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Sgravi e agevolazioni fiscali per le start-up innovative e i loro partner
Make a Cube, Milano, 5 maggio 2016
Agevolazioni e incentivi fiscali
Panorama generale
Semplificazione e agevolazioni generiche
Agevolazioni fiscali per dipendenti/collaboratori (work for equity)
Agevolazioni fiscali per assunzione di personale qualificato
Compensazione del credito IVA senza obbligo di Visto di Conformità
(da Euro 15.000 a Euro 50.000)
Esclusione dalla disciplina delle Società di Comodo
Agevolazioni fiscali per gli investitori
Il focus sulle agevolazioni fiscali per gli investitori in start-up innovative
Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali?
Soggetti IRPEF = Persone Fisiche e Società di persone – che investono direttamente in start-up innovative o
tramite OICR o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative
Soggetti IRES = Società di capitali – che investono direttamente in start-up innovative o tramite OICR o altre
società che investono prevalentemente in start-up innovative
…..che investono= costituiscono investimenti nel capitale
Vale a dire conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione
ovvero di aumento di capitale, iscritti alla voce capitale sociale e/o
riserva sovrapprezzo azioni o quote della start-up innovativa.
Sono esclusi i conferimenti in natura.
Non sono agevolabili
I conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del
patrimonio netto diverse dal capitale sociale e dalla riserva
sovrapprezzo.
Investimento diretto
= conferimenti in denaro in conto capitale all’atto della costituzione
o successivamente ad essa, direttamente effettuati.
Conferimenti in conto capitale = Azioni o quote di partecipazione
Investimento indiretto
=investimento effettuato per il tramite di intermediari «qualificati»:
a. Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono
prevalentemente in start-up innovative, che per il periodo di imposta interessato
dalla agevolazione detengono azioni o quote di start-up innovative per un valore
almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti
finanziari (con alcune ulteriori precisazioni a seguito del DM 25/02/2016).
…segue Investimento indiretto
b. Società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative = che
per il periodo di imposta interessato dalla agevolazione detengono azioni o quote
di start-up innovative per un valore almeno pari al 70% del valore complessivo
delle immobilizzazioni finanziarie (con alcune ulteriori precisazioni a
seguito del DM 25/02/2016).
N.B. A partire dagli investimenti effettuati nel periodo di imposta in corso al 12 aprile 2016, le
società «intermediarie» devono essere società le cui azioni non siano quotate sul mercato
regolamentato.
Investimenti esclusi dalla agevolazione
Investimenti indiretti tramite OICR o Società di capitali direttamente o
indirettamente a partecipazione pubblica.
Investimenti in start-up innovative qualificabili come imprese in difficoltà.
Investimenti nel capitale proprio.
Investimenti da parte di soggetti che esercitano un’influenza notevole su start-
up innovative (= percentuale di diritti di voto o partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 30%).
Efficacia temporale della agevolazione
Rilevano gli investimenti effettuati negli anni per i quali risulta riconosciuto il beneficio.
Soggetti IRPEF = anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016.
Soggetti IRES = periodi di imposta 2013 – 2014 – 2015 – 2016.
La concessione dell’agevolazione anche per il 2016 è stata accolta favorevolmente dalla Comunità
europea e recepita dallo Stato Italiano attraverso il DM 25 febbraio 2016.
In quale misura spetta l’agevolazione?
Soggetti IRPEF = Persone Fisiche e Società di persone – direttamente o tramite OICR o altre società che
investono prevalentemente in start-up innovative Detrazione IRPEF nella misura del 19% del
capitale investito. Per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e per quelle innovative in campo
energetico la misura della detrazione aumenta al 25%.
Soggetti IRES = Società di capitali – direttamente o tramite OICR o altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative Deduzione IRES nella misura del 20% del capitale
investito.
Per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e per quelle innovative in campo energetico la misura della
deduzione aumenta al 27%.
Quadro agevolazione soggetti IRPEF
Soggetti IRPEF = Persone Fisiche e Società di persone – direttamente o tramite OICR o altre società che
investono prevalentemente in start-up innovative Detrazione IRPEF nella misura del 19% del
capitale investito
Per un ammontare massimo di investimento annuo, in una o più start-up innovative, pari ad Euro 500.000,00.
Investimento da mantenere per almeno due anni/tre anni.
Per le società di persone il limite rimane di Euro 500.000,00 in capo alla società (non quindi per ciascun socio).
Se la detrazione supera l’imposta: l’eccedenza può essere riportata in detrazione fino al terzo
esercizio successivo.
Quadro agevolazione soggetti IRES
Soggetti IRES = Società di capitali – direttamente o tramite OICR o altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative Deduzione IRES nella misura del 20% del capitale investito
Per un ammontare massimo di investimento annuo, in una o più start-up innovative, pari ad Euro 1.800.000,00.
Investimento da mantenere per almeno due anni/tre anni.
Se il reddito complessivo non è capiente: l’eccedenza può essere riportata in deduzione fino al terzo esercizio
successivo.
Precisazione in caso di investimenti indiretti
La misura dell’agevolazione fiscale spetta in proporzione agli investimenti effettuati dagli
intermediari nelle start-up innovative.
La società intermediaria deve rilasciare all’investitore apposita certificazione.
L’agevolazione è esente da imposta
La misura dell’agevolazione (detrazione dall’Irpef per le persone fisiche
e la deduzione dal reddito per i soggetti IRES) non concorre alla
formazione del reddito imponibile dell’investitore, vale a dire che non
sconta imposte.
Condizione generale per poter usufruire della agevolazione
L’ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up
innovativa in ciascun periodo di imposta in cui rileva l’investimento agevolato NON
deve superare i 2.5000.000,00 Euro.
L’ammontare è stato elevato ad Euro 15.000.000,00 in quattro anni – a decorrere
dal periodo di imposta in corso all’1 luglio 2014.
Precisazione
La possibilità di effettuare ulteriori investimenti agevolabili rispetto a
partecipazioni, titoli o diritti già detenuti, deve rispettare le condizioni imposte dal
paragrafo 6 dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, tra cui, la previsione della possibilità di ulteriori investimenti già nel
piano aziendale iniziale (Business Plan) della start-up.
Decorrenza: investimenti effettuati dall’1gennaio 2015
Documentazione necessaria
• Piano di investimento (business plan) della start-up innovativa,
contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta, sui prodotti e
sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite.
• Attestazione da parte della start-up che l’ammontare complessivo dei
conferimenti agevolabili ricevuti non superi i 2.500.000,00 Euro.
• Certificazione da parte della start-up sull’oggetto dell’attività per le start-
up a vocazione sociale o innovative in ambito energetico.
Periodo minimo di investimento
Periodo minimo di durata dell’investimento = due anni dalla data a partire
dalla quale rileva l’investimento agevolato.
Periodo innalzato a tre anni a decorrere dagli investimenti effettuati a
partire dall’ 1 gennaio 2015.
Decadenza dall’agevolazione
E’ causa di decadenza dall’agevolazione:
la cessione, anche parziale, dell’investimento a titolo oneroso.
NON rilevano le cessioni mortis causa e le cessioni a titolo gratuito,
nonchè le operazioni straordinarie ex artt. 170-181 TUIR
(trasformazione, fusione, scissione).
Ulteriori cause di decadenza
Riduzione del capitale e ripartizione di riserve costituite con investimenti
agevolati
Il recesso o l’esclusione degli investitori
La perdita di uno dei requisiti di cui all’iscrizione ovvero all’aggiornamento
presso l’apposita sezione del registro imprese
Le sopra elencate condizioni rilevano se verificatesi nei due anni/tre anni dalla data di
effettuazione dell’investimento agevolato.
Attenzione!
Al verificarsi di cause di decadenza in capo alla start-up, permane
l’obbligo di detenzione minima dell’investimento in capo
all’investitore per non perdere le agevolazioni.
Effetti della decadenza
Al verificarsi di cause di decadenza sorge l’obbligo
• in capo ai soggetti IRPEF di restituire l’importo detratto dall’imposta maggiorato degli
interessi legali;
• in capo ai soggetti IRES, di recuperare a tassazione l’importo dedotto dal reddito,
maggiorato degli interessi legali.
Studio Dell’Apa Zonca e Associati
Via A. Locatelli, 4 - 20124 Milano
Tel. 02 6699241