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Versamento acconti 2013 Persone fisiche Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013 18 novembre 2013 Barbara Torrini

Gli acconti 2013 per le persone fisiche

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Le persone fisiche sono tenute al versamento degli acconti IRAP e IRPEF. Nel primo caso si tratta di persone fisiche esercenti attività autonomamente organizzate e dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; nel secondo caso si tratta di persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730).

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Page 1: Gli acconti 2013 per le persone fisiche

Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013

18 novembre 2013

Barbara Torrini

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

Le persone fisiche sono tenute al versamento degli acconti:

IRAP: persone fisiche esercenti attività autonomamente organizzate e dirette

alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, in

particolare:

produttori agricoli titolari di reddito agrario, secondo l’articolo 32 del TUIR;

persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro

autonomo, secondo l’articolo 53 del TUIR, a eccezione dei minimi;

persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa,

secondo l’articolo 55 del TUIR, a eccezione dei minimi;

coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione

del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge

413/1991).

IRPEF: persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi (Modello

Unico, 730). I contribuenti che non hanno il sostituto di imposta (datore di

lavoro, ente di previdenza) versano gli acconti direttamente, con modello

F24.

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Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 € (aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)

Se > 257,52 €: DUE ACCONTI

IRPEF

Attenzione:

Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o

dell’unica rata dell’acconto Irpef, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si

effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto

complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

Acconto da versare

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• Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 4033 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di novembre;

• Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30

novembre in un’unica soluzione con codice 4034 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato).

Attenzione:

il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa,

ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da

versare sulla base di tale imposta inferiore (Metodo previsionale).

Occorre, tuttavia, essere prudenziali, poiché, in caso di previsioni errate, si incorrerà in

sanzioni per insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% dell’importo non versato,

a meno che il contribuente non si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso.

Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

Poiché il D.L. 76/2013 è entrato in vigore a giugno 2013, gli effetti dell’aumento della percentuale di acconto dal 99% al 100% si producono solo nell’ambito della seconda o unica rata di novembre. Il sostituto di imposta, dunque, partendo dai dati contenuti nel modello 730-3 (in caso di assistenza fiscale diretta) o nel modello 730-4 (in caso di assistenza fiscale prestata da un Caf o da un professionista), dovrà effettuare il seguente ricalcolo: 2^rata di acconto = [(1^rata di acconto + 2^rata di acconto)*100/99] – 1^rata acconto L’importo risultante sarà, quindi, trattenuto dagli emolumenti di novembre di dipendenti e collaboratori e versato all’Erario entro il 16 dicembre 2013.

Attenzione: Qualora il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica

rata di acconto Irpef va effettuato sia con riferimento al dichiarante sia con riferimento al coniuge. Qualora il contribuente abbia scelto di applicare il metodo previsionale per il versamento della

seconda o unica rata di acconto e lo abbia comunicato entro il 30 settembre, il sostituto di imposta non è tenuto all’effettuazione del ricalcolo di cui sopra.

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IRAP Le persone fisiche presentano il modello Irap in via autonoma entro il 30 settembre

dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il 100% del saldo dell’esercizio precedente è > 51,65 €

(aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Acconto da versare

Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)

Se > 103,00 €: DUE ACCONTI

Attenzione:

Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o

dell’unica rata dell’acconto Irap, quindi al 2 dicembre 2013, data entro la quale si

effettuerà il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto

complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

• Il 40% del 100% del saldo dell’esercizio precedente (40% del 99% per il 2013) deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 3812 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Il contribuente può scegliere di rateizzare mensilmente il primo acconto, da versare comunque tutto entro il mese di novembre;

• Il 60% del 100% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30

novembre in un’unica soluzione con codice 3813 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato).

Attenzione: nel caso in cui il contribuente ritenga di realizzare nel periodo di imposta

corrente un valore della produzione inferiore e quindi preveda fondatamente una

riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a

quello calcolato sulla base del metodo storico (Metodo previsionale).

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

La Legge 228/2012 ha apportato alcune modifiche in merito alla deducibilità delle seguenti spese: • relative ai veicoli aziendali e ai veicoli dei professionisti, deducibilità ridotta al 20%; • spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte

del periodo di imposta, deducibilità ridotta al 70%. Il nuovo regime di deducibilità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2013. Ai fini del calcolo degli acconti per il 2013 occorre, quindi, tener conto di queste nuove percentuali di deducibilità, assumendo quale base di calcolo l’imposta che si sarebbe determinata per il 2012 applicando le nuove disposizioni.

Attenzione:

Per il 2013, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è stato prorogato, senza

alcuna maggiorazione, all’8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione

UNICO e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono

stati elaborati gli studi di settore, da coloro che partecipano a società, associazioni e imprese,

in regime di trasparenza ed ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi minimi).

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

La CEDOLARE SECCA: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate,

che hanno aderito al regime della cedolare secca, versano un

acconto pari al 95% de saldo calcolato nell’esercizio precedente.

Se <= 257,52 €: UNICA SOLUZIONE entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)

Se > 257,52 €: DUE ACCONTI

Attenzione: l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca

la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di

registrazione del contratto utilizzando il modello semplificato Siria (approvato con

provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69.

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Versamento acconti 2013 – Persone fisiche

• Il 40% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 16 giugno, insieme al saldo con codice 1840 (scadenza 2013: il 17 giugno, cadendo il 16 di domenica), oppure entro l’8 luglio per le persone fisiche che fruiscono della proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore;

• Il 60% del 95% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro il 30

novembre in un’unica soluzione con codice 1841 (scadenza 2013: 2 dicembre, cadendo il 30 di sabato).

Si ricorda che:

La cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo

stabilito dalle parti. E’un'imposta sostitutiva che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente

dovute sulle locazioni: l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti; l’imposta di registro e

l'imposta di bollo alla registrazione, nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti.

L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

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