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IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) SOMMARIO SEDE CONSULTIVA: DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e rinvio) ................................................... 34 COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri ................................................................................... 39 SEDE REFERENTE: Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base) .......................... 39 ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) ....................................... 42 ERRATA CORRIGE .......................................................................... 41 SEDE CONSULTIVA Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. La seduta comincia alle 9.30. DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo. (Parere alle Commissioni VI e X). (Esame e rinvio). La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto. Mario VALDUCCI, presidente, in sosti- tuzione del relatore, ricorda che la Com- missione è chiamata a esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ». Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Rileva che le disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell’attuale situa- zione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono in buona parte nell’ambito delle raccomandazioni predi- sposte dalla Commissione europea in esito all’esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell’Italia nell’ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di crescita e occupazione. Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione, se- gnala in particolare gli articoli da 14 a 22. Martedì 10 luglio 2012 34 Commissione IX

(Trasporti, poste e telecomunicazioni) fileprogramma nazionale di riforma dell’Italia nell’ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi

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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alleCommissioni VI e X) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093Palmieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093Palmieri (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza delpresidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sosti-tuzione del relatore, ricorda che la Com-missione è chiamata a esprimere il proprioparere sul decreto-legge n. 83 del 2012,recante « Misure urgenti per la crescita delPaese ». Fa presente che il decreto-legge inesame reca disposizioni per favorire la

crescita, lo sviluppo e la competitività neisettori delle infrastrutture, dell’edilizia edei trasporti, nonché per il riordino degliincentivi per la crescita e lo svilupposostenibile. Rileva che le disposizioni sonofinalizzate ad assicurare, nell’attuale situa-zione di crisi internazionale, un sostegnoal sistema produttivo del Paese, anche alfine di garantire il rispetto degli impegniassunti in sede europea. In particolare,sottolinea che le misure contenute neldecreto-legge si inseriscono in buona partenell’ambito delle raccomandazioni predi-sposte dalla Commissione europea in esitoall’esame del programma di stabilità e delprogramma nazionale di riforma dell’Italianell’ambito del semestre europeo 2012 e,più in generale, nel quadro degli obiettivied indirizzi definiti dall’Unione europea inmateria di crescita e occupazione.

Per quanto riguarda le disposizioni didiretto interesse della IX Commissione, se-gnala in particolare gli articoli da 14 a 22.

Martedì 10 luglio 2012 — 34 — Commissione IX

Passando ad una breve sintesi del con-tenuto degli articoli, fa presente che l’ar-ticolo 14 istituisce un fondo per interventiinfrastrutturali nei porti e negli interportirientranti nelle circoscrizioni delle Auto-rità portuali, introducendo l’articolo 18-bisnella legge n. 84 del 1994, recante ilriordino della legislazione in materia por-tuale. Osserva che la relazione illustrativaallegata al provvedimento indica qualefinalità della norma il completamento del-l’autonomia finanziaria delle Autorità por-tuali, in modo da dare impulso al processodi infrastrutturazione portuale. In parti-colare, il nuovo articolo 18-bis, al fine dipotenziare l’autonomia finanziaria delleAutorità portuali e il finanziamento dellarete infrastrutturale e dei servizi nei portie nei collegamenti stradali e ferroviari neiporti, istituisce, nello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, un fondo alimentato su baseannua con la destinazione dell’uno percento del gettito dell’IVA e delle acciseriscosse nei porti e negli interporti rien-tranti nelle circoscrizioni territoriali delleAutorità portuali, nel limite di 70 milionidi euro annui. Le risorse del fondo devonoessere destinate alla realizzazione deipiani regolatori portuali, chiamati a defi-nire l’ambito e l’assetto complessivo deiporti, nonché dei piani operativi triennaliconcernenti le strategie di sviluppo delleattività portuali e gli interventi volti agarantire il rispetto degli obiettivi prefis-sati. Il fondo è ripartito tra le singoleAutorità portuali con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza Stato-re-gioni, attribuendo a ciascuna Autorità por-tuale un importo pari all’ottanta per centodella quota corrispondente all’uno percento del gettito da IVA e accise riscossoin quel porto e distribuendo il restanteventi per cento del fondo complessivo trale Autorità portuali con finalità perequa-tive, tenendo anche conto delle previsionidei rispettivi piani operativi triennali epiani regolatori portuali. Inoltre, la dispo-sizione consente alle Autorità portuali difare ricorso a forme di compartecipazione

del capitale privato, utilizzando la tecnicadella finanza di progetto di cui all’articolo153 del codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo n. 163 del 2006. In-fine, il comma 2 dell’articolo 14 prevedeche all’onere derivante dal nuovo articolo18-bis della legge n. 84 del 1994 si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa destinata, aisensi dell’articolo 13, comma 12, dellalegge n. 67 del 1988, all’ammortamentodei mutui che le ferrovie in regime diconcessione e in gestione commissarialegovernativa sono autorizzate a contrarreper la realizzazione di investimenti infra-strutturali. Al riguardo osserva che ladisposizione in esame riprende parte deicontenuti del testo unificato di riformadella legislazione portuale italiana attual-mente all’esame della 8a Commissione delSenato. Ciò posto, considerata l’urgenza digiungere non solo alla riforma dei porti,ma anche a quella degli interporti, ritieneopportuno valutare la possibilità di inse-rire nel decreto-legge in oggetto, la riformadegli interporti approvata a larghissimamaggioranza alla Camera dei deputati, il12 aprile scorso e attualmente all’esamedel Senato.

L’articolo 15 include tra le risorse ini-zialmente trasferite alle Autorità portualiper interventi infrastrutturali e da revo-care in mancanza dell’avvio delle relativeprocedure di gara, anche le risorse desti-nate ad interventi delle Autorità portualiche operino in siti di bonifica di interessenazionale nei casi in cui i relativi bandi digara non siano pubblicati alla data dientrata in vigore del presente decreto-legge, al fine della riassegnazione ad altriprogetti infrastrutturali nel medesimo set-tore. La finalità della disposizione, in basealla relazione illustrativa, è quella di de-stinare ulteriori risorse agli interventi in-frastrutturali nel settore portuale.

L’articolo 16 dispone finanziamenti perla continuità e la riorganizzazione di al-cuni servizi pubblici di trasporto. In par-ticolare, il comma 1 dell’articolo 16, al finedi garantire anche per l’anno 2012, lacontinuità del servizio pubblico di naviga-zione sui laghi Maggiore, di Garda e di

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Como, attribuisce alla Gestione governa-tiva navigazione laghi risorse per 6 milionidi euro, che dovranno essere destinate alfinanziamento delle spese di esercizio perla gestione dei predetti servizi pubblici. FApresente che la relazione illustrativa ri-corda che esiste una Convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazionesul lago Maggiore e sul lago di Lugano, inbase alla quale deve essere garantito iltrasporto pubblico nel bacino svizzero delLago Maggiore. La relazione tecnica ri-corda invece che il disavanzo di gestionegenerato dalla citata gestione governativaprevisto per l’anno 2012 ammonta ap-punto a 6 milioni di euro. Il comma 2dell’articolo 16 dispone inoltre la prose-cuzione del servizio intermodale dell’au-tostrada ferroviaria alpina attraverso ilvalico del Fréjus mediante un finanzia-mento, per l’anno 2012, di 4,5 milioni dieuro. Si tratta di un contributo statale daerogarsi alla società Trenitalia S.p.A. cheassicura attualmente il servizio in base adun Accordo di Programma con i Ministeridelle infrastrutture e dei trasporti e del-l’Ambiente, stipulato negli anni 2004-2006e successivamente prorogato fino al 2011,e che rientra nell’ambito della sperimen-tazione di modalità più sicure di trasportocombinato strada-rotaia tra Italia e Fran-cia, risalente al vertice governativo italo-francese di Torino del 19 gennaio 2001,successivo all’incidente verificatosi neltunnel del Monte Bianco nel 1999. Ilcomma 3, al fine di garantire l’eserciziodelle funivia Savona-San Giuseppe, auto-rizza altresì, per l’anno 2012, la spesa di5 milioni di euro per il contributo dovutoper la concessione alla società FunivieS.p.A. Il comma 4 interviene per facilitareil trasferimento, rispettivamente alle re-gioni Calabria e Puglia, della proprietàsociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delleFerrovie del Sud-Est e Servizi Automobi-listici s.r.l., attualmente del Ministero delleinfrastrutture e trasporti. In particolare,sia per attivare le procedure per il trasfe-rimento, che per garantire il raggiungi-mento di obiettivi di efficientamento erazionalizzazione della gestione aziendale,viene autorizzata la spesa complessiva di

