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Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale La governance dei fondi pensione: benefici, problemi e possibili soluzioni Relatore: Professoressa Ornella Ricci Candidato: Rares Lascu Matricola: 436278 Anno accademico 2012 - 2013

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Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale

La governance dei fondi pensione:

benefici, problemi e possibili

soluzioni

Relatore: Professoressa Ornella Ricci

Candidato: Rares Lascu

Matricola: 436278

Anno accademico 2012 - 2013

Indice

Introduzione...................................................................................2

1. La governance dei fondi pensione con riferimento all'Italia...3

1.1 Fondi pensioni chiusi e fondi pensione aperti: i modelli di

governance...............................................................................5

1.2 Problemi di governance e possibili soluzioni............................8

1.2.1 Professionalità e rappresentanza..................................8

1.2.2 Ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli

organi del fondo …...................................................10

1.2.3 La disciplina dei conflitti di interesse.........................10

1.3 L'importanza dell'autodisciplina..............................................12

2. La governance dei fondi pensione e la performance degli

investimenti: il caso della Svizzera......................................... 13

2.1 Requisiti legali relativi alla governance dei fondi...................14

2.2 SPGI.........................................................................................15

2.3 Relazione fra la qualità della governance e la performance

degli investimenti....................................................................15

3. Gli aspetti più critici della governance a partire dalla

letteratura internazionale........................................................17

3.1 Fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti........................19

3.2 La responsabilità degli organi amministrativi.........................21

3.3 L'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse..........22

Conclusione...................................................................................23

Bibliografia...................................................................................24

1

Introduzione

L'obiettivo dei fondi pensioni è quello di permettere ai lavoratori di

accantonare denaro, allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche

aggiuntive rispetto a quelle erogate dai sistemi previdenziali obbligatori. Le

finalità previdenziali, la prospettiva di lungo periodo degli investimenti,

nonché la loro costante presenza sul mercato dei capitali, rendono i fondi

pensione una categoria di investitori istituzionali ormai fondamentale per la

crescita dell'economia. Il contributo che apportano all'economia in generale,

dipende molto dai sistemi di amministrazione e controllo adottati. Adeguati

profili di governance riducono i problemi di agenzia fra i vari stakeholders,

con effetti positivi sia sulla gestione del risparmio previdenziale, che sulle

strategie di investimento. Pertanto nella prima parte del lavoro, vengono

analizzati gli aspetti più critici della governance dei fondi pensione italiani;

evidenziando i vari problemi e - ove possibile - proponendo anche delle

misure correttive. L'indagine condotta mette in evidenza come i principali

limiti degli assetti organizzativi dei FP italiani siano riconducibili: a)

all'inadeguata composizione dei trade-off tra professionalità e

rappresentanza negli organi decisionali; b) alla mancanza di una chiara

definizione dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti; c) ad una

inefficiente gestione dei conflitti di interesse. La seconda parte del lavoro è

invece incentrata sulla relazione fra la governance e la performance degli

investimenti. Adeguati sistemi di amministrazione e controllo possono

influenzare positivamente il rendimento stesso del fondo e quindi portare

benefici in termini di prestazioni pensionistiche. Infine, sulla base della

letteratura economica internazionale, verrà condotta un'analisi sui problemi

di governance e sulle possibili soluzioni che potrebbero essere adottate.

2

1. La governance dei fondi pensione con riferimento

all'Italia

In Italia, la previdenza complementare ha cominciato a svilupparsi soltanto

a partire dalla metà degli anni '90, quando ormai ci si accorse che le

prestazioni offerte dal sistema previdenziale pubblico non erano più

sufficienti a garantire un adeguato livello di vita. Questo ritardo è uno dei

principali motivi per cui il secondo pilastro italiano è rimasto limitato,

soprattutto in riferimento a quei paesi economicamente più forti. La figura

sottostante, mostra con riferimento ai paesi dell'OCSE, quelle che sono le

risorse destinate alla previdenza complementare.

3

Figura 1. Risorse destinate alla previdenza complementare nei paesi OCSE

Fonte: Contributions from Pension Statistics, DAF, and household disposable income from National Accounts, STD,OECD. Stat. See the Methodological appendix.

L'attuale regolamentazione della previdenza complementare è stata

formulata nel 2005 (d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), ma è entrata in vigore

soltanto nel 1 Gennaio 2007. L'obiettivo era quello di riformare tutto il

secondo pilastro, visto che da un punto di vista normativo si presentava in

modo molto frammentato. I fini della riforma consistevano nel rafforzare

l'adesione alla previdenza complementare e nel migliorare gli obiettivi

organizzativi dei fondi pensione, attraverso: a) il conferimento del TFR

nelle forme pensionistiche complementari, salvo il dissenso del lavoratore;

b) l'introduzione di una tassazione agevolata delle prestazioni erogate; c)

l'introduzione di nuove disposizioni in materia di governance. Nonostante

gli sforzi, la riforma non ha raggiunto a pieno il suo scopo, in quanto le

adesioni alla previdenza complementare sono tutt'ora piuttosto basse. Per

quanto attiene agli assetti organizzativi, la riforma ha introdotto delle

importanti novità legate: a) all'estensione dell'autonomia e delle attribuzioni

del responsabile del fondo a tutti i fondi pensione aperti; b) all'introduzione

della figura del responsabile del fondo anche nei fondi pensione negoziali;

c) alla costituzione di un organismo di sorveglianza nei fondi pensione

aperti ad adesione collettiva. Il tema degli assetti organizzativi assume

particolare rilevanza anche alla luce del recente recepimento

(nell'ordinamento italiano) della direttiva 2003/41/Ce (c.d. Direttiva Epap) ,

riguardante la disciplina degli investimenti dei fondi pensione.

L'introduzione di limiti massimi agli investimenti e di norme prudenziali ha

comportato una maggiore responsabilizzazione dei fondi pensione, cui sarà

affidato un ruolo più importante nel controllo dei rischi. Affinché tutto

questo possa essere praticato, occorrerà rafforzare oltre che il potere

dell'autorità di vigilanza, anche le competenze degli operatori dei fondi

stessi; per poter dunque garantire il miglior perseguimento dell'interesse dei

beneficiari.

4

1.1 Fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti: i

modelli di governance

Momentaneamente in Italia, le tipologie di fondi pensione più diffuse sono

rappresentate dai fondi pensione chiusi (o negoziali) e dai fondi pensione

aperti. Ai primi è riconosciuto lo statuto di fondazione o associazione; ai

secondi invece, non è attribuito uno statuto giuridico autonomo rispetto agli

intermediari finanziari che li hanno costituiti. La governance di queste due

tipologie di fondi si presenta cosi come è mostrato nella tabella sottostante1.

Tabella 1. Modello di governance dei fondi pensione italiani.

Fondi pensione chiusi Fondi pensione aperti

Assemblea dei delegatiOrgani di amministrazione econtrollo

Consiglio di amministrazione (Cda) Responsabile forma pensionistica

Presidente Organismo di sorveglianza

Organo di controllo (collegio sindacale)

Direttore generale

Responsabile forma pensionistica

Soggetto preposto al controllo interno

Il primo organo che va considerato, in relazione ai FP chiusi è l'assemblea

dei delegati. Questa è formata in misura paritetica dai rappresentanti dei

lavoratori e dai datori di lavoro (se il fondo negoziale è destinato ai

lavoratori dipendenti del settore privato). Le principali attribuzioni

dell'assemblea riguardano l'approvazione del bilancio, l'entità della quota

1 Cfr. Landini (2010) e Porzio, Previati, Cocozza, Miani, Pisani (2011)

5

associativa (su proposta del Cda), che rappresenta la principale fonte di

finanziamento per la copertura delle spese amministrative, e soprattutto,

l'elezione dei componenti del cda e del collegio sindacale. Il Cda è

composto, in misura paritetica, da membri nominati dal datore di lavoro e

dai lavoratori stessi. I suoi poteri sono molto ampi e riguardano in

particolare: la convocazione dell'assemblea, la redazione del bilancio del

fondo, la fissazione delle modalità organizzative del fondo, la scelta del

gestore amministrativo e della banca depositaria e la vigilanza sul corretto

andamento del fondo e sui conflitti di interesse. Il consiglio elegge al suo

interno il presidente, che ha la rappresentanza legale del fondo. Inoltre

convoca e presiede il Cda, predispone l'ordine del giorno delle sedute e

provvede all'esecuzione delle delibere assunte. Essendo il legale

rappresentante del fondo, ha anche obblighi di comunicazione ed

informazione verso la Covip, in materia di investimenti e di conflitti d'

interesse. Il collegio dei sindaci si occupa di vigilare sull'osservanza della

legge e dello statuto e di misurare l'adeguatezza organizzativa,

amministrativa e contabile del fondo rispetto alle attese degli aderenti. Sotto

il profilo della professionalità è inoltre necessario, che tutti i membri del

collegio siano iscritti all'albo dei revisori contabili. Il direttore generale è

nominato dal Cda e si occupa di tutta la parte operativa del fondo. Anche

lui, così come i sindaci, deve rispettare i requisiti di onorabilità e di

professionalità imposti dalla legge. Abbiamo poi il responsabile della forma

pensionistica, che è eletto dal consiglio di amministrazione. A tale soggetto

spetta il compito di verificare che la gestione sia svolta nell'interesse dei

lavoratori aderenti e nel rispetto della legge e dello statuto. In virtù di tale

ruolo ha un rapporto diretto con l'autorità di controllo, alla quale è obbligato

a comunicare ogni evento che incida in maniera rilevante sulla vita del

fondo. Il discorso riguardante la governance dei fondi negoziali si chiude

con il soggetto preposto alla funzione di controllo interno. Quest'ultimo

viene nominato dal Cda ed ha il compito di: a) verificare che l' attività del

fondo si svolga nel rispetto delle disposizioni normative di settore e del

regolamento del fondo, nonché in coerenza con gli obiettivi stabiliti

dall'organo amministrativo; b) fornire agli organi collegiali una relazione

che riporti una sintesi dell'attività esercitata e dei propri suggerimenti al fine

6

di migliorare la governance del fondo (tale relazione deve essere fornita

almeno una volta l'anno); c) comunicare al presidente dell'organo

amministrativo e a quello dell'organo di controllo le irregolarità gestionali

riscontrate nello svolgimento del proprio incarico. Il modello di governance

del fondo pensione aperto dipende dall'intermediario (banca, SIM, SGR,

impresa assicurativa) che lo istituisce e gestisce, pertanto gli organi di

amministrazione e controllo non sono costituiti ad hoc, in quanto esistono

già nella struttura del soggetto istitutore. Le norme che regolano l'attività del

responsabile del fondo sono contenute nel regolamento dello stesso. Esso

viene nominato direttamente dal consiglio del gestore, anche se la sua

attività è svolta in modo indipendente ed autonomo rispetto all'attività di

asset management, e nell'esclusivo interesse degli aderenti. Per poter essere

nominato, il responsabile deve essere in possesso di requisiti di onorabilità e

professionalità, ragion per cui la sua attività è incompatibile con lo

svolgimento di attività di lavoro presso il gestore o presso sue interessenze.

