NOVITÀ DELLA LEGGEDI BILANCIO 2017E DEL DECRETO 193/2016
CONTABILITÀ SEMPLIFICATAPER CASSA
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MODIFICHE AL TUIR
Art. 66 co. 1
Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101. (*)
(*) In attesa di disposizioni attuative entro 30 giorni dalla entrata in vigore
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
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Soggetti In contabilità semplificata
Il regime Naturale
Opzione Possibile per l’ordinaria
La regola Determinazione del reddito per cassa
Obblighi Monitoraggio degli incassi e pagamenti
Decorrenza Periodo d’imposta 2017
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
LE CARATTERISTICHE
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La norma Art. 18 del DPR 600/73.
I limiti (1) Ricavi non superiori a 400.000 euro (prestazioni di servizi).
I limiti (2) Ricavi non superiori a 700.000 euro (altre attività).
Multi attività
Si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Per identificazione dell’attività vedi il DM 17.1.92.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
I SOGGETTI
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
IL CALCOLO DEL REDDITO
Ricavi e proventi (artt. 85 e 89) percepitimeno
Spese sostenutepiù
Ricavi (art. 57), proventi (art. 90 co. 1), plusvalenze (art. 86),sopravvenienze attive (art. 88)
menoMinusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101)
Il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno formato reddito l’anno precedente.A regime le rimanenze finali sono escluse dal calcolo del reddito.
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SISTEMA MISTO COMPETENZA/CASSA
Ricavi e proventi (artt. 85 e 89) percepitimeno
Spese sostenutepiù
Ricavi (art. 57), proventi immobili non strumentali (art. 90 co. 1), plusvalenze (art. 86),
sopravvenienze attive (art. 88), interessi attivimeno
Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101)meno
Ammortamenti, perdite su crediti, accantonamenti tfr e indennità previdenziali, deduzione spese forfetarie, spese dipendenti e oneri utilità sociale, oneri fiscali e contributi, spese deducibili in più esercizio, compensi amministratori, interessi
passivi, canoni locazione, finanziaria e noleggio
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
Cassa Competenza
Competenza Cassa
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
IL CAMBIO DI REGIME
La regola
I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Nota bene
Invariato il regime delle perdite fiscali (art. 56, c. 2, TUIR).Verificare bene incassi a cavalli dell’anno di cambio regime.
ESEMPIO:Anno N regime di cassa Anno n + 1 regime ordinario competenza:Fatture emesse anno N € 65.000di cui incassate al 31.12.N € 55.000Le fatture di competenza anno N incassate nell’anno N+1 vannotassate nell’anno N+1 anche se non di competenza
Anno N regime di competenza Anno n + 1 regimecassa:Fatture emesse anno N € 65.000 di cui incassate al31.12.N € 55.000Le fatture di competenza anno N incassate nell’annoN+1 non vanno piu’ tassate nell’anno N+1
CASO INVERSO
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
IRAP
Società di persone e imprese individuali
se determinanoil reddito per cassa:
IRAP per cassa
applicazione delle regole di cui al nuovo art. 66
e disposizioni attuative
EFFETTI AI FINI IRAP
Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata
Anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Non mutano i proventi e oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione MA SOLO IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
EFFETTI AI FINI IRAP
Le plusvalenze e minusvalenze continuano a risultarenon imponibili o deducibili
I costi relativi al personale se deducibili (dip. a tempoind.) lo saranno in base al principio di cassa salve leeccezioni previste ai fini dei redditi (acc. TFR)
Sono deducibili le rimanenze finali dell’esercizioprecedente dal valore della produzione determinato percassa
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
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Registro degli incassi Registro dei pagamenti
Annotazione cronologica per ciascun incasso con indicazione di:
a) importo;
b) generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) estremi della fattura o altro documento emesso.
Annotazione cronologica in base al pagamento delle spese sostenute nell’esercizio con indicazione di:
a) generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
b) estremi della fattura o altro documento emesso.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
OBBLIGHI CONTABILI (1/2)
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
OBBLIGHI CONTABILI (2/2)
I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese sono annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I registri cronologici sono obbligatori, ma è possibile la loro sostituzione con i registri IVA appositamente integrati e con modalità particolari (vedi slide successiva).
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1 I registri IVA possono sostituire i cronologici se integrati.
2Devono avere separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA.
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Se non interviene nel periodo d’imposta l’incasso o il pagamento, deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Nell’anno di incasso o pagamento, è necessaria annotazione separata dei ricavi e dei costi con riferimento al documento contabile già registrato ai fini IVA.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
REGISTRI IVA “CRONOLOGICI”
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1Possibile opzione per evitare integrazione dei registri Iva (senza obbligo di istituzione dei cronologici).
2 L’opzione è vincolante per tre anni.
3Permane obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
4Si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
POSSIBILE OPZIONE
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1La contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora se non interviene il superamento dei limiti.
2Possibile opzione per ordinaria con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando a revoca (minimo tre anni).
3Inizio attività: semplificata se si ritiene di percepire ricavi (con ragguaglio ad anno) non superiore ai limiti.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
ENTRATA E USCITA DAL REGIME
Nessun obbligo di introduzione del regime IVA per cassa: possibilesoluzione per uniformare i due regimi.
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REGIMI CONTABILI DAL 2017
FORFETARIO
regime naturale (entro i limiti tabellari) con possibilità di opzione per il regime
semplificato o ordinario; permane il regime dei minimi nel limite di
ricavi/compensi, ovvero di durata (5 anni o compimento 35mo anno di età)
SEMPLIFICATO
regime naturale (criterio di cassa) con possibilità di opzione per il regime
ordinario (opzione annuale)
ORDINARIO
regime naturale (criterio di competenza) ovvero per opzione (triennale); è
possibile optare per IRI
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
DATA RILEVANTE FISCALMENTE NEL REGIME DI CASSA
MEZZO DI PAGAMENTO PERCEZIONE RICAVO SOSTENIMENTO SPESA
A/B o A/C
Quando il titolo di credito
entra nella disponibilità
dell’imprenditore
Quando il titolo di credito
esce dalla disponibilità
dell’imprenditore
BonificoData accredito somma sul
c/c
Giorno in cui viene ripartito
ordine bonifico
Carta credito/bancomat
Data di accredito della
somma sul c/c del
percipiente
Momento in cui la carta è
utilizzata
Ricevuta Bancaria
Accredito sbf: data
pagamento cliente presso la
banca
Accredito d.i.: data di
accredito della somma sul
c/c
Momento in cui viene
pagata la R/B
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
ESEMPIO:Impresa in contabilità semplificata con i seguenti dati al 31.12.2017:Fatture emesse € 59.000 di cui incassate al 31.12 € 45.000Spese certificate da fatture € 12.000 di cui € 10.000 pagateAmmortamenti € 1.800Rimanenze finali 2016 € 8.600
Reddito per “cassa”Fatture incassate 45.000Spese sostenute 10.000Ammortamenti 1.800Rimanenze 8.600Totale spese ded. 20.400Reddito tassabile 24.600
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
ESEMPIO:Impresa con i seguenti dati al 31.12.2017:Fatture emesse € 500.000 di cui incassate al 31.12 € 500.000Spese sostenute € 450.000 di cui € 450.000 pagateAmmortamenti € 10.000Rimanenze finali 2016 € 250.000Rimanenze finali 2017 € 250.000
Reddito per “cassa” Reddito per “competenza” Fatture incassate + 500.000 Fatture incassate + 500.000Spese sostenute - 450.000 Spese sostenute - 450.000Ammortamenti - 10.000 Ammortamenti - 10.000Rimanenze iniziali - 250.000 Variazione rimanenze 0Perdita - 210.000 Reddito tassabile + 40.000
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
ESEMPIO:Nell’anno 2018 cessa l’attività e si realizza l’intero magazzino a “prezzo dicosto”:Fatture emesse € 250.000 di cui incassate € 250.000Spese sostenute € 0Ammortamenti € 0Rimanenze iniziali € 250.000Rimanenze finali € 0
Reddito per “cassa” Reddito per “competenza” Fatture incassate + 250.000 Fatture incassate + 250.000Spese sostenute 0 Spese sostenute 0Ammortamenti 0 Ammortamenti 0Rimanenze 0 Variazione rimanenze - 250.000Reddito tassabile + 250.000 Reddito tassabile 0(N.B. perdita 2017 € 210.000 non riportabile e non compensabile)
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
NUOVO REGIME SEMPLIFICATI PER CASSA
Si tratta di un regime con gestione ibrida o spuria:
Cassa pura: (+) ricavi, (+) dividendi, (+) proventi finanziari, (-) spese,
(-) tributi/tasse/imposte
Competenza: (+) ricavi autoconsumo merci, (+) proventi immobili abitativi,
(+) plusvalenze/sopravvenienza attive, (-) minusvalenze/sopravvenienze
passive, (-) quote ammortamento, (-) accantonamenti art. 105 TUIR,
(-) perdite beni/crediti
???: (+/-) interessi passivi/attivi di mora, (-) canoni di leasing/maxicanoni
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
NUOVO REGIME SEMPLIFICATI PER CASSA
- Rimanenze iniziali al 1.1.2017 (imprese edili, soggetti con valori rilevanti)
- Regime naturale
- Alternativa la contabilità ordinaria (vincolo triennale e adempimenti)
- Valutazione preventiva: scelta metodo di gestione contabile / inclinazione all’ordine
amministrativo da parte del contribuente
- Analisi soggettiva e riflessi sui costi interni e di consulenza
- Perdite non riportabili
- Riflessi su lettura del bilancio e rapporti con soggetti esterni
- Positivi riflessi su STP (specie società di persone)
Necessità di chiarimenti in sede di incontri ufficiali e/o modifiche legislative
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
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IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
MODIFICHE AL TUIR
Art. 55-bis del DPR 917/86
Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
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Soggetti Società di persone e imprenditori individuali
Contabilità Ordinaria
Il regime Opzionale
La regola Il reddito d’impresa è escluso dal reddito complessivo e tassato al 24% (tassazione proporzionale)
I prelievi Sono dedotti dal reddito d’impresa
Previdenza Il regime IRI non produce effetti
LE CARATTERISTICHE
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
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IndividuazioneImprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria
SEMPLIFICATI
Cassa Opzione ordinaria - competenza
ORDINARI
Regime trasparenza Regime IRI
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
I SOGGETTI IRI
Regimi alternativi
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IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
L’OPZIONE
1. È un regime opzionale.
2. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta.
3. L’opzione è rinnovabile.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
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IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
Reddito determinato per competenzaper24%
Prelievi dei soci/imprenditore:� sono dedotti dal reddito; � limite dell’utile di esercizio e delle riserve di utili;� ulteriore limite: reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti
assoggettati ad IRI; � al netto delle perdite residue.
Effetti e riflessi sul regime di trasparenza (art. 5 TUIR) e di determinazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 68, c.6, TUIR)
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IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
IRI E PRELIEVI DEI SOCI (1/3)
Reddito determinato per competenzaper24%
Reddito anno X 1.000
Prelievi dei soci (800)
Imponibile IRI 200
Iri dovuta ( 200 × 24%) 48
Utile netto residuo 152
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Reddito anno X 1.000
Prelievi dei soci (800)
Imponibile IRI 200
IRI dovuta ( 200 × 24%) 48
Utile netto residuo 152
Costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
segue
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
IRI E PRELIEVI DEI SOCI (2/3)
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Reddito anno X 1.000
Imponibile IRI 1.000
Iri dovuta (1.000 × 24%) 240
Utile netto residuo 760
Prelievi dei soci riserve da trasparenza (800)
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
IRI E PRELIEVI DEI SOCI (3/3)
Valgono le regole ordinarie: nessuna rilevanza dei prelievi di sommeassoggettate al regime di trasparenza.Presunzione: le riserve da cui sono prelevate le somme si consideranoformate prioritariamente con i redditi dei periodi d’imposta intrasparenza.IDEM in caso di riserve di patrimonio, non tassate in caso didistribuzione.
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Perdita anno X (periodo IRI) (1.000)
Reddito anno X + 1 2.500
Imponibile IRI anno X + 1 1.500
IRI dovuta (1.500 × 24%) 360
LA REGOLA
Le perdite maturate nei periodi d’imposta IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi � soluzione più vantaggiosa rispetto al regime Irpef/Ires.
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
REGIME DELLE PERDITE (1/2)
segue
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Perdita anno X (ultimo periodo IRI) (1.000)
Utilizzo da anno X+1 in capo ai soci proporzionalmente
Socio A anno X + 1 (500)
Socio B anno X + 1 (500)
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
LA REGOLA
Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’art. 8 co. 3 (considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse) � limite 5 anni, con decorrenza dall’ultimo anno di permanenza nel regime IRI.
REGIME DELLE PERDITE (2/2)
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SRL SRL
REGIME ORDINARIO REGIME OPZIONALE
IRES Trasparenza
IRPEF IRI
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
NUOVA POSSIBILITÀ
Esercizio dell’opzione per la piccola trasparenza delle srl e per l’IRI.
IRI E TRASPARENZA
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COME GESTIRE LE RISERVE TASSATE IRI ANCORA ISCRITTE ?
Tali riserve vanno assoggettate ad Irpef in capo alle singole persone fisiche,
come reddito di impresa:
1) In unica soluzione?
2) Solo in caso di prelievo? Interamente o come fossero dividendi qualificati?
3) In caso di passaggio alla contabilità semplificata?
NECESSARI CHIARIMENTI DI PRASSI
REVOCA DEL REGIME
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
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Reddito anno X 1.000
Prelievi dei soci (800)
Imponibile IRI 200
Iri dovuta (200 × 24%) 48
Utile netto residuo 152 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
NUOVA POSSIBILITÀ
L’ammontare del contributo annuo è determinato senza tenere conto delle disposizioni IRI.
CONTRIBUTI
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA
- Regime alternativo alla trasparenza
- Applicazione da valutare in sede consuntiva
- Necessaria la contabilità ordinaria (regime naturale o per opzione): opzione contabilità
1 anno, opzione IRI 5 anni
- Benefici ai fini ACE
- Nel primo periodo di applicazione rilevano i prelievi ?
- Limite prelievi fino concorrenza reddito soggetto IRI: errore di formulazione o effetto
loop ?
- Prelievi e riflessi civilistici !
- I prelievi eccedenti il reddito IRI generano perdite ed incidono sul plafond IRI e sulle
riserve IRI iscritte in contabilità in anni precedenti
- Le srl trasparenti art. 116 TUIR che applicano l’IRI determinano il reddito con regole
IRPEF o IRES (riflessi su art. 96 TUIR) ?
- Effetti su STP
Necessità di chiarimenti in sede di incontri ufficiali e/o modifiche legislative
Ma non era più semplice applicare le regole IRES ?
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
MAXI AMMORTAMENTI
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MAXI AMMORTAMENTI
Art. 1 co. 91 della L. 208/2015
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento. Quindi è pari al 11% dell’investimento.
LA NORMA ORIGINARIA
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15.10.2015 31.12.2016
PERIODO TEMPORALE ORIGINARIO
NUOVO PERIODO TEMPORALE
1.1.2017 31.12.2017
Anche investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
MAXI AMMORTAMENTI
NUOVI TERMINI
NOVITA’
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MAXI AMMORTAMENTI
INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO
LE IPOTESI
� Acquisto: rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà).
� Appalto: rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione. � Leasing: rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di
clausole che richiamino l’esito positivo della prova).
AMBITO DI APPLICAZIONE
� titolari di reddito d’impresa; � esercenti arti e professioni.
Non sono poste limitazioni con riguardo al regime contabile adottato:� compresi i contribuenti in regime di vantaggio;� esclusi i forfetari (deducono solo il forfait).
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NUOVI SEMPLIFICATI PER CASSA
MAXI AMMORTAMENTI
I SOGGETTI
CONDIZIONI
� beni strumentali nuovi (acquistato dal produttore o dal commerciante del bene o comunque mai stato utilizzato da nessuno);
� aliquota di ammortamento non inferiore a 6,5% (DM 31.12.88);
� diversi da fabbricati e costruzioni;
� vi sono beni esplicitamente esclusi (vedi slide successiva);
� anche beni costo unitario < 516 euro.
Modalità di acquisizione:
� acquisto;
� leasing.
� produzione in economia.
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Esclusi i veicoli e gli altri mezzidi trasporto di cui all’art. 164
co. 1 lett. b) e b-bis)
MAXI AMMORTAMENTI
GLI INVESTIMENTI
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MAXI AMMORTAMENTI
L’ELENCO ALLEGATO
� Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%.
� Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%.
� Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%.
� Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%.
� Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.
INVESTIMENTI ESCLUSI
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MAXI AMMORTAMENTI
LA VARIAZIONE EXTRA CONTABILE
� il costo dei beni materiali strumentali è maggiorato del 40%; � il maggior ammortamento abbatte l’imponibile (IRES - IRPEF) con una
deduzione extracontabile se non è imputato in bilancio; � si crea un disallineamento (anche se il 40% è imputato a Conto economico il
maggior costo riconosciuto non influisce nel calcolo di plusvalenze o minusvalenze);
� la cessione del bene comporta il venire meno (da quel momento) dell’agevolazione all’atto della cessione del bene stesso.
IL MECCANISMO
ACCONTI: da calcolare senza considerare la maggiorazione per gli esercizi in corso al 31.12.2017 e successivoSTUDI DI SETTORE: la maggiorazione non rileva
INVESTIMENTI DEL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017(CON PROROGA AL 30.6.2018)
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MAXI AMMORTAMENTI
INVESTIMENTI 4.0
Per il periodo dell’agevolazione, le esclusioni, il calcolo acconti e gli effetti ai fini studi di settore valgono le regole previste per la maggiorazione 40%
beni materiali strumentali nuovi interconnessi/integrati al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
costo maggiorato del 150%
Vedi elenco
beni immateriali strumentali nuovi comunque utilizzati in funzione di beni investimenti in beni materiali
agevolati 4.0
costo maggiorato del 40%
Vedi elenco
VALIDA SIA PER I BENI MATERIALI CHE IMMATERIALI
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fino ad euro 500.000 ciascuno
dichiarazione resadal legale rappresentante(DPR 28.12.2000 n. 445)
Oltre euro 500.000 ciascuno
perizia tecnica giuratadi un ingegnere o perito industrialeo ente di certificazione accreditato
MAXI AMMORTAMENTI
DOCUMENTAZIONE
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MAXI AMMORTAMENTI
LA PERIZIA
Deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlonegli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B annessi alla presente legge edè interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete difornitura.
Medesimo contenuto per la dichiarazione resa dal legale rappresentante.
TEMPISTICAEntro periodo di imposta entrata in funzione dei beni ovvero entro quellosuccessivo di interconnessione dei beni (da tale periodo decorre anchel’agevolazione).
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
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2011 3%
2017 2,3%2012 3%
2013 3%
2014 4%
2018 e seguenti 2,7%2015 4,5%
2016 4,75%
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
È applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni, nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM 14.3.2012.
ACE COEFFICIENTE
Art. 1 co. 2-bis del DL 201/2011:
Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemimultilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazioeconomico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercatie per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto aquello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corsonei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodid’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinatasenza tenere conto del suddetto incremento.
ABROGATO
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
ACE QUOTATE
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015.
ACE SOCIETÀ DI PERSONE (1/2)
Anche per le società di persone la base di calcolo è l’incremento del capitale e non più lo stock di patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
Regole per il passaggio
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.
ACE SOCIETÀ DI PERSONE (2/2)
CALCOLOPN 31.12.2015 – PN 31.12.2010 (non rilevano le rivalutazioni ante 2011)
+ / - Variazioni PN 2016 (escluso utile 2015 già in PN; computo pro-ratatemporis, salvo utile esercizio)- Decrementi clausole anti abuso (computati dall’inizio periodo diimposta)- Incrementi valori mobiliari e titoli (novità dall’esercizio 2016)= BASE ACE (limite PN)
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
ACE: GLI ACCONTI
Acconti 2017L’acconto IRES con il metodo storico deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
Nessun riflesso sugli acconti IRPEF.
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Modalità Data rilevante
Conferimenti in denaro Versamento
Versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote Versamento
Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite
Versamento
Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale,in sospensione d’imposta non derivante da operazionivalutative, ecc.)
Inizio dell’eserciziodi formazionedella riserva
Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti Atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale
Efficacia della compensazione
Conversione delle obbligazioni in capitale socialeInizio dell’esercizio
dell’opzione
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
ACE: INCREMENTI RILEVANTI
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Modalità
Conferimenti in natura.
Finanziamenti soci.
Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi.
Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle partecipazioni.
Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio, a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni proprie).
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
ACE: INCREMENTI NON RILEVANTI
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Modalità
Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti.
Acquisti di partecipazioni in società controllate.
Acquisti di aziende o di rami di aziende.
A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
ACE: DECREMENTI
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ACE: ULTERIORI NOVITA’ 2016 / 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE E RIDUZIONI DEBITI
L’art. 1, c. 549, lett. a) della legge di Bilancio 2017 ha altresì integrato l’art. 84, c. 3 delD.P.R. 917/1986, riguardante la disapplicazione del precedente c. 1, in materia di utilizzodelle perdite pregresse, nel caso di trasferimento o acquisizione da terzi, anche a titolotemporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assembleeordinarie del soggetto che riporta le perdite, e modifica – nel periodo d’imposta in corso almomento del trasferimento, o dell’acquisizione, o nei due successivi o anteriori –dell’attività principale esercitata nell'anno in cui le perdite sono state realizzate. Inparticolare, è stato disposto che la limitazione si applica anche alle eccedenze Ace (art.1, c. 4 del D.L. 201/2011) e a quelle di interessi passivi deducibili riportabili (art. 96,c. 4 del Tuir). Un’analoga estensione è stata operata in ambito di fusioni e scissioni disocietà (artt. 172, c. 7, e 173, c. 10 del Tuir) – a norma dell’art. 1, c. 547, lett. c), d) ed e)della legge di Bilancio 2017 – nonché con riguardo all'individuazione della quota nonimponibile delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da unconcordato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un pianoattestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese (art. 88, c. 4-ter delTuir).
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
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ACE: ULTERIORI NOVITA’ 2016 / 2
TITOLI E VALORI MOBILIARINon rileva incremento degli impieghi in titoli e valori mobiliari rispetto al31.12.2010:- Saldo delle movimentazioni- Non rileva voce iscrizione nell’attivo (circolante o immobilizzazione)- Norma antielusiva non applicabile a banche/assicurazioni; è necessario
ricostruire movimentazione dal 2011
NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
CANONI NOLEGGIO AUTO
Incrementato da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57 il limite annuo delladeducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gliautocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Dal 1.1.2017.Parificato noleggio a breve/lungo termine con acquisto in termini di deducibilità
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NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 – non sono tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto se sostenute direttamente dal committente, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
SPESE DI TRASFERTA PROFESSIONISTI
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Nuovo art. 2 co. 8 del DPR 322/98
Possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (modelli 770) per correggere sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente:� entro il termine previsto per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/73);� utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione;� salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
La dichiarazione emendata deve essere stata regolarmente presentata (nei termini o nei 90 giorni dalla scadenza del termine originario).Dal 2016 sono variati i termini di prescrizione dell’azione di accertamento concessi alla AdE.
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).
EFFETTO DELLA MODIFICA (1/2)
In sede di conversione, il nuovo co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 è stato modificato sostituendo il riferimento al maggiore o minore “reddito” con quello al maggiore o minore “imponibile”: conseguentemente, si potrà presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che determinano una minore o maggiore perdita fiscale, oppure che riguardano il riporto delle perdite.
Giurisprudenza e prassi: riconosciuta emendabilità dichiarazioni per variazioni «sostanziali» che incidano sulla determinazione dell’imponibile.
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Nuovo art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98
Utilizzo in compensazione del credito:� se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la trasmissione
di quella dell’anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;
� se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
EFFETTO DELLA MODIFICA (2/2)
Si applicano ai fini compensazione del credito quindi:- Visto di conformità (credito > 15.000 euro)- Assenza ruoli scaduti di imposto > 1.500 euro- Limite annuale (700.000 o 1.000.000 euro).
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Errori di competenza
� Le regole si applicano anche nei i casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale: in queste ipotesi non si applicano le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
UTILIZZO DEL CREDITO
Non si deve applicare, in caso di errori contabili che riguardano il reddito diimpresa, la complessa procedura di cui alla C.M. 31 del 24.9.2013; per control’emendabilità consente la rettifica di qualsiasi tipologia di errore dichiarativo,non solo nell’ambito del reddito di impresa ed anche in conseguenza dipronuncia di prassi e giurisprudenza successive.
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
È possibile:� in sede di accertamento � in sede contenziosa
emendare errori che hanno determinato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minor credito o una minore eccedenza detraibile.
L’emendabilità prescinde dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
Eventuali limiti utilizzo ravvedimento operoso
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Il termine per l’accertamento di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente” ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
coerentemente
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Estensione dei termini per la presentazione dell’integrativa
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Cartelle interessate
� carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 � anche per accertamenti esecutivi
Estinzione
� i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 co. 1 del DLgs. 26.2.99 n. 46.
LA NORMA
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Pagamento integrale anche dilazionato (massimo cinque rate):
� somme affidate all’agente a titolo di capitale e interessi;� somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio � rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle
spese di notifica della cartella di pagamento.
COSA OCCORRE PAGARE
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28.2.2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31.12.2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Manifestazione di volontà
� il debitore presenta all’agente della riscossione apposita dichiarazione DA1 entro il 31.3.2017 (allo sportello o via PEC).
Possibilità di integrazione entro la medesima data.
LA PROCEDURA (1/5)
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
LA PROCEDURA (2/5)
I contenziosi� per aderire si deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali
contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
� Da quando ha effetto? Se non accetto gli importi e non procedo con la rottamazione?
� Gestire molto bene il contenzioso, perché nella domanda è presente il solo «impegno» alla rinuncia, ma la stessa si produce solo con il positivo esito della rottamazione (pagamento di quanto dovuto) e fino a tale evento il Giudice non può dichiarare la «cessazione» mentre si può incorrere in passaggio in giudicato di decisioni o in decorrenza di termini.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
LA PROCEDURA (3/5)
Cosa indica il debitore� il numero di rate da 1 a 5 nel quale intende effettuare il pagamento;� la pendenza di giudizi aventi e l’impegno a rinunciare agli stessi.La risposta dell’agente � entro il 31.5.2017
Unica rata entro il 31.7.2017, oppure a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio,
settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e
settembre.
Sulle rate sono inoltre dovuti gli interessi al tasso annuo del 4,5% dal 1.8.2017.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
LA PROCEDURA (4/5)
� La norma si limita ad affermare che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.
� Si auspicano una certa flessibilità in capo ad Equitalia.� Le somme a debito non sono compensabili.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
LA PROCEDURA (5/5)
Rottamazione parziale (di uno o più ruoli)Dal modulo di istanza emerge che la rottamazione può essere parziale, quindi il contribuente (debitore), può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.
In caso di unico ruolo indicare l’ «identificativo di carico» e/o l’importo che si vuole definire con la domanda; in estrema ratio allegare specifica memoria o nota.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
� la definizione non produce effetti;� riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero
dei carichi;� i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico;� il debito residuo non può essere rateizzato.
MANCATI PAGAMENTI
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Prescrizione
Con presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
Esecuzioni
L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
PRESCRIZIONE ED ESECUZIONI
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
CHI STA GIÀ PAGANDO (1/2)
Piani di dilazione in corso
� sono ammessi alla definizione purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1°ottobre al 31 dicembre 2016;
� si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
� sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
� il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
CHI STA GIÀ PAGANDO (2/2)
Piani di dilazione in corso� Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente
corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
� Pagamenti già eseguiti eccedenti il debito accertato per effetto della rottamazione dei ruoli non danno origine a rimborsi.
� Chi non ha pagato e non ha chiesto dilazioni trae maggiori benefici dalla domanda perché può rottamare l’intero ruolo, senza aver preventivamente pagato somme non ripetibili !
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Sono esclusi
� l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;� le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;� i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;� le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;� le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (eccetto gli
interessi).
ESCLUSIONI
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� Procedure concorsuali: si può accedere alla rottamazione ma i debiti derivanti devono essere riclassificati in prededuzione ex artt. 111 e 11-buis L.F.
� Composizioni crisi da sovraindebitamento: si può accedere alla rottamazione prevedendo nei piani (liquidatorio o del consumatore) il pagamento secondo i termini della domanda (se anteriore al piano) o del piano (se domanda posteriore all’omologa dello stesso).
CASI PARTICOLARI
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
ALTRE NOVITÀ IN TEMADI ACCERTAMENTO
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2017.
Introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale:� cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, consistenti
anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti;� la cui individuazione è demandata ad un apposito decreto del Ministro
dell’Economia.
Sino alla introduzione dei nuovi indici di affidabilità continuano ad applicarsi gli studi di settore (ai fini dichiarativi e di accertamento).
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
VOLUNTARY BIS (1/6)
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016 (ultima annualità interessata anno 2015):� previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova
collaborazione volontaria entro il prossimo 31.7.2017;� con possibilità di integrare le dichiarazioni presentate entro il successivo
30.9.2017.
La presentazione avviene in forma telematica.Entro il 30/9/2017 deve essere inviata con pec la documentazione integrativa e la relazione illustrativa.
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Possono accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria, per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero, i soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW, ovvero persone fisiche, società semplici (e i soggetti ad esse equiparati) ed enti non commerciali (compresi i trust residenti) che:� non abbiano già presentato in precedenza l’istanza (anche per interposta
persona);� non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti
penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.
Interessati anche gli eredi.
VOLUNTARY BIS (2/6)
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
I contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria possono far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Specularmente, coloro che nella precedente voluntary disclosure hanno regolarizzato gli investimenti esteri potranno far emergere le disponibilità illecite detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis.
VOLUNTARY BIS (3/6)
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
L’effetto:� regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri,
beneficiando di uno sconto del 50% sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
� per gli investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (DM 21.11.2001 e DM 4.5.99), la riduzione delle sanzioni da RW al 50% del minimo opera se prima della nuova sanatoria è entrato in vigore:‒ un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi
dell’art. 26 del modello OCSE;‒ un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE
e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
VOLUNTARY BIS (4/6)
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Autoliquidazione:� se non si paga entro il 30.9.2017, le sanzioni sono pari al 60% o all’85% del
minimo edittale;� se si provvede autonomamente al versamento delle somme dovute in
misura insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;
� se non si provvede autonomamente l’Amministrazione finanziaria provvedere al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;
� se, invece, si provvede al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso.
Sono sempre dovute le imposte. Possibile pagamento in 3 rate mensili, la prima il 30/9. Verifiche degli uffici da eseguire entro il 31.12.2018.
VOLUNTARY BIS (5/6)
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Contanti o valori al portatore: il contribuente è tenuto a provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:� all’apertura ed all’inventario, in presenza di un notaio, delle cassette di
sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
� al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “in un
rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.
VOLUNTARY BIS (6/6)
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
PRESUNZIONE PRELIEVI E VERSAMENTI
Art. 32 del DPR 600/73:� eliminato il riferimento ai compensi (vedi Corte Cost. 6.10.2014 n. 228) nella
parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, prevedeva che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di ricavi non dichiarati;
� introdotto un limite di euro 1.000 giornalieri, e comunque di euro 5.000 mensili, al di sotto del quale la presunzione non può esplicare i propri effetti (applicabile in ambito reddito di impresa).
Nulla cambia per i versamenti
Significativi effetti retroattivi
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Possibilità di notificare, a imprese individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi ed elenchi gli accertamenti e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (ad esempio, gli inviti a comparire di cui all’art. 32 del DPR 600/73), con l’invio degli stessi all’indirizzo PEC. È una facoltà e si applica alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. La notifica si intende correttamente perfezionata:� per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette
la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;
� per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.
NOTIFICHE TRAMITE PEC
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ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
PERIODO FERIALE
Sospensione dall’1.8 al 4.9:
� delle scadenze relative alla richiesta di documenti e informazioni provenienti dagli enti impositori;
� non si applica ai termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;
� si applica al termine di 30 giorni per il versamento delle somme da avviso bonario, entro cui bisogna perfezionarne la definizione, inclusi gli importi derivanti da assoggettamento a tassazione separata;
� è prevista la cumulabilità della sospensione del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione con la sospensione feriale.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
97
CasisticaTermini di versamento in vigore sino al 31.12.2016
Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017
Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte
di persone fisiche,società di personee società semplici
Entro il 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo(I acconto) IRPEF e IRAP
da parte di societàdi persone e società
semplici in casodi liquidazione, trasformazione,
scissione e fusione
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
PAGAMENTO IMPOSTE (1/3)
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CasisticaTermini di versamento in vigore sino al 31.12.2016
Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017
Versamento del saldo(I acconto) IRES e IRAP da parte delle società
di capitali
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo(I acconto) IRES e IRAP da parte delle società
di capitali che approvano il bilancio
oltre il terminedi 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
PAGAMENTO IMPOSTE (2/3)
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PAGAMENTO IMPOSTE (3/3)VERSAMENTI IVA
La dichiarazione annuale Iva dal 2017 è autonoma; il saldo relativo va versatoentro il 16/3, con possibilità di differimento al termine di versamento delleimposte dirette applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese ofrazione dal 16/3.
Dubbi in caso di soggetti con esercizio sociale di durata differente da quellosolare; è possibile differire il versamento Iva ? � necessari chiarimenti
RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONEE’ necessario coordinare la rateizzazione in funzione dei nuovi termini.
Non titolari di partita Iva: prima rata al 30/6, seconda rata al 31/7, ….
Titolari di partita Iva: prima rata al 30/6, seconda rata al 16/7, …..
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
100
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
QUADRO RW: NUOVO ESONERO
Non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”.
Nulla cambia per la liquidazione ed il versamento dell’IVIE.
Effetti dal 3.12.2016, quindi esonero già in vigore in Unico 2017.
101
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
COMUNICAZIONE BLACK LIST
La comunicazione “black list”, riguardante i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40), è soppressa.
Nel 2017 non dovrà essere inviata la comunicazione delle operazioni “black list” effettuate nel periodo d’imposta 2016.
102
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
TERMINI CU
Differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per la consegna della:� Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi
di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR;
� certificazione dei dividendi;� certificazione in forma “libera” dei capital gains, ai sensi dell’art. 10 del
DLgs. 461/97;� certificazione in forma “libera”, ai sensi dell’art. 8 del DM 9.1.98, degli altri
redditi per i quali non è previsto un apposito modello (ad esempio, gli interessi e gli altri redditi di capitale).
A PARTIRE DAL 2017 (PERIODO D’IMPOSTA 2016)
TRASMISSIONE TELEMATICA ENTRO 7 MARZO 2017
103
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
OPZIONE CEDOLARE SECCA
Omessa registrazione del contratto di locazione: sanzione dal 120% al 240% (ridotta dal 60% al 120% entro i 30 giorni).
Mancata presentazione della proroga del contratto: non determina la revoca dell’opzione, qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca”.
Omessa trasmissione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca: entro 30 giorni dal verificarsi della proroga stessa (30 + oltre 30 giorni), è punita con una sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione in parola è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (30 + entro 30 giorni).
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ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
REGIMI OPZIONALI
È previsto il rinnovo tacito dei regimi opzionali:� trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR);� consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 - 130 del TUIR); � tonnage tax (art. 155 del TUIR).
Effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ovvero dall’1.1.2017 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.
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ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
F24 PRIVATI
In presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a euro 1.000) i soggetti “privati” possono provvedere al pagamento della delega utilizzando � i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa);� ma anche il modello cartaceo.
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ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
RITENUTE CONDOMINI
La ritenuta è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro.
Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo predetto.
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ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
730 E VISTO
� Sanzione per rilascio visto infedele: somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
� Esonero da responsabilità: si può evitare la responsabilità relativa all’imposta (e agli interessi) trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero – se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione – una comunicazione dei dati relativi alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.
� Tempistica più ampia (precedente termine 10/11)� Sanzione ravvedimento applicata in base alla data di regolarizzazione� Violazioni sanabili dal 3.12.2016
PROROGHE E RIAPERTUREDEI TERMINI
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ASSEGNAZIONI
Prorogate le disposizioni su assegnazioni, cessioni e trasformazione in società semplice dei beni immobili e mobili registrati.Le agevolazioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.9.2016 ed entro il 30.9.2017.I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, ove dovuta, sono effettuati entro il 30.11.2017 ed entro il 16.6.2018.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ESTROMISSIONE IMPRESA INDIVIDUALE
Le disposizioni sull’estromissione dei beni da parte delle imprese individuali: � si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi
indicati, posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dall’1.1.2017 al 31.5.2017;
� i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.6.2018.
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Possesso
1.1.2017 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2019
Redazione perizia
Saldoo prima rata
Terza rataSeconda rata
Nel caso di pagamento rateale interessi 3%
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
RIDETERMINAZIONE TERRENIE PARTECIPAZIONI (1/2)
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PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
PARTECIPAZIONI QUALIFICATETERRENI
8%
8%
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
RIDETERMINAZIONE TERRENIE PARTECIPAZIONI (2/2)
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
RIVALUTAZIONE
Rivalutazione e riallineamento dei valori beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento.
Circolare 4.6.2014 n. 13/E“Coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva”.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
RIVALUTAZIONE IMPOSTE
16% per i beni ammortizzabili
12% per i beni non ammortizzabili
10% per le riserve in sospensione
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
DETRAZIONI PER IMMOBILI (1/3)
Confermate le agevolazioni vigenti sino al 31.12.2016
Novità detrazione per il risparmio energeticoConfermata per l’anno 2017 la detrazione del 65%. Su parti comunicondominiali applicabile fino al 2021.
Spetta inoltre per gli interventi su parti comuni eseguiti dal 1.1 al 31.12.2021 inmisura:� del 70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificiomedesimo;
� del 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energeticainvernale o estiva.
Il limite massimo è di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unitàimmobiliari condominiali. E’ possibile la cessione del credito relativo alladetrazione.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
DETRAZIONI PER IMMOBILI (2/3)
Detrazione per le ristrutturazioni edilizie: ‒ anno 2017: confermata la detrazione del 50%, nei limiti di spesa di €
96.000 per unità immobiliare;‒ Introdotta detrazione per interventi antisismici fino al 2021 del 50%
(elevabile al 70% e 80% in specifiche zone) in 5 rate. Su parti comuni condominiali la detrazione è elevabile al 75% e 85% a seconda del classamento energetico conseguente.
Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici:‒ anno 2017: proroga purchè riguardi interventi edilizi iniziati dal 1.1.2016;‒ detrazione del 50%;‒ spesa massima agevolabile: € 10.000 (computata come massimale di
spesa per gli interventi iniziati dal 1.1.2016).
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DETRAZIONI PER IMMOBILI (3/3)
Detrazioni non prorogate (efficaci fino al 31.12.2016)
� Detrazione Irpef del 50% dell’Iva corrisposta per acquisto di immobili di classe energetica A e B, in 10 anni
� Detrazione Irpef del 50% delle spese per mobili sostenute da giovani copie per arredo abitazione principali (limite spesa euro 16.000)
PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ALTRE PREVISIONI (1/4)
� Credito d’imposta strutture ricettive: ampliato per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% (dal 30%). Estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.
� Credito di imposta per ricerca e sviluppo: esteso dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta; incremento dal 25% al 50% la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio; elevato da da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ALTRE PREVISIONI (2/4)
� Investimenti in start-up e PMI innovative: diviene a regime la detrazione (incrementata al 30%) per gli investimenti in queste realtà. È elevato il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF, da 500.000 a un milione di euro (atteso ok da commissione UE).
� Rientro in Italia di lavoratori residenti all’estero: agevolazione diviene a regime ed è estesa anche ai lavoratori autonomi. Innalzato dal 30 al 50% l’ammontare di reddito esente da IRPEF.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ALTRE PREVISIONI (3/4)
� Nuovi residenti: persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.
� Detassazione dei premi di produttività: elevati da da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI
ALTRE PREVISIONI (4/4)
Art. 26 del DPR 633/72
Cancellata la modifica della legge di Stabilità 2016 che individuava nel momento di apertura della procedura quello in cui era possibile l’emissione della nota di credito (o variazione della sola IVA). Il tutto doveva avere inizio dall’1.1.2017.La regola attuale prevede invece che la possibilità di emissione della nota di credito IVA possa essere effettuata solo alla conclusione (infruttuosa) delle procedure.