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1 Usura e crediti inesigibili delle banche Una storia vera di usura bancaria (2005 - 2016) e dei reati connessi (frode processuale, estorsione, infedele patrocinio, favoreggiamento) di Gianni Frescura (consulente tecnico) * Sommario: Introduzione - 1. Prima denuncia (MPS 2007) – 2. Seconda denuncia (MPS 2012) - 3. Terza denuncia (Banca Popolare di Vicenza - 2013) – 4. Quarta denuncia (Intesa 2015) – 5. Denunce per estorsione ed usura (MPS 2014 / 2015) – 6. Il reato di favoreggiamento (reale) - 7. Considerazioni finali Introduzione Per la nota conventio ad escludendum, per cui i tribunali, soprattutto del Nord Italia, non ammettono che le banche possano avere commesso il reato di usura (e pertanto nemmeno le altre attività criminali ad esso connesse), non ha ancora trovato soluzione definitiva il caso di una ditta del Nord est (d’ora in avanti “Società”), una concessionaria di auto in apparente difficoltà finanziaria nel 2005, che vado a raccontare. 1 Il caso oltre che rappresentare le enormi difficoltà degli imprenditori che non cedono alla disperazione di vedere distrutta la loro vita dagli usurai (annidati anche nelle banche), è anche emblematico dei cosiddetti (apparenti) crediti inesigibili, o all’inglese NPL (Non Performing Loans) che spesso, come documenta questa storia, al termine delle contestazioni giudiziarie si rivelano essere, in realtà, debiti non dichiarati in bilancio ovvero UL (Undeclared Liability). Di questa (complessa) vicenda, la cui documentazione è sempre stata a disposizione delle autorità competenti, se ne sta ancora occupando la magistratura locale, in parte per l’inadeguatezza delle azioni giudiziarie intraprese, fin dall’inizio della vicenda, dall’interessato e dal suo primo legale (ora denunciato per infedele patrocinio), ma soprattutto per la carente volontà di indagare il fenomeno dell’usura bancaria degli organi inquirenti, a differenza dei tribunali del Sud d’Italia dove un caso simile (concessionaria auto che denuncia l’usura bancaria), nel 2010 si è rapidamente risolto con la richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili della banca (MPS), 2 mentre per quelli del Centro, sempre nel caso 1 Altre storie simili (ex concessionarie auto che da anni, inutilmente, denunciano nei tribunali civili e penali l’usura dei finanziamenti nei conti correnti delle banche, concausa del loro dissesto), nel Nord Italia, sono documentate a Modena (caso Padania Car, per cui rinvio a FRESCURA, Usura nei prestiti di banche e finanziarie Mediafactory 2013, pag. 358 - 360) e Bergamo (caso Fidauto, in www.funi-giglio.net in cui il curatore del concordato, dal 2002 non contesta i crediti delle banche). 2 Il riferimento è al caso Barile - Sud Car di Vallo Lucania (SA) per cui la locale Procura, dopo la denuncia di usura bancaria, in relazione a due cc/cc attivi tra il 1997 ed il 2003, garantiti dalle fideiussioni per 900milioni dei soci della ditta debitrice e di altri 900milioni ciascuno da parte dei parenti e dopo le normali indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per usura bancaria (oggettiva ed “in concreto”), contro MPS (l’avviso dell’udienza preliminare del 26 gennaio 2010 è pubblicato in www.orsiniemidio.it); dopo di allora del caso non si è più saputo niente.

Una storia vera di usura bancaria e dei reati connessi

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Usura e crediti inesigibili delle bancheUna storia vera di usura bancaria (2005 -2016) e dei reati connessi (frode processuale,estorsione, infedele patrocinio, favoreggiamento)di Gianni Frescura (consulente tecnico) *Sommario: Introduzione - 1. Prima denuncia (MPS 2007) – 2. Seconda denuncia (MPS 2012) - 3. Terza denuncia (Banca Popolare di Vicenza - 2013) – 4. Quarta denuncia (Intesa 2015) – 5. Denunce per estorsione ed usura (MPS 2014 / 2015) – 6. Il reato di favoreggiamento (reale) - 7. Considerazioni finali

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Usura e crediti inesigibili delle banche

Una storia vera di usura bancaria (2005 - 2016) e dei reati connessi (frode processuale, estorsione, infedele patrocinio, favoreggiamento)

di Gianni Frescura (consulente tecnico) *

Sommario: Introduzione - 1. Prima denuncia (MPS 2007) – 2. Seconda denuncia (MPS 2012) - 3. Terza denuncia (Banca Popolare di Vicenza - 2013) – 4. Quarta denuncia (Intesa 2015) – 5. Denunce per estorsione ed usura (MPS 2014 / 2015) – 6. Il reato di favoreggiamento (reale) - 7. Considerazioni finali

Introduzione

Per la nota conventio ad escludendum, per cui i tribunali, soprattutto del Nord Italia, non ammettono che le banche possano avere commesso il reato di usura (e pertanto nemmeno le altre attività criminali ad esso connesse), non ha ancora trovato soluzione definitiva il caso di una ditta del Nord est (d’ora in avanti “Società”), una concessionaria di auto in apparente difficoltà finanziaria nel 2005, che vado a raccontare. 1 Il caso oltre che rappresentare le enormi difficoltà degli imprenditori che non cedono alla disperazione di vedere distrutta la loro vita dagli usurai (annidati anche nelle banche), è anche emblematico dei cosiddetti (apparenti) crediti inesigibili, o all’inglese NPL (Non Performing Loans) che spesso, come documenta questa storia, al termine delle contestazioni giudiziarie si rivelano essere, in realtà, debiti non dichiarati in bilancio ovvero UL (Undeclared Liability). Di questa (complessa) vicenda, la cui documentazione è sempre stata a disposizione delle autorità competenti, se ne sta ancora occupando la magistratura locale, in parte per l’inadeguatezza delle azioni giudiziarie intraprese, fin dall’inizio della vicenda, dall’interessato e dal suo primo legale (ora denunciato per infedele patrocinio), ma soprattutto per la carente volontà di indagare il fenomeno dell’usura bancaria degli organi inquirenti, a differenza dei tribunali del Sud d’Italia dove un caso simile (concessionaria auto che denuncia l’usura bancaria), nel 2010 si è rapidamente risolto con la richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili della banca (MPS), 2 mentre per quelli del Centro, sempre nel caso