Per quanto riguarda i suoi compiti, questi sono molto simili a quelli del

responsabile dei FP chiusi. Deve, inoltre, predisporre annualmente una

relazione alla Covip, che descriva in maniera analitica l'organizzazione

adottata per l'adempimento dei suoi doveri, dando conto della congruità

delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico. Abbiamo

infine un organismo di sorveglianza. Questo istituto ha il dovere di vigilare

sull'operato dell'organo esecutivo, di rappresentare l' interesse degli aderenti

e di verificare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengono

nell'interesse degli stessi. Al momento dell'istituzione del fondo, l'organo è

composto da due membri designati dai soggetti istitutori e restano in carica

non più di due anni. Successivamente la società dovrà scegliere i

componenti di tale organismo in un elenco di amministratori indipendenti

predisposto dalla Consob; i quali rispettino i requisiti di onorabilità e

professionalità stabiliti dalla legge. Per i fondi con più di 500 lavoratori

(appartenenti alla stessa azienda o gruppo) è prevista la possibilità di

perfezionare l'organismo di sorveglianza con un rappresentante designato

dalla stessa azienda o dal gruppo o negli altri casi da un sindacato.

7

1.2 Problemi di governance e possibili soluzioni

Uno studio del Mefop (del 2010), condotto in base alla normativa vigente ed

in base agli statuti (per i fondi negoziali) e ai regolamenti (per i fondi

pensione aperti), dimostra che i principali limiti organizzativi dei fondi

pensione italiani derivano da:

1. un non conforme equilibrio tra professionalità e rappresentanza

negli organi di amministrazione e controllo.

2. una non chiara definizione dei compiti e delle responsabilità in

capo a questi organi.

3. da inadeguati sistemi per la gestione dei conflitti d' interesse.

L'analisi è stata condotta su un campione di 22 fondi negoziali e di 30 fondi

aperti, selezionati in base al numero degli iscritti, che corrispondono

rispettivamente al 89,5% e al 76,7% del totale degli iscritti a ciascuna delle

due categorie.

1.2.1 Professionalità e rappresentanza

Nonostante le recenti riforme (D.M 15 Maggio 2007, n. 79), che hanno

istituito requisiti di professionalità più rigidi e che hanno incrementato la

percentuale degli amministratori di un fondo pensione negoziale che devono

rispettarli, il possesso degli stessi è tutt'ora richiesto solo a (almeno) la metà

dei membri del consiglio di amministrazione. Un'alta percentuale dei

membri del Cda è costituita da rappresentanti dei lavoratori, per cui è

garantita la rappresentanza; ma ovviamente non la professionalità, in quanto

non hanno le conoscenze per un'efficiente gestione del fondo. Di

conseguenza, sarebbe opportuno inserire delle misure correttive per riuscire

a superare tale problema. Si dovrebbe cercare, sia attraverso la normativa

primaria che quella secondaria, di stabilire dei prerequisiti per la nomina

8

(sia dei singoli membri, sia dell'organo nel suo insieme). Si dovrebbero

inserire nei consigli degli amministratori indipendenti - non eletti

dall'impresa promotrice - in quanto verrebbe innalzato il livello di

professionalità. Inoltre si dovrebbero programmare percorsi di formazione e

aggiornamento per tutti i membri. Si segnala al riguardo l'esperienza

inglese, ove il Pension Regulator, oltre a promuovere iniziative di

formazione e aggiornamento, svolge anche delle verifiche circa il possesso

ed il mantenimento dei requisiti di professionalità2. Nei fondi pensione

aperti, invece, la struttura di governance stabilita dalla legge, non sembra

fissare adeguati meccanismi di rappresentanza dei beneficiari nella

composizione dell'organismo di sorveglianza. Infatti, da un lato, la soglia

minima dei 500 aderenti in via collettiva, prevista ai fini dell'integrazione

della composizione dell'organismo di sorveglianza, con due rappresentanti

nominati l'uno dall'azienda e l'altro dai lavoratori, rischia di essere

eccessivamente elevata; dall'altro, la previsione della possibilità di integrare

tale organismo fino ad un massimo di dieci componenti potrebbe risultare

troppo riduttiva, in considerazione della numerosità delle adesioni collettive.

A tale riguardo, l'introduzione della possibilità di abbassare - almeno su base

volontaria - la soglia dei 500 aderenti potrebbe garantire l'adeguata

rappresentanza anche in collettività meno numerose. Per assicurare

ulteriormente il permanere di una adeguata rappresentanza degli aderenti,

potrebbe prevedersi - in relazione ai soli componenti dell’organismo di

sorveglianza rappresentativi della collettività - la possibilità di revoca,

anche senza giusta causa, a patto che venga contestualmente designato un

sostituto. Tale previsione consentirebbe di gestire più correttamente i casi in

cui venga meno il rapporto di fiducia tra rappresentante e rappresentati: ad

esempio, qualora il rappresentante abbia assunto un'eccessiva familiarità con

i controllati o abbia semplicemente cambiato lavoro, non trovandosi più in

condizione di rappresentare i propri colleghi o il datore di lavoro3.

