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Camera Penale di Pescara aderente all’Unione Camere Penali Italiane
Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista
XIV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA
MAGGIO 2017-GIUGNO 2019
Lezione: 29.05.2017 Materia: Diritto Processuale Penale
Relatore: Avv. Vincenzo DI GIROLAMO
Argomento: P.O. – PARTE CIVILE – RESPONSABILE CIVILE – CIVILMENTE
OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
SCHEDA DIDATTICA n. 1
NORMATIVA: Titolo V e VI, Libro I codice procedura penale
DOTTRINA:
AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir., 1983, 319 ss.;
AMODIO, Persona offesa dal reato, in Comm. nuovo c.p.p., Milano 1989, I, p. 534;
ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004, p. 98;
BRESCIANI, Persona offesa dal reato in Dig. Pen., 1995, 528 ss.;
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte generale, Bologna, 2013, pp.174 e ss.
LOZZI, lezioni di procedura penale, Torino, 2010, pp.135 e ss.
PANSINI, Persona offesa dal reato, in Dig. Pen., 2011, 411 ss.;
RAMACCI, Reo e vittima, in Ind. pen., 2001, 7 ss.
TRAPELLA, La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106ss;
La persona offesa dal reato
La nozione di soggetto passivo rilevante sul piano giuridico-penale è quella che lo identifica col
titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale: in questo senso, il soggetto
passivo coincide con quello che, nel linguaggio del codice, viene denominato persona offesa dal reato.
La nozione di soggetto passivo si differenzia da quella di oggetto materiale del reato, che allude
invece alla persona o cosa sulla quale materialmente ricade l’attività delittuosa: infatti, mentre in taluni casi
le due nozioni di fatto coincidono, in altre rimangono distinte (es. nella mutilazione fraudolenta della propria
persona ex art 643 soggetto passivo è l’ente assicuratore ed oggetto è il medesimo autore del fatto
criminoso).
Il concetto di soggetto passivo non coincide necessariamente neppure con quello di danneggiato dal
reato: cioè, il soggetto che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile e che è, pertanto,
legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale. (es. i parenti della vittima nell’omicidio).
L’individuazione del soggetto passivo assume rilevanza pratica soprattutto ai fini della presentazione
della querela (art 122 ss.) e dell’ammissibilità del consenso scriminante della persona offesa (art 50 c.p.): se
per la querela è sufficiente in base al principio della cd indivisibilità che la presenti uno solo dei soggetti
passivi, l’operatività del consenso è invece subordinata all’esistenza di una concorde volontà di tutti i titolari
dell’interesse protetto.
I profili legati ai diritti e alle facoltà sono previsti nell’art. 90 c.p.p. in ragione delle diverse
attribuzioni riconosciute alla persona offesa. Se le facoltà individuano poteri il cui esercizio non fa sorgere
alcun dovere del pubblico ministero o del giudice, configurandosi così come atti “neutri”, i diritti delineano,
invece, situazioni soggettive che fanno nascere l’obbligo del pubblico ministero o del giudice di esprimersi
attraverso un provvedimento.
Tra i poteri dell’offeso la funzione di stimolo e di cooperazione nella elaborazione della prova appare
una previsione più ampia rispetto al precedente sistema processuale.
L’esercizio di tali poteri è subordinato alla conoscenza delle indagini, attuata mediante la
notificazione dell’informazione di garanzia prevista dall’art. 369 c.p.p. e alla nomina del difensore, secondo
quanto disciplinato ai sensi dell’art. 101 c.p.p., che interviene nel momento attuativo dei diritti e delle facoltà
attribuiti alla persona offesa.
In merito ai poteri di cooperazione, occorre osservare che la persona offesa non ha la qualità di parte.
Ciò si ricava dalla collocazione sistematica della disciplina in un titolo autonomo e trova ulteriore
conferma nel dato normativo indicato dagli artt. 178, lett. c), e 328 c.p.p. che distingue le parti private dalla
persona offesa dal reato.
Invero, la facoltà di indicare elementi di prova deve essere tenuta distinta dal diritto alla prova che «
è il contrassegno più significativo della qualità di parte » nel codice di procedura penale ed interessa l’offeso
solo nella diversa e concorrente qualità di danneggiato costituito parte civile.
Dunque, la persona offesa, a norma dell’art. 360 c.p.p., ha il diritto di essere avvisato
dell’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pubblico ministero.
La persona offesa ha il solo potere di sollecitare la richiesta di incidente probatorio, come si ricava
dall’art. 394, co. 1, c.p.p., al pubblico ministero, che potrà esprimere con decreto motivato notificato alla
persona offesa il proprio diniego, a norma dell’art. 394, co. 2, c.p.p.
Inoltre, può assistere all’incidente quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona (art.
401, co.3), negli altri casi è necessaria un’autorizzazione del giudice e tramite il suo difensore può «chiedere
al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame», a norma dell’art. 401, co. 5, c.p.p.
Da ultimo, tra le facoltà che può esercitare la persona offesa vi è anche quella di opporsi alla
richiesta di archiviazione del P.M. ex art. 410 c.p.p., ed ha diritto di essere avvisata di tale richiesta ogni
qualvolta ne faccia istanza in querela e nei casi in cui si proceda per delitti commessi con violenza alla
persona.
La riforma delle facoltà della p.o. nel processo penale in attuazione della Direttiva n.
2012/29/UE.
Con il recepimento della Direttiva n. 2012/29/UE, attuata mediante il d.lgs. 212/2015 si è inteso
rafforzare la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale e, nello specifico, le informazioni dettagliate da
fornire alla persona offesa sin dalle prime battute procedimentali e la tutela della vittima particolarmente
vulnerabile in tutte le fasi del procedimento penale.
Il decreto legislativo n. 212/2015, nell'attuare la Direttiva, ha modificato otto articoli del codice di
rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli
codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter
disp. att. c.p.p.).
Con riferimento all'art. 90 c.p.p., è stato introdotto al suo interno un nuovo comma 2-bis secondo il
quale, in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d'ufficio
una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti
di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne.
Qualora, nonostante la perizia, permangano dubbi, la minore età viene presunta (ma soltanto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni processuali). È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione,
la quale ora prevede, in ottemperanza all'art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che - in caso di morte
dell'offeso - i poteri e le facoltà ex lege possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.
Il nuovo articolo 90-bis c.p.p. - recependo sostanzialmente tutte le indicazioni dell'art. 4
della Direttiva n. 29 del 2012 - ha previsto che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con
l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni
riguardanti: le modalità attraverso cui presentare denuncia/querela ed esercitare le facoltà e i diritti a
lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale (art. 90-bis, co. 1, lettera a); il diritto di
ricevere notizie circa lo stato del procedimento (lettere b, i) e l'eventuale richiesta di archiviazione
(lettera c); la facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e
traduzione (lettere d, e), di richiedere l'adozione di misure specifiche di protezione e assistenza
(lettere f, p); la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese
sostenute (lettere m, l). Oggetto di informazione sono altresì la possibilità che il procedimento
venga definito con la remissione di querela o attraverso la mediazione (lettera n), nonché le facoltà
spettanti all'offeso nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova, o qualora risulti applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto (lettera o).
Un'altra importante informativa viene prescritta dal nuovo articolo 90-ter c.p.p. in favore
delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› laddove, in attuazione dell'art. 6, par.
5, della Direttiva, stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere
informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza
detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato,
nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva.
Significative novità apportate dal d.lgs. 212/2015 ineriscono a un tema particolarmente caro
al legislatore europeo, vale a dire la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare
alcune vittime di reato. In merito, sono ben otto gli innesti normativi sul nostro codice di rito, in
ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 della Direttiva (rubricato «Diritto alla protezione delle
vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale»).
In particolare, è da segnalare, volgendo l'attenzione all'istituto dell'incidente probatorio,
l’aggiunta, tra i casi ammissibili, di quello in cui la persona offesa da escutere versi in condizione di
particolare vulnerabilità; anche qui, senza che sia necessario guardare alla sua età o ai reati per cui
si procede (art. 392, comma 1-bis, c.p.p).
Inoltre, è stato inserito all'interno dell'art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di
incidente probatorio») un nuovo comma 5-quater, a norma del quale, quando occorra procedere in
incidente probatorio all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità,
trovano applicazione le modalità protette di cui all'art. 498, comma 4-quater, c.p.p.
Infine, con riferimento all'esame della vittima in dibattimento, il legislatore è intervenuto sul
comma 1-bis dell'art. 190-bis c.p.p., che ora estende il limite al diritto alla prova - costruito
sull'ammissibilità dell'esame ‹‹solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle
precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base
di specifiche esigenze›› - a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare
vulnerabilità. Tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. si affianca così a quella, già esistente, in favore
del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni reati di violenza sessuale e pedofilia.
GIURISPRUDENZA:
In tema di: procedibilità a querela-dichiarazioni della P.O - opposizione
all’archiviazione della P.O.
1) Cass. pen. Sez. II, 08/10/2015, n. 41749 (rv. 264660)
Remissione di querela - Persona offesa - Rinuncia alla costituzione di parte civile
Non si ha remissione tacita della querela in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte
del querelante, essendo a tal fine necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare
l'istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e
i fatti rivelatori di una volontà opposta.
2) Cass. pen. Sez. Unite, 23/06/2016, n. 31668
Remissione tacita
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del
querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata
come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
3) Cass. pen. Sez. Unite, 19/07/2012, n. 41461 (rv. 253214)
Mezzi di prova - Testimonianza della Persona offesa - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni
Le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di
penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In
motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
4) Cassazione penale sez. VI 27 maggio 2014 n. 39778
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p. in favore della
persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.
5) Cassazione penale sez. V 29 aprile 2014 n. 26594
Richiesta di archiviazione
Il p.m. che reiteri la richiesta di archiviazione ha l'obbligo di rinnovare la notifica prevista dall'art.
408, comma 2, c.p.p., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata
circa l'eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza.
6) Cassazione penale sez. VI 08 gennaio 2014 n. 17624
L'opposizione alla richiesta di archiviazione, di cui è in effetti discussa la classificazione quale
mezzo di impugnazione, può comunque essere presentata facendo ricorso al servizio postale. Infatti, a
prescindere appunto dalla discussa applicabilità delle formalità stabilite per le impugnazioni dall'art. 583
c.p.p., vale il rilievo che l'art. 408 comma 3 c.p.p. prevede la possibilità di presentare l'opposizione senza
stabilire in proposito alcuna formalità e senza indicare luogo e ufficio di presentazione dell'atto, onde
l'introduzione di formalità non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di
inammissibilità, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest'ultima
della possibilità di ricorrere a un mezzo ampiamente utilizzato dall'amministrazione giudiziaria e
introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate né da una prescrizione esplicita del
legislatore, né da un contrapposto interesse; ciò, ferma restando, comunque, la necessità che risulti certa
l'identità del mittente.
7) Cassazione penale sez. VI 08 gennaio 2014 n. 17624
L'opposizione all'archiviazione deve essere presa in considerazione dal Gip (salva poi una eventuale
dichiarazione di inammissibilità per difetto dei requisiti legittimanti di cui all'art. 410 c.p.p.) anche laddove
sia stata proposta tardivamente rispetto al termine indicato nell'art. 408 comma 3 c.p.p.: l'inosservanza di tale
termine (ordinariamente fissato in dieci giorni) non è infatti prescritta dalla legge a pena di inammissibilità,
salva naturalmente la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo l'inutile sua scadenza.
8) Cass. Pen., Sez. II, 19 settembre 2013, n. 43113
Il giudizio di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può
attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave
prognostica, alla fondatezza degli stessi (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di
archiviazione motivato sulla scorta della ritenuta inidoneità delle prove indicate a far emergere fatti diversi
da quelli già valutati dal P.M.) Nello stesso senso, v. Cass. Pen., Sez. II, 3 febbraio 2012, n. 8129: in tema
di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di
ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza
valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine
alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata
esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale.
Contra: 9)Cass. Pen., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 25302
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il
giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui
l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle
indagini preliminari.
10) Cass. Pen., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 47982
In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non
preceduto dall'avviso della richiesta formulata dal p.m., il termine per impugnare, che decorre dal momento
in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell'art.
585, comma 1, lett. a), c.p.p.
**
PARTE CIVILE
La parte civile è una parte privata eventuale all’interno del sistema processuale penale.
L’art. 74 c.p.p. dispone che “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato
ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile
civile”.
La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale è riconosciuta al “soggetto”
danneggiato dal reato. Di conseguenza, tale legittimazione compete non solo ad una persona fisica
oppure ad un ente o associazione forniti di personalità giuridica ma, altresì, ad un soggetto non
munito di tale personalità quale un comitato o una associazione non riconosciuta.
L’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel processo
penale e non nel procedimento.
Pertanto, l’art. 79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile possa avvenire “per
l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall’art. 484”.
GIURISPRUDENZA:
In tema di legittimazione - costituzione parte civile - diritto di difesa - esclusione della
P.O.
11) Cass. pen. Sez. VI, 07/01/2015, n. 2329
La costituzione di parte civile può avvenire in udienza per mezzo del difensore investito della
relativa procura speciale e non anche del sostituto ex art. 102 c.p.p., salvo che tale facoltà risulti
espressamente dalla menzionata procura.
12)Cass. pen. Sez. IV, 22/04/2015, n. 24455 (rv. 263730)
Potere di costituzione di parte civile anche da parte del sostituto processuale
L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di
procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata
mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile
come avvenuta personalmente.
13)Cass. pen. Sez. VI, 24/02/2015, n. 10958 (rv. 262988)
Termine per la costituzione
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art.
484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare
costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie
in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in
cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della
costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).
14)Cass. pen. Sez. II, 13/01/2015, n. 4380 (rv. 262371)
Legittimazione della persona offesa del reato fine a costituirsi parte civile anche per il reato
associativo
In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto
passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato,
ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo
del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per
delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato
fine che per quello associativo.
15)Cass. pen. Sez. Unite, 30/10/2014, n. 15232 (rv. 263022)
Adesione all'astensione di categoria del difensore della persona offesa o della parte civile
La dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze, espressa dal difensore della persona
offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del vigente codice di autoregolamentazione,
non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento, qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato
non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando
un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento. (Principio affermato con riferimento ad un
caso in cui l'astensione era stata dichiarata nell'ambito di una udienza fissata a seguito di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione).
16)Cass. pen. Sez. Unite, 30/10/2014, n. 15232
In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è
tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore,
legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini
previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione. Nelle udienze penali, a
partecipazione del difensore facoltativa, l'astensione del difensore della parte civile o della persona offesa,
prevista dall'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non
abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un
proprio interesse alla celere definizione del procedimento.
17)Cass. pen. Sez. Unite, 29/05/2008, n. 25695
In merito alla questione se, dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 all'art. 428
cod. proc. pen., il ricorso per cassazione della persona offesa, costituita parte civile, contro la sentenza di non
luogo a procedere emessa all’esito dell'udienza preliminare, sia proposto agli effetti penali, ovvero ai soli
effetti civili deve essere chiarito che, movendo dall'inquadramento sistematico e funzionale dell'udienza
preliminare e della sentenza di non luogo a procedere, si ravvisa, nel ricorso della persona offesa, costituita
parte civile, un'impugnazione diretta ad incidere sui contenuti decisori di carattere penale, sicché, in caso di
accoglimento del ricorso, il rinvio dev'essere disposto davanti al giudice dell'udienza preliminare.
18)Cass. pen. Sez. Unite, 25/09/2014, n. 47999
PARTE CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO
La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia
annullato o revocato, in sede di riesame, l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa
parte civile.
19)Cass. pen. Sez. Unite, 24/04/2014, n. 38343 (rv. 261110)
PARTE CIVILE - Legittimazione - Costituzione di associazione anche non riconosciuta - Ammissibilità
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi,
"iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o
non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale
ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse
si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la
Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica -
Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori
nell'ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione
delle norme di prevenzione degli infortuni).
20)Cass. pen. Sez. Unite, 21/06/2012, n. 35599 (rv. 253242)
Interesse della parte civile all'impugnazione - Esclusione - Fondamento
La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento
dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia
penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione
civilistica.
-Sull’applicazione della pena su richiesta:
21)Cass. pen. Sez. Unite, 14/07/2011, n. 40288
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alle
spese della parte civile; in particolare, la sentenza può essere oggetto di impugnazione per quanto attiene alla
legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione, anche là dove nulla sia stato
eccepito in sede di discussione
22)Cass. pen. Sez. Unite, 14/07/2011, n. 40288
PROCESSO PENALE - Patteggiamento - Ricorso - Spese in favore della parte
Il Giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di refusione delle spese processuali avanzata dalla
parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. con una pronuncia avente
natura formale e sostanziale di condanna, seppure in ogni caso solo dopo aver positivamente vagliato la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata. Sul capo della sentenza relativa alle
spese suddette, pertanto, la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a formulare i rilievi
attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione, in quanto tenuto il
Giudice a fornire, seppure nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle
singole voci riferibili all'attività svolta, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate,
della tipologia e della entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai minimi ed ai massimi della tariffa
forense.
23)Cass. pen. Sez. Unite, 27/10/2004, n. 44712
PARTE CIVILE – APPELLO
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato
alle liti), anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la
presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 c.p.p.,
può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato -
di attribuire anche un siffatto potere. (Nella specie si è ritenuto che la formula "vi nominiamo e costituiamo
nostro difensore nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel procedimento
penale n. ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge e approvando fin d'ora il vostro operato " non
potesse essere intesa se non come espressione idonea a conferire mandato per la costituzione di parte civile,
ma non procura alle liti specificamente indicante il potere del difensore di proporre appello.
24)Cass. pen. Sez. Unite, 10/07/2002, n. 30327
Notifica e formalità della costituzione
Premesso che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"
(art. 76, comma 2), che il giudice, di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se
l'appello è stato proposto dal p.m. contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può
pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597,
comma 2, lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, "quando pronuncia sentenza di condanna", il
giudice di appello deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", anche se la
parte civile non ha proposto impugnazione.
25) Cass. pen. Sez. Unite, 19/05/1999, n. 12
Esclusione
La richiesta di esclusione della parte civile costituita all'udienza preliminare può essere
tempestivamente sollevata per la prima volta in sede dibattimentale, all'accertamento della costituzione delle
parti.
26) Cass. pen. Sez. Unite Sent., 27/11/2008, n. 47803
Nell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., per decidere sulla richiesta di
patteggiamento, inoltrata nel corso delle indagini preliminari, non è ammissibile la costituzione di
parte civile. Quest'ultima, analogamente, non è consentita quando il rito speciale venga instaurato,
secondo l'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ex artt. 446 e 458
c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. Deve, pertanto, considerarsi
illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la
cui costituzione, quale parte civile, sia stata accettata dal giudice, nonostante tale divieto.
27) Cass. pen. Sez. Unite, 19/05/1999, n. 12
Esercizio dell'azione civile
Le eccezioni relative alla costituzione delle parti private possono essere sollevate, ai sensi dell'art.
491 c.p.p., fino all'accertamento della regolare costituzione delle parti al dibattimento, indipendentemente dal
fatto che esse siano state sollevate o meno nei termini di cui all'art. 420 c.p.p., durante le formalità di
apertura dell'udienza preliminare.
28) Cass. pen. Sez. IV, 15/02/2017, n. 13497
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il Giudice è tenuto ad accogliere l'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dalla persona
offesa dal reato di stalking a prescindere dai limiti di reddito fissati dall'art. 76, co. 1, D.P.R n. 115 del 2002;
limiti che, invece, operano quando l'istante è il danneggiato del reato che intenda costituirsi parte civile nel
processo penale.
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RESPONSABILE CIVILE
Il sistema delle obbligazioni civili, aperto, a differenza di quello delle obbligazioni penali, a figure di
responsabilità oggettiva, prevede numerosi casi di obbligo di risarcimento derivante dalla condotta di
soggetti che si trovino in relazione con il responsabile del danno.
Insieme all'imputato, quindi, che è responsabile civile per antonomasia, troviamo una serie di
soggetti chiamati a rispondere civilmente della condotta dell'imputato in forza di un obbligo, agli stessi
imposto dall'ordinamento, di impedire il fatto cagionato dal terzo.
La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste, tuttavia, solo se nel processo penale è
presente un imputato del cui operato il responsabile debba rispondere per legge, dovendo escludersi che lo
stesso possa rispondere del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. La presenza del responsabile civile
nel processo penale sulla base di un titolo di origine contrattuale è stata esclusa, oltre che dalla
giurisprudenza di legittimità (C., Sez. IV, 10.12.2003, n. 4870, Bixio; C., Sez. IV, 10.4.1997, n. 4940, Barlozzi),
anche dalla successiva sentenza della C. Cost., 23.3.2001, n. 75, che ha dichiarato manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
83, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore (nella responsabilità
civile non obbligatoria).
Inoltre, presupposto indefettibile della condanna civile nei confronti del terzo responsabile è
costituito dalla condanna civile anche nei confronti dell'imputato.
Ne consegue che non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un
titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato
all'imputato (C., Sez. V, 8.2.2006, p.c. in proc. Cravotto, in RP, 2007, 337).
Una prima categoria di responsabili civili è quella derivante dallo status di titolari di diritti
(proprietario dell'edificio, art. 2053 c.c.; proprietario del veicolo, art. 2054, 3° co., c.c.; armatore, art. 274 c.
nav.; esercente aereo, art. 878 c. nav.; proprietario di casa editrice, art. 11, L. 8.2.1948, n. 47).
Viene poi in rilievo l'insieme di soggetti ai quali è attribuito un onere di sorveglianza: genitori,
tutori, precettori e maestri d'arte, art. 2048 c.c.; padroni e committenti, art. 2049 c.c.; l'albergatore per le
cose portate dai clienti, art. 1784 c.c. (previsione particolare della generale responsabilità del custode ex
art. 2051 c.c.); il direttore responsabile della pubblicazione art. 11, L. 8.2.1948, n. 47.
Chiudono il quadro quelle ipotesi di responsabilità civile che, in relazione all'esigenza di tutela dei
terzi nell'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., derivano dalla stipulazione di contratto di
assicurazione in esecuzione di un obbligo imposto dalla legge in materia di caccia, (L. 11.2.1992, n. 157) e di
circolazione di veicoli.
L'attribuzione di responsabilità sostanziale alle categorie di soggetti dinanzi menzionate non comporta
automaticamente la legittimazione a rivestire il ruolo di responsabile civile nel processo penale.
Anche se, in linea generale, è concessa una azione diretta a causa del vincolo di solidarietà previsto
dall'art. 2055 c.c., vi sono casi in cui la giurisprudenza ha fornito sul punto diversi chiarimenti. Così
nell'ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per il reato commesso dal dipendente è stata
affermata la sussistenza di una responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione in forza del rapporto
organico che lega il funzionario o il dipendente all'ente; rapporto che, di fronte ai terzi, non può non
risolversi in una identità tra ente pubblico e soggetto che lo rappresenta. Unica ipotesi nella quale questo
legame viene reciso sollevando la Pubblica Amministrazione da ogni responsabilità è quella in cui l'agente
sia mosso da un fine personale, del tutto estraneo a quello dell'ente e fuori da ogni collegamento di
necessaria occasionalità con le proprie attribuzioni.
GIURISPRUDENZA:
In tema di legittimazione- costituzione parte civile-diritto di difesa- esclusione
29)Cass. pen. Sez. V, 03/02/2015, n. 28157 (rv. 264913)
Legittimazione del responsabile civile - Presupposti
Non può assumere la veste di responsabile civile, ex art. 185 cod. pen., il soggetto che, versando in
colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la
legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui
operato egli debba rispondere per legge, ex art. 185 cod. pen., e non a titolo contrattuale. (Fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la natura di
responsabile civile di una banca, non essendovi nell'ambito del relativo procedimento penale un imputato del
quale, in quanto parte di un rapporto di immedesimazione organica, il predetto istituto bancario fosse
chiamato a rispondere, a norma delle leggi civili).
30)Cass. pen. Sez. II, 10/10/2014, n. 44571 (rv. 260863)
L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente
all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito
provvedimento del giudice che la dichiari.
31) Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47288 (rv. 261072)
Omessa citazione del responsabile civile nel giudizio di appello
L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del
responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti
dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei
confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata
nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi
dell'art. 622 cod. proc. pen., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello).
32)Cass. pen. Sez. IV, 09/10/2014, n. 47288 (rv. 261071)
Omessa citazione del responsabile civile nel giudizio di appello
L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di
primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita
esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un
interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.
33)Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2014, n. 9814 (rv. 262451)
RESPONSABILE CIVILE - Medico operante presso il servizio di continuità assistenziale
In tema di colpa medica, la A.S.L. risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., quale responsabile civile
dei danni conseguenza di reato causati da un medico del Servizio di Continuità Assistenziale, in ragione della
spersonalizzazione della sua prestazione professionale, dovuta al suo inserimento in processi formali di
organizzazione complessa, che determinano il trasferimento della responsabilità economica dal singolo alla
struttura.
34)Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2014, n. 9814 (rv. 262452)
RESPONSABILE CIVILE - Responsabilità del medico sostituito
In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di
assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto,
svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio,
senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal
medico sostituito.
35)Cass. pen. Sez. III, 24/10/2013, n. 50996 (rv. 258299)
LAVORO - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Subappalto - Responsabilità
dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni
In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle
opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi
formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa
antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori.
36)Cass. pen. Sez. IV, 27/06/2013, n. 31353 (rv. 257743)
Obbligo del pagamento per il responsabile civile in solido con l'imputato
L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato
condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la
procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della
impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia
provveduto il giudice di appello.
37)Cass. pen. Sez. V, 22/06/2013, n. 35104 (rv. 257122)
RESPONSABILE CIVILE -Responsabilità civile da reato dell'ente
In caso di ricovero presso una struttura sanitaria gestita da un ente, la responsabilità civile
conseguente al fatto - reato è imputabile all'ente quando il fatto si atteggi oggettivamente come reato e la
condotta che ne contribuisce a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di
cui il paziente è stato ammesso a fruire. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità civile di una
struttura sanitaria per i danni derivati dal reato di lesioni personali volontarie, commesso da personale
dipendente nei confronti di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari).
38)Cass. pen. Sez. VI, 27/03/2013, n. 26285 (rv. 255372)
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - Risarcimento del danno - P.a. - Responsabile civile
Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle
mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle
dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la
Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un
suo funzionario).
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CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o
per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.
Si osservano per quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione
del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’art.87 comma 3.
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è la persona fisica o giuridica che, ricorrendo
determinate condizioni di legge, è obbligata al pagamento di una somma pari all’ammontare della
pena pecuniaria inflitta al colpevole di un delitto o di una contravvenzione.
Il soggetto in esame è sottoposto ad un obbligo di natura non penale.
La legge richiede una serie di condizioni essenziali per la configurabilità in termini giuridici
dell’obbligo all’adempimento: il soggetto, persona fisica o giuridica, deve essere legato
all’imputato da uno dei vincoli indicati negli artt. 196 e 197 c.p.; la persona civilmente obbligata
alla pena pecuniaria deve essere condannata dal giudice penale al pagamento di una somma pari
all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole; il condannato deve essere insolvibile.
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GIURISPRUDENZA:
39)Cass. pen. Sez. III, 20/11/2012, n. 17713 (rv. 255588)
Procedimento per decreto - In genere - Civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il
decreto penale di condanna solo nel caso in cui esso contenga nei suoi confronti una espressa
statuizione di condanna al pagamento della pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta
all'imputato.
40)Cass. pen. Sez. III, 04/06/1999, n. 2119
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il
decreto penale solo ove con detto decreto sia stata affermata la sua responsabilità giacchè, in tanto
egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta
all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia una specifica
statuizione di condanna. Ne consegue che allorchè manchi tale statuizione il civilmente obbligato
per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale.
41)Cass. pen. Sez. III, 29/03/1996, n. 1576
Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al civilmente obbligato per la
pena pecuniaria e, naturalmente, per questa parte processuale i termini per l'opposizione non
cominciano a decorrere se non dall'adempimento di tale obbligo. Sotto tale profilo è del tutto
irrilevante il fatto che esista un rapporto di immedesimazione organica, cioè che l'imputato si
identifichi con il legale rappresentante del civilmente obbligato quando questa sia una persona
giuridica.
Dott. Pierpaolo Provenzano