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Giunta Regionale
Governance economico-finanziaria degli Enti e società regionali.
L’esperienza della Regione Toscana.
Emanuele Guidi
Aggiornato alla Legge Regionale del 27 dicembre 2012, n. 77.
(Legge Finanziaria 2013)
Anno 2013
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Indice:
INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 4
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA. ......... 8 1) Il quadro normativo di riferimento. ................................................................................... 9
La Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 65. ........................................................... 10 La Legge Regionale del 27 dicembre 2011, n. 66. ........................................................... 19 La Legge Regionale del 27 dicembre 2012, n. 77. ........................................................... 21
2) Gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Toscana. ...................................................... 21 Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.). ........................................ 22
Agenzia regionale di sanità (A.R.S.). ............................................................................... 26 Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.). ................ 29 Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.). ...................... 33
Autorità portuale regionale. .............................................................................................. 37 Azienda Regionale Agricola di Alberese. ........................................................................ 40 Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.). .......................... 43 Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile – La.M.Ma. ..................................................................................................... 45 Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.). ......................................................................... 48
Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli. ................................................................................................... 51 Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. ....................................... 54
Agenzia regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). ........ 57 3) La Governance economico-finanziaria degli Enti dipendenti della Regione Toscana. .. 60
La delibera di Giunta n. 13 del 14/01/2013: i Principi Contabili per gli Enti strumentali
della Regione Toscana. .................................................................................................... 61
Adempimenti propedeutici alla fase di controllo. ............................................................ 64 Il Controllo delle strutture regionali: il Settore Programmazione e Controllo Finanziario.
.......................................................................................................................................... 68
APPENDICE AL CAPITOLO I .............................................................................................. 72
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA................ 74 1) Il quadro normativo di riferimento. ................................................................................. 74 2) Le Società partecipate dalla Regione Toscana. ............................................................... 78
3) La Governance economico-finanziaria delle società partecipate dalla Regione Toscana.
................................................................................................................................................ 82
APPENDICE AL CAPITOLO II ............................................................................................. 89
CONSIDERAZIONI FINALI .................................................................................................. 92
FONTI NORMATIVE ............................................................................................................. 96
FONTI DEI DATI .................................................................................................................... 98
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare sinteticamente le risultanze di un anno
di esperienza formativa presso la Regione Toscana Giunta Regionale mediante la
redazione di un vademecum comprensibile per ogni lettore sulla tematica attinente la
borsa di studio dal titolo “Governance economico-finanziaria degli Enti e società
regionali”.
In proposito sono stati evidenti sin da subito gli input dati agli uffici in merito ad
una riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione regionale volta ad una
riduzione delle aree di spreco ed inefficienze delle strutture, le indicazioni affinché vi
sia un complessivo ripensamento delle funzioni ed attività poste in essere dagli Enti
regionali perché possano essere accorpate le medesime competenze svolte da più
soggetti al fine di evitare parallelismi e duplicazioni sempre più gravose per il bilancio
regionale, un adeguamento dei contributi corrisposti dalla Regione alle effettive
necessità di erogazione dei servizi, l’adozione di un più efficiente ed efficace sistema
di rilevazione contabile al fine di meglio ottemperare alle esigenze conoscitive delle
gestione di tali Enti.
“Governance” deriva dal termine greco “kubernetes”, in latino individuava il
compito dei timonieri di marina “gubernare” ossia dare la rotta, atto autoritativo
unilaterale in cui si esplicava il massimo potere in mare, si è trasmesso infine ai tempi
moderni con un significato sempre più collegato a doppio nodo con la gestione della
cosa pubblica e alla istituzione massima che ne sovrintende la conduzione:
“Government”, il Governo. Già in ambito anglosassone dunque il termine
“Governance” assume il significato della responsabilità della conduzione ai più alti
livelli di società, organizzazioni complesse, comunità e istituzioni.
“Corporate governance” è un concetto assimilabile in italiano con “governo
societario”: dunque il complesso di strutture e soggetti, norme e direttive, relazioni e
processi che sottintendono e sovrintendono al fenomeno complesso dell’azienda nella
realtà economica e sociale. Anche sociale, poiché dal concetto di atto autoritativo di
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INTRODUZIONE
governo unilaterale infatti si è con il tempo passati a quello di concertazione tra i vari
soggetti afferenti il fenomeno aziendale quali shareholder (gli azionisti) e stakeholder
(i portatori di interesse) tra cui può esservi fatta rientrare una popolazione molto ampia
di categorie: la struttura manageriale, i lavoratori, clienti/fruitori del/i
prodotto/servizio, i competitors del mercato, associazioni e rappresentanti di interessi
collettivi, la comunità. Esistono poi numerose e diverse accezioni di Governance, con
riferimento ai diversi aspetti e livelli di gestione: gestionale, manageriale, finanziaria,
istituzionale.
Per la specificità dei soggetti di cui si tratta nel presente lavoro, con particolare
riferimento agli Enti dipendenti, di cui si tratta nel Capitolo I, nonché per la
particolarità dell’Ente pubblico da cui promana in sintesi il ruolo di fissazione dei fini
(indirizzo), di conduzione delle politiche di settore (coordinamento) e successiva
verifica (controllo), la Regione Toscana è coinvolta in tutto l’ampio ventaglio di
accezioni di Governance, in particolare quello normativo.
La Regione Toscana tramite molteplici profili, Istituzioni, strutture e direzioni
esercita una Governance “esterna e leggera” che rispetta ben si integra con
l’autonomia delle strutture di direzione cui è assegnata la gestione effettiva e
l’iniziativa delle azioni ed attività da attuarsi. Di queste è la responsabilità di
rendicontazione dell’operato svolto per il soddisfacimento degli interessi della
collettività.
La presente trattazione pertanto si limita all’analisi dell’esperienza toscana in
Governance economico finanziaria degli Enti e società della Regione Toscana per gli
atti di esclusiva pertinenza della Direzione Generale Presidenza, Area di
Coordinamento Risorse finanziarie, settore Programmazione e Controllo Finanziario.
Per la particolarità degli Enti dipendenti rispetto alle partecipazioni della Regione
Toscana in società dalla tipologia privatistica (di cui si tratta nel Capitolo II), i servizi
di primaria importanza da questi gestiti, lo stretto rapporto di dipendenza finanziaria e
per certi aspetti, di assolvimento a politiche di più ampia portata ispirate
dall’Amministrazione regionale, è risultato particolarmente opportuno e stimolante
approfondire maggiormente tali realtà. A causa di ciò la prima parte della presente
relazione è più ampia rispetto alla sintetica illustrazione d’insieme delle società
oggetto di partecipazione da parte della Regione Toscana.
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INTRODUZIONE
Dunque questa esperienza costituisce un’occasione formativa non solamente sotto
il profilo della comprensione del funzionamento dell’Amministrazione regionale e
delle sue diramazioni ma anche per la conoscenza delle esperienze e qualità del suo
personale, eccellente sotto il profilo della cordialità e qualità del rapporto in essere per
motivi d’ufficio.
In tal senso è opportuno ringraziare i dirigenti Dott.sa Paola Bigazzi e Dott. Paolo
Giacomelli, il Dott. Giuseppe Massaro e il personale tutto dell’ufficio
Programmazione e Controllo Finanziario, Nicola Caruso funzionario della Presidenza
della Regione Toscana.
Dott. Emanuele Guidi*
Firenze, 03 luglio 2013
*Titolare della Borsa di studio “Governance economico-finanziaria degli Enti e società regionali” presso la
Direzione Generale PRESIDENZA, Area di Coordinamento Risorse finanziarie, Settore: Programmazione e
Controllo Finanziario.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA
REGIONE TOSCANA.
A norma dell’art. 50 dello Statuto della Regione Toscana1 gli Enti pubblici
dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, possono esercitare funzioni
amministrative proprie dell’Ente regionale nel pieno rispetto del principio di
sussidiarietà.
Relativamente agli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Toscana, in seguito ad una
prima rassegna normativa, sono stati analizzate le caratteristiche fondamentali
osservando, in prima istanza, la natura del soggetto e le finalità che hanno portato alla
loro istituzione, un esame delle principali attività e degli organi statutari.
Sono state poi individuate evidenziando i precisi riferimenti normativi le tipologie di
autonomia disposte dai rispettivi statuti, rientranti tra le tipologie di seguito elencate:
autonomia amministrativa,
autonomia gestionale,
autonomia organizzativa,
autonomia contabile,
autonomia finanziaria,
autonomia patrimoniale.
Unitamente a ciò è stata ricercata la possibilità di procedere ad indebitamento nonché
le condizioni ed i limiti quantitativi imposti agli Enti relativamente alla loro
assunzione ed utilizzo.
Successivamente sono state individuate le competenze e gli obblighi in materia di
bilancio attribuiti ad amministratori/direttori e collegio dei revisori dei conti nonché le
disposizioni dettate per l’adozione del bilancio di previsione annuale (ed,
1 Statuto della Regione Toscana, art. 50 “Enti dipendenti”: “1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione,
nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri
organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale. 2. Le nomine regionali negli organi di
amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette
a forme di controllo anche preventivo del consiglio”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
eventualmente, pluriennale) e il bilancio di esercizio. Queste ultime sono state quindi
organizzate e riassunte in tabelle di rapida evidenziazione delle tipicità afferenti i
seguenti aspetti:
organo competente all’adozione,
termine per l’adozione,
allegati al bilancio e ulteriori documenti,
organo competente all’approvazione,
pareri necessari all’espletamento dell’istruttoria,
termine per l’approvazione.
Posteriormente alla disamina di tali aspetti è stata effettuata una analisi d’insieme e
delle principali caratteristiche comuni della rassegna normativa in oggetto e la
Governance economico finanziaria degli enti dipendenti della Regione, descrivendone
brevemente finalità del controllo, tipologia di controllo e analisi, percorso istruttorio
del parere elaborato dagli uffici.
1) Il quadro normativo di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento che è utile ed opportuno conoscere per
comprendere appieno il funzionamento complessivo del sistema Regione Toscana –
Enti dipendenti è costituito in primis dal corpus normativo composto dalle leggi
istitutive di questi che ne va a definire per ciascuno soggetto giuridico, fine e attività,
ambiti di autonomia e rapporti con l’Ente pubblico regionale. Secondariamente e in via
non esclusiva si hanno, in via di primaria incidenza, le singole leggi regionali, che in
ottemperanza a disposizioni anche di livello nazionale, impattano su singoli aspetti
della natura o della gestione degli Enti dipendenti. Seguono inoltre ulteriori direttive e
comunicazione da parte degli uffici dell’Amministrazione Regionale di volta in volta
all’uopo preposti in relazione alla tipologia di attività ed ambito di azione dell’Ente.
Sinteticamente è possibile dunque distinguere il corpus normativo di riferimento in:
- Leggi istitutive degli Enti dipendenti della regione;
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
- L.R. 65/2010: legge finanziaria per l’anno 2011;
- L.R. 66/2011: legge finanziaria per l’anno 2012;
- L.R. 77/2012: legge finanziaria per l’anno 2013.
La Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 65.
Agli Enti dipendenti della Regione Toscana si applicano dunque le disposizioni di cui
al Titolo I, Capo II, della Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge
finanziaria per l’anno 2011”. Le disposizioni aggiornate contenute nella L.R. 65/2010
meritano il dovuto approfondimento in quanto sono il nucleo portante e costituiscono
una “pietra miliare” nel percorso di riforma della Governance degli Enti regionali e,
come si approfondirà in seguito, delle società partecipate dalla Regione Toscana. Sono
presenti tre ordini di interventi che vanno a impattare sulla Governance degli Enti
regionali:
a) misure di contenimento della spesa,
b) disposizioni per la redazione dei bilanci,
c) adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti.
Per quanto concerne le Leggi istitutive degli Enti dipendenti della regione questi sono
oggetto di più approfondita trattazione nel proseguo del presente elaborato.
a) Le misure di contenimento della spesa.
Relativamente al primo punto, le misure di contenimento della spesa, rilevanti sono le
disposizioni ivi previste, in parte ispirate2 dal legislatore nazionale con il D.L. 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge del 30 luglio 2010, n. 122.
2 L.R. 65/2010: “ Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica imposti alla Regione dal D.L. 78/2010
occorre modulare gli interventi che riguardano le spese di funzionamento sostenute per la Regione e per gli enti e organismi da essa dipendenti , introducendo altresì norme contabili finalizzate a maggior rigore e trasparenza dei bilanci, alla cui applicazione sono subordinati i trasferimenti regionali, nonché a un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle spese. Il D.L. 78/2010 impone altre sì l’applicazione agli enti e organismi dipendenti del blocco del turnover”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art. 2 reca disposizioni di dettaglio ai fini del concorso degli Enti dipendenti, di cui
all’articolo 50 dello Statuto, agli obiettivi del patto di stabilità interno quali3:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità
economica;
c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la
contabilità finanziaria.
Relativamente alla lettera a) il successivo comma 5 dispone che per il triennio 2011 –
2013 tale obiettivo venga perseguito mediante l’adozione delle seguenti misure,
sempre avendo a riferimento la spesa sostenuta nell’esercizio 20104:
a) riduzione del 5% della spesa per il personale;
b) riduzione del 50% della spesa per formazione del personale;
c) riduzione dell’80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza;
d) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo
del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri
enti;
e) massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui
all’articolo 53 della L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Nell’esercizio 2011 (art. 3) opera in via preliminare una riduzione del 5% dei
contributi regionali, assegnati dalla Regione Toscana a ciascun Ente, attinenti le spese
di funzionamento, ossia quelle risorse utilizzate allo scopo di finanziare le attività che
discendono dai fini istituzionali dell’Ente secondo quanto desumibile dalla propria
legge istitutiva. L’importo, calcolato con riferimento all’esercizio precedente, è
previsto che rimanga dunque costante negli esercizi 2012 e 2013.
3 Punti ripresi dalla L.R. 65/2010 art. 2 “Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità
interno”, comma 1. 4 Punti ripresi dalla L.R. 65/2010 art. 2 comma 5 “Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di
stabilità interno”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
A decorrere invece dall’esercizio 2014 (art. 6 comma 1) tali risorse devono essere
trasferite in relazione ai costi determinati in base “alla quantificazione fisica e
monetaria delle risorse umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle attività
svolte a favore della Regione” essendo previsto (art. 5 comma 1) che a partire
dall’esercizio 2012 gli Enti con contabilità economica passino al regime di contabilità
analitica al fine di conoscere sin nel dettaglio i costi di tali attività. Infine si prevede
(art. 6 comma 2) che sin nell’immediato le risorse rese disponibili da altri soggetti
pubblici o privati in corresponsione delle attività o servizi ricevuti coprano oltre ai
costi diretti, parte dei costi indiretti.
Di seguito si evidenziano alcune specificazioni delle norme in oggetto come
comunicate agli Enti partecipati dagli uffici regionali con specifica comunicazione5
del 12/04/2011 avente ad oggetto “L.R. 65/2010: Disposizioni applicative per gli Enti
dipendenti della Regione Toscana” che è opportuno qui riportare unitamente al dettato
della L.R. 65/2010.
Si evidenzia come si faccia riferimento ai due seguenti atti per l’individuazione dei
costi del personale, per competenza, da sottoporre a verifica in un ottica di riduzione:
1) “Circolare concernente le disposizioni in materia di spese del per il personale
per le Amministrazioni regionali, gli Enti Locali e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale. Art 1 commi dal 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006)”, circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
2) “Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in
materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i
dipendenti delle Regioni e delle Provincie autonome e del Servizio Sanitario
Nazionale, convertito nella legge del 30 luglio 2010, n. 122”, Conferenza delle regioni
e delle Provincie Autonome del 10 febbraio 2011.
5 Comunicazione AOO-GRT n. 0092492/B.120.020 del 12/04/2011 avente ad oggetto “L.R. 65/2010:
Disposizioni applicative per gli Enti dipendenti della Regione Toscana”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art 2 comma 5 bis consente inoltre che qualora la riduzione del 5% della spesa per il
personale non si verifichi il risparmio di spesa avvenga con una riduzione del 5% delle
spese generali dell’Ente, rispetto all’esercizio 2010, per analoghe finalità.
Relativamente alle lettere b) (spese di formazione del personale) e c) (spese di
rappresentanza) dell’art. 2 comma 5 è stato disposto dagli uffici regionali che gli Enti
specifichino in Nota Integrativa le informazioni di dettaglio richieste dalle norme
considerando tutti gli importi afferenti comunque denominati e prescindendo dalle
forme tecniche di realizzazione di queste.
Per quanto concerne la lettera d) (massima riduzione delle sedi in locazione) si è
provveduto a comunicare agli Enti interessati le informazioni di dettaglio ritenute dagli
uffici regionali necessarie ed utili in sede di bilancio preventivo quali6:
sedi in locazione, costo e durata dei contratti,
disponibilità degli immobili di proprietà con indicazione della dimensione, delle
caratteristiche e della localizzazione dell’immobile,
fabbisogni di immobili da soddisfare nell’esercizio con indicazione della
dimensione delle caratteristiche e della localizzazione dell’immobile.
E’ stato inoltre disposto che anteriormente al ricorso a nuove locazione sia data
preventiva comunicazione al Settore competente in materia di patrimonio regionale al
fine di consentire una preventiva valutazione della disponibilità di strutture e immobili
regionali o di altri Enti dipendenti dalla Regione Toscana.
Infine, con riferimento alla lettera d) (massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto
di forniture e servizi) nella medesima comunicazione è stato richiamato dall’ufficio
regionale l’invito già inoltrato dal Settore Contratti a “comunicare ai settori competenti
per materia i propri fabbisogni relativi alle procedure di appalto che gli uffici della
Giunta hanno previsto di affidare tramite i contratti aperti di cui all’articolo 53 della
L.R. 13 luglio 2007, n. 38”.
Si evince dunque dal complesso delle norme sopra esposte e dalla comunicazione
avente ad oggetto “L.R. 65/2010: Disposizioni applicative per gli Enti dipendenti della
6 Punti tratti dalla Comunicazione AOO-GRT n. 0092492/B.120.020 del 12/04/2011.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Regione Toscana” come siano state impartite agli Enti partecipati norme molto
stringenti. Tuttavia è stato inoltre previsto7 che nel caso in cui non possa rendersi
effettivo il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 5 e 5bis oltre a darne
espressa e dettagliata menzione delle cause, l’indicazione delle misure atte a
recuperare tale scostamento con ciò responsabilizzando ulteriormente gli Enti al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno senza tuttavia perdere “flessibilità”
nella specifica gestione di ciascun Ente.
Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 2, la Giunta Regionale si riserva la
facoltà di impartire con propria deliberazione specifici indirizzi per garantire il loro
raggiungimento.
b) Le disposizioni per la redazione dei bilanci.
