35
Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE POSSIBILI VENERDI’ 7 Maggio 2004

Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Università degli Studi di MessinaUniversità degli Studi di Messina

Scuola di Specializzazione

In Ostetricia e Ginecologia

Dir. Prof. F. Antico

LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.ALE CONSEGUENZE POSSIBILI

VENERDI’ 7 Maggio 2004

Page 2: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Il 19 Febbraio c. a. la Camera

dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la legge sulle

tecniche di P.M.A.

Legge 19 Febbraio 2004, n°40

Page 3: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

1 su 5 le coppie che non riescono

ad avere figli

1 su 100 i bambini nati in provetta

in Italia 4 mesi l’attesa nel settore privato per

un intervento di fecondazione assistita

6 mesi l’attesa nel settore pubblico

da 3.000 euro il costo medio di un

a 10.000 intervento

6.000 l figli della fecondazione assistita

1978 anno di nascita del primo bimbo in provetta

5.022 le coppie proprietarie di embrioni congelati

24.276 gli embrioni conservati i Italia

323 i centri specializzati

I “numeri” in Italia

Page 4: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Così negli altri Paesi

AUSTRIA: è ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto. E' inoltre ammesso l'accesso ai dati del donatore.

FRANCIA: la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all'inseminazione artificiale. Non è ammesso l'utero in affitto. I componenti la coppia inoltre devono essere entrambi in vita. E' ammessa l'inseminazione artificale con donatore solo quando la procreazione assistita all'interno della coppia non abbia avuto successo

Page 5: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Così negli altri Paesi

GERMANIA: la legge del 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. E' inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto.

GRAN BRETAGNA: la legge del 1990 consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l'utero in affitto, purché non ci sia passaggio di denaro, e l'inseminazione post-mortem.

Page 6: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Così negli altri Paesi

NORVEGIA: possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L'inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria.

SPAGNA: l'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987.

Page 7: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Così negli altri Paesi

SVEZIA: è ammessa l'inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto

STATI UNITI: esistono profonde differenze tra Stato e Stato. Generalmente è ammessa sia l' inseminazione omologa che eterologa. In California e in qualche altro Stato è ammesso l'utero in affitto.

Page 8: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 4 comma 1

“Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando

sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa

accertata e certificata da atto medico”

1 E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le coppie fertili ma portatrici di patologia genetica o con patologie virali (Beta-talassemia, Drepanocitosi, Fibrosi cistica, Distrofia muscolare, Emofilia, HIV, ecc..) ?

2 E’ consentito il ricorso alle tecniche di PMA per le persone che sono diventate sterili dopo essere state sottoposte a chemioterapia ?

Articolo 4 comma 3

“E’ vietato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”

Page 9: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 6.(Consenso informato).

“…. Il medico informa in maniera dettagliata…sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali

sanitari e psicologici…sulle probabilità di sucesso … sui rischi …., nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia

deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della

legge 4 maggio 1983, n. 184 [2] , e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione

medicalmente assistita

Quale dovrebbe essere la figura professionale in grado di informare le coppie ?Bisogna farsi rilasciare una liberatoria da chi rifiuta l’adozione o l’affidamento?

O coinvolgere il tribunale dei minori ?

Page 10: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 9 comma 2

“La madre del nato a seguito di tecniche di procrezione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata…..”

1. Le donne italiane hanno il diritto di lasciare il bambino per l’adozione al momento del parto

2. Possibilità che viene considerata un modo per evitare l’aborto

3. Per chi si sottopone a tecniche di PMA viene negato

4. Come si fa ad accertarsi che “quella donna” si è sottoposta a tecniche di PMA

5. Sarà stilato un elenco di donne “cattive e immorali”

Page 11: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 12 comma 6 e 8

“Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione dei gameti …… è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro”.

“….. è disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale ….”

1. L’rdinanza del 18 Giugno 2002 vietava, temporaneamente, in attesa della legge, sia la commercializzazione che la pubblicità, sia l’importazione che l’esportazione di gameti e di embrioni umani

2. Se per commercializzazione si intende prestazione o anche intermediazione a pagamento tra operatore italiano e donatore estero, è indubbio che si tratta di attività vietata

3. Gli stati europei ad esclusione di quello italiano sono da considerare “esteri” ?

4. Due principii comunitari immediatamente applicabili, permettono “la libera circolazione di persone, beni e servizi” e la “libera concorrenza nel mercato unico europeo”

5. Con riguardo a tali principi, NON SI PUO’ NEGARE, che i cittadini italiani abbiano tutta la libertà di accedere in altri paesi alle tecniche di fecondazione assistita

6. E il diritto di avere tutte le informazioni relative all’accesso

7. Non informare potrebbe configurare una violazione della garanzia di libera concorrenza delle professioni e degli enti all’interno del mercato unico europeo

8. Alla luce di tali principi, si deduce che il medico italiano ha facoltà di operare “all’estero”

9. La legge italiana, vige entro i confini del territorio italiano, e non può sanzionare quanto accade in altri paesi

Page 12: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 14 comma 1

“E’ vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni fermo restando quanto previsto dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194”

Articolo 14 comma 4

“Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione

embrionaria di gravidanza plurima, salvo i casi previsti dalla legge 22 Maggio 1978 n. 194”

1. Divieto netto alla crioconservazione degli embrioni

2. Divieto netto alla soppressione dell’embrione

3. Divieto all’embrioriduzione

4. Crioconservazione degli embrioni ammessa solo in via temporanea “Per grave e documentata causa”

5. Ammessa la crioconservazione dei gameti maschile e femminile

6. Obbligo a trasferire tutti gli embrioni ottenuti (sia sani che malati) salvo il ricorso alla legge 194

7. Ricorso alla 194 ma non alla embrioriduzione

8. Embrioriduzione consentita nel caso di gravidanze multiple “spontanee”

Page 13: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

MEDICI E INFERMIERI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AGLI INTERVENTI DI

PROCREAZIONE ASSISTITA

POTRANNO SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA

Questo vale per gli specializzandi ?

Page 14: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

Page 15: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a

coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

Page 16: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 17: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture

diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

100.000 a 300.000 euro.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 18: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di

embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la

multa da 600.000 a un milione di euro.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 19: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,

eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la

reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresi', con l'interdizione

perpetua dall'esercizio della professione.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 20: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 21: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti

dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al

presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 22: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi dipiù violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Articolo 12.(Divieti generali e sanzioni).

Page 23: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artefici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di borsa è punito con la reclusione fino

a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire …..

Art. 501 del codice penale reato di aggiotaggio

VEDI CRAC PARMALAT

Page 24: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

IL FUTURO

Merano

Page 25: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE
Page 26: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE
Page 27: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

Per i laici è paradossale ed assurdo il limite di impianto di tre embrioni, e l'obbligo di impiantarli tutti, perchè non potranno più essere congelati

Una tecnica che mette a repentaglio la salute della

donna

CATTOLICI

Sono schierati nel divieto di produrre più di tre embrioni, nel no al congelamento e nel no alla ricerca. Prevedono invece l'adottabilità degli embrioni oggi conservati

Nei depositi autorizzari, che poi saranno chiusi

GLI EMBRIONI NON DEVONO ESSERE CREATI IN NUMERO SUPERIORE AL NECESSARIO, E

COMUNQUE NON PIU’ DI TRE

E’ OBLIGATORIO CHE ALLA DONNA VENGANO IMPIANTATI TUTTI E TRE GLI

EMBRIONI

Page 28: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

Il fronte laico è compatto nel difendere la possibilità per le coppie di ricorrere al seme o all'ovocita di un donatore e di una donatrice.

L'Italia in Europa sarebbe l'unico paese a vietare

l'eterologa

CATTOLICI

Il fronte è schierato sul no, in linea con la dottrina cattolica secondo la quale non si può inserire un elemento esterno alla coppia nella procreazione

Diversi cattolici non sono però contrari all'eterologa

IL TESTO VIETA IL RICORSO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA

CIOE’ CON SEME DI PERSONA ESTRANEA ALLA COPPIA

Page 29: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

I laici di entrambi gli schieramenti sono contrari all'obiezione di coscienza, ritenendo la fecondazione assistita un diritto alla salute della coppia infertile

Un medico non può per legge rifiutare di curare

chi ne ha bisogno

CATTOLICI

I cattolici ritengono indispensabile e legittima l'obiezione di coscienza per i medici e infermieri che lo chiedano, esattamente come avviene

Per la legge 194 sull'interruzione di

gravidanza

MEDICI E INFERMIERI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AGLI INTERVENTI DI

PROCREAZIONE ASSISTITA

POTRANNO SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA

Page 30: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

Per i laici e per molti esponenti della comunità scientifica vietare la crioconservazione degli embrioni mette a serio rischio la salute della donna e

ferma la ricerca scientifica sulla cellule staminali

CATTOLICI

No ai depositi di embrioni congelati. In quelle cellule per i cattolici c'è l'origine della vita e dunque è un delitto utilizzarli per la ricerca o distruggerli.

Dopo 5 anni però gli embrioni non sono più impiantabili

E’ VIETATA LA CRIOCONSEVAZIONE E LA SOPPRESSIONE DEGLI EMBRIONI

E’PERMESSO CONGELARLI PER GARANTIRE IL TRASFERIMENTO NELL’UTERO SOLO IN CASO DI GRAVI PROBLEMI DI SALUTE DELLA

DONNA

Page 31: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

Sì alle coppie di fatto da parte di tutto l'Ulivo, con eguali diritti per il nascituro. Per Verdi, Pdci, Rifondazione potrebbero accedere alla fecondazione assistita anche le coppie gay

Un punto questo non condiviso dagli altri partiti

dell'opposizione

CATTOLICI

I cattolici sia di centrosinistra che di centrodestra dicono no alle coppie di fatto. I cattolici non sono però compatti. Diversi esponenti della Margherita sono schierati a favore delle coppie di fatto

Il nato avrebbe gli stessi diritti dei figli nati dai

coniugi

POSSONO ACCEDERE ALLA FECONAZIONE ASSISTITA LE COPPIE DI MAGGIORENNI DI SESSO DIVERSO, SPOSATE O CONVIVENTI,

IN ETA’ POTENZIALMENTE FERTILE

NO AI SINGLE, AI GAY, E ALLA FECONDAZIONE POST MORTEM

Page 32: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LAICI

I laici bocciano qualsiasi forma di clonazione ma ammettono la sperimentazione sull'embrione con finalità diagnostiche

In particolare con gli embrioni congelati si può fare ricerca sulle cellule

staminali

CATTOLICI

Fronte compatto nel divieto di ogni tipo di clonazione anche animale. I cattolici bocciano anche la sperimentazione sugli embrioni

Affermando che non si può manipolare l'origine

della vita

VIETATE LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI E LA CLONAZIONE UMANA

AMMESSE LA RICERCA CLINICA E LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI SOLO

CON FINALITA TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE

Page 33: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE
Page 34: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE

LE TECNICHE

Page 35: Università degli Studi di Messina Scuola di Specializzazione In Ostetricia e Ginecologia Dir. Prof. F. Antico LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A LE CONSEGUENZE