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CAPITOLO DICIANNOVESIMO: I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE 1.Premessa I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro, nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, ecc... Questi documenti possono essere titoli di credito in senso stretto (assegno bancario, cambiale), titoli di credito rappresentativi di merci (polizza di carico per merci depositate) e titoli di partecipazione (azioni di società e quote di partecipazione). Si fa un ulteriore distinzione fra titoli individuali (che vengono emessi per una distinta operazione) e titoli di massa (che rappresentano frazioni di uguale valore nominale di un’unitaria operazione economica). Alcuni titoli di credito presuppongono un determinato rapporto giuridico (titoli causali). Per altri invece il rapporto giuridico che da luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti). Essi sono regolati da alcune leggi speciali e dal codice civile che ha introdotto una disciplina generale dei titoli di credito (1992-2027). Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito La loro funzione è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito. Nel titolo di credito il diritto è incorporarto nel documento e quindi chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Questa incorporazione si concretizza in 4 principi cardine: 1-PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA IN SEDE DI CIRCOLAZIONE: Chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso incorporato, anche se ha acquistato il titolo a non domino purchè sia in buona fede. 2-PRINCIPIO DELLA LETTERALITA’ E DELL’AUTONOMIA IN SEDE DI ESERCIZIO: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi fra debitore e precedenti possessori del titolo. 3- LEGITTIMAZIONE: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge è senz’altro legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. D’altro canto il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non è il titolare del diritto.

titoli di credito

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Page 1: titoli di credito

CAPITOLO DICIANNOVESIMO: I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE

1.Premessa

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinataprestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro, nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, ecc...Questi documenti possono essere titoli di credito in senso stretto (assegno bancario, cambiale), titoli dicredito rappresentativi di merci (polizza di carico per merci depositate) e titoli di partecipazione (azioni di società e quote di partecipazione).Si fa un ulteriore distinzione fra titoli individuali (che vengono emessi per una distinta operazione) e titoli di massa (che rappresentano frazioni di uguale valore nominale di un’unitaria operazione economica).Alcuni titoli di credito presuppongono un determinato rapporto giuridico (titoli causali). Per altri invece il rapporto giuridico che da luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti).Essi sono regolati da alcune leggi speciali e dal codice civile che ha introdotto una disciplina generale dei titoli di credito (1992-2027).

Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito

La loro funzione è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito.Nel titolo di credito il diritto è incorporarto nel documento e quindi chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Questa incorporazione si concretizza in 4 principi cardine:

1-PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA IN SEDE DI CIRCOLAZIONE: Chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso incorporato, anche se ha acquistato il titolo a non domino purchè sia in buona fede.

2-PRINCIPIO DELLA LETTERALITA’ E DELL’AUTONOMIA IN SEDE DI ESERCIZIO: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi fra debitore e precedenti possessori del titolo.

3- LEGITTIMAZIONE: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge è senz’altro legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. D’altro canto il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non è il titolare del diritto.

4- VINCOLI: i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo.In sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale e autonomo in esso incorporato.

3.La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

La creazione ed il rilascio del titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (il cosiddetto rapporto fondamentale) ed in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (convenzione di rilascio o esecutiva).Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e

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schematizata, l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. La dichiarazione risultante dal titolo dicredito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.

L’emissione di un titolo di credito produce effetti diversi a seconda che si consideri l’immediato prenditore del titolo (parte del rapporto causale) o il terzo portatore. A seconda cioè che il titolo abbia o meno circolato. Se l’adempimento è richiesto dal primo prenditore, il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali. Se il titolo ha invece circolato e l’adempimento è richiesto daun terzo, scattano a favore del terzo possessore i principi della letteralità e dell’autonomia: decisiva neiconfronti del terzo è solo la lettera del titolo e a lui non sono opponibili le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale intercorso col primo prenditore.

Controversa è invece la ricostruzione giuridica del ruolo che il titolo di credito assolve finquando rimane nelle mani del primo prenditore. Vi sono 2 teorie:

1-TEORIA UNITARIA: già per il primo prenditore il titolo di credito ha valore costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale. Secondo questa teoria l’emittente si trova ad essere obbligato due volte nei confronti dell’immediato prenditore:in base al rapporto cartolare e in base a quello fondamentale.

2- TEORIA MISTA: ritiene che l’emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un rapporto cartolare, distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene nelle mani di un terzo possessore.

4.(Segue): Titoli di credito astratti e causali

Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che non contengono alcuna menzione del rapporto che ha dato luogo alla loro emissione(es. cambiale, assegno).Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo:manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione, quindi nei rapporti tra emittente e terzo prenditore è preclusa la possibilità di far riferimento ad altre fonti regolamentari, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo (sono quindi titoli a letteralità completa).Sono invece titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale (azioni, obbligazioni di società,quote di partecipazioni a fondi comuni di investimento, librettidi deposito a risparmio,…).

Nei titoli causali i contenuti del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento (sono titoli a letteralità incompleta).

Eccezione fatta per i titoli azionari, è oggi pacifico che anche ai titoli causali è pienamente applicabile il principio dell’autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio (art 1993 comma 2). Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale e al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate sui rapporti fondamentali.

Qualche puntualizzazione è necessaria per i titoli rappresentativi di merce (fede di deposito, polizza di carico, duplicato della lettera di vettura). I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. Essi dunque sono strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali, e si caratterizzano per il fatto che l’obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate e descritte nel documento.

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Ci si chiede se il vettore o depositario possa opporre al terzo portatore che la merce indicata nel titolo non gli è stata mai consegnata o è difforme da quella ricevuta (eccezioni ex recepto). La maggior parte ritiene di si poiché anche i rischi ex recepto ricadono sull’emittente del titolo rappresentativo, trattandosi pur sempre di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. (esempi pagina 254)

5.La circolazione dei titoli di credito

C’è distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle formeprescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi.Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona, però nel corso della circolazione del titolo si può verificare una dissociazione. Al riguardo è necessario distinguere fra circolazione regolare e irregolare.Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad altro soggetto inforza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un rapporto causale fra le parti. Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo ed adempiere eventuali altre formalità necessarie per attribuire all’acquirente la legittimazione all’esercizio del relativo diritto.Si deve ritenere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto. L’investitura dell’acquirente nel possesso qualificato è per contro necessaria solo per l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione fra titoli al portatore, all’ordine e nominativi.Si ha circolazione irregolare quando non è sorretta da un valido negozio di trasferimento (furto di un titolo di credito). In tal caso il possessore del titolo (ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato. Egli ha però la possibilità di esercitare di fatto il diritto e di fare circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi dissociazione fra titolarità e legittimazione.

Chi ha perso il possesso del titolo può esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore per riottenere il documento.

Chi ha acquistato in buona fede il possesso del titolo non è soggetto a rivendicazione, ma diventa proprietario dello stesso e titolare del diritto cartolare riportato. La sua posizione è inattaccabile dall’ex proprietario spogliato, che potrà esercitare solo l’azione di risarcimento nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.

Perché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:1- Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo;2- L’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione;3- La buona fede dell’acquirente, che è presunta.Infine, si deve tenere presente che i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di diritto comune, cioè tramite la cessione. In tal caso oggetto immediato del trasferimento è il diritto cartolare, nonla proprietà del titolo: l’acquirente perciò succede nella posizione del precedente creditore e resta espostoa tutte le eccezioni a questo opponibili.

6.La legge di circolazione. I titoli al portatore

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In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore, all’ordine e nominativi.Quelli al portatore recano la clausola “al portatore” e circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla sola presentazione del titoloal debitore. Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le quote di partecipazione ai fondi comuni, le obbligazioni di società, le azioni Sicav, i titoli del debito pubblico.Per prevenire l’utilizzazione di titoli al portatore in operazioni di riciclaggio, il trasferimento di titoli al portatore superiore a 12.500 euro può essere eseguito solo tramite intermediari abilitati quali le banche e le società di intermediazione mobiliare. Per i titoli al portatore non è di regola ammesso l’ammortamento.

7.(Segue): I titoli all’ordine.

I titoli all’ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnato dalla girata. Il possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua digirate: è necessario che il nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente (il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate).Sono titoli di credito all’ordine: la cambiale, l’assegno bancario, l’assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci.La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di un altro soggetto (giratario).La girata è piena quando contiene il nome del giratario; la forma consueta è “per me pagate a…”, con la sottoscrizione del girante. La girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario (di regola costituita dalla sola firma del girante). Chi riceve un titolo girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o col nome di un'altra persona, girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova. In quest’ultimo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo, come nei titoli al portatore, però il titolo rimane sempre all’ordine.Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. E' nulla la girata parziale.La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo, cioè l’effetto è quello di mutare la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare. In realtà però i diritti non vengono trasferiti ma acquistati in via autonoma dal giratario in seguito all’acquisto della proprietà del titolo.Quando vi sono più girate, l’attuale possessore del titolo si legittima in base a una serie continua di girate,di cui l’ultima a lui intestata o in bianco. È necessario cioè che il nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore.

Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente: non è responsabile verso i giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente.

Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante; titolare del credito cartolare resta il girante e il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; inoltre, il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura.La girata a titolo di pegno (girata in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanziadi un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Il giratario in garanzia può inoltre esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante, non può però trasferire ad altri il titolo, in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

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8. (Segue): I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. L’intestazione deve risultare sia dal titolo che da un apposito registro tenuto dall’emittente (doppia intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore.Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico. La nominatività è obbligatoria per le azioni diverse da quelle di risparmio e delleSicav.Vi sono due diverse procedure per il trasferimento della legittimazione.

Una prima procedura prevede il cambio contestuale delle due intestazioni, a cura e sotto la responsabilità dell’emittente (transfert). Il transfert può essere richiesto sia dall’alienante sia dall’acquirente. L’alienantedeve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, l'acquirente deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Più diffusa è la seconda forma di trasferimento: il trasferimento mediante girata. Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l’annotazione sul titolo (girata) è fatta dall’alienante; quella nel registro dell’emittente, ad opera di quest’ultimo e si rende necessaria solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti (nel frattempo l’acquirente può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata).La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Deve inoltre esser autenticata daun notaio o da un agente di cambio o, per le azioni, la un funzionario di banca o da una Sim.La girata di un titolo nominativo attribuisce infatti al possessore solo la “legittimazione ad ottenere la legittimazione”; ad ottenere cioè l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente. Solo in seguitoa quest’ultima il giratario consegue la legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti al titolo, mentre prima di tale momento il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente.

9.L’esercizio del diritto cartolare. La legittimazioneIl possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo (legittimazione attiva), senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto. È così spostato sul debitore l’onere di provare i difetti di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento.Nel contempo, il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. La liberazione del debitore non è subordinata alla buona fede ma all’assenza di dolo o colpo grave; dunque il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma anche quando, pur essendone a conoscenza, egli non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, quantomeno, non sia in grado di procurarseli con l’ordinaria diligenza.Questa disciplina comporta che, salvo i casi indicati dalla legge di dissociazione dell’esercizio del diritto dalpossesso del titolo, il debitore può rifiutare il pagamento allo stesso titolare che ha perduto il possesso del titolo.In breve, il possesso qualificato è, di regola, condizione non solo sufficiente, ma anche necessaria per l’esercizio del diritto cartolare da parte dello stesso titolare.

10.(Segue): Le eccezioni cartolari

Esistono eccezioni che il debitore cartolare può opporre al debitore del titolo per sottrarsi al pagamento; si distinguono in due grandi categorie: eccezioni reali ed eccezioni personali. Le

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prime sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Le secondo sono invece opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri.

Danno luogo ad eccezioni reali :1- le eccezioni di forma (mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a penadi nullità);2- le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principiò della letteralità del diritto cartolare);3- la falsità della firma (es. firma apposta da un omonimo);4- difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo;5- la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Sono eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali, in particolare:1- le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del titolo(eccezioni ex causa), opponibili solo al primo prenditore;2- le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori, opponibili solo a colui che è stato parte del relativo rapporto;3- le eccezioni di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa.

Le eccezioni ai punti 1 e 2 sono eccezioni personali fondate su rapporti personali, quelle al punto 3 invece sono eccezioni personali in senso stretto, in quanto non trovano fondamento in un rapporto fra debitore e portatore del titolo.Per le eccezioni personali in senso stretto è applicabile la regola dettata dall’art 1994 per l’acquisto a non domino.Condizioni più rigorose sono invece richieste per l’opponibilità ai successivi possessori delle eccezionipersonali fondate sui rapporti personali: ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore (art 1993 comma 2), cioè con dolo.

11. L’ammortamentoA favore di colui che ha perso (smarrimento, sottrazione o distruzione) il possesso del titolo e la legittimazione sono apprestati rimedi che consentono di svincolare l’esercizio del diritto dal possesso del titolo.

Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’ammortamento: è un procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento); chi ha ottenuto l’ammortamento può infatti esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto,e se il titolo non è scaduto, può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto.

La procedura inizia con la denuncia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell’ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, che pronuncia, dopo gli opportuni accertamenti, con decreto l’ammortamento. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo. Dal momento della notifica il titolo perde la sua funzione di legittimazione e il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo.Il debitore non può però pagare neppure all’ammortante prima che siano trascorsi 30 gg dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta. Entro questo termine infatti, il terzo detentore del titolo può proporre opposizione contro il decreto di ammortamento. Si apre così un ordinario giudizio di cognizione,che ha per oggetto l’accertamento della proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l’opposizione è accolta, se invece è respinta il decreto diventa definitivo ed il titolo è consegnato al ricorrente.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, salvo alcune eccezioni per i titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e assegni bancari al portatore). Il possessore del titolo al portatore

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che ne provi la distruzione, ha tuttavia diritto ad ottenere dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Nel caso invece di smarrimento o sottrazione del titolo, chi ha subito tali eventi e li abbia denunziati all’emittente, dandone la prova, ha diritto alla prestazione, decorso il termine di prescrizione del titolo (art 2006). Solo così, infatti, il debitore è posto al riparo dal pericolo di un doppio pagamento.

12.Documenti di legittimazione e titoli impropri

I titoli di credito vanno tenuti distinti dai documenti cha hanno solo una funzione di legittimazione, ma non attribuiscono n diritto letterale e autonomo. L’art 2002 prevede due categorie di tali documenti: idocumenti di legittimazione e i titoli impropri.

I documenti di legittimazione servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione (biglietti di viaggio, di cinema, della lotteria,…). Questi documenti legittimano il possessore semplicemente come titolare originario del diritto e non svolgono alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso, che potrà circolare solo con la cessione.I titoli impropri consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima (es. la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore). Essi agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono peròun diritto letterale e autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato.Ai documenti di legittimazione e ai titoli impropri non è applicabile la disciplina dei titoli di credito, della quale è applicabile solo l’art 1992.

13. La gestione accentrata dei titoli di massa

Esistono pericoli di smarrimento o di furto soprattutto dei titoli di massa diffusi tra il pubblico e che formano oggetto di intensa negoziazione. Da qui l’esigenza di rendere più sicuro il mercato dei titoli di massa a larga diffusione, attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di ridurre il movimento materiale dei titoli e i relativi pericoli. A tale finalità risponde nel nostro ordinamento il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli.Il decreto legislativo 213/1998 ha introdotto la dematerializzazione dei titoli posta in essere dalla società di gestione. L’esercizio dei diritti cartolari è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione, in quanto la relativa legittimazione è attribuita dalla società di gestione con apposite certificazioni. Questo sistema non comporta tuttavia la soppressione materiale dei titoli, che vengono cmq creati e rilasciati dall’emittente e restano depositati presso la società di gestione.Una vera e propria de materializzazione dei titoli di massa, con l’eliminazione del documento cartaceo e l’affidamento a sistemi elettronici di scritturazione, è stata invece introdotta dal d. lgs. 213/1998, per alcune categorie di strumenti finanziari. Tuttavia, nonostante la soppressione del titolo, sopravvivono cmq i principi ispiratori della disciplina dei titoli di credito.

CAPITOLO VENTESIMO: LA CAMBIALE

1.Cambiale tratta e vaglia cambiarioLa cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il pagamento di una somma di denaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di monetizzare agevolmente il credito concesso, con il trasferimento del titolo (è quindi uno strumento di credito).

La cambiale è regolata da un decreto di attuazione della Convenzione di Ginevra del 1930 per l’unificazioneinternazionale del diritto cambiario. La cambiale è perciò un titolo di credito la cui disciplina è largamente coincidente in molti paesi europei e extraeuropei.

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Esistono due tipi di cambiale: la cambiale tratta ed il vaglia cambiario (o pagherò cambiario).-Nella cambiale tratta una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. In essa figurano tre persone: il traente (che garantisce l’accettazione e il pagamento del titolo); il trattario (è l’obbligato principale in seguito all’accettazione); il prenditore (è ilbeneficiario dell’ordine di pagamento). Esso ha la struttura di un ordine di pagamento.-Nel vaglia cambiario figurano solo due persone: l’emittente (che promette il pagamento) e il prenditore(beneficiario). Esso ha la struttura di una promessa di pagamento.La cambiale è un titolo di credito all’ordine; circola quindi mediante girata. Può anche essere emessa in bianco (manca un preesistente debito del traente o dell’emittente nei confronti del prenditore). La cambiale è inoltre un titolo rigorosamente formale ed è valido solo se presenta le indicazioni prescritte dalla legge. Può incorporare una pluralità di obbligazioni, è un titolo esecutivo ed è inoltre assistita da particolari agevolazioni processuali, in modo da consentire al portatore di soddisfarsi in caso di mancatopagamento.

2.I requisiti formali della cambiale

La cambiale è redatta su appositi moduli predisposti dall’amministrazione finanziaria. Il modulo bollato è qualificabile come cambiale solo se contiene alcuni indicazioni detti requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale. Tuttavia, mentre alcune indicazioni sono indispensabili, requisiti essenziali, altri possono anche mancare, requisiti naturali.

Sono requisiti formali essenziali:- la denominazione di cambiale;- l’ordine incondizionato “pagherete a …” (cambiale tratta) o “pagherò a …” (vaglia cambiario);- nome del trattario;- luogo e data di nascita dell’emittente;- il nome del primo prenditore;- la data di emissione;- la sottoscrizione autografa del traente.

Sono requisiti formali naturali:- le indicazioni della scadenza;- il luogo di emissione;- il luogo di pagamento.

Non costituisce requisito di validità della cambiale il pagamento, all’atto dell’emissione, dell’impostaproporzionale di bollo, la cui mancanza originaria priva però la cambiale della qualità di titolo esecutivo.

3.(Segue):La cambiale in bianco

È la cambiale sprovvista di uno dei requisiti essenziali. Perché si possa parlare di titolo di credito cambiario,sia pure in bianco, basta la sola sottoscrizione autografa apposta sull’usuale modulo bollato, tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo. All’emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari non sono attualmente determinabili, ma lo saranno in futuro. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito. Tuttavia, se il pagamento della cambiale viene richiesto da colui con cui è intercorso l’accordo di riempimento, a questi l’emittente potrà opporre la violazione dell’accordo di riempimento, pur restando a suo carico l’onere di provare in giudizio il riempimento abusivo.

Il rischio è più grave se l’immediato prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli accordi, lo giri ad un terzo. L’eccezione di abusivo riempimento è infatti un eccezione

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personale e non è opponibile al terzo possessore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede. In difetto di tale prova, ildebitore dovrà pagare la cambiale e potrà solo chiedere il risarcimento dei danni all’autore dell’abusivo riempimento.Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dall’emissione del titolo. Il riempimento tardivo non è però opponibile al portatore di buona fede al quale il titolo sia pervenuto già completo. (vedi pag 280)

4. Capacità e rappresentanza cambiariaIl giudice tutelare può autorizzare il rappresentante legale del minore o dell’interdetto ad assumere obbligazioni cambiarie in loro nome. Per l’inabilitato e il minore emancipato non autorizzato all’eserciziodei impresa commerciale, è previsto che la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza”.L’obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo rappresentante. Questi deve far risultare dal titolo tale sua qualità utilizzando la formula per procura o altra equivalente. Il rappresentante generale diun imprenditore commerciale può assumere obbligazioni cambiarie salvo che non risulti diversamente dall’atto di conferimento dei poteri. Invece, il rappresentante generale di chi non è imprenditore commerciale non può assumere obbligazioni cambiarie.Il rappresentante cambiario senza poteri (falsus procurator) è per legge obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio. Se egli ha pagato ha gli stessi diritti ce avrebbe avuto il preteso rappresentato,cioè può agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obbligati cambiari di grado anteriore.

5. Le obbligazioni cambiarie

Nelle cambiali a pluralità di obbligazioni, l’invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre (sono indipendenti reciprocamente).Inoltre, tutti gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza(il portatore può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell’intera somma).

Gli obbligati cambiari sono distinti in due categorie:- gli obbligati diretti (emittente, accettante e loro avallanti), l’azione contro i quali non è soggetta a particolari formalità;- gli obbligati di regresso (traente, giranti, loro avallanti), l’azione contro i quali è soggetta al verificarsi di determinate condizioni (es. rifiuto dell’accettazione o del pagamento), ed è subordinata a specifici adempimenti

Nei rapporti interni gli obbligati cambiari sono disposti per gradi. Nella cambiale tratta l’accettante è l’obbligato di primo grado, il traente di secondo grado, il primo girante di terzo grado, e seguono poi nell’ordine i successivi giranti. Nel vaglia cambiario, obbligato di primo grado è l’emittente, seguono poi i giranti nell’ordine sopra detto.La graduazione delle obbligazioni cambiarie comporta che, se paga l’obbligato di primo grado, tutti gli altri sono liberati non solo nei confronti del portatore, ma anche nei rapporti interni. Per contro, il pagamento effettuato da un obbligato di grado intermedio libera definitivamente solo quelli di grado successivo, dato che il solvens ha azione cambiaria per il recupero dell’intera somma pagata nei confronti degli obbligato di grado anteriore.

6.L’accettazione della cambialeÈ la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l’accettazione il trattario diventa obbligato principale (di primo grado) e diretto.

Prima dell’accettazione il portatore non ha alcuna azione, né cambiaria né extracambiaria nei confronti del trattario, anche se questi è debitore verso il traente in base l rapporto di provvista.La presentazione della cambiale per l’accettazione costituisce di regola una facoltà del portatore del titolo e il traente può anche vietare che la cambiale sia presentata per

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l’accentazione, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata l trattario per il pagamento.

La presentazione per accettazione è però obbligatoria:- nella cambiale a certo tempo vista- quando la presentazione per accettazione è prescritta dal traente o da un girante

L’accettazione deve essere scritta sulla cambiale con le parole “accetto”, “visto”, seguite dalla sottoscrizione del trattario.L’accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.Qualsiasi altra modificazione apportata nell’accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l’accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.L’accettazione diventa definitiva con la restituzione del titolo al portatore e prima di tale momento può essere sempre revocata mediante cancellazione. Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell’accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell’accettazione.

Il rifiuto di accettazione della cambiale espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza.Per evitare questa conseguenza la legge prevede l’istituto dell’accettazione per intervento (art 75-77), in verità in disuso.

7. (Segue): La cessione della provvista.L’emissione di una cambiale tratta non comporta la cessione del credito di provvista del traente verso il trattario e ciò rende la posizione del portatore insicura; d’altro canto, l’eventuale cessione del credito di provvista offre garanzia all’ immediato prenditore ma non opera a favore dei successivi giratari della cambiale, dato che il credito di provvista non si trasferisce automaticamente con la girata del titolo.

Per ovviare a ciò è stato introdotto l’istituto della “cambiale tratta garantita mediante cessione di creditoderivante da forniture”, che consente di realizzare un collegamento automatico fra circolazione del titolo e circolazione del credito di provvista, agevolando così lo sconto di tratte spiccate dai fornitori di merci sui propri debitori

EFFETTI: la cessione diventa efficace con la notifica al trattario e da tale momento questi può pagare solo al portatore della cambiale; quest’ultimo, elevato il protesto per mancato pagamento può esercitare diritti contro il trattario derivanti dalla cessione della provvista contestualmente all’esercizio dell’azione cambiaria verso il traente e gli altri obbligati.

8. L’avallo.È una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma.È una tipica garanzia cambiaria, deve essere espresso con le parole per avvallo o equivalenti e può essere data per uno qualsiasi degli obbligati cambiari. Se manca l’indicazione per chi è dato l’avallo, si intendono avallanti il traente nella cambiale tratta e l’emittente nel pagherò cambiario.

L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligaticambiariamente verso questo ultimo. L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenticontro l’avallato e contro coloro che sono cambiariamente obbligati verso quest’ultimo.

Si possono avere anche più avallanti che operano verso lo stesso obbligato cambiario (coavallo). I

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coavallanti restano obbligati di grado successivo rispetto all’avallato, ma sono obbligati di pari grado tra loro.

Anche per l’avallo trova applicazione il principio cardine della reciproca indipendenza delle obbligazionicambiarie, con la sola limitata eccezione che l’avallante può proporre al portatore il vizio di forma dell’obbligazione dell’avallato; al di fuori di tale ipotesi l’avallante è tenuto al pagamento anche se l’obbligazione dell’avallato è invalida.

L'avallo è una garanzia personale tipica: la sua autonomia (ovvero, il suo essere valida malgradoun'eventuale invalidità dell'obbligazione garantita) la differenzia dalla fideiussione. Tuttavia, la sua autonomia non impedisce all’avallante di opporre al portatore il pagamento a lui già effettuato da parte dell’avallato o altri fatti estintivi dell’obbligazione intervenuti tra l’avallato e quel determinato portatore.

9. La cambiale ipotecaria.

Il pagamento della cambiale può essere assistito anche da garanzie reali: pegno e ipoteca.

L’articolo 2831 c.c. detta una speciale disciplina: l’ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari e deve essere annotata sulla cambiale, in questo modo l’ipoteca iscritta a favore dell’attuale possessore del titolo,si trasferisce automaticamente con la girata.In caso di mancato pagamento della cambiale, l’attuale possessore potrà avvalersi dell’ipoteca col grado da essa acquistato al momento della iscrizione originaria.

La cancellazione della ipoteca e` consentita dal creditore anche prima del pagamento. Deve essere annotata anche sulla cambiale e comporta ala perdita del diritto di regresso nei confronti dei giranti anteriori alla cancellazione, purché la loro obbligazione di grado successivo a quella garantita.

10. La circolazione della cambialeIl trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall’emittente, apponendo sul titolo la clausola “non all’ordine” o altra equivalente. In tal caso la cambiale è trasferibile solo nella forma di una cessione ordinaria. Gli stessi effetti si hanno quando la cambiale è trasferita mediante atto separato anziché mediante girata.

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante. La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.La girata parziale è nulla.

I principi che regolano la circolazione della cambiale sono identici a quelli dettati per i titoli di credito in generale dal codice civile. La disciplina della cambiale si distacca invece da quella generale per quanto riguarda la funzione di garanzia della girata. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell’accettazione e del pagamento, come obbligato di regresso. Con apposita clausola (ad es. “senzagaranzia”), il girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l’accettazione e/o per il pagamento.Il girante può vietare una nuova girata con la clausola “non all’ordine”; in questo caso non è responsabileverso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata, ma solo nei confronti dell’immediato giratario.La cambiale può essere girata “per procura” o a titolo di pegno.Essa può essere girata dopo la scadenza (girata tardiva). La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al

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protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

11. Il pagamento della cambiale

La disciplina del pagamento della cambiale ricalca le norme in tema di legittimazione dettate dal codice per i titoli all’ordine, ma nel contempo introduce delle deroghe.

Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco.

Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti. Chi paga alla scadenza è validamente liberato, anche se non paga al titolare, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave.La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta o all’emittente nel vaglia cambiario.Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.Il termine di scadenza della cambiale è termine essenziale per il creditore e per il debitore cambiario. Il portatore non è tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza; il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo. Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo. Il portatore però non può rifiutare un pagamento parziale (gli obbligati di regresso restano responsabili per il residuo). Il pagamento per l’intero da diritto alla restituzione del titolo quietanzato dal portatore.

Il pagamento della cambiale può essere fatto per intervento. Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa. Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l’intervento ha luogo.Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento. Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorché il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola “senza spese”.Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

12. Le azioni cambiarieIn caso di rifiuto di pagamento, e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore può agire contro tutti gli obbligati cambiari. La relativa azione è regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso.Esercitando l’azione diretta, il portatore deve osservare solo il termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza della cambiale.L’azione cambiaria di regresso può essere esercitata alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo, o anche prima della scadenza se l’accettazione è stata rifiutata o in caso di fallimento del trattario o delÌ traente. Negli altri casi l’esercizio dell’azione di regresso è subordinata alla constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con un atto denominato protesto, che deve essere elevato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale, spirato tale termine il portatore decade dalle azioni di regresso. Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola “senza spese” o “senza protesto”, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto.

