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Agg. 31/10/2016 1
Manovra - Decreto fiscale
D.L. 24/10/2016, n. 193
Saverio Cinieri
Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
Agg. 31/10/2016 2
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Soppressione Equitalia / 1
• A decorrere dal 1° luglio 2017 è previsto lo scioglimento di Equitalia e
l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico
economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro
dell’economia e delle finanze.
• Il personale è trasferito al nuovo ente previo superamento di una
procedura di selezione senza soluzione di continuità e con la garanzia
della posizione giuridica ed economica.
• Il nuovo ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti;
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 1, comma 1
01/07/2017
Agg. 31/10/2016 3
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Soppressione Equitalia / 2
• Il comitato di gestione è composto dal direttore dell’agenzia delle entrate
in qualità di Presidente dell’ente e da due componenti nominati
dall’agenzia medesima tra i propri dirigenti, ai quali non spettano
compensi aggiuntivi;
• Per gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, si
applica lo stesso meccanismo di remunerazione degli agenti della
riscossione (art. 9 D.Lgs. n. 159/2015);
• Si demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro
dell’economia e delle finanze e il direttore dell’agenzia delle entrate, da
stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse
disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono
privilegiare il risultato piuttosto che il processo.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 1, comma 1
01/07/2017
Agg. 31/10/2016 4
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riscossione enti locali
• Viene prorogato al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti
disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la
precedente scadenza (fissata al 31 dicembre 2016) a decorrere dalla
quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata
avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni
e delle società da questi ultimi partecipate.
• Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto
preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di
ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione
al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 2
01/06/2017
Agg. 31/10/2016 5
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Agenzia delle entrate – potenziamento poteri
• L’Agenzia delle entrate potrà:
• utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad
accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione nazionale.
• acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego
presenti nelle banche dati dell'Inps, per l’attivazione mirata delle
norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
• Il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione potrà accedere alle
medesime informazioni per le attività di riscossione
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 3
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 6
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Comunicazione dati IVA trimestrale / 1
• I contribuenti IVA devono presentare, con cadenza trimestrale, una
comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute,
oltre che alle bollette doganali e ai dati delle relative variazioni.
• Le comunicazioni vanno inviate, telematicamente, entro il 31 maggio, 31
agosto, 30 novembre, 28 febbraio.
• I dati vanno inviati in forma analitica e devono comprendere almeno:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
• la data ed il numero della fattura;
• la base imponibile;
• l'aliquota applicata;
• l'imposta;
• la tipologia dell'operazione.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, commi 1 e 3
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 7
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Comunicazione dati IVA trimestrale / 2
• Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche trasmessi attraverso il sistema
di interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.
• L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente gli esiti
derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la loro coerenza con i versamenti
• Se dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello
indicato nella comunicazione, il contribuente, informato dell'esito, può
fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non
considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
• Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la
sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro senza alcun cumulo
giuridico.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, commi 1 e 3
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 8
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Comunicazione liquidazioni IVA trimestrale / 1
• I contribuenti IVA devono trasmettere, ogni 3 mesi, una comunicazione
dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta
effettuate mensilmente o trimestralmente, anche se a credito.
• Le comunicazioni vanno inviate, telematicamente, entro il 31 maggio, 31
agosto, 30 novembre, 28 febbraio.
• Non presentano la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle
liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
• In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività,
va presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
• L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una
sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, commi 2 e 3
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 9
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico
• Per i contribuenti in attività nel 2017, soggetti all’obbligo delle
dichiarazioni trimestrali è attribuito una sola volta, per il relativo
adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro, purché,
nell'anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.
• Il credito non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP, è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio
2018, e deve essere indicato in Unico relativo al periodo d'imposta in cui
è stato sostenuto il costo e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
• Per chi ha esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei
corrispettivi (D.Lgs. n. 127/2015), è attribuito anche un ulteriore credito
d'imposta di 50 euro, da utilizzare secondo le regole sopra indicate.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, comma 2
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 10
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Adempimenti soppressi
• Vengono soppresse:
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e di noleggio (art. 7, comma 12 D.P.R. n. 605/1973).
• limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di
servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea, le comunicazioni relative agli elenchi
riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e
degli acquisti effettuati (art. 50, comma 6 D.L. n. 331/1993).
• le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi
appartenenti alla c.d. “black list». L’abrogazione ha effetto in
relazione alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2017.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, commi 3, 4 e 5
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 11
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Dichiarazione IVA - termini
• I termini di presentazione della dichiarazione per l'IVA dovuta per il 2016,
sono fissati al mese di febbraio.
• Per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, il termine di presentazione della
dichiarazione è fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, comma 4
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 12
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Distributori automatici e grande distribuzione
• La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni
di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
• Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in
vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili
tecniche di peculiari distributori automatici.
• L'opzione per la trasmissione dei corrispettivi, già esercitata entro il 31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, comma 6
01/04/2017
Agg. 31/10/2016 13
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Depositi IVA / 1
• Nel deposito IVA può essere introdotta qualsiasi tipologia di merce
(nazionale e comunitaria) a prescindere dagli operatori che intervengono
nella transazione.
• In caso di estrazione dei beni dal deposito Iva:
• in caso di estrazione di beni oggetto di un precedente acquisto
intracomunitario va integrata la fattura estera che deve essere
distintamente annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, in
modo che la relativa Iva a debito e a credito si compensa e non
produce, salvo i casi di limiti alla detrazione in capo al soggetto che
estrae, alcun effetto finanziario;
• in caso di estrazioni che interessano le altre tipologie di operazioni
viene richiesto il pagamento effettivo dell’imposta.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, comma 7
01/04/2017
Agg. 31/10/2016 14
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Depositi IVA / 2
• Sono, inoltre, introdotti obblighi anche in capo al gestore del deposito: il
soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è colui che estrae, mentre il
soggetto tenuto al versamento è il gestore del deposito che provvede in
nome e per conto di colui che estrae.
• Le estrazioni dei beni dal deposito possono avvenire senza il pagamento
dell’imposta e previa presentazione della dichiarazione di intenti
all’Agenzia delle entrate e il rilascio della ricevuta di presentazione al
depositario.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 4, comma 7
01/04/2017
Agg. 31/10/2016 15
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Dichiarazione integrativa a favore
• Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione
integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta e IVA) anche oltre il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo (entro l’anno).
• In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata
oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire
il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni ridotte.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 5
01/01/2017
Agg. 31/10/2016 16
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Rottamazione ruoli / 1
• E’ possibile chiudere, in maniera agevolata, i carichi affidati ad Equitalia
negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, pagando solo le somme iscritte a
ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio
di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e
le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
• Il pagamento può avvenire in un’unica rata o in un massimo di quattro
rate. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017
e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
• A tal fine deve essere presentata un’apposita dichiarazione, entro il 22
gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della
definizione agevolata.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 6
22/01/2017
Agg. 31/10/2016 17
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Rottamazione ruoli / 2
• La dichiarazione è redatta con le modalità e in conformità alla modulistica
che Equitalia pubblicherà sul proprio sito internet.
• In tale dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate nel quale
intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro, nonché
la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la
dichiarazione.
• Equitalia comunicherà gli importi dovuti a ciascun contribuente che
presenti la relativa istanza.
• La procedura si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall’agente della riscossione.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 6
22/01/2017
Agg. 31/10/2016 18
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Rottamazione ruoli / 3
• Vengono anche regolate le ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale
consente, alla luce delle nuove disposizioni, di beneficiare della
definizione agevolata.
• Non rientrano nella definizione agevolata, oltre alle risorse proprie
tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai
sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti
derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, anche le multe,
le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna, nonché le sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della strada. La definizione agevolata può tuttavia
riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della strada.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 6
22/01/2017
Agg. 31/10/2016 19
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riapertura voluntary disclosure / 1
• Si riaprono i termini la voluntary disclosure sia per far emergere le attività
estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
• La finestra temporale della nuova disclosure va dal 24 ottobre 2016 al 31
luglio 2017 mentre le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30
settembre 2016.
• I termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono
fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione
volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai
contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di
collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto
della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per
la prima volta.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 7
24/10/2016
Agg. 31/10/2016 20
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riapertura voluntary disclosure / 2
• Per le attività oggetto di voluntary, gli interessati sono esonerati dalla
presentazione del quadro RW per il 2016 e, per la frazione del periodo
d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonché, per
quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva, e per i redditi derivanti
dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non
conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’Irpef con
l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla
indicazione dei redditi in Unico, a condizione che le stesse informazioni
siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal
caso è necessario versare, in unica soluzione, entro il 30/9/2017, quanto
dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte per ravvedimento.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 7
24/10/2016
Agg. 31/10/2016 21
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riapertura voluntary disclosure / 3
• E’ prevista la non punibilità per il reato di impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita (art. 648ter codice penale).
• E’ possibile pagare spontaneamente quanto dovuto in base alla voluntary
(imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), entro il 30 settembre
2017, senza avvalersi della compensazione; il pagamento deve avvenire
entro il 30 settembre 2017 e, se ciò non accade, sono previsti una serie di
livelli sanzionatori;
• In caso contrario, l’Agenzia delle entrate invia al contribuente
l’accertamento con adesione, con l’invito ad adempiere.
• Nel caso si sia scelto un pagamento rateale, il mancato pagamento
anche di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della
procedura.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 7
24/10/2016
Agg. 31/10/2016 22
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riapertura voluntary disclosure / 4
• Vengono disciplinate le conseguenze sanzionatorie del mancato o
insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute.
• E’ introdotta un nuovo reato: chiunque, fraudolentemente, si avvale della
voluntary per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti
provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la
punibilità, si applica la pena della reclusione da 1anno e 6mesi a 6 anni.
• Ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che
consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto
richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni
predisposto dall’OCSE, ovvero un accordo conforme al modello di
accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e
denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA), non si applica il
raddoppio delle sanzioni.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 7
24/10/2016
Agg. 31/10/2016 23
Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193
Riapertura voluntary disclosure / 5
• La voluntary è aperta anche ad altri soggetti diversi da quelli tenuti agli
obblighi di monitoraggio per le violazioni relativa a attività detenute in
Italia.
• In caso di contanti o valori al portatore, i contribuenti devono:
1. oltre alla presentazione dell’istanza rilasciare una dichiarazione in cui
attestano che l’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli
previsti per la voluntary;
2. entro la data di presentazione della relazione, aprire ed inventariare, in
presenza di un notaio, che ne rediga un apposito verbale, le eventuali
cassette di sicurezza;
3. entro la data di presentazione della relazione, versare i contanti e
depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò
abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Art. 7
24/10/2016