1 Altre storie simili (ex concessionarie auto che da anni, inutilmente, denunciano nei tribunali civili e penali l’usura dei finanziamenti nei conti correnti delle banche, concausa del loro dissesto), nel Nord Italia, sono documentate a Modena (caso Padania Car, per cui rinvio a FRESCURA, Usura nei prestiti di banche e finanziarie Mediafactory 2013, pag. 358 - 360) e Bergamo (caso Fidauto, in www.funi-giglio.net in cui il curatore del concordato, dal 2002 non contesta i crediti delle banche). 2 Il riferimento è al caso Barile - Sud Car di Vallo Lucania (SA) per cui la locale Procura, dopo la denuncia di usura bancaria, in relazione a due cc/cc attivi tra il 1997 ed il 2003, garantiti dalle fideiussioni per 900milioni dei soci della ditta debitrice e di altri 900milioni ciascuno da parte dei parenti e dopo le normali indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per usura bancaria (oggettiva ed “in concreto”), contro MPS (l’avviso dell’udienza preliminare del 26 gennaio 2010 è pubblicato in www.orsiniemidio.it); dopo di allora del caso non si è più saputo niente.

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di usura bancaria denunciata da una concessionaria auto, la questione è configurata solo una (complessa) questione civile. 3 Nella mancata soluzione del caso ha indubbiamente influito oltre che la citata conventio ad escludendum, anche la scarsità di mezzi economici, della Società e del suo amministratore / garante, determinata proprio dalle azioni giudiziarie poste in essere dalle banche, che non ha permesso un’efficace difesa tecnica del supposto debitore. Il caso era arrivato agli onori della cronaca ancora nel 2008, visto che l’amministratore della Società, per bloccare un’esecuzione immobiliare, è stato uno dei primi imprenditori del Nord est a denunciare l’usura “bancaria”, ottenendo, ancora nel 2007, dal prefetto un provvedimento di sospensione dei termini pregiudizievoli (ex art. 20 legge 44/99), ma ciononostante, il capannone della ditta e gli immobili del fideiussore, all’inizio del 2016 sono ancora pignorati (uno è stato già venduto all’asta) e le controversie, con tre delle quattro banche che avevano iniziato l’esecuzione (MPS, BCC e Banca Intesa), sono ancora aperte.

1 Prima denuncia (MPS 2007)

La prima denuncia (contro ignoti) per usura nei confronti di una banca (ora MPS) era stata presentata, nel 2007, per volontà dell’amministratore della Società e contro il parere dell’allora suo avvocato, per accedere, come accennato, alla sospensione del termini pregiudizievoli per 300 giorni e per tre anni degli adempimenti fiscali, prevista per chi risulta aver denunciato gli usurai o gli estortori. La sospensione, riconoscendo che sussisteva il fumus del reato di usura, era stata poi concessa dal Prefetto, previo parere del Presidente del Tribunale (sentito il PM competente), con provvedimento del 23 maggio 2007 ed aveva valore anche per le esecuzioni in corso.

1.1 Esecuzione immobiliare 2005

Dal 2005 era infatti in corso un’esecuzione immobiliare sui beni della Società (capannone ed uffici) del valore di 850mila euro, promossa da un’altra banca (Popolare di Vicenza), dopo che nel 2004, MPS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, per un credito (contestato 4) di 380mila euro, relativo ai saldi di vari conti correnti in essere tra il 1983 ed il 2003; con il decreto (esecutivo) la banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sia sui beni della ditta che su quelli personali del garante (prima casa e quota di una seconda casa), che avevano un valore complessivo di 1milione e 300mila euro.

3 In questo caso il riferimento è al caso Auto Lelli di Ascoli Piceno, per cui la procura, nonostante l’accertamento del supero del tasso soglia nei conti correnti, ha assolto Antonveneta/MPS nel 2008, per la mancanza del dolo; la ditta nel 2011 era stata egualmente dichiarata fallita e nonostante una prima c.t.u. avesse ridotto il saldo passivo dei conti correnti intrattenuti con Antonveneta/MPS da 5 milioni e 300mila euro a soli 3 milioni, Vesta finance (cessionaria) aveva chiesto l'ammissione al passivo per l'intera somma; una sentenza nel 2014, ha però accertato che è la banca ad essere debitrice per 3milioni e 500mila euro (MPS ha indebitamente incassato oltre 8milioni di euro). 4 Contro la banca era in corso una causa per l’anatocismo / violazioni trasparenza in vari conti correnti; successivamente una perizia del c.t. della società, aveva accertato che i saldi (a causa di varie “irregolarità”) erano complessivamente a credito della ditta (per oltre 400mila euro) e non della banca, ma la causa come vedremo, è stata chiusa nel 2011 con una transazione in cui la società si impegnava a versare 145mila euro, senza alcuna accertamento giudiziario dei saldi.

