Nozioni generali su l’accertamento, il controllo e la
riscossione in dogana
Dot t . Vincenzo Gioacchino Torino, 17 ottobre 2013
L’EVOLUZIONE
Il sistema economico mondiale e la teoria della
globalizzazione
Sviluppo dei mercati
Diminuzione dei controlli sulle importazioni
Globalizzazione GATT prima
WTO dopo
Protezionismo
GATT
Il General Agreement on Tariffs and
Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il
Commercio, meglio conosciuto come GATT)
è un accordo internazionale, firmato il 30
ottobre 47 a Ginevra da 23 paesi, per
stabilire le basi per un sistema
multilaterale di relazioni commerciali con lo
scopo di favorire la liberalizzazione del
commercio mondiale.
GATT
In realtà l’ONU si proponeva, inizialmente, di realizzare un progetto ben più ambizioso: l'istituzione dell’ ITO (International Trade Organization ) come organizzazione permanente che regolasse il commercio mondiale, da affiancare a quelle nate dalla Conferenza di Bretton Woods ovvero Banca mondiale e Fondo Monetario Internazionale.
L'accordo relativo all'ITO fu effettivamente raggiunto nell'ambito della Conferenza sul Commercio e l'Occupazione dell’ ONU, tenutasi a L’ Avana e conclusasi con l'adozione dello statuto dell'ITO (noto come Carta dell'Avana), ma rimase bloccato per la mancata ratifica statunitense: nonostante l'impegno del governo, che lo inviò più volte al Congresso, l'accordo non venne infatti mai approvato poiché la maggioranza dei parlamentari temeva che l'ITO potesse interferire con la politica economica interna degli USA (ma anche per i problemi relativi alla ponderazione del voto).
GATT
A seguito della mancata istituzione dell'ITO, il GATT iniziò a funzionare, pur privo di istituzioni permanenti, anche come organizzazione: quando ci si riferisce al GATT ci si può riferire, quindi, sia all'accordo in sé e per sé, sia all'organizzazione nata per gestire e sviluppare questo accordo.
Sebbene si trattasse di un'organizzazione non riconosciuta nell'ambito del diritto internazionale - essendo i paesi partecipanti indicati ufficialmente non come "paesi membri" (di un'organizzazione), bensì come "parti contraenti" (di un accordo) - è stato comunque esclusivamente nell'ambito del GATT che, dal 1948 al 1994, si sono discusse ed adottate le norme per regolare il commercio internazionale e sono stati affrontati e disciplinati i rapporti commerciali fra Stati Uniti,l’UE (allora CEE) e gli altri paesi ad economia di mercato aderenti all'accordo.
GATT
Il GATT è cresciuto, nel corso degli anni, attraverso otto diverse sessioni di negoziati (indicate col termine di "round") per la riduzione delle tariffe doganali nonché con l'aggiunta di accordi plurilaterali tra i paesi partecipanti.
Il GATT (come organizzazione) è stato sostituito, dal 1° gennaio 1995, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO), organizzazione permanente dotata di proprie istituzioni che ha adottato i principi e gli accordi raggiunti in seno al GATT, mentre il GATT come accordo esiste ancora. Per distinguere il nuovo accordo dall'accordo originario, si parla di "GATT 1947" o di "GATT 1994" quando ci si riferisce invece all'accordo aggiornato del ‘94.
GATT
Il principio sul quale si è basato il GATT è stato quello della "nazione più favorita" (most favored nation): le condizioni applicate al paese più favorito (vale a dire quello cui vengono applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate incondizionatamente a tutte le nazioni partecipanti. L'articolo 1 dell'accordo riguardante il Trattamento generale della nazione più favorita sancisce infatti:
"1. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati. [...]
GATT
Quanto ai rapporti tra GATT e CEE prima ed UE poi, sono regolati, nel diritto comunitario, dall'articolo 113 del Trattato di Roma (successivamente modificato dal Trattato di Maastricht) il quale attribuisce all'Unione Europea una competenza esclusiva in materia di politica commerciale:
“La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.[...]3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.Tali negoziati sono condotti dalla Commissione [...]".ed è quindi l'Unione Europea che ha partecipato, per successione nei diritti e negli obblighi degli stati membri, ai lavori del GATT.
I NEGOZIATI
Negoziato Sede Argomenti Anni Paesi
Geneva Round Ginevra Entrata in vigore del GATT, riduzione delle tariffe 1948 23
Annecy Round Annecy Riduzione delle tariffe 1949 13
Torquay Round Torquay Riduzione delle tariffe 1951 38
Fourth Round Ginevra Riduzione delle tariffe, definizione delle future strategie del GATT
verso i Paesi in via di sviluppo (partecipanti all'accordo) 1956 26
Dillon Round Ginevra Riduzione delle tariffe 1960-'61 26
Kennedy Round Ginevra
Riduzione delle tariffe (per la prima volta si tratta di una riduzione
generalizzata delle tariffe e non, come in precedenza di riduzioni per
specifici prodotti) e misure anti-dumping (le misure adottate furono
respinte dal Congresso degli Stati Uniti d'America)
1964-'67 62
Tokyo Round Tokyo
Ginevra
Riduzione delle barriere non tariffarie al commercio, riduzione delle
tariffe sui beni manifatturieri, miglioramento ed estensione del sistema
GATT
1973-'79 102
Uruguay Round
Punta del
Este
Ginevra
Marrakech
Creazione del WTO, riduzione delle tariffe, dei sussidi e
delle sovvenzioni all'esportazione e delle altre distorsioni di ostacolo
all'esportazione in un libero mercato, servizi, accordi per il
rafforzamento della proprietà intellettuale, regolazione delle dispute
internazionali, settori agricolo e tessile
1986-'94 123
Doha Round Doha Liberalizzazione del commercio globale di prodotti agricoli, beni
industriali e servizi 2001- n.p.
OMC
L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), - oppure in inglese World Trade Organization(WTO) - è una organizzazione internazionale creata con il preciso scopo di “supervisionare” numerosi accordi commerciali tra gli stati membri.
Vi aderiscono 157 paesi a cui si aggiungono 30 paesi osservatori, che rappresentano circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi.
Membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sono oltre agli Stati, i "territori doganali separati“. La sede dell'OMC si trova a Ginevra.
OMC
L'OMC è stata istituita il 1º gennaio 1995, alla conclusione dell'Uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno impegnato i paesi aderenti al GATT ed i cui risultati sono stati sanciti nell"Accordo di Marrakech" del 15 aprile 1994
L'OMC ha così assunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto dal GATT: di quest'ultimo ha infatti recepito gli accordi e le convenzioni adottati con l'incarico di amministrarli ed estenderli; a differenza del GATT, che non aveva una vera e propria struttura organizzativa istituzionalizzata, l'OMC prevede invece una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali.
Obiettivo generale dell'OMC è quello dell'abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale; a differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa dell'OMC sono, però, non solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le proprietà intellettuali.
Tutti i membri dell'OMC sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo "status" (o clausola) di "nazione più favorita”.
OMC
“L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento dell’accordo generale e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.”
Le due funzioni principali dell'OMC possono, dunque, essere identificate nelle seguenti:
- quella di forum negoziale per la discussione sulla normativa del commercio internazionale (nuova ed esistente);
- quella di organismo per la risoluzione delle dispute internazionali sul commercio.
OMC (PARTICOLARITÀ)
Mentre la maggior parte delle organizzazioni internazionali operano secondo il criterio "un paese, un voto" o anche secondo quello del "voto ponderato", molte delle decisioni prese in ambito OMC (come, ad esempio, l'adozione degli accordi o la revisione degli stessi) sono prese secondo il meccanismo del consenso: tale criterio non prevede l'unanimità delle decisioni ma che nessun paese membro consideri una decisione talmente inaccettabile da obiettarvi; le votazioni sono dunque utilizzate esclusivamente come meccanismo sussidiario ( o nei casi determinati dall'accordo istitutivo).
Il vantaggio dell'adozione delle decisioni sulla base del consenso risiede nel fatto che in tal modo si incoraggiano gli sforzi tesi a proporre ed adottare decisioni che siano le più largamente condivisibili e condivise; gli svantaggi di tale iter procedurale sono invece riscontrabili nell'allungamento dei tempi necessari e nel numero dei round negoziali necessari a raggiungere il consenso per l'adozione delle decisioni nonché nell'utilizzo di un linguaggio ambiguo nella stesura dei punti controversi nelle decisioni, in modo tale che la successiva interpretazione degli stessi risulta spesso difficoltosa.
OMC
Tale ambiguità ha permesso la nascita (e per
fortuna la morte) di numerose “guerre commerciali”
sorte tra UE e Stati Uniti, UE e Cina o tra Stati Uniti
e Cina o con il Giappone relativamente a particolari
settori (agricolo, aeronautico, automobilistico,
elettronico ecc.) delle quali i mass media hanno
dato grande risalto.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il codice doganale comunitario – CDC Reg.
CE n. 2913/92 (in futuro Reg. CE n. 952/2013 – UCC)
Le disposizioni di applicazione del
codice doganale comunitario - DAC
Reg.CE della Commissione n. 2454/93
Il testo unico delle leggi doganali - TULD
Legge n. 43/73
Il D.lgs 8.11.1990 n. 374
CONTROLLI DOGANALI
Atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano:
l'entrata
l'uscita
Il transito
Il trasferimento
l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria.
Art.4 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
CONTROLLI DOGANALI
Tali atti possono comprendere:
la verifica delle merci,
il controllo della dichiarazione e l'esistenza e
l'autenticità di documenti elettronici o cartacei,
l'esame della contabilità delle imprese e di altre
scritture,
Il controllo dei mezzi di trasporto,
Il controllo del bagaglio e di altra merce che le
persone hanno con sé o su di sé,
L’esecuzione di inchieste amministrative o atti
analoghi. Art.4 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
CONTROLLI DOGANALI
L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale.
Controlli doganali per la corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.
Art.13 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
CONTROLLI DOGANALI
I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si
fondano sull‘ analisi dei rischi, utilizzando procedimenti
informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e
di sviluppare le misure necessarie per effettuare una
valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a
livello nazionale, comunitario e, se disponibili,
internazionale. Vengono stabiliti a tal fine criteri comuni
e settori prioritari di controllo (es. rotte, modalità di
trasporto, merci, operatori ecc.).
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione
instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della
gestione dei rischi. Art.13 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
CONTROLLI DOGANALI
Ai fini dell'applicazione della normativa doganale:
ogni persona direttamente o indirettamente
interessata alle operazioni effettuate nell'ambito
degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale,
(su richiesta e nei termini da essa eventualmente
stabiliti) tutta la documentazione e le informazioni,
indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta
l'assistenza necessaria.
Art. 14 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
CONTROLLI DOGANALI
Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto.
Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:
a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione;
b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime;
d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco.
Art. 16 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
PRESENTAZIONE DELLE MERCI
Le merci introdotte nella Comunità sono sottoposte
sin dalla loro introduzione a vigilanza doganale e
devono essere “condotte” senza indugio all’ufficio
doganale o in altro luogo autorizzato dall’autorità
doganale.
Colui che ha curato il trasporto delle merci dopo la
loro introduzione nella Comunità diventa
responsabile di questo adempimento.
Articolo 37 e 38 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
PRESENTAZIONE DELLE MERCI
Le merci non comunitarie presentate in dogana
devono ricevere una delle destinazioni doganali
ammesse per tali merci.
In attesa di ricevere una destinazione doganale, le
merci presentate in dogana acquisiscono la
posizione, di “merci in custodia temporanea”.
Artt. 48 e 50 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
DICHIARAZIONE IN DOGANA
Per vincolare le merci ad un regime doganale è necessario manifestarne l’intenzione mediante la dichiarazione in dogana. Quindi la dichiarazione è l’atto con il quale una persona manifesta la sua scelta tra i regimi ammessi nelle forme e nelle modalità prescritte (su un modello ufficiale e con precise modalità ).
Dal 1 gennaio 2007 è diventato obbligatorio l’invio telematico delle dichiarazioni di transito, di esportazione e di esportazione abbinata al transito in procedura ordinaria procedendo così ad una sostituzione della dichiarazione cartacea con quella elettronica.
Dal 27 novembre 2012 è stato completato il percorso di digitalizzazione delle dichiarazioni doganali estendendo la procedura ai regimi di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito (circolare16/D 12.11.2012).
DICHIARAZIONE IN DOGANA
La dichiarazione doganale deve essere firmata (art.
61 e seguenti Reg. CEE 2913/92) e contenere ogni
elemento utile (qualità, quantità, valore e origine) e
deve avere allegati tutti i documenti la cui
presentazione è necessaria per consentire
l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il
regime per il quale sono dichiarate e per calcolare
l’ammontare complessivo della somma da pagare o
da garantire.
Art. 61 e seguenti Reg. CEE 2913/92
L’OBBLIGAZIONE DOGANALE
L'obbligazione doganale (cioè quel particolare obbligo di pagare) sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.
Tale debitore, persona fisica o giuridica, ha dunque l’obbligo di corrispondere l’importo dei dazi e di tutte le altre imposizioni previste per la merce dichiarata.
Art. 201 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
LA RAPPRESENTANZA
Il soggetto titolare del diritto di disporre delle merci (in linea generale coincidente con il proprietario delle stesse) opera generalmente, nei rapporti con l’autorità doganale, non in prima persona ma avvalendosi di un rappresentante.
La rappresentanza in dogana può essere di due tipi: diretta o indiretta, secondo una libera scelta.
Con il ricorso alla rappresentanza diretta, tutti gli effetti che scaturiscono dalla dichiarazione presentata e sottoscritta dal rappresentante (in nome e per conto del rappresentato) si riflettono direttamente e immediatamente nella sfera giuridico - tributaria del soggetto rappresentato.
LA RAPPRESENTANZA
Nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante ( ad esempio, una casa di spedizioni) agisce in nome proprio e per conto del soggetto rappresentato.
In termini sostanziali, può evidenziarsi la seguente differenza tra le due forme di rappresentanza: mentre il rappresentante indiretto, avendo agito a proprio nome, rimane solidalmente obbligato al pagamento dei diritti dovuti in relazione all’operazione posta in essere, il soggetto che opera in regime di rappresentanza diretta (spedizioniere doganale) non sara` considerato obbligato, rimanendo quindi al di fuori del rapporto tributario che nasce esclusivamente in capo al soggetto rappresentato.
Si deve osservare come, in Italia, la rappresentanza diretta sia attualmente riservata, in via esclusiva, agli spedizionieri doganali iscritti all’albo. Tale riserva, tuttavia, e` destinata a venire meno nel prossimo futuro, quando diverranno applicabili le norme contenute nel nuovo codice doganale aggiornato, in base alle quali non sarà più ammessa una riserva della rappresentanza a favore di particolari categorie da parte dei singoli Stati membri.
L’OBBLIGAZIONE DOGANALE
L’obbligazione doganale all’importazione può nascere
così come disciplinato dagli art. 201 e seguenti del
Codice Doganale Comunitario per:
• Immissione in Libera Pratica e ammissione
temporanea;
• Irregolare introduzione di merce non comunitaria
nel territorio doganale comunitario;
• Scomparsa non sufficientemente giustificata, di
merce posta in depositi franchi o in zone franche;
• Sottrazione irregolare di merce già posta sotto il
controllo doganale.
L’OBBLIGAZIONE DOGANALE
L’obbligazione doganale all’esportazione
sorge in seguito a:
- l'esportazione o l’uscita fuori del territorio
doganale della Comunità di una merce soggetta ai
dazi all'esportazione;
- l'inosservanza delle condizioni che hanno
permesso l'uscita della merce in esonero totale o
parziale dai dazi all'esportazione;
L’OBBLIGAZIONE DOGANALE
Quando nasce un'obbligazione doganale, la contabilizzazione dell'importo corrispondente ai dazi deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce.
Comunque la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorita' doganale e' in grado di:
a) calcolare l'importo dei dazi considerati, e
b) determinare il debitore.
Art. 218 REG (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
L’OBBLIGAZIONE DOGANALE
Non sorge alcuna obbligazione doganale nei
confronti di una data merce, quando l’interessato
fornisce la prova che l’inadempienza dagli obblighi,
è dovuta alla distruzione o alla perdita irrimediabile
della merce per una causa inerente alla sua stessa
natura o per un caso fortuito o di forza maggiore.
L’onere della prova cade sull’interessato. Una
merce è irrimediabilmente persa, quando sia
inutilizzabile per chiunque.
TRIBUTI
I tributi accertati e riscossi dall’Amministrazione Doganale possono distinguersi in Fiscalità interna e Risorse Proprie Tradizionali.
• Tributi costituenti la fiscalità interna:
vale a dire entrate tributarie dei singoli Stati costituite da Accise, IVA, altre tasse interne (portuali, circolazione etc.) e i contributi alle Stazioni Sperimentali.
• Tributi costituenti risorse proprie tradizionali:
costituiscono le RPT iscritte nel bilancio dell’Unione, (con le quali la Comunità si finanzia) le entrate che provengono da:
dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, prelievi nonché i dazi della tariffa doganale comune e gli altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni e delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, nonché quelli previsti nel settore agricolo.
TRIBUTI
Le RPT sono un sistema di finanziamento dell’UE che si è notevolmente trasformato nel tempo.
Nell’art. 201 del trattato di Roma (25.03.1957) istitutivo della Comunità, era stato previsto che dopo un primo breve periodo di transizione – durante il quale la stessa si sarebbe finanziata con i contributi nazionali – doveva avvenire il passaggio ad un sistema di Risorse Proprie che, “fatte salve le altre entrate”, avrebbe garantito l’integrale ed autonomo finanziamento del bilancio comunitario.
Nel 1970 il Consiglio su impulso dei Capi di Stato e di Governo varò l’avvio del sistema delle Risorse Proprie.
L’intero sistema delle RPT è attualmente disciplinato dal Reg. CE n.1150/2000.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
controlli sulle singole operazioni
controlli obbligatori
controlli di iniziativa
controlli in linea
controlli a posteriori
CONTROLLI IN LINEA
Fino all’istituzione del “circuito doganale di
controllo” (C.D.C.) i controlli delle merci in linea
erano lasciati alla libera iniziativa dei funzionari
addetti al servizio. Attualmente il circuito doganale
informatico seleziona eventuali verifiche
documentali (C.D.) o verifiche fisiche (V.M.) all’atto
della presentazione della merce in dogana, cioè al
momento del controllo della dichiarazione da parte
del sistema informatico (cd. gestione automatizzata del
rischio).
LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL RISCHIO La gestione automatizzata del rischio indirizza le
dichiarazioni doganali a 4 canali di controllo (verde, giallo, arancione e rosso) in relazione all’associabilità a profili di rischio catalogati elaborati a partire dagli elementi della dichiarazione (origine/ provenienza merce/ qualità/valore ecc…). I profili soggettivi riducono o aumentano il rischio. Non vengono trascurati elementi di casualità per ovvi motivi.
VERDE= Nessun Controllo (o automatizzato )
GIALLO= Controllo dei documenti
ARANCIONE= Controllo Scanner
ROSSO= Controllo fisico
(Il canale BLU invece seleziona le bollette da sottoporre a revisione dell’accertamento).
RIFERIMENTI
Il DAU (Documento Amministrativo Unico)
Artt.62-67 CDC e Artt. 198-216 DAC
La rappresentanza in dogana
Art. 5 CDC e Artt. 40-54 TULD
circ. 27/D del 2005
Le operazioni doganali:
importazioni
esportazioni
transiti
regimi sospensivi
GLI ELEMENTI DELL’ACCERTAMENTO IN DOGANA
DAU
LA QUANTITÀ
Campi 31-41 31: colli
35: peso
lordo
38: peso
netto
41: unità
supplementari
LA QUALITÀ
Esempio da tariffa
31: natura
delle merci
33: codice
delle merci -
TARIC
LA TARIFFA DOGANALE COMUNE
L’art. 9 del Trattato istitutivo della Comunità afferma che questa “è fondata su un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci ed importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’esportazione ed all’importazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”.
L’elemento in base al quale si applicano ad una merce le imposizioni e le altre misure di politica commerciale è la specie. Essa determina la classificazione tariffaria che associa a ciascuna specie un codice numerico e a ciascun codice numerico un trattamento tributario e/o extratributario.
La tariffa doganale è quindi lo strumento che raccoglie e codifica le merci correlando a ciascuna di esse l’indicazione del tributo.
LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C.
Spiegare la tariffa doganale non è cosa semplice,
applicarla correntemente è quanto mai difficoltoso.
In termini semplici si può dire che “la TDC è una
codificazione universalmente comprensibile delle merci
a cui è affiancata una fiscalità”.
Essa è uno strumento per l’analisi statistica delle
transazioni commerciali e per la conoscenza e l’analisi
delle scelte aziendali che determinano gli scambi da o
verso un determinato paese.
Nella pratica la TDC si compone di 2 parti:
• la nomenclatura
• la fiscalità
Entrambe provengono da Convenzioni o da Accordi
internazionali.
LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C.
Per la soluzione di problemi collegati alla classificazione merceologica occorre consultare l’Allegato I del Reg.to CEE n. 2658/87, che costituisce la fonte normativa base della Nomenclatura Combinata (NC) e della Tariffa Doganale Comunitaria (TDC).
Detto Allegato rappresenta la base giuridica di riferimento in caso di contestazione.
Il testo della TDC viene aggiornato almeno una volta all’anno e pubblicato sulla GUCE serie L.
La struttura dell’Allegato I può essere suddiviso in tre parti.
La prima parte contiene sia le regole generali di interpretazione sia le disposizioni speciali relative a determinate categorie di prodotti sia la legenda per le abbreviazioni e le unità supplementari. La seconda parte riporta la tabella dei dazi ed è quella più correntemente usata. La terza parte riporta gli allegati tariffari riguardanti alcuni prodotti agricoli e le sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l’esenzione del dazio.
LA TARIFFA DOGANALE COMUNE T.D.C.
I Capitoli sono 99, uno dei quali, il capitolo 77, è
vuoto in quanto lasciato libero per future posizioni
da inserire.
Talune “Sezioni” e “Capitoli” sono preceduti da
“note” e “note complementari”.
All’interno di ciascun capitolo le merci sono
classificate secondo un ordine progressivo che
procede dalle materie prime verso i prodotti
complessi.
LA QUALITÀ
Come codificare una merce?
La classificazione doganale:
2 cifre Capitolo
4 cifre Voce doganale
6 cifre Sistema Armonizzato
8 cifre Nomenclatura Combinata
10 cifre TARIC
LA QUALITÀ La Tariffa doganale integrata della Comunità
Europea:
Struttura
Disposizioni preliminari
Capitoli (99)
Sezioni (21)
Sottocapitoli
Note complementari e note esplicative
LA QUALITÀ I Capitoli:
01 24 Prodotti agricoli
25 99 Prodotti industriali
77 vuoto
LA QUALITÀ I due aspetti della classificazione doganale:
1. CONTROLLO della corrispondenza della voce doganale rispetto al
dichiarato
2. INDIVIDUAZIONE di una voce doganale per una
determinata tipologia di merce
ESEMPIO
ESEMPIO INDICE PER VOCE
1997 X ITV (INFO TARIF. VINCOLANTE)
L’ORIGINE
16: Paese
di Origine
34: Codice
Paese di
Origine
36: Origine
Preferenziale 1=regime erga omnes
00=nessun caso
CONCETTO DI ORIGINE
Uno dei temi di maggiore attualità per le aziende che operano abitualmente con l’estero è rappresentato dall’origine della merce.
Il concetto di “origine” assume oggi rilevanza non soltanto in campo strettamente doganale ma anche in altri campi quali, a titolo di esempio, la tutela dei consumatori, la tutela e l’uso esclusivo di un marchio di fabbrica, la registrazione dei marchi in sede nazionale e/o internazionale.
Ci concentreremo però principalmente sui “risvolti” doganali del concetto di origine.
Si tratta di una materia complessa la cui conoscenza, se non adeguata, rischia di compromettere il buon esito degli scambi e dei rapporti commerciali internazionali delle imprese.
L’ORIGINE NON PREFERENZIALE
Occorre effettuare una inevitabile distinzione tra i due concetti di origine, attualmente disciplinati a livello comunitario: l’origine preferenziale e l’origine non preferenziale. I due concetti di origine sembrano essere molto simili, ma rispondono a regole talvolta molto differenti ed hanno implicazioni e conseguenze sicuramente ben distinte.
L’ORIGINE NON PREFERENZIALE riguarda un “insieme di regole” che ciascun Paese esportatore stabilisce in via generale e uniforme nei confronti di tutti i Paesi partners.
A questo insieme di regole si collega l’applicazione di tutte le misure all’importazione delle merci quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, e misure per la rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.
Le regole emanate in via autonoma, ad esempio, dall'Unione Europea sono utilizzate per attribuire “l’origine comunitaria” ai prodotti esportati verso i Paesi non legati all'U.E. da accordi tariffari.
L’ORIGINE ART. 23 CDC
Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
Per merci interamente ottenute in un paese si intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che' tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che' tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreche' siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
L’ORIGINE ART. 24 CDC ORIGINE NON PREFERENZIALE
Una merce alla cui produzione hanno contribuito
due o piu' paesi è originaria del paese in cui e'
avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che
si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo od abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.
L’ORIGINE PREFERENZIALE
L’ORIGINE PREFERENZIALE riguarda un “insieme di regole” che consente ai prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari all’importazione.
Tali benefici riguardano la concessione di un “trattamento preferenziale”, ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti.
Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti - viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.
Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell’U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all’atto dell’importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.
S.P.G.
Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate
(SPG) dell'Unione europea, nato nel 1971, concede
ai paesi in via di sviluppo (176 paesi) riduzioni dei
dazi doganali per determinati prodotti importati nel
mercato europeo (oltre 6200 linee tariffarie).
L'obiettivo di questa politica è aiutare i paesi
beneficiari a integrarsi meglio nel commercio
mondiale e contribuire così al loro sviluppo
economico, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei
principi dello sviluppo sostenibile.
Dal 1.1.2014 partirà il nuovo SPG+
Taiwan
Vietnam
L’ORIGINE
Cina
Cina
Malesia
Malesia
Art. 23 CDC Art. 24 CDC
(Artt. 38 e 70 DAC)
La nozione di
merce originaria
L’ORIGINE
Paese con
agevolazioni
Origine
preferenziale
Paese senza
agevolazioni
Origine non
preferenziale
L’origine tariffaria
delle merci
•Accordi bilaterali
EUR1- ATR
•Sistema dal 1971 di
preferenze tariffarie
generalizzate
Reg. (CE) 732/2008
con i PVS (FORM-A)
L’ORIGINE
Paese senza
agevolazioni
Origine non
preferenziale
Artt.35-39 DAC
Allegati IX, X e XI DAC
Origine
preferenziale
Art.69 DAC
Allegato XV DAC
Paese con
agevolazioni
L’origine tariffaria
delle merci:
le lavorazioni
L’ORIGINE PREFERENZIALE
(CERT. DI NON MANIPOLAZIONE)
Carico
diretto
L’ORIGINE
Essendo degli accordi multilaterali, lo stesso trattamento viene riservato alle esportazioni comunitarie verso tali paesi “contraenti”. Pertanto all’atto dell’esportazione vengono emessi i certificati di origine preferenziale (EUR1, FormA ecc) validi nel paese di destinazione.
L’attestazione in alcuni casi viene effettuata direttamente in fattura al fine di contenere i costi e i tempi. In questi casi l’operatore deve acquisire la qualifica di “esportatore autorizzato”.
Limitatamente all’interscambio con la Turchia vengono emessi gli ATR che hanno la stessa funzione degli EUR1 (con delle particolarità).
L’ORIGINE Le prove dell’origine:
NON PREFERENZIALE CERTIFICATO DI
ORIGINE - CO
EUR1 (Accordi bilaterali)
PREFERENZIALE
FORM A (Paesi SPG)
VERIFICHE SULL’ORIGINE
Chi compila una dichiarazione di origine è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata.
L’agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all’atto dell’espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo di tre anni).
I motivi che possono indurre l’Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l’origine delle merci possono essere diversi; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice “sondaggio” (verifica a campione).
Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell’esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l’ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane italiana).
IL VALORE
22/23: valore
in fattura
20: condizioni
di consegna
42: prezzo
in euro
45:
Aggiustamento
46: valore
statistico
nolo
extra-Cee
47:
liquidazione
IL VALORE
Cosa si intende per VALORE IN DOGANA?
Art. 29 del CDC:” Il valore in dogana delle merci
importate e' il valore di transazione, cioe' il prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci
quando siano vendute per l'esportazione a
destinazione del territorio doganale della
Comunita‘”
SEMPRE CHE…
Sia un valore ACCETTABILE
IL VALORE
IL NOLO
Il valore in dogana è il valore della merce
calcolato FINO al confine con la Comunità!
IL VALORE
I tipi di NOLO:
Franco fabbrica
+
Franco confine
=
Franco destino
-
IL VALORE I DUBBI sul valore in dogana
L’Art. 181/bis del DAC
Un nuovo strumento dell’accertamento
L’Art. 35 comma 35 del D.Legge 223/2006
La rideterminazione del valore
L’Art. 30 del CDC
ARTICOLO 181 BIS DEL DAC I DUBBI
1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in
dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione
se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che
il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai
sensi dell'articolo 29 del codice doganale.
2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1,
possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari
tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali
dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una
decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per
iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati,
concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente.
La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla
persona interessata per iscritto.
ART. 30 DEL CDC
1. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera e' consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.
2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:
a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunita' delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;
d) valore calcolato, eguale alla somma: - del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
- di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualita‘ o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione delle Comunita';
- del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).
L’ART. 35 C.35 D.L. 223-2006
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli operatori inadempienti.
LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
SOGGETTIVI Intestatario della dichiarazione
OGGETTIVI Merci oggetto della dichiarazione
Art. 78 del CDC Art. 11 c.1 D.Lgs 374/90
(disposizioni com.) (procedure naz.)
La REVISIONE dell’accertamento
Gli ELEMENTI dell’accertamento
LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
I due tipi di revisione:
1. Su ISTANZA di PARTE
SANZIONI NO
1. D’UFFICIO se ci sono differenze rispetto alla dichiarazione
SANZIONI SI
LA RISCOSSIONE
Definizione di diritti doganali (art. 34 del TULD)
Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
LA RISCOSSIONE
La dichiarazione doganale, deve contenere ogni elemento utile per calcolare l’ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire.
La determinazione di tale somma dà luogo alla contabilizzazione tramite iscrizione nei registri informatici.
Poiché l’invio della dichiarazione è effettuato telematicamente, in tempo reale il doganalista riceve risposta dal sistema del buon fine dell’ operazione tramite apposito messaggio telematico di risposta contenente:
- il n. del messaggio ricevuto;
- la data di accettazione/registrazione;
- gli estremi della registrazione (cod. sezione, cod. registro, numero e serie del registro di iscrizione);
- estremi dell’annotazione a debito dell’importo (il numero progressivo annuale di registrazione sul conto di debito e la data di scadenza del pagamento).
Qualora il circuito doganale di controllo non richieda una verifica documentale o fisica della merce, questa viene rilasciata alla libera disponibilità dell’importatore tramite lo “svincolo delle merci”.
LA RISCOSSIONE
Lo svincolo delle merci può essere autorizzato solo se l’importo di tale obbligazione è stato garantito o pagato. Se viene garantito: la garanzia può essere prestata: - mediante deposito in contanti, - mediante deposito in titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato, - mediante impegno assunto da un fideiussore (art. 193 CDC e art. 87 TULD) e rilasciato da una azienda di credito, autorizzata all’attività bancaria e iscritta in un apposito albo da parte della Banca d’Italia, oppure - mediante polizze assicurative stipulate da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, che siano in regola con le norme che disciplinano la vigilanza ed i controlli sul settore assicurativo da parte dell’IVASS .
LA RISCOSSIONE
La garanzia, se rilasciata a tempo indeterminato,
deve essere rinnovata ogni anno tramite
dichiarazione, da cui risulti esplicitamente e senza
riserva la conferma degli obblighi assunti con la
primitiva fideiussione (art. 221 del Regolamento
doganale).
Di regola le cauzioni devono essere autenticate dal
notaio (art. 221 Reg. doganale) e rilasciate in
duplice copia, in quanto una deve rimanere allegata
al registro degli atti fideiussori anche dopo la
restituzione degli atti originali.
LA RISCOSSIONE
Lo Stato o gli Enti pubblici non possono accettare
garanzie da soggetti diversi da quelli espressamente
indicati nell’ex Legge 348 del 1982 pertanto non sono
considerate idonee le garanzie prestate dagli
intermediari finanziari.
Tale garanzia presentata dagli operatori abilitati viene
“caricata” come conto di debito.
Ogni operazione di sdoganamento impegnerà così
automaticamente una somma sul conto di debito
riducendone la somma garantibile per ulteriori
operazioni.
LA RISCOSSIONE
Secondo periodicità fisse e predefinite, l’operatore
deve recarsi presso l’ufficio delle dogane per
saldare il debito accumulato nel periodo,
svincolando così la somma dal conto di debito,
rendendolo disponibile per ulteriori operazioni.
La modalità di pagamento di tale debito è stata
finora effettuata tramite assegni circolari non
trasferibili intestati alla Tesoreria Provinciale.
(Proprio in questi giorni si stanno provando nuove
modalità di pagamento tramite bonifico bancario
per gli operatori intestatari dei conti di debito.)
LA RISCOSSIONE
Con le nuove modalità di pagamento tramite
bonifico si otterranno alcuni benefici non di poco
conto sia per gli uffici che per l’utenza.
Infatti tale modalità permetterà una riduzione dei
costi per entrambi, una riduzione degli errori nelle
procedure, la disponibilità di risorse in tempi più
brevi e naturalmente la riduzione del flusso del
circolante.
LA RISCOSSIONE
Le somme riscosse dalle casse dell’Ufficio, cioè i tributi di competenza dell’erario nazionale e comunitario, vengono a loro volta giornalmente trasferite al Ricevitore dell’Ufficio che sempre giornalmente provvede a riversarle direttamente in appositi capitoli sul conto di contabilità speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale.
Le quote relative alle RPT vengono a loro volta, con precise scadenze, accreditate sul conto intestato alla UE dopo la decurtazione del 25% a titolo di rimborso per spese di esazione.
Alcuni versamenti relativi a contributi di Enti e Stazioni Sperimentali vengono versati con cadenze più ampie nei c/c postali o bancari di tali enti.
LA RISCOSSIONE
Naturalmente tutte le quietanze relative sono
custodite dal Ricevitore che in qualità di agente
contabile provvederà ad allegarle al conto giudiziale
che annualmente dovrà rendere alla Corte dei Conti
tramite la “Ragioneria territoriale dello Stato” di
appartenenza dell’Ufficio.
INTRODUZIONE
- alle procedure semplificate
- al transito comunitario/comune
- al deposito IVA
Dott. Vincenzo Gioacchino
Torino, 17 ottobre 2013
Dott. Vincenzo Gioacchino Torino, 17 ottobre 2013
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
L’art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92 stabilisce la
possibilità che la dichiarazione di vincolo delle
merci ad un regime avvenga con procedure
semplificate.
Il Titolo IX del Reg. (CEE) 2454/93 disciplina nel
dettaglio le procedure semplificate (art. 253 e ss).
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
dichiarazione incompleta;
dichiarazione semplificata;
procedura di domiciliazione.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DICHIARAZIONE INCOMPLETA
• Permette all’autorità doganale di accettare una
dichiarazione che, fatti salvi alcuni dati obbligatori,
non rechi tutte le indicazioni richieste o che non
sia corredata da tutti i documenti necessari per il
regime prescelto.
• Il titolare della procedura dovrà fornire le
indicazioni mancanti o i documenti necessari al
regime doganale prescelto entro 30 giorni dalla
data di accettazione della dichiarazione.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
• Permette, quando le merci sono presentate in dogana,
di vincolare le merci ad un regime doganale su
presentazione di una dichiarazione semplificata, fatti
salvi alcuni dati obbligatori, e successiva
presentazione di una dichiarazione complementare
che può essere globale, periodica o riepilogativa.
• L’autorizzazione alla procedura precisa la forma e il
contenuto delle dichiarazioni complementari e i termini
entro i quali esse devono essere presentate.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE
• Prevede che la dichiarazione delle merci al
regime prescelto avvenga con l’iscrizione delle
stesse nei registri contabili e, in tal caso, si può
dispensare il dichiarante dal presentare le merci
in dogana.
• In altre parole consente di vincolare le merci al
regime doganale in questione nei locali
dell’interessato o altri luoghi designati o
autorizzati dall’autorità doganale.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE
a) Imprese industriali,
commerciali e agricole, le
quali agiscono in nome o
per conto proprio o
avvalendosi di un
rappresentante diretto
che agisce in nome e per
conto dell’impresa stessa.
b) Soggetti intermediari
(imprese di spedizione
internazionale, i C.A.D., gli
spedizionieri doganali, i
corrieri aerei internazionali)
purché agiscano con
l’istituto della
rappresentanza indiretta.
Possono avvalersi della procedura:
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE - ISTANZA
L’istanza conforme al mod.67 delle DAC va presentata
all’ufficio delle Dogane territorialmente competente
relativamente al luogo ove il richiedente tiene la
contabilità principale relativa alle operazioni doganali
svolte e in cui viene effettuata almeno una parte delle
operazioni e che consente l’esecuzione dei controlli.
Se la società richiedente ha diverse sedi, ai fini
dell’individuazione si valuta dove sono state svolte il
maggior numero di operazioni doganali nell’ultimo
triennio e dove viene detenuta la contabilità principale o
il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l’istruttoria per il
rilascio della certificazione AEO.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – REQUISITI OGGETTIVI
• Abitualità nel compimento delle operazioni doganali;
• disponibilità giuridica ed idoneità di luoghi attrezzati;
• comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda;
• idoneo sistema di contabilità e scritture;
• autorizzazione all’utilizzo del Sistema Telematico Doganale.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – REQUISITI SOGGETTIVI
Inesistenza di procedure esecutive e concorsuali;
assenza di violazioni gravi o reiterati alla
legislazione doganale;
(c.d. nulla osta anti-mafia).
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – MERCI AMMESSE
• Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione
possono riguardare:
– tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo o
commerciale o comunque ad esso attinenti, se
rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed
agricole;
– tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a
soggetti intermediari.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – MERCI ESCLUSE
1. armi e materiali d’armamento di cui al D.M.
28.10.1993;
2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe,
e sostanze psicotrope di cui all’allegato del T.U.
n. 309 del 09.10.1990 e successive modifiche;
3. materiale radioattivo, cosi come definito dal D.
Lgs 230/95;
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – MERCI ESCLUSE
4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti
dall’allegato della Direttiva 93/7 del Consiglio;
5. esemplari delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di
cui al Reg. (CEE) n.338/97 e successive
modifiche.
6. I prodotti sottoposti ad accisa sono ammessi al
beneficio solo qualora il soggetto autorizzato
risulti titolare di deposito fiscale e o doganale.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – REGIMI AMMESSI
Imprese C.A.D. Altri interm.
Immiss. libera pratica X X X
Esportaz. definitiva X X X
Transito X X X
Perfezion.to attivo X (X)
Perfezion.to passivo X (X)
Ammiss. Temporanea X (X)
Trasf. controllo dog.le X (X)
Dep. Dog.le (no B e F) X (X) X
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – REGIMI AMMESSI
Il CAD può essere autorizzato ad operare in procedura domiciliata per merce vincolata ad un regime doganale economico purché il titolare dell’autorizzazione al regime sia il soggetto che effettua o fa effettuare le operazioni di trasformazione/lavorazione, il quale è tenuto a fornire in dogana tutte le informazioni per il corretto espletamento del regime e di cui si assume gli obblighi relativi.
Le formalità doganali sono pertanto effettuate presso l’operatore dal C.A.D., in veste di rappresen.te indiretto.
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – ALTRE DISPOSIZIONI
• L’uso della procedura di domiciliazione è subordinato
alla prestazione di una garanzia per i dazi
all’importazione e altri oneri.
• Lo stesso organo competente al rilascio
dell’autorizzazione provvede all’emissione di eventuali
provvedimenti di voltura, di sospensione e di revoca
della stessa.
• Inoltre a seguito di eventuali irregolarità (non gravi)
può effettuare un richiamo formale (con tale atto
l’Ufficio richiama il beneficiario ad una più attenta e
scrupolosa gestione del beneficio ottenuto).
PROCEDURE SEMPLIFICATE DOMICILIAZIONE – ALTRE DISPOSIZIONI
La procedura di rilascio dell’autorizzazione, che risulta abbastanza complessa nel suo iter, terminerà con il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio e con l’emanazione di un apposito disciplinare, per la pratica attuazione della procedura domiciliata (contiene tutti gli aspetti tecnico-pratici che l’operatore è tenuto a rispettare).
Per varie motivazioni l’autorizzazione può essere sospesa per un certo periodo oppure può essere revocata oppure può decadere.
Il richiedente può invece rinunciare parzialmente o integralmente alla procedura.
IL TRANSITO
E’ un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell’Unione Europea (transito comunitario) ovvero tra la U.E e i paesi EFTA o tra questi ultimi (transito comune – Convenzione del 20.05.1987) senza essere soggette al pagamento di diritti doganali, ad altre imposte o a misure di politica commerciale.
IL TRANSITO
• ESTERNO (art. 91 e ss Reg. (CEE) n. 2913/92)
consente la circolazione, da una località all’altra del
territorio doganale della Comunità di merci non
comunitarie (procedura T1) senza che siano
assoggettate a fiscalità.
• INTERNO (art. 163 e ss Reg. (CEE) n. 2913/92)
consente alle merci comunitarie (procedura T2), di
circolare da una località all’altra del territorio
doganale della UE, con attraversamento del
territorio di un paese terzo (o dell’EFTA) , senza
che muti la loro posizione doganale.
IL TRANSITO POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI
Per definire se le merci siano comunitarie o meno, si
fa riferimento al concetto di posizione doganale (che
non va confuso con quello di origine).
Esempio: una merce di origine cinese, immessa in
libera pratica nel territorio doganale della Comunità,
acquisisce la posizione doganale comunitaria. Al
contrario, un prodotto italiano esportato
definitivamente in Svizzera perde la posizione
doganale comunitaria.
IL TRANSITO POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI
• La posizione comunitaria si presume, salvo prova
contraria, per le merci che si trovano sul territorio
doganale della Comunità;
• La posizione non comunitaria si presume, salvo
prova contraria, per le merci introdotte nel territorio
doganale della Comunità e sotto vigilanza doganale
(art. 37 del Codice), per le merci in custodia
temporanea o in zona franca o in un deposito
franco e per le merci vincolate ad un regime
sospensivo.
IL TRANSITO
• La disciplina specifica del regime è contenuta nel Reg. (CEE) n. 2454/93, art. 340 bis e ss).
• Il regime è gestito da una rete di uffici doganali:
– di partenza: presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime;
– di passaggio: di eventuale uscita/entrata della spedizione nel corso dell’operazione di transito attraverso la frontiera tra uno stato UE e un paese terzo;
– di destinazione: presso il quale le merci vincolate al regime devono essere presentate per porre termine al transito;
– di garanzia: presso il quale il titolare del regime (che è anche l’obbligato principale) è tenuto a prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere dovute sulla merce.
IL TRANSITO CONCLUSIONE DEL REGIME
Il regime del transito termina e le obbligazioni del
titolare del regime sono soddisfatte quando le merci
vincolate a tale regime e i documenti richiesti sono
presentati all’ufficio doganale di destinazione (art.
92, Reg. (CEE) 2913/92);
LA CONVENZIONE TIR
• La convenzione TIR (Convenzione di Ginevra del
14.11.1975) semplifica le formalità doganali per i
trasporti internazionali di merci su strada.
• Disposizioni sul regime TIR sono contenute sia nel
Codice, sia nel Reg.CE 450/2008 (Codice
aggiornato). Gli articoli da 451 a 457 ter delle DAC
dettano le norme che regolano il regime.
LA CONVENZIONE TIR
IL CARNET TIR
LA CONVENZIONE TIR
Il Carnet TIR è un documento doganale
internazionale concepito per agevolare il trasporto
di merci su strada “senza rottura di carico”.
Con tale espressione si intende un trasporto tra un
ufficio doganale di partenza di un Paese aderente
alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di
destinazione di un altro Paese firmatario della
Convenzione, senza controlli doganali intermedi
sulle merci trasportate.
LA CONVENZIONE TIR
Il trasporto dovrà essere effettuato a mezzo di idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; l’eventuale controllo doganale verrà eseguito unicamente dall´ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all´obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all´importazione o all´esportazione.
Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR.
LA CONVENZIONE TIR
A partire dal giugno 2006, per disposizione dell´IRU di Ginevra, ente che coordina il sistema a livello internazionale, e' soltanto l´Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con sede in Roma, abilitata al rilascio dei carnet agli operatori.
Le imprese di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnets TIR per i trasporti internazionali dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito presso l'Unioncamere. Una volta presentata la domanda di iscrizione, e accertato il possesso dei requisiti necessari, nella cui valutazione interviene anche l'Agenzia delle dogane, l'impresa richiedente sarà chiamata a sottoscrivere una dichiarazione di impegno con relativa garanzia fideiussoria ed otterrà il numero di iscrizione al registro TIR.
Ottenuta l'iscrizione, l'impresa sara' ammessa al servizio TIR e potra' richiedere i Carnet presso l´Unioncamere dietro pagamento del relativo costo dei documenti.
IL CARNET ATA
Il Carnet ATA è disciplinato dalla Convenzione di
Istanbul sull’ammissione temporanea di merci, del
26.06.1990.
Disposizioni sulla procedura ATA sono contenute
nel Reg.(CEE) 2454/93, artt.451-453, 457quater-
461.
IL CARNET ATA
IL CARNET ATA
Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e
inglese Admission Temporaire / Temporary
Admission) è un documento doganale internazionale
che consente l´introduzione temporanea delle merci
destinate a fiere e mostre, nonché dei campioni
commerciali, senza dover prestare alle dogane
alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle
merci medesime.
IL CARNET ATA
• Gli enti garanti del sistema ATA fanno parte di una
“catena di garanzia internazionale”, gestita dalla
WCF (World Chambers Federation), formata da
Enti dei vari Paesi che hanno aderito alla
Convenzione.
• Per l'Italia l'Ente corrispondente della rete di
garanzia è l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
IL CARNET ATA – PAESI ADERENTI
I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono: i 27 Paesi dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macao, Macedonia, Madagascar (dal 22 aprile 2013), Malesia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese (per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN), Russia, Senegal, Serbia (rimangono esclusi Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.
IL CARNET ATA – MERCI AUTORIZZATE
• Materiali professionali;
• merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione, di una fiera o di un congresso o di una manifestazione analoga;
• materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto;
• materiale medico-chirurgico e di laboratorio;
• materiali per la lotta contro le conseguenze di calamità;
• imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta;
• merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove per gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti e le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
IL CARNET ATA – MERCI AUTORIZZATE
• merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti e le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
• campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell’insieme, non costituiscano più dei campioni, secondo i normali usi commerciali;
• opere d’arte importate per essere esposte per l’eventuale vendita;
• pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, destinate ad essere visionate prima della loro utilizzazione commerciale;
• pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
• pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
IL CARNET ATA – MERCI AUTORIZZATE
• supporti d’informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;
• oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato;
• animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari;
• materiale di propaganda turistica;
• materiale di conforto destinato ai marittimi;
• materiali vari, utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un’amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d’interesse generale nelle zone di frontiera.
IL DEPOSITO IVA
• E’ uno speciale deposito fiscale, istituito con l’art. 50 bis, inserito nel D.L. 30.08.1993, n. 331 e successive modificazioni.
• Soddisfa l’esigenza di evitare che ai beni comunitari venga riservato un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da paesi terzi e immessi in un deposito doganale.
• Nel deposito IVA possono essere introdotti e custoditi beni nazionali, comunitari (e non comunitari preventivamente immessi in libera pratica), purché non destinati alla vendita al minuto durante la loro giacenza.
IL DEPOSITO IVA
Il vantaggio economico che agli operatori deriva dall'utilizzo di tali depositi risiede nel rinvio dell'applicazione dell'imposta al momento dell'estrazione fisica dei beni dai depositi medesimi, agevolando in tal modo il cosiddetto commercio di transito dei beni introdotti.
A differenza dei depositi doganali i depositi IVA non costituiscono un regime doganale essendo la loro funzione quella di custodire, senza il pagamento dell'Iva, merci nazionali e comunitarie o anche merci importate da Paesi extracomunitari e immesse in libera pratica (cosiddetto regime 45).
IL DEPOSITO IVA
Sono abilitate a gestire un deposito IVA le imprese:
esercenti magazzini generali munite di autorizzazione
doganale;
esercenti depositi franchi;
operanti nei porti franchi;
altri soggetti, previa autorizzazione del Direttore regionale delle Entrate, conformemente al D.M. 20.10.1997, n. 419.
IL DEPOSITO IVA
• Sono altresì considerati depositi IVA :
– i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa (art. 1, c. 2, lett. e) del testo unico D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche);
– i depositi doganali di tipo A, C e D (art. 525, secondo paragrafo, Reg. (CEE) n. 2454/93 e successive modifiche).
E’ possibile, pertanto, abbinare il deposito doganale e/o il deposito fiscale al deposito IVA. La circostanza che, i depositi doganali siano, “ope legis”, abilitati a fungere anche da depositi IVA non è però di per sé sufficiente a far si che ciò avvenga in maniera automatica. Infatti è posto l’obbligo a carico del gestore del deposito di far precedere l’utilizzo dello stesso, anche come deposito IVA, da una preventiva comunicazione da rendersi sia all’Ufficio doganale che esercita la vigilanza sull’impianto che all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente. Tale necessità deriva principalmente dalla valutazione della congruità della garanzia prestata per l’IVA gravante sulle merci fatta dagli Uffici competenti. (circ. 16/D del 2006). Ne sono esonerati i titolari di AEO e i possessori di esonero art. 90 TULD.
IL DEPOSITO IVA OPERAZIONI AMMESSE
Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto – tra le altre - le seguenti operazioni:
1. gli acquisti/cessioni intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un dep.to IVA;
2. le immissioni in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
IL DEPOSITO IVA
OPERAZIONI AMMESSE
3. le cessioni di beni estratti da una deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità europea;
4. le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e/o il loro trasferimento in un altro deposito IVA;
5. le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA.
IL DEPOSITO IVA OBBLIGHI
• Tenuta di un registro che evidenzi la
movimentazione dei beni;
• eventuale prestazione di garanzia per merci non
comunitarie preventivamente immesse in libera
pratica;
• l’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della
loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato può essere
effettuata solo da soggetti passivi d’imposta e
comporta il pagamento dell’imposta.
IL DEPOSITO IVA ALTRE DISPOSIZIONI
• Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è
demandato all’ufficio Doganale che già esercita la
vigilanza sull’impianto, ovvero, all’ufficio delle
Entrate indicato nell’autorizzazione.
• Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente
con il soggetto passivo della mancata o irregolare
applicazione dell’imposta relativa all’estrazione,
qualora non risultassero osservate le prescrizioni
stabilite con il DPR 26.10.1972, n. 633.
DEPOSITO IVA VS DEPOSITO DOGANALE
Per merci non comunitarie la cui destinazione finale è in paesi UE.
Esempio: acquisto di merce dalla Cina per poi rivenderla in Germania. Sulla merce graverà il dazio dell’ UE all’ingresso nel territorio comunitario e l’IVA tedesca al momento dell’immissione in consumo.
Per merci non comunitarie la
cui destinazione finale è in
paesi extra UE.
Esempio: acquisto di merce
dalla Cina per poi rivenderla in
Svizzera. Sulla merce
graveranno il dazio e l’IVA
previsti dalla normativa
elvetica.
DEPOSITO IVA DEPOSITO DOGANALE
Un deposito doganale e IVA permette entrambe le operazioni.
o
Grazie per l’attenzione