7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
1/49
- 1 -
DISPENSA N. 10
IMPUGNAZIONI
1. Distinzioni generali. I mezzi dimpugnazione, elencati
dallart. 323 (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposi-
zione di terzo, regolamento di competenza su istanza di parte), so-
no i rimedi con cui la parte soccombente provoca il controllo sulla
validit e giustizia delle sentenze. Pertanto costituiscono uno svi-
luppo del diritto di azione e del diritto di difesa.
La parte contro cui proposta limpugnazione pu denomi-
narsi parte impugnata (se si tratta di appello, appellato), per con-
trapposizione rispetto allimpugnante (se si tratta di appello,
allappellante).
A differenza delle impugnazioni del negozio giuridico o delle
impugnazioni giurisdizionali dei provvedimenti amministrativi, le
impugnazioni delle sentenze civili, accertato un vizio, non si limita-
no ad eliminare la sentenza, ma mirano di regola a sostituirla con
unaltra sentenza sul merito della causa.
2. Segue: legittimazione ad impugnare. Legittimate ad impu-
gnare sono normalmente le parti in senso formale nel grado di giu-dizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare (indi-
pendentemente dal fatto che la parte in senso formale coincida con
la parte in senso sostanziale; v. indietro). Eccezionali sono le ipote-
si in cui legittimato ad impugnare un terzo (art. 404, 1 e 2
comma) o il pubblico ministero che non abbia partecipato al giudi-
zio (art. 397, n. 1).
3. Segue: soccombenza pratica e teorica. La legittimazione (o
linteresse) ad impugnare deriva normalmente dalla soccombenza
pratica (cio rispetto alla domanda: lattore che si visto rigettarein tutto o in parte la domanda; il convenuto che si visto accoglie-
re in tutto o in parte la domanda contro di lui proposta). Eccezio-
nali sono le ipotesi in cui rileva la soccombenza teorica (cio rispet-
to ad una questione: ad es., nelle impugnazioni immediate contro
sentenze non definitive su questioni, v. avanti, e nel regolamento
necessario di competenza).
La differenza tra soccombenza pratica e teorica pu essere
colta pi facilmente con un esempio. Rispetto ad una sentenza non
Commento [PSS1]: 404. Casi di oppo-sizione di terzo. Un terzo pu fare op-posizione contro la sentenza passata in giu-dicato (p.c. 324, 325, 326) o comunqueesecutiva (p.c. 282, 431) pronunciata tra al-tre persone quando pregiudica i suoi diritti(p.c. 344) (1).Gli aventi causa e i creditori di una delle
parti possono fare opposizione alla sentenza
(p.c. 656), quando l'effetto di dolo o col-lusione a loro danno (2).
Commento [PSS2]: 397. Revocazioneproponibile dal pubblico ministero.Nelle cause in cui l'intervento del pubblicoministero obbligatorio a norma dell'art. 70primo comma , le sentenze previste nei duearticoli precedenti possono essere impugna-te per revocazione dal pubblico ministero(p.c. 326):1) quando la sentenza stata pronunciata
senza che egli sia stato sentito (p.c. 158);2) quando la sentenza l'effetto della col-
lusione posta in opera dalle parti per froda-re la legge.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
2/49
- 2 -
definitiva con la quale il giudice ha respinto uneccezione di pre-
scrizione, il convenuto non soccombente pratico, perch non haperso il processo, cio non ha visto accogliere la domanda
dellattore. Nondimeno, egli legittimato ad impugnare immedia-
tamente la sentenza non definitiva. In tale ipotesi, ai fini della legit-
timazione ad impugnare, attribuita rilevanza alla risoluzione sfa-
vorevole di una questione, cio ad una soccombenza che si qualifi-
ca come semplicemente teorica, poich non ha condotto
allaccoglimento o al rigetto (nemmeno parziale) della domanda.
4. Segue: giudice dellimpugnazione. Giudice legittimato a
conoscere dellimpugnazione normalmente un giudice diverso da
quello che ha emanato la sentenza impugnata. Di fronte allo stesso
giudice si propongono invece la revocazione e lopposizione di terzo.
5. Segue: motivi limitati o illimitati. I motivi di impugnazione
possono essere predeterminati tipicamente dalla legge (ad es., mo-
tivi di ricorso per cassazione) o meno (ad es., motivi dappello).
6. Segue: fase rescindente e rescissoria. Il giudizio
dimpugnazione pu essere formalmente strutturato in due fasi omeno: la prima, rescindente, diretta a verificare la fondatezza dei
motivi e, in caso positivo, ad eliminare (rescindere, cassare); la sen-
tenza impugnata; la seconda, rescissoria, diretta a sostituire la
sentenza rescissa con altra sentenza che si pronunci sul merito
della controversia.
La distinzione tra le due fasi netta nel ricorso per cassazio-
ne, in cui la fase rescissoria si svolge normalmente davanti ad un
giudice diverso dalla Corte di cassazione, innanzi alla quale si
svolta la fase rescindente; sussiste nella revocazione (v. art. 402);
manca del tutto, o si verifica solo in ipotesi eccezionali (artt. 353,354), nellappello.
7. Segue: mezzi di impugnazione ordinari o straordinari. I
mezzi di impugnazione possono essere ordinari o straordinari.
I primi sono soggetti al termine semestrale di decadenza, de-
corrente dalla pubblicazione della sentenza, cio dal suo deposito
in cancelleria (art. 327, 1 comma), o ai cosiddetti termini accelera-
tori, decorrenti dalla notificazione della sentenza (artt. 325, 326).
Commento [RC3]: 327. Decadenzadall'impugnazione. Indipendentementedalla notificazione (p.c. 285), l'appello, ilricorso per cassazione e la revocazione per imotivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art.395 non possono proporsi dopo decorsi da l-la pubblicazione della sentenza (p.c. 133 ;att. p.c. 124).Questa disposizione non si applica quando
la parte contumace (p.c. 171, 291ss.)dimostra di non aver avuto conoscenzadel processo per nullit della citazione (p.c.
164) o della notificazione di essa (p.c.160), e per nullit della notificazione degliatti di cui all'art. 292.
Commento [RC4]: 325. Termini per leimpugnazioni. Il termine (p.c. 326, 327)per proporre l'appello, la revocazione el'opposizione di terzo di cui all'art. 404, se-condo comma, di trenta giorni (p.c. 328,333, 343, 4342). anche di trenta giorni iltermine per proporre la revocazione e l'op-posizione di terzo sopra menzionata controla sentenza delle corti d'appello (1).Il termine per proporre il ricorso per cassa-
zione di giorni sessanta (p.c. 47, 328,363, 371, 398; l. fall. 99, 131).
326. Decorrenza dei termini. I termini
stabiliti nell'articolo precedente sono pe-rentori e decorrono dalla notificazione dellasentenza (p.c. 285 ss.), tranne per i casiprevisti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 enegli artt. 397 e 404 secondo comma, ri-guardo ai quali il termine decorre dal gior-no in cui stato scoperto il dolo o la falsito la collusione o stato recuperato il do-cumento o passata in giudicato la senten-za di cui al n. 6) dell'art. 395, o il pubblicoministero ha avuto conoscenza della sen-tenza.Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugna-zione proposta contro una parte fa decorre-re nei confronti dello stesso soccombente iltermine per proporla contro le altre parti(p.c. 334).
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
3/49
- 3 -
La pendenza di tali termini (e la proposizione del mezzo di impu-
gnazione ordinario) impedisce il passaggio in giudicato formale del-la sentenza.
Se la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscen-
za del processo per nullit della citazione o della notificazione di
essa e per nullit della notificazione degli atti di cui allart. 292 (v.
indietro), essa pu esperire appello o ricorso per cassazione anche
al di l del termine semestrale di decadenza (art. 327, 2 comma; v.
indietro).
I mezzi di impugnazione straordinari sono proponibili invece
anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza e sono
soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte, o il terzo, ha
avuto conoscenza del vizio, oppure non sono soggetti ad alcun ter-
mine ( il caso eccezionale dellopposizione di terzo ordinaria).
8. Vizi della sentenza. Secondo una ripartizione tradizionale
i possibili vizi della sentenza si distinguono in errores in proceden-
do(vizi di attivit) e in errores in iudicando(vizi di giudizio).
9. Segue: errores in procedendo. Gli errores in procedendo
determinano linvalidit della sentenza e possono consistere: nel vi-zio non sanato o non sanabile di un requisito extraformale (difetto
di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ad agire, di inte-
resse ad agire, ecc.); in nullit formali non sanate che in forza del
principio della estensione delle nullit agli atti dipendenti (art. 159)
si sono riverberate sulla sentenza; in vizi attinenti immediatamente
alla sentenza.
10. Segue: errores in iudicando. Gli errores in iudicandode-
terminano lingiustizia della sentenza e possono consistere: in erro-
ri relativi alla quaestio iuris; in errori relativi alla quaestio facti (sulledue quaestiones, v. indietro).
11. Evoluzione dei rimedi. La disciplina dei rimedi contro i
vizi della sentenza si evoluta storicamente da un primo stadio,
proprio del diritto romano, in cui si estendevano allinvalidit della
sentenza concetti inerenti al negozio giuridico, verso lintroduzione
di un unico sistema di rimedi, appositi ed esclusivi, per denunciare
sia gli errores in procedendosia gli errores in iudicando.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
4/49
- 4 -
Il risultato saliente di questa lenta evoluzione storica, a cui
in questa sede non si pu accennare, trova espressione nel princi-pio della conversione dei motivi di nullit in motivi di impugnazione
(art. 161, 1 comma). Esso si fonda sul presupposto che i requisiti
di validit siano funzionali ad assicurare la giustizia della decisio-
ne: se il loro difetto non ha determinato danno alla parte, questa,
in quanto praticamente vittoriosa, non pu farli valere.
12. Gravame ed azione di impugnazione. La dottrina classica
italiana distingue due modelli di mezzi di impugnazione: il gravame
e lazione di impugnazione (o azione dimpugnativa).