2 Cfr. Pension Regulator ( 2007)3 Cfr. Mefop (2009)

9

1.2.2 Ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli

organi del fondo

La disciplina attuale non chiarisce efficacemente la ripartizione dei ruoli e

delle responsabilità tra i diversi organi di amministrazione e controllo. Nei

fondi pensione negoziali, le competenze del responsabile del fondo (che

deve vigilare sull'operato del Cda), si confondono spesso con quelle del

soggetto preposto al controllo interno; in altri casi addirittura con quelle

dell'organo esecutivo, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei

conflitti di interesse. Inoltre, la legge prevede che il ruolo di responsabile

del fondo possa essere rivestito anche da un membro del Cda o dal direttore

generale. Questo porta ad un grave conflitto di interessi, in quanto il

controllato potrebbe controllare se stesso. Da questo punto di vista si

potrebbero giungere a dei benefici e ad una migliore governance, soltanto se

il responsabile del fondo fosse un soggetto indipendente; in quanto

sarebbero ridotti i conflitti d'interesse. Un'ulteriore soluzione sarebbe quella

di predisporre dei comitati ad hoc, volti a chiarire compiti e responsabilità

tra vari organi del fondo e all'interno degli stessi. Nei fondi pensione ad

adesione collettiva, il problema più grave sembra esser rappresentato dalla

presenza di due organi apparentemente distinti (responsabile del fondo ed

organo di sorveglianza), che però svolgono delle analoghe funzioni di

controllo sulla gestione4.

1.2.3 La disciplina dei conflitti di interesse

Si riscontrano numerosi problemi anche nella gestione dei conflitti di

interesse. L'attuale disciplina prevede che, qualora siano presenti situazioni

di conflitto, debbano essere comunicate; intendendosi per tale - al di là delle

situazioni tipizzate dalla legge e dalla normativa secondaria - ogni

situazione soggettiva o relazione d'affari che possa influenzare

negativamente la gestione del fondo. Queste situazioni possono riguardare

4 Cfr. art.5, d.lgs, 252/2005

10

gli organi di amministrazione e controllo, il gestore del fondo, la banca

depositaria (con riferimento ai rapporti di controllo tra questa ed il soggetto

gestore), i sottoscrittori delle fonti istitutive (con riferimento al controllo del

gestore da parte di questi soggetti), nonché i datori di lavoro5 . Agli

amministratori è inoltre applicabile il dispositivo di cui all'art. 2391, comma

1, del codice civile, in base al quale essi devono “dare notizia agli altri

amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto

proprio o terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone la

natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato,

deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'

organo collegiale”. L'impresa di gestione del FP, che nel caso di FP aperti

coincide di norma con il soggetto istitutore, è soggetta oltre che alla

disciplina sui conflitti di interesse contenuta nel D.M 703/1996, anche a

quella propria del tipo societario adottato, che consisterà - dovendo di regola

il gestore assumere le vesti di società per azioni - in quella prevista dall'art.

2391 del codice civile: con conseguente obbligo per gli amministratori, non

solo di comunicazione della situazione di conflitto, ma anche di astensione

dalla decisione del soggetto in conflitto e possibilità di impugnazione della

decisione stessa in caso di violazione di tale obbligo. Qualsiasi sia il

soggetto in causa, questo ha l'obbligo di comunicare al fondo l'esistenza

delle situazioni di conflitto, e a sua volta il legale rappresentante-

responsabile del fondo è tenuto ad informare la Covip, comunicando altresì

l'insussistenza di condizioni che possono determinare distorsioni nella

gestione efficiente del fondo o una gestione delle risorse non conforme con

gli interessi degli aderenti. L'autorità di vigilanza, ove ritenga rilevante la

fattispecie del conflitto di interesse, può richiedere che il fondo pensione

informi gli aderenti, stabilendo le modalità ed il contenuto della

comunicazione. L’adozione del principio della trasparenza appare tuttora

condivisibile; tuttavia nel corso degli anni sono emersi rilevanti problemi

applicativi. In particolare, l'ampio numero di fattispecie rilevanti, comporta

un elevato carico di adempimenti per gli operatori e l'elevata quantità di

informazioni non favorisce l'identificazione dei conflitti sostanzialmente

rilevati. Inoltre, la sola trasparenza nei confronti della Covip ed

5 Cfr. art.8, comma 1, d.M 703/1996

11

eventualmente degli aderenti potrebbe non tutelare adeguatamente gli

interessi di questi ultimi. Gli aderenti, infatti, hanno scarse possibilità di

incidere sul fondo-gestore, potendo solo, così come specificato dalla

normativa primaria, trasferirsi ad altro fondo. In relazione a questo quadro,

appare che una grave lacuna della normativa attuale sia rappresentata dalla

mancanza di obblighi di prevenzione, gestione e controllo dei conflitti di

interesse. Pertanto in linea con quanto suggerito dalle best practices

internazionali, sarebbe opportuno inserire ulteriori meccanismi di gestione e

controllo dei conflitti basati su procedure di tipo organizzativo, che

potrebbero valorizzare l'attività di controllo già svolta dalla Covip. A tale

riguardo, va rilevato come il recepimento della direttiva Epap, in occasione

del quale sono stati richiamati i principi della direttiva 2004/39/Ce (c.d

Mifid, dettata in materia di servizi di investimento), imponga di apportare

adeguamenti nel campo delle regole sui conflitti di interesse, introducendo

accanto agli obblighi di informazione, misure organizzative di prevenzione,

gestione e controllo dei conflitti di interesse. In particolare , sulla base delle

previsioni della Mifid in relazione ai servizi e attività di investimento, si

dovrebbe : a) identificare le situazioni di conflitto e adottare disposizioni

organizzative e amministrative efficaci, al fine di evitare che tali conflitti

incidano negativamente sugli interessi dei beneficiari del FP; b) predisporre

informazioni adeguate ai beneficiari nel caso in cui le misure adottate non

garantiscano la sterilizzazione del conflitto; c) tenere un registro in cui

riportare la tipologia di operazioni per le quali sia sorto o possa sorgere un

conflitto di interesse pregiudizievole per gli aderenti6.

1.3 L' importanza dell' autodisciplina

Alcune delle misure correttive ipotizzate potrebbero essere efficacemente

realizzate, in linea con quanto effettuato in altri paesi, attraverso l'attuazione

di un codice di autodisciplina per la governance dei FP. In Italia,

attualmente, non è presente un codice di autoregolamentazione, che

6 Cfr. Del Bene (2009)

12

disciplini la condotta dei FP quali investitori istituzionali che sono. Da

questo punto di vista, il codice sarebbe molto utile, in quanto: da un lato

aiuterebbe ad integrare il sistema delle fonti, disciplinando aree che la legge

rimanda all'autonomia statutaria; dall'altro, agevolerebbe l'organizzazione

del settore, semplificando i rapporti sia con il legislatore italiano che con

quello comunitario. A tale riguardo, l'unica iniziativa è stato il Protocollo di

autonomia di Assogestioni, che però è stato adottato soltanto in riferimento

alle SGR e quindi ai soli fondi da queste gestiti. D'altra parte, il protocollo,

non risulta compatibile con nessuno dei tre profili (riguardanti le

problematiche della governance) precedentemente menzionati; infatti

mancano riferimenti alle questioni di rappresentanza e professionalità, alla

ripartizione dei compiti e delle responsabilità, cosi come sono limitate le

soluzioni riguardanti la gestione dei conflitti di interesse.

2. La governance dei fondi pensione e la performance

degli investimenti: il caso della Svizzera

Una ricerca condotta sui fondi pensione svizzeri, da Manuel Ammann e

Andreas Zingg nel 2010, indaga sul rapporto fra la governance dei fondi

pensione ed il rendimento degli investimenti. L'analisi è basata su un

campione di 96 fondi, con un patrimonio complessivo di oltre 190 miliardi

di euro. Per quantificare la qualità della governance è stato costruito un

indice denominato “swiss pension fund governance index” (d'ora in poi

SPGI). Tramite questo indicatore è possibile apprezzare il livello di

governance di ciascun fondo pensione e valutare se esiste una qualche

relazione statistica fra quest'ultimo e la performance degli investimenti. La

ricerca è strutturata come segue: per primo sono stati analizzati alcuni

requisiti di legge rilevanti per la governance dei fondi pensione,

successivamente si descrive l'indice SPGI, per arrivare poi a trovare una

qualche relazione fra governance e rendimento degli investimenti.

13

2.1 Requisiti legali relativi alla governance dei fondi

La Svizzera è uno dei pochi paesi con un regime pensionistico professionale

obbligatorio, quest'ultimo costituisce il secondo pilastro della previdenza e

nel caso specifico prende il nome di LPP (previdenza professionale)7.

L'affiliazione dei dipendenti con un piano pensionistico è sotto la

responsabilità del datore di lavoro, tuttavia per garantire un livello di

beneficio minimo, vengono imputati in capo ai lavoratori dei contributi

minimi, che possono variare a seconda dell'età. Il fondo pensione deve

inoltre essere giuridicamente separato dalla società promotrice. La gestione

e la supervisione sullo stesso spetta ad un consiglio di amministrazione

(Cda), il quale ha il diritto di delegare alcune delle sue funzioni ad un

amministratore delegato o a più soggetti che si riuniscano in un comitato

esecutivo. I membri del Cda sono inoltre responsabili di eventuali perdite e

danni causati volontariamente. La regolamentazione svizzera, come

d'altronde le regolamentazioni di molti altri paesi europei, non prevede

alcun obbligo per i membri del Cda di avere un particolare livello di

esperienza in materia di investimenti. Se da una parte non ci sono regole per

il processo di selezione del Cda, dall'altra la disciplina prevede delle norme

in materia di investimenti. Le attività dei fondi pensione devono essere

gestite con prudenza affinché sia garantita: la sicurezza dei beni, un congruo

rendimento ed una adeguata diversificazione dei rischi. I fondi pensione

svizzeri devono affrontare anche dei limiti quantitativi riguardanti gli

investimenti azionari, obbligazionari e immobiliari. Tali vincoli possono

essere superati, soltanto se il fondo riesce comunque a garantire una politica

di investimenti prudente.

7 Cfr . Helbing (2006) per una più dettagliata descrizione del sistema pensionistico svizzero.

14

2.2 SPGI

L'indice SPGI, come detto, ha il compito di misurare la qualità della

governance dei fondi pensione. La sua costruzione è basata non solo su

risultati empirici di ricerche precedenti, ma anche su soluzioni e concetti di

“best practice” proposti in letteratura. L'SPGI si compone poi di sei

sottoindici, il cui compito è quello di catturare la qualità della governance

per quanto concerne l'organizzazione (i fondi pensione necessitano di

disposizioni organizzative, che identifichino e assegnino le aree più

importanti della responsabilità a persone qualificate), la definizione degli

obiettivi del management (per una corretta gestione devono essere imposti

obiettivi vincolanti al management del FP), la strategia di investimento (è

importantissima in quanto influenza direttamente le prestazioni), le regole di

investimento (l'attuazione di una strategia di investimento necessita di una

chiara regolamentazione del processo di investimento) , il controllo (i

sistemi di controllo sono essenziali per il corretto funzionamento del fondo8)

e la comunicazione (è molto importante la divulgazione di informazioni

verso gli aderenti, soprattutto in riferimento ai loro diritti e agli obiettivi del

fondo9).

2.3 Relazione fra qualità della governance e performance

degli investimenti

Per poter determinare una qualche relazione statistica fra la governance dei

fondi pensione, misurata dal SPGI, e la performance degli investimenti,

occorre per prima cosa identificare una misura di performance adeguata. E'

stato quindi definito il seguente indicatore10:

8 Cfr. Brandenberger e Hilb (2008)9 Vedere Tabella 3, punto 10 ( Linee Guida dell' OCSE sulla governane dei FP)10 Cfr. M. Ammann e A. Zingg (2010)

15

NVA = Rendimento lordo della politica – Rendimento minimo richiesto

+ ( Rendimento lordo del fondo – Rendimento lordo della politica )

- Costi operativi.

Esso misura il Valore aggiunto netto del fondo (Net value added). Il

rendimento lordo della politica, rappresenta il ricavo che si potrebbe

generare da un'efficiente allocazione delle risorse. Il rendimento minimo

richiesto altro non è che il rendimento che un investimento deve garantire,

per essere preferito ad altri. Da questo punto di vista, una buona strategia di

asset allocation genera rendimenti superiori a quelli richiesti. La differenza

fra il rendimento lordo del fondo ed il rendimento lordo della politica

rappresenta la performance del fondo rispetto al benchmark di riferimento,

prima di considerare i costi operativi del fondo11. La relazione fra

governance e performance degli investimenti viene fissata a partire dal

seguente modello:

NVA = C0 + C1 ∙ SPGI + C2 ∙ ADCO + C3 ∙ AMCO + C4 ∙ SIZE + C5 ∙

CORA + C6 ∙ LEFO + C7 ∙ PLTY

Dato che i costi hanno una notevole influenza sulla performance dei

rendimenti, sono stati anche essi inclusi in questo modello. ADCO sta per

costi amministrativi (Administrative cost), i costi di gestione sono

rappresentati invece dalla variabile AMCO (Asset management cost).

Essendo la performance dei rendimenti influenzata anche dalla dimensione

del fondo, come dimostrato da Capelle e Scheibelhut (1998), è stata presa in

considerazione anche la variabile dimensione (SIZE). La variabile CORA (

Coverage ratio), rappresenta invece il rapporto di copertura, il quale altro

non è che un indicatore utilizzato per determinare la solvibilità di un FP (se

l'indice assume valori superiori al 100%, significa che il fondo riesce a far

fronte alle proprie passività, viceversa se i valori assunti sono al di sotto del

100%). Anche la forma giuridica del fondo ed il tipo di piano pensionistico

11 I costi operativi sono dati dalla somma dei costi amministrativi e dei costi di gestione.

16

potrebbero influenzare le prestazioni: sono rispettivamente rappresentate

dalla variabile LEFO (Legal form) e PLTY (Plan type). I risultati empirici di

questa analisi mostrano, come la governance sia positivamente correlata alla

performance dei FP, anche se non tutti i sottoindici SPGI considerati sono

significativamente correlati alle prestazioni. L'organizzazione, le regole di

investimento, il controllo e la comunicazione non hanno alcun effetto sulla

performance. Tuttavia, questo non significa che le questioni di governance

relative a queste aree siano trascurabili; in quanto la governance non deve

essere finalizzata solo alla creazione di valore, ma anche ad altri fattori che -

in questa analisi - non vengono trattati. Soltanto i due indici relativi agli

obiettivi del management e alla strategia di investimento influenzano la

performance; infatti entrambi includono importanti elementi di governance

quali la trasparenza sulla destinazione dei finanziamenti, la misurazione

degli obiettivi del management ed una strategia di investimento allineata

con la capacità di assunzione del rischio. Guardando alle variabili di

governance che hanno una significativa influenza sulle prestazioni,

concludiamo che la dimensione (SIZE) sembra essere un vero e proprio

vincolo, cosi come traspare dalla sottostante tabella.

17

Tabella 2. Correlazione dei fattori che influenzano la performance degli investimenti.

Fonte: MANUEL AMMANN and ANDREAS ZINGG (2010). Performance and governance of Swiss pension funds. Journal of Pension Economics and Finance, 9, pp 95.

1.3. Gli aspetti più critici della governance a partire

dalla letteratura internazionale

Uno degli aspetti su cui si è sempre discusso, riguarda l'attribuzione dei

poteri decisionali del fondo alle parti: la scelta è tra i beneficiari o lo

sponsor. Secondo la prassi internazionale, questi dovrebbero essere conferiti

ai rappresentanti della parte che assume più rischi: i lavoratori nei fondi

pensione a contribuzione definita e lo sponsor nei fondi pensione a

prestazione definita. Nel primo caso, i contributi da versare al fondo sono

predeterminati e le prestazioni variano in base alla performance del fondo

stesso, pertanto c'è un forte rischio a cui sono sottoposti i lavoratori. Nel

secondo caso è lo sponsor ad impegnarsi a corrispondere una prestazione

definita, pertanto sarà sua la responsabilità di cattivi rendimenti. Tuttavia a

causa della crisi finanziaria e della sempre maggiore volatilità dei mercati,

molti fondi hanno cambiato natura, e di conseguenza hanno adottato il

sistema della contribuzione definita. E' stato questo il caso di molti paesi,

come gli USA, il Regno Unito e l'Australia. Un secondo aspetto da

considerare riguarda i problemi legati al consiglio di amministrazione dei

fondi pensione. Nel settore della previdenza complementare è ormai diffusa

l'idea che un Cda con adeguate capacità professionali possa notevolmente

influenzare la performance dei fondi stessi: amministratori esperti possono

assicurare una migliore gestione. D' altra parte molti dei problemi legati alla

governance emergono dalle carenze degli amministratori, in particolare: a)

le responsabilità dei membri del cda non sono chiaramente definite; b) gli

amministratori non sono selezionati in base alle loro conoscenze ed

esperienze in materia di previdenza; c) gli stessi dovrebbero sottoporsi più

spesso ad un esame di autovalutazione, per vedere se gli obiettivi fissati

sono stati effettivamente raggiunti; d) spesso i conflitti di interesse non

vengono affrontati. Gli amministratori eletti dai lavoratori hanno spesso

carenze professionali, cosi come dimostrano diversi studi internazionali.

