1 sono garantite acondizione che il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premioannuo, costante per tutta la duratadel contratto, indicato nellapolizza.Il premio annuo è dovuto in viaanticipata alla decorrenza del

contratto e ad ogni successivoanniversario e deve esserecorrisposto nella rateazioneindicata in polizza e per ladurata stabilita, ma comunquenon oltre la mortedell’Assicurato.Il premio del primo anno anche sefrazionato è dovuto per intero.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento delpremio.Ogni pagamento deve essereeffettuato presso l’Agenzia a cui èassegnato il contratto o presso laDirezione della Società.

Articolo 5Definizione di Non FumatoreL’Assicurato è considerato soggettoNon Fumatore, qualora dichiari esottoscriva nella propostaall’interno del questionarioanamnestico:� di non aver mai fumato;oppure� alla data della conclusione del

contratto, di aver smesso difumare da almeno cinque anni.

La Società considera valida comedichiarazione di Non Fumatoreanche la documentazionesanitaria relativamente al“Controllo del dosaggio dinicotina nelle urine” (esame dellacotinina).Nel caso di dichiarazioni inesatte oreticenti, relativamente allaseguente definizione, o qualora nelcorso della durata contrattualel’Assicurato inizi o ricominci afumare, il capitale assicurato verràridotto in base al rapporto tra ilpremio previsto per un AssicuratoNon Fumatore e quello per unAssicurato Fumatore.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcessoArticolo 6Conclusione del contrattoIl contratto si intendeperfezionato e concluso nelmomento in cui il Contraente, aseguito della sottoscrizione dellaproposta, riceve da parte dellaSocietà la polizza debitamentesottoscritta o comunicazionescritta di accettazione dellaproposta. In quest'ultimo caso, laproposta e la comunicazione diaccettazione costituiranno ad ognieffetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 7Diritto di recesso dal contrattoIl Contraente può recedere dalcontratto mediante letteraraccomandata A.R. da inviareentro 30 giorni dalla data diconclusione del contratto. Ilrecesso libera entrambe le parti daqualsiasi obbligazione derivantedal contratto a decorrere dalle ore24 del giorno di invio dellaraccomandata, quale risultante daltimbro postale. Entro 30 giornidal ricevimento dellacomunicazione di recesso, laSocietà rimborserà al Contraenteil premio corrisposto al netto dellaparte di premio relativa al rischiocorso nel periodo per il quale ilcontratto ha avuto effetto.

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Effettuata la liquidazione nulla èpiù dovuto in forza del presentecontratto.

Articolo 8Dichiarazioni del Contraente edell’AssicuratoLe dichiarazioni inesatte o lereticenze dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sullavalutazione del rischio possonocomportare la perdita totale oparziale del diritto alle prestazioniassicurate, nonché la stessacessazione dell’assicurazione aisensi degli articoli 1892,1893 e1894 del C.C.L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’etàreale, delle somme dovute.

Parte III –Regolamentazione in corsodi contrattoArticolo 9Interruzione del pagamento deipremiIl mancato pagamento anche diuna sola rata di premio, trascorsi30 giorni dalla relativa data discadenza costituisce - a partire daquest’ultima data - interruzionedel pagamento dei premi.A seguito dell’interruzione delpagamento dei premi, il contrattosi risolve ed i premi pagati restanoacquisiti alla Società.A giustificazione del mancatopagamento del premio, ilContraente non può, in nessuncaso, opporre che la Società non gliabbia inviato avvisi di scadenza néprovveduto all’incasso a domicilio.

Articolo 10Ripresa del pagamento dei premi:riattivazione del contrattoL’assicurazione, nei casi dirisoluzione di cui all’art. 9 puòessere riattivata entro dodici mesidalla data di interruzione delpagamento dei premi. IlContraente può riattivare ilcontratto pagando le rate dipremio arretrate aumentate degliinteressi legali per il periodointercorso tra ciascuna data discadenza e quella di riattivazione.La Società si riserva comunque dirichiedere nuovi accertamentisanitari e decidere circa lariattivazione tenendo conto delloro esito.La riattivazione del contrattoripristina le medesime prestazioniassicurate qualora non si fosseverificata l’interruzione delpagamento dei premi.La riattivazione del contratto haeffetto dalle ore 24 del giorno delpagamento. Trascorsi 12 mesidall’interruzione del pagamentodei premi il contratto non può piùessere riattivato.

Articolo 11Riscatto Il contratto non ammette valore diriscatto.

Articolo 12Cessione, pegno, vincoloIl Contraente può cedere ad altri ilcontratto, così come può darlo inpegno o comunque vincolare lesomme assicurate.Tali atti diventano efficaci soltantoquando la Società, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne abbia fattoannotazione sull’originale di

polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo,l’operazione di recesso di cui alprecedente articolo 7 (‘Diritto direcesso dal contratto’) richiedel’assenso scritto del creditore o delvincolatario.

Parte IV – Beneficiari epagamenti della SocietàArticolo 13Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiarie può in qualsiasi momentorevocare o modificare taledesignazione. La designazione deiBeneficiari e le sue eventualimodifiche o revoche devono esserecomunicate alla Società per iscrittoo disposte per testamento.La designazione dei Beneficiarinon può essere revocata neiseguenti casi:- dopo che il Contraente ed il

Beneficiario abbiano dichiaratoper iscritto alla Società,rispettivamente, la rinuncia alpotere di revoca e l’accettazionedel beneficio;

- dagli eredi dopo la morte delContraente;

- dopo che, verificatosi l’eventoprevisto, il Beneficiario abbiacomunicato per iscritto allaSocietà di volersi avvalere delbeneficio.

Qualora vi sia stata unadesignazione irrevocabile di unterzo Beneficiario,e il beneficio siastato accettato, l’operazione direcesso di cui al precedentearticolo 7, cessione, pegno ovincolo richiedono l’assenso scrittodel Beneficiario.

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Articolo 14Pagamenti della SocietàPer tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare l’effettiva esistenzadell’obbligo di pagamento e adindividuare con esattezza gli aventidiritto.In caso di decesso dell’Assicuratonel corso della durata contrattuale,la Società esegue i pagamenti entro30 giorni dal ricevimento dellaseguente documentazione:- modello di richiesta di

liquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa,nel caso di liquidazione a mezzobonifico bancario,dell’indicazione degli estremi delconto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- il certificato di morte;- una relazione del medico

curante sulle cause del decesso ocopia della cartella clinica se ildecesso è avvenuto presso unastruttura ospedaliera el’ulteriore documentazione dicarattere sanitario,amministrativo o giudiziarionecessaria per verificarel’esattezza e la completezza delledichiarazioni del Contraente edell’Assicurato relative allecircostanze che hanno influito

sulla valutazione del rischio (es.cartella clinica di eventualiricoveri avvenuti nei 24 mesiprecedenti il sinistro o relazionedelle Autorità competenti incaso di incidenti e mortiviolente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicurato ese lo stesso ha lasciato testamento;

- per gli Assicurati Non Fumatoridovrà essere consegnata, al finedi accertare la veridicità delledichiarazioni da lui sottoscritte,anche la relazione del medicocurante sullo stato di salute econdizioni di vita dell’Assicuratoprima del decesso;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è statoimpugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiariminorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzil’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degliimporti spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società daogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario è

diverso dal Contraente); - dichiarazione di consenso al

trattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge. Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione otramite la competente Agenziadella Società.

Parte V – Leggeapplicabile e fiscalitàArticolo 15Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dallalegge italiana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 16ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto.

Articolo 17Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Parte I - Oggetto delcontrattoArticolo 1Prestazioni assicurate In base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereai Beneficiari designati o aventidiritto, il pagamento del capitaleassicurato, definito nel simplo dipolizza, nel caso in cui la mortedell’Assicurato avvenga prima dellascadenza contrattuale. Le prestazioni sono garantitesemprechè il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premiounico convenuto alla conclusionedel contratto.Il capitale assicurato non potràrisultare inferiore a 50.000 Euro.In caso di sopravvivenzadell’Assicurato alla data discadenza, il contratto si intenderàestinto ed il premio pagato resteràacquisito dalla Società.La Società inoltre adempirà alleprestazioni previste dalleassicurazioni complementari,sempreché siano espressamenteindicate nel documento di polizza.

Articolo 2Esclusioni Il rischio di morte è copertoqualunque possa esserne la causasena limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti diprofessione dell’Assicurato. Èescluso dalla garanzia soltanto ildecesso causato da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighi

verso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e, in ogni caso, se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primidue anni dall’entrata in vigoredell’assicurazione;

- uso di stupefacenti o medicine indosi non prescritte dal medico, ostati di alcolismo acuto ocronico.

In questi casi la Società restituisceil premio versato.

Articolo 3Limitazioni della garanzia -Periodo di carenza L’immediata copertura del rischiodi morte è subordinata allacircostanza che l’Assicurato si siasottoposto a visita medica e aglieventuali ulteriori accertamentisanitari richiesti dalla Società.Qualora l’Assicurato, previoassenso della Società, non si siasottoposto a visita medica, lagaranzia assicurata per il caso dimorte viene sospesa per unperiodo, della durata più avantispecificata, denominato “periododi carenza”.In caso di decesso dell’Assicurato,durante il periodo di carenza, laSocietà si limita a restituire unasomma pari al premio versato alnetto di eventuali premi perprestazioni assicuratecomplementari.

Tale limitazione non si applica, equindi la Società garantisce l’interaprestazione assicurata,esclusivamente nel caso in cui ildecesso avvenga per conseguenzadiretta di una delle cause sottospecificate, purché sopravvenutadopo l’entrata in vigoredell’assicurazione:a) una delle seguenti malattie

infettive: tifo, paratifo, difterite,scarlattina, morbillo, vaiolo,poliomielite anteriore acuta,meningite cerebro-spinale,polmonite, encefaliteepidemica, carbonchio, febbripuerperali, tifo esantematico,epatite virale A e B, leptospirosiittero emorragica, colera,brucellosi, dissenteria bacillare,febbre gialla, febbre Q,salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotiteepidemica, peste, rabbia,pertosse, rosolia, vacciniageneralizzata, encefalite post-vaccinica;

b) di shock anafilatticosopravvenuto dopo l’entrata invigore della polizza;

c) di infortunio avvenuto dopol’entrata in vigore della polizza,intendendo per infortuniol’evento dovuto a causa fortuita,improvvisa, violenta ed esternache produca lesioni corporaliobiettivamente constatabili, cheabbiano come conseguenza lamorte.

La durata del periodo di carenza èpari a sei mesi dall’entrata invigore dell’assicurazione.Limitatamente al caso di decessodovuto a sindrome diimmunodeficienza acquisita(AIDS) ovvero ad altra patologiaad essa collegata, il suddetto

condizioni contrattuali dell’assicurazionetemporanea per il caso di morte a capitale costantee a premio unico - tar. 551E

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periodo di carenza viene esteso acinque anni, nel caso diassicurazione senza visita medica,oppure a sette anni nel caso in cuil’Assicurato, pur essendosisottoposto a visita medica, abbiarifiutato gli esami clinici richiestidalla Società e necessari adaccertare l’eventuale stato dimalattia da HIV o disieropositività.Qualora la polizza fosse emessa insostituzione di uno o piùprecedenti contratti -espressamente richiamati neldocumento di polizza -l’applicazione delle suddettelimitazioni può essere ridotta.

Articolo 4PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’articolo 1 sono garantite acondizione che il Contraente abbiacorrisposto il premio unicoindicato in polizza.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento delpremio.Il pagamento del premio unicodeve essere effettuato pressol’Agenzia a cui è assegnato ilcontratto o presso la Direzionedella Società.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcessoArticolo 5Conclusione del contrattoIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta,riceve da parte della Società la

polizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 6Diritto di recesso dal contrattoIl Contraente può recedere dalcontratto mediante letteraraccomandata A.R. da inviareentro 30 giorni dalla data diconclusione del contratto. Ilrecesso libera entrambe le parti daqualsiasi obbligazione derivante dalcontratto a decorrere dalle ore 24del giorno di invio dellaraccomandata, quale risultante daltimbro postale. Entro 30 giorni dalricevimento della comunicazionedi recesso, la Società rimborserà alContraente il premio corrisposto alnetto della parte di premio relativaal rischio corso nel periodo per ilquale il contratto ha avuto effetto.Effettuata la liquidazione nulla èpiù dovuto in forza del presentecontratto.

