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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” RIPALIMOSANI Via Marconi, 19 - 86025 Ripalimosani (CB)
C.M. CBIC830003 C.F. 80001220708 E-mail: [email protected] tel. 0874/39148 fax 0874/39149 PEC: [email protected]
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CONTRATTO
INTEGRATIVO
DI ISTITUTO
A.S. 2017/2018
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Il giorno 22 del mese di Gennaio dell'anno 2018, nel locale dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani, giusta convocazione del Dirigente Scolastico, sono
convenute le parti appresso indicate per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di
istituto per l'a.s. 2017/2018.
Le parti danno atto:
- che in data 11 dicembre 2017 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo
Integrativo dell’Istituto Comprensivo di Ripalimosani;
- che in data 18 dicembre 2017 tale Ipotesi è stata inviata ai revisori dei conti, corredata
dalla relazione illustrativa del Dirigente scolastico e dalla Relazione tecnico-finanziaria del
DSGA;
- che a tutt'oggi, trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione (art. 6 comma 6 del
vigente CCNL Scuola), non sono pervenuti rilievi da parte dei revisori;
- che pertanto è possibile procedere alla stipula definitiva ai sensi del precitato art. 6;
- che il presente Contratto verrà inviato, in ossequio all'art. 40 bis, comma 4, del DLGS
165/2001, corredato dalla relazione illustrativa del Dirigente scolastico e dalla Relazione
tecnico-finanziaria del DSGA, all'ARAN ed al CNEL.
TRA parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Marina CREMA,
E PARTE SINDACALE RSU
• Cipolla Maria Grazia
• Tamilia Assunta
Rappresentanti delle OO. SS. Firmatarie del CCNL Scuola 2006/2009
FLC/CGIL Minotta Grazia
viene stipulato il seguente CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO - A.S. 2016/17
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione
scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il presente contratto, una volta stipulato, produce i suoi effetti per l’anno scolastico 2017-
2018. 3. Per espressa volontà delle parti il presente contratto può essere prorogato fino alla stipula
di un nuovo contratto. Entro trenta giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico le parti si
incontrano comunque per verificare l’applicabilità di quanto in esso contenuto. 4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di
adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per
definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono
necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo integra la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza contrattuale o da una data concordata dalle parti.
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti
delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di
esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU
designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il
nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere
designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in
carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque
giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il
Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi
che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto
della stessa.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6,
comma 2, lettere j, k, l - dall’articolo 9, comma 4 - dall’articolo 33, comma 21 -
dall’articolo 34, comma 12 - dall’articolo 51, comma 43 - dall’articolo 88, commi 1 e 2, del
CCNL 2006/09. 2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali
di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni
contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di
salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. e dei pareri espressi nelle riunioni del personale
ATA e nei Collegi dei Docenti, sono oggetto di informazione preventiva: a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte
non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali;
1 compensi funzioni strumentali
2 compensi ai collaboratori del dirigente
3 compenso per prestazioni aggiuntive del personale ATA
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f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri Enti e Istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi
incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto; b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse. 2. Il Dirigente fornisce l'informazione successiva alla parte sindacale nel corso di appositi
incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di propri spazi o Albi
sindacali, situati in ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo o
messo a disposizione del personale deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va
siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i delegati delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la
propria attività sindacale i locali dell’istituto, concordando con il Dirigente le modalità di
utilizzo. 3. La RSU ha a disposizione anche la bacheca sindacale on line d’Istituto. 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai delegati delle OO.SS. rappresentative le notizie di
natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di
comparto. 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola,
che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di
fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Dette richieste possono riguardare
la generalità dei dipendenti o parte di essi. 4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno tre giorni di anticipo in modo da poter avvisare le famiglie entro i due
giorni precedenti l’assemblea in caso di interruzione delle lezioni. La mancata
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di
servizio. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione fa fede ai fini del
computo del monte ore annuale, senza ulteriori adempimenti e, come specifica il comma 8
del CCNL, è irrevocabile, in quanto le eventuali modifiche nell’orario delle lezioni o l’uscita
anticipata delle classi coinvolte è stata comunicata alle famiglie. 5. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista
nella classe o nel settore di competenza. 7. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso ed una
indispensabile sorveglianza a seconda del numero delle classi presenti a scuola e il
funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i
servizi minimi essenziali viene effettuata dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi
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generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per
ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del
monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo
comunica alla RSU medesima. 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione
al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 3. Spettano inoltre alla RSU docenti permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di
12 giorni l’anno e alle RSU ATA 20 giorni, per partecipare a trattative sindacali o convegni e
congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di
norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art. 11 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’Istituto, la RSU può indire il referendum tra
tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed
organizzativo.
Art. 12 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero
1. Secondo quanto stabilito dal CCNL 2006 – 2009 si conviene che in caso di sciopero del
personale ATA il servizio debba essere garantito in presenza delle seguenti specifiche
situazioni: a. Svolgimento di esami finali o scrutini (1 assistente amministrativo – 1 collaboratore
scolastico); b. Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente
temporaneo (il DSGA - 1 assistente amministrativo – 1 collaboratore scolastico). 2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere
impedita l’adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritario
potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito
accordo con le RSU o con le OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola. 3. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale
invita i lavoratori a segnalare l’eventuale intenzione di adesione; il personale prende visione
della stessa, ma non è obbligato a dichiarare l’adesione; nel caso che dichiari l’adesione è
considerato in sciopero a tutti gli effetti. 4. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al
precedente comma 1, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma
devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 5. Il Dirigente scolastico, su richiesta delle RSU o dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, consegna ai medesimi una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei
partecipanti allo sciopero.
Art. 13 - Trasparenza
1. Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione del C.C.N.L., in
materia di semplificazione e trasparenza. Le RSU possono far prendere visione al personale
dipendente dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica,
indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari, in quanto ciò non costituisce violazione
della privacy.
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TITOLO TERZO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DOCENTE
Art. 14- Assegnazione docenti ai plessi
1. Il personale docente a T.I. viene assegnato ai plessi tenendo conto dei seguenti criteri: - Continuità didattica salvaguardando la precedente sede;
- Esistenza di specifiche ragioni progettuali indicate nel Piano dell’Offerta Formativa; - Richiesta di assegnazione ad altro plesso, in presenza di posti vacanti:in tale caso la continuità non è criterio ostativo.
In caso di concorrenza di due o più docenti che abbiano chiesto il trasferimento all’interno
dell’Istituto, in assenza di particolari specifiche motivazioni di cui al comma precedente, si farà
riferimento ai seguenti criteri: a) priorità ai docenti in possesso di titolarità su posto comune nell’Organico funzionale
d’Istituto e ai docenti già in servizio nell’istituto che hanno ottenuto il trasferimento da posto di
lingua straniera o posto di sostegno a posto comune; b) docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’istituto in
seguito a mobilità secondo l’ordine della graduatoria prescindendo dal punteggio per esigenze
familiari; c) i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato saranno assegnati ai plessi in base ai
seguenti criteri: - conferma stesso plesso se vacante - secondo l’ordine di graduatoria - anzianità di servizio in caso di parità di posizione - comparazione di competenze certificate ( formazione, esperienza in attività similari) coerenti con le attività da svolgere 2. Il personale beneficiario degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 ha diritto di precedenza nella
scelta. 3. Il Dirigente Scolastico si riserva di derogare dai criteri di cui sopra esclusivamente in
presenza di gravi e comprovati motivi di incompatibilità ambientale che saranno
adeguatamente documentati, sentita la RSU. 4. Il docente che intende cambiare plesso l’anno scolastico successivo presenta la domanda
entro il 31 maggio indicando le proprie preferenze. 5. L’individuazione dei docenti in soprannumero avviene in base alla graduatoria d’istituto a
partire dall’ultimo in graduatoria.
Criteri di assegnazione alle classi In conformità con i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e in conformità con il Piano
dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti, dopo un’accurata valutazione delle
disponibilità, nell’assegnare i docenti alle classi si tiene conto: - della continuità didattica - dell’ordine di graduatoria - delle competenze ed esperienze certificate - dell'anzianità di servizio in caso di parità
Criteri di assegnazione ad attività aggiuntive Il Dirigente Scolastico assegna le attività deliberate dal Collegio ai docenti, programmate nel
PTOF, attraverso una lettera di incarico in cui sono indicati la durata, l’impegno orario, il
compenso, previa disponibilità dei docenti stessi. I criteri di assegnazione dei docenti alle
attività aggiuntive sono i seguenti: - rappresentatività di gradi di scuola e plesso - esperienze maturate - continuità triennale - interesse manifestato dai docenti stessi per le varie attività - a rotazione se possibile
Le attività ammesse al finanziamento rispondono agli obiettivi formativi deliberati dal Collegio
dei docenti e presenti nel PTOF: il potenziamento delle competenze linguistiche e logico-
scientifiche, la valorizzazione dell’ambiente e della cultura del territorio (tematiche unescane),
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lo sviluppo della cittadinanza attiva, dell’accoglienza e dell’integrazione e l’educazione alla
legalità. Sono da considerare come attività aggiuntiva d’insegnamento le ore d’insegnamento previste
come tali nei progetti del PTOF, escluse quindi tutte le attività svolte in compresenza, per lo
stesso gruppo di alunni, da parte di più docenti. È comunque possibile effettuare attività di insegnamento e funzionali in compresenza,
ripartendo in modo uguale il compenso a richiesta dei docenti interessati, sentito il
responsabile del progetto. Al termine di ogni attività il docente assegnatario d’incarico presenta al Dirigente scolastico
una relazione sul lavoro svolto con autocertificazione delle ore prestate.
