D.LGS. N. 152/2006, PARTE II. SACCI S.P.A.
Riesame del decreto di AIA n. 1/VAA del 4 gennaio 2013
OSSERVAZIONI
dott. Daniele Antonozzi
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SEZIONE A
Osservazioni introduttive
CONSIDERAZIONE A.1: In riferimento al procedimento in esame, si raccomanda
all'Autorità Competente la piena applicazione del principio di precauzione (doc.
1, Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione) al
fine di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri
umani, degli animali e delle piante. Le misure adottate sulla base principio di
precauzione dovrebbero essere:
proporzionali;
non discriminatorie;
coerenti;
basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri.
Duole sottolineare che in passato, per lo stesso impianto, il principio di
precauzione non è stato adeguatamente preso in considerazione da questa
Autorità Competente, come evidenziato nella nota inviata il 27 agosto 2013
(doc. 2, Diffida) parte integrante e sostanziale delle presente documento. In
estrema sintesi, ci si riferisce alla circostanza che nell'ambito della gestione del
rischio delle installazioni gestite dalla Sacci S.p.A., le autorità interessate
avrebbero dovuto adottare, sulla base del principio di precauzione, azioni
proporzionate, non discriminatore e coerenti a quanto deciso per la gestione del
rischio delle installazioni gestite dal Cosmari S.r.l. riguardo la linea di
incenerimento. Tale considerazione discende dal fatto, come ampiamente e
dettagliatamente dimostrato nel doc. 2, che le installazioni gestite dalla Sacci
hanno esercitato sulla matrici ambientali per più di quarant'anni una pressione
di circa un ordine di grandezza superiore rispetto alla pressione che hanno
esercitato le installazioni della linea di incenerimento gestite dalla Cosmari S.r.l..
OSSERVAZIONE A.1: le condizioni contenute nell'autorizzazione integrata
ambientale dovranno assicurare un livello di protezione dell'ambiente e della
salute coerente e proporzionato al livello di protezione che è stato garantito
negli anni dalle Autorità Competenti per le installazioni della linea di
incenerimento della Cosmari s.r.l..
CONSIDERAZIONE A.2: Con nota protocollo n. 0693164 del 30 settembre 2014
l'Autorità Competente avviava il procedimento di riesame dell'autorizzazione.
Con nota del del 7 ottobre 2014 (doc. 3, Osservazioni avvio riesame) parte
integrante e sostanziale del presente documento, il sottoscritto inviata
all'Autorità Competente una serie osservazioni sul modello procedimentale
scelto. L'Autorità Competente con nota prot. n. 0824426 del 18 novembre 2014
controdeduceva solo parzialmente e inadeguatamente senza superare le
numerose e articolate censure presentate, osservazioni che saranno integrate e
ritualmente presentate come contributo istruttorio al presente procedimento.
Inoltre, si stigmatizza che l'Autorità Competente non sta ottemperando alla
sentenze del T.A.R delle Marche n. 567/2014 e n. 568/2014, diversamente da
quanto espressamente affermato:
nella nota del 30 settembre 2014: “2. il procedimento ha ad oggetto il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale […] onde rimuovere i
vizi di illegittimità che il T.A.R. delle Marche ha ritenuto di ravvedere”;
nella nota del 18 novembre 2014: “per quanto concerne […] due delle
censure del T.A.R. sull'impianto esistente, tali aspetti saranno valutai
all'interno del procedimento di riesame.
In linea generale si evidenza che la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia per l'installazione attuale che per l'installazione in
progetto, di cui all'unico decreto 1/VAA del 2013, è stata coordinata nell'ambito
del procedimento di VIA . Tuttavia, con l'attuale procedimento, non solo si
esclude il riesame dell'autorizzazione dell'impianto in progetto, ma addirittura,
stante l'incidenza su fondamentali principi costituzionali, come quello della
salute, non si avvia la doverosa fase coordinata di VIA per l'installazione attuale,
nonostante il T.A.R delle Marche nella sentenze citate osservi che: “ l’esito
dell’istruttoria VIA (pag. 119) si limita ad esprimere giudizio positivo (con
prescrizioni) di compatibilità ambientale sul progetto. […] Nulla però si dice
riguardo alla compatibilità ambientale della fase transitoria. [… ] Tale distinzione
sarebbe stata invece necessaria proprio per evitare il pericolo prospettato dai
ricorrenti, ossia che nelle more di realizzazione del progetto di
ammodernamento (e potenziamento) dell’impianto, si continui a tollerare
l’esercizio di un’attività non del tutto a norma”.
L'argomento, per quanto rilevante, sembra essere stato ancora oggetto di una
certa “confusione e superficialità” pur essendosi l'Autorità Competente
impegnata formalmente a rimuovere i vizi di illegittimità riscontrati dal TAR delle
Marche ivi compresi quelli, peraltro espressamente, riguardanti l'omessa
valutazione della compatibilità ambientale della fase transitoria dell'esercizio
dell'installazione attuale fino all'eventuale avvio del nuovo impianto.
Stante l'evidente mancata ottemperanza alle sentenze del TAR delle Marche, in
questa sede, è doveroso significare ad ogni effetto al responsabile del
procedimento, Arch. Giuseppe Mariani, la responsabilità penale, civile,
amministrativa, da accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di
ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine
nella popolazione residente nel territorio soggetto alle ricadute inquinanti delle
installazioni oggetto del presente procedimento di riesame. In particolare, si fa
riferimento ai gravi rischi per la salute a cui sono esposti gli alunni della scuola
materna ed elementare di Gagliole, a poche centinaia di metri dalle installazioni:
“We found an association between the exposure to the cement plant
emissions and the risk of hospital admission for cardiovascular or
respiratory causes, particularly strong for children. The cement plant
certainly has an important role as a producer of air pollution. Though in
the area considered there are also other important sources, these could
not be considered as confounders for the health effects brought to light
by this analysis, as their spatial distribution is not associated with the
exposure to cement plant emissions” (doc. 23 - Health effects for the
population living near a cement plant: An epidemiological assessment);
“Our results provide epidemiological evidence of the acute health effects
of PM10 in areas with annual concentrations that are lower than the
legal EU limit of 40 ug/m3. These findings support the World Health
Organisation statement that the PM10 limits adoptedin the European
regulations are not restrictive enough to avoid significant risks to the
health of the population (Brunekreef et al.,2012), at least in children, and
indicate the need for new legislative standards to reduce particulate
pollution and to improve airquality. Further investigations are ongoing to
quantify the contribution of each specific emission source (e.g. emissions
from the chimneys of the factory, dispersion of cement dust, heavy
traffic) to the levels of air pollution in Fumane, with the aim of evaluating
their relative impact on the air quality and implementing tailored
interventions of primary prevention (doc. 24 - Association between
PM10concentrations and school absences inproximity of a cement plant
in northern Italy).
Gli studi citati, che sono parte integrante e sostanziale del presente documento,
doverebbero indurre a predisporre uno studio epidemiologico analitico sulla
popolazione studentesca che ha negli anni frequentato la scuola di Gagliole.
OSSERVAZIONE A.2.1: in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. delle Marche,
l'Autorità Competente è tenuta ad avviare ex novo il procedimento di riesame
per l'installazione attuale congiuntamente all'installazione in progetto; tale
procedimento di riesame dovrà necessariamente essere coordinato all'interno di
un procedura di VIA volta a valutare la compatibilità ambientale della fase
transitoria dell'esercizio dell'installazione attuale e a valutare le altre censure del
T.A.R. delle Marche che fanno riferimento alla compatibilità ambientale
dell'installazione in progetto.
OSSERVAZIONE A.2.2: in subordine, impregiudicata l'osservazione al punto
precedente, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. delle Marche l'Autorità
Competente è tenuta ad avviare ex novo il procedimento di riesame per
l'installazione attuale che dovrà necessariamente essere coordinato all'interno
di un procedura di VIA volta a valutare la compatibilità ambientale della fase
transitoria.
OSSERVAZIONE A.2.3: l'Autorità Competente è tenuta ad avviare uno studio
epidemiologico analitico sulla popolazione studentesca che negli anni ha
frequentato la scuola materna ed elementare di Gagliole.
CONSIDERAZIONE A.3: con la Direttiva n 2010/75/UE sono state introdotte
numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di
prevenzione dell’inquinamento dovuto alle attività industriali. Tra i diversi
obiettivi della direttiva c’è quello di assicurare una più incisiva applicazione dei
principi cardine della normativa ambientale comunitaria, in particolare del
principio di chi “Inquina paga” e della “Prevenzione dell’inquinamento
attraverso interventi alla fonte”. Tali principi sono diretti a garantire una gestione
accorta delle risorse naturali, tenendo presente, se del caso, la situazione
socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge
l’attività. (Cfr. punto 2. Premesse Dir. 2010/75/UE). L’approccio sempre più
integrato della disciplina degli impatti, che costituisce l’essenza dell’AIA, si è reso
necessario al fine di evitare che la pluralità delle singole installazioni, autorizzate
in un unico sito, sommino i loro valori di emissione determinando impatti non
accettabili.
Le migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT) costituiscono, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di
autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in
modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel
determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare
degli elementi di cui all'allegato XI alla Parte II. L'allegato XI contiene le
considerazioni d tenere presenti in generale o in un caso particolare nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei
benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e
prevenzioni.
Visto quanto precede, le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge
l’attività impongono specifici approfondimenti e valutazioni al fine della corretta
determinazione delle condizioni dell'autorizzazione, a titolo non esaustivo:
presenza a poche centinaia di metri dall'installazione di una scuola
materna ed elementare frequentata da circa 150 alunni, soggetti in età
dello sviluppo e particolarmente vulnerabili, e relativo personale;
presenza di un centro abitato di Selvalagli di Gagliole nel raggio di 2 km di
distanza dall'installazione;
come evidenziato nella relazione del prof. Leonesi (doc. 4, Relazione prof.
Leonesi), parte integrate e sostanziale del presente documento,
l'installazione attuale si colloca in una valle chiusa in cui sono presenti dei
naturali impedimenti alla circolazione dell’aria; di conseguenza, la ridotta
ventilazione atmosferica favorisce l'aumento della concentrazione degli
inquinanti, particolarmente in presenza di nebbia oppure di inversioni
termiche e di brezze notturne di monte, piuttosto comuni;
presenza della ZPS IT5330016 “Gola di S. Eustachio” e del SIC IT5330011
“Monte Letegge – Monte d'Aria” i cui confini sono ad alcune centinaia di
metri dall'installazione;
presenza dell'attività di coltivazione mineraria, tecnicamente connessa
all'attività di produzione di cemento, le cui emissioni non sono stata mai
prese in considerazione per la valutazione degli impatti cumulati
sull'ambiente e la salute;
in base agli studi epidemiologi descrittivi svolti da ARPAM e Istituto
Superiore di Sanità (doc. 5 – Studio ARPAM Discariche; doc 6 – Studio
ARPAM 2014; doc 7 – Studio Istituto Superiore Sanità) si riscontrano
eccessi statisticamente significativi per morbosità e mortalità nel
territorio soggetto alle ricadute dell'installazione per patologie
potenzialmente associabili al tipo di attività industriale svolta,
l'installazione attuale, messa in funzione oltre quarant'anni fa, è stata
esercitata esclusivamente sulla base di autorizzazioni provvisorie,
compresa l'attuale autorizzazione, continue deroghe e proroghe alle
prescrizioni, in assenza di adeguati monitoraggi delle matrici ambientali e
di controlli periodici sulle emissioni dell'installazione, nonostante la
natura e il notevole volume delle emissioni; di conseguenza, sono
inadeguate e insufficienti le informazioni sull'inquinamento delle matrici
ambientali e sullo stato di salute della popolazione.
L'esposizione prolungata alle particelle sottili (PM2.5) può provocare
arteriosclerosi, disturbi alla nascita e malattie respiratorie nei bambini, secondo
recenti dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il progetto “Review of
evidence on health aspects of air pollution (Revihapp)”, di cui sono usciti i primi
risultati, suggerisce anche un possibile collegamento con lo sviluppo
neurologico, le funzioni cognitive e il diabete e rafforza il nesso di causalità tra
PM2.5 e morti per cause cardiovascolari e respiratorie. La ricerca è stata
effettuata su richiesta della Commissione europea, nel quadro della revisione
2013 della politica dell'aria dell'Unione europea.
OSSERVAZIONE A.3.1: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione
l'Autorità Competente deve tenere conto delle specifiche caratteristiche locali
del sito in cui si svolte l'attività evidenziate nel presente punto.
OSSERVAZIONI A.3.2: come da prassi, l'Autorità Competente, è tenuta a
richiedere al gestore una ricognizione, almeno per 5 km di raggio, delle attività
industriali al fine di una valutazione della pressione ambientale cumulata
esercitata sulla matrici ambientali. Tale valutazione dovrà essere tenuta in
considerazione per la determinazione delle condizioni dell'autorizzazione.
OSSERVAZIONI A.3.3: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione e
delle migliori tecniche disponibili, l'Autorità Competente, non solo delle
conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili per la produzione del
cemento (come comunicato al sottoscritto con nota prot. n. 0824426 del 18
novembre 2014) ma anche degli altri documenti di riferimento pertinenti per le
attività contemplante nelle seguenti conclusioni sulle BAT, come da tabella
seguente (CLM BATC 04.2013 tabella a pagina 5).
OSSERVAZIONI A.3.4: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione
l'Autorità Competente dovrà tenere conto dell'attività di coltivazione della
miniera, attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito
delle installazioni per la produzione di cemento, al fine di evitare che la pluralità
delle singole attività autorizzate in un unico sito, sommino i loro valori di
emissione determinando impatti non accettabili. Informazioni utili sull'attività di
coltivazione mineraria da tenere in considerazione possono essere trovate nel
Documento di Riferimento MTWR BREF 01.2009 come indicato dal Documento
di Riferimento di Settore (CLM BREF 04.2013 pagina 11).
OSSERVAZIONI A.3.5: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione
l'Autorità Competente dovrà tenere conto delle informazioni pubblicate da
organizzazioni internazionali pubbliche (Allegato XI alla Parte II del D.Lgs.
152/2006 punto 12). In particolare, in considerazione della presenza nelle
immediate vicinanze delle installazioni di una scuola materna ed elementare,
l'Autorità Competente dovrà necessariamente tenere conto delle seguenti
informazioni:
Effects of air pollution on children's health and development. A review of
the evidence, Organizzazione Mondiale della Sanità (doc. 8 – WHO
Effects of air pollution on children);
Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project.
Thechnical Report, Organizzazione Mondiale della Sanità (doc. 9 – WHO
REVIHAPP Technical Report);
Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project.
Recommendations for concentration–response functions for cost–benefit
analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, Organizzazione
Mondiale della Sanità (doc. 10 – HRAPIE Recommendations).
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SEZIONE B
Coke di petrolio
CONSIDERAZIONE B.1: Allo stato attuale l’Allegato X (Disciplina dei combustibili)
alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 inserisce il coke di petrolio nell’elenco dei
combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti disciplinati dal Titolo I. In
particolare è consentito l’utilizzo del coke di petrolio:
con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7, negli
impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o
superiore a 50 MW;
con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8
negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il
prodotto ottenuto;
Facendo rifermento al contenuto della relazione allegata (doc. 11 – Coke di
petrolio) che è parte integrante e sostanziale del presente documento, ivi
comprese le referenze richiamate, I due forni della cementeria Sacci di
Castelraimondo e Gagliole hanno, presi singolarmente, una potenza termica
nominale inferiore ai 50 MW: Krupp 40,7 MW e Lepol 23,25 MW; pertanto,
sarebbe consentito l’utilizzo del petcoke, alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8, solo a condizione che durante il processo
produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non
inferiore al 60% con il prodotto ottenuto.
Dalla documentazione presentata dall’azienda e da quella consultata in Regione,
non risulterebbe che l'azienda sia stata mai espressamente autorizzata ad
utilizzare coke di petrolio alle condizioni appena richiamate. Inoltre, non
risulterebbero certificazioni o prove sperimentali che attestino il rispetto di tali
requisito per i forni attualmente in funzione, né sembrerebbe che l’Autorità
Competente, nel corso dell’istruttoria delle autorizzazioni precedenti, si sia mai
peritata di verificare il rispetto di tali requisiti.
Pur essendo a tutti gli effetti un derivato petrolifero, il coke di petrolio, come
tipologia di materiale, ma soprattutto come combustibile, è sempre stato
accomunato al carbone. Bisogna tuttavia osservare che, alla luce delle rispettive
composizioni chimiche, i due combustibili evidenziano sostanziali differenze
qualitative.
Senza dimenticare altri elementi, quali silicio, ferro e alluminio che spesso
abbondano nel petcoke, val la pena sottolineare che nel processo di
combustione la presenza quali-quantitativa di metalli, nel loro complesso, è
molto importante sia da un punto di vista ambientale, in relazione alle emissioni,
sia da un punto di vista operativo, in quanto direttamente correlata alla
composizione delle ceneri che andranno a formarsi. Nel caso del petcoke,
inoltre, bisogna evidenziare che proprio le alte concentrazioni dei metalli
presenti potrebbero creare ulteriori problemi ambientali nelle fasi di
movimentazione e stoccaggio, soprattutto se connesse a materiali molto
polverosi.
L’utilizzo di un combustibile solido (quale carbone o coke di petrolio) può
comportare alcuni problemi pratici nelle fasi di manipolazione del materiale.
Nel caso del coke di petrolio, ad esempio, la natura abrasiva del prodotto, la
presenza di idrocarburi, in particolare quella di idrocarburi policiclici aromatici, e
soprattutto gli alti livelli di metalli pesanti, conferiscono alla polvere
caratteristiche irritanti e dannose per la salute e l’eventuale dispersione
nell’atmosfera deve essere rigorosamente controllata. Dalla documentazioni agli
atti non risultano adeguate cautele o prescrizioni per il trasporto, scarico e
stoccaggio del coke di petrolio da parte del gestore.
Si segnala inoltre che il gestore è stato coinvolto nella nota vicenda della Italcave
di Taranto riguardante il commercio di decine di migliaia di tonnellate di coke di
petrolio con caratteristiche ritenute illecite, ovvero percentuali di zolfo e materie
volatili superiori a quanto consentito dalla legge (doc. 12 – Petcoke, indagini
chiuse, Taranto Oggi 21 gennaio 2011). Il gestore aveva in custodia circa 8.500
tons di petcoke stoccato presso i propri stabilimenti oggetto di provvedimento
restrittivo da parte dell'Autorità Giudiziaria di Taranto; la medesima Autorità
Giudiziaria aveva autorizzato il trasferimento del petcoke presso l'area
denominata Intercontainers del Porto di Livorno (doc. 13 – Verifica VIA Terminal
Calata Orlando).
Dalla documentazione presentata dall'azienda e consultata in Regione, negli
anni non sembrerebbero siano mai state effettuate adeguate verifiche o
controlli a campione sul coke di petrolio in ingresso, né richieste dall'Autorità
Competente, né prodotti dal gestore, analisi, certificazioni o schede di sicurezza
sul combustibile.
OSSERVAZIONE B.1.1: l'Autorità Competente è tenuta a autorizzare
espressamente l'utilizzazione di coke di petrolio come combustibile alle
condizioni dell'Allegato X alla Parte V.
OSSERVAZIONE B.1.2: l'Autorità Competente è tenuta a verificare
periodicamente il rispetto da parte del gestore delle condizioni previste dalla
normativa per l'utilizzo del coke di petrolio come combustibile, prevedendo
altresì controlli a campione e verifiche ispettiva a sorpresa sul materiale in
ingresso e stoccato.
OSSERVAZIONE B.1.3: nel corso dell'istruttoria l'Autorità Competente dovrà
richiedere al gestore documentazione utile, riferita agli ultimi dieci anni,
attestante le condizioni conformità del coke di petrolio per l'utilizzo come
combustibile nell'impianto (schede di sicurezza, analisi, certificazioni, documenti
per la tracciabilità, ecc.).
OSSERVAZIONE B.1.4: l'Autorità Competente dovrà verificare adeguatamente in
istruttoria le condizioni di trasporto, scarico e stoccaggio del coke di petrolio al
fine di limitare quanto più possibile contaminazioni ambientali.
CONSIDERAZIONE B.2: L’impianto di macinazione dei combustibili tradizionali è
costituito da un molino a sfere in grado di assicurare una produzione di circa 7 t
all’ora, con lo sfruttamento dell’aria calda, proveniente dal raffreddamento del
clinker, per l’essiccazione del carbone e/o coke di petrolio. Il reparto è corredato
di n. 5 sili di deposito del carbone in pezzatura di cui quattro aventi capacità di
circa 750 metri cubi ed uno di 95 metri cubi e di un silo di deposito del polverino
da 40 t è al servizio dei bruciatori dei due forni, informazioni tratte dalla
documentazione allegata (doc. 14 – Relazione tecnica). Considerando che la
densità del carbone di petrolio è di circa 0,9 tonnellate per metro cubo (doc. 13
– Verifica VIA Terminal Calata Orlando), variabile a seconda della pezzatura, il
combustibile immagazzinabile nei sili sono almeno circa 2.800 tonnellate di
prodotto.
L'incidente di Seveso indusse i Paesi aderenti alla Comunità Europea a dotarsi di
una normativa diretta a prevenire gli incidenti industriali. Nel 1982 venne
emanata la direttiva comunitaria n. 82/501, nota come direttiva Seveso. L’Italia
recepì tale direttiva sei anni più tardi con il DPR 175/88. Successivamente,
sempre dalla Comunità Europea, viene emanata la cosiddetta direttiva Seveso II
(96/82) recepita in Italia con il D. Lgs. 334/99.
Seveso III, la nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante è entrata in vigore il 13 agosto 2012. Gli Stati membri
dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, dovranno attivare le necessarie procedure
ed emanare atti legislativi ed amministrativi per rendere operativa la Direttiva a
partire dal 1° giugno 2015. La Direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono
presenti le sostanze pericolose ricomprese nell’allegato I e contiene norme utili a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le loro conseguenze per la salute
umana e per l’ambiente. Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi
dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti,
la nuova Direttiva introduce significative novità:
classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CE
n. 1272/2008 (regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura
e imballaggio);
esplicita introduzione dell’obbligo di valutare tra i possibili scenari
incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio
terremoti o inondazioni;
maggiore informazione alla popolazione in coerenza con la Direttiva
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (Dir. 2003/4/EC):
chiara e comprensibile, tempestiva, “non-tecnica”, accessibile in forma
elettronica;
ampliamento ed integrazione delle richieste agli Stati membri in materia
di misure di controllo, anche mutuando alcune definizioni e terminologie
della Direttiva 2010/75/CE IPPC: definizione a livello nazionale, regionale
o locale di un piano di ispezione che interessi tutti gli stabilimenti
soggetti, indicazione di frequenze minime di ispezione, adozione di
procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie, coordinamento con
altre misure di controllo.
Per facilitare la lettura nonché migliorare la comprensione delle novità
introdotte dalla nuova direttiva, è stato redatto dai tecnici ISPRA un documento
inteso come elaborazione preliminare a carattere non ufficiale, per la
divulgazione ai tecnici della Rete delle Agenzie per l’ambiente e agli altri
operatori coinvolti nei controlli Seveso (doc. 15 – Sintesi novità Seveso III).
In riferimento alla normativa attualmente vigente e già recepita in Italia,
l'installazione dovrebbe essere soggetta alla direttiva Seveso in quanto il
quantitativo di coke di petrolio stoccato nello stabilimento (circa 2800
tonnellate) supera la qualità limite stabilite all'interno dell'Allegato I ai fini
dell'applicazione degli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 334/1999 per i prodotti
petroliferi, pari a 2500 tonnellate. Anche se non è citato direttamente nelle
lettere della tabella insieme a benzine, nafte, cheroseni, gasoli e oli combustibili,
è evidente che il coke di petrolio rientri in questa categoria e che solo per un
errore di “definizione” non sia mai stato inserito, in quanto considerato sempre,
come lo è a tutti gli effetti, un rifiuto. Riprova di quanto appena affermato è
l'inserimento nella Direttiva 2012/18/UE al punto 34 alla Parte 2 dell'Allegato I,
riguardante le sostanze pericolose, della rubrica “Prodotti petroliferi e
combustibili alternativi” e, alla lettera e) dello stesso punto del seguente testo:
“combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà
simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti
di cui alle lettere da a) a d)” come evidenziato dall'estratto della direttiva
riportato per comodità qui di seguito.
In riferimento alla documentazione prodotta dall'azienda, quello che è
inaccettabile, è che la stessa azienda si sia limitata a riproporre la stessa
documentazione proposta nel 2010 senza presentare un documento, che
comprovi ad oggi, anche a seguito di quanto appena esposto, l'esclusione
dall'applicazione della direttiva Seveso.
Si segnala inoltre, che successivamente al rilascio del decreto 1/VAA del 4
gennaio 2013, con decreto n. 6/SABN del 25 gennaio 2013 (doc. 16 – Decreto
6/SABN) del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, è stato preso atto
dell'adeguamento del P.R.G. del Comune di Castelraimondo al PAI. In particolare,
come evidenziato nel seguente stralcio dell'allegato dove vengono evidenziate le
modifiche al rischio idrogeologico (doc. 17 – Allegato Decreto 6/SABN), l'area
delle installazioni del cementificio sembra interrompere la continuità delle zone
a rischio E-16-0015 (Rischio R4), E-16-0014 (Rischio R1) e E-16-0013 (Rischio R2):
l'area dello stabilimento confina a ovest con la zona E-16-0014 e ad est con la
zona E-16-0013.
Pertanto, viste le particolari criticità del sito: presenza di una scuola a poche
centinaia di metri, valle chiusa, installazioni realizzate a ridosso del fiume
Potenza e immediatamente confinanti con zone a rischio idrogeologico
recentemente riclassificate, presenza aree Natura 2000 sempre nelle immediate
vicinanze dell'impianto; in caso di incidente, considerando anche gli scenari di
inondazioni e terremoti prescindendo anche da quanto già previsto dalla Seveso
III, vi sarebbero in casi di incedente, rischi di gravi conseguenze per la salute
umana e per l’ambiente che non sono stati mai presi in considerazione
nonostante l'ingente quantitativo di petcoke e altre sostanze.
In ultimo, si ricorda che in caso di incidenti e sversamenti di sostanze pericolose,
a parte il tratto a monte, classificato di cat."A" (Salmonidi) dalle sorgenti al
ponte in località Torre del Parco, il tratto a valle nel territorio di San Severino
Marche è di cat. "B" (Mista) fino al ponte Taccoli-Colotto e di cat."C" (Ciprinidi)
proseguendo sempre sempre valle. Lungo tutto il corso del Potenza sono in
vigore cinque Zone di Protezione e due Zone di Ripopolamento a vocazione
riproduttiva.
OSSERVAZIONE B.2.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere l'integrazione
della documentazione al gestore in riferimento all'applicazione allo stabilimento
della normativa “Seveso” per il coke di Petrolio sulla base della normativa
attualmente vigente, tenendo anche in considerazione la prossima entrata in
vigore della direttiva “Seveso III” il pirmo giugno 2015.
OSSERVAZIONE B.2.2.: prescindendo dall'osservazione al punto precedente,
l'Autorità Competente in considerazione di tutte le criticità ambientali
evidenziate in riferimento al sito dell'impianto, è tenuta a richiedere all'azienda
una valutazione dei rischi di incidente, anche in caso di terremoto e
inondazione, la predisposizione di un piano per limitare le conseguenze
ambientali e sulla salute del rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e la
predisposizione di un piano per l'evacuazione almeno per il personale e gli
alunni della scuola materna ed elementare di Gagliole.
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SEZIONE C
Combustibili da rifiuto
CONSIDERAZIONE C.1: Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, concernente “Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibili solidi secondari (CSS-combustibile), ai sensi
dell’articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni” (All. 1) e al correlato decreto 20 marzo 2013
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013), ha modificato l’Allegato X
della Parte quinta del codice dell’ambiente, in materia di utilizzo del
combustibile solido secondario e ha indicato i criteri affinché determinate
tipologie di combustibili solidi secondari cessino di essere qualificati come rifiuto
e possano, quindi, essere riutilizzati.
La direttiva 2008/98/CE, all’art. 6 § 4 indica che se non sono stati fissati criteri
specifici a livello comunitario, stabilire se un determinato rifiuto abbia cessato di
essere tale costituisce una decisione rimessa agli Stati membri “caso per
caso”, “tenendo conto della giurisprudenza applicabile”.
Il d.m. n. 22/2013, di fatto, è in grado di determinare un serio danno sotto il
profilo della salute umana. L’utilizzo dei cementifici come inceneritori dà, infatti,
vita a polveri sottili, comunemente definite “killer invisibile” dell’ambiente.
Il Parlamento europeo ha approvato, nel maggio 2012, la relazione
Gerbrandy, per un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse, con cui
si invita la Commissione a razionalizzare la normativa in materia di rifiuti
tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre quelli residui
fino a raggiungere l’obiettivo rifiuti zero. In particolare, sono sollecitate
proposte, da assumere entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un
divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire
progressivamente, entro la fine del decennio, l’incenerimento dei rifiuti riciclabili
e compostabili.
L’impatto complessivamente negativo sull’ambiente deriva dai composti generati
dalla combustione del CSS-Combustibile (diossine, furani, PCB) con relativa
immissione in atmosfera di composti tossici classificati in Classe 1 e 2, di
composti pericolosi per la cumulabilità con accertate proprietà cancerogene e
mutagene ( parte V al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Questo tipo di composti tossici
emessi in atmosfera con il particolato ultrasottile (PM 2,5 > 0,1) non sono
sufficientemente intercettati dai sistemi di filtrazione e abbattimento, sia degli
inceneritori sia dei cementifici, essendo i sistemi disponibili del tutto inadeguati
a trattenere le polveri sottili e ultrasottili generate dalla combustione del CSS.
Si stima, nel CSS-Combustibile, la presenza di quantità pericolose di metalli
pesanti classificati nel gruppo 1 (carcinogeni umani certi) della International
Agency for Research on Cancer (IARC): arsenico (5 mg/Kg), cadmio (4 mg/Kg),
cromo (100mg/Kg), nichel (30mg/Kg), oltre alla possibilità che esso contenga
mercurio sino a 0.06mg/MJ.
Dal punto di vista strettamente sanitario, una corretta gestione del ciclo dei
rifiuti non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento. Sia che si
tratti di inceneritori classici, di cementifici o di centrali termoelettriche tale
pratica è dannosa per l’ambiente e per la popolazione, come documentato da
innumerevoli testimonianze scientifiche. La proposta di co-combustione dei
rifiuti nei cementifici come alternativa più “sostenibile” e meno pericolosa
all’incenerimento in impianti dedicati, è al tempo stesso da considerare una
dichiarazione indiretta della pericolosità dei termovalorizzatori, che comporta
un ulteriore sacrificio del bene comune a vantaggio degli interessi privati.
Inoltre, si condivide la posizione del Movimento Italiano Rifiuti Zero e di altre
organizzazioni che recentemente hanno inviato una denuncia alla Commissione
europea per violazione del diritto comunitario in riferimento all'emanazione dei
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
febbraio 2013 n. 22 e 20 marzo 2013 (doc. 18 – Denuncia Commissione europea
CSS), parte integrante e sostanziale del presente documento.
La Commissione europea ha ritenuto meritevole di attenzione la denuncia
presentata tanto che la Direzione Generale Ambiente ha richiesto ai
sottoscrittori, con nota interlocutoria datata 26 novembre 2014, prot.
ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2014)03643, ulteriori specificazioni ed evidenze. A tale
proposito, si evidenziano nel documento integrativo inviato in risposta (doc. 19 -
Impatto sull’ambiente e sulla salute umana), parte integrante e sostanziale del
presente documento, le considerazioni che fanno emergere nettamente come la
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS) abbia impatti complessivi negativi
sull’ambiente e sulla salute umana, soprattutto quando il CSS è utilizzato negli
impianti per la produzione di clinker/cemento, tecnologicamente non adeguati a
tale scopo e progettati con altre finalità.
Infine, si evidenza come le installazioni attualmente in funzione presso lo
stabilimento di Castelraimondo, considerata la loro usura da lungo servizio
(forno Krupp in funzione da oltre 40 anni, forno Lepol da oltre 60) e la vetusta
tecnologia costruttiva risalente al precedente secolo, sono del tutto inadeguati
all'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti.
OSSERVAZIONE C.1.1: l'Autorità Competente è tenuta espressamente a vietare
per l'impianto attuale (il sottoscritto si riserva di presentare analoga
osservazione quando verrà avviata al fase di riesame dell'autorizzazione per
l'impianto in progetto) nelle condizione dell'autorizzazione l’impiego di rifiuti e
suoi derivati come combustibili, altrimenti detti combustibili alternativi, CSS-
Combustibile, CSS, CDR, come anche combustibili derivati da rifiuti pericolosi, oli
ed emulsioni oleose, pneumatici ecc, confermando la prescrizioni per l'impianto
attuale presenti nel decreto 1/VAA del 4 gennaio 2013.
OSSERVAZIONE C.1.2: impregiudicata l'osservazione al punto precedente della
presente sezione, l'Autorità Competente è tenuta a limitare l'eventuale utilizzo
nell'impianto attuale del solo CSS che esce dalla qualifica di rifiuto, fissando una
percentuale massima di sostituzione termica legata alle caratteristiche
dell'impianto, alle criticità del sito, all'effettiva produzione di clinker
dell'impianto e all'effettiva quantità di combustibile fossile utilizzato.
OSSERVAZIONE C.1.3: l'Autorità Competente è tenuta a specificare le
caratteristiche chimico-fisiche del prodotto CSS, relativi costi di produzione e di
vendita di tale materiale e ogni altro riferimento che consenta di valutare
procedure e processi di produzione.
SEZIONE D
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e altre condizioni e prescrizioni
CONSIDERAZIONE D.1: Facendo rifermento al testo della sentenza 568/2014
punto 2.1 e seguenti, il TAR delle Marche osserva che:
“2.1 […] Al riguardo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 180/2007
che prescriveva l’adeguamento all’applicazione delle BAT, di cui alla direttiva
96/61/CE (ora 2008/01/CE), entro il 30.3.2008, poi fissato al 31.12.2015 dal
Decreto n. 77/VAA del 2.7.2010 e ulteriormente slittato al 31.12.2018 attraverso
il Decreto n. 1/VAA del 4.1.2013. Deducono, inoltre, che l’impianto attuale non
sarebbe stato adeguato per quanto concerne l’emissione di diossine e furani, il
cui valore limite (stabilito in 5ug/Nm3, ovvero 0,005 mg/Nm3) è stato ritenuto
molto elevato sia dall’ARPAM (parere del 15.12.2012) che dalla Provincia di
Macerata (parere del 22.6.2012), senza che seguissero approfondimenti
istruttori da parte della Regione. 2.2 La censura merita condivisione nei termini
che seguono. 2.3 Dal Decreto n. 77/VAA del 2010 emerge che la ditta impiegava
(al momento di adozione dello stesso) il 60% delle BAT applicabili alla situazione
in esame, mentre il restante 40% avrebbe dovuto essere implementato entro il
31.12.2015 grazie anche al progetto di ammodernamento dell’impianto (cfr.
pagg. 40-41). Dal Decreto n. 1/VAA del 2013 si ricava invece:
che il nuovo impianto risponde all’applicazione della maggior parte delle
BAT (pag. 49, versione integrale);
che nello scenario post operam ci saranno aspetti migliorativi. Nello
scenario ante operam (che sembra continuerà a persistere fino a tutto il
2018) viene invece rilevato il superamento del valore limite orario
limitatamente agli ossidi di azoto (pag. 67);
che l’esito dell’istruttoria VIA (pag. 119) si limita ad esprimere giudizio
positivo (con prescrizioni) di compatibilità ambientale sul progetto. Nulla
però si dice riguardo alla compatibilità ambientale della fase transitoria;
che attualmente la ditta impiega un numero sufficiente delle BAT
applicabili, aggiungendo tuttavia che solo con l’ammodernamento
dell’impianto, gli adeguamenti previsti e l’applicazione della quasi totalità
delle BAT di settore, si otterrà un contenimento dei livelli di inquinamento
compatibile con lo spirito della direttiva IPPC (pag. 131);
che il quadro rappresentativo dello stato di applicazione delle BAT (pagg.
120 e ss.) ripropone il medesimo quadro contenuto nel Decreto n. 77/VAA
del 2010 (pagg. 34 e ss.), confermando l’applicazione delle BAT già
applicate e modificando la data di implementazione delle BAT non
applicate (dal 31.12.2015 al 31.12.2018). Sono state inoltre individuate
ulteriori BAT, in parte applicate, in parte non applicabili e in parte
applicabili entro il 31.12.2018.
A giudizio del Collegio, la complessa esposizione istruttoria sopra sintetizzata,
non rivela adeguatamente e con la dovuta chiarezza, la distinzione tra i due
profili, ossia:
il riesame della precedente AIA (di cui al Decreto n. 77/2010) con giudizio
di compatibilità della proroga all’attività esistente fino al 31.12.2018;
la nuova autorizzazione per l’esercizio dell’impianto ammodernato dal
2019.
Tale distinzione sarebbe stata invece necessaria proprio per evitare il pericolo
prospettato dai ricorrenti, ossia che nelle more di realizzazione del progetto di
ammodernamento (e potenziamento) dell’impianto, si continui a tollerare
l’esercizio di un’attività non del tutto a norma.”
E' utile richiamare a questo punto anche la sentenza del 31 marzo 2011 della
Corte di Giustizia Europea nella causa C50/10 contro la Repubblica italiana:
“[...] 3 La direttiva IPPC ha codificato la direttiva del Consiglio 24 settembre
1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(GU L 257, pag. 26). Conformemente all’art. 5, n. 1, di quest’ultima, gli Stati
membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti
vigilassero, mediante autorizzazioni rilasciate a norma dei suoi artt. 6 e 8,
ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento
delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in
applicazione di tale direttiva, e cioè entro il 30 ottobre 2007, gli impianti
esistenti funzionassero secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14,
primo e secondo trattino, nonché all’art. 15, n. 2, della medesima direttiva.
[…] Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le
autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma
degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15
gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il
riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti
esistenti ai sensi dell’art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i
requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della
medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n.
1, della citata direttiva.”
Pertanto, dal 30 ottobre del 2007 ad oggi, questa Autorità Competente è venuta
meno agli obblighi della Direttiva comunitaria, consentendo l'esercizio
dell'impianto in assenza di una autorizzazione valida. La precedente
considerazione discende dal fatto che in rifermento all'impianto attuale sia
l'autorizzazione del decreto 77/VAA del 2010, che l'autorizzazione 1/VAA del
2013, per stessa espressa ammissione dell'autorità competente, sono
autorizzazione “provvisorie” che prendono meramente atto dello stato di fatto
dell'impianto. Autorizzazioni “provvisorie” che non sono previste né
dall'ordinamento comunitario né da quello italiano.
Nonostante la situazione appena descritta, ed in presenza di un impianto “non
del tutto a norma”, l'Autorità Competente rilascia il decreto 1/VAA il cui solo
effetto è quello di posticipare di tre anni la data di implementazione delle BAT
non applicate, “nulla però si dice riguardo alla compatibilità ambientale della
fase transitoria”. Inoltre. con grave superficialità e confusione si fissano limiti
estremamente elevati per la concertazioni di diossine e furani, nonostante tale
limite durante l'istruttoria “è stato ritenuto molto elevato sia dall’ARPAM (parere
del 15.12.2012) che dalla Provincia di Macerata (parere del 22.6.2012), senza
che seguissero approfondimenti istruttori da parte della Regione” e,
successivamente, anche il sottoscritto ha richiamato l'attenzione sull'errore con
l'invio nell'agosto del 2013 del doc. 1. Solo il giorno antecedente l'udienza di
merito per la discussione dei ricorsi al TAR, l'Autorità Competente si accorge
dell'errore materiale e corregge i limiti alle emissioni con decreto 53/VAA del 21
maggio 2013. A tutto ciò si aggiunge che l'Autorità Competente ha concesso
continue proroghe e deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
come da tabelle seguente, sulla base dei documenti consultati alla data
dell'accesso agli atti.
Data Mittente Oggetto
12/01/2011 SACCI Relazione di conformità del Sistema di Monitoraggio
in continuo forno Krupp.
Progetto relativo al sistema di archiviazione,
pubblicazione e trasmissione dei dati delle Emissioni
in Atmosfera monitorati in continuo.
Progetto relativo al Sistema di Monitoraggio in
continuo delle polveri, degli NOx e dell'SO2 forno
Lepol.
17/02/2011 SACCI Richiesta adeguamento in deroga dei limiti imposti
dall'AIA forno Krupp e forno Lepol.
05/07/2011 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del
sistema di monitoraggio in continuo forno Lepol.
04/08/2011 SACCI Richiesta spostamento del limite per il monossido di
carbonio da 200 mg/Nm3 a 1000 mg/Nm3 forno
Krupp.
02/09/2011 Regione Adegumento del limite per il monossido di carbonio
da 200 mg/Nm3 a 800 mg/Nm3 forno Krupp.
02/09/2011 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema
di monitoraggio in continuo forno Lepol.
12/04/2012 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del
sistema di monitoraggio in continuo di polveri, SO2
ed NOx forno Lepol.
18/05/2012 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema
di monitoraggio in continuo forno Lepol.
18/12/2012 SACCI Comunicazioni delle credenziali di accesso al server
web del sistema di monitoraggio in continuo
dell'impianto di Castelraimondo.
11//01/2013 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del
sistema di monitoraggio in continuo forno Lepol.
04/02/2013 SACCI Richiesta adeguamento limiti per le emissioni in
atmosfera degli NOx e dell'SO2 forno Lepol.
11/02/2013 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema
di monitoraggio in continuo forno Lepol.
05/03/2013 SACCI Richiesta verifica dei termini della deroga per il
limite di emissioni SO2 e COT forno in progetto,
forno Krupp, forno Lepol.
11/03/2013 Regione Risposta alla richiesta di adeguamento limiti
In conclusione, ci censura la condotta dell'Autorità Competente che con atti ha
costantemente e illegittimamente consentito l'esercizio di un'attività non del
tutto a norma e ha consapevolmente esposto l'ambiente e la popolazione a
gravi danni ambientali. A tal proposito, allo scopo di accertare il doveroso
rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei decreti, non verificabile altrove, ed
acquisire ulteriori informazioni utili al fine di presentare osservazioni quanto più
pertinenti, il sottoscritto ha inviato alla scopo una nota il 7 gennaio 2013 per
l'accesso agli atti (doc. 20 – Richiesta di accesso agli atti), parte integrante e
sostanziale del presente documento, e si riserva, una volta ottenuta la
documentazione richiesta, di inviare ulteriori considerazioni e osservazioni.
OSSERVAZIONE D.1.1: in riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili, l'Autorità Competente è tenuta ad ottemperare alle sentenze del TAR
delle Marche 568/2014 e 569/2014 e al rispetto della normativa nazionale e
comunitaria come ribadito dalla sentenza C50-10/2011 della Corte di Giustizia
Europea e ad adottare i conseguenti provvedimenti, eventualmente anche
sanzionatori, nei confronti del gestore. L'Autorità Competente dovrà pertanto
determinare per l'impianto attuale l'applicazione delle BAT con il rispetto delle
tempistiche previste nel decreto 77/VAA.
OSSERVAZIONE D.1.2: l'Autorità Competente è tenuta alla verifica del rispetto
da parte del gestore delle condizioni e delle prescrizioni contenute nei decreti
77/VAA e 1/VAA, verifica di cui dovrà essere data dovuta evidenza all'interno
documento istruttorio. In particolare, l'Autorità Competente è tenuta a
verificare puntualmente il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui alla
richiesta di accesso agli atti doc. 20, inoltrata proprio a tal fine, e in caso di
mancato rispetto adottare i provvedimenti sanzionatori conseguenti.
CONSIDERAZIONE D.2: BAT 1, Sistemi di gestione ambientale (Environmental
management systems, EMS). In riferimento al punto v. lettera a) monitoraggio e
misurazione, non viene specificato se la BAT è applicata ad entrambi i forni,
Kurpp e Lepol, o a solo uno di essi.
OSSERVAZIONE D.2: l'Autorità Competente e tenuta a richiedere al gestore di
chiarire se la BAT NUM 1, punto v. lettera a) è applicata ad entrambi i forni.
CONSIDERAZIONE D.3: BAT 3, Tecniche primarie generali. In riferimento alle
lettere “a” e “b”, non viene specificato se la BAT è applicata ad entrambi i forni,
Kurpp e Lepol, o a solo uno di essi.
OSSERVAZIONE D.3: l'Autorità Competente e tenuta a richiedere al gestore di
chiarire se la BAT 3 lettere “a” e “b” è applicata ad entrambi i forni o a solo uno d
essi.
CONSIDERAZIONE D.4: BAT 4, Tecniche primarie generali. Come chiarito dalle
BREF 2013, di cui si riporta per chiarezza lo stralcio di interesse, non viene
chiarito dal gestore, per entrambi i forni, come viene determinato, e con quale
procedura, il punto di alimentazione appropriato per i rifiuti non pericolosi
recuperati, al fine di ridurre al minimo il rischio di produrre emissioni
indesiderate, anche in considerazione della analisi che vengono effettuate.
“1.2.4.1 General aspects
[…]
Feed points for inserting waste into the kiln
Wastes used as raw materials are typically fed to the kiln system in the same
way as conventional raw materials, e.g. via the normal raw meal supply. As
described in Section 1.2.5.1, different feed points can be used to insert fuels into
the cementkiln. These feed points can also be used for feeding wastes as fuels
and/or raw materials into the cement production process. It has to be noted that
the way the fuels are fed into the kiln is very important as this can have an effect
on the emissions. Of these feed points, there is, in general, only one way in
which the flue-gases from fuels pass the highest temperature zone of the kiln,
namely by feeding them through the main burner. For other feed points,
temperature and residence time depend on kiln design and kiln operation, as
described above. Wastes, which are fed through the main burner, will be
decomposed in the primary burning zone, at high temperatures of up to 2000
ºC. Multi-channel burners are designed for the use of different types of fuels
including waste fuels. Wastes fed to a secondary burner, preheater or
precalciner will be burned at lower temperatures, which is not always enough to
decompose halogenated organic substances. Volatile components in material
that is fed at the upper end of the kiln or as lump fuel can evaporate. These
components do not pass the primary burning zone and may not be decomposed
or bound in the cement clinker. Therefore, the use of waste containing volatile
metals (mercury, cadmium, thallium) or volatile organic compounds can result in
an increase of the emissions of mercury, cadmium, thallium or organic emissions
(e.g. VOCs) when improperly used. Consideration should be given to these waste
materials containing components that can be volatilised at lower temperatures
before the calcining zone (e.g. hydrocarbons, solvents, waste oils). They have to
be fed into the adequately high temperature zones of the kiln system. “
OSSERVAZIONE D.4.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
chiarimenti sulle procedure e sulla determinazione dei punti di alimentazione
utilizzati, in entrambi i forni, per il recupero di rifiuti non pericolosi come
materia prima.
OSSERVAZIONE D.4.2: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
chiarimenti sui punti di carico, scarico, miscelazione con la materia prima,
trasporto e alimentazione dei rifiuti come materia prima, come pure chiarire le
precauzioni utilizzate per evitare contaminazione per l'ambiente e rischi per i
lavoratori.
CONSIDERAZIONE D.5: BAT 5, Monitoraggio. In riferimento alle lettere da “a” a
“g”, non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i forni ,
Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle lettere tra
i due forni.
OSSERVAZIONE D.5: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore
chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 5 per ognuno dei
due forni, specificando separatamente le lettere applicate.
CONSIDERAZIONE D.6: BAT 5, Monitoraggio, lettera “e”, misurazioni periodiche
di PCDD/F. Si fa generale riferimento a quanto osservato nelle BREF 2013 al
punto 1.3.4.6 “Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans
(PCDF)”. Nello specifico si richiama quanto già osservato in riferimento a
diossine e furani nei documenti doc. 2 e doc. 11. Segue una sintesi.
L'ARPAM, nella nota prot. Regione Marche 0477235 del 23/07/2012 e nella
nota prot. Regione Marche 0013847 del 05/01/2012 osservava: “[...] seppur il
proponente stima, per questa tipologia di inquinanti, il rispetto del valore limite
di concentrazione pari a 0,1 ng ITEQ/Nm3, considerata la notevole portata
dell'emissione individuata come E64 (350.000 Nm3/h) è opportuno valutare
l'impatto di PCDD/F alle immissioni e sulla zona di maggiore ricaduta al suolo.”
Sulla base ai dati degli autocontrolli degli ultimi anni (escluso il 2014) la linea di
produzione esistente è già vicina per il forno Kurpp e Lepol ai limiti di
concentrazione massima per le emissioni di PCDD/F fissati dalle BAT 2013 e
antecedentemente dalla BREF di settore (0,1 ng I-Teq/Nm3), con valori
mediamente compresi tra circa 0,05 ng I-Teq/Nm3 e 0,1 ng I-Teq/Nm3,
posizionandosi in Europa tra i cementifici con i più alti valori di emissioni per
questa sostanza (sono da chiarire gli autocontrolli effettuati nel 2007 sul forno
Lepol dai quali risulterebbero valori di concentrazioni delle diossine 150 volte
superiori ai limiti di legge previsti per gli inceneritori, completamente fuori scala
rispetto ai parametri rilevati in Europa nei cementifici).
La portata della linea esistente è di circa 200.000 Nm3/h, quindi dello stesso
ordine di grandezza di quella prevista per la nuova linea forno (350.000 Nm3/h),
e le preoccupazioni espresse dall'Arpam in riferimento alla “notevole portata
dell'impianto” si applicano per analogia anche all'impianto attuale. Ciò
nonostante, i limiti fissati alle emissioni di PCDD/F fino al 21 giugno 2014 per la
linea attuale, modificati poi con decreto 53/VAA del 2014, sono stati migliaia di
volte più alti di quelli stabiliti per la linea in progetto.
Sempre nelle note inviate afferma l'ARPAM: “Installare all'emissione convogliata
E64 (Forno/macinazione crudo/raffreddamento clinker/) un sistema automatico
finalizzato al campionamento in continuo di microinquinanti organici, in
particolare di PCDD/PCDF e PCB. […] L'importanza dei sistemi di campionamento
in continuo sta nel fatto che consentono la realizzazione di programmi di
sorveglianza che vanno ben oltre una puntuale (e talvolta poco significativa)
verifica del rispetto dei limiti normativi, in quanto sono capaci ed efficaci per
prelievi di microinquinanti organici anche prolungati e consecutivi, consentendo
di valutare l'efficacia dei sistemi di abbattimento e dei piani di manutenzione
degli impianti”, aggiungo, anche nelle fasi di transitorie di accensione,
spegnimento e in caso di malfunzionamento.
Pertanto, si può ragionevolmente supporre per l'impianto attuale che in tutti
questi anni ci siano state emissioni in atmosfera di PCDD/F non controllate
adeguatamente: in primo luogo perché la stessa ARPAM definisce poco
significative le misurazioni puntuali di diossine e furani; in secondo luogo
perché leggendo a pagina 12 delle relazione tecnica allegata alla domanda di
autorizzazione integrata ambientale presentata nel 2003, risulta che i controlli
sui camini dei due forni posti a valle dei relativi elettrofiltri siano stati eseguiti da
laboratori specializzati con cadenza “pressoché annuale”.
Le stesse BREF di settore si occupano del monitoraggio delle emissioni e
raccomandano per le emissioni di diossine e furani monitoraggi in continuo, o
l'aumento della frequenza delle misurazioni in caso di impianti con emissioni
rilevanti. suggerendo misure addizionali in condizioni particolari di esercizio
dell'impianto (come ad esempio durante le già citate fasi di accensione e
spegnimento dei forni). Viste le considerazioni precedenti, risulterebbe
necessario installare un sistema di monitoraggio in continuo per diossine e
furani.
Si informa questa Autorità Competente che in data 8 aprile 2014 si è svolto un
incontro presso la sede del Comune di San Severino Marche, al quale erano
presenti, oltre il Sindaco e altri amministratori comunali, il dott. Massimo
Marcheggiani del Dipartimento ARPAM Macerata, rappresentanti della società
civile e il sottoscritto. Durante l'incontro, come riferito dal dott. Marcheggiani, a
seguito del fermo della linea di incenerimento dell'ex Consorzio Cosmari, ora srl,
è inutilizzato presso l'impianto l'apparato per la misurazione in continuo delle
diossine, di proprietà pubblica. Si è valutata insieme l'opportunità di proporre
l'installazione di questo apparto presso l'impianto Sacci, tecnicamente possibile
con alcune accortezze, in accordo con il gestore.
OSSERVAZIONE D.6.1: l'Autorità Competente è tenuta in istruttoria a valutare
l'opportunità di installare l'apparato di misurazione in continuo di diossine e
furani di proprietà pubblica, attualmente inutilizzato e in dotazione alla società
Cosmari s.r.l., come da proposta del funzionario ARPAM Dipartimento Macerata.
OSSERVAZIONE D.6.2: l'Autorità Competente nella determinazione delle
prescrizioni è tenuta ad intensificare la frequenza dei controlli, da effettuarsi
nelle più gravose condizioni di esercizio, per le emissioni di diossine e furani.
Considerato il notevole flusso di massa si suggerisce almeno una frequenza
quadrimestrale di tali controlli, richiedendo anche al gestore il tipo di
combustibile o miscela di combustibile, e in quali percentuali, utilizzato durante
la durata del campionamento (coke di petrolio e/o carbone).
CONSIDERAZIONE D.7: BAT 5, Monitoraggio. Dal quadro prescrittivo delle
emissioni in atmosfera, oltre ai due forni, si evidenziano numerosi punti di
emissioni significativi. Considerato i tipi di correttivi, materie e combustibili
utilizzati, appare opportuno suggerire di approfondire l'analisi dello spettro di
sostanze inquinanti emesse dai diversi punti, prevedendo controlli e limiti non
solo per il parametro polveri, ma anche, ad esempio, per ossidi di azoto e di
zolfo, come avviene per prassi anche in altri impianti. Ci si riferisce in particolare
al procedimento di Screening dell'Impianto Italcementi di Rezzato (doc. 21 –
Screening Italcementi), parte integrante e sostanziale del presente documento,
dove nel quadro emissivo autorizzato vengono monitorati gli ossidi zolfo e di
azoto anche per i “Molini” gli “Essiccatori” e le “Caldaie”. Inoltre si evidenza
come nel quadro prescrittivo non sia stato preso in considerazione la fissazione
di un limite per gli idrocarburi policiclici aromatici.
OSSERVAZIONE D.7.1: l'Autorità Competente è tenuta a monitorare e fissare dei
limiti alle emissioni per ossidi di azoto e zolfo anche per altri punti di emissione,
in particolare per i “Molini”, gli “Essicatori” e le “Caldaie”.
OSSERVAZIONE D.7.2: l'Autorità Competente è tenuta a monitorare e fissare dei
limiti alle emissioni dei forni anche per gli idrocarburi policiclici aromatici.
CONSIDERAZIONE D.8: BAT 7, Consumo di Energia. In riferimento alle lettere da
“a” a “f”, non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i
forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle
lettere tra i due forni.
OSSERVAZIONE D.8: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore
chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 7 per ognuno dei
due forni, specificando separatamente le lettere applicate.
CONSIDERAZIONE D.9: BAT 8, Consumo di Energia. Non viene specificato dal
gestore se la BAT è applicata ad entrambi i forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno
di essi, o con diversa applicazione tra i due forni.
OSSERVAZIONE D.9: L'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore
chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 8 per ognuno dei
due forni, specificando separatamente l'eventuale diversa applicazione.
CONSIDERAZIONE D.10: BAT 9. Consumo di energia. Il gestore non produce
elementi quantitativi che giustifichino la non applicabilità della BAT: quantità di
calore in eccesso, parametri di processo, sostenibilità economica.
OSSERVAZIONE D.10: L'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
parametri quantitativi che giustifichino la non applicabilità della BAT 9.
CONSIDERAZIONE D.11: BAT 10, Consumo di Energia. In riferimento alle lettere
da “a” a “e” Non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i
forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle
lettere tra i due forni.
OSSERVAZIONE D.11: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore
chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 10 per ognuno dei
due forni, specificando separatamente le lettere applicate.
CONSIDERAZIONE D.12: BAT 17, Emissioni di polveri. Facendo riferimento a
quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura
in forno un limite < 10 mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.12: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di poveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno il limite
di concentrazione < 10 mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.13: BAT 18, Emissioni di polveri. Facendo riferimento a
quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di polveri del punto di emissione E17 un limite < 10 mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.13: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di poveri del punto di emissione E17 il limite di concentrazione < 10 mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.14: BAT 19, Emissioni di ossidi di azoto Facendo riferimento
a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di ossido di azoto derivanti dagli effluenti gassosi del processo di
cottura Forno Lepol un limite di 400 mg/Nm3. Con le stesse considerazioni
precedenti, si ritiene opportuno fissare per le emissioni di ossido di azoto
derivanti dagli effluenti gassosi del processo di cottura Forno Krupp un limite <
200 mg/Nm3 , considerato che diversamente da quanto riportato nelle note della
BAT 19, dalla documentazione prodotta dall'azienda (Piano chiusura impianto,
pagina 5 e Relazione Tecnica, pagina 9) risulta che il forno Krupp è dotato di un
preriscaldatore Gepol a quattro cuspidi.
OSSERVAZIONE D.14: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di ossidi di azoto derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno il
limite di concentrazione di 400 mg/Nm3 per il forno Lepol e < 200 mg/Nm3 per il
forno Krupp.
CONSIDERAZIONE D.15: BAT 21, Emissioni di ossidi di azoto Facendo riferimento
a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di ossido di zolo derivanti dagli effluenti gassosi del processo di
cottura di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite < 50mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.15: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di ossidi di azoto derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura di
entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione < 50mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.16: BAT 23, Emissioni di CO. In riferimento alle lettere da
“a” e “b” non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i
forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle
lettere tra i due forni.
OSSERVAZIONE D.16: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore
chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 10 per ognuno dei
due forni, specificando separatamente le lettere applicate.
CONSIDERAZIONE D.17: BAT 24, Emissioni di COT. Facendo riferimento a quanto
evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni COT di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 25 mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.17: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
COT di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 25 mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.18: BAT 25, Emissioni di HCl. Facendo riferimento a quanto
evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di HCl di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 5 mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.18: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di HCl di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 5 mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.19: BAT 26, Emissioni di HCl. Facendo riferimento a quanto
evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 0,5 mg/Nm3.
OSSERVAZIONE D.19: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 0,5
mg/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.20: BAT 27, Emissioni di diossine e furani. Facendo
riferimento a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla
criticità del sito dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato
dell'ambiente e della salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e
centro abitato, valle chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di
coltivazione miniera, ecc) dalle richiamate osservazioni di ARPAM e Provincia di
Macerata, e dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene
opportuno fissare per le emissioni di diossine e furani di entrambi i forni Krupp e
Lepol un limite < 0,05 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3.
OSSERVAZIONE D.20: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di diossine e furani di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione
< 0,05 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3.
CONSIDERAZIONE D.21: BAT 28, Emissioni metalli. Facendo riferimento a quanto
evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito
dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della
salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle
chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e
dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare
per le emissioni di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 0,01 mg/Nm3 per
Hg, 0,01 mg/Nm3 per Cd + Tl, 0,1 mg/Nm3 per metalli.
OSSERVAZIONE D.21: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni
di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 0,5
mg/Nm3.
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SEZIONE E
Altre osservazioni
CONSIDERAZIONE E.1: si evidenza che di notte lo stabilimento risulta
scarsamente illuminato. In particolare, i principali punti di emissioni, camini
forno e molini, non sono illuminati. L'installazione di adeguata illuminazione
rivolta verso l'alto permetterebbe, anche a vista, l'accertamento immediato di
emissioni anomale di fumi in caso di malfunzionamenti.
OSSERVAZIONE E.1: l'Autorità Competente è tenuta ad inserire come condizione
dell'autorizzazione l'installazione da parte del gestore di adeguata illuminazione,
rivolta vero l'alto, sui principali punti di emissione come i due forni e i molini.
CONSIDERAZIONE E.2: come noto a questa Autorità Competente, lo scorso anno
il sottoscritto ha presentato formale richiesta di accesso agli atti per accedere ai
dati del monitoraggio in continuo. Si fa qui integrale riferimento a tutte le note
scambiate con l'Autorità Competente. In particolare si ritiene opportuno che i
dati del monitoraggio SME, come avviene per altri impianti, siano liberamente
accessibili a tutti gli utenti del web e scaricabili in formato aperto, adempiendo
in questo modo ai principi di trasparenza e più ampia diffusione, anche
attraverso le tecnologie informatiche dell'informazione ambientale. In
particolare si fa riferimento alla nota Sacci allegata (doc. 22 – Nota Sacci dati
monitoraggio) dalla quale si evince che:
l'azienda non si oppone all'accesso ai dati analitici dello SME da parte
degli utenti del web, ma è stata riscontrata una problematica di sicurezza
in quanto il server è condiviso con gli altri stabilimenti del gruppo e
contine anche dati sensibili aziendali;
l'azienda è disponibile a mettere a disposizione presso il cementificio una
postazione web per la consultazione in loco del server web e la
visualizzazione dei dati analitici oggetto del monitoraggio in continuo
delle emissioni in atmosfera.
Si possono valutare alcune soluzioni alla problematica. La prima, creare un
“mirror” dei dati analitici su di un server web regionale aperto a tutti gli utenti;
la seconda è quella di creare una postazione web all'interno del Comune di
Castelraimondo per accedere ai dati e facilitare l'accesso ai dati ai cittadini. Le
soluzioni prospettatno non sono alternative ma possono, auspicabilmente,
essere applicate contemporaneamente.
OSSERVAZIONE E.2.1: l'Autorità competente è tenuta a valutare e applicare la
soluzione tecnica più opportuna al fine di consentire l'accesso in tempo reale ai
dati dello SME agli utenti del web. Dovrà essere garantita la possibilità di
scaricare i dati in formato aperto per consentirne l'elaborazione da parte degli
utenti.
OSSERVAZIONE E.2.2: l'autorità competente è tenuta a valutare e applicare, di
concerto con il Comune di Castelraimondo, la soluzione tecnica più opportuna
per allestire una postazione web al fine di consentire l'accesso in tempo reale ai
dati dello SME. Dovrà essere garantita la possibilità di scaricare i dati in formato
aperto per consentirne l'elaborazione da parte degli utenti.
CONSIDERAZIONE E.3: In riferimento al Piano di chiusura impianto presentato
dal gestore si osserva che la documentazione è datata 2011 ed è carente sotto
molti punti di vista. Come già evidenziato, il punto 3.2.6 non è aggiornato alla
recenti modifiche del piano per l'assetto idrogeologico menzionato ai precedenti
punti. Ora l'area dell'impianto è confinate anche con una zona a rischio R2.
Il punto 3.2.10 e) contiene grossolane ed erronee valutazioni della distanza
dell'area delle installazioni dalle zone SIC e ZPS. Queste aree, si trovano ad
alcune centinaia di metri dalle installazione diversamente da quanto dichiarato:
4 km. Si ricorda che nel nuovo piano regionale per la gestione rifiuti è stata
estesa la fascia di rispetto per le aree Natura 2000 a 1000 m. Il grossolano errore
nella valutazione delle distanze è chiarito dall'immagine seguente.
Con la linea rossa è indicata l'effettiva posizione delle installazioni, considerando
anche la miniera, tecnicamente connessa all'impianto, rispetto alla posizione
indicata dal gestore nella documentazione presentata.
Rispetto alla bonifica e il recupero ambientale del sito, che dovrà
necessariamente prevedere la demolizione delle strutture aziendali, non risulta
menzionata alcuna garanzia fideiussoria che il gestore dovrà presentare.
OSSERVAZIONE E.3.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore la
presentazione di un piano aggiornato alla normativa attualmente in vigore in
materia di bonifica e chiusura impianto.
OSSERVAZIONE E.3.2: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
l'aggiornamento del piano in riferimento al rischio idrogeologico.
OSSERVAZONE E.3.3. l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore la
l'aggiornamento della sezione sulle aree Natura 2000 per correggere la mappa
da cui si evince il posizionamento dello stabilimento rispetto a tali aree e per
produrre una stima veriteira della distanza. Inoltre, l'Autorità Competente dovrà
valutare la necessità di avviare un procedimento di Valutazione di Incidenza in
seguito ai nuovi dati prodotti dal gestore.
OSSERVAZIONE E.3.4: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
adeguata garanzia fideiussoria per eventuali lavori di bonifica e per l'integrale
demolizione delle strutture dell'impianto e il recupero ambientale dell'area.
CONSIDERAZIONE E.4: in riferimento allo studio di acque di prima pioggia, il
gestore ha presentato documentazione risalente al 2010. Si ritiene opportuno
che il gestore presenti uno studio aggiornato alla normativa vigente con analisi
rispondenti alle condizioni attuali.
OSSERVAZIONE E.4: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore
l'aggiornamento alla normativa vigente dello studio delle acque di prima
pioggia, presentando anche nuove analisi dello stato attuale del sito.