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INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROATTREZZATURE DI LAVORO
Corrado [email protected]
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premessa
per ogni attrezzatura di lavoro è necessario che i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di informazioni, istruzioni e ricevano una formazione e un addestramento adeguati relativamente a:
– Rischi e pericoli– cambiamenti delle attrezzature– condizioni di impiego delle attrezzature (compresa
pulizia e manutenzione!)– situazioni anormali prevedibili
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In-formazione ed addestramento
Informazione“Trasferimento” e “ricezione “di notizie e contenuti di
carattere comportamentale, procedurale, concettuale
FormazioneProcesso di insegnamento-apprendimento di
conoscenze utili per svolgere una determinata attività
addestramentorendere abile nell'uso corretto di attrezzature,DPI etc..
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Informazione art 36 D.Lgs 81/08
• misura di tutela (di tipo organizzativo)• diretta a ciascun lavoratore inteso come persona
fisica e non come “mansione”• deve essere adeguata
È adeguata un'informazione effettuata con la consegna di opuscoli ??....
non è coerente con lo scopo della normativa la formazione fatta con la consegna, al lavoratore, di un manuale di sicurezza cartaceo contenente norme generali di comportamento (Cass. Pen., Sez. IV,n. 41997/2006) ovvero del libretto di istruzioni di una macchina (Cass. Pen., Sez. IV, n. 14175/ 2006)
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Informazione art 36 D.Lgs 81/08
Informazione generale:– Rischi dell'azienda– Procedure (antincendio, evacuazione)– Nominativi dei lavoratori investiti di
particolari incarichi
Informazione specifica:– Rischi specifici– Misure ed attività di protezione e prevenzione
adottate
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Informazione sui rischi specifici
Non spiegare al lavoratore il modo di comportarsi Ma avvertire preliminarmente dei rischi che
caratterizzano l'attività lavorativa
L'obbligo di informare i dipendenti circa i rischi specifici ..in relazione all'attività svolta deve essere adempiuto non solo attraverso l'esplicitazione dei divieti ma soprattutto con l'indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare (Cass. Pen., Sez. IV,n. 34771/2010
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Informazione sui rischi specifici
Attività:– effettuata in forma semplice, facilmente
comprensibile facendo uso di molte immagini– incentrata sugli esiti della valutazione dei rischi
e sulle relative misure di protezione
ADEGUATA VALUTAZIONE RISCHI ADEGUATA IN-FORMAZIONE
è difficile pensare che il datore di lavoro istruisca i lavoratori ad affrontare quei rischi che egli non ha nemmeno valutato
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Informazione stagionali agricoltura
D.I. 27/03/2013, con le dovute limitazioni: Informazione e formazione, assolte mediante consegna
al lavoratore di appositi documenti certificati dalla ASL, Enti Bilaterali, o organismi paritetici
Documento = manuale?certificato?..come?Sarà una in-formazione adeguata ?Verifica di apprendimento?
è escluso l'addestramento!
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Informazione art 26 D.Lgs 81/08
Flusso informativo da e verso l'azienda nel caso di presenza di lavoratori di ditte esterne
Committente: fornisce agli appaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione
appaltatori o subappaltatori forniscono al committente le informazioni utili per eliminare rischi dovuti alle interferenze o per attuare le misure di prevenzione
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Informazione, come?
Il legislatore non ha definito delle modalità specifiche
Importante è che il contenuto dell’informazione :– sia facilmente comprensibile – consenta ai lavoratori di acquisire le
necessarie conoscenze”
NO! all'informazione svolta una volta per tutte , definire e programmare anche l'informazione
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Informazione, come?
Molteplici strumenti:– Dépliant– Video,– Volantini,– Assemblee – Lezioni in aula...
Che abbiano però contenuti specifici!
È obbligatorio fornire le informazioni per iscritto?No! non è obbligatorio; formalizzare per iscritto è
comunque un modo per dimostrare l'avvenuta informazione
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es. informazioni D.P.I.
Fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori– Verificare la comprensibilità delle istruzioni
fornite attraverso metodi di valutazione cognitiva (es questionari)
informare preliminarmente il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge
– il lavoratore deve rendersi conto dell'utilità intrinseca del dispositivo
rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
– Disponibilità di mezzi utili all'informazione specifica: dispense, libri, consigli incontri....
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addestramento
“complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti.... e le procedure di lavoro.
Quindi non una sola attività ...ma un programma ben preciso di attività! Ovvero una ripetizione di prove
Nel DVR devono essere individuate:” le mansioni che ...espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (art 28 D.Lgs. 81/08)
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addestramento
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art 37 c. 5 D.Lgs 81/08)
Persona esperta ha:– adeguata formazione, – esperienza e conoscenze – Competenze relazionali
sul luogo di lavoro:– Per un'attrezzatura di lavoro il più delle volte è
fattibile– In altre occasioni deve avvenire simulando il
luogo di lavoro (es rimozione amianto)
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addestramento
D.Lgs 81/08 lo definisce come specifico e adeguatoSpecificoeffettuato in luoghi e con l’uso di attrezzature e di
dispositivi (es DPI) identici o simili a quelli che dovranno utilizzare i lavoratori in addestramento
AdeguatoPorre i lavoratori nelle condizioni di saper fronteggiare
anche situazioni non espressamente previste Indispensabile per:
– DPI che appartengono alla terza categoria;– per i dispositivi di protezione dell’udito
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Addestramento attrezzature
Può avvenire affiancando al lavoratore, per un determinato e definito periodo di tempo, una persona esperta facendolo operare direttamente sull'attrezzatura specifica
In caso di:– Nuova attrezzatura: persona esperta del
costruttore-installatore– Attrezzatura in essere: lavoratore già in possesso
di conoscenze e competenze specifiche
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La formazione
Elemento strategico del D.Lgs 81/08 caratterizzato da:– Processo educativo– Misura generale di tutela– Obbligo giuridico
Obbiettivo: modificare il comportamento del lavoratore
La mancata formazione ed addestramento rientrano tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (allegato I D.Lgs 81/08)
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La formazione
ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata
ciascun lavoratore : percorso formativo il più possibile mirato e personale
Sufficiente: è definito l'aspetto qualitativo Adeguata: viene definito l'aspetto specifico
Percorsi formativi progettati sulla base delle reali esigenze formative dei singoli destinatari
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formazione
Acquisizione di conoscenze e capacità, assunzione di comportamenti nuovi
ATTRAVERSOSoddisfazione dei bisogni individuali nelle aree:
Area cognitiva IL”SAPERE” Acquisire nozione
Area operativa IL “SAPER FARE”Mettere in pratica la nozione acquisita
Area comportamentale IL “SAPER ESSERE”Adottare un comportamento adeguato
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La formazione
Non può:– basarsi su modelli standardizzati– ridursi a un’elencazione di norme, rischi, misure
di prevenzione
Deve – calarsi nel contesto aziendale– legarsi ai processi organizzativi concreti – Tenere conto delle problematiche dei lavoratori
de trasformarle in competenze
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Interpello 4/2015
Quesito: lavoratore che ha frequentato corso di formazione specifica per “asfaltista” adibito a mansioni di gestione del traffico, sempre nella “medesima mansione”, serve un'ulteriore formazione?
Risposta: la formazione può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici relativi alle particolari mansioni sono stati adeguatamente trattati . Qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati saranno necessarie sia una nuova valutazione che una correlata formazione integrativa
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coinvolgimento
Oltre all'aspetto tecnico anche l'aspetto organizzativo ed il fattore umano posso divenire causa d'incidente!
Il lavoratore come irrinunciabile fonte di informazioni utili – per il processo di valutazione rischi– Individuazione delle misure di prevenzione– per la trasmissione di competenze ad altri
colleghi
Indispensabile coinvolgerlo nei processi di in-formazione
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coinvolgimento
Un lavoratore professionalmente esperto è abituato a pensare e a risolvere i problemi da solo, senza comunicare né il problema né la possibile soluzione.
È importante condividere le esperienze professionali e le soluzioni adottate e tradurle in momenti formativi
peròl’obbligo formativo non potrà intendersi soddisfatto
considerando soltanto il personale bagaglio di conoscenze del lavoratore derivante dall’esperienza
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Piano formazione aziendale
È obbligatorio ? ..deve essere inserito del D.V.R.?
