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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE/SOCIETÀ SEMPLICI. Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

Società di persone e società semplice

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Una presentazione sulle società di persone in generale e sulla società semplice in particolar.e

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Page 1: Società di persone e società semplice

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BERGAMO

INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ DI

PERSONE/SOCIETÀ SEMPLICI.

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

Page 2: Società di persone e società semplice

Società semplici: da 2251 a 2290c.c.

Società in nome collettivo: da 2291 a 2312 c.c.

Società in accomandita semplice: da 2313 a 2324 c.c.

DISCIPLINA NORMATIVA

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La disciplina delle società semplici ha portata generale, costituendo la regolamentazione-quadro di tutte le società di persone: cfr. richiami negli articoli 2293 (per le s.n.c.) e

2315 (per le s.a.s.).

RUOLO DELLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE.

Page 4: Società di persone e società semplice

Società destinata unicamente allo svolgimento di attività non commerciale.

Eccezionalmente ammesso l’uso di tale tipo societario per lo svolgimento di attività di revisione legale dei conti (v. articolo 2 d- lgs. 39/2010).

Costituisce il tipo «elementare» di società e il prototipo delle società di persone .

LA SOCIETÀ SEMPLICE

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Può svolgere sia attività commerciale che attività non commerciale.

Presenta un’autonomia patrimoniale più accentuata rispetto a quella della società semplice.

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Page 6: Società di persone e società semplice

Può svolgere sia attività commerciale che attività non commerciale.

I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al conferimento.

L’amministrazione della società è riservata ai soci accomandatari, che rispondono solidalmente e

illimitatamente delle obbligazioni sociali.

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013

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SO

CIE

SE

MP

LIC

E Caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci, salvo patto contrario, opponibile ai terzi

S.N

.C.

Caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci, senza possibilità di patto contrario

SO

CIE

IN

AC

CO

MA

ND

ITA

S

EM

PLI

CE

Caratterizzata dalla responsabilità solidale dei soli soci accomandatari.

REGOLE GENERALI

Page 8: Società di persone e società semplice

Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i tre tipi di società di persone i seguenti temi:

IDENTITÀ DI DISCIPLINA

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Conferimenti dei soci

Criteri di ripartizione di

utili

Partecipazione soci alle perdite

Scioglimento della società

Scioglimento del rapporto con il singolo socio

Page 9: Società di persone e società semplice

Le regole che si illustrano di seguito sono applicabili alla

società semplice e costituiscono regole di default applicabili salvo

diversa disposizione a tutte le società di persone.

LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Page 10: Società di persone e società semplice

Il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)

Sono quindi possibili contratti verbali o conclusi per fatti concludenti (società di fatto).

La forma richiesta per il conferimento non si estende all’atto costitutivo: se manca tale forma il contratto è valido a meno che la

partecipazione del socio il cui conferimento difetti dei requisiti di forma non sia essenziale nell’economia del contratto di società.

FORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ SEMPLICE.

Page 11: Società di persone e società semplice

L’iscrizione nel Registro delle Imprese richiede la conclusione di un accordo scritto.

Ciò è espressamente previsto per le collettive e le s.a.s. dall’articolo 2296 c.c. (l' atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l' iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio

del registro delle imprese).

Per le semplici si desume la necessità di un atto scritto dall’articolo 18, del DPR 581/1995 (Regolamento attuazione Registro Imprese)

FORME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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.

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE

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Diritto di amministrare la società e/o di controllare l’amministrazione• Art. 2257: se l’atto costitutivo non dispone diversamente

l’amministrazione della società spetta a ciascun socio, disgiuntamente o congiuntamente dagli altri;

• Art. 2261: I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto/bilancio.

Diritto di concorrere all’assunzione delle decisioni sull’organizzazione della società• modificazioni atto costitutivo;• scioglimento e liquidazione della società;• esclusione di un socio;• richiesta di ammissione a concordato preventivo.

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Diritto all’utile

• Incomprimibile da parte della maggioranza dei soci (art. 2262 c.c. ≠ 2433 c.c.)

• Proporzionale ai conferimenti in difetto di diverso accordo, nel rispetto del divieto di patto leonino (art. 2256 c.c.)

Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società

Diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso o esclusione• In ogni caso senza possibilità di pretendere la restituzione fisica dei beni

conferiti.

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE

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DOVERI DEI SOCI

Effettuazione dei conferimenti.

Partecipazione alle perdite secondo gli accordi, ovvero in proporzione al valore dei conferimenti se determinati nel contratto, ovvero in parti uguali se i conferimenti non sono determinati.

Divieto di servirsi per uso personale dei beni sociali senza il consenso degli altri soci.

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Possono essere soci:

SOGGETTIVITÀ DEI SOCI

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Persone fisiche

Società di capitali previa deliberazione

assembleare (art. 2361 c.c.)

Altre società di persone

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Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata le società in nome collettivo o in accomandita

semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il

bilancio consolidato se ne esistono i presupposti.

CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (ART. 111 DUODECIES DISP. ATT. C.C. )

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Page 17: Società di persone e società semplice

Le cause di invalidità del contratto costitutivo delle società di persone sono regolate dalla disciplina generale dell’invalidità dei contratti.

Non esiste nella disciplina delle società di persone una norma come l’articolo 2332 c.c., che per le società di capitali stabilisce che solo determinate fattispecie possono determinare la nullità del

contratto e che prevede la conversione della nullità della società in causa di scioglimento, in deroga al principio della totale inefficacia degli atti nulli.

In passato la giurisprudenza affermava che il contratto di società di persone nullo fosse completamente privo di effetti.

Di recente la Cassazione ha stabilito che poiché il contratto di società di persone invalido ha comunque dato vita a un’organizzazione la dichiarazione di nullità non comporta l’immediata dissoluzione dell’ente

societario, ma l’apertura di una fase di liquidazione per la definizione di tutti i rapporti in essere.

INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI PERSONE

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L’invalidità della singola partecipazione (es.: partecipazione di un minore non autorizzato)

determina l’invalidità dell’intero contratto sociale solo se la partecipazione viziata è essenziale per il

conseguimento dell’oggetto sociale.

Se la partecipazione non è essenziale il contratto mantiene validità.

INVALIDITÀ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE

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I soci sono tenuti a effettuare i conferimenti, presupposto dell’esercizio dell’attività sociale e garanzia minima (teorica) per i

creditori.

Non esiste un ammontare minimo di conferimenti.

I conferimenti devono essere effettuati in denaro; in alternativa il conferimento può consistere di ogni bene, servizio o altra entità

suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

I CONFERIMENTI

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Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a quello in denaro, regolato dal principio nominalistico:

I CONFERIMENTI REGOLATI DAL CODICE CIVILE

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Beni in natura Crediti Prestazioni

d’opera

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Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per evizione (1483 c.c.) e per vizi (1490 c.c.) e su di lui grava il rischio del perimento per

caso fortuito prima del passaggio della proprietà (art. 1465 c.c.)

Se si verifica il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla società il socio conferente può essere escluso dalla

società.

CONFERIMENTO DI BENI IN PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.)

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Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite.

La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578ss. c.c.).

Se la cosa perisce o ne è impossibile il godimento per causa non imputabile agli

amministratori il socio può essere escluso.

CONFERIMENTO DI BENI IN GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.)

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Art. 2255 c.c.: il socio deve garantire la solvenza del debitore e risponde

dell’insolvenza di costui nei limiti indicati dall’art. 1267 c.c. per il caso di assunzione

convenzionale di garanzia (la quale la garanzia cessa se la mancata realizzazione

del credito è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le

istanze contro il debitore).

CONFERIMENTO DI CREDITI (ART. 2255 C.C.)

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Socio d’opera è il soggetto che si impegna a svolgere una prestazione di lavoro.

Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato: non ha, quindi, una retribuzione sicura ma solo la partecipazione agli eventuali utili.

Il socio d’opera può essere escluso dalla società se si trova nella condizione di non potere più effettuare la prestazione promessa.

Il conferimento del socio d’opera può essere «capitalizzato», ossia essere stimato per i fini della determinazione del capitale delle s.n.c.

CONFERIMENTO D’OPERA

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Articolo 2263 c.c.: la parte degli utili spettante al socio che ha conferito

la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata

dal Giudice secondo equità.

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL SOCIO D’OPERA

Page 26: Società di persone e società semplice

.

L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO

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Art. 2253

• Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

• Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Problema interpretativo

• La norma prevede un obbligo di conferimento illimitato ovvero un obbligo riferito solo ai conferimenti prevedibili al momento della costituzione della società? Preferibile seconda opinione ex articolo 1346 c.c.

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CAPITALE SOCIALE

• Entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti. Il capitale sociale, a differenza del patrimonio sociale, resta immutato nel corso della vita societaria, a meno che non si decida di variarne l’entità, modificando all’unanimità il contratto costitutivo. È disciplinato dal codice civile solo per le s.n.c.

PATRIMONIO SOCIALE

• Complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce continue variazioni qualitative e quantitative. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio

• PATRIMONIO NETTO = differenza tra attività e passività.

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

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Page 28: Società di persone e società semplice

Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono

proporzionali ai conferimenti.

Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti essi si presumono uguali.

La percentuale di partecipazione ai guadagni si presume uguale per le eventuali perdite.

I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

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Page 29: Società di persone e società semplice

L’accertamento degli utili e delle perdite consegue alla redazione del rendiconto/bilancio, al quale si applica la regola generale dell’articolo

2217, co. 2, c.c., sui criteri di valutazione.

La distribuzione degli utili non è condizionata ad alcun accantonamento a riserva legale.

L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

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Page 30: Società di persone e società semplice

Con l’approvazione del bilancio/rendiconto tutti i soci hanno diritto all’assegnazione

della rispettiva parte di utili.

Con deliberazione unanime può essere esclusa la ripartizione degli utili.

IL DIRITTO ALL’UTILE

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SOLIDALE (2267 c.c.) = ciascuno dei soci può essere costretto dai creditori ad adempiere per l’intero (salva rivalsa sugli altri);

l’adempimento di un socio libera gli altri nei confronti del creditore.

ILLIMITATA (2267 c.c.) = la responsabilità non è proporzionale al conferimento.

TEMPERATA DAL BENEFICIO DI ESCUSSIONE (2268 c.c.)= il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la

preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa soddisfarsi agevolmente

RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I CREDITORI SOCIALI NELLE SOCIETÀ

SEMPLICI

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Page 32: Società di persone e società semplice

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde

con gli altri soci delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso in

società.

Questo accade sia se la partecipazione sociale è stata

trasferita sia se un nuovo socio si è aggiunto al gruppo

originario.

RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO (2269 C.C.)

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Page 33: Società di persone e società semplice

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. In caso di morte gli eredi del de cuius rispondono come il proprio dante causa.

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CESSATO (2290 C.C.)

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Il patrimonio della società è in linea di principio

INSENSIBILE alle obbligazioni personali del

socio e non può quindi essere aggredito dai creditori dei

soci, salvi i casi previsti dalla legge.

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE I

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Page 35: Società di persone e società semplice

Il creditore può valere i propri diritti sugli utili. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti il creditore può

chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota.

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE II

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Page 36: Società di persone e società semplice

Non è ammessa la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il

credito che egli ha verso un socio, dato che la società è un soggetto diverso dai suoi soci.

COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.)

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Page 37: Società di persone e società semplice

Regresso: diritto spettante a chi, essendo tenuto ad adempiere

un’obbligazione in solido con altri e avendola soddisfatta da solo può rivalersi sui condebitori di quanto

pagato per essi.

Il socio che ha pagato deve esercitare il regresso in primo luogo contro la

società (per intero), in secondo luogo contro i soci (pro quota).

REGRESSO DEL SOCIO CHE HA PAGATO

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Page 38: Società di persone e società semplice

Amministrazione = potere gerarchico interno alla società

Rappresentanza= potere di concludere affari, assumere obblighi e acquistare diritti per conto della società.

Amministrazione e rappresentanza non sono necessariamente coincidenti.

Nelle sole società semplici l’articolo 2267 ammette la limitazione di responsabilità dei soci o l’esclusione della solidarietà purché non si tratti di soci che hanno agito in

nome e per conto della società, ossia che l’hanno rappresentata.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

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Page 39: Società di persone e società semplice

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In linea generale,

quindi, qualità di socio e qualità di amministratore coincidono (contra per le s.p.a.: art. 2380bis c.c.)

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia

compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci (anche non amministratori), determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide

sull'opposizione.

AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA

SOCIETÀ: REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257).

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Page 40: Società di persone e società semplice

Per effetto di espressa previsione del contratto sociale l'amministrazione può spettare congiuntamente a più soci. In questo

caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

In alternativa si può stabilire che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza:

questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili

Se si è scelta l’amministrazione congiuntiva, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di

evitare un danno alla società.

SISTEMI ALTERNATIVI: L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART.

2258)

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Page 41: Società di persone e società semplice

Combinazione dell’amministrazione

congiuntiva e disgiuntiva a seconda delle diverse materie.

Affidamento del potere di

amministratore a uno o più soci.

Altri sistemi stabiliti dal

contratto sociale.

ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI

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Page 42: Società di persone e società semplice

Se non è diversamente pattuito nel contratto, la rappresentanza della società spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda del sistema

amministrativo scelto.

Il contratto può però prevedere diversamente: riservando la rappresentanza della società solo ad alcuni amministratori, prevedendo per determinati atti la

rappresentanza congiuntiva, anche se l’amministrazione è disgiuntiva, stabilendo limiti di valore degli atti oltre i quali la rappresentanza è congiuntiva, ecc.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396

LA RAPPRESENTANZA

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Page 43: Società di persone e società semplice

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI IN GENERALE

Sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2260 c.c.), ma sono più estesi di quelli di un «comune»

mandatario.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad

essi imposti dalla legge e dal contratto sociale: la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino

di essere esenti da colpa.

Page 44: Società di persone e società semplice

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266).

I poteri amministrativi sono più ampi di quelli generali del mandatario: non sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e non incontrano i limiti

delle direttive del mandante.

I poteri amministrativi non possono essere delegati a un terzo, come, invece, quelli del mandatario.

La funzione amministrativa si presume svolta a titolo oneroso (art. 1709 c.c.).

I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

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Page 45: Società di persone e società semplice

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

Doveri generali: diligenza, vigilanza e intervento in relazione all’operato degli altri

amministratori, rendere le informazioni richieste dai soci non amministratori.

Doveri specifici: tenere le scritture contabili e provvedere alle pubblicazioni nel Registro Imprese nelle collettive.

Page 46: Società di persone e società semplice

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER IL DANNO

CAGIONATO ALLA SOCIETÀ

Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260 c.2, c.c.). La responsabilità è inderogabile.

La legittimazione a proporre in giudizio l’azione di responsabilità spetta solo alla società e non anche ai singoli soci.

Il singolo socio può agire contro gli amministratori che lo abbiano direttamente danneggiato, per esempio omettendo di custodire il bene

conferito in godimento alla società.

Legittimazione= potere di promuovere un’azione in giudizio.

Page 47: Società di persone e società semplice

Morte del socio

Recesso del socio dalla società nei casi previsti dalla legge o dal contratto sociale

Esclusione di diritto, per effetto di decisione assunta dagli altri soci o per decisione del Tribunale

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO VINCOLO SOCIALE

Page 48: Società di persone e società semplice

In linea generale nel nostro sistema giuridico gli eredi subentrano nei contratti stipulati dal de cuius, a meno che il subentro non sia incompatibile con la natura del contratto o che sia stato pattuito il contrario nel contratto.

Nelle società di persone, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli eredi non subentrano nel contratto sociale: in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Fa eccezione la quota dell’accomandante, trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.) e per atto tra vivi quando vi sia il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.

LA MORTE DEL SOCIO (ART. 2284 C.C.)

Page 49: Società di persone e società semplice

La legge non prevede la successione degli eredi nella partecipazione per tutelare:

l’interesse dei soci superstiti al controllo degli ingressi in società;

l’interesse degli eredi a non sopportare i rischi della responsabilità illimitata senza

possibilità di scelta in proposito.

LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA

Page 50: Società di persone e società semplice

La conseguenza naturale della morte di un socio di società di persone è il sorgere di un diritto di credito degli eredi ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota del defunto.

Detta somma deve essere versata entro sei mesi dalla morte.

CONSEGUENZA «NATURALE» DELLA MORTE DEL SOCIO (2284-2289 C.C.)

Page 51: Società di persone e società semplice

Cass. Sezione Unite 291/2000: «la domanda di liquidazione della quota di una società di

persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della

società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente

legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci».

IL SOGGETTO OBBLIGATO A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI

Page 52: Società di persone e società semplice

LE CLAUSOLE DEROGATORIE DELL’ARTICOLO 2284 C.C.

Il contratto sociale può derogare alle regole contenute negli articoli 2284 e 2289 c.c.

Alcune deroghe non prestano particolari problemi: è pacifico, per esempio, che il contratto può prevedere lo scioglimento automatico della società in caso di morte di un socio senza possibilità di continuazione con gli eredi.

Sono, invece, discusse le clausole che escludono la liquidazione della quota agli eredi o che impongono loro di entrare in società.

Page 53: Società di persone e società semplice

LA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE (O ACCRESCIMENTO)

In caso di morte di un socio la partecipazione degli altri si accresce

proporzionalmente senza riduzione del capitale: questa clausola è ritenuta valida

solo se prevede la liquidazione della quota agli eredi e non se le esclude.

Page 54: Società di persone e società semplice

CONTINUAZIONE FACOLTATIVA

gli eredi debbano prestare il loro

consenso per entrare in società

CONTINUAZIONE AUTOMATICA

la morte determina l’automatico

subingresso degli eredi in società

LA CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE I

Page 55: Società di persone e società semplice

La validità della clausola di continuazione facoltativa è pacifica.

È discussa quella della clausola di continuazione obbligatoria o automatica: taluni affermano che la stessa viola il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) e il principio per cui non si può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso.

Altri hanno un’opinione diversa, affermando che queste clausole non limiterebbero la volontà del testatore e non impedirebbe agli eredi di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

È preferibile l’opinione negativa.

LA DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE II

Page 56: Società di persone e società semplice

Articolo 2285 consente il recesso:

. quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso legale);

.quando sussiste una giusta causa(recesso legale);

. quando il contratto sociale lo consente (recesso convenzionale).

IL RECESSO DEL SOCIO

Page 57: Società di persone e società semplice

La società a tempo indeterminato è frequente in presenza di una società irregolare. Nelle società in nome collettivo regolari l’articolo 2307, 3° comma, prevede che In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285.

La società si considera contratta per tutta la vita di uno soci anche quando il termine di durata della stessa ecceda la normale speranza di vita umana.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata agli altri soci e non alla società.

RECESSO MOTIVATO DALLA DURATA DELLA SOCIETÀ. QUESTIONI

INTERPRETATIVE.

Page 58: Società di persone e società semplice

Sistematica emarginazione del socio nelle decisioni sociali;

Inadempimento degli altri soci agli obblighi derivanti dal contratto sociale;

Reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario;

Grave emergenza sanitaria o familiare.

IPOTESI DI RECESSO PER «GIUSTA CAUSA»

Page 59: Società di persone e società semplice

Il contratto sociale può prevedere liberamente ipotesi di recesso diverse da quelle legali.

Non si ritiene legittima la clausola che preveda la possibilità di recesso ad nutum senza causa giustificativa.

RECESSO «CONVENZIONALE»

Page 60: Società di persone e società semplice

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

RECESSO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

(2500-TER C.C.)

Page 61: Società di persone e società semplice

ESCLUSIONE FACOLTATIVA

ESCLUSIONE DI DIRITTO

L’ESCLUSIONE DEL SOCIO (ARTT. 2286-2288 C.C.)

Page 62: Società di persone e società semplice

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

É parimenti escluso il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (ipotesi che si verifica solo nella società semplice, nella collettiva

irregolare e nella società regolare prorogata).

ESCLUSIONE «DI DIRITTO» (ART. 2288, I° CO.)

Page 63: Società di persone e società semplice

L' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale , nonché per l'interdizione, l' inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere

l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la

proprietà sia acquistata dalla società.

L’ESCLUSIONE FACOLTATIVA DEL SOCIO (ART. 2286 C.C.)

Page 64: Società di persone e società semplice

Alcune «inadempienze» sono espressamente indicate dalla legge: atti di concorrenza non autorizzati (art. 2301, 3° co., c.c.); atti di ingerenza

dell’accomandante (art. 2320, 1°co., c.c.).

La inadempienze «innominate» possono incidere sia sul patrimonio comune (art. 2253, 2255, 2256 c.c.) che sul dovere sociale della collaborazione (art. 2247 c.c.).

La giurisprudenza ha individuato casi come: l’usurpazione di funzioni amministrative o rappresentative da parte del socio che non ne sia dotato, l’inadempimento della

promessa di conferimento d’opera, la mancata restituzione dei beni sociali il cui uso fosse stato consentito ex articolo 2256., lo sviamento di clientela e le irregolarità

contabili.

L’ESCLUSIONE PER «INADEMPIENZE»

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Interdizione; inabilitazione; condanna a interdizione dai pubblici uffici (situazioni che rendono difficile se non impossibile la cooperazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali).

Sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, ovvero impossibilità del conferimento per causa non imputabile agli amministratori (situazioni che oggettivamente impediscono la cooperazione del socio).

LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE «FACOLTATIVA»

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L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

La maggioranza è calcolata «per teste» e non per quote di interesse.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE (ART. 2287 C.C.) I

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Secondo il prevalente orientamento la decisione di escludere un socio non richiede la sua preventiva convocazione né la celebrazione di una riunione

collegiale dei soci.

Cass. 15 luglio 1996, n. 6394: «l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione dell'Assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto, in relazione alla esclusione del

socio, che tale esclusione sia deliberata "dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere". La legittimità della

delibera di esclusione prescinde pertanto anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto diritto di ricevere comunicazione della deliberazione

stessa al fine di poter proporre opposizione».

LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE II

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Trib. Milano 24 settembre 2014: Dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio di società

personali, non è necessario che siano consultati tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma è sufficiente la raccolta delle singole volontà idonee

a formare la necessaria maggioranza e la comunicazione della delibera al socio escluso, sì da

porre quest’ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opporla dinanzi al Tribunale.

LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE III

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Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Il debito per la liquidazione della quota compete alla società e noni ai soci.

LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ (ART. 2289

C.C.)