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UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI E TRANI
CONFERIMENTO DELL’INCARICO : DIMISSIONI DALL’INCARICO
Prof. Riccardo Bauer
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOCIETA’ in caso non sia il Collegio sindacale a svolgere la revisione
Ottenute
proposte di revisione
Parere MOTIVATO E
scritto dell’Organo di
controllo
Decisione assemblea ordinaria
Dichiarazione
incompatibilità tra società di revisione e
società revisionata
Pianificazione della revisione del I anno
Determina il compenso, il periodo e chi svolgerà la revisione
Inizio revisione operativa
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L’INCARICO PER LE SOCIETÀ CHE NON SONO ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
- ART 13
• Ha durata al massimo di TRE esercizi per la società di revisione o per il revisore legale
• E’conferito per l’intera durata dell’incarico
• Scade con l’assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio
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REVOCA E DIMISSIONI DALL’INCARICO - ART. 13 D. Lgs 2010
L’assemblea revoca l’incarico, sentito
l’organo di controllo, quando ricorra una
giusta causa, provvedendo contestualmente a
conferire l’incarico a un altro revisore legale o
ad altra società di revisione legale.
Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza
di opinioni in merito ad un trattamento contabile
o a procedure di revisione.
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DIMISSIONI DALL’INCARICO EX ART. 13 D. Lgs 2010
Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.
Le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale.
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DIMISSIONI DALL’INCARICO
Nei casi di DIMISSIONI la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.
In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace, e comunque non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.
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L’INCARICO PER LE SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO – ART 17
• Ha durata di NOVE esercizi PER LE SOCIETA’ DI REVISIONE E DI SETTE esercizi per il revisore persona fisica
• Può essere conferito SOLO a CHI è ISCRITTO NEL Registro dei Revisori Contabili
• Non è rinnovato o nuovamente conferito allo stesso revisore/società di revisione se non sono decorsi almeno TRE esercizi dal precedente incarico novennale o settennale
• Si conferisce con parere motivato del Collegio Sindacale
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MANCATO CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LE SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO
ART 17
Salvo quanto previsto dall’art. 10, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore , nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
I revisori legali ecc. non possono fornire alcuno dei servizi NON AMMESSI alla società revisionata o alle società dalla stessa controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo.
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ATTENZIONE A SERVIZI NON AMMESSI
ALLA SOCIETA’ REVISIONATA– tenuta dei libri contabili e registrazioni contabili o le relazioni di
bilancio;– progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;– servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;– servizi attuariali;– gestione esterna dei servizi di controllo interno;– consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti
alla selezione, formazione e gestione del personale;– intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi
bancari d’investimento;– prestazione di difesa giudiziale;– altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non
collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.
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CHI DECIDE LA REVOCA DELL’INCARICO
• Spetta all’assemblea “ ordinaria” che lo ha conferito a suo tempo
• Vale l’art 13 anche per gli enti di interesse pubblico
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CONTENUTO STANDARD DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE
• Oggetto della proposta
• Natura dell’incarico – principi contabili di riferimento– principi di revisione di riferimento– approccio di revisione per partecipazioni e
bilancio consolidato– limiti della revisione
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CONTENUTO STANDARD DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE
• Modalità di esecuzione dell’incarico
• Documenti finali - relazioni
• Compensi, condizioni di pagamento
• Clausole di variabilità dei compensi
• Incompatibilità della società di revisione e dei revisori
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LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE CONTENERE:
• Oggetto della revisione contabile
• Riferimento agli esercizi interessati
• Clausole di variabilità del compenso per indicizzazione e fatti eccezionali o imprevedibili
• Durata dell’incarico