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VOLUNTARY DISCLOSURE: ISTRUZIONI D’USO

VOLUNTARY DISCLOSURE: ISTRUZIONI€¦ · Voluntary Disclosure ... attività: circolare n. 45/E del 2010 e n. 38/E del 2013). Ambito soggettivo Ambito oggettivo Benefici Procedura

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VOLUNTARY DISCLOSURE: ISTRUZIONI

D’USO

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LA LEGGE

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 introducenell’ordinamento italiano la disciplina della collaborazionevolontaria (c.d. voluntary disclosure) in materia tributariasecondo le linee guida tracciate dall’OCSE (vd. doc. OffshoreVoluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance andpolicy advise, settembre 2010)

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Caratteristiche salienti della disclosure

Violazioni commesse fino al 30 settembre 2014

Attivabile solo una volta ed entro il 30 settembre 2015

No «anonimato»

Coinvolgimento «soggetti collegati»

IN BREVE

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AGENDA SOMMARIO

• Ambito soggettivo di applicazione- I soggetti ex art. 4, D.L. n. 167/1990- Gli altri soggetti non ricompresi nell’art. 4, D.L. n. 167/1990- Cause ostative all’accesso alla v.d.

• Ambito oggettivo di applicazione- Oggetto della regolarizzazione- Periodi di imposta accertabili

• Benefici della v.d.- Sanzioni penali- Sanzioni quadro RW- Sanzioni su imposte- Forfetizzazione

• Procedura- Adempimenti del contribuente- Adempimenti A.f.

• Esempi di calcolo

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A CHI SI RIVOLGE (1/6)

SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE (all’art. 4, D.L. n.167/1990 (segue)

La procedura di collaborazione volontaria è applicabile innanzitutto all’autore di violazione diobblighi di cui all’art. 4 del d.l. n. 167/1990, i.e.:

- Persone fisiche

- Enti non commerciali (es trust)

- Società semplici ed equiparate;

residenti in Italia che detengono o detenevano investimenti all’estero in violazione degli obblighi dimonitoraggio

- nonché soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne sianotitolari effettivi in base alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, lett. u), e dell’allegato tecnico ald.lgs. 231/2007 (valevole dal periodo d’imposta 2013)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo Benefici Procedura

Esempi di calcolo

Un caso pratico

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A CHI SI RIVOLGE (2/6)

SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE(all’art. 4, D.L. n. 167/1990 (segue)

Non necessario che il contribuente sia residente nel momento in cui presental’istanza: è rilevante che sia stato resdidente in Italia negli anni interessatidalla procedura (circolare n. 10/E del 2015)

Può avvalersi della procedura anche chi detiene attività all’estero senzaesserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggettointerposto o a intestazioni fiduciarie estere

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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A CHI SI RIVOLGE (3/6)

SOGGETTI INTERESSATI DALLE NORME SUL C.D. MONITORAGGIO FISCALE (all’art.4, D.L. n. 167/1990

La legge prevede (art. 1) l’inserimento di un art. 5-quater nel D.L. n. 167/1990 inbase al quale l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall’art.4, comma 1 commessa fino al 30 settembre 2014 può avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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A CHI SI RIVOLGE (4/6)

ALLARGAMENTO A TUTTI I CONTRIBUENTI

La legge prevede l’accesso alla v.d. non solo per chi ha commesso violazioni agliobblighi di monitoraggio fiscale, ma per tutti i contribuenti (quindi anche per lesocietà italiane), a prescindere da condotte riferibili ad attività detenute all’estero(vd. art. 1, comma 2 della legge)

L’estensione della procedura di v.d. anche a contribuenti autori di violazioniriguardanti attività detenute in Italia è stata prevista al fine di non incorrere inevidenti discriminazioni di trattamento

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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SOGGETTI COLLEGATI (ad esempio, contitolari di conti correnti o procuratori)

La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione siconsidera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quoteeguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità (art. 5-quinquies c. 9)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCURE E DELEGHE (1/2)

La precedente prassi dell’A.F. ha confermato:

obbligo RW anche per coloro che, pur non essendo titolari delle attività, ne hannodisponibilità o possibilità di movimentazione (Circolare n. 38/E del 2013)

se un soggetto residente ha “la delega al prelievo su conto corrente estero è tenuto allacompilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per contodell’intestatario, come nel caso o di amministratori di società” (Circolari 28/E del 2011 e10/E del 2014 e Istruzioni RW Unico 2014 Pf)

la “ratio delle norme sul monitoraggio fiscale … presuppongono una relazione giuridica(intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) tra soggetto edisponibilità estere che non si esaurisce nella semplice possibilità di disporre dellesomme attraverso prelievi o versamenti” (Circolare n. 10/E del 2014)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCURE E DELEGHE -CIRCOLARE 10/E/2015 (2/2)

La procedura può riguardare anche attività cointestante o nella disponibilità di più soggetti(es. per effetto di deleghe di firma ad operare su un conto)

In tal caso:

l’istanza deve essere presentata «pro-quota» in maniera autonoma da ciascuno deisoggetti interessati (secondo la presunzione dell’art. 5-quinquies comma 9) e produrràeffetti solo nei confronti dei richiedenti

possibile fornire prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti («in caso dideleghe o procure, dovrà essere evidenziato il sostanziale utilizzo al fine di meglio definirela presunzione di possesso in quote uguali»)

N.B.: per i soggetti che non abbiano aderito alla procedura di emersione si applicano le regolegenerali (obblighi di monitoraggio – e conseguenti sanzioni – parametrati sul 100% delleattività: circolare n. 45/E del 2010 e n. 38/E del 2013).

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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SOGGETTI INTERPOSTI

I soggetti «interponenti», in quanto responsabili degli obblighi tributari (fiscali e valutari) connessi con ilpatrimonio «formalmente» intestato a soggetti meramente interposti quali, ad esempio:

trust (interposto ai fini fiscali secondo le Circ. 43/E del 2009 e 61/E DEL 2010)

polizze (in caso di riqualificazione contrattuale, es. se il contraente/assicurato può movimentare leattività in polizza «direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso unproprio gestore di fiducia»: v. Circ. 10/E del 2015)

fondazioni

strutture societarie (Circ. 99/E del 2001; Ris. 134/E del 2002)

possono attivare la VD per regolarizzare violazioni tributarie relative al predetto patrimonio

N.B.: Anche il soggetto «interposto», rincorrendone i presupposti (residenza in Italia e disponibilità aqualunque titolo o possibilità di movimentare attività finanziarie all’estero pur non essendonebeneficiario effettivo), può regolarizzare le violazioni della normativa sul monitoraggio

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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TRUST INTERPOSTI (1/2)

Con riferimento a strutture quali trust (e analoghi istituti quali es. le fondazioni):

«questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facentiparte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponenteoppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari» (Circolare 10/E del 2015)

«ogni qualvolta il trust … semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che necostituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari deltrust… il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto aisoggetti che non ne hanno l’effettiva disponibilità» (Circolare n. 38/E del 2013)

«occorre considerare se … sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilitàdei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti» (Circolare28/E del 2012)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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TRUST INTERPOSTI- CIRCOLARE 61/E/2010 (2/2)

Criterio-guida: “non… validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust… nei qualil’attività del trustee risulti eterodiretta… di essenziale importanza è l’effettivo potere deltrustee… e in ciò che emerge non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche daelementi di mero fatto” (cfr. altresì Risoluzione n. 8/E del 2003)

esemplificazioni in linea col criterio-guida: (i) trust che il disponente (o il beneficiario) puòfar cessare liberamente, (ii) trust in cui il disponente ha il potere di porre termineanticipatamente al trust

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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POLIZZE ASSICURATIVE (1/4)

In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie diassicurazione estere possono dar luogo a:

redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR («redditi compresinei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e dicapitalizzazione», percepiti:

• alla scadenza del contratto

• in ipotesi di riscatto (anche parziale) della polizza

• anche in caso di cessione, tipicamente laddove la polizza attribuisca un rendimentominimo garantito (art. 6 TUIR)

redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del TUIR realizzati in caso dicessione del contratto prima della scadenza della polizza

