ing. Domenico ing. Domenico MannelliMannelli
Contenuti
Capo I Uso delle attrezzature di lavoroCapo II Uso dei dispositivi di protezione
individualeCapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Allegato V: Attrezzature di lavoro allegato VI: uso delle attrezzature di lavoroallegato VII: verifica delle attrezzatureAllegato VIII schede DPIAllegato IX: norma di buona tecnica (elettrico)
2009 2/83
2009 3/83
Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale: la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimitĂ di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
2009 4/83
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza comma 4
2009 5/83
AUSL rileva mancata Osservanza RES macchina marcata CE
Prescrizione eSanzione (?) al DL
SegnalazioneMSE
MSE esegueAccertamentiPresso il fabbricante
esito
Segnalazione AUSL Competente per sanzione al fabbricante e al grossista e al venditore
?
positivo
negativo
MSE = Ministero Sviluppo Economico
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui allâarticolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2009 6/83
Scelta attrezzature art. 71 c. 2
2009 7/83
Scelta attrezzatura
Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
Valutazione idoneitĂ con rischi presenti
nellâambiente di lavoro
Valutazione rischi da interferenz con le altre attrezzatur
e giĂ in uso.
Valutazione rischi derivanti
dallâimpiego
dellâattrezzatura
comprare
Rischio accettabile
Rischio accettabile
Rischio accettabile
Rischio NON
accettabile
Rischio NON
accettabileRischio
NON accettabile
attrezzature aziendali Art. 71 c. 1 valutazione di idoneitĂ allâesistenza
2009 8/83
Attrezzatura marcata
CE ?
Attrezzatura conforme
allegato V ?
Attrezzatura conforme Dm emanati ai
sensi dellâarticolo 395 DPR
547/55, ovvero dellâarticolo 28
D. Lgs. 626/94.?
Esiste dichiarazione di conformiĂ e libretto uso e manutenzione
?
Lâattrezzatura puĂČ rimanere
Attrezzatura da adeguare o rimuovere
Attrezzatura preesistente
al DPR 459/96?
si
sino
Attrezzatura da rimuovere o da
marcare CE
si
no
si
no
si
no
no
articolo 28 D. Lgs. 626/94 - Adeguamenti al progresso tecnico. -
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitĂ e dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) Ăš riconosciuta la conformitĂ alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera cosĂŹ sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
b) si dĂ attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della ComunitĂ europea per le parti in cui modificano modalitĂ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive giĂ recepite nellâordinamento nazionale;
c) si provvede allâadeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
2009 9/83
attrezzature aziendali Art. 71 c. 4 valutazione di idoneitĂ allâuso
2009 10/83
Attrezzatura installata ed utilizzata in conformitĂ
alle istruzioni dâuso ?
Attrezzatura assoggettata alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico
provvedimento regolamentare ?
Esiste ed Ăš aggiornato il registro di controllo se previsto?
Lâattrezzatura non puĂČ essere
usata
Attrezzatura oggetto di
idonea manutenzione
per la sicurezza e
corredata, ove necessario, da
apposite istruzioni dâuso
e libretto di manutenzione
sisi
no
Lâattrezzatura puĂČ essere usata
sino
no
si
no
Question?
Quando Ăš previsto il registro di controllo ?
Un esempio di registro ⊠di manutenzione
2009 11/83
Misure tecniche ed organizzative
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi allâuso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dellâ ALLEGATO VI.
2009 12/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
sufficiente spazio disponibile tra elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte devono potere essere addotte e/o estratte in modo sicuro
operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante
2009 13/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari ovvero occorre adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione
2009 14/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o piĂč macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore richiamante lâobbligo stabilito dal presente punto e le relative modalitĂ , deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore
2009 15/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio di proiezione di oggetti Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura,
taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
2009 16/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischi dovuti agli elementi mobili Ă vietato pulire, oliare o ingrassare a mano
compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione Occorre mettere apposito avviso
IL motore deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
Lâaccesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
.2009 17/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio di caduta di oggetti Durante il lavoro su scale o in luoghi
sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
2009 18/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio da materie e prodotti pericolosi e nocivi
materie e prodotti pericolosi e nocivi sono quelle infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
2009 19/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Per la lubrificazione delle macchine o parti di
macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose.
2009 20/83
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LâUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Accesso per la manutenzionelâaccesso per i normali lavori di manutenzione e
riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante lâimpiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
2009 21/83
uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi Ăš riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti)
2009 22/83
uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (strisce gialle e cartelli)
L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente Ăš autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine.
Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantitĂ sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi
meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciĂČ non sia possibile, adeguate segnalazioni. 2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su
rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. 2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza
pericolo, devono essere sbarrate.Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici,
quando il traffico non Ăš sospeso o la linea non Ăš sbarrata, una o piĂč persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
2.10 Quando uno o piĂč veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non puĂČ, direttamente o a mezzo di altra
persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumitĂ delle persone.
2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di
sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
2009 23/83
uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Barriere e segnaletica Davanti alle uscite dei locali e alle vie che
immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciĂČ non sia possibile, adeguate segnalazioni.
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di
transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
2009 24/83
uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Barriere e segnaletica Le vie di transito che, per lavori di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.
2009 25/83
uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Guida ciecaQuando uno o piĂč veicoli sono mossi da un
mezzo meccanico il cui conducente non puĂČ, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumitĂ delle persone.
2009 26/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
2009 27/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilitĂ dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
2009 28/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Il posto di comando deve essere occupato in permanenza.
I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro.
Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
2009 29/83
ENPI circolare 83 maggio 1983, n. 42 Verifiche ponti mobili sviluppabili.
Si va diffondendo l'impiego di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi.
Va contrastata la tendenza a ritenere applicabile l'art 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso.
Da quanto sopra discende che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e ⊠si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'Ispettorato del lavoro come situazione di pericolo.
2009 30/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Se ciĂČ Ăš appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
2009 31/83
Rischi per Energia elettrica
Per i lavori allâaperto Ăš vietato lâuso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, Ăš vietato lâuso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Lâeventuale trasformatore deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dellâavvolgimento secondario collegato a terra.
2009 32/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichiDevono essere prese misure per impedire che i
lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciĂČ sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non Ăš consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. (o altri)
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
2009 33/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puĂČ osservare l'intera traiettoria del carico nĂ© direttamente nĂ© per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
2009 34/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o piĂč attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
2009 35/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosÏ i lavoratori a rischi.
Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
2009 36/83
Disposizioni concernenti lâuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
2009 37/83
Cosa dice lâallegato V
Riproduce parte del DPR 547 sui requisiti di sicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro:parte I: requisiti generali applicabili a tutte le
attrezzature di lavoroparte II: prescrizioni supplementari applicabili ad
attrezzature di lavoro specifiche
2009 38/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Sistemi e dispositivi di comando Se necessario, dal posto di comando principale
l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciĂČ non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dellâattrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo
2009 39/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere
effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.
Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle
condizioni di funzionamento (ad esempio, velocitĂ , pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocitĂ non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.
2009 40/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere
effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.
Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle
condizioni di funzionamento (ad esempio, velocitĂ , pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocitĂ non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.
2009 41/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Occorre prevenire: I rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il
funzionamento Le emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. I rischi dovuti alla stabilitĂ I rischi dovuti agli elementi mobili I rischi dovuti allâilluminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione
2009 42/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi
o no Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento, al trasporto o allâimmagazzinamento di carichi. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro I rischi dovuti allâilluminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione
2009 43/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
Mole abrasive Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili Macchine di fucinatura e stampaggio per urto Macchine utensili per metalli ischi dovuti a carenza di
segnalazioni, indicazioni Macchine utensili per legno e materiali affini Presse e cesoie Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
2009 44/83
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
Macchine per centrifugare e simili I Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e
macchine simili Macchine per filare e simili Telai meccanici di tessitura Macchine diverse Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili Forni e stufe di essiccamento o di maturazione Impianti macchine ed apparecchi elettrici
2009 45/83
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
2009 46/83
2009 47/83
Macchina marcata CE
Modifica ?
Modifica modalitĂ utilizzo ?
Modifica prestazioni?
Migliora condizioni di sicurezza?
si
no
Nuova marcatura CE
si
no
si
no
Conservare evidenze modifca
si
no
Ordinaria o straordinaria manutenzione
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localitĂ di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
2009 48/83
Controlli delle attrezzatureLe attrezzature soggette a influssi (?) che
possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: a controlli periodici e a controlli straordinari (per riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivitĂ ) da persona competente . I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
2009 49/83
Controlli delle attrezzature
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche Ăš effettuata dallâISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
2009 50/83
2009 51/83
Attrezzatura Intervento/periodicitĂ Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materialidi portata superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
Verifica annuale
2009 52/83
Attrezzatura Intervento/periodicitĂ Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integritĂ : decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integritĂ : decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integritĂ : decennale
TUBAZIONI
LâUtilizzatore deve denunciare allâISPESL entro lâ11 febbraio 2009 i recipienti per liquidi e le
tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/02 e non certificati secondo PED che, esclusi dalla previgente normativa nazionale, hanno
caratteristiche tecniche tali da renderli oggetto di riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A ed Allegato B del D.M.
329/04
2009 53/83
Articolo 83 - Informazione e formazione
I lavoratori incaricati dellâuso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.
2009 54/83
Articolo 83 - Informazione e formazione
I lavoratori devono essere informati sui rischi cui sono esposti durante lâuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellâambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchĂ© sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni dâuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
2009 55/83
Articolo 83 - Abilitazione
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali Ú richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
2009 56/83
2009 57/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;b) contatti elettrici indiretti;c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;d) innesco di esplosioni;e) fulminazione diretta ed indiretta;f) sovratensioni;g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2009 58/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Occorre una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nellâambiente di lavoro;c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
2009 59/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro
a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto
2009 60/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonchĂ© le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola dâarte, cioĂš ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola dâarte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nellâ ALLEGATO IX.
2009 61/83
ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Lâapplicazione delle suddette norme Ăš finalizzata allâindividuazione delle misure di cui allâarticolo 1 e dovrĂ tenere conto dei seguenti principi: La scelta di una o piĂč norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. Lâadozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruitĂ delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. Tab. 1 Allegato IX â Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Un (kV)Distanza minima consentita (m)†13103,5153,5132522073807
2009 62/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Lavori sotto tensione Eâ vietato eseguire lavori sotto tensione.
1) i lavori su parti in tensione sono consentiti se: le tensioni su cui si opera sono di sicurezzaoppure sea) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai
criteri definiti nelle norme di buona tecnica.b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua con lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2009 63/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Lavori in prossimitĂ di parti attive Non possono essere eseguiti lavori in prossimitĂ
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dellâ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2009 64/83
Tab. 1 Allegato IX â Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette
2009 65/83
Un (kV) Distanza minima
consentita (m)†1 310 3,515 3,5
132 5220 7380 7
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Verifiche . Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalitĂ ed i criteri per lâeffettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
Lâesito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dellâautoritĂ di vigilanza.
2009 66/83
CAPO III â IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Verifiche . Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalitĂ ed i criteri per lâeffettuazione delle verifiche di cui al comma 1.i vigilanza.
2009 67/83
2009 68/83
Definizioni
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato âDPIâ, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piĂč rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchĂ© ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2009 69/83
Esclusioni
Non costituiscono DPI:a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivitĂ lavorative ;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
2009 70/83
Quando i DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, , da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
2009 71/83
Requisiti dei DPI
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessitĂ . in caso di rischi multipli i DPI devono essere
tra loro compatibili e efficaci
2009 72/83
Scelta dei DPI
a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ;
d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2009 73/83
Durata dell'uso dei DPI
In funzione di:a) entitĂ del rischio;b) frequenza dell'esposizione al rischio;c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;d) prestazioni del DPI.
2009 74/83
Gestione DPI
mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
fornire informazioni istruzioni comprensibili e formazione ai lavoratori;
destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano lâuso di uno stesso DPI da parte di piĂč persone, prendere misure adeguate affinchĂ© tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dellâutilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
addestrare i lavoratori per DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dellâudito.
2009 75/83
Criteri per lâindividuazione e lâuso
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allâarticolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivitĂ e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le prioritĂ delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI
2009 76/83
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Schema indicativo per lâinventario dei Rischi ai fini dellâimpiego di attrezzature di protezione individuale
2009 77/83
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivitĂ e dei settori di attivitĂ per i quali puĂČ rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
2009 78/83
Rischi Origini e forma dei rischi
Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e lâutilizzazione dellâattrezzatura
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
RISCHI DA COPRIRERISCHI LEGATI ALLâATTREZZATURA RISCHI LEGATI ALLâIMPIEGO DELLâATTREZZATURA
ESEMPIO
2009 79/83
Rischi Origini e forma dei rischi
Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e lâutilizzazione dellâattrezzatura
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Rischi - Origini e forma dei rischi
Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e lâutilizzazione dellâattrezzatura
2009 80/83
Impatto - Caduta da posizione elevata
- Perdita dellâequilibrio
- resistenza e idoneitĂ dellâattrezzatura e del punto di ancoraggio
RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.)
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTERischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in
considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e lâutilizzazione dellâattrezzatura
2009 81/83
RISCHI LEGATI ALLâATTREZZATURA (rif. punto 9.)disagio e impaccio nel lavoro - costruzione ergonomica insufficiente
-limitata libertĂ di movimento- costruzione ergonomica- modalitĂ di costruzione- massa- flessibilitĂ - facilitĂ dâimpiego- dispositivi di protezione con regolazione automatica della lunghezza
infortuni e rischi per la salute -sollecitazione dinamica esercitata sul mezzo di protezione nellâutilizzazione durante la fase di frenatura della caduta
- idoneitĂ dellâattrezzatura- distribuzione degli sforzi di frenatura su quelle parti del corpo che hanno una certa capacitĂ di assorbimento- riduzione della forza di frenatura- distanza di frenatura- posizione della fibbia di fissaggio
- movimento pendolare e urto laterale - punto dâancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti
Alterazione della funzione protettiva causata dallâinvecchiamento
- deterioramento della resistenza meccanica causata dalle--âŠ--delle condizioni ambientali, dalla pulitura e dallâusura
- resistenza alla corrosione- resistenza dellâattrezzatura agli aggressivi industriali- mantenimento della funzione di protezione per tutta la durata dellâattrezzatura
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTERischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione
dal punto di vista della sicurezza per la scelta e lâutilizzazione dellâattrezzatura
2009 82/83
RISCHI LEGATI ALLâIMPIEGO DELLâATTREZZATURA (rif. punto 9.)
utilizzo della protezione insufficiente
- cattiva scelta dellâattrezzatura
- scelta dellâattrezzatura in funzione del tipo e dellâentitĂ dei rischi e delle esigenze industriali- osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante (norme per lâuso)- osservanza della marcatura dellâattrezzature (es. tipo di protezione, marcatura corrispondente e un impiego specifico)- scelta dellâattrezzatura in funzione dei fattori individuali dellâutilizzatore
- impropria utilizzazione dellâattrezzatura
- impiego appropriato dellâ attrezzatura conoscendo il rischio- osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante
- attrezzatura sporca, consunta o deteriorata
- mantenimento dellâattrezzatura in buono stato- Controlli regolari- sostituzione a tempo debito- osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante
2009 83/83