ANTIRICICLAGGIOGLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
Dott. Luciano De Angelis
LE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI
2010 2011 2012 2013 2014 totale
26 87 103 162 5
(agg. a
febbraio)
383
Fonte: dati forniti ad Italia Oggi dal Comando generale GDF
LE VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIOSTATISTICHE 2013
Violazioni 2012 2013Trasferimento
contante13 12
Omessa comunicazione
10 10
Omessa istituzione registro
25 25
Omessa segnalazione
operazione sosp.
15 13
TOTALI 63 60
Fonte: dati forniti ad Italia Oggi dal Comando generale GDF
VERIFICA DELLA CLIENTELAAPPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
Dottori commercialisti ed esperti contabili e Consulenti del lavoro
Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attivit in materia di contabilit e tributi (CED)
Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati
Revisori Legali dei Conti Avvocati e Notai Costituzione, gestione e amm/ne, enti, societ e trust Prestatori di servizi relativi a societ e Trust
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CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quandoscattano(art. 16)
1. Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 Euro
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GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
VERIFICA DELLA CLIENTELA
(segue)
Quandoscattano(art. 16)
2. Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilit di importo pari o superiore 15.000 euro. Ci indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite con operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare unoperazione frazionata
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quandoscattano(art. 16)
3. Tutte le volte che la prestazione risultadi valore indeterminato o indeterminabile
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quandoscattano(art. 16
4. Se vi un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile)
5. Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
In relazione allo svolgimento della mera attivit di
redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei
redditi;
Il concetto di attivit di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel
senso di redazione e trasmissione delle
dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali
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LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Ante DLgs. 151/2009(Fino al 3.11.2009)
Post DLgs.151/2009(dal 4.11.2009)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
REGISTRAZIONE degli F24:non pi dovuta a seguito della decadenza della obbligazione
principale
In quanto esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attivit di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale
(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).
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RISPOSTE MEF 20/5/2010
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione agli adempimenti
in materia di amministrazione del
personale di cui allart. 2 co. 1 della L. 11.1.1979 n.12
Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione agli adempimenti
in materia di amministrazione del
personale di cui alla L.11.1.1979 n.12.
LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL
Dal 29.12.2007 al DLgs. 151/2009 (Fino al 3.11.2009)
Post DLgs.151/2009(dal 4.11.2009)
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
CNCL parere 27.5.2013 n. 2
Negli adempimenti in materia
di amministrazione del personale
Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le attivit in materia giuslavoristica vengono esclusi dallobbligo della verifica della clientela e dalla registrazione, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigentirelativamente allamministrazione del personale (svolti da ogni tipologia di professionisti)
In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro.
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(Chiarimenti MEF 12.6.2008)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL
CNCL parere 27.5.2013 n. 2
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela dagli obblighi di registrazione in archivio
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ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO
Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono esclusi (art. 12 co. 3 DLgs.231/2007):
Attenzione
la segnalazione di operazioni sospette la comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti
Restano obbligatorie:
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CNCL parere 27.5.2013 n. 2
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista.
Le linee Guida CNDCEC (e lart. 1 lett. l) del DLgs. 231/2007) precisano che la consulenza aziendale e contrattuale oggetto di adeguata verifica solo nel caso di attivit determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
1. individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse)
2. individuazione del titolare effettivo3. applicazione dellapproccio basato sul
rischio4. scelta della tipologia di verifica richiesta
(ordinaria, semplificata, rafforzata)5. istituzione del fascicolo della clientela6. controllo costante sul cliente
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FASI delladeguata
verifica
LE LINEE GUIDA CNDCEC
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
PRESTAZIONE PROFESSIONALELinee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)
Docenze a corsi, convegni e similiAttivit di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighifiscali
Funzione di componente di organi di controllo di societ destinatarie degliobblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in societ o enti (qualora il collegio sindacale non siaincaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelleprocedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure diamministrazione straordinaria nonch incarico di ausiliario del giudice, diamministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)Incarico di custode giudiziale di beni ed aziendeIncarico di recupero creditiMediazione ai sensi dellart. 60 L. 69/2009 (ex art. 10 co. 2 lett. e) DLgs.231/2007)Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonch formazionedel progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) L. 14.5.2005 n. 80
Pareri giuridici pro-veritatePerizie e consulenze tecniche su incarico del tribunaleRedazione di stime giurate su incarico dellautorit giudizialeAdempimenti in materia di amministrazione del personale
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC - PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit divalore pari o superiore a 15.000 euroAmministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende(individuali), patrimoni e singoli beniArbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversieAssistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudizialeAttivit di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazionedel business plan per laccesso a finanziamenti pubbliciConsulenza contrattualeConsulenza e trasferimento di quote di srlConsulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
PRESTAZIONE PROFESSIONALELinee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit di valore pari osuperiore a 15.000 euroConsulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attivit economicheCustodia e conservazione di beni e aziendeGestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di depositoGestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamenteoltresogliaGestione di posizioni previdenziali e assicurativeMonitoraggio e tutoraggio dellutilizzo dei mezzi pubblici erogati alle impreseOperazioni di finanza straordinariaRedazione di stime e perizie di parteSistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiariValutazioni di aziende, rami daziende nonch valutazione, in sede di riconoscimentodella personalit giuridica delle fondazioni e delle associazioni, delladeguatezza delpatrimonio alla realizzazione dello scopo
VERIFICA DELLA CLIENTELA
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PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) RD 16.3.1942 n.267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria dicarattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o lamministrazione di societ,enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Linee Guida CNDEC:PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabileConsulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilit e bilanciConsulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilitConsulenze o servizi prestati per la costituzione di societ, enti, trust e soggettigiuridici analoghiFusioni e scissioni Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioniConsulenze nei confronti di societ cooperative, ONLUS ed altri entiOrganizzazione degli apporti necessari alla costituzione di societ, enti, trust osoggetti giuridici analoghi
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabileRelazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione deldebito, ex art. 182-bis co. 1 RD 16.3.1942 n. 267Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivoex art. 161 co. 2 RD 16.3.1942 n. 267Regolamenti e liquidazioni di avarieRevisione contabileTenuta della contabilitTrasformazioni
Linee Guida CNDEC:PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONTRATTI DI AFFITTO
Il valore delloperazione da registrare quello relativo al canonemensile, ovvero periodico (se concordata una diversa base diperiodicit) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti.
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013
lobbligo di registrazione della prestazione e conseguentiadempimenti antiriciclaggio si realizzano SIA nel caso di redazionedel contratto da parte del professionista CHE nel caso di meraconsulenza su specifiche clausole dello stesso
RILEVANO CANONI A 15.000
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
NOVIT
MOMENTO DELLIDENTIFICAZIONE
"Lidentificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un
documento di identit non scaduto: prima dellinstaurazione del rapporto continuativo o al
momento in cui conferito lincarico di svolgere la prestazione o loperazione"
(art. 19 DLgs. 231/2007)
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
DOCUMENTI VALIDI PER LIDENTIFICAZIONE
carta didentit passaporto patente di guida patente nautica libretto di pensione patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto darmi tessere di riconoscimento, purch munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da unamministrazione dello Stato permesso di soggiorno (in via residuale)
Ai sensi dellart. 3 dellallegato tecnico sono considerati validi perlidentificazione i documenti didentit e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e35 del DPR 28.12.2000 n. 445.
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013Ai fini di identificazione d A.V., solo se non possibile acquisire fotocopia documento, ammesso acquisirne gli estremi per ottemperare ad obbligo di conservazione.
NOVIT
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)
Consiste: nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per loperazione da svolgere
nell'acquisizione dei dati identificativi del soggettoo dei soggetti rappresentanti lente.
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONTENUTO DELLIDENTIFICAZIONE
Per le persone fisiche
nome e cognome luogo e data di nascita indirizzo della residenza o del domicilio codice fiscale estremi del documento di identificazione
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Per soggetti diversi dalle persone fisiche
denominazione sede legale codice fiscale o partita IVA
CONTENUTO DELLIDENTIFICAZIONE
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni: data didentificazione fotocopia documento didentit non scaduto della persona fisica visura camerale aggiornata fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del DLgs.
231/2007 (ai fini delladeguata verifica) attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce
il mandato
Legale rappresentante/delegato/procuratore di societ/enti
Soggetto che conferisce il mandato professionale
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Il titolare effettivo rappresentato: dalla persona fisica per conto della quale realizzata
unoperazione o unattivit.Nel caso di entit giuridica dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza
possiedono o controllano tale entit ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui allallegato tecnico.
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COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO
In base allart. 1 lett. U) del DLgs. 231/2007 e allart. 1 co. 2 dellAllegato Tecnico
VERIFICA DELLA CLIENTELA
In caso di societ (all. tecnico, art. 2)1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino un'entit giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore, purch non si tratti di una societ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento pi uno di partecipazione al capitale sociale;
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COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
In caso di entit giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono gi stati determinati, la persona fisica o le
persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o pi del patrimonio di un'entit giuridica;
se le persone che beneficiano dell'entit giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica;
la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o pi del patrimonio di una entit giuridica
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COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il titolare effettivo pu rinvenirsi in uno o pi dei soggetti prepostiallamministrazione della societ, in considerazione delleventualeinfluenza da questi esercitata sulle decisioni riservate dei soci, conriguardo in particolare, alle decisioni relative alla nomina degliamministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando nonricorra alcuna delle condizioni previste nellallegato tecnico
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013
Il controllo si riferisce al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale parial 25% pi uno del capitale sociale.
Anche in presenza di socio con maggioranza assoluta la verifica interessatutti i titolari effettivi che detengono una percentuale superiore al 25%
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NOVIT
NOVIT
35
ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO FONDAZIONI, TRUST, ENTI NON PROFIT
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Persone fisiche beneficiarie del 25% o pi del patrimonio della fondazione, dellente o del trust o dellente non profit
Se i beneficiari non sono stati determinati nella categoria di personenel cui principale interesse istituita o agisce la fondazione o il trust
Nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o pi del patrimonio della fondazione, dellente o del trust
NOVIT
I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEVONO ESSERE FORNITI PER ISCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE
Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche
il titolare effettivo
In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/2007
Risposta MEF 20.5.2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCECNon obbligatorio inserire i dati in A.U., sufficiente nel fascicolo delcliente poich mancano le disposizioni attuative dellart. 38, co.7
36
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione IRDCEC documento 19 - maggio 2013
Lidentificazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente a quelladel cliente, mediante documento di identit non scaduto
Lidentificazione del titolare effettivo in capo al cliente, non al professionista (art.21). Esso non da registrare in archivio
Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013NOVIT
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 DLGS 231/2007
Il sottoscritto (rapp. Legale) Cognome, Nome, nato a ____ il ______ , ai fini della identificazione del titolare effettivo di cui allart. 21 del DLgs. 231/2007..dichiaro: di agire in proprio e, quindi linesistenza di un diverso titolare effettivo
cos come previsto dal DLgs. 231/2007; che nella societ non sussistono titolari effettivi in quanto. di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:Cognome e nome ..Luogo e data di nascita .Indirizzo e residenza .Codice fiscale ..Estremi documento identificativo. di non essere in grado di identificare il titolare effettivo cos come
previsto dallart. 21 del DLgs. 231/2007Luogo, data. Firma del dichiarante..
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Conriferimento al cliente
(art. 20)
1. natura giuridica2. prevalente attivit svolta3. comportamento tenuto al momento
del compimento delloperazione o dellinstaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
39
La procedura
Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attivit svolta, comportamento tenuto allatto del compimento delloperazione)
Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosit.
emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente
VERIFICA DELLA CLIENTELA
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: CLIENTE
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento alloperazione
rapporto continuativo o prestazione professionale
(art. 20)
tipologia delloperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere
modalit di svolgimento delloperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
ammontare
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento alloperazione
rapporto continuativo o prestazione professionale
(art. 20)
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
ragionevolezza delloperazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto allattivit svolta dal cliente
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto delloperazione o del rapporto continuativo
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
42
La procedura
Si considerano gli elementi relativi alloperazione (tipologia, modalit di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)
Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosit.
emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente
VERIFICA DELLA CLIENTELA
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: CLIENTE
PUNTEGGIO
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi(CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice,espressione del rischio di riciclaggio o finanziamentodel terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
A. Aspetti connessi al cliente
Livello dirischio
a.1. Natura giuridicaDitta individualeAssociazioneprofessionaleSociet di personeSociet di capitaliTrustSociet fiduciariaAltroTotale a.1.
a.2. Prevalente attivit svoltaOperazioni normali Operazioni di particolare rilevanzaOperazioni anomaleTotale a.2.a.3. Comportamento tenuto al momento delloperazioneNella norma (cliente collaborativo/trasparente)Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)Totale a.3.a.4. Area geografica di residenzaItaliaPaesi UEPaesi extra UETerritori off shoreTotale a.4.TOTALE PUNTEGGIO (A)
La procedura
VERIFICA DELLA CLIENTELA
B. Aspetti connessi alloperazione
Livellodirischio
b.1. TipologiaOrdinariaStraordinariab.2. Modalit di svolgimentoCon bancheTra soggetti privatib.3. AmmontareBassoMedioAlto
b.4. Frequenza e durataOccasionalePoco frequenteFrequenteb.5. RagionevolezzaCongruaNon congruab.6. Area geografica di destinazioneItaliaPaesi UEPaesi extra UETerritori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)45
VERIFICA DELLA CLIENTELA
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
La procedura
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio ATotale punteggio BTOTALE COMPLESSIVO (C)
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
A. Aspetti connessi al clienteMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 5
Totale A 4 20Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12medio da 13 a 16alto da 17 a 20
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(segue)47
VERIFICA DELLA CLIENTELA
B. Aspetti connessi alloperazioneMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 5
Totale B 6 30Rischio legato alloperazione:
basso da 6 a 18medio da 19 a 24
alto da 25 a 30Valutazione finale (A+B)
Totale (A+B) 10 5048
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto latenuta della contabilit, per il calcolo del livello di
rischio, il professionista dovr provvedere:
Unicamente alla compilazione della tabella A relativa al cliente con il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella B relativa alloperazione:
49
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO
Aggiornamento dellindice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
a) modifica del punteggio in relazione allevoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente
b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio;
Le carte di lavoro devono lasciare traccia dellevoluzione dellavalutazione del rischio compiuta in modo dinamico.
50
CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE APPROCCIO DINAMICO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
Rischio di riciclaggio /
finanziamento del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO(da 10 a 30)
Il professionista assolve lobbligo di adeguata verifica secondo modalit ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;
verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che ha del cliente, delle attivit e del suo profilo di rischio, avendo riguardo allorigine dei fondi;
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Per gli obblighi di adeguata verifica con modalit
semplificate il professionista esonerato dalleffettuare il controllo costante.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
51
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Rischio di riciclaggio/finanziamento
del terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO(da 30 a 40)
Il professionista deve assolvere lobbligo di adeguata verifica secondo modalit ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto:
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attivit commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo; se necessario, allorigine dei fondi,
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Rischio di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
ALTO(da 40 a 50)
Il professionista deve assolvere lobbligo di adeguata verifica secondo modalit rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli pi rigorosi e frequenti)
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
ATTRIBUZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO
Una societ calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare lacquisto di altra societ dello stesso settore a Latina
Le societ sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori
I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e unaltra a saldo allatto di cessione
Il prezzo di acquisto congruo al valore di mercato
ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO
ESEMPIO:TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE
a.1 Natura giuridica 2Struttura a basso profilo di rischio poich la snc gi cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche
a.2 Prevalente attivit svolta 3
Settore con medio profilo di rischio poich vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno
a.3 Comportamento tenuto 2
Comportamento a basso rischio poich cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste
a.4 Area geografica di residenza 2
Zona a basso rischio poich operazione localizzata in Italia che paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO 9
55
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO:TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALLOPERAZIONE
b.1 Tipologia 2basso profilo di rischio poich la societ attua unoperazione straordinaria verso unazienda con dimensioni pari alla met delle proprie
b.2 Modalit di svolgimento 2
basso profilo di rischio poich i pagamenti avvengono tramite bonifico
b.3 Ammontare 3Profilo di medio rischio poich il prezzo di cessione pari al doppio del fatturato dellazienda acquistata ed il valore piuttosto elevato
b.4 Frequenza e durata 2 basso rischio poich il cliente solo occasionale
b.5 Ragionevolezza 2basso rischio poich il settore dellazienda acquistata lo stesso del cliente e linvestimento compatibile con il reddito dellacquirente
b.6 Area geografica 2basso rischio poich operazione localizzata in Italia che paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio
TOTALE PUNTEGGIO 1356
VERIFICA DELLA CLIENTELA
ESEMPIO:TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
TOTALE PUNTEGGIO A 9 Rischiosit del cliente
TOTALE PUNTEGGIOB 13 Rischiosit delloperazione
TOTALE PUNTEGGIOcomplessivo C 22
BASSO RISCHIO
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
TRE LIVELLI DI VERIFICA
1. Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16;
2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25;
3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28.
58
VERIFICA DELLA CLIENTELA
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
59
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dellidentificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)
fotocopia codice fiscale fotocopia partita IVA visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ).
Verbale CdA di nomina Scheda per ladeguata verifica della clientela (Novit 2011) dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto
o per conto di altri dei quali deve fornire le generalit
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
60
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: documentazione in base alla quale si verificata la possibilit di
applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessit di ricorrere alla procedura rafforzata;
eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi) copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dellincarico, consigliabile laccettazione scritta per individuare la data dinizio e loggetto della prestazione professionale)
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo delloperazione e indicazione dei suoi dati
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
61
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per
individuare il titolare effettivo dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sulloggetto
dellattivit o delloperazione per la quale chiesta la prestazione professionale
se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare loperazione o istaurare lattivit e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
documenti delle prestazioni professionali svolte, eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza delloperazione rispetto
allattivit svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o delloperazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia allincarico, cessazione partita IVA, ecc.)
eventuale risultato della verifica in merito allinserimento del cliente nella c.d. black list
eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attivit di consulenza pre-contenzioso
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
Tempi di conservazione dei dati e documenti10 anni dalla fine della prestazione
63
Il fascicolo della clientela pu essere tenuto anche secondomodalit informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate aciascun cliente, nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti).
Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, conmarca temporale per conferire validit probatoria ai fini deiprocedimenti giudiziari al documento conservato mediante modalitinformatiche
FASCICOLO INFORMATICO
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 16 co. 12 del DL 29.11. 2008 n. 185
64
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19 CO. 1 LETT.C)
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente
Avendo riguardo allorigine dei fondi
Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute
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OBBLIGO DI ASTENSIONE
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 23
Quando il professionista non messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potr instaurare un rapporto continuativo n eseguire operazioni o prestazioni professionali.
Se il rapporto era gi in essere anteriormente allobbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovr rinunciare a proseguire lincarico.
Permane lobbligo di segnalazione
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gi in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, i professionisti restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilit finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilit di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientelastabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007
OBBLIGO DI ASTENSIONE
VERIFICA DELLA CLIENTELA
CIRC. MEF 30.7.2013, Provv. UIF del 6.8.13Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativoimporto, devono essere acquisite e conservate tutte le informazioni inerenti la stessa(data, importo, tipologia, identificazione, titolari, ecc.)
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Nuovo co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007Ai sensi dellArt. 27 co. 1 lett. i) del DLgs. 141/2010, come sostituito dall'art.
18 co. 1 del DLgs. 169/2012.a partire dal 17.10.2012
devono inviare allUif unacomunicazione per ognioperazione di restituzione diimporto superiore a 5.000 euro.
VERIFICA DELLA CLIENTELAOBBLIGO DI ASTENSIONE
co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007Provvedimento UIF del 9/3/2014:
Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione
costretti a restituire i fondi ai clienti perimpossibilit di far fronte alle operazioni diadeguata verifica
Professionisti, Revisori e Banche
Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014devono essere inviate entro il 15 maggio 2014
La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni dalla operazione di restituzione.
La comunicazione va inviatatramite il portale INFOSTAT-UIFin modalit telematica.
SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Lart. 55 co. 2 del DLgs. 231/2007 introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo allesecutore delloperazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre anni e lammenda da 5.000 a 50.000.