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Pur se iniziata da un’altra banca, a provocare la procedura di esecuzione era stata però MPS che, nel 2004, portando a “sofferenza” l’(apparente) credito, aveva effettato la relativa segnalazione alla Centrale rischi (senza specificare che si trattava di un credito contestato), causando di conseguenza la richiesta di rientro dai fidi da parte di tutte le altre cinque banche con cui la Società intratteneva rapporti di credito, ben sapendo che la ditta non era in grado di farvi fronte, con la liquidità disponibile. All’esecuzione partecipano, oltre alla procedente Popolare di Vicenza per il recupero del capitale residuo (150mila euro) di un mutuo ipotecario del 1997, fino a quel momento regolarmente pagato, 5 anche la BCC, per un credito chirografario di 100mila euro, relativo al saldo del conto corrente (chiesto con un decreto ingiuntivo), 6 Banca Intesa per un credito chirografario di 380mila euro (chiesto anche questo con decreto ingiuntivo) 7 ed Equitalia che deve riscuotere circa 500mila euro (di cui metà per sanzioni), per un credito complessivo di milione500mila euro (non pagati per la carenza di liquidità), oltre alle spese. 8 Nel 2004 il decreto ingiuntivo di MPS, in ogni caso tempestivamente opposto, a ben guardare, non avrebbe dovuto nemmeno essere concesso, sia per le intrinseche nullità procedurali, 9 ma anche perché la Società aveva precedentemente contestato in sede giudiziaria i saldi dei cc/cc intercorsi tra gli anni ‘80 ed il 2003 (intercorsi anche con BNA) per la questione dell’anatocismo e dell’inosservanza della normativa sulla trasparenza (interessi ultralegali), 10 ma il giudice, con l’accordo degli avvocati, invece di revocare il decreto ha semplicemente riunito all’opposizione la precedente azione di rimborso degli indebiti, già proposta dalla Società.

1.2 Accertamento dell’usura in sede penale (2008)

La denuncia all’MPS non era stata certamente “strumentale”, visto che il c.t. del PM, nella sua relazione, aveva accertato l’usurarietà del credito vantato da MPS, perché il T[A]EG del conto corrente, con l’inserimento della cms nel suo calcolo, era superiore al tasso soglia, ma il PM aveva chiesto l’archiviazione per la mancanza del dolo; il GIP, con il decreto di

5 Il credito della Banca Popolare di Vicenza contro la quale era anche in corso in corso una causa civile, si è poi rivelato essere un suo debito di oltre 300 mila euro; sulla questione vedi oltre il § 1.3 “Terza denuncia (Banca Popolare di Vicenza - 2013)”. 6 Il credito della BCC è stato poi accertato, in sede civile, essere inesistente ed usurario ed il saldo è stato accertato (in primo grado) essere a credito della società per circa 28mila euro. 7 Pure per il credito di Banca Intesa era in corso una causa, interrotta dall’intervento del legale della società che, anche in questo caso, ha preferito sottoscrivere nel 2008 una transazione, invece di verificare l’effettivo importo dovuto; sulla questione vedi ultra il § 4 “Quarta denuncia (Intesa 2015)”. 8 La società aveva anche una esposizione con Unicredit per circa 100 mila euro, ma dopo una perizia del c.t.p. in cui si evidenziavano irregolarità ed usura il contenzioso si chiuse con un versamento “a saldo e stralcio” di soli 10mila euro; anche con BNL sussisteva un apparente debito di 80mila euro relativo ad un conto corrente aperto da decenni, che la banca non è stata in grado di dimostrare; queste due banche non parteciparono all’esecuzione. 9 La banca aveva presentato un’autocertificazione del credito (ex art. 50 Tub) senza indicare separatamente capitale ed interessi, come prescrive la legge nel caso di utilizzo del titolo per l’iscrizione di ipoteche (giudiziali). 10 All’epoca, nel tribunali, l’anatocismo veniva generalmente considerato illegale solo in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (quella annuale era considerata lecita), inoltre la capitalizzazione periodica degli oneri era considerata lecita e pertanto l’incidenza di questa irregolarità nei saldi era modesta; le altre “irregolarità” non venivano considerate rilevanti dai legali, che capiscono poco di matematica.

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archiviazione 11 novembre 2008, nell’accogliere la richiesta del PM, aveva prosciolto l’unica persona indagata (un d.g. pro tempore), perché “il fatto non costituisce reato”, ma aveva anche sottolineato che per la responsabilità di qualcuno si sarebbe dovuto suppore “una complicità facente capo ai responsabili di vertice della Banca d’Italia emanati le – ambigue – istruzioni”. 11 Si sottolinea che l’accertamento dell’usura era stato effettuato solo in relazione all’apertura di credito (fido di cassa) e che il finanziamento più rilevante (l’anticipo fatture) non era stato esaminato, ne era stato tenuto conto dell’effettivo capitale erogato, escludendo capitalizzazione ed oneri indebiti, perché il c.t. del PM aveva effettuato il calcolo del TEG utilizzando i “numeri” della banca. L’archiviazione, vista l’inesistenza di conseguenze penali per amministratori e dirigenti della banca, nonostante l’accertata usurarietà del rapporto, ha paradossalmente “incoraggiato” i legali della banca, che evidentemente non consideravano illecito il tentativo di incassare somme indebite, a proseguire nella partecipazione all’esecuzione immobiliare, promossa come si è visto, da un’altra banca (Pop. Vicenza) per il pagamento del capitale residuo (150mila euro) di un mutuo ipotecario, risolto anticipatamente proprio a causa del pignoramento immobiliare effettuato, nel 2004, da MPS, con l’illegittimo decreto ingiuntivo.

1.3 Accertamento dell’usura in sede civile (2010)

Un’altra consulenza tecnica, depositata nel giugno 2010 nella controversia civile con MPS per il rimborso degli interessi “irregolari” (riunita con l’opposizione al decreto ingiuntivo del 2004), oltre che confermare l’usurarietà del credito aveva, indirettamente, constatato che la somma chiesta dalla banca non era mai stata “certa”, visto che MPS, nemmeno a fronte dell’ordine di esibizione, in sede di consulenza tecnica, aveva provveduto a fornire la documentazione del credito (contratti ed estratti conto dall’inizio del rapporto). 12 In quella sede il c.t.u, su richiesta del c.t. della Società, aveva anche ottenuto una modifica del quesito, in modo che nel ricalcolo fossero considerate anche altre irregolarità e in tal modo il perito accertava che il T[A]EG applicato era superiore al tasso soglia. Si sottolinea che anche la consulenza tecnica in sede civile, nonostante l’accertamento dell’usura, era viziata sia dal fatto che il c.t.u. effettuava i calcoli partendo da un saldo non dimostrato e rettificando solo parzialmente valute, tassi ultralegali ed anatocismo e dal mancato calcolo del T[A]EG sulle, prevalenti, operazioni di anticipo fatture; a causa delle incertezze determinate delle varie irregolarità il c.t.u non effettuava un ricalcolo dei saldi non essendo, autonomamente, in grado di indicare quale modalità di calcolo privilegiare. 13 Nel mese di maggio 2011, prima del deposito della relazione l’amministratore, contro il parere dell’(allora) suo avvocato, considerato l’aspetto penale (usura) emerso nelle indagini seguite alla denuncia del 2008, aveva proposto alla banca una soluzione conciliativa della

11 Il decreto del GIP dell’11 novembre 2008 non è stato pubblicato. 12 La banca, come indicato nella relazione del c.t.u., ha fornito solo i documenti dal 1998 al 2000! 13 L’avvocato della Società, nonostante il c.t.p. avesse sollevato tutte le necessarie osservazioni alla relazione del c.t.u., non riteneva di chiedere una integrazione per l’accertamento del saldo.

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controversia, basata sulla rinuncia al credito (indimostrato) della banca, ma per la “complicità” dei legali di entrambe le parti e del giudice che, nonostante nella perizia fosse stato accertato il reato (perseguibile d’ufficio) di usura, non hanno proceduto alla denuncia (ex art. 331 c.p.p. 14), l’amministratore ha accettato, nel settembre 2011 (dopo otto anni di causa!), una transazione, per cui la banca riduceva la sua pretesa da 380 a 145mila euro, da pagarsi in due rate, entro aprile 2012. 15

2 Seconda denuncia (MPS 2012)

La mancanza di liquidità e la consapevolezza che la transazione era stata sostanzialmente “estorta” (non avendogli fornito sia gli avvocati che il giudice, informazioni corrette), ha persuaso l’amministratore della ditta (ancora attiva, pur se in liquidazione), a presentare, nel 2012, una nuova denuncia penale contro MPS basata questa volta sul fatto che il credito della banca non è provato perché, come risulta dagli atti del processo civile, i saldi dei cc/cc non stati ricalcolati (il credito è incerto) e sicuramente, rispetto al capitale erogato, la banca ha incassato notevoli somme indebite (sproporzionate rispetto al credito erogato), avendo calcolato, per decenni, gli interessi e gli oneri a debito, in più conti correnti, in modo illegittimo (anatocismo, cms indebita e tassi ultralegali 16) e sull’evidente comportamento vessatorio della banca nell’esecuzione in corso (usura soggettiva / in concreto 17); la banca ed i suoi legali, pur consapevoli del fatto che si tratta di finanziamenti (aperture di credito / anticipi) sui cui tassi è già stata accertata, per ben due volte l’usurarietà oggettiva (per supero del tasso soglia), insistono nel tentativo di riscuotere un credito il cui importo, in ogni caso, non è mai stato dimostrato (per la mancata esibizione di tutti gli estratti conto) ed anzi, a detta dei consulenti tecnici della Società (dr. Baccile e dr. Frescura, il ricalcolo esatto documenterebbe un (rilevante) debito della banca (di almeno 400mila euro), facilmente calcolabile se i legali avessero esibita la documentazione finora occultata. 18 Anche in questa seconda procedura il PM, ha chiesto una nuova consulenza tecnica ed il c.t. ha confermato il supero del tasso soglia e l’usurarietà dei tassi, ma il PM, nel luglio 2013, ha proposto l’archiviazione della denuncia per prescrizione, considerata la pena

14 Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) comma 4 Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. 15 Il legale della Società sosteneva la transazione, nonostante la Cassazione avesse chiarito fin dal 2010 (cfr. Cass. n. 23974/2010) che per documentare il credito la banca avrebbe dovuto esibire tutta la documentazione (infedele patrocinio del legale?). 16 La stessa pena stabilita dall’art. 644 c.p. per il reato di usura pecuniaria è prevista anche per “chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione” (cioè del prestito), non solo interessi (nominali), ma anche “altri vantaggi” usurari. 17 Art. 644 c.p. comma 3 Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori [a quelli corrispondenti al tasso limite stabilito dalla legge] e gli altri vantaggi o compensi [dovuti a qualsiasi titolo] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro [capitale erogato] o di altra utilità …, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 18 Il comportamento dell’ufficio legale della banca e del suo l’avvocato potrebbero configurare il reato di cui all’art. 374 c.p. (Frode processuale) il quale prevede che “chiunque, nel corso di un procedimento civile …, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione … il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato ... delle cose, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge”.

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(massima) di sei anni vigente nel 2003, anno al quale, secondo il magistrato, risalgono i fatti oggetto della denuncia e la prossima scadenza del termine (dopo dieci anni); in effetti com’è stabilito dall’art. 644 ter c.p. la prescrizione, per l’usura, decorre “dal giorno dell'ultima riscossione”, sia degli interessi che del capitale. 19 Per “riscossione” però non si intende solo il pagamento (dazione di somme di denaro), ma anche l’attività relativa all’incasso, sia del capitale che degli interessi (somme usuraria) 20 e il magistrato non ha considerato che coloro i quali, per conto delle banche, operano nelle procedure esecutive in corso sugli immobili della ditta e del garante, non avendo ancora conseguito il pagamento, stanno commettendo il reato di tentata estorsione, perché mirano al conseguimento di vantaggi collegati al credito usurario, con un’attività che indubbiamente comporta violenza sulle cose (immobili pignorati) e sulle persone (violenza morale); 21 l’amministratore non si è tempestivamente opposto all’archiviazione, per questioni di notifica e la richiesta del PM di archiviare per prescrizione è stata pertanto accolta dal GIP. 22