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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POLIZZE ASSICURATIVE (2/4)

Tra l’altro, prevedono:

l’imposizione solo in caso di «monetizzazione» della polizza

applicazione di una aliquota unica del 26% (12,5% per la quota riferibile ai titoli diStato) a prescindere dal sottostante

la possibilità di compensare minus/plusvalenze senza limiti temporali

esenzione dall’imposta di successione

Dal 1 gennaio 2015 sono imponibili, invece, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari diun’assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, a seguito del decessodell’assicurato (fino ad allora esenti – Legge di stabilità 2015)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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POLIZZE ASSICURATIVE (3/4)

Il rischio di riqualificazione del contratto assicurativo (in altro prodotto finanziario)dipende, tra l’altro da:

effettiva incidenza del c.d. «rischio demografico» ai fini del pagamento delcapitale/rendita al verificarsi dell’evento assicurato

modalità di selezione degli assets sottostanti la polizza (riservata al gestore ovverocondivisa con il policyholder)

rilascio di procure dalla compagnia al contraente

disponibilità indiretta attraverso «gestore di fiducia»

anzianità del soggetto assicurato

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo Benefici Procedura

Esempi di calcolo

Un caso pratico

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POLIZZE ASSICURATIVE (4/4)

In caso di polizza meramente interposta tra il patrimonio ed il policyholder

il policyholder potrà attivare la VD per regolarizzare le violazioni degli obblighi tributarirelativi agli assets sottostanti, formalmente intestati alla compagnia assicurativa

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

La detenzione dei patrimoni attraverso strutture societarie comporta, ai fini di una correttaapplicazione della procedura di VD, la necessità di stabilire, in primis, se tale struttura societaria è:

interposta, in tal caso il socio fiscalmente residente in Italia potrà attivare la VD per regolarizzarele violazioni (fiscali e valutarie) concernenti i singoli assets direttamente detenuti dalla società

reale, in tal caso occorrerà ulteriormente stabilire:

• la residenza fiscale della società

• la natura «qualificata» o «non qualificata» della partecipazione

• se trattasi di partecipazione CFC black o white list ovvero impresa estera collegata

• eventuali distribuzioni di utili

Solo così, infatti, il socio potrà correttamente attivare la procedura di VD per regolarizzare le violazioni(fiscali e valutarie) connesse alla partecipazione

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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EREDI

Possono aderire al programma anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

Effetti sulla procedura e sui termini (art. 65, D.P.R. n. 600/1973):

•decesso ante 31 maggio 2015: presentazione dell’istanza dagli eredi in quanto tali (e in proprio, per violazioni loro ascrivibili) entro il 30 settembre 2015;

•decesso dopo il 31 maggio 2015: l’istanza può essere presentata dagli eredi (in quanto tali e/o in proprio) entro il 31 dicembre 2015 (tenuto conto della proroga di 90 giorni dei termini per l’accertamento delle annualità in scadenza);

•decesso successivo alla presentazione dell’istanza da parte del de cuius: facoltà dell’erede di concludere la procedura presentando una nuova istanza in qualità di erede (con proroga semestrale dei termini per gli adempimenti successivi: es. pagamento anche in forma rateale).

In ogni caso: intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997).

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

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calcoloUn caso pratico

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OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

Oggetto della regolarizzazione sono:

le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale

le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relativeaddizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, aprescindere da condotte riferibili ad attività detenute all’estero

le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, a prescindere dacondotte riferibili ad attività detenute all’estero

Le norme fanno riferimento anche al calcolo degli oneri previdenziali (vedi art. 5quater, comma 1, lettera a) introdotto dall’art. 1, co. 1 della legge e art. 1, comma 3,lett. a) in assenza di trasferimento di risorse all’estero)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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AMBITO OGGETTIVO («ALL-IN»)

Ambito oggettivo «proprio»: investimenti e le attività di natura finanziaria illecitamentecostituiti o detenuti all’estero e i redditi non dichiarati, commessi a tali investimenti ed attività

Ambito oggettivo «derivato nazionale»: imponibili non connessi con i predetti investimenti eattività di natura finanziaria

La procedura internazionale (Circolare 10/E/2015)

• a prescindere delle violazioni connesse con le attività estere «non può che riguardare l’interaposizione fiscale del contribuente che la richiede»

• «effetto attrattivo» limitato ai soli periodi d’imposta relativi ai redditi delle attività estere

Inosservanza: «… dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi aquesti connesse o maggiori imponibili … fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambitodella procedura…. si dovrà procedere ad interessare l’autorità giudiziaria» (Circolare 10/E/2015, p.61)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

DISCIPLINA VIOLAZIONE ANNI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO

V.D. NEL 2015

Monitoraggio – Stati Black List

Violazione quadro RW (5+5+1) 2004 - 2013

Monitoraggio – Stati White List

Violazione quadro RW (5+1) 2009 - 2013

Monitoraggio – Stati Black List con accordo

Violazione quadro RW (5+1) 2009 - 2013

White list o Black list con accordo Infedele dichiarazione

(4+1) 2010 - 2013

Imposte sui redditi, IVA White list o Black list con accordo Omessa dichiarazione

(5+1) 2009 - 2013

e sostituti d’imposta Black list Infedele dichiarazione

(4+4+1) 2006 - 2013

Black list Omessa dichiarazione

(5+5+1) 2004 - 2013

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

Non si applica il raddoppio dei termini di accertamento relativo alle attività detenutenegli Stati a fiscalità privilegiata (art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009) se congiuntamente:

l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmetterealle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto div.d.

gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato stipulano con l’Italia accordi checonsentano un effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dalla entrata invigore delle nuove disposizioni in tema di v.d

NB: L’autorizzazione presso l’intermediario solo nel caso in cui si vuole mantenere leattività nel paese black list (Circolare 10/E/2015, cd. monitoraggio rafforzato)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

Qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano stati oggetto di trasferimento indiversi Paesi black list, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2004 al 2013, affinchéoperi la non applicazione del raddoppio dei termini in parola, tutti i suddetti Paesidevono aver sottoscritto l’accordo con l’Italia (Circolare 10/E/2015)

Violazioni penalmente rilevanti: il D.Lgs. n. 128/2015 attuativo della Delega Fiscalesull’abuso del diritto, ha aggiunto un ulteriore periodo all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n.600/1973 (e all’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972), prevedendo che il raddoppionon operi qualora la denuncia, presentata dall’Amministrazione Finanziaria o dallaGdF, sia trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI

L’ancora di salvataggio per i periodi non ancora prescritti penalmente: inaggiunta alla predetta modifica in tema di raddoppio, relativa alle violazionitributarie che diano luogo ad un obbligo di denuncia penale ex. Art. 331 c.c.p., ilD.Lgs n. 128/2015 ha opportunamente eliminato anche il disallineamentotemporale esistente tra l’arco temporale oggetto della procedura di VD (inassenza di raddoppio, 4 o 5 anni, a seconda che la dichiarazione sia stata o menopresentata) e il termine di prescrizione ordinario dei reati tributari. E’ statoopportunamente previsto che per i reati coperti dalla voluntary disclosure dicui all’articolo 5-quinquies, comma 1, non si potrà esercitare l’azione penalenemmeno per gli anni 2008 e 2009 (non ancora prescritti penalmente) inrelazione agli imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate permezzo della procedura.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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GLI EFFETTI DELLE NUOVE INTRODUZIONI (LA PROROGA TECNICA – PROVVEDIMENTODEL 14 SETTEMBRE 2015)

Al fine di consentire ai contribuenti che intendono avvalersi del dispostodell’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 128/2015, evidenziando la sussistenza di causedi non punibilità per anni ricadenti al di fuori del perimetro della voluntary,l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità per il contribuente di provvederealla trasmissione della relazione e della documentazione di accompagnamentoanche oltre il termine del 30 settembre 2015, purché entro 30 giorni dall’inviodell’istanza originaria.

Di conseguenza, anche un’istanza integrativa, che deve essere presentata entro ladata di invio della relazione, potrà essere spedita telematicamente anche dopo ladata del 30 settembre 2015, purchè entro i 30 giorni dall’invio dell’istanza originaria(comunicato stampa del 15 settembre u.s.)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo Benefici Procedura

Esempi di calcolo

Un caso pratico

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GLI EFFETTI DELLE NUOVE INTRODUZIONI (LA PROROGA TECNICA – PROVVEDIMENTODEL 14 SETTEMBRE 2015)

Di tale proroga tecnica potranno beneficiare tutti i contribuenti, pertanto (i) coloroche, avendo concretizzato violazioni penalmente rilevanti in annualità non ancorapenalmente prescritte (i.e. 2008-2009), hanno già presentato l’istanza e la relazione,ma intendono avvalersi della copertura di cui all’articolo 5-quinquies, comma 1,integrando la relazione nei trenta giorni successivi all’emanazione del Provvedimentodell’Agenzia delle Entrate (i.e. entro il 14 ottobre p.v.)(ii) coloro che, a prescinderedall’aver realizzato fattispecie penalmente rilevanti in annualità non ancoraprescritte, non hanno ancora presentato l’istanza di accesso alla procedura, possonotrasmettere la relazione di accompagnamento entro il trentesimo giorno successivoalla trasmissione dell’istanza (la cui scadenza è ancora fissata al 30 settembre 2015)

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PAESE DI LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI DEGLI EFFETTI PREMIALI

Se le attività estere sono localizzate in un Paese che già di per sé garantival’occultamento al fisco italiano (es. CH o Monaco), si considerano detenute in talePaese anche se intestate fittiziamente ad un veicolo interposto residente in altroPaese black list (es. Panama) -Circolare 10/E/2015

Al contrario, quando le attività sono localizzate in un Paese white list (es. Italia,Francia), ma sono fittiziamente intestate a un veicolo residente in un Paese blacklist, al fine di individuare il luogo di detenzione delle stesse occorre far riferimentoal luogo in cui ha sede il veicolo stesso- Circolare 10/E/2015

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO PENALE

Esclusa la punibilità per i delitti:di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. N.74/2000)di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. N. 74/2000);di dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. N. 74/2000)di omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. N. 74/2000)di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del D.lgs. N. 74/2000)di omesso versamento IVA (art. 10-ter del D.lgs. N. 74/2000)

L’esclusione di punibilità di tali delitti opera limitatamente agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto di v.d.

È altresì esclusa la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previstedagli art. 648-bis e 648-ter c.p., commessi in relazione ai delitti sopra citati

La condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter 1c.p.) non sono punibili se commesse in relazione ai delittirichiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazionevolontaria

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (1/3)

Per chi aderisce alla voluntary disclosure le sanzioni da quadro RW sono determinate : nella metà del minimo edittale se – alternativamente – (i) le attività vengono trasferite

in Italia od in Stati UE o in Stati SEE che consentono un effettivo scambio di informazionicon l’Italia; (ii) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ividetenute; (iii) l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione atrasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivitàoggetto di VD

nel minimo edittale ridotto di un quarto in assenza delle predette condizioni

Circolare 10/E/2015: riduzione alla metà del minimo edittale anche se al momentodella VD non si è più in possesso delle attività, avendole donate o «consumate»

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (2/3)

La sanzione minima (cui applicare le riduzioni di cui sopra) pari al 6 (5% fino al 2007) percento nei casi di detenzione Black-List è ridotta al 3 per cento qualora tali Stati stipulino,entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in tema di VD, con l’Italia accordiche consentano un effettivo scambio di informazioni

Il medesimo effetto anche per accordi vigenti alla data di entrata in vigore della leggeVD, che prevedono uno scambio di informazioni conforme all’art. 26 Ocse (es. SanMarino, Singapore, Lussemburgo) (Circolare 10/E/2015)

Poi, ordinaria riduzione ex lege ad 1/3 come previsto per la definizione delle sanzioniamministrative

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI RW (3/3)

FattispecieSanzione

minima

Raddoppio delle

sanzioni

Riduzione delle

sanzioniSanzioni irrogate

Sanzioni VD

(riduzione ad 1/3)

Paese White-List 3% No 50% 1,5% 0,5%

Paese Black-List con accordo e

contribuente trasparente3% No 50% 1,5% 0,5%

Paese Black-List con accordo e

contribuente non trasparente3% No 25% 2,3% 0,75%

Paese Black-List senza accordo e

contribuente trasparente6% Sì 50% 3,0% 1,0%

Paese Black-List senza accordo e

contribuente non trasparente6% Sì 25% 4,5% 1,5%

Riepilogo sanzioni relative alla disciplina del monitoraggio fiscale (quadro RW)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo Benefici Procedura

Esempi di calcolo

Un caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, ECC. (1/3)

È prevista la sanzione minima ridotta di un quarto, per le violazioni in tema di imposte sui redditi, Iraped Iva, nonché quelle relative ai sostituti d’imposta

I benefici previsti dall’accesso alla procedura sono riconosciuti anche con riguardo all’IVAFE e l’IVIE(Circ. n. 27/E del 16 luglio 2015)

Poi, ordinaria riduzione ex lege ad 1/6 o 1/3 come previsto per la definizione delle sanzioniamministrative

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, IVIE/IVAFE ETC. (2/3)

Luogo di produzione

del reddito

Paese di detenzione

dell'attivitàSanzione minima

Riduzione delle

sanzioniSanzioni irrogate

Sanzioni VD

(riduzione ad 1/6)

I talia Paese White-List 100% 25% 75% 12,5%

ItaliaPaese Black-List con

accordo100% 25% 75% 12,5%

ItaliaPaese Black-List senza

accordo200% 25% 150% 25,0%

Estero Paese White-List 133% 25% 100% 16,6%

EsteroPaese Black-List con

accordo133% 25% 100% 16,6%

EsteroPaese Black-List senza

accordo267% 25% 200% 33,4%

Riepilogo sanzioni relative ad infedele dichiarazione

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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BENEFICI SUL PIANO DELLE SANZIONI SU IMPOSTE IRPEF, IVA, IRAP, ECC. (3/3)

Luogo di produzione

del reddito

Paese di detenzione

dell'attivitàSanzione minima

Riduzione delle

sanzioniSanzioni irrogate

Sanzioni VD

(riduzione ad 1/6)

I talia Paese White-List 120% 25% 90% 15,0%

ItaliaPaese Black-List con

accordo120% 25% 90% 15,0%

ItaliaPaese Black-List senza

accordo240% 25% 180% 30,0%

Estero Paese White-List 160% 25% 120% 20,0%

EsteroPaese Black-List con

accordo160% 25% 120% 20,0%

EsteroPaese Black-List senza

accordo320% 25% 240% 40,0%

Riepilogo sanzioni relative ad omessa dichiarazione

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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VOLUNTARY VS RAVVEDIMENTO (1/2)

Il ravvedimento operoso diventa possibile sino alla notifica dell’atto impositivo e la riduzione della sanzione diminuisce

con l’aumentare del tempo in cui la violazione è sanata.

Sarà quindi possibile ridurre le sanzioni:

ad 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal mancato pagamento

-ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione

della dichiarazione

-ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa

all'anno nel corso del quale è stata commessa

-ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine della presentazione relativa all’anno successivo a

quello in cui è stata commessa la violazione

-ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa

all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

NB: il ravvedimento operoso sarà possibile anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e anche nel caso in

cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti

solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

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COLLABORAZIONE VOLONTARIA NUOVO RAVVEDIMENTO

SANZIONI es. Infedele dichiarazione minimo edittale sanzione 100%

Ridotta, per la procedura di

collaborazione volontaria, di un quarto

o alla metà; successivamente, ad un

1/3 o ad un 1/6 a seconda che si

aderisca all’invito al contraddittorio o

all’accertamento.

Sanzione del 100% ridotta:

- a 1/8 se regolarizzazione entro il termine per presentare

dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la

violazione;

- a 1/7 se regolarizzazione entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo;

- 1/6 oltre i sopracitati termini.

Da un minimo del 12,5% ad un

massimo del 25%

- 1/8 12,5% della sanzione minima

- 1/7 14,28% della sanzione minima

- 1/6 16,67% della sanzione minima

AGEVOLAZIONI Possibilità di pagamento in tre rate

mensili di pari importo

Non rateizzabile ma è ammessa la compensazione

EFFETTI PENALI - Niente punibilità per artt. 2-3-4-5-

10bis-10ter d. lgs. n. 74/2000

- Resta la punibilità per l’emissione

di fatture false

Riduzione di 1/3 della pena e possibilità di accedere al

patteggiamento e non applicazione delle misure accessorie

se la regolarizzazione e il pagamento avvengono prima

dell’apertura del dibattimento

VOLUNTARY VS RAVVEDIMENTO (1/2)

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FORFETTIZZAZIONE PER I BENI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Su istanza del contribuente, per importi inferiori ai 2 milioni di Euro, l’Amministrazionefinanziaria calcola i rendimenti delle attività finanziarie applicando la misura percentualedel 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determinal’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27%

Nella rilevazione delle consistenze delle attività ai fini della soglia max non si tieneconto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più soggetti(Circolare n. 10/E/2015)

Forfettizzazione solo per attività finanziarie: no immobili, imbarcazioni, ecc., chedovranno sempre essere in ogni caso determinati analiticamente

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA

La presentazione dell’istanza di emersione

- l’istanza deve essere presentata in via telematica unicamente via Entratel o Fisconline(direttamente o mediante intermediari abilitati) entro il 30 settembre 2015

- A seguito della pubblicazione del Provvedimento del 14 settembre, fermo restando il terminedell’istanza «originaria», fissato al 30 settembre 2015, l’invio dell’istanza integrativa, così comela relativa relazione di accompagnamento, può avvenire nei trenta giorni successivi al primoinvio.

- diversamente da quanto previsto dal D.L. 4/2014, la richiesta non può essere consegnata a unadelle sedi UCIFI dell’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di presentare tutta ladocumentazione allegata anche su supporto informatico non riscrivibile (es. cd-rom o dvd)

non è confermato se, per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione e sulladocumentazione da allegare, il contribuente possa fissare un appuntamento con la competentesede UCIFI

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA

La presentazione dell’istanza di emersione

- entro 30 giorni dalla presentazione dell’Istanza «originaria», deve essere trasmessa via PEC tutta la documentazione unitamente alla relazione di accompagnamento, con un prospetto di riconciliazione tra la documentazione e i dati dichiarati nell’Istanza di emersione

- come nel contesto del D.L. 4/2014, non è prevista formalmente una fase di contraddittorio «endoprocedimentale», né ulteriori attività istruttorie rispetto a quanto disposto, ad esempio, dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973

- La Circolare 10/E prevede tuttavia una fase di contraddittorio in caso di errori o di necessità di documentazione integrativa.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA

L’esito dell’istanza di emersione

- gli effetti della disclosure si producono solo in caso di versamento integrale, anche in tre rate mensili, delle somme dovute in base:

a)all’invito al contraddittorio (non più all’avviso di accertamento) emesso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997 (ovvero all’accertamento con adesione); nonché

b)all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale;

-entro 30 gg dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura (ai fini degli effetti sul piano penaltributario).

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA

Termini per il versamento

- Il pagamento della prima (o unica) rata deve essere effettuato secondo le regole generali e quindi:

a)in relazione all’invito al contraddittorio: entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; in alternativa

b)in caso di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell’atto; in ogni caso

c)in relazione all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA IN SINTESI (1/3)

La procedura è quindi quella disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 e dall’art. 16 del D.Lgs.472/1997. In sintesi, dovrebbe essere così articolata:

1.trasmissione dell’ istanza in via telematica;

2.entro 30 giorni, trasmissione:

a)dell’eventuale Istanza integrativa; e, in ogni caso

b)degli allegati e della relazione illustrativa all’indirizzo PEC generato automaticamente dal sistema;

3.fase istruttoria «endoprocedimentale»;

4.notifica dell’invito al contraddittorio:

a)i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA IN SINTESI (2/3)

c)le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizioneagevolata (comma 1-bis);

d)i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute econtributi;

4.se il contribuente ritiene fondato il contenuto e la motivazione dell’invito, procede entro il15esimo giorno antecedente la data per la comparizione a definizione agevolata medianteversamento (integrale o della prima delle tre rate mensili), con la riduzione a 1/6 dellesanzioni amministrative collegate ai tributi oggetto di definizione (già ridotte del 25%);

5.diversamente, il contribuente si presenta al contraddittorio e inizia la fase di vero e proprioaccertamento con adesione, all’esito della quale viene redatto l’atto di adesione (art. 7, D.Lgs.218/1997); in tal caso, il versamento deve avvenire entro 20gg dalla data dell’atto di adesionee le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/3;

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA IN SINTESI (3/3)

6.notifica (separata) dell’atto di contestazione delle sanzioni relative alle violazioni sul monitoraggio(ridotte ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 alle condizioni previste dall’art. 5-quater);

7.definizione agevolata delle sanzioni con versamento delle stesse, ridotte a 1/3 del minimodeterminato ai sensi dell’art. 16, comma 3, entro il termine per la proposizione del ricorso; in alternativa

8.sembra possibile la presentazione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/1997:tuttavia, in caso di rigetto, ciò preclude la definizione agevolata dell’atto di irrogazione delle sanzioni(comma 7-bis, art. 16).

N.B.: l’art. 5-quater c. 1 lett. b) rinvia al termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto dicontestazione o irrogazione di cui all’art. 16, D.Lgs. 472; la presentazione di deduzioni difensive (anchese non accolte), seguita dal versamento delle sanzioni (anche per l’intero) entro il termine perl’impugnazione non sembra precludere il perfezionamento della procedura (anche se si segnala undifetto di coordinamento con l’art. 5-quinquies, comma 10, che pone riferimento al solo atto dicontestazione e che il nuovo termine decadenziale è ancorato alla notifica dello stesso).

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

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calcoloUn caso pratico

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EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO

Diversamente dalle procedure deflative «a regime», che si perfezionano con ilversamento dell’unica o della prima rata, il mancato pagamento anche di una soladelle rate mensili comporta il venir meno degli effetti dell’intera procedura (e quindinon l’iscrizione a ruolo del residuo con irrogazione della sanzione del 30%raddoppiata);

in tal caso l’Agenzia delle entrate è rimessa in termini (31 dicembre dell’annosuccessivo all’emissione degli atti) per la notifica degli avvisi di accertamento/atti dicontestazione;

eventuale contenzioso tributario/avvio del procedimento penale.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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PROCEDURA

Nuovo reato: Il contribuente che nell’ambito della procedura di VD esibisce o trasmetteatti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti alvero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Il contribuente deve rilasciare al professionista che lo assiste nella procedura unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenticonsegnati non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Attività/Investimento

Vecchio RW (Fino a Unico 2013 FY 2012) - Importi superiori a 10.000 €

Nuovo RW (Unico 2014 – FY 2013) – nessuna soglia minima

Immobili Fino a Unico 2009 (FY 2008) in RW solo se produttivi direddito tassabile in Italia. Da Unico 2010 (FY 2009) semprein RW.

Valore: costo storico maggiorato degli oneri accessori (allordo dell’eventuale finanziamento), in assenza perizia distima con valore di mercato (circ. 45/2010).

Immobili da donazione o successione• Costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal

donante/valore nella dichiarazione di successione.

Si applicano le regole IVIE:1) Costo storico di acquisto, in assenza, valore di

mercato.Immobili da donazione o successione• Valore nella dichiarazione di successione o atto

di donazione;• In mancanza, costo di acquisto o di costruzione

dal de cuius o donante;• In assenza, valore di mercato.

2) «valore catastale» per gli Stati UE e SEE, inassenza costo di acquisto, in assenza valore dimercato.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Attività/ investimento

Vecchio RW (Fino a Unico 2013 FY 2012) -Importi superiori a 10.000 €

Nuovo RW (Unico 2014 – FY 2013) – nessuna soglia minima

Altri beni patrimoniali (yatch, opere d’arte, metalli preziosi)

Fino a Unico 2009 (FY 2008) in RW solo se produttivi di redditotassabile in Italia. Da Unico 2010 (FY 2009) sempre RW.Valore: costo storico maggiorato degli oneri accessori (al lordodell’eventuale finanziamento), in assenza perizia di stima con valore dimercato (circ. 45/2010).

• Costo d’acquisto;• In assenza valore di mercato all’inizio di ciascun periodo

d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al terminedello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nellostesso).

Conti correnti e libretti di risparmio

Saldo al 31.12 Saldo iniziale e giacenza media annua.Se Paesi non collaborativi anche saldomassimo nell'anno (no monitoraggio perconti e depositi con valore massimo 10.000 euro)

Altre attività finanziarie

Costo storico, in mancanza valore di mercatocertificato da perizia di stimaIn caso di successione:valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effettidell'imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valorenormale alla data diapertura della successione.In caso di donazione:Valore di acquisto del donante

Si applicano le regole IVAFE (valore iniziale e finale). Per le quotate ilvalore di mercato. Per le altre (in ordinegerarchico):• Valore nominale• Valore di rimborso• Costo di acquistoSi applica il LIFO

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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ESEMPI DI CALCOLO - (1/9)

Forfetizzazione dei rendimenti

AnnoValore medio

consistenze a fine annoRendimenti 5% Imposta 27%

2009 € 2.000.000 - -

2010 € 2.000.000 € 100.000 € 27.000

2011 € 2.000.000 € 100.000 € 27.000

2012 € 2.000.000 € 100.000 € 27.000

2013 € 2.000.000 € 100.000 € 27.000

€ 108.000

€ 143.640

€ 17.955

€ 50.000

Totale imposte

Sanzioni con riduzione VD (25%) e definizione ad 1/6

Sanzioni (133%)

Sanzioni RW (con 2009) (0,5%*anno=2,5%)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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ESEMPI DI CALCOLO (2/9)

Investimento in titoli esteri (segue)

Assunzioni:

Investimento in Stato black list con accordo pari ad Euro 1.000.000

Investimento detenuto all’estero prima del 2009

Mancato superamento delle soglie di rilevanza penale

Rendimento 4% annuo (soggetto ad imposta sostitutiva)

Intestazione fiduciaria

VD nel 2015

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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ESEMPI DI CALCOLO (3/9)

Investimento in titoli esteri

Anno

Stato Black-

List con

accordo

Sanzione

monitoraggio

Sanzione

monitoraggio

(minimo)

Anno

Reddito su

investimento

(4%)

Aliquota

Imposta

sostitutiva

Imposta

sostitutiva

2004 - - -

2005 - - -

2006 - - -

2007 - - -

2008 - - -

2009 € 1.216.653 3% € 36.500

2010 € 1.265.319 3% € 37.960 2010 € 48.666 27% € 13.140

2011 € 1.315.932 3% € 39.478 2011 € 50.613 27% € 13.665

2012 € 1.368.570 3% € 41.057 2012 € 52.637 20% € 10.527

2013 € 1.423.312 3% € 42.699 2013 € 54.743 20% € 10.949

€ 197.694 € 48.281

€ 32.949 € 64.214

€ 8.027

6,27%Costo VD (senza interessi) rispetto al valore al 31.12.2013

Sanzioni monitoraggio Imposte sui redditi

Totale imposta sostitutiva

Sanzioni (133%)

Sanzioni VD (riduzione 25% e 1/6)

Totale sanzioni

Sanzioni VD (riduzione 50% ed 1/3)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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ESEMPI DI CALCOLO (4/9)

Polizze vita (segue)

Regime impositivo in capo al contribuente:

Nessuna tassazione dei redditi/plusvalenze sottostanti in capo al beneficiario/contraente

Al momento del riscatto/vendita: imposta sostitutiva (12,5%, 20%, 26%) sulla differenza tra valore di riscatto e premipagati

Al momento del decesso della persona assicurata: nessuna imposta sulle somme ricevute dal beneficiario

Obblighi di monitoraggio fiscale:

Valore dei premi pagati (prima del 2013) / valore di riscatto (dal 2013) della polizza

Ipotesi interpretativa da parte dell’A.f.: approccio “look through”

Elementi tipizzanti: controllo esercitato dal contraente, tipologia di beni, rischio morte, frequenti riscatti parziali, ecc.;

In caso di look-through: v.d. sui beni sottostanti (oltre interessi e relative sanzioni)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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ESEMPI DI CALCOLO (5/9)

Polizze vita (segue)

Assunzioni:

Unit linked sottoscritta negli anni 90 – premio pagato € 100 – Valore nel 2004 = € 300

Obbligazioni/azioni di società quotate investimenti sottostanti con rendimento annuale del 3%

Nessun riscatto del sottoscrittore – Accordo scambio informazioni e fiduciaria

AnnoValore

monitoraggio

Valore

polizza

Sanzione

monitoraggio

Sanzioni VD (1,5%

e rid. 1/3)

2004 - - - -

2005 - - - -

2006 - - - -

2007 - - - -

2008 - - - -

2009 € 100 € 348 3% 0,50

2010 € 100 € 359 3% 0,50

2011 € 100 € 369 3% 0,50

2012 € 100 € 380 3% 0,50

2013 € 392 € 392 3% 1,96

3,96

1,01%

Totali

Costo VD rispetto al valore al 31.12.2013

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Esempi di calcolo (6/9)

Polizze vita – Approccio “look through”

Assunzioni:

Unit linked sottoscritta negli anni 90 – premio pagato € 100 – Valore nel 2004 = € 300;

Obbligazioni/azioni di società quotate investimenti sottostanti con rendimento annuale del 3%;

Nessun riscatto del sottoscrittore – Accordo scambio informazioni e fiduciaria

AnnoValore

monitoraggio

Sanzione

monitoraggio

Sanzioni VD (1,5%

e rid. 1/3)

Imposta sostitutiva

(27%/20)

Sanzioni Imposte

(133%)

Sanzioni VD (riduz.

25% ed 1/6)

2004 - - -

2005 - - -

2006 - - -

2007 - - -

2008 - - -

2009 € 348 3% 1,741

2010 € 359 3% 1,793 2,820 3,751 0,469

2011 € 369 3% 1,847 2,905 3,863 0,483

2012 € 380 3% 1,902 2,216 2,947 0,368

2013 € 392 3% 1,959 2,283 3,036 0,379

9,242 10,223 13,597 1,700

5,40%

Totali

Costo VD rispetto al valore al 31.12.2013

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Esempi di calcolo (7/9)

Immobile all’estero (segue)

Assunzioni:

Acquisto nel 2000 per € 1.500.000 (documentazione disponibile);

Valore di mercato 2015 = € 3.000.000;

Canone netto dal 2004 = € 50.000 accreditato su c/c bancario (che genera un 3% annuo);

Dichiarazione dei redditi presentata in Italia negli anni accertabili;

Accordo scambio informazioni ed intestazione fiduciaria (non vige raddoppio dei termini di accertamento, né raddoppio delle sanzioniamministrative);

IRPEF con aliquota progressiva (fino al 43%) sui canoni di locazione [riduzione per le spese a forfait del 15% (5% dal 2013) oltre interessi e relativesanzioni];

Imposizione reddituale delle rendite finanziarie sulle attività acquistate con la liquidità derivante dai canoni di locazione accreditati all’estero oltre ainteressi e relative sanzioni;

Imposta sui valori immobiliari esteri (IVIE): aliquota 0,76% (dal 2012)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Esempi di calcolo (8/9)

Immobile all’estero (segue)

Anno

Immobile

(valore

acquisto)

Canone

locazione su

c/c

Sanzione

monitoraggio

Sanzione

monitoraggio

VD (1,5% e

riduz. a 1/3)

Irpef (43%)

Imposta

sostitutiva

(27% fino al

2011, poi 20%)

Sanzioni

Imposte

(133%)

Sanzioni

Imposte VD

(riduzione

25% ed 1/6)

2004 - - - -

2005 - - - -

2006 - - - -

2007 - - - -

2008 - - - -

2009 € 1.500.000 € 323.421 Dal 6% al 30% € 9.117

2010 € 1.500.000 € 383.123 Dal 6% al 30% € 9.416 € 18.275 € 3.103 € 28.433 € 3.554

2011 € 1.500.000 € 444.617 Dal 6% al 30% € 9.723 € 18.275 € 3.601 € 29.096 € 3.637

2012 € 1.500.000 € 507.956 Dal 6% al 30% € 10.040 € 18.275 € 3.048 € 28.359 € 3.545

2013 € 1.500.000 € 573.194 Dal 6% al 30% € 10.366 € 20.425 € 3.439 € 31.739 € 3.967

€ 48.662 € 75.250 € 13.192 € 117.627 € 14.703

5,06%Costo VD rispetto al valore di mercato (Euro 3.000.000)

Totali

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Esempi di calcolo (9/9)

Immobile all’estero (segue)Assunzioni:

Acquisto nel 2010 per € 1.500.000 ; Valore di mercato 2015 = € 1.650.000;

Vige presunzione di reddito sottratto ad imposizione in Italia (tassazione in Italia della provvista);

Canone netto dal 2010 = € 50.000 accreditato su c/c bancario (che genera un 3% annuo);

Accordo scambio informazioni ed intestazione fiduciaria (non vige raddoppio dei termini di accertamento, né raddoppio delle sanzioniamministrative);

Anno

Immobile

(valore

acquisto)

Canone

locazione su

c/c

Sanzione

monitoraggio

Sanzione

monitoraggio

VD (1,5% e

riduz. a 1/3)

Irpef (43%)

Imposta

sostitutiva

(27%/20%)

Sanzioni

Imposte

(100%/133%)

Sanzioni VD

(riduzione

25% ed 1/6)

2010 € 1.500.000 € 50.000 Dal 6% al 30% € 7.750 € 663.275 € 405 € 674.134 € 84.267

2011 € 1.500.000 € 101.500 Dal 6% al 30% € 8.008 € 18.275 € 822 € 25.399 € 3.175

2012 € 1.500.000 € 154.545 Dal 6% al 30% € 8.273 € 18.275 € 927 € 25.539 € 3.192

2013 € 1.500.000 € 209.181 Dal 6% al 30% € 8.546 € 20.425 € 1.255 € 28.835 € 3.604

€ 32.576 € 720.250 € 3.410 € 753.906 € 94.238

51,54%

Totali

Costo VD rispetto al valore di mercato (Euro 1.650.000)

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

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Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Benefici ProceduraEsempi di

calcoloUn caso pratico

Un caso pratico

Assunzioni:

Persona fisica titolare di reddito da lavoro dipendente;

Possiede un conto corrente bancario ed un deposito titoli in Svizzera costituiti nel 2001;

Le somme provengono dalla cessione di una partecipazione qualificata in snc avvenuta nel 2001;

E’ l’unico soggetto titolare dell’attività finanziaria;

Dichiarazione dei redditi presentata in Italia negli anni accertabili;

La media delle consistenze delle attività finanziarie, al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della VD non eccede il valore di 2 milionidi Euro;

Il soggetto intende procedere con il rimpatrio fisico delle attività;

Il soggetto intende procedere con la determinazione dei redditi mediante il c.d. «metodo analitico»;

A partire dal 2001 non sono mai stati effettuati apporti di capitale, soltanto prelievi ai fini di autoconsumo;

Il valore delle attività finanziarie alla data di emersione (data di presentazione dell’Istanza VD) è pari ad Euro 190.000,00.

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2009 DISTINTA PATRIMONIALE ESPRESSA IN CHF - TABELLA DI CONVERSIONE VALORI IN EURO

APPLICAZIONE CAMBI MEDI ANNUALI COME DA PROVV.TO AGENZIA N. 24903/2010

Attività Finanziarie Costo di acquisto ValutaCambio medio

acquisto

Controvalore in Euro -

Costo Storico

Giacenza al

31.12.2009Valuta

Cambio medio

annuale

Controvalore in Euro - Valore di

mercato/Saldo finale

Conto risparmio da 60 anni - - - - 2.846,95 CHF 1,51002 1.885,37

Conto in moneta estera - - - - 346,00 USD 1,39478 248,07

Conto privato da 60 anni - - - - 1.556,80 EUR - 1.556,80

TOTALE IN EURO 3.690,24

Fondi mercato monetario - SICAV II SICAV SWISS CANTO (LU) 136.010,90 EUR - 136.010,90

Obbligazioni - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 19.740,00 CHF 1,51002 13.072,67

Obbligazioni - EIB 05-3.3.10 SR 19.607,80 USD 1,39478 14.057,99

Obbligazioni - REPUBLIK FINNLAND 05-15.9.10 24.282,90 EUR - 24.282,90

Obbligazioni - Hyp. - Pfandbr. Eurohypo AG 24.881,00 EUR - 24.881,00

Obbligazioni - BUNDESOBL. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22.530,00 EUR - 22.530,00

TOTALE IN EURO 234.835,47

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31.12.2009 - VALORIZZAZIONE QUADRO RW ANNUALITA' 2009 238.525,71

2010 DISTINTA PATRIMONIALE ESPRESSA IN CHF - TABELLA DI CONVERSIONE VALORI IN EURO

APPLICAZIONE CAMBI MEDI ANNUALI COME DA PROVV.TO AGENZIA N. 56059/2011

Attività Finanziarie Costo di acquisto ValutaCambio medio

acquisto

Controvalore in Euro -

Costo Storico

Giacenza al

31.12.2010Valuta

Cambio medio

annuale

Controvalore in Euro - Valore di

mercato/Saldo finale

Conto risparmio da 60 anni - - - - 23.269,25 CHF 1,38034 16.857,62

Conto in moneta estera - - - - 20.666,00 USD 1,32572 15.588,51

Conto privato da 60 anni - - - - 27.965,32 EUR - 27.965,32

TOTALE IN EURO 60.411,45

Fondi mercato monetario - SICAV II SICAV SWISS CANTO (LU) 136.010,90 EUR - 136.010,90

Obbligazioni - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0,00 CHF 1,38034 0,00

Obbligazioni - EIB 05-3.3.10 SR 0,00 USD 1,32572 0,00

Obbligazioni - REPUBLIK FINNLAND 05-15.9.10 0,00 EUR - 0,00

Obbligazioni - Hyp. - Pfandbr. Eurohypo AG 24.881,00 EUR - 24.881,00

Obbligazioni - BUNDESOBL. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22.530,00 EUR - 22.530,00

TOTALE IN EURO 183.421,90

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31.12.2010 - VALORIZZAZIONE QUADRO RW ANNUALITA' 2010 243.833,36

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2011 DISTINTA PATRIMONIALE ESPRESSA IN EUR - TABELLA DI CONVERSIONE VALORI IN EURO

APPLICAZIONE CAMBI MEDI ANNUALI COME DA PROVV.TO AGENZIA DEL 30 GENNAIO 2012

Attività Finanziarie Costo di acquisto ValutaCambio medio

acquisto

Controvalore in Euro -

Costo Storico

Giacenza al

31.12.2011Valuta

Cambio medio

annuale

Controvalore in Euro - Valore di

mercato/Saldo finale

Conto risparmio da 60 anni - - - - 0,00 CHF 1,23261 0,00

Conto in moneta estera - - - - 0,00 USD 1,39196 0,00

Conto privato da 60 anni - - - - 77.878,57 EUR - 77.878,57

TOTALE IN EURO 77.878,57

Fondi mercato monetario - SICAV II SICAV SWISS CANTO (LU) 136.010,90 EUR - 136.010,90

Obbligazioni - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0,00 CHF 1,23261 0,00

Obbligazioni - EIB 05-3.3.10 SR 0,00 USD 1,39196 0,00

Obbligazioni - REPUBLIK FINNLAND 05-15.9.10 0,00 EUR - 0,00

Obbligazioni - Hyp. - Pfandbr. Eurohypo AG 0,00 EUR - 0,00

Obbligazioni - BUNDESOBL. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22.530,00 EUR - 22.530,00

TOTALE IN EURO 158.540,90

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31.12.2011- VALORIZZAZIONE QUADRO RW ANNUALITA' 2011 236.419,47

2012 DISTINTA PATRIMONIALE ESPRESSA IN EUR - TABELLA DI CONVERSIONE VALORI IN EURO

APPLICAZIONE CAMBI MEDI ANNUALI COME DA PROVV.TO AGENZIA DEL 31 GENNAIO 2013

Attività Finanziarie Costo di acquisto ValutaCambio medio

acquisto

Controvalore in Euro -

Costo Storico

Giacenza al

31.12.2012Valuta

Cambio medio

annuale

Controvalore in Euro - Valore di

mercato/Saldo finale

Conto risparmio da 60 anni - - - - 0,00 CHF 1,20528 0,00

Conto in moneta estera - - - - 0,00 USD 1,28479 0,00

Conto privato da 60 anni - - - - 62.973,25 EUR - 62.973,25

TOTALE IN EURO - - - - 62.973,25

Fondi mercato monetario - SICAV II SICAV SWISS CANTO (LU) 136.010,90 EUR - 136.010,90 140.592,10 EUR - 140.592,10

Obbligazioni - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0,00 CHF 1,20528 0,00

Obbligazioni - EIB 05-3.3.10 SR 0,00 USD 1,28479 0,00

Obbligazioni - REPUBLIK FINNLAND 05-15.9.10 0,00 EUR - 0,00

Obbligazioni - Hyp. - Pfandbr. Eurohypo AG 0,00 EUR - 0,00

Obbligazioni - BUNDESOBL. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22.530,00 EUR - 22.530,00 23665,40 EUR - 23665,40

TOTALE IN EURO 158.540,90

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31.12.2012- VALORIZZAZIONE QUADRO RW ANNUALITA' 2012 221.514,15

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2013 DISTINTA PATRIMONIALE ESPRESSA IN EUR - TABELLA DI CONVERSIONE VALORI IN EURO

APPLICAZIONE CAMBI MEDI MENSILI DICEMBRE 2013 COME DA PROVV.TO AGENZIA DEL 14 GENNAIO 2014

N.B. INDICAZIONE DEL CONTO CORRENTE MEDIANTE CALCOLO DELLA GIACENZA MEDIA GIORNALIERA - VEDI SCHEDA EXCEL

Attività Finanziarie Costo di acquisto ValutaCambio medio

acquisto

Controvalore in Euro- costo

storico

Giacenza media al

31.12.2013Valuta

Cambio medio

mensile

Controvalore in Euro - valore di

mercato

Conto risparmio da 60 anni - - - - 0,00 CHF 1,22446 0,00

Conto in moneta estera - - - - 0,00 USD 1,37036 0,00

Conto privato da 60 anni - - - - 45.105,60 EUR - 45.105,60

TOTALE IN EURO - - - - 45.105,60

Fondi mercato monetario - SICAV II SICAV SWISS CANTO (LU) 0,00 EUR - - - EUR - 140.415,00

Obbligazioni - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0,00 CHF - - - CHF 1,22446 0,00

Obbligazioni - EIB 05-3.3.10 SR 0,00 USD - - - USD 1,37036 0,00

Obbligazioni - REPUBLIK FINNLAND 05-15.9.10 0,00 EUR - - - EUR - -

Obbligazioni - Hyp. - Pfandbr. Eurohypo AG 0,00 EUR - - - EUR - -

Obbligazioni - BUNDESOBL. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,00 EUR - - - EUR - 22.784,30

TOTALE IN EURO - 163.199,30

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31.12.2013- VALORIZZAZIONE QUADRO RW ANNUALITA' 2013 208.304,90

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GIACENZA MEDIA

C/C IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2013 SVIZZERA VALUTA: EURO

SALDO GIACENZA MEDIA

62.973,25 dal 01/01/2013 al 04/01/2013 517,59

63.509,50 dal 04/01/2013 al 18/01/2013 2.435,98

44.433,50 dal 18/01/2013 al 26/03/2013 8.156,29

44.374,70 dal 26/03/2013 al 26/06/013 11.184,86

44.316,74 dal 26/06/2013 al 26/09/2013 11.170,25

44.258,70 dal 26/09/2013 al 31/12/2013 11.640,64

45.105,60

01/01/2013 04/01/2013 18/01/2013 26/03/2013 26/06/2013 26/09/2013

04/01/2013 18/01/2013 26/03/2013 26/06/2013 26/09/2013 31/12/2013

3 14 67 92 92 96

GIACENZA MEDIA 2013

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Anno accertabile (ex art.

20, D.Lgs. n. 472/1997)

Valore attività ai fini del

monitoraggio fiscale (Quota

50% titolarità)

Paese Black List con accordo

Sanzione minima

monitoraggio (ex art. 5-

quinquies , comma 7, D.L.

167/1990)

Riduzione delle sanzioni ex art. 5-

quinquies, comma 4, D.L.

167/1990)

Sanzioni irrogate

Riduzione ex art. 16,

comma 3, D.Lgs. n.

472/1997

Sanzioni VD

(0,5% )

2009 € 238.526 Svizzera 3% 50% 1,50% 1/3 € 1.193

2010 € 243.833 Svizzera 3% 50% 1,50% 1/3 € 1.219

2011 € 236.419 Svizzera 3% 50% 1,50% 1/3 € 1.182

2012 € 221.514 Svizzera 3% 50% 1,50% 1/3 € 1.108

2013 € 208.305 Svizzera 3% 50% 1,50% 1/3 € 1.042

€ 5.743

VIOLAZIONI AI FINI DEL MONITORAGGIO FISCALE (QUADRO RW) - RIEPILOGO

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Importo Aliquota

2012Tipologia di reddito estero Reddito (lordo) Valuta

cambio (cambio del giorno, fonte: Banca

d'Italia)

Controvalore in EURO - base

imponibilepro rata temporis 20% Imposta

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 - Art. 2. d.l. n. 138/2011 825,00 EUR - 825,00 20,0% 165

Interessi conto corrente 104,04 EUR - 104,04 20,0% 21

Totali anno 2012 929,04 929,04 186

VERO

Importo Aliquota

2013Tipologia di reddito estero Reddito (lordo) Valuta

cambio (cambio del giorno, fonte: Banca

d'Italia)

Controvalore in EURO - base

imponibilepro rata temporis 20%

Imposta

Interessi conto corrente 825,00 EUR - 825,00 20,0% 165

Interessi conto corrente 24,97 EUR - 24,97 20,0% 5

Totali anno 2013 849,97 849,97 170

VERO

Aliquota

2010Tipologia di reddito estero Reddito (lordo) Valuta

cambio (cambio del giorno, fonte: Banca

d'Italia)

Controvalore in EURO - base

imponibile

pro rata temporis

12,5% / 27%Imposta

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 825,00 EUR - 825,00 27,0% 223

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 687,50 EUR - 687,50 27,0% 186

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 875,00 EUR - 875,00 27,0% 236

Interessi conto corrente 24,59 EUR - 24,59 27,0% 7

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 del 03.03.2010 400,00 USD 1,36410 293,23 27,0% 79

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 del 18.02.2010 400,00 CHF 1,46510 273,02 27,0% 74

Interessi conto corrente del 31.12.2010 102,30 CHF 1,25040 81,81 27,0% 22

Totali anno 2010 3.314,39 3.060,16 826

VERO

Importo Aliquota

Tipologia di reddito estero Reddito (lordo) Valutacambio (cambio del giorno, fonte: Banca

d'Italia)

Controvalore in EURO - base

imponibile

pro rata temporis

12,5% / 27%Imposta

2011 Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 825,00 EUR - 825,00 27,0% 223

Interessi obbligazioni e simili ex art. 2, c.1bis d.lgs. N. 239/1996 875,00 EUR - 875,00 27,0% 236

Interessi conto corrente 115,18 EUR - 115,18 27,0% 31

Interessi conto corrente del 13.07.2011 62,05 CHF 1,16950 21,03 27,0% 6

Totali anno 2011 1.877,23 1.836,21 496

VERO

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Quadro RW Valori % Sanzioni

ANNO 2009 477.051 0,5% 2.385

ANNO 2010 487.667 0,5% 2.438

ANNO 2011 472.839 0,5% 2.364

ANNO 2012 443.028 0,5% 2.215

ANNO 2013 416.610 0,5% 2.083

Totali 2.297.195 11.486

VERO

Quadro RM Modello UNICO 2010 - 2011 - 2012 - 2013 Imponibile (lordo) % Imposta

Sanzione ex art. 1,

comma 3, del D.Lgs

471/1997

Riduzione delle sanzioni ex art.

5-quinquies, comma 4, D.L.

167/1990)

Sanzioni

irrogate

Riduzione ex art. 5, comma 1-

bis , ultimo periodo, D.Lgs. n.

218/1997

Sanzioni VD

(16,66% )

REDDITI DI CAPITALE PRODOTTI 2010 3.060 27% 826 133% 25% 100% 1/6 € 137

REDDITI DI CAPITALE PRODOTTI 2011 1.836 27% 496 133% 25% 100% 1/6 € 82

REDDITI DI CAPITALE PRODOTTI 2012 929 20% 186 133% 25% 100% 1/6 € 31

REDDITI DI CAPITALE PRODOTTI 2013 850 20% 170 133% 25% 100% 1/6 € 28

Totali 6.675 1.678 € 279

RIEPILOGO REDDITI DI CAPITALE CON APPLICAZIONE METODO ANALITICO - 2010 - 2013

VIOLAZIONI MONITORAGGIO ANNUALITA' 2009 - 2013

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La relazione di accompagnamento

Allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

1. INTRODUZIONE: si fornisce un quadro generale delle violazioni commesse negli annioggetto della procedura, in particolare:

- la tipologia di violazione commessa;

- le modalità con cui le violazioni sono state commesse;

- i momenti in cui le violazioni sono state commesse.

L’introduzione deve contenere, inoltre, un prospetto di riconciliazione tra ladocumentazione presentata e i dati indicati nel modello.

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

2. SOGGETTI COLLEGATI: vengono fornite informazioni rispetto ai soggetti collegati,indicati nella Sezione I del modello di richiesta di accesso. Tali informazioni riguardano,principalmente:

- l’identificazione del soggetto collegato(altra persona fisica, oppure persona giuridica: sipensi, ad esempio, al caso del socio di srl che trasferisce all’estero i fondi ritrattiattraverso l’evasione fiscale commessa dalla società)

- il rapporto giuridico che lo lega al soggetto dichiarante (ad. es la cointestazione delconto corrente con la moglie, la delega al prelievo conferita al figlio ecc.)

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

3. ATTIVITA’ ESTERE: all’interno del paragrafo deve essere riportato:

- il dettaglio delle attività estere indicate nella Sezione II del modello di richiesta (ad. es.«conto corrente n…. Per Euro..» , «azioni Apple Inc per Euro…..» ecc.) riportato inun’apposita distinta;

- eventuali apporti effettuati nel corso degli anni ancora accertabili;

- eventuali delle violazioni penalmente rilevanti ma non ancora prescritte (i.e. 2008 –2009) per le quali il contribuente intende fruire dello scudo penale introdotto dal D.lgs.N. 128/2015, e relativa documentazione prodotta;

- l’elenco dei relativi documenti allegati alla relazione (ad es. «distinta patrimoniale del31.12.2010», estratto conto del 30.06.2010», ecc.) ;

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

4. REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE: all’interno del paragrafo deve essereriportato:

- Il dettaglio dei redditi che l’Istante ha ritratto dalle attività finanziarie oggetto diemersione, derivanti dall’utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle stesse;

- I relativi documenti allegati alla relazione;

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

5. ATTIVITA’ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE: in tale sezione si forniscono leinformazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni perviolazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 5 quinquies, comma 4 del d.l. n.167/1990 ; inoltre vanno dettagliati i valori indicati nella Sezione IV del modello edelencati i relativi documenti allegati. I soggetti titolari di procure, in quanto soggettidiverso dal titolare effettivo delle attività finanziarie oggetto della presente procedura,non sono tenuti alla valorizzazione della stessa come chiarito dalla Circolare n. 27/Edel 16 luglio 2015.

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

6. MAGGIORI IMPONIOBILI E RITENUTE NON OPERATE: in tale paragrafo vanno illustrati,per ciascun periodo d’imposta, i redditi indicati nella Sezione V del modello, rilevanti aifini delle imposte sui redditi e delle imposte sostitutive, ai fini IVA e IRAP, alle eventualiritenute non operate. Occorre accuratamente dettagliare la determinazione dei maggioriimponibili indicati nel modello mediante la presentazione di adeguata documentazione.Nel caso in cui l’Istante opti per la determinazione «forfettaria» del reddito, in presenzadei requisiti previsti, dovrà esporre un prospetto di calcolo dei rendimenti da allegare allarelazione.

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La relazione di accompagnamento

allegato n. 4 del Provv.to n. 13193 - 30 gennaio 2015, Agenzia delle Entrate:

7. EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 BIS DEL D.L.N.78/2009: in tale paragrafo si forniscono i dettagli delle dichiarazioni riservate che siintende far valere, e si elencano i documenti allegati alla relazione. E’ necessario che ilcontribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria indichi nellapresente sezione le dichiarazioni riservate che devono considerarsi direttamente oindirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura(Circolare n. 30/E del 11 agosto 2015)

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TITOLI ATIPICI Art. 5 e ss. Dl. 512 del 1983

AZIONI, QUOTE DI SOCIETA’ E STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI Art. 44, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a) del Tuir; art. 27, Dpr. 600/73

CONTI CORRENTI E DEPOSITI E DEPOSITI FIDUCIARI Art. 44, comma 1, lettera a) del Tuir; art. 26, comma 2, Dpr. 600/73

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Art. 67, comma 1, lettera c quater) del Tuir

FONDI COMUNI ISTITUITI NELLA UE O IN STATI SEE WHITE LIST CON GESTORI VIGILATIArt. 44, comma 1 lettera g) del Tuir e art. 10 ter commi 1 e 2 della legge 77 del 1983

FONDI COMUNI DIVERSI DA QUELLI ISTITUITI NELLA UE O IN STATI SEE WHITE LIST CON GESTORI VIGILATI

Art. 44, comma 1 lettera g del Tuir e art. 10 ter comma 6 della legge 77 del 1983

METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO Art. 67, comma 1, lettera c ter) del Tuir

TITOLI DI STATO ITALIANI O ESTERI E ASSIMILATI; RELATIVI PCT O PRESTITO TITOLIArticolo 44, comma 1, lettera b) del Tuir; D. Lgs. 239 del 1996 e articolo 2, comma 7, Dl.138 del 2011; art. 26, Dpr 600/73

TITOLI OBBLIGAZIONARI E ASSIMILATI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICI; REALTIVI PCT O PRESTITO TITOLI

Art. 44, comma 1, lettera b) del Tuir; D. Lgs. 239 del 1996; art. 26, Dpr 600/73

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Irpef 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%

Irap 4,20% 4,20% 4,20% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

Iva 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21%

ATIPICI 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 20% 20%

AZIONI 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20% 20%

C/C E DEPOSITO FIDUCIARIO 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 20% 20%

DERIVATI 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20% 20%

FONDI EXTRAUE 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%

FINANZIAMENTI 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%

FONDI UE 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20% 20%

METALLI 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20% 20%

OBBLIGAZIONI PRIVATE 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20% 20%

TITOLI PUBBLICI 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%