Oltre al corposo e dettagliato complesso di norme e comunicazioni aventi ad oggetto le
misure di contenimento della spesa, la L.R. 65/2010 reca8 anche disposizioni in tema
di redazione dei bilanci allo scopo di migliorarne la completezza informativa e di
uniformarne il contenuto informativo, modalità e tempistiche di approvazione.
Giova qui premettere come gli obiettivi di contenimento della spesa, nell’intenzione
del legislatore, sono da conseguirsi completamente nell’esercizio 2011 e mantenuti
costanti nei successivi due esercizi: ciò significa che la soglia massima di spesa
annuale per il 2011, 2012 e 2013 dovrà essere la medesima e calcolata, applicando
puntualmente come disposto dalle norme, le decurtazioni avendo come riferimento i
valori risultanti dal Rendiconti 2010 già approvati per gli Enti in contabilità
finanziaria, dei Bilanci di Esercizio 2010, anche questi già approvati, per quelli che
invece adottano una contabilità economica. Dopo l’approvazione di tali documenti è
stata infatti prevista, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, la
7 L.R. 65/2010 art. 2 comma 5 ter “Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno”:
“In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato”. 8 L.R. 65/2010 art. 4 comma 1 “Disposizioni per la redazione dei bilanci”: “La Giunta Regionale, al fine di
giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
verifica immediata della coerenza dei bilanci preventivi 2011 con gli obiettivi del patto
di stabilità interno mediante l’analisi degli eventuali gap rispetto ai primi.
Nei successivi due esercizi (2012 e 2013) è stato previsto (art. 2 comma 3) che tale
valutazione avvenga con riferimento ai bilanci preventivi contestualmente alla loro
approvazione; per quanto concerne invece l’effettivo rispetto e raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno questa valutazione è stata demandata (art. 2
comma 4) in sede di approvazione dei rendiconti o bilanci di esercizio.
Si ricorda che a decorrere dall’esercizio 2014 (art. 6 comma 1) le risorse destinate a
coprire i costi di funzionamento dovranno essere trasferite in relazione ai costi
determinati in base “alla quantificazione fisica e monetaria delle risorse umane e
strumentali necessarie per l’esercizio delle attività svolte a favore della Regione”
essendo previsto (art. 5 comma 1) che a partire dall’esercizio 2012 gli Enti con
contabilità economica passino al regime di contabilità analitica al fine di conoscere sin
nel dettaglio i costi di tali attività.
La verifica di coerenza del bilancio preventivo e la valutazione del rispetto degli
obiettivi di cui ai due commi precedenti costituiscono parte integrante della strategia di
contenimento dei costi di funzionamento per il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno.
Il comma 2 dell’art. 4 elenca dunque i requisiti minimi di cui tenere conto nella
redazione di tre tipologie di documenti: il bilancio preventivo economico, il “Piano
triennale degli investimenti”, la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo
e di esercizio (o rendiconto finanziario).
La L.R. 65/2010 art. 4 comma 2 lettera a) prevede che il bilancio preventivo abbia
proiezione almeno triennale e dalle comunicazioni9 espresse dal competente ufficio
regionale ai sensi10
dell’art. 4 comma 1 si evince quale sia la centralità delle attività
9 Comunicazione AOO-GRT n. 0092492/B.120.020 del 12/04/2011 avente ad oggetto “L.R. 65/2010:
Disposizioni applicative per gli Enti dipendenti della Regione Toscana”. 10 L.R. 65/2010 art. 4 comma 1 “Disposizioni per la redazione dei bilanci”: “La Giunta Regionale, al fine di
giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive”.
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
(principali gruppi di attività) insite nel “Piano delle attività” cui deve protendere ed
essere collegata, anche in termini di scelte metodologiche, la stima dei costi, oltre la
semplice indicazione del contributo regionale o extraregionale ricevuto, e dei ricavi a
questi afferenti. Dovrà dunque essere dimostrata nella relazione di accompagnamento
l’adeguatezza dei ricavi a copertura dei costi o, nel caso in cui emergano criticità per
cui si ritiene non possa essere raggiunto il pareggio di bilancio, l’indicazione esplicita
delle soluzioni tecniche, e relativi valori, ritenute più idonee al raggiungimento
dell’equilibrio.
L’art. 4 comma 1 lettera b) richiede che venga inoltre predisposto un “Piano triennale
degli investimenti” che illustri le relative fonti di finanziamento e una
rappresentazione a consuntivo dello stato di avanzamento di questi. Nel bilancio di
esercizio (o rendiconto finanziario) dovrà essere fornita nella relazione di
accompagnamento adeguata evidenziazione dei rapporti tra eventi economici,
patrimoniali e attività realizzate ed il dettaglio della sterilizzazione degli
ammortamenti di cespiti con contributi regionali. Dovrà anche essere evidenziata la
realizzazione (anche parziale) o meno degli investimenti programmati con l’espressa
menzione delle cause, costi non sostenuti ed effetti sul risultato di esercizio.
Oltre alle tre tipologie di documenti già analizzate è previsto dall’art. 4 comma 4 la
predisposizione di una relazione di aggiornamento e variazione qualora nel corso
dell’anno le attività subiscano modifiche o integrazioni evidenziando le nuove risorse
utilizzate ed effetti economici sul bilancio preventivo.
c) Gli adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti.
Il Terzo ed ultimo ordine di intervento affrontato dalla L.R. 65/2010 sono gli
adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti che sono riportati nel
Titolo II, di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla
disciplina previgente:
1) Si procede ad una riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e
gestione agricolo-forestale mediante la soppressione dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.), disciplinata dalla
legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del
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CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale A.R.S.I.A.) con trasferimento delle funzione ad essa attribuite in
capo alla Regione Toscana che subentra nella totalità dei rapporti attivi e passivi, ne
acquisisce il patrimonio mobiliare e ne ingloba l’organico nella competente Direzione
Generale della Giunta Regionale. La legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 viene
abrogata. Tale riorganizzazione è attuata anche in vista di ulteriori interventi in tema di
“Green Economy”, come disposto dal Programma di Governo.
2) Dalla Sezione I alla Sezione VIII vengono apportate le modifiche alle leggi
istitutive degli Enti dipendenti quali: legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione
degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), legge regionale 27
luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), legge
regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.), legge regionale 11
agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle
Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), legge regionale 19 novembre
1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “A.R.T.E.A.”),
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione
economica della Toscana “A.P.E.T.”), alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del Servizio sanitario regionale), legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
“A.R.P.A.T.”), legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile –
La.M.MA.).
3) Nel Titolo III troviamo invece interventi diretti ad una riorganizzazione del
sistema turistico in Toscana mediante la soppressione delle A.P.T. e riallocazione delle
funzioni di promozione turistica con modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000,
n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “A.P.E.T.”) e
alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di turismo). Con tali modifiche sono potenziate le capacità dell’A.P.E.T.
Vi è da notare, a conclusione della presente parte, che gli adeguamenti normativi delle
leggi istitutive degli Enti dipendenti sono effettuati in ossequio al disposto dell’art. 6
18
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
del d.l. 78/2010 in tema di costi: l’indennità di carica è sostituita dal gettone di
presenza per Presidenti, componenti dei Consigli Direttivi e comitati scientifici, inoltre
per i revisori l’indennità annua è rimodulata in rapporto a quella del Presidente della
Giunta Regionale, per i direttori è invece preso a riferimento l’emolumento dei
dirigenti regionali.
Contestualmente a tali modifiche si è infine provveduto ad un più complessivo
riordino dell’I.R.P.E.T. ed A.R.S in tema di Organi e procedure di approvazione dei
bilanci.
Dalla combinazione delle predette norme si evince quanto la Regione Toscana da un
lato si limiti o fornire agli Enti pubblici dipendenti obiettivi generali in relazione alle
finalità da perseguire prioritariamente lasciando ampia discrezionalità relativamente
alle attività da intraprendere e le relative modalità di attuazione. Dall’altro lato
vengono impartite comuni disposizioni particolareggiate riguardo la documentazione
informativa, i sottostanti criteri per la valutazione e la formazione del suo contenuto,
ruoli e tempi (art. 4 comma 1 e segg.). Si ottiene in tal modo il giusto equilibrio tra
autonomia degli Enti e finalità conoscitive della Regione Toscana.
L’art. 5 “Sistema di contabilità analitica” comma 1 bis recita infatti che “La Giunta
Regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni
derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a
comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione”.
Uniche “eccezioni” a tale autonomia degli Enti partecipati, aspetto che sarà affrontato
nel proseguo del presente testo, sono rappresentate nella L.R. 65/2010 dai seguenti tre
aspetti:
1) Art. 7 “Destinazione dell’utile di esercizio”: La destinazione dell’eventuale utile
di esercizio, in seguito all’analisi delle cause che lo hanno determinato, è disposta
attuando gli indirizzi impartiti11
dalla Giunta Regionale. Con l’adozione della
Delibera di Giunta n. 641 del 25 luglio 2011 attualmente12
si ha una destinazione
11 L.R. 65/2010 art. 7 comma 5 “Destinazione dell’utile di esercizio”: “Per gli enti dipendenti che svolgono
funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, gli indirizzi per la destinazione dell’utile di esercizio di cui al comma 4 sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale”. Tale norma vale dunque per A.R.S. e I.R.P.E.T.. 12
Tale norma vale dunque per A.R.P.A.T., A.P.E.T., A.R.T.E.A., A.R.D.S.U., Consorzio La.M.Ma.
19
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
dell’utile per il 20% a riserva legale a copertura di perdite future e per l’80% a fondo
di riserva per la realizzazione di investimenti (solo per la parte causata dallo
svolgimento di attività commerciale) o restituita alla Regione Toscana (se causata
dallo svolgimento di attività istituzionale). Se l’Ente non ha informazioni analitiche
sull’utile che residua dopo l’accantonamento a riserva legale del 20% ha l’obbligo di
applicare un criterio percentuale di ripartizione, in caso contrario dovrà restituire
l’intero ammontare alla Regione. E’ facoltà della Giunta disporre tuttavia che l’utile
che sia determinato dallo svolgimento di attività istituzionale sia possa venire
riassegnato anche totalmente all’Ente che lo ha prodotto per la realizzazione di
investimenti.
2) Art. 8 “Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali”: la
valutazione (in termini di congruità di investimento, sostenibilità finanziaria, durata
del contratto) e seguente eventuale autorizzazione della Giunta Regionale è preventiva
all’effettuazione di operazioni di indebitamento degli Enti dipendenti, cui è
esplicitamente negata la possibilità di effettuare operazioni in derivati finanziari. In
particolare questi devono fornire la necessaria documentazione nelle seguenti
operazioni finanziarie o straordinarie che la Giunta può ulteriormente esplicitare con
propria deliberazione: a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing; b)
operazioni di assunzione di partecipazioni in società; c) atti di gestione straordinaria
del patrimonio.
3) Art. 9 “Limiti all’assunzione di personale per l’anno 2011”: per l’anno 2011 è
posto il limite alle nuove assunzioni degli Enti dipendenti il cui costo non può
eccedere il 20% della spesa relativa al personale che ha cessato il rapporto d’impiego
nell’anno precedente.
La Legge Regionale del 27 dicembre 2011, n. 66.
Agli Enti dipendenti della Regione Toscana si applicano inoltre le disposizioni di cui
al Titolo II, Capo I-V, della Legge Regionale del 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge
finanziaria per l’anno 2012”. Le disposizioni contenute nella L.R. 66/2011 modificano
20
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
in parte (Titolo II, Capo II) le disposizioni della precedente finanziaria (art. 4 della
L.R. 65/2010 in particolare), ne estendono l’applicazione alle società “in House”, e ne
proseguono l’opera riformatrice su molteplici aree di intervento. Anche qui dunque
sono presenti diversi ordini di intervento che dopo la L.R. 65/2010 complessivamente
vanno a impattare sulla Governance degli Enti regionali:
a) misure di contenimento della spesa,
b) disposizioni per la redazione dei bilanci,
c) disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa,
d) adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti.
Per quanto concerne le misure di contenimento della spesa (Titolo II, Capo I) prosegue
per l’anno 2012 la limitazione delle assunzioni ai fini del contenimento della spesa
pubblica. Con la stessa finalità al Capo V si prosegue il processo di adeguamento di
retribuzioni e indennità per i componenti di organismi consultivi della Regione, sia
collegiali sia monocratici, già avviato dalla L.R. 65/2010, tra cui vi sono pertanto
modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda
Regionale Agricola di Alberese).
Al Capo III nelle Sezioni I-IV si interviene con un adeguamento delle leggi istitutive
degli Enti dipendenti in tema di approvazione di bilanci preventivi: legge regionale 29
luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’I.R.P.E.T.), legge regionale 28 gennaio 2000, n.
6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “A.P.E.T.”),
Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana “A.R.P.A.T.”), legge regionale 17 luglio 2009, n.
39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma.).
E’ inoltre introdotta al Capo IV Sezione II, una più generale revisione
dell’ordinamento contabile degli enti parco con modifiche alla legge regionale 16
marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della
Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la
gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo
Consorzio). Tali modifiche hanno lo scopo di allineare la tempistica dell’iter di
21
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
adozione dei bilanci con quello di altri Enti dipendenti nonché di risolvere alcune
criticità del sistema contabile degli enti parco; di particolare interesse è la creazione
del Collegio regionale unico dei revisori , comune a tutti gli enti parco regionali, con
competenze di controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria.
Al Capo IV Sezione I si hanno invece disposizioni di riordino e razionalizzazione
organizzativa per A.R.T.E.A. con modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n.
60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura) allo scopo di migliorare
l’efficienza e l’efficacia della gestione tramite una ridefinizione puntuale delle
competenze, una razionalizzazione del personale, un aggiornamento della funzione di
organismo pagatore in agricoltura alle più aggiornate disposizioni europee.
La Legge Regionale del 27 dicembre 2012, n. 77.
Con la legge finanziaria per l’anno 2013 (Capo II) la portata riformatrice delle norme
ripercorre in tema di misure di contenimento della spesa quanto già previsto in nelle
precedenti due finanziarie con il blocco delle assunzioni per la Giunta Regionale e gli
Enti dipendenti (Sezione I). Alla Sezione II si hanno modifiche alla legge regionale 6
agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e alla Sezione III si
è proceduto con adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti
orientati ad assicurare maggiore controllo della spesa con la previsione uniforme per
alcuni Enti dipendenti che l’ammontare del contributo annuale della Regione Toscana
venga determinato con legge di bilancio.
2) Gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Toscana.
Il quadro normativo di riferimento per le analisi contenute nel presente paragrafo è
costituito da una pluralità di fonti di cui alcune specifiche per ciascun Ente, ossia le
norme contenute nella legge istitutiva che ne dispone la costituzione, ed altre generali,
22
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
come quelle contenute in leggi regionali in tema di programmazione economica e
finanziaria in particolare dalla L.R. 65/2010 come modificata dalla L.R. 66/2011.
Nel proseguo del presente lavoro è illustrato sinteticamente, e in maniera coordinata ed
aggiornata alla finanziaria per l’hanno 2013, il complesso di norme che interessa
ciascun Ente dalla Regione Toscana nonché una analisi delle comuni caratteristiche in
tema di Governance economico-finanziaria. Gli Enti dipendenti oggetto della presente
trattazione sono pertanto i seguenti:
1. Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.),
2. Agenzia regionale di sanità (A.R.S.),
3. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.),
4. Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.),
5. Autorità portuale regionale,
6. Azienda Regionale Agricola di Alberese,
7. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.),
8. Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo
sviluppo sostenibile – La.M.MA.,
9. Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.),
10. Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane”,
11. Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli,
12. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).
Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).
L’Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.) è stata istituita con la
L.R. 28-01-2000 n. 6 “Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della
Toscana (A.P.E.T.)”.
23
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Come si evince dall’art. 1 l'A.P.E.T. costituisce il “soggetto unitario in cui si realizza il
coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica e di
sostegno ai processi di internazionalizzazione, nei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato, della piccola e media industria e del turismo”. L'A.P.E.T. è un
soggetto unitario delle Camere di commercio, del Ministero del commercio estero, del
Dipartimento del turismo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), dell'Ente nazionale italiano per
il turismo (E.N.I.T.) e della Regione e provvede alla realizzazione di tutte le iniziative
di cui alla legge regionale 14 aprile 1997,n. 28 «Disciplina delle attività di promozione
economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei
settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e
turismo», e delle ulteriori iniziative elaborate dai predetti soggetti che vi partecipano.
L'A.P.E.T. è dunque costituita13
:
1. al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni in materia di promozione
economica attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
2. ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 68 «Riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero»,
3. ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 «Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4 lettera c) ed articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»,
4. in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87
«Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio turismo,
sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112»”
All’art. 3 sono ulteriormente specificate le competenze dell’Agenzia assegnandole
competenza su tutte le attività afferenti la promozione economica con le iniziative di
13
Punti ripresi dalla L.R. 28-01-2000 n. 6, art. 1 “Costituzione e finalità”.
24
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
cooperazione e di partenariato con i paesi in via di sviluppo, il sostegno alle iniziative
di rilievo internazionale della Regione, la cura dei servizi di natura anche finanziaria e
di garanzia, funzionali al processo di internazionalizzazione ed al sostegno delle
esportazioni. Svolge poi le funzioni di sportello unico per l'internazionalizzazione,
cura le attività di promozione economico-territoriale al fine di favorire gli investimenti
esteri in Toscana e le attività di promozione turistica affidatele dalla Regione.
L'A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa,
organizzativa e contabile (art. 2).
Ai sensi dell’art. 4 sono organi dell'A.P.E.T. il Direttore e il Collegio dei revisori.
Tra le competenze attribuite al Direttore elencate all’art. 6 è prescritto che questi adotti
il regolamento di amministrazione e contabilità (disciplinato dall’art. 8), previa intesa
con gli organi di I.C.E. ed Unioncamere Toscana, mentre è di competenza della Giunta
Regionale l’approvazione di detto Regolamento.
Tabella 1:
Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.)
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 2) Specificato nell’art. 8
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 2) Specificato nell’art. 13 comma 4
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 2) Specificato nell’art. 8
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 12 comma 1 lettera d)
AUTONOMIA PATRIMONIALE Non esclusa espressamente
INDEBITAMENTO Non escluso espressamente
L’art. 7 che disciplina il bilancio e relazione previsionale programmatica impone che il
bilancio preventivo economico sia adottato dal Direttore entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce e che il bilancio di esercizio sia adottato
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 7 comma 2).
La relazione previsionale e programmatica (che ai sensi del comma 3 è prescritto che
contenga le indicazioni tecniche relative ai piani annuali di attuazione delle iniziative
promozionali della Regione, di Unioncamere, dell'I.C.E., dell'E.N.I.T., del Ministero
del commercio estero e del Dipartimento del turismo, ed evidenzi i rapporti tra le
attività previste e le previsioni economiche rappresentate nel bilancio preventivo) ed il
25
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
bilancio preventivo economico devono essere trasmessi dal Direttore all'Unioncamere,
all'I.C.E. e all'E.N.I.T. per l'espressione del parere favorevole ed alla Giunta Regionale
per l'esame istruttorio: questa infatti deve acquisire il parere favorevole di questi per
poter approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio preventivo
economico entro sessanta giorni dal ricevimento. Se questi non sono espressi entro
trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta provvede comunque
all'approvazione. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei
revisori, segue lo stesso iter con la differenza che la Giunta, acquisito il parere
favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., lo invia al Consiglio Regionale che lo
approva entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione dei
pareri favorevoli entro trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, il bilancio di
esercizio è inviato dalla Giunta Regionale al Consiglio per l'approvazione.
Tabella 2:
Bilancio di previsione
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti Relazione del Collegio dei revisori,
Relazione previsionale programmatica
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri
Direttore all'Unioncamere,
I.C.E.,
E.N.I.T
Termine per l’approvazione
60 gg. dal ricevimento della documentazione,
30 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di
assenza dei pareri
Tabella 3:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del Collegio dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Direttore all'Unioncamere,
I.C.E.,
E.N.I.T
Termine per l’approvazione
60 gg. dal ricevimento della documentazione,
30 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di
assenza dei pareri
26
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art. 12 disciplina le forme di finanziamento dell'A.P.E.T. cui la Regione Toscana
contribuisce mediante il finanziamento disposto per la realizzazione del programma di
promozione economica ed ammette inoltre che vi sia autonomia finanziaria elencando
tra le entrate anche quelle costituite dagli introiti derivanti dalle forniture di servizi a
soggetti pubblici e privati.
Si nota infine che la L.R. 28-01-2000 n. 6 non menziona espressamente l’autonomia
patrimoniale non negandola tuttavia in modo esplicito.
Agenzia regionale di sanità (A.R.S.).
L’Agenzia regionale di sanità (A.R.S.) è stata istituita con la L.R. 24-02-2005 n. 40
“Disciplina del Servizio sanitario regionale”.
Come disposto dall’art. 82 l'Agenzia regionale di sanità è Ente di consulenza sia per la
Giunta che per il Consiglio Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e
ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari.
Il successivo art. 82 bis ne disciplina nello specifico le funzioni tra cui primariamente
il supporto e la consulenza tecnico-scientifica al Consiglio Regionale ed alla Giunta
Regionale nelle materie di propria competenza. L’A.R.S. in particolare14
:
a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della
popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;
c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi
anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;
d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla
salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità, l'equità di accesso
e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e
14
Punti ripresi dalla L.R. 24-02-2005 n. 40 art. 82 bis “Compiti e attribuzioni”.
27
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di
accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato;
f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di
analisi e di ricerca.
L'A.R.S. svolge inoltre, previa comunicazione al Consiglio Regionale e alla Giunta
Regionale, compatibilmente con i compiti elencati in precedenza, anche attività di
consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute,
degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.
Ai sensi dell’art. 82 quater sono organi dell’A.R.S. il Comitato di indirizzo e controllo,
il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
Al Direttore è attribuita dall’art. 82 novies l’adozione il bilancio preventivo economico
annuale, e pluriennale e il bilancio di esercizio. Ai sensi dell’art. 82 octies comma 7 il
Collegio dei revisori dei conti è tenuto a produrre una relazione sulla conformità del
bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge e deve presentare con cadenza
semestrale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria
dell'A.R.S. al Consiglio ed alla Giunta Regionale.
Tabella 4:
Agenzia regionale di sanità (A.R.S.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 82)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 82) Rafforzato dall’art. 82-terdecies
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 82) Rafforzato dall’art. 82-terdecies
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 82)
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(82-octies-decies lettera c)
AUTONOMIA PATRIMONIALE Non esplicitato
INDEBITAMENTO Non esplicitato
Per quanto concerne il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio di
esercizio l’art. 82 quaterdecies è stato abrogato ai sensi dell’art. 58, L.R. 29 dicembre
2010, n. 65 (Legge Finanziaria per l’anno 2011); tali materie sono dunque disciplinate
dall’art. 82 septies decies che è stato aggiunto dall’art. 17, L.R. 10 luglio 2006, n. 28 e
poi sostituito dall’art. 60, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.
28
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Ogni anno entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il
Direttore dell’A.R.S. adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio
pluriennale e lo trasmette alla Giunta Regionale, allegandovi i programmi annuale e
pluriennale di attività, che li approva entro 60 gg. dal ricevimento successivamente
all’acquisizione del parere del Consiglio Regionale.
Il bilancio di esercizio deve essere invece adottato dal direttore dell'A.R.S. entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e successivamente è trasmesso alla
Giunta Regionale al fine di effettuare l'istruttoria per poi proporlo al Consiglio
Regionale per l’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.
Tabella 5:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti Relazione del collegio regionale unico dei revisori,
Programma annuale e pluriennale di attività
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
Tabella 6:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del collegio regionale unico dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
L’art. 82 octies decies lettera c ammettendo che il finanziamento dell'Azienda sia
assicurato, oltre che con il contributo ordinario della Regione Toscana, tra gli altri,
anche mediante entrate proprie per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui
all'articolo 82 bis, comma 2 ammette che via sia autonomia finanziaria.
Si nota infine come nella L.R. 24-02-2005 n. 40 non vi sia articolo alcuno che
disciplini l’autonomia patrimoniale e l’indebitamento.
29
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.).
L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) è stata
istituita con L.R. 18-04-1995 n. 66 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana” e successivamente disciplinata dalla L.R. 22-06-
2009 n. 30: “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana (A.R.P.A.T.)”.
All’art. 3 della L.R. 22-06-2009 n. 30 è statuito che l'A.R.P.A.T. è un Ente con
personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-
scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla
presente legge. L'A.R.P.A.T. concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e
contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile
dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela
dell'ambiente e della salute (art. 2).
L’art. 5 disciplina le attività istituzionali15
dell’A.R.P.A.T. definendole come quelle
attività tecnico-scientifiche (con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo) svolte a
favore della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti
parco regionali nell'interesse della collettività e che consistono, in sintesi in:
a) attività di controllo ambientale;
b) attività di supporto tecnico-scientifico;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale.
L’art. 10 disciplina inoltre le attività istituzionali connesse alla tutela della salute.
Ai sensi dell’art. 21 sono organi dell'A.R.P.A.T. il Direttore e il Collegio dei revisori.
L’art. 31 concernente il bilancio, l’attività contrattuale e di gestione del patrimonio
dispone al comma 5 che all'attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla
15 L.R. 22-06-2009 n. 30, Art. 19 “Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)”: “L'ARPAT provvede alla
raccolta dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA)”, “Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale”.
30
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
contabilità dell'A.R.P.A.T. si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per
le aziende sanitarie.
Tabella 7:
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 3)
AUTONOMIA TECNICO-
GIURIDICA SI
(art. 3)
AUTONOMIA TECNICO-
SCIENTIFICA SI
(art. 3)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 3)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 3) Disciplinata dall’art. 20
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 3) norme in vigore per le aziende sanitarie
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 30 comma 1 lettera d) Limitata dall’art. 12
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 30) Mitigata dalla L.R. 65/2010
INDEBITAMENTO CONSENTITO
(art. 32)
Ammesso esclusivamente per il
finanziamento di spese di investimento e con limitazione
L’art. 25 dispone che il Direttore Generale provveda16
:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all'articolo 13 (carta dei
servizi e delle attività17
);
b) alla predisposizione della proposta di piano annuale delle attività18
dell'A.R.P.A.T. di cui all'articolo 16;
c) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale
dell'A.R.P.A.T.;
d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati
conseguiti; 16
Punti ripresi dalla L.R. 22-06-2009 n. 30 art. 25 “Prerogative e compiti del direttore generale”. 17 Disciplinata dalla L.R. 22-06-2009 n. 30 art. 13 “Carta dei servizi e delle attività”: la Carta dei servizi
“definisce le attività istituzionali dell'ARPAT nell'ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'articolo 11, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 38”. … “La carta elenca altresì le prestazioni rese a soggetti privati di cui all'articolo 12”.
18 Disciplinato dalla L.R. 22-06-2009 n. 30 art. 16, “Piano annuale delle attività dell’ARPAT”: “il piano annuale
delle attività definisce, sulla base della carta di cui all'articolo 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 15, le attività istituzionali che l'ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo”, “Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta Regionale la proposta di piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale”, “Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'articolo 14, comma 5, lettera c)”. Ai sensi dell’art. 15 entro il 10 novembre di ogni anno la Giunta Regionale approva con apposite direttive gli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attività.
31
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
e) all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 20, comma 2;
f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore
amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative
modifiche di cui all'articolo 33, comma 1;
h) all'approvazione delle modifiche alla dotazione organica, di cui all'articolo 33,
comma 2.
L’art. 31 dispone inoltre che ogni anno entro il 30 novembre il Direttore Generale
adotti e trasmetta alla Giunta Regionale il bilancio preventivo economico, annuale e
pluriennale, unitamente alla la relazione del collegio dei revisori, corredato del
programma degli investimenti, nonché da una relazione del direttore che evidenzia i
rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
Entro 60 giorni dal ricevimento e previa acquisizione del parere del Consiglio
Regionale, nonché previo invio dello stesso alle Provincie, la Giunta Regionale
provvede all'approvazione del bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e
dei criteri e modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività.
Se la Giunta Regionale non approva il bilancio preventivo economico entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento l’Agenzia non può sostenere
costi oltre il limite di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di
pendenza del procedimento.
Tale limite può essere superato unicamente nel caso di spese obbligatorie o indivisibili
o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all'A.R.P.A.T..
Analogamente ogni anno entro il 30 aprile il Direttore Generale deve adottare e
trasmettere alla Giunta Regionale il bilancio di esercizio, corredato da una relazione
del Direttore Generale sui risultati conseguiti che evidenzi in particolare i rapporti tra
gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere, e la relazione del
collegio dei revisori. La Giunta Regionale, previo invio dello stesso alle Provincie, lo
inoltra al Consiglio Regionale per l’approvazione da effettuarsi entro sessanta giorni
dal ricevimento. Alla Giunta Regionale è affidata infine la possibilità di attivare
specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
32
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art. 17 disciplina il finanziamento pubblico delle attività dell'A.R.P.A.T. e si nota
come questa dipenda essenzialmente dai contributi pubblici in quanto, pur ammettendo
che si svolgano attività presso soggetti privati, l’art. 12 ne limita ampiamente la
portata.
L’art. 30 “Finanziamento dell’A.R.P.A.T. detta disposizioni per il finanziamento
prevedendo che i contributi regionali annuali ordinari per le attività istituzionali
obbligatorie (di cui all'art. 11, comma 1 e previste nella carta di cui all’art. 13) e
integrativi annuali da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie (di cui all'art.
11, comma 2) siano determinati annualmente con legge di bilancio. Inoltre si apre
all’eventualità di destinare risorse aggiuntive (e da parte di altri Enti di cui agli artt. 5 e
10), da destinare alle ulteriori attività di cui all'articolo 16, comma 4. E’ previsto infine
che l'A.R.P.A.T. possa avere autonome rendite patrimoniali nonché usufruire di ogni
altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti con ciò
denotando una autonomia patrimoniale benché non espressamente evidenziata.
Tabella 8:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Direttore Generale
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del Collegio dei revisori,
Programma degli investimenti,
Relazione del Direttore Generale
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
Tabella 9:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Direttore Generale
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del Collegio dei revisori,
Relazione del Direttore Generale
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
Per quanto concerne l’indebitamento l’art. 32 prevede che l'A.R.P.A.T. possa contrarre
indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento e prescrive
33
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
inoltre che il totale degli oneri finanziari non ecceda il limite del 20 % delle entrate
proprie di cui all'articolo 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.).
L’ Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) è stata
istituita con la L.R. 19-11-1999 n. 60 “Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in
agricoltura (A.R.T.E.A.)”.
Secondo quanto disposto dall’art. 1 l’A.R.T.E.A. ha personalità giuridica pubblica ed è
dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale.
L’art. 2 ne disciplina invece le competenze prima tra tutte lo svolgimento per la
Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune. A tal fine provvede19
:
a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l’organismo di coordinamento anche per la
comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali
previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in
raccordo con le autorità nazionali competenti.
L’A.R.T.E.A. svolge inoltre le seguenti funzioni20
:
19
Punti ripresi dalla L.R. 19-11-1999 n. 60 art. 3 comma 1 “Funzioni di organismo pagatore”.
20 Disciplinato dalla L.R. 19-11-1999 n. 60, art. 14 bis “Sistema informativo”: “Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, l’ARTEA si avvale di un proprio sistema informativo che fa parte del sistema informativo regionale
(SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione
del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei
servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)”.
34
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
a) gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e dei procedimenti
amministrativi ad essa strettamente connessi;
b) pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura;
c) organismo intermedio di programmi regionali e comunitari.
All'Agenzia possono essere infine affidate dalla Regione Toscana, dalle province e
dalle Comunità montane le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti,
contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.
Ai sensi dell’art. 8 sono organi di A.R.T.E.A. il Direttore e il Collegio dei revisori.
Tabella 10:
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 1 comma 2) Specificato nell’art. 10 comma 1 lettera f
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 1 comma 2) Confermato all’art. 14 comma 2
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 1 comma 2) Specificato nell’art. 10 comma 1 lettera f
AUTONOMIA FINANZIARIA Limitata dall’art. 16
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 1 comma 2) Confermata dall’art. 16 comma 1 lettera d
INDEBITAMENTO Non escluso espressamente
Per quanto concerne la tenuta della contabilità l’Azienda è assoggettata al regime di
contabilità analitica in ottemperanza al disposto dell’art. 5 comma 1 del capo II della
L.R. 65/2010 ed il regolamento di amministrazione e contabilità di cui all’art. 17,
approvato dalla Giunta Regionale, definisce i criteri per la determinazione dei costi
delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi
figurativi del personale utilizzato. E’ inoltre prescritto che la contabilità tenga in
considerazione la separazione tra la gestione dei fondi comunitari, la gestione di fondi
nazionali o regionali e che si conformi alla normativa comunitaria prevista per gli
organismi pagatori.
All’art. 15 è specificata la disciplina di bilancio, contabilità e certificazione; in
particolare il bilancio di esercizio (art. 15 comma 5) si compone dello stato
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si
applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2423 e segg. del Codice Civile. E’ altresì
prescritto che la struttura del bilancio di esercizio si conformi allo schema deliberato
35
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
dalla Giunta Regionale e che comprenda gli allegati illustrativi della gestione
finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore
pubblico allargato.
Tra le attribuzioni del Direttore (art. 10) questi adotta il regolamento di
amministrazione e contabilità (lettera f), provvedimenti di utilizzo delle risorse
finanziarie (lettera e) e, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici
manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria (lettera g).
Inoltre questi adotta (art. 15 comma 2):
a) il bilancio preventivo economico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello cui si riferisce;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.
Tali atti devono essere inviati alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro
adozione la quale a sua volta:
a) approva il bilancio preventivo economico entro sessanta giorni, acquisito il
parere del Consiglio Regionale;
b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio Regionale, che lo approva entro
sessanta giorni dal ricevimento.
Ai sensi dell’art. 11 il Collegio dei revisori è tenuto a presentare con cadenza
semestrale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa
dell'agenzia alla Giunta Regionale.
Unitamente al bilancio preventivo economico devono essere trasmessi anche il
programma delle attività, che esso traduce in termini economici, e il piano triennale
degli investimenti ad esso allegati. Contestualmente all’invio del bilancio l’A.R.T.E.A.
è tenuta ad inviare annualmente alla Giunta Regionale una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente, sull’andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa
assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi
comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 165/1999 (art. 15
comma 8).
36
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Le competenze della Regione Toscana sono disciplinate all’ art. 7 ed in particolare
questa approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il
bilancio d'esercizio dell'agenzia (articolo 15, commi 4 e 5), approva il bilancio
preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'agenzia, (articolo 15, comma 3),
approva il regolamento di amministrazione e contabilità, (articolo 17, comma 1).
La gestione delle risorse finanziarie è ordinata dall’art. 16 e troviamo, tra le diverse
tipologie di entrata ammissibili, il contributo ordinario (comma 1, lettera c) assegnato
dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’art. 2. Il contributo
annuale della Regione Toscana (art. 20 “Disposizioni finanziarie”, comma 1) è
determinato annualmente con legge di bilancio con cui si fa fronte con gli stanziamenti
dell’unità previsionale di base (UPB) 721 “Gestione corrente - Spese correnti” del
bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014.
Tabella 11:
Bilancio di previsione
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del Collegio dei revisori,
Programma delle attività,
Piano triennale degli investimenti
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
(deve essere trasmessa entro 5 gg. dall’adozione)
Tabella 12:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del Collegio dei revisori,
Relazione del Direttore Generale
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
(deve essere trasmessa entro 5 gg. dall’adozione)
37
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Autorità portuale regionale.
L’Autorità portuale regionale è stata istituita con Legge Regionale 28-05-2012, n. 23
“Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R.
1/2005” allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle funzioni,
antecedentemente di competenza comunale, aventi ad oggetto la vita istituzionale,
amministrativa ed economica dei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano,
Marina di Campo. In ottemperanza ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e
differenziazione tale riallocazione delle funzioni in capo alla Regione Toscana è stato
ritenuta la più idonea a garantire un potenziamento globale e coordinato della
portualità toscana, mediante la programmazione e progettazione di interventi portuali
in una visione strategica d’insieme.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 l’Autorità portuale regionale è un Ente dipendente
della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia
tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile.
Tabella 13:
Autorità portuale regionale.
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2)
AUTONOMIA FINANZIARIA Non esclusa
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 2)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 2)
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 2)
AUTONOMIA PATRIMONIALE Non escluso
INDEBITAMENTO Non escluso
L’art. 3 della L.R. 23/2012 assegna all’Autorità portuale regionale le seguenti
funzioni21
, nell’ambito circoscritto dall’art. 1 comma 2, quali:
a) adozione del piano annuale delle attività;
b) pianificazione delle aree portuali;
c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;
d) gestione e manutenzione delle aree portuali;
21
Punti ripresi dalla L.R. 23/2012 art. 3 “Funzioni istituzionale dell’Autorità”.
38
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o
autorizzazione nelle aree portuali;
f) formulazione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e articolo 9, comma
2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e
della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18.
La Regione Toscana mantiene il ruolo di indirizzo delle attività di programmazione, da
recepirsi nei piani di attività portuali, e, in particolare, individua entro il 31 maggio
precedente all’anno di riferimento22
:
a) gli indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle attività;
b) i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito
portuale.