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Il portatore, anche se dispensato, è tenuto a dare avviso della mancata accettazione entro quattro giorni feriali successivi alla levata del protesto, o al giorno della presentazione se la cambiale è “senza protesto”.L’omissione dell’avviso in tali termini comporta per il portatore il risarcimento dei danni eventuali arrecatinei limiti dell’importo della cambiale.Gli obbligati cambiari rispondono in solido verso il portatore che ha diritto di agire contro di loro individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

L’obbligato cambiario che ha pagato libera i coobbligati di grado successivo dai quali non può ripetere alcunché. Ha invece azione cambiaria di ulteriore regresso contro gli obbligati di grado anteriore e può chiedere a ciascuno di essi la somma integrale sborsata; gli interessi e le spese sostenute. L’obbligato cambiario che ha pagato non ha invece azione cambiaria neppure pro quota nei confronti dei coobliggati di pari grado, contro i quali può agire solo in via extracambiaria.

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa controdi lui. L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.

13 (Segue): Il protestoSono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o i segretari comunali. I presentatori, nominati dai soggetti prima detti, presentano il titolo, ne incassano l’importo o constatano il mancato pagamento. Nel secondo caso si procede alla redazione dell’atto da parte del notaio, con la sottoscrizione del presentatore.Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall’ufficialegiudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione. Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale osul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.I protesti sono soggetti a pubblicità legale e sono pubblicati in un apposito registro informatico. Essi vengono cancellati dopo 5 anni, e a seguito della cancellazione, si considerano come mai esistiti. Altro casoin cui è possibile procedere alla cancellazione del protesto è legato all’ottenimento della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale competente in mancanza però di altri protesti nei successivi 12 mesi dalla levata del protesto in questione.L’illegittima levata del protesto può essere fonte di responsabilità per danni del creditore, per il discreditoche arreca al debitore. Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione scritta di rifiuto dell’accettazione o del pagamento datata e sottoscritta dal trattario.

14. (Segue): Il processo cambiario. Le eccezioni

-procedura esecutivaLa cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo (artt. 63 e 104 l. camb.). Ilpossessore della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna.L’esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto. L’eventuale opposizione al precetto non sospende l’esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell’opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o

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in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell’ordinario procedimento di cognizione diretto adottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata.

- procedimento per ingiunzioneAlle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione.

- l'azione di arricchimentoPuò infine verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. In tal caso l’art. 67 l. camb. Gli consente di agire contro il traente, l’accettante o il girante “per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suodanno”.Quanto alle eccezioni opponibili nel processo cambiario, anche per la cambiale opera la distinzione fra eccezioni reali e eccezioni personali. Per tali eccezioni vale la disciplina del codice civile per i titoli di credito.Per la cambiale vale però un ulteriore distinzione tra eccezioni oggettive e soggettive.Sono eccezioni oggettive quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari (es. eccezione di invalidità della cambiale per difetto dei requisiti formali).Sono eccezioni soggettive quelle che possono essere opposte solo da un determinato obbligato (ad es. causa invalidità della singola obbligazione cambiaria).Le eccezioni reali e personali possono essere nel contempo sia oggettive, sia soggettive. (es pag 302)

L’emissione e la circolazione della cambiale trovano fondamento in un rapporto di debito fra chi dà e chi riceve il titolo. Per realizzare il proprio credito, il possessore della cambiale può esercitare anche l’azione causale nei confronti del debitore che è stato parte del relativo rapporto.

Per poterla esercitare è necessario che:- siano accertati col protesto la mancata accettazione o pagamento della cambiale;- il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la cancelleria del giudice competente;- il portatore abbia adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono competergli.

L’inosservanza di tali condizioni comporta la decadenza dall’azione causale.Può verificarsi che il portatore abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie. In talcaso può agire contro il traente, l’accettante o il girante esercitando l’azione di arricchimento cambiario(inquadrabile nell’azione di ingiustificato arricchimento), che si prescrive in un anno.

16. Ammortamento. Duplicati e copie.

La disciplina di ammortamento della cambiale coincide sostanzialmente con quella dettata dal codice per i titoli di credito all’ordine. È da notare però che l’art 90 l.camb. a differenza dell’art 2017 comma 2 c.c. non richiede che l’opponente al decreto di ammortamento depositi il titolo.Sono invece ormai in disuso duplicati e copie ( art 83-87).

17. Le cambiali finanziarie

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Costituiscono uno strumento di finanziamento delle imprese che permette a queste di raccogliere fra il pubblico capitale di credito a breve termine, in alternativa al credito bancario (più costoso).Sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, con scadenza compresa fra i tre e i dodici mesi dalla data di emissione. La loro struttura è quella del pagherò cambiario e devono avere un taglio minimo di 50mila euro. Devono essere indicati anche i proventi a favore del prenditore.Le cambiali finanziarie possono essere girate esclusivamente con la clausola “senza garanzia”: questo agevola la sottoscrizione da parte dei risparmiatori, dato che essi potranno far circolare ulteriormente i titoli senza esporsi a responsabilità cambiaria.

CAPITOLO VENTUNESIMO: L’ASSEGNO BANCARIO

1. Nozione. Caratteri essenzialiL’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all’ordine di una determinata persona o la portatore.Funzione tipica dell’assegno bancario è quella di consentire l’utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi, evitando l’utilizzo materiale del denaro. A differenza della cambiale,che è uno strumento di credito (per differire nel tempo il pagamento di un debito), l’assegno bancario è uno strumento di pagamento.L’assegno bancario è redatto dal traente su appositi moduli prestampati fornitigli dalla banca e ha la stessa struttura della cambiale tratta. Figurano tre persone: il traente, che dà l’ordine di pagamento alla banca; la banca-trattaria alla quale l’ordine di pagamento è rivolto; il prenditore dell’assegno.L’assegno bancario, come la cambiale è un titolo di credito astratto, formale e esecutivo. Diversa è però la funzione tipica dei due titoli: mentre l’assegno bancario è uno strumento di pagamento, la cambiale tratta è uno strumento di credito.Le principali differenze sono:- nell’assegno bancario, trattario può essere solo una banca,- Il rapporto di provvista tra traente e banca trattaria può essere costituito solo da fondi disponibili esistenti presso la banca e utilizzabili mediante l’emissione di assegni bancari,- L’assegno bancario non può essere accettato dalla banca trattaria,- L’assegno bancario è sempre pagabile a vista- L’assegno bancario prevede una disciplina sanzionatoria recentemente depenalizzata.

2. I requisiti dell’assegno bancario

È necessario distinguere i requisiti di validità dell’assegno bancario dai semplici requisiti di regolarità. La mancanza dei primi comporta che il titolo non vale come assegno bancario, quella dei secondi invece, espone a sanzioni amministrative pecuniarie ma non comporta invalidità del titolo o dell’obbligazione del traente e degli altri firmatari.Costituiscono semplici requisiti di regolarità: l’esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili (per somma almeno pari all’importo dell’assegno emesso); l’esistenza di una convenzione che attribuisce al traente il diritto di disporre mediante assegni bancari di fondi disponibili.Tali condizioni sono entrambe soddisfatte se il traente ha con la banca un conto corrente bancario. La mancanza di tali requisiti è un illecito oggi depenalizzato, colpito da sanzioni pecuniarie oltre che con alcunidivieti (di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e nei casi più gravi l’interdizione dall’esercizio di attività professionali).È requisito di regolarità anche l’osservanza delle norme sul bollo, in mancaza l’assegno perde la qualità di titolo esecutivo.

Sono requisiti di validità: la denominazione di assegno bancario; l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; l’indicazione del trattatario e del luogo di pagamento; la data e il luogo di emissione ela sottoscrizione del traente.

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La legge nulla dispone per l’assegno in bianco. Oggi è certo però che l’assegno emesso senza data di emissione, non espone più a sanzioni penali.I requisiti di validità dell’assegno vanno tenuti distinti dai requisiti di validità delle singole obbligazioni cartolari. Al riguardo valgono le stesse regole esposte per la cambiale con una sola differenza in tema di rappresentanza: la procura generale comprende la facoltà di emettere o girare assegni bancari, anche se rilasciata da chi non è imprenditore.

3. La posizione della banca trattariaL’assegno bancario non è suscettibile di accettazione. Conseguentemente la banca non può mai assumerela posizione di obbligato cartolare nei confronti del portatore del titolo. Ci si chiede se però la banca sia obbligata extracartolarmente verso il portatore a pagare l’assegno. Prevale la tesi che la risposta debba essere negativa.Esistono però strumenti che consentono di tutelare, sia pure parzialmente, l’aspettativa di pagamento al portatore dell’assegno. A tal fine è previsto l’istituto del visto, scarsamente utilizzato: questo ha l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi e d’impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del terminedi presentazione.

Più diffuso è il bene fondi: è la conferma dell’esistenza dei fondi da parte della banca trattaria, su richiesta della banca cui il titolo è girato per l’incasso. La banca trattaria sarà tenuta al risarcimento dei danni qualora abbia fornito informazioni inesatte. Con il benefondi con blocco la banca può bloccare i fondi corrispondenti all’ammontare dell’assegno, ma se questo risulterà regolare sarà obbligataextracartolarmente a pagarlo.

4. Circolazione. AvalloLa circolazione dell’assegno bancario all’ordine è regolato da norme che sostanzialmente coincidono con quelle dettate per la cambiale, in particolare, anche il girante dell’assegno bancario risponde ex lege del pagamento come obbligato di regresso. Sola differenza significativa è che rispetto alla cambiale la girata l trattario vale come quietanza ed estingue il titolo. È così preclusa la possibilità che la banca trattaria giri ulteriormente l’assegno assumendo obbligazione cartolare di regresso.

La circolazione dell’assegno al portatore è regolata dalle disposizioni generali del codice in tema di titoli al portatore. La legge assegni si limita a stabilire che una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso, ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all’ordine.Anche l’assegno bancario può essere garantita tramite avallo, ma si tratta di istitutodesueto data la breve vita del titolo., la relativa disciplina coincide con quella della cambiale, è però escluso l’avallo da parte della banca trattaria.

5.Il pagamento dell’assegno

L’assegno bancario è sempre pagabile a vista. L’eventuale postdatazione dell’assegno non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo. Esso deve essere presentato per il pagamento presso lo sportello della banca trattaria indicato dal titolo e il termine per gli assegni emessi e pagabili in Italia è di otto giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso (quindici giorni se è pagabile solo in altro comune). La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento. La banca è libera di pagare anche dopo la scadenza dei termini, salvo che abbia ricevuto l’ordine non pagare.

Inoltre la morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario.Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti. La banca è tenuta inoltre ad identificare colui che incassa e a verificare che la firma del trente

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corrisponda a quella dallo stesso depositata al momento dell’apertura del conto corrente. Sono controlli necessari perché la banca non versi in colpagrave nel pagamento e possa legittimamente addebitare al traente l’importo dell’assegno pagato.Alla banca è infatti imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quella ordinaria e riconducibile all’art. 1176comma 2 c.c. in forza del quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale,la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata. La diligenza della banca, nell'adempimento deisuoi doveri di mandataria, deve essere determinata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo ilmaggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato al bonus argentarius(Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989). Muovendo da questo maggior grado di diligenza imposto ed in forzadel quale un prudente banchiere dovrebbe comunque essere in grado di riconoscere - e di verificare - un assegnofalsificato, si presume la colpa della banca e si impone pertanto alla medesima l’onere di provare che il falso non eracomunque riconoscibile, solo se riesce a dimostrare ciò, può addossare la colpa al traente.

6. (Segue): Il regresso per mancato pagamento

In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell’assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti. La discplina della relativa azione ricalca quella della cambiale ma con una differenza.

La presentazione del titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto sono necessarie solo per agire contro i giranti e i loro avallanti, ma non sono necessarie per l’esercizio dell’azione di regresso contro il traente ( e i suoi avallanti).Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.L’azione di regresso si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

7. Assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile. Assegno turisticoL’assegno sbarrato è l’assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla faccia anteriore. La sbarratura consente la circolazione dell’assegno ma circoscrivendo i soggetti legittimati ad incassarlo.

Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola“banchiere” o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.L’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario se non solo a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario se non solo al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l’incasso di altro banchiere. Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

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Lo sbarramento offre una limitata tutela contro i rischi di furto o smarrimento: evita che il pagamento sia effettuato a persona che non abbia già avuto rapporti con la banca trattaria, ma non impedisce l’acquisto a non domino del titolo da parte del terzo in buona fede cui l’assegno sia stato girato da un ladro.L’assegno da accreditare non può essere pagato in contanti, ma può essere regolato dalla banca trattaria solo mediante scritturazione contabile: accreditamento in conto, giroconto, compensazione con un credito dalla stessa vantato. Presuppone quindi un preesistente rapporto del trattario con il soggetto che presentail titolo.

Maggior sicurezza offre invece l’assegno non trasferibile: può essere pagato solo all’immediato prenditore o accreditato sul suo conto. La girata apposta si ha per non iscritta (il prenditore può però girarlo a unabanca per la riscossione).

Gli assegni bancari di importo superiore ai 12.500 euro devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di denaro provenienti da reati.L’assegno non trasferibile non può circolare nemmeno mediante cessione ordinaria.La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dall’originario prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento.L’assegno turistico è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera. Il pagamento dell'assegno da parte del trattario è condizionato dall'esistenza sul titolo di una doppia firma del prenditore con lo scopo di evitare, in caso di furto o smarrimento, che l'assegno sia facilmente incassato.Questo tipo di assegno (o traveller's chek) è stato previsto per limitare i rischi di derivanti dal furto di denaro o di assegni a coloro che viaggiano. Il traente è, di solito, la stessa banca che dà ordine di pagare l'assegno ad un'altra filiale a favore del prenditore, di regola cliente della banca stessa.Al momento dell'emissione del titolo il prenditore apporrà la propria firma per poi apporla di nuovo al momento del pagamento. Il titolo può, comunque, essere girato, ma il girante dovrà apporre la seconda firma sul titolo prima di girarlo.

8.L’ammortamentoLa disciplina è modellata su quella della cambiale. È da tenere presente solo che l’ammortamento è eccezionalmente ammesso anche per l’assegno al portatore e che la procedura di ammortamento è esclusa per l’assegno non trasferibile, dato che lo stesso non può circolare. Il prenditore ha diritto di ottenere un duplicato (a proprie spese) denunziandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione sia al trattario siaal traente.

CAPITOLO VENTIDUESIMO: L’ASSEGNO CIRCOLARE. GLI ASSEGNI SPECIALI1.L’assegno circolare.È un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro. La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell’importo corrispondente. L’Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Si differenzia dall’assegno bancario in quanto ha la struttura del vaglia cambiario e non della cambiale tratta: incorpora infatti un obbligazione diretta di pagamento della banca emittente.Esso è un mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario: chi lo riceve in pagamento può infatti fare affidamento sulla solvibilità della banca che lo ha emesso e dispone di un titolo che può agevolmente negoziare o riscuotere presso tutti i recapiti della banca che lo ha emesso, inoltre diversamente dall’assegno bancario non può mai essere emesso al portatore.

È previsto che:- L’emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche autorizzate dalla Banca d’Italia.

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- La banca può emettere assegni circolari solo per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione.- La banca autorizzata deve costituire presso la Banca d’Italia una cauzione in titoli a garanzia degliassegni circolari.

L’assegno circolare deve contenere:1) la denominazione di “assegno circolare” inserita nel contesto del titolo;2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;3) l’indicazione del prenditore;4) l’indicazione della data e del luogo nel quale l’assegno circolare è emesso;5) la sottoscrizione dell’Istituto emittente.Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.All’assegno circolare si applica la disciplina, in quanto compatibile, del vaglia cambiario a vista, tuttavia:a) La girata a favore dell’emittente estingue il titolo.b) Il possessore deve presentare l’assegno per il pagamento entro 30 gg dall’emissione, pena la decadenza dalle azioni di regresso.c) La prescrizione triennale dell’azione diretta contro la banca emittente decorre dalla data di emissione.

In quanto non siano incompatibili con la natura dell’assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all’assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell’assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico. Lo stesso vale per la disciplina dell’ammortamento, però il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, decorsi venti gg dalla denuncia di smarrimento o sottrazione, può ottenere il pagamento dalla filiale alla quale fu fatta la denuncia.L’Istituto può affidare l’emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l’assegno come rappresentante dell’Istituto, sicchè solo lui è obbligato al pagamento dell’assegno.

2.Gli assegni della Banca d’Italia.La legge sugli assegni disciplina anche alcuni titoli speciali emessi dalla Banca d’Italia e dai banchi di Napoli eSicilia.Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia è un titolo di credito all’ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa. Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell’Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale. Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d’Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle concernenti l’avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.L’assegno bancario libero della Banca d’Italia è un titolo di credito all’ordine emesso, per conto dell’Istituto,e contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti all’uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea cauzione.Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell’Istituto. Le disposizioni sull’assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all’assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo. La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d’Italia, relativa alla speciale garanzia, è applicabile all’assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni relative all’ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l’eventuale citazione per l’opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d’Italia.La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è un titolo di credito all’ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

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PARTE PRIMA : I CONTRATTI

CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA

1. Nozione. TipiLa vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo (art 1470 cod civ)

La vendita non è un contratto tipico di impresa ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività; attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati.

2. Vendita reale e vendita obbligatoria

La vendita è un contratto consensuale, si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti, non è necessaria la consegna o il pagamento del prezzo.

È inoltre un contratto con effetti reali: il consenso delle parti è sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio a quest’ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa.

Si parla invece di vendita obbligatoria nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (al verificarsi di determinati eventi). Sono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui.

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa al compratore con l’individuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita.

Nella vendita di cose future il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza e quindi la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza, a meno che le parti non abbiano stipulato che si deve lo stesso pagare il prezzo (vendita di speranza o emptio spei).

Nella vendita di cosa altrui, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.

3. Le obbligazioni del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:1- consegnare la cosa al compratore2- fargliene acquistare la proprietà;3- garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

La consegna deve avvenire nel luogo e alla scadenza convenute e la cosa deve essere nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

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Se si tratta di vendita con trasporto il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Dunque tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore, anche se tuttavia poiché tale disciplina ha carattere dispositivo di frequente vengono utilizzate clausole che la modificano.

La vendita su documenti riguarda invece merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. Ne consegue che tale vendita può essere realizzata anche mediante il trasferimento dei relativi titoli rappresentativi dato che il possesso dei documenti consente al compratore di ritirare la merce o rivenderla ulteriormente.

La vendita su documenti (art 1527-1530) si ha appunto quando le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo titolo rappresentativo, dunque il venditore si libera dell’obbligo di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e` compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempodel contratto era a conoscenza della perdita o dell`avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

4. (segue) La garanzia per evizione

Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l’evizione. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.

La legge distingue tre momenti:1- PERICOLO DI EVIZIONE: il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia.2- EVIZIONE MINACCIATA: il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore. In mancanza, intervenuta l’evizione, il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.

3- EVIZIONE COMPIUTA: subita l’evizione, con il passaggio in giudicato a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Si distingue:-Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa, è tenuto inoltre al risarcimento integrale del danno se il fatto è imputabile a un suo comportamento doloso o colposo.-Se invece l’evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltreal risarcimento dei danni; può tuttavia chiedere la risoluzione de contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.

La garanzia per evizione può essere aumentata, diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti.

5. (segue)Vizi. Mancanza di qualità. Buon funzionamentoIl venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, cioè non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto.

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Copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto.

In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o la semplice riduzione del prezzo. Questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, chedovrà anche risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova d aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.

L’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e prescrizione:a) Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.b) L’azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna.