40 milioni di euro, a condizione che entrosessanta giorni siano sottoscritti con leregioni interessate i relativi accordi ditrasferimento. Segnala che la norma ap-pare formulata in modo non chiaro rela-tivamente al termine entro il quale do-vranno essere sottoscritti gli accordi con leregioni citate, prevedendosi, nello stessocomma 4, sia il termine di sessanta giornidalla data di entrata in vigore del decretosia il termine del 31 dicembre 2012. Alriguardo ritiene opportuno un chiarimentoda parte del Governo. I commi da 5 a 10intervengono in materia di trasporto fer-roviario regionale campano, delineandouna procedura di accertamento dei disa-vanzi e una conseguente procedura didefinizione dei piani di rientro, elaboratidal Commissario ad acta nominato ai sensidella legislazione vigente, da realizzarsi neltermine di 5 anni, necessarie a riorganiz-zare e riqualificare il sistema di mobilitàregionale su ferro della Regione Campa-nia. Il comma 6, per garantire la conti-nuità dell’erogazione dei servizi di tra-sporto pubblico regionale, consente alCommissario ad acta, nelle more dei tremesi previsti per la predisposizione delpiano di rientro, di adottare ogni attonecessario ad assicurare lo svolgimentodella gestione del servizio da parte di ununico gestore a livello di ambito o bacinoterritoriale ottimale, coincidente con ilterritorio della Regione, con il vincolo digarantire comunque il principio di sepa-razione tra la gestione del servizio e lagestione e manutenzione delle infrastrut-ture. Ai fini della stipula e della successivasottoscrizione dell’accordo di approva-zione dei piani di rientro da parte deiMinistri delle infrastrutture e dei trasportie dell’economia e delle finanze e delPresidente della Regione, il comma 8 isti-tuisce presso il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti un apposito tavolotecnico, senza oneri per la finanza pub-blica, di verifica degli adempimenti regio-nali per la disamina, in prima istanza,della documentazione pervenuta. Ilcomma 9 reca il meccanismo per la co-pertura finanziaria dei debiti del sistemadi trasporto regionale su ferro. In parti-

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colare si prevede che la Regione Campaniapossa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013,le risorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, entro il limitecomplessivo di 200 milioni di euro. Adecorrere dall’anno 2013 si prevede, in-vece, un meccanismo di copertura checonsente di destinare al finanziamentodel sistema di trasporto regionale suferro l’eventuale incremento dell’aliquotaIRAP e dell’addizionale regionale IRPEFintrodotta per porre rimedio alla situa-zione di disavanzo sanitario della regioneCampania.

L’articolo 17 proroga, fino al 31 dicem-bre 2012, il termine per l’emanazione deldecreto del Ministero delle infrastrutture etrasporti, recante le disposizioni attuativeper impedire le pratiche di esercizio abu-sivo del servizio taxi e del servizio dinoleggio con conducente. La relazione go-vernativa evidenzia che la proroga si rendenecessaria per evitare l’entrata in vigore diuna disposizione che contiene elementifortemente restrittivi della concorrenza,attesa anche la pendenza di una causapregiudiziale a seguito di un rinvio daparte di un giudice italiano avente adoggetto l’interpretazione della disciplinacomunitaria in materia di servizi pubblicinon di linea.

L’articolo 18 vincola le pubbliche am-ministrazioni centrali, regionali e locali, iconcessionari di servizi pubblici e le so-cietà a prevalente partecipazione o con-trollo pubblico, ad utilizzare la rete inter-net per assolvere all’obbligo di pubblicitàdi dati, specificamente indicati, relativiall’erogazione di vantaggi economici, adesclusione di quelli che costituiscono pa-gamenti obbligatori per rapporti di lavorodipendente e connessi trattamenti previ-denziali e contributivi. Le disposizioni inesame introducono così obblighi ulterioririspetto a quelli già stabiliti dall’articolo 12della legge 7 agosto 1990, n. 241, che silimita a prevedere un obbligo di pubblicitàdei criteri e delle modalità seguiti ai finidell’emanazione di atti attributivi di van-taggi economici. I soggetti indicati, nonchéle regioni ad autonomia speciale secondo

le previsioni dei rispettivi statuti, devonoconformarsi a tale prescrizione entro il 31dicembre 2012. Dal 1o gennaio 2013, l’ef-ficacia dei titoli che attribuiscono vantaggieconomici di importo complessivo supe-riore a mille euro nell’anno solare è su-bordinata alla pubblicazione dei relatividati sulla rete internet, la cui mancanza,incompletezza o ritardo è azionabile ai finidel risarcimento del danno. La normarinvia ad un regolamento di delegifica-zione, da adottare ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione e la semplifica-zione di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, entro il 31 dicembre2012, previo parere della Conferenza uni-ficata, l’individuazione delle modalità diattuazione della normativa introdotta dal-l’articolo in esame, nonché le disposizionidi coordinamento tra di essa e quella giàvigente. Infine, si stabilisce che dall’attua-zione delle disposizioni illustrate non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica e che alleattività previste si faccia fronte con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.

L’articolo 19 istituisce l’Agenzia perl’Italia digitale, che, ai sensi del comma 1,è sottoposta alla vigilanza del Presidentedel Consiglio o di un Ministro da luidelegato, nonché dei Ministri dell’econo-mia e finanze, per la pubblica ammini-strazione e semplificazione, dello sviluppoeconomico e della istruzione, università ericerca. Il comma 2, primo periodo, indicaespressamente taluni princìpi cui l’Agenziadovrà attenersi ossia l’autonomia organiz-zativa, tecnico-operativa e gestionale, latrasparenza e l’economicità. Il secondoperiodo del medesimo comma, invece, ri-manda ai dettami di carattere generale pertutte le agenzie governative recati dagliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300.

L’articolo 20 del decreto-legge delineale funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale.Il comma 2 dell’articolo attribuisce al-l’Agenzia le funzioni precedentementeespletate da DigitPA e dall’Agenzia per la

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diffusione delle tecnologie per l’innova-zione nonché quelle facenti capo al Di-partimento per la digitalizzazione dellapubblica amministrazione e l’innovazionetecnologica della Presidenza del Consigliodei Ministri. Sono invece fatte salve lefunzioni dell’Istituto nazionale di docu-mentazione per l’innovazione e la ricercaeducativa (INDIRE) relative all’innova-zione nel campo delle istituzioni scolasti-che. Il comma 3 elenca in maniera par-ticolareggiata le funzioni spettanti al-l’Agenzia per l’Italia digitale. Si tratta difunzioni di carattere generale che hannosolo in parte analogia con quelle svoltefinora dagli organismi soppressi. Tra que-ste ricorda la promozione dell’utilizzodelle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione, allo scopo di favorire l’in-novazione e la crescita economica, anchemediante l’accelerazione della diffusionedelle Reti di nuova generazione (NGN).Due importanti funzioni di carattere ope-rativo esercitate da DigitPA sono trasferitealla Consip SpA. La prima funzione tra-sferita consiste nella formulazione di pa-reri alle amministrazioni sulla coerenzastrategica e sulla congruità economica etecnica degli interventi e dei contrattirelativi all’acquisizione di beni e serviziinformatici e telematici e del monitoraggiodell’esecuzione degli interventi e dei con-tratti suddetti. La seconda funzione tra-sferita alla Consip si riferisce a quelleaffidate a DigitPA, ai sensi dell’articolo 3,comma 2, lettera d), del decreto legislativon. 177 del 2009. In realtà, si tratta didiverse funzioni tra cui la più rilevanteriguarda la realizzazione, diretta o attra-verso soggetti terzi, e la gestione di spe-cifici progetti di innovazione digitale. Alriguardo, osserva che tali funzioni, peralcuni aspetti, sembrano sovrapporsi aquelle poste in capo alla nuova Agenziadal comma precedente e, per altri aspetti,appaiono estranee a quelle istituzionalidella Consip che attengono alla raziona-lizzazione delle procedure di acquisto dibeni e servizi da parte delle pubblicheamministrazioni. In proposito, giudicaquindi opportuno un chiarimento da partedel Governo.

L’articolo 21 individua quali organidell’Agenzia il direttore generale, il comi-tato di indirizzo e il collegio dei revisoridei conti e dispone che, entro 45 giornidalla nomina del direttore generale, debbaessere adottato lo statuto dell’Agenzia, ap-provato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, o del Ministro de-legato. Lo statuto dovrà disciplinare lemodalità di nomina, le attribuzioni e leregole di funzionamento del comitato diindirizzo e le modalità di nomina delcollegio dei revisori e dovrà conformarsi aiprincipi e criteri direttivi previsti in gene-rale per le agenzie istituite ai sensi deldecreto legislativo n. 300 del 1999, inquanto compatibili con il decreto-legge inoggetto.

L’articolo 22, oltre a norme di caratterefinale e transitorie, reca alcune disposi-zioni relative al personale necessarie adisciplinare la fase di passaggio al nuovoregime. Innanzitutto, il comma 1, disponela soppressione, con decorrenza imme-diata, a partire dalla data di entrata invigore del decreto in oggetto, di DigitPA edell’Agenzia per la diffusione delle tecno-logie per l’innovazione. I commi seguentidisciplinano quindi la fase transitoria finoalla costituzione della nuova agenzia. IlDipartimento per la digitalizzazione dellapubblica amministrazione e l’innovazionetecnologica della Presidenza del Consiglio,pur di fatto svuotato completamente dellesue funzioni che sono trasferite alla nuovaAgenzia, non viene, invece, soppresso di-rettamente dal decreto in esame, che, inossequio al principio di autonomia orga-nizzativa e gestionale, riconosciuta allaPresidenza del Consiglio dal decreto legi-slativo n. 303 del 1999, ne demanda lariorganizzazione ad un successivo decretodel Presidente del Consiglio. Al riguardo,osserva che alla soppressione degli organisuccitati non corrisponde una contestualesoppressione delle disposizioni normativeche istituiscono e disciplinano tali organiche rimarrebbero vigenti senza produrrenessun effetto. In proposito ritiene quindiopportuno un chiarimento da parte delGoverno. Ai sensi del successivo comma 3,il personale di ruolo delle amministrazioni

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soppresse è trasferito all’Agenzia digitale,così come le risorse finanziarie e strumen-tali, compresi i connessi rapporti giuridiciattivi e passivi, senza che sia esperitaalcuna procedura di liquidazione, neppuregiudiziale. Al personale della nuova Agen-zia, ai sensi del comma 6 si applica ilcontratto collettivo nazionale di lavoro delpersonale del comparto Ministeri, nellemore dell’eventuale definizione di un di-verso comparto di contrattazione. Ilcomma 6 fissa in 150 unità il limitemassimo della dotazione organica dellanuova Agenzia. L’effettiva dotazione dellerisorse umane, nel limite del personaleeffettivamente trasferito, con corrispon-dente riduzione delle dotazioni organichedelle amministrazioni di provenienza, èstabilita, nel limite sopra indicato, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, o del Ministro delegato, di con-certo con gli altri ministri vigilanti, daadottarsi entro quarantacinque giornidalla nomina del direttore generale del-l’Agenzia. Il comma 8 reca la clausola dineutralità finanziaria, disponendo l’as-senza di nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato e prevedendo chealle attività previste si farà fronte con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili. Infine, il comma 9 prevede chela rappresentanza in giudizio dell’Agenziasia assicurata dall’Avvocatura dello Stato.

In conclusione, nell’esprimere una va-lutazione complessivamente positiva sulprovvedimento in esame, si riserva diformulare una proposta di parere alla lucedei chiarimenti che saranno forniti dalrappresentante del Governo e degli esitidella discussione.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nelcondividere le osservazioni del relatore,segnala l’opportunità che nel parere vengadata un’indicazione di semplificazione conriguardo agli organismi istituzionali depu-tati alla vigilanza dell’Agenzia, attualmentedefiniti nel Presidente del Consiglio o inun Ministro da lui delegato, nonché neiMinistri dell’economia e finanze, per lapubblica amministrazione e semplifica-

zione, dello sviluppo economico e dellaistruzione, università e ricerca.

Mario VALDUCCI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 luglio 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e

digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle9.50 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza delpresidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e

digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione deltesto base).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del30 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche il Comitato ristretto ha predisposto untesto unificato (vedi allegato).

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore,fa presente che il testo unificato è statoelaborato inserendo nella proposta di legge

Martedì 10 luglio 2012 — 39 — Commissione IX

n. 5093 Palmieri – opportunamente mo-dificata per tenere conto dei rilievi for-mulati dal relatore e dal Governo nelcorso dell’esame preliminare – gran partedelle disposizioni della proposta di leggen. 4891 Gentiloni, cercando di coordinarei testi delle due proposte di legge edeliminando diverse sovrapposizioni. Inparticolare, per quanto riguarda la pro-posta n. 4891 Gentiloni rileva che sonostate inserite nel testo unificato: la disci-plina concernente la legge annuale perl’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali;le disposizioni in favore delle famiglie abasso reddito, al fine di incentivare l’uti-lizzo della rete e il rinnovo delle dotazioniinformatiche; le disposizioni in materia diprogrammi di alfabetizzazione informa-tica; la disciplina concernente lo sviluppodelle infrastrutture; le disposizioni in ma-teria di adozione del software libero daparte delle pubbliche amministrazioni e disostituzione integrale dei servizi di spor-tello prestati dalle medesime amministra-zioni con servizi digitali.

Fa presente che le disposizioni in ma-teria di sanità digitale, di agevolazione aigiovani imprenditori e di sicurezza deidati, invece, sono state assorbite dalleanaloghe disposizioni della proposta dilegge n. 5093 Palmieri, che trattano talimaterie più diffusamente. Sottolinea chedalla proposta di legge n. 5093 Palmierisono state ovviamente espunte tutte ledisposizioni che si sovrapponevano aquelle del testo Gentiloni, confluite neltesto unificato nonché quelle che config-gevano con la più recente evoluzione dellanormativa vigente in materia. Inoltre, ri-leva che si è provveduto allo slittamento diun anno di tutte le disposizioni confluitenel testo unificato, in modo da tenereconto del tempo trascorso dal momentodella presentazione delle due proposte dilegge. Infine, evidenzia che è stata indicatauna nuova copertura finanziaria, a valeresulle risorse stanziate per l’Agenda digi-tale, quantificando gli oneri in coerenzacon le risorse allocate e con il relativoprofilo temporale.

Segnala infine che il Comitato ristrettonon ha ritenuto opportuno inserire nel

testo unificato la disposizione – contenutaall’articolo 5 della proposta di leggen. 4891 Gentiloni e all’articolo 22 dellaproposta di legge n. 5093 Palmieri – cheprevede una riduzione dell’aliquota di im-posta sul valore aggiunto per il commercioelettronico, a causa dei profili problema-tici che tale disposizione presenta rispettoalla disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE. Ritiene, tuttavia, che tale que-stione debba essere affrontata, con l’ausi-lio del Governo, nel prosieguo dell’esamedel provvedimento.

Carlo MONAI (IdV) ribadisce le pro-prie perplessità sul largo utilizzo di ter-mini in lingua inglese all’interno del testounificato, che potrebbero renderne diffi-cile la comprensione da parte dei citta-dini che non hanno familiarità con talelingua. In ordine alla previsione di unalegge annuale per l’incentivo e lo sviluppodei servizi digitali, nel condividere l’esi-genza di sensibilizzazione di Governo eParlamento su temi di grande rilievo peril Paese come quello oggetto del provve-dimento all’esame, osserva che questapotrebbe costituire un appesantimentoburocratico, con il rischio che non siriescano a rispettare i tempi previsti e sigenerino gravi ritardi nell’approvazione,come già verificatosi in precedenti espe-rienze similari, come ad esempio la leggecomunitaria.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore,nel concordare con le osservazioni delcollega Monai, ritenendo che l’obiettivoprincipale del provvedimento debba esserequello di portare all’attenzione dell’opi-nione pubblica un argomento di fonda-mentale rilievo per la crescita e lo sviluppodel Paese, giudica opportuno che, durantel’esame del provvedimento, venga fattauna attenta riflessione riguardo ai temidella semplificazione e dello snellimentoburocratico.

La Commissione delibera di adottare iltesto unificato come testo base.

Martedì 10 luglio 2012 — 40 — Commissione IX

Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendoci obiezioni, fissa il termine per lapresentazione degli emendamenti a lunedì16 luglio, alle ore 14. Nessun altro chie-dendo di intervenire, rinvia quindi il se-guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari di mercoledì 4 luglio2012, pagina 235, seconda colonna, allatredicesima riga, sostituire le parole « lapossibilità di installare », con le seguenti:« l’installazione facoltativa ».

Martedì 10 luglio 2012 — 41 — Commissione IX

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali(C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per l’Agenda digitale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si appli-cano le seguenti definizioni:

a) « abilitatori startup »: soggetti, re-sidenti o soggetti a tassazione in Italia, chepromuovono o supportano le startup in-novative, attraverso investimenti, l’incuba-zione, la fornitura di servizi specifici, laformazione, la consulenza strategica, con-tabile, legale, commerciale, il marketing,l’advisory, il coaching e altro; comprendepersone fisiche o giuridiche quali incuba-tori, business angel, fondi comuni di in-vestimento, gestori di fondi e e-investmentcompany, scuole d’impresa, consulenti,servizi professionali, advisor, mentori, coa-cher;

b) « business angel »: persona fisica ogiuridica che investe parte del propriocapitale in startup innovative durante lafase di early stage capital;

c) « capitale di espansione »: finanzia-mento concesso per la crescita e l’espan-sione di una società che può o no avere unpareggio di bilancio o produrre utili, alloscopo di aumentare la capacità produttiva,

favorire lo sviluppo di un mercato o di unprodotto o fornire capitale circolante ag-giuntivo;

d) « capitale di rischio »: finanzia-mento equity e quasi-equity a impresenelle fasi di early stage capital e di capitaledi espansione;

e) « cloud computing »: un insieme ditecnologie che permettono di memoriz-zare, archiviare o elaborare dati utiliz-zando risorse hardware e software diret-tamente distribuite e visualizzate in rete;

f) « early stage capital »: capitale perle fasi iniziali di un’impresa; comprende ilmicro-seed capital, il seed capital e lostartup capital;

g) « fondo di fondi »: investitore strut-turato, la cui attività principale consistenell’assunzione di quote di altri fondi oinvestment company nelle fasi di micro-seed capital, seed capital, startup capital eventure capital, affidando ai relativi gestoriuna dotazione finanziaria per la sottoscri-zione di investimenti in startup;

h) « incubatore »: particolare abilita-tore di startup dedito a favorire la fase dinascita di nuove startup innovative attra-verso la selezione di idee, progetti e teamdi fondatori; fornisce loro formazione,supporto operativo, sede e attrezzature dilavoro; sostiene i neo imprenditori nellafase di nascita della nuova società, affian-cando loro mentori o consulenti specializ-zati. Può sostenere lo sviluppo della star-tup favorendo la costituzione di relazioniindustriali strategiche oppure segnalandole

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a investitori, investment company e fondi aesso collegati o no. Può investire diretta-mente nelle startup incubate;

i) « investment company »: società cheesercitano nei confronti del pubblico l’at-tività di assunzione di partecipazioni instartup innovative tramite investimenti dimicro-seed capital, seed capital, startupcapital o venture capital e che operano inlinea con standard internazionali, in os-servanza della regolamentazione europeain materia, o che hanno adottato il codiceinterno di comportamento promosso dalleassociazioni di categoria di riferimento;

l) « micro-seed capital »: attività diinvestimento in capitale di rischio gene-ralmente erogato nella fase di costituzionedella startup innovativa o in cui sonoelaborati i primi prototipi di prodotto o diservizio ovvero in fase di prima ideazionedell’iniziativa imprenditoriale, a supportodell’incubazione, per fornire alla startupuna dotazione di capitale minima atta asostenere le spese iniziali fino alla realiz-zazione della prima versione del proprioprodotto o servizio. Il capitale può essereerogato da incubatori, da investment com-pany, da business angel o da fondi diventure capital;

m) « open data »: tipologie di datiliberamente accessibili a tutti senza restri-zioni;

n) « startup »: impresa ad alto poten-ziale di crescita, con meno di cinque annidi vita, caratterizzata da una forte pro-pensione alla ricerca, allo sviluppo e alladisintermediazione di settori economicitradizionali, all’introduzione di nuovi mo-delli industriali, di business e commercialio i cui piani di sviluppo vertano sull’in-troduzione di innovazioni di processo, diprodotto o di servizio, operanti in settoriad alti tassi di crescita, spesso caratteriz-zati nella fase iniziale da investimenti inconto capitale, come la tecnologia, i servizidigitali, le telecomunicazioni, le apparec-chiature sanitarie, i nuovi materiali, l’au-tomazione, l’energia e le fonti rinnovabili,la logistica avanzata e i servizi finanziari;

o) « venture capital »: attività di inve-stimento in capitale di rischio realizzatada operatori professionali e finalizzata alfinanziamento dell’avvio di progetti im-prenditoriali ad elevato potenziale di cre-scita; comprende l’early stage capital e ilcapitale di espansione;

p) « nucleo familiare » i soggetti indi-viduati dall’articolo 2 del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini delladeterminazione dell’indicatore della situa-zione economica equivalente (ISEE).

ART. 2.

(Legge annuale per l’incentivo e lo sviluppodei servizi digitali).

1. Lo Stato promuove lo sviluppo del-l’economia e della cultura digitali, definiscepolitiche di incentivo alla domanda di ser-vizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione in-formatica, nonché la ricerca e l’innovazionetecnologiche, quali fattori essenziali di pro-gresso e opportunità di arricchimento eco-nomico, culturale e civile.

2. Ai fini e per gli effetti di cui alcomma 1, entro il 30 aprile di ogni anno,il Governo, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, e tenuto conto dellesegnalazioni eventualmente trasmesse dal-l’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6,lettera c), numero 1), della legge 31 luglio1997, n. 249, presenta alle Camere il di-segno di legge annuale per l’incentivo e losviluppo dei servizi digitali.

3. Il disegno di legge di cui al comma2 contiene:

a) disposizioni per rimuovere gli osta-coli legislativi e amministrativi allo svi-luppo dei servizi digitali e per promuoverein tutti i settori di competenza della pub-blica amministrazione lo sviluppo di taliservizi;

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b) una o più deleghe al Governo perl’adozione di decreti legislativi, da ema-nare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della legge annuale di cuial comma 2, ai fini di cui al comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di re-golamenti, decreti ministeriali e altri atti,ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i princìpi fon-damentali nel rispetto dei quali le regionie le province autonome di Trento e diBolzano devono esercitare le proprie com-petenze negli ambiti di attività disciplinatidalla presente legge e dalla legge annualedi cui al comma 2;

e) norme modificative di disposizionicontenute in leggi previgenti che discipli-nano l’accesso ai servizi della pubblicaamministrazione, in attuazione delle fina-lità di cui al comma 1 e con esplicitaindicazione delle norme da modificare oda abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di leggeannuale di cui al comma 2 una relazionedi accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell’ordina-mento interno ai princìpi dell’Unione eu-ropea in materia di servizi della societàdell’informazione, nonché alle politicheeuropee in materia di mercato unico di-gitale, di interoperabilità e standard, disicurezza delle reti, di rete internet ultra-veloce, di ricerca ed innovazione, nonchédi alfabetizzazione tecnologica;

b) lo stato di attuazione degli inter-venti previsti nelle precedenti leggi annualiper l’incentivo e lo sviluppo dei servizidigitali, indicando gli effetti che ne sonoderivati per i cittadini, per le imprese eper la pubblica amministrazione;

c) l’elenco delle segnalazioni e deipareri trasmessi nell’anno dall’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni, aisensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c),numero 1), della legge 31 luglio 1997,n. 249, con l’indicazione motivata dellesegnalazioni cui non si è dato seguito.

5. Ai fini della presente legge per pub-blica amministrazione si intendono le am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LOSVILUPPO DELLE INFRASTRUTTUREE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

DIGITALE

ART. 3.

(Agevolazioni per lo sviluppodelle infrastrutture).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’ar-ticolo 2, comma 1, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e in deroga a quanto stabilitodall’articolo 93, comma 2, secondo pe-riodo, del codice delle comunicazioni elet-troniche, di cui al decreto legislativo 1oagosto 2003, n. 259, i comuni e le provincenon applicano, per l’occupazione del suoloe del sottosuolo con reti e con impianti dicomunicazione elettronica in fibra ottica,la tassa per l’occupazione di spazi ed areepubbliche di cui al capo II del decretolegislativo 15 novembre 1993, n. 507, esuccessive modificazioni, ovvero il canoneper l’occupazione di spazi ed aree pubbli-che di cui all’articolo 63 del decreto legi-slativo 15 dicembre 1997, n. 446, e suc-cessive modificazioni, calcolato secondoquanto previsto dal comma 2, lettera e),del medesimo articolo, ovvero dell’even-tuale contributo una tantum per spese dicostruzione delle gallerie di cui all’articolo47, comma 4, del predetto decreto legisla-tivo n. 507 del 1993. Sono altresì esoneratidai predetti oneri i tratti di reti metallicheche sono conferiti o comunque interessatida progetti, da piani o da altre operazionicomunque denominate che ne prevedonola dismissione e la sostituzione con nuoveinfrastrutture in fibra ottica.

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2. I comuni istituiscono il catasto delleinfrastrutture civili in fibra ottica esistenti.A tal fine i titolari di dette infrastruttureovvero i loro concessionari, entro il 30giugno 2012, presentano ai comuni, susupporto informatico, la documentazionecartografica con l’indicazione dell’ubica-zione e del dimensionamento delle infra-strutture gestite. In occasione di interventidi realizzazione o di posa di nuove infra-strutture civili, la documentazione a talfine depositata presso i comuni è corre-data degli elaborati necessari all’aggiorna-mento del catasto, a cui il comune prov-vede con sollecitudine.

ART. 4.

(Modifica all’articolo 87 del codice dellecomunicazioni elettroniche, di cui al de-creto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, inmateria di connessioni alla rete internet).

1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 87del codice delle comunicazioni elettroni-che, di cui al decreto legislativo 1o agosto2003, n. 259, e successive modificazioni, èinserito il seguente:

« 3-ter. Nel caso di installazione diimpianti con tecnologia WiFi o Hiperlanoperanti nello spettro di frequenze libere,con potenza alla singola antenna uguale oinferiore a 3 Watt, fermo restando ilrispetto dei limiti di esposizione, dei valoridi attenzione e degli obiettivi di qualità dicui al comma 3, è sufficiente trasmettereuna comunicazione in carta semplice al-l’agenzia provinciale o regionale per laprotezione dell’ambiente ».

ART. 5.

(Contributo in favore delle famiglie ai finidella connessione alla rete internet e dellarottamazione e rinnovo delle dotazioni

tecnologiche).

1. Ai nuclei familiari il cui redditocomplessivo risulta inferiore a 20.000euro, e dei quali faccia parte un mino-

renne che ha compiuto il quattordicesimoanno di età, è concesso, per l’anno 2013:

a) un contributo di 100 euro perl’acquisto di un computer fisso, di uncomputer portatile o di un tablet di nuovagenerazione, a condizione che si procedaalla contestuale rottamazione del vecchioapparato in dotazione;

b) un contributo di 50 euro perl’acquisto di una chiavetta per la connes-sione alla rete Internet.

2. Il contributo di cui al presentearticolo è concesso nel rispetto di quantostabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre2006 e non è cumulabile con altri benefìciprevisti sul medesimo bene dalle disposi-zioni vigenti.

3. Per l’erogazione del contributo di cuial presente articolo il Ministero dello svi-luppo economico può avvalersi della col-laborazione di organismi esterni alla pub-blica amministrazione, anche stranieri,dotati di esperienza tecnologica e infor-matica tale da assicurare, per le specificitàdel servizio richiesto, una diffusa opera-tività sul territorio, mediante strumenticonvenzionali, non esclusi quelli eventual-mente già in atto con lo Stato italiano, coni quali sono regolati i reciproci rapportinell’ambito della gestione dei contributi ele relative modalità attuative.

4. I fondi necessari per l’erogazione delcontributo sono trasferiti all’organismo dicui al comma 3 in relazione all’effettivaerogazione dello stesso contributo.

5. In caso di assenza di uno o piùrequisiti per l’erogazione del contributo,ovvero di documentazione incompleta oirregolare ovvero di mancato rispetto diquanto previsto dal comma 3, per fatti nonsanabili comunque imputabili ai soggettiresponsabili delle operazioni di vendita, ilMinistero dello sviluppo economico pro-cede alla revoca del contributo ai sensidell’articolo 9 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 123.

6. Le modalità per l’attuazione delpresente articolo sono stabilite con decretodel Ministro per la pubblica amministra-

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zione e la semplificazione da emanareentro il 30 settembre 2012. Il decretostabilisce in particolare, i termini, le con-dizioni e le modalità di accesso al contri-buto, anche al fine del rispetto del limitedi spesa di cui all’articolo 32, e di effet-tuazione della rottamazione di cui allalettera a) del comma 1, nonché i requisititecnici minimi delle apparecchiature dinuova generazione oggetto del contributo egli accessori eventualmente compresi.

ART. 6.

(Programmi di alfabetizzazione informaticae di educazione ai nuovi media audiovisivi

e radiofonici).

1. Al fine di incentivare il più ampioutilizzo e la massima fruibilità dei servizidigitali della pubblica amministrazione, loStato promuove iniziative volte a favorirel’alfabetizzazione informatica dei citta-dini, con particolare riguardo alle cate-gorie a rischio di esclusione, attraverso larealizzazione di idonei percorsi formativi,destinati anche ai pubblici dipendentiaddetti ad attività e servizi che richie-dono specifiche competenze informatiche.

2. In attuazione del comma 1, con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione ela semplificazione, sono stabiliti i criteri dipartecipazione ai percorsi formativi, i con-tenuti e le modalità di svolgimento deglistessi, nonché le modalità di utilizzo dellestrutture e del personale pubblico necessa-rio alla loro realizzazione.

3. I percorsi formativi di cui al comma2 sono svolti senza oneri aggiuntivi acarico della finanza pubblica, mediantel’utilizzo delle strutture scolastiche pub-bliche e con il ricorso a personale quali-ficato appartenente ai ruoli delle ammi-nistrazioni dello Stato.

4. Le regioni, anche per quanto con-cerne i propri enti e le amministrazionidel Servizio sanitario nazionale, e gli entilocali adeguano i propri ordinamenti alledisposizioni del comma 1 e coordinano la

propria attività con il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca ai finidella realizzazione, sul territorio di com-petenza, dei percorsi formativi di cui alcomma 2.

5. Il servizio pubblico generale radio-televisivo garantisce, ai sensi dell’articolo45, comma 2, lettera b), del testo unico deiservizi di media audiovisivi e radiofonici,di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177, la predisposizione di un’offerta dicontenuti, organizzata in forma di per-corso formativo organico, finalizzata al-l’alfabetizzazione informatica, nonché auna corretta educazione ai nuovi mediaaudiovisivi.

6. L’Autorità per le garanzie nelle co-municazioni stabilisce con proprio regola-mento, l’ambito soggettivo, nonché i criterie le modalità di estensione dell’applica-zione della disposizione del comma 5 delpresente articolo ad altri fornitori di ser-vizi di media audiovisivi e radiofonici inambito nazionale, ai sensi dell’articolo 7,commi 1 e 2, del testo unico di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, esuccessive modificazioni.

ART. 7.

(Campagna istituzionale per la promozionedelle potenzialità dell’economia digitale).

1. Nell’ambito del piano di comunica-zione di cui all’articolo 12 della legge 7giugno 2000, n. 150, il Dipartimento perl’informazione e l’editoria della Presidenzadel Consiglio dei ministri prevede ognianno almeno una campagna di comunica-zione istituzionale per la promozione dellepotenzialità dell’economia digitale.

ART. 8.

(Campagne informative).

1. Al fine di utilizzare la rete internetquale strumento per la diffusione dellacultura e per la creazione di valore nelrispetto del diritto d’autore, le campagneinformative di cui all’articolo 26, comma

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3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,nei limiti delle disponibilità di bilancio,hanno come oggetto principale l’illiceitàdell’acquisto di prodotti delle opere del-l’ingegno abusivi o contraffatti mediantegli strumenti telematici digitali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNODELLE STARTUP INNOVATIVE

ART. 9.

(Identificazione delle startup innovative edegli abilitatori startup operanti in Italia).

1. Si considerano startup innovative,non in via esclusiva, le imprese, residentio soggette a tassazione in Italia, che hannobeneficiato di investimenti, premi, borse oaltre forme di supporto operativo alla loroattività di avvio ed espansione, erogati daabilitatori startup, o che possono comun-que dimostrare l’interesse o la capacità disoddisfare i requisiti atti ad ottenere talibenefìci da parte degli abilitatori startup.

2. L’articolo 44 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, si applica anche allestartup innovative costituite in forma disocietà a responsabilità limitata.

4. I requisiti e le procedure necessarieall’identificazione degli abilitatori startupsono definiti con decreto del Ministrodello sviluppo economico, sentite le partiinteressate, entro il 31 dicembre 2012.

ART. 10.

(Fondo per l’Italia per lestartup innovative).

1. Al fine di promuovere il finanzia-mento di nuove iniziative imprenditorialicon elevato contenuto di innovazione, èistituito presso la Presidenza del Consigliodei ministri il Fondo per l’Italia, destinatoall’assunzione di quote di fondi di inve-stimento mobiliare di tipo chiuso e inve-

stment company, di seguito denominati« soggetti beneficiari », operanti nelle fasidi venture capital, early stage capital ecapitale di espansione.

2. Per il primo triennio il Fondo perl’Italia ha una dotazione di 30 milioni dieuro per l’anno 2013, di 40 milioni di europer l’anno 2014 e di 50 milioni di euro perl’anno 2015. Per gli anni successivi al 2014,si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,n. 196. Almeno il 10 per cento della dota-zione annuale è riservato a investimenti daparte di fondi di micro-seed autonomi ogestiti da incubatori privati. La partecipa-zione al Fondo per l’Italia è aperta a sog-getti privati o pubblici che intendono inve-stire secondo le modalità stabilite dal rego-lamento del medesimo Fondo.

3. Il capitale pubblico erogato ai sog-getti beneficiari mediante il Fondo perl’Italia, di cui al comma 1, non deve esseresuperiore al 50 per cento del totale delcapitale proprio dei soggetti beneficiari nelcaso di fondi che operano prevalentementenel venture capital, early stage capital ecapitale di espansione, e al 75 per centonel caso di fondi per incubatori privati ofondi di micro-seed.

4. Il capitale pubblico erogato beneficiadi una quota della remunerazione prodottadai soggetti beneficiari secondo i criteri sta-biliti nel regolamento del Fondo per l’Italia.

5. In caso di andamento finanziariopositivo di uno dei fondi del Fondo perl’Italia la distribuzione dei profitti è asim-metrica. La remunerazione delle risorsepubbliche è sospesa oltre una soglia mas-sima di redditività. Con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, sentito ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono stabiliti la soglia massima di reddi-tività e i criteri per la determinazionedella quota di cui al comma 4.

6. In caso di andamento finanziarionegativo dei fondi del Fondo per l’Italia leeventuali perdite sono ripartite in propor-zioni eguali tra il capitale pubblico e isottoscrittori privati.

7. L’attività del Fondo per l’Italia èpubblicata nel sito internet della Presi-denza del Consiglio dei ministri.

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ART. 11.

(Criteri per la selezione del soggetto gestoredel Fondo per l’Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri provvede alla pubblicazione delbando di gara ai fini dell’individuazionedel soggetto incaricato della gestione delFondo per l’Italia.

2. Il soggetto gestore selezionato attra-verso la gara di cui al comma 1 selezionae individua i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono individuati le caratteristichedei soggetti destinatari del bando di cui alcomma 1 nonché i criteri di selezione e diindividuazione dei soggetti beneficiari.

ART. 12.

(Soggetti beneficiari del Fondo per l’Italia).

1. I soggetti beneficiari del Fondo perl’Italia assumono le decisioni di interventoe disinvestimento in totale autonomia ope-rativa e decisionale, fatti salvi i vincolistabiliti dai commi 2 e 3.

2. I soggetti beneficiari investono al-meno il 70 per cento dei capitali raccoltiin società non quotate nella fase di spe-rimentazione (micro-seed capital e seedcapital), di costituzione o avvio dell’attività(startup capital), di sviluppo del prodotto(capitale di espansione).

3. Le società destinatarie devono pos-sedere i seguenti requisiti:

a) avere la propria sede operativa inItalia;

b) le relative quote o azioni devonoessere direttamente detenute, in via pre-valente, da persone fisiche;

c) essere società esercenti attività diimpresa da non più di cinque anni;

d) avere un fatturato, come risultantedall’ultimo bilancio approvato prima del-l’investimento del soggetto beneficiario,non superiore a 50 milioni di euro;

e) non essere quotate nel listino uf-ficiale di una borsa valori o su un mercatonon quotato dei titoli di una borsa valori.

ART. 13.

(Estensione della deduzione sul reddito dicapitale per le startup innovative).

1. Ai fini della determinazione del red-dito complessivo netto dichiarato dallestartup innovative, la deduzione previstadall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, si applica anche alle startup inno-vative in contabilità semplificata o costi-tuite in forma di società a responsabilitàlimitata semplificata ai sensi dell’articolo2463-bis del codice civile. L’importo am-messo a deduzione è incrementato di ul-teriori 3 punti percentuali a copertura delmaggior rischio di capitale sostenuto dagliinvestitori.

ART. 14.

(Supporto al processo di internazionalizza-zione delle startup innovative).

1. Tra le imprese italiane destinatariedei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese ita-liane, di cui articolo 14, comma 18, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, e successive modifica-zioni, sono incluse anche le startup inno-vative operanti in Italia. L’Agenzia fornisceai suddetti soggetti assistenza in materianormativa, societaria, fiscale, immobiliare,contrattualistica e creditizia. L’Agenziaprovvede, altresì, a individuare le princi-pali fiere e manifestazioni internazionalidove ospitare gratuitamente le startup in-novative, tenendo conto dell’attinenzadelle loro attività all’oggetto della manife-stazione. L’Agenzia inoltre favorisce l’in-contro delle startup innovative con inve-

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stitori potenziali per le fasi di early stagecapital e di capitale di espansione.

2. L’ICE-Agenzia per la promozioneall’estero e l’internazionalizzazione delleimprese italiane provvede all’attuazionedel presente articolo nei limiti delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 15.

(Remunerazione del lavoro con quotedella società).

1. Quando una startup innovativa re-munera una prestazione d’opera profes-sionale o lavorativa, in tutto o in parte,con quote della società per azioni o inaccomandita per azioni, nelle forme e neimodi previsti dalla legge, le quote trasfe-rite sono esentate da ogni onere fiscale enon concorrono a contribuire al monte deicompensi su cui effettuare calcoli contri-butivi previdenziali.

ART. 16.

(Aree a condizioni agevolate perstartup innovative).

1. Al fine di istituire nel territorionazionale aree che garantiscono condi-zioni agevolate per le startup innovativesono selezionati i comuni all’interno deiquali sono applicate alle startup innovativecondizioni fiscali e contributive analoghe aquelle previste nelle zone franche urbanedi cui all’articolo 1, commi 340, 341 e 342,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni.

2. Il Ministro dello sviluppo economicoindividua i comuni di cui al comma 1 trai capoluoghi di provincia:

a) con un ecosistema ad elevato tassodi sviluppo;

b) con adeguate infrastrutture dire-zionali e residenziali a costi competitivi;

c) con collegamenti terrestri nazionaliad alta velocità;

d) vicini ad aeroporti internazionali;

e) dotati di grandi imprese, di uni-versità e di centri di ricerca.

3. I limiti di esenzione fiscale per lestartup innovative insediate nelle aree dicui al comma 2 sono fissati annualmentecon decreto del Ministro dello sviluppoeconomico.

4. I limiti di esonero dal versamentodegli oneri contributivi per le startup in-novative insediate nelle aree di cui alcomma 2 sono fissati annualmente, per ilciclo temporale successivo alla costitu-zione o all’insediamento delle startup in-novative, con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali.

ART. 17.

(Finanziamenti per incubatori e sostegniall’ecosistema delle startup innovative).

1. È istituito presso il Ministero dellosviluppo economico un fondo rotativo peril finanziamento dei costi di costituzione edi avviamento di incubatori privati e disoggetti che operino in azioni di comuni-cazione, promozione e formazione dinuova imprenditorialità.

2. Le voci di spesa sono finanziabili atasso agevolato e non includono la dota-zione patrimoniale per il finanziamentodelle startup incubate.

3. Il massimale di finanziamento èdeterminato con decreto del Ministro dellosviluppo economico, scaglionandolo sullabase delle tipologie di startup a cui sirivolgono l’incubatore e gli altri soggettiindicati al comma 1.

CAPO IV

MISURE FISCALI E DI SEMPLIFICA-ZIONE A SOSTEGNO DELLE STARTUP

INNOVATIVE

ART. 18.

(Semplificazione delle procedure per l’avviodi una startup innovativa).

1. La costituzione di una startup inno-vativa avviene attraverso lo sportello unicoper le attività produttive, nei comuni ove

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esso è istituito, o attraverso la comunica-zione elettronica alla camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura, di se-guito denominata « camera di commercio ».

2. Per le startup di cui al comma 1 lecamere di commercio istituiscono una se-zione specifica nel registro delle imprese.

3. Fatte salve le prescrizioni in materiadi sicurezza pubblica, le startup di cui alcomma 1, rientranti nei codici ATECO2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relativeall’edizione di giochi per computer, allaproduzione di software non connesso al-l’edizione e alla ricerca e sviluppo speri-mentale nel campo delle altre scienze natu-rali e dell’ingegneria, possono essere stabi-lite in qualsiasi sede indipendentementedalla destinazione d’uso del fabbricato.

4. I benefìci previsti dal comma 3 siapplicano fino al compimento del sestoanno di vita della startup.

ART. 19.

(Riduzione degli oneri previdenziali esostegno pubblico).

1. In via sperimentale per gli anni 2013,2014 e 2015, le nuove startup innovativecon fatturato annuo inferiore a 1 milionedi euro sono esentate, nei limiti e con lemodalità definite dal decreto di cui all’ar-ticolo 36, comma 1, dal versamento deglioneri contributivi e previdenziali per ilprimo anno di attività.

2. Gli enti pubblici possono metteregratuitamente a disposizione delle nuovestartup innovative immobili per un pe-riodo non superiore a dieci anni.

3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanzesono stabilite le modalità per l’attuazionedel presente articolo.

ART. 20.

(Incentivi fiscali all’apprendistato nel set-tore delle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione).

