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/L STUD! S TUDIO LEGALE , 1 s S 0 rIA 1 0. Avv. Adriana Tempesta Via Bargo dei Leoni, 91 1\11'1. M CucC• ni. AW. t. -j 'v •• 1 :/' B .. Al:iOL 44121 FERRARA ""'' " .. · ·-' , .. ,. ' ·· · Or e!: 0532243482 Cell: 3286306206 TRIBUNALE Dl RIMINI CANCELLERIA FALLIMENTARE A 2019 7 M( : ,1 '----r -- -;c_ .. . .. : PROPOSTA Dl PIANO DEL CONUMATORE- L. 27.01. 2012 n. 3. AI Sig. Giudice Delegato a il e procedure di composizione de ll e c ri si di sovra indebi- tamento di cui a li a Iegge 27/0l/20 12 n. 3. PER: il sig. SALV ATORE CONTA DINI, nato a Rimini il 28.0 1.1 963 e residente a Rimini in via Quag li ati (C.F.:CNTSVT63A28H294T) e dif eso dall' Avv. Adriana Tempesta del Fo ro di Ferrara, (C.F.: TMPDRN69P56G535F), (PEC: adriana. tempe- Fax: 0532242227) e da ll 'avv. Marina Cucc hi arini del Foro di Ri- mini (C.F.:CCCMRN66L58D004D), domic il iati presso lo studio de ll 'avv. Cucchia- rini a Rimini in via Roma 1 02/B, g iusta mandato in calce a! presente atto Premesso che I) il sig. Contadini, non e soggetto a il e procedure concorsua li vigenti e previste da ll 'art. I del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non presenta i requisi ti di fa llibil ita richiesti dalla norma citata e dichiara, ai sensi e per g li effetti dell' art. 7 L.3/20 12 e sotto Ia sua responsabilita, di non aver uti1izzato altre procedure di cui a li a norma citata neg li ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provve- di menti di c ui all' ar t. 14 e 14 bi s e che ha fornito tutta Ia documentaz ione ne- cessaria a ricostruire Ia propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc. I). 2) il sig. Contadini presta attivita lavora ti va come dipendente e non ha mai avuto particola ri proble mi econo mi ci; tuttavia nel 2008 g li e stato affidato il nipote dai Servizi Socia li , come si ev in ce dal certificato sto ri co di residenza del minore che ha risulta risiedere con il ricorrente gia nel 2009 quando Ia famiglia risiedeva 1 Ist. n. 1 dep. 02/05/2019

Via Bargo dei Leoni, 91 AW. 'v '----r--7-;c M( ,1PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a Rimini in via Quagliati (C.F.:CNTSVT63A28H294T) e difeso

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Page 1: Via Bargo dei Leoni, 91 AW. 'v '----r--7-;c M( ,1PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a Rimini in via Quagliati (C.F.:CNTSVT63A28H294T) e difeso

/L

STUD! S TUDIO LEGALE

,1 s S 0 rIA 1 0. Avv. Adriana Tempesta Via Bargo dei Leoni, 91

1\11'1. M CucC• ni. AW. t. -j 'v ~ •• 1:/' B .. Al:iOL 44121 FERRARA

·~ ""'' " .. · ·-' ~· , .. ,. ' · · ·Ore!: 0532243482 Cell: 3286306206

TRIBUNALE Dl RIMINI CANCELLERIA FALLIMENTARE

A 2019

7 M(:,1 '----r---;c_ .. ... :

PROPOSTA Dl PIANO DEL CONUMATORE- L. 27.01. 2012 n. 3.

AI Sig. Giudice Delegato aile procedure di composizione delle crisi di sovra indebi­

tamento di cui alia Iegge 27/0l/2012 n. 3.

PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a

Rimini in via Quagliati (C.F. :CNTSVT63A28H294T) e difeso dall ' Avv. Adriana

Tempesta del Foro di Ferrara, (C.F.: TMPDRN69P56G535F), (PEC: adriana. tempe­

sta@le~almai l.it , Fax: 0532242227) e da ll 'avv. Marina Cucchiarini del Fo ro di Ri­

mini (C.F.:CCCMRN66L58D004D), domiciliati presso lo studio dell ' avv. Cucchia­

rini a Rimini in via Roma 1 02/B, giusta mandato in calce a! presente atto

Premesso che

I) il sig. Contadini, non e soggetto aile procedure concorsuali vigenti e previste

dall 'art. I del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non presenta i requisiti di

fallibil ita richiesti dalla norma citata e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.

7 L.3/20 12 e sotto Ia sua responsabilita, di non aver uti1izzato altre procedure di

cui alia norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provve­

dimenti di cui all'art. 14 e 14 bis e che ha fornito tutta Ia documentazione ne-

cessaria a ricostruire Ia propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc. I).

2) il sig. Contadini presta attivita lavorativa come dipendente e non ha mai avuto

particolari problemi economici; tuttavia nel 2008 g li e stato affidato il nipote dai

Servizi Sociali, come si ev ince dal certificato storico di residenza del minore che

ha risulta risiedere con il ricorrente gia nel 2009 quando Ia famiglia risiedeva

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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019

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in via Aquaria a Rimini ( doc.2), in quanta i genitori non erano in grado di pren­

dersi cura di lui per problemi legati ad un grave disagio famigliare; nel 2013 il

Tribunate di Bologna affida temporaneamente il minore ai coniugi, giusta deere­

to r.g. n. 255/ 13 (doc.3);

3) tale circostanza, imprevedibile e a cui non si poteva sottrarre, ha modificato

enonnemente Ia vita famigliare in quanta parte istante ai tempi aveva a carico

tutti i suoi figli e aveva in essere alcuni impegni economici, che era in grado di

soddisfare;

4) per tale motivo e stato costretto ad aumentare Ia propria situazione deb itoria e

attualmente il debito personate del sig. Contadini e pari a € 109.573,91 come da

lista delle passivita che si allega (doc.4); esistono tuttavia alcuni debiti in comu­

ne con Ia coniuge Cristina Gabrielli e per questa motivo si deposita contestual­

mente al presente piano anche un piano per canto della consorte;

5) il sig. Contadini vive attualmente con Ia moglie, con il figlio ancora a carico e il

nipote (doc.5), definitivamente adottato come da decreta che si all ega (doc.6);

6) Non ha beni immobili intestati come da certifi cazione che si allega (doc.7) e

possiede due autovetture, come da visura del PRA che si allega (doc. 8) di mo­

desto val ore, come si si evince dalla relazione di stima effettuata dall ' IVG di

Rimini e consegnata alia dott.ssa Mascilongo ;

7) Le spese medie mensili sono pari a € 3.218,00 come da prospetto di seguito in­

dicato, a cui fa fronte in percentuale con Ia moglie, anch 'essa in grado di produr­

re reddito, quindi il sig. Contadini e nella possibilita di mettere a disposizione

della procedura una somma significativa;

8) come detto, Ia posizione debitoria e condivisa con al moglie, che ha una propria

situazione economica precaria e per questa motivo deposita anch'essa conte­

stualmente una proposta di piano del consumatore innanzi a codesto Tribunate,

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atteso che, vivendo insieme e dovendo pcrtanto contribuire in modo proporzio­

nale ali a vita famigli are, c nccessario che partecipino in proporzione alia propria

capacita reddituale a ri solvere le diffi colta economiche chc inevitabi lmente sono

da accomunarsi. La presente proposta va pertanto esaminata unitamente a quella

depositata per conto della s ig.ra Gabri elli .