3 Terza denuncia (Banca Popolare di Vicenza - 2013)

La Società nel 2013 ha in corso, da anni, come accennato, delle controversie civili relative alla riscossione di (supposti) crediti bancari e constatata l’impossibilità di raggiungere un accordo, per l’indisponibilità di alcuni istituti di credito a riconoscere gli errori nel calcolo degli interessi (ultralegali, anatocismo), ha presentato un’altra denuncia per usura, contro la Banca Popolare di Vicenza, con la quale dal 1977 aveva intrattenuto un conto corrente con affidamenti rilevanti (aperture di credito per un miliardo di lire fino al 1997); proprio per ridurre l’(apparente) esposizione di questo conto e di un altro conto aperto con la stessa banca, da un’altra ditta facente capo sempre all’amministratore (Immobiliare srl); nel 1997 Società e Popolare di Vicenza stipulano un contratto per un mutuo fondiario di 750 milioni di lire (387mila euro), da rimborsare in dieci anni, utilizzato dalla banca appunto per ridurre l’esposizione nel c/c della Società del fido da un miliardo di lire a 550milioni e (con il resto della somma “erogata”) per estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario contratto dalla Società con la Popolare di Vicenza nel 1993 (prima “ristrutturazione” del credito). Questo mutuo, come abbiamo visto, è stato anticipatamente risolto, alla fine del 2004, dalla banca, per l’evidente difficoltà in cui si trovava la Società con MPS, chiedendo l’immediato pagamento del capitale residuo (pari a 150mila euro), e per l’impossibilità di effettuarlo, con il conseguente pignoramento dell’immobile ipotecato.

19 Per riscossioni di capitali ed interessi avvenute fino a fino al 7 dicembre 2005 (entrata in vigore del nuovo art. 157 c.p.) la prescrizione ordinaria era di dieci anni, ma la norma prevedeva che si tenesse conto sia della pena edittale (sei anni) che delle circostanze aggravanti ed attenuati e pertanto il termine (a discrezione del giudice) poteva aumentare o diminuire. 20 Il reato di usura, come insegna anche la Cassazione (n. 6015/1999, seguita da innumerevoli conferme), prevede uno schema duplice di consumazione: mera stipula del contratto usurario (promessa) e stipula seguita dall’incasso delle somme dovute in base all’accordo illecito, contrario a norme imperative (promessa + dazione). 21 La procedura esecutiva relativa alla riscossione di un credito usurario configura, secondo la Cassazione, flagranza del reato di (tentata) estorsione. 22 La richiesta di archiviazione dell’8 luglio 2013 non è stata pubblicata.

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La Società, a causa della risoluzione anticipata del mutuo ha chiesto, per compensare il debito, in sede civile, il ricalcolo del saldo del c/c intrattenuto con la stessa Banca Popolare di Vicenza, apparentemente a debito per 10mila euro nel 2004, ma sicuramente viziato, per decenni, da anatocismo ed interessi ultralegali; durante la causa civile una perizia contabile ha accertato che, nel 2004, il saldo del c/c era in realtà a credito della Società per 378mila euro (in effetti oltre 500mila euro, tenendo conto della documentazione non considerata in sede peritale) 23 e altrettanto a credito, di 30mila euro, risulta essere il c/c dell’Immobiliare. Anche in questo caso alla Procura viene denunciata, più che il supero del tasso soglia causato dall’inclusione della csm nel T[A]EG, l’usura soggettiva / “in concreto” aggravata, ovvero la sproporzione dei corrispettivi complessivamente chiesti dalla Banca Popolare di Vicenza (residuo del mutuo), rispetto ai capitali effettivamente erogati all’impresa, tenuto conto sia delle modalità del rapporto (la richiesta di esecuzione immobiliare, il rifiuto di qualsiasi trattativa, ecc…) e dell’approfittamento della situazione di indubbia difficoltà finanziaria in cui si trovava la Società nel 2004/2005;

3.1 Rigetto richiesta archiviazione per prescrizione

il PM anche questa volta chiede l’archiviazione della denuncia, sempre contro ignoti, perché a suo avviso il reato è prescritto, ma il GIP, nel marzo 2014, accogliendo l’opposizione dell’amministratore, rigetta la richiesta in quanto “risulta tutt’ora pendente la procedura esecutiva immobiliare già promossa dalla Banca Popolare di Vicenza proprio per la riscossione coattiva del capitale e degli interessi di cui si assume creditrice in forza del rapporto bancario (ormai chiuso) del quale si contesta qui natura usuraria ” ed invita il PM sia ad individuare il responsabile del fatto che ad approfondire l’indagine nel senso indicato nell’opposizione. 24 Nel maggio 2015 però il GIP accoglie la nuova richiesta di archiviazione, perché ad avviso del magistrato, la parte offesa (l’amministratore). non ha richiesto specifiche indagini e perché, in sede civile, è stato è stato concluso un accordo transattivo (sic!). 25

3.2 Transazione in sede civile

In effetti nel mese di gennaio 2014 il Tribunale della sede della Società, aveva condannato la banca a pagare, alla Società 365mila euro, oltre agli interessi legali, capitalizzati, dalla domanda giudiziale (2004), per il ricalcolo del saldo del conto corrente, chiuso (con passaggio “a sofferenza” per 10mila euro) nel 2005 ed a rimborsare le spese di lite (comprese le spese di c.t.u); gli interessati hanno poi raggiunto, in luglio, una transazione in cui da una parte, la banca ha rinunciato all’appello e all'esecuzione e corrisposto una somma a titolo di rimborso e risarcimento e dall’altra, l’attore, ha rinunciato, oltre agli interessi legali, alla richiesta di ulteriori danni (errata segnalazione e danni morali); la transazione prevede un accordo di riservatezza sulla vicenda e pertanto la sentenza non è stata pubblicata.