La legge distingue poi il caso particolare in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, purchèil difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. La relativa azione è soggetta agli stessi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia da vizi.L’azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza e soggiace all’ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita o difetti delle qualità necessarie ad assolvere la funzione che le parti hanno assunto come essenziale (aliud pro alio).

6. (segue) Garanzia di buon funzionamento.

Con la garanzia di buon funzionamento (prevista dall art 1512 per le sole cose mobili), che deve essere pattuita a meno che non sia dovuta in forza agli usi, durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratoreha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento anche se non sono dovuti a vizi o mancanza di qualità. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta. Tale garanzia riguarda beni strumentali come macchinari e apparecchiature e beni di consumo di lunga durata come elettrodomestici, ecc.

7. (segue)Garanzia di conformità

Quando la vendita ha per oggetto beni di consumo il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

La conformità di presume quando il bene consegnato sia idoneo all’uso a cui servono abitualmente i beni diquel tipo o all’uso particolare richiesto dal consumatore, è inoltre necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto e presentato mediante campioni o modelli e che possieda le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicità o dell’etichettatura del prodotto.In caso di difetto di conformità il consumatore può richiedere a sua scelta la riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore; se tali rimedi non sono praticabili, egli può chiedere riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene e il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, il venditore può a sua volta agire contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori).È nullo qualsiasi patto volto a escludere o limitare tali diritti.La disciplina di tali diritto si trova nel codice del consumo art 128-135.

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8. (segue)Clausole sulla qualità della merceTali clausole sono diffuse soprattutto nelle vendite commerciali, sono volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore, in modo da prevenire successive controversie. Esse sono:a) La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.b) Nella vendita a prova il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata.c) Nella vendita su campione, dalla merce oggetto della vendita (olio, vino,..) viene prelevato un campione che deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce. Qualunque difformità rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

9. Le obbligazioni del compratore. Il prezzo.

Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto. La determinazione del prezzo è di regola rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che si tratti di beni il cui prezzo è imposto dall’autorità amministrativa.

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercurialidel luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti;e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

10. L’inadempimento nelle vendite mobiliari.

È innanzitutto prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dall’obbligo di consegna, notevolmente più semplice e rapida di quella stabilita dalle norme generali in tema di mora del creditore (art 1206 e ss.). Infatti, se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

Ulteriore rimedio tipico è costituito dalla possibilità di esecuzione coattiva del contratto (art 1515 e 1516).

Art 1515: Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una personaautorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario

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nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 1516: Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione , il compratore può fareacquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente.Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.Altro rimedio è costituito dall’art 1517: La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per riceverela cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

Altro rimedio è la ripresa del possesso, art 1519: Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamentodel prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .

11. La vendita con riserva di proprietàLa vendita con riserva di proprietà (art 1523 e ss) ricorre tipicamente nelle vendite a rate, cioè quando il pagamento del prezzo è frazionato nel tempo.

La clausola di riserva di proprietà offre un’efficace tutela al venditore contro l’inadempimento del compratore e nel contempo lo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene.

Infatti, tale clausola:a) Deroga al principio dell’immediato effetto traslativo della proprietà in quanto il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell’ultima rata di prezzo, fermo restandoche il venditore non ne può comunque disporreb) Deroga al principio res perit domino poiché i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna, dato che egli è così messo in grado di godere del bene. Dunque il compratore deve pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per causa a lui non imputabile.

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A tutela del compratore è stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, in caso contrario il venditore può ottenere la risoluzione e ha diritto alla restituzione della cosa, anche se tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento dei danni.Il compratore, finquando non ha pagato l’ultima rata, non può vendere la cosa, né questa può essere aggredita dai suoi creditori poiché essa è ancora di proprietà del venditore.

12. La vendita con patto di riscatto.

La vendita con patto di riscatto (art 1500-1509) si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa entro un termine stabilito, mediante la restituzione al compratore del prezzo e delle spese sostenute.

Per evitare abusi, il patto di restituire a un prezzo superiore di quello della vendita è nullo per l’eccedenza(art 1500). È inoltre fissato un massimo non prorogabile per il riscatto, due anni dalla vendita per i beni mobili e cinque per gli immobili.Il patto di riscatto ha efficacia reale: se il compratore vende la cosa, il venditore può ottenerne il rilascio dai successivi acquirenti, purchè il patto sia ad essi opponibile.

13. La vendita fuori dei locali commerciali.

La vendita diretta ai consumatori fuori dei locali commerciali dell’impresa, come vendite a domicilio, per corrispondenza, televisive ecc… è regolata dal codice del consumo (art 45-67).In base a tale normativa, al compratore è riconosciuto il diritto di revocare l’ordine di acquisto o di recedere dl contratto già concluso entro un termine di dieci giorni lavorativi la cui decorrenza è diversa in relazione alla specifica tecnica di vendita.

L’operatore commerciale ha il dovere di informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso indicando i termini, le modalità e le condizioni per il suo esercizio; in mancanza di ciò il termine è allungatoa 60 gg per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di 90 gg per i contratti a distanza.In seguito al diritto di recesso, l’operatore commerciale è tenuto a restituire il prezzo pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o restituzione della merce, restando altrimenti espostoa sanzioni amministrative. Il diritto di recesso è irrinunciabile e la relativa disciplina può essere derogata solo in senso più favorevole al consumatore.

CAPITOLO QUINTO: L’APPALTO

1.Nozione. Caratteri essenziali

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessarie con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro(art 1655).

Si deve trattare di una attività organizzata in forma di impresa, l’appaltatore è perciò un imprenditore commerciale non piccolo e l’appalto deve avere per oggetto una prestazione di fare (oppure la prestazionedi fare deve prevalere su quella di dare). La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del negozio.

Si ha appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti abitualmente dal fornitore.Può essere committente dell’opera sia un soggetto privato, sia lo Stato o un ente pubblico.

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2.Le obbligazioni dell’appaltatore

Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli.

L’appaltatore deve fornire la materia prima per il compimento dell’opera (se fornita dal committente, deve denunciarne prontamente i difetti per esonerarsi dalla responsabilità per vizi e difformità dell’opera).Se la materia è fornita tutta dal committente, la funzione dell’ appaltatore non può però limitarsi a quella di mero intermediario nell’organizzazione del lavoro altrui, per il divieto di appalto di mano d’opera sancito al fine di evitare forme di sfruttamento dei lavoratori subordinati (lavoro nero), divieto che può essere superato solo dalle agenzie del lavoro.

L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente, di regola descritte nel documento chiamato “capitolato”. L’esecuzione dell’opera deve avvenire a regola d’arte, cioè con perizia tecnica professionale, l’appaltatore deve perciò far presenti al committente eventuali difetti del progetto che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera.

L’appaltatore non può apportare modifiche alle modalità di esecuzione pattuite, salvo autorizzazione del committente, tale regola può essere derogata solo se si tratta di modifiche necessarie per l’esecuzione a regola d’arte.

Il committente ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori a proprie spese. Se dai controlli risulta che l’appaltatore non ha rispettato le condizioni, viene stabilito un termine entro il quale deve conformarsi alle condizioni del progetto. Decorso tale termine, il contratto è risolto.

Completata l’opera e prima di ricevere la consegna dell’opera, il committente ha diritto di sottoporre la stessa a collaudo, se il risultato è negativo, il committente deve comunicare all’appaltatore se intende rifiutare l’opera. Per l’accettazione non è richiesta una dichiarazione espressa, in quanto l’opera si intende accettata ex lege se il committente non procede alla verifica o la riceve senza riserve.Con l’accettazione i rischi del perimento passano al committente; l’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera e ha diritto al pagamento del prezzo.

3.(segue) Difformità e vizi dell’opera.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (art 1667). La garanzia non è dovutase il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, non siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (art 1668).

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso

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di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art 1669).

Questa disciplina opera anche quando i difetti dell’opera sono imputabili alle direttive del committente o a errori di progettazione poiché l’appaltatore non è mero esecutore del progetto ed è tenuto a vericarne l’esattezza a meno che non si tratti di “appalto a regia”, dove l’appaltatore è tenuto per contratto ad eseguire il progetto e le istruzioni ricevute senza alcun vaglio critico.

4.Le obbligazioni del committente

Obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro.Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera (in tal caso l’appaltatore non ha diritto a un compenso integrativo per le variazioni o le aggiunte), ma può essere stabilito anche per ogni unità di misura della stessa (in tal caso, detto appalto a misura, la somma dovuta dal committente si determinerà solo alla conclusione dell’opera.)

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo delprezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a equo compenso.

5. Estinzione del rapporto

L’appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata. La prestazione dell’appaltatore è perciò di regola indivisibile.

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente è tenuto però a pagare la parte già compiuta solo se a lui utile.Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornitoLa materia.Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o ildeterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore

Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovrà però indennizzare l’appaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno.La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, a meno che non si tratti di contratto intuitu personae, ma il committente può recedere se dubiti della buona esecuzione dell’opera da parte degli eredi.

6. Il subappalto

Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera assunti dal primo nei confronti del committente. Il subappalto è possibile solo se autorizzato dal committente.

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7.La subfornituraÈ un contratto con il quale le grandi imprese affidano ad altre imprese (di norma medio piccole) alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi o anche l’intero prodotto.Si caratterizza per il fatto che il subfornitore agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest’ultimo ed è assoggettato a controlli sulla qualità dei prodotti realizzati, venendosi così a trovare in una situazione di dipendenza economica e tecnologica nei confronti del committente.