Art. 15- Orario di insegnamento
1. L’orario di lavoro viene definito su base settimanale. 2. La durata massima dell'impegno giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di
attività è fissata a cinque ore giornaliere. 3. Le attività didattiche pomeridiane saranno equamente suddivise tra tutti i docenti, tenendo
conto, per quanto possibile, della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti
nell’arco della giornata. 4. L'orario delle lezioni (rispettoso delle esigenze didattiche) prevede che ciascun docente
possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione. 5. Per quanto riguarda la flessibilità, nella parte del presente accordo relativo alla utilizzazione
del fondo d’istituto, saranno individuate le condizioni per le quali scatta la flessibilità, le
attività che intensificano la prestazione e che di conseguenza danno diritto alla retribuzione
aggiuntiva, nonché le misure del compenso corrispondente.
Art. 16 - Attività funzionali all’insegnamento
1. Il Piano delle attività, predisposto dal dirigente scolastico, è deliberato dal Collegio dei
Docenti entro il mese di settembre. Il Dirigente, per improrogabili esigenze e necessità
sopravvenute, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale,
comunicate con congruo anticipo. 2. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, tenuto conto del piano delle attività e
degli indirizzi del Consiglio di Istituto, vengono assicurati i seguenti incontri scuola-
famiglia:
due incontri collegiali (uno al termine del primo e uno al termine del secondo
quadrimestre) dove sono presenti contemporaneamente tutti i docenti della classe,
durante i quali sono consegnati i documenti di valutazione (febbraio/giugno); per la
scuola dell’infanzia un incontro annuale;
due incontri bimestrali (dicembre/aprile) per la scuola dell’infanzia, per la scuola
primaria e secondaria di 1° grado;
la messa a disposizione da parte di ogni docente con orario di cattedra di un’ora
settimanale, proporzionalmente per i docenti con orario ridotto, per il ricevimento dei
genitori (scuola secondaria). I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia si
rendono disponibili per il ricevimento dei genitori su appuntamento.
Art. 17 – Ore eccedenti del personale docente
1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo
per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. 2. La disponibilità va indicata all’inizio dell’anno. 3. In base al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno
vengono individuati i docenti per i quali si prevede il superamento degli obblighi previsti
dall'art. 29 del CCNL/07 (comma 3 lett. a e b). Questi ultimi concorderanno con il Dirigente
a quali adempimenti possono essere esonerati fino a ricondurre agli obblighi previsti il
proprio impegno di lavoro. Questo può valere in particolare per i docenti che prestano
servizio in più Istituzioni scolastiche, per i quali dovranno essere considerati gli impegni
complessivi delle diverse scuole tramite accordi tra le due dirigenze. Il dirigente può
ritenere, per motivate ragioni, indispensabile la partecipazione dei docenti a impegni
collegiali anche oltre gli obblighi di servizio previsti: in questo caso sarà erogato il
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compenso a carico del Fondo di Istituto secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 2 lett.
d.
Art. 18 – Formazione e aggiornamento professionale
1. Le parti concordano sul fatto che vadano in ogni modo favoriti la crescita e
l’aggiornamento professionale del personale. 2. Sarà favorita la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di formazione previste
dalla norma (es. sicurezza) e a quelle connesse con la riforma della scuola e/o con
eventuali ulteriori innovazioni normative. Saranno privilegiate le modalità formative che
consentono una ricaduta immediata sulla pratica didattica quotidiana; vanno privilegiate
altresì le modalità di formazione in rete, che consentono di attuare iniziative a costi
contenuti e favoriscono il confronto tra i docenti delle scuole partner. Il Piano di
Formazione e Aggiornamento dei Docenti definisce le iniziative promosse dalla Scuola, alle
quali si aggiungono quelle proposte dall’Amministrazione, anche in rete con altre scuole. 3. Il personale docente ha diritto a 5 gg. all’anno per partecipazione (sia come docenti che
come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall’amministrazione, dalle
istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari,
istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali), con esonero dal servizio e senza alcun
onere a carico dell’amministrazione. Compatibilmente con le esigenze di qualità del
servizio, si farà ricorso a un orario flessibile, per favorire la partecipazione. Il docente, al
rientro in servizio, documenterà la partecipazione all’iniziativa. Quando si sono superate le
giornate di cui sopra, il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei giornate di ferie
previste dall’art. 13 del CCNL 29/11/2007. 4. Nel caso in cui pervengano più domande di partecipazione allo stesso corso di
aggiornamento, i docenti saranno autorizzati, nel rispetto delle esigenze di servizio,
secondo i seguenti criteri: - attinenza alle materie di insegnamento; - Incarichi attribuiti nel
corrente anno scolastico, - finalità da perseguire ascritte nel PTOF. Verrà data precedenza
ai docenti con incarico a tempo indeterminato a rotazione.
Art. 19– Collaborazioni plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
Art. 20- Sostituzione dei docenti assenti
1. Il Dirigente Scolastico si impegna a nominare tempestivamente il docente supplente nei casi
in cui la normativa lo consente. Nei casi di sostituzione di docenti assenti per brevi periodi, il
dirigente scolastico individua le seguenti priorità: a) nella scuola primaria e dell’infanzia si ricorre nell’ordine a - insegnanti del potenziamento a disposizione;
- insegnanti che nelle loro ore non hanno la classe presente a scuola - insegnanti tenute a recuperare ritardi o permessi - insegnanti di posto comune in compresenza - insegnanti di sostegno in assenza dell’alunno - insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti l’orario di servizio
b) nella scuola secondaria di I grado si ricorre nell’ordine a - docenti del potenziamento a disposizione;
docenti che nelle loro ore non hanno la classe presente a scuola
docenti tenuti a recuperare ritardi o permessi
docenti di sostegno in assenza dell’alunno
docenti disponibili a prestare ore eccedenti l’orario di servizio Sia nella scuola secondaria di primo grado che in quella primaria e dell’infanzia, in presenza
di più insegnanti a disposizione o comunque utilizzabili, sempre rispettando il predetto
ordine, va individuato per ogni supplenza breve prioritariamente quello di classe e quindi
quello meno utilizzato. In relazione all’utilizzo dei docenti di sostegno per sostituzioni, gli
stessi verranno utilizzati innanzitutto nella classe nella quale sono titolari ed, in assenza
dell’alunno assegnato, in altre classi prima su altri docenti di sostegno assenti ed in
subordine nelle altre classi.
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2. Le ore di supplenza, aggiuntive all’orario di cattedra, vengono prioritariamente assegnate in
ore buche o in ore che precedono o seguono immediatamente l’orario di servizio del
docente. 3. Possono venire utilizzate per le supplenze le ore da recuperare per permessi brevi concessi
entro i due mesi previsti dalla normativa. 4. Il docente, di norma, viene preavvisato della supplenza, con l’anticipo maggiore possibile. 5. Il docente supplente deve essere di norma chiamato fin dal primo giorno anche d’urgenza in attesa dell’avente diritto che comunque la segreteria deve chiamare.
Art. 21- Vigilanza sugli alunni
1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi secondo quanto previsto dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007 e dal Regolamento
d’Istituto. 2. La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo è effettuata dai docenti in orario o a turno,
secondo il calendario previsto. 3. I docenti devono accompagnare gli alunni all’uscita e nella scuola infanzia e nella scuola
primaria consegnare gli alunni ai genitori o alle persone da essi delegate o attenendosi a
quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto.
Art. 22- Permessi brevi
1. I permessi di cui all’art. 16 del CCNL del 29-11-2007 devono essere richiesti con congruo
anticipo e, comunque, almeno 2 giorni prima della data di fruizione; le particolari esigenze
personali che ne giustificano la richiesta non devono essere documentate. 2. Il Dirigente Scolastico deve, in tempo congruo dare una risposta, che si ritiene positiva
qualora non vi sia diniego entro le 24 ore precedenti la data di fruizione. La concessione è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. 3. Tali permessi brevi non possono essere concessi in concomitanza con gli impegni di scrutini
ed esami. 4. I permessi, complessivamente concessi, non possono eccedere il limite corrispondente al
rispettivo orario settimanale delle lezioni. Essi vanno recuperati entro i 2 mesi successivi
nelle seguenti attività: -sostituzione di docente assente; -interventi individualizzati in favore di alunni con particolari bisogni didattici; -svolgimento di compiti/incarico per un uguale numero di ore.
Art. 23 - Cambi di orario e flessibilità
1. Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti, alle ferie e ai permessi brevi, può
far richiesta di usufruire di scambio di orario o di giornata libera, prevalentemente con
docenti della stessa classe/sezione; tale richiesta potrà essere accolta dal D.S. previa
valutazione della salvaguardia del diritto degli alunni ad avvalersi delle idonee prestazioni e
della tutela e della garanzia dell'offerta formativa. 2. La richiesta motivata di cambio di orario sarà sottoscritta per accettazione dal collega che
assicura lo scambio. 3. Nella scuola dell’Infanzia, per garantire il servizio in caso di assenza del docente del turno
antimeridiano, i docenti assicurano l’anticipo del proprio orario di sevizio. Tale flessibilità è
riconosciuta nella parte del presente accordo relativo alla utilizzazione del fondo d’istituto
PERSONALE ATA
Art.24 - Ordine degli adempimenti
1. All’inizio di ogni anno scolastico, con riferimento alle indicazioni contenute nel POF e alle
attività ivi previste,
il DSGA consulta il personale in un’apposita riunione in orario di lavoro e formula una
proposta di piano annuale delle attività di servizio;
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il Dirigente, verificata la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività. Il
DSGA attua il piano adottato dal Dirigente mediante l’emanazione di specifici
provvedimenti.
Art. 25 - Settori di lavoro del personale ATA
1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione dei carichi di
lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica. 2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico, salvo esigenze
sopraggiunte successivamente. 3. Nell'assegnare i settori si tiene conto dei diversi livelli di professionalità.
Art. 26 - Assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai Plessi
1. Il Dirigente Scolastico all’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto previsto
dall’art. 52, comma 1°, del C.C.N.L. scuola del 31/08/1999, sentito il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, rende noto alla R.S.U. ed al personale interessato a mezzo di
specifica assemblea, il numero di unità di personale in organico e la suddivisione dello
stesso fra i diversi plessi . 2. Il Dirigente Scolastico in conformità al Piano dell’Offerta Formativa ed in accordo con il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, valutate le eventuali richieste degli
interessati, assegna il personale ATA ai plessi e alle sedi tenendo presenti i seguenti criteri: la garanzia a tutte le sedi di un livello di servizio simile; la continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio,
tuttavia la continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una
diversa assegnazione nel caso in cui insorgano problemi di carattere organizzativo o
relazionale con altri collaboratori; la realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa; la graduatoria d'Istituto; le competenze professionali opportunamente documentate.
Art. 27 Orario ordinario
1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico in sede di adozione del
Piano annuale delle attività di servizio. 2. L’orario di lavoro viene formulato prioritariamente in base alle necessità del servizio,
tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze dei lavoratori. 3. Nelle sedi scolastiche che hanno un orario di apertura per più di 10 ore per almeno 3 giorni
la settimana, il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, e/o coinvolto in
sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, usufruirà del
beneficio della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali. Nei periodi di sospensione
dell’attività didattica, venendo meno le condizioni previste dal contratto, il personale
effettuerà il servizio di 36 ore settimanali.
Art. 28 - Piano delle ferie, chiusure prefestive, permessi e recuperi
1. Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno
dei quali non inferiore a 15 giorni dal 1° luglio al 31 agosto. Nel caso di più richieste per lo
stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al
criterio della rotazione. Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso
tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione della richiesta di ferie deve
avvenire entro la fine del mese di maggio, per predisporre il piano ferie. 2. Durante il periodo delle lezioni o attività didattiche le ferie devono essere richieste per
iscritto, almeno tre giorni prima, al Dirigente scolastico che ne verificherà la compatibilità,
sentito il DSGA. Per evitare disfunzioni al servizio, le ferie da usufruire durante le lezioni
devono essere limitate al massimo di giorni 8, non consecutive. Le ferie non usufruite
nell’anno devono essere fruite entro e non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico
successivo. 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere
autorizzato ad usufruire di permessi brevi per motivi personali, di durata non superiore alla
metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e per non più di 36 ore nell’arco dell’anno
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scolastico. Tali permessi devono essere recuperati in giorni concordati con
l’Amministrazione. 4. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio devono essere autorizzate. Il dipendente che,
per esigenze di servizio presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in
luogo della retribuzione dal Fondo di Istituto, il recupero di tali ore in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’Istituzione scolastica, anche cumulandole, per garantire una maggiore
efficienza del servizio scolastico, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ma
comunque entro il termine dell’anno scolastico. 5. Le chiusure prefestive sono deliberate dal Consiglio di Istituto, sentita l’assemblea del
personale ATA e possono essere inserite in una “banca delle ore”, a credito e/o a recupero.