Ai sensi dell’art. 4 sono organi dell’Autorità il:
1) Segretario Generale,
2) Collegio dei revisori dei conti,
3) Comitato portuale23
(uno per ciascun porto) il cui Presidente è il Presidente
della Giunta Regionale o suo delegato.
Oltre a questi per ogni porto è istituita una commissione consultiva la cui finalità e
quella di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti di operatori economici
interessati, rappresentanti di sindacati e imprenditori, Camere di Commercio.
Per quanto concerne i documenti contabili riepilogativi a preventivo e consuntivo l’art.
18 dispone che ogni anno entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento il Segretario Generale trasmetta alla Giunta Regionale il bilancio
preventivo economico e il piano annuale delle attività, unitamente alla relazione del
collegio dei revisori e dei pareri dei comitati portuali. Oltre a ciò deve corredare il tutto
di una propria relazione che evidenzi i rapporti tra il piano annuale delle attività e le
previsioni economiche.
22
Punti ripresi dalla L.R. 23/2012 art. 13 “Direttive regionali”. 23
L.R. 23/2012 art. 6 “Funzioni dei comitati portuali” comma 1: “ Ciascun comitato portuale: a) adotta il piano
regolatore portuale; b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni,
delibera, su proposta del segretario generale, il rilascio delle autorizzazioni e, previo esperimento di procedure di
evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni; c) approva la relazione annuale sull’attività svolta e sulla
gestione del porto”.
39
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Entro 60 giorni dal ricevimento e previa acquisizione del parere del Consiglio
Regionale Giunta Regionale provvede all'approvazione del bilancio preventivo
economico.
Analogamente ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
il Segretario Generale deve trasmettere alla Giunta Regionale il bilancio di esercizio,
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e
redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e segg. del Codice Civile. Deve inoltre
essere corredato da una sua relazione, che evidenzi i rapporti tra gli eventi economici e
patrimoniali e le attività poste in essere, e dalla relazione del collegio dei revisori.
La Giunta Regionale lo inoltra successivamente al Consiglio Regionale per
l’approvazione da effettuarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.
Tabella 14:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Segretario Generale*
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del collegio dei revisori,
Piano annuale delle attività,
Pareri dei comitati portuali,
Relazione del Segretario Generale
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
* N.B. La L.R. 23/2012 utilizza il termine trasmettere anziché adottare.
Tabella 15:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Segretario Generale*
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati
Relazione del collegio dei revisori,
Pareri dei comitati portuali,
Relazione del Segretario Generale
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
* N.B. La L.R. 23/2012 utilizza il termine trasmettere anziché adottare.
L’art. 17 “Finanziamento dell’Autorità” non prevede espressamente che l’Autorità
portuale regionale abbia autonomia finanziaria ed il contributo ordinario annuale della
Regione assume il ruolo di fonte finanziaria unica, oltre ad eventuali altri contributi
40
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
ricevuto per il finanziamento delle opere previste dal piano delle attività, o nell’ambito
di progetti regionali, nazionali o comunitari; l’art. 21 “Norma finanziaria” reca
dettagliate24
disposizioni per il funzionamento ordinario dell’Autorità sino all’esercizio
2014.
L’art. 19 disciplina la dotazione organica del personale prevedendo che di norma
l’Autorità si avvalga di unità distaccate o comandate da altri Enti locali.
Si nota infine come anche nella Legge Regionale 28 maggio 2012, n. 23 non vi sia
articolo alcuno che disciplini l’autonomia patrimoniale e l’indebitamento.
Azienda Regionale Agricola di Alberese.
L'Azienda Regionale Agricola di Alberese è stata istituita con la L.R. 27-07-1995 n.
83 “Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese”.
L'Azienda Regionale Agricola di Alberese25
è soggetto pubblico economico fornito di
personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio
proprio (art. 1 comma 2).
All’art. 2 sono elencate le finalità dell’azienda quali, in sintesi.
a) svolgimento attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli
assunti in affitto o in concessione da terzi;
b) esercizio della selvicoltura e l'allevamento del bestiame;
c) svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e promozione di azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel
Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;
d) esercizio dell'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di
ricreazione;
24
L.R. 23/2012 art. 21 “Norma finanziaria”: “… euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa
fronte con le risorse dell’ UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione
vigente 2012 – 2014”.
25
Nella seduta di Giunta del 09/11/2012 è stata approvata la proposta di legge n. 7 nella quale si prevede che
l’azienda Regionale Agricola di Alberese assuma la nuova denominazione di “Terre Regionali Toscana” in
qualità di soggetto pubblico non economico e con la previsione di assegnazione di nuove finalità istituzionali.
41
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a
cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività
aziendali.
Inoltre l’Azienda può svolgere, su proposta dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura e foreste (A.R.S.I.A.), di cui alla legge regionale 10 giugno
1993, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel
settore agricolo forestale" o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata,
sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative
volte alla divulgazione ed alla didattica (art. 2 comma 2).
Ai sensi dell’art. 3 sono organi dell’Azienda l'Amministratore e il Collegio dei
revisori.
Tabella 16:
Azienda Regionale Agricola di Alberese
Soggetto pubblico economico fornito di personalità giuridica (art. 1 comma 2)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 1 comma 2)
AUTONOMIA GESTIONALE SI
(art. 1 comma 2)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(artt. 15 e 16)
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 17 comma 3)
Codice Civile e leggi in materia
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 1 comma 2)
Rafforzato dall’art. 18
INDEBITAMENTO Non escluso espressamente
L’ultimo comma dell’art. 17 disciplina la contabilità dell'Azienda prevedendo che
venga tenuta secondo il disposto del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
L’art. 5 elenca le attribuzioni dell’amministratore. Tra queste rientra l’obbligo di
presentare alla Giunta Regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta di
piano delle attività e il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il
bilancio di esercizio dell’Azienda. Il piano di attività deve essere composto dal piano
pluriennale, dalla relazione sulla situazione economica e patrimoniale e dal piano
annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale dispone annualmente in ordine agli
investimenti da effettuarsi in un arco temporale di cinque anni, specificandone il
42
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
finanziamento ed esponendone infine gli effetti economici attesi sulla gestione. Il
piano di attività deve inoltre rappresentare distintamente i documenti relativi alle
diverse attività dell’Azienda oltre ad indicare specificatamente le iniziative che si
intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di
partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti.
Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla
stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei
revisori, è trasmesso alla Giunta Regionale dall’Amministratore entro il termine sopra
menzionato.
Le competenze della Regione Toscana in materia di bilancio sono individuate dall’art.
11 ed in particolare:
a) La Giunta Regionale trasmette il piano di attività alla commissione consiliare
competente la quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento. Ottenuto il
parere o decorso tale termine, la Giunta Regionale può procedere all’approvazione
dello stesso.
b) La Giunta Regionale approva, previo parere del Consiglio Regionale, entro
sessanta giorni dal ricevimento il bilancio di previsione e della documentazione
allegata.
c) La Giunta Regionale invia al Consiglio Regionale il bilancio di esercizio e la
relativa documentazione allegata per l’approvazione.
Tabella 17:
Bilancio di previsione
Organo competente all’adozione Amministratore
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del Collegio dei revisori,
Piano di attività:
piano pluriennale
relazione sulla situazione economica e patrimoniale
piano annuale colturale e di attività
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
(il termine è invece 30 gg. per il piano di attività)
43
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art. 17 già richiamato in precedenza disciplina anche le forme di finanziamento e
prescrive nello specifico che gli eventuali utili di gestione siano destinati ad
investimenti migliorativi del patrimonio dell'Azienda la cui autonomia patrimoniale è
rafforzata nel seguente art. 18.
Tabella 18:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Amministratore
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del Collegio dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.).
L’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.) è stata istituita
con la L.R. 26-07-2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.
Come specificato al primo comma dell’art. 10 l’A.R.D.S.U. è un Ente dipendente dalla
Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di
proprio patrimonio e di proprio personale.
L'Azienda opera in collaborazione con le Università e con gli istituti di alta
formazione, specializzazione e perfezionamento aventi sede nel territorio della regione
al fine compiere le attività ad essa affidate dal precedente art. 9 quali in sintesi gli
interventi realizzati “avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema
universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli
aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi
servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio
ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di
orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego” (comma 1). Il Piano di
44
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
indirizzo generale integrato (comma 2) ne dettaglia le modalità di intervento e di
erogazione (comma 3).
Sono organi dell’agenzia ai sensi dell’art. 10 comma 4 il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori.
Tabella 19:
Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 10)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 10 comma 1)
AUTONOMIA GESTIONALE SI
(art. 10 comma 1)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 10 comma 1) Ribadita dall’art. 10 comma 9
AUTONOMIA CONTABILE Non specificata
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 10 comma 9 lettera c)
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 10 comma 1)
INDEBITAMENTO CONSENTITO
(art. 10 comma 9 lettera d)
Ammesso esclusivamente per il
finanziamento di spese di investimento
L’art. 10 ammettendo che il finanziamento dell'Azienda sia assicurato, oltre che gli
stanziamenti della Regione Toscana stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle
apposite Unità previsionali di base (U.P.B.), tra gli altri, anche mediante entrate
proprie ammette che via sia autonomia finanziaria e consente inoltre che vi sia
possibilità di indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di
investimento.
Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo la Giunta Regionale approva il bilancio
previsionale economico dell'Azienda, con l'allegato piano di attività annuale, previa
espressione del parere del Consiglio Regionale.
Per quanto concerne il bilancio di esercizio non si trova esaurientemente normata la
disciplina dei soggetti competenti alla sua adozione e sui termini del procedimento. Su
tale argomento è esplicitamente previsto all’art. 10-quinquies comma 4 che la
Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario26
esprima un parere.
26
Disciplinato dalla L.R. 26-07-2002 n. 32 art. 10-quinquies comma 4 “Istituzione della Conferenza regionale
per il diritto allo studio universitario”: la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario è istituita
“Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle
Università…”.
45
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Tabella 20:
Bilancio di previsione
Organo competente all’adozione Non specificato
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti Relazione del Collegio dei revisori,
Piano di attività annuale
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione Non specificato
Tabella 21:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Non specificato
Termine per l’adozione Non specificato
Allegati Relazione del Collegio dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario
Termine per l’approvazione Non specificato
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo
sviluppo sostenibile – La.M.Ma.
Il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile – La.M.Ma. è stato istituito con la L.R. 23-02-2005 n. 35 “Costituzione del
consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile – La.M.Ma.” e successivamente normato dalla L.R. 17-07-2009 n. 39
“Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma.”.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 1 il La.M.Ma. è un Ente dipendente della
Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa e contabile.
Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (C.N.R.), gli Enti pubblici territoriali, le Università e gli altri Enti pubblici di
46
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del La.M.Ma. (L.R. 17-07-2009 n. 39,
art. 2 comma 2).
Tabella 22:
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile – La.M.Ma.
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 comma 1)
AUTONOMIA FINANZIARIA Non esclusa
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 2 comma 1)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 2 comma 1) Confermato dall’art. 15 comma 1
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 2 comma 1)
AUTONOMIA PATRIMONIALE Non escluso
INDEBITAMENTO Non escluso
Il comma 3 dispone che il consorzio svolga, senza scopo di lucro, le attività indicate
dal successivo art. 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del
consorzio medesimo quali27
:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia,
climatologia, idrologia e oceanografia, fornendo in particolare previsioni
meteorologiche alla Regione;
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli
finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo
studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela
dell'ambiente e del territorio;
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e
sostegno dell'innovazione nei processi produttivi.
Ai sensi dell’art. 7 sono organi del La.M.Ma. l'assemblea dei soci, il comitato tecnico-
scientifico, l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori.
Per quanto concerne i documenti contabili riepilogativi a preventivo e consuntivo l’art.
14 dispone che ogni anno entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
27
Punti ripresi dalla L.R. 17-07-2009 n. 39 art. 4 “Attività del consorzio”.
47
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
riferimento l'assemblea dei soci adotti e trasmetta alla Giunta Regionale il bilancio
preventivo economico, composto dal conto economico, della nota integrativa e del
piano annuale degli investimenti, unitamente alla la relazione del collegio dei revisori
e deve essere corredato da una relazione dell'Amministratore unico che evidenzi i
rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.
Entro 60 giorni dal ricevimento, e previa acquisizione del parere del Consiglio
Regionale, la Giunta Regionale provvede all'approvazione del bilancio preventivo
economico.
Analogamente ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
l'assemblea dei soci deve adottare e trasmettere alla Giunta Regionale il bilancio di
esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa e redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e segg. del Codice Civile.
Deve inoltre essere corredato da una relazione dell'Amministratore unico che
evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere e
dalla relazione del collegio dei revisori.
La Giunta Regionale lo inoltra successivamente al Consiglio Regionale per
l’approvazione da effettuarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.
Tabella 23:
Bilancio di previsione annuale
Organo competente all’adozione Assemblea dei soci
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del collegio dei revisori,
Piano annuale degli investimenti,
Relazione dell'Amministratore unico
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
L’art. 14 prescrive inoltre che venga accantonato a riserva l'eventuale risultato positivo
di esercizio e che il 20 % dell'accantonamento a riserva venga reso indisponibile per
ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi consentendo, previa autorizzazione
dell'assemblea dei soci, di destinare la parte restante a investimenti o per iniziative
straordinarie per il funzionamento del consorzio.
48
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
L’art. 13 non prevede espressamente che il La.M.Ma. abbia autonomia finanziaria ed il
contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati assume il ruolo
di fonte finanziaria unica.
L’art. 15 concernete poi la disciplina del personale conferma l’autonomia
organizzativa del La.M.Ma. prevedendone un autonomo ruolo organico.
Si nota infine come nella L.R. 17-07-2009 n. 39 non vi sia articolo alcuno che
disciplini l’autonomia patrimoniale e l’indebitamento.
Tabella 24:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Assemblea dei soci
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del collegio dei revisori,
Relazione dell'Amministratore unico
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.).
L’Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) è stato istituito con la L.R. 28-10-2011 n.
54 “Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione
dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.)”.
Come specificato nell’art. 2 comma 2 l' E.A.U.T è Ente pubblico economico dotato di
personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio
proprio e deve:
a) perseguire l'equilibrio economico finanziario;
b) rispondere ai principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza
nell'organizzazione e nel funzionamento.
Tale Ente è stato costituito dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria “al fine di
assicurare la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali
realizzate dall'Ente irriguo Umbro-Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la
49
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalenza irriguo, istituiscono l'Ente
Acque Umbre-Toscane di seguito denominato E.A.U.T., con sede legale e
amministrativa ad Arezzo” (art. 2 comma 1).
Tabella 25:
Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 comma 2)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 2 comma 2)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 13 comma 1)
AUTONOMIA GESTIONALE SI
(art. 2 comma 2)
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 10 comma 4) Codice Civile
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 12)
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 2 comma 2) Confermato dall’art. 4
INDEBITAMENTO CONSENTITO
(art. 12)
Ammesso esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento
e con limitazione
Le attività istituzionali dell'E.A.U.T. si raccordano con gli obiettivi ed indirizzi
programmatici delle Regioni Umbria e Toscana (art. 2 comma 3) e svolge le seguenti28
funzioni come specificate dall’art. 3:
a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione
delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e
manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;
b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione
delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e
manutenzione, nell'ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria;
c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni
Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;
d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio
di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la
produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni
28
Punti ripresi dalla L.R. 28-10-2011 n. 54 art. 3 “Funzioni”.
50
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Toscana e Umbria, nonché ad interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso
affidati da enti locali territoriali;
e) gestione delle opere di cui alla lettera d), su incarico dei soggetti ivi previsti;
f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto
previsto alla lettera a), b) e d).
Ai sensi dell’art. 5 sono organi dell’E.A.U.T. il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.
L’art. 10 della legge istitutiva dell’E.A.U.T. disciplina il programma delle attività, il
bilancio e la contabilità prescrive che ogni anno entro il 31 ottobre il Consiglio di
Amministrazione adotti il programma annuale delle attività, il piano triennale degli
investimenti da realizzare con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento, il
bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e la relazione illustrativa.
L’E.A.U.T. deve predisporre un proprio regolamento di contabilità in coerenza con le
norme del Codice Civile prevedendo una disciplina delle modalità di realizzazione del
controllo di gestione ed esporre i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi
erogati.
Il bilancio di esercizio deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il
30 aprile di ogni anno, deve essere redatto ai sensi degli articoli 2423 e segg. del
Codice Civile, ed accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo stato di
realizzazione degli investimenti.
Tutti gli atti sopraccitati unitamente ad una relazione del collegio dei revisori devono
essere trasmessi alle Regioni Toscana e Umbria per la loro approvazione.
Tabella 26:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Consiglio di Amministrazione
Termine per l’adozione 31 ottobre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del collegio dei revisori,
Programma annuale delle attività,
Piano triennale degli investimenti,
Relazione illustrativa
Organo competente all’approvazione Regioni Toscana e Umbria (Giunta Regionale*)
Altri pareri (Consiglio Regionale*)
Termine per l’approvazione Non specificato
* Non specificato.
51
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Tabella 27:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Consiglio di Amministrazione
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del collegio dei revisori
Organo competente all’approvazione Regioni Toscana e Umbria (Consiglio Regionale*)
Altri pareri
Termine per l’approvazione Non specificato
* Non specificato.
L’art. 12 concernente il finanziamento ammette che l’Ente abbia autonomia finanziaria
costituita dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di cui all’art. 3
della legge istitutiva.
L’art. 4 conferma che l'EAUT ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e
l’art. 12 consente l’indebitamento specificamente per il finanziamento di spese di
investimento e prescrivendo inoltre che il totale degli oneri finanziari non ecceda il
limite del 20 % i ricavi dell'attività caratteristica risultanti dalla media dei bilanci di
esercizio degli ultimi tre anni approvati.
Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Gli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli sono stati istituiti con la L.R. 16-03-1994 n. 24: “Istituzione
degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”.
Come esposto all’art. 1 gli enti di diritto pubblico denominati «Ente-Parco Regionale
della Maremma» e «Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli» garantiscono il conseguimento delle finalità del Parco della Maremma
e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, tramite la programmazione e la
gestione delle loro attività.
Sono organi degli enti parco ai sensi dell’art. 3:
52
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio regionale unico dei revisori29
;
d) la Comunità del parco.
In particolare il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco30
, il regolamento del
Parco, il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i
piani di gestione, le modifiche dello Statuto ed esercita le ulteriori funzioni
attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.
Tabella 28:
Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli.
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 6 comma 5, art. 12 comma 3)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 25)
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 26-bis comma 9) Codice Civile
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 27)
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 26) Confermato dall’art. 27 lettera d,e
INDEBITAMENTO Non escluso espressamente
L’art. 26 dispone che gli enti parco abbiano un proprio patrimonio costituito da beni
immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati con ciò assicurando
autonomia patrimoniale.
