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Camera Penale di Pescara aderente all’Unione Camere Penali Italiane Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista XIV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA MAGGIO 2017-GIUGNO 2019 Lezione: 29.05.2017 Materia : Diritto Processuale Penale Relatore: Avv. Vincenzo DI GIROLAMO Argomento: P.O. PARTE CIVILE RESPONSABILE CIVILE CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA SCHEDA DIDATTICA n. 1 NORMATIVA: Titolo V e VI, Libro I codice procedura penale DOTTRINA : AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir., 1983, 319 ss.; AMODIO, Persona offesa dal reato, in Comm. nuovo c.p.p., Milano 1989, I, p. 534; ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004, p. 98; BRESCIANI, Persona offesa dal reato in Dig. Pen., 1995, 528 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte generale, Bologna, 2013, pp.174 e ss. LOZZI, lezioni di procedura penale, Torino, 2010, pp.135 e ss. PANSINI, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 2011, 411 ss.; RAMACCI, Reo e vittima, in Ind. pen., 2001, 7 ss. TRAPELLA, La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106ss; La persona offesa dal reato La nozione di soggetto passivo rilevante sul piano giuridico-penale è quella che lo identifica col titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale: in questo senso, il soggetto passivo coincide con quello che, nel linguaggio del codice, viene denominato persona offesa dal reato.

XIV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA - Camera Penale … · RAMACCI, Reo e vittima, in Ind. pen., 2001, 7 ss. TRAPELLA, La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen

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Camera Penale di Pescara aderente all’Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista

XIV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

MAGGIO 2017-GIUGNO 2019

Lezione: 29.05.2017 Materia: Diritto Processuale Penale

Relatore: Avv. Vincenzo DI GIROLAMO

Argomento: P.O. – PARTE CIVILE – RESPONSABILE CIVILE – CIVILMENTE

OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

SCHEDA DIDATTICA n. 1

NORMATIVA: Titolo V e VI, Libro I codice procedura penale

DOTTRINA:

AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir., 1983, 319 ss.;

AMODIO, Persona offesa dal reato, in Comm. nuovo c.p.p., Milano 1989, I, p. 534;

ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004, p. 98;

BRESCIANI, Persona offesa dal reato in Dig. Pen., 1995, 528 ss.;

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte generale, Bologna, 2013, pp.174 e ss.

LOZZI, lezioni di procedura penale, Torino, 2010, pp.135 e ss.

PANSINI, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 2011, 411 ss.;

RAMACCI, Reo e vittima, in Ind. pen., 2001, 7 ss.

TRAPELLA, La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106ss;

La persona offesa dal reato

La nozione di soggetto passivo rilevante sul piano giuridico-penale è quella che lo identifica col

titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale: in questo senso, il soggetto

passivo coincide con quello che, nel linguaggio del codice, viene denominato persona offesa dal reato.

La nozione di soggetto passivo si differenzia da quella di oggetto materiale del reato, che allude

invece alla persona o cosa sulla quale materialmente ricade l’attività delittuosa: infatti, mentre in taluni casi

le due nozioni di fatto coincidono, in altre rimangono distinte (es. nella mutilazione fraudolenta della propria

persona ex art 643 soggetto passivo è l’ente assicuratore ed oggetto è il medesimo autore del fatto

criminoso).

Il concetto di soggetto passivo non coincide necessariamente neppure con quello di danneggiato dal

reato: cioè, il soggetto che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile e che è, pertanto,

legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale. (es. i parenti della vittima nell’omicidio).

L’individuazione del soggetto passivo assume rilevanza pratica soprattutto ai fini della presentazione

della querela (art 122 ss.) e dell’ammissibilità del consenso scriminante della persona offesa (art 50 c.p.): se

per la querela è sufficiente in base al principio della cd indivisibilità che la presenti uno solo dei soggetti

passivi, l’operatività del consenso è invece subordinata all’esistenza di una concorde volontà di tutti i titolari

dell’interesse protetto.

I profili legati ai diritti e alle facoltà sono previsti nell’art. 90 c.p.p. in ragione delle diverse

attribuzioni riconosciute alla persona offesa. Se le facoltà individuano poteri il cui esercizio non fa sorgere

alcun dovere del pubblico ministero o del giudice, configurandosi così come atti “neutri”, i diritti delineano,

invece, situazioni soggettive che fanno nascere l’obbligo del pubblico ministero o del giudice di esprimersi

attraverso un provvedimento.

Tra i poteri dell’offeso la funzione di stimolo e di cooperazione nella elaborazione della prova appare

una previsione più ampia rispetto al precedente sistema processuale.

L’esercizio di tali poteri è subordinato alla conoscenza delle indagini, attuata mediante la

notificazione dell’informazione di garanzia prevista dall’art. 369 c.p.p. e alla nomina del difensore, secondo

quanto disciplinato ai sensi dell’art. 101 c.p.p., che interviene nel momento attuativo dei diritti e delle facoltà

attribuiti alla persona offesa.

In merito ai poteri di cooperazione, occorre osservare che la persona offesa non ha la qualità di parte.

Ciò si ricava dalla collocazione sistematica della disciplina in un titolo autonomo e trova ulteriore

conferma nel dato normativo indicato dagli artt. 178, lett. c), e 328 c.p.p. che distingue le parti private dalla

persona offesa dal reato.

Invero, la facoltà di indicare elementi di prova deve essere tenuta distinta dal diritto alla prova che «

è il contrassegno più significativo della qualità di parte » nel codice di procedura penale ed interessa l’offeso

solo nella diversa e concorrente qualità di danneggiato costituito parte civile.

Dunque, la persona offesa, a norma dell’art. 360 c.p.p., ha il diritto di essere avvisato

dell’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pubblico ministero.

La persona offesa ha il solo potere di sollecitare la richiesta di incidente probatorio, come si ricava

dall’art. 394, co. 1, c.p.p., al pubblico ministero, che potrà esprimere con decreto motivato notificato alla

persona offesa il proprio diniego, a norma dell’art. 394, co. 2, c.p.p.

Inoltre, può assistere all’incidente quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona (art.

401, co.3), negli altri casi è necessaria un’autorizzazione del giudice e tramite il suo difensore può «chiedere

al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame», a norma dell’art. 401, co. 5, c.p.p.

Da ultimo, tra le facoltà che può esercitare la persona offesa vi è anche quella di opporsi alla

richiesta di archiviazione del P.M. ex art. 410 c.p.p., ed ha diritto di essere avvisata di tale richiesta ogni

qualvolta ne faccia istanza in querela e nei casi in cui si proceda per delitti commessi con violenza alla

persona.

La riforma delle facoltà della p.o. nel processo penale in attuazione della Direttiva n.

2012/29/UE.

Con il recepimento della Direttiva n. 2012/29/UE, attuata mediante il d.lgs. 212/2015 si è inteso

rafforzare la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale e, nello specifico, le informazioni dettagliate da

fornire alla persona offesa sin dalle prime battute procedimentali e la tutela della vittima particolarmente

vulnerabile in tutte le fasi del procedimento penale.

Il decreto legislativo n. 212/2015, nell'attuare la Direttiva, ha modificato otto articoli del codice di

rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli

codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter

disp. att. c.p.p.).

Con riferimento all'art. 90 c.p.p., è stato introdotto al suo interno un nuovo comma 2-bis secondo il

quale, in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d'ufficio

una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti

di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne.

Qualora, nonostante la perizia, permangano dubbi, la minore età viene presunta (ma soltanto ai fini

dell'applicazione delle disposizioni processuali). È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione,

la quale ora prevede, in ottemperanza all'art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che - in caso di morte

dell'offeso - i poteri e le facoltà ex lege possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da

relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Il nuovo articolo 90-bis c.p.p. - recependo sostanzialmente tutte le indicazioni dell'art. 4

della Direttiva n. 29 del 2012 - ha previsto che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con

l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni

riguardanti: le modalità attraverso cui presentare denuncia/querela ed esercitare le facoltà e i diritti a

lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale (art. 90-bis, co. 1, lettera a); il diritto di

ricevere notizie circa lo stato del procedimento (lettere b, i) e l'eventuale richiesta di archiviazione

(lettera c); la facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e

traduzione (lettere d, e), di richiedere l'adozione di misure specifiche di protezione e assistenza

(lettere f, p); la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese

sostenute (lettere m, l). Oggetto di informazione sono altresì la possibilità che il procedimento

venga definito con la remissione di querela o attraverso la mediazione (lettera n), nonché le facoltà

spettanti all'offeso nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con

messa alla prova, o qualora risulti applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare

tenuità del fatto (lettera o).

Un'altra importante informativa viene prescritta dal nuovo articolo 90-ter c.p.p. in favore

delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› laddove, in attuazione dell'art. 6, par.

5, della Direttiva, stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere

informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza

detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato,

nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva.

Significative novità apportate dal d.lgs. 212/2015 ineriscono a un tema particolarmente caro

al legislatore europeo, vale a dire la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare

alcune vittime di reato. In merito, sono ben otto gli innesti normativi sul nostro codice di rito, in

ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 della Direttiva (rubricato «Diritto alla protezione delle

vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale»).

In particolare, è da segnalare, volgendo l'attenzione all'istituto dell'incidente probatorio,

l’aggiunta, tra i casi ammissibili, di quello in cui la persona offesa da escutere versi in condizione di

particolare vulnerabilità; anche qui, senza che sia necessario guardare alla sua età o ai reati per cui

si procede (art. 392, comma 1-bis, c.p.p).

Inoltre, è stato inserito all'interno dell'art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di

incidente probatorio») un nuovo comma 5-quater, a norma del quale, quando occorra procedere in

incidente probatorio all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità,

trovano applicazione le modalità protette di cui all'art. 498, comma 4-quater, c.p.p.

Infine, con riferimento all'esame della vittima in dibattimento, il legislatore è intervenuto sul

comma 1-bis dell'art. 190-bis c.p.p., che ora estende il limite al diritto alla prova - costruito

sull'ammissibilità dell'esame ‹‹solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle

precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base

di specifiche esigenze›› - a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare

vulnerabilità. Tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. si affianca così a quella, già esistente, in favore

del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni reati di violenza sessuale e pedofilia.

GIURISPRUDENZA:

In tema di: procedibilità a querela-dichiarazioni della P.O - opposizione

all’archiviazione della P.O.

1) Cass. pen. Sez. II, 08/10/2015, n. 41749 (rv. 264660)

Remissione di querela - Persona offesa - Rinuncia alla costituzione di parte civile

Non si ha remissione tacita della querela in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte

del querelante, essendo a tal fine necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare

l'istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e

i fatti rivelatori di una volontà opposta.

2) Cass. pen. Sez. Unite, 23/06/2016, n. 31668

Remissione tacita

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del

querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata

come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

3) Cass. pen. Sez. Unite, 19/07/2012, n. 41461 (rv. 253214)

Mezzi di prova - Testimonianza della Persona offesa - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni

Le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della

persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di

penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità

soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere

più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In

motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte

civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

4) Cassazione penale sez. VI 27 maggio 2014 n. 39778

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di

archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p. in favore della

persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.

5) Cassazione penale sez. V 29 aprile 2014 n. 26594

Richiesta di archiviazione

Il p.m. che reiteri la richiesta di archiviazione ha l'obbligo di rinnovare la notifica prevista dall'art.

408, comma 2, c.p.p., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata

circa l'eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza.

6) Cassazione penale sez. VI 08 gennaio 2014 n. 17624

L'opposizione alla richiesta di archiviazione, di cui è in effetti discussa la classificazione quale

mezzo di impugnazione, può comunque essere presentata facendo ricorso al servizio postale. Infatti, a

prescindere appunto dalla discussa applicabilità delle formalità stabilite per le impugnazioni dall'art. 583

c.p.p., vale il rilievo che l'art. 408 comma 3 c.p.p. prevede la possibilità di presentare l'opposizione senza

stabilire in proposito alcuna formalità e senza indicare luogo e ufficio di presentazione dell'atto, onde

l'introduzione di formalità non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di

inammissibilità, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest'ultima

della possibilità di ricorrere a un mezzo ampiamente utilizzato dall'amministrazione giudiziaria e

introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate né da una prescrizione esplicita del

legislatore, né da un contrapposto interesse; ciò, ferma restando, comunque, la necessità che risulti certa

l'identità del mittente.

7) Cassazione penale sez. VI 08 gennaio 2014 n. 17624

L'opposizione all'archiviazione deve essere presa in considerazione dal Gip (salva poi una eventuale

dichiarazione di inammissibilità per difetto dei requisiti legittimanti di cui all'art. 410 c.p.p.) anche laddove

sia stata proposta tardivamente rispetto al termine indicato nell'art. 408 comma 3 c.p.p.: l'inosservanza di tale

termine (ordinariamente fissato in dieci giorni) non è infatti prescritta dalla legge a pena di inammissibilità,

salva naturalmente la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo l'inutile sua scadenza.

8) Cass. Pen., Sez. II, 19 settembre 2013, n. 43113

Il giudizio di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può

attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave

prognostica, alla fondatezza degli stessi (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di

archiviazione motivato sulla scorta della ritenuta inidoneità delle prove indicate a far emergere fatti diversi

da quelli già valutati dal P.M.) Nello stesso senso, v. Cass. Pen., Sez. II, 3 febbraio 2012, n. 8129: in tema

di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di

ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza

valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine

alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata

esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale.

Contra: 9)Cass. Pen., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 25302

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il

giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui

l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle

indagini preliminari.

10) Cass. Pen., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 47982

In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non

preceduto dall'avviso della richiesta formulata dal p.m., il termine per impugnare, che decorre dal momento

in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell'art.

585, comma 1, lett. a), c.p.p.

**

PARTE CIVILE

La parte civile è una parte privata eventuale all’interno del sistema processuale penale.

L’art. 74 c.p.p. dispone che “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del

danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato

ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile

civile”.

La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale è riconosciuta al “soggetto”

danneggiato dal reato. Di conseguenza, tale legittimazione compete non solo ad una persona fisica

oppure ad un ente o associazione forniti di personalità giuridica ma, altresì, ad un soggetto non

munito di tale personalità quale un comitato o una associazione non riconosciuta.

L’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel processo

penale e non nel procedimento.

Pertanto, l’art. 79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile possa avvenire “per

l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti

dall’art. 484”.

GIURISPRUDENZA:

In tema di legittimazione - costituzione parte civile - diritto di difesa - esclusione della

P.O.

11) Cass. pen. Sez. VI, 07/01/2015, n. 2329

La costituzione di parte civile può avvenire in udienza per mezzo del difensore investito della

relativa procura speciale e non anche del sostituto ex art. 102 c.p.p., salvo che tale facoltà risulti

espressamente dalla menzionata procura.

12)Cass. pen. Sez. IV, 22/04/2015, n. 24455 (rv. 263730)

Potere di costituzione di parte civile anche da parte del sostituto processuale

L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di

procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata

mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile

come avvenuta personalmente.

13)Cass. pen. Sez. VI, 24/02/2015, n. 10958 (rv. 262988)

Termine per la costituzione

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art.

484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare

costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie

in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in

cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della

costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).

14)Cass. pen. Sez. II, 13/01/2015, n. 4380 (rv. 262371)

Legittimazione della persona offesa del reato fine a costituirsi parte civile anche per il reato

associativo

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto

passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato,

ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo

del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per

delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato

fine che per quello associativo.

15)Cass. pen. Sez. Unite, 30/10/2014, n. 15232 (rv. 263022)

Adesione all'astensione di categoria del difensore della persona offesa o della parte civile

La dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze, espressa dal difensore della persona

offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del vigente codice di autoregolamentazione,

non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento, qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato

non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando

un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento. (Principio affermato con riferimento ad un

caso in cui l'astensione era stata dichiarata nell'ambito di una udienza fissata a seguito di opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione).

16)Cass. pen. Sez. Unite, 30/10/2014, n. 15232

In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è

tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore,

legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini

previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione. Nelle udienze penali, a

partecipazione del difensore facoltativa, l'astensione del difensore della parte civile o della persona offesa,

prevista dall'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non

abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un

proprio interesse alla celere definizione del procedimento.

17)Cass. pen. Sez. Unite, 29/05/2008, n. 25695

In merito alla questione se, dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 all'art. 428

cod. proc. pen., il ricorso per cassazione della persona offesa, costituita parte civile, contro la sentenza di non

luogo a procedere emessa all’esito dell'udienza preliminare, sia proposto agli effetti penali, ovvero ai soli

effetti civili deve essere chiarito che, movendo dall'inquadramento sistematico e funzionale dell'udienza

preliminare e della sentenza di non luogo a procedere, si ravvisa, nel ricorso della persona offesa, costituita

parte civile, un'impugnazione diretta ad incidere sui contenuti decisori di carattere penale, sicché, in caso di

accoglimento del ricorso, il rinvio dev'essere disposto davanti al giudice dell'udienza preliminare.

18)Cass. pen. Sez. Unite, 25/09/2014, n. 47999

PARTE CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO

La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia

annullato o revocato, in sede di riesame, l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa

parte civile.

19)Cass. pen. Sez. Unite, 24/04/2014, n. 38343 (rv. 261110)

PARTE CIVILE - Legittimazione - Costituzione di associazione anche non riconosciuta - Ammissibilità

È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi,

"iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o

non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale

ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse

si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la

Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica -

Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori

nell'ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione

delle norme di prevenzione degli infortuni).

20)Cass. pen. Sez. Unite, 21/06/2012, n. 35599 (rv. 253242)

Interesse della parte civile all'impugnazione - Esclusione - Fondamento

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento

dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia

penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione

civilistica.

-Sull’applicazione della pena su richiesta:

21)Cass. pen. Sez. Unite, 14/07/2011, n. 40288

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alle

spese della parte civile; in particolare, la sentenza può essere oggetto di impugnazione per quanto attiene alla

legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione, anche là dove nulla sia stato

eccepito in sede di discussione

22)Cass. pen. Sez. Unite, 14/07/2011, n. 40288

PROCESSO PENALE - Patteggiamento - Ricorso - Spese in favore della parte

Il Giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di refusione delle spese processuali avanzata dalla

parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. con una pronuncia avente

natura formale e sostanziale di condanna, seppure in ogni caso solo dopo aver positivamente vagliato la

sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata. Sul capo della sentenza relativa alle

spese suddette, pertanto, la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a formulare i rilievi

attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione, in quanto tenuto il

Giudice a fornire, seppure nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle

singole voci riferibili all'attività svolta, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate,

della tipologia e della entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai minimi ed ai massimi della tariffa

forense.

23)Cass. pen. Sez. Unite, 27/10/2004, n. 44712

PARTE CIVILE – APPELLO

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato

alle liti), anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la

presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 c.p.p.,

può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato -

di attribuire anche un siffatto potere. (Nella specie si è ritenuto che la formula "vi nominiamo e costituiamo

nostro difensore nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel procedimento

penale n. ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge e approvando fin d'ora il vostro operato " non

potesse essere intesa se non come espressione idonea a conferire mandato per la costituzione di parte civile,

ma non procura alle liti specificamente indicante il potere del difensore di proporre appello.

24)Cass. pen. Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30327

Notifica e formalità della costituzione

Premesso che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"

(art. 76, comma 2), che il giudice, di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se

l'appello è stato proposto dal p.m. contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può

pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597,

comma 2, lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, "quando pronuncia sentenza di condanna", il

giudice di appello deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", anche se la

parte civile non ha proposto impugnazione.

25) Cass. pen. Sez. Unite, 19/05/1999, n. 12

Esclusione

La richiesta di esclusione della parte civile costituita all'udienza preliminare può essere

tempestivamente sollevata per la prima volta in sede dibattimentale, all'accertamento della costituzione delle

parti.

26) Cass. pen. Sez. Unite Sent., 27/11/2008, n. 47803

Nell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., per decidere sulla richiesta di

patteggiamento, inoltrata nel corso delle indagini preliminari, non è ammissibile la costituzione di

parte civile. Quest'ultima, analogamente, non è consentita quando il rito speciale venga instaurato,

secondo l'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ex artt. 446 e 458

c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. Deve, pertanto, considerarsi

illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la

cui costituzione, quale parte civile, sia stata accettata dal giudice, nonostante tale divieto.

27) Cass. pen. Sez. Unite, 19/05/1999, n. 12

Esercizio dell'azione civile

Le eccezioni relative alla costituzione delle parti private possono essere sollevate, ai sensi dell'art.

491 c.p.p., fino all'accertamento della regolare costituzione delle parti al dibattimento, indipendentemente dal

fatto che esse siano state sollevate o meno nei termini di cui all'art. 420 c.p.p., durante le formalità di

apertura dell'udienza preliminare.

28) Cass. pen. Sez. IV, 15/02/2017, n. 13497

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il Giudice è tenuto ad accogliere l'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dalla persona

offesa dal reato di stalking a prescindere dai limiti di reddito fissati dall'art. 76, co. 1, D.P.R n. 115 del 2002;

limiti che, invece, operano quando l'istante è il danneggiato del reato che intenda costituirsi parte civile nel

processo penale.

**

RESPONSABILE CIVILE

Il sistema delle obbligazioni civili, aperto, a differenza di quello delle obbligazioni penali, a figure di

responsabilità oggettiva, prevede numerosi casi di obbligo di risarcimento derivante dalla condotta di

soggetti che si trovino in relazione con il responsabile del danno.

Insieme all'imputato, quindi, che è responsabile civile per antonomasia, troviamo una serie di

soggetti chiamati a rispondere civilmente della condotta dell'imputato in forza di un obbligo, agli stessi

imposto dall'ordinamento, di impedire il fatto cagionato dal terzo.

La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste, tuttavia, solo se nel processo penale è

presente un imputato del cui operato il responsabile debba rispondere per legge, dovendo escludersi che lo

stesso possa rispondere del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. La presenza del responsabile civile

nel processo penale sulla base di un titolo di origine contrattuale è stata esclusa, oltre che dalla

giurisprudenza di legittimità (C., Sez. IV, 10.12.2003, n. 4870, Bixio; C., Sez. IV, 10.4.1997, n. 4940, Barlozzi),

anche dalla successiva sentenza della C. Cost., 23.3.2001, n. 75, che ha dichiarato manifestamente

infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

83, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore (nella responsabilità

civile non obbligatoria).

Inoltre, presupposto indefettibile della condanna civile nei confronti del terzo responsabile è

costituito dalla condanna civile anche nei confronti dell'imputato.

Ne consegue che non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un

titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato

all'imputato (C., Sez. V, 8.2.2006, p.c. in proc. Cravotto, in RP, 2007, 337).

Una prima categoria di responsabili civili è quella derivante dallo status di titolari di diritti

(proprietario dell'edificio, art. 2053 c.c.; proprietario del veicolo, art. 2054, 3° co., c.c.; armatore, art. 274 c.

nav.; esercente aereo, art. 878 c. nav.; proprietario di casa editrice, art. 11, L. 8.2.1948, n. 47).

Viene poi in rilievo l'insieme di soggetti ai quali è attribuito un onere di sorveglianza: genitori,

tutori, precettori e maestri d'arte, art. 2048 c.c.; padroni e committenti, art. 2049 c.c.; l'albergatore per le

cose portate dai clienti, art. 1784 c.c. (previsione particolare della generale responsabilità del custode ex

art. 2051 c.c.); il direttore responsabile della pubblicazione art. 11, L. 8.2.1948, n. 47.

Chiudono il quadro quelle ipotesi di responsabilità civile che, in relazione all'esigenza di tutela dei

terzi nell'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., derivano dalla stipulazione di contratto di

assicurazione in esecuzione di un obbligo imposto dalla legge in materia di caccia, (L. 11.2.1992, n. 157) e di

circolazione di veicoli.

L'attribuzione di responsabilità sostanziale alle categorie di soggetti dinanzi menzionate non comporta

automaticamente la legittimazione a rivestire il ruolo di responsabile civile nel processo penale.

Anche se, in linea generale, è concessa una azione diretta a causa del vincolo di solidarietà previsto

dall'art. 2055 c.c., vi sono casi in cui la giurisprudenza ha fornito sul punto diversi chiarimenti. Così

nell'ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per il reato commesso dal dipendente è stata

affermata la sussistenza di una responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione in forza del rapporto

organico che lega il funzionario o il dipendente all'ente; rapporto che, di fronte ai terzi, non può non

risolversi in una identità tra ente pubblico e soggetto che lo rappresenta. Unica ipotesi nella quale questo

legame viene reciso sollevando la Pubblica Amministrazione da ogni responsabilità è quella in cui l'agente

sia mosso da un fine personale, del tutto estraneo a quello dell'ente e fuori da ogni collegamento di

necessaria occasionalità con le proprie attribuzioni.

GIURISPRUDENZA:

In tema di legittimazione- costituzione parte civile-diritto di difesa- esclusione

29)Cass. pen. Sez. V, 03/02/2015, n. 28157 (rv. 264913)

Legittimazione del responsabile civile - Presupposti

Non può assumere la veste di responsabile civile, ex art. 185 cod. pen., il soggetto che, versando in

colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la

legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui

operato egli debba rispondere per legge, ex art. 185 cod. pen., e non a titolo contrattuale. (Fattispecie in cui la

S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la natura di

responsabile civile di una banca, non essendovi nell'ambito del relativo procedimento penale un imputato del

quale, in quanto parte di un rapporto di immedesimazione organica, il predetto istituto bancario fosse

chiamato a rispondere, a norma delle leggi civili).

30)Cass. pen. Sez. II, 10/10/2014, n. 44571 (rv. 260863)

L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente

all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito

provvedimento del giudice che la dichiari.

31) Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47288 (rv. 261072)

Omessa citazione del responsabile civile nel giudizio di appello

L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del

responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti

dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei

confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata

nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi

dell'art. 622 cod. proc. pen., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello).

32)Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47288 (rv. 261071)

Omessa citazione del responsabile civile nel giudizio di appello

L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di

primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita

esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un

interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.

33)Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2014, n. 9814 (rv. 262451)

RESPONSABILE CIVILE - Medico operante presso il servizio di continuità assistenziale

In tema di colpa medica, la A.S.L. risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., quale responsabile civile

dei danni conseguenza di reato causati da un medico del Servizio di Continuità Assistenziale, in ragione della

spersonalizzazione della sua prestazione professionale, dovuta al suo inserimento in processi formali di

organizzazione complessa, che determinano il trasferimento della responsabilità economica dal singolo alla

struttura.

34)Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2014, n. 9814 (rv. 262452)

RESPONSABILE CIVILE - Responsabilità del medico sostituito

In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di

assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto,

svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio,

senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal

medico sostituito.

35)Cass. pen. Sez. III, 24/10/2013, n. 50996 (rv. 258299)

LAVORO - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Subappalto - Responsabilità

dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni

In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle

opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi

formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa

antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori.

36)Cass. pen. Sez. IV, 27/06/2013, n. 31353 (rv. 257743)

Obbligo del pagamento per il responsabile civile in solido con l'imputato

L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato

condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la

procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della

impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia

provveduto il giudice di appello.

37)Cass. pen. Sez. V, 22/06/2013, n. 35104 (rv. 257122)

RESPONSABILE CIVILE -Responsabilità civile da reato dell'ente

In caso di ricovero presso una struttura sanitaria gestita da un ente, la responsabilità civile

conseguente al fatto - reato è imputabile all'ente quando il fatto si atteggi oggettivamente come reato e la

condotta che ne contribuisce a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di

cui il paziente è stato ammesso a fruire. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità civile di una

struttura sanitaria per i danni derivati dal reato di lesioni personali volontarie, commesso da personale

dipendente nei confronti di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari).

38)Cass. pen. Sez. VI, 27/03/2013, n. 26285 (rv. 255372)

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - Risarcimento del danno - P.a. - Responsabile civile

Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle

mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle

dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la

Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un

suo funzionario).

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CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o

per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

Si osservano per quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione

del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’art.87 comma 3.

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è la persona fisica o giuridica che, ricorrendo

determinate condizioni di legge, è obbligata al pagamento di una somma pari all’ammontare della

pena pecuniaria inflitta al colpevole di un delitto o di una contravvenzione.

Il soggetto in esame è sottoposto ad un obbligo di natura non penale.

La legge richiede una serie di condizioni essenziali per la configurabilità in termini giuridici

dell’obbligo all’adempimento: il soggetto, persona fisica o giuridica, deve essere legato

all’imputato da uno dei vincoli indicati negli artt. 196 e 197 c.p.; la persona civilmente obbligata

alla pena pecuniaria deve essere condannata dal giudice penale al pagamento di una somma pari

all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole; il condannato deve essere insolvibile.

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GIURISPRUDENZA:

39)Cass. pen. Sez. III, 20/11/2012, n. 17713 (rv. 255588)

Procedimento per decreto - In genere - Civilmente obbligato per la pena pecuniaria -

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il

decreto penale di condanna solo nel caso in cui esso contenga nei suoi confronti una espressa

statuizione di condanna al pagamento della pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta

all'imputato.

40)Cass. pen. Sez. III, 04/06/1999, n. 2119

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il

decreto penale solo ove con detto decreto sia stata affermata la sua responsabilità giacchè, in tanto

egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta

all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia una specifica

statuizione di condanna. Ne consegue che allorchè manchi tale statuizione il civilmente obbligato

per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale.

41)Cass. pen. Sez. III, 29/03/1996, n. 1576

Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al civilmente obbligato per la

pena pecuniaria e, naturalmente, per questa parte processuale i termini per l'opposizione non

cominciano a decorrere se non dall'adempimento di tale obbligo. Sotto tale profilo è del tutto

irrilevante il fatto che esista un rapporto di immedesimazione organica, cioè che l'imputato si

identifichi con il legale rappresentante del civilmente obbligato quando questa sia una persona

giuridica.

Dott. Pierpaolo Provenzano