68
VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 56 co. 1Sanzioni nel caso di non esecuzione delladeguata verificasecondo i dettamidelle rispettive autorit di vigilanza
da 10.000 a 200.000
per intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti
attivit finanziariae per le societ di revisione
SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
Attenzione
Nel caso di mancata esecuzione delladeguata verifica e mancata conservazione del fascicolo
NESSUNA SANZIONE
per i professionisti e revisori contabili(persone fisiche)
SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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VERIFICA DELLA CLIENTELA
AttenzioneUnica sanzione prevista: mancata
identificazione (art. 55 co. 1)Non si applica se si attivato
larchivio antiriciclaggio
Conferma IRDCECDoc. 19 - maggio 2013
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di
attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dallart. 38 del DLgs. 231/2007)
Tutti i dati relativi alla clientela
dovranno essere inseriti in un
archivio unico informatico (AUI) o cartaceo
ARCHIVIO UNICO
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI
Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, revisori
Tributaristi e CED
DECORRENZA
dal 22.4.2006
ENTRO QUANDO
entro il 22.4.2007DLgs. 141/2006
dal 25.5.2007
entro il 25.5.2008DM 60/2007
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
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DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI
Non ammesso lutilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli
CHIARIMENTI UIC 24.2.2006
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TERMINI DI REGISTRAZIONE (ART.38)
Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle tra loro collegate per realizzare unoperazione frazionata
decorrono tempestivamentee comunque non oltre il 30 giorno successivo
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
IRDCEC doc.19 - maggio 2013
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dal compimento delloperazione, dallapertura, variazione e chiusura del rapporto continuativo dallaccettazione dellincarico professionale; dalleventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; dal termine della prestazione professionale
TEMPI DI REGISTRAZIONE
I dati dei clienti vanno annotati in archivio unicoentro 30 giorni dal termine della prestazione e non pientro i 30 giorni successivi alla identificazione.
Non costituisce reato la mancata identificazione diun rapporto ancora in essere al momento in cui siprocede alla verifica da parte della GdF.
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Tribunale di ChietiSent. 13.9.2008 n. 126
Termini di registrazione
Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilit,
i 30 giorni decorrono dallaccettazione dellincarico, cos come ritenuto dal CNDCEC.
RISPOSTE MEF 20.5.2010
La norma del co. 1-bis dellart. 38 tassativa
Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere tempestivae la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza
a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
77
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013
Ex praticante con partita IVA Negli studi professionali, spesso gli ex praticanti rimangono qualche
mese/anno ancora a lavorare ma aprendo partita IVA professionale. Iclienti sono del tutor, il quale delega allex praticante alcune funzioniprevalentemente ricognitive e la mera esecuzione di incarichi(esempio tenuta di alcune contabilit), mentre il neo professionista remunerato dallo studio.
In questa situazione sufficiente che larchivio antiriciclaggio e irelativi adempimenti vengano effettuati dal tutor considerando che lui a gestire il rapporto col cliente.
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ESEMPIIRDCEC doc. 19 - maggio 2013
Conferma: risposte MEF a IO7 del 11.11.2013
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
STUDI ASSOCIATI
In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente
79
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO IN PI SEDIChi opera in pi sedi pu istituire in ciascuna di esse un
archivio cartaceo. Non possibile per larchivio informatico
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
Negli studi associati e societ fra professionisti ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio
INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO
ANNUALE
Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempodeterminato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilito consulenze su redazione bilancio) non richiesto unrinnovo di registrazione in archivio unico in quantolincarico non ha scadenza.
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
RISPOSTA UIC 20.11.2006
Soggetto identificatoreData identificazione
Numero progressivo archivio
PERSONA FISICASOCIET ED ENTIDATI DEL CLIENTE
Legale Rappresentante:IndirizzoSede legale
Partita IVA (eventuale)Partita IVACodice fiscaleCodice fiscale
Luogo e data di nascitaNatura giuridica
Cognome e nomeDenominazione
Indirizzo
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
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ATTIVIT LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Indirizzo Luogo e data di rilascioNumeroAutorit che ne ha disposto il rilascioTipo
PRESTAZIONE FORNITA
Valore (se conosciuto)Descrizione
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
82
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Le annotazioni nellAU, se cambiano i dati della clientela devono essere aggiornate integrando le
informazioni precedenti conservando per traccia di queste ultime
83
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA
Es: cambio di indirizzo, modifica amministratore, .
Passaggio dallarchivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO
Reinserire nel software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso
(es. tenuta contabilit) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico
84
RISPOSTE MEF 20.5.2010
Il professionista tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)
Fissare una data di passaggioper cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle
successive sono nellarchivio informatico
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Cambio software dell'archivio INFORMATICO
Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta
contabilit) alla data di cambio.
RISPOSTE MEF 20.5.2010
Il professionista dovr conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche
Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013Nel caso di cambio archivio da cartaceo ad informatico devono essereriportate, nel nuovo, le prestazioni ancora in itinere
NOVIT
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In assenza delle disposizioni applicative, valida la regola sancitadallart. 38 co. 4 del DLgs. 231/2007 ai sensi del quale i datiregistrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tregiorni dalla richiesta, solo nel caso di tenuta di un archiviocartaceo.
Possibilit non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registroinformatico.
86
IRDCEC doc. 19 - maggio 2013
CONFERMA: risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013
REGISTRO DELLA CLIENTELA
NOVIT
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Lomissione dellidentificazione punita con la multa da 2.600 a13.000 euro;
lomissione, la tardiva o incompleta registrazione nellarchivioinformatico o nel registro della clientela punita con la multa da2.600 a 13.000 euro;
lomessa istituzione del registro della clientela o dellarchivioinformatico punita con la sanzione amministrativa pecuniariada 5.000 a 50.000 euro.
87
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SANZIONIART. 55 DLGS. 231/2007
Art. 81 codice penale punito con la pena che dovrebbe infliggersi per laviolazione pi grave aumentata fino al triplo chi con unasola azione od omissione viola diverse disposizioni dilegge ovvero commette pi violazioni della medesima dilegge
88
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Attenzione
CONCORSO FORMALE REATO CONTINUATO
Risposte MEF e GdF a IO7 dell'11.11.2013
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle fattispecie dicarattere penalistico, rimesso allinsindacabile discrezionalit delgiudice, che gradua la gravit della qualificazione del fatto.
NOVIT
ANTIRICICLAGGIOSINDACI E REVISORI
Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico iscritto nel registro
dei revisori contabili
Societ di revisione iscritte allalbo Consob
Organi di controllo
endosocietario
Art. 13 e 16 DLgs. 231/07
90
Art. 52, DLgs. 231/07
FONTE NORMATIVA
SISI NO
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIET INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
Cosa devono fare isindaci non revisori
RISPOSTE MEF 11.11.2013
91
Obbligo di identificazione e
registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF
per infrazioni sulluso del contante e titoli al
portatore (ex art. 51 DLgs. 231/2007)
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
NO
Obblighi di adeguata verifica
della clientela
SI
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE
Spetta a ciascun sindaco revisore individualmente:
Lidentificazione e registrazione in
archivio
Comunicare irregolarit in
contanti
Segnalare operazioni sospette
Lesecuzione delladeguata
verifica
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
92
Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali iscrivere nel registro la societ decorrono dallaccettazione dellincarico.
(ex Articolo 38, comma 1-bis )
93
TEMPISTICA
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (ad esempio il
collegio sindacale):
lobbligo di adeguata verifica graver su ciascun sindaco-revisore
e non gi sullorgano collegio sindacale.
Circ. 16/IR del 15.3.2010
SINDACI/REVISORI SOCIET COMM./INDUSTRIALI
94
Risposte MEF UIF GdF a IO7 del 11.11.2013NOVIT
ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI
a prescindere dalla circostanza che il collegio sia investito della funzione di revisione legale
lobbligo comunicazione delle violazioni ex art. 51, DLgs.231/07 grava su ciascun componente
e non gi sullorgano collegio sindacale.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
SINDACI DI SOCIET COMM./INDUSTRIALI
95
Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013NOVIT
collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti
i singoli componenti del collegio sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette alla UIF
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
SINDACI/REVISORI SOCIET COMM./INDUSTRIALI
96
Risposte UIF a IO7 del 11.11.2013NOVIT
avendo la qualifica di revisori legali iscritti nellapposito registro, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio ex art. 13, DLgs.
n. 231/07.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
(ART. 49, 50, 51 DLGS. 231/2007)
vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore delloperazione, oggetto di trasferimento, complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento vietato anche quando effettuato con pi pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento pu tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.
DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1
98
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ECCEZIONE ALLE REGOLE
Per i turisti stranieri (non residenti n in Italia, n in altro stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti attivit di
commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismoper acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo, PARI O
SUPERIORI ai 1.000 euro, ma entro i 15.000 euro
Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro contante
(DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)
99
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
1. inviare telematicamente allAgenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui effettuare i versamenti;
2. acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana n degli stati della CE;
3. depositare, entro il primo giorno feriale successivo allacquisto, la somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;
4. comunicare gli incassi oltre i mille euro (per le operazioni a partire dal 26.4.2012) allAgenzia delle Entrate secondo modalit e termini (art.3 co. 2-bis del DL 16/2012 , conv. L. 26.4.2012 n. 44): (MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE)
IL NEGOZIANTE DOVR
100
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Provv. Agenzia Entrate del 2.7.2012: modello aggiornato contenente gli estremi del conto corrente
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
101
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
102
TRACCIABILIT PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI
Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa
lapertura di un conto corrente.
