16
COMUNE DI ROSOLINA PROVINCIA DI ROVIGO ORIGINALE Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 48 del 31/07/2019 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di luglio alle ore 19.20 nella Sala delle adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 25/07/2019 prot. 15413, inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello risultano: Presenti Assenti 1 Vitale Franco Sindaco X 2 Falconi Daniela Consigliere X 3 Frasson Anna Consigliere X 4 Gazzola Stefano Consigliere X 5 Grossato Daniele Consigliere X 6 Zaninello Alessia Consigliere X 7 Vallese Daniele Consigliere X 8 Crivellari Giovanni Consigliere X 9 Bergo Filippo Consigliere X 10 Massaro Pako Consigliere X 11 Crivellari Nicolò Consigliere X 12 Paganin Chiara Consigliere X 13 Fois Fulvia Consigliere X 9 4 Partecipa alla seduta il Dr. Gibilaro Gerlando Segretario Generale. Il consigliere Crivellari Giovanni assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Massaro Pako 2) Bergo Filippo 3) Vallese Daniele e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica

N° 48 del 31/07/2019

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di luglio alle ore 19.20 nella Sala delle

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 25/07/2019 prot. 15413, inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Presenti Assenti

1 Vitale Franco Sindaco X 2 Falconi Daniela Consigliere X

3 Frasson Anna Consigliere X

4 Gazzola Stefano Consigliere X

5 Grossato Daniele Consigliere X

6 Zaninello Alessia Consigliere X

7 Vallese Daniele Consigliere X

8 Crivellari Giovanni Consigliere X

9 Bergo Filippo Consigliere X

10 Massaro Pako Consigliere X

11 Crivellari Nicolò Consigliere X

12 Paganin Chiara Consigliere X

13 Fois Fulvia Consigliere X

9 4

Partecipa alla seduta il Dr. Gibilaro Gerlando Segretario Generale. Il consigliere Crivellari Giovanni assume la presidenza e, constatato legale il numero degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Massaro Pako 2) Bergo Filippo 3) Vallese Daniele

e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Page 2: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Settore: 1° Settore - Segreteria - Demografici - Demanio Marittimo - Protocollo - Messo- Anno:2019 – Numero: 61

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole Il Responsabile di Settore data 26/07/2019 Arianna Dona Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). PARERE Favorevole Il Ragioniere Capo data 29/07/2019 Graziano Bertaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE A) VISTE:

- la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia n° 945/2017, ad esito della causa R.G. n° 629/14, promossa dal sig. [… omissis] contro il Comune di Rosolina per l’appello della sentenza n° 215714 emessa dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro – in forza della quale è stato disposto: “[… omissis]

P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide: 1) In parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Rosolina a risarcire il danno patito dall’appellante nella misura di euro 2.520 oltre accessori come per legge. 2) Compensa per la quota di 4/5 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna l’appellato alla rifusione a favore dell’appellante delle spese di lite per quota di un terzo, quota che liquida per il primo grado in Euro 1.160,00 e per il presente grado in Euro 755,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.”;

- la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 31.07.2018 in forza della quale è stato riconosciuto, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1° lettera a) del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000, il debito cui il Comune di Rosolina è stato condannato al pagamento in forza della sentenza della Corte d’Appello n° 945/2017 emessa ad esito della causa R.G. n° 629/14 sopra citata ed è stato deliberato: “[… omissis] 3) di dare atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 4.949,75, cui il Comune è stato condannato al pagamento in forza della sentenza della Corte d’Appello di Venezia – Sezione Lavoro – n° 945/2017 – pubblicata il 14.12.2017 trova copertura nel capitolo 138 “Spese per liti ed arbitraggi” del bilancio di previsione 2018; [… omissis]”;

- la nota dell’Avv. Carlo Barotti, quale difensore della parte appellante nella causa in argomento,

acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, con la quale chiede, alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 945/2017 il versamento da parte del Comune di Rosolina dei seguenti importi: Importo spettante all’Avv. Barotti a titolo di spese legali: Nota spese primo grado

€ 1.160,00 + 15% (€ 174,00) = € 1.334,00

Compenso avvocato Euro 1.334,00 C.P.A. 4% Euro 53,36 IVA 22% Euro 305,22 Compenso + acc.ri Euro 1.692,58 Rit. IRPEF Euro 266,80

Page 3: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

Importo da versare Euro 1.425,78

Nota spese secondo grado

€ 755,00 + 15% (€ 113,25) = € 868,25

Compenso avvocato Euro 868,25 C.P.A. 4% Euro 34,73 IVA 22% Euro 198,66 Compenso + acc.ri Euro 1.101,64 Rit. IRPEF Euro 173,65 Importo da versare Euro 927,99

Importo spettante all’appellante: TOTALE: Euro 2.680,63 di cui: Euro 2.520,00 – importo di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 945/2017 Euro 73,08 – rivalutazione monetaria Euro 87,55 – interessi

RILEVATO che, alla luce di quanto indicato dall’Avv. Carlo Barotti, quale difensore della parte appellante nella causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal Comune di Rosolina in forza della sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 945/2017 è pari ad Euro 5.474,85 e che nella delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 31.07.2018 era stato indicato un importo di Euro 4.949,75 e che, conseguentemente, si è reso necessario procedere all’assunzione della determina del Responsabile del I° Settore n° 513 del 28.09.2019, in forza della quale è stato disposto:

1. per tutto quanto espresso in premessa, ed al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 945/2017, emessa ad esito della causa R.G. n° 629/14 riportata in premessa, di: - impegnare e liquidare Euro 2.794,22 all’Avv. Carlo Barotti, legale della parte appellante, quale

importo cui il Comune di Rosolina è stato condannato al pagamento a titolo di spese legali di I° e II° grado di giudizio;

- impegnare e liquidare Euro 2.680,63 quale importo cui il Comune di Rosolina per risarcire il danno patito dall’appellante;

2. di imputare la sopra citata spesa per un importo complessivo di Euro 5.474,85 al capitolo 138

“Spese per liti ed arbitraggi” del bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di consiglio comunale con atto n° 93 del 29.12.2017, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale ha già adottato la

deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio con deliberazione n° 44 del 31.07.2018 relativamente all’importo di Euro 4.949,75 e che lo stesso consiglio comunale provvederà, ove necessario e per le motivazioni indicate in premessa, ad adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio relativamente alla parte restante di debito per un importo pari ad Euro 525,10;

[… omissis]; B) PREMESSO che con sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo n. 534/2018 pubblicata il 27/07/2018 emessa ad esito della causa civile di I grado, iscritta al n. 2963/2015 R.G. promossa da – OMISSIS – contro il Comune di Rosolina con il patrocinio dell’Avv. Mazzucco Maria Cristina, in forza della quale è stato così disposto:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. rigetta il ricorso; 2. spese compensate; 3. spese del C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna con eventuale diritto di ripetere

dall’altra parte quanto versato in corso di causa in misura maggiore a tale percentuale.”;

Page 4: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

VISTA la nota prot. n. 2867 del 14/02/2019 dell’Avv. Mazzucco Maria Cristina, in qualità di legale incaricato dal Comune per la difesa dell’ente nella causa iscritta al n. 2963/2015 R.G. del Tribunale ordinario di Rovigo, conclusasi con la sentenza n. 534/2018, con la quale ha comunicato quanto segue:

“Faccio seguito alla richiesta […omissis] per confermare che la sentenza emessa nella causa in oggetto indicata ha posto a carico delle parti in ragione del 50% le spese del CTU e che queste sono state interamente anticipate da – OMISSIS –, in base al provvedimento del Giudice nel corso del giudizio.

Le spese del CTU sono state liquidate come da decreto che Vi allego.

L’importo a Vostro carico è quindi pari ad Euro 875,68.”;

VISTO il decreto di liquidazione del C.T.U. n. 9907/2017 del 30/10/2017, trasmesso dall’Avv. Mazzucco Maria Cristina con nota prot. n. 2867 del 14/02/2019;

VISTA la determinazione del Responsabile del III° Settore n° 109 del 14.03.2019, in forza della quale è stato disposto:

1. per le motivazioni espresse in premessa, di assumere l’impegno di spesa e contestualmente liquidare a controparte l’importo di Euro 875,68, quale quota pari al 50% delle spese relative al C.T.U. gravante sul Comune di Rosolina a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo n.534/2018 emessa ad esito della causa iscritta al n. 2963/2015 R.G.;

2. di imputare la spesa di Euro 875,68 al capitolo 101 del Bilancio di previsione 2019, in fase di redazione, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), il Consiglio comunale provvederà ad adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

[… omissis];

C)

VISTA la sentenza n. 2233/2017 della Corte d’Appello di Venezia – repertorio n. 2357/2017 – emessa ad esito della causa in grado d’appello iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale dell’anno 2015, cui è stato riunito il procedimento R.G. 696/2016, la quale così dispone: “La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis,

1. In parziale accoglimento degli appelli e dell’appello incidentale, e in riforma dell’impugnata sentenza,

condanna l’Agenzia del Demanio e il Comune di Rosolina, in solido tra loro, a restituire a [… omissis]

la somma di € [… omissis], oltre interessi legali dal maturato al saldo.

2. Spese del grado compensate.”;

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000002357/0/001, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate –

Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n°

21543 in data 24.10.2018 , afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte

d’Appello di Venezia n. 2233/2017 pubblicata il 12/10/2017, emessa ad esito della causa in grado d’appello

iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale dell’anno 2015, cui è stato riunito il procedimento R.G. 696/2016;

VISTA la determinazione del responsabile del I° Settore n° 668 del 17.12.2018 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di Euro 217,50 con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di consiglio comunale con atto n° 93 del 29.12.2017, ove esiste necessaria disponibilità, al fine dell’assolvimento dell’imposta di registro entro i termini assegnati;

2. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte della ditta - OMISSIS - di un importo pari ad Euro 108,75 ed all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto di un importo pari ad Euro 54,38;

Page 5: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante l’allegato modello F23;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio; [… omissis];

D)

VISTA la sentenza n. 2234/2017 della Corte d’Appello di Venezia – repertorio n. 2358/2017 – emessa ad esito della causa in grado d’appello iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale dell’anno 2015, la quale così dispone: “La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis,

1. In parziale accoglimento dell’appello principale e degli appelli incidentali, e in riforma dell’impugnata

sentenza, condanna l’Agenzia del Demanio e il Comune di Rosolina, in solido tra loro, a restituire […

omissis] la somma di € [… omissis], oltre interessi legali dal maturato al saldo.

2. Spese del grado compensate.”;

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000002358/0/001, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n° 21544 in data 24.10.2018, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2234/2017 pubblicata il 12/10/2017, emessa ad esito della causa in grado d’appello iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale dell’anno 2015;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore I° n° 669 del 17.12.2018 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di Euro 217,50 con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di consiglio comunale con atto n° 93 del 29.12.2017, ove esiste necessaria disponibilità, al fine dell’assolvimento dell’imposta di registro entro i termini assegnati;

2. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte della ditta - OMISSIS - di un importo pari ad Euro 108,75 ed all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto di un importo pari ad Euro 54,38;

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante l’allegato modello F23;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

[… omissis]

E)

VISTA la sentenza n. 2308/2017 della Corte d’Appello di Venezia – repertorio n. 2242/2017 – emessa ad esito della causa in grado d’appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale dell’anno 2016, cui è stata riunita la causa in grado d’appello iscritta al n. 686 del Ruolo Generale dell’anno 2016, la quale così dispone: “La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in parziale accoglimento degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza n. 4153/15 del Tribunale di Venezia Condanna il Comune di Rosolina in solido con l’Agenzia del Demanio a restituire a [… omissis] per l’anno 2007 la somma di euro [… omissis] e per l’anno 2008 la somma di euro [… omissis], oltre accessori come da sentenza. Compensa le spese di lite del grado.”;

Page 6: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000002442/0/002, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n° 21719 in data 26.10.2018, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2308/2017 pubblicata il 18/10/2017, emessa ad esito della causa in grado d’appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale dell’anno 2016, cui è stata riunita la causa in grado d’appello iscritta al n. 686 del Ruolo Generale dell’anno 2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 670 del 17.12.2018 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di Euro 469,00 con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di consiglio comunale con atto n° 93 del 29.12.2017, ove esiste necessaria disponibilità, al fine dell’assolvimento dell’imposta di registro entro i termini assegnati;

2. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte della ditta - OMISSIS - di un importo pari ad Euro 234,50;

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante l’allegato modello F23;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio; […omissis]”

F)

VISTA la sentenza n. 2935/2017 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 20/12/2017, emessa ad esito

della causa in grado d’appello iscritta al n. 508 del Ruolo Generale dell’anno 2016, cui è stata riunita la

causa in grado d’appello iscritta al n. 2042/2016, la quale così dispone:

“La Corte d’Appello di Venezia,

definitivamente pronunziando contrariis rejectis,

1. In parziale accoglimento degli appelli e dell’appello incidentale, e in riforma dell’impugnata sentenza,

condanna l’Agenzia del Demanio e il Comune di Rosolina, in solido tra loro, a restituire a [… omissis]

la somma complessiva di € 43.233,00, oltre interessi legali dal maturato al saldo.

2. Spese del grado compensate.”;

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000003051/0/001 pervenuto dall’Agenzia delle Entrate –

Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n.

23597 in data 26/11/2018, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte

d’Appello di Venezia n. 2935/2017 pubblicata il 20/12/2017, emessa ad esito della causa in grado d’appello

iscritta al n. 508 del Ruolo Generale dell’anno 2016, cui è stata riunita la causa in grado d’appello iscritta al

n. 2042/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 24 del 18.01.2019 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di Euro 108,75 al fine

dell’assolvimento dell’imposta di registro di cui all’avviso di liquidazione n.

2017/003/SC/000003051/0/001, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 23597 in data

26/11/2018, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte

d’Appello di Venezia n. 2935/2017 pubblicata il 20/12/2017, emessa ad esito della causa in grado

d’appello iscritta al n. 508 del Ruolo Generale dell’anno 2016, cui è stata riunita la causa in grado

d’appello iscritta al n. 2042/2016;

Page 7: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

2. di imputare la spesa di Euro 108,75 con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione 2019,

in fase di redazione, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte della ditta concessionaria –

omissis - , quale parte appellata costituitasi in giudizio, di un importo pari ad Euro 54,38;

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante modello

F23 allegato all’avviso di liquidazione in argomento;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

[…omissis];

G)

VISTA la sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1877/2018 pubblicata il 15/10/2018 emessa ad esito della causa civile in primo grado, iscritta al n. 9950/2015 R.G. promossa da – omissis – contro il Comune di Rosolina con l’Avv. Mazzucco Maria Cristina, l’Agenzia del Demanio con l’Avvocatura dello Stato di Venezia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’Avvocatura dello Stato di Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’Avvocatura dello Stato di Venezia, il Ministero dell’economia e delle finanze con l’Avvocatura dello Stato di Venezia, in forza della quale è stato così disposto: “il Giudice, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, accerta che il canone dovuto dall’attrice per l’anno 2015 in relazione alle pertinenze demaniali per cui è causa è pari ad € [… omissis]; condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice nella misura di 2/5, compensando integralmente il residuo tra le parti regola nella stessa misura le spese di CTU liquida le spese per l’intero nell’importo di € 9.000,00 per compensi ed € 865,59 per esborsi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”; VISTO l’atto di citazione in appello proposto, dinnanzi alla Corte d’Appello di Venezia, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, tutti rappresentati dall'Avvocatura dello Stato di Venezia per la riforma della sentenza n. 1877 del 15.10.18 del Tribunale di Venezia; VISTA la nota prot. n. 24739 del 14/12/2018 dell’Avv. Maria Cristina Mazzucco, in qualità di legale incaricato dal Comune per la difesa dell’ente nella causa iscritta al R.G. n. 9950/2015 del Tribunale Civile di Venezia, conclusasi con la sentenza n. 1877/2018, con la quale ha comunicato quanto segue: “[… omissis] In sostanza abbiamo convenuto di dividere l’importo complessivamente dovuto pari ad € 4.651,84 per cinque vale a dire per il numero delle parti convenute. L’importo che Voi dovrete corrispondere è quindi ari ad € 930,37. [… omissis]”; VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 108 del 14.03.2019 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare e liquidare a controparte l’importo di Euro 930,37, quale quota di spese legali gravante

sul Comune di Rosolina a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1877/18 emessa ad esito della causa iscritta al R.G. al n. 9950/2015;

2. di imputare la spesa di Euro 930,37 al capitolo 138 del bilancio di previsione 2019, in fase di

redazione, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la presente determinazione viene adottata, fatti comunque salvi gli effetti derivanti

da una eventuale diversa pronuncia da parte della competente autorità giudiziaria, a seguito

Page 8: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

dell’appello proposto, dinnanzi alla Corte d’Appello di Venezia, per la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti , il Ministero dell'Economia e delle Finanze e

l'Agenzia del Demanio, tutti rappresentati dall'Avvocatura dello Stato di Venezia per la riforma della

sentenza n. 1877 del 15.10.18 del Tribunale di Venezia;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

H)

VISTA la sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1939/2017 pubblicata il 16/08/2017 emessa ad esito della causa civile in primo grado, iscritta al n. 6987/2014 del Ruolo Generale promossa da – omissis – contro Comune di Rosolina, Agenzia del Demanio e Ministero dell’economia e delle finanze, in forza della quale è stato così disposto: “accerta e dichiara che il canone demaniale dovuto da [… omissis] con riferimento alla concessione n. [… omissis] ammonta per l’anno 2012 ad € [… omissis]; per l’anno 2013 ad € [… omissis]; per l’anno 2014 ad € [… omissis] Condanna Comune di Rosolina, Agenzia del Demanio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice, che liquida in € 10.693,50 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge; le spese di ctu, come liquidate con decreto di data 6 maggio 2016, vengono definitivamente poste a carico convenuti, in solido tra loro.” ; VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2018/17646/DR-VE, acquisita al protocollo comunale al n. 22878 in data 15/11/2018, la quale testualmente cita: “Con missiva del 06.11.2018 la società [… omissis] ha chiesto alla scrivente di provvedere al pagamento delle spese legali e del compenso del CTU, così come disposto dalla sentenza n. 1939/2017 pubblicata il 16.08.2017 e passata in giudicato, per un ammontare complessivo di € 17.390,43. La predetta sentenza ha condannato il Comune di Rosolina, l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processali nei confronti di parte attrice; mentre le spese del CTU, liquidate con decreto del 06.05.2016, sono state poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Con riguardo al compenso del CTU, si rappresenta che questa Direzione Regionale ha già corrisposto la quota di propria spettanza in data 26.09.2016. Al versamento della parte residua dovrà provvedere il Comune di Rosolina. Per quanto attiene, invece, alle spese legali – quantificate dal giudice in € 10.693,50 oltre spese generali, iva e cpa, per un totale di € 14.030,43 – la scrivente sta predisponendo il pagamento della somma complessiva di € 9.353,62, comprensiva della quota del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di quella di propria spettanza. La porzione residua rimarrà a carico dell’Ente Locale.”; VISTA la comunicazione a mezzo pec, acquisita al protocollo comunale al n. 25136 in data 20/12/2018, con la quale la ditta [… omissis], parte attrice nella causa in argomento, chiede al Comune di Rosolina, a seguito della nota dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto - sopra citata, il versamento di Euro 8.036,81 a saldo delle spese sostenute come da sentenza 1939/2017; VISTA la comunicazione a mezzo mail, acquisita al protocollo comunale al n. 2059 in data 02.02.2019, con la quale l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto – ha trasmesso copia del decreto di liquidazione del giudice e il preavviso di parcella del consulente tecnico ed ha precisato che relativamente al compenso del CTU la sopra citata Direzione Regionale ha versato la somma di € 3.453,05; VISTI i seguenti documenti trasmessi dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto – con la mail di cui al punto precedente:

- il decreto di liquidazione del Tribunale di Venezia, emesso in data 09.05.2016, in forza del quale il

Giudice liquida al Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito della causa in argomento l’importo di Euro

6.461,54 per compensi professionali, oltre ad IVA e contributo speciale se dovuto;

- il preavviso di parcella del consulente tecnico d’ufficio per un importo pari ad Euro 6.906,09;

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 234 del 19.04.2019 in forza della quale è stato determinato:

Page 9: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

1. di impegnare e liquidare Euro 8.036,81 alla ditta [… omissis], quale parte attrice nella causa iscritta

al R.G. al n. 6987/2014 del Tribunale Civile di Venezia, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla

sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1939/2017 pubblicata il 16/08/2017;

2. di imputare la sopra citata spesa di Euro 8.036,81 al capitolo 138 “Spese per liti ed arbitraggi” del

bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di consiglio comunale con atto n. 12 del

19.03.2019, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

[… omissis]

I)

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 790/2018 pubblicata il 30.03.2018, emessa ad esito dalla causa in grado d’appello iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale dell’anno 2015, cui è stata riunita la causa in grado d’appello n° 688/2016, la quale così dispone: “La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis,

1. In parziale accoglimento dell’appello principale e degli appelli incidentali, e in riforma dell’impugnata

sentenza, condanna l’Agenzia del Demanio e il Comune di Rosolina, in solido tra loro, a restituire

alla [… omissis] la somma di € [… omissis].

2. Spese del grado compensate.”

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000000791/0/001 pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 6738 in data 02.04.2019, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 790/2018 pubblicata il 30.03.2018, emessa ad esito dalla causa in grado d’appello iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale dell’anno 2015, cui è stata riunita la causa in grado d’appello n° 688/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 322 del 29.05.2019 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di Euro 108,75 al fine

dell’assolvimento dell’imposta di registro di cui all’avviso di liquidazione n.

2018/003/SC/000000791/0/001, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 6738 in data

02/04/2019, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corte

d’Appello di Venezia n. 790/2018, pubblicata il 30.03.2018, emessa ad esito della causa in grado

d’appello iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale dell’anno 2015, cui è stata riunita la causa in grado

d’appello n° 688/2016;

2. di imputare la spesa di Euro 108,75 al capitolo 138 del bilancio di previsione 2019, approvato dal

Consiglio Comunale con atto n° 12 del 19.03.2019, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte della ditta concessionaria –

omissis -, quale parte appellata costituitasi in giudizio di un importo pari ad Euro 54,38;

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante l’allegato

modello F23;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

[… omissis]

Page 10: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

L)

DATO ATTO che la sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1939/2017 pubblicata il 16.08.2017, così dispone: “definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 6987/2014 promossa da [… omissis] nei confronti di AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Veneto, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI ROSOLINA, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa: accerta e dichiara che il canone demaniale dovuto da [… omissis] con riferimento alla concessione n. [… omissis] ammonta per l’anno 2012 ad € [… omissis]; per l’anno 2013 ad € [… omissis]; per l’anno 2014 ad € [… omissis] condanna Comune di Rosolina, Agenzia del Demanio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice che liquida in € 10.963,50 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge; le spese di ctu, come liquidate con decreto di data 6 maggio 2016, vengono definitivamente poste a carico convenuti in solido tra loro”; VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n. 234 del 19.04.2019 in forza della quale è stato impegnato e liquidato l’importo di Euro 8.036,81 alla ditta [… omissis], quale parte attrice nella causa iscritta al R.G. al n. 6987/2014 del Tribunale Civile di Venezia, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1939/2017 relativamente alla parte di spese legali e spese di CTU gravante sul Comune di Rosolina; DATO ATTO che in forza dell’avviso di liquidazione n. 2017/010/SC/000003938/0/002, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 6739 in data 02.04.2019, è stato chiesto il versamento di un importo pari ad Euro 4.669,50, di cui Euro 4.652,00 a titolo di codice 109T (Registro: altre voci – prop.) ed Euro 17,50 a titolo di codice “806T” (Entr. Event. Ag. delle Entrate);

VISTO l’avviso di liquidazione n. 2017/010/SC/000003938/0/002 pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 6739 in data 02.04.2019, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 1939/2017, pubblicata il 16.08.2017, emessa ad esito della causa civile in primo grado, iscritta al R.G. n. 6987/2014;

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 323 del 29.05.2019 in forza della quale è stato determinato:

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di Euro 4.669,50 al fine

dell’assolvimento dell’imposta di registro di cui all’avviso di liquidazione n.

2017/010/SC/000003938/0/002, pervenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

Venezia – Ufficio Territoriale di Venezia 1, acquisito al protocollo comunale al n. 6739 in data

02/04/2019, afferente il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale Civile

di Venezia n° n. 1939/2017 pubblicata il 16.08.2017, emessa ad esito della causa in prima grado

iscritta al R.G. n. 6987/2014;

2. di imputare la spesa di Euro 4.669,50 al capitolo 138 del bilancio di previsione 2019, approvato dal

Consiglio Comunale con atto n° 12 del 19.03.2019, ove esiste necessaria disponibilità;

3. di richiedere il rimborso a favore del Comune di Rosolina da parte dell’Agenzia del Demanio -

Direzione Regionale Veneto - di un importo pari ad Euro 2.334,75;

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante l’allegato

modello F23;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

Page 11: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

[… omissis];

M)

VISTA l’ordinanza di rimessione in istruttoria n. 2827/2018 del 06.09.2018 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 2003 del Ruolo Generale dell’anno 2015 alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 2276 dl Ruolo Generale dell’anno 2016 tra Agenzia del Demanio, Ministero dell’economia e delle finanze (parte appellante) e Comune di Rosolina (parte appellata ed appellante principale nel giudizio riunito), ditta […omissis] (parte appellata ed appellante incidentale), Regione Veneto (parte appellata contumace), la quale testualmente cita: “Rilevato che in data 10.04.2018 questa Corte ha assegnato a sentenza l’intestato processo con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; Ritenuto che, in esito alla camera di consiglio del 10.07.2018, e con riferimento allo specifico esame delle domande proposte dagli appellanti principali e dall’appellante incidentale, nonché delle ragioni poste a sostegno delle stesse, si palesa la necessitò di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare il canone demaniale per l’anno 2010 dovuto dalla società [… omissis], tenuto conto che, contrariamente a quanto disposto in numerose altre cause aventi il medesimo oggetto, nessun accertamento tecnico è stato disposto in primo grado; Considerato che può essere formulato il seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, assunte tutte le informazioni ritenute più opportune presso la P.A., quantifichi l’ammontare dei canoni demaniali dovuti dalla società attrice in primo grado per l’anno 2010 in base ai nuovi criteri di calcolo introdotti dalla legge n. 296/06 e alla luce delle indicazioni fornite nell’atto di citazione e negli atti appello principali ed incidentali e conseguentemente determini l’ammontare di quanto dovuto in restituzione dalle amministrazioni convenute alla Società attrice, nell’ipotesi di fondatezza della domanda. In particolare:

A) Quanto alle concessioni demaniali comprensive di pertinenze demaniali calcoli il C.T.U. il canone annuo dovuto secondo i criteri dettati dal comma 1, lett. b), n. 2.1), dell’art. 03 della L. 494/1993 come modificato dalla L. 296/06 e, a tal fine, 1. descriva il CTU l’attività effettivamente svolta nell’ambito delle pertinenze comprese nelle

concessioni demaniali in oggetto, qualificando la tipologia di attività; 2. calcoli, quindi, il canone dovuto, tenendo conto dei valori indicati dall’Osservatorio del Mercato

Immobiliare relativi alla tipologia (di immobili) corrispondente all’attività cui sono effettivamente destinate le pertinenze;

3. nel caso in cui l’attività concretamente svolta nelle pertinenze comprese in concessione non coincida con nessuna delle categorie (di immobili) individuate dall’OMI, calcoli il CTU il canone demaniale, tenendo conto dei valori OMI relativi alla categoria maggiormente rispondente all’attività concretamente svolta.

B) Quanto alle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, calcoli il CTU il canone annuo dovuto secondo i valori tabellari introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1) dell’art. 03 della L. 494 del 1993 come modificato dalla L. 296/06.”

P.Q.M. Revoca la propria ordinanza in data 10.04.2018 con cui la causa è stata trattenuta in decisione, rimetta la causa sul ruolo, disponendo l’espletamento di C.T.U. con il quesito specificato nella parte motiva, nomina C,.T.U. il dott. Umberto VOLTOLINA, dottore commercialista in Venezia [… omissis] fissa per il conferimento dell’incarico l’udienza del 9 ottobre 2018, ore 12.00 davanti a questa Corte, Aula Udienze Civili, Piano II, Palazzo Corner Contarina dai Cavalli, San Marco 3978.”;

VISTO il decreto di liquidazione ctu n. cronol. 787/2019 del 05.03.2019 emesso nell’ambito della causa in argomento, a firma del Presidente della Corte d’appello di Venezia - sezione seconda civile - in forza della quale è stato liquidato al C.T.U. Dott. Umberto Voltolina la somma di Euro 4.062,00, di cui Euro 62,00 per rimborso delle spese necessarie ed Euro 4.000 per onorari, ponendo il pagamento della suddetta somma, oltre accessori, comprensiva dell’acconto già liquidato, provvisoriamente a carico di parte appellante, salvo rivalsa;

DATO ATTO che nel contenzioso in argomento risultano appellanti il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Rosolina ed anche la ditta [… omissis], la quale ha proposto ricorso incidentale;

Page 12: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

VISTE le richieste di pagamento della somma nella quantificazione disposta dal Presidente della Corte d’appello di Venezia - sezione seconda civile – con decreto di liquidazione ctu n. cronol. 787/2019 del 05.03.2019, pervenute al protocollo comunale al n° 8700 in data 30.04.2019 ed al n° 13170 in data 27.06.2019 da parte del Dott. Umberto Voltolina, in qualità di C.T.U. nella causa in argomento;

VISTO il preavviso di parcella trasmesso dal CTU Dott. Umberto Voltolina con le note sopra citate nell’ambito della causa in argomento:

Data Descrizione Spese e Anticipazioni

Diritti e onorari

05/03/19 Consulenza Tecnica d’Ufficio: - Compenso liquidato al

C.t.u. (decreto di liquidazione n. 787/2019 del 5.3.2019)

Totale spese

€ 62,00

€ 4.000,00

€ 62,00

Competenze complessive (A) € 4.000,00

C.I. 4% (L. 21/86) € 160,00

Totale imponibile € 4.160,00

IVA 22% € 915,20

Riporto anticipazioni (escluse IVA art. 15 Dpr 633/72)

€ 62,00

Totale IVA inclusa € 5.137,20

a dedurre: ritenuta fiscale 20% su importo (A)=

- € 800,00

Importo netto dovuto € 4.337,20

VISTA la nota pervenuta dall’Avv. Maria C. Mazzucco con studio in Adria, quale legale del Comune di Rosolina nella causa in argomento, acquisita al protocollo comunale al n° 14308 in data 10.07.2019, la quale testualmente cita: “Poiché sia il legale di controparte, sia l’Agenzia del Demanio, hanno fatto sapere che sono d’accordo per dividere l’importo da versare al CTU tra le quattro parti appellanti, potrete provvedere al pagamento di un quarto dell’importo complessivamente spettante al CTU.”;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa gravante a carico del Comune di Rosolina per l’espletamento dell’incarico di C.T.U. dal Dott. Umberto Voltolina è pari a complessivi Euro 1.284,30, così come risulta dal seguente prospetto:

Diritti e onorari (Euro 4.000,00:4 parti appellanti)

€ 1.000,00

C.P.A. 4% € 40,00

Imponibile € 1.040,00

IVA 22% € 228,80

Spese (Euro 62,00:4 parti appellanti) € 15.50

Totale € 1.284,30

Ritenuta fiscale (20% su Euro 1.000,00) - € 200,00

Importo netto dovuto € 1.084,30

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 451 del 22.07.2019 in forza della quale è stato determinato

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di Euro 1.284,30 al fine del

pagamento della quota di spesa gravante sul Comune di Rosolina per l’espletamento dell’incarico di

C.T.U. nella causa in argomento da parte del Dott. Umberto Voltolina, sulla scorta di quanto disposto

Page 13: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

dal Presidente della Corte d’appello di Venezia - sezione seconda civile – con decreto di liquidazione

ctu n. cronol. 787/2019 del 05.03.2019;

2. di impegnare la spesa di Euro 1.284,30 con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione

2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 12 del 19.03.2019, ove esiste necessaria

disponibilità;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) il consiglio comunale provvederà ad

adottare apposita deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio;

N)

VISTO l’atto di citazione, acquisito al protocollo comunale al n° 16920 in data 20.07.2017, il quale è stato proposto dinnanzi al Tribunale Civile di Venezia dalla ditta – omissis – contro il Comune di Rosolina, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regione Veneto, l’Agenzia del Demanio – Direzione Generale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la – omissis –, iscritto al R.G. al n. 8050/2017; RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 26/10/2017 con la quale è stata decisa la costituzione in giudizio avverso l’atto di citazione, acquisito al protocollo comunale al n° 16920 in data 20.07.2017, proposto dinnanzi al Tribunale Civile di Venezia dalla ditta – omissis – contro il Comune di Rosolina, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regione Veneto, l’Agenzia del Demanio – Direzione Generale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la – omissis – e di conferire apposito incarico all’Avv. Sergio Dal Prà con studio in Padova; DATO ATTO che nell’ambito della fase di studio, inerente il contenzioso in oggetto, espletata dall’Avv. Sergio Dal Prà è stato concordato di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti della Società attrice e nei confronti della - omissis - , così come comunicato dallo stesso legale con e-mail del 10.11.2017, acquisita al protocollo comunale al n° 26174 in data 13.11.2017; RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 16/11/2017 con la quale è stato deciso di integrare la delibera n° 139 del 26.10.2017 conferendo l’incarico all’Avv. Sergio Dal Prà di Padova di proporre domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento delle somme oggetto di contenzioso nei confronti della Società attrice e nei confronti della – omissis – ; VISTA la mail datata 19.02.2019 dell’Avv. Dal Prà, acquisita al protocollo comunale al n° 3206 in data 20.02.2019, con la quale ha comunicato che nell’udienza del 19.02.2019, relativamente alla causa in argomento (R.G. 8050/2017), il Giudice ha conferito l’incarico di CTU al Dott. Voltolina ed ha stabilito un fondo spese in favore del CTU di Euro 1.000,00, oltre accessori, a carico di entrambe le parti in pari quota; RITENUTO necessario procedere ad assumere un impegno di spesa pari ad Euro 500,00 oltre accessori, per far fronte a detta spesa, quale quota di spettanza del Comune di Rosolina, per un importo complessivo pari ad Euro 634,40:

Onorario (quota a carico del Comune di Rosolina)

€ 500,00

C.I. 4% (Legge 21/86) € 20,00

Totale imponibile € 520,00

IVA 22% € 114,40

Totale iva inclusa € 634,40

A dedurre: ritenuta fiscale 20% su € 500,00 - € 100,00

Netto dovuto € 534,40

VISTA la determinazione del Responsabile del I° Settore n° 198 del 11.04.2019 in forza della quale è stato determinato:

1. per le motivazioni esposte in premessa, di assumere un impegno di spesa di Euro 500,00 oltre

accessori di legge, per un importo complessivo pari ad Euro 634,40 quale fondo spese in favore

del CTU Dott. Umberto Voltolina nominato dal Giudice nel corso dell’udienza tenutasi il

Page 14: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

19.02.2019 relativamente alla causa pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Venezia R.G.

8050/2017;

2. di imputare la suddetta spesa di Euro 634,40 al Capitolo 138 del bilancio di previsione 2019, che

presenta la dovuta disponibilità;

DATO ATTO che il Comune di Rosolina al fine di limitare i danni arrecabili alla Pubblica Amministrazione, in conseguenza del maturare di interessi e spese derivanti da eventuali azioni esecutive, ha già provveduto ad assolvere ai citati impegni di spesa e/o pagamenti, mediante l’assunzione delle determinazioni di impegno spesa e liquidazione sopra riportate;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole del revisore del conto, pervenuto al protocollo comunale al n°

15448 in data 26.07.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri favorevoli di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche so lo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. per le motivazioni specificate in premessa, di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1°

lettera a) del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000, i debiti fuori bilancio descritti in premessa alle

lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N;

3. di dare atto che dovrà, inoltre, essere definita con l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto -

l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese legali e/o CTU inerenti cause afferenti la

determinazione dei canoni demaniali marittimi spettanti all’erario statale a seguito di sentenze

sfavorevoli;

4. di dare atto che relativamente alle sentenze il cui dispositivo condanna il Comune di Rosolina ovvero il

Comune di Rosolina solidalmente con l’Agenzia del Demanio alla restituzione di parte del canone

demaniale troverà applicazione quanto disposto dall’art. 5 comma 1-bis del decreto legge 5 ottobre 1993

n° 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale recita: “Le somme per

canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza

rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell’art. 3 comma 1 sono compensate

con quelle da versare allo stesso titolo in base alla medesima disposizione”;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo ed alla competente

procura della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 legge 27.12.2002 n° 289;

6. di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di

legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n° 267.

___________________________

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti n. 9 Consiglieri Comunali. Risultano assenti i Consiglieri Comunali Alessia Zaninello, Nicolò Crivellari e Chiara Paganin.

Page 15: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

Si dà atto che: - alle ore 19:49 esce dall’aula il Sindaco – 9 presenti; - alle ore20:10 esce dall’aula il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Crivellari, assume la

Presidenza il Consigliere Comunale Filippo Bergo – 8 presenti; - alle ore 20:13 rientra il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Crivellari – 9 presenti; - alle ore 20:14 esce il Consigliere Comunale Pako Massaro – 8 presenti; - alle ore 20:15 rientra il Consigliere Comunale Pako Massaro – 9 presenti; - alle ore 20: 17 entra il Consigliere Comunale Alessia Zaninello – 10 presenti.

Per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale: DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione si registrano gli interventi come da trascrizione integrale riportata in allegato sub 1; Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Fulvia Fois) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. Successivamente vista l’urgenza, con votazione che riporta il seguente esito: presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Fulvia Fois), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Page 16: Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale · causa in argomento, con nota acquisita al protocollo comunale al n° 19161 in data 20.09.2018, l’importo complessivo dovuto dal

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Crivellari Giovanni Gibilaro Gerlando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267).

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,

ATTESTA E CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). Rosolina, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE Gibilaro Gerlando