1. Al fine di promuovere l’occupazionegiovanile nel settore delle tecnologie del-

l’informazione e della comunicazione, invia sperimentale per ciascuno degli anni2013, 2014 e 2015, per i contratti diapprendistato stipulati fino al 31 dicembre2016, è riconosciuto alle startup rientrantinei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al100 per cento della contribuzione dovutaai sensi dell’articolo 1, comma 73, quintoperiodo, della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

ART. 21.

(Detassazione dei ricavi del commercio elet-tronico internazionale delle micro e piccole

imprese).

1. A titolo di sperimentazione, neltriennio 2013-2015, i redditi generati dallacessione di beni e di servizi in favore disoggetti esteri da parte di micro imprese edi piccole imprese italiane, definite dallaraccomandazione n. 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, nonconcorrono, nella misura di un terzo, alladeterminazione del reddito imponibile diimpresa, qualora ricorrano le seguenticondizioni:

a) le operazioni di cessione sonoavvenute tramite piattaforme di commer-cio elettronico in favore di un soggetto nonitaliano;

b) il pagamento relativo alle opera-zioni di cui alla lettera a) è avvenutotramite strumenti di pagamento elettro-nico che garantiscono la piena tracciabilitàdelle transazioni;

c) l’importo di ciascuna operazione dicui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite le

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misure necessarie per l’attuazione diquanto disposto dal presente articolo.

3. Il presente comma si applica adecorrere dall’anno fiscale in corso al 31dicembre 2013.

ART. 22.

(Semplificazione della normativa relativa alcommercio elettronico diretto).

1. Dopo l’articolo 74-quinquies del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 74-sexies. – (Prestazioni di com-mercio elettronico diretto regolate con l’in-tervento di intermediari finanziari abilitati).– 1. Per le prestazioni di commercioelettronico diretto, regolate con l’inter-vento di intermediari finanziari abilitati,l’emissione della fattura non è obbligato-ria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioniindicate al comma 1 devono essere anno-tati nel registro di cui all’articolo 24, conle modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. Nella determinazione dell’ammon-tare giornaliero dei corrispettivi devonoessere computati anche quelli relativi alleprestazioni indicate al comma 1 effettuatecon emissione di fattura, includendo nelcorrispettivo anche l’imposta ».

ART. 23.

(Misure di sostegno fiscale alle aziendevideo ludiche italiane: credito d’imposta e

detrazione degli utili reinvestiti).

1. In considerazione dell’alto tasso diinnovazione tecnologica e digitalizzazionedel settore del software video ludico e alloscopo di incentivarne lo sviluppo e difavorirne gli investimenti, per l’anno 2013e per i due esercizi successivi, alle impresedi produzione di software video ludico èriconosciuto un credito d’imposta ai finidelle imposte sui redditi, pari al 15 percento del costo complessivo di produzione

delle opere video ludiche realizzate nelterritorio italiano, fino all’ammontaremassimo di 2.500.000 euro.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1alle imprese di distribuzione del settoredel software video ludico, per l’anno 2013e per i due esercizi successivi, è ricono-sciuto un credito d’imposta pari al 10 percento delle spese complessivamente soste-nute per la distribuzione nazionale diopere realizzate nel territorio italiano edespresse in lingua originale italiana qualeprima lingua, con un limite massimo an-nuo di 1.500.000 euro per ciascun periodod’imposta.

3. Ai titolari di reddito di impresa aifini dell’imposta sul reddito delle personefisiche, non appartenenti al settore delsoftware video ludico, associati in parteci-pazione ai sensi dell’articolo 2549 delcodice civile, è riconosciuto, per gli anni2012, 2013 e 2014, un credito d’impostanella misura del 40 per cento, fino all’im-porto massimo di 500.000 euro per cia-scun periodo d’imposta, dell’apporto indenaro effettuato per la produzione diopere video ludiche realizzate nel territo-rio italiano. Il beneficio si applica anche aicontratti di cui all’articolo 2554 del codicecivile.

4. I crediti d’imposta di cui ai commi 1,2 e 3 non concorrono alla formazione delreddito ai fini delle imposte sui redditi edel valore della produzione ai fini dell’im-posta regionale sulle attività produttive,non rilevano ai fini dei rapporto di cui agliarticoli 61, 96 e 109, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni, e sono utilizzabili esclusiva-mente in compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, e successive modificazioni. IlMinistro per i beni e le attività culturaliprovvede a richiedere l’autorizzazione allaCommissione europea. Le agevolazionipossono essere fruite esclusivamente inrelazione agli investimenti realizzati e allespese sostenute successivamente alla datadella decisione di autorizzazione dellaCommissione europea.

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5. Per il periodo d’imposta in corso al1o gennaio 2012 e per i due periodisuccessivi non concorrono a formare ilreddito imponibile, ai fini delle impostedirette, gli utili dell’esercizio accantonatidalle imprese di sviluppo di software videoludico, in regime di contabilità ordinaria,e investiti negli esercizi successivi nellaproduzione di opere video ludiche. L’age-volazione prevista dal presente commanon è cumulabile con quelle previste daicommi 1, 2, 3 e 4 con riguardo allamedesima opera video ludica.

6. Per il periodo d’imposta in corso al1o gennaio 2013 e per i due periodisuccessivi non concorrono a formare ilreddito imponibile, ai fini delle impostedirette, le somme investite da personefisiche o giuridiche in quote di fondimobiliari chiusi o in società di investi-mento di venture capital e dedicati alleimprese del settore video ludico ad altocontenuto tecnologico, per una sommapari al 30 per cento del reddito medesimoe fino a un importo massimo pari a500.000 euro.

7. È riconosciuto, per gli anni 2013 e2014, un credito d’imposta in favore delleimprese che finanziano progetti di ricercadedicati al settore del software video lu-dico delle università o degli enti pubblicidi ricerca. Si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni di cui all’articolo 1del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106.

8. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanzesono stabilite le modalità per l’attuazionedel presente articolo.

ART. 24.

(Credito d’imposta per promuovere l’offertaon line di opere dell’ingegno).

1. Al fine di migliorare l’offerta legaledi opere dell’ingegno mediante le reti dicomunicazione elettronica, è riconosciutoun credito d’imposta del 25 per cento dei

costi sostenuti, nel rispetto dei limiti dellaregola de minimis, di cui al regolamento(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del15 dicembre 2006, alle imprese che svi-luppano nel territorio italiano piattaformetelematiche per la distribuzione, la venditae il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 siapplica per ciascuno degli anni 2013, 2014e 2015, nel limite di spesa di 10.000.000 dieuro annui e fino a esaurimento dellerisorse disponibili.

3. L’agevolazione di cui al comma 1non concorre alla formazione del redditoné della base imponibile dell’imposta re-gionale sulle attività produttive. Essa nonrileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, ed è utilizzabile ai fini dei versa-menti delle imposte sui redditi e dell’im-posta regionale sulle attività produttivedovute per il periodo d’imposta in cui lespese di cui al comma 1 del presentearticolo sono state sostenute. L’agevola-zione non è rimborsabile, ma non limita ildiritto al rimborso di imposte spettante adaltro titolo. L’eventuale eccedenza è uti-lizzabile in compensazione ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni, a decorrere dal mese successivo altermine per la presentazione della di-chiarazione dei redditi relativa al periodod’imposta con riferimento al quale ilcredito è concesso.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DELL’INCLU-SIONE DIGITALE DELLE PERSONE DI-SABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E

SVANTAGGIATE

ART. 25.

(Obblighi e responsabilità).

1. La tematica dell’accessibilità dei si-stemi informatici, ai sensi dell’articolo 3

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della Costituzione, è principio fondamen-tale per la definizione del programmatriennale per la digitalizzazione, nonché diqualsiasi attività di normazione, di piani-ficazione e di regolamentazione del settoredelle tecnologie della comunicazione e del-l’informazione e, in particolare, dell’inno-vazione e dell’Agenda digitale nazionale.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro per la pubblica am-ministrazione e la semplificazione, previaconsultazione con le associazioni dellepersone disabili e con le associazioni disviluppatori di impresa competenti in ma-teria di accessibilità e di produttori dihardware e di software, sono definite:

a) le iniziative di inclusione digitaleper le persone disabili nonché per lecategorie deboli e svantaggiate;

b) le modalità di monitoraggio del-l’accessibilità informatica in favore deisoggetti di cui all’articolo 3, comma 1,della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ancheavvalendosi del portale per le segnalazionidel cittadino accessibile.gov.it della Presi-denza del Consiglio dei ministri previstodalla direttiva del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione n. 8/2009del 26 novembre 2009;

c) le competenze di un gruppo dilavoro permanente sulle tematiche dell’ac-cessibilità informatica, formato da rappre-sentanti della Presidenza dei Consiglio deiministri, del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, del Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione e del Ministro per la coesioneterritoriale, nonché dai rappresentantidelle associazioni delle persone disabili edelle associazioni di sviluppatori di im-presa competenti in materia di accessibi-lità e dei produttori di hardware e disoftware.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ade-guano i propri servizi telematici ai requi-siti di accessibilità previsti dal decreto di

cui al comma 2 del presente articolo entronovanta giorni dalla formale segnalazioneda parte di privati cittadini o del portaledella Presidenza dei Consiglio dei ministriaccessibile.gov.it.