ORGANISMO DJ COMPOSIZIONE DELLA CRJSI

Ritenendo sussistenti i presupposti per attivare Ia procedura di sovraindebitamento

e attesa Ia posizione comune debitoria, il ricorrente ha depositato istanza di nomina

dell 'OCC a i sensi e per gli effetti dell' art. 15 L.3/20 12 innanzi all 'O.C.C. Romagna,

chiedendo che venisse nominate un solo gestore per Ia propria posizione e per quel­

la della coniuge; e state quindi nominata Ia dott.ssa Marta Mascilongo, Dettore

Commercialista dell 'ODCEC di Rimini, con studio a Cattolica in Piazza della Re­

pubblica 3, quale Gestore della Cris i, cui e demandato I' incarico di procedere aile

comunicazioni all ' ente incaricato della riscossione, agli uffici fisca li e pres so gli

enti locali, competenti sulla base dell 'ultimo domicilio fiscale dei proponenti, non­

che di predisporre Ia relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza e attendibilita della documentazione depositata a cor­

redo della domanda;

- il giudizio sulla fattibilita del piano come proposto;

- con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, I 'attestazione che Ia I oro soddi-

sfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a

quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale su i ricavato in caso di

liquidazione, avuto riguardo a! valore di mercato attribuibile a i beni sui quali insiste

Ia prelazione.

La dott.ssa Mascilongo ha altresi partecipato e coadiuvato it debitore nella redazio­

ne di un piano, attestandone Ia fattibilita, come da parere di fattibi lita, che si allega

(doc.9).

LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

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II sig. Contadini , come detto, ha contratto i debiti a t fine di venire incontro a lta Sl-

tuazione famigliare divenuta gravosa per una serie di circostanze sopra descritte.

L'adozione del nipotc prima in via temporanea e poi definit iva prescindeva da una

sua scelta, in quanta I 'alternativa poteva essere so lo I 'a llontanamento dal solo nu­

cleo famigliare esistente per it minore.

Tutte le somme derivanti dai finanziamenti sono state finalizzate at sostentamento

della famiglia.

Occorre pera ltro evidenziare che I 'attuale ricorrente, ins ieme a lta moglie, si era no

gia ne t 20 12 rivolti ad una societa denominata "Agenzia Debiti consulenza Legale

ai debitori", che si era assunta l' impegno di aiutarli ad uscire da una situazione che

gia si palesava critica.

La societa non solo non ha svolto l' incarico conferito, rna ha aggravato ulteriormen­

te Ia gia precaria situazione economica dei coniugi.

Certamente si puo ravvedere in tale comportamento una certa ingenuita, rna e pro­

prio a soggetti come I 'attua le ricorrente che e stata destinata Ia L.3/20 12, propio per

evitare che persone volenterose e desiderose di sanare Ia propria posizione debitoria

possano rivolgersi a soggetti non adatti e a volte senza scrupoli, con it solo fi ne di

guadagnare senza produrre it risultato relativa all'incarico conferito.

Nei confronti della societa menzionata e stata spa rta denuncia- quere lae tutta Ia do­

cumentazione comprovante ta le vicenda e stata consegnata alta dott.ssa Mascilongo.

La lista creditori allegata indica i debiti personali, nonche quelli per cui e responsa­

bile in solido con Ia coniuge nella misura del 50%. Si evidenzia che it debito cointe­

stato con Ia sig.ra Gabrielli deriva da lla comune posizione di garanti per un prestito

che era stato a suo tempo corrisposto dalla Banca Popolare Valconca e che era stato

destinato al ta figlia at fine di permetterle di iniziare Ia propria attivita. La nota crisi

economica che ha colpito tutti i settori ha reso impossibile per Ia figlia restituire Ia

somma ricevuta e, conseguentemente, l'ente creditore ha escusso entrambi i coniugi

per it recupero del credito medesimo.

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Tutti i debiti sono di natura personale, quindi Ia connotazione di consumatore , se­

condo Ia defini zione che ne da Ia L.3/20 12 e soddisfatta.

Per tale motivo si intende proporre un piano del consumatore

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI Ulr

TIM I CINQUE ANNI SUI DEBITI

Dai fatti esposti si rileva come Ia meritevolezza circa l'esperibilita della procedura

esista, in quanto i motivi indicati evidenziano le circostanze che hanno condotto al

sovra indebitamento. Le dichiarazioni dei rcdditi allegate sono Ia prova della possi­

bile solvibilita del ricorrente (doc. I 0);

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA Dl EVENTUAL! A TTl DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente e stata attivata una procedura di pignoramento presso terzi a cura del la

Banca Popolare Valconca nei confronti di entrambi i con iugi .

