XVI legislatura
RIFORMA
COSTITUZIONALE:
Parlamento e Governonel testo proposto dallaCommissione affaricostituzionali del Senato(A.S. n. 24 e abbinati-A)
giugno 2012n. 365
uic
fficio ricerche sulle questionistituzionali, sulla giustizia e sulla
ulturaServizio StudiDirettore: Daniele Ravenna
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Uffici ricerche e incarichi Documentazione
Settori economico e finanziario Documentazione economica
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Silvia Ferrari _2103
Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932
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Michela Mercuri _3481
Attività produttive e agricoltura Beatrice Gatta _5563
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Ambiente e territorio Vladimiro Satta _2057
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Anna Henrici _3696
Infrastrutture e trasporti Gianluca Polverari _3567
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cultura
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locali, incaricato dei rapporti con il
CERDP
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Legislazione comparata
Capo ufficio: S. Scarrocchia 2451
_______________________________________________________________________________________I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organiparlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventualeutilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essereriprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
XVI legislatura
RIFORMA
COSTITUZIONALE:
Parlamento e Governonel testo proposto dallaCommissione affaricostituzionali del Senato(A.S. n. 24 e abbinati-A)
giugno 2012
n. 365Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica.Camere del Parlamento e Parlamento nel suo complesso.Governo.
a cura di: L. Borsihanno collaborato: S. Bonanni
I N D I C E
PREMESSA ...................................................................................................... 7
NOTA DI LETTURA
Abbassamento dell'età dell'elettorato ..............................................................9
Riduzione del numero dei parlamentari ........................................................11
Un bicameralismo 'eventuale' ........................................................................15
Raccordo con le Regioni ...............................................................................22
Il Governo nel procedimento legislativo .......................................................24
Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca deiministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia).................................25
Sfiducia costruttiva ........................................................................................27
Verso uno 'statuto' delle Opposizioni ............................................................28
Il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori ........................................29
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO DALLA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO ..................................31
TESTI A FRONTE............................................................................................45
Testi a fronte della Costituzione vigente con le modifiche recate daltesto approvato dalla Commissione...............................................................47
Testi a fronte delle modifiche alla Costituzione recate dal testo base edal testo approvato dalla Commissione.........................................................57
SEZIONI DOCUMENTARIE
RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER REGIONE SIMULAZIONE SUI DATI DEL
CENSIMENTO 2011 ANTICIPATI DALL'ISTAT ..................................................69
IL NUMERO DEI PARLAMENTARI IN EUROPA..................................................77
RIFORMA COSTITUZIONALE: LE LEGGI BICAMERALI 'PARITARIE' NEI
PROGETTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE DEL 2007 (CD. 'BOZZA
VIOLANTE'), DEL 2005 (SOTTOPOSTO A REFERENDUM NEL 2006) E DEL
1998 ('BICAMERALE D'ALEMA')...................................................................85
Nota di lettura
7
Premessa
Il dibattito in Senato sulla riforma del bicameralismo, del 'Governoin Parlamento', del numero dei parlamentari, ha segnato un significativopassaggio procedurale con l'assunzione a testo base - da parte dellaCommissione Affari costituzionali, nella seduta del 18 aprile 2012 - di untesto unificato1 proposto dal relatore (presidente Vizzini).
Quel testo ha inteso fornire - sulla scorta di un confronto e dialogotra forze politiche, del quale hanno dato ampia notizia i media - una sintesirispetto ad un novero assai esteso di proposte, contenute in diciannovedisegni di legge costituzionale2 all'esame di quella Commissione.
La Commissione ha indi condotto - dal successivo 24 aprile - ladiscussione e il vaglio emendativo di quel testo, mantenendone in ampiamisura inalterato l'impianto, riscrivendone tuttavia alcune disposizioni,soprattutto quelle relative al procedimento legislativo.
L'esame si è concluso il 29 maggio, con la finale approvazione daparte della Commissione Affari costituzionali del testo da trasmettereall'Assemblea (A.S. n. 24 e abbinati - A).
Sul testo approvato dalla Commissione, qui si rendono alcunesintetiche note di lettura.
Esse sono corredate di volta in volta dal richiamo (in carattere piùpiccolo) delle corrispondenti indicazioni contenute nei numerosi disegni dilegge inizialmente presentati - nonché nei tre tentativi di riformacostituzionale (dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 a ritroso sino allaBicamerale del 1997-98) susseguitisi nelle tre legislature antecedentil'attuale.
L'apparato documentario indi allegato si apre con il testo deldisegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali.
Seguono due testi a fronte.Il primo evidenzia le modifiche - rispetto alla Costituzione vigente -
apportate dal testo approvato dalla Commissione.Il secondo evidenzia le modifiche - rispetto al testo unificato
presentato dal relatore ed assunto quale testo base dalla Commissione -apportate dal testo approvato dalla Commissione.
A corredo esplicativo o documentario, seguono infine tre sezioni diapprofondimento.
1 Il testo base è' pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta della Commissione Affaricostituzionali del Senato (18 aprile 2012).
2 Sono gli Atti Senato nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784,2785, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252.
Nota di lettura
8
La prima sezione riporta la ripartizione dei seggi per Regione, qualeconseguirebbe alle previsioni del testo approvato dalla Commissione. E'una simulazione, condotta sui dati del censimento 2011 (per comeanticipati dall'ISTAT).
La seconda sezione riporta una comparazione del numero deiparlamentari nei diversi Stati europei. Per l'Italia, è ritratta la posizionediscendente dalle previsioni numeriche così della Costituzione come deltesto approvato dalla Commissione.
La terza sezione - poiché il tema del procedimento legislativo èemerso, nel dibattito in sede referente, come assai complesso e suscettibiledi diuturna riflessione - riporta infine (ancora in un testo a fronte) leopzioni dei tre progetti di revisione costituzionali approntati in sedeparlamentare nelle scorse tre ultime legislature, su quali leggi mantenerecollocate nella disciplina del bicameralismo paritario o perfettoattualmente vigente.
Così articolato, il presente fascicolo si pone quale continuazione e svolgimento(talora accogliendone e aggiornandone parti) di una serie di precedenti dossier, tutticentrati sul tema della riforma costituzionale. Sono:- nota breve n. 26, Il numero dei parlamentari: dati e comparazioni (settembre 2011);- n. 309, Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato(ottobre 2011);- n. 310, In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2007)(ottobre 2011);- n. 351, Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionalidel Senato (aprile 2012);- n. 352, Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionalidel Senato: elementi di diritto comparato (aprile 2012);- n. 356, Ripartizione dei seggi per Regione: simulazione sui dati del censimento 2011anticipati dall'ISTAT (maggio 2012);- n. 357, Le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007(cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a referendum nel 2006) e del 1998('Bicamerale D'Alema') (maggio 2012);
Nota di lettura
9
NOTA DI LETTURA
Il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senatonella seduta del 29 maggio 2012 (A.S. n. 24 e abbinati - A) modifica laCostituzione per i seguenti profili:
- abbassamento dell'età richiesta per l'elettorato passivo nonché(nell'elezione del Senato) per l'elettorato attivo;
- riduzione del numero dei parlamentari;- trasformazione del bicameralismo da paritario a differenziato, con
esclusivo riguardo al procedimento legislativo;- raccordo (entro il Senato) con le autonomie territoriali regionali;- ampliamento dei poteri del Governo nel procedimento legislativo;- rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, quale
unico destinatario della fiducia parlamentare (di ambedue le Camere) equale titolare della proposta di revoca dei ministri nonché dellaproposta di scioglimento delle Camere (o di una Camera) in caso didenegata fiducia;
- introduzione della sfiducia costruttiva;- introduzione di disposizioni prefiguranti in qualche misura uno 'statuto
delle Opposizioni'.
Abbassamento dell'età dell'elettorato
Il disegno di legge modifica il requisito anagrafico dell'elettoratopassivo, diminuendo l'età per accedere così alla Camera dei deputati (daventicinque a ventuno anni) come al Senato (da quaranta a trentacinqueanni).
Modifica inoltre il requisito anagrafico dell'elettorato attivo perl'elezione del Senato, diminuendo l'età da venticinque a diciotto anni(implicitamente, per soppressione della previsione circa tale requisitoanagrafico recata dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione qualeattualmente vigente: talché si applicherebbe il requisito della maggiore età,sancito per essere elettori dall'articolo 48 della Costituzione).
Non viene invece modificato l'art. 58, primo comma, laddovestatuisce che l'elezione dei Senatori sia a suffragio universale e diretto - intal modo precludendo una composizione del Senato affidata ad elezioni disecondo grado o altra forma di designazione (come talora prospettato neldibattito sulla riforma costituzionale, nella variegata prefigurazione di un'Senato delle Regioni').
La riduzione dell'età è previsione comune a molti dei disegni di legge costituzionaleesaminati dalla Commissione Affari costituzionali (nell'attuale XVI legislatura).
Nota di lettura
10
Di eguale contenuto rispetto alle previsioni appena sopra illustrate, erano gli A.S. n.216 (Cossiga) - disegno di legge il quale ripresenta, immutate, le elaborazioni dellaBicamerale per le riforme costituzionali che fu presieduta dall'on. D'Alema nel 1997-98- e n. 1114 (Pastore e altri).
Un più accentuato abbassamento dell'età per l'elettorato passivo del Senato (atrent'anni; del pari ventuno anni, invece per la Camera) era previsto dall'A.S. n. 1218(Malan).
L'A.S. n. 3204 (Calderoli e altri) diminuiva l'età per essere eletti alla Camera e alSenato, rispettivamente a ventuno e venticinque anni. Diminuiva inoltre l'età per essereelettori del Senato, a diciotto anni.
Un ancor più marcato abbassamento - a diciott'anni, per l'elettorato così attivo comepassivo - era proposto (con varia tecnica legislativa) dagli A.S. n. 24 (Peterlini,limitatamente al Senato, giacché quel disegno trattava solo di Senato), n. 894 (D'Alia),n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n.1590 (Cabras e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi).
L'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri) variava l'età solo per l'elettorato attivo delSenato (diminuendola a diciotto anni). L'A.S. n. 2319 (Bianco e altri) univa a talevariazione la diminuzione (a venticinque anni) dell'età per essere eleggibili in Senato.Quest'ultimo disegno di legge aveva ad esclusivo oggetto tale ordine di previsioni.
Nulla prevedevano su questa materia invece gli A.S. n. 1761 (Musso e altri), n. 2784(Poli Bortone e altri), n. 3183 (Fistarol) - né gli A.S. n. 873 (Pinzger e ThalerAusserhofer), circoscritto alla riforma degli articoli 92 e 94 della Costituzione, e n. 3210(Ramponi e altri), circoscritto alla presenza delle donne nella rappresentanzaparlamentare.
In tema di elettorato passivo, un disegno di legge costituzionale - d'iniziativa delGoverno Berlusconi - è stato approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4358) il 21settembre 2011 in prima deliberazione, e trasmesso al Senato (A.S. n. 2921). Essoprevede, sia per la Camera sia per il Senato, che gli elettori siano insieme eleggibili, conil medesimo requisito di età (dunque venticinque anni per il Senato, diciotto per laCamera).
La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura(cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affaricostituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) riduceva l'età per l'elettoratopassivo della Camera a diciotto anni, ed abrogava l'articolo 58 della Costituzionerecante i requisiti speciali per l'elettorato attivo e passivo del Senato (peraltro, il Senatoera, in quella proposta, non elettivo diretto bensì in secondo grado, dai Consigliregionali nel proprio interno).
Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamentonel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo138, secondo comma della Costituzione) a referendum, che si svolse il 25-26 giugno2006 e non lo confermò - diminuiva l'età per essere eletti alla Camera e al Senato,rispettivamente a ventuno e venticinque anni.
Diminuiva inoltre l'età per essere elettori del Senato, a diciotto anni (sono proposteriprese dall'A.S. n. 3204, Calderoli e altri, sopra ricordato).
Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riformecostituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A -
Nota di lettura
11
A.S. n. 2583-A) figuravano previsioni analoghe a quelle del disegno di legge incommento.
Riduzione del numero dei parlamentari
Il disegno di legge riduce il numero di Deputati (da 630) a 508, deiquali otto (non già dodici, come è previsto dalla Costituzione vigente) elettinella circoscrizione Estero.
E riduce il numero di Senatori (da 315) a 254, dei quali quattro (nongià sei) eletti nella circoscrizione Estero.
Non modifica l'articolo 59 della Costituzione, relativo ai Senatori avita e ai Senatori di diritto e a vita.
Modifica il numero minimo di Senatori per Regione, pari a sei(anziché sette). Immutata è la previsione costituzionale del numero minimodi Senatori per la regione Molise (due) e Valle d'Aosta (uno).
Si rinvia alla sezione documentaria n. 1, per una simulazione dellaripartizione per circoscrizioni dei seggi della Camera dei deputati nonchédella ripartizione per Regione dei seggi del Senato, quali conseguenti alledeterminazioni del disegno di legge sopra accennate.
Si rinvia alla sezione documentaria n. 2, per un raffrontocomparativo del numero di parlamentari in Europa.
Ambedue le sezioni sono a cura del Servizio Studi del Senato.
La riduzione del numero dei parlamentari è stata, nella presente XVI legislatura,tema affrontato da più disegni di legge presentati in Senato.
Alcuni di essi avevano per oggetto esclusivo quella riduzione. Altri la ponevanoentro un più ampio disegno di revisione, tale da incidere su più disposizioni della ParteII della Costituzione.
