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Testo Unico della Finanza (TUF) disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004 I Disposizioni comuni - Definizione dei soggetti, dei servizi e degli strumenti finanziari. II Intermediari - Disposizioni generali o Vigilanza - Servizi di investimento o Svolgimento del servizio o Separazione patrimoniale o Gestione portafogli di investimento o Negoziazione sui mercati regolamentati o Operatività transfrontaliera o Offerta fuori sede - Promozione e collocamento a distanza - Gestione collettiva del risparmio o Fondi comuni d’investimento - Provvedimenti ingiuntivi e crisi o Provvedimenti ingiuntivi o Disciplina delle crisi o Sistemi di indennizzo III Mercati e Gestione accentrata - Mercati o Società di gestione o Mercati regolamentati o Sistemi di garanzia dei contratti o Insolvenza di mercato o Mercati non regolamentati - Gestione accentrata o Regolamento di attuazione dei servizi IV Emittenti - Appello al pubblico risparmio o Obblighi degli offerenti. o Prospetto e disposizioni di attuazione o Opa/Ops/Opa obbligatoria, preventiva e residuale / Diritto di acquisto - Emittenti o Informazione societaria o Assetti proprietari o Patti parasociali o Deleghe di voto o Azioni di risparmio ed altre categorie o Organi di controllo o Revisione contabile V Sanzioni - Penali o Abusivismo o Gestione infedele o Confusione di patrimoni o Partecipazioni al capitale o Gestione accentrata o Irregolare acquisto di azioni o Omessa alienazione di partecipazioni o Illeciti nei rapporti patrimoniali o Compensi illegali o Abuso di informazioni privilegiate - Amministrative o Abuso di denominazione o Partecipazione al capitale Copyright www.MrProfit.it - Tutti i diritti riservati

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Testo Unico della Finanza (TUF) disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004 I Disposizioni comuni

- Definizione dei soggetti, dei servizi e degli strumenti finanziari. II Intermediari

- Disposizioni generali o Vigilanza

- Servizi di investimento o Svolgimento del servizio o Separazione patrimoniale o Gestione portafogli di investimento o Negoziazione sui mercati regolamentati o Operatività transfrontaliera o Offerta fuori sede - Promozione e collocamento a distanza

- Gestione collettiva del risparmio o Fondi comuni d’investimento

- Provvedimenti ingiuntivi e crisi o Provvedimenti ingiuntivi o Disciplina delle crisi o Sistemi di indennizzo

III Mercati e Gestione accentrata - Mercati

o Società di gestione o Mercati regolamentati o Sistemi di garanzia dei contratti o Insolvenza di mercato o Mercati non regolamentati

- Gestione accentrata o Regolamento di attuazione dei servizi

IV Emittenti - Appello al pubblico risparmio

o Obblighi degli offerenti. o Prospetto e disposizioni di attuazione o Opa/Ops/Opa obbligatoria, preventiva e residuale / Diritto di acquisto

- Emittenti o Informazione societaria o Assetti proprietari o Patti parasociali o Deleghe di voto o Azioni di risparmio ed altre categorie o Organi di controllo o Revisione contabile

V Sanzioni - Penali

o Abusivismo o Gestione infedele o Confusione di patrimoni o Partecipazioni al capitale o Gestione accentrata o Irregolare acquisto di azioni o Omessa alienazione di partecipazioni o Illeciti nei rapporti patrimoniali o Compensi illegali o Abuso di informazioni privilegiate

- Amministrative o Abuso di denominazione o Partecipazione al capitale

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o Disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari o Sollecitazione all’investimento - Opa e Ops o Informazione societaria o Deleghe di voto o Procedura sanzionatoria / Sanzioni applicabili ai promotori finanziari

VI Disposizioni transitorie e finali - Agenti di cambio

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Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

I Disposizioni comuni Soggetti, servizi e strumenti che la legge intende nella disciplina dell’intermediazione finanziaria: Sono imprese di investimento

a) le Sim, società di intermediazione mobiliare, vale a dire l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, autorizzata a svolgere servizi d’investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

b) le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, imprese, diverse dalla banca, autorizzate a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia le prime e sede legale in uno Stato extracomunitario le seconde;

- Le Sicav, vale a dire le società per azioni di investimento a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni;

- I fondi comuni di investimento, si intendono come patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto (i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo) sia chiuso (il diritto di rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti a scadenze predeterminate), può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

- Gli Oicr, vale a dire gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi comuni di investimento e le Sicav;

- Per gestione collettiva del risparmio si intende il servizio che si realizza attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti (viene detta società promotrice la SGR che svolge questa attività) e la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili (viene definito gestore la SGR che svolge questa attività);

- Le SGR, società di gestione del risparmio, società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e quelle armonizzate, cioè con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo;

- Per soggetti abilitati le imprese di investimento, le SGR, le società armonizzate, le sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento;

- Per servizi ammessi al mutuo riconoscimento, questi sono quelli elencati nelle sezioni A e C delle tabelle allegate al decreto, autorizzati nello Stato comunitario d’origine e di seguito nella sezione B gli strumenti, nello specifico:

Allegato. Sezione A – Servizi

1) Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nelle a sezione B.

2) Esecuzione di tali ordini per conto terzi. 3) Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B.

4) Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito del mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti

contemplati nella sezione B. 5) Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nelle sezioni B e

collocamento di tali emissioni.

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Sezione C – Servizi accessori 1) Custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti indicati nella sezione B.

2) Affitto di cassette di sicurezza. 3) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una

transazione relativa a uno o più strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui interviene l’impresa che concede il credito o il prestito.

4) Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti e l’acquisto di imprese.

5) Servizi connessi all’assunzione a fermo. 6) Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli strumenti elencati nella

sezione B. 7) Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di

investimento. - Per sollecitazioni all’investimento ogni offerta, invito a offrire o messaggio

promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione si strumenti finanziari;

- Per prodotti finanziari, gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

- Per strumenti finanziari si intendono:

Allegato. Sezione B – Strumenti

1) Valori mobiliari 2) Quote di un organismo di investimento collettivo.

3) Strumenti del mercato monetario. 4) Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti

equivalenti che si regolano in contanti. 5) Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).

6) Contratti swaps su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari (“equity swaps”).

7) Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell’Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in

particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse.

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato monetario;

b-bis) strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquistare gli strumenti

indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, su valute, su merci e

sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti (dalla lettera ‘f’ alla ‘j’ si intendono gli strumenti finanziari derivati);

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

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I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

- Per offerta pubblica di acquisto e scambio ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari;

- Per emittenti quotati i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

- Per partecipazioni si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

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Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

II Intermediari - Disposizioni generali

La vigilanza regolamentare per una sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario è affidata alla Banca d’Italia che è competente per quanto riguarda il contenimento e frazionamento del rischio e la stabilità patrimoniale, disciplinando con regolamento l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le modalità di deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, le regole applicabili agli Oicr, relative ai i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente; i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore ed alla Consob per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, disciplinando con regolamento le procedure, anche di controllo interno, dei servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni, i comportamenti da osservare nei rapporti con gli investitori anche al fine di ridurre al minimo i conflitti d’interesse e di assicurare che la gestione del risparmio si svolga con modalità aderenti alle esigenze dei singoli investitori nel rispetto degli obiettivi d’investimento, stabilendo gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi. I due soggetti operano in maniera coordinata, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri sui soggetti abilitati, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate. Entrambi i soggetti possono effettuare interventi sui soggetti abilitati:

- Convocando amministratori, sindaci e dirigenti; - Ordinando la convocazione di organi collegiali e fissandone l’o.d.g. - Procedendo direttamente alla convocazione quando gli organi competenti non

abbiano ottemperato agli ordini predetti. - Ordinare la sospensione o limitazione temporanea dell’emissione o rimborso di

quote o azioni di Oicr. Possono chiedere ai soggetti abilitati e alle società di revisione contabile, vigilanza

informativa, comunicazioni di dati e notizie di atti per le materie di propria competenza, mentre il collegio sindacale e le società di revisione contabile sono tenute ad informare senza indugio comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l’attività dei soggetti abilitati che possono pregiudicare la continuità dell’impresa; nello specifico con riferimento alle Sim, Sgr e Sicav i giudizi negativi, giudizi con rilievo o la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio su bilanci, su prospetti di Oicr o su servizi d’investimento prestati dalle banche.

Possono, vigilanza ispettiva, presso i soggetti abilitati ed i soggetti ad essi legati effettuare ispezioni, richiedere l’esibizioni di documenti ed il compimento di atti ritenuti necessari e chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario ed extracomunitario di effettuare accertamenti sui profili di propria competenza presso succursali di Sim, Sgr e banche stabilite sul territorio dello Stato, viceversa per le imprese d’investimento, Sga, banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

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La vigilanza sul gruppo è in facoltà della Banca d’Italia impartire disposizioni riferite a Sim, Sgr o società finanziarie poste al vertice di un gruppo che è controllato o controlla, direttamente o indirettamente da Sim o Sgr o dagli stessi che controllano Sim ed Sgr ovvero sono partecipati almeno per il 20% da uno dei suddetti soggetti che controllano Sim o Sgr. A loro volta le Sim, Sgr e capogruppo estendono tali disposizioni per l’esecuzioni di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

I soggetti, esponenti aziendali, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, Sgr e Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze con regolamento; il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del sopravvenuto difetto o in caso d’inerzia dalla Banca d’Italia o dalla Consob.

Inoltre in assenza dei requisiti di onorabilità non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ed in caso di inosservanza del divieto la deliberazione adottata è impugnabile, pur se le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea; l’impugnazione può essere proposta anche da Banca d’Italia o Consob entro 180 giorni dalla data di deliberazione ovvero se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese o a deposito, entro lo stesso termine.

Chiunque intenda acquisire o cedere una partecipazione al capitale qualificata, in aumento o diminuzione anche per in caso di superamento delle soglie relative previste o in merito all’acquisizione o la perdita del controllo della società, in una Sim, Sgr o Sicav deve darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, la quale nel termine di 90 giorni può vietare l’operazione o fissare un termine massimo per l’acquisizione. Una volta avvenuti gli acquisti vanno anche comunicati alla Consob e alla società bersaglio, anche se avvenute indirettamente per il tramite di controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Il diritto di voto che consente di influire sulla società inerente le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni suddette o quando sia intervenuto il divieto da parte di Banca d’Italia o quando non siano decorsi i 90 giorni previsti per il divieto o il termine massimo eventualmente fissato; Banca d’Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere tale diritto quando l’influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicare la gestione sana e prudente o l’effettivo esercizio della vigilanza e può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni soggette alla normativa esposta.

Banca d’Italia e Consob possono richiedere informazioni sulle partecipazioni a Sim, Sgr e Sicav indicando il termine per la risposta, in merito all’indicazione nominativa dei titolari di partecipazioni, alle società ed enti che possiedono partecipazioni, agli amministratori e alle fiduciarie.

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II Intermediari - Servizi d’investimento

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d’investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche; le Sgr e le Sga, qualora autorizzate nel paese di origine, possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto terzi; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dal Tub art. 107 nei casi e alle condizioni stabilite da Banca d’Italia e Consob limitatamene agli strumenti finanziari derivati nonché il collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; le Sim possono prestare i servizi accessori e le altre attività finanziarie nonché le connesse e strumentali. Il Ministero dell’economia e delle finanze individua nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori e quali soggetti possono esercitare i nuovi servizi, adottando le norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La Consob autorizza l’esercizio dei servizi d’investimento da parte delle Sim, iscrivendole in apposito albo, qualora sia adottata la forma di S.p.A. con la denominazione di ‘società di intermediazione mobiliare’ , abbiano sede legale e direzione generale sul territorio della Repubblica, il capitale sociale di 1.000 milione di euro versato contestualmente alla presentazione dell’atto costitutivo, lo statuto, il programma relativo all’attività iniziale e la relazione della struttura organizzativa, siano rispettati i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti con funzioni di amministratori, direzione e controllo anche inerenti le partecipazioni e la struttura di gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa. L’autorizzazione è negata quando non risulta garantita la sana e prudente gestione e la stessa Consob disciplina le ipotesi di decadenza, mentre Banca d’Italia autorizza l’esercizio dei servizi d’investimento da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Nello svolgimento dei servizi i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti ed operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, organizzandosi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi ed in situazione di conflitto agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, disponendo di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, svolgendo una gestione indipendente, sana e prudente. Nella prestazione dei servizi gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti, su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti dei patrimonio di proprietà di questi ultimi. Salvo consenso scritto i soggetti abilitati non possono utilizzare nell’interesse proprio e di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti da essi detenuti a qualsiasi titolo, secondo il principio della separazione patrimoniale, stesso consenso nel caso i soggetti agiscano in nome e per conto del cliente. Difatti i contratti relativi alla prestazione dei servizi sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti, salvo ragioni tecniche o la natura professionale dei contraenti la Consob può prevedere altre forme, ma in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, nullità che può essere fatta valere solo dal cliente, ed è nulla ogni pattuizione che rinvii agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico, in questi casi nulla è dovuto. Nei giudizi dei danni cagionati al cliente, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

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Per le gestioni di portafogli di investimento occorre che il contratto sia in forma scritta, il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, l’impresa d’investimento, la Sgr o la banca non possono salvo istruzioni scritte contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito, il cliente può recedere in qualsiasi momento fermo restando i diritti dei soggetti abilitati, l’esercizio dei diritti di voto può essere conferita con procura scritta per singola assemblea, e scritta deve essere l’autorizzazione del cliente alla delega dell’esecuzione dell’incarico anche con riferimento all’intero portafoglio a soggetti autorizzati; sono nulli i patti contrari a queste disposizioni e la nullità può anche in questo caso essere fatta valere solo dal cliente. Sim e banche autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono svolgere l’attività di negoziazione nei mercati regolamentati italiani, comunitari e extracomunitari riconosciuti da Consob, che può disciplinare le ipotesi in cui le negoziazioni deve essere eseguita nei mercati regolamentati, tranne per le negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le Sim, operatività transfrontaliera, possono operare negli stati comunitari e previa autorizzazione Banca d’Italia negli stati extracomunitari; le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica previa informazione dell’autorità competente nello Stato d’origine e queste possono stabilire succursali sul territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine; la Consob disciplina l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie occorre l’autorizzazione Consob, sentita Banca d’Italia, qualora l’impresa abbia gli stessi requisiti previsti per le comunitarie e sussista l’autorizzazione e l’effettivo svolgimento nello Stato d’origine dei servizi che intendono svolgere in Italia, con la vigenza nello Stato d’origine delle stesse norme italiane per le Sim ed il rispetto di condizioni di reciprocità.

Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o dal soggetto incaricato della promozione e del collocamento, salvo quella effettuata nei confronti di investitori professionali; può essere effettuata da soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, dalle Sgr, Sga e dalle Sicav limitatamene alle quote o azioni di Oicr. I soggetti abilitati possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi d’investimento, nel caso l’offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d’investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento di servizi di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.

Per i prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d’investimento occorre apposito regolamento Consob, sentita Banca d’Italia. L’efficacia di tali contratti ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore, l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, facoltà indicata nei moduli consegnati all’investitore la cui omessa indicazione comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente. Il recesso non si applica alle o.p.v. o alle o.p.a. di azioni o strumenti che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni purché negoziate in mercati regolamentati italiani o UE. Per tale offerta i soggetti abilitati si avvalgano di promotori finanziari. Persone fisiche in qualità di dipendente, agente o mandatario che esercita professionalmente l’offerta fuori sede, volta nell’interesse di un singolo soggetto, che è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore, anche se i danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. La Consob tiene l’albo unico nazionale dei promotori, i cui requisiti di onorabilità e professionalità sono determinati con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze; i requisiti professionali sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob, che disciplina inoltre le attività incompatibili, le modalità di iscrizione all’albo, le regole di presentazione e di comportamento dei promotori, le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività da questi svolta, le violazioni alle quali si applicano le relative sanzioni.

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Consob può chiedere ai promotori o ai soggetti che di questi si avvalgono la comunicazione di dati e notizie e la trasmissioni di atti e documenti fissandone i relativi termini, con la possibilità di effettuare ispezioni e chiedere l’esibizione di documenti o il compimento di atti ritenuti necessari.

Per tecniche di comunicazione a distanza, promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari, si intendono le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di suo incaricato, regolamentate dalla Consob. Le sollecitazioni all’investimento aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni sono i casi in cui i soggetti abilitati non devono avvalersi di promotori.

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D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

II Intermediari - Gestione collettiva del risparmio

La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Sgr, Sga, Sicav. Le Sgr possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività connesse o strumentali, prestare i servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari limitatamene alle quote di Oicr di propria istituzione e consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, delegando specifiche scelte d’investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestioni di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore, delegando a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, fermo restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l’operato dei soggetti delegati. La Banca d’Italia autorizza l’esercizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte di società di gestione del risparmio quando sia adottata la forma di S.p.A. la cui denominazione sociale contenga ‘società di gestione del risparmio’ con sede legale e direzione generale della società nel territorio della Repubblica, il cui capitale sociale versato sia dell’ammontare stabilito da Banca d’Italia pari ad 1 milione di euro, i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direttive e di controllo abbiano i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e di questi ultimi ne siano in possesso i titolari di partecipazioni, la struttura del gruppo non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza, venga presentato oltre l’atto costitutivo e lo statuto un programma di attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

Tale autorizzazione viene negata quando dalla verifica delle condizioni non risulta garantita la sana e prudente gestione; Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza nei casi di mancato inizio o interruzione dello svolgimento dei servizi e le operazioni di fusione o scissione delle società e dei fondi comuni, iscrivendo le Sgr in un apposito albo mentre le Sga in un apposito elenco allegato all’albo. Il fondo comune è gestito dalla società che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio che a sua volta può gestire sia propri fondi sia fondi di altre società.

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo è affidata ad una banca depositaria che nelle sue funzioni accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote e la destinazione dei redditi del fondo, la correttezza del calcolo del valore delle quote o su incarico della Sgr provvede essa stessa a tale calcolo, accerta che nelle operazioni la controprestazione sia ad essa rimessa ed esegue le istruzioni della Sgr se non sono contrarie alle leggi, al regolamento e alle prescrizioni degli organi di vigilanza, in quanto responsabile nei confronti della società e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

Nell’esercizio delle rispettive funzioni la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente nell’interesse dei partecipanti al fondo, verso i quali la società promotrice ed il gestore assumo solidalmente gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun fondo e ciascun suo comparto costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione o nell’interesse della stessa, né quelle di creditori del depositario o nell’interesse degli stessi, tali azioni sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi, inoltre la società di gestione non può in alcun caso utilizzare nell’interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi gestiti. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell’investitore ed è Banca d’Italia che può stabilire caratteristiche dei certificati e valore unitario iniziale delle quote.

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Il Ministero dell’economia e delle finanze con regolamento determina i criteri cui devono uniformarsi i fondi riguardo all’oggetto dell’investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote, le modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, all’eventuale durata minima e massima e alle condizioni e modalità con le quali devono effettuarsi gli acquisti o i conferimenti dei beni sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

Il rapporto di partecipazione al fondo è disciplinato dal regolamento i cui criteri di redazione ed il suo contenuto minimo sono stabiliti dalla Banca d’Italia deputata all’approvazione e la valutazione della completezza e compatibilità entro 3 mesi dalla presentazione. Il regolamento di ciascun fondo definisce le caratteristiche dello stesso, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore e la banca depositaria definendone i compiti e regolando i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo, stabilendo in particolare denominazione e durata del fondo, modalità di partecipazione, sottoscrizioni, rimborsi e liquidazione del fondo, organi competenti per la scelta ed i criteri degli investimenti, beni e strumenti in cui è possibile investire il patrimonio del fondo, i criteri per la determinazione e la distribuzione dei proventi, le spese e gli oneri a carico del fondo, dei partecipanti e della società di gestione e le sue provvigioni, le modalità di pubblicazione del valore della quota.

Le Sgr devono operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti al fondo e dell’integrità del mercato, organizzandosi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse agendo in modo da assicurare un equo trattamento degli Oicr, adottando misure adeguate e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, provvedendo all’esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, esercizio che spetta al gestore salvo patto contrario nei casi di gestore diverso dalla società promotrice. Possono operare, anche senza stabilire succursali, in uno Stato comunitario, mentre per gli stati extracomunitari necessitano di autorizzazione delle Banca d’Italia.

Le Sga possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione del primo insediamento, la cui attività deve iniziare entro 2 mesi, alla Banca d’Italia e alla Consob da parte delle autorità competenti nello Stato di origine. Stesso periodo e stessa comunicazione per l’offerta in Italia di quote di fondi di investimento comunitari rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi d’investimento collettivo, mentre l’offerta di fondi non rientranti nell’ambito delle direttive è autorizzata da Banca d’Italia sentita la Consob a condizione che gli schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le costituzione di Sicav iscrivendole in un apposito albo e regola le ipotesi di decadenza, quando sia adottata la forma di S.p.A. con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica, con un capitale prestabilito da Banca d’Italia di 1 milione di euro, le funzioni di amministrazione, direzione e controllo ed i titolari di partecipazioni devono possedere requisiti di professionalità, indipendenza i premi, ed onorabilità, i secondi; lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni, la struttura di gruppo non deve pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società, venga presentato assieme all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto, che deve essere interamente versato senza conferimenti in natura, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, quindi le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione e possono essere nominative o al portatore, queste ultime attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria.

La Sicav può svolgere attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente ad Sgr, in questo caso necessita sempre l’autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob, quando ricorrano le stesse condizioni previste per la costituzione della Sicav con la specifica che l’affidamento della gestione è affidato ad una Sga sia subordinato all’esistenza di intese di collaborazione con le Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l’effettiva vigilanza sulla gestione del

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patrimonio della Sicav; nel caso di Sicav multicomparto, ciascuno di essi costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dagli altri.

Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate, prevedendo eventualmente i limiti all’emissione delle azioni nominative e relativi particolari vincoli di trasferibilità, l’esistenza di più comparti di investimento per i quali può essere emessa una particolare categoria di azioni, la possibilità di emettere frazioni di azioni fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un’azione. La sicav non può emettere obbligazioni o azioni si risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. L’assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta, il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto, laddove l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta, altrimenti se la delibera non è conforme non si tiene conto di questo tipo di voto, ma solo per il computo della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria. Le modifiche dello statuto sono approvate dalla Banca d’Italia entro 4 mesi dalla presentazione della domanda. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura prevista e permane tale per 60 giorni la società si scoglie, salvo sospensione del termine qualora sia iniziata una procedura di fusione tra Sicav; nel caso di scioglimento o liquidazione volontaria la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria previa comunicazione alla Banca d’Italia del piano di smobilizzo e di riparto con il rimborso delle azioni su istruzioni dei liquidatori da parte della banca depositaria. Il progetto di fusione o di scissione e la deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, che la rilascia sentita la Consob e se non consti l'autorizzazione non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

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Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

II Intermediari - Provvedimenti ingiuntivi e crisi

In caso di violazione da parte di una Sim, impresa di investimento, Sgr, Sicav e banche

autorizzate delle disposizioni loro applicabili, Banca d’Italia o Consob possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità e vietare di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamene a singole succursali o dipendenze quando le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale o nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori, per gli intermediari comunitari tali provvedimenti vengono comunicati anche all’Autorità di vigilanza dello Stato membro. In questi casi può essere ordinata la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti di dette autorità; risultino violazioni delle norme di comportamento; le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori ed anche in questo caso è prevista la comunicazione all’autorità competente dello Stato comunitario in cui ha sede legale l’intermediario. La Banca d’Italia o la Consob quando sussistano elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli Oicr esteri delle disposizioni loro applicabili possono sospendere in via cautelare per non più di 60 giorni l’offerta delle relative quote o azioni; in caso di accertata violazione sospensione e divieto dell’offerta temporanea è applicabile anche per gli Oicr.

Il Presidente della Consob, sentito il Governatore della Banca d’Italia può disporre in via d’urgenza la sospensione degli organi amministrativi di Sim, Sgr e Sicav e la nomina di un commissario, carica che dura per un periodo massimo di 60 giorni con funzioni di pubblico ufficiale, che ne assume la gestione, stabilendone al caso speciali cautele e limitazioni per la gestione, quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

La Consob in caso di necessità e urgenza può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario sempre per 60 giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari. Mentre è prevista la sospensione per un periodo massimo di 1 anno qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali in relazione ai seguenti reati: delitti previsti dal codice civile per la legge fallimentare, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, in materia tributaria, per i reati previsti dal TUB e dal TUF.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della Consob può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo delle Sim, Sgr e Sicav quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie; siano previste gravi perdite del patrimonio della società; lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato dal Presidente della Consob. Il provvedimento può essere assunto anche nei confronti di succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie, mentre a Sim, Sgr e Sicav non si applicano le norme della legge fallimentare. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della Consob può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa di Sim, Sgr e Sicav, anche quando sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione, anche su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato dal Presidente della Consob, dai commissari straordinari e dai liquidatori, disposizione applicabile anche alle imprese di investimento extracomunitarie. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia.

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Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una Sga sia stata revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L’esercizio dei servizi d’investimento è subordinato all’adesione ad un sistema d’indennizzo a tutela degli investitori, che sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore, riconosciuto dal Ministero dell’economia e delle finanze che ne disciplina con regolamento l’organizzazione ed il funzionamento, sentite Banca d’Italia, che ne coordina l’operatività, e Consob. Per gli intermediari esteri quali succursali di imprese di investimento, Sga o banche comunitarie possono aderire al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine ad un sistema di indennizzo riconosciuto limitatamene all’attività svolta in Italia, salvo che aderiscono ad un sistema di indennizzo estero equivalente devono aderire ad un sistema riconosciuto limitatamene all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi esteri possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi riconosciuti.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

III Mercati e Gestione accentrata - Mercati

L’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro, le società di gestione. La Consob determina con regolamento il capitale minimo della società di gestione nell’ordine di 5 milioni di euro e le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione. Il Ministero dell’economia e delle finanze determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle società di gestione ed i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante, sentita la Consob a cui vanno comunicati entro 24 ore gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione ed alla stessa società unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; in assenza dei requisiti o della comunicazione prevista non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni eccedenti la soglia partecipativa e la stessa Consob può proporre l’impugnazione entro 180 giorni dalla data di deliberazione o iscrizione nel registro delle imprese. L’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento del mercato deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione, che può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. In ogni caso il regolamento determina le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, le condizioni e modalità di svolgimento delle stesse e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; le modalità di accertamento, pubblicazioni e diffusioni dei prezzi ed i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni con i relativi criteri di determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

La Consob detta le disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento ed autorizza l’esercizio dei mercati, iscrivendoli in un elenco ed approvando le modifiche di regolamento, quando sussistono i requisiti per la creazione della società di gestione ed il relativo regolamento è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare trasparenza al mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Tali provvedimenti sono adottati sentita la Banca d’Italia per i mercati nei quali sono negoziati all’ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, e per i mercati nei quali sono trattati titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi d’interesse e valute.

In apposita sezione la Consob iscrive i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità può riconoscere mercati esteri al fine di estendere l’operatività sul territorio della Repubblica. Per le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, la quale accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari, le modalità di formazione dei prezzi, la liquidazione dei contratti e le norme di vigilanza sui mercati siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia, quindi rilascia il proprio nulla osta se la normativa sia comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. La realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri va comunicata alla Consob, che vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Essa può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari ed in caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti necessari, immediatamente esecutivi e sottoposti ad approvazione della Commissione che delibera entro 5 giorni pena la decadenza, anche sostituendosi alle società di gestione con provvedimenti adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

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La società di gestione, nella sua organizzazione, predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni; comunica alla Consob le violazioni del regolamento di mercato; provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni inerenti le operazioni concluse sul mercato e fuori dal mercato, come da regolamento Consob; provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Consob.

Quindi le società di mercato sono soggette alla vigilanza della Consob, che le iscrive in un albo e verifica che le modifiche statutarie non contrastino con i requisiti per esse previsti, affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l’effettivo conseguimento delle finalità di trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori e può chiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze sentite Banca d’Italia e Consob, disciplina e autorizza i mercati e ne approva i regolamenti ove è ammessa d’ufficio la Banca d’Italia che e assieme al Ministero partecipano alle negoziazioni operando di concerto per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta.

La Banca d’Italia d’intesa con la Consob, può disciplinare l’istituzione ed il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti; tali fondi costituiscono patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e su di essi non sono ammesse azioni, sequestri e pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell’interesse degli stessi, non opera la compensazione legale e non può essere pattuita la compensazione volontaria nei confronti del depositario.

Banca d’Italia d’intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, tale disciplina esclusa la fase finale del regolamento del contante, può prevedere che il servizio sia gestito da una società autorizzata anche con l’istituzione di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione delle operazioni, prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni esecutive e cautelari da parte di creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Gli organismi che gestiscono tali sistemi assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

La Consob dichiara l’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione e dei sistemi di compensazione e garanzia, l’insolvenza determina l’immediata liquidazione, effettuata da uno o più commissari nominati dalla stessa Consob che ne determina l’indennità posta a carico della società di gestione, dei contratti dell’insolvente. I commissari possono compiere gli atti necessari alla liquidazione, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sul mercato e ai gestori dei servizi, rilasciando a chiusura della procedura di liquidazione dell’insolvenza, un certificato di credito agli aventi diritto che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’insolvente.

In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero dell’amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze su proposta Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione e può revocare l’autorizzazione per l’esercizio dei mercati, attribuendo i poteri a un commissario che li esercita sulla base delle direttive e sotto il diretto controllo della Consob sino alla ricostituzione degli organi. Circa la revoca dell’autorizzazione entro 30 giorni gli amministratori o il commissario convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società; qualora non si proceda alla convocazione o l’assemblea non deliberi entro 3 mesi il Ministero può disporre lo scioglimento della società nominando i liquidatori.

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La Consob in questo caso promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni eventualmente disponendo il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società previo consenso di quest’ultima. La Banca d’Italia vigila invece sui mercati all’ingrosso dei titoli di Stato e sulle società di gestione, avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni, con gli stessi poteri visti per la Consob in precedenza e sull’efficienza ed il buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.

Circa i Mercati non regolamentati, Sistemi di Scambi Organizzati di strumenti finanziari, la Consob può richiedere agli organizzatori, emittenti e operatori dati, notizie e documenti sugli scambi ed al fine di tutelare gli investitori può stabilire modalità, termini e condizioni dell’informazione del pubblico riguardante gli scambi, sospendendo e, nei casi più gravi, vietando gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori, sentita la Banca d’Italia quando riguardano scambi all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato e per i mercati nei quali sono trattati titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi d’interesse e valute e dal Ministero, sentita Banca d’Italia e Consob, quando riguardano scambi all’ingrosso di titoli di Stato.

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III Mercati e Gestione accentrata - Gestione accentrata

L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni anche senza fine di lucro; le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, la Consob determina d’intesa con la Banca d’Italia il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali che queste possono svolgere.

Il Ministero dell’economia e delle finanze determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle società di gestione ed i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante, il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del sopravvenuto difetto o in caso d’inerzia dalla Banca d’Italia o dalla Consob, a quest’ultima vanno comunicati entro 24 ore gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione ed alla stessa società unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; in assenza dei requisiti o della comunicazione prevista non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni eccedenti la soglia partecipativa e la stessa Consob può proporre l’impugnazione entro 180 giorni dalla data di deliberazione o iscrizione nel registro delle imprese. La Consob d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza le società all’esercizio dell’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistano i requisiti previsti e il sistema di gestione sia conforme al regolamento di attuazione e dei servizi dettati dai suddetti soggetti che prevedono le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi con regolamento; i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste per i depositi accentrati; le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio; le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata; le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l’ordinata prestazione del servizio. Consob e Banca d’Italia vigilano sulle società di gestione al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori; possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie e documenti nonché eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti necessari, indicandone modalità e termini; possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società accentrata con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione della società. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società, il Ministero ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi; restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci da parte degli emittenti il cui termine per le annotazioni nel libro dei soci decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l’intervento in assemblea e gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati, peraltro gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione devono essere specificamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto e la società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l’intermediario risponde in solido salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.

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La clausola del contratto di deposito avente a oggetto gli strumenti finanziari che attribuisce al depositario, che ha tutti i poteri necessari compreso quello di apporre girata sui titoli nominativi, di procedere al subdeposito degli strumenti presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto, fermo restando che alle società di gestione si applica il divieto di rappresentanza. Il depositario degli strumenti immessi nel sistema può, tramite il depositario disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Il trasferimento produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina della circolazione degli strumenti finanziari. I vincoli gravanti sugli strumenti immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti nominativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte e di ciò è fatta menzione sul titolo, nel caso di pignoramento di strumenti immessi nel sistema di gestione gli adempimenti nei confronti dei comproprietari sono eseguiti nei confronti dei depositari.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

IV Disciplina degli Emittenti - Appello al pubblico Risparmio

La Consob esercita i propri poteri avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, in merito gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni. In merito agli obblighi degli offerenti, coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione; il prospetto contiene le informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti.

Per le comunicazioni della Consob di eventuali informazioni mancanti i termini sono 7 giorni per li prodotti quotati e diffusi e 15 se azioni non quotate né diffuse; l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto della Consob si ha entro 20 giorni per non quotati emessi da società che abbiano già emesso strumenti o azioni quotate, ed entro 40 giorni se non quotati né diffusi, tranne che entro 15 giorni dalla comunicazione la Consob non richieda informazioni integrative da inserire nel prospetto e modalità specifiche di pubblicazione dello stesso e può, su richiesta della società di gestione del mercato, affidarle i compiti inerenti al controllo del prospetto. La Consob regolamenta le disposizioni di attuazione stabilendo in particolare il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto nonché le modalità di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento; le modalità da osservare prima della pubblicazione, per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto e di sottoscrizione; le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari, in generale le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l’offerente, l’emittente e chi colloca i prodotti finanziari. In particolare l’ultimo bilancio dell’emittente approvato e il bilancio consolidato sono corredati dalle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio, che se negativo ovvero si è dichiarata impossibilità a esprimere un giudizio determina che la sollecitazione non può essere effettuata, anche se approvati o redatti nel periodo di sollecitazione. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni suddette o delle relative norme regolamentari, la Consob allo scopo di acquisire elementi conoscitivi può richiedere entro 1 anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Consob disciplina il riconoscimento in Italia del prospetto approvato in conformità della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati membri UE e approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l’UE abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco. Se la sollecitazione è effettuata simultaneamente o in data ravvicinata in Italia e in altri Stati UE, la sollecitazione è sottoposta agli adempimenti previsti quando l’emittente ha sede in Italia. La Consob può sospendere in via cautelare per massimo 90 giorni, la sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni o delle norme regolamentari o vietare la sollecitazione in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle nome regolamentari. Queste disposizioni presentano casi di inapplicabilità alle sollecitazioni all’investimento rivolte ai soli investitori professionali, ad un numero di soggetti non superiore a 200, di un ammontare complessivo non superiore 40.000 euro ovvero investimento unitario non inferiore a 250.000 euro, aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato Italiano, da uno Stato membro dell’UE o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri UE, aventi a oggetto prodotti finanziari emessi dalla BCE o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE, aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diverse dalle azioni o dagli strumenti che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

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Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all’investimento, che vanno preventivamente trasmessi alla Consob, effettuato secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell’informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto; la Consob può sospendere in via cautelare per non più di 90 giorni, l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle suddette disposizioni o delle relative norme regolamentari; vietare l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme citate; vietare l’esecuzione della sollecitazione all’investimento in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti suddetti. Coloro che effettuano un’offerta pubblica di acquisto o scambio ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie ai destinatari di prevenire a un fondato giudizio sull’offerta. Entro 15 giorni Consob può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento di offerta nonché particolari garanzie da prestare, decorso tale termine il documento può essere pubblicato, mentre sale a 30 giorni il termine per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico. Consob può sospendere in via cautelare l’offerta in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni e delle norme regolamentari ovvero dichiarare decaduta l’offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme regolamentari e qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni suddette o delle relative norme regolamentari, la Consob allo scopo di acquisire elementi conoscitivi può richiedere entro 1 anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. L’offerta è irrevocabile ed ogni clausola contraria è nulla ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. L’emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione in merito. La Consob con regolamento disciplina il contenuto del documento da pubblicare nonché le modalità di pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell’offerta; la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell’offerta; le offerte di aumento e quelle concorrenti senza limitare il numero dei rilanci effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria, che deliberano in ogni convocazione con voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale, le società italiane le cui azioni oggetto dell’offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’UE si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta e possono emetter azioni con diritto di voto subordinato all’effettuazione di un’offerta solo se per il verificarsi della condizione, sia necessaria un’autorizzazione assembleare. Chiunque a seguito di acquisti a titolo oneroso venga a detenere una partecipazione superiore al 30%, promuove un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto, l’offerta è promossa entro 30 giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi, o minor periodo disponibile qualora non siano stati effettuati acquisti, e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni della medesima categoria. Consob regolamenta le ipotesi in cui la partecipazione è acquisita mediante l’acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con azioni quotate; l’obbligo di offerta che consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30% senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria; il corrispettivo dell’offerta che può essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari; le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinano la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto in misura da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione del 30%.

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L’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione del 30% è detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ovvero se il superamento della partecipazione del 30% sia realizzato in presenza di altri soci che detengano il controllo o sia determinato da operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; trasferimento delle azioni tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente; operazioni di carattere temporaneo e operazioni di fusione o di scissione. L’obbligo di offerta pubblica non sussiste se la partecipazione viene ad essere detenuta a seguito di O.p.a. o O.p.s. avente a oggetto almeno il 60% delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscano diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ove ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:

- l’offerente e i soggetti ad esso legati, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all’1% nei 12 mesi precedenti la comunicazione alla Consob né durante l’offerta;

- l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti soci che possiedono la maggioranza delle azioni nella soglia del 30%, escluse dal computo le partecipazioni detenute dall’offerente, dal socio di maggioranza anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al 10% e dai soggetti a essi legati;

- la Consob accordi l’esenzione previa verifica delle condizioni sopra indicate. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento; l’offerente è tenuto a promuovere l’Opa totalitaria se nei 12 mesi successivi alla chiusura dell’Opa preventiva l’offerente abbia effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all’1%; la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% (percentuale elevabile sentita la società di gestione del mercato) delle azioni ordinarie promuove un’offerta pubblica di acquisto residuale sulla totalità delle azioni con diritto di voto, anche si detiene la percentuale per una specifica categoria di azioni ed in questo caso l’offerta è rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria, al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro 120 giorni il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti con le soglie del 30% e del 90% per le Opa totalitarie e residuali, quando vengono a detenere a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali suddette, gli aderenti a un patto parasociale anche nullo anche se gli acquisti siano stati effettuati nei 12 mesi precedenti la stipulazione del patto ovvero contestualmente alla stessa, un soggetto e le società da esso controllate, le società sottoposte a comune controllo, una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione degli obblighi previsti dalle suddette norme, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali del 30% e 90% devono essere alienate entro 12 mesi. Se il diritto viene comunque esercitato la deliberazione o il diverso atto sono impugnabili anche su proposta della Consob entro 120 giorni. Chiunque a seguito di un’offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto venga a detenere più del 98% di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro 4 mesi dalla conclusione dell’offerta se ha dichiarato nel documento di offerta l’intenzione di avvalersi di tale diritto; in questo caso il prezzo di acquisto è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

IV Disciplina degli Emittenti - Emittenti

Circa l’informazione societaria, prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato l’emittente pubblica un prospetto di quotazione contenente le informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. La Consob determina con regolamento i contenuti del prospetto, richiedendo informazioni integrative all’emittente, e le modalità di pubblicazione dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato sia preceduta da una sollecitazione all’investimento e coordinando le funzioni proprie con quelle della società di gestione e su sua richiesta può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto. Questo viene redatto in conformità alle direttive comunitarie e se approvato dall’autorità competente di un altro Stato UE è riconosciuto dalla Consob quale prospetto per l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob stabilisce con regolamento le modalità dell’informazione al pubblico che gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano devono dare dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate (gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni relative alle controllate), non di pubblico dominio e idonei se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. In caso di inottemperanza la Consob provvede direttamente a spese degli interessati, salvo gli emittenti oppongano con reclamo motivato che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro grave danno, in questo caso gli obblighi sono sospesi e la Consob entro 7 giorni, dopo tale termine il reclamo si intende accolto, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Consob stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico su studi e statistiche concernenti emittenti quotati elaborati da questi ultimi, da intermediari autorizzati nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi. La Consob può richiedere agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano e alle controllate la comunicazione di notizie e documenti fissandone le modalità; assumere notizie dagli amministratori, sindaci e società di revisione e dai dirigenti delle società ed eseguire ispezioni presso di essi anche nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante, in misura superiore al 2% per le società quotate e del 10% per le non quotate o S.r.l., o che partecipano ad un patto parasociale, richiedendo alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l’indicazione nominativa dei soci e dei fiducianti. Queste norme si applicano anche agli strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ma la Consob può dispensare in tutto o in parte dall’osservanza di tali obblighi in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione. In ordine agli assetti proprietari, coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob, per le società con azioni quotate la comunicazione va effettuata anche per le partecipazioni superiori al 10% in società non quotate o in S.r.l. anche estere. La Consob stabilisce con regolamento le variazioni delle partecipazioni che comportano obbligo di comunicazione, i criteri per il calcolo delle partecipazioni indirettamente detenute e le ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, il contenuto, le modalità ed i termini delle comunicazioni e dell’informazione e le eventuali deroghe, che per le società non quotate possono avere carattere periodico.

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Il diritto di voto inerente azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni suddette non può essere esercitato e in caso di inosservanza del divieto la deliberazione adottata è impugnabile, pur se le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea, l’impugnazione può essere proposta dalla Consob entro 180 giorni dalla data di deliberazione ovvero se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese o al deposito, entro lo stesso termine (salvo le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ed in questo caso i relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle controllate). In caso di partecipazioni reciproche eccedenti i suddetti limiti la società che ha superato il limite non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro 12 mesi dalla data in cui ha superato il limite, in caso di mancanza di alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle sue società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo dell’alienazione si applicano a entrambe salvo loro diverso accordo. Inoltre il limite di partecipazione del 2% è elevato al 5% a condizione che il superamento del primo limite da parte di entrambe abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate.

Se un soggetto partecipa ad una società quotata oltre il 2%, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società quotata controllata dal primo, l’inosservanza di tale norma sospende il diritto di voto per le azioni eccedenti tale limite, se non è possibile accertare quale delle sue società ha superato il limite successivamente la sospensione si applica a entrambi salvo diverso accordo. Tali disposizioni non si applicano quando i limiti sono superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie, in caso di inosservanza vale il principio dell’impugnazione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni dalla stipula e depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro 15 giorni dalla stipulazione, le cui modalità, contenuti della comunicazione, estratto e pubblicazione sono stabiliti dalla Consob con regolamento; in caso di inosservanza degli obblighi suddetti i patti sono nulli ed il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi suddetti non può essere esercitato e vale il principio dell’impugnazione. La norma si applica anche ai patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o strumenti finanziari che attribuiscano diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedano l’acquisto delle azioni o degli strumenti suddetti, che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.

I patti se a tempo determinato non possono avere durata superiore a 3 anni e si intendono stipulati per tale durata se le parti hanno previsto un termine maggiore, ma sono rinnovabili a scadenza. Possono comunque essere stipulati a tempo indeterminato in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 6 mesi e la dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni, mentre gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso. Per i suddetti patti relativi a società italiane quotate solo in mercati regolamentati UE, la Consob può dichiarare l’inapplicabilità in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

I merito al voto per corrispondenza in assemblea questo può essere esercitato se l’atto costitutivo lo prevede ed i soci hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.

Gli acquisti di azioni proprie da parte di società con azioni quotate devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero sul mercato secondo modalità concordate con la società di gestione in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti salvo gli acquisti di azioni proprie o della controllante possedute da dipendenti della società emittente, di controllate o della controllante.

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Le società italiane con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani previa delibera dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’UE purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni del TUF e specificatamene alla sollecitazione (la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti) e la raccolta (la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati) delle deleghe dei voto (la richiesta di conferimento di deleghe per l’esercizio del voto nelle assemblee), mentre lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe presso gli azionisti dipendenti. La sollecitazione è effettuata dall’intermediario, il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente (soggetto o soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l’adesione a specifiche proposte di voto) mediante diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o su incarico di questo, dall’intermediario che ha effettuato la sollecitazione e l’intermediario non può affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per la quale è richiesta la delega in misura pari all’1% del capitale sociale e deve risultare da almeno 6 mesi nel libero dei soci per la medesima quantità di azioni, salvo percentuali inferiori stabilite da Consob per le società a elevata capitalizzazione. Per le Sgr ed i Fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, banche, Sgr, Sicav e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l’attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea, per queste ultime gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim.

La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che sono costituite con scrittura privata autenticata, non esercitano attività d’impresa salvo quelle strumentali, sono composte da almeno 50 persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. La delega è sottoscritta dal delegante è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate e non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto, con la possibilità di essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega, le cui informazioni di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o nella raccolta devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole e dell’idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti, mentre l’intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione come spetta al committente, alle associazioni e all’intermediario l’onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta nei giudizi di risarcimento; le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe, disciplinando il contenuto del prospetto e del modulo di delega richiedendo che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi, stabilendo le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe nonché le condizioni e le modalità da seguire per l’esercizio e la revoca delle stesse, stabilendo le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all’identità dei soci al fine di consentire lo svolgimento delle sollecitazione, può vietare l’attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni, esercitando nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti il potere di richiedere comunicazioni di notizie e documenti e assumendo notizie dagli organi societari, esercitando nei confronti dei committenti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri suddetti.

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Il Ministero di Grazia e Giustizia sentita la Consob, disciplina per regolamento i termini di convocazione dell’assemblea anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o UE possono emettere azione di risparmio prive del diritto di voto che quindi non vengono conteggiate ai fini della costituzione dell’assemblea, dotate di privilegi di natura patrimoniale determinati dall’atto costitutivo che ne indica le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per l’esercizio stabilendone i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio. Le azioni devono contenere la dicitura ‘azioni di risparmio’ e l’indicazione dei privilegi che le assistono e possono essere al portatore salvo quelle appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali che devono essere nominative. Se l’ammontare delle risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale in conseguenza della riduzione del capitale per perdite tale rapporto deve essere invertito entro 2 anni mediante emissione di ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie, mentre in caso di capitale rappresentato da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto di ¼ del capitale sociale questo deve essere riportato almeno al quarto entro 6 mesi, la società si scioglie se il rapporto tra ordinarie e risparmio non è ristabilito entro detti termini.

Le risparmio possono essere emesse in sede di aumento capitale, in sede di conversione di azioni già emesse ordinarie o di altre categorie; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea straordinaria e salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero in mancanza o per la differenza nell’ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate o su azioni ordinarie. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, convocata dal rappresentante comune ovvero dagli amministratori della società entro 60 giorni dall’emissione o dalla conversione e quando lo ritengano necessario e ne sia fatta richiesta da almeno l’1% delle azioni di risparmio della categoria, delibera in prima e seconda convocazione con il 20% e il 10% delle azioni in circolazione e in terza convocazione a maggioranza dei presenti, sulla nomina e la revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti, sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria laddove abbisogna almeno il 20% delle azioni della categoria, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed il relativo rendiconto, sulla transazione delle controversie con la società e su altri oggetti di interesse comune.

Circa gli organi di controllo, l’atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale il numero di membri effettivi che non deve essere inferiore a 3 con le clausole necessarie ad assicurare che un membro sia eletto dalla minoranza, il numero dei membri supplenti che non deve essere inferiore a 2, se il collegio è formato da più di 3 membri il numero degli effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a 2, i criteri e le modalità di nomina del presidente ed i limiti al cumulo degli incarichi. Non possono essere eletti sindaci e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; il coniuge, i parenti e gli affini entro il IV grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il IV grado degli amministratori delle società da questa controllate, dalle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati alla società, alle controllate, alle controllanti o a quelle sottoposte al comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. I requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sono regolamentati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite Consob, Banca d’Italia e Isvap. Per il consiglio di sorveglianza e per il comitato di controllo valgono le norme relative ai limiti di cumulo degli incarichi e per il consiglio l’atto costitutivo stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità.

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Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sull’adeguatezza delle disposizioni impartite della società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti per legge. Assiste alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo pena la decadenza d’ufficio senza giustificato motivo, comunicando senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza trasmettendo verbali e ogni altra utile documentazione, ciò nei casi di società quotate in Italia mentre per quelle UE non si applica. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione e per il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione valgono le norme previste per il collegio sindacale. Gli amministratori riferiscono almeno trimestralmente secondo le modalità stabilite dallo statuto al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale inerenti la società e le controllate; nel sistema dualistico l’obbligo summenzionato è adempiuto dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e in quello monistico dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione. Collegio sindacale e società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti e coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci, stesso dicasi per il consiglio di sorveglianza ed il comitato di controllo sulla gestione.

I sindaci possono anche individualmente procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezioni e di controllo, chiedere agli amministratori notizie anche riferite alle controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o determinati affari, scambiando informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale; previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio (anche almeno due membri) può convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo avvalendosi dei dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni o, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti o ausiliari, per questi ultimi la società può rifiutare l’accesso alle informazioni riservate. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio da tenersi nella sede della società.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono chiedere notizie ai consiglieri di gestione sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, chiedere al presidente la convocazione dell’organo indicando gli argomenti da trattare, convocare l’assemblea dei soci e il consiglio di gestione previa comunicazione al presidente ed avvalersi dei dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni, procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e controllo anche scambiando informazioni con i corrispondenti organi delle controllate.

I componenti del comitato di controllo sulla gestione possono chiede agli amministratori notizie anche riferite alle controllate sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, possono chiedere al presidente la convocazione del comitato indicando gli argomenti da trattare, possono convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, avvalendosi di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni, possono procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo anche scambiando informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.

Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull’attività svolta all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. In questa sede o in occasione della convocazione annuale si conferisce l’incarico di revisione dei bilanci a una società di revisione contabile, previo parere del collegio sindacale; l’assemblea revoca l’incarico sempre previo parere del collegio sindacale quando ricorra un giusta causa provvedendo contestualmente a conferire un nuovo incarico che dura 3 esercizi e può essere rinnovato per non più di 2 volte. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Consob che provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico quando esso non è deliberato determinando anche il corrispettivo.

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Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministero di grazia e giustizia, sentita la Consob. Una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob verifica la regolare tenuta delle contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell’esercizio, che il bilancio di esercizio e il consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano, con il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando Consob e collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili e riportando su apposito libro tenuto presso la società che ha conferito l’incarico le informazioni concernenti l’attività svolta. Esprime con apposite relazioni sottoscritte dal responsabile della revisione contabile che deve essere socio o amministratore della società e iscritto nel registro dei revisori istituito presso il Ministero di grazie giustizia, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul consolidato senza rilievi se questi sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, con rilievi o negativo o rilasciando una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio esponendo analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob; le relazioni sui bilanci devono restare depositate presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché lo stesso non è approvato.

Salvo i casi dei giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio, la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio può essere impugnata per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale e per le quotate la richiesta al tribunale di accertare la conformità del consolidato alle norme che disciplinano i criteri di redazione, la Consob entro 6 mesi dalla data di deposito del bilancio può esercitare le stesse azioni previste per le quotate in Italia. Nei casi di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile, con la comunicazione delle proposte comunicate 45 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve esaminarle e giudizio entro 30 giorni, con deposito nella sede durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato. La Consob, che provvede alla tenuta dell’albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle previste attività, iscrive le società previo accertamento dei requisiti previsti specie per l’idoneità tecnica; le società costituite all’estero trasmettono a Consob una situazione contabile annuale riferita all’attività di revisione o organizzazione contabile svolta in Italia. Le società devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari abilitati a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile, sottostando alla vigilanza sull’attività svolta ad opera della Consob circa l’indipendenza e l’idoneità tecnica, mediante la richiesta di documentazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti entro i termini da essa stabiliti; ispezioni ed assunzione di notizie e chiarimenti dai soci, amministratori, sindaci e direttori generali; raccomandazione dei principi e criteri da adottare per la revisione contabile richiedendo pareri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Entro 30 giorni dalla sostituzione di amministratori, soci, direttori generali le società di revisione comunicano alla Consob la fattispecie nonché il trasferimento di quote e delle azioni e ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali. In caso di gravi irregolarità, la Consob può intimare alla società di non avvalersi nell’attività di revisione contabile per non più di 2 anni del responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità; vietare alle società di accettare nuovi incarichi per non più di 1 anno; disporre la cancellazione quando le irregolarità sono di particolare gravità o vengono meno i requisiti per l’iscrizione all’albo e la società non provvede entro 6 mesi a ripristinarli o la società non ottempera alle intimazioni e ai divieti imposti dalla Consob; la società di revisione per un periodo continuativo di 5 anni non abbia svolto incarichi. Tali provvedimenti sono comunicati immediatamente alle società che hanno conferito gli incarichi. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato attività di revisione sono responsabili in solido con la società, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

V Sanzioni - Penali

Circa l’abusivismo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.065,83 a 10.329,14 euro chiunque senza essere abilitato svolge servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio, offre in Italia quote o azioni di Oicr, offre fuori sede ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza strumenti finanziari o servizi d’investimento o chiunque esercita l’attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell’albo istituito presso la Consob. In caso di fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio senza esseri abilitata Banca d’Italia o Consob denunziano i fatti al pubblico ministero. Circa la gestione infedele, chi nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse salvo che il fatto non costituisca reato più grave, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.165,57 a 103.291,38 euro. Circa la confusione di patrimoni, chi nell’esercizio di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio ovvero nella custodia di strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiustificato profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.165,57 a 103.291,38 euro. Circa le partecipazioni al capitale, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste alla Banca d’Italia, alla Consob e alla società oggetto dell’acquisto della partecipazione qualificata o le specifiche soglie partecipative e alla società di gestione o in quelle richieste da Banca d’Italia o Consob sulle partecipazioni è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.165,57 a 103.291,38 euro. Circa la gestione accentrata di strumenti finanziari, chiunque nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Circa l’irregolare acquisto di azioni, gli amministratori di società quotate o controllate che acquistano azioni proprie o della controllante in violazione delle disposizioni relative all’obbligo dell’opa o l’ops ovvero sul mercato senza concordare le modalità con la società di gestione del mercato o in modalità diverse da quelle concordate sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 206,58 a 1.032,92 euro salvo se l’acquisto è operato sul mercato in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Circa l’omessa alienazione delle partecipazioni, gli amministratori di società con azioni quotate o di società che partecipano al capitale di società quotate i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti per le offerte pubbliche di acquisto residuale con alienazione entro 12 mesi oltre la percentuale del 90% o nella disciplina delle partecipazioni reciproche con l’obbligo di vendita entro il suddetto termine sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa da 103,29 a 1.032,92 euro. Circa gli illeciti rapporti patrimoniali con le società assoggettata a revisione, gli amministratori, i soci responsabili della revisione e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti direttamente o per interposta persona o si fanno prestare garanzie per i propri debiti con la società assoggettata a revisione o con la controllante o la controllata sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 206,58 a 2.065,83 euro.

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Circa i compensi illegali, gli amministratori, i soci responsabili della revisione e i dipendenti della società di revisione che percepiscono direttamente o indirettamente dalla società assoggetta a revisione compensi in denaro o in altra forma oltre quelli legittimamente pattuiti e gli amministratori, dirigenti e liquidatori della società assoggetta a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto sono puniti con la reclusione da 6 meni a 3 anni e con la multa da 206,58 a 2.065,83 euro.

Tutte le pene sopra menzionate sono aumentate della metà se dai fatti previsti deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, le relative sentenze penali sono comunicate alla Consob a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Per informazione privilegiata si intende un’informazione specifica di contenuto determinato di cui il pubblico non dispone concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che se resa pubblica sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

Circa l’abuso di informazioni privilegiate, chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società ovvero dell’esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio acquista, vende o compie altre operazioni anche per interposta persona su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime o senza giustificato motivo dà comunicazione delle informazioni ovvero consiglia ad altri sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni sopra indicate o chiunque avendo ottenuto direttamente o indirettamente informazioni privilegiate dai soggetti sopra indicati compie taluno dei fatti descritti, anche se il reato è commesso all’estero qualora attenga a strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 10.329,13 a 309.874,14 euro nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

In questi casi il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto che è derivato, essa appare inadeguata se applicata al massimo e nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dei mezzi anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato o compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d’Italia o dell’UIC per ragioni attinenti alla politica economica. Quando ha notizia dei reati il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

V Sanzioni - Amministrative

Circa l’abuso di denominazione, l’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole ‘SIM’ o ‘ Società di intermediazione mobiliare’ o ‘ impresa d’investimento’; ‘SGR’ o ‘ Società di gestione del risparmio’; ‘SICAV’ o ‘Società di investimento a capitale variabile’ ovvero di altre parole o locuzioni anche in lingua straniera idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi rispettivamente dalle imprese d’investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav, chiunque contravviene a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Circa la partecipazione al capitale, l’omissione delle comunicazioni alla Banca d’Italia, alla Consob, alla società oggetto dell’acquisizione e alla società di gestione del mercato e la violazione dei divieti di esercizio dei diritti e l’inadempimento degli obblighi di alienazione è punita con alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,6 euro. Circa la disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, in particolare i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione e i dipendenti di società o enti i quali non osservano le disposizioni relative alla vigilanza regolamentare, gli interventi sui soggetti abilitati, la vigilanza informativa, la revisione contabile, la vigilanza ispettiva e di gruppo, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, lo svolgimenti dei servizi, la separazione patrimoniale, la gestione di portafogli d’investimento, le attività di negoziazione nei mercati regolamentati, le norme sulle imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitarie, l’offerta fuori sede sia circa i promotori finanziari che la promozione o collocamento a distanza, i fondi comuni d’investimento circa la banca depositaria ed il regolamento del fondo con le regole relative ed il diritto di voto e l’operatività all’estero e delle Sga e Sicav ovvero le disposizioni generali o particolari di Banca d’Italia o Consob, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,45 a 25.822,50 euro. Stessa sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni sulla disciplina dei mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari e di quelle emanate in base ad esse e quelle relative ai mercati non regolamentati nonché ai soggetti che gestiscono, amministrano o dirigono sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni di strumenti finanziari, anche non derivati, e la relativa vigilanza. Circa la sollecitazione all’investimento, chiunque effettua sollecitazioni all’investimento in violazione delle disposizioni degli obblighi degli offerenti anche circa i bilanci dell’emittente e le norme sugli annunci pubblicitari nonché le norme sugli obblighi informativi ed il riconoscimento del prospetto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1/10 alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti e comunque non superiore a 103.291,37 e tale è il limite massimo in caso di non determinabilità del valore totale dei prodotti finanziari offerti. Circa le Opa o le Ops, chiunque viola l’obbligo di promuovere un’Opa o una Ops ovvero effettua una Opa o una Ops in violazione agli obblighi degli offerenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 103.291,37 euro. Circa l’informazione societaria ed i doveri dei sindaci e delle società di revisione, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti e associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste per il prospetto informativo, le comunicazioni al pubblico e alla Consob è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 103.291,37 euro per l’inosservanza delle disposizioni relative o quelle applicative; stessa sanzione per l’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, nel caso per i sindaci e agli amministratori della società di revisione se omettono le comunicazioni previste alla Consob nell’ambito dei doveri ad essi specificati dal TUF.

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Circa le deleghe di voto, chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o UE senza esservi abilitato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 103.291,37 euro. Stessa pena per il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme sulla sollecitazione, deleghe di voto e lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta. La procedura sanzionatoria, salvo quanto previsto per i promotori finanziari, le sanzioni amministrative sono applicate del Ministero dell’economia e delle finanze con decreto motivato, su proposta della Banca d’Italia o della Consob secondo le rispettive competenze, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni degli stessi presentate entro 30 giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte; l’opposizione, che è ammessa alla corte di appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente sui appartiene l’autore della violazione, non sospende l’esecuzione del provvedimento salvo sospensione con decreto motivato della stessa corte se ricorrano gravi motivi. Società ed enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido con questi del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Circa le sanzioni applicabili ai promotori finanziari, se questi violano le norme del TUF o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob sono da questa puniti, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 30 giorni e nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente, in base alla gravità delle violazioni e tenuto conto dell’eventuale recidiva con le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto - sanzione amministrativa pecuniaria da 516,45 a 25.822,84 - sospensione da 1 a 4 mesi - radiazione dall’albo. Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono in solido con essi del

pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

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Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Agosto 2004

VI Disposizioni transitorie e finali Circa la girata sui titoli azionari, il potere di autenticare le girate dei titoli azionari può essere esercitato anche dalle Sim. Circa gli Agenti di cambio, quelli in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di Sgr sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nel ruolo unico nazionale. Essi non possono prestare servizi d’investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari e restano individualmente assoggettati in caso di iscritti nel ruolo unico nazionale alla incompatibilità con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e in particolare con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, Sgr e di ogni altro intermediario finanziario.

Quindi se iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento di negoziazione per conto terzi e collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Possono svolgere offerta fuori sede dei propri servizi d’investimento e i servizi accessori di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento, limitatamene alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e l’intermediazione in cambi quando collegata alla prestazione di servizi di investimento nonché attività connesse e strumentali ferme restando le riserve di attività previste per legge.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dal codice civile e la Consob con proprio regolamento stabilisce le modalità di controllo contabile da parte di società di revisione; per l’esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti nella disciplina delle crisi. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a 6 mesi comporta la decadenza dalla carica, ma il Ministero dell’economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute può prorogare detto termine sino ad un massimo di 18 mesi. In particolare per gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano le norme relative all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni e le norme sul conflitto d’interessi, previsti nella disciplina degli intermediari sottostando alle norme di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva ed alle norme sullo svolgimento dei servizi, l’offerta fuori sede ed i promotori finanziari, la gestione infedele, le norme che disciplinano gli intermediari ed i mercati.

Inoltre è vietato agli agenti di cambio compiere anche per interposta qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari salvo i casi di investimento del patrimonio personale, tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob. Il Presidente della Consob può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell’agente di cambio dall’esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative in base alle norme della sospensione degli organi amministrativi ovvero il Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Consob può disporre con decreto la cancellazione dell’agente dal ruolo unico qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità con conseguente la nomina di un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti.

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