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Università degli Studi di Perugia Diritto privato europeo Prof. Stefania Stefanelli Profili di responsabilità civile degli e-providers

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liL’illecito in internet

• Lesione della reputazione (diffamazione)• Lesione della privacy o dell’immagine• Violazione dei diritti d’autore• Concorrenza sleale

La diffusione dei contenuti nel web è capillare, aterritoriale, potenzialmente perpetua e in tempo

reale, si autoalimenta attraverso la memorizzazione nei computer degli utenti

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liChi è responsabile?

1) sicuramente l’autore del contenuto lesivo e della sua diffusione

Ma: navigazione anonima, inafferrabilità

2) ISP?

Ragioni: facilmente individuabile, economicamente in grado di sopportare I costi risarcitori del danno, con patrimonio aggredibile

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liPrime sentenze

Trib. Napoli 8.8.1997: messaggio pubblicitario che realizza illecito di concorrenza sleale per appropriazione del marchio altrui. “La rete internet è equiparabile a un organo di stampa; il titolare del domain name rispnde per omessa vigilanza”, come un editore.

L. 8.2.1948, n. 47, art. 11: Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore

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liPrime sentenze

Ord. Proc. Vicenza 23.6.1998: sequestro preventivo delle attrezzature usate dal provider per diffondere un messaggio diffamatorio, come provvedimento “atto ad impedire la protrazione

della lettura di tale messaggio agli utenti di internet”.

Dimostra la conoscenza approssimativa della rete

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liContro:

Ord. Trib. Monza (Desio) 14.5.2001: «anche volendo mascherare la responsabilità del

provider sotto l’etichetta della culpa in vigilando, sarebbe di fatto una responsabilità oggettiva

legislativamente non tipizzata, non potendosi in alcun modo immaginare mezzi concreti

attraverso i quali il provider potrebbe effettuare la propria vigilanza, considerato che il

monitoraggio dovrebbe essere costante»

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liContro:

Trib. Roma 4.7.1998: L’ISP non risponde della diffusione, attraverso newsgroup di messaggi

diffamatori, essendosi limitato a mettere a disposizione degli utenti uno spazio virtuale (area di discussione) senza avere potere di

controllo o vigilanza sui messaggi

Trib. Oristano 23.5.2000: L’ISP non è soggetto alla l. sulla stampa, perché la diffusione di dati e informazioni in internet non sono contemplate

dal legislatore del 1948

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liDir. 2000/31 CE

• Diretta a favorire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, eliminando le divergenze tra le legislazioni nazionali

• Regola alcuni aspetti del commercio elettronico, e disciplina la responsabilità degli e providers

• Attuata in Italia con d.lgs. 70 del 9 aprile 2003

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liDisciplina dell'attività

del provider

TRASPORTO e TRASMISSIONE:

Non sussiste responsabilità,in caso di fornitura di accesso alla rete, per le informazioni trasmesse se

1) Il provider non effettui altro che attività di trasmissione (memorizzazione, anche transitoria)

2) Non selezioni il destinatario della trasmissione

3) Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse

4) Agisca prontamente per rimuovere le informazioni ove venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la

rimozione o la disabilitazione dell'accesso

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liCaching

Memorizzazione temporanea di informazioni a richiesta del destinatario del servizio.

Non incorre in responsabilità se:

1) svolge attività neutra rispetto ai contenuti veicolati

2) non appena ne sia al corrente agisce per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso

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liHosting

Messa a disposizione dell’utente di uno spazio di memoria su proprio server, al fine di rendere disponibile

sul web le informazioni che l’utente desidera.

Irresponsabile se:

1) Non è effettivamente conscio dell'illiceità dell'informazione

2) Non appena ne sia al corrente agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o

disabilitare l'accesso ad esse

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liArt. 15

Insussistenza di obbligo generale di controllo sui dati immessi in rete, tanto come obbligo negativo di

sorveglianza che come obbligo positivo di ricerca di attività illecite.

Sarebbe impossibile ottemperare a tali obblighi, e comunque avrebbero causato onere spoporzionati, costi maggiorati per gli utenti e sacrificio della libera

manifestazione del pensiero

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liArt. 5

Obblighi informativi a carico dell’ISP:

1) Proprio nome

2) Indirizzo geografico di stabilimento

3) Contatti anche elettronici

Allo scopo di favorire l’effettiva segnalazione dell’illecito contenuto l’ISP deve attivare un sistema di notifica e

rimozione, e agire speditamente per rimuovere i contenuti o renderli inaccessibili

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liCorte di Giustizia UE

Cause riunite cause C-236/08 (Google France v. Louis Vuitton Malletier), C-237/08 (Google France v. Viaticum

Luteciel) e C-238/08 (Google France v.CNRRH)

Adwords:

L’inserimento nel motore di ricerca dei marchi dei ricorrenti faceva apparire nei “Link sponsorizzati”

collegamenti ipertestuali che indirizzavano i potenziali clienti a concorrenti o contraffattori. Il servizio di

posizionamento consiste nella memorizzazione di informazioni fornite dall’inserzionista

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liCorte di Giustizia UE

Quesito: «se nel caso di uso dei marchi come parole chiave per offrire servizi di pubblicità «il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere

considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione

delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art.

14 della direttiva 2000/31, di guisa che non è possibile ravvisare la sua responsabilità prima che egli sia stato

informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista».

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liDecisione

L’attività del motore di ricerca è hosting

Quindi il giudice nazionale deve verificare se Google ha avuto un ruolo attivo, e non quello «meramente tecnico, automatico e passivo». Non rileva il fatto che il servizio

di posizionamento fosse a pagamento, che Google avesse stabilito le modalità di pagamento o che avesse

fornito ai clienti informazioni sulla redazione del messaggio pubblicitario

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liDecisione

Comportamento successivo alla comunicazione dell’illecito

Il giudice nazionale deve verificare se Google, «dopo aver preso conoscenza, mediante un’informazione

fornita dalla persona lesa o in altro modo» dell’illecito contenuto, abbia rimosso prontamente i dati o

disabilitato l’accesso

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liConclusioni dell’Avv. Gen.

Mentre sono oggettivi i risultati naturali del motore di ricerca, il servizio Adwords non è veicolo neutro di

informazioni.

«Google ha un interesse diretto a che gli utenti di Internet selezionino i collegamenti degli annunci

pubblicitari (a differenza di quanto accade per i risultati naturali presentati dal motore di ricerca)». La relazione onerosa esistente tra Google e gli inserzionisti farebbe perdere al motore di ricerca sia il ruolo di veicolo neutro di informazioni sia la stessa possibilità di avvalersi del

regime di irresponsabilità fissato all'art. 14 della direttiva

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liD.Lgs. 9.4.2003, n. 70

Art. 16, co., 1, con riguardo all'attività di hosting, il prestatore non è responsabile a condizione che, giunto

a conoscenza, «su comunicazione delle autorità

competenti», dell'illiceità delle informazioni veicolate, si attivi immediatamente per la loro rimozione.

Ragioni: ridurre l'indeterminatezza della nozione di conoscenza; assenza di procedura di ripristino di un

documento rimosso; tutela della libera manifestazione del pensiero

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liCritiche

Non esisteva tale limitazione nella legge delega

Non delimita quali siano le autorità competenti (autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, Garante

Privacy?)

Non identifica l’accertamento demandato a tali soggetti pubblici qualificati

Priva di effettività la tutela minima offerta dalla Direttiva

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liSentenze successive

Trib. Catania 29.6.2004: risponde di violazione del diritto d’autore il gestore del sito che ha immesso di

propria volontà stralci di un’opera tutelata

Trib. Lucca 20.8.2007: esclude la responsabilità per contenuti diffamatori in newsgroup, per assenza di

obbligo di sorveglianza o di ricercare l’eventuale illecito

Trib. Trani 14.10.2008: responsabile il titolare del forum che inserisce nel regolamento la facoltà di «cancellare senza preavviso messaggi non consoni allo spirito del

forum, di contenuto volgare o esclusivamente polemici»

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liCass. 25.7.2008 n. 31392

Attraverso internet si estrinseca «quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno

dei cardini di una democrazia matura e che, per tale

ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale». I diritti di cronaca e di critica di cui

all'art. 21 Cost. non sono riservati «solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno

riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, pertanto, e con qualsiasi mezzo, può riferire fatti e manifestare

opinioni e chiunque, nei limiti dell'esercizio di tale diritto, può “produrre” critica e cronaca»

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liCass. Pen. 12.12.2009

I Forum telematici sono «una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo

visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta

sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore

responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio

pensiero»

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liCass. Pen. 23.12.2009

Caso The Pirate Bay

Art. 171-ter, co. 2, lett. a-bis, l. 22-4-1941 n. 633 punisce chiunque «in violazione dell'art. 16, ai fini di

lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi

genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa»

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liPeer to peer

Modalità di file sharing in cui i dati transitano direttamente dal computer di un utente a quello di un

altro, senza che siano memorizzati nel sito web.

L’utente che effettua l’upload risponde di diffusione di opere coperte dal diritto d'autore di cui all'art. 171, co. 1, lett. a-bis l. 633/1941, secondo cui «Salvo quanto

disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza

averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte

di essa».

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liIl sito web

Non risponde se i servizi offerti si risolvono in un ausilio meramente tecnico, perché «vi sarebbe solo una

comunità di utenti (social network) che condividono un protocollo di trasferimento di dati».

.

I provvedimenti inibitori devono «rispettare il principio di derivazione comunitaria di propozionalità: al fine di non

comprimere la liberà di espressione le limitazioni dell’accesso alla rete informatica non potranno, pertanto, eccedere l’obiettivo di individuazione e

perseguimento dei reati»

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liSentenza di rinvio

Il Tribunale di Bergamo ritiene accertata la responsabilità del sito per favoreggiamento nella

violazione del diritto d’autore

Conferma il sequestro preventivo, da attuarsi tramite inibizione dell'accesso da parte degli internet provider, del sito www.thepiratebay.org con riferimento al sito, ai

relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinviando al sito medesimo; dell'indirizzo IP statico che

risulta essere associato ai nomi stessi nell'attualità

e in futuro»

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liCass. Pen. 16.7.2010

L’art. 57 c.p., che punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisce che siano commessi reati attraverso la pubblicazione sul periodico da lui diretto, non si applica al direttore di un giornale telematico o ai

coordinatori dei blog e dei forum per le informazioni diffamatorie immesse da terzi.

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liL’esperienza negli USA

Approccio verticale: distingue law of defamation, disciplina della concorrenza, copyright.

Primo emendamento alla Costituzione: il congresso non può emanare leggi che limitino il diritto di libera

manifestazione del pensiero o la stampa

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liTort of defamation

Oltre l’autore della diffamazione ne risponde:- Public publisher (editore, direttore editoriale,

responsabile per omesso controllo)- Distributor (es. biblioteca, responsabile solo se

conosce o avrebbe dovuto conosce la natura diffamatoria delle opere che diffonde)

- Common carrer (es. compagnia telefonica, non responsabile, perché non esercita che un ruolo di

passive conduit)

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liCase law

Cubby c. Compuserve (1992): il titolare del forum di discussione risponde come distributor, non poteva conoscere il contenuto diffamatorio del messaggio

Stratton c. Prodigy (1995): il provider Prodigy si propone come supervisore dei contenuti, attraverso

programmi automatici di screening e personale addetto. Per questo risponde come publisher.

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liCommunication Decency Act 1996

Sez. 230: «tanto il provider quanto il soggetto che utilizza un servizio informatico interattivo non verranno

considerati alla stregua del publisher o dell'autore relativamente alle informazioni fornite da un altro

information content provider»

«tanto il provider quanto il soggetto che utilizza un servizio informatico interattivo non verranno considerati

responsabili per quegli accorgimenti, adottati volontariamente ed in buona fede, diretti a rendere

inaccessibili o non disponibili quei contenuti che essi abbiano reputato essere osceni, volgari, lascivi, indecenti, eccessivamente violenti, vessatori, o

altrimenti deplorevoli, siano o meno questi contenuti protetti costituzionalmente»

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liBarnes c. Yahoo! (2009)

La sig.ra Barnes agisce contro il proprio provider, per non aver non aver rimosso dal proprio social network gli

imbarazzanti contenuti “caricati” dall'ex partner dell'attrice e per non aver eliminato il profilo pubblico

falsamente attribuitole. Il provider promette di provvedere alla loro eliminazione il giorno prima che

un'emittente televisiva denunciasse pubblicamente l'accaduto. L’azione per danni si conclude con la

condanna di Yahoo!, ma solo per non aver adempiuto alla promessa.

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liIrrilevante l’eventuale notifica

Non esiste una notice based liability, ossia l’ISP non è responsabile per non aver rimosso il contenuto che gli

sia stato denunciato come lesivo.

Sarà responsabile solo quando sia egli stesso l’autore dei contenuti diffusi (si parla di absolute privilege)

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liGoogle Italy c. Vividown

Trib. Milano 24.2.2010

Condanna di Google Italy s.r.l. per il delitto di trattamento illecito dei dati personali del minore (art.

167, d. lgs. 192/2003), affetto da autismo, che appariva in un video girato da alcuni compagni di scuola mentre

lo oltraggiavano per la sua condizione di minorità, e diffuso sulla nota piattaforma.

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liArt. 167 Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli

18, 19, 23 (consenso), 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto

deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o

diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

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liArt. 167 Trattamento illecito di dati

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli

17 (rischi specifici del trattamento), 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26 (dati idonei a rivelare la salute), 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione

da uno a tre anni.

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liMotivazione

Costituisce dato personale «la sola evidenziazione visiva dello stato di minorità del soggetto costituisce condotta colpevole del reato in questione, così come

avverrebbe se si mostrasse in un video una particolare preferenza sessuale di un soggetto».

Art. 4, comma 1, lett. b), del Codice della privacy: identificabilità indiretta, attraverso la correlazione degli

elementi diffusi con altre informazioni a disposizione del soggetto raggiunto dalla diffusione dei dati

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liOmessa informativa privacy

Filmato molto popolare, che nel periodo successivo alla sua immissione, era stato visualizzato dagli utenti del sito almeno 5.500 volte ottenendo il primo posto nella

classifica dei «video più divertenti» e il ventinovesimo in quella dei «video più scaricati».

Il content provider è stato condannato per causa dell’omessa informativa agli utenti del sito circa la

necessità di reperire, preventivamente alla pubblicazione, il consenso dei soggetti terzi ritratti

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liCorretta e puntuale informazione

Il provider deve assolvere l'obbligo di trattamento con il consenso dell'interessato, previsto dal combinato

disposto degli artt. 167 e 23 del Codice della privacy, mediante «una corretta e puntuale informazione, da

parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi (il provider) ai terzi che questi dati consegnano. Lo impone non solo la norma di legge (art. 13, D.lgs.

citato) ma anche il buon senso». E, in particolare, «non costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge

impone, "nascondere" le informazioni sugli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy all'interno di

"condizioni generali di servizio" il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte

all'accettazione dell'utente»

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liDolo specifico

Il dolo specifico, consistente nello scopo di trarre profitto dalla diffusione illecita è integrato, nella forma del dolo eventuale, dall’accettazione della probabilità

del conseguimento dei benefici economici che Google ricava dagli annunci pubblicitari collegati ai video

pubblicati nel proprio sito, specie per un video tanto spesso visualizzato

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liDiffusione dell’immagine in internet

Il consenso alla apprensione dell’immagine attraverso il fatto concludente del «mettersi in posa», ossia

nell’accettare che la propria immagine possa essere ripresa e memorizzata, subisce limiti temporali, esclude

l’utilizzazione per scopo di lucro, e non comprende il consenso alla comunicazione e tantomeno alla

diffusione della stessa a persone non individuabili, sicché integra il reato previsto dall’art. 167 del Codice

Privacy il fatto di chi diffonda attraverso Internet immagini riprese in privato, sempre che dal fatto derivi un nocumento per la persona ritratta, integrato dalla

lesione della sua tranquillità e immagine sociale

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liGarante Privacy, Comunicato stampa 29 dicembre 2009, Facebook: un bel

giocattolo, ma serve un "antivirus"

«Vicenda della donna americana che aveva pubblicato le sue immagini su Facebook ritrovandole, manipolate,

su un sito pornografico. Oppure i casi di suicidio di adolescenti per la vergogna di sapere che le proprie

foto osé scattate all'ex-fidanzato erano state rese pubbliche, "postate" per vendetta amorosa sul web. Il fenomeno sempre più diffuso degli ex-fidanzati o ex-

coniugi che riversano malignità, notizie riservatissime, vere o false che siano, sulla persona un tempo amata. Infine il recentissimo caso che ha visto coinvolti alcuni infermieri dell'ospedale Molinette di Torino che hanno

"postato" su Facebook foto di pazienti con tanto di commenti ironici sul loro stato».

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li

Rischi più gravi per i minori

«Un recente sondaggio dell'autorità per la privacy inglese ha messo in evidenza che nel Regno Unito

sarebbero quattro milioni e mezzo i ragazzi tra i 14 e i 21 anni che rischiano di subire ripercussioni negative sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce

lasciate in Internet. E che il 71% dei ragazzi non vorrebbe mai che un'università o un eventuale datore di

lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i

contenuti immessi nei social network. Dalle interviste affiora anche una forte tendenza ad accettare

sconosciuti come "amici" e a lasciare indizi su di sé proprio allo scopo di attrarre nuove persone. Tutto

questo pubblicando la propria data di nascita, il proprio indirizzo di casa, informazioni su di sé e sulla propria

famiglia, agevolando in questo modo anche i furti d'identità»

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Rischi più gravi per i minori

«Un recente sondaggio dell'autorità per la privacy inglese ha messo in evidenza che nel Regno Unito

sarebbero quattro milioni e mezzo i ragazzi tra i 14 e i 21 anni che rischiano di subire ripercussioni negative sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce

lasciate in Internet. E che il 71% dei ragazzi non vorrebbe mai che un'università o un eventuale datore di

lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i

contenuti immessi nei social network. Dalle interviste affiora anche una forte tendenza ad accettare

sconosciuti come "amici" e a lasciare indizi su di sé proprio allo scopo di attrarre nuove persone. Tutto

questo pubblicando la propria data di nascita, il proprio indirizzo di casa, informazioni su di sé e sulla propria

famiglia, agevolando in questo modo anche i furti d'identità»

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liOblio o eternità?

«è oltremodo difficile, se non impossibile, rimuovere le informazioni che ci riguardano immesse sul web. Molto spesso anche dopo aver cancellato il proprio profilo, i

dati continuano a essere conservati nei server del social network, una volta in rete, diventano reperibili per

decenni, senza che li si possa "neutralizzare". Molto spesso anche grazie ai motori di ricerca che sono in

grado di raccogliere e assemblare le notizie più disparate, comprese quelle molto datate, quelle non vere o che semplicemente non ci corrispondono più»

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liIl codice Media e minori

● Natura

● Contenuti

● Applicabilità

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liAutoregolamentazione

Le caratteristiche dell’autoregolamentazione vengono rintracciate nella sostanziale coincidenza tra regolatori e regolati, e nella finalizzazione delle procedure di accertamento delle infrazioni alla cooperazione dei regolati stessi.

Caratteri essenziali delle norme di produzione autodisciplinare sono l’astrattezza, l’originalità ed il vincolo di specialità rispetto all’ordinamento generale.

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li

● Le esperienze autoregolamentari realizzatesi fin qui sono solo talvolta sostitutive della regolamentazione legislativa, e più spesso complementari, realizzando una cooperazione tra soggetti, Stato e privati, deputati alla produzione di norme.

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li

Codice tv e minori

L’esperienza del Codice TV e minori (29.11.2002) è un caso emblematico di questa cooperazione, sfociata nel rinvio legislativo l. Gasparri, n.11/2004) ad una fonte contrattuale, con estensione della sua efficacia, ope iuris, anche a coloro che non vi fossero già tenuti per vincoli obbligatori di origine contrattuale od associativa.

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liCodice di autodisciplina pubblicitaria

● Prima ed. 1966, 41^ ed. 27.11.2006, di efficacia generalizzata in tutto il settore grazie alla clausola di adesione o a manifestazioni tacite di adesione

● Sanzioni: tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del codice e le decisioni di Giurì e Comitato di applicazione. Chi non si uniforma alle stesse è escluso dal settore, in quanto nessuno degli operatori pubblicitari concluderebbe contratti o intratterrebbe rapporti con il destinatario della pronuncia

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liCodici di autoregolamentazione privacy

• L. 675/1996, art. 31: codici di prima generazione, con efficacia endoassociativa, o come clausole generali anche in giudizi civili

• D.lgss. 281-282/1999: codici di seconda generazione, integrano il precetto del 2043 c.c. specificando l'illiceità di ogni atto contrario alle regole deontologiche

• D.lgs. 467/2001: i codici sono fonti secondarie di diritto, per la qualificazione dell'illiceità del trattamento come della colpa dell'agente

• D.lgs. 196/2002: i codici hanno funzione autorizzativa del trattamenti di alcuni dati, fissandone limiti e presupposti di liceità

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liSuperamento della “dicotomia “diritto statuale

– diritto categoriale”.

Terza via: diritto della categoria, che secondo una determinata procedura, “concorre a comporre il diritto statuale”, con la precisazione per cui il controllo statuale “non può incidere sulla formazione negoziale del diritto deontologico, laddove questo sia conforme alle norme di legge” (F. Macario)

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liStrumenti privatistici

Eterointegrazione dei canoni di correttezza professionale, per la valutazione dell'esattezza dell'adempimento (1175 c.c.), della responsabilità precontrattuale (1337 c.c.), della concorrenza sleale (2598 c.c.);

Qualificazione dell'atto illecito per abuso del diritto (formazione negoziale del diritto);

Automatico inserimento di clausole d'uso (1340 c.c.), in presenza di larga diffusione delle norme autoregolamentari.

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liCodice di autoregolamentazione

internet @minori

● Varato dalla Commissione per l'assetto audiovisivo, Ministero delle Comunicazioni, 8.10.2003, sottoscritto il 19.11.2003 dalle 4 associazioni di Internet Provider (Aiip, Anfov, Assoprovider, Federcomin), Ministero delle Comunicazioni e Ministero per l'Innovazione tecnologica

● Vincola, per adesione alle associazioni, circa il 75% degli Internet Provider italiani

● Possibilità di adesioni successive, disciplinata con regolamento del Comitato di Applicazioni

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liFonti legittimanti

● Costituzione italiana: tutela dell'infanzia e della gioventù; principio di sussidiarietà (art. 118)

● Dichiarazione dei diritti del fanciullo, ONU 20.11.1959

● Conv. New York sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989: collaborazione di soggetti pubblici, privati e famiglie per predisporre le condizioni affinché i minori possano vivere una vita autonoma, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà; divieto di interferenze illegali nella loro privacy, divieto di violenza, abuso mentale, sfruttamento.

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liFonti nazionali

● l. 28.8.2997, n.285, disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

● Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005); commercio elettronico; T.U. Privacy (d.lgs. 196/2003)

● Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003)

● Disciplina dei servizi a sovrapprezzo (d.m. 2.3.2006, n. 145)

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liStrumenti di tutela del minore● Informazioni alle famiglie e agli educatori: l'aderente

inserisce, anche con link nella home page, informazioni sulle corrette modalità di utilizzo sicuro della rete, sugli strumenti di segnalazione delle violazioni al Comitato di applicazione, sulla possibilità di trattamenti occulti da parte di terzi

● Fornisce servizi di navigazione differenziata

● Classificazione dei contenuti

● Possibile uso di identificatori di età (nel rispetto della privacy)

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liDivieti e obblighi

● Divieto di profilazione dell'utente minore o di trattamento dei suoi dati personali senza previa informativa e autorizzazione espressa

● Obbligo di conservazione delle password di accesso ai servizi, con adeguate misure di sicurezza, e di consentirne all'utente la modifica

● Obbligo di identificare gli utenti quale condizione per l'erogazione dei servizi, anche per il tramite di un cliente che chieda servizi in via fiduciaria (es. registrazione di dominio per utenti che chiedono l'anonimato protetto)

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liComunicazione dei dati

● All'Autorità Giudiziaria, con documentazione scritta delle attività compiute

● Al cliente, dietro sua identificazione certa

● Al Contrasto alla pedo pornografia on line (conservazione del numero IP utilizzato dall'utente per l'accesso)

● Collaborazione con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'identificazione

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liResponsabilità

● Access provider: verifica diretta o indiretta dell'accesso alla rete

● Housing/hosting provider (offre al pubblico spazi raggiungibili dall'esterno / possibilità di collegare computer del cliente alla rete): identificazione certa del cliente; in caso di hosting conservazione degli indirizzi IP assegnati e utilizzati

● Content provider (mette a disposizione dati, programmi, informazioni): identificazione della natura e dei contenuti dell'informazione; sua rimozione su segnalazione

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liGestori di Internet Point

● Obbligo di fornire strumenti adeguati di navigazione dei minori

● Identificazione certa degli utilizzatori

● Conservazione dei dati di identificazione e accesso (tempistica?)

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liComitato di Applicazione

● Vigila sulla corretta, imparziale, trasparente applicazione del Codice

● In caso di inottemperanze irroga provvedimenti disciplinari, su segnalazione di chiunque ritenga sia intervenuta una violazione, su cui stimola il contraddittorio con l'aderente; decide entro 60 giorni

● Esecuzione delle decisioni da parte dell'aderente entro 15 giorni dalla comunicazione, a pena di revoca prolungata

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liComitato di Applicazione

Comunicato stampa 24 giugno 2009: «è urgente affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le emittenti televisive come già avviene, anche per i fornitori di contenuti di Internet, i gestori della telefonia mobile, i

produttori e distributori di videogiochi»

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liObblighi ulteriori

● In aggiunta a quanto espressamente previsto dal Codice, il Comitato di Applicazione previsto dall’Art. 6 del Codice ha vincolato gli aderenti a segnalare numeri telefonici gratuiti e/o indirizzi di posta elettronica di soggetti con provata e verificata esperienza specifica nella tutela dei minori in internet

● Tutela dei minori verso informazioni commerciali non sollecitate (spam)

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liSanzioni

● Richiamo: per l'accertamento delle violazioni più lievi, con invito all'ottemperanza agli impegni sottoscritti

● Censura: in caso di mancata ottemperanza al richiamo o di violazioni di particolare gravità per quantità o rilevanza

● Revoca temporanea dell'uso del marchio per inottemperanza alla censura

● Revoca prolungata (per almeno un anno) in caso di secondo provvedimento di revoa temporanea o mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione