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ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO TERRITORIALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TESTI NORMATIVI:
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2006: LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE- AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE N. 14, 11/11/2011: ISTITUZIONE UNIONI MONTANE
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665, 11/04/ 2013
TUEL CON NORMATIVA REGIONALE, 30 GIUGNO 2011 ALLEGATO RIORDINO FRIULI N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014
ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO TERRITORIALE GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
ALLEGATO ALLA GENERALITA’ N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014 DDLR- Riordino del Sistema delle Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni da parte delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative
TITOLO II - CAPO I ART. 3
Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) costituiscono l’area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e la gestione coordinata di servizi
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
a) contiguità territoriale
b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali
c) integrazione istituzionale
d) dimensione idonea ad assicurare l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia
CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ATO
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
CAPO II, Art. 4 I sub ambiti
In applicazione dei criteri di cui all’art. 3, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è ripartito negli ambiti territoriali ottimali individuati nell’Allegato A del seguente documento
VEDI
ALLEGATO ALLA GENERALITA’ N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014 DDLR- Riordino del Sistema delle Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni da parte delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. ALLEGATO A: PAGG. 27- 28
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
1. Al fine di una migliore organizzazione dell’esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevedere forme di gestione dei servizi e modalità organizzative degli uffici per sub ambiti territoriali, individuati anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, ferma restando l’unicità dei servizi e attività, che sono ricompresi nella pianificazione gestionale e finanziaria dell’Unione.
2. Nei territori di ciascuna Unione, classificati montani ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ai sub ambiti corrisponde la costituzione di uffici di vallata
CAPO III, Art. 17 I sub ambiti
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
CAPO III, Art. 17 I sub ambiti
1. L’Unione disciplina con regolamento le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi per sub ambiti, in relazione a:
a. specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio b. necessità di presidi o sportelli territoriali c. principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione 2. Fermo restando il principio della gestione unitaria della
funzione o del servizio in capo all’Unione, per le funzioni e i servizi aventi articolazione territoriale in sub ambiti è prevista l’istituzione di uffici a cui assegnare risorse umane e strumentali
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37 Funzioni comunali esercitate dall’Unione
Le Unioni esercitano le seguenti funzioni comunali: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria
e contabile e controllo b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato
dalla normativa vigente d) la pianificazione territoriale di livello sovracomunale
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37 Funzioni comunali esercitate dall’Unione
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione
h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37 Funzioni comunali esercitate dall’Unione
i) polizia locale e polizia amministrativa locale j) i servizi in materia statistica k) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico
1. I Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni nelle seguenti materie e attività:
a. energia; b. opere pubbliche; c. procedure espropriative; d. programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione
all’attività delle centrali uniche di committenza; e. riscossione tributi; f. pianificazione territoriale comunale. 2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza decisionale in merito
alle funzioni di cui al comma 1
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 38 Funzioni gestite in forma associata tramite l’Unione
1. I Comuni possono delegare all’Unione di appartenenza, per l’esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a funzioni comunali conferite all’Unione oppure gestite in forma associata tramite l’Unione.
2. Le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni deleganti sono definiti previa intesa con l’Unione
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 39 Delega di funzioni comunali all’Unione
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 110,
lettere a), b) e d) della legge DELRIO 56/2014, concernenti
le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni in
materia di:
1.anticorruzione,
2.trasparenza
3.valutazione e controllo di gestione
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 40 Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e
controllo di gestione
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
LETTERE a, b e d LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56
1. le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono
2. le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono
3. le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665, 13/94/2013
I destinatari degli incentivi
A. Le Associazioni intercomunali devono essere: 1. costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal
punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione
2. finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi 3. costituite per un periodo non inferiore a sei anni e con deliberazioni
dei consigli comunali adottate a maggioranza assoluta dei componenti e con le quali viene approvata la convenzione quadro
4. dotate di uffici comuni
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
B. Per le Unioni di Comuni vengono stabiliti i seguenti requisiti: 1. Due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o
superiore a 1.500 abitanti 2. Due Comuni interamente montani almeno uno dei due comuni deve avere popolazione pari o superiore a
500 abitanti 3. Tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti 4. Tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti
C.i Comuni risultanti da fusione di due o più comuni
D.le Unioni montane relativamente al solo incentivo ordinario annuale per le funzioni delegate volontariamente dai Comuni, come previsto dall’articolo 14, comma 3 della L.R. 14/2011
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
GLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI SONO EROGATI: a.al Comune individuato nella convenzione quadro dell’Associazione quale capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia b.Al Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una associazione intercomunale c.all’Unione di comuni d.al Comune risultante dalla fusione e.all’Unione montana per il solo incentivo ordinario annuale
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
Tipologia di incentivi
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
Gli Artt. 26, comma 1, lettera b) e 27, commi 3-6, della legge regionale 1/2006 indicano due tipologie di incentivi per l’esercizio in forma associata: a.Un incentivo straordinario iniziale b.Incentivi ordinari annuali La loro durata massima è pari a sei anni
1. E’ erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Associazione intercomunale)
2. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata sono destinate prioritariamente all’assegnazione dell’incentivo straordinario
3. in caso di insufficienza dello stanziamento l’incentivo straordinario è ridotto in misura proporzionale
4. L’incentivo è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
1. Nello stesso anno un comune non può beneficiare dell’incentivo straordinario come parte di Unione e come parte di Associazione intercomunale. I comuni appartenenti ad entrambe non sono conteggiati nella quantificazione dell’incentivo straordinario dell’Associazione intercomunale, ma solo in quello spettante per l’Unione
2. In base a quanto stabilito dalla L.R. 14/2011 non spetta alle Unioni Montane
3. Non spetta alle Associazioni Intercomunali o Unioni di Comuni costituite dagli stessi Comuni che hanno gestito l’Unione secondo la normativa antecedente alla L.R. 1/2006
4. Spetta solo una volta e non viene assegnato in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale della forma associativa (estensione dell’Unione o della Associazione).
In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione Intercomunale o dell’Unione dei Comuni prima dei sei anni previsti come durata minima, senza mutamento in altra tipologia associativa, l’incentivo iniziale deve essere restituito nella seguente misura: a.un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di scioglimento anticipato b.popolazione residente dall’ultima rilevazione statistica ufficiale della Regione Ai fini della restituzione, si intendono realizzati i sei anni di durata minima nel caso di svolgimento di almeno 5 anni e 10 mesi di gestione associata
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013, PAGG. 29-30: TABELLA A e TABELLA B
VEDI
In caso di scioglimento anticipato prima dei sei anni per creazione di una nuova associazione o Unione (anche montana) tra i Comuni precedenti ed altri nuovi, per i comuni appartenenti alla forma associativa sciolta non sussiste l’obbligo di restituzione dell’incentivo Iniziale Beneficiano di tale incentivo le sole associazioni intercomunali e le
unioni costituite che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO ANNUALE ORDINARIO
Per le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ha l’obiettivo di sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate nella fase di avvio della gestione medesima, a condizione che la forma associativa, nell’arco dei sei anni, trovi una dimensione organizzativa tale, per ciascuna funzione e servizio associato, da sostenersi senza l’incentivo regionale
Per le Unioni montane l’incentivo ordinario annuale è destinato a sostenere la gestione associata delle sole funzioni delegate volontariamente dal Comune, in quanto le funzioni obbligatoriamente gestite risultato già finanziate attraverso trasferimenti ordinari (art. 14, l.r. 14/2011)
L’incentivo viene concesso anche alle Unioni di comuni costituite anteriormente l’entrata in vigore della L.R. 1/2006
Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni destinate all’erogazione dell’incentivo ordinario sono residue a quelle annuali di tipo straordinario
In caso di insufficienza dello stanziamento l’incentivo ordinario spettante per ciascuna forma associativa è ridotto in misura proporzionale
L’incentivo è calcolato in base ai seguenti parametri: tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata grado di integrazione nell’esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma
associata tipologia della forma associativa numerosità della forma associativa territorio della forma associativa popolazione della forma associativa
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVI ANNUALI ORDINARI
Beneficiano dell’incentivo ordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative. Possono beneficiare dell’incentivo ordinario le Unioni montane costituite, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 14/2011, entro il termine della ricognizione annuale
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVI ANNUALI ORDINARI
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N. 665 , 11/04/2013, PAGG. 32- 37: TABELLA C
VEDI
L’incentivo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella tabella C, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata, eventualmente incrementati della maggiorazione percentuale prevista al paragrafo 6 (PAG. 35)
DETTAGLI SULLE UNIONI DEI COMUNI
L.R. N. 1 DEL 9 GENNAIO 2006 CAPO V
ART. 23
Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
a. finanza e contabilità b. Tributi c. commercio e attività produttive d. Urbanistica e. servizi tecnici f. gestione del personale g. polizia municipale
Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.