Si ha un contratto di subfornitura quando:- un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente (subfornitura di lavorazione) o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi (subfornitura di prodotto);- le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in modo conforme a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.È nullo il patto che consenta ad una delle parti di modificare unilateralmente le clausole del contratto di subfornitura.È inoltre nullo il patto che attribuisce a una delle parti di un contratto di subfornitura a esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.È nullo il patto attraverso cui si realizza l’abuso di dipendenza economica, cioè quando un impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio reso. Non è invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente, purchè li abbia tempestivamente segnalati L’affidamento a terzi dell’esecuzione della subfornitura è lecita e l’autorizzazione del committente è necessaria solo se l’affidamento avviene per una quota superiore al 50 cento del valore della fornitura o alla misura maggiore convenuta.

CAPITOLO SESTO: IL CONTRATTO DI TRASPORTO

1.Nozione. Tipi

Con il contratto di trasporto, una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un altro. Oggetto del contratto di trasporto è quindi l’esecuzione di un servizio qualificato: il trasferimento nello spazio di persone o cose.

Il codice civile distingue tra trasporto di persone (1681-1682) e trasporto di cose (1683-1702), inoltre tale disciplina è integralmente applicabile solo il trasporto terrestre su strada in quanto il trasporto marittimo eil trasporto aereo sono specificamente regolati dal codice della navigazione e il trasporto ferroviario è disciplinato da apposite leggi speciali.

2. Pubblici servizi di lineaI servizi di linea sono gestiti da imprese (pubbliche e private) in regime di concessione amministrativa.Il concessionario:- è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa;- deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti.Specifica dei pubblici servizi di linea è la disposizione secondo cui, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

3. Il trasporto di persone

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La conclusione del contratto è di regola accompagnata dal rilascio di un biglietto di viaggio (è un documento di legittimazione).Il vettore si obbliga, oltre a trasportare l’avente diritto, anche a farlo arrivare indenne al luogo di arrivo e ad evitare perdite o avaria alle cose che il viaggiatore porta con sé.

Ne consegue che il vettore:- è responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto;- è responsabile dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto e della perdita/avaria del bagaglio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.Ne consegue che anche la colpa lieve espone il vettore al risarcimento danni, trattandosi però di responsabilità contrattuale per colpa, il vettore potrà liberarsi provando che il sinistro è dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato o di terzi.

Sono invece nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore.Tale disciplina si applica anche per il trasporto gratuito ma non per quello amichevole, poiché il primo presuppone sempre un impegno contrattuale del vettore mentre il secondo invece no. In questo secondo caso il terzo trasportato potrà però rifarsi sull’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

4. Il trasporto di cose

Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente e il vettore, colui al quale deve essere consegnata la merce (destinatario) può essere il mittente o un'altra persona da questi designata.

Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione della cosa da trasportare e per l’esecuzione del trasporto, tali indicazioni sono contenute nella lettera di vettura che accompagna la merce durante il trasporto ed è esibita al destinatario al momento della riconsegna affinchè controlli l’esatta esecuzione del contratto. Su richiesta del mittente, il vettore è tenuto a rilasciarne un duplicato allo scopo di provare il ricevimento della merce da trasportare.

Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con la clausola all’ordine, in tal caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore del titolo potrà esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del titolo.

Quando non è stato emesso un titolo rappresentativo della merce e nel contratto è indicato come destinatario una persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto è prevalentemente configurato come contratto a favore di terzo, il quale acquista i diritti derivanti dal contratto di trasporto non al momento della stipulazione ma solo nel momento della consegna e fino a tale momento solo il mittente è creditore del trasporto.

Dal contratto di trasporto sorgono obblighi in capo al mittente e al vettore:- Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario (porto assegnato).- Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli prontamente avviso dell’arrivo.Inoltre, il vettore è tenuto a custodire la merce fino alla riconsegna al destinatario. Il vettore può infine assumersi l’obbligo di riscuoter per conto del mittente il prezzo della merce consegnata.

Il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nell’esecuzione. Per sottrarsi al risarcimento danni dovrà provare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Egli è inoltre responsabile per la perdita e per l’avaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle

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cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (responsabilità ex recepto).

Questo regime di responsabilità del vettore è temperato:1- Dalla presunzione di irresponsabilità per calo naturale per le cose soggette a dimunuzione di peso durante il trasporto.2- Dalla riconosciuta validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente ne dipendono.3- Dall’introduzione di limiti massimi nell’ammontare del danno risarcibile, solo però per danni non derivanti da dolo o colpa grave del vettore.4- Se il destinatario accetta la merce senza riserve, il vettore non risponde della perdita o dell’avaria tranne che in caso di dolo o colpa grave dello stesso vettore.

5. Trasporto con pluralità di vettori

Non sempre un singolo vettore è in grado di eseguire con la propria organizzazione l’intero trasporto dalla partenza all’arrivo. È necessaria perciò la cooperazione di altri vettori. Questa cooperazione può avvenire con il subtrasporto, il trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo.

Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad eseguire l’intero trasporto. Per la parte di percorso cui non può provvedere direttamente si avvale però di altri vettori, con i quali stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per conto proprio, assumendo così nei loro confronti la veste giuridica del mittente(submittente).Obbligato e responsabile verso il mittente per l’intero percorso è e resta solo il vettore iniziale, salve leazioni di rivalsa dello stesso nei confronti dei sub vettori.

Nel trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente a eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo e a stipulare poi per i tratti successivi uno o più contratti di trasporto con altri vettori, in nome proprio ma per conto del mittente.Il primo vettore si obbliga direttamente per la propria parte di percorso, mentre assume gli obblighi propri dello spedizioniere per la parte residua; ogni vettore è responsabile del trasporto solo per il proprio percorso.

Nel trasporto cumulativo, più vettori si obbligano con un unico contratto ad eseguire il trasporto fino al luogo di destinazione, ciascuno per un tratto dell’intero percorso. Unitaria e indivisibile è perciò la prestazione dovuta dai vettori.

Una diversa disciplina è dettata in tema di responsabilità dei vettori per il trasporto di persone e per quellodi cose.

Nel trasporto cumulativo di persone è agevole accertare in quale percorso si è verificato un eventuale sinistro. Perciò ogni vettore è responsabile solo nell’ambito del proprio percorso.

Nel trasporto cumulativo di cose invece, per la difficoltà di provare in quale tratto di percorso si è verificatoil sinistro, i vettori sono responsabili in solido dell’intero percorso.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente.Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso. L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

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Vi è poi il trasporto multimodale: L'intermodalità o multimodalità consiste nell'utilizzo di due o più sistemidi trasporto, che si articolano in strutture, come strade, ferrovie, rotte aeree o marittime e vettori, resi tra loro compatibili dall'impiego coordinato di dispositivi, quali i containers, adatti sia allo spostamento che al deposito. in questi casi la giurisprudenza ritiene che deve applicarsi per intero rapporto la disciplina di diritto comune dettata dal codice civile, mentre la dottrina ritiene che si deve applicare la disciplina specifica dei vari mezzi di trasporto.

IL MANDATO

1.Nozione. Tipi

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Ad esempio: acquistare o vendere beni; assumere obbligazioni; eseguire pagamenti o riscuotere crediti. Il tutto per conto del mandante, sul quale ricadono gli effetti negativi e positivi dell’attività gestoria del mandatario.

Il mandato è quindi un contratto di cooperazione giuridica esterna, cui tipicamente si ricorre quando un soggetto non può o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri interessi. Il mandatario è perciò una delle figure possibili di ausiliari autonomi di cui l’imprenditore commerciale può avvalersi nello svolgimento della propria attività.

Il mandato può essere speciale, cioè riguarda alcuni atti determinati oppure generale, cioè riguarda tutti gli affari del mandante. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. Il mandato sia generale che speciale comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato può essere conferito a più mandatari. Ciascun mandatario agisce disgiuntamente dagli altri, salvo che non sia indicato che devono agire congiuntamente. il mandato congiunto non ha effetto, se nonè accettato da tutte. Il mandato può essere anche collettivo; cioè conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con atto unico e per un affare di interesse comune.Il mandato è di regola conferito nell’interesse del mandante, ma può essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo (mandato in rem propriam).

Il mandato può essere oneroso o gratuito, però si presume oneroso. La misura del compenso, se non èstabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dalgiudice.

2.Mandato con e senza rappresentanza

Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire in nome e per conto delmandante.

Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in testa a quest’ultimo. Per abilitare il mandatario ad agire in nome del mandante è necessaria la procura.

Il mandato è di per sé senza rappresentanza quando il mandatario agisce per conto del mandante ma in nomeproprio. Il mandatario senza rappresentanza acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti

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con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante). Nel mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario sonoì imputati direttamente al mandatario e non al mandante.

Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, purchè ciò non pregiudichi i diritti che spettano al mandatario.

Quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi pereffetto del possesso in buona fede.In caso di acquisto del mandatario dal terzo si ha un doppio trasferimento automatico e contestuale (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante).Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

3.Obbligazioni del mandatario

Egli deve eseguire il mandato con diligenza, rispettando i limiti fissati nel mandato. Deve rispettare le istruzioni ricevute dal mandante, operando in modo da realizzare al meglio l’interesse del mandante, rendendo note a tal fine le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Eseguito il mandato, deve darne comunicazione al mandante, anche per consentirgli di valutare se l’incaricoè stato eseguito correttamente e così ponendosi al riparo da eventuali contestazioni tardive.Conclusa l’attività gestoria, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operatore corrispondergli gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto.

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Il mandatario può eseguire il mandato anche a mezzo di un’altra persona (sostituto). Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

4.Obbligazioni del mandante

Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il mandante:- deve somministrare i mezzi necessari al mandatario per l’esecuzione del mandato;- deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate con gli interessi legali;- deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.

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Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenzasul mandante e sui creditori di questo, inoltre ha diritto di privilegio sulle cose del mandante che detiene per l’esecuzione del mandato.

5.Estinzione del mandato

Il mandante può revocare in ogni momento l’incarico conferito al mandatario, dandogli un congruo preavviso se il mandato è a tempo indeterminato. Dovrà però risarcire i danni subiti dal mandatario, se il mandato è oneroso e non ricorre una giusta causa.