4. L’inosservanza di quanto previsto dalcomma 3:

a) è rilevante ai fini della misura-zione e della valutazione della perfor-mance individuale dei dirigenti responsa-bili ed è oggetto di riduzione di fondi perle attività di informatica e di comunica-zione dell’amministrazione nella misuradel 5 per cento dei medesimi fondi;

b) comporta responsabilità dirigen-ziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, fermerestando le eventuali responsabilità penalie civili previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 26.

(Modifiche al codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82).

1. Al codice dell’amministrazione digi-tale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, dopo laparola: « partecipazione » sono inserite leseguenti: « nel rispetto dei princìpi dieguaglianza e di non discriminazione »;

b) all’articolo 13, comma 1, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché delle problematiche relative all’ac-cessibilità e alle tecnologie assistive, comeprevisto dall’articolo 8, comma 1, dellalegge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5è inserito il seguente:

« 5-bis. I documenti di cui ai commi 1,2, 3, 4 e 5 del presente articolo devonoessere fruibili indipendentemente dallacondizione di disabilità personale, appli-

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cando i criteri di accessibilità definiti dairequisiti tecnici di cui all’articolo 11 dellalegge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

d) all’articolo 54, comma 4, dopo laparola: « siano » è inserita la seguente:« accessibili, »;

e) all’articolo 57, comma 1, dopo leparole: « per via telematica » sono inseritele seguenti: « , nel rispetto dei requisititecnici di accessibilità di cui all’articolo 11della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;

f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopola parola: « conformità » sono inserite leseguenti: « ai requisiti tecnici di accessibi-lità di cui all’articolo 11 della legge 9gennaio 2004, n. 4, ».

2. All’articolo 32, comma 1, della legge18 giugno 2009, n. 69, e successive modi-ficazioni, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « La pubblicazione è effettuata nelrispetto dei princìpi di eguaglianza e dinon discriminazione, applicando i requisititecnici di accessibilità di cui all’articolo 11della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La man-cata pubblicazione nei termini di cui alperiodo precedente è altresì rilevante aifini della misurazione e della valutazionedella performance individuale dei dirigentiresponsabili ».

3. All’attuazione del presente articolo leamministrazioni competenti provvedononei limiti delle risorse umane, finanziariee strumentali disponibili a legislazionevigente.

ART. 27.

(Accessibilità dei testi scolastici).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 dellalegge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. Il materiale di cui al comma 2del presente articolo, oltre che agli obbli-ghi di cui all’articolo 3 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica del 3 maggio 2006, n. 252, è sotto-posto all’obbligo di deposito della versione

digitale accessibile ai sensi del decreto delMinistro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione 30 aprile2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.136 del 12 giugno 2008. Tale versione èresa disponibile per l’acquisto dagli editoriad un prezzo inferiore rispetto a quellodella versione cartacea ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

ART. 28.

(Adozione del software libero e accesso per-sonalizzato ai servizi in modalità digitale).

1. Le pubbliche amministrazioni pro-muovono, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, l’utilizzo, nelleproprie attività istituzionali, di soluzionibasate sul software libero, anche al fine dicontenere e di razionalizzare la spesapubblica e di favorire la possibilità diriuso e l’interoperabilità dei componenti, eadottano soluzioni informatiche basate suprotocolli e su formati aperti di generaleaccettazione. Le istituzioni pubbliche for-niscono le proprie informazioni e i daticontenuti nelle proprie banche dati, non-ché ogni altra informazione disponibile inmodalità aperta e accessibile a tutti icittadini.

3. Lo Stato promuove l’interoperabilitàtra le banche dati delle pubbliche ammi-nistrazioni. A tal fine, il Ministero dellapubblica amministrazione e la semplifica-zione individua, allo scopo di assicurarel’economicità, l’efficienza e l’armonizza-zione degli interventi, soluzioni applicativestandard, replicabili ed utilizzabili daparte di ogni pubblica amministrazione.

4. Le pubbliche amministrazioni, nelleprocedure ad evidenza pubblica, promuo-vono l’utilizzo di software libero e diformati aperti. A tal fine, i relativi bandi

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di gara possono prevedere l’assegnazionedi punteggi aggiuntivi a beneficio dei sog-getti che utilizzano queste soluzioni.

5. Entro il 31 gennaio 2015, le pubbli-che amministrazioni rendono disponibilel’accesso personalizzato ai propri servizi inmodalità digitale. Tale accesso, in tutti icasi in cui sia tecnicamente possibile, èintegralmente sostitutivo dei servizi disportello prestati. Un piano di integralesostituzione dei servizi di sportello conservizi digitali è predisposto per il 2014per aree territoriali dal Ministro per lapubblica amministrazione e la semplifica-zione, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico.

ART. 29.

(Sicurezza della riservatezza dei dati nellapubblica amministrazione).

1. Al fine di garantire la riservatezza deidati personali dei cittadini, come previstodal codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, la pubblica ammini-strazione competente assicura un efficacemodello organizzativo e gestionale che per-metta di verificare che in ogni momento ilpossesso e l’utilizzo dei programmi per ela-boratore nell’ambito della pubblica ammi-nistrazione sia conforme ai diritti di licenzad’uso lecitamente acquisiti.

ART. 30.

(Digitalizzazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione deitempi dei processi e l’erogazione di serviziaccessori in un’ottica di riduzione dei costidi gestione e di funzionamento ammini-strativo, nonché di semplificazione nellafruizione dei servizi da parte dei cittadinie delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio2013 le notificazioni previste dall’articolo17 del regolamento di cui al decreto delMinistro della giustizia 21 febbraio 2011,n. 44, sono ammesse esclusivamente in viatelematica.

ART. 31.

(Sanità digitale).

1. Con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, èpromosso l’utilizzo di dispositivi connessinel settore sanitario per la raccolta di daticlinici, per la diffusione di informazioni aimedici, ai ricercatori e ai pazienti e perl’offerta diretta di cure attraverso la tele-medicina.

2. Al fine di omogeneizzare l’accessoalle informazioni relative allo stato sani-tario dei cittadini nel territorio nazionale,con decreto del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, diconcerto con il Ministro della salute, sonofissati i criteri per assicurare l’interopera-bilità dei sistemi informatici.

3. Le strutture sanitarie, pubbliche oconvenzionate, che dispongono di infra-strutture informatiche adeguate a consen-tire un accesso pubblico alla rete internetper mezzo di tecnologia senza fili, attivanole funzionalità necessarie affinché sia frui-bile al pubblico, all’interno della struttura,la connettività alla rete internet, a condi-zione che ciò non rechi pregiudizio alcorretto funzionamento dell’infrastrutturaai fini sanitari e che non comporti nuovio maggiori oneri a carico del bilancio delloStato o dell’ente locale.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 3,il contributo di cui all’articolo 5, la misuradi deduzione fiscale di cui all’articolo 13,le agevolazioni di cui agli articoli 15 e 16,la riduzione degli oneri previdenziali dicui all’articolo 19, gli incentivi fiscali di cuiall’articolo 20, la detassazione di cui al-l’articolo 21, i crediti di imposta di cui agliarticoli 23 e 24 sono erogati entro il limitedi spesa complessivo di 10 milioni di europer ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.Con decreto del Ministro dell’economia e

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delle finanze, da emanarsi entro 60 giornidall’entrata in vigore della presente legge,sono individuate le modalità di applica-zione e le condizioni di fruibilità di talidisposizioni al fine di garantire il rispettodel limite di spesa di cui al presentecomma.

2. Agli oneri derivanti dalla presentelegge, valutati in 50 milioni di euro perl’anno 2013, 60 milioni di euro per l’anno2014 e 70 milioni di euro per l’anno 2015si provvede nell’ambito delle risorse per ilfinanziamento del programma di cui al-

l’articolo 1 della legge 18 giugno 2009n. 69, secondo modalità che saranno sta-bilite delibera del CIPE, da adottarsi entro30 giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

3. All’attuazione delle disposizioni dellapresente legge, fatta eccezione per gli ar-ticoli 1, 2, 4, 14, 26, 27, 28 e 29, siprovvede ai sensi della delibera del CIPEdi cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio.

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