Idee dal mondo: verso l’inclusione
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) afferma il diritto di ogni uomo all’istruzione
Conferenza Mondiale sulla Education for All (1990) chiarisce che questo diritto vale per tutti, indipendentemente dalle differenze tra gli individui
Regole Standard delle Nazioni Unite sull’Eguaglianza di Opportunità per le Persone Disabili (1993) esorta le Nazioni a fare in modo che l’educazione speciale sia parte integrante del sistema educativo complessivo
Idee dal mondo: inclusione
Dichiarazione di Salamanca (1994) sulla
educazione speciale
UNESCO, 92 rappresentanti governativi, 25
rappresentanti di organizzazioni internazionali
Dichiarazione di Salamanca
Ogni bambino ha un fondamentale diritto all’educazione
Ogni bambino ha caratteristiche, interessi, abilità unici
I sistemi educativi e i programmi didattici devono tener
conto della grande varietà di questi bisogni e caratteristiche
Gli individui con bisogni educativi speciali devono avere
accesso alle scuole di tutti, le quali devono adottare un
approccio pedagogico in grado di rispondere adeguatamente
a questi bisogni
Le scuole di tutti con questo orientamento inclusivo sono i
mezzi più efficaci per combattere la discriminazione sociale e
creare comunità di vita accoglienti
… ancora …L’inclusione e la partecipazione sono essenziali per la dignità umana, per il godimento e l’esercizio dei diritti umani
Tutti i bambini dovrebbero poter imparare insieme, indipendentemente dalle difficoltà o dalle differenze che essi possono avere.
Una scuola inclusiva deve riconoscere e rispondere ai diversi bisogni degli studenti, assicurando la qualità dell’educazione attraverso appropriati curricula, pianificazioni organizzative, strategie didattiche, uso di risorse e creazione di sinergie con le comunità territoriali
Negli Stati Uniti e in Canada
il Movimento per la Vita Indipendente
Rivendica diritti
Pretende azioni e interventi
Espone visibilità e presenza partecipativa
DISABILE
E IN SALUTE!
Adolf Ratzka
Ed Roberts
I diritti delle persone disabili
1975: le Nazioni Unite hanno stilato la Prima
Dichiarazione sui Diritti delle Persone Disabili.
Veniva fin da allora così riconosciuta la necessità,
per questa popolazione, di un “supplemento di
garanzie” – misure politiche, sociali, culturali,
economiche – ritenute indispensabili per preparare il
terreno al raggiungimento della piena parità
I diritti delle persone disabili - 2
1993: l’ONU ha emanato le Regole Standard per il
Raggiungimento delle Pari Opportunità per le Persone con
Disabilità.
Nel documento – che non è vincolante a livello
giuridico – viene enunciato il principio secondo il
quale le persone con disabilità, in quanto soggetti
attivi e unici responsabili delle proprie scelte,
devono partecipare direttamente all’elaborazione
delle politiche che le riguardano.
I diritti delle persone disabili - 3
2000: l’Unione Europea adotta la Carta dei Diritti
Fondamentali
Sottolinea per le persone disabili l’importanza del
principio di non discriminazione
Esso deve essere associato al diritto ad usufruire di
interventi che garantiscano la loro indipendenza,
integrazione e partecipazione alla vita della comunità
Carta dei Diritti Fondamentali
Unione Europea
Art. 21. Non discriminazione.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Art. 26. Inserimento dei disabili.
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
I diritti delle persone disabili - 4
2002, Congresso Europeo sulla Disabilità
Dichiarazione di Madrid
pari opportunità e non compassione
integrazione, inclusione e non esclusione
visibilità e rispetto dell’eterogeneità presente all’interno
del gruppo
non discriminazione
soprattutto, partecipazione diretta: «niente sui disabili
senza i disabili».
I diritti delle persone disabili - 5
Il 13 dicembre 2006
a New York
dopo cinque anni di lavori del Comitato ad Hocappositamente istituito
Convenzione Internazionale sui Diritti Umani delle Persone conDisabilità
è stata promulgata dalla 61° Assemblea Generale dell’ONU
sarà, come ha detto il Presidente svedese Jan Eliasson, laprima Convenzione di questa portata del nuovo secolo
La Convenzione Internazionale sui
Diritti delle Persone Disabili
Nothing about us without us…
Art. 1 - Scopi
1. Promuovere, proteggere e assicurare il
pieno ed eguale godimento di tutti i diritti
umani e le libertà fondamentali da parte delle
persone con disabilità e favorire il rispetto
della loro dignità
Art. 1 - Scopi
2. Le persone con disabilità includono quanti
hanno minorazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali a lungo termine che in
interazione con varie barriere possono
impedire la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su una base di
eguaglianza con gli altri.
