D. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONED. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI PREPOSTI
LAVORATORI
SPP
MEDICO COMPETENTE
RLS
IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO
CHI E’?
E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL
RAPPORTO DI LAVORO CON IL
LAVORATORE
Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva stessa o dell’unità produttiva
Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva (Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva (stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale)) solo se e in quanto abbia solo se e in quanto abbia
POTERI DECISIONALI E DI SPESAPOTERI DECISIONALI E DI SPESA
IL DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo
IL DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO
• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO
• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE
• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
CHI E’?
COSA DEVE FARE?
1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente;
ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti
ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti
1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati;
ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti
1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), e consegna
copia ai RLS, su richiesta di questi;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni (prorogato al 16 maggio 2009);
ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti
1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
s) consultare il RLS;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
ARTICOLO 17 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili
ARTICOLO 299 D.LGS. 81/08 Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
(Obblighi prorogati al 16 maggio 2009)
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
ARTICOLO 16 D.LGS. 81/08 Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di
cui all’articolo 30, comma 4.
ARTICOLO 21 D.LGS. 81/08LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI
(senza dipendenti)
• I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.)• I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)• I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c,)• I soci delle società semplici del settore agricolo
DEVONO• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi• Munirsi di dispositivi di protezione individuale• Munirsi di apposita tessera di riconoscimento
POSSONO• Beneficiare della sorveglianza sanitaria• Partecipare a corsi di formazione
Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti., così come richiamato al riguardo dall’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, e dall’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto.
IL PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
COSA DEVE FARE?
• SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI
• VIGILARE SUI LAVORATORI
CHI E’?
RESPONSABILE SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
CHI E’?
PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 32 DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAIRISCHI
IL RSPP DEVE AVERE IL RSPP DEVE AVERE
ATTITUDINI E CAPACITA’ ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATEADEGUATE
DATORE
DI LAVORO
SERVIZIO
INTERNO
SERVIZIO
ESTERNO
LE NOVITA’ DEL D.LGS. 81/08 RIGUARDANTI IL RSPP
• Il nuovo D. Lgs. non prevede più l’obbligo di comunicazione del
nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del
lavoro)
• Poiché tale comunicazione costituiva però un riferimento certo,
probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che comunque possa essere
utile un atto interno (ad es. un verbale del consiglio di amministrazione
ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello
organizzativo adottato dall'azienda, con adeguata pubblicità dello
stesso (es. l'affissione in bacheca)
• Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato
espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e nel DVR o autocertificazione dei
rischi.
LE NOVITA’ DEL D.LGS. 81/08 RIGUARDANTI IL DL - RSPP
Il D. Lgs. 81 conferma le soglie previste in precedenza per la possibilità di
svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro (vd.
Allegato II es. 30 addetti per attività industriali)
Introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua formazione:
- la formazione del DL- RSPP dovrà essere definita mediante Accordo Stato
Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento
periodico.
In relazione a questo rinvio ad un successivo provvedimento si fa presente
che i rappresentanti delle Associazioni datoriali si sono attivati a livello
centrale affinché possano essere riconosciuti dei crediti formativi basati
sulla dimostrazione di una adeguata esperienza pregressa
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Allegato II
1. Aziende artigiane e industriali …....... ......fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche........ . .....fino a 10 addetti3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti
4. Altre aziende ................................... .....fino a 200 addetti
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al
periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui
contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto
previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui
al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Non esiste più l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza il nominativo del RSPP
SP
P:
CO
SA
D
EV
E F
AR
E?
INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO
INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)SICUREZZA (RLS)
CHI E’?
PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
1 fino a 200 dipendenti3 da 201 a 1000 dipendenti6 oltre i 1000 dipendenti
NUMERO MINIMO
Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella
contrattazione collettivacontrattazione collettiva
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)PER LA SICUREZZA (RLS)
E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria
• Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di
norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto
produttivo;
• Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori
dell’azienda al loro interno.
• Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS
territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più
rappresentative (c. 8).
• Si sottolinea (per la necessaria tutela verso il Datore di Lavoro e
l’azienda) l’obbligo da parte del RLS di rispettare il segreto ed la
privacy riguardo i dati in proprio possesso, sia in merito ai dati
infortunistici, che quelli inerenti il segreto industriale, di cui il RLS ha
accesso.
• Tutela concernente anche la copia del DVR e DUVRI, che il RLS può
richiedere
R
LS
: C
OS
A
DE
VE
FA
RE
?
RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE
PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’
ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO
PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI
DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:- per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi- per la valutazione dei rischi- per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui
all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le
modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non
sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al
comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente
comma.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al
Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle
modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma
2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale
ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo
di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52
comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni
sindacali operative.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE
CHI E’?
MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA
IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE
(ex art. 55 D. Lgs. 277/91)
COSA DEVE FARE?
EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE
VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE
(se correlate ai rischi professionali)
ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA
MC
: C
OS
A
DE
VE
FA
RE
?
ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE,
TEMPORANEA O TOTALE
COLLABORARE:
- alla stesura del documento di valutazione dei rischi
- alla predisposizione delle misure per la tutela della
salute dei lavoratori
- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori
VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA
(ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
LAVORATORI INCARICATI DI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI ATTUARE LE MISURE DI
EMERGENZAEMERGENZA
• Pronto Soccorso• Evacuazione dei lavoratori• Prevenzione e lotta antincendio• Gestione dell’emergenza
Diritti dei lavoratoriDiritti dei lavoratori
…alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):•Se si allontana in caso di pericolo grave•Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore
…ad essere informato e formato
…alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Doveri dei lavoratoriDoveri dei lavoratori
Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza
Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro
Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto
Sottoporsi ai controlli sanitari
Partecipare ai corsi di formazione e addestramento
Accettare la designazione di addetto alle emergenze
Utilizzare correttamente i DPI: •Non apportarvi modifiche•Segnalare difetti riscontrati
•Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:
–Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina–Non fare alcuna operazione che non compete loro–Segnalare difetti riscontrati
COLLABORARE
Obblighi dei progettistiObblighi dei progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Obblighi degli installatoriObblighi degli installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.