Articolo 7Dichiarazioni del Contraente edell’AssicuratoLe dichiarazioni inesatte o lereticenze dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sullavalutazione del rischio possonocomportare la perdita totale o

parziale del diritto alle prestazioniassicurate, nonché la stessacessazione dell’assicurazione aisensi degli articoli 1892, 1893 e1894 del C.C.L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’etàreale, delle somme dovute.

Parte III –Regolamentazione in corsodi contratto

Articolo 8RiscattoIl contratto non ammette valore diriscatto.

Articolo 9 Cessione, pegno e vincoloIl Contraente può cedere ad altri ilcontratto, così come può darlo inpegno o comunque vincolare lesomme assicurate.Tali atti diventano efficaci soltantoquando la Società, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne abbia fattoannotazione sull’originale dipolizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo,l’operazione di recesso di cui alprecedente articolo 6 (‘Diritto direcesso dal contratto’) richiedel’assenso scritto del creditore o delvincolatario.

Parte IV – Beneficiari epagamenti della SocietàArticolo 10Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari

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e può in qualsiasi momentorevocare o modificare taledesignazione. La designazione deiBeneficiari e le sue eventualimodifiche o revoche devono esserecomunicate alla Società per iscrittoo disposte per testamento.La designazione dei Beneficiarinon può essere revocata neiseguenti casi:- dopo che il Contraente ed il

Beneficiario abbiano dichiaratoper iscritto alla Società,rispettivamente, la rinuncia alpotere di revoca e l’accettazionedel beneficio;

- dagli eredi dopo la morte delContraente;

- dopo che, verificatosi l’eventoprevisto, il Beneficiario abbiacomunicato per iscritto allaSocietà di volersi avvalere delbeneficio.

Qualora vi sia stata unadesignazione irrevocabile di unterzo Beneficiario,e il beneficio siastato accettato, l’operazione direcesso di cui al precedentearticolo 6, cessione, pegno ovincolo richiedono l’assenso scrittodel Beneficiario.

Articolo 11Pagamenti della SocietàPer tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare l’effettiva esistenzadell’obbligo di pagamento e adindividuare con esattezza gli aventidiritto.In caso di decesso dell’Assicuratonel corso della durata contrattuale,la Società esegue i pagamenti entro30 giorni dal ricevimento dellaseguente documentazione:

- modello di richiesta diliquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa,nel caso di liquidazione a mezzobonifico bancario,dell’indicazione degli estremi delconto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- il certificato di morte;- una relazione del medico

curante sulle cause del decesso ocopia della cartella clinica se ildecesso è avvenuto presso unastruttura ospedaliera el’ulteriore documentazione dicarattere sanitario,amministrativo o giudiziarionecessaria per verificarel’esattezza e la completezza delledichiarazioni del Contraente edell’Assicurato relative allecircostanze che hanno influitosulla valutazione del rischio (es.cartella clinica di eventualiricoveri avvenuti nei 24 mesiprecedenti il sinistro o relazionedelle Autorità competenti in casodi incidenti e morti violente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicurato ese lo stesso ha lasciato testamento;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è statoimpugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiariminorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzil’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degli

importi spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società daogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario èdiverso dal Contraente);

- dichiarazione di consenso altrattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge. Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione otramite la competente Agenziadella Società.

Parte V – Leggeapplicabile e fiscalitàArticolo 12Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dallalegge italiana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 13ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto

Articolo 14Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Parte I - Oggetto delcontrattoArticolo 1Prestazioni assicurate In base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereai Beneficiari designati o aventidiritto, il pagamento del capitaleassicurato al momento del decesso,nel caso in cui la mortedell’Assicurato avvenga prima dellascadenza contrattuale.Le prestazioni sono garantitesemprechè siano stati regolarmentecorrisposti i premi annuiconvenuti alla conclusione delcontratto.Il capitale assicurato non potràrisultare inferiore a 50.000 Euro.Il capitale assicurato, comestabilito nel simplo di polizza,decresce di un importo costante,per quanti sono gli anniinteramente trascorsi dalla data didecorrenza del contratto alla datadel decesso dell’Assicurato;l’importo costante si ottienedividendo il capitale iniziale per ladurata contrattuale.In caso di sopravvivenzadell’Assicurato alla data discadenza, il contratto si intenderàestinto ed i premi pagatiresteranno acquisiti alla Società.La Società inoltre adempirà alleprestazioni previste dalleassicurazioni complementari,sempreché siano espressamenteindicate nel documento di polizza.

Articolo 2EsclusioniIl rischio di morte è copertoqualunque possa esserne la causasenza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti di

professione dell’Assicurato. Èescluso dalla garanzia soltanto ildecesso causato da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighiverso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e in ogni caso se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primidue anni dall’entrata in vigoredell’assicurazione, o, trascorsodetto periodo, nei premi sei mesidall’eventuale riattivazione delcontratto;

- uso di stupefacenti o di medicinein dosi non prescritte dalmedico, o stati di alcolismoacuto o cronico.

In questi casi la Società restituisceuna somma pari all’ammontare deipremi versati.

Articolo 3Limitazioni della garanzia -Periodo di carenzaL’immediata copertura del rischiodi morte è subordinata allacircostanza che l’Assicurato si siasottoposto a visita medica e aglieventuali ulteriori accertamentisanitari richiesti dalla Società.

Qualora l’Assicurato, previoassenso della Società, non si siasottoposto a visita medica, lagaranzia assicurata per il caso dimorte viene sospesa per unperiodo, della durata più avantispecificata, denominato “periododi carenza”.In caso di decesso dell’Assicurato,durante il periodo di carenza, laSocietà si limita a restituire -semprechè il contratto sia in regolacon il pagamento dei premi - unasomma pari all’ammontare deipremi versati al netto di eventualipremi per prestazioni assicuratecomplementari. Tale limitazionenon si applica, e quindi la Societàgarantisce l’intera prestazioneassicurata, esclusivamente nel casoin cui il decesso avvenga perconseguenza diretta di una dellecause sotto specificate, purchésopravvenuta dopo l’entrata invigore dell’assicurazione:a) una delle seguenti malattie

infettive acute: tifo, paratifo,difterite, scarlattina, morbillo,vaiolo, poliomielite anterioreacuta, meningite cerebrospinale,polmonite, encefaliteepidemica, carbonchio, febbripuerperali, tifo esantematico,epatite virale A e B, leptospirosiittero emorragica, colera,brucellosi, dissenteria bacillare,febbre gialla, febbre Q,salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotiteepidemica, peste, rabbia,pertosse, rosolia, vacciniageneralizzata, encefalite post-vaccinica;

b) shock anafilattico;c) infortunio, inteso come l’evento

dovuto a causa fortuita,

condizioni contrattuali dell’assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante eda premio annuo costante limitato - tar. 564T

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improvvisa, violenta ed esternache produca lesioni corporaliobiettivamente constatabili, cheabbiano come conseguenza lamorte.

La durata del periodo di carenza èpari a sei mesi dall’entrata invigore dell’assicurazione.Limitatamente al caso di decessodovuto a sindrome diimmunodeficienza acquisita(AIDS) ovvero ad altra patologiaad essa collegata, il suddettoperiodo di carenza viene esteso acinque anni, nel caso diassicurazione senza visita medica,oppure a sette anni nel caso in cuil’Assicurato, pur essendosisottoposto a visita medica, abbiarifiutato gli esami clinici richiestidalla Società e necessari adaccertare l’eventuale stato dimalattia da HIV o disieropositività.Qualora la polizza fosse emessa insostituzione di uno o piùprecedenti contratti -espressamente richiamati neldocumento di polizza -l’applicazione delle suddettelimitazioni può essere ridotta.

Articolo 4PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’articolo 1 sono garantite acondizione che il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premioannuo, costante per tutta la duratadel pagamento dei premi, indicatonella polizza.Il premio annuo è dovuto in viaanticipata alla decorrenza delcontratto e ad ogni successivoanniversario e deve essere corrispostonella rateazione indicata in polizza eper la durata del pagamento premi

prevista, e comunque non oltre lamorte dell’Assicurato.Il premio del primo anno anche sefrazionato è dovuto per intero.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento delpremio.Ogni pagamento deve essereeffettuato presso l’Agenzia a cui èassegnato il contratto o presso laDirezione della Società.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcessoArticolo 5Conclusione del contrattoIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta,riceve da parte della Società lapolizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 6Diritto di recesso dal contrattoIl Contraente può recedere dalcontratto mediante letteraraccomandata A.R. da inviareentro 30 giorni dalla data diconclusione del contratto. Il

recesso libera entrambe le parti daqualsiasi obbligazione derivante dalcontratto a decorrere dalle ore 24del giorno di invio dellaraccomandata, quale risultante daltimbro postale. Entro 30 giorni dalricevimento della comunicazionedi recesso, la Società rimborserà alContraente il premio corrisposto alnetto della parte di premio relativaal rischio corso nel periodo per ilquale il contratto ha avuto effetto.Effettuata la liquidazione nulla èpiù dovuto in forza del presentecontratto.

Articolo 7Dichiarazioni del Contraente edell’AssicuratoLe dichiarazioni inesatte o lereticenze dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sullavalutazione del rischio possonocomportare la perdita totale oparziale del diritto alle prestazioniassicurate, nonché la stessacessazione dell’assicurazione aisensi degli articoli 1892, 1893 e1894 del C.C.L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’etàreale, delle somme dovute.

Parte III –Regolamentazione in corsodi contrattoArticolo 8Interruzione del pagamento deipremiIl mancato pagamento anche diuna sola rata di premio, trascorsi30 giorni dalla relativa data discadenza costituisce - a partire daquest’ultima data - interruzione

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del pagamento dei premiA seguito dell’interruzione delpagamento dei premi, il contrattosi risolve ed i premi pagati restanoacquisiti alla Società.A giustificazione del mancatopagamento del premio, ilContraente non può, in nessuncaso, opporre che la Società non gliabbia inviato avvisi di scadenza néprovveduto all’incasso a domicilio.

Articolo 9Ripresa del pagamento dei premi:riattivazione del contrattoL’assicurazione, nei casi dirisoluzione di cui all’art. 8 puòessere riattivata entro dodici mesidalla data di interruzione delpagamento dei premi.IlContraente può riattivare ilcontratto pagando le rate dipremio arretrate aumentate degliinteressi legali per il periodointercorso tra ciascuna data discadenza e quella di riattivazione.La Società si riserva comunque dirichiedere nuovi accertamentisanitari e decidere circa lariattivazione tenendo conto delloro esito.La riattivazione del contrattoripristina le medesime prestazioniassicurate qualora non si fosseverificata l’interruzione delpagamento dei premi.La riattivazione del contratto haeffetto dalle ore 24 del giorno delpagamento. Trascorsi 12 mesidall’interruzione del pagamentodei premi il contratto non può piùessere riattivato.

Articolo 10Riscatto Il contratto non ammette valore diriscatto.

Articolo 11Cessione, pegno, vincoloIl Contraente può cedere ad altri ilcontratto, così come può darlo inpegno o comunque vincolare lesomme assicurate.Tali atti diventano efficaci soltantoquando la Società, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne abbia fattoannotazione sull’originale dipolizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo,l’operazione di recesso di cui alprecedente articolo 6 (‘Diritto direcesso dal contratto’) richiedel’assenso scritto del creditore o delvincolatario.

Parte IV – Beneficiari epagamenti della SocietàArticolo 12Beneficiari Il Contraente designa iBeneficiari e può in qualsiasimomento revocare o modificaretale designazione. Ladesignazione dei Beneficiari e lesue eventuali modifiche o revochedevono essere comunicate allaSocietà per iscritto o disposte pertestamento.La designazione dei Beneficiari nonpuò essere revocata nei seguenti casi:- dopo che il Contraente ed il

Beneficiario abbiano dichiaratoper iscritto alla Società,rispettivamente, la rinuncia alpotere di revoca e l’accettazionedel beneficio;

- dagli eredi dopo la morte delContraente;

- dopo che, verificatosi l’eventoprevisto, il Beneficiario abbia

comunicato per iscritto allaSocietà di volersi avvalere delbeneficio.

Qualora vi sia stata unadesignazione irrevocabile di unterzo Beneficiario,e il beneficio siastato accettato, l’operazione direcesso di cui al precedentearticolo 6, cessione, pegno ovincolo richiedono l’assenso scrittodel Beneficiario.

Articolo 13Pagamenti della SocietàPer tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare l’effettiva esistenzadell’obbligo di pagamento e adindividuare con esattezza gli aventidiritto.In caso di decesso dell’Assicuratonel corso della durata contrattuale,la Società esegue i pagamenti entro30 giorni dal ricevimento dellaseguente documentazione:- modello di richiesta di

liquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa,nel caso di liquidazione a mezzobonifico bancario,dell’indicazione degli estremi delconto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- il certificato di morte;- una relazione del medico curante

sulle cause del decesso o copiadella cartella clinica se il decesso èavvenuto presso una strutturaospedaliera e l’ulterioredocumentazione di caratteresanitario, amministrativo ogiudiziario necessaria per verificarel’esattezza e la completezza delle

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dichiarazioni del Contraente edell’Assicurato relative allecircostanze che hanno influitosulla valutazione del rischio (es.cartella clinica di eventuali ricoveriavvenuti nei 24 mesi precedenti ilsinistro o relazione delle Autoritàcompetenti in caso di incidenti emorti violente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicurato ese lo stesso ha lasciato testamento;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è statoimpugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiariminorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzi

l’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degliimporti spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società daogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario èdiverso dal Contraente);

- dichiarazione di consenso altrattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge. Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione otramite la competente Agenziadella Società.

Parte V – Leggeapplicabile e fiscalitàArticolo 14Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dallalegge italiana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 15ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto.

Articolo 16Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Parte I - Oggetto delcontrattoArticolo 1Prestazioni assicurate In base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereai Beneficiari designati o aventidiritto, il pagamento del capitaleassicurato al momento del decesso,nel caso in cui la mortedell’Assicurato avvenga prima dellascadenza contrattuale.Le prestazioni sono garantitesemprechè siano stati regolarmentecorrisposti i premi annuiconvenuti alla conclusione delcontratto.Il capitale assicurato non potràrisultare inferiore a 50.000 Euro.Il capitale assicurato, comestabilito nel simplo di polizza,decresce di un importo costante,per quanti sono i mesi interamentetrascorsi dalla data di decorrenzadel contratto alla data del decessodell’Assicurato; l’importo costantesi ottiene dividendo il capitaleiniziale per i mesi contenuti nelladurata contrattuale.In caso di sopravvivenzadell’Assicurato alla data discadenza, il contratto si intenderàestinto ed i premi pagatiresteranno acquisiti alla Società.La Società inoltre adempirà alleprestazioni previste dalleassicurazioni complementari,sempreché siano espressamenteindicate nel documento di polizza.

Articolo 2EsclusioniIl rischio di morte è copertoqualunque possa esserne la causasenza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti di

professione dell’Assicurato. È’escluso dalla garanzia soltanto ildecesso causato da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighiverso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e in ogni caso se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primidue anni dall’entrata in vigoredell’assicurazione, o, trascorsodetto periodo, nei premi sei mesidall’eventuale riattivazione delcontratto;

- uso di stupefacenti o di medicinein dosi non prescritte dalmedico, o stati di alcolismoacuto o cronico.

In questi casi la Società restituisceuna somma pari all’ammontare deipremi versati.

Articolo 3Limitazioni della garanzia -Periodo di carenzaL’immediata copertura del rischiodi morte è subordinata allacircostanza che l’Assicurato si siasottoposto a visita medica e aglieventuali ulteriori accertamentisanitari richiesti dalla Società.

Qualora l’Assicurato, previoassenso della Società, non si siasottoposto a visita medica, lagaranzia assicurata per il caso dimorte viene sospesa per unperiodo, della durata più avantispecificata, denominato “periododi carenza”.In caso di decesso dell’Assicurato,durante il periodo di carenza, laSocietà si limita a restituire -semprechè il contratto sia in regolacon il pagamento dei premi - unasomma pari all’ammontare deipremi versati al netto di eventualipremi per prestazioni assicuratecomplementari. Tale limitazionenon si applica, e quindi la Societàgarantisce l’intera prestazioneassicurata, esclusivamente nel casoin cui il decesso avvenga perconseguenza diretta di una dellecause sotto specificate, purchésopravvenuta dopo l’entrata invigore dell’assicurazione:a) una delle seguenti malattie

infettive acute: tifo, paratifo,difterite, scarlattina, morbillo,vaiolo, poliomielite anterioreacuta, meningite cerebrospinale,polmonite, encefaliteepidemica, carbonchio, febbripuerperali, tifo esantematico,epatite virale A e B, leptospirosiittero emorragica, colera,brucellosi, dissenteria bacillare,febbre gialla, febbre Q,salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotiteepidemica, peste, rabbia,pertosse, rosolia, vacciniageneralizzata, encefalite post-vaccinica;

b) shock anafilattico;c) infortunio, inteso come l’evento

dovuto a causa fortuita,

condizioni contrattuali dell’assicurazionetemporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante eda premio annuo costante limitato - tar. 574TM

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improvvisa, violenta ed esternache produca lesioni corporaliobiettivamente constatabili, cheabbiano come conseguenza lamorte.

La durata del periodo di carenza èpari a sei mesi dall’entrata in vigoredell’assicurazione. Limitatamente alcaso di decesso dovuto a sindromedi immunodeficienza acquisita(AIDS) ovvero ad altra patologiaad essa collegata, il suddettoperiodo di carenza viene esteso acinque anni, nel caso diassicurazione senza visita medica,oppure a sette anni nel caso in cuil’Assicurato, pur essendosisottoposto a visita medica, abbiarifiutato gli esami clinici richiestidalla Società e necessari adaccertare l’eventuale stato dimalattia da HIV o disieropositività.Qualora la polizza fosse emessa insostituzione di uno o piùprecedenti contratti -espressamente richiamati neldocumento di polizza -l’applicazione delle suddettelimitazioni può essere ridotta.

Articolo 4PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’articolo 1 sono garantite acondizione che il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premioannuo, costante per tutta la duratadel pagamento dei premi, indicatonella polizza.Il premio annuo è dovuto in viaanticipata alla decorrenza delcontratto e ad ogni successivoanniversario e deve esserecorrisposto nella rateazioneindicata in polizza e per la duratadel pagamento premi prevista, e

comunque non oltre la mortedell’Assicurato.Il premio del primo anno anche sefrazionato è dovuto per intero.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento delpremio.Ogni pagamento deve essereeffettuato presso l’Agenzia a cui èassegnato il contratto o presso laDirezione della Società.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcessoArticolo 5Conclusione del contrattoIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta,riceve da parte della Società lapolizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 6Diritto di recesso dal contrattoIl Contraente può recedere dalcontratto mediante letteraraccomandata A.R. da inviareentro 30 giorni dalla data diconclusione del contratto. Il

recesso libera entrambe le parti daqualsiasi obbligazione derivante dalcontratto a decorrere dalle ore 24del giorno di invio dellaraccomandata, quale risultante daltimbro postale. Entro 30 giorni dalricevimento della comunicazionedi recesso, la Società rimborserà alContraente il premio corrisposto alnetto della parte di premio relativaal rischio corso nel periodo per ilquale il contratto ha avuto effetto.Effettuata la liquidazione nulla èpiù dovuto in forza del presentecontratto.

Articolo 7Dichiarazioni del Contraente edell’AssicuratoLe dichiarazioni inesatte o lereticenze dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sullavalutazione del rischio possonocomportare la perdita totale oparziale del diritto alle prestazioniassicurate, nonché la stessacessazione dell’assicurazione aisensi degli articoli 1892, 1893 e1894 del C.C.L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’etàreale, delle somme dovute.

Parte III –Regolamentazione in corsodi contrattoArticolo 8Interruzione del pagamento deipremiIl mancato pagamento anche diuna sola rata di premio, trascorsi30 giorni dalla relativa data discadenza costituisce - a partire daquest’ultima data - interruzione

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del pagamento dei premi.A seguito dell’interruzione delpagamento dei premi, il contrattosi risolve ed i premi pagati restanoacquisiti alla Società.A giustificazione del mancatopagamento del premio, ilContraente non può, in nessuncaso, opporre che la Società non gliabbia inviato avvisi di scadenza néprovveduto all’incasso a domicilio.

Articolo 9Ripresa del pagamento dei premi:riattivazione del contrattoL’assicurazione, nei casi dirisoluzione di cui all’art. 8 puòessere riattivata entro dodici mesidalla data di interruzione delpagamento dei premi.IlContraente può riattivare ilcontratto pagando le rate dipremio arretrate aumentate degliinteressi legali per il periodointercorso tra ciascuna data discadenza e quella di riattivazione.La Società si riserva comunque dirichiedere nuovi accertamentisanitari e decidere circa lariattivazione tenendo conto delloro esito.La riattivazione del contrattoripristina le medesime prestazioniassicurate qualora non si fosseverificata l’interruzione delpagamento dei premi.La riattivazione del contratto haeffetto dalle ore 24 del giorno delpagamento. Trascorsi 12 mesidall’interruzione del pagamentodei premi il contratto non può piùessere riattivato.

Articolo 10Riscatto Il contratto non ammette valore diriscatto.

Articolo 11Cessione, pegno, vincoloIl Contraente può cedere ad altri ilcontratto, così come può darlo inpegno o comunque vincolare lesomme assicurate.Tali atti diventano efficaci soltantoquando la Società, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne abbia fattoannotazione sull’originale dipolizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo,l’operazione di recesso di cui alprecedente articolo 6 (‘Diritto direcesso dal contratto’) richiedel’assenso scritto del creditore o delvincolatario.

Parte IV – Beneficiari epagamenti della SocietàArticolo 12Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiarie può in qualsiasi momentorevocare o modificare taledesignazione. La designazione deiBeneficiari e le sue eventualimodifiche o revoche devono esserecomunicate alla Società per iscrittoo disposte per testamento.La designazione dei Beneficiarinon può essere revocata neiseguenti casi:- dopo che il Contraente ed il

Beneficiario abbiano dichiaratoper iscritto alla Società,rispettivamente, la rinuncia alpotere di revoca e l’accettazionedel beneficio;

- dagli eredi dopo la morte delContraente;

- dopo che, verificatosi l’eventoprevisto, il Beneficiario abbiacomunicato per iscritto alla

Società di volersi avvalere delbeneficio.

Qualora vi sia stata unadesignazione irrevocabile di unterzo Beneficiario,e il beneficio siastato accettato, l’operazione direcesso di cui al precedentearticolo 6, cessione, pegno ovincolo richiedono l’assenso scrittodel Beneficiario.

Articolo 13Pagamenti della SocietàPer tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare l’effettiva esistenzadell’obbligo di pagamento e adindividuare con esattezza gli aventidiritto.In caso di decesso dell’Assicuratonel corso della durata contrattuale,la Società esegue i pagamenti entro30 giorni dal ricevimento dellaseguente documentazione:- modello di richiesta di

liquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa,nel caso di liquidazione a mezzobonifico bancario,dell’indicazione degli estremi delconto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- il certificato di morte;- una relazione del medico

curante sulle cause del decesso ocopia della cartella clinica se ildecesso è avvenuto presso unastruttura ospedaliera el’ulteriore documentazione dicarattere sanitario,amministrativo o giudiziarionecessaria per verificarel’esattezza e la completezza delle

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dichiarazioni del Contraente edell’Assicurato relative allecircostanze che hanno influitosulla valutazione del rischio (es.cartella clinica di eventualiricoveri avvenuti nei 24 mesiprecedenti il sinistro o relazionedelle Autorità competenti in casodi incidenti e morti violente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicurato ese lo stesso ha lasciato testamento;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è statoimpugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiariminorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzi

l’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degliimporti spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società daogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario èdiverso dal Contraente);

- dichiarazione di consenso altrattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge. Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione otramite la competente Agenziadella Società.

Parte V – Leggeapplicabile e fiscalitàArticolo 14Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dallalegge italiana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 15ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto.

Articolo 16Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Parte I - Oggetto delcontrattoArticolo 1Prestazioni assicurate In base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereai Beneficiari designati o aventidiritto, il pagamento del capitaleassicurato al momento del decesso,nel caso in cui la mortedell’Assicurato avvenga prima dellascadenza contrattuale.Le prestazioni sono garantitesemprechè il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premiounico convenuto alla conclusionedel contratto.Il capitale assicurato non potràrisultare inferiore a 50.000 Euro.Il capitale assicurato, come stabilitonel simplo di polizza, decresce diun importo costante, per quantisono gli anni interamente trascorsidalla data di decorrenza delcontratto alla data del decessodell’Assicurato; l’importo costantesi ottiene dividendo il capitaleiniziale per la durata contrattuale.In caso di sopravvivenzadell’Assicurato alla data di scadenza,il contratto si intenderà estinto ed ilpremio pagato resterà acquisito allaSocietà.La Società inoltre adempirà alleprestazioni previste dalleassicurazioni complementari,sempreché siano espressamenteindicate nel documento di polizza.

Articolo 2EsclusioniIl rischio di morte è copertoqualunque possa esserne la causasenza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti diprofessione dell’Assicurato. È

escluso dalla garanzia soltanto ildecesso causato da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighiverso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e in ogni caso se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi dueanni dall’entrata in vigoredell’assicurazione;

- uso di stupefacenti o di medicinein dosi non prescritte dal medico,o stati di alcolismo acuto ocronico.

In questi casi la Società restituisce ilpremio versato.

Articolo 3Limitazioni della garanzia -Periodo di carenzaL’immediata copertura del rischiodi morte è subordinata allacircostanza che l’Assicurato si siasottoposto a visita medica e aglieventuali ulteriori accertamentisanitari richiesti dalla Società.Qualora l’Assicurato, previo assensodella Società, non si sia sottoposto avisita medica, la garanzia assicurataper il caso di morte viene sospesaper un periodo, della durata più

avanti specificata, denominato“periodo di carenza”.In caso di decesso dell’Assicurato,durante il periodo di carenza, laSocietà si limita a restituire -semprechè il contratto sia in regolacon il pagamento dei premi - unasomma pari all’ammontare deipremi versati al netto di eventualipremi per prestazioni assicuratecomplementari. Tale limitazionenon si applica, e quindi la Societàgarantisce l’intera prestazioneassicurata, esclusivamente nel casoin cui il decesso avvenga perconseguenza diretta di una dellecause sotto specificate, purchésopravvenuta dopo l’entrata invigore dell’assicurazione:a) una delle seguenti malattie

infettive acute: tifo, paratifo,difterite, scarlattina, morbillo,vaiolo, poliomielite anterioreacuta, meningite cerebrospinale,polmonite, encefalite epidemica,carbonchio, febbri puerperali,tifo esantematico, epatite viraleA e B, leptospirosi itteroemorragica, colera, brucellosi,dissenteria bacillare, febbregialla, febbre Q, salmonellosi,botulismo, mononucleosiinfettiva, parotite epidemica,peste, rabbia, pertosse, rosolia,vaccinia generalizzata, encefalitepost-vaccinica;

b) shock anafilattico;c) infortunio, inteso come l’evento

dovuto a causa fortuita,improvvisa, violenta ed esternache produca lesioni corporaliobiettivamente constatabili, cheabbiano come conseguenza lamorte.

La durata del periodo di carenza èpari a sei mesi dall’entrata in vigoredell’assicurazione. Limitatamente al

condizioni contrattuali dell’assicurazionetemporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante eda premio unico - tar. 561E

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caso di decesso dovuto a sindromedi immunodeficienza acquisita(AIDS) ovvero ad altra patologia adessa collegata, il suddetto periodo dicarenza viene esteso a cinque anni,nel caso di assicurazione senza visitamedica, oppure a sette anni nel casoin cui l’Assicurato, pur essendosisottoposto a visita medica, abbiarifiutato gli esami clinici richiestidalla Società e necessari ad accertarel’eventuale stato di malattia da HIVo di sieropositività.Qualora la polizza fosse emessa insostituzione di uno o più precedenticontratti - espressamente richiamatinel documento di polizza -l’applicazione delle suddettelimitazioni può essere ridotta.

Articolo 4PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’articolo 1 sono garantite acondizione che il Contraente abbiaregolarmente corrisposto il premiounico indicato nella polizza.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento delpremio.Ogni pagamento deve essereeffettuato presso l’Agenzia a cui èassegnata il contratto o presso laDirezione della Società.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcessoArticolo 5Conclusione del contrattoIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta, riceveda parte della Società la polizza

debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 6Diritto di recesso dal contrattoIl Contraente può recedere dalcontratto mediante letteraraccomandata A.R. da inviare entro30 giorni dalla data di conclusionedel contratto. Il recesso liberaentrambe le parti da qualsiasiobbligazione derivante dal contrattoa decorrere dalle ore 24 del giornodi invio della raccomandata, qualerisultante dal timbro postale. Entro30 giorni dal ricevimento dellacomunicazione di recesso, la Societàrimborserà al Contraente il premiocorrisposto al netto della parte dipremio relativa al rischio corso nelperiodo per il quale il contratto haavuto effetto. Effettuata laliquidazione nulla è più dovuto inforza del presente contratto.

Articolo 7Dichiarazioni del Contraente edell’AssicuratoLe dichiarazioni inesatte o lereticenze dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sullavalutazione del rischio possonocomportare la perdita totale oparziale del diritto alle prestazioni

assicurate, nonché la stessa cessazionedell’assicurazione ai sensi degliarticoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’età reale,delle somme dovute.

Parte III –Regolamentazione in corsodi contrattoArticolo 8Riscatto Il contratto non ammette valore diriscatto.

Articolo 9Cessione, pegno, vincoloIl Contraente può cedere ad altri ilcontratto, così come può darlo inpegno o comunque vincolare lesomme assicurate.Tali atti diventano efficaci soltantoquando la Società, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne abbia fattoannotazione sull’originale di polizzao su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo,l’operazione di recesso di cui alprecedente articolo 6 (‘Diritto direcesso dal contratto’) richiedel’assenso scritto del creditore o delvincolatario.

Parte IV – Beneficiari epagamenti della SocietàArticolo 10Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari epuò in qualsiasi momento revocareo modificare tale designazione. Ladesignazione dei Beneficiari e le sue

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eventuali modifiche o revochedevono essere comunicate allaSocietà per iscritto o disposte pertestamento.La designazione dei Beneficiari nonpuò essere revocata nei seguenticasi:- dopo che il Contraente ed il

Beneficiario abbiano dichiaratoper iscritto alla Società,rispettivamente, la rinuncia alpotere di revoca e l’accettazionedel beneficio;

- dagli eredi dopo la morte delContraente;

- dopo che, verificatosi l’eventoprevisto, il Beneficiario abbiacomunicato per iscritto allaSocietà di volersi avvalere delbeneficio.

Qualora vi sia stata unadesignazione irrevocabile di unterzo Beneficiario,e il beneficio siastato accettato, l’operazione direcesso di cui al precedente articolo6, cessione, pegno o vincolorichiedono l’assenso scritto delBeneficiario.

Articolo 11Pagamenti della SocietàPer tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare.In caso di decesso dell’Assicuratonel corso della durata contrattuale,la Società esegue i pagamenti entro30 giorni dal ricevimento dellaseguente documentazione:- modello di richiesta di

liquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa, nelcaso di liquidazione a mezzo

bonifico bancario,dell’indicazione degli estremi delconto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- il certificato di morte;- una relazione del medico curante

sulle cause del decesso o copiadella cartella clinica se il decesso èavvenuto presso una strutturaospedaliera e l’ulterioredocumentazione di caratteresanitario, amministrativo ogiudiziario necessaria perverificare l’esattezza e lacompletezza delle dichiarazionidel Contraente e dell’Assicuratorelative alle circostanze che hannoinfluito sulla valutazione delrischio (es. cartella clinica dieventuali ricoveri avvenuti nei 24mesi precedenti il sinistro orelazione delle Autoritàcompetenti in caso di incidenti emorti violente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicurato ese lo stesso ha lasciato testamento;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è statoimpugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiariminorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzil’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degliimporti spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società da

ogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario èdiverso dal Contraente);

- dichiarazione di consenso altrattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge. Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione otramite la competente Agenzia dellaSocietà.

Parte V – Legge applicabilee fiscalitàArticolo 12Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dalla leggeitaliana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 13ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto.

Articolo 14Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Parte I – Oggetto delcontrattoArticolo 1Facoltà di abbinamentoIl Contraente di un’assicurazionetemporanea per il caso di morte apremio annuo con periodopagamento premi pari almeno a 5anni ha facoltà di stipulare,contestualmente alla stessa,un’assicurazione aggiuntiva per ilcaso di malattia grave, per uncapitale costante di ammontareconsentito dalle norme in vigore almomento della sua stipulazione.

Articolo 2Prestazioni assicurateIn base al presente contratto, laSocietà si impegna a corrispondereall’Assicurato il pagamento delcapitale assicurato, qualora vengadiagnosticata ed accertata a caricodell’Assicurato, entro la durata delpresente contratto, una dellemalattie gravi considerateindennizzabili ai sensi dell’art. 7.“Malattie gravi che danno dirittoalla prestazione assicurata”. Il diritto alla corresponsione delcapitale assicurato, secondo quantoprevisti all’articolo 5 matura dopotrenta giorni dalla data diinsorgenza della malattia grave.Eseguito il pagamento del capitaleassicurato per insorgenza di malattiagrave, la garanzia si estingue e nullaè più dovuto qualora l’Assicurato siacolpito da altra malattia grave.Il valore del capitale assicurato èindicato in polizza.

Articolo 3Durata del contratto e rinnovodell’AssicurazioneLa durata del contratto non deve

risultare superiore a cinque anni.L’assicurazione può essere, di voltain volta, rinnovata con la stessaregola per un ulteriore periodo didurata, purchè la stessa non risultisuperiore alla durata residua dellatemporanea in caso di morte, in talcaso il periodo coinciderà con ladurata residua.In ogni caso devono essererispettati i limiti di età previstidall’assicurazione.Il rinnovo dell’assicurazione noncomporterà ulteriori accertamentidello stato di salute dell’Assicuratoné sarà soggetta al periodo dicarenza di sei mesi stabilito all’art.6 a condizione che venga richiestoalmeno sei mesi prima dellascadenza dell’assicurazione in corsoe per un capitale non superiore aquello da questa garantito.

Articolo 4Data di insorgenza della malattiagravePer data insorgenza della malattiagrave si intende la data in cui vienediagnosticata la malattia, qualerisulta dalla documentazione medicaa corredo della denuncia del sinistro.

Articolo 5Periodo di qualificazione in casodi decesso successivo alla data diinsorgenza della malattia grave Qualora, nei trenta giornisuccessivi alla data di insorgenzadella malattia grave, si verifichi ildecesso dell’Assicurato, la Societànon corrisponderà nessuna sommaper la presente assicurazione dimalattia grave.

Articolo 6Periodo di carenza in caso diassicurazione senza visita medicaQualora l’Assicurato venga colpito

da una delle malattie gravi previsteall’art. 7 “Malattie gravi che dannodiritto alla prestazione assicurata”,entro i sei mesi successivi alla datadi conclusione del presentecontratto, la Società, effettuati gliaccertamenti previsti,corrisponderà in luogo del capitaleassicurato in caso di malattia grave,una somma pari all’ammontare deipremi versati per la presenteassicurazione, con annullamentodella medesima.La carenza non viene applicataqualora l’insorgenza dellamalattia grave sia conseguenzadiretta ed esclusiva di infortunio,avvenuto dopo la data diperfezionamento della presenteassicurazione dovuto a causafortuita, improvvisa, violenta edesterna che produca lesionicorporali obiettivamenteconstatabili.Resta comunque in facoltàdell’Assicurato di richiedere che glivenga accordata la coperturaassicurativa alle condizioni tutteche regolano la presenteassicurazione aggiuntiva e senzaapplicazione della presente clausoladi carenza, purchè si sottoponga avisita medica accettando glieventuali oneri che ne dovesseroderivare.

Articolo 7Malattie gravi che danno dirittoalla prestazione assicurata

A. Ictus cerebraleAccidente cerebrovascolare cheproduca un danno neurologico didurata superiore alle 24 ore ecomprenda:a) infarto del tessuto cerebrale,b) emorragia di vaso intracranico,

condizioni contrattuali dell’assicurazione aggiuntiva in caso di malattia grave a premio annuocostante

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oppurec) embolizzazione da fonte

extracranica.

B. Infarto miocardicoNecrosi di una parte del muscolocardiaco risultante dall’improvvisainterruzione di un apportosufficiente di sangue alla regioneinteressata. La diagnosi vieneformulata sulla base di tutti e tre iseguenti criteri:1. anamnesi di precordialgia

tipica,2. nuove alterazioni

elettrocardiografiche e3. aumento degli enzimi cardiaci.

C. CancroDiagnosi di tumore malignocaratterizzato dalla crescita e daldiffondersi incontrollato di cellulemaligne con invasione dei normalitessuti.Il cancro deve essere confermatoda prova istologica di malignità daparte di uno specialista oncologo oanatomopatologo.Il cancro comprende leucemia,linfomi maligni, malattia diHodgkin, neoplasie maligne delmidollo osseo e carcinoma cutaneometastatico.Dalla garanzia sono esclusi:- carcinoma in situ, displasia

cervicale, cancro della cerviceCIN I, CIN II e CIN III, tuttele forme premaligne e i tumorinon invasivi;

- cancro della prostata in faseiniziale, Stadio T1 (T1a e T1bcompresi) secondo il sistemaTNM o stadiazioneequivalente;

- i melanomi cutanei , Stadio 1 (≤1mm, livello I, livello II o livelloIII, senza ulcerazione), secondo

la nuova classificazione AJCC2002;

- ipercheratosi, carcinomi cutaneibasocellulari e squamocellulari;

- tutti i tumori in presenza diinfezione da HIV.

D. Chirurgia cardiovascolareIntervento chirurgico a cuoreaperto mirato a correggere lastenosi o l’occlusione di due opiù coronarie con innesti diporzioni autologhe della venasafena o dell’arteria mammariainterna. Non sono indennizzabilitutte le procedure nonchirurgiche quali l’angioplasticacon catetere a palloncino o larisoluzione chirurgica diun’ostruzione con tecniche laser.È necessaria prova angiograficadella patologia che ha resonecessario l’intervento.

E. Insufficienza renaleInsufficienza renale terminale,dovuta ad insufficienza renalecronica irreversibile di entrambi ireni. È necessaria prova chel’assicurato si sottopone aemodialisi regolare o si è giàsottoposto a trapianto renale.

F. Trapianto di organi principaliL’inclusione in una lista di attesaufficiale o l’essersi sottoposto comericevente al trapianto di:- uno dei seguenti organi umani:

cuore, polmone, fegato, rene,pancreas;

oppure- midollo osseo umano mediante

cellule staminali emopoietiche,preceduto da ablazione totale dimidollo osseo. Sono esclusi tuttii trapianti di cellule staminali dialtro tipo.

Il trapianto deve essere ritenutoclinicamente necessario e basatosulla conferma di insufficienzad’organo.

G. CecitàPerdita totale, permanente eirreversibile della vista in entrambigli occhi dovuta a trauma omalattia. La diagnosi deve essereconfermata clinicamente da unoculista specialista. La cecità è talesolo se è impossibile correggerlamediante procedura medico-chirurgica.

Articolo 8EsclusioniÈ esclusa dall’indennizzol’insorgenza di malattia gravecausata da:- dolo del Contraente o del

Beneficiario;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a atti dolosi;- partecipazione attiva

dell’Assicurato a fatti di guerrasalvo che non derivi da obblighiverso lo Stato Italiano: in questocaso la garanzia può essereprestata, su richiesta delContraente, alle condizionistabilite dal competenteMinistero;

- incidente di volo, se l’Assicuratoviaggia a bordo di aeromobilenon autorizzato al volo o conpilota non titolare di brevettoidoneo e in ogni caso se viaggiain qualità di membrodell’equipaggio;

- tentativo di suicidio o di attoautolesionistico da partedell’Assicurato,

- abuso di alcool, stupefacenti ofarmaci;

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- malattia in presenza di sindromeda immunodeficienza acquisita(AIDS) o di sieropositività all’HIV.

In questi casi la Società restituiscesolo i premi pagati.

Articolo 9PremioLe prestazioni assicurate di cuiall’art. 2 “Prestazioni assicurate”sono garantite a condizione che ilContraente abbia regolarmentecorrisposto il premio annuoindicato in polizza.Il premio annuo è determinatoapplicando i tassi di premio invigore all’epoca della suastipulazione iniziale o del suoeventuale rinnovo, conriferimento al sesso e all’etàdell’Assicurato a tali epoche edalla durata del contratto. Il premio annuo è dovuto in viaanticipata alla data di decorrenzadel contratto e ad ogni successivoanniversario e deve essere riscossonella rateazione indicata nellapolizza e per la durata stabilità ecomunque non oltre la data in cuisia diagnosticata la malattia gravedell’Assicurato.Il premio del primo anno, anche sefrazionato in più rate, è dovuto perintero.Un versamento di somme parzialinon costituisce pagamento dipremio.Ogni pagamento deve essereeffettuato presso l’Agenzia a cui èassegnato il contratto o presso laDirezione della Società.

Parte II - Conclusione delcontratto e diritto direcesso

Articolo 10Conclusione del contratto edentrata in vigore dell’assicurazioneIl contratto si intende perfezionatoe concluso nel momento in cui ilContraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta,riceve da parte della Società lapolizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta diaccettazione della proposta. Inquest'ultimo caso, la proposta e lacomunicazione di accettazionecostituiranno ad ogni effetto ildocumento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, acondizione che sia stato pagato ilpremio di sottoscrizione, dalle ore24 del giorno di conclusione delcontratto o dal giorno indicatonella polizza quale data didecorrenza dell'Assicurazione, sesuccessivo.

Articolo 11Dichiarazioni relative allecircostanze del rischioLe dichiarazioni rese dalContraente e dall’Assicuratodevono essere esatte e complete;dichiarazioni inesatte o reticentirelative a circostanze cheinfluiscano sulla valutazione delrischio possono comportare laperdita totale o parziale del dirittoalla prestazioni, nonché lacessazione ai sensi degli articoli1892, 1893 e 1894 del C.C.. L’inesatta dichiarazione dell’etàdell’Assicurato comporta in ognicaso la rettifica, in base all’etàreale, delle somme dovute.

Articolo 12Diritto di recessoL’eventuale recessodall’assicurazione per il caso di

morte libera anche per la presenteassicurazione entrambe le parti daqualsiasi obbligazione a decorreredalle ore 24 del giorno dispedizione della raccomandata,quale risultante dal timbropostale. Entro 30 giorni dalricevimento della comunicazionedi recesso, la Società rimborserà alContraente il premio corrispostoal netto della parte di premiorelativa al rischio corso nelperiodo per il quale il contratto haavuto effetto.

Parte III -Regolamentazione nelcorso del contratto Articolo 13Interruzione del pagamento deipremi: risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche diuna sola rata di premio, trascorsi30 giorni dalla relativa data discadenza costituisce - a partire daquest’ultima data - interruzionedel pagamento dei premi.A seguito dell’interruzione delpagamento dei premi, il contrattosi risolve e i premi pagati restanoacquisiti alla Società.A giustificazione del mancatopagamento del premio, ilContraente non può, in nessuncaso, opporre che la Società nongli abbia inviato avvisi di scadenzané provveduto all’incasso adomicilio.

Articolo 14Ripresa del pagamento dei premi:riattivazione del contrattoL’assicurazione, nei casi dirisoluzione di cui all’art. 13“Interruzione del pagamento dei

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premi: risoluzione del contratto”può essere riattivatacontestualmente all’assicurazioneper il caso di morte entro dodicimesi dalla data di interruzione delpagamento dei premi. IlContraente può riattivare ilcontratto pagando le rate dipremio arretrate aumentate degliinteressi legali per il periodointercorso tra ciascuna data discadenza e quella di riattivazione.La Società si riserva comunque dirichiedere nuovi accertamentisanitari e decidere circa lariattivazione tenendo conto delloro esito.La riattivazione del contrattoripristina le medesime prestazioniassicurate qualora non si fosseverificata l’interruzione delpagamento dei premi.

Parte IV - Pagamenti dellaSocietàArticolo 15Denuncia della malattia graveQualora all’Assicurato siadiagnosticata una malattia gravetra quelle riportate all’articolo 7,il Contraente o l’Assicurato odaltra persona in loro vece, entro90 giorni da quando ne siavenuto a conoscenza, deve farnedenuncia alla Direzione dellaSocietà, a mezzo RaccomandataR.R., e deve inoltre fornire unarelazione medica e ladocumentazione sanitariacomprovante la diagnosi.

Articolo 16Obblighi del Contraente edell’Assicurato A richiesta della Società, il

Contraente e l’Assicurato, sottopena di decadenza da ogni dirittoderivante dalla presenteassicurazione aggiuntiva, sonoobbligati:- a rendere con verità ed esattezza

qualsiasi dichiarazione richiestadalla Società atta ad accertarel’indennizzabilità della malattiagrave, nonché

- a fornire ogni ulterioredocumentazione necessaria perverificare l’esattezza e lacompletezza delle dichiarazionidel Contraente e dell’Assicurato.

La Società si riserva inoltre il pienoed incondizionato diritto di accertarele condizioni di salute dell’Assicuratocon medici di sua fiducia.

Articolo 17Accertamento e liquidazione dellamalattia graveLa Società si impegna ad accertarel’indennizzabilità della malattiagrave entro 60 giorni dalricevimento di tutta ladocumentazione, richiesta a normadei precedenti articoli 14 e 15 ed aliquidare il capitale assicurato perdetto evento entro i successivi 30giorni, decorso tale termine sonodovuti gli interessi di mora.Il decesso dell’Assicurato, dovutoalla malattia grave indicata nelladenuncia, che intervenga dopo ilperiodo di qualificazione di 30giorni di cui al precedente articolo4 prima che la Società abbiaaccertato l’indennizzabilità dellamalattia stessa, equivale adavvenuto riconoscimentodell’indennizzabilità e comporta laliquidazione del capitale assicurato.Qualora il decesso dell’Assicuratointervenuto come sopra primadell’accertamento

dell’indennizzabilità, sia dovuto acausa diversa dalla malattia graveindicata nella denuncia, nessunasomma è dovuta per la presenteassicurazione.