Art. 29 – Formazione e aggiornamento professionale
1. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento
organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. 2. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie
alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per
raggiungere la sede dell’attività di formazione. 3. Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore
aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Pertanto, il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se
tenuto fuori dall’orario di servizio.
Art. 30 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e
collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità per esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. 2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:
a. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta c. disponibilità espressa dal personale d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e riconosciute
economicamente a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica. 5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi al personale
ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a
norma dell’articolo 57 del CCNL.
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 31 – Risorse
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
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d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri soggetti o Enti, pubblici o
privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di
accordi, convenzioni od altro; e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti, tenendo conto
delle economie accantonate per la restituzione del finanziamento per aree a forte
processo immigratorio indebitamente accreditate all’Istituto.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad euro
126.762,42 (lordo Stato), corrispondenti ad euro 95.525,55 (lordo dipendente)
comprensive delle ore eccedenti per sostituzione docenti assenti.
Art. 32– Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la
loro provenienza, sono impegnati solo per tali attività. 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
Organico personale docente - Autonomia 74 Organico personale ATA 21
Punti di erogazione del servizio 20
lordo Dipendente lordo Stato
Fondo Istituto 4/12 anno 2017 21.138,42 28.050,68
Fondo Istituto 8/12 anno 2018 42.276,84 56.101,37
economie 22.969,71 30.480,81
Totale 86.384,97 114.632,86
FIS DISPONIBILE
a) FIS a.s. 2017/18 86.384,97 114.632,86
b) Indennità direzione DSGA 3.600,00 4.777,20
c) Indennità sost. DSGA 750,00 995,25
Disponibilità (a-b-c) 82.034,97 108.860,41
FUNZIONI STRUMENTALI
Funz.Strumentali 4/12 anno 2017 1.462,16 1.940,30
Funz.Strumentali 8/12 anno 2018 2.924,33 3.880,58
Totale 4.386,49 5.820,88
INCARICHI SPECIFICI
Inc.Specifici 4/12 anno 2017 812,71 1.078,47
Inc.Specifici 8/12 anno 2018 1.625,42 2.156,93
Totale 2.438,13 3.235,40
ORE ECCEDENTI SOST.
Ore eccedenti 4/12 anno 2017 561,89 745,63
Ore eccedenti 8/12 anno 2018 1.123,79 1.491,27
economie 630,28 836,38
Totale 2.315,96 3.073,28
TOTALE MOF A.S. 2017/18 DISPONIBILE
(al netto ore eccedenti) 88.859,59 117.916,69
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CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 33 - Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che consentano la piena realizzazione del PTOF dell’istituzione
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 34 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle escluse dalla stessa
contrattazione, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività
curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del
personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono
assegnate per le attività del personale docente secondo la tabella di seguito riportata:
RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE % Lordo dipendente Lordo Stato
DOCENTI 70% 57.424,48 76.202,28 ATA 30% 24.610,49 32.658,12
Art. 35 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 30, dell'art. 88 del CCNL e del Piano
Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente, calcolando gli importi al lordo
dipendente, è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate :
UTILIZZO FONDO D'ISTITUTO - A.S. 2017/2018 – PERSONALE DOCENTE
Incarichi/Attività unità ore
p.c. tot.
ore
c/unitario tot.lordo dip. lordo stato
Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 150 150
17,50 2.625,00 3.483,38
Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 100 100
17,50 1.750,00 2.322,25
Responsabili di plesso 9 50 450
17,50 7.875,00 10.450,13
Responsabili di plesso 1 30 30
17,50 525,00 696,68
Coordinatori dei Consigli di classe 7 15 105
17,50 1.837,50 2.438,36
Coordinatori Interclasse 4 15 60
17,50 1.050,00 1.393,35
Referente Invalsi e valutazione 2 20 40
17,50 700,00 928,90
Responsabile area strumentazioni digitali 1 30 30
17,50 525,00 696,68
Referente legalità e bullismo 2 20 40
17,50 700,00 928,90
Responsabile laboratorio informatico 1 80 80
17,50 1.400,00 1.857,80
Flessibilità scuola infanzia 20 10 200
17,50 3.500,00 4.644,50
Commissione GLHI 22 10 220
17,50 3.850,00 5.108,95
Tutor neoassunti 2 20 40 17,50 700,00 928,90
TOTALE 27.037,50 35.878,76
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PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI PLESSI N.
doc ore
doc. costo/
ora N.
doc ore
doc costo/
ora lordo
dipendente lordo
Stato Avviamento studio lingua latina Scuola Secondaria Petrella Tif. 1 30
35,00 -
17,50
1.050,00 1.393,35
Recupero Italiano Scuola Secondaria Petrella Tif. 2 30 35,00 - 17,50 1.050,00 1.393,35 Recupero Italiano Scuola Secondaria Limosano 1 30 35,00 - 17,50 1.050,00 1.393,35
Legalità e ambiente Scuola Secondaria Petrella Tif. 4 60 35,00 -
17,50 2.100,00 2.786,70
Ripensiamo insieme Scuola Secondaria Petrella Tif. 1 40 35,00 - 17,50 1.400,00 1.857,80 Il verbo leggere non sopporta l’imperativo… Scuola Primaria Matrice 2 40
35,00 2 10
17,50 1.575,00 2.090,03
Benvenuto tra noi Scuola Primaria Ripalimosani 3 35 35,00 -
17,50
1.225,00 1.625,58
Italiano che passione…. Scuola Primaria Limosano 2 30 35,00 -
17,50
1.050,00 1.393,35
Coding nella scuola primaria Scuola Primaria Marice 2 40 35,00 2 4
17,50
1.470,00 1.950,69
Laboratorio teatrale: si va in scena Scuola Primaria Ripalimosani -
35,00 1 30
17,50
525,00 696,68
E-Twinning Scuola Primaria Ripalimosani 2 72 35,00 2 8
17,50
2.660,00 3.529,82
My Birthday..you birthday Scuola Primaria Ripalimosani 3 12 35,00 3 15 17,50 682,50 905,68
Peter pan: il musical Scuola Infanzia e Primaria Limosano 7 75
35,00 5 5
17,50
2.712,50 3.599,49
Ripuliamo l’ambiente Scuola Primaria Lucito 4 88 35,00 -
17,50
3.080,00 4.087,16
Recupero anch’’io Scuola Primaria Lucito 1 30
35,00 -
17,50
1.050,00 1.393,35
Coloriamo una favola Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria Limosano 8 40 35,00 - 17,50 1.400,00 1.857,80
Pezzettino… alla ricerca di me stesso
Scuola Infanzia e Primaria Campolieto 5 15 35,00 - 17,50 525,00 696,68
Friends Scuola Infanzia Montagano e Campolieto 1 20
35,00 -
17,50
700,00 928,90
Nel paese di riciclandia Scuola Infanzia Campolieto 2 20 35,00 - 17,50 700,00 928,90
TOTALE 26.005,00 34.508,64
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale
ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
INDENNITA’ DI DIREZIONE Lordo dipendente Lordo Stato Indennità di direzione 3.600,00 4.777,20 Indennità di direzione al sostituto 750,00 995,25
TOTALE 4.350,00 5.772,45
UTILIZZO FONDO D'ISTITUTO - A.S. 2017/18 - PERSONALE ATA
Descrizione attività
personale unità tot. ore
c/unitario
tot. lordo dipendenti
tot. lordo Stato
Intensificazione/sostituzione coll. assenti A.A. 4 120 14,50 1.740,00 2.308,98
Intensificazione/lavoro straordinario A.A. 4 200 14,50 2.900,00 3.848,30
Flessibilità scuola dell'infanzia C.S. 8 80 12,50
1.000,00 1.327,00
15
Intensificazione/sostituzione colleghi assenti C.S.
3 90 12,50
1.125,00 1.492,88
Straordinario - ore eccedenti C.S.