103
A tali soggetti non resta che ricorrere alle CARTE PREPAGATE
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Conf. Risposta MEF del 15.1.2013 fornita ad Italia OggiTali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della soglia mediantebonifico e/o ricarica sulla propria carta prepagata
SITUAZIONE DA MONITORARE(ART. 49 DLGS. 231/2007)
VALORE DA TRASFERIRE
COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE AI 1.000 euro
104
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Sono vietati i trasferimenti, in ununica soluzione, di denaro e/o titoli al portatore per importo superiore alla soglia, anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento
Ad esempio: denaro 400 + titoli al portatore 600
105
(segue)
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CONSIGLIO DI STATOPARERE 1504/95 (RICH. CIRC. 2/2012)
Nel caso di pi trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perch tra loro non cumulabili, quelli relativi:
A distinte ed autonome operazioni
Alla medesima operazione, quando il frazionamento connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale)
106
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 12.6.2008
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI non costituisce violazione allart. 49 DLgs. 231/07
In quanto la pluralit di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato alloperazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che
scaturisce dal preventivo accordo delle parti. Ciascun versamento dovr per essere inferiore a 1.000
CONFERMA Circ. MEF 08/2010
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Risposte MEF a Italia Oggi 7 11.11.2013Leffettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco di tempo pari o inferiore aisette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo.Non esiste alcun automatismo: ci che rileva linsieme delle informazioni rilevanti nelsingolo caso di specie, di un intento elusivo della normativa di limitazione allutilizzo delcontante.
NOVIT
107
PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22.6.2010 N. 15103)
La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad ununica operazione
108
Nessun effetto sulle rateizzazioni contrattuali
in contanti (ex DLgs.151/2009 di modifica del DLgs. 231/2007)
Sempre inibiti i pagamenti sub-soglia plurimi e ravvicinati,
artificiosamente frazionati
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Studio del CNN 24.1.2013 n. 50-13-bNon pu ritenersi anomala una cessione immobiliare in cui il corrispettivo non sia, intutto o in parte tracciabile o con pagamento del corrispettivo non contestuale.
accollo di debito, cessione di credito, compensazioni, datio in solutum,permute, dilazioni e rateizzazioni, pagamenti anteriori al 4.7.2006 (art. 35co. 22 del DL 223/2006), ecc.
CONSIGLIO DI STATO PARERE 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)
potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere
il divieto imposto dalla disposizione.
109
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ART. 51 CO. 3 DLGS 231/2007
Qualora oggetto dellinfrazione sia unoperazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette
(art.41 DLgs. 231/2007) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non tenuto alla
comunicazione al MEF.
110
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE
Pagamenti fatture Finanziamenti fra soci e societ Trasferimenti infragruppo fra diverse societ Distribuzione utili da societ a soci Pagamenti in contanti derivante da contratti Emissione di obbligazioni
111
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607(Risposte Mef 2013: sostanziale conferma)
Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i 1.000 euro.
Il passaggio di denaro oltre soglia fra coniugi ammissibile solo se in regime di comunione legale.
112
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013(RISPOSTA NON UFFICIALE)
Prelevamento soci in snc: i soci di una societ di persone possono prelevare, durante lanno, acconti di utili in rate mensili inferiori a 1.000 dalle casse della societ. Ad es. prelevare in contanti 12 rate da 800 cadauna da parte di ciascuno dei due soci per complessivi 19.200.
Cene di gruppo. Il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione dellart.49. Ad es. 50 commensali a 30 a testa, il conto totale 1.500 supera i 1.000 , tuttavia, se ciascuno paga la propria quota per 30 euro la procedura del tutto legittima, ma se il ristoratore, emette una sola ricevuta per l'intero importo della comitiva, il pagamento in contanti sanzionabile anche se ciascun commensale ha versato la sola propria quota di 30 ma una sola persona si preoccupata di raccogliere il totale e consegnarlo al ristoratore.
113
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI
114
I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTISoggetti Imponibile Contributo
integrativo IVA 21%
Ritenuta 20%
Netto da incassare
Commercialista o Avvocato V/impresa
944 37,76 (4%) 206,17 188,80 999,13
Commercialista o avvocato V/privato
794 31,76 (4%) 173,41 --- 999,17
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa
966 19,32 (2%) 206,92 193,20 999,04
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato
810 16,20 (2%) 173,50 --- 999,70
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata INPS V/impresa
952 38,08 (4%) 207,92 198,02 999,98
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato
794 31,76 (4%) 173,41 ---- 999,17
impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 28.6.2008
I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli assegni
in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e attivit
115
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
(ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
116
Gli uffici territoriali del Ministero dellEconomia e
delle Finanze hanno il compito di applicare le sanzioni di cui allart. 58
DLgs. 231/2007 (L. 14.9.2011 n. 148) e di
comunicare....
ENTRO TRENTA GIORNILe comunicazioni dovranno
essere effettuate
alla GdF che, in caso di elementi utili ai fini
di accertamento, ne d comunicazione
all Agenzia delle Entrate(modifica all'art. 51 DLgs. 231/2007 a
seguito dellart. 8 co. 7 DL16/2012 conv. L. 26.4.2012 n. 44)
DECRETO MEF 17.11.2011
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
COMUNICAZIONI
Segnalazione alla GDF: NO a carico dei professionisti
(circ. MEF 3.10.2012)
FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONEMittente: Dr.Via., cittTel
Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede di.
Oggetto: Comunicazioni di irregolaritTransazioni in contantiex art. 49 DLgs. 231/2007
Ill.ma Ragioneria Territoriale,Il sottoscritto .. il relazione alla propria attivit di dottore commercialista incaricato della tenuta delle scritture contabili della societ XXX.In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione dimovimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del . di euro5.000 + IVA per totale euro 6.050 emessa dalla societ XXX nei confronti dellasociet ZZZ stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui allart. 49 co. 1 del DLgs.231/2007.
LuogoData.Distinti saluti
Dottor
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
117
Le comunicazioni obbligatorie di cui allart. 51 del DLgs. 231/2007
Non sono assoggettate a criteri di riservatezza
118
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione!
COMUNICAZIONI
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
TORINO Piemonte e Valle d'Aosta Via Grandis 14, 10121, TO
GENOVA Liguria Via Urbano Rela 8, 16151, GE
MILANO Lombardia Via Tarchetti 6, 20121, MI
BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale2, 39100, BZ
MEF DECRETO 17.11.2011 e circ. MEF 30.11.2011 prot. 96224
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TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
VERONAVerona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti 11, 37122, VR
VENEZIAVenezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Campo S. Angelo 3538, 30124, VE
UDINE Friuli Venezia Giulia Via Gorghi 18, 33100, UD
BOLOGNA Emilia Romagna e Marche Piazza dell8 Agosto 26, 40126, BO
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
120
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
FIRENZE Toscana Via Pietrapiana 53, 50121, FIPERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager 77, 06100, PG
ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord
Via Napoleone Parboni 6, 00153, RM
LATINA Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi 270, 04100, LT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
121
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
LAQUILA Abruzzoc/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ
NAPOLINapoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Via Lauria 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA
SALERNO Salerno e Basilicata Piazza S. Agostino 29, 84121, SA
BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin 3, 70125, BA
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
122
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
COSENZA Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Piazza XI Settembre 1, 87100, CSREGGIO CALABRIA
Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi 7, 89100, RC
MESSINAMessina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Via Monsignor D'Arrigo 5, 98122, ME
CATANIACatania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet 17, 95121, CT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
123
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
CAGLIARI Cagliari, Oristano (zona sud/ovest) Via XX Settembre 13, 09125, CA
SASSARI Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice 29, 07100, SS
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
124
Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)
Circ. MEF 16.1.2012 n. 2
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
125
RTS AMBITI TERRITORIALIGENOVA Liguria, Piemonte, Valle DAostaBOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)ROMA Lazio Sardegna, AbruzzoNAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, BasilicataMILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto AdigeBARI Puglia, Molise
Attenzione!
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 49
DEL DLGS. ANTIRICICLAGGIO
Lomessa segnalazione delle infrazioni allobbligo antiriciclaggio punita in capo al professionista con
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dellimporto delloperazione
(art. 58 co. 7 DLgs.231/2007)
126
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI
OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI ALLART. 49 DEL DLGS. 231/07
Linfrazione dellobbligo antiriciclaggio punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40%
dellimporto delloperazione
(art. 58 co.1 DLgs. 231/2007)
127
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI
DL 78/2010, CONV. L. 30.7.2010 N. 122 +CIRC. MEF PROT. 281178 DELLAGOSTO 2010
La sanzione non pu comunque essere inferiore, nel minimo, allimporto di 3.000 euro
Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima aumentata di cinque volte (ossia il 5%)
128
Il limite minimo di 3.000 si applica sia a chi commette linfrazione sia a chi non la comunica
(art. 58 co. 8 DLgs. 231/2007).
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione
CIRC. MEF 2/2012
Vecchie sanzioni: per irregolarit commesse entro il
DECORRENZA
15.6.2010
16.6.2010
SANZIONI PER IRREGOLARIT SU TRASFERIMENTI IN CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
129
Nuove sanzioni (ivi compresa la minima da 3.000): per irregolarit commesse dal
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SOGGETTI SANZIONATICASS. CIV., SEZ. I, 26.1.1999 N. 690
130
A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
risulta applicata una sanzione dall'1% al 40% dellimporto irregolarmente trasferito
Conferma UIC del 24.3.2007
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.
131
RISPOSTE MEF 20.5.2010
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Lobbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i professionisti.
Lart. 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi.
La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in
contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che lha acquisita.
OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO(L. 24.11.1981 N. 689)
132
CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO
ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla sua notificazione
Se il ricorso proposto oltre il termine previsto, il tribunale ne dichiara linammissibilit con ordinanza
ricorribile per cassazione
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILIT DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007 CHE RICHIAMA LART. 16 L. 689/81)
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilit di pagare limporto
minore fra:
A. 1/3 del massimo della sanzione edittale
B. Il doppio del minimo
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TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
1. Ammessa per coloro che eseguono Il pagamento o lo ricevono (per importi inferiori ai 250.000 euro)
2. Non ammessa per il professionista che omette la comunicazione nellinfrazione
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TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILIT DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007)
OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)
Loblazione evita il minimo sanzionatorio
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Circ. MEF prot. n. 281178 dellagosto 2010
Per importi fino a 50.000 possibile non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dellimporto
Per importi superiori a 50.000 possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dellimporto
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Attenzione
PROCEDURE E PRESCRIZIONE
Termine quinquennale
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Art. 60 del DLgs. 231/2007 e art. 28 della L. 689/81
Il diritto dello Stato alla riscossione della
sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione.
Le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono all'irrogazione
delle sanzioni
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LA UIF, le autorit di vigilanza, la GdF e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le
violazioni indicate agli artt. 57 e 58 e provvedono alla
contestazione