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La comunicazione e il marketing degli avvocati
(in particolare sul web) !!
Brescia, 12 Dicembre 2014 !
Convegno “Deontologia e tecnologia” - Centro Congressi Paolo VI
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Deontologia …
Il codice deontologico parla di:
• dovere di corretta informazione
• divieto di accaparramento di clientela
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Ne trattano
• art. 17bis Vecchio Codice deontologico forense
• art. 19 Divieto di accaparramento di clientela
• art. 35 Nuovo Codice deontologico forense
• art. 37 Nuovo Codice deontologico forense
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Divieto di accaparramentodi clientela
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• Togliamoci il pensiero e parliamo del divieto di accaparramento di clientela
• La pratica di riconoscere percentuali per la segnalazione di clienti è molto diffusa
• Non ha nulla a che fare con il marketing
• Ha molto a che fare con lo sviluppo dei collaboratori e dei network
• … ora possiamo parlare di comunicazione
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Dovere di (corretta) informazione
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• Superato l’ossimoro della “pubblicità informativa” si parla ora di informazione
• L’art. 10 L. professionale forense n. 247/2012 recita:
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L’art. 35 Nuovo Codice deontologico forense:
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«1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
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L’art. 35 Nuovo Codice deontologico forense:
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7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito. 11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione» …
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Informazioni sull’esercizio della professione
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«1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente arti- colo costituisce illecito disciplinare».
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Si può fare?
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Si può fare?
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Quando comunicare?
•Per farsi conoscere
•Per intercettare nuova domanda
•Per rafforzare la propria reputazione
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Se si comunica…
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Bisogna avere chiaro in mente:
• a chi si comunica (target)
• che cosa si comunica (messaggio)
• come si comunica (strumento)
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A chi?
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target / fetta di mercato
•noto
• raggiungibile
• in grado di acquistare il nostro servizio
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Che cosa?
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•che esistiamo
• cosa facciamo
•che lo facciamo “meglio” degli altri
•specialisti
•nel posto giusto
• con esperienza*
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* l’esperienza
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• L’art. 35 vieta di comunicare il nome dei propri clienti (anche se vi acconsentono)
• Non lo vieta però al difensore (diritto di cronaca)
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Come?
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• La forma della comunicazione dipende dal target
• Forme:
• informazione “stabile” (dove siamo)
• informazione “specifica” (brochure/sito)
• informazione “promozionale” (stampa / evento)
• informazione “social” (contenuti taggati)
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Come?
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• “Look”
• Brochure
• Stampa / editoria
• Sito
• Social
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… e Tecnologia
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• Sito dello studio legale:
• sito “brochure online”
• sito interattivo
• sito blog
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…o tutti e tre
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Aree “brochure”
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• Chi siamo
• Dove siamo
• Cosa facciamo
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• ne parla l’avv. Montaruli
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Grazie per l’attenzione
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