Art. 3 – Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la
libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il
rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Articoli
4. Obblighi generali
5. Eguaglianza e non discriminazione
6. Donne con disabilità
7. Bambini con disabilità
8. Sensibilizzazione
9. Accessibilità
10. Diritto alla vita
11. Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
12. Eguale riconoscimento di fronte alla legge
13. Accesso alla giustizia
14. Libertà e sicurezza della persona
15. Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene
o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti
16. Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento,
violenza, maltrattamenti
17. Protezione dell’integrità della persona
18. Libertà di movimento e di cittadinanza
19. Vita autonoma e inclusione nella comunità
20. Mobilità personale
21. Libertà di espressione, opinione e accesso
all’informazione
22. Rispetto della vita privata
23. Rispetto del domicilio e della famiglia
24. Istruzione
25. Salute
26. Abilitazione e riabilitazione
27. Lavoro e occupazione
28. Adeguato livello di vita e protezione sociale
29. Partecipazione alla vita politica e pubblica
30. Partecipazione alla vita culturale,
alla ricreazione, al tempo libero e allo sport
31. Statistiche e raccolta dati
32. Cooperazione internazionale
33. Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
[… altri di regolamentazione]
Art. 5 – Eguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e
secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale
protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata
sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva
protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il
fondamento.
3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli
Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare
che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de
facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie
ai sensi della presente Convenzione.
Italia
Legge n. 18 marzo 2009
hanno ratificato la
Convenzione Internazionale dei Diritti
delle Persone con Disabilità
Unione Europea
23 dicembre 2010
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
4_it.htm
Un’ulteriore eco nella nostra
legislazione recente
Legge 67 dell’1 marzo 2006
«Misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni»
Art. 2. Nozione di discriminazione.
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Qual è stato il ruolo dell’Italia
in questa storia?
Ossequiosa spettatrice?
Silenziosamente partecipe?
Esecutrice pedissequa?
Sussiegosa ubbidiente?
La Costituzione Italiana
https://www.youtube.com/watch?v=qKIwq
I_WzqE
56.58/1.27
Integrazione:
il primo percorso legislativo
Legge 118, 1971
Decreti Delegati, 1973
Il “documento Falcucci”, 1974
Circolare 227, 1975
Legge 517, 1977
Legge 118 del 1971
...L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle
classi normali della scuola pubblica, salvo i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni
fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l’apprendimento o
l’inserimento nelle predette classi normali….
Legge Decreti Delegati - 1973
prevede all’articolo 6
…..la scelta di aprire la scuola ai fanciulli
handicappati e di predisporre dunque
strutture e mezzi per rendere effettivo il
processo di inserimento….
Documento Falcucci 8 ottobre 1974
Accento sui principi che hanno portato alla
de-istituzionalizzazione
Primato della prevenzione
Idea del bambino propositore
Ruolo trainante della socializzazione
Apprestamento di adeguate misure per
rendere reale l’integrazione
Circolare Ministeriale 227
8 agosto 1975
In essa si parla per la prima volta di
integrazione scolastica e sociale degli
handicappati e si indicano
….misure e modalità organizzative utili ed
applicabili per facilitare, per quanto possibile,
un sempre più ampio inserimento di detti
alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi…
Circolare Ministeriale 227
8 agosto 1975 (2)
dichiara che questo obiettivo sarebbe stato possibile
…. dalla stessa trasformazione e dal
rinnovamento delle scuole comuni….
le quali avrebbero dovuto
….accogliere anche i discenti che nell’età
dell’obbligo scolastico presentassero
particolari difficoltà di apprendimento e di
adattamento….
