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Prof.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307. TUTELA DEI DEPOSITI. Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 14 giugno 2013. Oggetto dell’analisi:. Attualità dell’argomento Globalizzazione e finanza etica Ragioni della tutela - PowerPoint PPT Presentation
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TUTELA DEI DEPOSITI TUTELA DEI DEPOSITI
Master in Regolazione dell’attività e
dei mercati finanziari
Roma, 14 giugno 2013
Prof.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307
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Oggetto dell’analisi:Oggetto dell’analisi:
Attualità dell’argomento Globalizzazione e finanza etica Ragioni della tutela
: proteggere il risparmio
: salvaguardare la fiducia
: evitare la corsa agli sportelli (bank run e bank panic)
: tutelare la stabilitàtutelare la stabilità
Art. 47 Cost. Art. 47 Cost.
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito” (comma 1)
Tutela diretta del risparmio utilizzato in attività
finanziarie
Tutela del risparmio consapevole e inconsapevole
(risparmio deposito e risparmio investimento)
3
Trattati Trattati
Titolo VII Trattato:politica economica
e monetaria
Art. 127 TFUE:”l’obiettivo principale
del SEBC è il mantenimento della
stabilità dei prezzi”…e “sostenere le
politiche generali dell’Unione”.
4
Costituzione economica europeaCostituzione economica europea
Assenza di norma ad hoc
Altri Stati: tutela indiretta per via delle norme
della Costituzione economica e tutela indiretta dal
sistema disciplinare in materia bancaria: vigilanza
e tutela dei depositi
Unione: prospettiva di taglio macroeconomico
** Tutela del risparmio attraverso in mantenimento
della stabilità della moneta.
5
6
Disciplina ordinaria e strumenti di Disciplina ordinaria e strumenti di efficienza dei mercati efficienza dei mercati
Vigilanza
: vigilanza prudenziale: controllo del grado di
rischio dell’attività e del livello di stabilità
:nuova architettura della vigilanza in Europa;
* vigilanza unica
6
7
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA TUTELA DEI DEPOSITI
Questioni:
1)Strumento di tutela diretta o
indiretta?
2) Ex post o ex ante?
3) Extrema ratio o in via preventiva?
Strumento dell’azione di vigilanzaStrumento dell’azione di vigilanza
“Per il completamento del mercato unico
bancario la tutela dei depositi è essenziale
al pari delle regole prudenziali” (cons. 2
dir. 94/19/CE)
“La garanzia dei depositi è un
completamento indispensabile del sistema
di vigilanza” (cons. 23 dir. 94/19/CE).
8
9
FONTIFONTI
Direttiva 94/19/CE D.lgs. 4.12.1996, n. 659
Artt. 96-96 quater TUB Direttiva 2009/14/CE D.lgs. 24.3.2011, n. 49
9
10
I lavori precedenti alla direttiva
Art. 16 Proposta di direttiva 19.12.1985 sul risanamento e
liquidazione enti creditizi (prevedeva l’introduzione di sistemi di
garanzia dei depositi).
Lavori della proposta dal 1978
Raccomandazione della Commissione europea del
22.12.1986, n. 63
Proposta di direttiva COM (92) 188 def. del 4.6.1992 sulla
tutela dei depositi
11
Direttiva 94/19/CE del 30.5.94Direttiva 94/19/CE del 30.5.94
Armonizzazione minima Armonizzazione minima
Costruzione della fiduciaCostruzione della fiducia Adesione obbligatoria Adesione obbligatoria Home country controlHome country control Livello minimo di coperturaLivello minimo di copertura
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Adesione obbligatoria
• Art. 3 dir.:obbligatorietà ad un sistema pena l’impossibilità di accettare depositi
• Pluralità di sistemi (“uno o più sistemi di Pluralità di sistemi (“uno o più sistemi di
garanzia”)garanzia”)
Adesione non requisito per il rilascio Adesione non requisito per il rilascio
dell’autorizzazione, ma per lo dell’autorizzazione, ma per lo
svolgimento dell’attività.svolgimento dell’attività.
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Livello minimo di copertura
Criticità per i diversi livelli negli Stati
Art. 7 dir.:fissazione di una soglia minima di
20.000 ECU, derogabile in melius dagli Stati
Compromesso: valore mediano con
corresponsabilità del depositante per evitare il
moral hazard
Tutela per depositante
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Presupposti
Deposito indisponibile, ossia dovuto e
pagabile, non pagato dalla banca
L’ente non è in grado né al momento
né a breve di rimborsare il deposito
Rimborso nel termine di tre mesi,
prorogabile fino a nove
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Sistema di vigilanzaSistema di vigilanza
Home country controlHome country control
Clausole:Clausole:
1)1) topping up (copertura integrativa: le filiali di topping up (copertura integrativa: le filiali di
banche estere possono aderire al sistema più banche estere possono aderire al sistema più
favorevole del paese ospitante)favorevole del paese ospitante)
2)2) export ban (divieto per il paese ospitante con export ban (divieto per il paese ospitante con
garanzia più debole di trarre vantaggio dal garanzia più debole di trarre vantaggio dal
sistema del paese d’origine; sino al 31.12.1999)sistema del paese d’origine; sino al 31.12.1999)
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La legislazione nazionale
Adeguamento d.lgs. 4.12.1996, n. 659
Titolo IV, “Disciplina delle crisi”
Artt. 96-96 quater TUB
In precedenza art. 96 TUB, norma di
raccordo fra sistemi di liquidazione e
procedure di crisi, con BI con funzione
di coordinamento
Situazione in Italia precedente al Situazione in Italia precedente al 19961996
Fondo centrale di garanzia delle casse rurali ed artigiane del 1978
Fondo interbancario di tutela dei depositi del 1987
Adesione volontaria Risposta alle crisi degli anni ’70/80 (Banca
Privata Italiana del 1974 e Banco Ambrosiano del 1982)
17
18
I sistemi di garanzia dei depositi oggiI sistemi di garanzia dei depositi oggi
Art. 96, comma 1: Le banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in
Italia.
* Rapporti con l’art. 14 TUB
* Pluralità di organismi
* Riconoscimento dei Fondi esistenti
* Automaticità della partecipazione ai Fondi
18
Associazione Europea dei Fondi di Associazione Europea dei Fondi di Garanzia dei DepositiGaranzia dei Depositi
European Forum of Deposit Insurers (EFDI).
Fondata nel 2002.
Adesione volontaria.
Funzione consultiva.
Scambio di informazioni e best practices
fra i Fondi membri.
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20
Natura giuridica del FITDNatura giuridica del FITD
Art. 96, co 4. I sistemi di garanzia hanno
natura di diritto privato
Il fondo è un consorzio
Le risorse finanziarie per il perseguimento
delle loro finalità sono fornite dalle banche
aderenti
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Gli interventi del Fondo Art. 96 bis TUB OBBLIGATORIO Rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
autorizzate in Italia.
FACOLTATIVO
Previsione di ulteriori casi e forme di intervento
DESTINATARI DELL’INTERVENTO DEL FONDO banche autorizzate in Italia succursali comunitarie di banche italiane succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via
integrativa a un sistema di garanzia italiano, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
succursali extracomunitarie delle banche italiane se previsto dai sistemi.
22
Oggetto del rimborso
Art. 96 bis, comma 3. Crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili, certificati di deposito nominativi
Non è necessaria richiesta
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Le esclusioniO per il soggetto o per la forma tecnica
Art. 96 bis, comma 4.
i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò
cambiari ed operazioni in titoli; depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia
intervenuta una condanna per riciclaggio; i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti
regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
i depositi interbancari (obbligazioni, azioni, titoli di stato, pronti conto termine)
Tutela del depositante e non del depositoTutela del depositante e non del deposito
Conto cointestato Conto cointestato:Euro 100.000,00 per ciascun
cointestatario
Conto 100.000,00 e 2 cointestatari:50.000,00 a
cointestatario
Conto 300.000,00 e 2 cointestatari: 100.000,00 a
cointestatario
3 conti di cui 1 cointestato fra 2: il conto cointestato si
divide in 2 e l’importo si somma agli altri: limite sempre
100.000,00
24
Limite per bancaLimite per banca Limite di copertura applicato ad ogni banca aderente:
2 conti su due banche: 100.000,00 per ogni banca
Diversi conti presso una banca,la somma di euro
100.000,00 si applica alla somma dei depositi dei vari
conti: 3 conti per euro 180.000,00: rimborso di euro
100.000,00
Banca straniera che opera in Italia: se aderisce al
FIDT, garanzia italiana; se non aderisce, garanzia del
paese d’origine
25
Gli interventi di sostegnoGli interventi di sostegno
art. 29 Statuto
In caso di amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione:
• Finanziamenti;• Garanzie; • Assunzione di partecipazioni.
26
.
27
Esclusione dal sistema
art. 96 quater
per inadempimento di eccezionale gravità
degli obblighi derivanti dall’adesione al
sistema e rivenienti dallo Statuto
norma di salvaguardia:i depositi vengono
tutelati sino alla data di ricezione della
comunicazione dell’esclusione
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Il ruolo della Banca d’Italia art. 96 ter TUB a) riconosce i sistemi di garanzia e ne approva gli statuti; b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle
crisi bancarie e con l'attività di vigilanza; c) disciplina le modalità di rimborso; d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni
delle banche dai sistemi stessi; e) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per
informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono, f) aggiornare il limite di rimborso
Criterio guida: protezione del risparmiatore e garanzia stabilità
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Le risorse
1) Per il funzionamento del Fondo (periodici o a richiesta):
fondo consortile
2) Per gli interventi (a chiamata, ex post)
Diversi sistemi di contribuzione:
1) Ex post (mancanza di immediata liquidità e ricadute sui tempi
del rimborso)
2) Ex ante (costi per il sistema che porterebbero alla restrizione
del credito)
3) Misto
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Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo Liquidazione Fondo centrale garanzia CRA 14.3.1997 nuovo Fondo Statuto (marzo 2012). Forma: consorzio. Intervento anche al di fuori delle procedure di crisi.
Artt. 32 e 34 Statuto in caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria
Art. 35 Statuto in caso di situazione di difficoltà (integrativi)
A condizione:piano di risanamento con proposta di iniziative ed interventi da assumere
Sostegno: finanziamenti onerosi o gratuiti, garanzie Strumento di mutualità interna del sistema cooperativo Sistema contributivo ex post, a chiamata, ruolo ICRREA
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Direttiva 2009/14/CE
Rafforzamento della tutela
Armonizzazione massima
1) Aumento del livello minimo di copertura a 100.000 euro (prop. “almeno a 100.000,00”)
2) Diminuzione del termine di rimborso a venti giorni, prorogabile di dieci giorni in circostanze eccezionali
3) Adeguamento importo rimborsabile in funzione del tasso di inflazione
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32
Adeguamento in Italia
Art. 96 bis, comma 5, TUB
Riduzione da euro 103.291,38 a euro
100.000,00;
Aggiornamento del limite in funzione del
tasso di inflazione nell’Unione europea sulla
base dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo pubblicato dalla Commissione
europea
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Le proposte di modifica
• Comunicazione Commissione del 27.11.2006 sul
riesame della dir. 94/19/CE: Fondo paneuropeo
• proposta di direttiva del 12.7.2010, COM (2010)
368 def.
• emendamenti del Parlamento europeo del 14.6.11
e del 16.2.2012
ObiettiviObiettivi
Considerando 3 prop. “I sistemi di garanzia
rappresentano un importante complemento
dell’operato delle autorità di vigilanza”.
Mod. Parlamento: “…occorre prevedere accanto
alla funzione di rimborso dei depositi….misure di
prevenzione e sostegno…e articolare sistemi di
allerta precoce”.
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I nuovi contenuti
Meccanismi di funding
Sistema di contribuzione parzialmente ex ante (Atti di
Commissione del 2006 e BCE del 2008 e del 2011).
i DGS devono poter disporre dell'1,5% dei depositi
ammissibili ("livello obiettivo") per consolidare la stabilità
finanziaria.
Se quelli ex ante sono insufficienti le banche versano
contributi straordinari ex post sino allo 0,5% dei depositi
i fondi ex ante costituiranno il 75% dei finanziamenti dei
DGS, i contributi ex post il 25%.
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Determinazione dei contributi
I contributi degli enti creditizi ai DGS
devono essere calcolati in base ai loro
profili di rischio in modo armonizzato
indicatori: adeguatezza patrimoniale,
qualità delle attività, redditività e
liquidità.
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Limite di rimborso * euro 100.000,00 non derogabile neanche in melius tranne che per:
i depositi derivanti da operazioni immobiliari realizzate per finalità residenziali private e per i depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita, quali il matrimonio, il divorzio, l’invalidità o il decesso del depositante, purchè la copertura sia limitata a dodici mesi
* oggetto di riesame periodico, almeno ogni 5 anni
* riduzione a 7 giorni del termine di rimborso, 5 giorni per l’emendamento del Parlamento
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Trasparenza
Informazione ai depositanti chi vuole aprire un deposito deve
sottoscrivere un foglio informativo che contiene tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile.
Il titolare di un deposito esistente deve essere informato tramite l'estratto conto.
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Sistema di prestiti fra sistemiSistema di prestiti fra sistemi
Volontario
prestito al DGS al massimo lo 0,5% dei suoi
depositi ammissibili
Rimborso con interessi in 5 anni
Cooperazione fra sistemi, sistemi
transfrontalieri
Potere di vigilanza dell’EBA
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Sistema europeo di sistemi Sistema europeo di sistemi nazionali di garanzia dei depositinazionali di garanzia dei depositiArt. 3 prop. Dir. Possibilità di fusione fra organismi di diversi Stati
Art. 1 prop. Dir. rete di sicurezza comune: Sistema di allerta precoce
ruolo di coordinamento e vigilanza dell’EBA, in consultazione con il
Forum europeo di tutela dei depositi.
Compiti dell’EBA
raccogliere informazioni sull'importo dei depositi e trasmettere al
Comitato europeo sul rischio sistemico
coordinare le prove di stress dei DGS
confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS;
comporre le controversie tra i DGS.
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