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CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 1 CNN NOTIZIE Anno 19, numero 85 Roma, 6 maggio 2015 A cura di : Domenico Cambareri Responsabili : Paolo Guida, Massimiliano Levi Coordinamento di Redazione : Francesca Minunni, Chiara Valentini Redazione : Francesca Bassi, Chiara Cinti, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Antonio Ruotolo Contatti : [email protected] www.notariato.it Trasmissione di Notartel S.p.A. NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n. 18141, IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI Marco Krogh La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 torna ad occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 con riferimento: i) all’obbligo di identificazione del titolare effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii) alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa identificazione del titolare effettivo. Sul primo punto conferma l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico dei clienti delle banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, di fornire per iscritto il nome del beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni professionali, obbligo sancito dall’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui violazione è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. (Segue a pag. 2/5 ) twitter.com/ilnotariato usa l’hashtag #chititutela Il calendario eventi formativi MULTIMEDIA Dall’Unione Sarda Notai sardi scendono in piazza ”, di A.M. Da Libero Quotidiano Milano Premio al notaio che ha sfidato i No Expo di F. Ven Dal Sole 24 Ore Controlli Gdf su 50 trust company Contestati evasione e riciclaggio ” di M. Mobili

Cassazione su Antiriciclaggio e Titolare effttivo - DM MEF su black list

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CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 1

CNN NOTIZIE

Anno 19, numero 85

Roma, 6 maggio 2015

A cura di: Domenico Cambareri

Responsabili: Paolo Guida,

Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione:

Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione: Francesca Bassi, Chiara

Cinti, Mauro Leo, Annarita

Lomonaco, Antonio Ruotolo

Contatti:

[email protected]

www.notariato.it

Trasmissione di Notartel S.p.A.

NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n. 18141, IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI

Marco Krogh

La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 torna ad occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 con riferimento: i) all’obbligo di identificazione del titolare effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii) alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa identificazione del titolare effettivo. Sul primo punto conferma l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico dei clienti delle banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, di fornire per iscritto il nome del beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni professionali, obbligo sancito dall’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui violazione è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a un

anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. (Segue a pag. 2/5)

twitter.com/ilnotariato usa l’hashtag #chititutela

Il calendario eventi formativi

MULTIMEDIA

Dall’Unione Sarda “Notai sardi scendono in piazza”, di A.M.

Da Libero Quotidiano Milano “Premio al notaio che ha sfidato i No Expo” di F. Ven

Dal Sole 24 Ore “Controlli Gdf su 50 trust company Contestati evasione e riciclaggio” di M. Mobili

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PRIMO PIANO

Segue da pag. 1

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative

NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n. 18141, IN TEMA DI

TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI

La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 (*) torna ad

occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 con riferimento: i) all’obbligo di

identificazione del titolare effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii)

alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa identificazione del titolare

effettivo.

Sul primo punto conferma l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico dei clienti delle

banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, di

fornire per iscritto il nome del beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni

professionali, obbligo sancito dall’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui violazione è sanzionata

penalmente con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la violazione dell’obbligo riguardava i legali

rappresentanti di una Banca di San Marino (il Presidente ed un dirigente) i quali, a loro difesa,

assumevano l’insussistenza della contestazione, in primo luogo, in quanto i rapporti finanziari in

contestazione si erano instaurati nel 2004, epoca in cui non vigeva l’obbligo di identificazione del

titolare effettivo ed, in secondo luogo, perché, anche successivamente all’entrata in vigore del

d.lgs. 231 del 2007, le Banche di San Marino, come ogni altro ente creditizio o finanziario

comunitario soggetto alla direttiva europea, rientravano tra i soggetti nei cui confronti si applicava

l’adeguata verifica semplificata della clientela, ai sensi dell’art. 25 del cit. D.lgs. e, di conseguenza,

tra la clientela nei cui confronti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio non sono soggetti agli

obblighi di adeguata verifica e di identificazione del titolare effettivo.

Entrambe le argomentazioni sono state disattese dai giudici di merito, prima, e dalla

Suprema corte, poi, in quanto, sotto il primo profilo, l’obbligo di identificazione del titolare

effettivo non si esaurisce con l’instaurazione del rapporto, ma permane “quando vi sono dubbi

sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del

cliente” (art. 11 cit. D.lgs.). Sotto il secondo profilo, San Marino, pur avendo sottoscritto con l’Italia

sin dal 31 marzo 1939 una Convenzione di amicizia e buon vicinato, non rientrava all’epoca dei

fatti (2008 e 2009) tra i Paesi extracomunitari cd. white list”, ossia dotati di una normativa

antiriciclaggio equivalente alla nostra e, pertanto, le Banche di San Marino non rientravano tra i

soggetti nei cui confronti poteva applicarsi la cd. adeguata verifica semplificata che li avrebbe

esonerati dallo svelare il nome del beneficiario effettivo dei rapporti finanziari in corso con le

Banche Italiane.

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Infine, la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha affermato il

principio che il reato di mancata indicazione del titolare effettivo si consuma nel luogo e nel tempo

in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e non nel momento in cui si è instaurato il rapporto,

trattandosi di delitto omissivo.

La sentenza de qua è interessante perché sottolinea l’importanza fondamentale che nel

sistema antiriciclaggio riveste l’obbligo di identificazione del titolare effettivo la cui violazione è

punita con sanzioni penali sia a carico del destinatario (intermediario finanziario, professionista

e più in generale destinatario degli obblighi antiriciclaggio) che ometta di assolvere l’obbligo di

individuazione/identificazione dell’eventuale titolare effettivo e sia a carico del cliente che

ometta di fornire le dovute informazioni. L’adeguata verifica del cliente dovrà, in buona

sostanza, dar conto dell’esistenza o dell’inesistenza di eventuali titolari effettivi della

prestazione professionale o dell’operazione finanziaria e, ove esista un beneficiario effettivo

diverso o ulteriore rispetto al cliente, acquisirne le generalità. La mancata acquisizione di notizie

in ordine al titolare effettivo farà sorgere nei destinatari della normativa antiriciclaggio l’obbligo

di astenersi dall’eseguire l’operazione finanziaria o la prestazione professionale. Per quanto

riguarda i notai, come è noto, l’art. 23 del cit. D.lgs. obbliga gli stessi ad eseguire, comunque, la

prestazione professionale, salvo la valutazione, ai sensi del medesimo art. 23, 1° comma, da

parte del professionista, della sussistenza di elementi all’interno della fattispecie che impongano

la segnalazione dell’operazione all’UIF come sospetta.

Per le operazioni con l’estero e sugli obblighi di identificazione del titolare effettivo, anche in

relazione ad eventuali richieste da parte di Unità speciali dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti

speciali della Guardia di finanza, di informazioni, si rinvia a quanto pubblicato su CNN Notizie n.

161 del 4 settembre 2014.

Si ricorda infine, relativamente ai Paesi Black List che Il MEF, con Comunicato Stampa n. 77

del 1° aprile 2015 ha reso noto che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha

firmato due decreti ministeriali (*) che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle

“Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110

e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità

2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire

l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini

della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni

estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il

criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato riscrive la black list sulla “indeducibilità dei

costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi

e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie

imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione

multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa)

che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di: Alderney (Isole del Canale),

Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine,

Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole

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Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat,

Singapore.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle

giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di

tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).

La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese

estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello

applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre

ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di

imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e

Singapore.

Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti.

Black list “indeducibilità dei costi” Black List “CFC”

Andorra

Angola

Antigua

Bahamas

Bahrein

Barbados

Barbuda

Brunei

Dominica

Ecuador

Giamaica

Gibuti (ex Afar e Issas)

Grenada

Guatemala

Hong Kong

Isole Marshall

Isole Cook

Isole Vergini statunitensi

Kenia

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Macao

Maldive

Monaco

Nauru

Niue

Alderney (Isole del Canale)

Andorra

Anguilla

Antille Olandesi

Aruba

Bahamas

Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di

esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei

Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti

nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta

Gibilterra

Gibuti (ex Afar e Issas)

Grenada

Guatemala

Guernsey (Isole del Canale)

Herm (Isole del Canale)

Hong Kong

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Marshall

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

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Nuova Caledonia

Oman

Panama

Polinesia francese

Portorico

Saint Kitts e Nevis

Samoa

Salomone

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant’Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Svizzera

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Uruguay

Vanuatu

Isole Vergini statunitensi

Jersey (Isole del Canale)

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Macao

Maldive

Monaco, con esclusione delle società che realizzano

almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

Montserrat

Nauru

Niue

Nuova Caledonia

Oman

Polinesia francese

Saint Kitts e Nevis

Salomone

Samoa

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant'Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Vanuatu

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4

dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrà fornito un elenco dei regimi fiscali

speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se

applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Marco Krogh

_________________ *) I testi dei documenti citati nella presente nota saranno pubblicati in CNN Notizie non appena disponibili

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