Legge 517
4 agosto 1977Articolo 7 ultimo comma
abolizione delle classi differenziali e delle
classi di aggiornamento
….. realizzata attraverso una programmazione
educativa collegiale, comprendente anche le
attività scolastiche integrative, nonché le
attività di sostegno e le attività svolte da
insegnanti specializzati
Legge-Quadro sull’Handicap
n. 104, 1992
Art.8 Inserimento e integrazione sociale
L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante (…)
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente
Articoli relativi all’educazioneArt. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione
Definisce gli obiettivi dell’integrazione scolastica
Definisce le modalità di individuazione dell’handicap e regola le
procedure di progettazione conseguenti: profilo dinamico-funzionale
(PDF) e piano educativo individualizzato (PEI)
Art. 13 Integrazione scolastica
Definisce gli strumenti e le strategie per la realizzazione
dell’integrazione scolastica: programmazione collegiale e coordinata
fra servizi diversi, dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
(compresi incarichi di interpretariato)
Definisce il ruolo e le modalità per la determinazione degli insegnanti
di sostegno
L’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona
handicappata nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione
Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti
Art. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione
Definisce gli obiettivi dell’integrazione scolastica
Definisce le modalità di individuazione dell’handicap e regola le
procedure di progettazione conseguenti: profilo dinamico-funzionale
(PDF) e piano educativo individualizzato (PEI)
Art. 13 Integrazione scolastica
Definisce gli strumenti e le strategie per la realizzazione
dell’integrazione scolastica: programmazione collegiale e coordinata
fra servizi diversi, dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
(compresi incarichi di interpretariato)
Definisce il ruolo e la determinazione degli insegnanti di sostegno
Definisce strumenti e modalità per la frequenza universitaria di
studenti disabili
Articoli relativi all’educazione
Articoli relativi all’educazione (2)
Art. 14 Modalità di attuazione dell’integrazioneFormazione e aggiornamento del personale docente in materia di integrazione scolastica
Orientamento per la persona handicappata
Organizzazione di un’attività didattica flessibile
Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola
Ulteriori norme sugli insegnanti di sostegno specializzati
Art. 15 Gruppi di lavoro per l’integrazione scolasticaIstituisce e regola le funzioni dei gruppi di lavoro provinciale sull’handicap
Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d’esameDefinisce criteri e metodi per procedere alla valutazione del rendimento scolastico in relazione al PEI e, per le prove d’esame, riconosce il diritto all’utilizzo di ausili
DM 226/1995
Tutto il personale scolastico deve essere riqualificato
in funzione della messa in atto di strategie e tecniche
che consentano di realizzare una piena ed effettiva
integrazione scolastica
“Questo arricchimento della potenzialità della
funzione docente dovrebbe riuscire a garantire, in
ogni ordine e grado di scuola, il necessario equilibrio
fra momento educativo e momento di istruzione,
attraverso la costruzione di un efficace ambiente
educativo”
DM 226/1995 – Le parole-chiave
Non separatezza
Non sostitutività
Annullamento della delega
Capacità progettuali
IndividualizzazioneRicerca dei bisogni personali e sociali degli alunni disabili
Messa a punto di percorsi in grado di valorizzare le loro potenzialità
Conduzione di specifici temporanei e mirati percorsi di apprendimento che non trovano ancoraggi all’interno della classe
Comunicazione
LINEE GUIDA PER
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ
MIUR, nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009
3 parti
IL NUOVO SCENARIO. IL CONTESTO
COME RISORSA
L’ORGANIZZAZIONE
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA
SCUOLA
PARTE I:
IL CONTESTO COME RISORSA
Art. 3 e Art. 34 della Costituzione
Legge 11/1971 e Legge 517/1977
Legge 104/1992
DPR 24 febbraio 1994
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità,
2006
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute dell’OMS, 2001
Costituzione Italiana – Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Costituzione Italiana – Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
DPR 24 febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle USL in materia di alcuni
portatori di handicap
Competenze nella definizione della Diagnosi
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale
e del Piano Educativo Individualizzato
… ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione
PARTE II:
L’ORGANIZZAZIONE
Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
Rapporti interistituzionali
PARTE III:
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA
Il ruolo del Dirigente ScolasticoLeadership educativa e cultura dell’inclusione
Programmazione
Flessibilità
Il progetto di vita
La costituzione di reti di scuole
La corresponsabilità educativa e formativa dei docentiIl clima della classe
Le strategie didattiche e gli strumenti
L’apprendimento-insegnamento
La valutazione
Il docente assegnato alle attività di sostegno
Il personale ATA e l’assistenza di base
La collaborazione con le famiglie
Con riferimento all’autonomia funzionale della scuola (L. 59/1997), si
ribadisce che
nel caso in cui le pratiche scolastiche relative all’integrazione degli
alunni con disabilità non si conformassero all’interesse primario del
diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere
considerate atti caratterizzati da disparità di trattamento
Mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo
di integrazione, attraverso la collaborazione e il coordinamento di ttte
le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione
puntuale e logica degli interventi educativi, formativi e riabilitativi,
come previsto nel PEI
L’obiettivo fondamentale del processo di integrazione è lo sviluppo
delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione
e nella relazione, nonché nella socializzazione
Il ruolo del dirigente scolastico
Leadership educativa
Un POF è inclusivo quando prevede nella quotidianità
risposte precise ad esigenze educative individuali
La presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso,
un’emergenza da presidiare, ma un evento che richiede una
riorganizzazione del sistema già individuata in via previsione
e rappresenta un’occasione di crescita per tutti
L’integrazione scolastica è un valore fondativo, un assunto
culturale, che richiede una vigorosa leadership gestionale e
relazionale da parte del Dirigente Scolastico, figura-chiave
Il Dirigente ha il compito di rendere operative le indicazioni
degli organi collegiali, con proprie azioni
Deve inoltre essere stimolo, promotore di iniziative e di
attività educative, anche alla luce della responsabilità
dirigenziale in ordine ai risultati del servizio di istruzione
ProgrammazioneLegge 104/1992. «l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all’handicap»
Qualora per specifiche condizioni dell’alunno o per particolari condizioni di
contesto non fosse possibile la frequenza scolastica per tutto l’orario, è
necessario prevedere adeguato e pieno intervento anche nei periodi in cui non
è prevista la presenza in classe
Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la
costruzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote
orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico
La socializzazione non esaurisce il ruolo formativo della scuola, ma è uno
strumento di crescita da integrare nelle buone pratiche individualizzate e di
gruppo. Riemerge la centralità della progettazione educativa che deve
individuare equilibrati interventi fra apprendimento e socializzazione,
preferendo che l’apprendimento avvenga nell’ambito della classe e nel
contesto del programma in essa attuato
La progettazione riguarda tutti gli insegnanti perché tutta la
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli, a
gestire in modo alternativo le attività di aula, a favorire e
potenziare gli apprendimenti, ad adottare materiali e strategie
didattiche in relazione ai bisogni degli alunni
Il diritto allo studio è diritto al successo formativo per tutti, e
solo in questo modo si può realizzare
Il clima della classe
Le strategie didattiche e gli strumenti
L’apprendimento-insegnamento
La valutazione
La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
Il docente assegnato alle attività di sostegno
Testo Unico L 297/94: assegnazione del sostegno alla classe; è
la vera natura del ruolo che svolge nel processo di integrazione.
È l’intera comunità scolastica coinvolta nel processo di
integrazione
Il limite riguarda il fatto che nelle ore in cui non c’è l’insegnante,
non venga tutelato il diritto allo studio
La logica deve essere sistemica. Oltre a intervenire nelle ore in
classe sulla base della sua preparazione specifica, l’insegnante
collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di
Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare in
sua assenza
Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle
norme
La famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del
Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro
verifiche.
I rapporti scuola-famiglia devono essere improntati al
supporto nei confronti dell’apprendimento e del processo di
sviluppo
La famiglia è un riferimento essenziale per l’inclusione, in
quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo
della continuità fra educazione formale e informale
La documentazione deve essere sempre disponibile; le
informazioni sul percorso educativo devono sempre essere
esaustive e chiare (percorso secondaria secondo grado)
La collaborazione con le famiglie
Legge 6 del 2004
Finalità
La presente legge ha la finalità di tutelare, con
la minore limitazione possibile della capacità
di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente.
In sostituzione del Titolo XII del
Libro Primo del Codice Civile
Art. 404 - Amministrazione di Sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da
un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio.
Nominato dal Giudice tutelare
…soggetti
Il ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno
può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche
se minore, interdetto o inabilitato […]
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice
competente per quest'ultima.
Nomina Amministratore di Sostegno
Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di Sostegno ha il potere di
compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di
Sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Legge 112 del 2016
La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità
grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non
sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché
in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la
progressiva presa in carico della persona interessata già durante
l'esistenza in vita dei genitori.
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare
Per le finalità […] è istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, di
seguito denominato «Fondo». La dotazione del
Fondo è determinata in 90 milioni di euro per
l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017
e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Finalità del Fondo - 1
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a
favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto
alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento
che riproducano le condizioni abitative e relazionali
della casa familiare e che tengano conto anche delle
migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al
fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità
grave [….]
Finalità del Fondo - 2
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via
residuale, nel superiore interesse delle persone con
disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi
per la permanenza temporanea in una soluzione
abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle
persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi;
Finalità del Fondo - 3
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le
persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma
2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo
familiare e di co-housing, che possono comprendere il
pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e
delle attrezzature necessari per il funzionamento degli
alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo
aiuto tra persone con disabilità;
Finalità del Fondo - 4
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi
di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e
di sviluppo delle competenze per la gestione della vita
quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile delle persone con disabilità grave
[…]