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STUD! S TUDIO LEGALE
,1 s S 0 rIA 1 0. Avv. Adriana Tempesta Via Bargo dei Leoni, 91
1\11'1. M CucC• ni. AW. t. -j 'v ~ •• 1:/' B .. Al:iOL 44121 FERRARA
·~ ""'' " .. · ·-' ~· , .. ,. ' · · ·Ore!: 0532243482 Cell: 3286306206
TRIBUNALE Dl RIMINI CANCELLERIA FALLIMENTARE
A 2019
7 M(:,1 '----r---;c_ .. ... :
PROPOSTA Dl PIANO DEL CONUMATORE- L. 27.01. 2012 n. 3.
AI Sig. Giudice Delegato aile procedure di composizione delle crisi di sovra indebi
tamento di cui alia Iegge 27/0l/2012 n. 3.
PER: il sig. SALVATORE CONTADINI, nato a Rimini il 28.01.1 963 e residente a
Rimini in via Quagliati (C.F. :CNTSVT63A28H294T) e difeso dall ' Avv. Adriana
Tempesta del Foro di Ferrara, (C.F.: TMPDRN69P56G535F), (PEC: adriana. tempe
sta@le~almai l.it , Fax: 0532242227) e da ll 'avv. Marina Cucchiarini del Fo ro di Ri
mini (C.F.:CCCMRN66L58D004D), domiciliati presso lo studio dell ' avv. Cucchia
rini a Rimini in via Roma 1 02/B, giusta mandato in calce a! presente atto
Premesso che
I) il sig. Contadini, non e soggetto aile procedure concorsuali vigenti e previste
dall 'art. I del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non presenta i requisiti di
fallibil ita richiesti dalla norma citata e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.
7 L.3/20 12 e sotto Ia sua responsabilita, di non aver uti1izzato altre procedure di
cui alia norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provve
dimenti di cui all'art. 14 e 14 bis e che ha fornito tutta Ia documentazione ne-
cessaria a ricostruire Ia propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc. I).
2) il sig. Contadini presta attivita lavorativa come dipendente e non ha mai avuto
particolari problemi economici; tuttavia nel 2008 g li e stato affidato il nipote dai
Servizi Sociali, come si ev ince dal certificato storico di residenza del minore che
ha risulta risiedere con il ricorrente gia nel 2009 quando Ia famiglia risiedeva
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in via Aquaria a Rimini ( doc.2), in quanta i genitori non erano in grado di pren
dersi cura di lui per problemi legati ad un grave disagio famigliare; nel 2013 il
Tribunate di Bologna affida temporaneamente il minore ai coniugi, giusta deere
to r.g. n. 255/ 13 (doc.3);
3) tale circostanza, imprevedibile e a cui non si poteva sottrarre, ha modificato
enonnemente Ia vita famigliare in quanta parte istante ai tempi aveva a carico
tutti i suoi figli e aveva in essere alcuni impegni economici, che era in grado di
soddisfare;
4) per tale motivo e stato costretto ad aumentare Ia propria situazione deb itoria e
attualmente il debito personate del sig. Contadini e pari a € 109.573,91 come da
lista delle passivita che si allega (doc.4); esistono tuttavia alcuni debiti in comu
ne con Ia coniuge Cristina Gabrielli e per questa motivo si deposita contestual
mente al presente piano anche un piano per canto della consorte;
5) il sig. Contadini vive attualmente con Ia moglie, con il figlio ancora a carico e il
nipote (doc.5), definitivamente adottato come da decreta che si all ega (doc.6);
6) Non ha beni immobili intestati come da certifi cazione che si allega (doc.7) e
possiede due autovetture, come da visura del PRA che si allega (doc. 8) di mo
desto val ore, come si si evince dalla relazione di stima effettuata dall ' IVG di
Rimini e consegnata alia dott.ssa Mascilongo ;
7) Le spese medie mensili sono pari a € 3.218,00 come da prospetto di seguito in
dicato, a cui fa fronte in percentuale con Ia moglie, anch 'essa in grado di produr
re reddito, quindi il sig. Contadini e nella possibilita di mettere a disposizione
della procedura una somma significativa;
8) come detto, Ia posizione debitoria e condivisa con al moglie, che ha una propria
situazione economica precaria e per questa motivo deposita anch'essa conte
stualmente una proposta di piano del consumatore innanzi a codesto Tribunate,
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atteso che, vivendo insieme e dovendo pcrtanto contribuire in modo proporzio
nale ali a vita famigli are, c nccessario che partecipino in proporzione alia propria
capacita reddituale a ri solvere le diffi colta economiche chc inevitabi lmente sono
da accomunarsi. La presente proposta va pertanto esaminata unitamente a quella
depositata per conto della s ig.ra Gabri elli .
ORGANISMO DJ COMPOSIZIONE DELLA CRJSI
Ritenendo sussistenti i presupposti per attivare Ia procedura di sovraindebitamento
e attesa Ia posizione comune debitoria, il ricorrente ha depositato istanza di nomina
dell 'OCC a i sensi e per gli effetti dell' art. 15 L.3/20 12 innanzi all 'O.C.C. Romagna,
chiedendo che venisse nominate un solo gestore per Ia propria posizione e per quel
la della coniuge; e state quindi nominata Ia dott.ssa Marta Mascilongo, Dettore
Commercialista dell 'ODCEC di Rimini, con studio a Cattolica in Piazza della Re
pubblica 3, quale Gestore della Cris i, cui e demandato I' incarico di procedere aile
comunicazioni all ' ente incaricato della riscossione, agli uffici fisca li e pres so gli
enti locali, competenti sulla base dell 'ultimo domicilio fiscale dei proponenti, non
che di predisporre Ia relazione contenente:
- il giudizio sulla completezza e attendibilita della documentazione depositata a cor
redo della domanda;
- il giudizio sulla fattibilita del piano come proposto;
- con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, I 'attestazione che Ia I oro soddi-
sfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale su i ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo a! valore di mercato attribuibile a i beni sui quali insiste
Ia prelazione.
La dott.ssa Mascilongo ha altresi partecipato e coadiuvato it debitore nella redazio
ne di un piano, attestandone Ia fattibilita, come da parere di fattibi lita, che si allega
(doc.9).
LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO
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II sig. Contadini , come detto, ha contratto i debiti a t fine di venire incontro a lta Sl-
tuazione famigliare divenuta gravosa per una serie di circostanze sopra descritte.
L'adozione del nipotc prima in via temporanea e poi definit iva prescindeva da una
sua scelta, in quanta I 'alternativa poteva essere so lo I 'a llontanamento dal solo nu
cleo famigliare esistente per it minore.
Tutte le somme derivanti dai finanziamenti sono state finalizzate at sostentamento
della famiglia.
Occorre pera ltro evidenziare che I 'attuale ricorrente, ins ieme a lta moglie, si era no
gia ne t 20 12 rivolti ad una societa denominata "Agenzia Debiti consulenza Legale
ai debitori", che si era assunta l' impegno di aiutarli ad uscire da una situazione che
gia si palesava critica.
La societa non solo non ha svolto l' incarico conferito, rna ha aggravato ulteriormen
te Ia gia precaria situazione economica dei coniugi.
Certamente si puo ravvedere in tale comportamento una certa ingenuita, rna e pro
prio a soggetti come I 'attua le ricorrente che e stata destinata Ia L.3/20 12, propio per
evitare che persone volenterose e desiderose di sanare Ia propria posizione debitoria
possano rivolgersi a soggetti non adatti e a volte senza scrupoli, con it solo fi ne di
guadagnare senza produrre it risultato relativa all'incarico conferito.
Nei confronti della societa menzionata e stata spa rta denuncia- quere lae tutta Ia do
cumentazione comprovante ta le vicenda e stata consegnata alta dott.ssa Mascilongo.
La lista creditori allegata indica i debiti personali, nonche quelli per cui e responsa
bile in solido con Ia coniuge nella misura del 50%. Si evidenzia che it debito cointe
stato con Ia sig.ra Gabrielli deriva da lla comune posizione di garanti per un prestito
che era stato a suo tempo corrisposto dalla Banca Popolare Valconca e che era stato
destinato al ta figlia at fine di permetterle di iniziare Ia propria attivita. La nota crisi
economica che ha colpito tutti i settori ha reso impossibile per Ia figlia restituire Ia
somma ricevuta e, conseguentemente, l'ente creditore ha escusso entrambi i coniugi
per it recupero del credito medesimo.
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Tutti i debiti sono di natura personale, quindi Ia connotazione di consumatore , se
condo Ia defini zione che ne da Ia L.3/20 12 e soddisfatta.
Per tale motivo si intende proporre un piano del consumatore
RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI Ulr
TIM I CINQUE ANNI SUI DEBITI
Dai fatti esposti si rileva come Ia meritevolezza circa l'esperibilita della procedura
esista, in quanto i motivi indicati evidenziano le circostanze che hanno condotto al
sovra indebitamento. Le dichiarazioni dei rcdditi allegate sono Ia prova della possi
bile solvibilita del ricorrente (doc. I 0);
INDICAZIONE DELL'ESISTENZA Dl EVENTUAL! A TTl DEL DEBITORE
IMPUGNATI DAI CREDITORI
Attualmente e stata attivata una procedura di pignoramento presso terzi a cura del la
Banca Popolare Valconca nei confronti di entrambi i con iugi .
E' inoltre in corso il pignoramcnto dello stipendio da parte della societa Marte SPY
s.r. l. , nonche una cessione volontaria del quinto a favore di Italcredi Finanziaria .
on risultano atti dei debitori impugnati dai creditori, come attestato da l ricorrente
nel relativo a! legato e verificato dal nominato professionista.
ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE
DEL RICORRENTE
II sig. Contadini presta attivita lavorativa presso il gntppo Hera e percepisce uno
stipendio medio pari a € 2.000,00, come da busta paga che si all ega (doc. 1 1 ).
Attualmente insistono sullo stipendio Ia trattenuta del quinto per un finanziamento e
i pignoramenti presso terzi gia menzionati.
II ricorrente attualmente vive con Ia coniuge presso l'abitazione regolarmente loca
ta, unitamente al figlio non economicamente indipendente e al nipote anch 'esso non
indipendente.
Con il proprio stipendio mensile il ricorrente, pertanto, sarebbe in grado di far fronte
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regolarmente aile proprie neccssita, se non insistessero le trattenute gia indicate,
come da dettagliati prospetti messi a di sposizione deii'O.C.C e, conseguentemente,
a mcttere a disposizione del piano una somma congrua per far fronte aile spese me
die mensili e al proprio debito, nonche a quello condiviso con Ia coniuge per Ia qua
le e stato depositato un piano del consumatore .
Le spese medie mensi li sono di seguito elencate:
Descrizione
STIPENDIO
AFFITTO
MAN GlARE
UTENZE
BOLLI E ASSICURAZIONE
VARIE
BENZINA MEZZI
TAR I
SPESE IMPREVISTI
I Totale spese mensili
6
1m porto mensile attuale
2.030,00
€ 950,00
€1 .000,0 0
€400,00
€ 124,00
€ 200,00
€400,00
€44,00
€ 100,00
€3.21 8,0 0
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spese mensi li al 50%
ACCANTONAMENTO PER CURE MEDfCHE
SOMMA PER PIANO
€1.609,0 0
€51 ,00
€370,00
Per tutto quanto premesso i sottoscritti avvocati, in nome e per conto del s ig. Salva
tore Contadini, presentano il seguente
PIANO DEL CONSUMATORE
Per quanto riguarda Ia posizione debitoria, Ia stessa ammonta a € I 09.573,91. Tolte
le spese medie mensili per cui il sig. Contadini contribuisce nella misura del 50%, Ia
somma a djsposjziooe del piano sja pari a € 370.00
La proposta che il ricorrente vorrebbe formulare consiste nel mettere a disposizione
del piano, per il pagamento dei debiti, Ia somma pari a € 28.860,00, divenienti dalla
sua capacita reddituale, mediante Ia corresponsione di n. 78 rate mensili.
Tale somma viene corrisposta peril pagamento integrate delle spese per it compen
so dell 'OCC e del legale, il tutto per un totale di € 3 .868,68, giusta nota pro forma
( doc. l 2) e preventivo dell ' OCC ( doc.13), che si allegano.
La restante somma verra distribuita ai creditori con le seguenti moda lita:
Pagamento nella misura de l 23,50% del credito vantato nei confronti di tutti i credi-
tori.
Come gia detto, il piano prevede Ia sospensione della trattenuta del quinto dello sti
pendio, nonche del pignoramento presso terzi in corso.
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Cio e possibile ai sensi e per gli effetti della recente interpretazione che Ia giuri
sprudenza fornisce relativamente alia posizione che i creditori soddisfatti attraverso
Ia trattenuta del quinto dcllo stipendio assumono rispetto alia procedura in essere.
II principio secondo cui e Ia Iegge che stabi lisce quali siano i crediti privilegiati vie
ne confermato anche dalla Giurisprudenza. Si cita fra tutte Ia pronuncia della Su
prema Corte n. 1398/60 Secondo cui "Ia funzione di garanzia che le parti attribui
scono aile cessioni dei crediti non puo far diventare privilegiato if credito che con
essi si volle garantire. I Attraverso Ia cessione dei crediti puo attuarsi una garanzia
atipica, ma non puo costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di Ieg
ge che consideri Ia cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privile
gio. I Invero, lafonte del privilegio e so/tanto Ia Iegge e, pertanto, Ia determinazio
ne di esso e sottratta all 'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono
ammessi a/tri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla Iegge. Le norme che li di
sciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpreta
zione analogica. I E ' vero che if creditore cessionario ha if diritto di escludere ogni
altro creditore dal concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una
causa di prelazione, ma dall 'essere divenuto titolare dei diritti ceduti ". (Cass.
30.5.1960, n. 1398).
E ancora si cita sull 'argomento Ia recente decisione del Tribunale di Ancona che,
con provvedimento di omologa nel procedimento R.G. 15.03.2018, stabi lisce Jo
stesso principio evidenziando come "e Ia natura concorsuale del procedimento e Ia
connessa necessita di applicare Ia parita di trattamento ai creditori a rendere in
coerente dal punto di vista sistematico if non assoggettamento del cessionario del
quinto ad una eventuale riformulazione dell 'adempimento cosi come prevista per
gli a/tri creditori chirografari" (Tribunale Grosseto 9.05.20 17).
Infine si cita il provvedirnento di omologa del Tribunale di Bologna del 19.07.2018
(R.G. n.2 125/2018).
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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019
La procedura deve prevedere Ia sospensione dei pignoramenti dello sti pendio in
corso. Circa tale aspetto, nella poca chiarezza della norma medesima, si pensa che
per analogia debba essere applicata l'ampia giurisprudenza in materia di concorda
to. Qualora non vi s ia stato ancora il provvedimento di assegnazione delle somme,
pertanto, Ia procedura esecutiva deve ex lege essere sospesa con il decreta di fissa
zione dell ' udienza ai sensi e per gli effetti de ll' art. I 0 L.3/20 12.
Con riferimento alle procedure esecutive presso terzi gia concluse con il provvedi
mento di assegnazione somme, occorre rilevare che, sempre secondo I' orientamento
prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, nel caso in cui le somme non siano
ancora state versate dal terzo pignorato al creditore, Je stesse rientrino nel patrimo
nio liquidabile all ' intemo della procedura di sovra indebitamento.
Pertanto, nel caso di spec ie, seppure le somme gia accantonate o gia corrisposte non
possano piu essere destinate a lia procedura, tuttavia dal momenta in cui viene depo
sitato il ricorso e viene aperta Ia procedura mediante decreta del giudice, il terzo
pignorato dovra cessare Ia corresponsione del dovuto al creditore.
Per comprendere Ia convenienza della presente proposta, e necessaria evidenziare
che tutti i crediti vantati sono di natura chirografaria, quindi I 'alternativa per gli
stessi sarebbe quella di attivare procedure esecutive mobiliari dispendiose e sempre
in considerazione dei limiti della pignorabi lita dello stipendio.
Rispetto alia a ltemativa liquidatoria le somme messe a disposizione sono decisa
mente piu vantaggiose, in quanta il sig. Contadini non possiede nulla, salvo due au
tovetture usate e a lquanto datate e che il debitore non puo mettere a disposizione del
piano per imprescindibile esigenze lavorative e famigl iari .
lnoltre. la percentuale dj soddjsfazjone della posjzjone debjtoria jn solido con Ia co
niu~e deve essere sommata con Ia percentuale di soddjsfazione che i credjtori rice
vono daiJa proposta di piano presentato daiJa si~.ra Gabrielli e che e pari al 16.50%.
il tutto guindi per un totale del 40%.
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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019
Con riferimento alia durata del piano, occorre rilevare che Ia convenienza peri cre
ditori sul la accettazione del piano vada valutata anche in relazione alia ratio della
norma.
II legislatore, infatti, ha promulgato Ia norma de quo, definita norma "antisuicidi",
proprio per pennettere a debitori meritevoli di non dover subire conseguenze nefa
ste per situazioni che non hanno voluto e che hanno subito incolpevolmente.
A parere di eminente Dottrina, non e possibile applicare per analogia i criteri che il
legislatore adotta in materia di fallimento e concordato preventive, poicbe !' interes
se pubblico perseguito nella procedura di fa llimento. attraverso rigidi paletti proce
durali. e guello della tutela del mercato e il mantcnimento delle imprese capaci.
mentre nella procedura di cui alia 1.3/20 12 l' interesse pubblico tutelato e guello del
la preyenzjone del rischio usura. della poverta e dell ' esclusione socjale.
In materia di sovra indebitamento, pertanto, Ia durata del piano non puo essere valu
tata con gli stessi parametri utilizzati nell 'ambito delle procedure concorsuali, rna e necessario considerare che il sovraindebitato, proprio nella sua qualita , non puo es
sere in grado di proporre un piano di rientro della stessa durata di quello che si pro
pone in materia di concordato o fa llimento.
Anche Ia giurisprudenza sull 'argomento dimostra che Ia durata di un accordo con i
creditori puo essere decisamente superiore.
Rispetto alia durata del piano si e tenuto conto dell 'orientamento di alcuni Tribunali,
che ritengono fattibili piani anche superiori in durata a cinque.
Si evidenziano infatti alcune pronunce giurisprudenziali orientate in tal sense. Tra le
altre il provvedimento di omologa del Tribunale di Bologna dove per Ia procedura
r.g. n. 1503/201 6, Ia dott.ssa Velotti ha rilevato come Ia durata del piano di dieci
anni potesse ritenersi fattibi le, in quanto l'unica alea sarebbe stata Ia perdita del la
voro del debitore.
E ancora, si cita il provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Calabria n.
6/2017, con cui si evidenzia che, seppure vi siano ana Iogie con le procedura con
cordatarie, tuttavia il giudice e libero di esaminare il caso concreto e di decidere che
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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019
una durata superiore ai 5/7 anni puo cssere considerata ammissibile, tenuto canto
anche del supremo interesse dei creditori.
Nel caso di specie peraltro, il piano ha una durata pari a poco piu dei sei anni, anche
se e doveroso porre I 'attenzione sui fatto che Ia durata limitata del piano porta ad
uno svantaggio economico per il creditore, a cui una rateazione maggiore puo cer
tamente significare una soddisfazione economica superiore.
Come dire che anche aumentando di un solo anno il presente piano, cosa piu che
fattibile vista l'etil del proponente, Ia convenienza peri creditori aumenterebbe.
Con riferimcnto alia fa lcidia dei creditori chirografari, si evidenzia che Ia norma
non prevede un limite minima di soddisfazione dei creditori ed infatti esistono di
verse pronunce ove sono stati omologati accordi o piani con previsione di restitu
zione anche minima fino al 2,5% (Tribunale Mantova).
Si cita tra Ia altre Ia pronuncia del Tribunale di Napoli che, con provvedimento del
I 0 gennaio 20 18 (R.g.: n. 5449/20 17), ha omologato un piano che prevede effetti
vamente Ia falcidia dei creditori nella misura dell'ottanta per cento.
Si fa infine presente che per considerare ammissibile Ia procedura attivata e il ricor
so depositato non si puo perdere di vista Ia fina lita della procedura secondo le inten
zioni del legislatore.
Permettere a soggetti meritevol i di accederc alia procedura e di ottenere I' esdebita
zione ha conseguenze positive per l' intera economia nazionale che riceve nuovo
impulso da soggetti che, altrimenti, schiacciati dai debiti , non avrebbero altra alter
nati va che sopravvivere allimite della lega lita e senza piu nulla da offrire alia socie
ta e alia economia.
Tutto cio premesso,
il sig. Contadini , rappresentato e difeso ut supra, chiede che I' III.mo giudice del
Tribunale di Rimini, ritenuti sussi stenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ac
cesso alia procedura di composizione del la crisi da sovra indebitamento ai sensi del
la L. 3/2012, voglia fi ssare udienza, ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 Iegge citata,
di sponendo Ia comunicazione del piano allegata e del decreta, con l'avvertimento
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Ist. n. 1 dep. 02/05/2019
dei provvedimenti che il Tribunate potra adottare ai sensi dell' art. I 0, comma 3, L.
3/20 12.
Si chiede venga di sposta Ia revoca de ll a cessione volontaria della trattenuta dello
stipendio, nonche che vengano sospese tutte le procedure esecutive in corso.
Chiede altresi di voter riunire Ia presente procedura a quella per cui il fasc icolo e stato depositato in pari data a nome della sig.ra Cristina Gabrielli, coniuge del sig.
Contadini, perle motivazioni sopra esposte.
Si allegano i seguenti documenti :
I) Autocertificazione ex art.7 1.3/20 12;
2) certificato stori co di residenza del minore Tosi Alex Gabrielli;
3) Provvedimento dell' II lugl io 20 13 del Tribunate di Bologna decreto r.g.n.
255/20 13;
4) lista passivo;
5) stato di famiglia ;
6) decreto del Tribunate di Bologna del 22.02.20 18 di affidamento definitivo r.g. n.
255/13;
7) visura catastate;
8) visura PRA;
9) parere di fattibilita della dott.ssa Mascilongo;
I 0) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
11 )busta paga;
I 2) nota pro forma avv. Tempesta e avv. Cucchiarini ;
13) preventivo OCC.
Con osservanza.
Rimini , 16 april e 2019
t!JtJ!lM~p;;;·
12
Ist. n. 1 dep. 02/05/2019
PROCURA ALLE UTI
II sig. SALVATORE CONTADINI , nato a Rimini il 28.01 .1963 e residente a Rimini in via Quagliati
(C.F.:CNTSVT63A28H294T), relativamente alia procedura di sovra indebitamento che verra attiva
ta innanzi al Tribunale di Rimini , delega a rappresentarlo assisterlo e difenderlo in g iudizio, in o
gni fase, stato e grado, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive l'avv. Adriana
Tempesta del Foro di Ferrara (C.F.: TMPDRN69P56G535F), PEC: adriana.tempesta@legalmail. it
e l'avv. Marina Cucchiarini del Foro di Rimini (C.F.: CCCMRN66L58D004D), pee: mari
na.cucchiarini@ordineavvocatirimini. it, conferendo loro ogni piu ampia facolta di Iegge, ivi com
prese quelle di transigere, rinunziare agli atti del giudizio, fare accettazioni di rinunzie, conciliare,
incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri collegh i, eleggere/modif icare domi
cili anche digitali , rinunziare alia comparizione delle parti , riassumere Ia causa, proseguirla, chia
mare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di
qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti, assumendo sin d'ora
per rato e valido l'operato del suddetto Legale.
Elegge domicilio nello studio deii'Avv. Marina Cucchiarini in Rimini alia via RomaN. 102/B.
Dichiara di essere state informato, ai sensi dell' art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilita di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fisca li di cui ag li artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, nonche dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e condi
zione di procedibilita della domanda giudiziale.
Dichiara di essere state informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilita di
ricorrere alia convenzione di negoziazione assistita da uno o piu avvocati discipl inata dagli artt. 2 e
ss. del suddetto decreto Iegge.
Dichiara di essere state reso edotto circa il grade di complessita dell'incarico che con Ia presente
procura conferisce, nonche di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
memento del conferimento sino alia conclusione dell'incarico.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, successive modifi
cazioni e integrazioni, di essere state informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno
utilizzati perle finalita inerenti al presente mandate, autorizzando sin d'ora il relative trattamento.
Rimini, 11 aprile 2019
Sig. Salvatore Contadini
~~(/~ Per autentica, vera Ia firma apposta alia mia presenza
!f'"J ~~a ~ucchiarini Uf (JJ.llAO ~.
Ist. n. 1 dep. 02/05/2019