18 1.350 12,50 16.875,00 22.393,13
Totale 23.640,00
31.370,28
Art. 36 - Funzioni strumentali
Il compenso per i docenti ai quali sono state attribuite le funzioni strumentali al POF è
forfettario e considera tutte le attività ad esse riconducibili, compreso il coordinamento
delle specifiche commissioni di lavoro previste. Poiché in base a specifica delibera del Collegio dei Docenti le funzioni strumentali al POF
individuate sono in numero di 2, il budget attribuito dal MIUR per la medesima viene
ripartito come indicato di seguito:
FUNZIONI STRUMENTALI Doc. C/unitario Lordo
Dipendente Lordo Stato
Area 1 - Coordinamento e gestione PTOF - aggiornamento Piano di
Miglioramento e documenti scuola - Orientamento 2
1.096,62 2.193,24
2.910,43
Area 2 - Interventi e servizi per gli alunni - Sostegno agli alunni - Inclusione e accoglienza - Uscite didattiche e viaggi istruzione 2
1.096,62 2.193,24
2.910,43
Totale 4.386,48 5.820,86
Art. 37 - Incarichi specifici
1. Al personale ATA beneficiario della posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL/2007 (ex
art. 7) non possono essere attribuiti incarichi specifici. A tale personale sono assegnate,
sulla base del piano delle attività predisposto dal DSGA, ulteriori e complesse mansioni. Il personale ATA titolare di posizione economica in servizio nell’a.s. 2017/2018 è così
costituito: - Assistenti Amministrativi 1 unità - Collaboratori Scolastici 8 unità
2. Per il rimanente personale ATA, visto il medesimo piano, vengono individuati gli incarichi
specifici (art. 47, comma 1, lettera b) e, in base alla loro complessità, i relativi compensi. 3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- sede o settore di servizio; - comprovata professionalità specifica; - anzianità di servizio; - disponibilità degli interessati
Gli incarichi attribuiti e le risorse disponibili sono le seguenti:
INCARICHI SPECIFICI
personale N. c/unitario Lordo Dipendente Lordo Stato
C.S non titolari di art. 7 "Assistenza alunni scuola infanzia" C.S.
2 200,00
400,00
530,80 C.S non titolari di art. 7 "Assistenza alunni disabili" C.S.
3 200,00
600,00
796,20
AA non titolare art.7 "supporto progetti PON" AA
1 479,38 479,38
636,14
AA non titolare art.7 "supporto progetti PON" AA
1 479,38 479,38
636,14
AA non titolare art.7 "referente sportello telematico e registro elettronico” AA
1 479,37 479,37
636,12
Totale 2.438,13 3.235,40
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Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione
della prestazione, sono riportate ad unità orarie o a quote quantificate in modo diversificato
ai fini della liquidazione dei compensi. 2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al
ricorso al FIS, possono essere remunerate a richiesta del lavoratore, anche con recuperi
compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
CAPO II - NORME COMUNI
Art. 39 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, i compiti e gli obiettivi assegnati. 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei
compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 40 – Rendicontazione e liquidazione dei compensi
1. Il compenso sarà liquidato a seguito del raggiungimento degli obiettivi e, per i compensi
calcolati ad ore, dietro la presentazione di un registro delle attività dove con la firma
saranno attestate le ore effettivamente svolte. I registri saranno soggetti a controllo da
parte del Dirigente o del DSGA anche durante il periodo di svolgimento delle attività. 2. La dichiarazione sulle ore effettuate viene resa all’amministrazione sotto la personale
responsabilità del dichiarante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 3. I compensi di cui al presente contratto sono al lordo delle trattenute a carico dei lavoratore
e al netto degli oneri a carico dell'amministrazione statale. Essi saranno liquidati a seguito
dell'introduzione del cedolino unico, tramite inserimento al SICOGE. 4. La liquidazione dei compensi di tipo forfettario sarà effettuata in proporzione ai giorni di
effettiva presenza, considerando il computo oltre i 20 giorni di assenza per qualunque
motivo, ad accezione:
permesso per lutto
permesso per citazione a testimoniare
permesso per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare e per mandato
amministrativo. 5. Nel caso in cui le assenze siano ricoperte da personale supplente per oltre 30 gg., il
compenso accessorio sarà a lui attribuito in proporzione ai giorni di effettivo servizio, a
seconda della tipologia dell’incarico o della mansione svolta. 6. Per i collaboratori scolastici assunti con contratto fino al 30 giugno, il compenso si intende
riferito al periodo di nomina solo per gli incarichi di tipo forfettario che non siano
completamente svolti nel periodo di lezione.
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile
e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono
al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
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Art. 42 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le
necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero a
personale esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto
di fiducia professionale.
Art. 43- Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: - addetto al primo soccorso - addetto ai servizi di antincendio e di evacuazione Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP; per i docenti che ricoprono tale mansione è
compresa la tenuta e l’aggiornamento dei registri dei controlli periodici. 3. Alle figure sensibili è riconosciuto un compenso come da tabella A, lettera i) per il personale
docente e tabella B, lettera c) per il personale ATA.
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48 comma 3 del D.lgs. 165/2001, il
Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole
contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste
sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la
riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Per la parte pubblica
Il Dirigente Scolastico F.to Prof.ssa Marina CREMA
La RSU d’Istituto
f.to Tamilia Assunta
f.to Cipolla Maria Grazia
per la FLC-CGIL f.to Minotta Grazia (delegata)