Le azioni di impugnazione sono rimedi attraverso cui si de-
nunciano, su istanza della parte soccombente, vizi della sentenza
(di attivit o di giudizio). Esse mirano nella fase rescindente ad ac-
certare lesistenza del vizio e, in caso positivo, ad eliminare la sen-
tenza viziata, che sostituita nella fase rescissoria da unaltra sen-
tenza. Oggetto della prima fase delle azioni di impugnazione uni-
camente il vizio denunciato e mai il rapporto sostanziale. Su questo
schema modellato, con deviazioni da esaminare in seguito, il ri-
corso per cassazione.
I gravami sono rimedi attraverso cui si realizza il doppio gra-do di giurisdizione. Presupposto per il loro esercizio unicamente
la soccombenza, non la denuncia di un vizio della sentenza. Il rap-
porto controverso devoluto alla cognizione del giudice dappello
(effetto devolutivo). provocato un nuovo giudizio sul rapporto so-
stanziale (sulla base, se del caso, di nuove allegazioni in punto di
eccezioni e di prove). La sentenza pronunciata al termine del giudi-
zio di gravame si sostituisce sempre a quella impugnata (effetto so-
stitutivo). La distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria
fondamentalmente estranea a questo modello. A questo schema si
ispira, con deviazioni da esaminare in seguito, lappello.Levoluzione storica mostra la progressiva contaminazione
reciproca dei due modelli: ad es., nellappello, la conversione dei
motivi di nullit in motivi di impugnazione avviene allinsegna
dellassorbimento dellazione dimpugnativa entro il gravame; nel
ricorso per cassazione la distinzione tra fase rescindente e rescis-
soria si stempera progressivamente.
Nondimeno la distinzione originaria sopravvive nel diritto vi-
gente.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
5/49
- 5 -
13. Direttiva dellunit oggettiva e soggettiva del procedimentodi impugnazione. Essa trova espressione negli articoli da 331 a
335 e mira ad assicurare la tendenziale identit del giudizio
dimpugnazione rispetto al precedente grado di giudizio, nel caso in
cui questultimo abbia avuto un oggetto complesso (a seguito even-
tualmente del cumulo di pi domande fra le stesse parti) o una
pluralit di parti (a seguito di fenomeni di litisconsorzio originario o
successivo, facoltativo, unitario o necessario).
In sintesi, la direttiva dellunit oggettiva e soggettiva del
procedimento di impugnazione aspira ad evitare che un processo
unitario in primo grado si biforchi in sede di impugnazione.
14. Giudizio di primo grado fra due parti. Se il giudizio di
primo grado si concluso con la soccombenza totale di una delle
due parti, questa lunica legittimata ad impugnare. Lunit ogget-
tiva dellimpugnazione pertanto automaticamente realizzata.
Lesigenza di coordinamento sorge in caso di soccombenza
ripartita tra le parti: ad esempio, lattore chiede la restituzione del
capitale, nonch la corresponsione degli interessi moratori e del
maggior danno da svalutazione monetaria; il giudice accoglie ladomanda nella parte relativa al capitale e agli interessi, la rigetta
nella parte relativa alla svalutazione monetaria; lattore vittorioso
con riferimento al capo della domanda relativo al capitale e agli in-
teressi moratori, ma soccombente riguardo al capo della doman-
da relativo alla svalutazione monetaria; viceversa, il convenuto
praticamente soccombente riguardo ai primi due capi e vittorioso
riguardo al terzo. In questa ipotesi entrambe le parti sono legitti-
mate ad impugnare.
15. Segue: impugnazione incidentale. In caso di soccomben-za ripartita, lobiettivo di convogliare le impugnazioni in un unico
processo conseguito distinguendo fra impugnazione principale,
che non limpugnazione pi importante, ma solo quella propo-
sta per prima, e impugnazione incidentale, che quella proposta
successivamente, con forme e termini tali da consentirne la con-
fluenza nellambito dello stesso processo instaurato con la prima
(art. 333).
Commento [RC5]: 333. Impugnazioniincidentali. Le parti alle quali sono statefatte le notificazioni previste negli articoliprecedenti debbono proporre, a pena di de-cadenza, le loro impugnazioni in via inci-dentale nello stesso processo (p.c. 343, 371,436).
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
6/49
- 6 -
Ad es., nel rito ordinario chi intende appellare per primo, no-
tifica un atto di citazione alla controparte (art. 342, appello princi-pale), la quale, se vuole a sua volta impugnare, propone impugna-
zione incidentale nello stesso processo, cio a pena di decadenza
nella comparsa di risposta, al momento della costituzione in can-
celleria ai sensi dellarticolo 166 (art. 343, 1 comma).
16. Segue: riunione delle impugnazioni separate. Se contro la
stessa sentenza vengono proposti due appelli in forma principale
(ad es., le due parti si attivano entrambe lultimo giorno del termine
annuale di decadenza), le due impugnazioni sono da riunire, anche
dufficio, in un solo processo (art. 335).
La giurisprudenza dispone la riunione anche nellipotesi pa-
tologica in cui la parte, cui sia stato notificato l appello principale,
proponga a sua volta un appello principale, purch questo sia pro-
posto nei termini previsti per la proposizione dell appello inciden-
tale (si tratta di una forma di convalidazione oggettiva per raggiun-
gimento dello scopo: art. 156, 3 comma).
Se la riunione delle impugnazioni non si verifica, la giuri-
sprudenza ritiene che la decisione di merito intervenuta su uno dei
due appelli renda improcedibile laltro giudizio di appello ancorapendente, al fine di evitare una biforcazione di decisioni.
17. Segue: impugnazione incidentale tardiva.Lart. 334 con-
sente alle parti, contro le quali stata proposta impugnazione, di
proporre impugnazione incidentale anche quando per esse siano
decorsi i termini dimpugnazione previsti dagli art. 325-327 o
quando esse abbiano fatto acquiescenza (su questa, v. avanti). In
queste condizioni la notificazione dellimpugnazione principale vale
come rimessione in termini dellimpugnato nel potere di impugna-
re.La ratio dellimpugnazione incidentale tardiva di favorire
laccettazione della sentenza, nellipotesi in cui le parti, entrambe
parzialmente soccombenti, siano disposte ad accettare il risultato
del precedente grado di giudizio, a condizione che anche la contro-
parte lo accetti. Se non esistesse la possibilit di impugnare tardi-
vamente, la parte che si trovi in queste condizioni dovrebbe pre-
cauzionalmente impugnare, per evitare di trovarsi impotente nel
caso in cui la controparte le notifichi lappello principale in prossi-
Commento [RC6]: 342. Forma dell'ap-pello (1). L'appello si propone con cita-zione (p.c. 125, 163, 164) contenente l'e-sposizione sommaria dei fatti ed i motivispecifici dell'impugnazione nonch le indi-cazioni prescritte nell'art. 163.Tra il giorno della citazione e quello della
prima udienza di trattazione devono inter-correre termini liberi non minori di quelliprevisti dall'art. 163-bis
Commento [RC7]: 343. Modo e termi-ne dell'appello incidentale. L'appello in-cidentale (p.c. 333) si propone, a pena didecadenza, nella comparsa di risposta (p.c.167), all'atto della costituzione in cancelle-ria ai sensi dell'art. 166 .Se l'interesse a proporre l'appello inciden-
tale sorge dalla impugnazione proposta daaltra parte che non sia l'appellante principa-le, tale appello si propone nella primaudienza successiva alla proposizionedell'impugnazione stessa (p.c. 334).
Commento [RC8]: 335. Riunione delleimpugnazioni separate. Tutte le impu-gnazioni proposte separatamente contro lastessa sentenza debbono essere riunite, an-che d'ufficio, in un solo processo (p.c. 273s., 350).
Commento [RC9]: 334. Impugnazioniincidentali tardive. Le parti, contro lequali stata proposta impugnazione e que l-le chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell'art. 331, possono proporre im-pugnazione incidentale anche quando peresse decorso il termine (p.c. 326 s.) ohanno fatto acquiescenza alla sentenza (p.c.329).In tal caso, se l'impugnazione principale
dichiarata inammissibile, l'impugnazioneincidentale perde ogni efficacia.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
7/49
- 7 -
mit della scadenza del termine. Invece, la certezza di conservare il
potere dimpugnazione funge da stimolo a non impugnare.In coerenza con la sua ratio, limpugnazione incidentale tar-
diva, a differenza di quella tempestiva, condizionata alla ammis-
sibilit della impugnazione principale: se limpugnazione principale
dichiarata inammissibile (ad es., perch proposta da parte non
legittimata, dopo il decorso dei termini, o contro sentenza non ap-
pellabile) limpugnazione incidentale perde efficacia.
Limpugnazione incidentale, ancorch tardiva rispetto ai ter-
mini di impugnazione di cui agli artt. 325-327, non proponibile
oltre il termine previsto dallart. 343 (venti giorni prima della prima
udienza) o dallart. 371 (venti giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso principale).
18. Acquiescenza.Lacquiescenza consiste in una dichiara-
zione espressa di accettare la sentenza (acquiescenza esplicita), o
in un comportamento incompatibile con la volont di impugnare
(acquiescenza tacita: ad es., esecuzione spontanea, senza riserve,
della sentenza di primo grado). In tali casi limpugnazione esclusa
(art. 329; mentre una impugnazione preclusa quando sono de-
corsi i termini per impugnare).Un fenomeno di acquiescenza tacita qualificata (cio esplici-
tamente presa in considerazione dalla legge) limpugnazione par-
ziale: essa comporta acquiescenza alle parti della sentenza non im-
pugnate (art. 329, 2 comma), che passano pertanto in giudicato
formale. Ad es., la domanda di consegna di un bene mobile e la
domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, cumulate
dallattore nel giudizio di primo grado, vengono entrambe rigettate;
se lattore, praticamente soccombente su entrambe, impugna sol-
tanto la parte della sentenza relativa alla consegna, presta acquie-
scenza al rigetto della domanda di risarcimento del danno.Peraltro, la nozione di parte della sentenza non ha un signi-
ficato univoco: talvolta corrisponde ad una domanda, cio ad un
diritto fatto valere in giudizio; talvolta corrisponde ad una parte
della domanda, con la quale stato fatto valere in giudizio un rap-
porto complesso; talvolta infine corrisponde alle singole questioni
risolte nella sentenza.
Inoltre, limpugnazione parziale della parte pregiudiziale della
sentenza non determina acquiescenza alla parte dipendente: ad
Commento [rc10]: Per i limiti sogget-tivi allimpugnazione tardiva, v. Manuale.
Commento [RC11]: 329. Acquiescen-za totale o parziale. Salvi i casi di cui ainn. 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395, l'acquiescen-za risultante da accettazione espressa o daatti incompatibili con la volont di avvaler-si delle impugnazioni ammesse dalla leggene esclude la proponibilit.L'impugnazione parziale importa acquie-
scenza alle parti della sentenza non impu-gnata (p.c. 346).
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
8/49
- 8 -
es., il convenuto, condannato in primo grado a pagare un credito
pecuniario (capitale, interessi moratori e maggior danno da svalu-tazione monetaria), impugna solo la parte di sentenza relativa al
capitale. Ci non determina acquiescenza alle parti relative agli in-
teressi moratori e al maggior danno, altrimenti si potrebbe verifica-
re lassurda situazione che, riformata in appello la parte della sen-
tenza sul capitale, risultino accertate linesistenza del credito, da
un lato, e lesistenza dellobbligo di pagare gli interessi moratori e
di risarcire il maggior danno da svalutazione monetaria, dallaltro
lato.
Questa assurda situazione esclusa anche dallart. 336, 1
comma, secondo cui la riforma o la cassazione parziale ha effetto
anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o
cassata. Quindi, in caso di riforma della parte della sentenza ri-
guardante lesistenza del credito, vengono automaticamente rifor-
mate anche le parti della sentenza relative alle obbligazioni acces-
sorie ( il cosiddetto effetto espansivo interno della riforma o della
cassazione).
19. Giudizio di primo grado con pluralit di parti. Le ipotesi di
giudizio di primo grado svoltosi tra pi di due parti sono distinte indue categorie, la cui disciplina contenuta negli artt. 331 (cause
inscindibili) e 332 (cause scindibili).
20. Segue: disciplina delle cause inscindibili.Sotto la rubrica
integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, lart. 331
prevede: Se la sentenza pronunciata fra pi parti in causa inscin-
dibile o in cause tra loro dipendenti non stata impugnata nei con-
fronti di tutte, il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio,
fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta
e, se necessario, ludienza di comparizione. Limpugnazione di-chiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede
allintegrazione nel termine fissato.
La disciplina dellart. 331 dettata sulla falsariga di quella
prevista dallart. 102, 2 comma in tema di litisconsorzio necessa-
rio: se la causa inscindibile, al giudizio di secondo grado debbono
partecipare necessariamente tutte le parti che hanno partecipato al
giudizio di primo grado. Se limpugnazione non stata proposta nei
confronti di tutte, il giudice dellimpugnazione, rilevato il vizio, met-
Commento [RC12]: 336. Effetti dellariforma o della cassazione. La riforma ola cassazione parziale ha effetto anche sulleparti della sentenza dipendenti dalla parteriformata o cassata (att. p.c. 129-bis , 133-bis ).
La riforma o la cassazione estende i suoieffetti ai provvedimenti e agli atti dipen-denti dalla sentenza riformata o cassata
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
9/49
- 9 -
te in moto un meccanismo di sanatoria: fissa un termine perento-
rio entro il quale le parti devono notificare limpugnazione anche al-le altre parti del giudizio di primo grado.
Se il contraddittorio integrato, il vizio originario sanato
con efficacia ex tunc(retroattiva) ed il processo prosegue. Se invece
il contraddittorio non integrato nel termine perentorio,
limpugnazione dichiarata inammissibile con un provvedimento di
mero rito che chiude il giudizio e determina il passaggio in giudica-
to della sentenza di primo grado (v. artt. 338 e 358, riguardo
allappello; artt. 387, 390 e 391 riguardo al ricorso per cassazione).
Da ci si desume che la tempestiva notificazione
dellimpugnazione nei confronti di alcune fra le pi parti del giudi-
zio inscindibile impedisce il passaggio in giudicato della sentenza
stessa e, se a questa notificazione segue lintegrazione del contrad-
dittorio nel termine fissato dal giudice, conserva il potere di impu-
gnare anche nei confronti delle altre parti.
21. Segue: disciplina delle cause scindibili. Sotto la rubrica
notificazione dellimpugnazione relativa a cause scindibili, lart.
332 prevede: Se limpugnazione di una sentenza pronunciata in
cause scindibili stata proposta soltanto da alcuna delle parti onei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione
alle altre, in confronto delle quali limpugnazione non preclusa o
esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se necessario, ludienza di comparizione. Se la notificazio-
ne ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fi-
no a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e
327, primo comma.
Lintento di questa disciplina non di assicurare la parteci-
pazione necessaria al giudizio di impugnazione di tutte le parti che
hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma solo di evitare labiforcazione dei giudizi. A differenza della disciplina prevista per le
cause inscindibili, in materia di cause scindibili il giudice non fissa
un termine per la proposizione dellimpugnazione nei confronti del-
le altre parti, ma per la notificazione dellimpugnazione gi propo-
sta.
Lordine di notificare limpugnazione alle parti, che non erano
state chiamate a partecipare al giudizio dimpugnazione, ha solo la
funzione di sollecitare queste ad impugnare (provocatio ad impu-
Commento [A13]: art. 338, c.p.c.338. Effetti dell'estinzione del procedi-
mento di impugnazione. L'estinzionedel procedimento di appello o di revocazio-ne nei casi previsti nei nn. 4) e 5) dell'art.
395 (p.c. 307 ss.) fa passare in giudicato lasentenza impugnata (p.c. 324), salvo che nesiano stati modificati gli effetti con provve-dimenti pronunciati nel procedimento estin-to (p.c. 393).
Commento [A14]: 358. Non ripropo-nibilit d'appello dichiarato inammissibileo improcedibile.L'appello dichiaratoinammissibile (p.c. 325, 327, 331, 339) oimprocedibile (p.c. 348) non pu essereriproposto, anche se non decorso il termi-ne fissato dalla legge.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
10/49
- 10 -
gnandum), se vogliono e se ne hanno ancora il potere. La notifica-
zione da effettuare pertanto alle parti che conservano il potere diimpugnare, per evitare che esse instaurino un autonomo giudizio
di impugnazione.
La differenza rispetto allart. 331 ancora pi netta se si va-
luta la conseguenza dellinosservanza dellordine di notificazione:
essa non la dichiarazione dinammissibilit della impugnazione,
ma semplicemente la sospensione del processo, in attesa che, de-
corsi i termini per impugnare, la sentenza passi in giudicato rispet-
to alle parti che non erano state chiamate a partecipare al giudizio
di impugnazione.
22. Segue: distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.
Vi sono notevoli incertezze, specialmente in giurisprudenza,
sullinquadramento di talune ipotesi di connessione nelluna o
nellaltra categoria. Il problema sorge specialmente con riferimento
alle cause connesse per pregiudizialit-dipendenza, a cui si riferi-
sce esplicitamente lart. 331, l dove parla di cause tra loro dipen-
denti.
Lapprofondimento da rinviare al manuale (ove possono es-
sere evitati i paragrafi da 1.2.2.4.2. a 1.2.2.4.4. del cap. XI)Altre ipotesi consentono soluzioni pi sicure. Fra le cause in-
scindibili rientra pacificamente il litisconsorzio necessario, mentre
tra le cause scindibili rientrano quelle connesse per mera identit
di questioni di fatto o di diritto o per mera identit di titolo.
Ancora, la trattazione separata in ipotesi di litisconsorzio
unitario o quasi necessario pu dare luogo a giudicati praticamente
contraddittori, perch inerenti allo stesso bene. Pertanto, si do-
vrebbe indubbiamente applicare lart. 331, ma la giurisprudenza fa
rientrare sotto lambito di applicazione dellart. 332 limportante
settore delle obbligazioni solidali. La giustificazione di questo orien-tamento consolidato risiede nel carattere proprio delle obbligazioni
solidali, in cui ciascun concreditore ha diritto di pretendere la pre-
stazione per lintero e ciascun condebitore ha lobbligo di eseguire
la prestazione per lintero (carattere che rende praticamente com-
patibili gli eventuali giudicati contraddittori). Peraltro, tale giustifi-
cazione vale con riferimento alle obbligazioni solidali a causa co-
mune, ma non sempre con riferimento alle obbligazioni solidali ad
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
11/49
- 11 -
interesse unisoggettivo, in cui entra in gioco lo schema della pre-
giudizialit dipendenza.Appartengono invece alle cause inscindibili le cause connes-
se per incompatibilit e, probabilmente, per alternativit, stante il
rischio di giudicati praticamente contraddittori.
23. Impugnabilit immediata delle sentenze non definitive.
Lesigenza di evitare la biforcazione dei processi non rispettata
dal regime di impugnazione delle sentenze non definitive (artt. 340,
361).
In seguito alla loro impugnazione immediata (limpugnabilit
immediata la regola generale), si ha la contemporanea pendenza,
in diversi gradi di giudizio, di due processi originati da ununica
domanda giudiziale proposta allinizio: il processo di primo grado,
nel cui corso il giudice pu esaminare tutte le questioni controver-
se diverse da quella su cui stata pronunciata sentenza non defi-
nitiva, ed il giudizio di appello, che pare avere ad oggetto solo la
questione esaminata nella sentenza non definitiva. In realt, anche
il giudizio di appello ha ad oggetto il diritto fatto valere in giudizio
in primo grado, ma di esso il giudice di appello pu conoscere tra-
mite lesame di quella sola questione.Tale regime solleva delicati problemi di coordinamento tra il
processo nel cui corso emanata la sentenza non definitiva e il
giudizio di impugnazione immediata della stessa sentenza. Per
lesame di tali problemi si rinvia al Manuale.
24. Appello. Esso il mezzo diretto ad assicurare la garan-
zia soggettiva dellimpugnazione. Tradizionalmente si affida ad esso
anche la realizzazione del doppio grado di giurisdizione.
Fino al secolo XIX il fondamento razionale dellappello si rin-
veniva nel carattere gerarchico dellordinamento giudiziario: la sen-tenza dappello era destinata a sostituire la sentenza impugnata, in
quanto emanata da un giudice sovraordinato rispetto al giudice di
primo grado.
Con labolizione di tale carattere gerarchico questa base logi-
ca entrata in crisi e, sino dalla fine dellOttocento, si affermato
che non vi pi alcun motivo per ritenere che la sentenza di appel-
lo sia una sentenza migliore di quella del giudice di primo grado (L.
Mortara).
Commento [PSS15]: Meno quella lun-ga nota a pi di pagina che trovate nel testo
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
12/49
- 12 -
Tuttavia, da condividere lidea che la ragione della preva-
lenza della sentenza di appello risieda nel fatto che il secondo giu-dice ha minori probabilit di errare, poich egli pu utilizzare
linsegnamento del primo grado e valutarne i risultati e anche
leventuale errore del primo giudice una tappa verso la verit (P.
Calamandrei).
25. Segue: motivi illimitati. Lappello un mezzo di impugna-
zione a motivi illimitati, attraverso il quale si pu denunciare qual-
siasi tipo di errore commesso dal giudice di primo grado (un error
in procedendoo vizio di attivit, un error in iudicandoo vizio di giu-
dizio, un errore relativo alla quaestio facti, un errore relativo alla
quaestio iuris).
26. Segue: giudici dappello. I giudici dappello sono indivi-
duati dallart. 341: lappello contro le sentenze del giudice di pace
e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte
dappello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronun-
ciato la sentenza.
27. Segue: sentenze appellabili. Sentenze appellabili, secon-do la regola enunciata dallart. 339, sono tutte le sentenze di primo
grado, purch lappello non sia escluso dalla legge, o dalle parti a
norma dellart. 360, 2 comma.
Le parti, di comune accordo, possono ricorrere direttamente
in Cassazione e saltare lappello qualora intendano denunciare solo
errores in iudicando relativi alla erronea o falsa applicazione di
norme di diritto sostanziale, cio in presenza di una controversia di
puro diritto, in aderenza alla funzione istituzionale di nomofilachia
della Corte di cassazione. Lipotesi prevista allart. 360, 2 comma
la prima eccezione alla normale appellabilit delle sentenze di pri-mo grado e sottost allaccordo delle parti (che, dopo la riforma del
2006, pu essere stipulato anche prima della emanazione della
sentenza di primo grado, v. art. 366, comma 3).
Altre ipotesi di sentenze inappellabili (cio di sentenze ema-
nate in unico grado, come si esprime lart. 360, 1 comma) sono di-
rettamente previste dalla legge (e qui segnalate senza pretesa di
completezza): le sentenze pronunciate secondo equit su richiesta
concorde delle parti, v. art. 114, (in tal caso le sentenze sono sem-
Commento [RC16]: 339. Appellabilitdelle sentenze. Possono essere impu-gnate con appello le sentenze pronunciatein primo grado, purch l'appello non siaescluso dalla legge (p.c. 42, 440, 618, 827)o dall'accordo delle parti a norma dell'art.360, secondo comma. inappellabile la sentenza che il giudice
ha pronunciato secondo equit a normadell'art. 114.Le sentenze del giudice di pace pronuncia-
te secondo equit a norma dell'art. 113, se-condo comma, sono appellabili esclusiva-mente per violazione delle norme sul p ro-cedimento, per violazione di norme costitu-zionali o comunitarie ovvero dei principiregolatori della materia .
Commento [RC17]: Pu inoltre essereimpugnata con ricorso per cassazione unasentenza appellabile del tribunale, se le par-ti sono d'accordo per omettere l'appello; main tale caso l'impugnazione pu proporsisoltanto a norma del primo comma, n. 3).
Vedi inoltre art. 366
Commento [RC18]:Nel caso previstonell'art. 360, secondo comma, l'accordo del-le parti deve risultare mediante visto appo-sto sul ricorso dalle altre parti o dai loro di-fensori muniti di procura speciale, oppuremediante atto separato, anche anteriore allasentenza impugnata, da unirsi al ricorsostesso.
Commento [RC19]: 114. Pronunciasecondo equit a richiesta di parte. Ilgiudice, sia in primo grado che in appello,decide il merito della causa secondo equitquando esso riguarda diritti disponibili del-le parti e queste gliene fanno concorde ri-chiesta (p.c. 3392 , 822; att. p.c. 112, 1182, 1194).
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
13/49
- 13 -
pre suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 360, nn. 1, 2, 4 e
5); le sentenze pronunciate in materia di di opposizione agli attiesecutivi (art. 618, 2 e 3 comma).
Sul sovraccarico della Corte di cassazione derivante da que-
sta tendenza a qualificare come inappellabili le sentenze di primo
grado emanate in riferimento a materie considerate di giustizia mi-
nore si gi richiamato lattenzione (v. avanti).
28. Segue: oggetto. A seguito dellesercizio di una serie di
poteri dimpulso conferiti alle parti, il giudice dappello conosce del-
lo stesso rapporto sostanziale controverso in primo grado. Le parti
possono restringere e talvolta ampliare loggetto (in senso lato) del
giudizio dappello, rispetto alla cognizione e decisione propria del
giudizio di primo grado.
In particolare, loggetto del giudizio di appello si determina
attraverso lappello principale (artt. 342, 329), lappello incidentale
(artt. 343, 329), la riproposizione di domande e di eccezioni non
accolte in primo grado (art. 346), e lo ius novorum(nuove eccezioni,
nuove prove, modificazioni della domanda di primo grado: art.
345).
29. Appello principale, appello incidentale. Loggetto del giu-
dizio di appello viene delimitato in primo luogo attraverso i motivi
di impugnazione, che lappellante indica nellatto dappello (art.
342). Dopo la riforma del 2012 (l. 134/2012), il testo dellart. 342
il seguente: l'appello si propone con citazione contenente le indica-
zioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La mo-
tivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilit: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circo-stanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata. Pertanto lappellante non si pu
limitare a richiedere un generico riesame della decisione emanata
dal giudice di primo grado.
I motivi di appello individuano innanzitutto le parti della sen-
tenza impugnata, che lappellante chiede al giudice di secondo gra-
do di riesaminare. Le restanti parti (o capi) non impugnate passano
in giudicato ex art. 329, 2 comma. A loro volta, i capi di sentenza
Commento [RC20]: 618. Provvedi-menti del giudice dell'esecuzione. Ilgiudice dell'esecuzione fissa con decretol'udienza di comparizione delle parti davan-ti a s (att. p.c. 185) e il termine perentorioper la notificazione del ricorso e del decre-to, e d, nei casi urgenti, i provvedimentiopportuni.All'udienza d con ordinanza i provvedi-
menti che ritiene indilazionabili ovvero so-spende la procedura. In ogni caso fissa untermine perentorio per l'introduzione delgiudizio di merito, previa iscrizione a ruoloa cura della parte interessata, osservati itermini a comparire di cui all'art. 163-bis ,o altri se previsti, ridotti della met. La cau-
sa decisa con sentenza non impugnabile.Sono altres non impugnabili le sentenze
pronunciate a norma dell'articolo preceden-te primo comma (att. p.c. 187).
Commento [A21]: L'impugnazioneparziale importa acquiescenza alle parti del-la sentenza non impugnat
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
14/49
- 14 -
impugnata circoscrivono la parte del rapporto sostanziale contro-
verso devoluta al giudice dappello (che egli chiamato a conosce-re).
Dopo la riforma del 2012 risulta confermato lorientamento
prevalente in precedenza, secondo il quale i motivi di impugnazio-
ne, oltre che individuare i capi della sentenza impugnata e quindi
le parti del rapporto sostanziale controverso che il soccombente
vuole vedere riesaminate, servano anche ad individuare in modo
tendenzialmente esclusivo le singole questioni attraverso le quali il
giudice dappello conosce del rapporto sostanziale controverso.
Lappellato, se anchegli praticamente soccombente, pu
proporre appello incidentale nella forma della comparsa di risposta
che, in base allart. 166, deve essere depositata in cancelleria al-
meno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata
nellatto di citazione. Nonostante la diversa forma di proposizione,
lappello incidentale, sia tempestivo che tardivo (artt. 333, 334), de-
ve contenere anchesso i motivi specifici di impugnazione.
30. Riproposizione in appello di domande e di eccezioni non
accolte in primo grado.Lart. 346 dispone che le domande e le ec-
cezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sonoespressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Per armonizzare questo istituto con lappello principale e in-
cidentale, necessario chiarire il significato di domande non ac-
colte ed eccezioni non accolte.
31. Segue: domande non accolte. La domanda non accolta
non la domanda rigettata. Infatti, se lattore si vede rigettare una
domanda, ha lonere di impugnare il relativo capo della sentenza di
primo grado, che altrimenti passa in giudicato (in virt, se del ca-
so, dellacquiescenza tacita qualificata a seguito di impugnazione
parziale: art. 329, 2 comma). Invece, se lattore non ripropone in
appello una domanda non accolta in primo grado, la conseguenza
semplicemente la rinuncia (implicita), che, a differenza del giudica-
to, opera solo allinterno del processo e non impedisce di riproporre
la domanda in un nuovo processo.
La domanda non accolta non nemmeno quella su cui il
giudice di primo grado ha illegittimamente omesso di pronunciare,
perch in tal caso la sentenza affetta da un vizio, la violazione
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
15/49
- 15 -
dellart. 112, che deve essere fatto valere anchesso con lappello e
non con la riproposizione della domanda (art. 161, 1 comma).La domanda non accolta la domanda sulla quale il giudice
di primo grado ha legittimamente omesso di pronunciarsi. Ci ac-
cade quando lattore propone nello stesso processo una domanda
in via principale ed unaltra in via subordinata: ad es., lattore
chiede in via principale laccertamento della servit ed in via su-
bordinata la costituzione della servit coattiva. A tal proposito si
parla di connessione per subordinazione. La domanda subordinata
viene esaminata dal giudice soltanto se da rigettare la domanda
principale. In altri termini, la domanda subordinata sospensiva-
mente condizionata al rigetto di quella principale e d origine ad un
cumulo eventuale di domande. Se viene accolta la domanda prin-
cipale, la domanda subordinata dichiarata assorbita, cio non
viene esaminata, ma pu essere riproposta in appello ex art. 346,
su istanza della parte praticamente vittoriosa, per lipotesi che il
soccombente impugni e che il giudice dappello riformi la sentenza
di primo grado. Anche la cognizione della domanda riproposta
sospensivamente condizionata: il giudice di appello si pronuncia su
di essa soltanto se intende riformare la sentenza di primo grado
che ha accolto la domanda principale.In sintesi, le domande di cui allart. 346 sono le domande
subordinate non accolte, perch assorbite, rispetto alle quali non si
verifica soccombenza (n pratica, n teorica), ma necessario un
impulso di parte, perch possano anchesse formare oggetto del
giudizio di appello.
32. Segue: eccezioni non accolte. Lespressione eccezioni
non accolte si riferisce a due fenomeni: da un lato, alle eccezioni
che legittimamente non sono state esaminate in primo grado (as-
sorbite), poich il giudice ha rigettato la domanda per difetto di unfatto costitutivo o per laccoglimento di una diversa eccezione;
dallaltro lato, alle eccezioni respinte, sempre che il giudice di pri-
mo grado abbia rigettato la domanda per difetto di un fatto costitu-
tivo o per accoglimento di unaltra eccezione.
Nonostante lomesso esame o il rigettodella eccezione, il con-
venuto risulta pur sempre praticamente vittorioso, ma se vuole
provocare lesame o il riesame delleccezione da parte del giudice
dappello deve riproporla.
Commento [RC22]: Cass., sez. lav.,23-06-2009, n. 14673.La disposizione dellart. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accoltenella sentenza di primo grado si intendonorinunciate se non espressamente ripropostein appello, dettata per la parte vittoriosa,la quale, non onerata dallimpugnazione per
difetto di interesse, deve tuttavia riproporrespecificamente nellatto di costituzione in
secondo grado, oltrech le domande, lequestioni non accolte dal primo grado, tracui i fatti che per il loro rilievo giuridico
siano serviti a contrastare laltrui pretesa,come quelli giustificativi del licenziamentoimpugnato dal lavoratore.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
16/49
- 16 -
33. Segue: riproposizione di domande ed eccezioni e funzionedei motivi specifici di appello. In sintesi, lart. 346 prescrive che le
eccezioni non accolte (perch assorbite o rigettate) e le domande
subordinate assorbite non siano devolute automaticamente al giu-
dice dappello ed impone pertanto alla parte vittoriosa in primo
grado lonere di riproporle in appello.
Lesigenza di trattare lappellante e lappellato in modo par i-
tario conferma che un identico onere di indicare al giudice
dappello le questioni oggetto di esame debba valere anche per la
parte soccombente (v. indietro).
La prassi giurisprudenziale (formatasi anteriormente alla ri-
forma del 2012) sembra orientata in questo senso, anche se con
notevoli temperamenti.
In primo luogo, essa ritiene che le questioni attinenti
allindividuazione e interpretazione delle norme giuridiche da appli-
care al rapporto sostanziale siano devolute automaticamente al
giudice di appello, in forza del principio iura novit curia.
In secondo luogo, essa ritiene che il giudice dappello possa
rilevare dufficio le questioni di fatto e di rito rilevabili dufficio, che
non siano state decise nella sentenza di primo grado (la giurispru-denza ritiene cio che il riesame delle questioni rilevabili dufficio
sia subordinato allimpulso di parte solo se tali questioni siano sta-
te decise nella sentenza di primo grado).
34. Appello della sentenza dichiarativa dellinesistenza del di-
ritto e sentenza di rito. La funzione dei motivi dappello stata
esaminata in precedenza con riferimento alla sentenza di primo
grado che accerta lesistenza del diritto dedotto in giudizio.
In ipotesi di sentenze di primo grado dichiarative
dellinesistenza del diritto (ad es., sentenza di rigetto nel merito del-la domanda di pagamento del capitale), se i motivi dappello fatti
valere si rivelano fondati (ad es., il singolo fatto modificativo, impe-
ditivo, estintivo, accertato come esistente in primo grado, si rivela
inesistente o il singolo fatto costitutivo, accertato come inesistente
in primo grado, si rivela esistente), sembra illogico imporre
allappellante lonere di allegare di nuovo i fatti costitutivi che egli
in primo grado ha posto a fondamento del diritto fatto valere in
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
17/49
- 17 -
giudizio: la loro cognizione da ritenersi automaticamente devoluta
al giudice dappello.Lonere di riproposizione delle eccezioni respinte o assorbite
permane invece in capo al convenuto appellato, stante lart. 346 (v.
per il temperamento giurisprudenziale relativo alle eccezioni rile-
vabili dufficio, indietro).
Lo stesso discorso si pu ripetere per la sentenza di rigetto in
rito: se appellata, comporta, condizionatamente allaccoglimento
della censura, lautomatica devoluzione dei fatti costitutivi allegati
in primo grado, ma non dei fatti modificativi, impeditivi, estintivi,
stante larticolo 346.
35.Ius novorumin appello.Le parti possono anche amplia-
re, entro limiti ristretti, loggetto del giudizio dappello, rispetto alla
cognizione e decisione del giudizio di primo grado ( il cosiddetto
ius novorum, su cui v. art. 345).
36. Segue: domande. Le domande nuove in appello sono
inammissibili, ma possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti
e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonch il ri-
sarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (art. 345, 1comma).
A queste deroghe espressamente previste, la prassi (argo-
mentando anche dallart. 389) ne ha aggiunta unaltra: la domanda
di restituzione di quanto corrisposto a seguito di esecuzione prov-
visoria della sentenza di primo grado (e, quando ricorrano gli
estremi, la domanda di risarcimento dei danni di cui al lart. 96, 2
comma).
37. Segue: eccezioni. Lo ius novorumopera anche sul fronte
delle eccezioni: non possono proporsi eccezioni nuove che nonsiano rilevabili anche dufficio (art. 345, 2 comma). Si tratta della
stessa regola adottata per le eccezioni nel giudizio di primo grado.
Le eccezioni in senso stretto, che in primo grado sono preclu-
se oltre il termine di cui allart. 167, comma 2, non sono proponibi-
li nemmeno in appello.
Invece le eccezioni in senso lato, che possono essere proposte
durante tutto il giudizio di primo grado, possono essere proposte
Commento [RC23]: 345. Domandeed eccezioni nuove Nel giudiziod'appello non possono proporsidomande nuove e, se proposte,debbono essere dichiarate inam-missibili d'ufficio. Possono tuttaviadomandarsi gli interessi (c. 1282,1284), i frutti (c. 820) e gli accessorimaturati dopo la sentenza impu-gnata, nonch il risarcimento deidanni (c. 1223 ss., 2043) soffertidopo la sentenza stessa.Non possono proporsi nuove ecce-zioni, che non siano rilevabili anched'ufficio.Non sono ammessi nuovi mezzi diprova e non possono essere prodot-ti nuovi documenti (2), salvo [...][idr] (3) ovvero che la parte dimo-stri di non aver potuto proporli oprodurli (4) nel giudizio di primogrado per causa ad essa non impu-tabile. Pu sempre deferirsi il giu-ramento decisorio (c. 2736).
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
18/49
- 18 -
dalle parti, anche per la prima volta in appello, fino al momento
della precisazione delle conclusioni.
38. Segue: prove. In ordine alle nuove prove, lart. 345, 3
comma, nel testo novellato nel 2012, prevede che non siano am-
messi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli
o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non impu-
tabile. Pu sempre deferirsi il giuramento decisorio.
39. Segue: modifica della domanda. Non espressamente
consentito modificare la domanda in appello. Tuttavia la parit di
trattamento tra attore e convenuto impone di ritenere che, se al
convenuto concesso di allegare in appello nuovi fatti da porre a
fondamento di eccezioni rilevabili dufficio, da concedere allattore
di allegare in appello fatti operanti ipso iureallo scopo di modificare
la domanda. A fortiori ammissibile la modificazione della doman-
da che comporti la sola variazione della qualificazione giuridica del-
la pretesa o la riduzione delloggetto della domanda.
40. Disciplina del giudizio dappello.Nel processo dappellosi osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il processo
di primo grado (v. art. 359). Per lesame dello svolgimento del pro-
cesso e dei provvedimenti emanabili al termine si rinvia al Manua-
le, con la seguente aggiunta. Nel 2012 il legislatore ha pensato di
congegnare un filtro di inammissibilit incentrato sulla prognosi
che lappello sia privo di una ragionevole probabilit di essere ac-
colto. Tale prognosi formulata dal medesimo giudice dell'appello
prima della trattazione dello stesso (art. 348-bis c.p.c.). In questo
modo sostiene la relazione daccompagnamento - si selezione-
ranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno meri-to, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto
che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclu-
de, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado. Il
filtro non opera nelle cause in cui previsto l'intervento obbligato-
rio del pubblico ministero, n nei casi in cui lattore abbia scelto in
primo grado di avviare la causa sui binari del procedimento som-
mario di cognizione. Alludienza, prima di procedere alla trattazio-
ne, sentite le parti, qualora ricorrano i presupposti dellart. 348-
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
19/49
- 19 -
bis, comma 1 c.p.c. sia per limpugnazione principale che per quel-
la incidentale tempestiva, il giudice dichiara inammissibilelappello, con ordinanza succintamente motivata che pu limitarsi
a rinviare a fatti descritti negli atti di causa, nonch a precedenti
conformi. Se non ricorrono i presupposti della inammissibilit, il
giudice procede alla trattazione dellappello. In caso di pronuncia
dinammissibilit, diventa impugnabile per cassazione direttamente
la decisione di primo grado, in coerenza con il fatto che la pronun-
cia di inammissibilit non ha carattere sostitutivo. Se la Corte di
cassazione accoglie il ricorso (per motivi diversi da quelli indicati
dall'art. 382 c.p.c., che si occupa della decisione sulle questioni di
giurisdizione e di competenza, nonch della cassazione senza rin-
vio), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pro-nunciare
sull'appello e si applicano le disposizioni sul giudizio di rinvio (art.
392 ss. c.p.c.).
Lintroduzione del filtro dinammissibilit in appello presta il
fianco alle seguenti obiezioni. In primo luogo, facile prevedere un
ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte di cassazione, gi
sovraccarica oltre misura (nel 2011, nel civile: 30889 ricorsi so-
pravvenuti; 32.948 definiti; 95.594 pendenti a fine anno) (1) e cos
difficilmente in grado di garantire luniforme interpretazione del di-ritto, nonostante gli sforzi dei giudici addetti. Come si osservato:
lappello infatti serve non solo a dare sfogo pieno alla garanzia
soggettiva dellimpugnazione [..], ma assolve anche [..] alla funzione
di primo filtro allaccesso in Cassazione. Ed infatti a fronte dei circa
centoventimila appelli civili annui abbiamo solo circa venticinque-
mila ricorsi per cassazione (dedotti i ricorsi avverso le decisioni tri-
butarie e i regolamenti di giurisdizione e di competenza): abolire
lappello significherebbe fare aumentare a dismisura il numero dei
ricorsi per cassazione in quanto questo sarebbe lunico rimedio or-
dinario attraverso cui dare sfogo alla garanzia soggettivadellimpugnazione: con ulteriore aggravio dei problemi della nostra
Corte suprema (Proto Pisani 2010). Ebbene, in tutti i casi di pro-
nuncia dinammissibilit lappello sostanzialmente abolito.
In secondo luogo, il parametro di giudizio che limpugnazione
non abbia una ragionevole probabilit di essere accolta concede
un margine di apprezzamento eccessivo al giudice
(1) Cfr. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/CCStatisticheCivile_2011.pdf.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
20/49
- 20 -
dellimpugnazione, poich gli consente di dichiarare inammissibile
unimpugnazione che pur abbia una probabilit di essere accolta,
sol che questa probabilit sia a suo giudizio non ragionevole. Non
si sa bene che cosa ci significhi in via generale ed astratta. Lo si
potr sapere solo dopo aver letto la succinta motivazione
dellordinanza che reca questo giudizio. A fronte di un sottilissimo
strato di appelli manifestamente infondati sotto ogni cielo, vi sar
la maggior parte dei casi in cui il giudizio dinammissibilit signifi-
cher molte cose diverse, a seconda del temperamento e della vo-
lont del giudice che lo pronuncia. inevitabile infatti che un pa-
rametro cos formulato, applicato ad uno strumento nuovo per il
nostro ordinamento, apra la porta ad un volontarismo giudiziale
difficilmente tollerabile in considerazione delle condizioni attuali
delle relazioni tra giudici ed avvocati in Italia.
41. Conclusioni sullappello.Vi spazio per unosservazione
conclusiva.
Una lenta evoluzione storica ha progressivamente ridotto al-
cuni tratti caratteristici dellappello. Originariamente modellato
sullo schema del gravame, lappello se ne discosta attualmente, sia
perch richiede lindicazione dei motivi specifici di impugnazione;sia perch tali motivi possono essere impiegati anche per far valere
nullit (errores in procedendo). In questultimo caso vi necessa-
riamente una fase rescindente, per consentire la rinnovazione degli
atti nulli davanti allo stesso giudice di appello o, in casi espressa-
mente previsti, davanti al giudice di primo grado (artt. 353 e 354).
Inoltre, la proposizione dellappello non sospende pi
lefficacia esecutiva della sentenza di primo grado (v. artt. 282 e
337, 1 comma, nonch indietro).
La sentenza dappello non sostituisce sempre la sentenza di
primo grado: non in caso di rimessione della causa al giudice diprimo grado, e probabilmente nemmeno qualora la conferma della
sentenza di primo grado avvenga a seguito della mera dichiarazione
di infondatezza delle censure mosse.
Leffetto devolutivo, tendenzialmente, non automatico: in
base al diritto positivo principio generale del nostro ordinamento
non appare il doppio grado di giurisdizione (che non stato munito
di garanzia costituzionale, almeno per quanto riguarda il processo
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
21/49
- 21 -
civile), ma semplicemente lappellabilit della sentenza di primo
grado.Infine in atto una tendenza a limitare le nuove eccezioni e
le nuove prove in appello.
In sintesi, lappello civile sta perdendo le caratteristiche del
mezzo di gravame per avvicinarsi al modello dellazione di impu-
gnazione.
42. Ricorso per cassazione. La Cassazione un istituto in
cui si combinano due elementi complementari: la Corte di cassa-
zione, che posta al vertice del sistema delle impugnazioni con pe-
culiari funzioni e il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione
che, diversamente dagli altri, inscindibilmente connesso ad un
determinato organo (art. 360 ss.).
43. Corte di cassazione. Dal 1923 la Corte suprema di cas-
sazione unica ed ha sede a Roma. In precedenza esistevano cin-
que Cassazioni regionali (Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo),
sopravvissute alla unificazione dellItalia. Alle sezioni civili della
Corte di cassazione sono addetti attualmente circa 140 magistrati.
44. Segue: esatta osservanza della legge. La Corte di cassa-
zione adempie una funzione peculiare: assicura che i giudici inter-
pretino e applichino esattamente le norme giuridiche (v. art. 65 del-
la legge sullordinamento giudiziario). Lesattezza dellapplicazione
giudiziale del diritto non commisurata alla decisione della singola
controversia, quanto al significato generale della legge.
Questa funzione che il legislatore ha cercato di potenziare
sebbene in modo discutibile con la riforma del 2006 e poi con la ri-
forma del 2009 - si chiama nomofilachia e si distingue dalla fun-
zione di offrire alla parte che si vista dar torto dal giudice unostrumento di controllo della giustizia e della validit della sentenza
(a tale ultimo riguardo si parla di funzione di garanzia soggettiva,
assolta ad es. dallappello). La nomofilachia ha un risvolto di diritto
costituzionale, perch strumento di coordinamento tra la giuri-
sprudenza e lattivit legislativa.
45. Segue: uniforme interpretazione. Sempre nella funzione
di nomofilachia pu essere compreso lo scopo della Corte di cassa-
Commento [RC24]: Art. 65 r.d. n. 12del 1941. Attribuzioni della corte supremadi cassazione. La corte suprema di cas-sazione, quale organo supremo della giusti-zia, assicura l'esatta osservanza e l'uniformeinterpretazione della legge, l'unit del dirit-to oggettivo nazionale, il rispetto dei limitidelle diverse giurisdizioni; regola i conflittidi competenza e di attribuzioni, ed adempiegli altri compiti ad essa conferiti dalla leg-ge.
La corte suprema di cassazione ha sede inRoma ed ha giurisdizione su tutto il territo-rio dello Stato.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
22/49
- 22 -
zione di uniformare su tutto il territorio nazionale lapplicazione
giudiziale del diritto. Anche questo scopo assume rilievo costituzio-nale, poich un aspetto dellattuazione del principio di uguaglian-
za (art. 3 Cost.). In un ordinamento come quello italiano, in cui il
diritto formulato di regola con norme generali ed astratte, pu
accadere infatti che giudici diversi, in casi analoghi, di fronte a di-
sposizioni spesso oscure e contraddittorie, adottino decisioni con-
trastanti sulla base di interpretazioni diverse della stessa disposi-
zione di legge.
46. Efficacia di precedente. - In sintesi, la funzione della Corte
di cassazione attiene alla formazione e al perfezionamento del dirit-
to da applicarsi non tanto o non solo alla controversia in atto, ben-
s a quelle future, affinch tra le diverse possibili interpretazioni
della stessa legge una prevalga sulle altre e si imponga per
lautorit e il prestigio dellorgano che lha adottata.
Nel decidere il ricorso, la Corte fissa una interpretazione che
deve avere valore persuasivo ed esemplare per tutti i giudici
dellordinamento. Si tratta di unefficacia di precedente nei con-
fronti di futuri giudizi tra altre parti. Tale efficacia promana dal
principio o dalla regola di diritto che la Corte ha posto alla basedella risoluzione della controversia. Alla ratio decidendisi contrap-
pongono gli obiter dictae laccertamento dei fatti rilevanti.
Il precedente giudiziario considerato fonte del diritto negli
ordinamenti anglosassoni. Negli ordinamenti dellEuropa continen-
tale prevale lopinione contraria, ma la diversit maggiore sul
piano della teoria che su quello della prassi, poich anche in tali
ordinamenti la conoscenza dei precedenti rappresenta un essenzia-
le strumento per cogliere il diritto concretamente vigente in un de-
terminato momento storico (A. Pizzorusso, 1990, 158).
47. Segue: pubblico ministero e ricorso nellinteresse della leg-
ge. La funzione della Corte di cassazione di assicurare lesatta e
luniforme applicazione giudiziale del diritto trova particolare
espressione nel ruolo del pubblico ministero e nel ricorso
nellinteresse della legge.
Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla
Corte di cassazione (art. 70, 2 comma) e, nelludienza di discus-
sione, prende la parola dopo il relatore e gli avvocati, esponendo
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
23/49
- 23 -
oralmente le sue conclusioni motivate (art. 379). Il pubblico mini-
stero lultimo soggetto che prende la parola, mentre le parti rive-stono una posizione defilata: come ad attestare che linteresse
principale che si mira a tutelare non quello privato
alleliminazione della sentenza ingiusta o invalida, ma quello pub-
blico alla esatta interpretazione della legge, del quale il pubblico
ministero portatore.
Inoltre il procuratore generale presso la Corte di cassazione
ha la legittimazione a proporre il ricorso nellinteresse della legge,
senza che le parti possano giovarsi delleventuale cassazione della
sentenza, se le stesse non hanno tempestivamente proposto ricorso
o vi hanno rinunciato (art. 363). Listituto stato applicato molto
raramente, ma si rivela di notevole interesse sul piano dogmatico,
poich consente di scorgere la separazione tra linteresse pubblico
alla esatta e uniforme interpretazione della legge e linteresse priva-
to alla sentenza giusta. Mentre questultimo appare gi soddisfatto
dalla decisione alla quale le parti si sono acquietate (la sentenza
ormai passata in giudicato), rimane invece da soddisfare
linteresse pubblico, che ora si mostra perfettamente isolato
dallinteresse privato (P.Calamandrei - C. Furno). Poich le parti
non si giovano della cassazione della sentenza, lo scopo dellistitutoconsiste nelleliminare quella scorretta interpretazione della legge,
quel precedente giurisprudenziale del giudice di merito e soprattut-
to nel far emergere un precedente della Corte che possa imporsi in
forza del prestigio e della posizione dellorgano da cui proviene.
Questo istituto stato completamente ristrutturato e amplia-
to con la riforma del 2006. Ecco il nuovo testo dellart. 363(modifi-
che evidenziate): Principio di diritto nell'interesse della legge.
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o
vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non ricorri-
bile in cassazione e non altrimenti impugnabile, il Procuratoregenerale presso la Corte di cassazione pu chiedere che la Corte
enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il
giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sinte-
tica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamen-
to dell'istanza, rivolta al primo presidente, il quale pu disporre
che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione
di particolare importanza.
Commento [RC25]: 379. Discussione. All'udienza il relatore riferisce i fatti ri-
levanti per la decisione del ricorso, il con-tenuto del provvedimento impugnato e, inriassunto, se non vi discussione delle par-ti, i motivi del ricorso e del controricorso.Dopo la relazione il presidente invita gli
avvocati delle parti a svolgere le loro difese.Quindi il pubblico ministero espone oral-
mente le sue conclusioni motivate (1).Non sono ammesse repliche, ma gli avvo-cati delle parti possono nella stessa udienzapresentare alla corte brevi osservazioni periscritto sulle conclusioni del pubblico mini-stero.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
24/49
- 24 -
Il principio di diritto pu essere pronunciato dalla Corte an-
che d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti dichiaratoinammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa di parti-
colare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento
del giudice di merito.
48. Segue: unitariet della Corte e ristrettezza del collegio.
Affinch la Corte svolga efficacemente la propria funzione di nomo-
filachia, necessario che sotto il profilo organizzativo sia un organo
unitario e composto da un numero ristretto di giudici.
Se la Corte di cassazione non fosse un organo unitario, le di-
verse Corti di cassazione potrebbero risolvere diversamente i mede-
simi problemi interpretativi e ci impedirebbe la formazione di
ununica interpretazione capace di imporsi su tutte le altre e di di-
venire cos un precedente cui attenersi nelle future decisioni.
La composizione ristretta parimenti indispensabile. Quanto
maggiore il numero dei giudici addetti allorgano, tanto pi nu-
merosi sono i collegi giudicanti e maggiore la possibilit che le
stesse questioni di diritto siano decise contraddittoriamente. In tal
modo la Corte non solo non in grado di svolgere compiutamentela sua funzione istituzionale, ma rischia di divenire essa stessa, a
causa della sua struttura organizzativa, fattore di disorientamento
della giurisprudenza.
Ottimale sarebbe una Corte composta da un numero molto
ristretto di magistrati (dieci o quindici), che si riunisca e decida
sempre nella stessa composizione, come la Corte suprema degli
Stati Uniti o la nostra Corte costituzionale. A tal fine necessario
che il numero dei ricorsi sia limitato, altrimenti inevitabile, per
far fronte al carico di lavoro, aumentare il numero dei giudici, dei
collegi, delle sezioni e quindi le possibilit di contrasti di giurispru-denza.
In presenza di un contrasto di decisioni tra le sezioni sulla
medesima questione di diritto possibile affidare la composizione
del conflitto ad una sezione allargata e particolarmente autorevole
della stessa Corte, le Sezioni Unite, nella speranza che lindirizzo
espresso con la sua decisione venga seguito dalle sezioni semplici.
Introdotto originariamente in Francia, un sistema di questo tipo
stato adottato poi anche in Italia (art. 374).
Commento [RC26]: 374. Pronuncia asezioni unite . La Corte pronuncia a se-zioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'art.360 e nell'art. 362 (att. p.c. 142). Tuttavia,tranne che nei casi di impugnazione delledecisioni del Consiglio di Stato e della Cor-te dei conti, il ricorso pu essere assegnato
alle sezioni semplici, se sulla questione digiurisdizione proposta si sono gi pronun-ciate le sezioni unite.Inoltre il primo presidente pu disporre che
la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsiche presentano una questione di diritto gidecisa in senso difforme dalle sezioni sem-plici, e su quelli che presentano una que-stione di massima di particolare importan-za.Se la sezione semplice ritiene di non con-
dividere il principio di diritto enunciatodalle sezioni unite, rimette a queste ultime,con ordinanza motivata, la decisione del ri-corso.In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a
sezione semplice .
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
25/49
- 25 -
49.Corte di cassazione come corte suprema? La Costituzioneitaliana limita il ricorso per cassazione contro le decisioni del Con-
siglio di Stato e della Corte dei conti ai soli motivi inerenti la giuri-
sdizione (art. 111, 8 comma Cost.).
La Corte di cassazione svolge cos sulle decisioni di tali orga-
ni un controllo delicato, che, in relazione al Consiglio di Stato, con-
cerne addirittura la distinzione tra interesse legittimo e interesse di
fatto. Tuttavia essa non pu garantire luniforme interpretazione
del diritto nazionale in quei settori del diritto sostanziale e proces-
suale, che sono affidati al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.
In tali settori, la funzione di nomofilachia svolta da questi giudici
speciali. Ci impedisce alla Corte di cassazione di svolgere piena-
mente il suo ruolo di organo supremo della giustizia (art. 65 del r.
d. sullordinamento giudiziario).
Con il recente progressivo allargamento dellambito della giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo (pur successiva-
mente ridimensionato da un paio di pronunce della Corte costitu-
zionale nel biennio 2004-2006), la limitazione del ricorso in cassa-
zione contro le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti
la giurisdizione diventa sempre pi discutibile. Combinato conquesta limitazione, quellallargamento mina lunit della giurispru-
denza, poich sottrae notevoli settori dellordinamento al controllo
della Corte di cassazione. immanente il rischio di creare due ma-
gistrature di vertice chiamate a pronunciarsi in ultima istanza sul-
la interpretazione delle stesse disposizioni di legge, senza alcuna
possibilit di unificare le due giurisprudenze.
50. Rapporti tra Corte di cassazione e Corte costituzionale. In
alcuni ordinamenti stranieri la Corte suprema svolge non solo la
funzione di nomofilachia, ma controlla anche la costituzionalitdelle leggi: la Corte Suprema Federale statunitense organo di ver-
tice sia per linterpretazione del diritto federale, sia per la soluzione
delle questioni di costituzionalit.
Un sistema di questo tipo ha caratterizzato anche
lordinamento italiano dallentrata in vigore della Costituzione fino
alla istituzione della Corte costituzionale nel 1956. In tale fase il
controllo di costituzionalit era esercitato in forma diffusa dai giu-
dici comuni, per cui la Corte di cassazione ebbe lopportunit di
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
26/49
- 26 -
svolgere un ruolo simile a quello della Corte americana. La scarsa
attitudine dimostrata dai magistrati che in quel periodo compone-vano la Corte a svolgere efficacemente tale ruolo [..] imped che tale
sistema potesse risultare abbastanza efficace da far sentire come
superflua leffettiva costituzione della Corte costituzionale (A. Piz-
zorusso).
La Corte costituzionale inizia ad operare nella primavera del
1956, assumendo il monopolio delle decisioni sulle controversie re-
lative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi for-
za di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.).
Nellordinamento italiano si creano cos due organi di vertice con
due competenze diverse: luna per il controllo di costituzionalit
delle leggi, laltra per la garanzia della esatta ed uniforme interpre-
tazione del diritto nazionale. La distinzione sembra ben delineata,
ma si rivela assai difficile da attuare, poich la Corte costituzionale,
dovendo interpretare le norme di legge sottoposte al suo controllo,
viene a rompere quella sorta di monopolio dellinterpretazione che
lart. 65 dellordinamento giudiziario attribuisce invece alla Cassa-
zione ed a proporsi come punto di riferimento alternativo ad essa
per i giudici di merito (A. Pizzorusso).
51. Segue: diritto vivente. Il problema dei rapporti tra le due
Corti, fortemente sentito nei primi anni dallentrata in vigore della
Costituzione, stato successivamente risolto seguendo le seguenti
linee direttrici. Spetta esclusivamente al giudice ordinario, alla Cor-
te di cassazione, il compito di individuare lesatta interpretazione
della legge. La Corte costituzionale controlla la conformit della
legge, cos come interpretata dal giudice ordinario, alla Costituzio-
ne. Oggetto del suo controllo il diritto vivente consolidato attra-
verso le interpretazioni costanti della Corte di cassazione.
Affinch questa separazione di competenze funzioni, occorreche la disposizione di legge sottoposta al sindacato della Corte co-
stituzionale sia divenuta diritto vivente, si sia cio formata
quellinterpretazione consolidata cui abbia contribuito anche
lorgano di vertice della giurisdizione ordinaria, la Corte di cassa-
zione. Fino a venti anni fa ci si verificava necessariamente: essen-
dosi accumulato un certo arretrato, i tempi di decisione della Corte
costituzionale erano lunghi. Tra la rimessione alla Corte della que-
stione di costituzionalit e la sua pronuncia trascorrevano in media
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
27/49
- 27 -
quattro o cinque anni, per cui vi era la possibilit, anche per una
legge appena entrata in vigore, dellintervento di una pronuncia
della Corte di cassazione.
52. Segue: interpretazione conforme a Costituzione. Nel
1988-89, grazie soprattutto alliniziativa del suo Presidente, la Cor-
te costituzionale riuscita ad eliminare le cinque o seimila que-
stioni pendenti di arretrato, utilizzando lespediente di portare in
udienza pubblica le sole questioni ritenute importanti, liquidando
le altre col meccanismo della manifesta infondatezza o inammissi-
bilit. Grazie a ci, attualmente la Corte riesce a pronunciarsi in
media entro alcuni mesi dalla rimessione della questione. Con ri-
guardo alle leggi appena entrate in vigore, essa si trovata a dover
deliberare prima ancora che si sia formato sul punto un indirizzo
interpretativo ad opera della Corte di cassazione.
Lequilibrio prima raggiunto si quindi di nuovo infranto e
non si intravedono linee per un nuovo assestamento, se non quella
che tende a valorizzare sempre di pi il canone dellinterpretazione
conforme a Costituzione da parte dei giudici comuni (la Corte chie-
de ai giudici di rimettere la questione solo quando impossibile da-
re alla legge uninterpretazione conforme a costituzione).
- necessit di introdurre anche nel nostro ordinamento il ri-
corso individuale di costituzionalit ( la Verfassungsbeschwerde
dellordinamento tedesco) affinch la Corte costituzionale abbia la
possibilit di dire lultima parola.
53. Segue: sentenze impugnabili. Ai sensi dellart. 360, 1
comma, possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (su que-
ste ultime, v. indietro).Come si gi ricordato (v. indietro), ai fini del rispetto della
garanzia costituzionale del ricorso in cassazione (art. 111, 7 com-
ma Cost.), la Corte di cassazione intende per sentenza ogni provve-
dimento decisorio relativo a diritti ed avente attitudine al giudicato
formale e sostanziale. Questa interpretazione stata accolta dalla
riforma del 2006 (v. ultimo comma dellart. 360).
Commento [VAC27]: spiegazione a le-zione nonch il mio contributo su Giur. it.,2009, http://tinyurl.com/yg9a42y
Commento [RC28]: 360. Sentenzeimpugnabili e motivi di ricorso.Le sen-tenze pronunciate in grado d'appello o inunico grado (p.c. 339) possono essere im-
pugnate con ricorso per cassazione (2
Commento [RC29]: Contro le sentenzee contro i provvedimenti sulla libert per-sonale, pronunciati dagli organi giurisdi-zionali ordinari o speciali, sempre am-messo ricorso in Cassazione per violazionedi legge. Si pu derogare a tale norma sol-tanto per le sentenze dei tribunali militari intempo di guerra.
Commento [RC30]: Le disposizioni dicui al primo comma e terzo comma si ap-plicano alle sentenze ed ai provvedimentidiversi dalla sentenza contro i quali am-messo il ricorso per cassazione per viola-zione di legge.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
28/49
- 28 -
La riforma del 2006 ha escluso la ricorribilit immediata in
cassazione delle sentenze non definitive su questioni (v. art. 360,comma 3).
54. Segue: motivi limitati. Il ricorso per cassazione un mez-
zo di impugnazione a motivi limitati: lart. 360 elenca in cinque
numeri i motivi per i quali si pu ricorrere (v. avanti).
In coerenza con la funzione della Corte di cassazione, il ricor-
so proponibile per motivi di diritto (quaestiones iuris).
55. Segue: azione di impugnazione. Il ricorso per cassazione
modellato sullo schema delle azioni di impugnazione.
Il suo scopo non infatti quello di ottenere un riesame ex no-
vo sul merito della stessa controversia, bens di conseguire dalla
Corte una decisione sulla diversa controversia concernente il diritto
del ricorrente ad ottenere lannullamento della sentenza per
lesistenza del vizio fatto valere con il ricorso (fase rescindente).
Se il ricorso rigettato, la sentenza impugnata passa in giu-
dicato.
Se il ricorso accolto, la sentenza impugnata annullata e si
apre la fase rescissoria, che conduce alla decisione della causa nelmerito (nei limiti in cui ha operato lannullamento), davanti ad un
giudice di regola diverso dalla Suprema Corte e di grado pari a
quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art. 383, 1 com-
ma).
Il ricorso per cassazione si discosta dal modello delle azioni
di impugnazione, poich la sentenza che dichiara esistente il vizio
non ha funzione esclusivamente rescindente, ma anche parziale
carattere rescissorio, sostitutivo, nella parte in cui enuncia statui-
zioni positive vincolanti nella fase rescissoria (in primo luogo, il
principio di diritto).Con una modificazione inserita nella Novella del 1990 stato
attribuito alla Corte di cassazione il potere di unificare presso se
stessa la fase rescindente e quella rescissoria, decidendo nel merito
la controversia qualora non siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto. La riforma del 2006 ha poi riformulato la norma, tenendo
conto della prassi giurisprudenziale estensiva (v. i primi due commi
dellart. 384, nella loro attuale versione).
Commento [RC31]:Non sono imme-diatamente impugnabili con ricorso percassazione le sentenze che decidono di que-stioni insorte senza definire, neppure par-zialmente, il giudizio. Il ricorso per cassa-zione avverso tali sentenze pu essere pro-posto, senza necessit di riserva, allorchsia impugnata la sentenza che definisce,anche parzialmente, il giudizio.
Commento [RC32]: 383. Cassazionecon rinvio. La corte, quando accoglie ilricorso per motivi diversi da quelli richia-mati nell'articolo precedente, rinvia la causaad altro giudice di grado pari a quello cheha pronunciato la sentenza cassata (p.c. 392ss.).
Commento [RC33]: 384. Enunciazio-ne del principio di diritto e decisione dellacausa nel merito. La Corte enuncia ilprincipio di diritto quando decide il ricorsoproposto a norma dell'art. 360, primocomma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,decidendo su altri motivi del ricorso, risol-ve una questione di diritto di particolareimportanza.La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa
la sentenza rinviando la causa ad altro giu-dice, il quale deve uniformarsi al principiodi diritto e comunque a quanto statuito da l-la Corte, ovvero decide la causa nel meritoqualora non siano necessari ulteriori accer-tamenti di fatto.
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
29/49
- 29 -
56. Motivi di ricorso attinenti alla giurisdizione e alla competen-
za. Lart. 360, n. 1 prevede i motivi attinenti alla giurisdizione,cio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del-
la pubblica amministrazione, dei giudici speciali, del giudice stra-
niero (v. indietro).
La Corte pu essere chiamata a pronunciarsi sulla questione
di giurisdizione mediante ricorso contro una sentenza del giudice
ordinario o speciale emessa in grado di appello o in unico grado,
nonch, mediante regolamento di giurisdizione, finch la causa non
sia decisa nel merito in primo grado davanti al giudice ordinario
(art. 41) o amministrativo.
Se il ricorso accolto, occorre distinguere le seguenti ipotesi
(art. 382, 1 e 3 comma).
Se affermata la giurisdizione del giudice ordinario (negata
invece nella sentenza impugnata), si ha cassazione con rinvio al
giudice dappello o al giudice di primo grado, a seconda che la giu-
risdizione sia stata negata dal solo giudice dappello o anche dal
giudice di primo grado.
Se negata la giurisdizione del giudice ordinario (affermata
invece nella sentenza impugnata), si ha sicuramente cassazione
senza rinvio nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione neiconfronti della pubblica amministrazione (v. indietro) e di difetto di
giurisdizione del giudice italiano (v. indietro). Nellipotesi di dichia-
razione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perch for-
nito di giurisdizione un giudice speciale (v. indietro), si ha cassa-
zione con rinvio e il processo prosegue davanti al giudice speciale,
dopo un importante sentenza della Corte di cassazione del 2007
che ha superato un precedente lorientamento contrario. Questo
indirizzo stato recepito dal legislatore, con lart. 59 l. n. 69 del
2009, che abbiamo esaminato indietro, nella dispensa sulle que-
stioni di giurisdizione.Sul ricorso per violazione delle norme attinenti alla compe-
tenza (art. 360, n. 2), v. indietro.
Se il ricorso accolto, si ha sempre cassazione con rinvio e
prosecuzione del processo exart. 50, innanzi al giudice (normal-
mente di primo grado) indicato come competente (art. 382, 2
comma).
Commento [RC34]: 360. Sentenzeimpugnabili e motivi di ricorso . Lesentenze pronunciate in grado d'appello oin unico grado (p.c. 339) possono essereimpugnate con ricorso per cassazione:1) per motivi attinenti alla giurisdizione
(p.c. 37, 41, 3741 , 382, 386)
Commento [RC35]: 382. Decisionedelle questioni di giurisdizione e di compe-tenza. La corte, quando decide una que-stione di giurisdizione (p.c. 37, 360 n. 1,368), statuisce su questa, determinando,quando occorre, il giudice competente (p.c.386).Quando cassa per violazione delle norme
sulla competenza, statuisce su questa (p.c.360 n. 2).Se riconosce che il giudice del quale si im-
pugna il provvedimento e ogni altro giudicedifettano di giurisdizione (p.c. 37), cassasenza rinvio. Egualmente provvede in ognialtro caso in cui ritiene che la causa non
poteva essere proposta o il processo prose-guito (p.c. 3852 , 389).
Commento [RC36]: Cass., sez. un., 22-02-2007, n. 4109.La corte di cassazione, che accolga il ricor-so proposto avverso declinatoria di giuri-sdizione emessa erroneamente dal consigliodi stato in favore del giudice ordinario, de-ve cassare la sentenza impugnata con rinvio
al consiglio di stato (nella motivazione, siafferma che possibile la translatio iudiciinei rapporti tra giudice ordinario e giudicespeciale).
Commento [RC37]: Art. 360 2) perviolazione delle norme sulla competenza,quando non prescritto il regolamento dicompetenza (p.c. 42).
Commento [RC38]: Quando cassa perviolazione delle norme sulla competenza,statuisce su questa (p.c. 360 n. 2)
7/26/2019 2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni
30/49
- 30 -
57. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ri-
corso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme didiritto (art. 360, n. 3) costituisce il fulcro sul quale listituto della
cassazione civile si fonda. La riforma del 2006