Nei primi, la composizione numerica parlamentare prospettata era la seguente:
A.S. INIZIATIVA CAMERA SENATO TOTALE
1178 Zanda e altri 400 200 600
1633 Benedetti Valentini 508 254 762
2821 Peterlini 300 150 450
2848 Bodega e altri 250 250 500
2891 Belisario e altri 300 150 450
2893 Lauro 285 95 380
Testo unificato rel. Boscetto e Bianco;Commissione Affari costituzionali (20settembre 2011)
450 250 700
Nota di lettura
12
A tale numero di parlamentari, occorre aggiungere i Senatori a vita (ad eccezionedell'A.S. n. 2893, che ne prevedeva l'abrogazione; l'A.S. n. 2821 ne riduceva il numeroa tre).
I disegni di legge che invece avevano una ampia portata di revisione, comunqueprevedevano - tutti - la riduzione del numero dei parlamentari, nel modo che segue:
A.S. INIZIATIVA CAMERA SENATO TOTALE
24 Peterlini vigente 240 870(+ senatori a vita)
216 Cossiga min. 400/mass.500
200 min. 600/mass. 700 (+senatori a vita)
894 D'Alia 512 187 699(+ senatori a vita)
1086 Ceccantie altri
470 143 613(+ senatori a vita)
1114 Pastoree altri
518 252 770 + deputati a vita
1218 Malan 400 150 550
1548 BenedettiValentini
462 306 768 + deputati a vita(+ senatori a vita
di diritto)
1589 Finocchiaroe altri
506 213 719(+ senatori a vita)
1590 Cabrase altri
400 239 639
1761 Mussoe altri
min. 424/mass.630
min. 212/mass.315
min. 636/mass. 1045(+ senatori di diritto)
2784 Poli Bortonee altri
315 174 489
2875 Oliva min. 500/mass.600
min. 200/mass.290
min. 700/mass. 890(+ senatori a vita)
2941 GovernoBerlusconi
250 250 500 + deputati a vita didiritto
3183 Fistarol 350 150 500(+ senatori a vita)
3204 Calderoli e altri 200 200 400
Nota di lettura
13
A.S. INIZIATIVA CAMERA SENATO TOTALE
3252 Ceccanti, Pastoree altri
450 225 675(+ senatori a vita)
La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura(cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione AffariCostituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Cameradei deputati, 512 membri; per il Senato, 186 membri (più i Senatori a vita).
Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamentonel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a referendum il 25-26giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 518 membri (più i Deputati a vitadi diritto); per il Senato, 252 membri.
Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riformecostituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A -A.S. n. 2583-A) si prevedeva: per la Camera dei deputati, un numero compreso tra 400e 500 membri (da determinarsi con legge); per il Senato, 200 membri (più i Senatori avita di diritto).
Per quanto riguarda il numero minimo di Senatori per Regione, esso era variamentedeterminato dai disegni di legge sopra ricordati.
Posto che nessuno di essi modificava la previsione costituzionale vigente relativa alnumero minimo di Senatori per Molise (due) e Valle d'Aosta (uno), per le altre regioni ilnumero minino prospettato è di:
7 Senatori (dunque la previsione costituzionale vigente): A.S. n. 1761 (Musso ealtri); n. 2784 (Poli Bortone e altri).
6 Senatori: A. S. n 1114 (Pastore e altri); n. 1590 (Cabras e altri).5 Senatori: A.S. n. 24 (Peterlini); n. 1086 (Ceccanti e altri); n. 2875 (Oliva); n. 2941
(Governo Berlusconi); n. 3204 (Calderoli e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).4 Senatori: A.S. n. 216 (Cossiga).3 Senatori: A.S. n. 3183 (Fistarol);2 Senatori: A.S. n. 1218 (Malan).Gli A.S. n. 894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri) determinavano il numero di
Senatori spettanti alle regioni in ragione della popolazione di esse (per fasce dipopolazione).
L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) non recava previsioni relative ad un numerominimo di Senatori per regione.
Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, alcuni disegni di leggeprevedevano per essa un apposito numero minimo di Senatori (pari a sei: tre per ogniprovincia autonoma): così gli A.S. n. 24 (Peterlini); n. 894 (D'Alia); n. 1086 (Ceccanti ealtri); n. 1589 (Finocchiaro e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).
Prevedevano un numero minimo di 6 Senatori per regione sia la cd. 'bozza Violante'(approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 17ottobre 2007) (incluso il Trentino-Alto-Adige: tre per provincia autonoma) sia ildisegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nelcorso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a referendum il 25-26giugno 2006.
Nota di lettura
14
Era pari a 4 Senatori invece la previsione presente nei testi elaborati entro laBicamerale per le riforme costituzionali del 1997-1998.
In merito alla circoscrizione Estero, i sedici disegni di legge costituzionale sopramenzionati presentavano le seguenti determinazioni numeriche:
A.S. INIZIATIVA CAMERA CIRC.ESTERO
SENATO CIRC.ESTERO
24 Peterlini [12 ] NO ESTERO
216 Cossiga* - - - - - -
894 D'Alia 12 6
1086 Ceccanti e altri NO ESTERO 5
1114 Pastore e altri 18 NO ESTERO
1218 Malan NO ESTERO NO ESTERO
1548 Benedetti Valentini 12 6
1589 Finocchiaro e altri 6 12
1590 Cabras e altri 8 NO ESTERO
1761 Musso e altri 12 6
2784 Poli Bortone e altri [12 ] NO ESTERO
2875 Oliva SÌ ( non specificaquanti)
NO ESTERO
2941 Governo Berlusconi 5 NO ESTERO
3183 Fistarol 12 NO ESTERO
3204 Calderoli e altri NO ESTERO NO ESTERO
3252 Ceccanti, Pastore e altri NO ESTERO NO ESTERO
*L'A.S. n. 216 (Cossiga) non recava previsioni in materia (riproducendo leelaborazioni della 'Bicamerale D'Alema', antecedente l'istituzione della circoscrizioneEstero per l'elezione delle Camere, la quale fu disposta dalla legge costituzionale n. 21del 2000).
La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura(cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione AffariCostituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Cameradei deputati, 12 eletti nella circoscrizione Estero; per il Senato, 6 eletti (dunque,manteneva la previsione costituzionale attualmente vigente).
Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamentonel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a referendum il 25-26giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 18 eletti nella circoscrizioneEstero; per il Senato, nessuno.
Nota di lettura
15
I testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riformecostituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A -A.S. n. 2583-A) nulla prevedevano in materia di circoscrizione Estero (la quale fuistituita in tempo successivo, dalla legge costituzionale n. 1 del 2000).
Un bicameralismo 'eventuale'
Il disegno di legge rende 'eventuale' (con alcune eccezioni) ilbicameralismo paritario, con esclusivo riguardo all'esercizio della funzionelegislativa.
Non incide sulla compartecipazione alla relazione fiduciaria delParlamento con il Governo, la quale permane attribuzione costituzionale diambedue le Camere.
E' dunque il procedimento legislativo, il 'luogo' della riforma delbicameralismo.
Sono queste, tra quelle vagliate presso la Commissione Affaricostituzionali in sede referente, le disposizioni sottoposte a maggiorlavorìo di riflessione e riscrittura, e maggiormente mutate rispetto al testobase da quella inizialmente adottato.
La differenziazione del bicameralismo entro il procedimentolegislativo avviene sulla scorta di un duplice criterio: per competenzamateriale e procedimentale.
Il nuovo testo dell'art. 72 distingue due forme di esercizio dellafunzione legislativa:
1. "collettiva", quando l'esame di entrambe le Camere è necessario;2. altra (non specificamente denominata), in cui l'esame di una delle
due Camere è eventuale.
Tale distinzione opera secondo un criterio materiale nel modo chesegue.
1. La forma collettiva - per la quale dunque permane il bicameralismoparitario perfetto quale vigente - è prescritta per i disegni di legge: in materia costituzionale ed elettorale; concernenti le prerogative e le funzioni degli organi
costituzionali e dei rispettivi componenti; per i quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di
approvazione;
Nota di lettura
16
Si tratta - oltre alle leggi di revisione della Costituzione e alle altreleggi costituzionali, peraltro già ricomprese nell’elencazione - di:- amnistia e indulto (articolo 79 della Costituzione);- legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica
(articolo 81, sesto comma);- conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alleRegioni con ordinamento comune (articolo 116, terzo comma).
di delegazione legislativa; di conversione di decreti-legge; di approvazione di bilanci e consuntivi; di iniziativa governativa, che, al fine di garantire l'unità giuridica
o economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di lealecollaborazione e sussidiarietà, intervengono nelle materieattribuite alla potestà legislativa regionale (una sorta disupremacy clause o di attrazione in sussidiarietà 'verticale' dellacompetenza legislativa: pare trasparire il riferimento all'articolo72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione delBund per fini di tutela "dell'unità giuridica o dell'unitàeconomica", la medesima formulazione ora richiamata).
Non è inclusa nel predetto elenco l'autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, talché non vi è piena coincidenza con la riservad'Assemblea quale attualmente vigente ex art. 72, quarto comma.
.
2. Per tutti gli altri disegni di legge, l'esame della seconda Camera è soloeventuale (bicameralismo 'eventuale').
Insieme alla distinzione fra bicameralismo necessario ed 'eventuale', ilnuovo articolo 72 detta criteri volti a individuare in quale delle due Camerel'iter debba avere inizio, criteri che in parte si connettono alla predettadistinzione. In tal modo viene superato il sistema attuale, nel quale èsostanzialmente indifferente quale Camera inizi l'iter.
Infatti il terzo comma dispone che l'esame dei disegni di legge abbiainizio:
1 - nel caso di bicameralismo necessario, presso la Camera ove sonopresentati (dunque al Senato le proposte di senatori, alla Camera quelle deideputati, e le altre - del Governo, del Cnel, delle Regioni, di iniziativapopolare - nella Camera prescelta dai proponenti);
2 - al Senato solo se vertano su materie:
prevalentemente di legislazione concorrente;
Nota di lettura
17
prevalentemente ricadenti nell'ambito di applicazionedell'articolo 119 della Costituzione;
ricadenti in una riserva di «legge della Repubblica», ossia:- principi fondamentali per le leggi regionali che regolano il
sistema d’elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilitàdel Presidente e degli altri componenti della Giunta regionalenonché dei consiglieri regionali (articolo 122, primo comma);
- ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primogrado istituiti nella Regione (articolo 125);
- distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazionea un’altra (articolo 132, secondo comma);
- mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione dinuove Province (articolo 133).
3 - alla Camera tutte le altre.
L'assegnazione dei singoli disegni di legge all'una o all'altra Camera inapplicazione della predetta regola è rimessa dal nuovo art. 72, quartocomma, a una intesa fra i Presidenti dei due rami, che dovrà esseredisciplinata dai rispettivi Regolamenti e che la proposta espressamentedefinisce "insindacabile in ogni sede". Con tale formulazione si vorrebbeintendere che questa decisione non sia rilevabile come vizio in procedendo,nel sindacato di legittimità costituzionale di una legge infine approvata.
L’iniziativa parlamentare
Sembrerebbe quindi potersi inferire, quanto all'iniziativa parlamentare,vuoi di deputati vuoi di senatori, che:
- ove l'iniziativa, per il suo contenuto, sia valutata dai Presidenti delleCamere (d'intesa fra loro) come richiedente l’esame bicameralenecessario, quella sarebbe assegnata alla Camera di appartenenzadel proponente, per venire esaminata secondo l'iter oggi vigente;
- ove invece sia valutata come implicante l’esame bicameraleeventuale, essa verrebbe assegnata per la prima (e potenzialmentesola) lettura a quella delle due Camere che i Presidentigiudichino competente alla stregua dei criteri sopra illustrati,dandosi così la inedita possibilità che una proposta di deputati siaesaminata dal (solo) Senato e una proposta di senatori dalla (sola)Camera, con la conseguente impossibilità del proponente diintervenire nell’esame del testo.
Nota di lettura
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Con diversa e alternativa interpretazione, ove si ritenesse che i disegnidi legge di senatori restassero comunque radicati al Senato e quelli di deputatialla Camera, parrebbe discenderne una improcedibilità per le propostepresentate che esulassero dalla competenza alla prima lettura del ramo diappartenenza, con sostanziale limitazione al potere di iniziativa.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell'iter, nei casi dibicameralismo 'eventuale', l'esame presso la Camera che non sia primaassegnataria diviene eventuale e con termini prestabiliti.
Obbligatoria è la trasmissione del disegno di legge approvato dallaCamera prima assegnataria all'altra Camera. Quest'ultima discute il disegnodi legge solo se ne deliberi (entro quindici giorni dalla trasmissione)l'esame. Non è previsto un quorum per tale deliberazione; è invece previstoper la previa richiesta di riesame (un terzo dei componenti).
Il riesame (automatico, senza previa deliberazione sulla sua richiesta)si ha, inoltre, qualora lo richieda il Governo.
Ove l'esame sia deliberato (o richiesto dal Governo), questa secondaCamera ha disposizione i seguenti trenta giorni per approvare o respingereil disegno di legge. Qualora non si concluda l'iter entro quel termine, ildisegno di legge si intende approvato.
Ove l'esame si concluda con una determinazione modificativa, ildisegno di legge torna alla prima Camera assegnataria.
Per questa indi valgono i medesimi termini - i 15 giorni per larichiesta di esame (con il relativo quorum di un terzo dei richiedenti) comei 30 giorni per la deliberazione finale - valevoli già per l'altra (la seconda)Camera. In assenza di finale deliberazione nel termine prescritto, il testo siintende approvato quale licenziato dall'altra Camera.
In caso invece di approvazione con modifiche, il disegno di leggeprosegue la sua navette, con applicazione dei medesimi termini (per larichiesta di esame e la finale deliberazione) e quorum (per la richiesta diesame), già valevoli per il precedente esame. Questo, finché non siraggiunga tra le due Camere una deliberazione (o un 'tacito assenso', qualemancata deliberazione finale entro il termine) convergente su un medesimotesto.
Viene meno, nel testo approvato dalla Commissioni Affaricostituzionali, la cosiddetta 'regola della culla' prevista nel testo base (e chetrovò elaborazione già entro la proposta di revisione costituzionaleapprovata dal Senato in prima lettura nel 1990, nella X legislatura: A.C. n.4887, poi giunto all'esame dell'Aula della Camera: A.C. n. 4887-A), ossia
Nota di lettura
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la previsione che la Camera prima assegnataria sia anche decisore ultimo ela navette trovi invalicabile il limite complessivo di tre letture.
Nel testo base, si prevedeva che permanessero collocati in unprocedimento legislativo paritario o perfetto, i disegni di legge vertenti sumateria oggetto di riserva di Assemblea. La riserva di Assemblea vi eradunque intesa quale preclusiva della 'regola della culla'; innanzi alla riservad'Assemblea, il bicameralismo entro il procedimento legislativo sarebberimasto paritario.
Tale previsione è stata modificata nel corso dell'esame in sedereferente presso la Commissione Affari costituzionali, nel convincimentoche quel criterio al contempo escludesse dal procedimento paritario alcunematerie ad esso pertinenti, includesse materie da non ricondurvi.
Ancora per il procedimento legislativo, il disegno di legge varatodalla Commissione Affari costituzionali demanda (con previsione sinorainedita in Costituzione, presente invece nei regolamenti parlamentarituttavia per sedi 'istruttorie' diverse dalla referente) ai medesimiregolamenti la disciplina di un esame dei disegni di legge da parte di unacommissione 'mista', composta in pari numero (e seconda la proporzionedei gruppi parlamentari) di Senatori e Deputati.
Reca inoltre una duplice modificazione della riserva d'Assemblea,quale vigente. Essa è estesa ai disegni di legge: di conversione dei decreti-legge (invero, è esplicitazione di disposizione già vigente, ma dettata dairegolamenti parlamentari); di adempimento di obblighi comunitari.
Ulteriori estensioni della riserva d'Assemblea (ai disegni di legge diamnistia e indulto; di attuazione dell'articolo 81, sesto comma dellaCostituzione3) erano previste nel testo base; sono state tuttavia espunte nelcorso dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali.
Il procedimento legislativo come sopra delineato - bicameraleparitario ovvero differenziato - si applica anche per i disegni di leggeoggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica.
La più gran parte dei disegni di legge costituzionale in tema di riforma delParlamento e del Governo all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato,ridisegnava la disciplina del procedimento legislativo.
3 L'articolo 81 (che è stato oggetto di revisione costituzionale nella presente XVI legislatura) prevedeal sesto comma: "Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurarel’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubblicheamministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascunaCamera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale".
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Facevano eccezione gli A.S. n. 24 (Peterlini), n. 1761 (Musso e altri), n. 2875(Oliva), in quanto essi circoscrivevano la loro proposta alla composizione delParlamento - nonché e gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 2319 (Bianco ealtri), n. 3210 (Ramponi e altri), perché circoscritti, si è innanzi accennato, ad alcunipuntuali ambiti di revisione.
Le proposte riformatrici del procedimento legislativo erano assai articolate, sicchénon è qui possibile per ragioni di spazio richiamarle. Si rinvia al dossier n. 309,Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato, ottobre2011 (che non teneva conto, in quanto presentati successivamente, degli A.S. n. 3183, n.3204, n. 3252).
In estrema sintesi: la proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XVlegislatura (cosiddetta 'bozza Violante', 17 ottobre 2007) prevedeva: una elencazionedelle materie a competenza legislativa bicamerale; l'assegnazione al Senato dei disegnidi legge di determinazione dei principi fondamentali, ex articolo 117, terzo comma dellaCostituzione (con successiva trasmissione alla Camera dei deputati, ultima deliberante);l'assegnazione alla Camera per le altre materie (con esame del Senato dietro richiesta diun quinto, e in caso di modifica, deliberazione ultima della Camera).
Il disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum nel 2006 prevedeva:l'elencazione delle materie oggetto di una competenza legislativa bicamerale;l'assegnazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di legislazione stataleesclusiva; l'assegnazione al Senato dei disegni di legge di legislazione stataleconcorrente. Vi era potere di proposta di modifiche, da parte della Camera non primaassegnataria, sulle quali la Camera prima assegnataria avrebbe deciso in via definitiva.Per le leggi bicamerali perfette, era prevista una commissione mista con funzioneredigente, quando le due Camere avessero approvato testi diversi.
Questo meccanismo 'conciliativo' era già stato delineato entro i testi prospettatidalla 'Bicamerale D'Alema', insieme con la previsione di: leggi ‘monocamerali’(esaminate ed approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il Senato agentequale assemblea di riflessione, entro un termine prestabilito, esercitando un potere dirichiamo attribuito a un terzo dei suoi componenti e proponendo modifiche, sulle qualila Camera dei deputati avrebbe deliberato in via definitiva); leggi bicamerali perfette(quivi la commissione di conciliazione).
Nota di lettura
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Raccordo con le Regioni
Un maggiore coordinamento con le autonomie territoriali ed unaespressione di loro orientamenti entro il procedimento legislativonazionale, è perseguito incidendo sulla composizione non già del Senatobensì di un suo organo.
A tal fine, è prevista in esso (con disposizione che non entra a far partedel testo costituzionale) una Commissione per le questioni regionali, acomposizione mista, per metà di rappresentanti regionali (uno per ciascunaregione o provincia autonoma, eletto dal Consiglio regionale o provincialeautonomo, su proposta della Giunta), per metà di Senatori (tra i quali ècomunque scelto il Presidente, dietro designazione del Presidente delSenato).
Questa Commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio suidisegni di legge incidenti su materia di legislazione concorrente o ricadentinell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione (dei quali, pertanto, ilSenato sia primo assegnatario).
L'effetto di un parere contrario (o condizionato a specifichemodificazioni) è la sottoposizione della deliberazione in Assemblea avotazione nominale (pertanto inclusiva dell'accertamento del numerolegale).
In tal modo si delinea un avvicinamento se non equiparazione, quanto adeffetti procedurali, al 'filtro' previsto nei regolamenti parlamentari per altriorgani (la Commissione Bilancio). Spetterà al regolamento parlamentarecalibrare più puntualmente questo riguardo (con la previsione o meno, adesempio, di un effetto di rimessione all'Assemblea conseguente al parerecontrario).
L'integrazione della rappresentanza politica con la rappresentanzaterritoriale, così prevista, ha carattere funzionale, non già strutturale (comesuggerisce la dicitura di Commissione "paritetica").
Questa Commissione (monocamerale entro il Senato) sostituisce -acquisendone le funzioni - la Commissione (bicamerale) per le questioniregionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione.
Molti disegni di legge costituzionale esaminati dalla Commissione Affaricostituzionali del Senato nella XVI legislatura, miravano alla rideterminazione delSenato, quale Camera federale o delle autonomie (ad eccezione degli A.S. n. 216,Cossiga; n. 1761, Musso e altri; n. 2875, Oliva, i quali non innovano rispetto alla "baseregionale" vigente; così come, di là della terminologia di Senato "federale", l'A.S. n.3252, Ceccanti, Pastore e altri).
Essi declinava peraltro in modo assai vario quella determinazione.Il mantenimento dell'elezione popolare diretta era perseguito dagli A.S. n. 24
(Peterlini), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1114 (Pastore e altri), n. 2941 (Governo
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Berlusconi), n. 3183 (Fistarol), n. 3204 (Calderoli), combinata con alcuni altri elementi,variamente prospettati, quali: la contestualità dell'elezione dei Senatori delle singoleregioni, rispetto all'elezione del Consiglio o Assemblea regionale della regione (oConsiglio provinciale, per il Trentino Alto-Adige); la partecipazione dei Senatori a taliorgani consiliari ("con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto");una normativa elettorale stabilita dalla legge regionale (con il vincolo, che sarebbecostituzionalmente sancito, della ripartizione in collegi uninominali); la partecipazione -con oppure senza diritto di voto - all'attività del Senato, di rappresentanti dei Consigliregionali o delle province autonome nonché dei Consigli delle autonomie locali; laprevisione che le deliberazioni del Senato non siano valide se non siano state prese conla presenza di Senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.
L'A.S. n. 1218 (Malan) puntava alla contestualità dell'elezione senatoriale con quelladel Presidente della Giunta regionale (salvo diversa disposizione statutaria regionale);inoltre differenziava il Senato dalla Camera per durata (sei anni, in luogo di quattro perla Camera) e per modalità di rinnovo (parziale, di un terzo ogni due anni).
Altri disegni prevedevano, di contro, una elezione di secondo grado. Così gli A.S. n.894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri), i quali si riannodavano (con alcunerielaborazioni, nel caso dell'A.S. n. 1589) alle deliberazioni della cd. 'bozza Violante' (iltesto licenziato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il 17ottobre 2007). Essi affidavano dunque ai Consigli regionali l'elezione - al loro interno,con voto limitato - di una parte dei Senatori; al Consiglio delle autonomie localil'elezione - all'interno dei Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane -della restante parte di Senatori. Il numero di Senatori era ripartito tra le regioni secondole fasce di abitanti.
L'A.S. n. 2784 (Poli Bortone e altri) faceva dei Consigli comunali l'ente elettore, cuisi aggiungevano alcuni Senatori (venti) designati dalle regioni. Membri di diritto sono,al contempo, i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti, inrelazione alle materie oggetto di discussione.
Una composizione 'mista' - in parte elettiva diretta, in parte di rappresentanza deglienti territoriali - era invece prefigurata dall'A.S. n. 1590 (Cabras e altri), nonchédall'A.S. n. 216 (Cossiga), quest'ultimo limitatamente però a quando il Senato operi insessione speciale, ossia, secondo quella proposta, allorché il procedimento legislativoverta su particolari materie. L'integrazione della composizione è in tal caso conrappresentanti dei Consigli comunali, provinciali, regionali, scelti al loro interno (innumero pari ai Senatori elettivi spettanti per regione). Il predetto A.S. n. 216, si èricordato, faceva proprie elaborazioni emerse nella 'Bicamerale D'Alema'.
Menzione a sé richiede l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), il quale manteneva ilSenato come elettivo diretto, facendo della Camera dei deputati la rappresentanza piùaccosta al pluralismo territoriale, sì elettiva diretta ma a composizione mista (per metàsu liste "a carattere civico in specifica rappresentanza dei territori", per l'altra metà inrappresentanza delle categorie sociali e produttive).
Delle proposte del 2007 e del 1998 si è fatto cenno immediatamente sopra. Il disegnodi legge costituzionale sottoposto a referendum nel 2006 prevedeva un Senato asuffragio diretto (con elezioni contestuali a quelle dei Consigli regionali), integrato conrappresentanti eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali - senzache essi avessero diritto di voto.
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Il Governo nel procedimento legislativo
Il disegno di legge mira a rafforzare l'incidenza del Governo nelprocedimento legislativo, riconoscendogli una triplice potestà di richiestacirca un disegno di legge:
- di iscrizione con priorità all'ordine del giorno delle Camere(previsione che verrebbe così costituzionalizzata);
- di esame e voto finale entro un termine determinato;- (decorso quel termine) di voto parlamentare 'bloccato', senza
emendamenti agli articoli.Con questa strumentazione, la proposta persegue una maggiore
certezza dei tempi per il Governo nel procedimento legislativo, assicuratadai regolamenti parlamentari vigenti in modo cogente solo perprocedimenti speciali, quali la conversione di decreti-legge e la legge distabilità - elemento che ha concorso ad una dilatazione contenutistica deidisegni di legge finanziaria e dei 'collegati' in passato, così come concorread una inflazione della decretazione d'urgenza - nonché persegue unamaîtrise governativa del flusso emendativo nella deliberazioneparlamentare, diversa rispetto a quella invalsa nella prassi mediantel'abbinamento di maxi-emendamenti e questione di fiducia.
La proposta pare demandare ai regolamenti parlamentari unacompiuta rimeditazione di questo insieme di profili e problematiche, sì daassicurare un armonico inserimento delle garanzie procedurali del 'Governoin Parlamento' entro una forma, per quanto razionalizzata, di governoparlamentare.
La definizione di uno 'statuto' del Governo in Parlamento, circa l'organizzazione deilavori e i tempi della decisione, era presente in alcuni dei disegni di legge costituzionalipresentati nella XVI legislatura.
Attribuzione al Governo della potestà di incidere sull'ordine del giorno delle Camere,indicando priorità e ordine di discussione, in caso di disegni di legge d'iniziativagovernativa o da esso fatti propri; previsione che su richiesta del Governo per queglistessi disegni di legge (o per quelli dichiarati urgenti), vi sia un termine per l'esame e ladeliberazione: erano le indicazioni presenti, pur con alcune varianti, negli A.S. n. 894(D'Alia e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 2941(Governo Berlusconi). Così anche l'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) - il quale prevedeval'ulteriore facoltà per il Governo, ove sia decorso il termine di esame, di chiedere vengavotato (articolo per articolo e con voto finale) il testo proposto o fatto proprio dalGoverno.
La previsione che il Governo possa chiedere l'iscrizione con priorità nell'ordine delgiorno delle Camere nonché il voto entro una data determinata, era presente in ciascunadelle tre proposte di riforma costituzionale, elaborate nelle legislature XIII, XIV, XV,innanzi ricordate.
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Altresì la facoltà di richiedere il voto 'bloccato' era prevista nel disegno sottoposto areferendum nel 2006.
Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca deiministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia)
E' prevista la proposta, da parte del Presidente del Consiglio, non piùsolo della nomina ma anche della revoca dei ministri.
Si tratta di proposta: l'atto è del Presidente della Repubblica.Inoltre, diviene solo il Presidente del Consiglio (non più l'organo
collegiale) il titolare del rapporto fiduciario con il Parlamento.Peraltro, la fiducia gli è votata - dalle due Camere - dopo la
formazione del Governo.Vi è così qualche mitigamento (in Germania, la fiducia precede ed è
accordata addirittura senza dibattito) rispetto ad un modello di Governo delCancelliere, dal quale alcune suggestioni pur promanano, nell'impostazionedel testo in commento.
Questo pare ispirarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, nelprevedere altresì la proposta da parte del Presidente del Consiglio discioglimento parlamentare, quando una Camera (in Germania solo ilBundestag) gli neghi la fiducia da esso richiesta.
E' da notare come lo scioglimento (che permane formalmente atto delPresidente della Repubblica) possa, secondo la proposta in esame, esserdisposto anche per una sola Camera (confermando previsione contenutanell'articolo 88, primo comma della Costituzione vigente).
Potere di (proposta di) nomina e revoca dei ministri da un lato,titolarità della fiducia dall'altro, in capo al Presidente del Consiglio,parrebbero mettere in dubbio la sfiducia individuale nei confronti disingoli ministri, attualmente consentita.
Circa la relazione fiduciaria, alcuni disegni di legge costituzionale della XVIlegislatura prospettavano una deliberazione della fiducia (non già al Governo bensì) alPresidente del Consiglio dei ministri (o Primo Ministro, in alcune proposte). Così gliA.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 894 (D'Alia), n. 1114 (Pastore e altri); n.1589 (Finocchiaro e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).
L'A.S. n. 1590 (Cabras e altri) abrogava la previsione di una verifica fiduciariaall'atto di formazione del Governo.
La titolarità del solo Presidente del Consiglio della fiducia parlamentare era previstasia dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 sia dal disegno di legge costituzionale sottopostoa referendum nel 2006.
Alcuni disegni di legge prevedevano, sul versante parlamentare, una relazionefiduciaria monocamerale, ossia intercorrente con la sola Camera dei deputati. Così gli
Nota di lettura
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A.S. n. 216 (Cossiga), n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 1086 (Ceccanti e altri),n. 1114 (Pastore e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2784(Poli Bortone a altri), n. 3204 (Calderoli e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).
L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) rendeva il solo Senato partecipe della relazionefiduciaria. L'A.S. n. 1218 (Malan), calibrato sulla forma di governo statunitense,escludeva la configurabilità di una relazione fiduciaria tra Parlamento ed Esecutivo.
Gli altri disegni di legge non modificavano il tratto bicamerale della relazionefiduciaria, secondo la Costituzione vigente.
I tre progetti di riforma costituzionale delle legislature XIII, XIV, XV, sopraricordati, prevedevano tutti una relazione fiduciaria monocamerale (con la sola Cameradei deputati).
Circa la revoca dei ministri (nonché la loro nomina), essa era attribuita al Presidentedel Consiglio dagli A.S. n. 1114 (Pastore e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2941(Governo Berlusconi), n. 3204 (Calderoli e altri).
Configuravano invece come sua "la proposta", rispetto ad un atto che è del Presidentedella Repubblica, gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 894 (D'Alia e altri),n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n.3252 (Ceccanti, Pastore e altri).
La "proposta" della revoca dei ministri, da parte del Presidente del Consiglio, eratratteggiata sia nella proposta di legge costituzionale approvata dalla CommissioneAffari costituzionali il 17 ottobre 2007 sia nei testi elaborati entro la CommissioneBicamerale del 1997-98.
Il disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum nel 2006 invece sancivauna nomina e revoca quali atti esclusivi del Presidente del Consiglio.
Circa lo scioglimento, alcuni disegni di legge prevedevano che le dimissioni delPresidente del Consiglio possano - seppur non automaticamente - importare loscioglimento (della Camera compartecipe della relazione fiduciaria) e la conclusioneanticipata della legislatura.
Per questo riguardo, scrivevano di "richiesta" dello scioglimento da parte delPresidente del Consiglio, gli A.S. n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (BenedettiValentini), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).
L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) è l'unico che prevedesse uno scioglimentoautomatico, all'approvazione di una mozione di sfiducia (salvo che essa sia 'costruttiva':v. infra).
Il disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum nel 2006 prevedeva unoscioglimento automatico in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio - così comeprevedeva uno scioglimento su sua richiesta, senza dimissioni. Non vi sarebbe statoscioglimento in caso di approvazione da parte del Parlamento di una mozione recantel'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio.
Secondo la proposta emersa nella Bicamerale della XIII legislatura, lo scioglimentoavrebbe "potuto" esser disposto dal Presidente della Repubblica, in caso di dimissionidel Governo.
Nota di lettura
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Sfiducia costruttiva
Il richiamo all'esperienza costituzionale tedesca pare emergere peruna delle più rilevanti innovazioni proposte: l'introduzione della sfiduciacostruttiva (presente peraltro anche nell'ordinamento spagnolo; ed èaffiorata nell'ordinamento inglese, a seguito dell'approvazione del Fixed-Term Parliaments Act 2011).
Si sono ricordate le conseguenze di un diniego parlamentare, innanziad una richiesta di fiducia da parte del Presidente del Consiglio. IlParlamento tuttavia può assumere esso stesso l'iniziativa di una verificadella relazione fiduciaria, con lo strumento della mozione di sfiducia.
Ebbene, la mozione di sfiducia è previsto debba contenerel'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio (donde il suo carattere'costruttivo').
La proposta eleva il quorum di sottoscrizione della mozione disfiducia, ai fini della presentazione: esso diviene (da un decimo deicomponenti della singola Camera di presentazione) un terzo deicomponenti della Camera e dei componenti del Senato. L'iniziativa devedunque essere da parte di una significativa minoranza presente entroambedue le Camere.
La proposta eleva il quorum di sottoscrizione della mozione disfiducia, ai fini della presentazione: esso diviene (da un decimo deicomponenti della singola Camera di presentazione) un terzo deicomponenti della Camera e dei componenti del Senato. L'iniziativa devedunque esser congiunta, da parte di una significativa minoranza presenteentro ambedue le Camere.
Ed è elevato il quorum di approvazione: esso diviene (da quelloordinario per le votazioni, da effettuarsi ad appello nominale secondoprevisione dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione) lamaggioranza assoluta dei componenti della Camera e dei componenti delSenato.
La mozione di sfiducia è deliberata dal Parlamento in sedutacomune.
Esso pare agire come riunione di due organi (ciascuno dei qualimantiene il proprio quorum di approvazione) più che come organocollegiale terzo (come è, invece, per le altre funzioni costituzionalmenteattribuitegli). Questo profilo parrebbe stemperare la 'asimmetria' presentenella proposta, tra titolarità della potestà di conferimento (o di diniego)della fiducia - la quale è in capo a ciascuna Camera (con il 'deterrente',rispetto al diniego, di uno scioglimento che può fin essere monocamerale) -e titolarità della deliberazione sulla mozione di sfiducia, attribuita alParlamento in seduta comune.
Nota di lettura
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L'approvazione della (mozione di) sfiducia costruttiva preclude loscioglimento.
Analogo effetto consegue l'indicazione di un nuovo Presidente delConsiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento.
Il 'designato' - dal Parlamento mediante la mozione di sfiduciacostruttiva o la indicazione or ricordata - è nominato dal Presidente dellaRepubblica ed entra nel pieno delle sue funzioni, intendendosi la fiduciaparlamentare già accordatagli mediante lo strumento di 'designazione'.
La sfiducia costruttiva era prevista dall'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) prevedeva il carattere 'costruttivo' della mozione di
sfiducia come eventuale (in tal caso precludendo l'automatico scioglimento anticipato),comunque entro la medesima maggioranza uscita dalle elezioni.
La sfiducia è sempre costruttiva per l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), cheprevedeva inoltre un 'ancoraggio' alla medesima maggioranza (in parte preponderante)che abbia votato la fiducia in avvio di legislatura, pena l'inabilità della sfiduciacostruttiva a scongiurare un automatico scioglimento del Parlamento.
Dei progetti di riforma costituzionale delle precedenti XIII, XIV, XV legislature,innanzi più volte ricordati, quello della XIV indi sottoposto a referendum nel 2006prevedeva una sfiducia costruttiva, come eventuale (preclusiva, in tal caso,dell'automatico scioglimento) ed ancorata (così nella sua approvazione come nella suareiezione) alla maggioranza espressa dalle elezioni.
Verso uno 'statuto' delle Opposizioni
Il disegno di legge introduce nel testo costituzionale una dupliceprevisione relativa alle Opposizioni.
Si dispone che i regolamenti parlamentari:- garantiscano "le prerogative e i poteri" del Governo e della maggioranzacome "i diritti" delle opposizioni delle minoranze, in ogni fase dell'attivitàparlamentare;- prevedano le modalità per la discussione e votazione finale in tempi certidi proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.
Nei disegni di legge costituzionali presentati nella XVI legislatura, alcune delleproposte rafforzative del 'Governo in Parlamento' disegnavano, al contempo, unagaranzia del ruolo e delle attività delle forze parlamentari di Opposizione.
Così era per gli A.S. n. 216 (Cossiga e altri), n. 1114 (Pastore e altri) e n. 2941governativo. Essi prevedevano (la determinazione da parte dei regolamenti parlamentaridi) una attribuzione alle opposizioni e minoranze di tempi (e riserva di voto finale) perl'esame di proprie proposte. Prevedevano del pari l'assegnazione loro della presidenza diCommissioni o Giunte svolgenti compiti ispettivi e di garanzia.
Nota di lettura
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Incideva su questo riguardo altresì la previsione che le inchieste parlamentaripossano essere attivate su richiesta di un terzo dei componenti una Camera (A.S. n. 216)ovvero di un quarto (A.S. n. 1590).
Il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori
E' previsione espressamente introdotta dal disegno di legge, entro ilcorpo dell'articolo 69 della Costituzione vigente (relativo all'indennità).
Il dovere di partecipazione ai lavori è riferito anche all'attività delleCommissioni.
31
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
Atti parlamentariNn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A– 9 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. – La discussione in
tema di riforme istituzionali ha compiuto or-
mai i suoi trenta anni in Parlamento: fu nel
lontano 1983, infatti, che venne istituita la
Commissione Bozzi, organo con funzioni
esclusivamente di studio, ma gia segnale di
una ricerca diretta a tentare una revisione co-
stituzionale concentrata sull’ordinamento
della Repubblica.
Elemento rilevante e, oggi, di prevalente
interesse nel dibattito in corso e senz’altro
l’assetto del Parlamento: dall’esperienza di
bicameralismo dei primi decenni repubbli-
cani si prospetta un’evoluzione verso un
nuovo modello parlamentare, fondato su ca-
ratteri e funzioni diverse per le due Camere.
In effetti, la scelta del bicameralismo per-
fetto fu compiuta in Assemblea Costituente
secondo ragioni storiche non secondarie,
come quella di assicurare tutti i contrappesi
possibili, anzitutto nella sede propria in cui
si esprime la sovranita popolare, contro i ti-
mori di possibili torsioni autoritarie che ve-
devano nel Governo l’istituzione piu critica,
data la recente, ventennale dittatura. Ma
dopo oltre sessanta anni di democrazia re-
pubblicana quella preoccupazione si puo
dire definitivamente dissipata: una democra-
zia matura non teme, anzi incoraggia, la de-
cisione governativa efficace, in un contesto
di controlli e indirizzi parlamentari a loro
volta efficienti e non dispersivi ne ripetitivi.
Percio vi sono oggi condizioni di consenso
generale che preludono a una scelta con-
corde, diretta ad abbandonare il bicamerali-
smo tradizionale. Ma tale scelta e fondata
non solo sul proposito di semplificare le isti-
tuzioni rappresentative e di ridurre le proce-
dure parlamentari, bensı anche su un fattore
innovativo: dare un principio di realizzazione
a un disegno che si trova in nuce gia nella
Costituzione del 1948, con il riferimento
alla base regionale di elezione per il Senato.
Di qui si sviluppa il proposito innovativo,
convergente nel cercare un modello bicame-
rale differenziato, con un Senato che abbia
una competenza orientata sulle materie di le-
gislazione che incidono direttamente nel rap-
porto tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti
territoriali. Si aggiunge, al riguardo, la que-
stione della composizione stessa delle Ca-
mere: essa e ritenuta prioritaria, per opinione
pressoche unanime sia tra gli studiosi sia tra
gli stessi attori politici sia, soprattutto, tra i
cittadini, e qui in misura via via crescente
e diffusa sino ad assumere il connotato di
una richiesta imperativa. Il tema e quello,
in breve, della riduzione del numero dei par-
lamentari, che si inserisce in un contesto ge-
nerale di ridimensionamento, per quantita di
componenti, delle assemblee elettive, dai
consigli degli enti locali, a quelli delle Re-
gioni, alle Camere del Parlamento. Giacche
azioni coerenti allo scopo sono state com-
piute per molte delle assemblee territoriali,
e maturo il tempo che il Parlamento si ade-
gui a un indirizzo ormai ineludibile.
Altro elemento ricorrente, in tema di rap-
porti tra gli organi costitutivi nell’ordina-
mento repubblicano, e quello inerente al bi-
lanciamento di poteri tra Parlamento e Go-
verno: fin dalla discussione svolta nell’As-
semblea Costituente vi e la questione di
una forma di governo parlamentare orientata
anche alla capacita effettiva di elaborare e
realizzare la funzioni d’indirizzo politico
che si manifestano nell’azione di governo.
Di qui i temi, connessi, della stabilita dei go-
verni, dei poteri del Governo in Parlamento e
della funzionalita dei lavori parlamentari. In
proposito va menzionato il celebre ordine
del giorno Perassi, dal nome del proponente,
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approvato il 5 settembre 1946 e diretto all’a-dozione del sistema parlamentare, «(...) dadisciplinarsi, tuttavia, con dispositivi idoneia tutelare le esigenze di stabilita dell’azione
di governo e ad evitare degenerazioni delparlamentarismo». Dunque, una questioneaperta fin dalla genesi dell’ordinamento re-pubblicano.
La Commissione affari costituzionali haoperato nel solco di queste premesse: il testounificato costituisce la sintesi, possibile e at-tuale, delle numerose e diverse proposteavanzate con i disegni di legge in materia;la scelta e quella di concentrare il tentativodi riforma su alcuni, qualificanti aspetti del-l’ordinamento.
Tali elementi di revisione costituzionaleriguardano la riforma del Parlamento e laforma di governo, con interventi diretti a ra-zionalizzare il sistema secondo linee d’indi-rizzo largamente condivise: ridurre il numerodei parlamentari, favorire l’accesso alle cari-che elettive di generazioni piu giovani, affer-mare un principio di impegno degli elettinell’attivita parlamentare; risolvere la que-stione del bicameralismo nella scelta di unprocedimento legislativo che preveda la ne-cessita di una doppia deliberazione conformesolo per casi limitati; valorizzare gli interessidelle Regioni nel processo di formazionedella legislazione nazionale; definire e inte-grare i poteri del Governo in Parlamento; in-trodurre elementi per uno statuto delle oppo-sizioni; accentuare il primato del Presidentedel Consiglio dei ministri nella compaginedi governo; dare certezza alla tempestivitadelle deliberazioni parlamentari sulla legisla-zione proposta dal Governo; garantire stabi-lita di governo, anche con il ricorso alla co-siddetta sfiducia costruttiva.
Di conseguenza, il testo propone di modi-ficare gli articoli 56, 57, 58, 64, 69, 70, 72,92 e 94 della Costituzione, di adottare unadisposizione finale (articolo 13 del testo me-desimo) e di adeguare, in ragione delle mo-difiche ad alcuni dei citati articoli della Co-stituzione e per esigenze di coordinamento,
anche gli articoli 74, 75 e 126 della Costitu-zione.
Anzitutto, si prevede di ridurre da seicen-totrenta a cinquecentootto il numero dei de-putati, otto dei quali, anziche dodici, da eleg-gere nella circoscrizione Estero, e da trecen-toquindici a duecentocinquantaquattro quellodei senatori elettivi, quattro dei quali, invecedi sei, nella circoscrizione Estero. Quindi, siallinea l’eta degli elettori del Senato alla re-gola generale, i cittadini maggiorenni anzi-che gli ultraventicinquenni, e si riduce a ven-tuno anni, da venticinque, l’eta minima perpoter essere eletti deputati, e a trentacinqueanni, da quaranta, quella per poter essereeletti senatori. Il numero minimo di senatoriper Regione si riduce da sette a sei. In me-rito all’ufficio elettivo, e affermato il doveredi partecipare alle sedute delle Camere, an-che nelle Commissioni. Inoltre, ai regola-menti delle Camere e conferita la funzionedi garantire i poteri e le prerogative del Go-verno e della maggioranza in Parlamento einsieme i diritti delle minoranze e delle op-posizioni.
Definita la nuova configurazione delle Ca-mere, il testo propone di ridisegnare com-plessivamente e in modo radicale il procedi-mento legislativo: l’esercizio collettivo dellafunzione legislativa da parte delle due Ca-mere, regola generale nell’ordinamento at-tuale, sara limitato a pochi casi specifici. Sitratta dei casi seguenti:
– la materia costituzionale e quella elet-torale;
– le leggi da approvare con una maggio-ranza speciale (amnistia e indulto – articolo79; legge di sistema in materia di contabilitae finanza pubblica – articolo 81, sestocomma; conferimento di forme e condizioniparticolari di autonomia alle Regioni con or-dinamento comune – articolo 116, terzocomma);
– le «leggi della Repubblica», previstedagli articoli 122, primo comma (princıpifondamentali per le leggi regionali che rego-
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lano il sistema d’elezione e i casi di incom-patibilita e di ineleggibilita del Presidente edegli altri componenti della Giunta regionalenonche dei consiglieri regionali), 125 (ordi-namento degli organi di giustizia ammini-strativa di primo grado istituiti nella Re-gione), 132, secondo comma (distacco diProvince e Comuni da una Regione e aggre-gazione a un’altra), e 133 (mutamento dellecircoscrizioni provinciali e istituzione dinuove Province);
– le leggi di delegazione legislativa, diconversione in legge dei decreti con forzadi legge, di approvazione di bilanci e con-suntivi e quelle concernenti prerogative efunzioni degli organi costituzionali e dei ri-spettivi componenti.
Inoltre, nel novero delle leggi da appro-vare con deliberazione conforme delle dueCamere, e previsto un caso nuovo, che evocala supremacy clause nota in altri ordina-menti, in specie di carattere federale: su ini-ziativa del Governo, la legge statale puo di-sporre nelle materie di competenza legisla-tiva regionale al fine di garantire, nel rispettodei princıpi di leale collaborazione e di sus-sidiarieta, l’unita giuridica o economica dellaRepubblica.
Sono, dunque, le leggi che integrano e at-tuano la Costituzione, con deliberazioni legi-slative circondate da particolari requisiti diprocedimento o di ponderazione, ovverocon la definizione delle regole che comple-tano la struttura costituzionale nelle sue arti-colazioni e funzioni piu eminenti o nelle fon-damentali relazioni interistituzionali. Sono,peraltro, leggi per lo piu sporadiche o rare,che non coinvolgono la determinazione el’attuazione dell’indirizzo politico, ma piut-tosto la garanzia dell’equilibrio tra i poterio che, quand’anche abbiano una connota-zione di indirizzo politico, esigono – con ilrilievo o il carattere di eccezione della deci-sione – la particolare forma di garanzia datadalla deliberazione conforme delle due Ca-mere.
La parte piu consistente della legislazione,invece, segue un percorso parlamentare ine-dito nell’ordinamento italiano: le due Ca-mere hanno un proprio, specifico orienta-mento per materie di legislazione, secondouna distinzione tratta dalla Costituzione.Quando la legge e approvata dalla Cameracompetente, la deliberazione dell’altra none necessaria; tuttavia, se la deliberazione edecisa dall’altra Camera, o richiesta dal Go-verno, determina la possibilita di respingereo di modificare il testo. Questo, allora, di-venta definitivo per deliberazione conformedelle due Camere, ovvero quando alla primaapprovazione parlamentare non segua l’altraper inerzia protratta oltre il termine pre-scritto. Cosı si definisce un metodo di bica-meralismo legislativo funzionale, che ponele due Camere su un piano di parita reci-proca, ma non impone deliberazioni ripeti-tive, pur esigendo il consenso, anche tacito,circa la deliberazione dell’altra Camera.
La distinzione di competenza tra le dueCamere e fondata sull’attribuzione al Senato,in prima lettura, dei disegni di legge che di-spongono, prevalentemente, sui princıpi fon-damentali nelle materie di legislazione con-corrente (articolo 117, terzo comma) e inquelle di cui all’articolo 119 della Costitu-zione. In coerenza con tale impostazione, ladisposizione finale del testo (articolo 13) isti-tuisce presso il Senato della Repubblica laCommissione paritetica per le questioni re-gionali, composta da un rappresentante perciascuna Regione o Provincia autonoma eda un uguale numero di senatori. Il Presi-dente della Commissione e nominato, tra isenatori, dal Presidente del Senato. La Com-missione e titolare di una potesta consultivaqualificata sui disegni di legge riguardantile materie di cui all’articolo 117, terzocomma, e all’articolo 119 della Costituzione:quando il parere e contrario o condizionato aspecifiche modificazioni, le disposizioni cor-rispondenti sono sottoposte alla deliberazionedel Senato con votazione nominale, un ag-gravamento procedurale gia in uso nei rego-
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lamenti parlamentari per deliberazioni cheesigono una particolare ponderazione. Perevitare una duplicazione di organi non fun-zionali, la stessa Commissione assume ilcompito gia conferito alla Commissione par-lamentare per le questioni regionali dall’arti-colo 126 della Costituzione, che di conse-guenza viene modificato.
La Camera dei deputati ha competenza inogni altro caso, quale sede di inizio del pro-cedimento legislativo. Ai gruppi parlamentaridi opposizione e garantita, dai regolamenti,la discussione e la votazione finale di propo-ste da loro indicate.
Al Governo e dato un ruolo piu incisivonel procedimento legislativo: puo chiedereche un disegno di legge sia iscritto con prio-rita all’ordine del giorno e sottoposto alla vo-tazione finale entro un termine determinato.Decorso il termine, puo chiedere che il pro-prio testo, o un altro che dichiara di acco-gliere, sia posto in votazione senza modifi-che. Fa ingresso nell’ordinamento italiano,in tal modo, l’istituto del voto bloccato, gianoto in altre esperienza costituzionali.
In merito alla forma di Governo, il testoproposto dalla Commissione prevede la pos-sibilita di revocare i Ministri, intesta la fidu-cia delle due Camere al Presidente del Con-siglio dei ministri e non piu al Governo nelsuo complesso, introduce un dispositivo di-retto ad assicurare la stabilita di governo,
noto come sfiducia costruttiva. E regolata an-che la questione di fiducia posta dal Go-verno.
Premessa ed esito della mozione di sfidu-cia, che deve essere approvata dal Parla-mento in seduta comune a maggioranza asso-luta dei componenti di ciascuna delle dueCamere, e l’indicazione di un nuovo Presi-dente del Consiglio da nominare, che cosıavrebbe gia ottenuto anche il voto di fiducia.
L’esito della fiducia negata al Presidentedel Consiglio dei ministri, che l’abbia richie-sta anche a una sola delle due Camere, enelle dimissioni del Presidente del Consiglio:questi, pero, puo chiedere al Presidente dellaRepubblica di sciogliere le Camere o ancheuna sola di esse. Nondimeno, le Camerenon possono essere sciolte se il Parlamentoin seduta comune, alle stesse condizioni giaindicate per il caso della sfiducia costruttiva,indica un nuovo Presidente del Consiglio,che avrebbe cosı gia ottenuto la fiducia par-lamentare.
Questi, dunque, i dispositivi che conferi-scono alla forma di governo parlamentareuna connotazione diversa da quella tradizio-nale nell’ordinamento italiano, con caratteridi maggiore stabilita per l’attuazione dell’in-dirizzo politico maturato dalle scelte eletto-rali dei cittadini.
Vizzini, relatore
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Testo proposto dalla Commissione
Modifiche alla Parte seconda dellaCostituzione concernenti le Camere del
Parlamento e la forma di governo
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)
1. All’articolo 56 della Costituzione sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e sostituito dal se-guente:
«Il numero dei deputati e di cinquecen-tootto, otto dei quali eletti nella circoscri-zione Estero.»;
b) al terzo comma, le parole: «venticin-que anni di eta» sono sostituite dalle se-guenti: «ventuno anni di eta»;
c) al quarto comma, la parola: «seicen-todiciotto» e sostituita dalla seguente: «cin-quecento».
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)
1. All’articolo 57 della Costituzione sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e sostituito dal se-guente:
«Il numero dei senatori elettivi e di due-centocinquantaquattro, quattro dei quali elettinella circoscrizione Estero.»;
b) il terzo comma e sostituito dal se-guente:
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«Nessuna Regione puo avere un numero disenatori inferiore a sei; il Molise ne ha due,la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste uno».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 58 della Costituzione)
1. All’articolo 58 della Costituzione sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «daglielettori che hanno superato il venticinque-simo anno di eta» sono soppresse;
b) il secondo comma e sostituito dal se-guente:
«Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il trentacinquesimo anno».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 64 della Costituzione)
1. All’articolo 64 della Costituzione e ag-giunto, in fine, il seguente comma:
«I regolamenti delle Camere garantisconole prerogative e i poteri del Governo e dellamaggioranza nonche i diritti delle opposi-zioni e delle minoranze in ogni fase dell’at-tivita parlamentare».
Art. 5
(Modifica dell’articolo 69 della Costituzione)
1. L’articolo 69 della Costituzione e sosti-tuito dal seguente:
«Art. 69. – I membri del Parlamentohanno il dovere di partecipare ai lavori delleCamere, anche nelle Commissioni, e rice-vono un’indennita stabilita dalla legge».
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Art. 6.
(Modifica all’articolo 70 della Costituzione)
1. All’articolo 70 della Costituzione la pa-rola: «collettivamente» e soppressa.
Art. 7.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)
1. L’articolo 72 della Costituzione e sosti-tuito dal seguente:
«Art. 72. – I disegni di legge sono presen-tati al Presidente di una delle Camere.
La funzione legislativa e esercitata informa collettiva dalle due Camere quandola Costituzione prescrive una maggioranzaspeciale di approvazione, per le leggi in ma-teria costituzionale ed elettorale, per quelleconcernenti le prerogative e le funzioni degliorgani costituzionali e dei rispettivi compo-nenti, per quelle di delegazione legislativa,di conversione in legge dei decreti con forzadi legge, di approvazione di bilanci e con-suntivi. La funzione legislativa e altresı eser-citata in forma collettiva dalle due Camerequando, al fine di garantire l’unita giuridicao economica della Repubblica, il Governopresenta al Parlamento un disegno di leggeche, nel rispetto dei princıpi di leale collabo-razione e di sussidiarieta, interviene nellematerie attribuite alla potesta legislativa re-gionale.
L’esame dei disegni di legge ha inizio allaCamera presso la quale sono stati presentati,quando la funzione legislativa e esercitatacollettivamente dalle due Camere. Ha inizioal Senato della Repubblica, quando la Costi-tuzione prevede una legge della Repubblica equando i disegni di legge riguardano preva-lentemente le materie di cui all’articolo117, terzo comma, e all’articolo 119, ha ini-zio alla Camera dei deputati in tutti gli altricasi.
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I disegni di legge sono assegnati a unadelle due Camere, con decisione non sinda-cabile in alcuna sede, dai Presidenti delleCamere d’intesa tra loro secondo le normedella Costituzione e dei rispettivi regola-menti.
Ogni disegno di legge e esaminato, se-condo le norme dei regolamenti delle Ca-mere, da una Commissione e poi dalla Ca-mera stessa, che l’approva articolo per arti-colo e con votazione finale. I regolamentipossono stabilire che un disegno di leggesia esaminato da una Commissione compostada un eguale numero di deputati e di senatoridesignati in modo da rispecchiare la propor-zione dei gruppi parlamentari.
I regolamenti delle Camere stabilisconoprocedimenti abbreviati per i disegni di leggedei quali e dichiarata l’urgenza e prevedonole modalita per la discussione e la votazionefinale in tempi certi di proposte indicate daigruppi parlamentari di opposizione.
Il Governo puo chiedere che un disegno dilegge sia iscritto con priorita all’ordine delgiorno della Camera che lo esamina e sotto-posto alla votazione finale entro un terminedeterminato. Decorso il termine, il testo pro-posto o accolto dal Governo, su sua richiesta,e messo in votazione senza modifiche, arti-colo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere possono stabi-lire in quali casi e forme l’esame e l’appro-vazione dei disegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti, compostein modo da rispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari. Anche in tali casi, finoal momento della sua approvazione defini-tiva, il disegno di legge e rimesso alla Ca-mera, se il Governo o un decimo dei compo-nenti della Camera o un quinto della Com-missione richiedono che sia discusso e votatodalla Camera stessa oppure che sia sottopo-sto alla sua approvazione finale con sole di-chiarazioni di voto. I regolamenti determi-nano le forme di pubblicita dei lavori delleCommissioni.
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La procedura normale di esame e di ap-provazione e sempre adottata per i disegnidi legge in materia costituzionale ed eletto-rale, di delegazione legislativa, di conver-sione in legge dei decreti con forza di legge,di autorizzazione a ratificare trattati interna-zionali, di approvazione di bilanci e consun-tivi e per quelli diretti all’adempimento degliobblighi derivanti dall’appartenenza all’U-nione europea.
I disegni di legge approvati da una Ca-mera sono trasmessi all’altra Camera e, salvoil caso di esercizio collettivo della funzionelegislativa, sono da questa esaminati se, en-tro quindici giorni dalla trasmissione, ne edeliberato il riesame su proposta di un terzodei suoi componenti. Il riesame ha luogo an-che su richiesta del Governo. Il disegno dilegge puo essere approvato, anche con modi-fiche, o respinto, entro i trenta giorni succes-sivi alla deliberazione o alla richiesta di rie-same. I disegni di legge si intendono defini-tivamente approvati quando si forma una de-liberazione conforme delle due Camere ov-vero, nel testo approvato da una Camera, inmancanza di deliberazione o richiesta di rie-same o quando queste non sono seguite dallavotazione finale sul disegno di legge nel ter-mine prescritto».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 74 della Costituzione)
1. All’articolo 74, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «Se le Camere ap-provano nuovamente la legge, questa» sonosostituite dalle seguenti: «Se e nuovamenteapprovata, la legge».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 75 della Costituzione)
1. All’articolo 75, terzo comma, della Co-stituzione, le parole: «cittadini chiamati ad
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eleggere la Camera dei deputati» sono sosti-tuite dalle seguenti: «cittadini elettori».
Art. 10.
(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)
1. All’articolo 92, secondo comma, dellaCostituzione, dopo le parole: «su propostadi questo,» sono inserite le seguenti: «no-mina e revoca».
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)
1. All’articolo 94 della Costituzione sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Go-verno» e sostituita dalle seguenti: «Presi-dente del Consiglio dei Ministri»;
b) al secondo comma, le parole: «ac-corda e revoca la fiducia» sono sostituitedalle seguenti: «accorda la fiducia»;
c) al terzo comma, le parole: «Entrodieci giorni dalla sua formazione il Go-verno» sono sostituite dalle seguenti: «Entrodieci giorni dalla formazione del Governo, ilPresidente del Consiglio dei Ministri»;
d) il quinto comma e sostituito dai se-guenti:
«La mozione di sfiducia deve essere fir-mata da almeno un terzo dei componenti diciascuna delle due Camere, deve contenerel’indicazione del nuovo Presidente del Consi-glio dei Ministri e non puo essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla sua pre-sentazione.
La mozione di sfiducia deve essere appro-vata dal Parlamento in seduta comune amaggioranza assoluta dei componenti di cia-scuna delle due Camere.
Il Presidente del Consiglio dei Ministripuo porre davanti a una delle Camere la que-stione di fiducia.
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Qualora la richiesta sia respinta, il Presi-dente del Consiglio dei Ministri si dimettee puo chiedere al Presidente della Repub-blica lo scioglimento delle Camere o anchedi una sola di esse. Le Camere non possonoessere sciolte se il Parlamento in seduta co-mune entro ventuno giorni dalla richiesta discioglimento indica, a maggioranza assolutadei componenti di ciascuna delle due Ca-mere, il Presidente del Consiglio da nomi-nare.
Quando e approvata una mozione di sfidu-cia o il Parlamento indica un nuovo Presi-dente del Consiglio dei Ministri nei ventunogiorni successivi alla richiesta di sciogli-mento, il Presidente della Repubblica nominail Presidente del Consiglio indicato e su pro-posta di questi i Ministri. In questi casi si in-tende che il Presidente del Consiglio indicatoabbia gia ottenuto la fiducia delle due Ca-mere».
Art. 12.
(Modificaall’articolo 126 della Costituzione)
1. All’articolo 126, primo comma, dellaCostituzione, il terzo periodo e sostituitodal seguente: «Il decreto e adottato sentitala Commissione paritetica per le questioniregionali, costituita presso il Senato della Re-pubblica».
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Presso il Senato della Repubblica e isti-tuita la Commissione paritetica per le que-stioni regionali, composta da un rappresen-tante per ciascuna Regione e Provincia auto-noma, eletto, su proposta della Giunta, dai ri-spettivi Consigli tra i propri componenti, eda un eguale numero di senatori designatiin modo da rispecchiare la proporzione dei
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gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e rappresentata dai com-ponenti eletti dai Consigli delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano. Il Presi-dente della Commissione e nominato tra i se-natori dal Presidente del Senato. La Commis-sione, entro i termini e nei modi stabiliti dalRegolamento del Senato, esprime il pareresui disegni di legge riguardanti le materiedi cui all’articolo 117, terzo comma, e all’ar-ticolo 119 della Costituzione. Quando i pa-reri sono contrari o condizionati a specifichemodificazioni, le corrispondenti disposizionisono sottoposte alla deliberazione del Senatocon votazione nominale.
TESTI A FRONTE
Testi a fronte
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TESTI A FRONTE DELLA COSTITUZIONE VIGENTE CON LE MODIFICHE
RECATE DAL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta asuffragio universale e diretto.
Art. 56
Identico.
Il numero dei deputati è diseicentotrenta, dodici dei quali elettinella circoscrizione Estero.
Il numero dei deputati è dicinquecentootto, otto dei quali elettinella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti glielettori che nel giorno delle elezionihanno compiuto i venticinque anni dietà.
Sono eleggibili a deputati tutti glielettori che nel giorno delle elezionihanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra lecircoscrizioni, fatto salvo il numero deiseggi assegnati alla circoscrizioneEstero, si effettua dividendo il numerodegli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generaledella popolazione, per seicentodiciotto edistribuendo i seggi in proporzione allapopolazione di ogni circoscrizione, sullabase dei quozienti interi e dei più altiresti.
La ripartizione dei seggi tra lecircoscrizioni, fatto salvo il numero deiseggi assegnati alla circoscrizioneEstero, si effettua dividendo il numerodegli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generaledella popolazione, per cinquecento edistribuendo i seggi in proporzione allapopolazione di ogni circoscrizione, sullabase dei quozienti interi e dei più altiresti.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Art. 57
Identico.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è diduecentocinquantaquattro, quattrodei quali eletti nella circoscrizioneEstero.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a sei; il Molise neha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Testi a fronte
48
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Identico.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragiouniversale e diretto dagli elettori chehanno superato il venticinquesimoanno di età.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragiouniversale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il quarantesimo anno.
Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il trentacinquesimoanno.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprioregolamento a maggioranza assoluta deisuoi componenti.
Art. 64
Identico.
Le sedute sono pubbliche; tuttaviaciascuna delle due Camere e ilParlamento a Camere riunite possonodeliberare di adunarsi in seduta segreta.
Identico.
Le deliberazioni di ciascuna Camera edel Parlamento non sono valide se non èpresente la maggioranza dei lorocomponenti, e se non sono adottate amaggioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranzaspeciale.
Identico.
I membri del Governo, anche se nonfanno parte delle Camere, hanno diritto,e se richiesti obbligo, di assistere allesedute. Devono essere sentiti ogni voltache lo richiedono.
Identico.
Testi a fronte
49
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
I regolamenti delle Cameregarantiscono le prerogative e i poteridel Governo e della maggioranzanonché i diritti delle opposizioni edelle minoranze in ogni fasedell’attività parlamentare
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono unaindennità stabilita dalla legge.
Art. 69
I membri del Parlamento hanno ildovere di partecipare ai lavori delleCamere, anche nelle Commissioni, ericevono un'indennità stabilita dallalegge.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata dalledue Camere.
Art. 72
[vedi oltre, il primo comma del presentearticolo]
Art. 72
I disegni di legge sono presentati alPresidente di una delle Camere.
La funzione legislativa è esercitata informa collettiva dalle due Camerequando la Costituzione prescrive unamaggioranza speciale diapprovazione, per le leggi in materiacostituzionale ed elettorale, per quelleconcernenti le prerogative e lefunzioni degli organi costituzionali edei rispettivi componenti, per quelledi delegazione legislativa, diconversione in legge dei decreti conforza di legge, di approvazione dibilanci e consuntivi. La funzionelegislativa è altresì esercitata in formacollettiva dalle due Camere quando,al fine di garantire l’unità giuridica oeconomica della Repubblica, ilGoverno presenta al Parlamento undisegno di legge che, nel rispetto deiprincipi di leale collaborazione e disussidiarietà, interviene nelle materieattribuite alla potestà legislativa
Testi a fronte
50
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
regionale.
L’esame dei disegni di legge ha inizioalla Camera presso la quale sono statipresentati, quando la funzionelegislativa è esercitata collettivamentedalle due Camere. Ha inizio al Senatodella Repubblica, quando laCostituzione prevede una legge dellaRepubblica e quando i disegni dilegge riguardano prevalentemente lematerie di cui all’articolo 117, terzocomma, e all’articolo 119, ha inizioalla Camera dei deputati in tutti glialtri casi.
I disegni di legge sono assegnati a unadelle due Camere, con decisione nonsindacabile in alcuna sede, daiPresidenti delle Camere d’intesa traloro secondo le norme dellaCostituzione e dei rispettiviregolamenti.
Ogni disegno di legge, presentato aduna Camera è, secondo le norme delsuo regolamento, esaminato da unaCommissione e poi dalla Camera stessa,che l'approva articolo per articolo e convotazione finale.
Ogni disegno di legge è esaminato,secondo le norme dei regolamenti delleCamere, da una Commissione e poidalla Camera stessa, che l’approvaarticolo per articolo e con votazionefinale. I regolamenti possono stabilireche un disegno di legge sia esaminatoda una Commissione composta da uneguale numero di deputati e disenatori designati in modo darispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari.
Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge deiquali è dichiarata l'urgenza.
I regolamenti delle Camerestabiliscono procedimenti abbreviati peri disegni di legge dei quali è dichiaratal'urgenza e prevedono le modalità perla discussione e la votazione finale intempi certi di proposte indicate daigruppi parlamentari di opposizione.
Il Governo può chiedere che undisegno di legge sia iscritto con
Testi a fronte
51
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
priorità all’ordine del giorno dellaCamera che lo esamina e sottopostoalla votazione finale entro un terminedeterminato. Decorso il termine, iltesto proposto o accolto dal Governo,su sua richiesta, è messo in votazionesenza modifiche, articolo per articoloe con votazione finale.
Può altresì stabilire in quali casi eforme l'esame e l'approvazione deidisegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti,composte in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari.Anche in tali casi, fino al momento dellasua approvazione definitiva, il disegnodi legge è rimesso alla Camera, se ilGoverno o un decimo dei componentidella Camera o un quinto dellaCommissione richiedono che siadiscusso e votato dalla Camera stessaoppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con soledichiarazioni di voto. Il regolamentodetermina le forme di pubblicità deilavori delle Commissioni.
I regolamenti delle Camere possonostabilire in quali casi e forme l'esame el'approvazione dei disegni di legge sonodeferiti a Commissioni, anchepermanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge è rimessoalla Camera, se il Governo o un decimodei componenti della Camera o unquinto della Commissione richiedonoche sia discusso e votato dalla Camerastessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con soledichiarazioni di voto. I regolamentideterminano le forme di pubblicità deilavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte dellaCamera è sempre adottata per i disegnidi legge in materia costituzionale edelettorale e per quelli di delegazionelegislativa, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali, di approvazione dibilanci e consuntivi.
La procedura normale di esame e diapprovazione è sempre adottata per idisegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale, didelegazione legislativa, di conversionein legge dei decreti con forza di legge,di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, di approvazione dibilanci e consuntivi e per quelli direttiall'adempimento degli obblighiderivanti dall'appartenenzaall'Unione europea.
I disegni di legge approvati da una
Camera sono trasmessi all’altra
Camera e, salvo il caso di esercizio
collettivo della funzione legislativa,
sono da questa esaminati se, entro
Testi a fronte
52
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
quindici giorni dalla trasmissione, ne
è deliberato il riesame su proposta di
un terzo dei suoi componenti. Il
riesame ha luogo anche su richiesta
del Governo. Il disegno di legge può
essere approvato, anche con
modifiche, o respinto, entro i trenta
giorni successivi alla deliberazione o
alla richiesta di riesame. I disegni di
legge si intendono definitivamente
approvati quando si forma una
deliberazione conforme delle due
Camere ovvero, nel testo approvato
da una Camera, in mancanza di
deliberazione o richiesta di riesame o
quando queste non sono seguite dalla
votazione finale sul disegno di legge
nel termine prescritto.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere unanuova deliberazione.
Art. 74
Identico.
Se le Camere approvano nuovamente lalegge, questa deve essere promulgata.
Se è nuovamente approvata, la legge
deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare perdeliberare la abrogazione, totale oparziale, di una legge o di un atto aventevalore di legge, quando lo richiedonocinquecentomila elettori o cinqueConsigli regionali.
Art. 75
Identico.
Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amnistiae di indulto, di autorizzazione aratificare trattati internazionali.
Identico.
Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini chiamati ad
Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini elettori.
Testi a fronte
53
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato allavotazione la maggioranza degli aventidiritto, e se è raggiunta la maggioranzadei voti validamente espressi.
Identico.
La legge determina le modalità diattuazione del referendum.
Identico.
Art. 92
Il Governo della Repubblica è compostodel Presidente del Consiglio e deiMinistri, che costituiscono insieme ilConsiglio dei Ministri.
Art. 92
Identico.
Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei Ministri e,su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei Ministri e,su proposta di questo, nomina e revocai Ministri.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delledue Camere.
Art. 94
Il Presidente del Consiglio deiMinistri deve avere la fiducia delle dueCamere.
Ciascuna Camera accorda o revoca lafiducia mediante mozione motivata evotata per appello nominale.
Ciascuna Camera accorda la fiducia
mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazioneil Governo si presenta alle Camere perottenerne la fiducia.
Entro dieci giorni dalla formazione delGoverno, il Presidente del Consigliodei Ministri si presenta alle Camere perottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe leCamere su una proposta del Governonon importa obbligo di dimissioni.
Identico.
La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera e non puòessere messa in discussione prima di tregiorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un terzo deicomponenti di ciascuna delle dueCamere, deve contenere l'indicazionedel nuovo Presidente del Consiglio deiMinistri e non può essere messa in
Testi a fronte
54
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
discussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.
La mozione di sfiducia deve essereapprovata dal Parlamento in sedutacomune a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna delle dueCamere.
Il Presidente del Consiglio deiMinistri può porre davanti a unadelle Camere la questione di fiducia.
Qualora la richiesta sia respinta, ilPresidente del Consiglio dei Ministrisi dimette e può chiedere alPresidente della Repubblica loscioglimento delle Camere o anche diuna sola di esse. Le Camere nonpossono essere sciolte se il Parlamentoin seduta comune entro ventunogiorni dalla richiesta di scioglimentoindica, a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna delle dueCamere, il Presidente del Consiglio danominare.
Quando è approvata una mozione disfiducia o il Parlamento indica unnuovo Presidente del Consiglio deiMinistri nei ventuno giorni successivialla richiesta di scioglimento, ilPresidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio indicato e suproposta di questi i Ministri. In questicasi si intende che il Presidente delConsiglio indicato abbia già ottenutola fiducia delle due Camere.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla
Testi a fronte
55
Testo vigente della Costituzione Testo approvato dalla Commissione
Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita la Commissione paritetica per
le questioni regionali, costituita presso
il Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
Identico.
L'approvazione della mozione disfiducia nei confronti del Presidentedella Giunta eletto a suffragio universalee diretto, nonché la rimozione,l'impedimento permanente, la morte o ledimissioni volontarie dello stessocomportano le dimissioni della Giunta elo scioglimento del Consiglio. In ognicaso i medesimi effetti conseguono alledimissioni contestuali dellamaggioranza dei componenti ilConsiglio.
Identico.
Testo approvato dalla Commissione
Art. 13
(Disposizioni finali)
1. Presso il Senato della Repubblica èistituita la Commissione paritetica perle questioni regionali, composta da unrappresentante per ciascuna Regionee Provincia autonoma, eletto, su
Testi a fronte
56
Testo approvato dalla Commissione
proposta della Giunta, dai rispettiviConsigli tra i propri componenti, e daun eguale numero di senatoridesignati in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari.La Regione Trentino - AltoAdige/Sudtirol è rappresentata daicomponenti eletti dai Consigli delleProvince autonome di Trento e diBolzano. Il Presidente dellaCommissione è nominato tra isenatori dal Presidente del Senato. LaCommissione, entro i termini e neimodi stabiliti dal Regolamento delSenato, esprime il proprio parere suidisegni di legge riguardanti le materiedi cui all’articolo 117, terzo comma eall'articolo 119 della Costituzione.Quando i pareri sono contrari ocondizionati a specifichemodificazioni, le corrispondentidisposizioni sono sottoposte alladeliberazione del Senato con votazionenominale.
Testi a fronte
57
TESTI A FRONTE DELLE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE RECATE DAL
TESTO BASE E DAL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Testo base Testo approvato dalla Commissione
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta asuffragio universale e diretto.
Art. 56
Identico.
Il numero dei deputati è dicinquecentootto, otto dei quali elettinella circoscrizione Estero.
Identico.
Sono eleggibili a deputati tutti glielettori che nel giorno delle elezionihanno compiuto i ventuno anni di età.
Identico.
La ripartizione dei seggi tra lecircoscrizioni, fatto salvo il numero deiseggi assegnati alla circoscrizioneEstero, si effettua dividendo il numerodegli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generaledella popolazione, per cinquecento edistribuendo i seggi in proporzione allapopolazione di ogni circoscrizione, sullabase dei quozienti interi e dei più altiresti.
Identico.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto abase regionale, salvi i seggi assegnatialla circoscrizione Estero.
Art. 57
Identico.
Il numero dei senatori elettivi è di
duecentocinquantaquattro, quattro dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Identico.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a sei; il Molise neha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aosteuno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati
Identico.
Testi a fronte
58
Testo base Testo approvato dalla Commissione
alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58 Art. 58
I senatori sono eletti a suffragiouniversale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori chehanno compiuto il trentacinquesimoanno di età.
Identico.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprioregolamento a maggioranza assoluta deisuoi componenti.
Art. 64
Identico.
Le sedute sono pubbliche; tuttaviaciascuna delle due Camere e ilParlamento a Camere riunite possonodeliberare di adunarsi in seduta segreta.
Identico.
Le deliberazioni di ciascuna Camera edel Parlamento non sono valide se non èpresente la maggioranza dei lorocomponenti, e se non sono adottate amaggioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranzaspeciale.
Identico.
I membri del Governo, anche se nonfanno parte delle Camere, hanno diritto,e se richiesti obbligo, di assistere allesedute. Devono essere sentiti ogni voltache lo richiedono.
Identico.
I regolamenti delle Cameregarantiscono le prerogative e i poteridel Governo e della maggioranzanonché i diritti delle opposizioni edelle minoranze in ogni fase
Testi a fronte
59
Testo base Testo approvato dalla Commissione
dell’attività parlamentare.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono unaindennità stabilita dalla legge.
Art. 69
I membri del Parlamento hanno ildovere di partecipare ai lavori delleCamere, anche nelle Commissioni, ericevono un'indennità stabilita dallalegge.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata dalledue Camere.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata dalledue Camere.
Art. 72
I disegni di legge sono presentati alPresidente di una delle Camere.
Art. 72
Identico.
I disegni di legge devono avere un
contenuto omogeneo.
La funzione legislativa è esercitata informa collettiva dalle due Camerequando la Costituzione prescrive unamaggioranza speciale diapprovazione, per le leggi in materiacostituzionale ed elettorale, per quelleconcernenti le prerogative e lefunzioni degli organi costituzionali edei rispettivi componenti, per quelledi delegazione legislativa, diconversione in legge dei decreti conforza di legge, di approvazione dibilanci e consuntivi. La funzionelegislativa è altresì esercitata in formacollettiva dalle due Camere quando,al fine di garantire l’unità giuridica oeconomica della Repubblica, ilGoverno presenta al Parlamento undisegno di legge che, nel rispetto deiprincìpi di leale collaborazione e disussidiarietà, interviene nelle materieattribuite alla potestà legislativaregionale.
I disegni di legge riguardantiprevalentemente le materie di cui al
L’esame dei disegni di legge ha inizioalla Camera presso la quale sono stati
Testi a fronte
60
Testo base Testo approvato dalla Commissione
terzo comma dell’articolo 117 sonoassegnati al Senato della Repubblica; glialtri disegni di legge sono assegnati allaCamera dei deputati.
presentati, quando la funzionelegislativa è esercitata collettivamentedalle due Camere. Ha inizio al Senatodella Repubblica, quando laCostituzione prevede una legge dellaRepubblica e quando i disegni di leggeriguardano prevalentemente le materiedi cui all’articolo 117, terzo comma, eall’articolo 119, ha inizio alla Cameradei deputati in tutti gli altri casi.
Presso il Senato della Repubblica èistituita la Commissione paritetica per lequestioni regionali, [...]
[vedi infra, in corrispondenzadell'articolo 13 del testo approvatodalla Commissione]
I disegni di legge sono assegnati, condecisione insindacabile, ad una delledue Camere d’intesa tra i loro presidentisecondo le norme dei rispettiviregolamenti.
I disegni di legge sono assegnati a unadelle due Camere, con decisione nonsindacabile in alcuna sede, daiPresidenti delle Camere d’intesa traloro secondo le norme dellaCostituzione e dei rispettiviregolamenti.
Il disegno di legge è esaminato, secondole norme del regolamento della Cameraalla quale è stato assegnato, da unacommissione e poi dalla Camera stessa,che l’approva articolo per articolo e convotazione finale.
Ogni disegno di legge è esaminato,secondo le norme dei regolamenti delleCamere, da una Commissione e poidalla Camera stessa, che l’approvaarticolo per articolo e con votazionefinale. I regolamenti possono stabilireche un disegno di legge sia esaminatoda una Commissione composta da uneguale numero di deputati e disenatori designati in modo darispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari.
Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge deiquali è dichiarata l'urgenza.
I regolamenti delle Camerestabiliscono procedimenti abbreviati peri disegni di legge dei quali è dichiaratal'urgenza e prevedono le modalità perla discussione e la votazione finale intempi certi di proposte indicate daigruppi parlamentari di opposizione.
Testi a fronte
61
Testo base Testo approvato dalla Commissione
[è il decimo comma di questo articolodel testo base]
Il Governo può chiedere che un disegnodi legge sia iscritto con prioritàall’ordine del giorno della Camera chedeve esaminarlo e che sia votato entroun termine determinato secondo lemodalità e con i limiti stabiliti dairegolamenti. Può altresì chiedere che,decorso tale termine, il testo proposto ocondiviso dal Governo sia approvatoarticolo per articolo, senzaemendamenti, e con votazione finale.
Il Governo può chiedere che un disegnodi legge sia iscritto con prioritàall’ordine del giorno della Camera chelo esamina e sottoposto alla votazionefinale entro un termine determinato.Decorso il termine, il testo proposto oaccolto dal Governo, su sua richiesta, èmesso in votazione senza modifiche,articolo per articolo e con votazionefinale.
Può altresì stabilire in quali casi e formel'esame e l'approvazione dei disegni dilegge sono deferiti a Commissioni,anche permanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge è rimessoalla Camera, se il Governo o un decimodei componenti della Camera o unquinto della Commissione richiedonoche sia discusso e votato dalla Camerastessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con soledichiarazioni di voto. Il regolamentodetermina le forme di pubblicità deilavori delle Commissioni.
I regolamenti delle Camere possonostabilire in quali casi e forme l’esame el’approvazione dei disegni di legge sonodeferiti a Commissioni, anchepermanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge è rimessoalla Camera, se il Governo o un decimodei componenti della Camera o unquinto della Commissione richiedonoche sia discusso e votato dalla Camerastessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con soledichiarazioni di voto. I regolamentideterminano le forme di pubblicità deilavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte dellaCamera è sempre adottata per i disegnidi legge in materia costituzionale edelettorale, per quelli di delegazionelegislativa, di concessione di amnistiae indulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali, di approvazione dibilanci e consuntivi, di attuazionedell'articolo 81, sesto comma, e perquelli diretti all'adempimento degliobblighi derivanti dall'appartenenzaall'Unione europea. Per tali disegni di
La procedura normale di esame e diapprovazione è sempre adottata per idisegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale, didelegazione legislativa, di conversionein legge dei decreti con forza di legge,di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, di approvazione dibilanci e consuntivi e per quelli direttiall'adempimento degli obblighi derivantidall'appartenenza all'Unione europea.
Testi a fronte
62
Testo base Testo approvato dalla Commissione
legge occorre l'approvazione dientrambe le Camere.
[il decimo comma è stato riportatosopra]
Il disegno di legge, approvato da unaCamera, è trasmesso all’altra e siintende definitivamente approvato seentro quindici giorni dalla trasmissionequesta non delibera di disporne ilriesame su proposta di un terzo dei suoicomponenti.
La Camera che dispone di riesaminare ildisegno di legge deve approvarlo orespingerlo entro i trenta giornisuccessivi alla decisione di riesame.Decorso inutilmente tale termine, ildisegno di legge si intendedefinitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesamelo approva con emendamenti o lorespinge, il disegno di legge è trasmessoalla prima Camera, che delibera in viadefinitiva.
I disegni di legge approvati da una
Camera sono trasmessi all’altra
Camera e, salvo il caso di esercizio
collettivo della funzione legislativa,
sono da questa esaminati se, entro
quindici giorni dalla trasmissione, ne è
deliberato il riesame su proposta di un
terzo dei suoi componenti. Il riesame
ha luogo anche su richiesta del
Governo. Il disegno di legge può
essere approvato, anche con
modifiche, o respinto, entro i trenta
giorni successivi alla deliberazione o
alla richiesta di riesame. I disegni di
legge si intendono definitivamente
approvati quando si forma una
deliberazione conforme delle due
Camere ovvero, nel testo approvato
da una Camera, in mancanza di
deliberazione o richiesta di riesame o
quando queste non sono seguite dalla
votazione finale sul disegno di legge
nel termine prescritto.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidentedella Repubblica entro un mese dallaapprovazione.
Art. 73
Identico.
Se la Camera che la ha approvatadefinitivamente, a maggioranzaassoluta dei propri componenti, nedichiara l'urgenza, la legge è promulgatanel termine da essa stabilito.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Quando è previsto il voto di entrambele Camere, l'urgenza deve esseredeliberata da ciascuna di esse a
Testi a fronte
63
Testo base Testo approvato dalla Commissione
maggioranza assoluta dei propricomponenti.
Le leggi sono pubblicate subito dopo lapromulgazione ed entrano in vigore ilquindicesimo giorno successivo allaloro pubblicazione, salvo che le leggistesse stabiliscano un termine diverso.
Identico.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere unanuova deliberazione secondo leprocedure di cui all'articolo 72.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere unanuova deliberazione.
Se la legge è nuovamente approvata,questa deve essere promulgata.
Se è nuovamente approvata, la legge
deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare perdeliberare l'abrogazione, totale oparziale, di una legge o di un atto aventevalore di legge, quando lo richiedonocinquecentomila elettori o cinqueConsigli regionali.
Art. 75
Identico.
Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amnistiae di indulto, di autorizzazione aratificare trattati internazionali.
Identico.
Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini chiamati adeleggere la Camera dei deputati.
Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato allavotazione la maggioranza degli aventidiritto, e se è raggiunta la maggioranzadei voti validamente espressi.
Identico.
La legge determina le modalità diattuazione del referendum.
Identico.
Testi a fronte
64
Testo base Testo approvato dalla Commissione
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei
Ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei Ministri.
Art. 92
Identico.
Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei Ministri e,su proposta di questo, nomina e revoca iMinistri.
Identico.
Art. 94
Il Presidente del Consiglio dei Ministrideve avere la fiducia delle due Camere.
Art. 94
Identico.
Ciascuna Camera delibera sullarichiesta di fiducia mediante mozionemotivata e votata per appello nominale.
Ciascuna Camera accorda la fiducia
mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione delGoverno, il Presidente del Consiglio deiMinistri si presenta alle Camere perottenerne la fiducia.
Identico.
Il voto contrario di una o d'entrambe leCamere su una proposta del Governonon importa obbligo di dimissioni.
Identico.
La mozione di sfiducia deve esseresottoscritta da almeno un terzo deicomponenti della Camera e deicomponenti del Senato, deve contenerela indicazione del nuovo Presidente delConsiglio dei Ministri, da nominare aisensi dell'articolo 92, secondo comma,e non può essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla suapresentazione.
La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un terzo deicomponenti di ciascuna delle dueCamere, deve contenere l'indicazionedel nuovo Presidente del Consiglio deiMinistri e non può essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.
La mozione di sfiducia deve essereapprovata dal Parlamento in sedutacomune a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna delle dueCamere.
Identico.
Testi a fronte
65
Testo base Testo approvato dalla Commissione
Il Presidente del Consiglio può porredavanti a una delle Camere laquestione di fiducia.
Qualora una delle Camere neghi lafiducia, il Presidente del Consiglio deiMinistri può chiedere al Presidente dellaRepubblica lo scioglimento delleCamere o anche di una sola di esse; leCamere non possono essere sciolte se ilParlamento in seduta comune entroventi giorni dalla richiesta discioglimento indica a maggioranzaassoluta dei componenti di ciascunaCamera il nuovo Presidente delConsiglio dei Ministri, da nominare aisensi dell'articolo 92, secondo comma.
Qualora la richiesta sia respinta, ilPresidente del Consiglio dei Ministri sidimette e può chiedere al Presidentedella Repubblica lo scioglimento delleCamere o anche di una sola di esse. LeCamere non possono essere sciolte se ilParlamento in seduta comune entroventuno giorni dalla richiesta discioglimento indica, a maggioranzaassoluta dei componenti di ciascunadelle due Camere, il Presidente delConsiglio dei Ministri da nominare.
Quando è approvata una mozione disfiducia o il Parlamento indica unnuovo Presidente del Consiglio deiMinistri nei ventuno giorni successivialla richiesta di scioglimento, ilPresidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio indicato e suproposta di questi i Ministri. In questicasi si intende che il Presidente delConsiglio indicato abbia già ottenutola fiducia delle due Camere.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita la Commissione paritetica per le
questioni regionali, costituita presso il
Senato della Repubblica.
Art. 126
Identico.
Testi a fronte
66
Testo base Testo approvato dalla Commissione
[vedi sopra art. 72]
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
Identico.
L'approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Identico.
Presso il Senato della Repubblica èistituita la Commissione paritetica per lequestioni regionali, composta da unrappresentante per ciascuna Regione eProvincia autonoma, eletto dai rispettiviconsigli, e da un eguale numero disenatori che rispecchi la proporzione trai gruppi parlamentari, la quale esprime,entro termini e secondo procedurestabiliti dal Regolamento, parereobbligatorio sui disegni di leggeriguardanti prevalentemente le materiedi cui al terzo comma dell’articolo 117.
Art. 13 del disegno di legge
(Disposizioni finali)
1. Presso il Senato della Repubblica èistituita la Commissione paritetica per lequestioni regionali, composta da unrappresentante per ciascuna Regione eProvincia autonoma, eletto, su propostadella Giunta, dai rispettivi Consigli trai propri componenti, e da un egualenumero di senatori designati in mododa rispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari. La RegioneTrentino - Alto Adige/Südtirol èrappresentata dai componenti elettidai Consigli delle Province autonomedi Trento e di Bolzano. Il Presidentedella Commissione è nominato tra i
Testi a fronte
67
Testo base Testo approvato dalla Commissione
senatori dal Presidente del Senato. LaCommissione, entro i termini e neimodi stabiliti dal Regolamento delSenato, esprime il parere sui disegni dilegge riguardanti le materie di cuiall’articolo 117, terzo comma eall'articolo 119 della Costituzione.Quando i pareri sono contrari ocondizionati a specifichemodificazioni, le corrispondentidisposizioni sono sottoposte alladeliberazione del Senato convotazione nominale.
RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER REGIONE
Simulazione sui dati del censimento 2011anticipati dall'Istat
a cura di L. Borsi e E. Catalucci
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77
IL NUMERO DEI PARLAMENTARI IN EUROPA
Tabella n. 1
79
TABELLA N. 1 - Stati membri dell'Unione europea per numero diparlamentari in termini assoluti
StatoNumero complessivo di
parlamentari4 5 Popolazione6
1. Regno Unito 1477(650 + 827)
62.435.709
2. Italia (vigente) 9517
(630 + 321)59.464.644
3. Francia 920(577 + 343)
65.075.310
Italia (testoCommissione)
768(508+260)
59.464.644
4. Germania 691(622 + 69)
81.751.602
5. Spagna 614(350 + 264)
46.152.926
6. Polonia 560(460 + 100)
38.200.037
7. Romania 471(334 + 137)
21.413.815
8. Ungheria 386 9.986.000
9. Svezia 349 9.415.570
10. Grecia 300 11.329.618
11. Repubblica Ceca 281(200 + 81)
10.532.770
segue
4 Le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degliStati membri dell'Unione europea, nonché dal sito dell'Unione interparlamentare: www.ipu.org.
5 Per i parlamenti bicamerali, tra parentesi è specificato il numero dei componenti della Camera bassae della Camera alta.
6 Per l'Italia, i dati sulla popolazione sono tratti dal censimento 2011, come anticipato dall'ISTAT sulsuo sito internet. Per gli altri Stati europei, i dati sono tratti dal sito di Eurostat (sono aggiornati al 1°gennaio 2011; molti di essi vi sono riportati come provvisori).
7 I dati relativi all'Italia contenuti nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 tengono conto del numero effettivo disenatori e dunque includono i 6 senatori a vita attualmente in carica. Al contrario, la tabella n. 4 prende inconsiderazione i soli senatori elettivi.
Tabella n. 1
80
Segue Tabella n. 1
StatoNumero complessivo di
parlamentari3 4 Popolazione5
12. Austria 245(183 + 62)
8.404.252
13. Bulgaria 240 7.504.868
14. Portogallo 230 10.636.979
15. Irlanda 226(166 + 60)
4.480.176
16. Paesi Bassi 225(150 + 75)
16.654.979
17. Belgio 221(150 + 71)
10.918.405
18. Finlandia 200 5.375.276
19. Danimarca 179 5.560.628
20. Slovacchia 150 5.435.273
21. Lituania 141 3.244.601
22. Slovenia 130(90 + 40)
2.050.189
23. Estonia 101 1.340.194
24. Lettonia 100 2.229.641
25. Cipro 80 804.435
26. Malta 69 417.608
27. Lussemburgo 60 511.840
Tabella n. 2
81
TABELLA N. 2 - Stati membri dell'Unione europea per numero diparlamentari in relazione alla popolazione (elaborazione dei datiriportati nella tabella n. 1)
Stato
Numero di abitanti per
parlamentare
(per deputato/per senatore)
Numero di
parlamentari per
100.000 abitanti
1. Malta 6.052 16,5
2. Lussemburgo 8.531 11,7
3. Cipro 10.055 9,9
4. Estonia 13.269 7,5
5. Slovenia 15.771
(22.780 / 51.254)
6,3
6. Irlanda 19.823
(26.989 / 74.669)
5,5
7. Lettonia 22.296 4,5
8. Lituania 23.011 4,3
9. Ungheria 25.870 3,8
10. Finlandia 26.876 3,7
11. Svezia 26.979 3,7
12. Danimarca 31.065 3,2
13. Bulgaria 31.270 3,2
14. Austria 34.303(45.925 / 135.552)
2,9
15. Slovacchia 36.235 2,716. Repubblica Ceca 37.483
(52.663 / 130.034)2,6
17. Grecia 37.765 2,618. Regno Unito 42.271
(96.054 / 75.497)2,4
19. Romania 45.465(64.113 / 156.305)
2,2
20. Portogallo 46.248 2,1
21. Belgio 49.404(72.789 / 153.780)
2,0
22. Italia (vigente) 62.529(94.388 / 185.248)
1,6
segue
Tabella n. 2
82
Segue tabella n. 2
Stato Numero di abitanti per
parlamentare
(per deputato/per senatore)
Numero di
parlamentari per
100.000 abitanti
23. Polonia 69.214(83.043 / 382.000)
1,4
24. Francia 70.734(112.782 / 189.723)
1,4
25. Paesi Bassi 74.022(111.033 / 222.066)
1,3
26. Spagna 75.168(131.865 / 174.822)
1,3
Italia(testo Commissione)
77.428(117.056 / 228.710)
1,3
27. Germania 118.309(131.433 / 1.184.805)
0,8
Tabella n. 3
83
TABELLA N. 3 - Riepilogo delle tabelle n. 1 e n. 2, con l'indicazionedegli Stati in ordine alfabetico
Stato Numero
complessivo di
parlamentari
Popolazione Numero di
abitanti per
parlamentare
Numero di
parlamentariper 100.000
abitanti
Austria 245 8.404.252 34.303 2,9
Belgio 221 10.918.405 49.404 2,0
Bulgaria 240 7.504.868 31.270 3,2
Cipro 80 804.435 10.055 9,9
Danimarca 179 5.560.628 31.065 3,2
Estonia 101 1.340.194 13.269 7,5
Finlandia 200 5.375.276 26.876 3,7
Francia 920 65.075.310 70.734 1,4
Germania 691 81.751.602 118.309 0,8
Grecia 300 11.329.618 37.765 2,6
Irlanda 226 4.480.176 19.823 5,0
Italia
(vigente)
951 59.464.644 62.529 1,6
Italia (testoCommissione)
768 59.464.644 77.428 1,3
Lettonia 100 2.229.641 22.296 4,5
Lituania 141 3.244.601 23.011 4,3
Lussemburgo 60 511.840 8.531 11,7
Malta 69 417.608 6.052 16,5
Paesi Bassi 225 16.654.979 74.022 1,3
Polonia 560 38.200.037 69.214 1,4
Portogallo 230 10.636.979 46.248 2,1
Regno Unito 1477 62.435.709 42.271 2,4
RepubblicaCeca
281 10.532.770 37.483 2,6
Romania 471 21.413.815 45.465 2,2
Slovacchia 150 5.435.273 36.235 2,7
segue
Tabella n. 3
84
Segue tabella n. 3
Stato Numero
complessivo di
parlamentari
Popolazione Numero di
abitanti per
parlamentare
Numero di
parlamentariper 100.000
abitanti
Slovenia 130 2.050.189 15.771 6,3
Spagna 614 46.152.926 75.168 1,3
Svezia 349 9.415.570 26.979 3,7
Ungheria 386 9.986.000 25.870 3,8
85
RIFORMA COSTITUZIONALE:
Le leggi bicamerali 'paritarie'nei progetti di revisione costituzionale del 2007
(cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a referendumnel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema')
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