L’art. 26-bis reca disposizioni relative alla contabilità e il bilancio. Il primo comma
prevede che gli enti parco adottino un sistema di contabilità economico-patrimoniale
mentre il nono comma concede la possibilità di adottare un proprio regolamento
interno di contabilità in coerenza con le norme del Codice Civile.
29
Disciplinato dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 8 comma 1 “Collegio regionale unico dei revisori”: Il controllo
sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti, comune a
tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi”. 30 Disciplinato dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 13 “Piano per il parco”: i piano per il parco “hanno valore di
piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi
livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti”.
53
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Ogni anno entro il 30 novembre il Consiglio direttivo deve adottare il bilancio
preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa.
Entro il 30 aprile di ogni anno invece lo stesso adotta il bilancio di esercizio, formato
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e che deve essere
accompagnato da una relazione sulla gestione.
I bilanci successivamente la loro adozione devono essere trasmessi dal Consiglio
direttivo alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta Regionale
per l’esame istruttorio corredandoli della relazione del collegio regionale unico dei
revisori.
Una volta acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente
all’espressione del parere da parte del Consiglio Regionale la Giunta Regionale
approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico. Se ciò non
avviene entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento l’ente parco
può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni
mese di pendenza del procedimento ad eccezione di spese obbligatorie, indivisibili o
necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.
Per quanto concerne il bilancio di esercizio la Giunta Regionale dopo aver acquisito il
parere della Comunità del parco trasmette la documentazione per l’approvazione al
Consiglio Regionale e, se tale parere non viene espresso entro quarantacinque giorni la
Giunta Regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza.
L’art 27 specificando, tra le altre, che costituiscono entrate degli enti da destinare al
conseguimento dei fini istitutivi i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro
e gli eventuali redditi patrimoniali, rafforza ulteriormente l’autonomia patrimoniale e
concede ampia autonomia finanziaria laddove elenca le seguenti tipologie di entrata
consistenti in31
:
1) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi
forniti dall'ente;
2) i proventi di attività commerciali e promozionali;
31
Punti ripresi dalla L.R. 16-03-1994 n. 24 art. 27 “Entrate degli Enti parco”.
54
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
3) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei
provvedimenti emanati dall'ente;
4) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.
Tabella 29:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Consiglio direttivo
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del collegio regionale unico dei revisori,
Relazione previsionale e programmatica,
Piano triennale degli investimenti,
Relazione illustrativa
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Comunità del parco,
Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione
Non è previsto alcun termine (entro il 31 dicembre dell’anno
successivo per non andare in esercizio straordinario per ogni
mese di pendenza del procedimento)
Tabella 30:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Consiglio direttivo
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del collegio regionale unico dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri Comunità del parco
Termine per l’approvazione
Non è previsto alcun termine (la Giunta Regionale procede
comunque all’adozione degli atti di sua competenza oltre i
45 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di
assenza dei pareri)
Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”.
L’Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane” è stato istituito con la
L.R. 11-08-1997 n. 65 “Istituzione dell’ente per la gestione del Parco regionale delle
Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio”.
L'ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane e persegue il
miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei
55
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato
rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
Ai sensi dell’art. 3 sono organi dell’Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio regionale unico dei revisori;
d) la Comunità del Parco.
Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco32
, il regolamento del Parco, il bilancio
preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i piani di gestione, le
modifiche dello Statuto ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da
questo non attribuite ad altri organi.
Tabella 31:
Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”.
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
(art. 6 comma 5, art. 11 comma 3)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
(art. 22)
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 23-ter comma 8) Codice Civile
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
(art. 25)
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
(art. 23)
INDEBITAMENTO CONSENTITO
Come esposto all’art. 23 l'ente ha un proprio patrimonio mentre l’art. 23-ter al comma
8 dispone che l’ente parco adotti un proprio regolamento interno di contabilità in
coerenza con le norme del Codice Civile.
Per quanto concerne l’adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di
esercizio si segue lo stesso percorso in precedenza descritto per gli enti parco per la
gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli.
32
Disciplinato dall’art. 14 “Piano per il parco”.
56
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Similmente l’art. 25 specificando, tra le altre, che costituiscono entrate dell’Ente da
destinare al conseguimento dei fini istitutivi i lasciti, le donazioni e le erogazioni
liberali in denaro e gli eventuali redditi patrimoniali, rafforza ulteriormente
l’autonomia patrimoniale e concede ampia autonomia finanziaria laddove elenca le
seguenti tipologie di entrata consistenti in33
:
1) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei
servizi forniti dall'ente;
2) i proventi di attività commerciali e promozionali;
3) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei
provvedimenti emanati dall'ente;
4) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.
Tabella 32:
Bilancio di previsione annuale e pluriennale
Organo competente all’adozione Consiglio direttivo
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del collegio regionale unico dei revisori,
Relazione previsionale e programmatica,
Piano triennale degli investimenti,
Relazione illustrativa
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Comunità del parco,
Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione
Non è previsto alcun termine (entro il 31 dicembre dell’anno
successivo per non andare in esercizio straordinario per ogni
mese di pendenza del procedimento)
Tabella 33:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Consiglio direttivo
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del collegio regionale unico dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri Comunità del parco
Termine per l’approvazione
Non è previsto alcun termine (la Giunta Regionale procede
comunque all’adozione degli atti di sua competenza oltre i
45 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di
assenza dei pareri)
33
Punti ripresi dalla L.R. 11-08-1997 n. 65 art. 25 “Entrate dell’Ente”.
57
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Agenzia regionale per la programmazione economica della Toscana
(I.R.P.E.T.).
L’Agenzia regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) è
stata istituita con la L.R. 29-07-1996 n. 59 “Ordinamento dell'I.R.P.E.T.”.
A norma dell’art. 1 comma 2, l'Istituto è un Ente di consulenza sia per la Giunta che
per il Consiglio Regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia
di programmazione indicati nel successivo art. 2 quali34
:
a) lo studio della struttura socio-economica regionale e delle sue trasformazioni,
degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei
relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica
delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di
indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c).
b) Inoltre l'Istituto, nell'ambito delle medesime materie, e compatibilmente con i
compiti elencati in precedenza, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e
consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
c) Infine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l'istituto:
a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti
specializzati, dipartimenti universitari;
b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto
dell'attività dell'Istituto.
L’I.R.P.E.T. è un Ente di consulenza per la Giunta ed il Consiglio Regionale per le
materie di propria competenza affidatele dalla legge. Diversamente dalle leggi
istitutive di altri enti pubblici dipendenti dalla Regione Toscana la L.R. 29-07-1996 n.
59 non dispone chiaramente di alcuna forma di autonomia tuttavia è possibile ricavare
34
Punti ripresi dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 2 “Compiti”.
58
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
utili indicazioni in tal senso dall’analisi degli articoli che disciplinano le competenze
del Direttore (art. 9) ed il finanziamento, l’esercizio finanziario e la contabilità (art.
19).
Tabella 34:
Agenzia regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 comma 2)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA SI
Desumibile dall’art. 9 comma 4 lettera d Confermato dall’art. 17 comma 1 lettera a
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA SI
Desumibile dall’art. 9 comma 4 lettera e Confermato dall’art. 17 comma 1 lettera c
AUTONOMIA CONTABILE SI
(art. 17 comma 1 lettera d)
AUTONOMIA FINANZIARIA SI
Desumibile dall’art. 19 comma 1 lettera
b
AUTONOMIA PATRIMONIALE SI
Desumibile dall’art. 9 comma 1 lettera f
INDEBITAMENTO Non escluso espressamente
Ai sensi dell’art. 3 sono organi dell’I.R.P.E.T.:
b) il Comitato di indirizzo e controllo35
;
c) il Direttore;
d) il Comitato scientifico36
;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
E’ prevista inoltre la presenza di una Conferenza consultiva, disciplinata dall’art. 10-
bis, che può esprimere il proprio parere sul programma pluriennale e sul programma
annuale di attività.
Tra le competenze del Direttore di cui all’art. 9 comma 4 rientrano in particolare37
:
a) la predisposizione del programma pluriennale e annuale al Comitato di
indirizzo e controllo;
b) l’elaborazione della relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) l’adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio;
35
Disciplinato dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 4 “Comitato di indirizzo e controllo: composizione e
funzionamento” e art. 5 “Comitato di indirizzo e controllo: competenze”.
36 Disciplinato dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 10 “Comitato scientifico”: “Il Comitato scientifico è composto
da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto” ed ha “il compito di
esprimere: a) parere preventivo sul programma pluriennale ed annuale di attività; b) valutazioni sui principali
studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione; c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal
Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche”. 37
Punti ripresi dalla L.R. 29-07-1996 n. 59 art. 9 comma 4 “Direttore”.
59
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
d) l’approvazione dei regolamenti dell’Istituto;
e) l’approvazione della pianta organica, l’organizzazione dei servizi e l’adozione
dei provvedimenti relativi al personale;
f) l’accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
Da tali attribuzioni affidate al Direttore discende che l’Ente goda di autonomia
amministrativa, organizzativa e patrimoniale. L’art. 17 concernente i regolamenti
conferma l’autonomia amministrativa e organizzativa e dispone quella contabile
prevedendo che l’I.R.P.E.T. adotti un regolamento proprio che disciplini modalità e i
criteri di contabilità.
Entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento il bilancio
preventivo economico (cui si aggiungono in allegato i programmi pluriennale ed
annuale di attività) deve essere adottato dal direttore dell’Istituto e poi approvato dalla
Giunta Regionale entro il 31 gennaio successivo, acquisito il parere del Consiglio
Regionale.
Il bilancio di esercizio infine deve essere adottato entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce dal direttore dell’Istituto ed approvato dal Consiglio
Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istruttoria predisposta dalla
Giunta Regionale.
Al bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio devono essere allegate le
relazioni del Collegio dei revisori dei conti che ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c è
tenuto a presentare con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della gestione
finanziaria e amministrativa dell'agenzia alla Giunta Regionale.
L’art. 19 che disciplina il finanziamento, l’esercizio finanziario e la contabilità prevede
che la Regione contribuisca al funzionamento e alle attività dell’I.R.P.E.T. per un
importo determinato annualmente dalla legge di bilancio.
Tuttavia si prevede inoltre che l’Ente possa disporre anche dei proventi derivanti da
attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati (comma 1 lettera b) con ciò
denotando una forma di autonomia finanziaria.
60
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Per quanto concerne l’autonomia patrimoniale le competenze del Comitato di indirizzo
e controllo38
di cui all’art. 5 e del Direttore di cui all’art. 9 inducono a ritenere
ammissibile una tale autonomia.
Tabella 35:
Bilancio di previsione
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 novembre dell’anno precedente
Allegati e ulteriori documenti
Relazione del Collegio dei revisori,
Programma annuale delle attività,
Programma pluriennale delle attività
Organo competente all’approvazione Giunta Regionale
Altri pareri Consiglio Regionale
Termine per l’approvazione Entro il 31 gennaio dell’anno successivo
Tabella 36:
Bilancio di esercizio
Organo competente all’adozione Direttore
Termine per l’adozione 30 aprile dell’anno successivo
Allegati Relazione del Collegio dei revisori
Organo competente all’approvazione Consiglio Regionale
Altri pareri
Termine per l’approvazione 60 gg. dal ricevimento della documentazione
3) La Governance economico-finanziaria degli Enti dipendenti della
Regione Toscana.
Sensibili sono state le modificazioni introdotte dalla L.R. 65/2010, L.R. 66/2011, e da
ultimo dalla L.R. 77/2012, nonché dagli ulteriori documenti e direttive da queste
promananti, che a più riprese hanno introdotto riforme contabili (principi e
disposizioni per la redazione dei bilanci), misure di contenimento della spesa,
adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti al fine di
raggiungere una tendenziale armonizzazione e omogeneità nella documentazione,
38
Disciplinato dalla L.R. 29-07-1996 n. 59, art. 5 comma 3 lettera h “Comitato di indirizzo e controllo:
competenze”: il Comitato di indirizzo e controllo “delibera in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni,
contributi”. L.R. 29-07-1996 n. 59, art 9 comma 4 lettera f: il Direttore “dispone in ordine alla accettazione di
donazioni, oblazioni, contributi”.
61
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
nelle informazioni, nelle tempistiche e procedure. Talvolta tali disposizioni hanno
colmato il silenzio degli statuti su taluni aspetti andando così ad integrarli.
Si addiviene dunque ad un ruolo di indirizzo e controllo della Regione Toscana il più
possibile standardizzato ed equanime nei confronti delle diverse gestioni degli Enti
dipendenti si pensi ad esempio, all’autonomia finanziaria e patrimoniale, pur varia, ma
sempre mitigata dalla L.R. 65/2010 art. 8 “Indirizzi per il ricorso ad operazioni
finanziarie e patrimoniali” oppure alla determinazione del contributo annuale ordinario
definito annualmente con legge di bilancio e non più “cristallizzato” aprioristicamente
e in modo particolare nei rispettivi statuti di ciascun Ente.
Nel quadro dunque di una Governance economico finanziaria possiamo distinguere la
fase precedente di indirizzo e una fase susseguente di controllo nell’ambito della quale
sono coinvolti più attori con diversi compiti.
Per quanto attiene la prima fase, ad attuazione della L.R. 65/2010, rientra
l’approvazione dei “Principi contabili per gli Enti strumentali della Regione Toscana”
che, nell’accezione partecipata del termine governance come anticipato
nell’introduzione al presente elaborato, è stata il frutto di uno step procedurale
condiviso con gli Enti che è utile ripercorrere.
Per quanto concerne la seconda fase si approfondirà l’espletamento della procedura di
controllo dell’Ente regionale che trae avvio dalla documentazione di bilancio
predisposta dai Direttori Generali/Amministratori e Collegi dei revisori,
all’approvazione finale, transitando per gli step del percorso istruttorio.
La delibera di Giunta n. 13 del 14/01/2013: i Principi Contabili per gli Enti
strumentali della Regione Toscana.
Al fine di ottemperare al disposto dell’art. 4 della L.R. 65/2010 come modificata
dall’art. 6 della L.R. 66/2011, sono state elaborate nuove direttive per la elaborazione
dei documenti obbligatori dell’informativa di bilancio, al duplice scopo di “migliorare
l’unitarietà dell’azione di governance” e “conseguire un risparmio di risorse
62
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
finanziarie e umane”, quale output del seguente processo di formazione composto di
tre step:
Condivisione con le strutture interne alla Regione Toscana (Direzioni Generali
e Settori competenti per materia) e dunque costituire un primo gruppo di lavoro per
l’elaborazione di una bozza di documento;
condivisione dei risultati dello step precedente con gli Enti dipendenti e i loro
collegi di revisione al fine di apportare ulteriori modifiche e miglioramenti;
approvazione della delibera di Giunta.
Un primo gruppo39
di lavoro si è costituito nella seduta del Comitato Tecnico di
Direzione, organo di coordinamento delle Direzioni (d’ora in poi C.T.D.), del 2
febbraio 2012 allo scopo di “Individuare i presupposti e i contenuti degli atti
deliberativi relativi all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti
dipendenti e di ogni altro Ente e/o organismo nei confronti dei quali la Regione
Toscana esercita un controllo finanziario”.
Frutto di tale gruppo di lavoro è stata una relazione alla base dell’elaborazione del
documento “Principi contabili per gli Enti strumentali della Regione Toscana” che è
stato successivamente concertato nei contenuti con i Direttori Generali degli Enti
dipendenti e i Presidenti dei collegi di revisione40
. Sono seguiti ulteriori incontri41
con
i responsabili delle aree bilancio al fine di approfondire il contenuto del documento,
approfondire eventuali criticità o difficoltà di applicazione, fornire delucidazioni e
chiarimenti, accogliere suggerimenti e modifiche.
In data 20 novembre 2012 si è giunti alla formulazione definitiva e la seduta di Giunta
del 14 gennaio 2013 ha approvato la delibera n. 13 avente ad oggetto, “Enti dipendenti
della Regione Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono
l’informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all’art. 4
39
A tale gruppo hanno partecipato i responsabili o rappresentati della D.G. Presidenza, D.G. Organizzazione e
Risorse (struttura in cui era precedentemente inquadrato il Settore Programmazione e Controllo Finanziario),
l’Avvocatura, D.G. Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità, D.G. Competitività e D.G. Diritti di
cittadinanza e Coesione sociale. Sono seguiti tre incontri (14 febbraio, 27 febbraio, 20 marzo 2012) al termine
dei quali è stata presentata una relazione finale contenente una disamina completa delle tipologie di controllo,
delle procedure e competenze riportando in ultimo proposte di intervento al fine di dare attuazione alla L.R.
66/2011. 40
Incontro tenutosi a Palazzo Strozzi Sacrati il 3 ottobre 2012. 41
Incontri tecnici tenutisi presso gli uffici della struttura di D.G. Presidenza competente per materia nei giorni 4
e 5 ottobre 2012.
63
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 – Legge Finanziaria per l’anno 2011 –
come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66”.
Le direttive della delibera saranno da applicarsi42
a partire dal 01 gennaio 2013 (già
dall’adozione del bilancio di esercizio 2012) a A.P.E.T., A.R.P.A.T., I.R.P.E.T.,
A.R.D.S.U., A.R.S., A.R.T.E.A., Consorzio La.M.Ma., Autorità portuale regionale e
dal 01 gennaio 2014 (già dall’adozione del bilancio preventivo 2014) all’Ente parco
regionale della Maremma, Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane (che sino
ad allora adottano una contabilità finanziaria come previsto per gli Enti locali).
La delibera di Giunta n. 13 del 14/01/2013 “Enti dipendenti della Regione Toscana:
direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di
Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all'art. 4 comma 1 della
L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 - come modificata
dalla L.R. 27 dicembre 2011, n.66”, cui si rimanda per maggiore approfondimento,
espone dunque le linee guida della Regione Toscana in tema di redazione dei bilanci
cui devono attenersi gli Enti dipendenti ed è corredata di quattro allegati:
1) Principi Contabili per gli Enti strumentali della Regione Toscana;
2) Nota Integrativa;
3) Relazioni dell’Organo di Amministrazione allegate ai bilanci preventivi e
consuntivi;
4) Programmazione e rendicontazione degli investimenti.
Per quanto concerne il primo punto i dodici43
principi contabili sono stati elaborati
sulla scorta dell’esperienza delle aziende sanitarie regionali, le quali si riferiscono ai
42 Per quanto concerne l’Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.), costituito d’intesa tra la Regione Toscana e la
Regione Umbria cui lo statuto ne affida congiuntamente la vigilanza ed il controllo, tale delibera si è posta come
modello di riferimento per l’approvazione del regolamento di contabilità dell’ente stesso che continuerà ad
applicare gli artt. 2423 e segg. del Codice Civile. Nella seduta di Giunta del 09/11/2012 è stata approvata la proposta di legge n. 7 nella quale si prevede che
l’azienda Regionale Agricola di Alberese assuma la nuova denominazione di “Terre Regionali Toscana” in
qualità di soggetto pubblico non economico e con la previsione di assegnazione di nuove finalità istituzionali. Le
disposizioni della delibera n. 13 del 14/01/2013 saranno dunque applicate al nuovo Ente e ne costituiscono un
modello di riferimento per la redazione dei documenti di bilancio.
43
I principi sono i seguenti: principio n.1 Schemi di Bilancio, principio n.2 Immobilizzazioni Immateriali,
principio n.3 Immobilizzazioni Materiali, principio n.4 Rimanenze, principio n.5 Crediti, principio n.6
64
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, e per ciascuno di essi ne sono stati definiti i seguenti aspetti come esposto
nella seguente tabella:
Tabella 37:
POSTA CONTABILE
natura: definizione della posta di bilancio
contabilizzazione: modalità di rilevazione dei fatti di gestione
fonti normative: indicazione delle leggi, regolamenti, circolari
e principi che disciplinano il trattamento contabile dei fatti di
gestione riguardanti la posta di bilancio
RENDICONTAZIONE
(CONTENUTO
DELL’INFORMAZIONE DA
TRASMETTERE)
il criterio di valutazione da utilizzarsi per la singola posta
l’informativa supplementare da rendere al lettore del bilancio
per favorire la
comprensione degli aspetti più significativi della gestione
Gli schemi di bilancio di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono quelli previsti
dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e, al contrario della Nota Integrativa che può
essere modificata per consentire una maggiore informativa, non sono derogabili
dall’Ente dipendente se non tramite apposita delibera di Giunta: il complesso delle
disposizioni è rigidamente definito ma ammette modifiche solo se concertate con i
competenti uffici della Regione Toscana sulla base di specifiche esigenze.
La Nota Integrativa e la Relazioni dell’Organo di Amministrazione ( da allegare ai
bilanci preventivi e consuntivi) sono proposti dettagliatamente agli Enti dipendenti.
L’allegato n. 4 infine contribuisce ad un miglioramento dell’efficienza dei competenti
uffici regionali nella fase di controllo
Adempimenti propedeutici alla fase di controllo.
Il controllo effettuato dalle strutture regionali è distinto dal controllo contabile di
competenza del Collegio dei revisori e si basa unicamente sugli atti di bilancio e
Disponibilità Liquide, principio n.7 Ratei e Risconti, principio n.8 Conti d’Ordine, principio n.9 Patrimonio
Netto, principio n.10 Fondi per Rischi e Oneri, principio n.11 Debiti, principio n.12 I Contributi Pubblici.
65
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
relativi allegati, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriore documentazione.
La responsabilità della corrispondenza dei fatti di gestione con la tenuta della
contabilità è infatti di spettanza esclusiva della direzione aziendale e del Collegio dei
revisori.
E’ utile dunque approfondire il ruolo del Collegio dei revisori nell’ambito del
controllo44
degli Enti dipendenti in via di transizione verso un sistema di contabilità di
tipo economico-patrimoniale (per cui le norme applicabili sono quelle del Codice
Civile). Da come si evince dalla tabella 1 esposta in Appendice, la principale funzione
svolta dal Collegio dei revisori è quella di vigilanza sulla regolarità, intesa come
legittimità, amministrativa, contabile e finanziaria nelle operazioni di gestione degli
Enti; il Collegio dei revisori, il cui controllo è ispirato45
dagli artt. 2403 e 2409 ter, è
chiamato dunque a produrre il proprio parere sui documenti di bilancio (relazione sia
al bilancio di previsione annuale sia al bilancio di esercizio sia su altri atti). Inoltre il
Collegio dei revisori può essere chiamato talvolta a presentare semestralmente ulteriori
relazioni aventi ad oggetto la gestione amministrativa e finanziaria degli Enti
sottoposti alla loro attività di controllo ed anche ad avanzare, se necessario,
osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta Regionale con ciò
evidenziando anche una caratteristica di organo propositivo.
La relazione46
del Collegio dei revisori deve essere allegata al bilancio di previsione
annuale e al bilancio di esercizio che, anche per gli Enti pubblici, devono essere redatti
ai sensi degli artt. 2423 e sgg. e sono perciò composti dallo Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
44
Oltre al Collegio sindacale può esservi il revisore legale dei conti diverso da questi o la società di revisione. La
presenza di questi ultimi è prevista obbligatoriamente per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato
o quotate nei mercati regolamentati (art. 2409 bis del c.c.). Il controllo contabile da questi esercitato è descritto
dall’art. 2409 ter del c.c. Oltre a questi, nelle società di maggiore dimensione, si può aggiungere il servizio di
controllo interno.
Al Collegio sindacale e al revisore legale dei conti si applicano il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" e il Decreto Legislativo
del 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. 45
L’art. 2403 del c.c. dispone che il Collegio sindacale vigili “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. 46
Se il parere del Collegio dei revisori o della società di revisione è negativo si determina la irricevibilità
dell’atto da parte delle strutture della Regione Toscana e l’impossibilità di avviare l’iter di approvazione.
66
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Come disposto dal Principio n.1 dell’allegato n.4 della direttiva di Giunta n. 13 del
14/01/2013 il bilancio preventivo è composto dal Conto Economico (che deve
chiudersi in pareggio) e dal Piano degli Investimenti (o piano di attività) entrambi con
proiezione triennale. Unitamente al bilancio di previsione deve esservi allegata la
relazione del Collegio dei revisori focalizzata prioritariamente sull’equilibrio della
gestione e attendibilità delle previsioni.
Tali documenti costituiscono una preziosa base informativa che costituisce “ex ante” il
supporto strategico della futura gestione delle attività dell’Ente, e dei risultati attesi,
che il bilancio di previsione traduce in termini quantitativi di tipo monetario. Il
bilancio di previsione è dunque essenzialmente lo strumento principale di
programmazione delle attività dell’Ente sotto il profilo economico e finanziario, ed è
utile una sua analisi in termini di coerenza con gli obiettivi che vengono prefissi.
In linea generale per quanto concerne il bilancio di previsione annuale viene posto a
carico del Direttore/Amministratore l’obbligo di adottare con proprio provvedimento il
documento entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento e
l’obbligo di presentarlo tempestivamente, unitamente ai relativi allegati (relazione
dell’organo direttivo, Piano di attività) alla Giunta Regionale competente47
alla sua
adozione con delibera previo parere del Consiglio Regionale ed eventualmente di
ulteriori soggetti.
L’approvazione del bilancio di previsione annuale avviene entro 60 giorni dal
ricevimento della documentazione (Autorità portuale regionale, Azienda Regionale
Agricola di Alberese, A.P.E.T., A.R.P.A.T., A.R.S., A.R.T.E.A., I.R.P.E.T., Consorzio
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile –
La.M.Ma.), entro il 31 gennaio (I.R.P.E.T.) o non è specificato alcun termine (Enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”,
A.R.D.S.U., E.A.U.T.).
Come disposto dal Principio n.1 dell’allegato n.1 della direttiva di Giunta n. 13 del
14/01/2013 il bilancio di esercizio è composto dal Conto Economico, Stato
Patrimoniale e Nota Integrativa. I principi da osservare nella redazione del bilancio di
47
In ottemperanza all’art. 37 dello Statuto della Regione Toscana.
67
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
esercizio sono quelli dell’art. 2423 bis del Codice Civile e devono essere osservati i
seguenti postulati48
: prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali,
comprensibilità (chiarezza), neutralità, periodicità della misurazione del risultato
economico e del patrimonio aziendale, comparabilità, omogeneità, significatività e
rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, verificabilità
dell’informazione.
I principi e i postulati di cui sopra devono essere inoltre integrati con quelli contenuti
nell’allegato n.1 del D.lgs. n. 118 del 23.06.2012; tra questi il principio dell’equilibrio
di bilancio (n. 15) deve essere rigidamente applicato secondo la formulazione di legge.
Al bilancio di esercizio, documento di rendiconto delle risultanze della gestione, è
sempre allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti (elaborata nel rispetto
degli artt. 2403 e 2409 ter del Codice Civile e dei principi contabili). A queste il
Direttore dell’Ente allega la propria relazione sulla gestione, fatta eccezione per
A.R.P.A.T. e A.R.T.E.A. (cui è allegata la relazione del Direttore Generale), l’Autorità
portuale regionale (cui è allegata la relazione del Segretario Generale) e il Consorzio
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile –
La.M.Ma. (cui è invece allegata la relazione dell’Amministratore unico): le relazioni
costituiscono un’ulteriore esplicazione “ex post” del vertice direttivo aventi ad oggetto
le attività di gestione svolte nel corso dell’esercizio e dei risultati conseguiti in termini
quantitativi e qualitativi dei predetti Enti.
Per quanto concerne il bilancio di esercizio viene posto a carico sempre del Direttore
Generale/Amministratore unico l’obbligo di adottare con proprio provvedimento il
documento entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento e
l’obbligo di presentarlo tempestivamente, unitamente ai relativi allegati, alla Giunta
Regionale competente49
allo svolgimento dell’istruttoria base per la successiva
adozione del Consiglio Regionale con propria delibera.
L’approvazione del bilancio di esercizio avviene nel rispetto dell’iter di cui al
paragrafo successivo, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione (Autorità
portuale regionale, Azienda Regionale Agricola di Alberese, A.P.E.T., A.R.P.A.T.,
48
Punti ripresi dell’allegato n.1 della direttiva di Giunta n. 13 del 14/01/2013. 49
In ottemperanza all’art. 11 dello Statuto della Regione Toscana.
68
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
A.R.S., A.R.T.E.A., I.R.P.E.T., Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma.) o non è specificato alcun termine
(Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli, Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”,
A.R.D.S.U., E.A.U.T.).
Il Controllo delle strutture regionali: il Settore Programmazione e Controllo
Finanziario.
L’approvazione dei bilanci da parte della Regione Toscana in seguito all’istruttoria dei
propri uffici è condizione necessaria al perfezionamento dell’atto e subordinata al
buon esperimento dei controlli esperiti dalle diverse DD.GG. interessate dal processo e
raccordate nel C.T.D.:
a) il Settore competente per materia per l’Ente dipendente è responsabile
dell’istruttoria e della proposta di deliberazione di Giunta e compie una
ricognizione complessiva dell’attività svolta valutandone la coerenza con le
relative politiche di settore;
b) il Settore50
Programmazione e controllo finanziario della D.G. Presidenza
esprime, a questi e al C.T.D., il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, in
cui palesa le risultanze dell’attività di verifica sia in fase preventiva sia in fase
consuntiva della:
completezza formale e coerenza della documentazione pervenuta rispetto a
quella richiesta dalla legge;
coerenza con gli obiettivi economici e finanziari assegnati e rispetto dei principi
contabili approvati dalla Regione Toscana;
coerenza con le politiche di bilancio regionali e conciliazione con la contabilità
regionale;
adempimento ad eventuali raccomandazioni e prescrizioni.
50
Sono infatti competenze istituzionali del Settore, tra le altre, “l’esercizio dell’attività finanziaria regionale
relativa al monitoraggio delle partecipazioni della Regione in raccordo con le DD.GG. competenti. Svolgimento
delle funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le DD.GG. di Settore.
69
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
Oltre a ciò il Settore Programmazione e controllo finanziario effettua una analisi di
bilancio da inviare al Settore competente per materia, sovente unita al parere, il cui
percorso di formazione è sinteticamente illustrato nel riquadro sottostante: il parere
espresso dal settore costituisce dunque un documento completo in quanto è supportato
e corredato da verifiche di completezza della documentazione, coerenza dei contenuti
rispetto alla normativa vigente, analisi del bilancio.
Tabella 38:
Completezza della documentazione pervenuta.
Tabella riepilogativa dei valori di bilancio (attività e passività, costi e ricavi);
analisi di dettaglio delle componenti reddituali;
analisi di dettaglio delle componenti patrimoniali e finanziarie;
analisi del bilancio per indici51
.
Certificazione dei crediti verso la Regione Toscana.
Relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio ai sensi della L.R.
65/2010 e verifica degli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’art.2
comma 5.
Analisi dello stato di attuazione degli investimenti.
Proposta di destinazione dell’utile.
Conclusioni con osservazioni.
Parere del Settore Programmazione e controllo finanziario della D.G. Presidenza
Tra i passaggi che richiedono un maggiore sforzo di coordinamento e
approfondimento “time consuming” vi sono la certificazione dei crediti vantati
dall’Ente dipendente nei confronti della Regione (è necessaria una verifica di dettaglio
di ogni credito che deve trovare corrispondenza anche nella contabilità regionale), e
l’analisi dello stato di attuazione degli investimenti. Talvolta quest’ultima analisi è
risultata in passato particolarmente complessa a causa della non chiara indicazione
51 Gli indici/margini di bilancio sovente utilizzati sono i seguenti:
o Quoziente struttura primario = Patrimonio Netto – / Attivo Immobilizzato;
o Quoziente struttura secondaria = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) – / Attivo Immobilizzato;
o Autonomia finanziaria (indebitamento) = Capitale di terzi / Patrimonio Netto;
o Capitale Circolante Netto (disponibilità) = Attivo Circolante – / Passività Correnti = (Patrimonio Netto +
Passività Consolidate) – / Attivo Immobilizzato;
o Tesoreria secco (liquidità) = Disponibilità Liquide – / Passività Correnti;
o Indice di Rigidità degli impieghi = Attivo Immobilizzato /Attivo Circolante;
o Quoziente secondario di tesoreria = (Liquidità immediate + liquidità differite – rimanenze) / Totale passivo
corrente).
70
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
degli importi annuali, a valere sul finanziamento/stanziamento originario (ed
eventualmente anche successivo) effettivamente utilizzati e dei saldi corrispondenti
per ogni anno di attuazione dell’investimento. Ciò in passato è stato dovuto a una
diversa modalità di illustrazione52
(aggregazione e disaggregazione) delle diverse
attività tra preventivo e consuntivo tale da non rendere chiaramente distinguibili gli
importi relativi ad ogni singola azione. Tale difficoltà è stata risolta con le indicazioni
e i modelli (Appendice, figure 1 e 2) della delibera n. 13 del 14/01/2013 allegato n.4
cui si rimanda per maggiore approfondimento.
Per quanto concerne la certificazione dei crediti vantati dall’Ente dipendente nei
confronti della Regione permangono elementi di perplessità circa l’efficienza del
procedimento di verifica nell’ambito della formulazione del parere: sarebbe opportuno
effettuare ex-ante e separatamente tale verifica ed includere nel parere le relative
risultanze.
Si ricorda infine che il Settore Programmazione e controllo finanziario effettua anche
attività di analisi preventiva con riferimento agli atti, diversi dai bilanci, di cui all’art.
8 della L.R. 65/2010, nonché attività particolari per le quali è richiesta la
collaborazione da altri Settori della Regione Toscana in merito a gruppi di lavoro e
iniziative in cui sia necessaria la competenza in ambito economico finanziario.
Come si può agevolmente comprendere, in tali fasi del percorso istruttorio, può esservi
la richiesta di rinvio degli atti agli Enti dipendenti a causa di gravi incompletezze della
documentazione o gravi incoerenze rispetto alle analisi di cui sopra, quindi la necessità
di adozione di un nuovo bilancio. Tuttavia lo spirito di collaborazione tra i competenti
uffici della Regione Toscana e degli Enti ai fini del buon andamento della pubblica
amministrazione limita il concreto verificarsi di tale infausta soluzione.
Nella realtà, allo scopo di ben esperire l’iter burocratico, sono avviate dagli uffici
preposti attività propedeutiche che constano in una verifica della documentazione sotto
molteplici profili e che possono terminare in un parere da inoltrare alla Giunta di tipo
favorevole all’approvazione o, fattispecie più frequente, favorevole con
52
La difformità di illustrazione degli investimenti tra preventivo e consuntivo è stata causata da aggregazioni e
disaggregazioni delle attività di investimento, e dei relativi importi, sovente basata su criteri, benché
scientificamente coerenti, non consoni ad una agevole verifica economica.
71
CAPITOLO I: GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE TOSCANA.
raccomandazioni: il C.T.D. infatti raccoglie le risultanze dei Settori delle DD.GG.,
come sopra esposto, ed il Presidente esprime il parere53
all’approvazione del bilancio.
Il bilancio è in seguito definitivamente approvato con delibera di Giunta (bilanci
preventivi) o da questa inoltrato al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione
(bilanci consuntivi) e solo al termine di questa serie di step procedurali l’atto giunge al
suo definitivo perfezionamento.
53
Tale parere è obbligatorio e vincolante.
72
APPENDICE AL CAPITOLO I
APPENDICE AL CAPITOLO I
A) Tabella 1: Tabella riassuntiva delle competenze affidate dalle leggi istitutive ai
Collegi di revisione degli Enti dipendenti.
Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).
profilo della legittimità contabile e amministrativa,
valutazione complessiva dell'attività formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore
efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.
Agenzia regionale di sanità A.R.S.
regolarità amministrativa e contabile,
relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge,
presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della
gestione amministrativa e finanziaria dell'A.R.S..
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.).
regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e
fiscali,
controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico
perseguito dall'A.R.P.A.T..
Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.).
profilo della legittimità contabile ed amministrativa.
Autorità portuale regionale.
regolarità della gestione, corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali,
controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito
dall’Autorità.
Azienda Regionale Agricola di Alberese.
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario A.R.D.S.U.
controllo di legittimità contabile e amministrativa.
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma.
regolarità della gestione, corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali,
controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal
consorzio.
Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.).
regolarità dell'attività amministrativa e contabile.
Enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli.
controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria,
rimette ogni sei mesi alla Giunta Regionale una relazione sull’andamento della gestione stessa,
avanza, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta Regionale.
Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane”.
controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria,
rimette ogni sei mesi alla Giunta Regionale una relazione sull’andamento della gestione stessa,
avanza, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta Regionale.
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).
controlla la regolarità amministrativa e contabile,
relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge,
presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della
gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
73
APPENDICE AL CAPITOLO I
B) La direttiva di Giunta n. 13 del 14/01/2013, allegato n.4 reca disposizioni per la
Programmazione e rendicontazione degli investimenti recando i modelli di seguito
esposti per una migliore comprensione del Piano degli investimenti a preventivo e
della sua realizzazione a consuntivo.
Figura 1: modello preventivo.
Fonte: direttiva di Giunta n. 13 del 14/01/2013, allegato n.4.
Figura 2: modelli consuntivo.
Fonte: direttiva di Giunta n. 13 del 14/01/2013, allegato n.4.
