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Gli acconti 2013 per le società di capitali

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Le società di capitali sono tenute al versamento degli acconti: • IRES - Imposta sui redditi delle società (aliquota fissa del 27,50%), da dichiarare tramite il Modello Unico Sc; • IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive, da dichiarare tramite il Modello Irap. Entrambe le dichiarazioni possono essere trasmesse per via telematica (Fisconline/Entratel) o tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria,Caf).

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Versamento acconti 2013 – Società di capitali

Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013

18 novembre 2013

Barbara Torrini

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Versamento acconti 2013 – Società di capitali

Dal punto di vista formale, esistono tre tipi di società di capitali: • società per azioni (S.p.A.); • società in accomandita per azioni (S.a.p.A.); • società a responsabilità limitata (S.r.l.). Le società di capitali sono tenute al versamento degli acconti:

IRES: Imposta sui redditi delle società (aliquota fissa del 27,50%), da dichiarare tramite il

Modello Unico Sc;

IRAP: Imposta regionale sulle attività produttive, da dichiarare tramite il Modello Irap.

Entrambe le dichiarazioni possono essere trasmesse per via telematica (Fisconline/Entratel) o

tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria,Caf..)

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Le società di capitali presentano il modello Irap entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma quella di chiusura del periodo d’imposta. Se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre.

IRAP

Attenzione:

Per il 2013, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è stato prorogato, senza

alcuna maggiorazione, all’8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione

UNICO e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono

stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di

inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito.

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Se il 101% del saldo dell’esercizio precedente è > 20,66 € (aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Acconto da versare

Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)

Se > 103,00 €: DUE ACCONTI

Attenzione:

Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o

dell’unica rata dell’acconto Irap, data entro la quale si effettuerà il versamento in

misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e

l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Versamento acconti 2013 – Società di capitali

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• Il 40% del 101% del saldo dell’esercizio precedente (40% dell’importo indicato nel rigo IR 21 per il 2013 del modello Irap 2013) deve essere versato entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, insieme ad esso e con codice 3812, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello del 16 giugno (17 giugno 2013);

• Il 60% del 101% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro l’ultimo

giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione, in un’unica soluzione con codice 3813. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello del 30 novembre (2 dicembre 2013).

Attenzione: nel caso in cui la società ritenga di realizzare nel periodo di imposta

corrente un valore della produzione inferiore e quindi preveda fondatamente una

riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a

quello calcolato sulla base del metodo storico (Metodo previsionale).

Versamento acconti 2013 – Società di capitali

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IRES

Versamento acconti 2013 – Società di capitali

Se il 101% del saldo dell’esercizio precedente è > 12,00 € (aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)

Acconto da versare

Se > 103,00 €: DUE ACCONTI I soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate.

Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE entro il 30 novembre (2 dicembre 2013).

Attenzione:

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES non si può tener conto del 70 per cento delle

ritenute subite sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, ovvero dei titoli obbligazionari e

similari emessi da banche, società per azioni quotate in borsa, ed enti pubblici economici

trasformati in società per azioni, scomputate per il periodo di imposta precedente.

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• Il 40% del 101% del saldo dell’esercizio precedente (40% dell’importo indicato nel rigo RN 17 per il 2013 del modello Unico 2013) deve essere versato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, insieme al saldo e con codice 2001, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello del 16 giugno (17 giugno 2013);

• Il 60% del 101% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro l’ultimo

giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in un’unica soluzione e con codice 2002. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello del 30 novembre (2 dicembre 2013).

Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il

termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo

acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque,

effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento

del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a

quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.

Versamento acconti 2013 – Società di capitali

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