24
Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro

Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

Università di UrbinoFacoltà di Economia

sede di FanoA.A. 2013/2014

DIRITTO DEL LAVORONatalia Paci

LEZIONE 2

25 febbraio – 4 marzo 2014

Rappresentanza e rappresentatività sindacale

nei luoghi di lavoro

Page 2: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Indice degli argomenti:

Rappresentanza e rappresentatività sindacale

Il sindacato maggiormente rappresentativo e il vecchio art. 19 Statuto

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e il nuovo art. 19 Statuto

Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), il Protocollo del Luglio 1993 e successivi Accordi interconfederali.

Page 3: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

RAPPRESENTANZA: Tutti i sindacali hanno la rappresentanza sindacale dei loro iscritti. Grazie al mandato che ricevono dal lavoratore con l’iscrizione.

RAPPRESENTATIVITA’:Solo taluni sindacati hanno la rappresentatività sindacale.La rappresentatività sindacale è, infatti, la capacità del sindacato di essere rappresentativo della generalità dei lavoratori (iscritti e non).Tale rappresentatività è data dalla forza, consistenza ed “affidabilità” del sindacato nel panorama nazionale.Utilizzo di tale criterio per: nell’art. 19 st. selezionare i sindacati a cui attribuire i diritti sindacali in azienda (ex titolo III Statuto); nella legislazione c.d. deregolativa o di rinvio; nella legislazione che ha attribuito a questo sindacato poteri di partecipazione e controllo su alcune scelte aziendali che hanno ricadute gravi sui lavoratori (es: licenziamenti collettivi, cassa integrazione, trasferimento d’azienda)

Page 4: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

IL SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO

La rappresentatività sindacale è stata tradizionalmente attribuita, in particolare dalla vecchia versione dell’art. 19 Statuto (ma anche da altre leggi), al sindacato definito “maggiormente rappresentativo”.

Il concetto di maggiore rappresentatività è stato specificato dalla giurisprudenza:

criteri quantitativi: numero iscritti criteri qualitativi: nazionalità intercategorialità esercizio continuativo di attività di autotutela (sciopero) capacità di influenzare l’assetto politico economico e sociale del Paese.

In pratica: criteri che identificavano il sindacalismo confederale (CGIL, CISL e UIL).

Page 5: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

5

IL SMR E LA CONTRATTAZIONE

• Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità

• La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione

collettiva in perdita)• Il smr controllore delle doti di flessibilità da

inserire nell’ordinamento (v., ad es., art. 4, c. 11, L. n. 223/1991)• La crisi della mr

Page 6: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

CRISI DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’Anni ’80:

Cambiamento del mercato del lavoro, passaggio dall’impresa fordista alla terziarizzazione del mercato e sviluppo dei servizi e della piccola impresa.Conseguente crescita di nuove figure di lavoratori poco rappresentate dal tradizionale sindacato impostato sull’operaio della grande impresa.Nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere e necessità di criteri diversi per individuare la rappresentatività.

Anni ’90:Proposte di legge di modifica dell’art. 19 Statuto: eliminando il riferimento al smr che attribuiva alle tre confederazioni il monopolio di fatto nei luoghi di lavoro;introducendo una rappresentanza elettiva, attraverso il voto di tutti i lavoratori. Fallimento delle proposte di legge (successo solo nel pubblico impiego con il D. Lgs. 165/2001).Protocollo del Luglio 1993: accordo sindacale sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);Referendum del giugno 1995: modifica dell’art. 19 Statuto: abrogato il riferimento al smr.L’ultima tendenza legislativa: rappresentatività comparata.

Page 7: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

LO STATUTO DEI LAVORATORI

E' il più importante intervento legislativo, a garanzia delle libertà individuali e collettive dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Legislazione di sostegno e non di regolamentazione del sindacato, in un’ottica di attuazione (titolo II) e sviluppo (titolo III) dell’art. 39, 1° co., Cost.

Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di lavoro; Titolo III: l’attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Page 8: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

8

Titolo IIIArtt. 19-27

Diritti sindacali e RSA

• Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore.

• Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno.

• Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa.

• I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU)• Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola

impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.

Page 9: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

9

RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

RSA: strutture (non necessariamente elettive e, quindi, in teoria, anche plurime) disciplinate dalla

legge (ma ora anche dall’Accordo interconfederale del 28.06.2011 per quanto

riguarda la legittimazione a contrattare e stipulare contratti collettivi aziendali)

RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie) disciplinate da Protocolli triangolari e Accordi

interconfederali

Page 10: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

ART. 19 – Costituzione delle RSARappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:

-a) (delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale);

b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette confederazioni), che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o provinciali) di lavoro applicati nell’unità produttiva.Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Passaggio da rappresentatività presunta a rappresentatività effettiva: la forza contrattuale.

Page 11: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA)

Le RSA sono rappresentanze dei lavoratori nel luogo di lavoro e sono le uniche titolari dei diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori.

Sono costituite a iniziativa dei lavoratori: per questo sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori (iscritti e non al sindacato).

Devono però necessariamente essere collegate con il sindacato, cioè formate nel suo ambito. Ciò perché i diritti di cui sono titolari limitano i poteri dell’imprenditore e quindi devono essere limitati i soggetti che ne possono godere e, soprattutto, devono essere considerati soggetti affidabili, cioè rappresentativi (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, ex art. 19 St.).

Campo applicazione Titolo III Statuto: a) soggettivo: no piccola impresa (art. 35 St.);b) oggettivo: i diritti sindacali del titolo III non riguardano sciopero, né cont. coll.: riconosciuti a tutti i soggetti sindacali indipendentemente dalla rappresentatività ex art. 19 St.

Page 12: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

12

IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.

LA LETT. A) E IL SMR

• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale

• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro

• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr)

• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)

Page 13: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

13

IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.

LA LETT. B)

• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale

• Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi

portavoce di interessi a più ampio raggio

Page 14: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

14

PROFILI DI LEGITTIMITA’

COSTITUZIONALE

DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV.

Il vaglio di costituzionalità alla luce degli articoli:

• 39,Cost.

• 3 Cost.

Page 15: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

15

Nuovo art. 19 St. lav.

• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19

• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali”

• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva

• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO DEL DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19:

• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma siamo sicuri che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il contratto collettivo, può dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIAT-FIOM e C. Cost. n. 231/2013)

• Inoltre, poiché l’esercizio dei diritti sindacali segue l’attività negoziale e la sua buona riuscita, l’art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte quelle unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo.

Page 16: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

16

PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19

ST. LAV. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del

potere di accreditamento datoriale

• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della ragionevolezza del criterio

• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della lesione dei diritti inviolabili degli iscritti

Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996,Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte la Corte Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalitàCostituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità..

Ha tuttavia richiesto una Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosainterpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St. del criterio dell’art. 19 St. lav., postulando: lav., postulando:

A.A. lala partecipazione attiva partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo;al processo di formazione del contratto collettivo;

B.B. La stipulazione di un La stipulazione di un contratto normativocontratto normativo (anche se la Corte di Cassazione (anche se la Corte di Cassazione non si è sempre pronunciata in tal senso).non si è sempre pronunciata in tal senso).

Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di costituzionalità Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di costituzionalità dell’art. 19 St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino.dell’art. 19 St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino.

Page 17: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

L’art. 19 St. lav.

dopo Corte Cost. n. 231 del 2013

La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma, lett.

b), St. lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere

costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatariepur non firmatarie dei contratti

collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato comunque partecipato alla negoziazione relativa

agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. 17

Page 18: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

Nate con il Protocollo del Luglio 1993 (nel P.I. con il D. Lgs. 165/2001).

Carattere elettivo: elezioni aperte a tutti i lavoratori (iscritti e non) sulla base di liste sindacali.

Possono presentare liste anche sindacati non rappresentativi ex art. 19 St. purché la propria lista abbia raccolto un minimo di 5% di firme tra i lavoratori dell’unità produttiva.

Riserve del terzo: solo 2/3 dei seggi è costituito da membri eletti, il restante terzo è attribuito alle liste dei sindacati firmatari del CCNL applicato nell’unità produttiva, in proporzione ai voti ricevuti.

Canale unico di rappresentanza (come RSA): tipico del nostro sistema, per cui confluiscono in una sola struttura i rappresentanti dei lavoratori e quelli del sindacato (sistema misto: elettivo/associativo).

Poteri: subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali ed hanno anche potere di stipulare contratti collettivi aziendali.

Page 19: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

19

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001)

LA NASCITA

Protocollo luglio 1993 e AI 20.12.93 (ATTENZIONE: NON SONO PREVISTE, QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!)

• Nate nell’ambito di una riforma per via negoziale del sistema di contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico.

L’EVOLUZIONE• Trovano conferma nell’AI 15.4.09 (v. punto 3.5.) e nell’AI 28.06.2011 (v.

punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest’ultimo Accordo attribuisce poteri negoziali. L’AI prende sostanzialmente atto del fatto che il successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è condizionata dall’effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale.

• Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013.

Page 20: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

20

Clausola di salvaguardia e rapporti RSA/RSU- Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente

intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed

espressamente a costituire RSA.- Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente

intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non

costituire RSA.- In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che

vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle

Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo.

Dal tenore di tali clausole è evidente l’impegno delle parti firmatarie a evitare lacompresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime solo in presenza di

un consenso unitario. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss. vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).

Page 21: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

21

POTERI DELLE RSU

• Subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali, dei diritti di informazione e consultazione (una quota di diritti sindacali resta comunque anche in capo ai sindacati stipulanti il CCNL).

• Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno anche il potere di negoziare e stipulare contratti collettivi aziendali.

Page 22: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

22

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’

SINDACALE NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28

GIUGNO 2011 e NEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 31

MAGGIO 2013

Page 23: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

23

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL

28.06.2011 Tuttavia l’Tuttavia l’AI 28.06.2011 rivitalizza le RSAAI 28.06.2011 rivitalizza le RSA(stabilendone una durata in (stabilendone una durata in

carica pari a 3 anni, come le RSU) e carica pari a 3 anni, come le RSU) e le abilita a contrattarele abilita a contrattare, nonché, se , nonché, se in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo, in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo, a stipulare a stipulare contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personalecontratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle in forza e vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti contratti Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti contratti dovranno, tuttavia, essere dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di dei lavoratori a seguito di richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da determinate richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da determinate percentuali minime di lavoratori.percentuali minime di lavoratori.

• Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno il potere di contrattare e di stipulare, a maggioranza dei propri componenti, contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’AI 28.06.2011, operanti all’interno dell’azienda.

Page 24: Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 25 febbraio – 4 marzo 2014 Rappresentanza

24

LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER L’AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA NAZIONALE(AI 28.06.2011 e PROTOCOLLO 31.05.2013)

<<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS (…) a seguito di convenzione fra INPS e parti stipulanti il presente AI. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL>>.

Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti.

Il dato degli iscritti viene raccolto dall’INPS su dichiarazione aziendale, quello dei voti, se possibile, dai Comitati provinciali dei garanti (AI 20.12.1993). La ponderazione, come media semplice tra la percentuale degli iscritti e la percentuale dei voti, viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno pertanto essere trasmessi i dati.

L’AI richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti e voti per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale.