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QUADERNI AMMINISTRATIVI
Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino
Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli
COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Prof. Franco GABOARDI – Avv. Giovanni MONTACCINI
COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Cittàdi Torino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Torino; Prof. DarioCASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pubblici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI -Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Dott. Francesco DURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità -Ministero Economia e Finanze - Roma; Dott. Mario PISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Torino;Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssa Paola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dott. Paola MALANETTO - Magistrato TARPiemonte; Dott. Franco MEISTRO già Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); Dott. RichardGOSO - Magistrato TAR Liguria - Genova; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città diGenova; Prof. Mario REY - Docente Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario Ragioneria Pubblica - Università Torino; Dott. Sergio Camillo SORTINO -Direttore Generale - Comune di Forte dei Marmi (LU); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - Preside Facoltà Giurisprudenza -Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons. Capo Corte dei Conti di Torino a r.; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO - Magistrato TAR- Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Prof. Franco GABOARDI - Docente diDiritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DI CLAUDIO -Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. - Comunedi Torino; D.ssa Alessandra OLESSINA - Magistrato Corte dei Conti - Torino; Prof. Paolo VINÇON -Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO - Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – IIa Facoltà di Architettura - Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof. Federico FONTANA - Docente diRagioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting presso la Facoltà di Economia di Genova*; Dott. Giovanni MODESTI - Docente incaricato presso l'Università «G.D'Annunzio» - Pescara;Prof. Daniele TRABUCCO - Università Studi Padova; Prof. Bruno DIGIACOMO RUSSO - Docente DirittoCostituzionale - Università Studi Bicocca - Milano; Avv. Giovanni MONTACCINI - Esperto Diritto TributarioEnti Locali - Roma; Dott. Roberto DEL FIACCO - Esperto Diritto Tributario e Giurisinfomatica - Roma; Dott. Alessandro NAPOLI - Magistrato Corte dei Conti - Milano; Avv. Onofrio DECANDIA - Prefettura diTorino - Avv. Dario IMMORDINO - Dottore di Ricerca, Università Palermo; Dott. Francesco ROMANO -Ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuridica del CNR - Firenze
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INDICE
* Attività amministrativa e beni comuni: Il regolamento del comune di
Bologna Prof. Bruno Di Giacomo Russo - Docente di diritto costituzionale
Università Milano Bicocca – Presidente Aevv Energie)....................pag. 3
* La libera professione intramuraria: un’opportunita’ sia per l’azienda
sanitaria che per l’assistito
Dott.ssa Paola Ardigò - Dirigente ASL 5 Liguria)..........................pag. 18
* La attribuzione delle funzioni di coordinamento in ambito sanitario,
area comparto, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di
legittimità.
Dott. Giovanni Modesti - Funzionario AUSL di Pescara - Incaricato di
Diritto del Lavoro presso la Università “G. D‟Annunzio” di Chieti al
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e al Corso di
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica.......................................pag. 25
* Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto ministeriale 3
aprile 2013, n. 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministra
zioni pubbliche ai sensi dell'art.1, c.209 a 213 Legge 24 dicembre
2007, .n.244.........................................................................................pag. 38
* Decreto interministeriale 9 settembre 2014 - Individuazione dei
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza,
del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera
nonché del piano di sicurezza sostitutivo.......................................pag. 63
* Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative.................................................................pag.66
*Lavori pubblici - Consiglio di Stato, sez. 3, 15.9. 2014, n. 4698...pag. 77
Pubblicazione bilanci .................... ....................................................pag. 92
Azienda Ospedaliera Nazionale SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria - Regione Liguria Azienda U.S.L. 1 Imperiese - Provincia di
Cosenza - Comune di Massa - Comune di Modugno.
Iniziative formative: Corso – Il Riassetto Locale…………………...pag. 97
3
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E BENI COMUNI:
IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Bruno Di Giacomo Russo
(Docente di Diritto costituzionale Università Milano Bicocca - Presidente
Aevv Energie)
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I soggetti privati e l’esercizio di attività
amministrative. – 3. L’attività di interesse generale – 4. La sussidiarietà e
il bene comune – 5. I beni comuni – 6. I beni comuni, pubblici e privati –
7. Il caso: il regolamento per i beni comuni di Bologna.
......ooo0ooo......
1. Premessa.
L‟intervento pubblico presenta numerosi punti critici ed elementi di
debolezza che lo rendono ormai obsoleto e inadeguato alle esigenze sociali
ed economiche. Pertanto, è indispensabile un ripensamento degli attuali
rapporti tra il pubblico e il privato, operatori del settore.
Gli operatori privati devono interagire con i poteri pubblici, assumendo un
ruolo nella determinazione dei principi, criteri e meccanismi dell‟intervento
pubblico, non limitandosi alla solo azione di pressione per la rivendicazioni
relativa alla quantità dei finanziamenti.
Risulta necessario un intervento legislativo che interpreti in modo nuovo
l‟incontro tra l‟azione pubblica e quella privata, mantenendo al centro i
fruitori, il pubblico, la collettività. In questo senso si pensa
all‟individuazione degli interventi strategici per lo sviluppo, favorendo la
capacità propositiva dei Comuni, quali enti che conoscono il territorio, sulla
base dei criteri e delle intese raggiunte con la Regione o lo Stato.
Nella Costituzione è previsto l‟indispensabile principio di sussidiarietà
orizzontale, da cui si deve intendere la distribuzione di compiti tra ambito
privato e pubblici poteri. L‟applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale comporta una sorta di prevalenza o priorità dell‟iniziativa
privata, singola e in forma collettiva, a fronte di una residualità
dell‟intervento pubblico.
Il sistema amministrativo più efficiente è quello che interagisce con i
soggetti privati, coinvolgendoli anche solo con incentivi economici, perché
4
quel particolare problema può essere risolto solo coamministrando, cioè
mettendo ciascuno a disposizione una parte delle proprie capacità1.
Il modello della coAmministrazione rappresenta una proposta alternativa,
oltre che al problema dei costi delle strutture, al problema originario di
trovare un rimedio adeguato ad ogni problema. In questo senso, la
previsione di una nuova figura di collaborazione, che vada oltre alla
modernizzazione di vecchi istituti, è la strada da percorre, e la
coprogettazione è il terreno su cui lavorare.
2. I soggetti privati e l’esercizio di attività amministrative.
Più interessante, risulta invece l‟art. 1 ter), il quale stabilisce che “i soggetti
privati preposti all‟esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al comma 1”, e vale a dire i principi di
pubblicità e trasparenza che tradizionalmente, per la loro natura, erano
retaggio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
Dall‟entrata in vigore della legge n. 241/1990, mentre l‟autorità
tradizionalmente autoritativa della Pubblica Amministrazione difficilmente
si è tradotta in un‟attività paritetica e concordataria2, viceversa si è assistito
– specie sotto la spinta del diritto comunitario – ad una progressiva
estensione ai privati, che svolgono funzioni di interesse generale, di alcuni
principi che si applicavano un tempo solo alle Amministrazioni pubbliche3.
La punta avanzata di tale processo di estensione è stata l‟elaborazione della
nozione di derivazione comunitaria di “organismo di diritto pubblico”4, in
1 In questo senso, si rinvia a studi fondamentali, oltre al settore prettamente giuridico,
proponendo l‟analisi delle attente e utili osservazioni dell‟economista S. ZAMAGNI, Per
un‟economia a misura di persona, Roma, 2012, il quale offre un modello di pensiero e di
prassi economica che coniuga individuo e comunità, che ha molto a che fare con il
principio della sussidiarietà orizzontale. 2 Anche se in questo senso tendevano le norme in materia di partecipazione al
procedimento. 3 Sul punto, si legga, fra tutti, diffusamente, G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati
alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere
infrastrutturali, Milano, 2010. 4 Cfr., a partire da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. VI, sent. 15/5/2003, C-
214/00, in merito alla nozione di organismo di diritto pubblico e sulla necessità che gli
ordinamenti nazionali prevedano in materia di appalti pubblici la possibilità di ottenere in
s.g., senza ritardi, provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di
aggiudicazione; e per quanto concerne l‟Italia; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 07/06/2001, n.
3090, sulla nozione di organismo di diritto pubblico soggetto alla giurisdizione
amministrativa e sul carattere non esaustivo dell‟elenco di cui al d.lgs. n. 157/1995; Cons.
Stato, Sez. IV, sent. 15/02/2002, n. 934, sulle nozioni di Amministrazione aggiudicatrice e
di organismo di diritto pubblico e sulla necessità di interpretare estensivamente l‟art. 33,
lett. d), d.lgs. n. 80/1998, alla luce dell‟art. 6, legge n. 205/2000; Tar Lazio - Roma, Sez. III
5
virtù della quale soggetti formalmente privati sono stati assoggettati, sia per
quanto concerne l‟accesso ai documenti, che per quanto riguarda l‟utilizzo
di procedura ad evidenza pubblica, a regole prima applicabili solo alle
Amministrazioni pubbliche.
Ai sensi dell‟art. 2, d.lgs. n. 157/1995, sono qualificabili quali “organismi di
diritto pubblico”, i soggetti, dotati di personalità giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalità d‟interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri Enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo,
i cui organi d‟Amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti,
ter, sent. 12/02/2002, n. 917, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e sul diritto di
accedere agli atti di una gara indetta da un ente privato al quale sia da riconoscere tale
qualità; fattispecie relativa a società consociata Enel; Tar Lombardia-Milano, Sez. III, sent.
09/05/2001, n. 3738, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e sull‟ammontare del
risarcimento del danno dovuto a seguito dell‟annullamento dell‟aggiudicazione; Tar
Veneto, Sez. III, sent. 26/05/2003, n. 3014, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e
sulla necessità di indire una gara per l‟affidamento diretto della gestione di aree
commerciali all‟interno di un‟aerostazione. In dottrina, a partire da G. PASQUINI, La
nozione di organismo di diritto pubblico: marée montante (commento a Consiglio di Stato,
sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 giugno 2001, n.
3090), in Giornale di Diritto Amministrativo, 2001, 9, 912 ss.; P. SANTORO, Soggetti
pubblici e privati nella nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico, in Rivista
della Corte dei Conti, 2001, 2, 292 ss.; A. DI GIOVANNI, La Corte di Giustizia e i criteri
necessari per la qualificazione dell‟organismo di diritto pubblico: un passo avanti ? (Corte
di giustizia, sez. V, 10 maggio 2001, nn. C - 223/99 e C - 260/99), in Corriere Giuridico,
2002, 2, 196 ss.; F. MARTINELLI e M. SANTINI, Il Consiglio di Stato amplia la nozione di
organismo di diritto pubblico (commento a Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 24-
09-2001 n. 5007; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 22-01-2001 n. 192), in
Urbanistica ed appalti, 2002, 5, 567 ss. E, in merito all‟individuazione delle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle stesse
Amministrazioni, elaborato secondo il S.E.C. „95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio
25.06.1996, relativo al Sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità), il
quale considera appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche tutte le unità
istituzionali autonome, che producono servizi non destinabili prevalentemente alla vendita,
che siano controllate e prevalentemente finanziate con trasferimenti con altre
Amministrazioni pubbliche e che eroghino prestazioni previdenziali obbligatorie, e
demanda all‟I.S.T.A.T. di aggiornare, annualmente, l‟elenco delle suddette
Amministrazioni da inserire nel conto consolidato. Si veda S. DEL GATTO, L‟uso di
strumenti privatistici da parte delle pubbliche amministrazioni: organismo di diritto
pubblico, società pubbliche e “in house providing”, in L. TORCHIA, Lezioni di diritto
amministrativo progredito, Bologna, 2010, 71 ss., che fa un aggiornamento del concetto di
organismo di diritto pubblico alla luce della giurisprudenza più significativa.
6
almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti
pubblici5.
Pertanto, ciò che contraddistingue l‟Amministrazione pubblica non è solo il
dato soggettivo della natura pubblica dell‟ente, in cui essa si impersona,
quanto il dato oggettivo del perseguimento di fini pubblici o comunque di
pubbliche funzioni. In questo quadro, ci si è resi conto che soggetti
formalmente privati finivano per svolgere funzioni pubbliche e non
potevano essere esentati, per la loro natura privata, dal rispetto di regole
minime che assicurano la pubblicità della loro azione e delle procedure da
seguire.
In definitiva, fra i due mondi del diritto pubblico e del diritto privato – un
tempo molto distanti – si sta lentamente verificando un processo osmotico,
con una (apparentemente paradossale) maggiore estensione delle norme di
diritto pubblico a soggetti formalmente disciplinati da norme di diritto
privato6.
Ed è soprattutto in questo secondo senso che va muovendosi la
giurisprudenza7.
5 Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, si legga a partire da Cons. Stato, Sez. II,
25/09/2002, n. 2020; e Cons. Stato Sez. II, 11/04/2000, n. 588. Alla stregua del principio la
Sez. II ha ritenuto che la R.T.I. in questione, nel caso di specie, non rientrava, né sul piano
soggettivo, né su quello funzionale, né su quello finanziario, nella previsione normativa e
nella relativa qualificazione. E di maggior rilevanza risulta il parere 29/10/2003 n.
3508/2003 Cons. Stato, Sez. II, col quale si afferma che l‟art. 7, d.lgs. n. 157/1995 (con il
quale è stata data attuazione alla direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di
servizi) – nel prevedere le ipotesi eccezionali nelle quali può disporsi l‟aggiudicazione dei
contratti con il sistema della trattativa privata, in deroga alle normali ipotesi di gara ad
evidenza pubblica – ribadisce un principio, già immanente nella normativa interna sulla
contrattualistica pubblica, di eccezionalità dell‟istituto della trattativa privata, il quale si
pone in tendenziale contrasto con i fondamentali canoni dell‟efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza dell‟azione amministrativa nonché con il principio comunitario
della concorrenza ed è ammesso solo per ipotesi limitate e predeterminate, in relazione alle
quali il legislatore ha ritenuto di poter derogare ai meccanismi di aggiudicazione ordinari. 6 Sulle criticità del passaggio dalla privatizzazione del diritto pubblico alla pubblicizzazione
del diritto privato, si legga C. IANNELLO, Dallo Stato erogatore all‟impresa privata, ossia
dai diritti di cittadinanza ai diritti “individuali” del cliente, in www.federalismi.it, 2012,
21, 9 ss. 7 Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, con la sent.
05/09/2005, n. 5, una società per azioni (nella specie, Cremona Fiere s.p.a.), derivante dalla
trasformazione di un ente pubblico (nella specie, l‟Ente autonomo manifestazioni fieristiche
di Cremona), è tenuta a rilasciare copia di atti emanati dall‟ente pubblico da cui deriva,
dovendosi ritenere che l‟obbligo di provvedere all‟esibizione del documento sia transitato
nel nuovo soggetto di diritto privato; l‟obbligo pubblicistico di esibizione dell‟atto, infatti,
non si pone come incompatibile con l‟acquisizione della veste privatistica di società per
7
Le regole, in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto
di accesso ai relativi atti, così come previsto dall‟art. 23, legge n. 241/1990,
così come modificato, si applicano, oltre che alle Pubbliche
Amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all‟espletamento di
compiti di interesse generale8.
Qualunque pretesa, in tema di accesso fatta valere nei confronti di un
soggetto tenuto a sottostare a tale obbligo9, va esercitata, ai termini di legge,
in sede cognitoria ed esecutiva, innanzi al Giudice amministrativo in piena
coerenza al carattere pubblicistico dei compiti di trasparenza e pubblicità di
cui si reclama l‟adempimento. L‟esecuzione di un giudicato, che dichiara
l‟obbligo di esibizione di un atto, trova quindi legittimo svolgimento innanzi
al Giudice amministrativo, anche nei riguardi di una S.p.a. subentrata
all‟Ente pubblico che emette l‟atto.
Come afferma il Consiglio della Giustizia Amministrativa, Sez. Giuris., con
la sentenza 24 ottobre 2005 n. 704, l‟accesso agli atti amministrativi è da
ritenere consentito per tutte le tipologie di attività amministrative, e quindi
anche per gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che anche questi
rientrino nell‟attività amministrativa, e che la legge non abbia introdotto
alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e
dell‟imparzialità, e, in fine, non abbia introdotto alcuna eccezione nei
confronti dell‟attività disciplinata dal diritto privato10
.
Nel caso di specie, il C.G.A. dichiara illegittimo il diniego di accesso
opposto ad un‟istanza con la quale un privato, per tutelare le proprie ragioni
in giudizio, chiede il rilascio di copia di un atto privato stipulato, da un
soggetto pubblico tenuto all‟osservanza delle norme in materia di accesso11
,
e motivato, facendo riferimento al fatto che si tratta di un atto privato, atteso
che l‟istituto dell‟accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia
di attività della Pubblica Amministrazione12
.
azione conseguita dalla nuova istituzione, nel caso in cui detta società, per gli interessi
pubblici perseguiti, risulti sottoposta iure proprio al regime pubblicistico dell‟accesso. 8 Si pensi, ad esempio, alle concessionari di pubblici servizi e alle società ad azionariato
pubblico. 9 Si pensi alla Pubblica Amministrazione in senso stretto, ma anche ai soggetti privati
operanti nell‟interesse pubblico. 10
Cfr., C.G.A., sent. 28/12/2002, n. 36, e, più in generale, Cons. Stato, adunanza plenaria,
sent. 22/04/1999, n. 5. 11
Nella specie si trattava di una convenzione tra la Gesip S.p.a., assoggettata all‟art. 25,
legge n. 241/1990 e la Banca Nuova S.p.a. 12
Cfr., T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, sent. 04/03/2004, n. 431, sull‟insussistenza del
diritto di accedere agli atti di un ente privato che gestisca servizi pubblici, nel caso in cui gli
atti richiesti non riguardino il pubblico servizio; Cons. Stato – Adunanza Plenaria, sent.
05/09/2005, n. 5, sull‟applicabilità della norme in materia di accesso anche ai soggetti
8
Al di là del naturale riferimento finalistico al soddisfacimento dell‟interesse
pubblico13
, è necessario che i cittadini operino rispettando alcuni criteri di
carattere generale, perché la loro azione possa distinguersi da altre attività
private, che pur possono presentare aspetti di interesse generale, ma che tali
restano, senza incidere nell‟ambito operativo del principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale: come, ad esempio, la beneficenza privata.
3. L’attività di interesse generale.
A questo punto, brevemente, proviamo a individuare qualche altro elemento
che ci possa aiutare a definire meglio l‟“attività di interesse generale”
esercitabili dai privati, e oggetto della sussidiarietà orizzontale in base
all‟art. 118, ult. co., Cost.
Anzitutto, possono essere individuati alcuni criteri quali l‟accessibilità e
l‟universalità delle prestazioni: il soggetto privato deve, infatti, garantire il
rispetto, in primis, dell‟art. 3 Cost., relativo al principio di eguaglianza fra i
cittadini e, dunque, non effettuare discriminazioni tra i possibili fruitori.
È necessario che l‟attività svolta dai privati sia improntata ai caratteri della
trasparenza in materia di bilanci, organizzazione del personale; elementi
necessari affinché possa essere correttamente esercitato una forma di
controllo da parte dei pubblici poteri.
Inoltre, risulta indispensabile che il prezzo finale dell‟azione fornita alla
collettività non sia superiore a quello che soggetti pubblici avrebbero
privati chiamati all‟espletamento di compiti di interesse pubblico; fattispecie relativa ad
ente pubblico trasformato in s.p.a.; Cons. Stato – Adunanza Plenaria, sent. 22/04/1999, n. 5,
nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione disciplinati dal diritto privato; Cons.
Stato, Sez. V, sent. 23/01/2004, n. 207, non sono accessibili i documenti formati da un
soggetto privato quale creditore di una Pubblica Amministrazione e da quest‟ultima
conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale; Cons. Stato, Sez. VI, sent.
19/01/2001, n. 191, sui limiti del diritto di accesso agli atti provenienti da privati detenuti
dalla Pubblica Amministrazione e sull‟oggetto del giudizio ex art. 25, legge n. 241/1990;
T.A.R. Lazio – Roma Sez. III ter, sent. 12/01/2004, n. 80, sull‟esperibilità dell‟accesso
anche nei confronti di atti di società private che perseguono finalità pubbliche; fattispecie
relativa alla Società Sviluppo Italia; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15/05/2002, n. 2618,
sussiste il diritto del privato di accedere agli atti di una procedura concorsuale interna della
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la quale, sebbene abbia natura giuridica privata, deve
osservare i principi di imparzialità e buon andamento; Cons. Stato, Sez. V, sent.
06/12/1999, n. 2046; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 08/03/2000, n. 1159, sull‟accesso ai
documenti amministrativi degli enti pubblici privatizzati; Cons. Stato, Sez. VI, ord.
25/03/1999, n. 332, con la quale sono state rimesse all‟Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato alcune questioni riguardanti il diritto di accesso nei confronti di atti contenenti dati
sensibili e nei confronti di atti aventi natura privata. 13
M.S. SANDULLI, Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: spunti
problematici, in Diritto amministrativo, 2003, 3, 527 ss.
9
imposto in caso di gestione diretta. Non è rilevante che i soggetti privati
ottengano o meno guadagni nell‟esercizio di tale attività; è viceversa
determinante che, appunto, i cittadini non debbano pagare un surplus
derivante dal profitto.
È il rispetto di questi principi e criteri, che qualifica le “attività di interesse
generale” dei soggetti privati, e le pone sotto la protezione della
sussidiarietà orizzontale, cioè in rapporto di reciproca interferenza con le
attività svolte ancora dalle Amministrazioni pubbliche.
Le “attività di interesse generale”, svolte dai soggetti privati sulla base del
principio di sussidiarietà orizzontale, possono sicuramente essere intese
come comprensive delle attività amministrative contemplate dalla legge n.
15/2005, approvata dopo la riforma del Titolo V Cost.
4. La sussidiarietà e il bene comune.
L‟essere umano si definisce più per quello che fa che per quello che riceve o
possiede.
A ciò consegue che nella società occorre far di tutto per non privare alcuno
dell‟azione che può o vuole compiere.
La società è intesa come un‟entità che ha un proprio destino. La persona,
fine ultimo della società, si determina come un essere sociale, di cui il
naturale egoismo si accompagna al bisogno altrettanto naturale di
solidarietà.
Un uomo si realizza nel momento in cui è chiamato a contribuire
personalmente al bene comune.
La sussidiarietà si fonda su un‟antropologia specifica. Si radica in una
filosofia dell‟uomo e della società; e scaturisce dall‟incontro di una filosofia
dell‟azione umana con una precisa individuazione del bene comune.
L‟individuo è considerato responsabile del proprio destino e capace di
farsene carico. Tale filosofia si sviluppa con il pensiero cristiano, con cui si
consacra l‟idea di persona come soggetto autonomo, che nessun potere può
usare come mezzo.
Il bene comune esprime l‟esigenza di una certa redistribuzione dei beni,
affinché coloro che sono meno favoriti conservino la loro dignità
esistenziale a dispetto della loro incapacità, temporanea o meno, di
occuparsi di se stessi.
È evidente che la filosofia dell‟azione umana e il perseguimento del bene
comune si contraddicono14
. Infatti, da un lato, la libertà, lasciata a se stessa,
genera disuguaglianze, e, dall‟altro lato, l‟esigenza di solidarietà impone
14
Sul fondamento della sussidiarietà, mi sia concesso il rinvio a B. DI GIACOMO RUSSO, La
Dottrina sociale della Chiesa e la Sussidiarietà, in La Società, 1-2, 2014, 82 ss.
10
necessariamente la restrizione di determinate libertà, in generale attraverso
forme di livellamento delle situazioni.
Il principio di sussidiarietà si compone di un duplice aspetto che riflette le
due fondamentali esigenze, ossia il riconoscimento del diritto all‟azione del
singolo e dei gruppi sociali, e l‟obiettivo del conseguimento dell‟interesse
generale, concetto moderno del bene comune.
Il primo – di accezione negativa – comporta che lo Stato non debba
impedire agli individui o alle formazioni sociali di compiere le proprie
attività sia quando rispondano all‟interesse particolare sia quando realizzino
l‟interesse generale.
Il secondo – di accezione positiva – comporta che ogni autorità ha il
compito di incentivare, di sostenere e, da ultimo, se necessario, di supplire i
soggetti incapaci.
Lo Stato è responsabile e garante della concretizzazione dell‟interesse
generale. Ma non ne è il solo attore. La società civile concorre, in una
misura che varia a seconda del tempo e del luogo, alla realizzazione dei
compiti d‟interesse generale attraverso le proprie azioni.
La previsione della differenza tra l‟attore e il garante distingue lo Stato-
provvidenza dallo Stato sussidiario15
, in cui la socialità viene
istituzionalizzata16
.
Il naturale egoismo viene bilanciato dal bisogno altrettanto naturale di
svolgere relazioni sociali e attività di solidarietà dell‟altro, perché l‟essere
umano è un‟insieme di legami sociali.
Il concetto giuridico moderno di bene comune è l‟interesse generale, quello
della comunità, non più solo l‟interesse pubblico, dicotomia, con quello
privato, superata con la costituzionalizzazione all‟art. 118, co. 4, Cost., del
principio di sussidiarietà orizzontale.
5. I beni comuni.
Nella nostra società si afferma una tendenza a trasformare tutto quanto è
pubblico, comune e condiviso, in bene appropriato, privatizzato, a causa dei
processi di accumulazione su scala globale, dell‟individuo moderno,
fondamentalmente utilitarista ed acquisitivo.
Secondo una teoria economica, lo sfruttamento incontrollato dei beni
collettivi genera fenomeni di sovra-consumo escludente, che conducono al
15
A ciò contribuisce, certamente, il fenomeno sociale ed economico della crisi del sistema
della carità, approfondita, fra gli altri, da E. BRESSAN, Percorsi del Terzo settore e
dell‟impegno sociale dall‟Unità alla Prima guerra mondiale, in E. ROSSI - S. ZAMAGNI (a
cura di), Il Terzo settore nell‟Italia unita, Bologna, 2011, 23 ss. 16
Mi sia permesso il rinvio a B. DI GIACOMO RUSSO, Tre illustri valtellinesi, in Percorsi
valtellinesi, 2013, 1, 43-45.
11
deperimento delle risorse stesse. Di conseguenza sorge la necessità di
limitare il libero accesso e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, o
attraverso il controllo pubblico della risorsa, o attraverso l‟introduzione di
diritti privati di accesso17
.
Per evitare che la società si sfaldi rapidamente, è necessario un legante
condiviso, per quanto minimale, variamente identificato nelle varie dottrine,
con riferimento a un elemento di condivisione e di compartecipazione18
.
La proprietà pubblica e la regolamentazione amministrativa, agendo tramite
gli strumenti propri del command and control, possono costituire una valida
soluzione, perché sono in grado di regolare l‟accesso a determinati beni,
evitandone così il sovra-consumo e il deperimento. Intorno a questo
ragionamento nasce una scuola di economia neocomunitaria, secondo cui i
tradizionali argomenti in favore della proprietà pubblica hanno solide basi
non soltanto normative, ma anche economiche.
La proprietà pubblica si giustifica sia per i beni naturali caratterizzati da
abbondanza e illimitatezza che per i beni segnati da fallimenti del mercato.
In tutti questi casi, il potere pubblico può essere il più adeguato proprietario
e regolatore di determinati beni, perché trasformare le cose in beni posseduti
a titolo di proprietà privata non costituisce sempre una buona soluzione19
.
I beni comuni possono essere liberamente accessibili al pubblico senza che
ciò ne diminuisca l‟efficienza; al contrario, talvolta il benessere sociale è
accresciuto dall‟uso simultaneo o, comunque, diffuso di beni e luoghi che
consentono il rafforzamento di valori comunitari20
.
17
In economia si parla di tragedia dei beni comuni o collettivi, per cui si intende una
situazione in cui diversi individui utilizzano un bene comune per interessi propri e nella
quale i diritti di proprietà non sono chiari e quindi non è garantito il fatto che chi trarrà i
benefici dall‟uso della risorsa ne sosterrà anche i costi. Uno dei primi studiosi ad introdurre
il tema della tragedia dei beni comuni è, nel 1968, Garrett Hardin, un biologo americano,
che in un articolo, The tragedy of commons, pubblicato sulla rivista Science, porta
all‟attenzione degli studiosi un problema che dopo di lui è presente in ogni libro di teoria
microeconomica, anche se in modo marginale, nonostante la centralità e la rilevanza civile
del problema. 18
Nelle società in cui il soggetto individuale si è emancipato non solo da molti legami
sociali pregressi e spesso obsoleti, ma anche in generale dall‟idea che ci sia qualcosa che lo
leghi al destino degli altri, risulta assente il comune denominatore, in J.M. BERGOGLIO, Noi
come cittadini Noi come popolo, Milano, 2013. 19
D.D. FRIEDMAN, L‟ordine del diritto. Perché l‟analisi economica può servire al diritto,
Bologna, 2004, 232ss. Il presupposto è – secondo l‟Autore – che l’approccio economico al
diritto fornisce uno strumento per valutare le norme giuridiche sulla base della loro efficacia nel raggiungere un dato obiettivo e, nello stesso tempo, consente, analizzando il sistema di norme, di dedurre quale sia l’obiettivo reale che la norma, di fatto, persegue. 20
L‟esperienza storica, d‟altra parte, dimostra che il corretto uso di tali beni può essere
assicurato da regole morali o consuetudinarie, anche senza l‟intervento dello Stato quale
12
Pertanto, i beni comuni assumono particolare rilievo, oltre agli attori della
sussidiarietà che di questi beni si prendono cura, di cui abbiamo consolidato
un buon patrimonio di interpretazioni e di materiali21
.
Oltre alla ricerca sull‟ambito soggettivo della sussidiarietà, ovvero i cittadini
attivi e le associazioni sussidiarie, la ricerca va indirizzata anche all‟oggetto,
ovvero sui beni comuni, come garanzia delle libertà pubbliche e dei diritti
civili22
.
Il principio di sussidiarietà è, in primo luogo, la capacitazione individuale e
collettiva al governo di beni comuni23
.
L‟“interesse generale” di cui all‟art. 118, co. 4, Cost., costituisce il concetto
più giuridico moderno di beni comuni, perché lo svolgimento di attività di
interesse generale, da parte dei soggetti, in forma singola e associata,
consiste nella cura e nello sviluppo dei beni comuni.
I beni comuni costituiscono un valore civico per la comunità sia a livello
locale che globale, perché i beni comuni sono centrali per ogni processo
sostenibile, per lo sviluppo e per la coesione sociale.
I beni comuni, quale insieme di beni necessariamente condivisi, sono beni in
quanto permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi
collettivi, la sussistenza dell‟uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui
è parte24
.
La gestione collettiva o condivisa di determinati beni, secondo la teoria
economica, può dare buoni risultati.
Nella teoria come nella pratica economica odierna, la Dottrina sociale si
interessa del rapporto tra economia ed etica25
. Oggi si torna in realtà sempre
più spesso a questi indirizzi della Dottrina sociale della Chiesa che appare in
sintonia con la rinascita di un fecondo rapporto tra economia ed etica,
proprietario del bene, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta.
Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007. 21
Sono due punti di vista complementari, uno concentra l‟attenzione sull‟oggetto, i beni
comuni, l‟altro sul soggetto, i cittadini. Sul punto si legga diffusamente, fra i tanti, G.
ARENA - G. COTTURRI, Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l‟Italia, Roma,
2010. 22
Sul senso dei cittadini attivi, i soggetti, che concorrono al bene comune, l‟oggetto
dell‟azione civile, si legga, diffusamente, il testo efficace di S. SETTIS, Azione popolare.
Cittadini per il bene comune. Torino 2012. 23
Per un approfondimento sul concetto dei beni comuni, si legga L. BRUNI, Le nuove virtù
del mercato nell‟era dei beni comuni, Roma, 2012, 41 ss. 24
C. DONOLO, I beni comuni presi sul serio, in G. ARENA – C. IAIONE, L‟Italia dei beni
comuni, 2012, 13 ss. 25
Si legga, diffusamente, F. FELICE e P. ASOLAN, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa.
I cantieri aperti della pastorale sociale, Milano, 2008.
13
caratteristico del resto della tradizione italiana dell‟economia civile26
, e non
più schiacciato tra una visione, quella oggi più diffusa, dell‟agire egoistico,
da una parte, e quella dello Stato pianificatore totalitario, dall‟altra parte.
La sintesi dell‟economia civile, intesa come la sana capacità sociale della
redistribuzione degli utili, sta nell‟attivismo creativo dei soggetti in termini
di sussidiarietà sociale ovvero in termini di socialità giuridica, per cui lo
Stato ha solo un ruolo sussidiario.
6. I beni comuni, pubblici e privati.
Nella storia dell‟economia occidentale la dialettica tra proprietà privata e
proprietà pubblica, così come la dialettica tra società individualista e società
solidale, tra Stato interventista e Stato astensionista, è una costante, che si
traduce oggi, lungo un‟evoluzione economica, giuridica, sociale, anche nella
questione della definizione dello statuto dei beni comuni.
Il dibattito internazionale è molto ricco e articolato, e in Italia, nel 2007
viene istituita una Commissione ministeriale presieduta da Stefano Rodotà
con il compito di elaborare le linee guida per una possibile modifica della
disciplina dei beni pubblici da inserire nel Codice civile.
Il risultato è la predisposizione di un testo con l‟esplicita previsione
normativa della categoria dei beni comuni, definiti come le cose che
esprimono utilità funzionali all‟esercizio dei diritti fondamentali nonché al
libero sviluppo della persona, in quanto beni che devono essere tutelati
anche a beneficio delle generazioni future27
.
La Commissione Rodotà propone, anche, di distinguere i beni in beni
comuni, beni pubblici e beni privati28
.
26
Si legga diffusamente, fra tutti, L. BRUNI - S. ZAMAGNI, Economia civile, Bologna, 2004,
e in particolare sull‟homo oeconomicus, si legga AA.VV., Microeconomia, Bologna, 2010,
447-451. 27
Nel 2009 il Consiglio regionale del Piemonte, avvalendosi del potere di iniziativa
legislativa attribuito alle Regioni, presenta al Parlamento una proposta di legge che
recepisce il disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà. 28
Una fondamentale questione riguarda la possibilità di applicare ai beni comuni la
definizione che dei beni fornisce il Codice civile. Nel libro Terzo del Codice, intitolato
“Della proprietà”, al Capo I del Titolo I, intitolato “Dei beni in generale”, all‟art. 810 si
legge infatti questa definizione: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.
Questa definizione si adatta sia ai beni privati sia ai beni pubblici, in quanto entrambi
possono essere oggetto di diritti da parte rispettivamente di soggetti privati e soggetti
pubblici, anche se con numerosi interrogativi, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a
cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007.
Gli Autori ritengono che ripensare la proprietà pubblica significa, infatti, porre una
questione politica cruciale: come organizzare e utilizzare al meglio, nell‟interesse della
collettività, i beni e i servizi che meritano la qualifica di beni e servizi pubblici dal
14
I beni comuni sono cose, materiali ed immateriali, che possono essere
oggetto dell‟esercizio dei diritti fondamentali dell‟uomo29
e degli altri diritti
funzionali al libero e pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3, co. 2,
Cost.
Pertanto, dei beni comuni bisogna aggiornarne la definizione alla luce
dell‟art. 118, co. 4 e dell‟art. 3, co. 2, Cost.
Se i beni comuni sono beni né pubblici né privati, i diritti di cui possono
essere oggetto ai sensi dell‟art. 810 c.c. non sono gli stessi di cui sono
oggetto i beni pubblici e quelli privati. In particolare, non possono essere
oggetto di diritti di proprietà da parte di soggetti pubblici e tanto meno da
parte di soggetti privati.
I beni comuni sono, principalmente, oggetto di diritti di cura e di
promozione e valorizzazione, al fine di rendere possibile un uguale
godimento di tali beni da parte dell‟intera comunità30
.
In questa prospettiva i beni comuni rientrano nella definizione dell‟art. 810
c.c., purché si qualifichino i diritti di cui possono essere oggetto partendo
dall‟assunto secondo il quale i titolari di tali diritti sono i custodi dei beni, e
dall‟assunto per cui il proprietario è la comunità intesa nel senso più ampio
del termine, quale la comunità territoriale, regionale o locale, e/o la
comunità nazionale.
momento che costituiscono delle risorse appartenenti a tutti noi, in quanto contribuenti,
cittadini, esseri umani. 29
Oltre alla Costituzione italiana si veda anche la Dichiarazione universale dei diritti
dell‟uomo del 1789.
30 Differentemente, l’autentica attuazione di un sistema fondato su meccanismi di
mercato per internalizzare le esternalità negative è data dalla costruzione di un
complesso sistema di commercializzazione dei diritti di inquinamento, prima negli
Stati Uniti e poi a livello internazionale, secondo I. MUSU, Introduzione all’economia
dell’ambiente, Bologna, 2000, 13 ss. Secondo l’Autore, capofila di una certa teoria
economica, anche laddove determinati beni costituiscono risorse scarse in natura, i
pubblici poteri devono rinunciare a qualsiasi funzione di gestione e di
programmazione. Il loro unico compito è definire in modo chiaro e univoco i diritti
spettanti ai privati su quei beni e rimettere l’allocazione delle risorse al
funzionamento dei meccanismi di mercato. Su questa base, si è sostenuta la tesi
della privatizzazione delle foreste, dei quartieri e dei vicinati, persino degli oceani.
15
In tal senso, i cittadini esercitano nei confronti dei beni comuni dei diritti di
cura, non di proprietà, attraverso l‟esercizio di quella libertà solidale e
responsabile che caratterizza i cittadini attivi.
Infatti, i diritti di cura rientrano a pieno titolo nei diritti di terza generazione,
dopo i diritti di libertà ed i diritti sociali. I diritti di socialità sono il risultato
di un‟evoluzione sociale e culturale che trova nell‟art. 2 Cost., norma aperta,
il suo fondamento costituzionale31
.
I cittadini attivi sono titolari di diritti di cura nei confronti dei beni comuni,
e, di conseguenza, il favoriscono dell‟art. 118, co. 4, Cost., configura un
obbligo delle Amministrazioni pubbliche nei loro confronti.
L‟impatto della sussidiarietà e dei relativi beni comuni comporta il
ripensamento della natura stessa dello Stato, perché ridiscutere i fondamenti
della gestione della res publica significa affrontare la questione cruciale
degli ambiti e degli spazi della sfera pubblica rispetto a quella privata
nell‟agire.
Le risorse appartenenti alla collettività richiedono una gestione che non vada
nell‟interesse privato, di questo o quel soggetto o gruppo, bensì
nell‟interesse di tutta la cittadinanza.
7. Il caso: il regolamento dei beni comuni di Bologna.
Il ragionamento sinora svolto riceve un decisivo completamento dal recente
regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani, adottato dal Comune di Bologna.
La cittadinanza attiva, la collaborazione con le Amministrazioni e l‟impegno
civico non sono affatto un obbligo per i cittadini, bensì compongono il
complesso dei diritti di autonomia.
Le Amministrazioni locali non sono in grado di far fronte da sole alle
esigenze delle realtà urbane e dei bisogni dei cittadini, perciò il
coinvolgimento dei cittadini è un tema fondamentale, che il Comune di
Bologna sta sperimentando con una nuova modalità di cura dei beni comuni
fondata sul modello della coAmministrazione.
In tale contesto, emerge la necessità di superare l‟esclusività del discorso
monetario per andare a comprendere l‟aspetto umano che accompagna ogni
iniziativa di lotta al degrado.
Il progetto “Le città come beni comuni” del Comune di Bologna intende
fare della partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani
un tratto distintivo dell‟Amministrazione bolognese.
31
Cfr., A. BARBERA, Commento all‟art. 2 Cost., in Commentario alla Costituzione, G.
BRANCA (a cura di), Principi fondamentali, Roma, 1975; e A. BARBERA, C. FUSARO, Corso
di diritto pubblico, Bologna, 2013.
16
Questo obiettivo viene perseguito agendo su due principali ambiti: da un
lato un lavoro sul funzionamento dell‟Amministrazione comunale per
rendere organigrammi, procedure e regolamenti orientati alle possibilità dei
cittadini di attivarsi per la cura dei beni comuni, dall‟altro la
sperimentazione operativa di forme di gestione civica di spazi pubblici su
tre aree della città, selezionate attraverso il pieno coinvolgimento dei
quartieri.
Pertanto, il progetto prevede l‟elaborazione e implementazione di una
normativa dedicata, la formazione del personale comunale coinvolto, la
ricognizione delle esperienze di cittadinanza attiva presenti nella realtà
bolognese.
Sono fasi fondamentali del processo di attivazione della società il
coinvolgimento sperimentale dei gruppi di cittadini attivi sulle zone
selezionate, la realizzazione di attività e opere sul territorio effettuate
tramite la loro azione e la posa delle basi per il proseguimento del rapporto
amministrazione e cittadini. A tutte le attività vengono affiancati momenti e
strumenti di comunicazione, interna ed esterna, e di monitoraggio del lavoro
in corso.
Le attività del progetto sono ideate in modo da fare di Bologna una realtà
esemplare, che possa rappresentare, dal punto di vista normativo ed
operativo, un progetto pilota da esportare in altre città.
Il testo è innovativo perché rappresenta la traduzione del principio
costituzionale di sussidiarietà in norme di diritto amministrativo. In tal
senso, risulta più facile partecipare alla cura dei beni comuni con il
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Bologna.
Il regolamento di Bologna non cancella nessuna norma precedente ma ne
crea di nuove, sulla base dei principi della sussidiarietà e dei beni comuni.
L‟aspetto centrale è la valorizzazione della capacità della Pubblica
Amministrazione di adeguarsi alle esigenze della comunità insieme al
cittadino.
Il Comune di Bologna è la prima amministrazione in Italia a sperimentare il
modello della coAmministrazione per la cura di beni comuni urbani.
Il Comune bolognese è la città della partecipazione, perché condivide la sua
azione con i cittadini per migliorare la città, per migliorare l‟efficacia
amministrativa e la qualità della vita, determinandone un‟importante
trasformazione.
L‟idea è quella di uno strumento, il regolamento comunale, di innovazione
sociale, per uscire dalla contrapposizione tra pubblico e privato per aprire un
percorso di collaborazione con i cittadini.
17
Bologna è una realtà capace di percepire al meglio l‟innovazione del
principio della sussidiarietà orizzontale, preceduto da un lungo periodo di
collaudo e comunicazione interna che serve a facilitare e convincere i
cittadini attivi.
La vera innovazione sta nell‟aver compreso la necessità di passare da
Pubblica Amministrazione distaccata ad una forma di coAmministrazione
che si fonda sulla condivisione tra pubblico e privato per il bene comune.
Il regolamento comunale, che si fonda sulla sussidiarietà, è lo strumento
utilizzato ed affinato che può essere adottato dai Comuni anche per altre
ambiti di interesse generale.
18
LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA: UN'OPPORTUNI-
TA’ SIA PER L’AZIENDA SANITARIA CHE PER L’ASSISTITO
( Dott.ssa Paola Ardigò)
Le misure adottate al fine di perseguire l‟obiettivo di contenimento della
spesa pubblica nazionale hanno determinato, negli ultimi anni, una
riduzione anche delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario
Nazionale e, conseguentemente, la necessità di procedere ad una
riorganizzazione di alcuni fondamentali elementi del sistema.
Nell‟ambito delle modifiche dirette a migliorare le attività di cura e
assistenza, una delle novità più importanti riguarda alcuni aspetti
concernenti la governance del personale dipendente, in particolare di quello
medico, e precisamente la nuova disciplina della libera professione dei
medici pubblici.
Il “Decreto Balduzzi” ha codificato ulteriori norme applicative su tale
attività. In particolare, l‟art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158,
coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, reca
modifiche alla L. 120 del 2007 in materia di attività professionale
intramoenia dei medici.
Il regime provvisorio, in vigore da più di dieci anni e scaduto il 30 giugno
2012, era stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal D.L. 28 giugno 2012,
n.89, convertito nella L. 7 agosto 2012 , n. 132. Il carattere di urgenza
dell‟intervento legislativo è stato dettato non solo dalla scadenza sopra
indicata, ma anche dal fatto che il processo di riduzione della rete di offerta
strutturale ospedaliera ha imposto una disciplina innovativa dell‟attività
libero professionale, al fine di ampliare l‟offerta assistenziale e superare le
criticità emerse negli ultimi anni e legate soprattutto alla carenza di spazi
idonei.
IL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DELLA DIRIGENZA
MEDICA
Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari possano
optare per il rapporto di lavoro esclusivo, qualora scelgano di esercitare
l'attività libero professionale all‟interno dell‟Azienda. L‟opzione per
l‟esclusività del rapporto consente pertanto l‟esercizio della libera
professione solo all‟interno delle strutture sanitarie dell‟Azienda di
appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).
Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il CCNL dell‟8
giugno del 2000, che nel recepire i principi del D.Lgs. n. 502/92, come
modificato dal D.Lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sotto il profilo sia
giuridico che economico.
19
Lo stesso CCNL, all‟art. 54, precisa che per attività libero professionale
intramuraria del personale medico si intende l‟attività che il suddetto
personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall‟orario di lavoro,
in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni
professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia
nelle strutture ospedaliere che territoriali.
Tale particolare attività medica non modifica il rapporto di lavoro dei
medici, che comunque continua a configurarsi come un rapporto
“subordinato” alle dipendenze di Aziende pubbliche, anche se le relative
prestazioni sono caratterizzate dalle regole del lavoro privato, nè lede il
principio costituzionale della fedeltà al soddisfacimento degli interessi e dei
fini della collettività; infatti, le disposizioni contrattuali prevedono che
l‟esercizio dell‟attività professionale intramuraria non deve essere in
contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell‟Azienda e lo
svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l‟integrale
assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei
servizi.
Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato D.Lgs. n.
502/92 prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo,
istituito dai CCNL dell‟8 giugno 2000 e denominato “indennità di
esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell‟ambito
dell‟impiego pubblico, che va a remunerare quella particolare “fedeltà”
nell‟ambito dei rapporti di lavoro caratterizzati dall‟"esclusività”.
L‟originaria regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i., prevedeva un sistema di incompatibilità, per cui la mancata
opzione per il rapporto esclusivo impediva il conseguimento di alcune
posizioni all‟interno dell‟organizzazione Aziendale, quali ad esempio quello
di responsabile di struttura complessa.
La L. 26 maggio 2004 n. 138, oltre a stabilire che l‟opzione per tale
tipologia di rapporto di lavoro possa essere effettuata annualmente (entro il
30 novembre di ciascun anno), con decorrenza dei relativi effetti dall‟1
gennaio dell‟anno successivo, elimina taluni vincoli del precedente sistema,
consentendo l‟attribuzione degli incarichi di struttura semplice o
complessa, nonché le sostituzioni del responsabile di quest‟ultima, anche ai
dirigenti medici con rapporto non esclusivo.
FINALITA’ ED OPPORTUNITA’
L‟attività libero-professionale è finalizzata a promuovere il miglioramento
qualitativo delle prestazioni sanitarie, al fine di incentivare i medici a
20
rendere le prestazioni all‟interno delle strutture sanitarie pubbliche e quindi
offrire servizi maggiormente qualificati ai cittadini. Tale sistema, inoltre, dà
la possibilità all‟assistito di scegliere liberamente il professionista medico
anche nell‟ambito delle strutture pubbliche, dietro pagamento di un
compenso. Si pone come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi
pubblici erogati agli assistiti, evitando situazioni concorrenziali. Inoltre
amplia il ventaglio delle prestazioni offerte, le integra, le supporta e
contribuisce alla riduzione delle liste d‟attesa.
Infatti per attività libero-professionale intramuraria si intende l'attività che
la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in
équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in modo continuativo od
occasionale, a favore e su libera scelta dell'assistito, ad integrazione e
supporto dell‟attività istituzionalmente dovuta. Viene esercitata in regime:
- ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale e di
laboratorio;
- domiciliare, a favore di assistiti non deambulanti e su richiesta degli stessi;
- di ricovero ordinario, di day hospital, di day surgery;
- di consulenza e consulti.
I relativi oneri sono a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi
sanitari integrativi.
VINCOLI ALL’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO-
PROFESSIONALE INTRAMURARIA
L‟attività libero-professionale intramuraria viene esercitata a condizione
che:
non comporti un incremento delle liste di attesa per l‟attività istituzionale e
garantisca un adeguato rapporto tra i tempi di attesa delle stesse prestazioni
rese in regime di attività libero-professionale e in regime istituzionale ;
non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale;
non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali;
venga svolta da personale medico che ha optato per il rapporto di lavoro
esclusivo;
venga prestata al di fuori dall‟orario di lavoro;
sia espletata nella stessa disciplina di appartenenza, di norma riferibile alle
prestazioni erogate in regime istituzionale, salvo eccezioni specificatamente
autorizzate;
rispetti l‟equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali;
non comporti, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e un volume
orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività
21
di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle
prestazioni;
non venga utilizzato il ricettario unico di prescrizione, né alcuna
modulistica, del servizio sanitario nazionale.
Alle Regioni è affidato il compito di controllare le modalità di
svolgimento dell‟attività intramoenia dei dirigenti sanitari. L'Osservatorio
per l'attività libero-professionale ha con il compito di acquisire, per il
tramite delle regioni, gli elementi di valutazione e, quindi di elaborare, in
collaborazione con i medesimi enti, una Relazione da trasmettersi
annualmente al Parlamento sullo stato di attivazione e realizzazione degli
spazi e delle strutture destinate all'attività libero-professionale, sulle
disposizioni regionali, contrattuali ed aziendali concernenti l'attività libero-
professionale nonché sul rapporto fra attività istituzionale ed attività
intramuraria.
Ogni Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera, Azienda ospedaliera
universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto
pubblico predispone un piano Aziendale sul funzionamento delle singole
unità operative e sui volumi da assegnare rispettivamente all‟attività
istituzionale e all‟ attività libero-professionale intramuraria. I piani
Aziendali sono approvati sentito il parere del Collegio di direzione, o
qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari
dell‟Azienda di riferimento.
L‟Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti
responsabili delle équipe interessate i volumi di attività istituzionale che
devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di
conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i
volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, come
detto, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati,
prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni
da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
SPAZI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
Le Aziende sono tenute a favorire l‟attività libero-professionale
intramuraria mediante la realizzazione, al proprio interno, di idonee strutture
e spazi dedicati all‟esercizio della stessa, seppur privilegiando l‟attività
istituzionale: gli spazi dell‟attività libero-professionale intramuraria non
possono essere inferiori al 10 per cento e superiori al 20 per cento di quelli
destinati all‟attività istituzionale. Detti spazi possono essere distinti per le
due attività ambulatoriali, come pure possono essere comuni, ma in tal caso
l‟organizzazione deve assicurare orari diversi.
22
In mancanza di spazi idonei, ne possono essere individuati di sostitutivi,
anche fuori dall‟Azienda, in altre Aziende o strutture sanitarie non
accreditate, in strutture pubbliche convenzionate, nonché in studi
professionali privati collegati in rete con i quali è stata stipulata apposita
convenzione. Tuttavia, per quanto riguarda la cosiddetta “intramoenia
allargata” (l‟attività libero professionale svolta in spazi sostitutivi fuori
dall‟Azienda), tutte le disposizioni che l‟hanno consentita, hanno
sottolineato l‟eccezionalità e la transitorietà dell‟utilizzo di spazi sostitutivi
fuori dell‟Azienda e, in alternativa, degli studi professionali.
Il legislatore ha fissato vincoli piuttosto stringenti al fine di assicurare la
messa a disposizione degli esercenti l‟attività in questione di spazi
all‟interno degli stabilimenti ospedalieri, dei poliambulatori e delle sedi
distrettuali. In particolare la L. 120/2007 ha fissato tempi certi, seppur
ripetutamente prorogati, per la realizzazione di spazi idonei ed il
conseguente passaggio al regime ordinario dell‟attività.
Entro il 31 dicembre 2012 doveva essere completata la ricognizione
straordinaria degli spazi da dedicare all‟attività libero professionale
intramuraria, fermo restando che gli spazi ambulatoriali potevano essere
acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie
autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con
altri soggetti pubblici. Le regioni nelle quali fossero state presenti Aziende
sanitarie nelle quali, a seguito di detta ricognizione, non risultavano
disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale,
potevano autorizzare, limitatamente alle medesime Aziende sanitarie,
l'adozione di un programma sperimentale che prevedesse lo svolgimento
delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti
collegati in rete.
Entro il 31 marzo 2013 doveva essere attivata una infrastruttura di rete per il
collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l‟Azienda e le
singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero
professionale intramuraria, interna o in rete. Il collegamento in rete fra studi
privati ed Aziende sanitarie doveva avvenire previa sottoscrizione di una
convenzione rinnovabile annualmente tra il professionista interessato e
l‟Azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato
con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni. Relativamente a detta
infrastruttura, è stato previsto che l‟utilizzo esclusivo comprenda
l‟espletamento del servizio di prenotazione, l‟inserimento obbligatorio e la
comunicazione, in tempo reale, all‟Azienda sanitaria competente, dei dati
relativi all‟impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni
e agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
23
Entro 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni doveva essere
corrisposto alla competente Azienda mediante mezzi di pagamento che
assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.
Al 30 novembre 2012 sono cessate le autorizzazioni fin ad allora concesse
per l‟attività intramuraria allargata in studi professionali. Oltre quella data,
l‟autorizzazione poteva essere prorogata, su domanda degli interessati e con
l‟applicazione del principio del silenzio-assenso, fino all‟attivazione del
collegamento dello studio professionale alla infrastruttura di rete e
comunque non oltre il 30 aprile 2013.
L‟attività non può essere esercitata presso studi professionali collegati in
rete nei quali però operano anche professionisti non dipendenti o non
convenzionati del servizio sanitario o non in regime di esclusività, salvo
deroga dell‟Azienda, su disposizione regionale, e purchè sia garantita la
completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i
professionisti dello studio, senza oneri economici per il servizio sanitario.
Il termine per la realizzazione delle strutture per l‟attività libero-
professionale intramuraria è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Dal 28 febbraio 2015 l‟intramoenia allargata potrà essere posta a regime,
previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte
già previsti dalla stessa L. 120/2007. Entro tale data la regione interessata
effettua la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della
attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali
collegati in rete. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via
permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o Azienda del
servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo
svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi
professionali collegati in rete. In caso di verifica negativa, tale attività
cesserà.
L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO
Per lo svolgimento dell‟attività libero-professionale intramuraria sono
necessarie prestazioni di sostegno, direttamente o indirettamente connesse
alla prestazione professionale erogata, che vengono effettuate da personale
sanitario e non sanitario.
Detto personale può essere direttamente coinvolto nell‟erogazione della
prestazione. In tal caso l‟attività di supporto è svolta fuori dall‟orario di
servizio, su volontaria adesione del personale stesso, che deve essere
assunto con contratto a tempo pieno e che viene scelto dal professionista.
Altro personale viene invece chiamato a svolgere attività preliminari o
conseguenti alla prestazione libero professionale. Tale attività, indiretta,
24
amministrativa, tecnica, sanitaria e di accoglienza, è svolta in modo
continuativo dal personale dell‟Azienda sanitaria.
LE TARIFFE DELL’ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE
INTRAMURARIA
Le tariffe delle prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale
intramuraria devono garantire la copertura di tutti i costi sostenuti
dall‟Azienda sanitaria, alla quale non deve derivare alcun onere aggiuntivo
dall‟esercizio di detta attività.
Pertanto l‟Azienda definisce un tariffario comprendente gli importi, da
corrispondere a cura dell‟assistito, che consentono di coprire, per ogni
prestazione:
- i compensi del professionista e dell'équipe, definiti d‟intesa con il
professionista stesso;
- i costi diretti ed indiretti sostenuti, quali quelli relativi al personale di
supporto, quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli
onorari, nonché i costi pro-quota per l‟ammortamento e la manutenzione
delle apparecchiature, e quelli relativi alla realizzazione dell‟infrastruttura
di rete;
- una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista da
accantonare al fondo perequazione. Detto fondo viene creato a favore, e
quindi distribuito, ai medici che, per la loro particolare disciplina di
appartenenza, pur optando per il rapporto di lavoro esclusivo, non possono
esercitare l‟ attività libero-professionale intramuraria;
- un‟ulteriore somma, oltre a quella prevista dalla disciplina contrattuale,
pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, vincolata ad
interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d‟attesa, ai
fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime
di libera professione intramoenia;
- la quota da attribuire all‟Azienda.
Le tariffe quindi vengono determinate ed aggiornate sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per lo svolgimento di detta attività. Non possono
comunque essere inferiori agli importi previsti a titolo di partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria.
25
La attribuzione delle funzioni di coordinamento in ambito sanitario,
area comparto, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di
legittimità.
Dott. Giovanni Modesti32
Sommario: 1. La cornice normativa; 2. Le pronunce del giudice del
lavoro; 3. La giurisprudenza di legittimità; 3.1 L'indennità prevista
dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001; 4. Il ruolo del’ARAN
1. La cornice normativa
La fonte normativa dell‟istituto del coordinamento discende dall‟art. 10 del
CCNL Comparto Sanità, 2° Biennio economico del 20.9.200133
e dal
contratto integrativo aziendale in vigore presso l‟Azienda sanitaria di
riferimento.
Il sopra citato art. 10, ai commi 2 e 3, dispone che l‟indennità di funzione di
coordinamento si attribuisce, in fase di prima applicazione, ai collaboratori
professionali sanitari, “con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001”.34
Detta indennità di coordinamento compete anche ai collaboratori
professionali degli altri profili e discipline ai quali “le aziende abbiano
32
L‟Autore, funzionario in servizio presso la AUSL di Pescara, è incaricato di Diritto del
Lavoro presso la Università “G. D‟Annunzio” di Chieti al Corso di Laurea in Tecniche di
Laboratorio Biomedico e al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, a.a.
2014/15.
1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO
SANITA' II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001 - ART. 10 – Coordinamento 1.
(omissis)2. In prima applicazione l‟ indennità di funzione di coordinamento - parte fissa -
con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori
professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di
coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge
la tredicesima mensilità.3. L‟indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione -
compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori
professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le
aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne
riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si
applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell‟art. 8,
comma 5.(omissis) 34
“La finalità dell‟art. 10 del CCNL era essenzialmente quella di valorizzare l‟autonomia e
la responsabilità delle professioni sanitarie ivi indicate prevedendo una specifica indennità
per coloro cui era affidata la funzione di coordinamento delle attività.”(cfr. Corte dei
Conti, Sez, prima giurisdizionale centrale, sent. n. 199/2008)
26
conferito analogo incarico di coordinamento, e previa verifica, ne
riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”.
L‟indennità di coordinamento – parte fissa – viene corrisposta in via
permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già
appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento delle
attività dei servizi di assegnazione e del personale al 31 agosto 2001.
Quanto sopra a significare che le funzioni di coordinamento sono previste
dall‟art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro – 2° biennio
economico 2001/2002 – area comparto sanità che dispone una specifica
indennità per coloro cui sia stata affidata la funzione di coordinamento
dell‟attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente
allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria con assunzione di
responsabilità del proprio operato.
Si parla, pertanto, di figure professionali che, in via di prima applicazione
dell‟istituto contrattuale, si sono distinte per compiti di coordinamento
organizzativo delle attività, delle funzioni ad esse correlate e delle relative
risorse umane.
La norma contrattuale in argomento, ha disciplinato la funzione di
coordinamento prevedendo due fasi applicative: la prima fase applicativa
contrattuale relativa all‟attribuzione dell‟indennità di coordinamento per
quelle unità di personale che già svolgevano tali funzioni al 31 agosto
200135
; la seconda fase relativa alla possibilità per ogni azienda sanitaria di
istituire nuove posizioni di coordinamento sanitario e sociale, per eventuali
esigenze di carattere organizzativo e funzionale.
Le sopra citate disposizioni contrattuali – declinate sul caso in oggetto -
evidenziano, quindi, una figura di Coordinatore Professionale Sanitario
Infermiere che, accanto alle funzioni tipiche del proprio profilo
professionale, svolge funzioni formative, organizzative e manageriali.36
35
Non è corretto interpretare l‟art. 10 nel senso di desumere la corresponsione della
specifica indennità per il solo fatto che la categoria di appartenenza di tale personale già
presuppone l‟esercizio delle funzioni di coordinamento. La norma menzionata “nel
subordinare espressamente la corresponsione dell‟indennità allo svolgimento, alla data del
31 agosto 2001, di „reali funzioni di coordinamento‟, ha inteso richiedere un quid pluris
rispetto alla semplice appartenenza alla categoria D, e ciò dimostra la indispensabilità del
requisito dell‟effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento quale presupposto per
il godimento del beneficio.”(cifr. Corte dei Conti, Sez, prima giurisdizionale centrale, sent.
n. 199/2008). 36
In dottrina: http://www.diritto.it/docs/22545-le-funzioni-di-coordinamento-delle-
professioni-infermieristiche di Marra F.; L'Asl non può invocare l'autotutela per non pagare
l'indennità di coordinamento, Marino Giuseppe, in Diritto e Giustizia online 2013;
27
Dalla lettura della normativa di settore emerge come il coordinatore sia un
operatore sanitario a cui è attribuita la funzione di coordinamento e ricopre
una posizione di lavoro che richiede, oltre alle conoscenze teoriche
specialistiche e gestionali, autonomia e responsabilità proprie, capacità
organizzative, di coordinamento e gestionali, caratterizzate da
discrezionalità operativa nell‟ambito di strutture operative previste dal
modello organizzativo aziendale.
La caratteristica saliente di suddetta figura rimane, in tal modo, non
l‟inquadramento nella categoria contrattuale ma la specifica funzione
manageriale, cui è correlata la relativa indennità economica prevista dalle
norme contrattuali, svolta all‟interno di una Unità Operativa (U.O.) ove
risulti essere presente una equipe di professionisti.
In sostanza l‟art. 10 del CCNL ha inteso evitare ogni forma di automatismo
per la corresponsione dell‟indennità che premia, ormai a parità di posizione,
la diversa responsabilità del dipendente cui è affidata la guida del gruppo.
Per completezza, va altresì citato il comma 7 dell‟art. 10 il quale richiede
che i Dirigenti delle strutture interessate devono inoltrare alla Direzione
Generale formale comunicazione fermo restando che “la relativa indennità
verrà corrisposta solo dopo la convalida da parte del Direttore Generale”,
che nel caso in trattazione manca.
Conferma al dettato contrattuale si rinviene in una recente pronuncia della
Corte dei Conti, che recita “E‟ illegittima e causativa di ingiusto danno alla
ASL in violazione dell‟art. 10 Ccnl Comparto sanità per il biennio
economico 2000 – 2001, la corresponsione dell‟indennità di funzione di
coordinamento a collaboratori professionali sanitari capo sala e agli
appartenenti ad altri profili, nonché agli assistenti sociali che non
svolgevano effettivamente reali funzioni di coordinamento alla data del
31.08.2001”.37
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità38
l‟art. 10 non può esser letto
isolatamente ma va inquadrato nel contesto delle altre norme contrattuali.
Occorre quindi tener presente che esso si inscrive nella complessa
operazione organizzativa testimoniata dall'art. 8 del contratto in esame, nel
cui primo comma si legge che:
"1. Per realizzare le finalità dell'art. 7, comma 1 e favorire il processo di
riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti,
ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla
categoria C del ruolo sanitario nonchè al profilo di operatore professionale
assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze,
37 Cfr. Corte dei Conti, sez. I, 7 maggio 2008, sentenza n. 199. 38
Cfr. Cass. Civ. n. 10008/2010
28
conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività
lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili,
ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico
- normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria".
I commi 2 e 3 del citato articolo attribuiscono inoltre alle aziende una
determinata quota pro capite per ogni dipendente della cit. categoria e
profilo per consentire tale passaggio, mentre il comma 4 "assegna una
determinata quota per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore
del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino
l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'att. 10 alla data del 31
agosto 2001" e il successivo comma 5 precisa che "Il comma 4,
ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla
data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento,
formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10, comma 3." Va inoltre
rimarcato che l'art. 10 contiene esplicita indicazione delle finalità poste a
base dell'indennità in questione, indicandole nell'esigenza di "dare completa
attuazione all'art. 8, commi 4 e 5" e di "favorire le modifiche
nell'organizzazione del lavoro nonchè valorizzare l'autonomia e la
responsabilità delle professioni ivi indicate", ossia i dipendenti già
inquadrati in categoria D o in livello D super.
In questo contesto l'indennità in questione, vale quindi a differenziare, in
considerazione dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle
categorie C e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di
coordinamento.
L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni, ricorre del resto nelle
varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e nel comma 5 e
nell'art. 10, comma 2, dove si parla di "reali funzioni di coordinamento".
Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto
di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti
provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di
funzioni di "effettivo coordinamento".
In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la
consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è
stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della
categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata
ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai
dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica
indennità.
In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si
parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica
con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo
29
della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di
tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da
coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di
conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505).
Il coordinamento d'altra parte, come espressamente previsto dall'art. 10,
comma 1, dovrà riguardare le "attività dei servizi di assegnazione e del
personale".
Per contro, la norma contrattuale non autorizza a ritenere che il datore possa
introdurre con propria autonoma determinazione elementi per subordinare la
corresponsione dell'indennità a valutazioni discrezionali circa la
corrispondenza dell'incarico a quanto contrattualmente stabilito, conclusione
peraltro coerente con la natura della norma in esame, che è norma di prima
applicazione in relazione ad incarichi, il cui inizio si colloca in data
anteriore al contratto collettivo che ne ha prevista la specifica
remunerazione.
In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del
CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20
settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto
all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la
sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di
conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto
le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa
la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a
proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.
2. Le pronunce del giudice del lavoro.
Significative, sul punto, sono anche una serie di sentenze pronunciate dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara39
, le quali prevedono “lo
svolgimento del coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione
nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di
pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello
economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L‟utilizzo
del plurale nell‟indicare “le attività” del servizio di assegnazione porta a
ritenere necessario che la figura professionale che svolge tale mansione
coordini tutte le attività del servizio e conseguentemente tutto il personale
ad esso assegnato, svolgendo tale mansione con autonomia e con
responsabilità dei risultati. Interpretare diversamente tale articolo, con
39
Cfr. Tribunale di Pescara: n. 2341 del 20.11.2006; n. 229 del 2007; n. 1490 del 2009 e n.
1497 del 2009.
30
possibilità, dunque, della sussistenza nel medesimo servizio di una pluralità
di coordinatori per le stesse unità di personale e le medesime attività,
esclude, infatti, la possibilità che questi gestiscano attività e personale
addetto con autonomia e piena responsabilità dei risultati raggiunti,
essendo necessario in tale caso che i vari coordinatori si accordino tra di
loro per il raggiungimento degli obiettivi e l‟utilizzo del personale a
seconda delle finalità e delle necessità di reparto”.
Un‟altra sentenza del giudice di merito40
resa su ricorso avente ad oggetto
una analoga richiesta di coordinamento, dispone che: “ (omissis) ‟indennità
di coordinamento è apprestata, quale istituto retributivo accessorio, dalla
contrattazione collettiva di comparto relativa alla categoria dei
collaboratori professionali sanitari (omissis). Con riferimento alla
fattispecie in esame, la domanda azionata nel presente giudizio non risulta
supportata dalla sussistenza di uno dei requisiti alternativamente richiesti
dalla norma contrattuale di riferimento; con la conseguenza che
l‟inquadramento nel profilo professionale rivestito dal ricorrente non
consente, in assenza di concreto esercizio della funzione di coordinamento o
di relativo formale incarico, l‟accesso all‟indennità più volte richiamata”.
Ancora: “E‟ allora evidente che le funzioni di coordinamento non possano
da sole giustificare la pretesa attribuzione del trattamento economico
previsto per il personale del livello DS, giacchè, lo si ripete, dalla lettura
complessiva dell‟art. 10 si desume che le parti stipulanti hanno
espressamente previsto, disciplinato e, quindi, legittimato le diverse ipotesi
di attribuzione dei compiti in parola a personale inquadrato in categoria D,
Ds e anche inizialmente in categoria C”.
La giurisprudenza di merito, più recentemente, ha fatto ulteriore luce in
merito alla indennità di coordinamento41
, stabilendo che “L'indennità di
coordinamento costituisce, in particolare, un emolumento attribuito dalla
contrattazione collettiva a quei lavoratori della sanità, i quali, pur
inquadrati nel medesimo profilo e nella medesima categoria, con parità di
retribuzione, operassero alla data del 31 agosto 2001, rispetto ai colleghi,
con autonomia ed assunzione di responsabilità, coordinando le attività dei
servizi di assegnazione ed il personale (in tal senso cfr. Tribunale
dell'Aquila, sez. lav., sentenza 8 gennaio 2009, n. 296). L'ultimo comma del
citato art. 10 CCNL 2000/2001 ha, quindi, demandato alla concertazione
l'individuazione dei requisiti per il conferimento dell'indennità di
coordinamento per gli incarichi conferiti in data successiva al 1° settembre
2001, escludendo, quindi, per questi ultimi l'automatica spettanza della
40
Cfr. Tribunale di Pescara – sez. Lavoro – n. 829/08 41
Cfr. Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro, n. 536 del 21.02.2012
31
suddetta indennità. Ciò trova, del resto, conferma nella previsione di cui
all'art. 19 del successivo CCNL Comparto Sanità stipulato in data 19 aprile
2004, secondo il quale - lett. b - "per il personale con reali funzioni di
Coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del
CCNL 20 settembre 2001 tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle
funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico DS, con
mantenimento del coordinamento e della relativa indennità" mentre - lett. c.
- "lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D,
incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto
2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà
garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento
economico sono le medesime della lettera b)".
La contrattazione collettiva successiva ha continuato a tener bene distinto il
personale con incarico di coordinamento concretamente svolto in data
antecedente al 31 agosto 2001, al quale è riconosciuta la relativa indennità, e
quello con incarico conferito successivamente a tale data, il cui sviluppo
professionale è, invece, subordinato a procedure selettive, senza automatico
riconoscimento dell'indennità se non dopo l'attribuzione, all'esito della
procedura selettiva, del livello superiore DS.42
Sempre in sede di giudice di primo grado è stato affrontato il tema della
ripartizione dell‟onere probatorio e su tale punto il G.L. del Tribunale di
Pescara, nella sentenza n. 1488/2009 ha statuito che “…Ovviamente spetta
alla parte sulla quale grava l‟onere probatorio, fornire al Giudice tutti gli
elementi di fatto necessari per una corretta formazione del convincimento,
con la conseguenza che ove l‟atto introduttivo, pur individuando il petitum e
la causa petendi, sia carente di specificità nelle allegazioni delle
circostanze storiche rilevanti, non potrà che pervenirsi al rigetto del
ricorso.”
3. La giurisprudenza di legittimità
La Cassazione ha stabilito che incombe sul lavoratore che rivendichi il
coordinamento dimostrare la natura ed il periodo di tempo durante il quale
42
V. anche Trib. di Nola – Lav. n. 3067/2006/R.G.; Corte di Appello di CAGLARI -
Sezione distaccata di SASSARI n. 146/07 del 14.03.2007/12.04.2007 nella causa iscritta
al n. 265 R.G. dell'anno 2006; Corte appello sez. lav. L'Aquila, 15/11/2011 ( ud.
06/10/2011 , dep.15/11/2011 ) , n. 909
32
le mansioni sono state svolte, così come egli debba, altresì, specificare con
sufficiente analiticità le mansioni effettivamente svolte.
Pertanto, in una causa avente ad oggetto la rivendicazione di una qualifica
contrattuale superiore, è essenziale, oltre alla descrizione delle mansioni di
fatto svolte, quella rivendicata, dal momento che soltanto tale indicazione
consente di comprendere il contenuto finalizzato all‟inquadramento del
lavoratore, quantomeno in quei casi in cui le qualifiche, le categorie e i
livelli contrattuali richiamati non sono di per sé esplicativi delle mansioni
che ad essi corrispondono in base alla disciplina collettiva.
A tale proposito si riporta la seguente massima della “Il lavoratore che
rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica
professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la
natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il
contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle
quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni
svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non
grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non
inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da
questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”.43
La documentazione di parte attorea deve comprendere gli atti tali da fare
luce, quanto meno, sui seguenti aspetti: a) requisiti culturali e professionali
posseduti; b) attività formativa e di studio vantati nell‟area professionale di
appartenenza; c) attitudini e capacità professionali dimostrate nel tempo; d)
esperienze acquisite nella specifica area di operatività nel cui ambito va
esercitata la funzione in interesse.
Ragion per cui la pretesa del ricorrente deve fare esplicito riferimento
riguardo all‟effettivo svolgimento delle funzioni di: Programmazione e
controllo (che si declinano, in prima battuta, nella programmazione,
organizzazione, gestione e valutazione dei piani di attività delle diverse
figure – sott‟ordinate - in relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse
assegnate); Gestione del Personale; Valutazione della qualità e del
miglioramento (che prevedono, in estrema sintesi: la programmazione,
organizzazione, coordinamento e valutazione delle attività di formazione
43
Cfr. Cassazione civile sez. lav. del 23 gennaio 2003, n. 1012. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in
ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento
caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva
una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore
di lavoro nè una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del
giudice). Di pari tenore: Cass. 7.3.2000, n. 2572; Cass. S.U., 2.6.1993, n. 6140; Cass. n.
14088/2001, n. 14981/2000, n. 431/2000.
33
permanente e di aggiornamento specifico della Unità Operativa di
appartenenza).
Una successiva sentenza della Cassazione ha stabilito che la clausola di cui
all‟art. 10. comma 3, del CCNL Comparto sanità 2° biennio economico
2000-2001 “deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto
all‟indennità ivi prevista il conferimento dell‟incarico di coordinamento o
la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere
di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad
oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale
(omissis)”.44
3.1 L'indennità prevista dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001
L‟esplicazione tra i propri compiti di attività di mero coordinamento di
altro personale non costituisce una scriminante ai fini della corresponsione
di suddetta indennità qualora tale compito sia proprio anche di chi è inserito
nella categoria C), laddove il tratto qualificante del superiore livello D) è la
funzione di organizzazione dell'altrui lavoro caratterizzato da discrezionalità
operativa.
Ad avviso della giurisprudenza di merito45
, l'indennità de qua non è
correlata allo svolgimento di mansioni superiori in via esclusiva (DS o,
addirittura, dirigenziali o "manageriali") ma è volta semplicemente a
remunerare una specifica attività, che è appunto quella dì coordinamento.
La ratio della suddetta disposizione della contrattazione collettiva va trovata
nel perseguimento dello scopo di conferire un riconoscimento economico a
coloro che hanno svolto le funzioni di coordinamento in oggetto, pur nel
quadro dell'avvenuta equiparazione, ai fini dell'inquadramento dei profili, in
precedenza distinti, di infermiere e infermiere professionale: in altri termini,
preso atto del mutato quadro normativo, le parti sociali, da un lato, hanno
ritenuto di dovere equiparare, con l'unico inquadramento nei livello D, i
diversi profili dell'infermiere e dell'infermiere professionale, e, dall'altro,
hanno considerato che una corretta organizzazione del lavoro avrebbe
richiesto, come nel passato, il coordinamento dei servizi e/o dei reparti, con
assunzione della relativa responsabilità (da riferirsi non solo rispetto al
proprio operato ma anche a quello del personale coordinato).
44
Cfr. Cassazione Civile, sez. Lavoro, sentenza n. 10009 del 27.04.2010 45
Cfr. Corte appello sez. lav. L'Aquila, 15/11/2011 ( ud. 06/10/2011 , dep.15/11/2011 ) ,
n. 909
34
In quest'ottica, si è inteso contemplare un determinato emolumento per una
responsabilità aggiuntiva, mediante il conferimento della speciale indennità
di cui sopra, sicché si trattava di verificare se lo specifico incarico di
coordinamento fosse stato (o meno) effettivamente svolto dalla lavoratrice
in oggetto.
Tale indirizzo è stato più volte ribadito dai giudici di legittimità, secondo i
quali l'indennità prevista dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001
presuppone il conferimento "formale" dell'incarico di coordinamento, per
cui si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l'incarico
sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la
prestazione lavorativa del dipendente; c) l'incarico abbia ad oggetto le
attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale.46
Sulla spettanza dell‟indennità47
per l‟esercizio delle funzioni di
coordinamento, prevista dall‟art. 10, c. 2-3, del Ccnl del Comparto Sanità,
biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, e sui requisiti richiesti
per il suo godimento la Corte di legittimità attraverso due sentenze del
27.04.10 recanti i nn. 10008 e 10009 ha interpretato la norma contrattuale
nel senso che ai fini del diritto all‟indennità ivi prevista il conferimento
dell‟incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono
che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato
da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e
del personale, restando esclusa la possibilità per l‟amministrazione di
subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni.48
In tale affermazione di principio la successiva elaborazione
giurisprudenziale ha individuato i tre requisiti che debbono coesistere
nell‟espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta
indennità: a) l‟incarico deve risultare documentalmente; b) è sufficiente il
conferimento dell‟incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale
ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di
coordinamento; c) in terzo luogo, l‟assegnazione di tali compiti deve
provenire da “coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del
dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820).
46
Cfr. Cass. n. 11162 del 2012; Cass. n. 25198 del 2013 e, da ultimo, Cass. civile sez. lav.,
21/07/2014 ( ud. 24/06/2014 , dep.21/07/2014 ) n. 16589. 47
Cfr. Cass. – Sent. 08 novembre 2013, n. 25198 48
Si rinvia alla Circolare I.N.P.D.A.P.- Informativa 27-3-2002 n. 33 C.C.N.L. personale
comparto Sanità - Biennio economico 2000-2001 – per una esamina degli aspetti
pensionistici.
35
L'indennità in questione, vale quindi a differenziare, in considerazione
dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D,
coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni, ricorre del resto nelle
varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art.
10, comma 2, dove si parla di reali funzioni di coordinamento.
Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto
di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti
provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di
funzioni di effettivo coordinamento.
In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la
consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è
stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della
categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata
ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai
dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica
indennità.
In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale
si parla nell'art. 10, comma 3 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica
con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo
della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di
tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da
coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di
conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505).
Il coordinamento d'altra parte, come espressamente previsto dall'art. 10,
comma 1, dovrà riguardare le attività dei servizi di assegnazione e del
personale.
Alla luce di tale indirizzo, al quale si ritiene di dare continuità, la decisione
impugnata si rivela errata laddove richiede che il conferimento delle
funzioni di coordinamento o la ricognizione dello effettivo svolgimento
delle stesse, debbano necessariamente provenire dagli organi di vertice, e
ciò a prescindere dalla verifica, con riferimento allo specifico contesto
organizzativo, dei soggetti ai quali spettava il potere di conformare la
prestazione lavorativa del dipendente.49
4. Il ruolo del’ARAN
In proposito, l‟ARAN ha chiarito come la lettera di incarico di attribuzione
di funzioni di coordinamento del dirigente di struttura complessa funziona
49
Cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/05/2014 ( ud. 04/03/2014 , dep.21/05/2014 ) , n. 11199
36
come proposta all‟azienda per il riconoscimento formale dell‟incarico di cui
trattasi. (relazione di accompagno del verbale della riunione per
l‟interpretazione autentica dell‟art. 10, coma 7, del CCNL 20.9.2001).
Ragion per cui, le note allegate da parte ricorrente a sostegno delle proprie
argomentazioni devono fare riferimento ad una previa valutazione del
curriculum formativo e professionale oltre alla avvenuta effettuazione di un
colloquio individuale tra il Direttore Medico della U.O. di appartenenza e il
ricorrente finalizzato ad accertare quanto sopra indicato.
Al riguardo si specifica che l‟art. 19, comma 1, lettera c) del C.C.N.L.
Comparto sanità 2000/2001 prevede, per la categoria D nonché per il profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario, anche la possibilità
di svolgimento di attività di coordinamento delle attività del personale
addetto per predisporre i giorni di lavoro nel rispetto dell‟autonomia
operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento avviene
con le risorse aggiuntive nella quota pari a £. 3.000.000 lorde annue pro -
capite per i dipendenti già in categoria D alla data di entrata in vigore del
CCNL ( art. 8, comma 4) ed in possesso dei requisiti richiesti al 31 agosto
2001.
Il finanziamento della parte variabile, fino ad un massimo di ulteriori £.
3.000.000, avviene, comunque, con le risorse eventualmente disponibili del
fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto
nell'organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle professioni
sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, dalla
legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del
nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella
Legge 10 agosto 2000 n. 251.
Per tale ragione, la corresponsione della relativa indennità risulta svincolata
dalla previsione di cui all'art. 44, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995,
che individua le particolari condizioni di lavoro per le quali spettano le
indennità al personale in questione (già ex operatori professionali
coordinatori). Per quanto sopra e per la circostanza che la norma non risulta
disapplicata dal CCNL del 20 settembre 2001, l'indennità in questione e
quelle relative alle condizioni di lavoro risultano cumulabili con l'indennità
di coordinamento.
La corretta interpretazione dell‟art. 7 del CCNL riguardante l‟ipotesi di
attribuzione della indennità di coordinamento al personale di categoria C è
stata fornita sempre dall‟ARAN la quale ha stabilito che il comma 7 è una
fattispecie eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni
organizzative (ad es. IPAB, RSA etc) in cui, in mancanza nella dotazione
37
organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione di coordinamento,
solitamente affidata a questo profilo, sia stata riconosciuta formalmente in
capo ad un dipendente di categoria C alla data del 31 agosto 2001. Solo in
tale circostanza eccezionale, la cui verifica è rimessa, peraltro, alla
valutazione aziendale in base alla propria situazione organizzativa, la
disposizione contrattuale consente di estendere il beneficio dell'art. 10
comma 1 sin dalla prima applicazione del contratto anche a personale che
altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo inquadramento nella
categoria D iniziale.
Non rientra, pertanto, in tale previsione il personale di categoria C del ruolo
sanitario che alla data sopracitata risulti incaricato di espletare le funzioni
immediatamente superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del
quale, con l'inquadramento nella categoria stessa, viene solo confermata la
posizione conferita temporalmente con le mansioni superiori.
A tali dipendenti, peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento
giuridico del personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1
settembre in poi – senza cumulare più benefici. Ciò non impedisce
all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di conferire, anche in
tempi rapidi, a tale personale le posizioni di coordinamento, ai sensi dell'art.
5, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, secondo criteri
generali definiti con le procedure della concertazione, dal momento che alla
relativa selezione possono partecipare anche i dipendenti neo – inquadrati in
possesso dei requisiti richiesti.
L'interpretazione dell'eccezionalità del comma 7 è suffragata dalla lettura
del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell'art. 8,
commi 2 e 3 (che riguardano l'inquadramento di tutto il personale della
categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni
superiori) nonchè nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di
coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D
(iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 10,
comma 7.
38
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei
riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento,
singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni
si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le
informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della
fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema
di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7
marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e
4 dell'allegato A al presente regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura
elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso
il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce
l'allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del
rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che
costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di
interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel
documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.
39
Art. 3. Codici degli uffici 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva
alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio
e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), istituito all'articolo 11 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in
tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture
elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini,
l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede
ad assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2,
riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture
elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito
www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture
elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente
regolamento.
Art. 4. Misure di supporto per le piccole e medie imprese 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul
proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it,
alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle
amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in
tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di
interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il
detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce
l'allegato E del presente regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e
sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a
disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto
per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione
elettronica.
Art. 5. Intermediari 1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti,
di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della
fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente
emittente la fattura nei confronti delle PA.
40
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei
confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle
amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla
base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene
per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente
regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni
del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle
stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1,
comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni
anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2decorrono
dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da
quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1
comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione
degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e
successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle
fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già
trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle
entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui
all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi
di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi
indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma
41
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da
tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne
costituiscono sua parte integrante.
Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA
SOMMARIO 1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI
3.1 Cedente/Prestatore
3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore
3.3 Cessionario/Committente
3.4 Soggetto Emittente
3.5 Dati Generali
3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
4.1 Trasmittente
4.2 Destinatario
5. INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO
PASSIVO
5.1 Ordine Acquisto
5.2 Contratto
5.3 Ricezione
5.4 Fatture Collegate
5.5 Cassa Previdenziale
6. ALTRE INFORMAZIONI
6.1 Trasmittente
6.2 Cedente/Prestatore
6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore
6.4 Cessionario/Committente
6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente
6.6 Dati Generali
6.7 Beni/Servizi
6.8 Pagamento
6.9 Allegati
1. PREMESSA
42
Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura
elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere
rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non
contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità
che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche
informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del
Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle
Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture
competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia
digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad
eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative.
"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di
una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European
Pubblic Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente
saranno usati a livello comunitario.
In particolare:
- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato
SdI;
- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati
presenti nel formato SdI ed assenti nel core UBL 2.0;
- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal
gruppo di progetto a settembre 2009."
2. CONTENUTO INFORMATIVO a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da
riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali. Ad integrazione, tenuto
conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto
della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:
b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della
fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di
ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi
gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per
esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche
43
dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati,
ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.
3. INFORMAZIONI FISCALI Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.
3.1 CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici
Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai
fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde
al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli
altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità
del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il
codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non
fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi
Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi
di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la
valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo
Denominazione.
Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare
nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone
anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del
campo Denominazione.
Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.
Dati Sede
Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere
valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo
precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1
alpha-2 code.
Dati Stabile Organizzazione
I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il
cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione
oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio
44
nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia.
Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del
bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo
precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Dati Iscrizione R.E.A.
Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo
dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice
civile.
Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle
Imprese presso il quale è registrata la società.
Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel
Registro delle Imprese.
Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente
versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo
campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL).
Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a
responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico
socio o di più soci.
Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione
oppure no.
3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al
rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante
fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi
di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a
quella dei campi Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare
nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone
anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del
campo Denominazione.
Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo
presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a
quella del campo Denominazione.
45
3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al
cessionario/committente;
Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria
al cessionario/committente;
Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde
alla struttura destinataria della fattura).
Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000,
dell'ubicazione dell'utenza
Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con
il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo
precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
3.4 SOGGETTO EMITTENTE è presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal
cedente/prestatore.
Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da
parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del
cedente/prestatore.
3.5 DATI GENERALI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni
fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione
(fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .).
Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa
secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.
Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.
Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone
giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione.
Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se
valorizzato il campo Tipo Ritenuta.
Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta
46
d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.
Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice
corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da
valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo
Ritenuta valorizzato).
Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in
cui sia prevista l'imposta di bollo.
Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato
il campo Numero Bollo.
Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale
di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente.
Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista
per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo
Cassa Previdenziale.
Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di
previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il
campo Tipo Cassa Previdenziale.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel
caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.
Dati Ddt (documento di trasporto)
Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura,
casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni
documento di trasporto. Numero DDT: numero del Documento di
Trasporto.
Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato
ISO 8601:2004).
Normativa Di Riferimento
Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da
indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in
luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad
emettere autofattura.
Fattura Principale è presente nei casi di fatture per operazioni accessorie,
emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di
registrazione e pagamento IVA.
Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni,
da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le
operazioni accessorie.
Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
47
3.6 BENI/SERVIZI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni
fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio
riportata sul documento.
Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di
cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa
accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.
Descrizione: natura e qualità del bene/servizio oggetto della
cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente
documento emesso a titolo di anticipo/acconto.
Quantità: numero di unità cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei
casi in cui la prestazione non sia quantificabile.
Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità.
Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce
l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce
l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore
normale".
Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).
Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale
sconto.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla
cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere
valorizzato a zero.
Riepilogo Aliquota è presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco
Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se
presenti spese accessorie
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).
Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare
nei casi di aliquota IVA ridotta.
Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es.
imballaggi etc.) qualora presenti.
Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota.
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora
presente.
Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul
relativo imponibile.
48
Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA
(differita o immediata).
Altri Dati Di Riepilogo
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra
quelle imponibili.
Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura.
Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al
campo Natura.
Dati Su Veicoli
Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto
nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del
1993.
Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto
nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o
volate del mezzo di trasporto.
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente
paragrafo 2 b):
4.1 TRASMITTENTE Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente:
corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non
residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del
paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice
del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente
attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.
Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura
informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica.
4.2 DESTINATARIO Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente
all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del
presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione
deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del
presente Regolamento.
49
5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI
CICLO PASSIVO Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa
dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente
paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è
fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla
dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni
fattura del lotto.
5.1 ORDINE ACQUISTO Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato
dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item);
nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo
non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto
indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno
dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nel
campi Riferimento Numero Linea.
5.2 CONTRATTO Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto
del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre
campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso
in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere
valorizzato.
Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel
campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno
50
del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi
Riferimento Numero Linea.
5.3 RICEZIONE Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre
campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso
in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve
essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel
campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione)
all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel
campi Riferimento Numero Linea.
5.4 FATTURE COLLEGATE Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata
dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item);
nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo
non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo
quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata)
all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto
indicato nel campi Riferimento Numero Linea.
5.5 CASSA PREVIDENZIALE Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.
Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa
previdenziale per singola aliquota.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra
quelle imponibili.
51
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo
- contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile
all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico).
6. ALTRE INFORMAZIONI Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in
fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del
soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).
6.1 TRASMITTENTE Contatti trasmittente
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.
Email: indirizzo di posta elettronica.
6.2 CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici
Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe
Tributaria.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.
In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei
rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.
Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il
cedente/prestatore.
Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.
Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.
Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Contatti
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.
Fax: numero di fax del cedente/prestatore.
Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.
Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente
nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.
6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria
del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.
52
In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei
rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.
In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici
nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione
Europea.
6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al
codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa
riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di
residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese
assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo
intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica
(alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).
Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di
persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo
Denominazione).
Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si
tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo
Denominazione).
Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.
CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and
Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In
vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei
rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
6.6 DATI GENERALI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni
fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a
debito del cessionario/committente.
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora
presente.
Causale: descrizione della causale del documento.
53
Dati Convenzione
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai
tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel
caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non
deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato
nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione)
all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato
nel campi Riferimento Numero Linea.
Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate
Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate
al documento in oggetto.
Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della
convenzione collegata alla fattura.
Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).
Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara
pubblica (Codice Identificativo Gara).
Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)
Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.
Dati Ddt (Documento Di Trasporto)
Causale Trasporto: causale del trasporto.
Vettore: vettore del trasporto.
Numero Colli: numero dei colli trasportati.
Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Peso: peso della merce trasportata.
Unita Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata.
Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.
Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).
Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa.
CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.
54
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1
alpha-2 code.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio
della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi
NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si
riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
6.7 BENI/SERVIZI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni
fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.
Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di
classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common
Procurement Vocabulary).
Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel
sistema informativo doganale AIDA.
Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una
cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra
quelle imponibili.
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo
utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione
destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico .).
6.8 PAGAMENTO Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni
fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni
di pagamento.
Dettaglio Pagamento
Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile
se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)
Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.
Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini
di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a
partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento
Termini Pagamento.
55
Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.
Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di
pagamento che ne presuppongono l'indicazione).
Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di
pagamento di "contanti presso tesoreria".
Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di
pagamento di "contanti presso tesoreria".
Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di
modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".
Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di
pagamento di "contanti presso tesoreria".
Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare
il pagamento.
IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in
maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank
Account Number.)
ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).
CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).
BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).
Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento
anticipato.
Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento
anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per
pagamenti ritardati.
Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo
il formato ISO 8601:2004).
6.9 ALLEGATI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni
fattura del lotto.
Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi
identificativi:
Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.
Nome Attachment: il nome identificativo del documento.
Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo
utilizzato per la compressione dell'allegato.
Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.
Descrizione Attachment: la descrizione del documento.
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Allegato B - REGOLE TECNICHE
INDICE
1. PREMESSA
2. MODALITà DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITà DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO
RICEVENTE
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO
TRASMITTENTE
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE
NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
1. PREMESSA Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di
cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità
dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui
all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.
Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del
Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia
delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le
strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per
l'Italia digitale
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
57
Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fatt uraelettronica
per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la
trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del
presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento
informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto
con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche
tecnica, vigente in materia.
Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento
all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il
contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto
di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento
informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito
verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura
singola sia il lotto di fatture.
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle
fatture elettroniche attraverso il SdI.
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene
attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile
attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC
(Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate
su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo
FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti
e assicurano la sicurezza del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile
attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di
trasmissione utilizzabili.
58
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione
delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche)
tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per
l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO
RICEVENTE L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno
dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto
previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.
Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere
soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio
riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della
SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno
2008, e successive modificazioni.
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO
TRASMITTENTE Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere
soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti
che sono specifici dei singoli canali utilizzati.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare
la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via
preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un
rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere
tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio
2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"
- G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità
d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta
rispondono ai requisiti citati in precedenza.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare
un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su
SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi
al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le
modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in
precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
59
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare
un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente
identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un
protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo
rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche
tecniche.
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:
- il fornitore;
- il SdI;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).
I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:
- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al
paragrafo 2;
- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di
questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura
predisposta;
- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI
per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL
SISTEMA DI INTERSCAMBIO La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede,
quali attori coinvolti:
- il SdI;
- il soggetto destinatario;
- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).
Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente
di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le
modalità di cui al paragrafo 3.
Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del
destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo
esplicativo al mittente.
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE
NOTIFICHE Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono
dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della rasmissione. Questi
messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono
60
la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o
notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta
l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione
delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa
sull'invio di ricevute e notifiche.
La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:
- il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un
identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5;
- in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al
soggetto trasmittente;
- nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica
al destinatario;
- nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto
trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al
destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una
notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il
destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del
problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con
l'invio;
- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente
a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione
della fattura elettronica;
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato
XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.
Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:
61
62
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie
di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.
Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui e' circoscritta, si
configura come:
- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase
elaborativa;
- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose
attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di
rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo
fatturazione-pagamento.
Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e
genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene
inoltrato al destinatario della fattura.
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;
- integrità del documento;
- autenticità e validità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato
A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;
- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazionidefinite
nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;
I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle
specifiche tecniche.
Allegati C, D, E (omissis)
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Decreto interministeriale 9 settembre 2014
Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del
fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito d.lgs. n. 81 del
2008;
VISTO in particolare, l'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale
dispone che: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h),
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e
del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi"
VISTO l'articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, il quale dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per
la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi
obblighi";
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle riunioni del 25
settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 20 14;
64
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 12 giugno 2014;
CONSIDERATO che è necessario individuare modelli semplificati di
riferimento per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), di seguito POS, del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, di seguito PSC e del
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81
del 2008, come disposto dall'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008;
CONSIDERATO che è necessario individuare un modello semplificato di
riferimento per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, di seguito
PSS, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163;
DECRETA
Articolo 1
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello
semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.
Articolo 2
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC
utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.
Articolo 3
1 Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n.
163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS
utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.
Articolo 4
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo
dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al
presente decreto.
Articolo 5
1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
65
dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della
applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone
eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI:
allegato I - POS
allegato II - PSC
allegato III - PSS
allegato IV - Fascicolo dell'opera
66
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2015.
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:
"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e
del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di
autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di
area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei
vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti
di ricerca.
67
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al
fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa
attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima
Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015,
sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se
eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in
495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "è prorogato al 30 giugno 2015".
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili
professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al
primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 giugno 2015».
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al
relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico
Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.
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Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti:
"Entro il 28 febbraio 2015";
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "1° luglio 2015".
Art. 3. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e le parole: "1° luglio 2015"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2016" e "1°
gennaio 2017".
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi successivi alla
prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2015" e le
parole: "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2015".
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre
2015".
Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:
"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2015".
3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2015".
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5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a
provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di
impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili,
può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e
comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al
31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-
bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con
specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma
74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di
euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge,
alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di
sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti
di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione
Campania per l'anno 2015.
Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali
1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono
apportate le seguenti modificazioni:
70
a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2015".
2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole:
"30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015".
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le
seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le
seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio
2015";
c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è
prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole:
"Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
marzo 2015".
Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 giugno 2015".
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
71
a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2016";
b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2017";
c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015";
d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2018";
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2016";
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle
seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle
seguenti: ",2014 e 2015";
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti:
", 2014 e 2015".
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
1° gennaio 2016".
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
"fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " fino
alla data del 31 dicembre 2015".
Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole:
"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";
b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e
cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015".
72
3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo
periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015".
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma
3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata
al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2015".
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".
Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo
prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è
prorogato al 30 giugno 2015.
73
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 28 febbraio 2015".
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei
registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune
modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a
9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al
SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal
1° febbraio 2015». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2015».
Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole:
"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della
disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
74
successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni
2013, 2014 e 2015".
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
"per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2012, 2013, 2014 e 2015".
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
"fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2014".
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre
2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo
precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30
settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini
dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale
compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto
dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014,
2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015»
75
sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e
relativo bilancio pluriennale».
12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli
obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. Per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società
controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito
del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di
euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al
10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".
Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il
riferimento all'anno: "2014" è sostituito dal seguente: "2015".
2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1,
comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive
modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino,
in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o
danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144,
come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Art. 12. Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti
rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali
1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro
nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
76
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 13. Federazioni sportive nazionali
1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive
nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle
norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a
carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Art. 14. Proroga contratti affidamento di servizi
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e
seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità
delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il
31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le
politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri
per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri
relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi
strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle
Regioni interessate.
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
77
LAVORI PUBBLICI - 204
Consiglio di Stato, sezione terza, 15 settembre 2014, n. 4698
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da:
Svas Biosana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. L.M.D., L.T., con
domicilio eletto presso ...
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentato e difeso
dall'avv. A.R., con domicilio eletto presso ...
nei confronti di
Fater Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S.A.R., L.R., con domicilio
eletto presso ...
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO
CALABRIA, n. 00014/2014, resa tra le parti, concernente affidamento
fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e
successivo servizio post-vendita;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell‟Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria e di Fater S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il Cons.
Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati D., T., R. e R.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La A.S.P. di Reggio Calabria, con deliberazione n. 23/2011, aveva indetto
una procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti di cui
all‟elenco 2 del d.m. 332/1999 presso il domicilio dell‟assistito e per il
successivo servizio post-vendita, per un periodo di quattro anni con opzione
di proroga per altri tre, ed un importo stimato di 12 milioni di euro.
2. Era prevista l‟aggiudicazione con il criterio dell‟offerta economicamente
più vantaggiosa (50 punti alla qualità e 50 al prezzo).
78
Per la valutazione della qualità, l‟art. 5 del capitolato tecnico prevedeva
dieci “criteri” (parametri), articolati in sub-criteri, con indicazione dei
punteggi attribuibili a ciascuno di questi ultimi (in alcuni casi era previsto
un range –campo di variabilità - con estensione massima di punteggio da 0 a
4; in altri casi era previsto un punteggio fisso correlato all‟esistenza di un
elemento nell‟offerta).
Per l‟attribuzione dei punteggi (all‟interno del range fissato per ciascun
sottoparametro), l‟art. 6.2.2. del disciplinare di gara stabiliva un sistema
differenziato, prevedendo che:
- per “quei parametri per i quali la performance da misurare è espressa con
un valore numerico, si procederà all‟assegnazione dei punteggi attribuibili
mediante applicazione di una proporzione matematica …”;
- per “quei parametri per i quali, a giudizio della Commissione, non è
applicabile il precedente metodo matematico, si attribuirà un punteggio
pesato in funzione dell‟importanza del parametro. Si utilizzeranno tre
giudizi da attribuire ai singoli sub-criteri oggetto di valutazione; …” (vale a
dire: “ottimo”, con attribuzione del 100% del punteggio massimo previsto,
“adeguato”, con attribuzione del 50% del punteggio, ed “inadeguato”, con
lo 0%, cioè nessun punteggio).
Per la componente qualitativa dell‟offerta era anche stabilito un minimo di
26 punti ai fini dell‟ammissione alla fase successiva.
3. Pervenivano tre offerte, da parte delle società Santex, Svas Biosana e
Fater.
4. Su richiesta di parere della Svas Biosana l‟A.V.C.P., ex art. 6, comma 7,
lettera n), del Codice dei contratti pubblici (richiesta che, peraltro,
riguardava un diverso profilo di illegittimità, ritenuto infondato), l‟A.V.C.P.
segnalava che l‟A.S.P., in violazione dell‟art. 83, comma 3, aveva omesso di
indicare come graduare i punteggi per i sub-criteri di cui alle lettere c), d),
g), h) ed i), dell‟art. 5, comma 2, del capitolato tecnico (parere n. 11 in data
8 febbraio 2013).
Secondo l‟Autorità, l‟A.S.P., pur specificando i sub-criteri ed il punteggio
massimo e minimo da attribuire loro, “ha poi mancato di indicare come
graduare simili punteggi per i sub-criteri di cui alle lettere …” predette; e,
rilevando (mediante il richiamo delle Linee Guida per l‟applicazione
dell‟offerta economicamente più vantaggiosa nell‟ambito dei contratti di
servizi e forniture, di cui alla determinazione n. 7 in data 24 novembre
2011) come “per ogni criterio o sub-criterio, occorra predisporre una
griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali,
qualora sia presente nell‟offerta, si farà corrispondere un prefissato valore
del coefficiente stabilito tra zero e uno”, ha concluso che, nel caso di specie
“la stazione appaltante, in relazione ai sub-criteri precedentemente indicati,
79
ha omesso di predisporre la suddetta griglia e, conseguentemente, la lex
specialis ha finito per rimettere alla commissione di gara una competenza
che il legislatore attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante”.
5. L‟A.S.P. di Reggio Calabria (con nota del r.u.p. prot. 1275 in data 12
marzo 2012) replicava che per detti criteri non era prevista griglia e
l‟attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in base all‟art. 6.2.2. del
disciplinare. Ma l‟A.V.C.P. (con nota prot. 42753 in data 4 maggio 2012)
confermava il proprio parere.
6. Con deliberazione n. 341 in data 3 luglio 2012, l‟A.S.P. ha provveduto ad
elaborare una griglia per i predetti criteri, precisando i punteggi da attribuire
a ciascuno dei giudizi (come esposto: “ottimo”, “adeguato” e “inadeguato”)
previsti dall‟art. 6.2.2. del disciplinare, nelle proporzioni altresì ivi stabilite
(100, 50 e 0 %).
La griglia, pertanto, si presenta come sostanzialmente esplicativa di quanto
previsto originariamente, in quanto ritenuto dalla A.S.P. sufficiente a
garantire una valutazione conforme a legge.
Con note prot. 3276-3278 in data 3 luglio 2012, l‟A.S.P. ha invitato i
concorrenti a confermare, in relazione alla modifica, la validità delle offerte
presentate per ulteriori 120 giorni.
La Santex non ha riscontrato la richiesta ed è stata esclusa.
7. La Commissione di gara ha effettuato le verifiche e valutazioni sulle
offerte tecniche, anche avvalendosi del Laboratorio Chimico Merceologico
(Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli) e di una commissione tecnica
aziendale.
8. Con verbale n. 16 in data 29 gennaio 2013, la Commissione ha disposto
l‟esclusione di Svas Biosana, a causa della non conformità dei prodotti
relativamente ad alcuni ausili per bambini, nonché del conseguimento di un
punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima (20,9241 < 26).
Con verbale n. 17 in data 6 febbraio 2013, è stata confermata l‟esclusione ed
è stata disposta l‟aggiudicazione provvisoria alla Fater.
9. Il Laboratorio di Napoli ha poi rettificato il risultato dei rapporti delle
prove di conformità ex d.m. 332/1999 , correggendo un errore materiale ed
un errore di calcolo.
La Commissione, con verbale n. 18 in data 27 febbraio 2013, ne ha preso
atto ed ha assegnato a Svas Biosana il nuovo punteggio di 25,1962,
comunque sotto la soglia minima, ed ha conseguentemente confermato
l‟aggiudicazione provvisoria.
10. Svas Biosana ha impugnato l‟esclusione, unitamente alla lex specialis ed
ai verbali della Commissione di gara nn. 1-17 (precisando di ignorare il
contenuto del n. 17), dinanzi al TAR della Calabria.
Il TAR, con la sentenza appellata (Reggio Calabria, n. 14/2014), ha:
80
- ritenuto infondata l‟eccezione di inammissibilità sollevata dalla A.S.P.
resistente, escludendo che vi fosse un onere di autonoma e tempestiva
impugnazione del bando, posto che le disposizioni che individuano i criteri
di valutazione dell‟offerta non hanno carattere escludente, non precludendo
la partecipazione, e divengono lesive solo a seguito dell‟esclusione del
concorrente dalla gara;
- ritenuto infondata l‟eccezione di inammissibilità sollevata dalla
controinteressata Fater, escludendo che vi fosse stata acquiescenza alla
deliberazione n. 341/2012, dato che nel verbale n. 2 in data 2 luglio 2012 il
procuratore della ricorrente si è riservato ogni azione al riguardo;
- dichiarato improcedibile il ricorso, per omessa impugnazione delle ultime
determinazioni assunte dalla Commissione di gara in ordine al punteggio
assegnato all‟offerta della ricorrente, e segnatamente del verbale n. 18,
succitato, e del verbale n. 19 in data 5 marzo 2013 (acquisito agli atti del
giudizio solo con la produzione dell‟A.S.P. in data 3 ottobre 2013), relativo
alla seduta pubblica nella quale era stato comunicato il nuovo punteggio
derivante dalla rettifica ed il procuratore della Svas Biosana aveva formulato
articolati rilievi critici.
Secondo il TAR, si tratta di provvedimenti, tutti conosciuti dalla ricorrente
contestualmente alla loro adozione, direttamente lesivi e non meramente
confermativi, la cui mancata impugnazione rende pertanto improcedibile il
ricorso.
Non varrebbe, in contrario, sostenere che, anche in caso di impugnazione
del verbale n. 18 e del nuovo punteggio, le censure sarebbero state le stesse,
in quanto dirette ad ottenere la rinnovazione della procedura e non
l‟aggiudicazione, in forza dell‟erroneità ed insufficienza dei criteri di
valutazione, perché in tale ipotesi vi sarebbe stato l‟onere di impugnare
immediatamente il bando. Né avrebbe senso invocare il mero interesse
strumentale alla ripetizione della gara, poiché non è dato comprendere come
tale interesse si atteggi concretamente, considerato anche che la ricorrente è
aggiudicataria della gara per forniture analoghe indetta dalla SUAP (cfr.
determinazione n. 8086 in data 6 giugno 2012) che avrebbe dovuto
eventualmente bandire la gara in luogo dell‟A.S.P..
11. Appella la Svas Biosana.
Quanto alla pronuncia di improcedibilità, deduce che:
1) con il verbale n. 18 la Commissione ha semplicemente preso atto della
correzione di errori da parte del Laboratorio della C.C.I.A.A. di Napoli,
senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria o nuova valutazione e
senza esercitare un potere discrezionale; pertanto, si configura come attività
meramente confermativa (c.d. conferma impropria) degli atti precedenti, che
non necessitava di specifica impugnazione;
81
2) i vizi procedurali e sostanziali sollevati da Svas, in quanto riferiti
all‟effettivo processo valutativo e decisionale (e non all‟errata corrige),
sono tali da configurare la tempestiva impugnazione dell‟intera procedura di
gara, con conseguente interesse strumentale al ricorso, tendente ad ottenere
non l‟aggiudicazione, ma una nuova possibilità di conseguirla attraverso la
partecipazione ad una nuova gara;
3) la sentenza viola gli artt. 30 e 34, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., in
quanto l‟interesse azionato riguardava non solo l‟esecuzione in forma
specifica, ma anche il risarcimento per equivalente patrimoniale, e sotto
quest‟ultimo profilo permarrebbe anche a fronte di un ipotetico “nuovo
assetto di interessi” conseguente ai verbali n. 18 e n. 19.
Ripropone poi le censure non esaminate dal TAR:
4) è mancata la predisposizione della necessaria griglia per la valutazione,
com‟era stato invano segnalato dall‟A.V.C.P., per i sub criteri di cui alle
lettere c), d), g), h) ed i) – in relazione ai quali la ricorrente ha ottenuto solo
4,5 punti su 20 di possibile assegnazione;
5) la deliberazione n. 341/2012 è illegittima poiché introduce
surrettiziamente, solo dopo la ricezione delle offerte, elementi che avrebbero
dovuto essere specificati nella legge di gara;
6) per il suddetto criterio sub c) dell‟art. 5, comma 2, del capitolato –
concernente gli ausili riconducibili ed alternativi, in relazione al quale era
necessario valutare “parametri per i quali la performance da misurare è
espressa con un valore numerico” (sotto il profilo del tetto massimo di
“referenze” previsto per ogni tipo di prodotto), ai sensi dell‟art. 6.2.2. del
disciplinare, la Commissione, anziché applicare una proporzione
matematica, ha invece proceduto a formulare un generico, aleatorio ed
immotivato giudizio di ottimo/adeguato/inadeguato, e la Svas Biosana ha
ottenuto 0 punti, invece degli 1,5 spettanti;
7) alcune attribuzioni di punteggi sono irragionevoli:
- per il suddetto criterio a) – concernente la descrizione prodotti/valutazione
dei parametri di cui al d.m. 332/1999 – le risultanze delle singole prove sono
state ponderate (cfr. verbale n. 14), erroneamente, rispetto a tutti i 22 ausili
richiesti, anziché ai soli 14 che possono essere sottoposti alle prove di cui al
nomenclatore (di cui al d.m. predetto);
- per il criterio g) – concernente il servizio successivo alla vendita e
l‟assistenza tecnica – la Svas ha ottenuto solo 0,25 punti su 6, perché
(verbale n. 12) il progetto sarebbe riferito ad un software “destinato
specificamente all‟erogazione del servizio da parte di unità distrettuali di
diabetologia”; ma così non è, la lex specialis non richiedeva un software
destinato esclusivamente agli ausili per incontinenza, ed il software SAD è
82
ampiamente utilizzato anche per gli ausili per incontinenza, anche da Svas
ed in favore degli assistiti dell‟A.S.P. di Reggio Calabria;
8) è illegittima l‟esclusione della Svas per prodotti ritenuti, erroneamente,
non conformi (e che, in quanto tali, non hanno ottenuto punteggio):
- per il pannolone mutandina assorbente per bambini, non sarebbe stata
presentata documentazione sulle caratteristiche richieste, e per i diversi
formati offerti sarebbe stata superata la soglia di tolleranza della misura, pari
a +/- 1 Kg (verbale n. 6); ma ciò non risponde al vero, in quanto le schede
tecniche presentate indicano le dimensioni e la capacità di assorbimento, e
sono quindi conformi a quanto richiesto, mentre la dizione “Misura … Kg”,
sta ad indicare il formato (taglia) dei pannolini da offrire, distinguendolo in
medium, large, extralarge e XXL, e dunque il riferimento al peso è solo
convenzionalmente utilizzato per indicare il formato;
- per la mutandina elasticizzata riutilizzabile, mancherebbe l‟indicazione del
giro gamba, e sono indicati solo altezza e larghezza; ma in nessuna parte è
prescritto un simile obbligo, né è mai stato richiesto in altra gara in Italia.
12. La A.S.P. di Reggio Calabria controdeduce sull‟appello principale,
soprattutto introducendo elementi di valutazione in ordine ai profili di
ritenuta non adeguatezza dell‟offerta della Svas Biosana.
13. La Fater propone appello incidentale, insistendo sulla tardività del
ricorso introduttivo di Svas Biosana, ed in particolare sottolineando le
peculiarità del caso rispetto ai principi espressi da A.P. nn. 1/2003 e 8/2013,
e la non esauriente risposta che detto orientamento dà alle problematiche
sottese all‟onere di immediata impugnazione della lex specialis.
Inoltre, controdeduce analiticamente sull‟appello principale.
14. Entrambi le parti private hanno depositato memorie di replica,
puntualizzando le rispettive difese.
15. Per quanto concerne il ricorso incidentale della Fater, come esposto
incentrato sulla tardiva impugnazione della lex specialis, il Collegio non
ravvisa motivi per discostarsi dall‟orientamento prevalente della
giurisprudenza in tema di presupposti e limiti dell‟onere di immediata
impugnazione (formatasi sulla scia di Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n.
1).
L'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della
contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione,
che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive,
ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del
tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura
concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate
insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce
la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal
83
provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione
soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma
non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di
un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l‟astratta e
potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito
negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in
una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può
derivare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3203; 8 aprile
2014, n. 1665).
Ciò che appare decisivo, ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata
impugnazione, è non soltanto il fatto che le clausole della lex specialis
manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le
stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di
partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate,
preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e,
perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse
sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara (cfr., da
ultimo, Cons. Stato, III 3 marzo 2014, n. 959; V, 24 ottobre 2013, n. 5155).
Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.
16. Riguardo al ricorso principale di Svas Biosana, il Collegio non
condivide la valutazione di improcedibilità del ricorso di primo grado
operata dal TAR.
Risulta che nella gara in questione non sia ancora intervenuta
l‟aggiudicazione definitiva.
L‟impugnazione si è arrestata al verbale n. 17, contenente la conferma
dell‟esclusione di Svas Biosana (già disposta col verbale n. 16) e
l‟aggiudicazione provvisoria, e non è stata estesa ai verbali n. 18 e n. 19.
Occorre sottolineare che, con il verbale n. 18, la Commissione ha proceduto,
sulla base delle comunicazioni del Laboratorio della C.C.I.A.A. di Napoli,
ad una rettifica di un‟omissione (nei certificati: omesso riscontro
dell‟esistenza negli ausili offerti da Svas Biosana di un sistema di
dermoprotezione – crema emolliente; cfr. nota del Laboratorio in data 15
febbraio 2013) e di un errore di calcolo (nei rapporti nn. 4114 e 4115: errori
di moltiplicazione; cfr. nota del Laboratorio prot. 81R in data 22 febbraio
2013); gli errori erano stati evidenziati dalla Svas Biosana in data 18
febbraio 2013.
Deve ritenersi che, in tal modo, la Commissione non abbia dato corso ad
alcuna ulteriore attività istruttoria o nuova valutazione tecnico discrezionale,
non apparendo tali il semplice recepimento di una correzione di errori
materiali, o, al più, di una rettifica di calcolo matematico.
84
Secondo la giurisprudenza, la non necessità d'impugnazione dell‟atto finale,
quando sia stato già contestato quello preparatorio, sussiste solo quando tra i
due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata,
diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile
conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome
valutazioni di interessi da parte dei soggetti a ciò preposti; diversamente,
quando l'atto finale, pur partecipando alla medesima sequenza
procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce
conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori
valutazioni di interessi, l‟immediata impugnazione dell‟atto preparatorio
non fa venir meno la necessità d'impugnare l‟atto finale (cfr., da ultimo,
Cons. Stato, V, 20 dicembre 2013, n. 6131; IV, 26 novembre 2013, n.
5621).
Pertanto, al fine di motivare la non necessità di una specifica impugnazione
dei verbali n. 18 e n. 19, può anche utilizzarsi la categoria dell‟atto
meramente confermativo (categoria nata per delimitare i casi in cui, di
fronte ad un‟istanza di riesame, un nuovo atto dell‟Amministrazione non
rimette il destinatario in termini ai fini dell‟impugnazione), in
contrapposizione a quella dell‟atto confermativo, così come ha fatto il TAR
(anche se per giungere a conclusioni opposte). Ma ciò che conta,
sostanzialmente, è che il verbale n. 18 (al pari del verbale n. 19, che, come
sopra esposto, si limita a comunicare attività precedenti e a raccogliere le
relative contestazioni del concorrente) risulta strettamente consequenziale e
privo di valenza decisionale autonoma rispetto al verbale precedente.
Tant‟è vero che, nell‟ipotesi di un‟estensione dell‟impugnazione agli ultimi
verbali della Commissione, la riproduzione delle stesse identiche censure da
parte della ricorrente sarebbe stata dovuta, prima ancora che alla natura
dell‟interesse azionato, alla circostanza che l‟ulteriore attività della
Commissione nulla aveva aggiunto alla lesione della situazione della
ricorrente.
17. Occorre quindi esaminare le censure rivolte avverso i criteri di
valutazione, e le valutazioni stesse, risultate assorbite in primo grado a
seguito della decisione in rito.
18. Si può partire dalle valutazioni di non conformità dell‟offerta Svas
Biosana.
Non è superfluo precisare che conseguenza diretta del giudizio di non
conformità è stata la non attribuzione dei punteggi corrispondenti ai relativi
criteri, mentre l‟esclusione (sebbene motivata dalla Commissione nel
verbale n. 17 anche con riferimento alle non conformità) sembra essere
sostanzialmente dovuta alla insufficienza rispetto alla soglia del punteggio
complessivo di tutti i criteri qualitativi.
85
L‟appellante principale ha lamentato, in relazione al prodotto pannolone
mutandina assorbente per bambini, di aver presentato – contrariamente a
quanto ritenuto dalla Commissione - una documentazione completa e
conforme a quanto richiesto; e, in relazione al prodotto mutandina
elasticizzata riutilizzabile, che l‟indicazione del giro gamba, effettivamente
mancante, non sarebbe stato espressamente richiesto dalla lex specialis (così
come in alcuna altra gara per prodotti analoghi).
Per il primo tipo di prodotto, le parti resistenti hanno sottolineato come Svas
Biosana, pur presentando le schede tecniche relative alle caratteristiche dei
pannolini per bambini nelle varie taglie, ha però omesso di autocertificare, o
comunque di indicare specificatamente i parametri relativi alle “prove di
velocità di assorbimento”, alla “capacità specifica di assorbimento” ed al
“rewitting” (ritorno del bagnato), di cui era onerata, non essendo previste al
riguardo prove di laboratorio (così come precisato a pag. 6 del capitolato di
gara, ed oggetto dei chiarimenti n. 6 e n. 13 di cui alla nota prot. 4855 in
data 13 ottobre 2011). In tal modo, non consentendo alla Commissione di
valutare la conformità ai tre parametri stabiliti.
Tali rilievi non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante.
Inoltre, la A.S.P. ribadisce che i pannolini offerti, per le taglie 9/18, 11/22 e
18/30 Kg, non rispondono alla soglia di tolleranza massima richiesta, e, per
esplicitare la valenza sostanziale di tale difformità, aggiunge che i pannolini
non sono dotati di un sistema di chiusura estensibile o altro sistema
equivalente, e pertanto la loro vestibilità risulta non adeguata alle
caratteristiche fisiche di soggetti aventi peso corporeo diverso (nel primo e
terzo caso inferiore, nel secondo superiore) da quello stabilito nella lex
specialis (che prevede taglie riferite, oltre che a 4/9 Kg, a 7/18, 11/25 e
15/30 Kg).
Anche tali rilievi non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante. E, ad
avviso del Collegio, per superarli, non sembra sufficiente affermare (come
ha fatto l‟appellante) che i pannolini offerti coprano l‟intera gamma di
formati/taglie considerati (da 4 30 Kg), posto che il criterio di valutazione di
cui alla lettera a) indicava specifiche fasce di peso, ed una soglia di
tolleranza rispetto a ciascuna di esse.
Per il secondo tipo di prodotto, le mutandine elasticizzate, le parti resistenti
hanno sottolineato che la mutandina è collegata ai pannoloni sagomati, e di
conseguenza ciascuna misura di mutandina deve essere allineata come
dimensione alle diverse (quattro: extra, grande, media e piccola) dimensioni
dei pannoloni da supportare; infatti, è il capitolato di gara a precisare che
l‟indumento deve essere “idoneo ad aderire tra le gambe e la parte
inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 2, 12, 124)” e “idoneo ad essere
86
indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone
rettangolare”.
Anche tali rilievi, che sembrano giustificare la necessità dell‟indicazione del
giro gamba, non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante.
Pertanto, deve ritenersi che le censure dell‟appellante non colgano nel
segno.
19. Non diversa è la conclusione che discende dall‟esame delle censure
concernenti la definizione e configurazione dei criteri di valutazione.
Anzitutto, va precisato che la deliberazione n. 341/2012 non ha introdotto
nuovi elementi, che avrebbero dovuto essere specificati nella legge di gara
prima della presentazione delle offerte.
Infatti, come esposto, il provvedimento appare sostanzialmente
confermativo di quanto già stabilito ed oggetto di critiche da parte
dell‟A.V.C.P.. In ogni caso, l‟A.S.P. ha chiesto ai concorrenti di confermare
la validità delle offerte presentate, e pertanto l‟appellante, qualora avesse
ravvisato una modifica surrettizia della lex specialis, avrebbe potuto
contestarlo all‟A.S.P. e non confermare l‟offerta (così come ha fatto il terzo
concorrente), impugnando i conseguenti provvedimenti.
Quanto al parere espresso dalla A.V.C.P. sulla insufficienza dei criteri di
valutazione di cui alle lettere c), d), g) h) ed i), dell‟art. 5 del capitolato, per
mancata predisposizione di una griglia adeguatamente selettiva – parere sul
quale viene ricalcato un motivo di ricorso – il Collegio ritiene che sia
eccessivamente limitativo.
Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è ferma nel richiedere, ai fini
della legittimità delle valutazioni delle offerte da parte della commissione di
gara espresse mediante attribuzione dei punteggi in forma soltanto
numerica, una adeguata articolazione – per specificità dei parametri e
limitatezza del range dei punteggi a ciascuno di essi attribuibili - dei criteri
di valutazione da parte della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una
puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti (cfr., da ultime, Cons.
Stato, III, 10 dicembre 2013, n. 5909; 18 ottobre 2013, n. 5060; 4 settembre
2013, n. 4431; 25 febbraio 2013, n. 1169).
Per valutare l‟idoneità, allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la
discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione, della
griglia prefissata, non può essere ritenuto adeguato (come sembra ritenere
l‟A.V.C.P.) soltanto un sistema binario, basato cioè su punteggi 0/1, o
comunque conseguenti ad accertamenti di inesistenza/esistenza di elementi
oggettivamente definiti. La stessa discrezionalità tecnica implica un margine
di apprezzamento, sindacabile sotto il profilo della logicità e rispondenza
alle regole tecniche ed ai fatti, ma non eliminabile. Quel che deve sussistere
è invece una griglia (e delle eventuali motivazioni) che rendano possibile
87
ricondurre l‟attribuzione dei punteggi alla griglia, con approssimazione
logica accettabile, e quindi sindacabile attraverso le diverse figure
dell‟eccesso di potere.
Nel caso in esame, i parametri (criteri e sub-criteri di valutazione) appaiono
sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un
range di punteggio limitato (la massima ampiezza, per quanto concerne i
criteri oggetto della censura in esame, va da 0 a 2 punti).
In ogni caso, una specifica motivazione dell‟attribuzione dei punteggi,
sintetica ma puntuale, è stata apposta dalla Commissione nelle schede
valutative per ogni criterio e sub-criterio.
Nel caso del criterio sub i) – “Numero verde e qualità dei mezzi di
comunicazione con Utenti e/o famigliari e/o assistiti”, articolato in due sub-
criteri, sembra addirittura da escludere in radice la stessa necessità di una
griglia, essendo prevista l‟attribuzione di 0,5 punti in presenza di un call
center per la gestione del servizio di consegna, e di altrettanti 0,5 punti per
la presenza di un call center per la gestione del servizio consumatori.
Anche le censure sulla intrinseca inidoneità dei criteri risultano pertanto
infondate.
20. Passando ad esaminare le censure riguardanti le modalità delle
valutazioni effettuate, Svas Biosana ha lamentato che, per il criterio sub a) –
“Descrizione prodotti/Valutazione dei parametri di cui d.m. 332 del
27.8.1999” – l‟attribuzione del punteggio (fino a 6 punti) andava rapportato
esclusivamente ai 14 prodotti che possono essere sottoposti alle prove di cui
al d.m. 332/1999 (vale a dire: velocità di assorbimento del liquido, cessione
del liquido, capacità di assorbimento del liquido), mentre invece (cfr.
verbale n. 14) le risultanze delle singole prove sono state erroneamente
ponderate (“indice di ponderazione %”) rispetto a tutti i 22 ausili richiesti
(comprese, ad esempio, le traverse).
La censura in appello risulta maggiormente argomentata, ma non
sostanzialmente diversa da quella proposta in primo grado, e quindi non
“nuova”.
Le parti resistenti hanno replicato che ai prodotti non sottoponibili alle
prove non sono stati applicati gli stessi criteri, ma invece quelli specifici
indicati a pag. 6 e 7 del capitolato tecnico. In particolare, per le traverse
salvamaterasso il capitolato ha preso in considerazione le superfici minime
del tampone indicate nel d.m. 332/1999 (25% per le traverse rimboccabili
80 x 180, e 75% per quelle non rimboccabili 60 x 90) ed ha previsto
l‟assegnazione di un punteggio in relazione alla superficie: 0, se inferiore al
minimo, 2, 4 e 6, a seconda dell‟estensione del tampone.
D‟altro canto, con i chiarimenti di cui alla nota prot. 4865 in data 13 ottobre
2011, al punto 11), era stato precisato che l‟attribuzione del punteggio per il
88
criterio in esame sarebbe stata riparametrata in base ai volumi previsti dalla
gara, con ciò intendendosi tutti i prodotti oggetto della procedura.
Il motivo di censura non può pertanto ritenersi fondato.
21. Con altra censura, si lamenta che, per il criterio sub c) dell‟art. 5, comma
2, del capitolato – “Ausili riconducibili ed alternativi di cui ai commi 5 e 6
del d.m. 332 del 27.8.1999 e riferimenti statistici Consip 2- d.G.R. Calabria
n. 69/2009 Ausili di altro marchio commerciale”, in relazione al quale, ai
sensi del succitato art. 6.2.2. del disciplinare di gara, si trattava di valutare
“parametri per i quali la performance da misurare è espressa con un valore
numerico”, la Commissione, anziché applicare una proporzione matematica,
abbia invece proceduto (cfr. verbale n. 10) a formulare un generico,
aleatorio ed immotivato giudizio di “ottimo/adeguato/inadeguato”.
Il criterio prevedeva anzitutto la presentazione di “schede tecniche e
documentazione illustrativa di ciascuna referenza offerta” e poi, per
ciascuna gamma di ausili, stabiliva che “Sarà valutata la qualità della
gamma degli ausili proposti tenendo conto che la ASP/RC ha
preliminarmente stabilito un tetto massimo di … referenze complessive per
l‟assegnazione del massimo punteggio”.
Ad avviso dell‟appellante, la previsione di un tetto massimo di “referenze”
per ogni tipo di prodotto - 10 referenze per la gamma ausili incontinenza
leggera e ausilio per uomo, 9 per la gamma ausili tipo pants, adulti e
bambini, e 3 per la gamma ausili a cintura – evidenzia che il criterio di
valutazione corretto sarebbe stato quello di proporzionalità alla consistenza
oggettiva del prodotto offerto, non quello discrezionale (ed opinabile).
La prospettazione sembra travisare la portata del criterio.
Nonostante la non perspicua formulazione, l‟interpretazione più logica è
quella secondo la quale il “tetto massimo” (numero) delle referenze (tipo di
prodotti) serviva a contingentare la varietà dei prodotti offerti per ciascuna
gamma (così razionalizzando le valutazioni), non a dimostrare la qualità dei
prodotti offerti o, comunque, ad individuare un parametro quantitativo per
l‟attribuzione dei punteggi, viceversa basata sulla valutazione delle schede
tecniche e della documentazione illustrativa.
Ciò è confermato dai giudizi apposti dalla Commissione, che ha ritenuto
inadeguata l‟offerta Svas Biosana per i primi due sub-criteri, in quanto
mancante di parte dei tipi di prodotti richiesti per le rispettive gamme.
La censura è pertanto infondata.
22. Infine, occorre esaminare la censura concernente l‟attribuzione
all‟offerta della Svas Biosana, per il criterio sub g) – “Servizio successivo
alla vendita e assistenza tecnica” – di soli 0,25 punti su 6 massimi
disponibili, perché (cfr. verbale n. 12) il progetto sarebbe riferito ad un
89
software “destinato specificamente all‟erogazione del servizio da parte di
unità distrettuali di Diabetologia”.
L‟appellante sostiene che ciò non risponde al vero, che comunque la lex
specialis non richiedeva un software destinato esclusivamente agli ausili per
incontinenza, e che il software SAD, offerto, è ampiamente utilizzato per le
forniture di ausili per incontinenti nell‟intero territorio del Distretto
Sanitario Tirrenico (rientrante nell‟ambito di competenza dell‟A.S.P. di
Reggio Calabria).
L‟A.S.P. eccepisce che la qualificazione riduttiva operata dalla
Commissione è stata causata dalla stessa presentazione del progetto da parte
dell‟appellante, da cui poteva evincersi una precisa limitazione per le sole
unità di diabetologia (pag. n. 6).
Il Collegio osserva che non è stato dimostrato che la lex specialis
richiedesse l‟offerta di un software elaborato specificamente, o comunque
destinato esclusivamente alla gestione del servizio relativo agli ausili per
incontinenza.
Osserva inoltre che nel progetto presentato da Svas Biosana (pag. 6 – doc. n.
15 della produzione documentale in primo grado della A.S.P., prot. 1191 in
data 23 marzo 2013), il sistema informativo integrato offerto viene
effettivamente presentato come “fruibile dall‟aggiudicatario per le parti
necessarie all‟erogazione del servizio e dagli operatori delle Unità
Operative Distrettuali di Diabetologia preposte al servizio” e si afferma che
l‟applicativo SAD/ SAD CRM “consentirà agli operatori delle Unità
Operative Distrettuali di Diabetologia di svolgere tutte quelle attività
necessarie a garantire il servizio di somministrazione ed assistenza post
vendita con la completa tracciabilità delle informazioni.” (pag. 6).
Tuttavia, tale improprio riferimento può essere spiegato come il frutto
dell‟utilizzazione, nella predisposizione dell‟offerta, di un documento
preesistente servito ad altri scopi (Svas non nega che sistema e programma
applicativo siano utilizzati per l‟erogazione di presidi per diabetici), ma non
qualifica necessariamente il contenuto e le funzionalità dei prodotti, che
risultano esposti analiticamente nelle (18) pagine del progetto, a quanto
sembra senza riferimenti vincolanti ad un particolare settore di utilizzazione;
ciò che, del resto, sembra compatibile con le caratteristiche di flessibilità dei
prodotti informatici. Mentre la Commissione non ha minimamente
considerato detti contenuto e funzionalità, per valutare se e in che misura
fossero rispondenti alle esigenze del servizio da appaltare.
In questa prospettiva, il Collegio ritiene plausibile la prospettazione
dell‟appellante, nel senso che la Commissione si sia soffermata sulla stampa
delle “maschere” esplicative del software (che riportavano richiami alla
diabetologia), senza valutare effettivamente il progetto “Servizio post
90
vendita e assistenza tecnica software proposto e caratteristiche tecniche”
presentato; mentre la funzionalità effettiva del software era agevolmente
riscontrabile sulla base della scheda tecnica descrittiva del prodotto, e
comunque avrebbe dovuto essere nota alla stazione appaltante in forza dei
rapporti in essere nell‟ambito di competenza.
Ciò stante, la Commissione avrebbe dovuto, quanto meno, assumere
chiarimenti, prima di procedere ad una valutazione ingiustificatamente
riduttiva.
Va osservato (anche se su tale aspetto le parti non si sono soffermate) che il
rilievo critico per la destinazione del software alle unità distrettuali di
Diabetologia è contenuto nelle note motivazionali che accompagnano sette
degli otto sub-criteri in cui si articola il criterio in questione. Mentre il
giudizio di “inadeguato” formulato per il sub-criterio residuo “Fatturazione
– modalità di ricerca – previsioni dei consumi – indici previsionali”, che ha
condotto a non attribuire punteggio a fronte dei 0,50 punti disponibili, è
motivato esclusivamente con rilievi critici di altro tipo, che non sono stati
oggetto di specifiche censure; pertanto, la non attribuzione di punteggio a
tale sub-criterio si sottrae alla censura in esame.
Riguardo ai sette sub-criteri rispetto ai quali il rilievo sulla destinazione del
software ha inciso sul giudizio e sull‟attribuzione del punteggio, per uno di
essi (“Conformità al D.Lgs. 196/2003 in materia di flusso dei dati”) il
giudizio è “adeguato” ed ha comportato l‟attribuzione di 0,25 punti su 0,50
disponibili, ed il rilievo critico è accompagnato da rilievi positivi. Per gli
altri, il giudizio è “inadeguato” e non è stato attribuito alcun punteggio a
fronte dei 5 punti complessivamente disponibili; in particolare, per quattro
sub-criteri (“Controllo della fornitura nelle varie fasi”, “Gestione
anagrafica dei dati, di prescrizione, del personale infermieristico,
anagrafica deposito, listini e codici, prospetti illustrativi”, “Modalità di
ricerca dei parametri prescrizionali e dello storico utente” e “Funzionalità
per l‟analisi dei dati e tecnologia proposta – Analisi quantitativa e statistica
pazienti, Analisi delle consegne effettuate – Analisi in quantità e valore dei
prodotti, Analisi della spesa, Indici di risparmio”) è stato formulato solo il
rilievo sulla destinazione del software; per altri due (“Scambievolezza dei
dati con altre forme di distribuzione capillare” e “Visualizzazione delle
bolle consegnate”) sono stati formulati anche ulteriori rilievi critici specifici
(in sintesi: dalla documentazione non si evincerebbe la possibilità di alcune
funzionalità attese dal sistema).
23. Esaminate tutte le censure, e ritenuta fondata soltanto quella che
denuncia una valutazione irragionevole e non adeguatamente motivata, in
relazione a sette dei sub-criteri contenuti nel criterio di cui alla lettera g),
dell‟art. 5 del capitolato, il Collegio sottolinea che a Svas Biosana, per
91
superare la soglia di sbarramento dell‟offerta qualitativa, sarebbe sufficiente
ottenere un maggior punteggio di soli 0,81 punti.
Tale incremento appare del tutto possibile, alla luce del maggior punteggio
disponibile per i sette sub-criteri in questione.
D‟altro canto, le parti non hanno fornito elementi di valutazione, utili ad
effettuare una sorta di prova di resistenza della graduatoria alla luce del
maggior punteggio potenzialmente attribuibile all‟offerta tecnica
dell‟appellante; né questi appaiono al Collegio altrimenti desumibili dagli
atti di gara, che non hanno considerato l‟offerta economica della Svas
Biosana.
Il Collegio deve perciò limitarsi a concludere che i vizi riscontrati hanno
impedito la valutazione dell‟offerta economica della Svas Biosana, e la
comparazione complessiva tra i punteggi delle offerte delle due imprese
rimaste in gara.
L‟appello principale di Svas Biosana deve pertanto essere accolto, con
annullamento dell‟esclusione dell‟appellante e dell‟aggiudicazione
provvisoria.
24. Considerate la natura e la complessità delle questioni affrontate,
sussistono giustificati motivi per disporre l‟integrale compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l‟effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e
limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
92
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALESS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
ALESSANDRIA
93
REGIONE LIGURIA - AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE
94
PROVINCIA DI COSENZASettore Bilancio e Programmazione
95
COMUNE DI MASSACOMUNE DI MASSAAi sensi dell'articolo 6 della Lege 25 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo esercizio 2014 ed al conto del bilancio 2013 1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:
ENTRATE SPESE
DENOMINAZIONE BILANCIO 2014 RENDICONTO 2013 DENOMINAZIONE BILANCIO 2014 RENDICONTO 2013
Avanzo di Ammnistrazione 580.000,00 Disavanzo di Ammnistrazione
Tributarie 50.933.914,00 50.347.531,74 Spese Correnti 68.560.458,00 77.421.591,89
Contributi e Trasferimenti 2.957.567,00 12.301.659,77 Spese rimborso prestiti 54.880.914,00 50.951.235,28(di cui dallo Stato) 739.567,00 6.238.014,94 (Rimborsi per anticipazioni) 50.000.000,00 42.635.825,83
(di cui dalla Regione) 2.081.396,00 5.949.934,48 (Rimborsi per prestiti obbligazionari ) 0,00 2.537.530,62 (Rimborsi quota capitale mutui) 4.880.914,00 5.777.878,83
Extratributarie 19.004.069,00 21.764.125,90
(di cui proventi servizi pubblici) 9.597.800,00 9.324.482,30
Totale entrate parte corrente 72.895.550,00 84.413.317,41 Totale spese parte corrente 123.441.372,00 128.372.827,17
ALIENAZIONE BENI E TRASFER.TI 19.134.951,00 8.607.908,17 Spese Investimento 19.419.129,00 8.429.560,61(di cui dallo Stato) 0,00 0,00
(di cui dalla Regione) 5.130.373,00 5.788.470,29
ASSUNZIONE DI PRESTITI 50.250.000,00 43.032.663,83(di cui per anticipazioni) 50.000.000,00 42.635.825,83
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 69.384.951,00 51.640.572,00 TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 19.419.129,00 8.429.560,61
SERVIZIO CONTO TERZI 9.900.000,00 6.576.971,57 SERVIZI CONTO TERZI 9.900.000,00 6.576.971,57
Totale Servizi conto Terzi 9.900.000,00 6.576.971,57 Totale Servizi Conto Terzi 9.900.000,00 6.576.971,57TOTALE 152.760.501,00 142.630.860,98 TOTALE 152.760.501,00 143.379.359,35
RISULTATO GESTIONE COMP. 748.498,37 RISULTATO GESTIONE COMP.
TOTALE GENERALE 152.760.501,00 143.379.359,35 TOTALE GENERALE 152.760.501,00 143.379.359,35omune M
Tabella1
2) la classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunte dal conto del bilancio , secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:
Ammin. Gen. Istruz. e Cultura Gest. Terr.amb. Attivita' soc. Viabilità e trasp. Svil.econ. TotaliPersonale 6.646.156,83 786.746,06 1.572.888,37 2.647.382,91 589.030,20 448.645,56 12.690.849,93Acquisto beni e servizi 6.709.891,63 5.306.751,81 16.415.047,28 4.855.246,27 2.464.135,26 103.705,59 35.854.777,84Interessi passivi 753.670,01 122.950,52 617.040,57 34.972,31 449.132,81 99.291,89 2.077.058,11Investimenti effettuati direttamente 328.879,61 139.500,00 5.984.023,61 45.000,00 778.488,00 0,00 7.275.891,22Investimenti indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2013 desunta dal conto del bilancio:
a) Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell'anno 2013 2.617.682,46
c) Avanzo di amministrazione non vincolato al 31 dicembre 2013 454.967,86
4) le principali entrate e spese per abitante desunte dal conto del bilancio sono le seguenti:
Entrate correnti 1196,04 Spese Corr. 1.096,98
Di cui Di cui
Tributarie 713,37 Personale 220,08Contr.eTrasf. 174,30 Acqu. Beni 63,43Altre entrate corr. 308,37 Altre spese 813,47
F.to IL SINDACO(Alessandro Volpi)
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COMUNE DI MODUGNO (BA)SERVIZIO FINANZIARIO
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CORSO
IL RIASSETTO LOCALE Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni
Il corso indirizzato agli Amministratori, Dirigenti e Funzionari ed degli Enti locali riguarda la c.d. “Riforma Delrio” di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56
PROGRAMMA 1^ Parte: L’inquadramento generale del potere locale
Scenario normativo, definizioni, ambiti, tempistiche - La riforma delle autonomie - Dalla decretazione d’urgenza alla legge Delrio - La “Riforma Delrio” nel suo complesso - Cenni alla riforma costituzionale relativa il “Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione” (d.d.l. cost. A.C. 2613-A) – I principi della riforma costituzionale inerenti al rapporto Stato e Autonomie locali - la riforma costituzionale e le problematiche attuative della “Riforma Delrio”.
2^ Parte: La Città metropolitana
Il concetto di “grandi città” - Ripensare la forma di Stato: il ruolo delle Città metropolitane – Organi di governo e dinamiche tra Sindaco, Consiglio e Conferenza - La forma di governo: rappresentanza, funzionalità e la ripartizione delle funzioni - La città metropolitana e la Regione - La città metropolitana e i livelli di governo sub metropolitani – Lo statuto metropolitano: contenuti obbligatori e facoltativi – L’autonomia amministrativa e regolamentare - Gli istituti di democrazia diretta.
3^ Parte: La nuova Provincia La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità preesistenti - La nuova procedura di incorporazione
4^ Parte: Riprogettare le autonomie: Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità preesistenti - La nuova procedura di incorporazione Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati durante il corso od inviati con la scheda di iscrizione.
TORINO 25 marzo 2015 * Ore 9,30 Registrazione partecipanti * Ore 10,00 Inizio corso
*Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori * Ore 17.00 Termine
RELATORE Prof. Avv. Bruno Di Giacomo Russo
Docente di Diritto costituzionale e Istituzione di diritto pubblico - Università di Milano Bicocca. Coordinatore e Direttore scientifico della Rivista de L’Amministrazione italiana (Empoli), della Rivista La Società (Verona) della Rivista Percorsi Valtellinesi Responsabile Ufficio Studi Cisl Sondrio. e Studi e Ricerche L’Osservatorio sulla Valtellina. Presidente di Azienda pubblica locale e titolare di Studio legale. Autore di numerosi saggi in materia di democrazia, sussidiarietà tra cui La coAmministrazione della cultura. Un modello di sussidiarietà (Roma, 2014) e La nostra Costituzione (Napoli, 2014), autore de “La riforma Delrio. Analisi e prospettive”, Empoli, Napoli, Lecce.
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SEDE DEL CORSO Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino
La sede del CORSO si trova in centro città ed è situata a pochi passi dal parcheggio sotterraneo in Piazzale Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede a questo parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio stesso entro le ore 10.00. E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea. Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO e SV/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
ISCRIZIONE - MODALITA' Compilare scheda iscrizione allegata
da inviare a mezzo e-mail: [email protected] od anche dal sito Internet del CSA al link seminari/corsi “iscriviti on-line”. Posti disponibili in numero limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo al CSA. Il contributo è fissato in € 250,00* pro-capite, ridotto ad € 200,00* pro-capite, per gli associati, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso comprende, oltre al materiale tecnico-didattico, la soluzione di quesiti e la colazione di lavoro offerta dal CSA. *Enti pubblici esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In questo caso aggiungere bollo quietanza pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto anche in caso di convenzioni con istituti di credito. Pagamento a 30 gg. data consegna fattura, come da modalità ivi riportate. P.S.: versando €. 300,00 esente iva, comprensivo contributo iscrizione corso, si acquisisce la qualifica di socio del CSA per il 2015 e si avrà diritto alla riduzione del 20% su tutte le iniziative poste in atto per il corrente anno oltre a ricevere la rivista edita dal Centro "Quaderni Amministrativi"
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI DISDETTA E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via mail a: [email protected] , con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura. 3. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente
La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-18
Tel. 011/534054 - Fax 011/ 5150630 Fuori di tale orario contattare il n. 348.5113630
Eventuali comunicazioni Email: [email protected] Pec: [email protected]
Web : www.csa-torino.it Training Manager
Torino, 2 marzo 2015 Agenzia Formativa operante dal 1983
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(compilare e spedire a 1/2 mail al CSA)
SCHEDA ISCRIZIONE Corso: IL RIASSETTO LOCALE
Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni Fax 011/5150630 – od E-mail: [email protected]
Torino 25 marzo 2015
Sig./ra:__________________________________________________________________________________________ (nome e cognome)
in servizio con la qualifica di________________________________________________________________________ Settore____________________________________Ufficio_________________________________________________ Presso __________________________________________________________________________________________
(indicare l’Ente)
Via_______________________________________________________________________N.____________ Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________ Telefono (___________)_______________________________Fax_________________________________ E-Mail_________________________________@_______________________________________________ E-mail personale________________________________@________________________________ C.F.__________________________________IVA______________________________________________ Associato per il 2015 (barrare per eventuale riduzione quota del 20% ): SI NO N.B.: Quota di partecipazione € 250,00, dal 2 iscritto od associato e per i comuni inferiori ai 5000 abitanti € 200,00. Pagamento a 30 gg. ricevimento fattura . Enti pubblici esenti IVA (art.10 DPR 633/1972) in tal caso aggiungere bollo quietanza € 2,00 come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via mail, con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che
provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3. E’ ammessa, sino all’inizio del corso, la sostituzione dell’iscritto con altro partecipante. P.S.: Si informa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196e s.m.i., che il trattamento dei dati personali che La riguardano saranno utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica del CSA per l’invio di informazioni sulla presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative analoghe. Il trattamento dei Suoi dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al fine della fatturazione e di aggiornarLa sulle iniziative del Centro. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile del Centro. ………………………, lì…………………………………… ___________________________________________ (firma)