Il D.V.R.:– È “strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione” (art 28 c.2 lett.a)– Contiene:” il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
La formazione quale misura di prevenzione va pianificata periodicamente attraverso uno specifico programma
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Riunione periodica
Nel corso della riunione annuale il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
.....i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa .... l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
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Periodicità dell'azione formativa
La formazione (e l'addestramento)deve essere ripetuta, in relazione:– all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi
rischi.– Al trasferimento o cambiamento di mansioni;– All'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
nuove tecnologie, nuove sostanze pericolose
Formazione:processo dinamico in stretta correlazione con la valutazione dei rischi aziendale
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Piano di formazione aziendale
Principi base:– formazione progettata e realizzata tenendo conto
delle risultanze della valutazione dei rischi– percorso formativo che può essere ampliato in base
alla natura e all’entità dei rischi dell'azienda
Formazione coerente con il rischio effettivamente presente in azienda; no a semplificazioni e generalizzazioni
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Piano formazione aziendale
STEP 1 definizione delle esigenze di formazione -quale formazione serve e chi deve essere formato
STEP 2 progettazione e pianificazione della formazione scelta docenti, tempistiche, modalità formative..
STEP 3 erogazione della formazione – coinvolgimento dei lavoratori
STEP 4 valutazione dei risultati della formazione Verificare se ciò che è stato spiegato è applicato
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Primo passo - analizzare
determinare se un problema può essere risolto attraverso la formazione o serve una misura diversa
La formazione non deve però sostituire le misure di tipo tecnico
È impensabile formare un lavoratore all'uso di una macchina priva di ripari
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Determinare fabbisogni formativiC'è una carenza di conoscenze
capacità o abilità?
Il lavoratore esegueil lavoro in modo sicuro
nosi Il lavoratore NON esegue
il lavoro in modo sicuro
Il lavoratore ha già svolto il lavoro?
no
si Viene eseguito spesso?no
si
Formazione specifica addestramento Formulare
un giudizio
Misure di preventiveDiverse dalla formazione
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Progettazione e pianificazione
Per ciascun corso si deve prevedere:– il soggetto organizzatore (anche il datore);– un responsabile (anche il docente);– i nominativi dei docenti;– un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;– il registro di presenza di partecipanti;– l’obbligo di frequenza del 90% delle ore– la declinazione dei contenuti, nella quale dovranno
essere tenuti presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
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Verifiche di apprendimento
non un obbligo ma una facoltà in caso di formazione specifica dei lavoratori (accordo 221/11) ad eccezione della formazione e-learning (obbligatoria)
però:..”possono essere previste verifiche annuali sul
mantenimento delle competenze acquisite, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento..” (punto 9 accordo 221/11)
Molto spesso i risultati della formazione devono essere valutati direttamente durante il lavoro
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Compiti
RSPP– propone i programmi di in-formazione– partecipa alla consultazione dei lavoratori
Datore di lavoro– Approva i programmi di in-formazione– Nomina docenti competenti– Vigila sulla corretta esecuzione della
formazione– Gestisce il piano di formazione aziendale
RLS – è consultato in merito all’organizzazione della
formazione di cui all'art 37 ( e il resto?)
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Formazione dei lavoratori stranieri
Accordo 221/11 disciplina particolari modalità di organizzazione della formazione per i lavoratori stranieri
corsi realizzati – previa verifica della comprensione e della
conoscenza della lingua – con modalità che assicurino la comprensione dei
contenuti del corso di formazione
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Formazione dei lavoratori stranieri
Prima di avviare i corsi è necessario rispettare il dettato normativo
Responsabile del Progetto formativo dovrà:– Individuare i lavoratori “immigrati” – Individuare le mansioni a cui saranno adibiti– Predisporre uno strumento per la verifica di
comprensione della lingua utilizzata nel corso – Somministrare lo strumento
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Es. strumento di verifica comprensione
Si presentano alcuni disegni ed al lavoratore a cui viene chiesto di indicare l'azione corrispondente corrispondente dell'azione
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Es. strumento di verifica comprensione
Si presentano alcuni segnali di sicurezza chiedendo al lavoratore di indicare la corretta indicazione
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Formazione dei lavoratori stranieri
Il responsabile del progetto formativo potrà:
– Verbalizzare la conoscenza linguistica del singolo lavoratore
– Stabilire se è possibile effettuare l'in-formazione in lingua italiana
– Decidere di implementare l'in-formazione in una lingua diversa (inglese ) previa verifica di apprendimento
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Neoassunti accordo 221/11
Devono essere formati ( ed addestrati):– Prima di essere assunti...o(giustificazione)....– Contestualmente all'assunzione
La formazione deve essere completata prima di adibire il lavoratore alla propria attività o al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.
La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro (art 37 c. 12 D.Lgs 81/08)
Un lavoratore deve essere assunto prima di essere formato?????...
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neoassunti
Il DL deve valutare la formazione pregressa del lavoratore ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio DVR (accordo 221/11)
Si configura quindi una sorta di “procedura”:– Stabilire un responsabile – Stabilire le conoscenze linguistiche (stranieri)– Definire uno strumento di valutazione– Individuare i fabbisogni formativi– in-Formare il lavoratore (documentare)– Valutare le conoscenze acquisite– Definire la necessità di un addestramento – Sorveglianza e supervisione (preposto)
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Accordo nr 53 del 22/02/2012
previsto dall'art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08
In vigore dal 12 marzo 2013, Individua:– attrezzature di lavoro – modalità di riconoscimento dell'abilitazione – soggetti formatori– Durata (minima)– requisiti minimi di validità della formazione
formazione speciale, non sostitutiva della specifica (art 37 c.1 D.Lgs 81/08)
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Formazione attrezzature di lavoro
SPECIFICA – art 37Rischi , misure prevenzione,
condizioni impiego, situazioni anormali
SPECIALE ABILITATIVA – art 73 c. 5Attrezzature indicate
nell'accordo 53 del 22/02/2012
SPECIALE – art 73 c. 4attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
commisurata alle risultanze della
valutazione dei rischi
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Definizione P.L.M.E.
Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro poste ad altezza superiore a 2 m nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro.....
Definizione di cui alla UNI EN 280 ...si è aggiunto il vincolo dei 2 metri:
quindi se una P.L.M.E viene utilizzata per altezze inferiori a 2 metri di altezza non ci vuole l'abilitazione????..
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Precisazioni P.L.M.E.
Punto 1.0. ALLEGATO III ........ l'utilizzo di PLME con caratteristiche diverse da
quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore di almeno una delle abilitazioni del presente allegato
Quindi:– Formazione per la specifica PLME– Almeno un'abilitazione prevista nell'allegato
PLE con caratteristiche diverse
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Precisazioni carrelli semoventi
Se vengono abbinate attrezzature intercambiabili tali da far rispondere l'attrezzatura di lavoro ad una o più definizioni lettere da a) ad h) allegato A è necessario acquisire il relativo titolo abilitativo (Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
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Macchine movimento terra
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Massa operativa o peso operativo
Definita dalla ISO 6016 – massa operativa:
peso della macchina completa di tutti i suoi accessori nella configurazione più usuale, con i serbatoi olio e carburante pieni ed un operatore del peso convenzionale di 75 Kg
Riportato: targhetta e manuale d'uso
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non soggette ad abilitazione
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Trattori agricoli o forestali
Definizione tratta da direttiva 2007/37/CEQualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli a
motore avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h....
Quindi serve l'abilitazione per ogni tipologia trattore agricolo o forestale di qualunque categoria
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Trattori agricoli o forestaliD. e se su un trattore viene montato un accessorio
per sollevare carichi, è richiesta l'abilitazione per i carrelli elevatori semoventi all. VI?
R. Il possesso dell'abilitazione dell'allegato VIII esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e/o forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, ....., dal possesso di altre abilitazioni (punto 1.0 All VIII accordo)
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I soggetti obbligati
Operatorilavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura (art 69
D.Lgs 81/08)
Soggetti di cui all'art 21 c. 1 D.Lgs 81/08:– Componenti impresa familiare (art 230-bis C.C.)– Lavoratori autonomi ( art 2222 C.C.)– Coltivatori diretti di fondo– Soci di società semplici operanti nel settore agricolo– Artigiani e piccoli commercianti
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I soggetti obbligati
D. Un lavoratore stagionale “trattorista” dovrà avere l'abilitazione all'uso del trattore agricolo ?
R - essendo operatore, ovvero lavoratore (art 69) dovrà possedere l'abilitazione all'uso di ogni attrezzatura prevista nell'accordo e quindi anche del trattore
D. il datore di lavoro di un'impresa deve avere l'abilitazione per utilizzare un'attrezzatura di cui all'accordo??
R. – NO, stante alla definizione di operatore (art 69) alcuni giuristi assimilano il D.L al lavoratore autonomo art 21
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Soggetti formatori “legittimati”
Regioni (ASL) e province autonomeMinistero del lavoro e delle polite socialiINAILAss. Sindacali datori di lavoro e lavoratori nel settore di
impiego delle attrezzatureOrdini e collegi professionaliScuole edili Enti bilaterali ed organismi paritetici
In caso di soggetti formatori esterni è richiesto l'accreditamento
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Soggetti formatori “accreditati”
Soggetti accreditati in deroga presso regione, con :
– esperienza documentata ≥ 3 anni alla data del 12/03/2013 nella formazione specifica per attrezzatura
– esperienza documentata ≥ 6 anni alla data del 12/03/2013 nella formazione sicurezza e salute
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Imprese utilizzatrici Lombardia
D.d.s. 5 agosto 2013, Devono:
– Profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione
– Registrarsi nel sistema informativo regionale Gefo Servizi
– Erogazione corsi esclusivamente presso l'unità locale in territorio “lombardo”
– Rilasciare gli attestati
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Soggetti formatori “accreditati”
aziende:– Produttrici– Distributrici– Noleggiatrici– Aziende utilizzatrici (solo per loro lavoratori)
A condizione che siano:– Organizzate per la formazione– Accreditate in deroga
.............e l'esperienza nella formazione..??..!!
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i docenti
Moduli: normativo-tecnicoesperienza documentata almeno 3 anni nel settore formazione e sicurezza e salute
Modulo praticoesperienza pratica documentata almeno 3 anni nelle
tecniche di utilizzo delle singole attrezzature
Al momento non sono richiesti i requisiti di cui al D.I. 06/03/13 (criteri di qualificazione formatori)
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i docenti
D. come documentare l'esperienza triennale?R. non è specificato; accettabili: attestazioni di datori di
lavoro, lettere ufficiali di incarico... ( analogia con D.I. 06/03/2013)
D. Un professionista che da 10 anni esercita nei cantieri come coordinatore potrà essere docente?
R. si ritiene che sia in possesso di esperienza triennale nel settore della formazione alla data del 12/03/13 possa fare docenza modulo normativo-tecnico
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Il percorso formativo
Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le singole attrezzature
Uso di un'attrezzatura di lavoro (art 69 D.Lgs 81/08):“qualsiasi operazione lavorativa .....quale la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”
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Il percorso formativo
D. - un operatore che installa una gru a torre in cantiere deve essere in possesso del corso abilitativo?
R. - fortunatamente no! Circ. 12/2013 - La specifica abilitazione non è
necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento...,, la manutenzione , ecc....
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Sistema informatizzato Lombardia
il responsabile del progetto formativo trasmette al Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) della ASL competente (quella sul cui territorio si realizza il corso) i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato elettronico
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Attestati di abilitazione
Rilasciati se:– Esito positivo verifica intermedia e finale– Presenza almeno 90% monte ore
Non esiste schema tipo devono prevedere:– Denominazione del soggetto formatore– Dati anagrafici del partecipante – Specifica della tipologia di corso seguito con
l'indicazione dell'accordo ed il relativo monte ore frequentato
– Periodo di svolgimento del corso– Firma del soggetto formatore/docente
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Quanto dura l'abilitazione?
– 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato – aggiornamento della durata minima di 4 ore di
cui almeno 3 ore argomenti moduli pratici
Le 3 ore aggiornamento posso essere effettuate anche in aula (max 24 operatori) (Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
La registrazione della formazione effettuata dovrebbero essere registrate sul “fantomatico” Libretto del Cittadino che al momento non è legalmente disponibile.
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Riconoscimento formazione pregressa
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formazione pregressa
I lavoratori che alla data del 12/03/2013 ( entrata in vigore accordo) sono incaricati dell'uso delle relative attrezzature devono effettuare i corsi entro 12/03/2015
D. e se un operatore in data odierna viene incaricato dell'uso della gru a torre in cantiere deve essere in possesso dell'abilitazione ?
R. NO se: non ha mai partecipato ad alcun corso sull'uso delle gru e se in data 12/03/2013 non era stato incaricato dell'uso dell'attrezzatura
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formazione pregressa
D. ma un operatore che ha frequentato un corso di 2 ore prima dell'entrata in vigore dell'accordo e non ha effettuato l'aggiornamento entro il 13 marzo 2015 deve rifare il percorso formativo ex novo?
R. La situazione è poco chiara! .... l'accordo riporta testualmente: “ ..alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati..” a condizione che siano integrati con l'aggiornamento.... quindi:...
No aggiornamento = No riconoscimento???
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formazione pregressa
Documentata tramite registro del corso recante:– Elenco dei partecipanti– Nominativi e firme dei docenti– Contenuti– Ora inizio-fine– Esiti valutazione teorica e pratica
La documentazione ha natura esemplificativa e non
tassativa ( punto 6. Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
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settore agricolo forestale
I lavoratori che alla data del 12/03/2013 possiedono esperienza documentata almeno di 2 anni devono effettuare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2018
“lavoratore settore agricolo”(Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
lavoratori che effettuano attività di cui all'art 2135 C.C.:– coltivazione del fondo, – selvicoltura, – allevamento di animali
e attività connesse.
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Settore agricolo forestale
l’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015 (art 45 bis c.2 L. 98/13)
circ. MLPS nr. 45 del 24/12/2013– Macchine agricole sono TUTTE le attrezzature
dell'accordo utilizzate nel settore agricolo forestale– Solo per le macchine agricole sono riconosciuti i corsi
“diversi” effettuati fino al 22/03/2015 – Esperienza di 2 anni deve essere posseduta al
22/03/2015 - corso di aggiornamento entro 13/03/2017
– Lavoratori alla data del 22/03/2015 sono incaricati dell'uso delle macchine agricole effettuano corsi entro 22/03/2017
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Settore agricolo forestale
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Vigilanza e sanzioni
D. se un operatore, incaricato oggi, utilizza un carrello elevatore senza possedere l'abilitazione di cui all'accordo, che sanzione si applica?
R. art 73 c.5 D.Lgs 81/08 non è direttamente sanzionato, né tanto meno è possibile sanzionare con l'art 37 c. 1 lett. b)
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La realtà
L'emanazione degli accordi sulla formazione ha portato al proliferare di numerose società di formazione, che si sono attivate, programmando svariati corsi senza forse avere strutture e capacità adeguate
Queste società sono in grado di assicurare alle imprese percorsi formativi "efficaci ed efficienti”?
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Il ruolo dell'organo di vigilanza
”non eroga corsi, ma ne sorveglia, ne supporta e ne assiste la realizzazione” (punto 7 circ. Reg. Lombardia 17/09/2012 nr 7)
Un ruolo di assistenza attraverso per esempio:– Verifica qualità dei programmi formativi
aziende– Produzione di materiale didattico– Predisposizione -validazione di moduli
formativiUn ruolo di vigilanza :
– durante l'esecuzione dei corsi– verifiche ex-post sulla formazione erogata.
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La realtà
– Formazione è un business!!– Vi sono formatori non preparati– Vi sono società che vendono corsi di ogni genere
anche se non hanno i requisiti– Non si verificano i reali livelli di conoscenza dei
lavoratori – Datore di lavoro sceglie i corsi “che costano meno” – lavoratori frequentano i corsi perché obbligati– troppe lezioni frontali poche simulazioni-casi pratici
....e purtroppo circolano attestati....”AMBIGUI”!