Quelli eletti dallo sponsor, anche se più qualificati, potrebbero intraprendere

investimenti sulla base delle richieste dello sponsor e non in riferimento alle

reali esigenze del fondo: questo potrebbe portare ad una gestione

18

inefficiente. La soluzione migliore sembrerebbe quella di ricorrere a degli

amministratori indipendenti, che perseguano soltanto gli interessi del fondo.

Molte altre delle problematiche affrontate dalla letteratura (definizione dei

ruoli, la gestione dei conflitti di interesse, la supervisione dell'autorità di

vigilanza ecc...), sono state oggetto di raccomandazioni nelle Linee Guida

sulla governance dei fondi pensione dell'OCSE; che possono essere

sintetizzate nella sottostante tabella. A partire da queste raccomandazioni, si

potrebbe portare la qualità della governance dei fondi pensione a livelli

molto più elevati, evitando i tanti problemi legati alla professionalità e alla

rappresentanza, alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli

organi di amministrazione e controllo e alla tanto discussa gestione dei

conflitti di interesse.

19

Tabella 3. Struttura e meccanismi di governance secondo le linee guida dell'OCSE (sintesi)

Fonte:F. BRIPI e C. GIORGIANTONIO(2010). La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili, Banca d' Italia.

3.1 Fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti

Il problema dei fondi pensione chiusi è legato a carenze di professionalità

piuttosto che a problemi di rappresentanza, in quanto i membri del cda sono

eletti in misura paritetica dall'azienda sponsor e dai lavoratori. La reazione è

stata dunque quella di imporre adeguati requisiti di professionalità al

momento della nomina. Alcuni paesi hanno richiesto requisiti di

professionalità a ciascun membro del Cda, altri invece li hanno richiesti al

consiglio nel suo insieme; prevedendo però che quest'ultimo debba

(periodicamente) trasmettere all'autorità di vigilanza un rapporto

concernente le sue reali competenze. Negli stati dove ormai la previdenza

complementare è una certezza (USA, Regno Unito, Olanda), tali problemi

sono stati risolti con iniziative di autodisciplina da parte delle associazione

di settore. Per esempio, negli Stati Uniti, il comitato per la governance degli

investitori istituzionali (Stanford Institutional Investors' Forum) ha emanato

un codice di best practices per la governance dei fondi pensione, recante

(tra le altre) disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità

degli amministratori12. Un ulteriore rimedio, riguarda invece la presenza di

consiglieri indipendenti all'interno del Cda oppure negli organismi di

supervisione; essendo questi amministratori che non rappresentano né l'

impresa sponsor né i lavoratori. Nel Regno Unito, al fine di perseguire una

più netta separazione fra impresa sponsor e FP, si è ridotto il numero di

amministratori che questa può nominare: questo ha fatto si che si ricorresse

ad amministratori indipendenti; con conseguente innalzamento del livello di

professionalità dell'organo esecutivo. Un ultimo possibile rimedio per le

carenze di professionalità, sarebbe quello di imporre dei programmi di

formazione e aggiornamento per gli organi di amministrazione e controllo13.

Rimane però un obiettivo, dal momento che pochissimi paesi hanno

considerato questa opportunità. Come già accennato, nei fondi pensione

aperti, gli organi di amministrazione coincidono con quelli del soggetto

12 Cfr. Clapman Report (2007)13 Ad esempio, nel Regno Unito, i programmi di aggiornamento sono intrapresi spesso su iniziativa volontaria da parte

dei FP. Cfr. Pension Regulator (2007)

20

istitutore del fondo. Tale pratica assicura elevati livelli di professionalità, ma

non di rappresentanza dei partecipanti. Uno dei principali problemi a

riguardo è stato il seguente: i fondi pensione contrattuali hanno speso molti

soldi in campagne pubblicitarie per aumentare le adesioni, ciò ha

chiaramente aumentato i costi operativi, che sono poi stati traslati sugli

aderenti; causando cosi delle perdite in merito alle stesse prestazioni

pensionistiche. Casi simili si sono verificati in Polonia ed in Messico14. La

soluzione più adatta proposta dalla letteratura di settore, è stata quella di

prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori negli organi di

vigilanza del fondo. Negli stati dove le categorie di lavoratori coinvolte

sono molte (ad esempio gli USA), è difficile organizzare l'elezione dei

rappresentanti dei lavoratori. Per sopperire a tale deficit, i rappresentanti dei

lavoratori sono nominati direttamente dai sindacati che raccolgono maggiori

iscrizioni nei FP. Infine, nei paesi dove non è obbligatoria una

rappresentanza paritetica in consiglio, si è cercato di creare i presupposti per

coinvolgere datori di lavoro e/o i sindacati nella supervisione del fondo,

affidando loro il potere di segnalare potenziali irregolarità all'autorità di

vigilanza.

3.2 La responsabilità degli organi amministrativi

L'identificazione delle responsabilità dell'organo esecutivo è uno dei

principali strumenti tramite cui migliorare la governance dei fondi pensione.

Secondo le linee guida dell'OCSE, questo obiettivo può essere raggiunto

attraverso le seguenti raccomandazioni:

a) la normativa dovrebbe definire in modo trasparente i compiti del Cda.

b) le fonti istitutive del fondo dovrebbero porre maggiore attenzione alla

specificazione dei compiti e delle responsabilità.

c) l'organo esecutivo dovrebbe essere incoraggiato a riaffermare

annualmente di essere consapevole degli obblighi e delle responsabilità cui

è sottoposto.