E' inoltre in corso il pignoramcnto dello stipendio da parte della societa Marte SPY

s.r. l. , nonche una cessione volontaria del quinto a favore di Italcredi Finanziaria .

on risultano atti dei debitori impugnati dai creditori, come attestato da l ricorrente

nel relativo a! legato e verificato dal nominato professionista.

ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE

DEL RICORRENTE

II sig. Contadini presta attivita lavorativa presso il gntppo Hera e percepisce uno

stipendio medio pari a € 2.000,00, come da busta paga che si all ega (doc. 1 1 ).

Attualmente insistono sullo stipendio Ia trattenuta del quinto per un finanziamento e

i pignoramenti presso terzi gia menzionati.

II ricorrente attualmente vive con Ia coniuge presso l'abitazione regolarmente loca­

ta, unitamente al figlio non economicamente indipendente e al nipote anch 'esso non

indipendente.

Con il proprio stipendio mensile il ricorrente, pertanto, sarebbe in grado di far fronte

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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019

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regolarmente aile proprie neccssita, se non insistessero le trattenute gia indicate,

come da dettagliati prospetti messi a di sposizione deii'O.C.C e, conseguentemente,

a mcttere a disposizione del piano una somma congrua per far fronte aile spese me­

die mensili e al proprio debito, nonche a quello condiviso con Ia coniuge per Ia qua­

le e stato depositato un piano del consumatore .

Le spese medie mensi li sono di seguito elencate:

Descrizione

STIPENDIO

AFFITTO

MAN GlARE

UTENZE

BOLLI E ASSICURAZIONE

VARIE

BENZINA MEZZI

TAR I

SPESE IMPREVISTI

I Totale spese mensili

6

1m porto mensile attuale

2.030,00

€ 950,00

€1 .000,0 0

€400,00

€ 124,00

€ 200,00

€400,00

€44,00

€ 100,00

€3.21 8,0 0

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spese mensi li al 50%

ACCANTONAMENTO PER CURE MEDfCHE

SOMMA PER PIANO

€1.609,0 0

€51 ,00

€370,00

Per tutto quanto premesso i sottoscritti avvocati, in nome e per conto del s ig. Salva­

tore Contadini, presentano il seguente

PIANO DEL CONSUMATORE

Per quanto riguarda Ia posizione debitoria, Ia stessa ammonta a € I 09.573,91. Tolte

le spese medie mensili per cui il sig. Contadini contribuisce nella misura del 50%, Ia

somma a djsposjziooe del piano sja pari a € 370.00

La proposta che il ricorrente vorrebbe formulare consiste nel mettere a disposizione

del piano, per il pagamento dei debiti, Ia somma pari a € 28.860,00, divenienti dalla

sua capacita reddituale, mediante Ia corresponsione di n. 78 rate mensili.

Tale somma viene corrisposta peril pagamento integrate delle spese per it compen­

so dell 'OCC e del legale, il tutto per un totale di € 3 .868,68, giusta nota pro forma

( doc. l 2) e preventivo dell ' OCC ( doc.13), che si allegano.

La restante somma verra distribuita ai creditori con le seguenti moda lita:

Pagamento nella misura de l 23,50% del credito vantato nei confronti di tutti i credi-

tori.

Come gia detto, il piano prevede Ia sospensione della trattenuta del quinto dello sti­

pendio, nonche del pignoramento presso terzi in corso.

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Cio e possibile ai sensi e per gli effetti della recente interpretazione che Ia giuri­

sprudenza fornisce relativamente alia posizione che i creditori soddisfatti attraverso

Ia trattenuta del quinto dcllo stipendio assumono rispetto alia procedura in essere.

II principio secondo cui e Ia Iegge che stabi lisce quali siano i crediti privilegiati vie­

ne confermato anche dalla Giurisprudenza. Si cita fra tutte Ia pronuncia della Su­

prema Corte n. 1398/60 Secondo cui "Ia funzione di garanzia che le parti attribui­

scono aile cessioni dei crediti non puo far diventare privilegiato if credito che con

essi si volle garantire. I Attraverso Ia cessione dei crediti puo attuarsi una garanzia

atipica, ma non puo costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di Ieg­

ge che consideri Ia cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privile­

gio. I Invero, lafonte del privilegio e so/tanto Ia Iegge e, pertanto, Ia determinazio­

ne di esso e sottratta all 'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono

ammessi a/tri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla Iegge. Le norme che li di­

sciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpreta­

zione analogica. I E ' vero che if creditore cessionario ha if diritto di escludere ogni

altro creditore dal concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una

causa di prelazione, ma dall 'essere divenuto titolare dei diritti ceduti ". (Cass.

30.5.1960, n. 1398).

E ancora si cita sull 'argomento Ia recente decisione del Tribunale di Ancona che,

con provvedimento di omologa nel procedimento R.G. 15.03.2018, stabi lisce Jo

stesso principio evidenziando come "e Ia natura concorsuale del procedimento e Ia

connessa necessita di applicare Ia parita di trattamento ai creditori a rendere in­

coerente dal punto di vista sistematico if non assoggettamento del cessionario del

quinto ad una eventuale riformulazione dell 'adempimento cosi come prevista per

gli a/tri creditori chirografari" (Tribunale Grosseto 9.05.20 17).

Infine si cita il provvedirnento di omologa del Tribunale di Bologna del 19.07.2018

(R.G. n.2 125/2018).

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La procedura deve prevedere Ia sospensione dei pignoramenti dello sti pendio in

corso. Circa tale aspetto, nella poca chiarezza della norma medesima, si pensa che

per analogia debba essere applicata l'ampia giurisprudenza in materia di concorda­

to. Qualora non vi s ia stato ancora il provvedimento di assegnazione delle somme,

pertanto, Ia procedura esecutiva deve ex lege essere sospesa con il decreta di fissa­

zione dell ' udienza ai sensi e per gli effetti de ll' art. I 0 L.3/20 12.

Con riferimento alle procedure esecutive presso terzi gia concluse con il provvedi­

mento di assegnazione somme, occorre rilevare che, sempre secondo I' orientamento

prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, nel caso in cui le somme non siano

ancora state versate dal terzo pignorato al creditore, Je stesse rientrino nel patrimo­

nio liquidabile all ' intemo della procedura di sovra indebitamento.

Pertanto, nel caso di spec ie, seppure le somme gia accantonate o gia corrisposte non

possano piu essere destinate a lia procedura, tuttavia dal momenta in cui viene depo­

sitato il ricorso e viene aperta Ia procedura mediante decreta del giudice, il terzo

pignorato dovra cessare Ia corresponsione del dovuto al creditore.

Per comprendere Ia convenienza della presente proposta, e necessaria evidenziare

che tutti i crediti vantati sono di natura chirografaria, quindi I 'alternativa per gli

stessi sarebbe quella di attivare procedure esecutive mobiliari dispendiose e sempre

in considerazione dei limiti della pignorabi lita dello stipendio.

Rispetto alia a ltemativa liquidatoria le somme messe a disposizione sono decisa­

mente piu vantaggiose, in quanta il sig. Contadini non possiede nulla, salvo due au­

tovetture usate e a lquanto datate e che il debitore non puo mettere a disposizione del

piano per imprescindibile esigenze lavorative e famigl iari .

lnoltre. la percentuale dj soddjsfazjone della posjzjone debjtoria jn solido con Ia co­

niu~e deve essere sommata con Ia percentuale di soddjsfazione che i credjtori rice­

vono daiJa proposta di piano presentato daiJa si~.ra Gabrielli e che e pari al 16.50%.

il tutto guindi per un totale del 40%.

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Con riferimento alia durata del piano, occorre rilevare che Ia convenienza peri cre­

ditori sul la accettazione del piano vada valutata anche in relazione alia ratio della

norma.

II legislatore, infatti, ha promulgato Ia norma de quo, definita norma "antisuicidi",

proprio per pennettere a debitori meritevoli di non dover subire conseguenze nefa­

ste per situazioni che non hanno voluto e che hanno subito incolpevolmente.

A parere di eminente Dottrina, non e possibile applicare per analogia i criteri che il

legislatore adotta in materia di fallimento e concordato preventive, poicbe !' interes­

se pubblico perseguito nella procedura di fa llimento. attraverso rigidi paletti proce­

durali. e guello della tutela del mercato e il mantcnimento delle imprese capaci.

mentre nella procedura di cui alia 1.3/20 12 l' interesse pubblico tutelato e guello del­

la preyenzjone del rischio usura. della poverta e dell ' esclusione socjale.

In materia di sovra indebitamento, pertanto, Ia durata del piano non puo essere valu­

tata con gli stessi parametri utilizzati nell 'ambito delle procedure concorsuali, rna e necessario considerare che il sovraindebitato, proprio nella sua qualita , non puo es­

sere in grado di proporre un piano di rientro della stessa durata di quello che si pro­

pone in materia di concordato o fa llimento.

Anche Ia giurisprudenza sull 'argomento dimostra che Ia durata di un accordo con i

creditori puo essere decisamente superiore.

Rispetto alia durata del piano si e tenuto conto dell 'orientamento di alcuni Tribunali,

che ritengono fattibili piani anche superiori in durata a cinque.

Si evidenziano infatti alcune pronunce giurisprudenziali orientate in tal sense. Tra le

altre il provvedimento di omologa del Tribunale di Bologna dove per Ia procedura

r.g. n. 1503/201 6, Ia dott.ssa Velotti ha rilevato come Ia durata del piano di dieci

anni potesse ritenersi fattibi le, in quanto l'unica alea sarebbe stata Ia perdita del la­

voro del debitore.

E ancora, si cita il provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Calabria n.

6/2017, con cui si evidenzia che, seppure vi siano ana Iogie con le procedura con­

cordatarie, tuttavia il giudice e libero di esaminare il caso concreto e di decidere che

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una durata superiore ai 5/7 anni puo cssere considerata ammissibile, tenuto canto

anche del supremo interesse dei creditori.

Nel caso di specie peraltro, il piano ha una durata pari a poco piu dei sei anni, anche

se e doveroso porre I 'attenzione sui fatto che Ia durata limitata del piano porta ad

uno svantaggio economico per il creditore, a cui una rateazione maggiore puo cer­

tamente significare una soddisfazione economica superiore.

Come dire che anche aumentando di un solo anno il presente piano, cosa piu che

fattibile vista l'etil del proponente, Ia convenienza peri creditori aumenterebbe.

Con riferimcnto alia fa lcidia dei creditori chirografari, si evidenzia che Ia norma

non prevede un limite minima di soddisfazione dei creditori ed infatti esistono di­

verse pronunce ove sono stati omologati accordi o piani con previsione di restitu­

zione anche minima fino al 2,5% (Tribunale Mantova).

Si cita tra Ia altre Ia pronuncia del Tribunale di Napoli che, con provvedimento del

I 0 gennaio 20 18 (R.g.: n. 5449/20 17), ha omologato un piano che prevede effetti­

vamente Ia falcidia dei creditori nella misura dell'ottanta per cento.

Si fa infine presente che per considerare ammissibile Ia procedura attivata e il ricor­

so depositato non si puo perdere di vista Ia fina lita della procedura secondo le inten­

zioni del legislatore.

Permettere a soggetti meritevol i di accederc alia procedura e di ottenere I' esdebita­

zione ha conseguenze positive per l' intera economia nazionale che riceve nuovo

impulso da soggetti che, altrimenti, schiacciati dai debiti , non avrebbero altra alter­

nati va che sopravvivere allimite della lega lita e senza piu nulla da offrire alia socie­

ta e alia economia.

Tutto cio premesso,

il sig. Contadini , rappresentato e difeso ut supra, chiede che I' III.mo giudice del

Tribunale di Rimini, ritenuti sussi stenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ac­

cesso alia procedura di composizione del la crisi da sovra indebitamento ai sensi del­

la L. 3/2012, voglia fi ssare udienza, ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 Iegge citata,

di sponendo Ia comunicazione del piano allegata e del decreta, con l'avvertimento

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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019

Page 12: Via Bargo dei Leoni, 91 AW. 'v '----r--7-;c M( ,1PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a Rimini in via Quagliati (C.F.:CNTSVT63A28H294T) e difeso

dei provvedimenti che il Tribunate potra adottare ai sensi dell' art. I 0, comma 3, L.

3/20 12.

Si chiede venga di sposta Ia revoca de ll a cessione volontaria della trattenuta dello

stipendio, nonche che vengano sospese tutte le procedure esecutive in corso.

Chiede altresi di voter riunire Ia presente procedura a quella per cui il fasc icolo e stato depositato in pari data a nome della sig.ra Cristina Gabrielli, coniuge del sig.

Contadini, perle motivazioni sopra esposte.

Si allegano i seguenti documenti :

I) Autocertificazione ex art.7 1.3/20 12;

2) certificato stori co di residenza del minore Tosi Alex Gabrielli;

3) Provvedimento dell' II lugl io 20 13 del Tribunate di Bologna decreto r.g.n.

255/20 13;

4) lista passivo;

5) stato di famiglia ;

6) decreto del Tribunate di Bologna del 22.02.20 18 di affidamento definitivo r.g. n.

255/13;

7) visura catastate;

8) visura PRA;

9) parere di fattibilita della dott.ssa Mascilongo;

I 0) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

11 )busta paga;

I 2) nota pro forma avv. Tempesta e avv. Cucchiarini ;

13) preventivo OCC.

Con osservanza.

Rimini , 16 april e 2019

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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019

Page 13: Via Bargo dei Leoni, 91 AW. 'v '----r--7-;c M( ,1PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a Rimini in via Quagliati (C.F.:CNTSVT63A28H294T) e difeso

PROCURA ALLE UTI

II sig. SALVATORE CONTADINI , nato a Rimini il 28.01 .1963 e residente a Rimini in via Quagliati

(C.F.:CNTSVT63A28H294T), relativamente alia procedura di sovra indebitamento che verra attiva­

ta innanzi al Tribunale di Rimini , delega a rappresentarlo assisterlo e difenderlo in g iudizio, in o­

gni fase, stato e grado, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive l'avv. Adriana

Tempesta del Foro di Ferrara (C.F.: TMPDRN69P56G535F), PEC: adriana.tempesta@legalmail. it

e l'avv. Marina Cucchiarini del Foro di Rimini (C.F.: CCCMRN66L58D004D), pee: mari­

na.cucchiarini@ordineavvocatirimini. it, conferendo loro ogni piu ampia facolta di Iegge, ivi com­

prese quelle di transigere, rinunziare agli atti del giudizio, fare accettazioni di rinunzie, conciliare,

incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri collegh i, eleggere/modif icare domi­

cili anche digitali , rinunziare alia comparizione delle parti , riassumere Ia causa, proseguirla, chia­

mare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di

qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti, assumendo sin d'ora

per rato e valido l'operato del suddetto Legale.

Elegge domicilio nello studio deii'Avv. Marina Cucchiarini in Rimini alia via RomaN. 102/B.

Dichiara di essere state informato, ai sensi dell' art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilita di

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fisca li di cui ag li artt. 17 e 20 del

medesimo decreto, nonche dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e condi­

zione di procedibilita della domanda giudiziale.

Dichiara di essere state informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilita di

ricorrere alia convenzione di negoziazione assistita da uno o piu avvocati discipl inata dagli artt. 2 e

ss. del suddetto decreto Iegge.

Dichiara di essere state reso edotto circa il grade di complessita dell'incarico che con Ia presente

procura conferisce, nonche di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal

memento del conferimento sino alia conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, successive modifi­

cazioni e integrazioni, di essere state informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno

utilizzati perle finalita inerenti al presente mandate, autorizzando sin d'ora il relative trattamento.

Rimini, 11 aprile 2019

Sig. Salvatore Contadini

~~(/~ Per autentica, vera Ia firma apposta alia mia presenza

!f'"J ~~a ~ucchiarini Uf (JJ.llAO ~.

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