Articolo 18Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Societàdebbono essere preventivamenteconsegnati i documenti necessari averificare l’effettiva esistenzadell’obbligo di pagamento e adindividuare con esattezza gli aventidiritto.In caso di accettazionedell’indennizzabilità di malattiagrave deve essere consegnata laseguente documentazione:- originale di polizza e delle

eventuali appendici;- denuncia, tramite lettera

raccomandata R.R. da inviarealla Direzione della Società,entro 90 giorni dalla data in cuisia stata diagnosticata la malattiagrave;

- relazione del medico curante edocumentazione sanitaria (es.cartella clinica in caso dieventuale ricovero in strutturaospedaliera) comprovante ladiagnosi.

In caso di decesso dell’Assicuratotrascorso il periodo diqualificazione di 30 giorni comeindicato all’articolo 4 la Societàesegue i pagamenti entro 30 giornidal ricevimento della seguentedocumentazione:- modello di richiesta di

liquidazione sottoscritta daciascun Beneficiario completa,nel caso di liquidazione a mezzobonifico bancario,dell’indicazione degli estremi del

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conto corrente bancario su cuiaccreditare la prestazione;

- originale di polizza e delleeventuali appendici;

- certificato di morte corredatodalla documentazione dicarattere sanitario,amministrativo o giudiziarionecessaria ad accertare la causadel decesso e il diritto allaprestazione (es. cartella clinica dieventuali ricoveri in struttureospedaliere e relazione delmedico curante o relazione delleAutorità competenti in caso diincidenti e morti violente);

- atto di notorietà dal quale risultichi sono gli eredi dell’Assicuratoe se lo stesso ha lasciatotestamento;

- copia del verbale di deposito epubblicazione del testamento,qualora esistente, redatto da unnotaio ed indicante che iltestamento è l’ultimo che siconosca, è valido e non è stato

impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari

minorenni e/o incapaci, copiaautenticata del decreto delGiudice Tutelare che autorizzil’esercente la patria potestà od iltutore alla riscossione degliimporti spettanti ai minori e/oincapaci, ed esoneri la Società daogni responsabilità in ordine alreimpiego di questi;

- documento di riconoscimento(copia) e codice fiscale degliaventi diritto (se il Beneficiario èdiverso dal Contraente);

- dichiarazione di consenso altrattamento dei dati personalisottoscritta da ciascunBeneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dalricevimento della suddettadocumentazione sono dovuti gliinteressi moratori previsti dallaLegge.Ogni pagamento viene effettuatodirettamente dalla Direzione o

tramite la competente Agenziadella Società.

Parte V – Leggeapplicabile e fiscalitàArticolo 19Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è regolata dallalegge italiana.Per tutto quanto non regolato dalcontratto, valgono le norme dilegge.

Articolo 20ImposteLe imposte relative al contrattosono a carico del Contraente o deiBeneficiari ed aventi diritto.

Articolo 21Foro competentePer le controversie relative alpresente contratto, è competente ilForo nel quale si trova la residenzadel Contraente.

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Articolo 1PrestazioniIn base alla presente garanzia,qualora la morte dell’Assicurato siaconseguente ad infortunio, laSocietà pagherà ai Beneficiaridesignati nella polizza vita:- il capitale aggiuntivo indicato

dal simplo di polizza;- il doppio del medesimo se

l’infortunio sarà conseguente adincidente della circolazione.

Il tipo di garanzia, il capitaleassicurato ed il premiocorrispondente sono indicati nelsimplo di polizza, e l’importo delpremio è compreso nel premio vita.

Articolo 2Definizione di infortunio -Incidente della circolazioneÈ considerato infortunio l’eventodovuto a causa fortuita, violenta edesterna che produca lesionicorporali obiettivamenteconstatabili le quali abbiano perconseguenza la mortedell’Assicurato.Per infortunio conseguente adincidente della circolaziones’intende quell’infortunio, comedefinito dal comma precedente:- cagionato da veicoli o mezzi

meccanici in circolazione sustrade di uso pubblico o su areea queste equiparate, nonché suaree private, in cui l’Assicuratorimanga vittima come pedone,conducente o passeggero;

- occorso all’Assicurato in qualitàdi passeggero di qualsiasi mezzodi locomozione e trasportopubblico, terrestre, marittimo oaereo.

L’assicurazione vale se la mortedell’Assicurato per infortunio si

verifica entro due anni dal giornoin cui l’infortunio stesso èavvenuto.Sono considerati come infortunioanche:a) l’asfissia per involontaria

aspirazione di gas o vapori;b) l’avvelenamento, le

intossicazioni e/o le lesioniprodotte dall’ingestioneinvolontaria di sostanze ingenere, salvo quanto previstodall’articolo 3 lettera d) chesegue;

c) le morsicature, le punture e leustioni di animali e/o vegetaliin genere, nonché le infezioni(comprese quelle tetaniche)conseguenti ad infortunigarantiti a termini delle presenticondizioni particolari;

d) le lesioni (esclusi infarti e leernie) determinate da sforzi;

e) le conseguenze fisiche dioperazioni chirurgiche e di altrecure rese necessarie dainfortunio;

f ) gli effetti della temperaturaesterna e degli agentiatmosferici, compresa l’azionedel fulmine, nonché scaricheelettriche ed improvvisocontatto con corrosivi;

g) quelli sofferti in stato di maloree/o incoscienza;

h) quelli conseguenti ad imperizia,imprudenza o negligenza anchedovuti a colpa grave;

i) gli infortuni derivanti datumulti popolari, atti diterrorismo, vandalismo,attentati aggressioni od attiviolenti che abbiano moventepolitico, sociale o sindacale cuil’Assicurato non abbia presoparte attiva e volontaria.

L’assicurazione vale per gliinfortuni che l’Assicurato subiscanell’esercizio:1) delle occupazioni principali e

secondarie dichiarate;2) di ogni altra attività che non

abbia carattere professionale,intendendosi per tali anche leprestazioni attinenti al governodella casa, compresi gli hobbyed i lavori domestici diordinaria manutenzione, digiardinaggio e di orticoltura;

3) di giochi ed attività sportive acarattere ricreativo, che noncomportino l’impiego di veicolio natanti a motore (salvoquanto previsto all’art. 3 chesegue) compresa però lapartecipazione a raduniautomobilistici, motociclistici,cicloturistici e regate veliche;

4) di attività sportive e relativiallenamenti, a carattere nonprofessionistico, svolte sottol’egida delle relativeFederazioni, che noncomportino l’impiego di veicolio natanti a motore.

Articolo 3Delimitazione dell’assicurazione -EsclusioniL’assicurazione è sospesa durantel’arruolamento volontario, nonsostitutivo del servizio di leva, ilrichiamo per mobilitazione o permotivi di carattere eccezionale eriprende vigore non appena cessatele anzidette cause di sospensione.Sono esclusi dall’assicurazione:a) gli infortuni derivanti dalla

guida di veicoli natanti amotore per i quali l’Assicuratonon sia regolarmente abilitato anorma delle disposizioni in

condizioni contrattuali della garanziacomplementare infortuni (applicabile alle soletariffe 55E - 564T - 574TM)

vigore, dall’uso e guida di mezzisubacquei, nonché gli infortunisubiti dall’Assicurato comepilota d’aereo o come membrodell’equipaggio;

b) gli infortuni derivanti dallapartecipazione ad allenamenti,corse, gare e relative provequando l’Assicurato svolga taleattività sportiva a livelloprofessionistico o a carattereinternazionale o comunque inmodo tale da essere prevalenteper impegno temporale aqualsiasi altra occupazione;

c) gli infortuni derivantidall’esercizio delle seguentidiscipline sportive anche sesvolte a carattere ricreativo:alpinismo in solitario conscalata di rocce o di ghiacciai,pugilato, lotta e arti marzialinelle loro varie forme, footballamericano, freeclimbing, discesadi rapide, atletica pesante, saltidal trampolino con sci odidrosci, sci acrobatico e sciestremo, bobsleigh (guidoslitta),discesa con skeleton bob oslittino da gara, rugby, hockey,skateboard, immersione conautorespiratore, speleologia,paracadutismo, parapendio esports aerei in genere (compresodeltaplani e ultra leggeri);

d) gli infortuni dovuti a stato diubriachezza quando l’Assicuratoè alla guida di veicoli e natantia motore, nonché quelliconseguenti all’uso nonterapeutico di stupefacenti,allucinogeni e simili; quellisofferti in conseguenza di

proprie azioni delittuose doloseo ad atti temerari, restandocomunque coperti da garanziagli infortuni conseguenti ad atticompiuti per legittima difesa oper dovere di umana solidarietà;

e) gli infarti e le ernie di qualsiasitipo;

f ) gli infortuni derivanti da statodi guerra e insurrezione;

g) gli infortuni derivanti damovimenti tellurici,inondazioni ed eruzionivulcaniche;

h) gli infortuni derivanti datrasformazioni, dirette oindirette, o assestamentienergetici dell’atomo naturali oprovocati, e le accelerazioni diparticelle atomiche (fissione efusione nucleare, isotopiradioattivi, macchineacceleratrici, raggi X, etc.).

Articolo 4Estinzione dell’assicurazioneL’assicurazione complementare siestingue e i premi restano acquisitialla Società:

a) in caso di mancato pagamento,cessazione o esonero perqualsiasi causa, del pagamentodei premi dell’assicurazionevita;

b) al termine del periodo previstoper il pagamento dei premidell’assicurazione vita.

L’eventuale riscossione del premioinfortuni nei casi a) e b) cheprecedono, non obbliga la Societàla quale restituirà quantoerroneamente incassato.

Articolo 5Pagamento del capitale assicuratoFermo restando quanto previstodall’articolo “Pagamenti dellaSocietà”, la Società pagherà ilcapitale della presenteassicurazione complementare dopoche l’infortunio le sarà statonotificato mediante letteraraccomandata entro gli otto giornisuccessivi alla morte o dalmomento in cui gli aventi dirittone abbiano avuto la possibilità.La denuncia dovrà indicare illuogo, il giorno e l’ora, le cause, lecircostanze e gli eventualitestimoni dell’infortunio ecomprovare che la morte èconseguente ad infortunio.Gli aventi diritto dovrannoconsentire alla Società losvolgimento delle indagini edautorizzare i medici, intervenutidopo l’infortunio, a dare leinformazioni che fossero richieste.

Articolo 6 Richiamo alle condizionidell’assicurazione principalePer quanto non regolato dagliarticoli precedenti valgono - nellemisure in cui sono applicabili - leCondizioni di polizza vita e lenorme di legge in materia.Non sono applicabili per questaAssicurazione Complementare:- le limitazioni della garanzia

previste dalle Condizioni dipolizza di assicurazione sulla vita;

- le modalità di rivalutazione delleprestazioni.

La Società rinuncia al diritto disurroga di cui all’art. 1916 delCodice Civile.

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UTILIZZ

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Nel presente documento sonocontenute e esplicate tutte leterminologie tecniche specifiche diun contratto sulla vita.Il documento è suddiviso il cinqueparti:1. definizioni generali, ossia

termini che sono utilizzatigeneralmente nelle polizze vita

2. definizioni relative alla polizza3. definizioni relative al premio,

ossia varie terminologie adottateper definire il premio, allemodalità di versamento e allecomponenti in cui il premiopuò essere scomposto

4. definizioni relative alleprestazioni e alle garanzie dellepolizze vita

1. Definizioni generaliAnno assicurativo Periodo calcolato in anni interi apartire dalla decorrenza.

AppendiceDocumento che forma parteintegrante del contratto e cheviene emesso unitamente o inseguito a questo per modificarnealcuni aspetti in ogni casoconcordati tra la Società ed ilContraente.

AssicuratoPersona fisica sulla cui vita vienestipulato il contratto, che puòcoincidere o no con il Contraentee con il Beneficiario. Le prestazionipreviste dal contratto sonodeterminate in funzione dei suoidati anagrafici e degli eventiattinenti alla sua vita.