14 Cfr. Stewart e Yermo (2008)

21

Un'ulteriore questione sulla quale soffermarsi, è rappresentata

dall'organizzazione degli stessi organi decisionali. E' stato osservato, come

un ostacolo alla chiara definizione delle responsabilità e dei doveri, sia

rappresentato da una eccessiva numerosità dei membri dell'organo

amministrativo. Un elevato numero di consiglieri può aggravare il

funzionamento del Cda, in quanto si riduce sia la responsabilizzazione

personale di ciascun membro, che la percezione degli stessi di lavorare in

gruppo. Per agevolare la ripartizione dei compiti e per velocizzare i processi

decisionali, può essere utile avvalersi della figura dei comitati, cosi come

suggeriscono anche le Linee Guida dell'OCSE. I comitati che più hanno

trovato spazio sono: a) il comitato per la definizione ed il monitoraggio

delle politiche di investimento; b) il comitato responsabile per la

determinazione dei compensi degli amministratori e dei benefici

pensionistici da distribuire; c) il comitato per la nomina e la revoca degli

amministratori15; d) il comitato per il controllo contabile; e) il comitato per

la governance16. La funzionalità di questi comitati dipende principalmente

da due fattori. Il primo riguarda la selezione dei membri che prenderanno

parte al comitato, la quale dovrebbe essere condotta molto accuratamente

non solo per evitare la nascita di conflitti di interesse, ma anche per poter

scegliere componenti dotati di adeguate capacità professionali. Il secondo, è

invece inerente alla specificazione di criteri prestabiliti che descrivano i

comportamenti, i processi gestionali ed eventuali misure di performance

attesa. L'impiego di questi comitati, oltre a portare i vantaggi appena

descritti, potrebbe anche aumentare i costi in capo ai FP . Ciò potrebbe

risultare eccessivamente oneroso per i fondi di piccole dimensioni, dal

momento che non riescono a sfruttare a pieno le economie di scala17.

15 Tale comitato è composto di norma da soggetti esterni ed indipendenti, in modo da evitare che il Cda sia composto da individui che manchino dei requisiti necessari, in termini di competenze professionali.

16 I comitati per la governance sono un fenomeno recente e ancora poco sviluppato.17 Cfr. Bikker e De Dreu (2009)

22

3.3 L'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse

La letteratura di settore afferma che i conflitti di interesse possono esistere

già nel momento della nomina del soggetto interessato, oppure presentarsi

successivamente, con riferimento a singole operazioni. Nel primo caso

dovrebbe intervenire la normativa, indicando queste situazioni e prevedendo

delle misure correttive adeguate. Nella maggior parte dei casi si tratta di

interventi che riducono la probabilità che le circostanze di conflitto si

ripresentino in futuro. I più comuni sono quelli che impongono: a)

l'ineleggibilità (per le cariche relative agli organi decisionali) di soggetti che

siano in relazioni commerciali con il gestore del fondo; b) elevati requisiti di

professionalità ai membri degli organi decisionali, per permettere loro di

meglio controllare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto; c)

obblighi di responsabilizzazione agli amministratori circa l'andamento del

fondo. Nel secondo caso, si tratta di conflitti di interesse che sorgono

durante la gestione e che riguardano singole operazioni. L'individuo che

viene a trovarsi in una condizione del genere, in linea con quanto suggerito

dalle best practices internazionali dovrebbe: a) denunciare il conflitto di

interessi agli organi competenti del FP; b) astenersi dalle discussioni relative

alle operazioni in cui vi è conflitto; c) astenersi dalle votazioni relative alle

medesime operazioni 18. La realizzazione di quanto appena detto, potrebbe

essere favorita da diversi strumenti regolamentari: la normativa primaria

potrebbe stabilire i criteri con cui individuare e denunciare i conflitti di

interesse; mentre quella secondaria, oltre ad individuare le varie fattispecie,

dovrebbe anche puntualizzare i rispettivi casi di esenzione.

Conclusioni

Il miglioramento della governance, rimane un compito impegnativo sia per i

fondi pensione che per le autorità di regolamentazione. Le recenti riforme e

le iniziative di settore, hanno si migliorato la situazione; ma ci sono ancora

18 Una ricerca condotta sulla governane dei FP inglesi, dimostra come gli amministratori siano sempre più attenti alle pratiche volte a gestire le situazioni di conflitto; anche se queste sono ancora molto limitate. Cfr Pension Regulator (2007).

23

molti casi di performance non soddisfacente; questo significa che la

governance non ha raggiunto un livello tale da poter influenzare

positivamente i rendimenti del fondo. Guardando al caso italiano, la

situazione non sembra essere una delle migliori, in quanto rimangono

ancora dei limiti organizzativi legati all'inadeguata composizione dei trade-

off tra professionalità e rappresentanza negli organi di amministrazione e

controllo; alla mancanza di una chiara definizione dei compiti e delle

responsabilità degli stessi e all'insufficienza di appropriati meccanismi per la

gestione dei conflitti di interesse. Nei FP negoziali, sarebbe utile, da un lato,

aumentare il livello di professionalità complessivo dell'organo

amministrativo, attraverso iniziative di formazione e aggiornamento;

dall'altro, fare chiarezza sui compiti del Cda, del responsabile del fondo e

del soggetto preposto al controllo interno; eliminando le sovrapposizioni di

doveri ed i potenziali conflitti di interesse. Nei FP aperti, sarebbe invece

utile, distinguere le funzioni di supervisione sia del responsabile del fondo,

che dell'organo di sorveglianza; cosi come occorrerebbe migliorare la

rappresentanza dei beneficiari. Infine, per entrambe le categorie di FP,

restano problemi riguardo la gestione di conflitti di interesse. Questi

potrebbero essere risolti, cosi come suggeriscono le best practices

internazionali, attraverso l'adozione di un codice di autodisciplina; che però

non sembra aver sfruttato al meglio gli spazi disponibili.

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