23 L’avvocato della Società (stranamente) non ha chiesto l’anticipazione della sentenza. 24 Il decreto del GIP del 14 marzo 2014 è stato pubblicato in www.orsiniemidio.it. 25 Il decreto di archiviazione perché “il fatto non costituisce reato” del 13 maggio 2015 non è stato pubblicato.

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4 Quarta denuncia (Intesa 2015)

Nel 2000 l’amministratore, per fronteggiare la situazione della Società aveva ottenuto da Banca Intesa delle linee di credito in conto corrente, per un importo complessivo di 450milioni, garantiti da una fideiussione personale, di cui una parte (200milioni) è stata utilizzata per ridurre il credito (apparente) di 360mila euro che all’epoca la Popolare di Vicenza vantava nei confronti della Società per l’esposizione del suo c/c, nel quale però, fin dal quarto trimestre del 1997, i saldi periodici ricalcolati risultano invece essere a credito della Società, come accertato dalla perizia effettuata nel contenzioso civile; il contratto di fido con Banca Intesa oltre che “nullo” per il collegamento con un credito usuraio è risultato essere anch’esso usuraio, per la sproporzione tra il credito erogato e gli interessi globali richiesti (seconda “ristrutturazione” del credito). Nel 2002 l’Immobiliare (di proprietà dell’amministratore) ha stipulato con Banca Intesa un mutuo ipotecario di 350mila euro, 26 in parte (50mila euro) utilizzati per ridurre l’apparente esposizione del conto corrente della Banca Popolare di Vicenza (terza “ristrutturazione” del credito). Banca Intesa, nel 2004, a causa dall’ingiunzione di MPS, dispose la chiusura dei fidi e intimò il rientro dalle varie linee di credito, cui la Società non era in grado di far fronte per carenza di liquidità; successivamente la banca chiese ed ottenne, un decreto ingiuntivo (n. 350/2005), per un importo pari a 380mila euro contro la Società e nei confronti del fideiussore (l’amministratore), un’ingiunzione limitata a 258mila euro; al decreto la Società ed il fideiussore si opposero, sostenendo che l’illecita applicazione dell’anatocismo, della cms e l’usurarietà dei tassi rendeva incerto il saldo di cui la banca chiedeva il pagamento; successivamente una dettagliata perizia (econometrica) di parte accerta che sono dovuti solo 200mila euro.

4.1 Accertamento dell’usura 2008

Il giudice dell’opposizione, nel corso della causa, ha disposto una consulenza tecnica per accertare quanto sostenuto dalla Società e il reale saldo a debito. Già nel corso della prima riunione, nell’ottobre 2008, il c.t.u., rilevava diverse irregolarità, tra cui la pattuizione, fin dalla stipula del contratto nel 2000, di tassi superiori al limite di legge (usura). Infatti nel contratto di conto corrente il tasso (effettivo) debitore pattuito era il 14,75%, a fronte di un tasso “soglia” (effettivo globale), nel periodo, del 14,25% ed in più era stata pattuita una cms dell’1,25% (annuo). A fronte di questa situazione Banca Intesa (tramite l’avvocato) propose di chiudere il contenzioso con il pagamento di 260mila euro (al posto di 360mila) entro febbraio 2009, proposta accettata dall’amministratore, su consiglio del suo avvocato, che sottoscrisse l’accordo transattivo nel novembre 2008, senza effettuare alcuna valutazione della sua effettiva convenienza (il c.t.p. non venne consultato); la banca chiese ed ottenne dall’avvocato della Società la sospensione delle attività peritali e la rinuncia agli atti di opposizione, prontamente attuata nel gennaio 2009, senza attendere la scadenza del termine per la definizione dell’accordo (il pagamento). 27

26 L’ipoteca grava su un capannone adiacente quello della Società, di proprietà dell’Immobiliare srl, del valore (all’epoca) di circa 700mila euro. 27 Anche in questo caso l’attività dell’avvocato della Società può configurare l’infedele patrocino di cui all’art.

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4.2 Esecuzioni immobiliari 2009 e 2012

La Società, per l’indisponibilità di liquidità, non è stata in grado di adempiere alla proposta transattiva del 2008 e pertanto la banca ha considerato come non opposto il decreto ingiuntivo e nel 2009 ha iniziato una nuova azione esecutiva sulla casa dell’amministrazione (fideiussore). Non è chiaro per quale motivo la banca possa utilizzare esecutivamente un titolo che era stato opposto e la cui incertezza era stata riconosciuta dalla stessa banca con l’accordo transattivo. Nel 2012 la banca ha partecipato inoltre ad un’esecuzione in corso su una quota di un immobile che il fideiussore possiede insieme ad altri suoi parenti, sito in una località turistica. Nel 2013 l’amministratore, in vista della conclusione della causa con la Banca Popolare di Vicenza (dalla quale avrebbe avuto della liquidità), avanzava una nuova proposta transattiva, offrendo un versamento “a saldo e stralcio” della somma di 150mila euro; la banca nel 2014 sembrava disponibile a chiudere il contenzioso a “non meno di 200mila euro”, ma successivamente la trattativa si è interrotta, forse perché la banca riteneva di incassare di più dall’esecuzione in corso, cui partecipava anche MPS, costringendo così l’amministratore ad agire in sede penale.

4.3 Denuncia penale 2015 (usura / estorsione)

Nel febbraio 2015 l’amministratore deposita infatti alla Procura una denuncia, dove documenta l’usura nei finanziamenti (allegando le perizie dei consulenti tecnici) e soprattutto l’attività estorsiva di riscossione del credito, compiuta nonostante le persone che agivano per conto di Banca Intesa (responsabile ufficio legale e avvocato), fossero ben a conoscenza che l’esecuzione era relativa ad un credito del quale era nota l’usurarietà (denunciata ancora nel 2005, nell’ opposizione al decreto ingiuntivo). In conseguenza della denuncia, l’amministratore chiede alla Prefettura il mutuo ex art. 14 legge 108/96 e al PM competente la sospensione dei termini pregiudizievoli (le esecuzioni immobiliari) ex art. 20 legge 44/99, che gli viene concessa, ma il Procuratore capo avoca a sé il diritto alla concessione dei benefici ai soggetti che presentano le denunce per usura e trattiene il fascicolo (in flagrante violazione della legge che non prevede la discrezionalità e che stabilisce un breve termine per il rilascio del provvedimento 28). Nell’ottobre del 2015, considerato l’assenza di una decisione della Procura, per cercare di bloccare l’esecuzione in corso sull’immobile nella località turistica, l’amministratore presenta anche alla locale Procura la denuncia, per chiedere a quella Prefettura i benefici

380 c.p.: Il patrocinatore … che ... arreca nocumento agli interessi della parte da lui … appresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria … è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. La pena è aumentata 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria. 28 Il comma 7-bis dell’art. 20 legge 44/99 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto»; la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell’art. 20 non è discrezionale (Corte costituzionale 23 giugno 2014 n. 192).

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della legge 44/99, ma il magistrato invia il fascicolo alla competente Procura; il fascicolo viene rubricato, al momento, per il solo reato di usura.

5 Denunce per estorsione ed usura (MPS 2014 / 2015)

Nel 2011, come si è visto, la Società, aveva raggiunto un accordo giudiziale con MPS che prevedeva il pagamento di euro 145mila, ma tale transazione era stata il frutto della pressione dell’avvocato che, pur in assenza di un accertamento giudiziario del credito della banca (visto che la c.t.u. non aveva individuato il nuovo saldo), aveva ritenuto opportuno definire anticipatamente la controversia (anche in questo caso senza il parere del c.t.p.), ma a causa dell’indisponibilità della somma necessaria, visto che l’unico reddito dell’azienda, il corrispettivo della locazione del capannone pignorato, era sequestrato (su richiesta di MPS!) nell’esecuzione, non ancora conclusa, la Società non era stata in grado di adempiere. E’ anche da sottolineare che nel 2014 il creditore procedente (Popolare di Vicenza) aveva rinunciato alla prima esecuzione su quello stesso immobile e pertanto la procedura esecutiva sui beni della Società avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, ma la banca, dopo l’inadempimento dell’accordo giudiziale del 2011, considerato come non opposto il decreto ingiuntivo, ha iniziato una nuova azione esecutiva sui beni della ditta, che è stata riunita all’esecuzione in corso sui beni personali del fideiussore chiesta da Banca Intesa.

5.1 Denunce estorsione (Procura sede ditta e Procura sede banca)

Nel dicembre del 2014 veniva depositata alla Procura dove ha sede la banca e a gennaio 2015, in quella dove ha sede la ditta una denuncia dove l’amministratore illustra le vicende della concessione dei finanziamenti e delle attività di riscossione, paventando che le esecuzioni contro la Società e il fideiussore costituissero sostanzialmente un’attività estorsiva, volta a riscuotere delle somme indebite. Il PM della procura sede della banca, senza iscrivere alcun nome nel registro degli indagati, nonostante l’indicazione dei responsabili, chiede subito (gennaio 2015) l’archiviazione perché, a suo avviso, non era stata accertata l’usura nelle operazioni bancarie intercorse dal 1996 al 2004 tra la Società ed MPS (!) e perché il legale rappresentante della Società, nel 2011, aveva sottoscritto una transazione con la banca. L’interessato si opponeva facendo presente che in realtà l’usura era stata accertata sia in sede penale che civile (alla denuncia erano allegate le perizie) e che la transazione era frutto di accordi fraudolenti intervenuti tra gli avvocati. Nell’ottobre del 2015 il GIP, nell’assenza della parte offesa all’udienza, accoglie la proposta del PM, perché non sono state fornite prove che l’attività di riscossione del credito per via giudiziaria sia illecita. 29 Anche nella procura della sede della Società, per quanto noto, non viene iscritto alcun nome nel registro degli indagati e il 22 aprile 2015 il PM propone al GIP di archiviare la denuncia poiché “nella condotta degli indagati (avvocato e dirigente della banca) non è configurabile alcuna fattispecie di reato tenuto conto che l’attivazione di procedure esecutive rientra nell’esercizio di diritti la cui fondatezza deve essere accertata dal giudice deputato”.

29 Il decreto di archiviazione del 21 ottobre 2015 non è stato pubblicato.

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L’ amministratore si oppone rilevando come la banca fosse ben consapevole che il saldo non era corretto e che, secondo la Cassazione, poiché l’usurario non può ricorrere al giudice per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, 30 l’attività di riscossione di somme indebite / usurarie configura il reato di tentata estorsione; 31 il GIP nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 ha rinviato ad un’udienza di ottobre la decisione.

5.2 Ulteriore denuncia di usura (2015)

Nell’ottobre del 2015, considerato che la Procura della sede della Società non si era ancora pronunciata in merito alla richiesta della sospensiva ex art. 20 legge 44 in relazione alle denuncia contro la Banca Intesa, l’amministratore, visto che la procedura esecutiva per la vendita della propria casa non si fermava, ha presentato una nuova denuncia per usura nei confronti di MPS, che è stata iscritta al RGNR e l’indagine è stata assegnata ad un PM che però, poco dopo (il 27 novembre), ha chiesto al GIP di archiviare in quanto si tratta di fatti su cui il Tribunale si è già pronunciato. 32 L’amministratore si oppone rilevando che la Procura non ha mai indagato sulla riscossione di somme indebite / usuraie. Dopo qualche giorno il GIP accoglie la richiesta del PM e decide di archiviare, ritenendo che la diversa qualificazione giuridica non può modificare quanto già giudicato in merito agli stessi fatti. 33

6 Il reato di favoreggiamento (reale)

In tutte le denuncia finora presentate non è stato evidenziato il fatto che gli organi responsabili delle banche (presidente dell’istituto di credito, direttore generale e collegio sindacale), pur in presenza di usura accertata, non si siano mai preoccupati di rimborsare spontaneamente gli interessi illecitamente percepiti, ma anzi abbiano continuamente sostenuto (tramite gli avvocati) che il loro agire era sempre stato conforme alla legge. In realtà, nel caso di usura accertata, gli amministratori che non rimborsano gli interessi usurari, anche se non sono responsabili dei contratti o della riscossione di somme usurarie, egualmente commetto il non meno grave reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p. 34), che, nel caso dell’usura (reato “permanente”), si configurare per tutti coloro che, dopo l’incasso / riscossione di somme di denaro dovute dal debitore per effetto di un contratto usurario, hanno favorito la conservazione degli interessi usurari nelle mani dell’usuraio.

30 Dal punto di vista civilistico gli interessi (nominali) e gli oneri non sono dovuti ex art. 1815 secondo comma c.c. ed il rimborso del capitale di un credito usuraio è un’obbligazione naturale, trattandosi di un contratto (mutuo) con causa illecita. 31 Il reato di usura, a partire dalla legge 108/96, è classificato tra i reati "ad azione prolungata” (interessi pagati in un’unica soluzione) o "a consumazione / condotta frazionata” (interessi pagati periodicamente) 32 La richiesta di archiviazione del 27 novembre 2015 non è stata pubblicata. 33 Il decreto di archiviazione non è stato pubblicato. 34 Art. 379 c.p. (Favoreggiamento reale) Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato …, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto ….

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Il reato di favoreggiamento reale consiste infatti nell’aiutare qualcuno ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Può configurarsi il favoreggiamento (reale) però solo dopo l’incasso (anche parziale) del credito usuraio, nel caso in cui delle persone contribuissero ad assicurare agli usurai la somma pagata dal debitore. La Cassazione ha specificato che, per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; se esso viene, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso, 35 come nel caso dell’acquisto ad un prezzo vile di un bene venduto per pagare gli usurai. Può configurarsi il favoreggiamento anche nel caso in cui la direzione di una banca / finanziaria agevoli i responsabili del reato (gli altri dirigenti, i funzionari) ad assicurarsi il profitto derivante dal reato (i premi produttività, i “bonus”). 36

7. Considerazioni finali

In conclusione è da rilevare che nel 2005, quando nel Tribunale della sede della Società è iniziata la procedura esecutiva, promossa dalla Banca Popolare di Vicenza per un credito ipotecario (inesistente) di 150mila euro, cui partecipavano anche MPS, BCC e Intesa per il recupero di altri crediti chirografari, garantiti con ipoteche giudiziali (anch’essi inesistenti o usurari), per altri 780mila euro l’amministratore sembrava, per quanto risultava alla Centrale rischi, aver debiti (apparenti) verso il sistema bancario (sei banche: BNL, Unicredit, Pop Vicenza, BCC, Intesa, MPS) per un importo complessivo di circa un milione e 460mila euro 37 (garantiti da proprietà immobiliari della Società e personali), mentre in realtà erano le sue due ditte (la Società ed un’Immobiliare) ad essere, in quel momento, a credito di circa 50mila euro verso le banche. 38 Allo stato attuale, per quantificare il credito delle ditte (e del garante), si dovrebbero includere gli interessi attivi (dal 2003 / 2004) maturati sui saldi a credito ed il risarcimento danni (spese e danni di immagine) dovuto alla Società e all’Immobiliare (ed ai soci) per le errate segnalazioni alla Centrali rischi (effettuate in malafede dal sistema bancario), per le illegittime esecuzioni ed i connessi danni materiali e morali dovuti all’imprenditore e ai suoi famigliari.

35 Cass. pen. 17 gennaio 2007, n. 4997; in generale, sul delitto di favoreggiamento reale: CONDEMI, Favoreggiamento reale, in AA.VV., I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Giappichelli, 1996, p. 443. 36 Sui reati connessi a quello di usura bancaria mi permetto di rinviare a FRESCURA, L’usura nei prestiti di banche e finanziarie (Mediafactory 2013) § 72.5 Favoreggiamento / Estorsione nella riscossione del credito usurario, pp. 504 - 505. 37 MPS vantava un credito di 380.000 euro, la Pop. Vicenza di 150.000, Intesa di 360.000 (dalla Società) e 350.000 (dall’Immobiliare) e BCC di 40.000, oltre al credito di 100.000 di Unicredit e di 80.000 di BNL. 38 Le perizie dei c.t.p. / c.t.u. hanno accertato che nel 2003 / 2004 MPS era debitrice (di una cifra di almeno 400mila euro), che la Popolare di Vicenza era anch’essa debitrice (di almeno 400.000 euro), che la BCC era debitrice di 20.000, che BNL ed Unicredit non hanno alcun credito e che Intesa ha un credito da determinare, ma sicuramente inferiore a 500.000 euro.

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Si evidenzia, in conclusione, che di sei banche creditrici, due hanno già rinunciato al credito (BNL ed Unicredit), una ha rimborsato (Popolare di Vicenza), una continua in appello la controversia che, in primo grado, l’ha vista condannata al rimborso (BCC) e solo due, tramite azioni legali sostanzialmente estorsive (perché fondate su titoli usurari), continuano a pretendere un pagamento che non è loro dovuto (MPS) o che non è dovuto nei termini richiesti (Intesa) e in ogni caso, le due banche avevano già accettato di ridurre le somme richieste nei decreti ingiuntivi del 2005, con le transazioni, una del 60% (da 380 a 145mila euro) e l’altra del 30% (da 360 a 260mila euro).

* Il dr. Frescura è il direttore del Centro Servizi Peritali

Valdagno (VI) Via Dalmazia 39/A email: [email protected]