BeneficiarioPersona fisica o giuridica designata

in polizza dal Contraente, che puòcoincidere o no con il Contraentestesso e con l'Assicurato, e chericeve la prestazione prevista dalcontratto quando si verifical'evento.

CaricamentiParte del premio versato dalContraente destinata a coprire icosti commerciali e amministratividella Società.

Cessione, pegno, vincoloCondizioni secondo cui ilContraente ha la facoltà di cederea terzi, così come di darlo inpegno o comunque di vincolarele somme assicurate. Tali attidiventano efficaci solo quando laSocietà, a seguito dicomunicazione scritta delContraente, ne fa annotazione sulcontratto e su appendice dellostesso. In caso di pegno ovincolo, qualsiasi operazione chepregiudichi l'efficacia dellegaranzie prestate richiedel'assenso scritto del creditoretitolare del pegno o delvincolatario.

Conclusione del contrattoMomento in cui il Contraentericeve la comunicazionedell'accettazione della proposta daparte della Società. In assenza ditale comunicazione, è il giorno incui il Contraente riceve ilcontratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o diassicurazione o di polizza)Insieme delle clausole chedisciplinano il contratto diassicurazione e che riguardanotutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessiInsieme di tutte quelle situazioniin cui l'interesse della Società puòcollidere con quello delContraente.

ContraentePersona fisica o giuridica, che puòcoincidere o no con l'Assicurato oil Beneficiario, che stipula ilcontratto di assicurazione e siimpegna al versamento dei premialla Società.

Costi (o spese) Oneri a carico del Contraentegravanti sui premi versati o,laddove previsto dal contratto,sulle risorse finanziarie gestite dallaSocietà.

Costi accessori (o costi fissi, odiritti fissi, o costi di emissione, ospese di emissione)Oneri generalmente costituiti daimporti fissi assoluti a carico delContraente per l'emissionecontratto e delle eventualiquietanze di versamento successivodei premi.

Decorrenza della garanziaMomento in cui le garanziedivengono efficaci ed in cui ilcontratto ha effetto, a condizioneche sia stato pagato il premiopattuito.

Detraibilità fiscale (del premioversato)Misura del premio versato perdeterminate tipologie di contratti egaranzie assicurative che secondola normativa vigente può essereportata in detrazione dalle impostesui redditi.

glossario

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Dichiarazioni precontrattualiInformazioni fornite dalContraente prima dellastipulazione del contratto diassicurazione, che consentono allaSocietà di effettuare la valutazionedei rischi e di stabilire lecondizioni per la sua assicurazione.Se il Contraente fornisce dati onotizie inesatti od omette diinformare la Società su aspettirilevanti per la valutazione deirischi, la Società stessa puòchiedere l'annullamento delcontratto o recedere dallo stesso, aseconda che il comportamento delContraente sia stato o nointenzionalmente o gravementenegligente.

Differimento (periodo di)Nelle polizze che prevedono unaprestazione liquidabile a scadenza,periodo che intercorre tra laconclusione del contratto e laliquidazione del capitale o dellarendita.

Diritti (o interessi) difrazionamentoIn caso di rateazione del premio,maggiorazione applicata alle rate incui viene suddiviso il premio pertenere conto della dilazionefrazionata del versamento a frontedella medesima prestazioneassicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulleprestazioni del contratto diassicurazione, acquisito per effettodella designazione del Contraente.

Durata contrattualePeriodo durante il quale ilcontratto è efficace.

Durata del pagamento dei premiPeriodo che intercorre tra la datadi decorrenza del contratto diassicurazione e la scadenza delpiano di versamento premiprevisto dal contratto stesso.

EsclusioniRischi esclusi o limitazioni relativialla copertura prestata dalla Società,elencati in appositi articoli o clausoledel contratto di assicurazione.

Età assicurativaModalità di calcolo dell'etàdell'Assicurato che prevede che lostesso mantenga la medesima etànei sei mesi che precedono eseguono il suo compleanno.

Fascicolo informativoL'insieme della documentazioneinformativa da consegnare alpotenziale cliente, composto da:- nota informativa- condizioni di assicurazione

comprensive del regolamentodella gestione separata

- glossario- proposta

Impignorabilità einsequestrabilitàPrincipio secondo cui le sommedovute dalla Società al Contraenteo al Beneficiario non possonoessere sottoposti ad azioneesecutiva o cautelare.

Imposta sostitutivaImposta applicata alle prestazioniche sostituisce quella sul redditodelle persone fisiche; gli importi adessa assoggettati non rientrano piùnel reddito imponibile e quindinon devono venire indicati nelladichiarazione dei redditi.

IntermediarioSoggetto che esercita a titolooneroso attività di presentazione oproposta di contratti diassicurazione svolgendo attipreparatori e/o conclusivi di talicontratti, ovvero presta assistenza econsulenza finalizzata a taliattività.

ISVAPIstituto per la vigilanza sulleassicurazioni private e di interessecollettivo, che svolge funzioni divigilanza nei confronti delleimprese di assicurazione sulla basedelle linee di politica assicurativadeterminate dal Governo.

LiquidazionePagamento al beneficiario dellaprestazione dovuta al verificarsidell'evento assicurativo.

Nota informativaDocumento redatto secondo ledisposizioni ISVAP che la Societàdeve consegnare al Contraenteprima della sottoscrizione delcontratto di assicurazione, e checontiene informazioni relative allaSocietà, al contratto stesso e allecaratteristiche assicurative efinanziarie della polizza.

OpzioneClausola del contratto diassicurazione secondo cui ilContraente può scegliere che laprestazione liquidabile a scadenzasia corrisposta in una modalitàdiversa da quella originariamenteprevista.

Perfezionamento del contrattoMomento in cui avviene ilpagamento del premio.

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Periodo di copertura (o diefficacia)Periodo durante il quale ilcontratto è efficace e le garanzieoperanti.

PrescrizioneEstinzione del diritto per mancatoesercizio dello stesso entro itermini stabiliti dalla legge. I dirittiderivanti dai contratti diassicurazione sulla vita siprescrivono nel termine di unanno dal giorno in cui si èverificato il fatto su cui il diritto sifonda.

PrestitoSomma che il Contraente puòrichiedere alla Società nei limitidel valore di riscattoeventualmente previsto dalcontratto. Le condizioni, il tassodi interesse e le modalità dirimborso del prestito vengonoconcordate tra la Società ed ilContraente mediante appendiceda allegare al contratto.

Principio di adeguatezzaPrincipio in base al quale laSocietà è tenuta ad acquisire dalContraente in fase precontrattualeogni informazione utile a valutarel'adeguatezza della polizza offertain relazione alle sue esigenze e allapropensione al rischio.

PropostaDocumento o modulo sottoscrittodal Contraente, in qualità diproponente, con il quale eglimanifesta alla Società la volontà diconcludere il contratto diassicurazione in base allecaratteristiche ed alle condizioni inesso indicate.

Questionario sanitarioModulo costituito da domandesullo stato di salute e sulleabitudini di vita dell'Assicuratoche la Società utilizza al fine divalutare i rischi che assume con ilcontratto di assicurazione.

QuietanzaDocumento che prova l'avvenutopagamento del premio, rilasciatosu carta intestata della Società incaso di pagamento in contanti ocon assegno (bancario, circolare odi traenza), costituito invecedell'estratto di conto correntebancario, in caso di accredito allaSocietà (RID bancario), ovverodalla ricevuta in caso di pagamentoin conto corrente postale.

RevocaDiritto del proponente di revocarela proposta prima dellaconclusione del contratto.

Recesso (o ripensamento)Diritto del Contraente di recederedal contratto e farne cessare glieffetti.

RiattivazioneFacoltà del Contraente diriprendere, entro i terminiindicati nelle condizioni dipolizza, il versamento dei premi aseguito della sospensione delpagamento degli stessi. Avvienegeneralmente mediante ilversamento del premio nonpagato maggiorato degli interessidi ritardato pagamento.

Ricorrenza annualeL'anniversario della data didecorrenza del contratto diassicurazione.

RiscattoFacoltà del Contraente diinterrompere anticipatamente ilcontratto, richiedendo laliquidazione del valore maturatorisultante al momento dellarichiesta e determinato in base allecondizioni di assicurazione.

Rischio demograficoRischio che si verifichi un eventofuturo e incerto attinente alla vitadell'Assicurato, caratteristicaessenziale del contratto diassicurazione sulla vita; infatti, è alverificarsi dell'evento attinente allavita umana dell'assicurato che siricollega l'impegno della Società aderogare la prestazione assicurata.

Riserva matematicaImporto che deve essere accantonatodalla Società per far fronte agliimpegni nei confronti degliassicurati assunti contrattualmente.La legge impone alla Societàparticolari obblighi relativi a taleriserva e alle attività finanziarie in cuiessa viene investita.

ScadenzaData in cui cessano gli effetti delcontratto.

SinistroVerificarsi dell'evento di rischioassicurato oggetto del contratto eper il quale viene prestata lagaranzia ed erogata la relativaprestazione assicurata, come adesempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)Società autorizzata all'eserciziodell'attività assicurativa, definitaalternativamente ancheCompagnia o Impresa di

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assicurazione, con la quale ilContraente stipula il contratto diassicurazione.

Sostituto d'impostaSoggetto obbligato, all'atto dellacorresponsione di emolumenti,all'effettuazione di una ritenuta,che può essere a titolo di acconto oa titolo definitivo, e al relativoversamento.

Tassazione separataMetodo di calcolo dell'imposta daapplicare a redditi a formazionepluriennale, previsto dal legislatoreper evitare i maggiori oneri per ilcontribuente che deriverebberodall'applicazione delle aliquoteprogressive sui redditi.

TrasformazioneRichiesta da parte del Contraentedi modificare alcuni elementi delcontratto di assicurazione quali ladurata, il tipo di garanzia ol'importo del premio, le cuicondizioni vengono di volta involtaconcordate tra il Contraente e laSocietà, che non è comunquetenuta a dar seguito alla richiesta ditrasformazione. Dà luogo ad unnuovo contratto dove devonoessere indicati gli elementiessenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazioneValuta o moneta in cui sonoespresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative allapolizzaContratto (di assicurazione sullavita)Contratto con il quale la Società, afronte del pagamento del premio, si

impegna a pagare una prestazioneassicurata in forma di capitale orendita al verificarsi di un eventoattinente alla vita dell'Assicurato.

PolizzaDocumento che fornisce la provadell'esistenza del contratto diassicurazione.

Polizza caso morte (o in caso didecesso)Contratto di assicurazione sullavita con il quale la Società siimpegna al pagamento dellaprestazione assicurata alBeneficiario qualora si verifichi ildecesso dell'Assicurato. Può esseretemporanea, se si prevede che ilpagamento sia effettuato qualora ildecesso dell'Assicurato avvenga nelcorso della durata contrattuale, o avita intera, se si prevede che ilpagamento della prestazione siaeffettuato in qualunque momentoavvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza di assicurazione sulla vitaContratto di assicurazione con ilquale la Società si impegna apagare al Beneficiario un capitale ouna rendita quando si verifichi unevento attinente alla vitadell'Assicurato, quali il decesso o lasopravvivenza ad una certa data.Nell'ambito delle polizze diassicurazione sulla vita si possonodistinguere varie tipologie qualipolizze caso vita, polizze casomorte, polizze miste.

3. Definizioni relative alpremioPremio annuoImporto che il Contraente si

impegna a corrispondereannualmente secondo un piano diversamenti previsto dal contrattodi assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)Importo complessivo,eventualmente rateizzabile, daversare alla Società qualecorrispettivo delle prestazionipreviste dal contratto diassicurazione.

Premio di tariffaSomma del premio puro e deicaricamenti

Premio periodicoPremio versato all'inizio di ciascunperiodo secondo quanto previstodal contratto. Può essere stabilitoin misura costante, e quindirimanere invariato per tutta ladurata del contratto, oppure inmisura variabile, per cui la suaentità può variare di periodo inperiodo secondo l'andamento diindici predeterminati.

Premio puroImporto che rappresenta ilcorrispettivo base per la garanziaassicurativa prestata dalla Societàcon il contratto di assicurazione.E' la componente del premio ditariffa calcolata sulla base dideterminati dati, quali ipotesidemografiche sulla probabilità dimorte o di sopravvivenzadell'Assicurato, o ipotesifinanziarie come il rendimento chesi può garantire in baseall'andamento dei mercatifinanziari.

Premio rateizzato o frazionatoParte del premio complessivo

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risultante dalla suddivisione diquesto in più parte da versare allescadenze convenute, ad esempioogni mese o ogni trimestre.Rappresenta un'agevolazione dipagamento offerta al Contraente,a fronte della quale la Società puòapplicare una maggiorazione,ossia i cosiddetti diritti o interessidi frazionamento.

Premio unicoImporto che il Contraentecorrisponde in unica soluzionealla Società al momento dellaconclusione del contratto.

Sconto di premioOperazione descritta nella notainformativa attraverso la quale laSocietà riconosce al Contraenteuna riduzione del premio ditariffa applicato, e quindi, difatto, una maggiorazione delleprestazioni assicurate, indipendenza di determinatecondizioni quali il pagamento diun premio eccedente una certasoglia prefissata dalla Societàstessa.

SovrappremioMaggiorazioni di premiorichiesta dalla Società per lepolizze miste o di puro rischionel caso in cui l'Assicuratosuperi determinati livelli dirischio o presenti condizione disalute più gravi di quelle normali(sovrappremio sanitario) oppurenel caso in cui l'Assicuratosvolga attività professionali osportive particolarmenterischiose (sovrappremio

professionale o sportivo).

Tasso di premioImporto indicativo di premio perunità (o migliaia di unità) diprestazione.

4. Definizione -Prestazione e garanzieGaranzia principaleGaranzia prevista dal contratto inbase alla quale la Società siimpegna a pagare la prestazioneassicurata al Beneficiario; ad essapossono essere abbinate altregaranzie che di conseguenzavengono definite complementario accessorie.

Prestazione assicurataSomma pagabile sotto forma dicapitale o di rendita che la Societàgarantisce al Beneficiario alverificarsi dell'evento assicurato.

Prestazioni in caso di decesso

Capitale in caso di decessoIn caso di decesso dell'Assicuratonel corso della duratacontrattuale, pagamento delcapitale assicurato al Beneficiario.

Rendita vitalizia immediata incaso di decessoIn caso di decesso dell'Assicuratonel corso della duratacontrattuale, pagamentoimmediato al Beneficiario di unarendita vitalizia da corrisponderefinche il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie

Garanzia complementareinfortuniCopertura assicurativa che prevedein caso di decesso dell'Assicuratodovuto ad infortunio o incidentestradale rispettivamente ilraddoppio o la triplicazione delcapitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premiin caso di decesso In caso di decesso dell'Assicuratonon obbligatorietà dellaprosecuzione del pagamento deipremi residui relativi alla garanziaprincipale.

Esonero dal pagamento dei premiin caso di invaliditàIn caso di infortunio o malattiadell'Assicurato che abbia comeconseguenza una invaliditàpermanente,generalmente al di sopra di undeterminato grado di invalidità,non obbligatorietà dellaprosecuzione del pagamento deipremi residui relativi alla garanziaprincipale.

Rendita vitalizia in caso diinvaliditàIn caso di infortunio o malattiadell'Assicurato che abbia comeconseguenza una invaliditàpermanente, generalmente al disopra di un determinato grado diinvalidità, pagamento di unarendita vitalizia da corrisponderedal momento del riconoscimentodello stato di invalidità, finchél'Assicurato è in vita.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Se SI specificare: Quali - In che anno

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

DATA COMPILAZIONE FIRMA DELL’INTERMEDIARIOFIRMA DELL’ASSICURANDOFIRMA DEL CONTRAENTE

SINO

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SI

Dichiarazioni dell’Assicurando

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio senza visita medica e con limitazione di garanzia

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE senza visita medica e con limitazione di garanzia

Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo

Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito

Se SI specificare: Quali?

Se SI specificare: Quali?

1. È mai stato ricoverato in Ospedali, Case di cura, ecc. o si è mai sottoposto ad interventichirurgici (salvo per interventi di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia,chirurgia estetica, parto)?

2. Ha sofferto o soffre di malattie:

- dell’apparato cardiocircolatorio?(infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altremalattie o disturbi)

- dell’apparato respiratorio?(asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi)

- dell’apparato digerente?(gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosiepatica, calcolosi della colicisti, tumori, altre malattie e disturbi)

- dell’apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali)

- dell’apparato muscolo-scheletrico?(artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi)

- del sistema nervoso o della psiche?(epilessia, paresi, paralisi, tumori, nevrosi, ansia, depressioni, schizofrenia, altremalattie o disturbi)

- del sistema endocrino metabolico?(diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazionidell’ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi)

- del sangue?(anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi)

3. Ha mai sofferto di malattie che hanno richiesto una cura medica di oltre 14 giorni?

4. E' mai risultato positivo a un test o analisi speciali inclusi quelli relativi a malattie

veneree, epatite B, epatite C o HIV/AIDS?

5. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti (droghe), alcolici? Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -

Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -

Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)

Se SI specificare: Quali - In che anno - Motivo - Esito

Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo

L’Assicurando pratica sports?

Come professionista o come dilettante?

L’Assicurando nell’esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli?(es. contatti con: materie venefiche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavorisu impalcatura o tetti)

L’Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni di portata superiore ai 50 quintali?

7. Dichiari: altezza e peso attuali: cm. Kg.

8. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi dimalattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattieereditarie prima dell’età di 65 anni?

9. Ha praticato negli ultimi 3 anni accertamenti diagnostici?(sangue, urine, radiografie, fondo oculare, elettrocardiogrammi,elettroencefalogrammi, TAC, risonanza magnetica o altro)

10. Assume abitualmente medicinali?

11. Dichiari: pressione arteriosa: Max. Min.

HO SMESSO

6. Fuma o ha mai fumato?

Da quanti anni

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Zurich Investments Life S.p.A.Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. (dall’1/1/2006 Zurich Insurance Company S.A.)Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603 - www.zurich.itCapitale sociale € 34.000.000 i.v. - C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

DICHIARO che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sonoveritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.PROSCIOLGO dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone allequali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

SINO

SINO

SINO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

Per rispettare la legge sulla “Privacy”, La/Vi informiamosull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostridiritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 esuccessive modifiche). La nostra Società, per fornire iservizi da Lei/Voi richiesti e in Suo /Vostro favoreprevisti, deve acquisire o già detiene dati personali cheLa/Vi riguardano.Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per itrattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1)strettamente necessari per i suddetti servizi.Il consenso concerne anche l’attività eventualmentesvolta da soggetti operanti in Italia e all’estero checollaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamodati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati(soggetti tutti costituenti la cosiddetta “catenaassicurativa”), sempre limitatamente a quanto di strettacompetenza in relazione allo specifico rapportointercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (2).I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 2)sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui alcapoverso precedente ai quali li comunichiamo, solo conmodalità e procedure strettamente necessarie perfornirLe/Vi i servizi sopra citati.Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di “responsabili” ed“incaricati” per rispettive aree di competenza e piùspecificatamente: aree di business vita, servizi interniquali comunicazione, legale, organizzazione, auditing,compliance, attuariato centrale, sistemi informativi,amministrazione, sicurezza e protezione. L’elencocompleto dei responsabili è costantemente aggiornato epuò essere conosciuto gratuitamente chiedendolo alServizio sottoindicato.Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbonoessere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge(3) – non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tuttoo in parte.Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dareo meno il consenso alla Società e ad altri determinatisoggetti (4) per utilizzazione dei Suoi/Vostri dati perattività (informazione e promozione commerciale,ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi esulla soddisfazione dei clienti) non strettamentecollegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili permigliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla

Società e dai suddetti soggetti.Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ognimomento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi ecome vengono utilizzati, ha/avete inoltre il diritto di farliaggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedereil blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (5). Titolaredel trattamento è la rispettiva Società intestataria delcontratto.Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTIPIAZZA CARLO ERBA, 620129 MILANOTel. 02-5966.2510

NOTE1) L’art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modificheconsidera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato disalute, alle opinioni politiche e sindacali e alleconvinzioni religiose2) Secondo il particolare rapporto, i dati vengonocomunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori,coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori,agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e diriassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizionedi contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggettiinerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati,beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); legali, periti emedici (indicati nell’invito); autofficine (indicatenell’invito o scelte dall’interessato); centri didemolizione di autoveicoli, società per ilquietanzamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede inPiazza Trento, 8 - Milano) e suoi fiduciari per la gestionee liquidazione dei sinistri "malattia"; società di servizi acui siano affidati la gestione, la liquidazione ed ilpagamento dei sinistri (indicate nell’invito) tra cui lacentrale operativa assistenza (indicata nel contratto),banche e/o Istituti di credito per il pagamento deisinistri, società per la gestione della garanzia “tutelagiudiziaria” (indicata nel contratto), clinicaconvenzionata (scelta dall’interessato), società di serviziinformatici e telematici; Blue Assistance S.p.A. (con sedein C.so Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazionepresso strutture convenzionate di visite mediche edaccertamenti sanitari relativamente al business vita;

Diagram APS (con sede in via D. Sansotta, 97 – Roma)per l’outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione;Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Melzi d'Eril, 26 -20154 Milano) per l’archiviazione dei contratti;Munters S.r.l. (via Fermi, 20 Assago – MI) perl’erogazione del servizio “Prevenzione/Salvataggio”,società di servizi postali (per trasmissione,imbustamento, trasporto e smistamento dellecomunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);società di revisione (indicata negli atti di bilancio);società di informazione commerciale per rischifinanziari; società di servizi per il controllo delle frodi;società di investigazioni; società di recupero crediti;ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altrienti pubblici propri del settore assicurativo (l’elencocompleto dei suddetti soggetti è costantementeaggiornato e può essere conosciuto gratuitamentechiedendolo al Servizio indicato in informativa);soggetti o banche dati nei confronti dei quali lacomunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura,Forze di polizia e altre Autorità pubbliche3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro ilriciclaggio4) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguentisoggetti: società del Gruppo Zurich in Italia (ZurigoCompagnia di Assicurazioni S.A. dall’1/1/2006 ZurichInsurance Company S.A. - Rappresentanza Generale perl’Italia - , Zurich International Italia S.p.A., ZurichInvestments Life S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich LifeInsurance Italia S.p.A. Zurigo Sim S.p.A. tutte con sedein Milano Piazza Carlo Erba, 6; Zurich Consulting S.r.l.– quest'ultima con sede in Milano Via MaurizioQuadrio, 17) e società del Gruppo Deutsche Bank;società specializzate per informazione e promozionecommerciale, per ricerche di mercato e per indagini sullaqualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.5) Tali diritti sono previsti dall’art. 7 del d. lgs n. 196 del2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i datitrattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorrevantare un interesse. L’opposizione può essere sempreesercitata nei riguardi di materiale commercialepubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche dimercato; negli altri casi l’opposizione presuppone unmotivo legittimo.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs 196/03

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell’informativa con la quale, per rispettare la legge sulla “Privacy”, La/Vi abbiamo informata/i sull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell’informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazionee promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Acconsento SI NORimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE FIRMA

Acconsento SI NORimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DELL'ASSICURATO FIRMA

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l’apposizione della firma da parte dell’esercente la patria potestà.

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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

TabooContratto di assicurazione sulla vitaTemporanea per il caso di morteIl presente Fascicolo Informativo, contenente:

• Nota informativa• Condizioni contrattuali• Glossario• Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione