LA RIFORMA DEL PAREGGIO DI BILANCIO:STRATEGIE E IMPLICAZIONI PER IL 2016
Dott.ssa Elena Masini
Bologna, 28 settembre 2016
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
LE NOVITA’ DEL DL 113/2016
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
Il decreto legge n. 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli entiterritoriali e il territorio” (entrato in vigore il 25 giugno 2016), è statosuccessivamente convertito dalla legge n. 160/2016. Esso contiene diversedisposizioni di interesse per gli enti locali ed in particolare:Art. Oggetto1 Fondo di solidarietà comunale2 Riduzioni fondo di solidarietà comunale comuni colpiti da eventi calamitosi3 Contributo straordinario a favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 20094 Fondo per rimborsare i comuni degli oneri derivanti da contenzioso per calamità o
cedimenti strutturali7 Modifica sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 20158 Riparto del contributo delle province e città metropolitane al contenimento della
spesa pubblica9 Obblighi di trasmissione dei bilanci alla BDPA e sanzioni9-bis Procedura di approvazione bilancio e modifica disciplina variazioni9-ter Contributo per estinzione anticipata mutui14 Anticipazione di liquidità a favore degli enti in stato di dissesto15 Disposizioni per gli enti che hanno aderito al piano di riequilibrio pluriennale16 Abrogato l’obbligo di riduzione della incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti e riviste le % sul turn-over17 Disposizioni per la stabilizzazione del personale insegnante ed educativo dei
comuni18 Proroga riscossione Equitalia
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
L’articolo 1 del DL 113/2016 contiene alcuni correttivi che modificano icriteri di distribuzione del fondo relativo all’anno 2016 stabilendo:Ø che la quota di 80 milioni riservata a favore dei comuni per i quali ilriparto del fondo non assicura il ristoro di un importo equivalente algettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base(comma 380-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012,introdotto dall’articolo 1 della legge n. 208 del 2015), sia consideratacome importo massimo e non come importo fisso. Questo consente diredistribuire oltre 15 milioni di euro non utilizzati nell’ambito del ripartodel fondo medesimo per il 2016 e gli anni successivi, al momentoimmobilizzati;;
Ø il riparto nel fondo di solidarietà 2016 delle risorse non utilizzate in sededi distribuzione delle risorse per l’anno 2015, avvenuta con il DPCM 10settembre 2015;;
Ø la possibilità di utilizzare un correttivo statistico volto a limitare levariazioni in più ed in meno della distribuzione delle risorse a favore deicomuni
IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALEIL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
Art. 1, co. 435,L.190/14
Comuni 2015-2016 2017 2018 2019 2020
Lett. a) comuni colpiti dal sisma del 20e 29 maggio 2012 0% 25% 50% 75% 100%
Lett. b) comuni danneggiati dagli eventisismici del 6 aprile 2009 0% 25% 50% 75% 100%
Lett. c) comuni danneggiati dagli eventisismici del 21 giugno 2013 nelterritorio delle province di Luccae Massa Carrara
50% 60% 80% 100% 100%
Si prevede l’applicazione graduale della riduzione di 1,2 miliardi di eurointrodotta dalla legge n. 190/2014 a carico dei comuni colpiti dagli eventicalamitosi, sinora “beneficiati”.
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
FONDO PER GLI ONERI DA CONTENZIOSO PER CALAMITA’ E CEDIMENTI STRUTTURALI
Ammontare del fondo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-‐2019
Finalità del fondo Ristorare i comuni delle spese sostenute per sentenze esecutive oaccordi transattivi legati a calamità o cedimenti strutturali
Eventi Calamità o cedimenti strutturali verificatisi a tutto il 25 giugno 2016Ammontare minimo spesa da chiedere a
rimborso
50% della spesa corrente sostenuta negli ultimi tre esercizi chiusi
Contributo massimo erogabile
80% della spesa sostenuta
Termine per richiedere il rimborso (il termine è
perentorio)
Per l’anno 2016 10 luglio 2016Per l’anno 2017 31 marzo 2017Per l’anno 2018 31 marzo 2018Per l’anno 2019 31 marzo 2018
Criteri di assegnazione
Max 80% della spesa sostenuta e richiesta a rimborsoIn caso di insufficienza di risorse, i contributi saranno ridottiproporzionalmenteIn caso di eccedenza di risorse, le stesse saranno riassegnate l’annosuccessivo
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GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZ.
L’INVIO DEI DATI ALLA BDAP
DocumentazioneObbligo di trasmiss.BDAP
Decorrenza Tempistica
Bilancio di previsione SI Bilancio 2016 1-31 dicembre 2016Rendiconto della gestione SI Rendiconto 2016 Entro 30 maggio 2017*Bilancio consolidato SI Bilancio 2016 Entro 30 gg da
approvazionePiano degli indicatori e dei risultati attesi
SI Bilancio 2017 e rendiconto 2016
Entro 30 gg da approvazione
Variazioni di bilancio** NO ===== ======
Con DM 12 maggio 2016 sono state approvate le modalità ed i tempi di tra-smissione dei dati alla BDAP da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 13, c. 3, della legge n. 196/2006 e dell’art. 18, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011.
* Se a tale data non è approvato il rendiconto, si trasmettono i dati di preconsuntivo** Obbligo superato dal DL 113/2016
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GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZ.
LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINIL’art. 9, commi da 1-quinquies a 1-octies del DL 113/2016 (L. n. 160/2016) haintrodotto nuove sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione einvio di bilanci/rendiconti alla BDAP. Viene invece superato l’obbligo di trasmettere levariazioni di bilancio.
Mancato rispetto dei termini per: Divieto di assunzione
*
Scioglim.toconsiglio comunale
Decorrenza sanzione divieto assunzione
Bilancio di previsione:• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi
SISI
SINO
Bilancio 2017-2019
Rendiconto:• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi
SISI
SINO
Rendiconto 2016
Bilancio consolidato:• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi
SISI
NONO
Consolidato esercizio 2016
* Il divieto opera fino a quando l’ente non adempie ed è esteso a tutte le tipologie contrattuali (come per il patto/pareggio)
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PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONEITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Su sollecitazione dell’ANCI, è stato modificato l’art. 174, comma 1, del TUELche disciplina, al fine di rendere più semplice l’iter di approvazione delbilancio. Nella sostanza viene a meno l’obbligo di depositare la relazionedell’organo di revisione insieme allo schema di bilancio e di DUP entro il 15novembre. Sarà il regolamento di contabilità a disciplinare la materia.
PRIMA DOPO
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
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PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONEITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IN VISTA DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2017, POTREBBE RISULTARE OPPORTUNO MODIFICARE IL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’, AL FINE DI PREVEDERE LA TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL BILANCIO AL CONSIGLIO COMUNALE DOPO IL
DEPOSITO E CONTESTUALMENTE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER L’APPROVAZIONE.
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PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONEITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ESEMPIO DI NORMA REGOLAMENTAREArt. AA – Processo di predisposizione e approvazione del DUP(…)Il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria da rilasciare, ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b.1) del TUEL, viene acquisito in occasione della presentazionedello schema di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al DUP, comeprevisto dall’articolo XX.
Art. XX – Processo di predisposizione e approvazione del bilancio(…)La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio e tutti i documenti allegati, dinorma, entro il 15 novembre ai fini della loro presentazione al Consiglio comunale. Atal fine viene disposto il deposito degli atti, da comunicarsi ai consiglieri secondomodalità telematiche, per un periodo non inferiore a ….. giorni*. Contestualmentetrasmette il bilancio all’organo di revisione per la resa del relativo parere, che saràmesso a disposizione dei consiglieri comunali all’atto della convocazione del consiglioper l’approvazione del bilancio, secondo modalità e tempi stabiliti dall’appositoregolamento.
*Indicare il periodo minimo di deposito (15, 20, 30 giorni).
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VARIAZIONE DI BILANCIODISCIPLINA DI BILANCIO
L’art. 9-bis, comma 2, del DL 113/2016 integra la disciplina dellevariazioni di bilancio contenuta nell’art. 175 del Tuel, precisando che:Ø COMPETE ALLA GIUNTA COMUNALE la variazione compensativatra macro-aggregati appartenenti alla stessa missione e programma (etitolo). Nei fatti si tratta di una variazione di PEG;;
Ø COMPETE AI RESPONSABILI la variazione di esigibilità di entrate espese correlate, senza creazione del FPV, in caso di:a) OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA’ AUTORIZZATE ECONTRATTE;;
b) CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE.
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUIC
Che cosa 2016 2017 2018Fondi stanziati 14 ML
(fino max 26 ML)48 ML 48 ML
Scadenza presentazione domanda
31 ottobre 2016 31 marzo 2017 31 marzo 2017
Finalità Finanziamento indennizzo sostenuto per estinzione anticipata di prestiti
L’articolo 9-ter del DL 113/2016 ha stanziato risorse per erogare contributifinalizzati a coprire le spese per indennizzi dovuti in caso di estinzioneanticipata di prestiti. Un apposito DM individuerà le modalità di richiesta.
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
DICHIARAZIONE DI DISSESTO
Anticipazione annua di 150 milioni
complessivi
Finalità Restituzione Criteri di riparto
Dal 1° settembre 2011 al 31 maggio
2016
dal 2016 al 2018
Pagamento debiti della
gestione liquidatori
a
In max 20 anni a partire dall’anno
successivo a quello di erogazione
Pro-quota in base al numero di abitanti risultanti dai dati
Istat al 31 dicembre anno precedente alla dichiarazione di
dissesto
Dal 1° giugno 2016 al 31
dicembre 2019
dal 2019 al 2020
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ ENTI IN DISSESTOC
L’articolo 14 del decreto legge n. 113/2016 introduce la possibilità per gli entilocali che hanno dichiarato il dissesto e che aderiscono alle modalità semplificatedi liquidazione e pagamento dei debiti di cui all’art 258 del Tuel, di accedere aduna anticipazione di liquidità funzionale ad incrementare la massa attiva epagare, in questo modo, i debiti della gestione liquidatoria. A tal fine vengonostanziati 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2010, daripartire a favore degli enti locali, nei limiti della massa passiva censita, in basealla popolazione residente risultante dai dati Istat al 31 dicembre dell’esercizioprecedente la dichiarazione di dissesto:
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/1: ABROGATO L’OBBLIGO DI RIDUZIONE % DELLA SPESA DI PERSONALEC
L’articolo 16 del DL 113/2016 abroga la lettera a) del comma 557 della leggen. 296/2006 che la Corte dei conti – Sezione autonomie (delibere n. 27/2015e 16/2016) aveva interpretato come cogente. Viene quindi superato l’obbligodi attuare la riduzione % delle spese di personale sulle spese correntirispetto al valore medio 2011-2013.
VINCOLO COMMA 557, LETT. A) DELLA LEGGE 296/2006
RIDUZIONE % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE 2011-‐2013
(secondo interpretazione Corte dei conti – Autonomie)
C
ABROGATO DAL 25 GIUGNO 2016!!
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/1: ABROGATO L’OBBLIGO DI RIDUZIONE % DELLA SPESA DI PERSONALEC
Legge n. 296/20061.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degliobiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità internoassicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi acarico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi airinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva eoccupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia erivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
[a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personalerispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parzialereintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoroflessibile;;]
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenzapercentuale delle posizioni dirigenziali in organico;;c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per leamministrazioni statali
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
I VINCOLI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALEC
Tetto di spesa di personale media 2011-‐2013 (comuni > 1.000 ab + province)
Tetto al lavoro flessibile
spesa anno 2009
Tetto al salario accessorio
2015
Assunzioni entro il 25%
della spesa dei cessati*
Riduzione % spesa di
personale su spesa corrente
rispetto a media 2011-‐
2013Art. 1, co. 557, L 296/2006
Art. 9, co. 28,DL 78/2010
Art. 1, co. 236, L. 208/2015
Art. 1, co. 228, L. 208/2015
Art. 1, co. 557, L 296/2006
Corte dei conti del. 27/2015 e
16/2016
SI SI SI SI NO
DISPOSIZIONE ABROGATA DAL DL 113/2016 (art. 16)
C
* 100% enti virtuosi con incidenza spesa di personale < 25% spesa corrente
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I comuni possono assumere personale, nell’ambito delpiano straordinario di assunzioni, attingendo dallegraduatorie dei precari approvate ai sensi de:-‐ Legge n. 296/2006;-‐ Legge n. 244/2007-‐ DL n. 101/2013-‐ Altre graduatorie vigenti presso l’ente
I comuni possono adottare piani triennali di assunzionedel personale educativo ed insegnante (2016-‐2018) nelrispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle spese dipersonale e dei posti vacanti in dotazione organica
IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/2: STABILIZZAZIONE PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO COMUNI
C
L’articolo 17 del DL 113/2016 reca misure volte a favorire il superamento delprecariato del personale insegnante ed educativo dei comuni impiegatonelle scuole dell’infanzia e asili nido.
PIANO TRIENNALE STRAORDINARIO DI
ASSUNZIONI
STABILIZZAZIONE PERSONALE CON
UTILIZZO DI GRADUATORIE
VIGENTI
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
I comuni possono destinare le risorse per il lavoroflessibile allo scorrimento delle graduatorie, al fine diprocedere alle assunzioni di personale. In tal caso l’entedeve procedere alla rideterminazione del tetto per ilricorso al lavoro flessibile
I comuni possono indire nuovi concorsi per titoli edesami riservati al personale con tre anni di servizio a TDpresso l’ente maturato alla data del 25 giugno 2016. Leassunzioni disposte in forza di tali graduatorie nonpossono superare il 50% di quelle previste dal pianostraordinario di assunzioni.
IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/2: STABILIZZAZIONE PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO COMUNI
C
NUOVE GRADUATORIE PER LA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
UTILIZZO DI MARGINI DI SPESA PER LAVORO
FLESSIBILE
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/3: NUOVI LIMITI AL TURN-OVER C
ENTE % Turn-Over 2016 prima
% T.O. 2016 dopo
Note
Comuni fino a 1.000 abitanti ed enti nati da fusioni
100% 100%
Comuni da 1.000 a 9.999 abitanti
25% 75%* * Se rapporto dipendenti/popolazione inferiore parametro deficitarietà
Comuni da 10.000 abitanti
25% 25%
Comuni con incidenza spese personale spese correnti < 25%
100% 100%
% valide per gli enti collocati in regioni che hanno completato il processo di ricollocamento del personale di area vasta almeno al 90%
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PERSONALE/4: IL LAVORO FLESSIBILE E LE FUSIONIC
E’ stata modificata la disciplina vincolistica del lavoro flessibile e degli enti derivanti da processo di fusione, stabilendo (art. 16):Ø PER TUTTI GLI ENTI: che i contratti ex art. 110, comma 1, del TUEL fuoriescono dal limite previsto dall’art. 9, comma 28, del DL 78/2010. NB: questo obbliga anche a rideterminare il limite di spesa del 2009;;
Ø PER GLI ENTI NATI DA PROCESSO DI FUSIONE: superato il limite del 30% del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente per il superamento di specifici vincoli al turn-over e sulla spesa flessibile. Resta fermo l’obbligo di non superare la spesa complessiva dei due enti nell’anno precedente la fusione.
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IL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI
PROROGA RISCOSSIONE EQUITALIAC
L’articolo 18 del DL 113/2016 ha previsto l’ulteriore proroga al 31 dicembre2016 dell’attività di riscossione svolta da Equitalia e dagli agenti dellariscossione per conto dei comuni.
Le proroghe della disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 1,lett. gg-ter, del DL 70/2011N° Norma Proroga1 Art. 10, comma 13-octies, DL 201/2011 (L. 214/2011) 31 dicembre 20122 Art. 9, comma 4, DL 174/2012 (L. 213/2012) 30 giugno 20133 Art. 10, comma 2-ter, DL 35/2013 (L. 64/2013) 31 dicembre 20134 Art. 1, comma 610, L. 147/2013 31 dicembre 20145 Art. 1, comma 642, L. 190/2014 30 giugno 20156 Art. 7, comma 7, DL 78/2015 (L. 125/2015) 31 dicembre 20157 Art. 10, comma 1, DL 210/2015 (L 21/2016) 30 giugno 20168 Art. 18, DL 113/2016 31 dicembre 2016
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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ENTRATE SPESE
Tit. I - Entrate tributarie
Tit. I – Spese correntiTit. II – Trasferimenti correnti
Tit. III – Entrate extra-tributarie
Tit. IV – Entrate in conto capitale Tit. II – Spese in conto capitale
Tit. V – Entrate da riduzione di attività finan Tit. III – Spese per incremento attività finan
Tit. VI - Mutui Tit. IV – Rimborso di mutui
Tit. VII – Anticipazioni da istituto tesoriere Tit. V – Chiusura anticipazioni istituto tesor.
Tit. IX - Entrate per servizi conto terzi Tit. VII – Spese per servizi conto terzi
TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE
LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO COMUNALE
deve essere garantito il pareggio di bilancio (TOTALE ENTRATE =TOTALE SPESE). Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo,salvi i casi di disavanzo tecnico.
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Equilibrio corrente
Equilibric/capitaleEquilibri di cassa
Tit. I+II+III E =Tit. I + Tit. III S
Tit. IV E ≤Tit. III S
Tempestività pagamenti
Limiti anticipazione tesoreria
Equilibri di finanza pubblica
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Gli equilibri generali di bilancio:
la lettura del prospetto
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Devono essere valorizzati i contributi in c/interessi mutui (es. fondo sviluppo investimenti) da classificare
al tit. IV
I trasferimenti in c/capitale rappresentano una casistica molto particolare di spese che l’ordinamento richiede vengano finanziate da entrate correnti. Nella maggior parte dei casi si tratta di un errore di
classificazioneFCDE: manca la specificazione del fondo crediti
di dubbia esigibilità
FPV di spesa: non risulta alcun FPV di parte corrente a fine anno. Generalmente dovrebbe essere valorizzato almeno per il salario accessorio del personale (produttività, risultato) a meno che l’ente non decida preventivamente di far confluire tali risorse in avanzo vincolato per problemi legati ai vincoli di spesa. La circostanza deve
essere motivata nella nota integrativa al bilancio
L’ente non ha determinato il FPV di entrata di parte corrente, nemmeno nel
primo esercizio.
FPV: controllare che il FPV di spesa corrisponda sempre al FPV di entrata dell’esercizio successivo
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Ammesso solo nel primo esercizio della previsioni e
nei limiti dettati dall’ordinamento
Solo ipotesi espressamente previste per legge (OO.UU.,
IVA alienazioni beni commerciali, 10% proventi alienazioni per estinzione
prestiti)
Devono finanziare investimenti:
-‐ Proventi loculi cimiteriali;-‐ Proventi sanzioni CdS
(solo quota capitale)-‐ Proventi parcheggi a pagamento (solo quota
capitale)-‐ Entrate non ricorrentiIl saldo finale deve essere maggiore o
uguale a ZERO. Non può essere inferiore a ZERO. Il surplus di entrate correnti può finanziare investimenti
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sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate
al finanziamento di spese di investimento, in assenza di
controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal
beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L’assenza del
corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del
soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o
degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il
rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”(es. quota oneri di urbanizzazione a favore degli istituti religiosi)
erogazioni effettuate a favore di terzi, in assenza di una
controprestazione, legate a particolari situazioni.
NON POSSONO ESSEREFINANZIATE DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE OVVERO DA
DEBITO (vedi prospetto equilibri), salvo i trasferimenti in c/capitale derivanti dall’escussione definitiva delle garanzie, a seguito della quale il debito garantito è posto definitivamente a carico dell’ente
Vi rientrano:a) i rimborsi degli oneri di
urbanizzazione;b) la restituzione di trasferimenti
in conto capitale incassati e non dovuti;
c) Il fondo crediti di dubbiaesigibilità di parte capitale;
d) Altri accantonamenti di parte capitale
Contributi agli investimenti(2.03)
29
Trasferimenti c/capitale(2.04)
Altre spese c/capitale(2.05)
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I trasferim
enti in c/cap
itale (2
.04)
Macro 2.04: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ASSUNZIONE DI DEBITI
In presenza di un credito concesso a terzi e successivamente divenuto inesigibile, il credito viene considerato come trasferimento a titolo definitivo. Allo stesso modo se l’ente si accolla il debito di altri soggetti
ESCUSSIONE DI GARANZIE
Per somme da erogare a fronte di fidejussioni rilasciate a soggetti terzi
RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI
Trattasi di somme erogate per ripianare i debiti pregressi, disavanzi, deficit
ALTRI TRASFERIMENTI
Es. indennizzi di importo elevato per danni non coperti da polizze, trasferimenti per spese
eccezionali
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I trasferim
enti in c/cap
itale (2
.04)
Macro 2.04: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ANCHE SE CONTABILIZZATI AL TITOLO II SPESA, NON
POSSONO ESSERE FINANZIATI DA DEBITO O DA ENTRATE
DESTINATE AD INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (2.04)
FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI
La riconciliazione viene disposta nel prospetto degli equilibri di bilancio
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L’equilibrio di parte capitale può essere inferiore a ZERO (ovvero negativo) se le spese di investimento vengono finanziate da entrate correnti
Ammesso solo nel primo esercizio della previsioni
e nei limiti dettati dall’ordinamento
Se il bilancio di previsione è approvato dopo il riacc. ordinario, il
FPV di entrata deve essere = al FPV di spesa
dell’esercizio precedente. In caso contrario può essere
diverso
L’assenza del FPV di spesa in c/capitale denota la non
applicazione della competenza potenziata (cronoprogramma)
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L’equilibrio finale non può essere diverso da ZERO, salvi i casi di rinvio all’esercizio successivo del disavanzo tecnico registrato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui ovvero di recupero del disavanzo tecnico dell’esercizio precedente (avanzo
tecnico)
EQUILIBRIO ECONOMICO-‐FINANZIARIO COMPETENZA2016
COMPETENZA2017
COMPETENZA2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-‐lungo termine
(+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+) 100.000,00 0,00 179.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-‐lungo termine
(–) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(–) 100.000,00 0,00 179.000,00
EQUILIBRIO FINALEW = O+Z+S1+S2+T-‐X1-‐X2-‐Y 0,00 0,00 0,00
Giro contabile per la doppia rilevazione dei mutui Cassa
DDPP
Il surplus di entrate da riduzione di attività finanziarie rispetto alle correlate spese può finanziare
investimenti
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):Equilibrio di parte corrente (O)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-‐)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
NOTA BENE: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
MARGINE EQUILIBRO CORRENTE PER INVESTIMENTI
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Entrata Tipologia di spesa Valenza temporale Norma Enti
Proventi oneri di urbanizzazione
Manutenzione ordinaria verde, strade, patrimonio e progettazione OOPP
(max 100%)
31/12/2017
Art. 1, comma 737,
L. n. 208/2015
Tutti
ENTRATE CORRENTI
= SPESE CORRENTITit. I
+ Rimborso prestitiTit. IV
LE DEROGHE
L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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L’UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2016-2017
UTILIZZO DEGLI ONERI NEL
2016-2017 X SPESE CORRENTI Spese di manutenzione del verde
Spese di manutenzione delle strade
Spese di manutenzione del patrimonio
Progettazione di OOPP
Attualmente la norma
contrasta con la legge n. 243/2012.
Con le modifiche
proposte viene superato il problema
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CONCESSIONICIMITERIALI
FINANZIANO SPESA DI INVESTIMENTO
LE CONCESSIONI CIMITERIALI
Secondo i nuovi principi contabili tutti i proventi derivanti dallaconcessione di beni che non garantiscono entrate costanti negli anni,pur essendo contabilizzate tra le entrate correnti, devono esseredestinate al finanziamento degli investimenti.
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ENTRATE DA ALIENAZIONI
POSSONO ESSEREACCERTATE SOLO CON IL ROGITO
LE ENTRATE DA ALIENAZIONI
In generale tutte secondo i nuovi principi tutte le entrate, in particolarequelle che finanziano investimenti, possono essere accertate e spesesolamente:Ø in presenza di un idoneo titolo giuridico sottostante;;Ø solamente se esigibili nell’esercizio.
Deve pertanto essere superata la prassi di accertare i proventi dellealienazioni al momento dell’aggiudicazione definitiva. Occorre il rogito
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Gli equilibri ed i vincoli della gestione di cassa
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
L’imminente superamento dell’obbligo del pareggio di cassa previsto dal DDL diriforma della legge n. 243/2012 non significa che tale aspetto della gestionefinanziaria sia superato.
Rimangono i vincoli sulla gestione di cassa previsti dall’attuale ordinamentocontabile (Tuel e principio contabile applicato all. 4/1 del d.Lgs. n. 118/2011) chegli enti devono attentamente tenere in considerazione sia in fase dipredisposizione del bilancio che durante la gestione.
Non appare superfluo interrogarsi quindi su alcuni aspetti della gestione di cassa,data anche la novità della materia. In particolare:Ø il bilancio di previsione deve risultare in pareggio di cassa?Ø le variazioni di cassa devono risultare in pareggio?Ø secondo quali criteri, quindi, formulare le previsioni?Ø le previsioni di cassa sono autorizzatorie?Ø qual è la funzione del fondo di riserva di cassa?Ø ecc., ecc., ecc.
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Art. 162. Principi del bilancio6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva (…) le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;; 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
L’EQUILIBRIO GENERALE DI CASSA
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena MasiniL’EQUILIBRIO GENERALE DI CASSA
L’art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) nonobbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il FONDO DICASSA FINALE NON SIA NEGATIVO.
Fondo cassa iniziale
Incassi
Pagamenti
Fondo cassa finale ZERO
IL SALDO TRA INCASSI E PAGAMENTI NON DEVE ESSERE IN PAREGGIO!!!
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena MasiniL’EQUILIBRIO GENERALE DI CASSA
Pagamenti(co+re)
Incassi (co+re)
Fondo cassa iniziale
Visto sotto una diversa prospettiva, il vincolo imposto dall’art. 162,comma 6, del Tuel impone che il saldo tra pagamenti ed incassi nonsia superiore al fondo cassa iniziale, ovvero:
PAGAMENTI – INCASSI > o = FONDO CASSA INZIALE
Saldo(Pag – Inc) Equilibrio da rispettare:
Ø in sede di bilancio;;Ø durante la gestioneØ con la salvaguardiae assestamento
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Gli enti che ricorrono all’anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano intermini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento dellespese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e allagestione di cassa.
La loro azione amministrativa deve essere rivolta al superamento del deficitdi cassa, puntando su specifiche misure di risanamento quali:Ø miglioramento capacità di riscossione;;Ø velocizzazione procedure di riscossione delle entrate;;Ø contenimento delle spese correnti;;Ø accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.
L’EQUILIBRIO GENERALE DI CASSA
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LE PREVISIONI DI CASSA
COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?
Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzarediversi metodi:Ø metodo analitico: le previsioni di cassa vengono effettuate in manierapuntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, icronoprogrammi di spesa. E’ consigliato, anche se ovviamente è piùimpegnativo e richiede più tempo;;
Ø metodo sintetico: generalmente i programmi di contabilità possiedonodelle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa inmaniera automatica. Ad esempio: PREVISIONI DI CASSA (CA) uguali a
PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI ®PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI PRESUNTI (Rpres)PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA (CP)
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LE PREVISIONI DI CASSA
COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?
Volendo utilizzare il metodo sintetico, risulta tuttavia necessario apportaredegli aggiustamenti, tenendo presente:Ø i vincoli imposti dall’ordinamento;;Ø capitoli di entrata e di spesa su cui non si può incassare/pagare;;Ø altre situazioni note preventivamente che influiscono sulle previsioni dicassa.
CA = CO + REOccorre considerare che tutte le variazioni successive airesidui (per effetto dell’approvazione del rendiconto)necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassache può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell’art. 227,co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può maisuperare le previsioni di CO + RE.
1° STEP
2° STEP Alle previsioni determinate come sopra, si apportano degliaggiustamenti “manuali” tenendo presente alcune regole
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LE PREVISIONI DI CASSA
LE REGOLE PER LE PREVISIONI DI CASSA
VINCOLI IMPOSTI
DALL’ORDINA-MENTO
1) FoCaIniziale + incassi – pagamenti = FoCaFinale > o = a ZERO
2) CA < o = CO + RE (punto 11.10 del principio contabile all. 4/2)
CAPITOLI DI ENTRATA CON CASSA = ZERO
> Avanzo di amministrazione> FPV di entrata di parte corrente> FPV di entrata di parte capitale
CAPITOLI DI SPESA CON
CASSA = ZERO
> Disavanzo di amministrazione> Capitoli intestati ai fondi pluriennali vincolati> Tutti i capitoli della Miss. 20, tranne il fondo di riserva di cassa
ALTRE SITUAZIONI DA VALUTARE
> Capitoli di entrate di dubbia esigibilità per i quali è previsto l’accantonamento a FCDE (CA = CO+RE – FCDE)> Capitoli di spesa sui quali vi è un contenzioso in essere> ecc, ecc.
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LE VARIAZIONI DI CASSA
L’articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa peradeguare le previsioni all’andamento della gestione. Le variazioni di solacassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni dicassa correlate alle variazioni di competenza rientrano nella competenzadell’organo individuato dal medesimo articolo 175.
VARIAZIONI DI SOLA CASSA
VARIAZIONI DI COMPETENZA + CASSA
di competenza della Giunta Comunale entro il 31/12 es.
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Dirigenti/Responsabili
in base alla competenze attribuite dall’ordinamento
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LE VARIAZIONI DI CASSA
LE VARIAZIONI DI CASSA DEVONO ESSERE A PAREGGIO?
NO. Le variazioni di cassa non devono rispettare l’obbligo delpareggio, come invece accade per le variazioni di competenza. L’articolo175, comma 5-bis, lett. d) del Tuel prevede che le variazioni di cassadebbano sempre garantire il fondo di cassa finale non negativo.
NON SONO A PAREGGIOVARIAZIONI DI CASSA
PAGAMENTI > INCASSI
FONDO CASSA FINALE NON DEVE ESSERE NEGATIVO
VINCOLO
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LE VARIAZIONI DI CASSA
Tale verifica durante l’esercizio deve essere disposta extra-contabilmente,in quanto il fondo di cassa finale compare solamente nel quadro generaleriassuntivo (sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto).
Bil Prev Variaz. 1 Variaz. 2 Variaz. NFondo cassa iniziale (+) € 900.000,00 Incassi (+) € 3.000.000,00 € -‐ € 150.000,00 € 0,00 Pagamenti (-‐) € 3.500.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Saldo (+/-‐) -‐€ 500.000,00 -‐€ 200.000,00 -‐€ 50.000,00 € -‐200.000,00
Fondo cassa finale presunto (=) € 400.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € -‐50.000,00 OK OK OK KO
La verifica della consistenza del fondo di cassa finale deve essere sempredisposta in occasione delle variazioni di bilancio e della salvaguardia degliequilibri. Considerato che il saldo di cassa finale non si rileva dai prospettidelle variazioni, occorre darne atto nella delibera o nella relazione tecnicadi accompagnamento.
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Art. 166. Fondi di riserva2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno delprogramma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo diriserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.
E’ consigliabile istituire un capitolo ad hoc con sole previsioni di cassa.
Il Fondo di riserva di cassa è l’unico capitolo della missione 20 che haprevisioni di cassa.
IL FONDO DI RISERVA DI CASSA
FONDO DI RISERVA DI CASSA
0,2% SPESE FINALI
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IL FONDO DI RISERVA DI CASSA
QUANDO VIENE UTILIZZATO IL FONDO DI RISERVA DI CASSA?
Considerato che le variazioni di cassa non devono risultare a pareggio, ci siinterroga sulla funzione del fondo di riserva di cassa e sulla necessità delsuo utilizzo.
IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE UTILIZZATO PERRIMPINGUARE LE PREVISIONI DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER IQUALI E’ NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI, QUANDO TALEINCREMENTO CONDURREBBE AD UN FONDO CASSA NEGATIVO.
Bil Prev Variaz. 1 Variaz. 2 Variaz. NFondo cassa iniziale (+) € 900.000,00 Incassi (+) € 3.000.000,00 € -‐ € 150.000,00 0Pagamenti (-‐) € 3.500.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Saldo (+/-‐) -‐€ 500.000,00 -‐€ 200.000,00 -‐€ 50.000,00 € -‐200.000,00
Fondo cassa finale presunto (=) € 400.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € -‐50.000,00 OK OK OK KO
Utilizzo fondo di riserva di cassa (+) € 50.000,00Fondo cassa finale presunto (=) €. 0,00
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Art. 180. Riscossione4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. Art. 185. Ordinazione e pagamento 1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. 3. Il mandato di pagamento è controllato per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell’autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. Art. 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere 1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. (…).
LA NATURA AUTORIZZATORIA DELLA CASSA
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LA NATURA AUTORIZZATORIA DELLA CASSA LE PREVISIONI DI CASSA HANNO NATURA AUTORIZZATORIA?
Le previsioni di cassa hanno natura autorizzatoria limitatamente:a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l’anticipazione di tesoreria)b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).
ENTRATENatura autor. prev.nicassa
SPESENatura autor. prev.nicassa
Tit. I - Entrate tributarie NO
Tit. I – Spese correnti SITit. II – Trasferimenti correnti NO
Tit. III – Entrate extra-tributarie NO
Tit. IV – Entrate in conto capitale NO Tit. II – Spese in conto capitale SI
Tit. V – Entrate riduz. attività finan NO Tit. III – Spese incremento attività finan SI
Tit. VI - Mutui SI Tit. IV – Rimborso di mutui SI
Tit. VII – Anticipaz.istituto tesoriere NO Tit. V – Chiusura anticipaz. istituto tesor. NO
Tit. IX - Entrate servizi conto terzi NO Tit. VII – Spese servizi conto terzi NO
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Art. 195. Utilizzo di entrate vincolate1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sinoall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possonodisporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cuiall’articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti,anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassadepositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione ditesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e direintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sonooggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principioapplicato della contabilità finanziaria.Art. 222. Anticipazione di tesoreria1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione dellaGiunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limitemassimo dei tre dodicesimi* delle entrate accertate nel penultimo annoprecedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
I RIMEDI AI TERMPORANEI DEFICIT DI CASSA
* L’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ha aumentato a 5/12 il limite massimo dell’anticipazione ditesoreria per tutto il 2016.
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LA CASSA VINCOLATA
La Corte dei conti – Sezione Autonomie, con deliberazione n. 31/2015, hafornito chiarimenti su quali siano le entrate vincolate di cassa, pur non fornendouna elencazione di tali fattispecie. Il vincolo di cassa sussiste ogni qual voltasiamo in presenza di un vincolo di competenza
VINCOLO DI COMPETENZA
VINCOLO DI CASSA
Unica eccezione a questa regola è rappresentata da:Ø vincoli formalmente attribuiti dall’ente, in quanto il vincolo è reversibile inbase alle autonome decisioni dell’ente;;
Ø quote nazionali di cofinanziamento di fondi UE sui quali il principiocontabile ha posto un vincolo di competenza.
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LA CASSA VINCOLATA
Entrate vincolate CO+CA
Entrate NON vincolate CO+CA
Tutte le entrate per le quali esiste una specifica finalità di utilizzo. A titolo esemplificativo:> Mutui> Contributi a rendicontazione (esclusa quota di cofinanzia-mento)> Fondi UE + quota di cofinanzia-mento (no vincolo di cassa)> Indennità risarcitorie> Sanzioni Codice della strada> Proventi parcometri
Tutte le altre entrate, ivi comprese le entrate destinate ad investi-menti quali:> proventi alienazioni;;> oneri di urbanizzazione;;> concessioni cimiteriali
E’ opportuno individuarecapitoli autonomi su cuievidenziare il vincolo, perfacilitare la gestione e larendicontazione
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Allegato PAllegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011
RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA DESCRIZIONE C ONTO T O T A L ERESIDUI COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 20….RISCOSSIONI (+)PAGAMENTI (-‐)
DIFFERENZA 0,00RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) 0,00PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-‐) 0,00PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-‐) 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20... 0,00
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALEFONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20.. 0,00
(-‐)(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 0,00
Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all'art. 209, comma 3-‐bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20... 0,00di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… (a)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20… (b)TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b) 0,00
LA CASSA VINCOLATA
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LA CASSA VINCOLATA
Nell’operazione di parificazione del conto del tesoriere gli enti devono verificare laconsistenza del fondo di cassa finale. A tale proposito non è necessario adottareuna nuova determinazione al 31 dicembre o al 1° gennaio che quantifichi i fondivincolati, perché l’ammontare della cassa vincolata sarà determinata sulla basedella consistenza iniziate al 1° gennaio 2015 e delle reversali e mandati emessidall’ente con l’indicazione dei vincoli, tenuto conto degli utilizzi e dei reintegri.Ovvero:
A) FONDO CASSA VINCOLATO AL 1/1/2016 €. 100.000B) INCASSI VINCOLATI (COME DA REVERSALI) €. 60.000C) PAGAMENTI VINCOLATI (COME DAMANDATI) €. -40.000D) FONDO CASSA VINCOLATO DI DIRITTO €. 120.000E) UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER SPESE CORRENTI €. -80.000F) REINTEGRO FONDI VINCOLATI PER SPESE CORR. €. 50.000G) TOTALE FONDI VINCOLATI IN CASSAAL 31/12/2016 (D-E+F) €. 90.000E) QUOTA NON REINTEGRATA (-E-F) €. 30.000F) TOTALE QUOTA VINCOLATAAL 31/12/2016 (G+E) €. 120.000
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L’indebitamento
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ANNO 2011
ANNI 2012-2014
DAL 2015
LIMITE ART. 204 Tuel 12% 8% 10%
LIMITE CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO
INTERESSI PASSIVI
ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIOPARAMETRO
L’articolo 204 del Tuel, più volte modificato nel corso di questi ultimi anni,prevede oggi una capacità di indebitamento all’10%, intesa come incidenzadegli interessi passivi sulle entrate correnti.
LA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO DEVE ESSEREVERIFICATA ALLA LUCE DEGLI EQUILIBRI DI FINANZAPUBBLICA
I LIMITE INDEROGABILE
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PARAMETRO DI DEFICITARIETA’
PARAMETRO 7 - CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUZIONI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120 PER CENTO PER GLI ENTI CHE
PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO
RESIDUO DEBITO MUTUI
ENTRATE CORRENTI150% (120%)se l’ente ha un disavanzo di competenza
DM 18 FEBBRAIO 2013
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
LA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO DEVE ESSERE VERIFICATA ALLA LUCE DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA E DEI VINCOLI CONTENUTI NEL NUOVO ART. 10
DELLA LEGGE N. 243/2012
I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
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I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
I mutui possono essere accesi solo per finanziare investimenti
La durata del mutuo deve essere rapportata alla vita utile del bene (un parametro di riferimento è costituito dalle % di
ammortamento delle immobilizzazioni in contabilità economico patrimoniale)
L’assunzione di nuovi mutui (come pure il finanziamento di opere mediante avanzo) avviene nell’ambito di intese regionali (patto regionalizzato) funzionali a garantire il pareggio di bilancio a
livello regionale. NB: secondo IFEL-‐ANCI non necessitano di autorizzazione i mutui contratti nell’ambito dei propri margini di manovra
LE REGOLE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI SECONDO LA LEGGE N. 243/2012 (ART. 10)
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LA DURATA DEI MUTUI
Tipologia beniCoefficiente
annuoVita utile bene
Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% 5Mezzi di trasporto stradali pesanti e automezzi ad uso spec. 10% 10Mezzi di trasporto aerei e marittimi 5% 20Macchinari per ufficio 20% 5Impianti e attrezzature 5% 20Hardware 25% 4Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% 50Fabbricati demaniali 2% 50Altri beni demaniali 3% 33Infrastrutture demaniali e non demaniali 3% 33Costi pluriennali e beni immateriali 20% 5Equipaggiamento e vestiario 20% 5Materiale bibliografico 5% 20Mobili e arredi per ufficio, alloggi e pertinenze, ecc. 10% 10Strumenti musicali 20% 5Opere dell’ingegno – Software prodotto 20% 5
I COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL PAREGGIO DI
BILANCIO
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L’OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE
Con la legge costituzionale n. 1/2012 sono stati modificati gli articolo 81, 87, 117 e119 della Costituzione, ponendo ulteriori vincoli alla possibilità per gli enti locali diricorrere ad debito. La legge n. 243/2012, attuativa dell’articolo 81 dellaCostituzione, prevede che:
vDAL 2014 VI E’ L’OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PARTE DELLOSTATO (salvo proroghe), mentre per GLI ENTI LOCALI L’OBBLIGO PARTE DAL2016;;
v L’ INDEBITAMENTO E’ AMMESSO SOLO NELL’AMBITO DI POLITICHEECONOMICHE VOLTE A CORREGGERE FASI AVVERSE DEL CICLOECONOMICO;;
vPER GLI ENTI LOCALI VIENE RAFFORZATO L’OBBLIGO DELL’EQUILIBRIOECONOMICO FINANZIARIO;;
vL’INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI VIENE CALMIERATO A LIVELLOREGIONALE PER GARANTIRE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO
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IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE E LA LEGGE N. 243/2012
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione(art. 81), è stata emanata la legge n. 243/2012 la quale attualmente prevede cheregioni, province e comuni rispettino, in fase previsionale e a rendiconto, ilpareggio di bilancio inteso come:
Entrate finali (Tit. I-‐II-‐III-‐IV-‐V)
Spese finali (Tit. I-‐II-‐III)
Entrate correnti (Tit. I-‐II-‐III)
Spese CO+QMu(Tit. I + IV)
Equilibriofinale
Equilibriocorrente
ZERO
ZERO
GLI EQUILIBRI DEVONO ESSERE RISPETTATI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA
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IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE E LA LEGGE N. 243/2012
GLI OTTO EQUILIBRI DI BILANCIO
solo il mancato rispetto dell’equilibrio finale di competenza vienesanzionato. Per gli altri equilibri non sono previste sanzioni ma solamentel’obbligo, in caso di scostamento a rendiconto, di recupero sul trienniosuccessivo (art. 9, comma 4, legge n. 243/2012).
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L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 243/2012
Gli obblighi sanciti dalla legge n. 243/2012 entrano in vigore nel 2016con riferimento ai bilanci dell’esercizio 2017 e seguenti (Corte deiconti – Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione innanzi allaCommissione “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera deideputati per l’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma deglistrumenti e delle procedure di bilancio e RGS, Circolare n. 5/2016 sulpareggio di bilancio previsto dalla legge n. 208/2015).
Per l’anno 2016 l’applicazione delle nuove disposizioni è stata attuatadalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 707-734, della legge n.208/2015).
Dal 2017 e successivi si applicherà la legge n. 243/2012, modificatadalla legge n. 164/2016, al fine di superare il rigore del testo vigente,altrimenti destinato ad ingessare notevolmente i bilanci delle autonomieterritoriali.
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GLI ENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Enti Patto di stabilità Pareggio di bilancio
Comuni fino a 1.000 ab* NO SI
Comuni sopra i 1.000 ab SI SI
Province e città metropolitane SI SI
Unioni di comuni NO NO
Comuni derivanti da processi di fusione NO NO (solo per 2016)
Gli obblighi derivanti dalla legge n. 243/2012 investono un numero di enti locali maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno. In particolare l’art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 non prevede l’esclusione per:Ø i comuni fino a 1.000 abitanti;;Ø i comuni provenienti da processi di fusione, esonerati per il solo anno 2016
* Destinatari in via privilegiata degli spazi concessi dalle regioni
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LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 243/2012 (LA LEGGE N. 164/2016)
Il 12 agosto 2016 è stata approvata la legge n. 164, dimodifica della legge “rinforzata” n. 243/2012.
Dal 2017 trovano quindi applicazione le nuove regole e nonquelle attualmente contenute nella legge n. 243/2012vigente nel 2016.
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L’ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE ATTUALE
Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e diBolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote dicapitale delle rate di ammortamento dei prestiti.2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 delpresente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzionetali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivantidall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono esseredestinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimentodell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), dapromuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
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L’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA
Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nellafase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini dicompetenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato aisensi dell'articolo 10.1-‐bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili aititoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimoschema di bilancio. Per gli anni 2017-‐2019, con la legge di bilancio, compatibilmentecon gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione delfondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2020,TRA LE ENTRATE E LE SPESE FINALI È INCLUSO IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIENTRATA E DI SPESA, FINANZIATO DALLE ENTRATE FINALI.
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L’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA
Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presentearticolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, adotta misuredi correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quotecostanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differentimodalità di recupero.3. (…abrogato…)4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:a) proporzionalità fra premi e sanzioni;b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.(…)
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L’ART. 10 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE ATTUALE
Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e neilimiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani diammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delleobbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambitoregionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli entiterritoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A talfine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provinciaautonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alcomma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede diconseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati diamministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limitedelle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorrealla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regioneinteressata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per ilcoordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.
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L’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA
Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali1. invariato.2. invariato.3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzateattraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sullabase di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, ilrispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regioneinteressata, compresa la medesima regione.4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzateattraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalleintese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo ilrispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenzaunificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse lemodalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delleregioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alleCamere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili dicarattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali ildecreto può essere comunque adottato.
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L’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA
Art. 12 Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e diBolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazionipubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dallapresente legge.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenutoconto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complessodelle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli diStato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dallapresente legge.
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CHE COSA? PRIMA DOPO
Equilibri OTTO EQUILIBRI- RILEVA ANCHE LA CASSA
UNICO EQUILIBRO FINALE IN TERMINI DI COMPETENZA PURA
RILEVANZA FPV IN ENTRATA E SPESA
Non disciplinata nella 243/2012. Prevista solo nella legge n. 208/2015 limitatamente al 2016
Per il 2017-2019 demandata alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.Dal 2020 rileva il FPV, tranne quello finanziato da mutui e avanzo
NUOVI MUTUILegati alla vita utile del be-ne e previa individuazione copertura oneri finanziari
IDEM
INTESE REGIONALI/NAZIONALI
Previste per nuovi mutui al fine di garantire il pareggio di cassa
Previste per nuovi mutui e per utilizzo avanzo per investimenti al fine di garantire gli equilibri a livello territoriale
LEGGE N. 243/2012 PRIMA E DOPO: COSA CAMBIA?
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Meccanismo sanzionatorio basato su recupero triennale e meccanismi premianti
Il FPV rileva dal 2020, se finanziato da entrate finali (NO MUTUI e NO AVANZO)
Viene superatala CASSA
Viene superato l’equilibrio economico finanziario
Viene superato l’obbligo di garantire equilibri di CASSA a livello regionale per nuovi
mutui
LE NOVITA’ IN SINTESI
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v SISTEMA DEI VINCOLI PIU’ VICINO AL NUOVO REGIME CONTABILE ARMONIZZATO
v VENGONO SUPERATE LE RIGIDITA’ E LE DIFFICOLTA’ APPLICATIVE DEL SISTEMA
v VIENE SUPERATA DEFINITIVAMENTE LA CASSAv SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI CON INTRODUZIONE DI UN UNICO SALDO FINALE DI COMPETENZA
v MECCANISMO SANZIONATORIO BASATO SU RECUPERO TRIENNALE
v INTRODUZIONE DI PREMI PER GLI ENTI VIRTUOSIv SUPERAMENTO DELL’OBBLIGO DELL’EQUILIBRIO DI CASSA A LIVELLO REGIONALE PER LE NUOVE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO
GLI ASPETTI POSITIVI DELLA RIFORMA……..
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v INCERTEZZA SULLA RILEVANZA DEL FPV PER IL TRIENNIO 2017-2019
v ESCLUSIONE DAL 2020 DEL FPV FINANZIATO DA MUTUO E AVANZO (MA E’ VERAMENTE UN ASPETTO NEGATIVO????)
vMANCATA PREVISIONE DI MECCANISMI ATTI A GARANTIRE IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI DISPONIBILI, EVITANDO IL FISIOLOGICO FENOMENO DELL’OVERSHOOTING
……..E QUELLI NEGATIVI
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
La modifica della legge n. 243/2012 non risolve del tutto unodegli aspetti più importanti: la rilevanza o meno del FPVall’interno del saldo di finanza pubblica. La prossima leggedi bilancio dovrà regolare la rilevanza del FPV su basetriennale per il 2017-2019, lasciando per ora gli entinell’incertezza. Dal 2020 esso sarà considerato solo sefinanziato da entrate finali.
FPV 2016 FPV 2017-‐2019 FPV 2020
SI FPV ENTRATE FINALINO FPV MUTUOSI FPV AVANZO
SI FPV ENTRATE FINALINO FPV MUTUONO FPV AVANZO
DA STABILIRE IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO
2017
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ENTRATE FINALI DI COMPETENZA
SPESE FINALI DI COMPETENZA
ENTRATE FINALI
-
SPESE FINALI
= PAREGGIO (> o = a ZERO)
FPV di entrata (esclusa quota da debito) Impegni Titolo I
Accertamenti Titolo I Impegni Titolo II
Accertamenti Titolo II Impegni Titolo III
Accertamenti Titolo III FPV spesa (escluse quote da debito)
Accertamenti Titolo IV FCDE (escluso)Altri fondi e accantonamenti
(esclusi)Accertamenti Titolo V
IL SALDO PER L’ANNO 2016
LE REGOLE PER IL 2016
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ENTRATE FINALI DI COMPETENZA
SPESE FINALI DI COMPETENZA
ENTRATE FINALI
-
SPESE FINALI
= PAREGGIO (> o = a ZERO)
Accertamenti Titolo I Impegni Titolo I
Accertamenti Titolo II Impegni Titolo II
Accertamenti Titolo III Impegni Titolo III
Accertamenti Titolo IV FCDE (escluso)
Accertamenti Titolo V Altri fondi e accantonamenti (esclusi)IL
SAL
DO PER
IL 201
7-‐20
19
Fpv di entrata???? Fpv di spesa????NB: entrerà nel saldo
solo se a prevederlo sarà la prossima legge di
bilancio
LE REGOLE PER IL 2017-2019
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ENTRATE FINALI DI COMPETENZA
SPESE FINALI DI COMPETENZA
ENTRATE FINALI
-
SPESE FINALI
= PAREGGIO (> o = a ZERO)
FPV di entrata (esclusa quote da debito e
avanzo)Impegni Titolo I
Accertamenti Titolo I Impegni Titolo II
Accertamenti Titolo II Impegni Titolo III
Accertamenti Titolo III FPV spesa
(escluse quote da debito e avanzo)
Accertamenti Titolo IV FCDE (escluso)Altri fondi e accantonamenti
(esclusi)Accertamenti Titolo VIL SALDO DAL 2020
LE REGOLE DAL 2020
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
QUALI PROSPETTIVE???
Dopo i primi segnali positivi registrati sul fronte degli investimenti aseguito del superamento del patto di stabilità in favore del pareggio dibilancio, sta ora emergendo l’incertezza legata alle regole di calcolodel saldo per il 2017-2019. Sicuramente il Governo non potrà nontenere conto del fatto che la mancata inclusione del FPV tra le entratedel 2017-2019 determinerebbe una doppia contabilizzazione dellespese che nel 2016 sono confluite nel FPV, fatta eccezione per imutui.
Sul punto l’ANCI ritiene imprescindibile l’inclusione del FPV, cheprobabilmente sarà contingentato negli importi (si è parlato di 600 MLsu base nazionale annua).
Pur consapevoli di ciò, non è possibile considerare “certa” larilevanza del FPV sugli esercizi successivi al 2016 e pertanto lescelte amministrative e gestionali dovranno essere orientate alrispetto degli equilibri di bilancio secondo le regole attualmentevigenti.
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ALCUNE STRATEGIE
Alla luce di questo, si consiglia:a) DI LIMITARE IL FPV ALLA FINE DEL 2016: accelerare quantopiù possibile la realizzazione degli investimenti in corso, così daridurre al minimo le spese non esigibili alla fine del 2016 checonfluiranno nel FPV;;
b) NUOVE SPESE SOLO SE COMPATIBILI CON I VINCOLIATTUALI: finanziare nuove spese di investimento solamente secompatibili con i vincoli di finanza pubblica, calcolati considerandoil FPV fuori dal saldo per il 2017 ovvero solo se interamenterealizzabili nel 2016;;
c) PROGETTI APPALTABILI: predisporre i progetti e gli attinecessari ad avviare le procedure di affidamento, così chepossano essere indette le gare entro la fine del 2016 qualora lanuova legge di stabilità crei le condizioni necessarie
d) AGGIORNAMENTO PREVISIONI: con il monitoraggio al 30settembre è opportuno aggiornare i dati del FPV, cosìda comunicare le reali consistenze alla RGS per il 2017
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ALCUNE STRATEGIE
e) ACCERTAMENTO ENTRATE C/CAPITALE SE NECESSARIE:orientare l’acquisizione delle entrate in conto capitale (OO.UU.,alienazioni) da accertare nel 2016 solo entro i limiti necessari arispettare il pareggio di bilancio. In caso contrario rinviare al 2017il perfezionamento della relativa obbligazione giuridica
f) ATTENTO MONITORAGGIO DEGLI SVILUPPI NORMATIVI solo in questo modo sarà possibile cogliere gli spazi che eventualmente verranno a crearsi in base agli sviluppi normativi
g) GESTIONE PUNTUALE DELLA COMPETENZA POTENZIATA: gli impegni di spesa corrente dovranno essere imputati sugli esercizi in cui vengono a scadere le obbligazioni, evitando in questo modo reimputazioni massicce alla fine del 2016 con conseguente incremento del FPV
h) RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DI SPESA: il rispetto dei cronoprogrammi di spesa, unito ad una programmazione coerente con i vincoli, è fondamentale per garantire il pareggio di bilancio
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QUALI IMPLICAZIONI???
Fino a quando non saranno noti i contenuti del prossimo DDL dibilancio ed in particolare la rilevanza o meno del FPV anche nel2017-2019, le scelte dei prossimi mesi dovranno tenere contodelle seguenti regole:
FPV DI SPESA 2016 (escluso debito) ENTRA NEL SALDO
FPV DI ENTRATA 2017 ESCLUSO DAL SALDO
SPESE FINANZIATE DA FPV NEL 2017 ENTRANO NEL SALDO
Di fatto quindi si verifica una DOPPIA CONTABILIZZAZIONEdelle spese non finanziate da debito ai fini del pareggio dibilancio, la prima volta nel 2016 attraverso il FPV e la secondavolta nel 2017 attraverso l’impegno, che viene compensata dallaesclusione dal saldo delle spese che nel 2017confluiranno nel FPV
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QUALI IMPLICAZIONI???
Di conseguenza tutte le spese che, in base alla programmazione,saranno esigibili successivamente al 2016 (escluse quelle finanziate dadebito) potranno essere sostenute solamente se l’importo del FPV dispesa 2016 sarà coperto dagli spazi strutturali di manovra+FPV di spesa.
In altre parole:+ FPV DI SPESA 2016 PARTE CORRENTE+ FPV DI SPESA 2016 PARTE CAPITALE (escluse quote debito)= SPAZI STRUTTURALI DI MANOVRA 2017
dati da
Quota capitale mutui
Quota disavanzo
FCDEAltri fondi e accanto-namenti
SPESE CHE CONFLUIRANNO NEL FPV 2017
Rileva il FPV da rendiconto e
non da bilancio
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
Inutile nascondere tuttavia come, anche attuando tutte le misure possibili, permangano delle CRITICITA’ legate a:
QUALI IMPLICAZIONI???
Spese già programmate ed avviate in anni precedenti, non rimodulabili
Scarsa attendibilità dei cronoprogrammi di spesa
Tempistiche dettate da esigenze di rendicontazione delle spese
Erogazione di contributi regionali non concertati
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena MasiniIL SAL
DO FINAN
ZIAR
IO DI C
OMPE
TENZA
PURA ENTRATE CORRENTI
ACCERTAMENTITitolo ITitolo IITitolo III
SPESE CORRENTIIMPEGNITitolo I
ENTRATE IN C/CAPITALEACCERTAMENTI
Titolo IV-‐V
SPESE IN C/CAPITALEIMPEGNITitolo II-‐III
Avanzo strutturale per investimenti
MUTUI (TITOLO VI)RIMBORSO PRESTITI
(TIT. IV) + ACCANTONAMENTI
FUORI DAL SALDO!!!!!
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
SEGNO VOCE TIT.Pareggio
complessivo di bilancio
Equilibrio economico finanziario
Equilibrio finale
Vincolo pareggio di
bilancio+ FPV DI ENTRATA 10 10 10+ ENTRATE CORRENTI I-II-III 200 200 200 200+ ENTRATE IN CONTO CAPITALE IV-V 50 50 50
ENTRATE FINALI 260 200 260 260+ AVANZO DI AMM.NE 20+ MUTUI VI 30= TOTALE ENTRATE 310 200 260 260- FPV DI SPESA- SPESE CORRENTI I 170 170 170 170+ di cui FCDE + altri acc.ti 20 20- SPESE IN CONTO CAPITALE II-III 110 110 110
SPESE FINALI 280 280 260- RIMBORSO QUOTA CAPITALE IV 30 30
DISAVANZO DI AMM.NE 0= TOTALE SPESE 310 200 280 260= SALDO 0 0 -20 0
I SALDI DI BILANCIO A CONFRONTO
Avanzo strutturale
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L’AVANZO STRUTTURALE
Il rispetto, in sede di programmazione, degli equilibri generali di bilancio consente di “generare” un avanzo strutturale derivante da:
u RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI (TIT. IV)u ACCANTONAMENTO AL FCDE + ALTRI FONDI (MISS. 20)u QUOTA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A CARICO BIL.= AVANZO STRUTTURALE DI BILANCIO
PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER
FINANZIARE INVESTIMENTI CON AVANZO DI AMM.NE + MUTUI
APPLICARE AVANZO PER SPESE CORRENTI
La riforma del pareggio di bilancio: strategie e implicazioni per il 2016Dott.ssa Elena Masini
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Per il solo anno 2016 concorre al pareggio di bilancio anche il:
u FONDO PLURIENNALE DI ENTRATA (CO+CA)u FONDO PLURIENNALE DI SPESA (CO+CA).
con la sola esclusione delle quote provenienti dal debito. Tale esclusione rende più flessibile il finanziamento di investimento con debito, in quanto graverà sul pareggio solamente la quota parte di spesa esigibile in ogni esercizio.
RISULTA INDISPENSABILE SUDDIVIDERE IL FPV IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO!!!!
ESCLUSIONE PER IL 2017-2019L’incertezza sulla rilevanza del FPV nel pareggio di bilancio 2017-2019 deriva daun problema di coperture nella legge di stabilità, alle quali si dovrà trovare unasoluzione con la prossima manovra. Sino ad allora gli enti, per il 2017-2019, nonpotranno considerare il FPV ai fini del rispetto degli obblighi inerenti il pareggio dibilancio.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI EFFETTI SUL PAREGGIO
LA RILEVANZA O MENO DEL FPV NEL PAREGGIO DI BILANCIO INCIDE SU UN ASPETTO SOLO DELLA GESTIONE DEI VINCOLI:
SU CHE ESERCIZIO GRAVA LA SPESA AI FINI DEL SALDO?
Con il FPV Senza il FPV
La spesa grava TUTTA sull’esercizio in cui assumo l’impegno
La spesa grava sugli esercizi in cui gli impegni
diventano esigibili
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FPV 2016 2017-2019 2020
FPV finanziato da debito
La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile
Sarà stabilito con la prossima legge di bilancio.
E’ probabile unalimitazione della rilevanza del FPV di entrata e di spesa (si è parlato di 600 ML)
La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile
FPV finanziato da avanzo
La spesa grava tutta nell’e-sercizio in cui viene finanzia-ta. Negli anni successivi è neutra. Quindi:2015: convenienza ad applicare avanzo2016: penalizzazione utilizzo avanzo
La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile
NB: vantaggio ad applicare avanzo
FPV finanziato da entrate finali
La spesa grava tutta nell’esercizio in cui viene finanziata. Negli anni successivi è neutra
La spesa grava tutta nell’esercizio in cui viene finanziata. Negli anni successivi è neutra
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI EFFETTI SUL PAREGGIO
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LA COSTITUZIONE O IL MANTENIMENTO DEL FPV AL 31/12
ATTENZIONE ALLE MANOVRE ELUSIVE DEL PAREGGIO DI BILANCIO!!!!
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ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA AVANZO NEL 2016
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ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA ALIENAZIONI NEL 2016
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ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA MUTUI NEL 2016Bilancio 2016 Entrata Importo Spesa Importo Pareggio
con FPV Pareggio
senza FPV Mutui 1.000 Costruzione scuola 0 E 0 E 0 FPV costruzione scuola 1.000 S 0 S 0 TOTALE ENTRATA 1.000 TOTALE SPESA 1.000 Saldo 0 Saldo 0 Bilancio 2017 Entrata Importo Spesa Importo Pareggio
con FPV Pareggio
senza FPV FPV di entrata 1.000 Costruzione scuola 200 E. 0 E. 0 FPV costruzione scuola 800 S. -200 S. -200 TOTALE ENTRATA 1.000 TOTALE SPESA 1.000 Saldo -200 Saldo -200 Bilancio 2018 Entrata Importo Spesa Importo Pareggio
con FPV Pareggio
senza FPV FPV di entrata 800 Costruzione scuola 400 E. 0 E. 0 FPV costruzione scuola 400 S. -400 S. -400 TOTALE ENTRATA 800 TOTALE SPESA 800 Saldo -400 Saldo -400 Bilancio 2019 Entrata Importo Spesa Importo Pareggio
con FPV Pareggio
senza FPV FPV di entrata 400 Costruzione scuola 400 E. 0 E. 0 FPV costruzione scuola 0 S. -400 S. -400 TOTALE ENTRATA 400 TOTALE SPESA 400 Saldo -400 Saldo -400 !
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INCLUSIONE DEL FPV ESCLUSIONE DEL FPV
La correlazione (pareggio) tra entrate e spese garantita dal FPV rende neutri gli effetti della diversa esigibilità delle poste
Entrate e spese entrano nel saldo nell’esercizio in cui sono esigibili
(imputazione a bilancio)
Il pareggio NON E’ influenzato dalle variazioni di esigibilità
Il pareggio E’ influenzato dalle variazioni di esigibilità
Maggiore governabilità dei vincoli sul pareggio di bilancio a fronte di minori
spazi di manovra
Minore governabilità dei vincoli. Il disallineamento temporale tra esigibilità di entrata e di spesa determina spazi di
manovra altrimenti preclusi
Penalizzazione in caso di spese ad esigibilità differita finanziate da avanzo
Facilitazione in caso di spese ad esigibilità differita finanziate da avanzo
EFFETTI DELLA INCLUSIONE/ESCLUSIONE DEL FPV DAL PAREGGIO
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LE QUOTE DA DEBITO
Il comma 711 della legge di stabilità 2016 dispone che “Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento”.
Facciamo un esempio:
OPERA DI 1.000.000 DI EURO FINANZIATA DA MUTUO. LA SPESA SARA’ ESIGIBILE:• per €. 200.000 nel 2016• per €. 400.000 nel 2017• per €. 400.000 nel 2018
L’ente appalta l’opera nel 2016, costituendo il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2016 per le somme non esigibili.
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SEGNO VOCE TIT. Pareggio di bilancio 2016
Pareggio di bilancio 2017
Pareggio di bilancio 2018
+ FPV DI ENTRATA 0- di cui FPV proveniente da debito 0- SPESE IN CONTO CAPITALE (imp.) II 200 400 400- FPV DI SPESA 800 0+ di cui FPV proveniente da debito -800 0= SALDO -200 -400 -400
NB: sul pareggio grava solo la quota annua di spesa esigibile!!
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LE QUOTE DA DEBITO
ANCHE QUALORA IL FPV NEL 2017 E 2018 NON FOSSE CONSIDERATO, GLI EFFETTI SUL PAREGGIO DI BILANCIO NON CAMBIEREBBERO
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LE POSTE ESCLUSE PER IL 2016
SPESA ENTRATA
Interventi di edilizia scolastica finanziati da mutui o avanzo nei limiti di 480 milioni nel
2016 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-‐TASI
Interventi di bonifica ambientale nei limiti di 20 milioni nel 2016 =======
Spese sostenute da enti terremotati nel 2012 per la ricostruzione finanziati da
contributi da privati o indennizzi assicur. per un importo di 15 milioni
=======
VENGONO A MENO TUTTE LE ALTRE ESCLUSIONI PREVISTE DAL PATTO
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Decurtazione del FSC in misura pari allo scostamento registrato (non è prevista clausola di salvaguardia)
Divieto di contrarre mutui
Divieto di assumere personale
Riduzione 30% indennità amm.ri locali al 30 giugno 2014
Obbligo di ridurre le spese correnti all’importo registrato nell’esercizio precedente (e non nel triennio)
Nullità dei contratti di servizio e degli atti posti in essere in elusione dei vincoli di pareggio
¨10 volte l’indennità percepita dagli amministratori locali al momento della commissione della elusione¨3 mensilità max trattamento retributivo responsabile servizio amministrativo (al netto di oneri riflessi) (le sanzioni si applicano in caso di accertati comportamenti elusivi da parte della Corte dei conti, sezione giurisdizionale)
MANCATO RISPETTO PAREGGIO ELUSIONE VINCOLI PAREGGIO
IL QUADRO SANZIONATORIO
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IL MONITORAGGIO
Entro il 30 ottobre prossimo gli enti locali dovranno inviare alla RGS i dati delmonitoraggio a tutto il 30 settembre, e successivamente inviarlo entro il 30gennaio 2017 con riferimento al 31 dicembre dell’esercizio.
entro il 30 OTTOBRE 2016
DATI MONITORAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2016
entro il 30 GENNAIO 2017
DATI MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2016
Per il monitoraggio di settembre è importante che gli enti effettuinouna previsione attendibile dell’ammontare del FPV alla finedell’esercizio, così da fornire alla RGS e all’ANCI le informazioni utiliper quantificare con la maggiore precisione possibile l’impatto delFPV sul 2017.
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IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ALLA LUCE DELL’ARMONIZZAZIONE E DEI VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA
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L’entrata in vigore della riforma della contabilità e il nuovo pareggio dibilancio modificano sensibilmente le possibilità per gli enti di finanziareinvestimenti, in quanto:Ø viene reso più stringente l’obbligo di finanziare integralmente le spesecon entrate esigibili nel primo esercizio, salvo casi espressamentedisciplinati;;
Ø l’utilizzo di entrate quali avanzo e mutui deve essere dosatocompatibilmente con gli obblighi del pareggio di bilancio.
Si stanno sempre di più diffondendo forme alternative di finanziamento diinvestimenti che prevedono il coinvolgimento di soggetti privati e notecome operazioni di partenariato pubblico-privato.
Tali forme devono essere attentamente valutate in quanto rischianocomunque di impattare sul bilancio e, conseguentemente, sui vincoli difinanza pubblica.
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Obbligo copertura finanziaria immediata
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Tutte le spese devono averecopertura finanziaria immediata edevono essere finanziate conentrate immediatamente esigibili,salvo casi espressamentedisciplinati dall’ordinamento
Tutte le transazioni devonoessere contabilizzare non infunzione della qualificazioneformale dell’atto, bensì inrelazione alla loro sostanzaeffettiva, desunta da una letturaed analisi puntuale delladocumentazione
LE DUE REGOLE FONDAMENTALI SUL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
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IL FINAN
ZIAM
ENTO
DEG
LI IN
VESTIM
ENTI
La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportanoimpegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dalmomento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importocomplessivo della spesa dell’investimento, sulla base di un obbligazionegiuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all’indebitamento(p.c.all. 4/2, punto 5.3)
Questo principio, da cui nasce il fondo pluriennalevincolato, incontra alcune deroghe puntualmentedisciplinate dall’ordinamento
1) OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA IMMEDIATA
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IL FINAN
ZIAM
ENTO
DEG
LI IN
VESTIM
ENTI
1) OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA IMMEDIATA
PROVENTI ALIENAZIONI
ONERI DI URBANIZZAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISCOSSIONI DI CREDITI
ENTRATE CORRENTI X INVESTIM.
ESIGIBILITA’ IMMEDIATA ESIGIBILITA’ DIFFERITA
AVANZI DI BILANCIO
TRASFERIMENTI DA ALTRE PA
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
MUTUI TRADIZIONALI
APERTURE DI CREDITO
ALTRE ENTRATE LA CUI ESIGIBILITA’ E’ PERFEZIONABILE MEDIANTE
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PIENAMENTE DISCREZIONALE
DELL’ENTE
MARGINI DI ENTRATE CORRENTI
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IL FINAN
ZIAM
ENTO
DEG
LI IN
VESTIM
ENTI
IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON ENTRATE DIFFERITE
Es. n Es. n+1 Es. n+2 Es. n+3 Es. n+4
ESERCIZI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZI NON CONSIDERATI NEL
BILANCIO> Utilizzo di margini consolidati di entrate correnti
> Utilizzo del 50% del gettito derivante da maggiori aliquote o nuove entrate a carattere permanente
> Riduzioni permanenti di spesa corrente
60% incassi c/competenza OO.UU. +monetizzazione park ultimi 5 esercizi rendicontati, al netto del FCDE
Il punto 5.3.5 e 5.3.6 del p.c. all. 4/2 consente di finanziare investimenticon entrate ad esigibilità differita.
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IL FINAN
ZIAM
ENTO
DEG
LI IN
VESTIM
ENTI
L’UTILIZZO DI MARGINI CONSOLIDATI DI ENTRATE CORRENTI
Per la copertura di investimenti imputati su esercizi successivi l’ente puòutilizzare margini consolidati di entrate correnti risultanti dal prospetto degliequilibri, limitatamente agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, acondizione che l’ente non abbia chiuso gli ultimi due esercizi in disavanzodi amministrazione.
IL MARGINE E’ UGUALE AL MINOR VALORE TRA:
+ MEDIA SALDI CORRENTI DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI- AVANZO APPLICATO- ACCERTAMENTI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE
oppure
+ MEDIA SALDI CORRENTI DI CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI- FONDO DI CASSA- INCASSI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE
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IL FINAN
ZIAM
ENTO
DEG
LI IN
VESTIM
ENTI
5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, conpagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare laspesa di investimento imputandola interamente all’esercizio in cui il beneentra nel patrimonio dell’ente. A tal fine si provvede alla contestualeregistrazione:a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto ilpagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell’investimento,provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;;b) dell’impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizisecondo le scadenze previste contrattualmente a carico della partecorrente del bilancio.
2) PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
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IN CASO DI INVESTIMENTO CON PAGAMENTO FRAZIONATO
Quando l’investimento viene acquisito dall’ente
Si registra l’impegno al Titolo II spesa
Si accende il debito al Titolo VI entrata
Si assumono gli impegni per il rimborso del prestito sui singoli esercizi di scadenza
IMPATTO NEGATIVO SUL PAREGGIO DI BILANCIO!!!!
Momento rilevante!!!
da suddividere in quota capitale e interessi, se
ricorre il caso
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ESEMPIO 1:Realizzazione di un intervento di efficientamentoenergetico degli edifici dell’importo di 1.000.000 pagato in rate annuali di pari importo (rata €. 100.000).
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ESEMPIO 2:Realizzazione di un intervento di efficientamentoenergetico degli edifici dell’importo di 1.000.000 pagato attraverso un canone annuale per dieci annualità. L’ente paga nel 2016 la prima rata, mentre l’investimento sarà concluso nel 2017
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Questo principio si applica ogni qual volta l’acquisizione dell’investimentoè anticipata rispetto al suo pagamento. I casi sono innumerevoli. A titoloesemplificativo si ricorda:
Contratti di global service in cui una quota del canone remunera investimenti
Investimenti realizzati e remunerati mediante scomputo di canoni o affitti
Tutte le altre operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) che non hanno i requisiti per la contabilizzazione off balance
Attenzione alle operazioni elusive del pareggio di bilancio!!
Operazioni di leasing finanziario, per le quali è previsto apposito paragrafo del principio contabile
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LE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Le operazioni di partenariato pubblico privato possono esserecontabilizzate secondo due metodi: finanziario (on balance) opatrimoniale (off balance). I criteri per la contabilizzazione - dettati a livelloeuropeo – trovano fondamento nel SEC e sono contenuti:Ø nella decisione Eurostat del 11 febbraio 2004;;Ø nel Manuale sul deficit e sul debito pubblico, aggiornato nei primi mesidel 2016.
Secondo la decisione Eurostat del 2004 l’operazione di PPP era dacontabilizzare fuori bilancio (senza impatto sul debito e sul deficit e quindifuori dai vincoli di finanza pubblica) se a carico del privato erano trasferiti:Ø RISCHIO DI COSTRUZIONE.Ø ALMENO UNO DEI RISCHI DI DOMANDA O DI DISPONIBILITA’
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I CRITERI DELLA DECISIONE EUROSTA DEL 11 FEBBRAIO 2004
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Il nuovo Manuale sul deficit e sul debito pubblico detta regole più severeper la contabilizzazione off balance delle operazioni di PPP, incentrate sulruolo delle garanzie pubbliche.
In particolare, saranno ricondotte nel perimetro del bilancio pubblico (equindi contabilizzate on balance come investimenti finanziati da debito) leoperazioni PPP contenenti clausole contrattuali che:- in caso di un surplus di redditività del progetto, generino un diritto in capoalla PA di partecipazione ai profitti;;- prevedano una contribuzione pubblica superiore al 20% nei progetti conun’elevata esposizione ai rischi della PA (attualmente è prevista unasoglia del 50%);;- sanciscano un obbligo della PA a rifinanziare il progetto in misurasuperiore al 50%;;- permettano di catturare alla PA eventuali guadagni connessi a operazionidi rifinanziamento favorevoli.
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NON ESISTONO REGOLE PREDEFINITE PER STABILIRE SE UNAOPERAZIONE DI PPP DEBBA ESSERE CONTABILIZZATA FUORI EDENTRO IL BILANCIO.
PERTANTO, QUALORA L’ENTE SI APPRESTI A REALIZZAREUN’OPERA PUBBLICA ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PPP, DOVRA’PORRE IN ESSERE UN VERO E PROPRIO PROCESSO DI RISKMANAGEMENT CHE, DI VOLTA IN VOLTA, SUL CASO SPECIFICO,TRACCI UNA MAPPA DEI RISCHI E NE VALUTI LE IMPLICAZIONINON SOLO IN TERMINI DI PROBABILITÀ, EFFICACIA EDECONOMICITÀ, MA ANCHE IN TERMINI CONTABILI E DI COERENZACON GLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.
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Infine il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016) disciplina le operazioni di PPP all’articolo 180, ilquale prevede:Ø l’allocazione sul privato del rischio di costruzione;;Ø l’allocazione sul privato del rischio di domanda o didisponibilità;;
Ø la possibilità di riconoscere un canone, ridotto in caso dimancata o parziale erogazione dei servizi;;
Ø la possibilità per l’amministrazione di riconoscere unprezzo, comunque non superiore al 30% del costocomplessivo dell’opera.
[email protected]@ideapubblica.it
Arrivederci a presto!!!!126