74
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA
REGIONE TOSCANA
A norma dell’art. 51 dello Statuto della Regione Toscana54
l’Ente regionale può
partecipare sin dalla fase di costituzione ad organismi di diritto privato come società,
associazioni e fondazioni nel rispetto della legge al fine di garantire il perseguimento
di un interesse di rilievo regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà dell’art. 59
dello Statuto.
Dopo un’analisi del quadro normativo di riferimento, in parte lo stesso applicato anche
agli Enti dipendenti, sarà brevemente analizzato il complesso delle partecipazioni della
Regione Toscana e la forma principale di governance economico finanziaria che è
contenuta nella Decisione G.R. n. 6 del 8/09/2009.
E’ utile premettere che per quanto concerne le fondazioni, persone giuridiche private,
cui partecipa la Regione Toscana (in cui l’Ente pubblico nomina almeno un
rappresentante) la L.R. 21/2010 dispone che i bilanci vengano trasmessi ai competenti
uffici non al fine di una loro approvazione -poiché infatti non sono previsti né obbligo
né competenza al riguardo- bensì ai fini di determinazione dell’entità del contributo
necessario allo svolgimento di attività contenute nel programma annuale delle
Fondazioni: in tal senso la determinazione del contributo e la sua erogazione dovranno
essere valutati prioritariamente ex ante in un quadro di coerenza tra le attività delle
fondazioni e la programmazione regionale di settore.
1) Il quadro normativo di riferimento.
Con riferimento alle due società “in house”, partecipate al 100% dall’Ente regionale, il
quadro normativo di riferimento, per espressa previsione di legge, è in parte il
54
Statuto della Regione Toscana, art. 51 “Società ed associazioni”: “1. La partecipazione della Regione, anche
nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla
legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio. 2. Le nomine regionali negli organi delle società
e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell’esercizio delle funzioni
di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari. 3. Le
nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai
sensi dell’ articolo 50 , comma 2.”.
75
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
medesimo di quello previsto per gli Enti dipendenti per quanto concerne le misure di
contenimento della spesa e le disposizioni per la redazione dei bilanci.
In tema di misure di contenimento della spesa l’art. 11 della L.R. 65/2010 ha imposto,
per il triennio 2011-2013, una riduzione dei compensi55
degli organi amministrativi
comunque denominati anche alle società totalmente partecipate dalla Regione.
La L.R. 66/2011 è successivamente intervenuta sulla L.R. 65/2010 su entrambi i punti:
l’art. 10 ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 9 della L.R. 65/2010
includendo nel calcolo del limite56
imposto alla Regione Toscana per il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica per spese di personale e spese correnti, oltre
quelle degli Enti dipendenti, anche quelle delle società in house.
Similmente l’art. 11 della L.R. 66/2011 ha introdotto l’art. 11 bis nella L.R.
65/2010 prevedendo l’estensione dell’ambito di applicazione degli artt. 4 e 5
“Disposizioni per la redazione dei bilanci” e “Sistema di contabilità analitica”
anche alle società in house.
Va ricordato che con riferimento alle società in house, ai fini di cui agli artt. 4 comma
1 e 5 comma 1 bis, non è stata ancora emanata una direttiva di Giunta come per gli
Enti dipendenti quale la direttiva n. 13 del 14/01/2013, anche se questa, come ivi
riportato, può essere presa a modello di riferimento nell’attesa di disposizioni
specifiche. Resta fermo che queste, in quanto società per azioni aventi pertanto qualità
di soggetto giuridico di natura privata, debbano applicare comunque gli artt. 2423 e
segg. nella disposizione dei propri documenti di bilancio.
Oltre alla L.R. 65/2010 come modificata e integrata dalla L.R. 66/2011, le cui
disposizioni precedentemente viste si applicano esclusivamente alle società in house,
esistono norme che si applicano a tutte le società partecipate dalla Regione Toscana: in
tema di misure di contenimento della spesa l’art. 11 della L.R. 65/2010 ha imposto una
55
Comunicazione AOO-GRT n. 0038080/D.080.010 del 14/02/2011 avente ad oggetto “L.R. 65/2010:
Adeguamento compensi organi amministrativi società partecipate”. 56
Limite di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
76
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
riduzione dei compensi57
degli organi amministrativi comunque denominati di società
totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed
Enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota delle
partecipazioni.
Un punto essenziale di riferimento normativo è la L.R. n. 20 del 28 aprile 200858
“Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in
materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione
regionale”.
Le finalità della L.R. 20/2008 sono tre59
:
definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi
della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a
soggetti di diritto privato;
rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di
soggetto al quale si intende partecipare;
semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione.
La Regione Toscana può costituire o partecipare in società esclusivamente se
produrranno e producono servizi di interesse collettivo (art. 3 comma 4). I Capi da IV
a VII definiscono nell’ordine i seguenti punti:
1. Partecipazione a società;
2. Governo delle partecipazioni;
3. Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società
partecipate dalla Regione;
4. Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società
partecipate dalla Regione.
57
Comunicazione AOO-GRT n. 0038080/D.080.010 del 14/02/2011 avente ad oggetto “L.R. 65/2010:
Adeguamento compensi organi amministrativi società partecipate”. 58
La L.R. 20/2008 è stata emanata in attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica
di cui all’articolo 1, commi 587–591 e 725–735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27-32,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato). 59
Punti ripresi dalla L.R. 20/2008 art.2 “Finalità”.
77
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
Come anticipato, la Regione Toscana può partecipare60
sin dalla fase di costituzione di
società o partecipare successivamente. Il Consiglio Regionale dispone tali
provvedimenti e deve dare atto espressamente del rispetto dell’art. 3 commi 3 e 4 della
L.R. 20/2008. Il Presidente della Giunta, quale legale rappresentante della Regione, o
l’assessore da questi delegato, è competente per l’espletamento dei necessari atti61
e
partecipa all’assemblea dei soci.
Nel caso di costituzione di nuove società lo Statuto è prospettato con delibera di
Giunta previo parere della commissione consiliare competente la quale ha l’obbligo di
esprimersi entro trenta giorni dall’assegnazione dell’atto; identica procedura viene
seguita nel caso di incrementi, riduzioni o dismissioni delle partecipazioni (art. 11) se
la Regione detiene la maggioranza del capitale, in caso contrario tali azioni sono
competenza del Consiglio Regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo
10 della L.R. 49/1999.
In ambedue le fattispecie è necessario tenere conto62
delle relazioni informative
annuali con cui la Giunta Regionale informa il Consiglio circa “l’attività di tali
soggetti e sulla rispondenza dei relativi risultati agli indirizzi regionali” (art. 15 comma
1). I soggetti per cui si dispone la procedura di monitoraggio sono, oltre agli Enti e
organismi privati istituiti o controllati dalla Regione63
, anche fondazioni e società
partecipate.
Di notevole rilievo è la disposizione contenuta nell’articolo seguente che assegna alla
Giunta Regionale il compito di deliberare in merito ad una procedura di
monitoraggio delle partecipazioni “realizzata attraverso la raccolta e l’elaborazione,
da parte di un’unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti
competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente
dai soggetti partecipati” (art. 16).
60
Nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007, negli
atti di programmazione di cui all’articolo 10 della L.R. 49/1999. 61
Tra questi è necessario attuare quanto disposto dalla L.R. 20/2008 art. 12 “Scelta dei soci”: “La scelta dei soci
partecipanti alle società di cui all’articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all’articolo 11 avviene mediante
procedure di evidenza pubblica”. 62
L.R. 20/2008 art. 15 “Relazioni al Consiglio Regionale”: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4,
comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)…”. 63
Previsti a norma dell’art. 4 comma 7 della L.R. n. 36 del 6 agosto 2001 (Ordinamento contabile della Regione
Toscana).
78
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
2) Le Società partecipate dalla Regione Toscana.
I dati del presente paragrafo sono tratti dall’ultimo Rapporto annuale disponibile (il
Rapporto annuale 2012), capitolo primo (società partecipate), prodotto ai sensi dell’art.
15 della L.R. 20/2008 (e della ivi richiamata L.R. 36/2001), mediante i dati e le
informazioni reperiti secondo le indicazioni di cui Decisione G.R. n. 6 del 8/09/2009
“Procedura di monitoraggio delle partecipazioni di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008”
poi modificata con la Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009 “Procedura di monitoraggio
delle partecipazioni di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008 approvato con decisione di
Giunta Regionale n. 6 del 8/09/2008: modifiche”.
Tale documento, che si approfondirà nel paragrafo successivo, definisce le modalità
tecniche mediante cui si esplica la Governance economico-finanziaria delle società
partecipate da parte dell’Ente regionale.
Le Società in house della Regione Toscana sono dunque Sviluppo Toscana S.p.A. e
l’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A..
La società Sviluppo Toscana S.p.A., operante nel settore dello sviluppo economico, è
stata acquisita in ottemperanza alle disposizioni nazionali64
ed è disciplinata dalla L.R.
n. 28 del 21/05/2008 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana
S.p.A.”.
La società ha un proprio Statuto65
(art. 3) che ne disciplina l’amministrazione e il
controllo regionale in ottemperanza alla legge ed è soggetto alle modalità di
approvazione di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. 20/2008. A norma dello Statuto
sono organi della società l’Assemblea (la Regione Toscana è socio unico e partecipa
secondo le modalità stabilite dalla L.R. 20/2008, l’Amministratore unico (art. 7 e art. 8
“Poteri dell’Amministratore unico”) nominato dal Presidente della Giunta Regionale,
il Collegio sindacale (art. 9).
64 L’acquisizione è effettuata dalla Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., già
Sviluppo Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). 65
Approvato con Delibera di G.R. n. 596 del 28/07/2008.
79
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
Sviluppo Toscana S.p.A. svolge funzioni66
strumentali all’attività regionale ed opera
esclusivamente a supporto della Regione Toscana, la cui partecipazione non è
cedibile67
, e degli Enti dipendenti. In particolare ha per oggetto sociale68
:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse
regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese,
monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti,
incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e
comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in
materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema
imprenditoriale toscano;
e) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
f) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di
obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di
programmi di committenza pubblica regionale.
La Regione Toscana esercita mediante la Giunta Regionale una rilevante attività di
indirizzo e controllo: l’ambito di autonomia è assai definito dalla legge.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente a quello di riferimento, la Giunta
Regionale definisce il piano annuale delle attività coerentemente agli atti della
programmazione regionale. Unitamente a ciò determina le risorse e i criteri per la
determinazione dei compensi da corrispondere alla società in funzione delle attività
previste (art. 4 comma 1). Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 2 della
L.R. 28/2008 e dell’art. 11 “Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo” dello
66
Nell’ambito dell’espletamento delle sue funzioni per gli atti aventi pertinenza con l’oggetto sociale Sviluppo
Toscana S.p.A. può compiere tutte le operazioni di tipo mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e
finanziario secondo quanto disposto dall’art. 3 “Oggetto sociale” comma 3 dello Statuto. 67
L.R. 28/2008 art. 3 “Statuto” comma 2.
Oltre a ciò l’art. 5 comma 2 dello Statuto prescrive che: “La partecipazione azionaria appartiene interamente alla
Regione Toscana e non è cedibile. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria
della Regione Toscana, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile”. 68
Punti ripresi dalla L.R. 28/2008 art. 2 “Oggetto sociale” comma 1.
80
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
Statuto, il bilancio preventivo economico è redatto annualmente dall’Amministratore
unico entro il 30 novembre precedente l’anno cui si riferisce ed è successivamente
approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre; in tale momento vengono
inoltre impartite all’Amministratore unico le linee guida per la gestione della società.
L’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A., operante nel settore della gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati, è stata costituita con L.R. n. 60 del 19 agosto 1988
come S.p.A. a capitale misto pubblico privato, ed è attualmente disciplinata dalla L.R.
n. 87 del 29/12/2009 “Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse
S.p.A." nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A." a capitale sociale
pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25” in seguito al
recepimento delle norme nazionali69
.
La società ha un proprio Atto costitutivo e Statuto (art. 6) che sono soggetti alle
modalità di approvazione di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. 20/2008, il Consiglio di
Amministrazione e il Presidente e il Collegio sindacale sono regolati rispettivamente
dagli artt. 10 e 11.
L’A.R.R.R. svolge funzioni di assistenza e supporto tecnico di cui all’art. 5 “Oggetto
sociale” esclusivamente per la Regione, le Provincie, gli Ambiti Territoriali Ottimali
(A.T.O.)70
che ne possono essere soci71
. Poiché la Regione Toscana ne è attualmente
l’unico socio, esercita su di essa lo stesso controllo72
esercitato sulle proprie strutture
con “poteri di direzione, coordinamento e supervisione”.
La Regione Toscana esercita mediante la Giunta Regionale una rilevante attività di
indirizzo e controllo; entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento sono individuate con apposito atto73
: a) le attività per le quali intende
avvalersi della società; b) le risorse da corrispondere alla stessa per lo svolgimento
69
Art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale) 70
Articolo 24 della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 71
L.R. 87/2009 art. 2 “Partecipazione alla società” comma 2.
La Regione Toscana, inoltre, partecipa comunque alla società per una quota “non inferiore al 51%”. 72
L.R. 87/2009 art. 3 “Controllo analogo sulle società”. 73
Punti ripresi dalla L.R. 87/2009 art. 7 “Indirizzi alla società” comma 1.
81
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
delle attività previste; c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e
pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e di sistema informativo.
Il bilancio preventivo economico e il piano annuale delle attività74
devono essere
trasmessi per l’approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale che
lo approva entro il 31 dicembre. In tale momento vengono inoltre impartiti al
Consiglio di Amministrazione gli indirizzi per la gestione dell’A.R.R.R. da parte della
Giunta Regionale.
Oltre alle due società in house la Regione Toscana partecipa nell’anno 2012 a sedici
società, per un valore nominale complessivo delle partecipazioni al 31/12/2011 pari a
146,3 Mln di euro, così divise approssimativamente nei seguenti settori (tra le
parentesi la quota di partecipazione al capitale sociale) quali:
1) Settore fieristico: Arezzo Fiere e Congressi S.r.L. (37,40%), Firenze Fiera
S.p.A. (31,85%), Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. (36,40%);
2) Settore trasporti: Aeroporto di Firenze – ADF, AlaToscana S.p.A. (70,79%),
Autocamionale Della Cisa S.p.A. (0,008%), Interporto della Toscana Centrale
S.p.A. (4,61%), Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. (17,79%), S.A.T.
Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (16,90%), S.E.A.M. Società
Esercizio Aeroporto della Maremma S.p.A. (7,08%);
3) Settore finanziario/creditizio: Banca Popolare Etica di Padova S.c.a.r.l.
(0,075%), Fidi Toscana S.p.A. (42,99%);
4) Settore termale: Terme di Casciana S.p.A. (75,66%), Terme di Montecatini
S.p.A. (60,81%), Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. (66,10%);
5) Settore ricerca, innovazione e tecnologia: CET Società Consortile Energia
Toscana S.c.a.r.l. (0,71%), Logistica Toscana S.c.a.r.l. (52,38%).
Nel 2011, anno cui fa riferimento l’ultimo Rapporto, erano presenti anche la società
Toscana Regionale Marittima – TO.RE.MAR. S.p.A. (100%, ceduta nello stesso anno) 74
Secondo quanto disposto dalla L.R. 87/2009 art. 13 “Norma finanziaria” Le risorse finanziarie per la
realizzazione del piano delle attività di cui all’articolo 7 commi 2 e 3 sono determinate con legge di bilancio
nell’ambito degli stanziamenti previsti alla unità previsionale di base (UPB) 424 “Smaltimento dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati. Spese correnti”.
82
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
e cinque società non strategiche oggetto attualmente di dismissione75
: Consorzio Pisa
Ricerche S.c.a.r.l. (3,85%) , E.V.A.M. Ente Valorizzazione Acque Minerali Fonteviva
S.p.A. (0,20%), Firenze Parcheggi S.p.A. (1,57%), Golf La Vecchia Pievaccia S.p.A.
(0,13%), Etruria Innovazione S.c.p.A. (42,59%).
3) La Governance economico-finanziaria delle società partecipate
dalla Regione Toscana.
Relativamente alle società in house Sviluppo Toscana S.p.A. e l’Agenzia Regionale
Recupero Risorse S.p.A. entrambe le società sono pertanto specificamente regolate
dalle leggi suddette, i Collegi dei revisori esercitano il controllo di cui agli artt. 2403 e
2409 ter e le modalità di approvazione dei bilanci ripercorrono in modo simile quelle
previste per gli Enti dipendenti.
Per quanto concerne Sviluppo Toscana S.p.A. l’art. 5 “Controlli” della L.R. 28/2008 la
Giunta Regionale esercita l’attività di controllo, avente ad oggetto la verifica della
corrispondenza tra piano annuale delle attività ed indirizzi impartiti con gli atti di
gestione, sui più importanti atti ed in particolare su: bilancio di esercizio, atti di
partecipazione a programmi comunitari e nazionali, atti di gestione straordinaria del
patrimonio, atti relativi alla dotazione organica, contratti di consulenza.
Ai sensi dell’art. 10 “Potere di controllo della Regione Toscana” dello Statuto, entro
cinque giorni dall’avvenuto controllo da parte del Collegio Sindacale l’Amministratore
unico invia tali documenti, ed altri individuati da specifici protocolli siglati con la
Regione Toscana, alla Giunta Regionale: all’art. 5 comma 5 della L.R. 28/2008 vi è la
previsione che i rapporti tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. siano definiti
75
Con riferimento a tali società con il Decreto di aggiudicazione definitiva n. 466/2012 è stata avviata una
procedura di offerta ai soci allo stesso prezzo posto a base d’asta, la quale non si è conclusa con l’esito sperato
poiché nessun socio si è mostrato interessato (vedasi decreto n. 4573/2012). A queste società oggetto di
dismissione devono aggiungersi le complessive 43 partecipazioni (per circa 2 Mln. Di euro di valore) in
cooperative e consorzi ex-Etsaf per cui già la D.G.R. 401/2011 disponeva la dismissione previa verifica della
non strategicità. La D.G.R n. 207 del 19/03/2012 è successivamente intervenuta relativamente alla gestione delle
stesse ai fini della dismissione.
83
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
da appositi protocolli di natura organizzativa che disciplinino in dettaglio le modalità
operative e le regole di gestione e controllo delle attività contenute nel piano annuale.
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione sottoposta a controllo la
Giunta Regionale deve esprimere il proprio parere76
, che, decorso infruttuosamente
tale termine, si intende comunque espresso.
Oltre a ciò lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A. impone77
all’Amministratore unico
di redigere annualmente entro il 30 giugno (e trasmettere entro il 30 luglio alla Giunta
Regionale) di ogni anno un report composto da un conto economico consuntivo e un
resoconto dei provvedimenti adottati in attuazione del piano di attività.
Per quanto concerne l’A.R.R.R. l’art. 8 “Controlli” della L.R. 28/2008 dispone che la
Giunta Regionale eserciti l’attività di controllo, avente ad oggetto la verifica della
corrispondenza tra piano annuale delle attività ed indirizzi impartiti con gli atti di
gestione, su78
:
a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;
b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
d) sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;
e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla
Giunta Regionale.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione sottoposta a
controllo la Giunta Regionale deve esprimere il proprio parere79
, che, decorso
infruttuosamente tale termine, si intende comunque espresso.
Anche a queste due società si applica inoltre la normativa prevista per le altre società
partecipate e di seguito esposta.
76
In caso di parere negativo gli atti sono ritrasmessi all’Amministratore unico allo scopo di consentirne un
adeguamento alle prescrizioni e agli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale (art. 5 comma 4 della L.R.
28/2008). 77
Art. 11 comma 4 dello Statuto. 78
Punti ripresi dalla L.R. 87/2009 art. 8 “Controlli” comma 1. 79
In caso di parere negativo gli atti sono ritrasmessi al Consiglio di Amministrazione allo scopo di consentirne
un adeguamento alle prescrizioni e agli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale (art. 8 comma 4 della L.R.
87/2009).
84
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
In ottemperanza all’art. 16 L.R. 20/2008 e per le finalità ivi previste la Giunta
Regionale ha pertanto approvato la Decisione G.R. n. 6 del 8/09/2009 “Procedura di
monitoraggio delle partecipazioni di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008” poi modificata
con la Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009 “Procedura di monitoraggio delle
partecipazioni di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008 approvato con decisione di Giunta
Regionale n. 6 del 8/09/2008: modifiche” e relativo allegato; dopo un anno di
operatività della procedura si è proceduto ad una modifica della decisione G.R. n. 6 del
8/09/2009 per:
1) evidenziare un ruolo di indirizzo strategico della Regione nelle società,
partecipate oltre il 50% del capitale, che hanno chiuso l’ultimo esercizio in
perdita e pur avendo adottato un piano industriale non hanno rispettato gli
obiettivi prestabiliti;
2) introdurre l’obbligo di allegare alla delibera di Giunta avente ad oggetto
l’espressione del voto del socio Regione nelle assemblee societarie, di allegare
allo stesso il parere non vincolante del Settore di Coordinamento.
L’”unica struttura” di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008 cui dare la competenza per la
raccolta dei dati e informazioni e la loro successiva elaborazione, per le finalità di cui
all’art. 15, è stata individuata nel Settore competente in materia di coordinamento delle
partecipate – D.G. Bilancio e Finanze80
. Le fonti delle informazioni e dei dati sono sia
interne quali i Settori competenti per materia, sia esterne cioè le società partecipate
stesse.
La procedura di monitoraggio deve fornire al Consiglio Regionale, entro il 30 ottobre
di ciascun anno, la situazione dettagliata delle partecipazioni dell’Ente regionale in
fondazioni e società, relazionando sulla loro attività e sulla corrispondenza di questa
con gli indirizzi della Regione Toscana. Tale relazione informa dunque su tutte le
forme di partecipazione detenute dalla Regione Toscana che ha una duplice veste di
Pubblica Amministrazione e socio; entrambe le qualità sono richiamate dalla
80
Sono infatti competenze istituzionali del Settore, tra le altre, “l’esercizio dell’attività finanziaria regionale
relativa al monitoraggio delle partecipazioni della Regione in raccordo con le DD.GG. competenti. Svolgimento
delle funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio della loro situazione
economico finanziaria in raccordo con le DD.GG. di Settore.
85
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009 unitamente al compito associato come di seguito
riportato81
:
A. La Regione/Pubblica Amministrazione (tramite le funzioni dei singoli Settori
competenti per materia) ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di
economicità e socialità e di attenzione:
- allo sviluppo del territorio teso a favorire ulteriori insediamenti produttivi;
- a sostenere la piena occupazione della propria popolazione;
- alla valorizzazione del tessuto economico costituente l’indotto del soggetto
partecipato;
- alla tutela dell’ambiente minimizzando gli effetti che possano essere generati dallo
svolgimento di attività produttive promuovendo comportamenti ecologicamente
corretti;
- coniugare l’efficienza della combinazione produttiva con il soddisfacimento delle
attese degli stakeholders (tra i quali la Regione stessa sia come socio che come
Pubblica Amministrazione);
- creare sinergie tra i diversi soggetti partecipati assicurando ulteriori margini di
crescita e sviluppo.
B. Regione/socio (funzioni del Settore di coordinamento in collaborazione con il
Settore competente per materia) ha il compito di:
- contribuire all’andamento del soggetto partecipato, orientando a politiche di
conservazione del valore del soggetto stesso e -al contempo- di conseguimento di
un’adeguata remunerazione in linea con un profilo contenuto di rischio di impresa, tale
da consentire il reinvestimento degli eventuali dividendi a favore della Comunità;
- controllare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario del soggetto
partecipato, anche per preservare il bilancio regionale da eventuali conseguenti impatti
negativi;
- procedere alla valutazione complessiva del portafoglio dei soggetti partecipati.
A ciascuna veste sono associate distinte e precipue attività di verifica e, con
riferimento al Settore di coordinamento delle partecipate, sono poste in essere le
81
Punti ripresi dall’allegato A della Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009.
86
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
seguenti attività82
(quelle evidenziate con * comportano l’adozione di un parere
obbligatorio non vincolante che deve essere allegato all’atto di Giunta):
a) relative all’insieme delle partecipazioni:
1. valutazione dell’assetto complessivo del “portafoglio partecipazioni” nel rispetto
degli equilibri di bilancio della Regione;
2. redazione di rapporti per Giunta e Consiglio Regionali riguardanti società e
fondazioni;
3. adempimenti informativi vari a carico della Regione in merito alle società
partecipate previsti dalla normativa nazionale e regionale (con esclusione degli
adempimenti connessi alle nomine), come dettagliati nell’allegata scheda 2;
4. valutazione delle partecipazioni societarie, sia in termini nominali che in base al
patrimonio netto contabile, ai fini dell’aggiornamento della consistenza nel Conto del
Patrimonio della Regione;
5. per le associazioni, tenuta ed aggiornamento di un elenco complessivo.
b) relative ad ogni singola partecipata, a supporto del Settore competente per materia:
1. Analisi degli statuti e degli atti costitutivi delle società e delle fondazioni, per gli
adempimenti riguardanti la costituzione di nuovi soggetti e le eventuali modifiche
statutarie, nonché per la partecipazione della Regione all’assemblea dei soci (articoli 8
c. 2, 10 c. 2 e 14 della L.R. 20/2008) *;
2. valutazione, rispetto all’assetto complessivo del “portafoglio partecipazioni” ed agli
equilibri di bilancio della Regione, delle decisioni di assunzione di partecipazioni in
società esistenti (art. 9 della L.R. 20/2008) e di nuova costituzione (art. 10 comma 1
della L.R. 20/2008) *;
3. analisi dei documenti economici e finanziari delle società: bilancio d’esercizio e
rendiconti finanziari, ai fini della partecipazione della Regione all’assemblea dei soci
(art.14 della L.R. 20/2008) *;
4. analisi del sistema delle regole di governo in società e fondazioni (compiti e deleghe
degli organi);
5. analisi dei patti parasociali e di sindacato delle società partecipate, in vista della loro
approvazione da parte della Giunta Regionale *;
82
Punti ripresi dall’allegato A della Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009.
87
CAPITOLO II: LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA REGIONE TOSCANA
6. per le società, studio, analisi e valutazione degli aspetti economici/giuridici delle
operazioni “straordinarie”: fusioni, scissioni, trasformazioni, etc. *;
7. studio, analisi e valutazione delle operazioni sul capitale delle società
(dismissione/riduzione/incremento delle partecipazioni) ai fini delle determinazioni
che devono assumere Giunta/Consiglio ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2008 *;
8. analisi dei piani industriali e dei budget delle società;
Si rimanda alle tabelle in appendice, riprese dall’allegato alla Decisione G.R. n. 6 del
8/09/2009, per ulteriore approfondimento.
Per quanto concerne le società è stata predisposta per il Settore di Coordinamento
inoltre una Check-list contenente le seguenti83
informazioni minime da produrre
annualmente (i dati possono essere desunti anche da banche dati, es. Infocamere), con
dati relativi al 31 dicembre dell’anno precedente:
azioni/quote possedute dalla Regione: numero e valore nominale complessivo,
quota % di partecipazione della Regione,
altri soci: quota % di partecipazione e denominazione,
partecipazioni in altre società: denominazione, % partecipazione, valore
nominale*,
capitale sociale*: numero azioni complessive e valore nominale unitario,
risultato d’esercizio (comunicabile entro il 30/6),
dividendo percepibile dal socio Regione (comunicabile entro il 30/6),
componenti organo amministrativo: anagrafica, gettoni e compensi (lordi e netti
spettanti e percepiti),
componenti organo di controllo: anagrafica, gettoni e compensi (lordi e netti
spettanti e percepiti),
personale dipendente: numero, livello di inquadramento e tipologia di contratto,
In sintesi i contenuti e le responsabilità attraverso cui promana l’attività di indirizzo
coordinamento e controllo della Regione Toscana nell’ambito di una governance
83
Punti ripresi dall’allegato A della Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009.
88
economico-finanziaria delle società partecipate si esplica nella realtà operativa nelle
due vesti di Regione/Pubblica Amministrazione e Regione/Socio, distinguendo
chiaramente l’una dall’altra e prevedendo specifiche funzioni e modalità operative
all’uopo preposte.
89
APPENDICE AL CAPITOLO II
APPENDICE AL CAPITOLO II
Fonte: allegato alla Decisione G.R. n. 6 del 8/09/2009.
92
CONSIDERAZIONI FINALI
CONSIDERAZIONI FINALI
Nel ruolo di fissazione dei fini (indirizzo), di conduzione delle politiche di settore
(coordinamento) e successiva verifica (controllo), la Regione Toscana è coinvolta nel
più generale sforzo della Pubblica Amministrazione italiana nel protendersi a
garantire, nel quadro pur difficile dell’economia italiana, i medesimi livelli di servizio
con minori risorse.
In tale impegno ha agito, come anticipato, con innovazioni normative e di gestione di
portata sensibile nel sistema di Governance, inclusa quella economico-finanziaria, che
è possibile annoverare in:
riduzione delle aree di spreco ed inefficienze delle strutture;
adeguamento dei contributi corrisposti dalla Regione alle effettive necessità di
erogazione dei servizi;
accorpate le medesime competenze svolte da più soggetti al fine di evitare
parallelismi e duplicazioni sempre più gravose per il bilancio regionale;
ripensamento delle funzioni ed attività poste in essere dagli Enti regionali;
l’adozione di un più efficiente ed efficace sistema di rilevazione contabile al
fine di meglio ottemperare alle esigenze conoscitive delle gestione di tali Enti.
Per quanto concerne gli Enti dipendenti la Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n.
65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”, come integrata e modificata dalla Legge
Regionale del 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012”, ha
certamente costituito un passo importante nel percorso di riforma con:
a) misure di contenimento della spesa,
b) disposizioni per la redazione dei bilanci,
c) adeguamenti normativi delle leggi istitutive degli Enti dipendenti.
La delibera di Giunta n. 13 del 14/01/2013 recante disposizioni in materia di
documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, e le modalità di
redazione e criteri di valutazione, ha attuato quanto previsto nelle predette leggi e,
93
CONSIDERAZIONI FINALI
unitamente alle norme ivi contenute, ha contribuito non solo al miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia dei processi di governance economico-finanziaria e dei
contenuti informativi, ma anche ad una standardizzazione ed omogeneità di
trattamento per gli Enti regionali. In tale direzione sono da considerarsi gli
adeguamenti e le modifiche delle leggi istitutive per dettare eguali modalità e
tempistiche di adozione e trasmissione dell’informativa di bilancio, le previsioni per
cui il contributo ordinario dell’Ente regionale non sia più determinato a priori nelle
stesse bensì annualmente con legge di bilancio.
Per quanto riguarda le società partecipate, caratterizzate in linea generale da più ampi
margini di autonomia, si è visto come parte delle norme vigenti per gli Enti dipendenti
si applichi alle società in house, in particolare le misure di contenimento della spesa e
le disposizioni per la redazione dei bilanci.
Per tutte le società partecipate il riferimento normativo è la L.R. n. 20 del 28 aprile
2008 “Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e
altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto.
Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a
partecipazione regionale” con le tre84
finalità specifiche:
definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi
della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a
soggetti di diritto privato;
rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di
soggetto al quale si intende partecipare;
semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione.
In ottemperanza all’art. 16 L.R. 20/2008 e per le finalità ivi previste è inoltre di
notevole importanza ai fini dell’informativa pubblica la Decisione G.R. n. 13 del
16/11/2009 con la previsione della procedura di monitoraggio delle partecipazioni
della Regione Toscana.
84
Punti ripresi dalla L.R. 20/2008 art.2 “Finalità”.
94
CONSIDERAZIONI FINALI
Il Settore Programmazione e Controllo Finanziario è investito di responsabilità ex-ante
ed ex-post nei processi di indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di sua
competenza che ne rendono uno snodo nevralgico del sistema di governance
economico-finanziaria degli Enti e società regionali.
I servizi di primaria importanza gestiti dagli Enti dipendenti, lo stretto rapporto di
dipendenza finanziaria e l’assolvimento a politiche di più ampia portata ispirate
dall’Amministrazione regionale ne impongono infatti un attento punto di osservazione
ed intervento anche al fine di evitare la possibilità del verificarsi di politiche di
bilancio orientate da prospettive di “Agenzia” dei vertici direttivi.
Il percorso di perfezionamento per step degli atti costituenti l’informativa di bilancio a
preventivo e a consuntivo è composto da una pluralità di soggetti con differenti ruoli
che è necessario coordinare e raccordare in un’ottica di ulteriore definizione ai fini del
buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Vi sono ancora margini di miglioramento e semplificazione in particolare per quanto
riguarda gli adempimenti propedeutici alla fase di controllo tra i quali potrebbe esservi
fatta rientrare la certificazione dei crediti vantati dall’Ente dipendente nei confronti
della Regione Toscana.
E’ possibile dunque affermare che la Regione Toscana ha pienamente declinato nella
propria realtà operativa l’accezione più sociale e attuale del termine “Governance”,
partecipata e concertata tra i diversi soggetti afferenti la erogazione di servizi di rilievo
regionale: tramite molteplici profili, Istituzioni, strutture e direzioni esercita una
Governance “esterna e leggera” che, esplicandosi nella normativa regionale e nella
concreta operatività degli uffici, rispetta ben si integra con l’autonomia delle strutture
di direzione cui è assegnata la gestione effettiva e l’iniziativa delle azioni ed attività da
attuarsi per il soddisfacimento degli interessi collettivi.
Nell’ambito operativo della governance economico-finanziaria inteso quale, in sintesi,
processo di creazione di valore ultimo per la collettività, il Settore Programmazione e
Controllo Finanziario costituisce un anello di tale catena il cui ruolo, responsabilità ed
95
CONSIDERAZIONI FINALI
attività ne rende un ufficio di primaria importanza in seno all’Amministrazione; ancor
di più in un contesto di risorse scarse.
Il complesso di strutture e soggetti, norme e direttive, relazioni e processi impegnati
dalla Regione Toscana, dagli uffici e dagli Enti dipendenti è stato ingente e finalizzata
ad una riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione regionale e delle sue
diverse diramazioni ponendo al centro dell’azione operativa e normativa, nell’ambito
delle riforme messe in atto, il cittadino toscano.
A conclusione del presente lavoro è possibile infine affermare che l’esperienza della
Regione Toscana costituisce senz’altro uno dei panorami di riferimento nell’ambito
nazionale in tema di governance economico-finanziaria degli Enti e società regionali.
96
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
“Circolare concernente le disposizioni in materia di spese del per il personale per le
Amministrazioni regionali, gli Enti Locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Art 1 commi dal 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria
2006)”, circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
“Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia
di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i
dipendenti delle Regioni e delle Provincie autonome e del Servizio Sanitario
Nazionale, convertito nella legge del 30 luglio 2010, n. 122”, Conferenza delle regioni
e delle Provincie Autonome del 10 febbraio 2011;
Codice Civile;
Comunicazione AOO-GRT n. 0038080/D.080.010 del 14/02/2011 avente ad oggetto
“L.R. 65/2010: Adeguamento compensi organi amministrativi società partecipate”;
Comunicazione AOO-GRT n. 0092492/B.120.020 del 12/04/2011 avente ad oggetto
“L.R. 65/2010: Disposizioni applicative per gli Enti dipendenti della Regione
Toscana”;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge del 30 luglio 2010, n. 122;
Decisione G.R. n. 13 del 16/11/2009 “Procedura di monitoraggio delle partecipazioni
di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008 approvato con decisione di Giunta Regionale n. 6
del 8/09/2008: modifiche” e relativo allegato;
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
97
FONTI NORMATIVE
Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/2013 “Enti dipendenti della Regione
Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa
di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all'art. 4 comma 1
della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 – come
modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n.66”;
L.R. 11-08-1997 n. 65 “Istituzione dell’ente per la gestione del Parco regionale delle
Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio”;
L.R. 16-03-1994 n. 24: “Istituzione degli Enti parco per la gestione dei parchi regionali
della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi”;
L.R. 17-07-2009 n. 39 “Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e
modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma”;
L.R. 18-04-1995 n. 66 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana”;
L.R. 19-11-1999 n. 60 “Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura
(A.R.T.E.A.)”;
L.R. 22-06-2009 n. 30: “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)”;
L.R. 23-02-2005 n. 35 “Costituzione del consorzio Laboratorio di monitoraggio e
modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – La.M.Ma.”;
L.R. 24-02-2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;
L.R. 26-07-2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
L.R. 27-07-1995 n. 83 “Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese”;
L.R. 28-01-2000 n. 6 “Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della
Toscana (A.P.E.T.)”;
L.R. 28-10-2011 n. 54 “Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione
Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.)”;
L.R. 29-07-1996 n. 59 “Ordinamento dell'I.R.P.E.T.”;
L.R. n. 28 del 21/05/2008 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana
S.p.A.”. L.R. n. 87 del 29/12/2009 “Trasformazione della società "Agenzia regione
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FONTI DEI DATI
recupero risorse S.p.A." nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A." a
capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”;
Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 “Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005”;
Legge Regionale del 27 dicembre 2011, n. 66: legge finanziaria per l’anno 2012;
Legge Regionale del 27 dicembre 2012, n. 77: legge finanziaria per l’anno 2013;
Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 65: legge finanziaria per l’anno 2011;
Statuto della Regione Toscana.
FONTI DEI DATI
Sito internet ufficiale della Regione Toscana: www.regione.toscana.it;
Banca dati della Regione Toscana.