Il mandato è revocabile anche se le parti hanno stabilito che è irrevocabile, in tal caso però il mandante è tenuto al risarcimento dei danni anche se il mandato è gratuito.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per lamorte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandatario può rinunziare al mandato conferitogli, ma deve risarcire i danni al mandante se non ricorre una giusta causa. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Vi sono però eccezioni a questa regola:- il mandato non si estingue quando ha per oggetto atti pertinenti all’esercizio dell’impresa e questaè continuata;- non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante quando è stato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo.

Il mandato si estingue infine anche in caso di fallimento del mandatario. Se invece fallisce il mandante l’esecuzione del contratto è sospesa finchè il curatore abbia deciso se subentrare nel rapporto o scioglierlo.

6.Commissione e spedizione

Sono sottotipi di mandato senza rappresentanza.

La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l’acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. Il commissionario deve concludere contratti di compravendita in nome proprio e per conto del committente.Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti il committente può esigere da lui il pagamento immediato.

Il commissario ha diritto a un compenso, la provvigione. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità. Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

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In deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto avuto incarico di vendere o di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare, l’art 1735 regola l’entrata del commissionario nel contratto: Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può rendersi contraente in proprio, cioè può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso oa una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege per il fallimento di una delle parti, dunque anche nel caso di fallimento del committente.

La spedizione è un contratto di mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. È netta perciò la distinzione fra trasporto e spedizione. Il vettore esegue il trasporto; lo spedizioniere si obbliga a stipulare con un vettore un contratto di trasporto, per conto del mandante.La legge consente che lo spedizioniere provveda direttamente all’esecuzione parziale o totale del trasporto si ha così la figura dello spedizioniere-vettore, con la conseguenza che allo stesso faranno capo anche i diritti e gli obblighi del vettore.Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenutee corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

CAPITOLO DICIASSETTESIMO: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1.Contratto ed imprese di assicurazione

ART 1882: L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

L’assicuratore opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti. È infatti un contratto puramente aleatorio: quando un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei (furto, incendio, morte,…) occorre applicare la statistica dei grandi numeri per determinare la probabilità media del verificarsi di un determinato evento.

L’assicuratore è perciò in grado di stabilire qual è il rischio medio e su tale rischio può basarsi per determinare il corrispettivo premio dovutogli dal singolo assicurato. L’insieme dei premi incassati per ciascuna classe di rischi consente di formare un fondo patrimoniale sufficiente a risarcire gli assicurati.Il contratto di assicurazione consente la neutralizzazione del rischio per entrambi i contraenti, attraverso l'inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogenei.

L’attività assicurativa può essere esercitata solo da s.p.a., società cooperative per azioni e società di mutua assicurazione. L’inizio dell’attività è subordinato all’autorizzazione dell’Isvap (istituto che svolge attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione). Il contratto concluso con un impresa di assicurazione non autorizzata è nullo. Le imprese di assicurazione devono tenere particolari scritture contabili, sono soggette a revisione contabile obbligatoria, devono

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redigere i bilanci consolidati di gruppo, sono sottoposte alla vigilanza dell’ Isvap, non possono svolgere altra attività se non quella assicurativa. Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza è prescritta la costituzione, con i premi raccolti, di speciali fondi (riserve tecniche) per far fronte agli impegni futuri.

2.I tipi di assicurazione

L’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario: l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato. (art 1904-1908)L’assicurazione sulla vita è sottratta all’applicazione del principio indennitario: il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalla parti e sono in ogni caso dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto. (art 1919-1927)

3.La disciplina generale: il rischio e il premio

Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto. Il rischio dedotto in contratto deve in ogni caso esistere oggettivamente perché il contratto sia valido.

Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato di esistere prima della conclusione del contratto, se invece il rischio cessa di esistere dopo la stipulazione del contratto, questo si scioglie ex lege.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione diun premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore. È costituito dal premio puro (calcolato secondo criteri matematici) e dal compenso aggiuntivo dovuto all’assicuratore per il servizio reso. Deve essere pagato anticipatamente ed è indivisibile.

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4.(Segue): La stipulazione del contratto

La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoscritta dell’assicurando su moduli predisposti dall’assicuratore, che riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e che contengono una serie di domande volte a consentire all’assicuratore l’esatta valutazione del rischio.

Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato.

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa .Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto: l’assicuratore rilascia la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Se la polizza è nominativa ha solo funzione probatoria del contratto.Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

5.L’assicurazione contro i danni

L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti dell’assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero patrimonio (assicurazione di patrimoni). È infine opinione prevalente che nella categoria rientrino anche le assicurazioni contro i danni alla persona per infortuni e malattie (assicurazione di persone), anche se non trova applicazione il principio indennitario.

Secondo il principio indennitario, può assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio dedotto in contratto. Se non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno, il contratto è nullo.

L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall’assicurato in conseguenza del sinistro (costituito dalla sola perdita subita e non anche dal mancato guadagno). L’indennizzo non può superare il valore che le cose danneggiate hanno al tempo del sinistro.

Nell’ipotesi che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto, i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell’assicurato mentre l’assicuratore dovrà risarcire la parte proporzionale del rischio coperto (es. una cosa che vale 200 è assicurata per 100; se subisce un danno di 50, l’assicuratore

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corrisponderà 25). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. (es. se la cosa vale 200 ma è assicurata per 100 e subisce un danno di 50, l’assicuratore corrisponderà 25, cioè meta del danno).

Tale disposizione può essere derogata pattuendo che l’assicuratore sia tenuto a risarcire integralmente il danno fino a concorrenza del valore assicurato (assicurazione a primo rischio). Oppure vi possono essere clausole che pongono a carico dell’assicurato una parte del danno subito (franchigia) per prevenire il pericolo di un totale disinteresse dello stesso verso il sinistro.

È obbligo dell’assicurato dare un pronto avviso (di regola 3 giorni) all’assicuratore del sinistro; deve inoltre fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’inosservanza dolosa di questi obblighi comporta la perdita del diritto di indennità.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Ciò al fine di evitare che l’assicurato cumuli l’indennizzo dell’assicuratore e il risarcimento del terzo. L’assicuratore non può cmq ripetere dal terzo più di quanto abbia legittimamente pagato all’assicurato.

Se sono state stipulate più assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, l’assicurato deve rendere notia ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e chiedere a ciascuno l’indennità dovuta secondo i rispettivi contratti, ma la somma complessiva riscossa non può superare l’entità del danno.

Diversa dalla pluralità di assicurazioni è la coassicurazione; si ha quando più assicuratori assumono ciascuno una quota del rischio dell’assicurato. In tal caso ciascun assicuratore risponde nei confronti dell’assicurato nei limiti della quota assunta, si ha quindi un obbligazione parziaria.

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

6.L’assicurazione della responsabilità civile

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Con l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratto (cd. massimale), a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile dell’assicurato stesso, esclusa la responsabilità dovuta a fatti dolosi.

L’assicuratore ha la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato ed è obbligato al pagamentodiretto solo se l’assicurato lo richiede.

Vi sono delle assicurazioni della responsabilità civile che sono obbligatorie per attività particolarmente pericolose, come l’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, dove il terzo danneggiato ha azione diretta verso l’assicuratore nei limiti dei massimali di polizza, e cumulativamente può agire nei confronti del danneggiante.

L’attuale disciplina prescrive che in alcuni casi l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiante sia sostituita dalla procedura di risarcimento diretto: il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimentoal proprio assicuratore. Quest’ultimo provvede alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del danneggiante, nei confronti della quale eserciterà l’azione di rivalsa.Si ha risarcimento diretto solo in caso di sinistro avvenuto in Italia fra due veicoli a motore, identificati ed assicurati, da cui siano scaturiti solo danni a cose o lievi danni ai conducenti.

Il danneggiato non può promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’assicuratore e del danneggiante prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni (90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali).

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti: la risoluzione del contratto con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente oppure la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro di proprietà dell’alienante.

È previsto un Fondo di garanzia per le vittime della strada, alimentato dai contributi delle imprese di assicurazione, che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli, nei casi in cui:a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;b) il veicolo non risulti coperto da assicurazione;c) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

7.L’assicurazione sulla vita

Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere nella morte dell’assicurato o di un terzo (assicurazione per il caso di morte) o nella sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo ad una certa età (assicurazione per il caso di vita o di sopravvivenza).

Non essendoci il principio indennitario, l’assicurazione sulla vita può essere contratta per qualsiasi somma, l’indennità dovuta dall’assicuratore è commisurata solo all’ammontare ei premi pagati e deve essere corrisposta per l’intero allorché l’evento previsto si verifica.L’assicurazione sulla vita può essere stipulata anche sulla vita di un terzo ma l’assicurazione non è valida se questi non ha acconsentito. E ciò al fine di evitare che tale forma di assicurazione costituisca un incentivo all’omicidio per lucrare l’indennità.

Se vi è aggravamento del rischio l’assicuratore può invece che recedere, proporre all’assicurato una riduzione della somma assicurata o un aumento del premio.

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Se il contraente non paga i premi successivi al primo anno nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata. Il riscatto consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati. La riduzione gli permette invece di mantenere in vita il contratto nonostante l’interruzione del pagamento. Le condizioni del riscatto e della riduzione devono essere regolate dalle polizze di assicurazione.

Nell’assicurazione a favore di un terzo, questi può essere designato beneficiario del contratto. La designazione è sempre revocabile, salvo che il contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il beneficiario abbia dichiarato di voler approfittare del beneficio. La designazione non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.

8.La riassicurazione.La riassicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si assicura contro il danno a lui derivante dal verificarsi di un rischio assicurato. La riassicurazione è di regola stipulata in abbonamento, si hanno cioè contratti generali con i quali si conviene la riassicurazione di una percentuale di tutti i rischi previsti dal trattato, ovvero di quelli che eccedono una determinata somma. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore.