View
572
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Dalla Legge 92/2012 al Disegno di Legge
delega del 3 aprile 2014: facciamo il punto
sul mercato del lavoro italiano.
avv. Andrea Marinelli
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
La necessità di passare dal Jobs act al Job Fact
le misure per favorire il rilancio dell'occupazione
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Il contenuto del Disegno di legge Delega
Gli ammortizzatori sociali
rimodulazione dell’Assicurazione Sociale per l’impiego (ASpI), con
omogeneizzazione della disciplina relativa Ai Trattamenti ordinari e ai trattamenti
Brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
universalizzazione del campo di applicazione
dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa
eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione,
eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione
economica equivalente,
Segue....
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
La delega sulle politiche attive1. Razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;2.Razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome Rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione e delle politiche e dei servizi; 3. valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;4. introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale; 5. previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Misure in materia di riordino dei rapporti di lavoroSulle semplificazioni delle procedure e degli adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) Eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) Revisione del regime delle sanzioni, che tengano conto della eventuale natura formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
d) Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Misure in materia di riordino dei rapporti di lavororiordino delle forme contrattuali
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità:
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Sempre sulle nuove forme contrattuali
a) riorganizzazione dei contratti esistenti;
b) previsione, in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
c) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Sul decreto legge, incidentale al Jobs act
Il ricorso all'urgenza: il decreto legge
Ci ricordiamo come era composto il decreto?
I limiti dimensionali: percentuali
Il numero di rinnovi
La durata complessiva
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Il decreto lavoro 34/2014
l'acausalità
1. La modifica della fattispecie tipica: il tramonto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
2. Non più le ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche che riferite alla normale attività.
3. Eliminazione della conflittualità sulle causali (21,8% dei contenziosi lavoristici)
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
La legge n.78/2014 di conversione del decreto:
Le novità, tra conferme e modifiche della legislazione d'urgenza.
CONFERME:a) acausalità;
b) pluralità di proroghe;
c) limiti dimensionali;
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Jobs act
Le differenze:
a) numero di proroghe da 8 a 5;
b) sanzioni per superamento del tetto;
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Le caratteristiche del nuovo contratto a termine
L'acausalità: Si passa da 12 a 36 mesi, per l'intero periodo le parti possono omettere
l'indicazione della ragione giustificatrice del contratto. Differenze con il regime vigente: in
precedenza l'acausale, oltre a non poter superare i 12 mesi, poteva essere scelto solo
nel primo rapporto lavorativo. Obiettivo....ridurre il contenzioso.
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Le caratteristiche del nuovo contratto a termine
Le proroghe salgono da 1 a 5 rispetto alla disciplina previgente, ma scendono da 8 a 5 a seguito della conversione del decreto legge. Le ragioni: la spinta del sindacato per avere
rapporti di lavoro di (almeno) 6 mesi di durata.
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Le caratteristiche del nuovo contratto a termine
Le proroghe salgono da 1 a 5 rispetto alla disciplina previgente, ma scendono da 8 a 5 a seguito della conversione del decreto legge. Le ragioni: la spinta del sindacato per avere
rapporti di lavoro di (almeno) 6 mesi di durata.
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Ancora sulle caratteristiche del nuovo contratto a termine
La sanzione: Chi supera il tetto massimo concesso, in ragione del numero di dipendenti presenti in
azienda, per l'utilizzo della contrattazione a termine, dovrà pagare una sanzione economica. La
percentuale del 20%! segue....
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Sulla sanzione
Prima: trasformazionedel rapporto di lavoro a
termine in quello a tempo pieno ed indeterminato.
L'importanza della“fattispecie tipica”
Dopo: il superamento del limite quantitativo comporta
una sanzione di naturapecuniaria, a favore di un fondo per l'occupazione
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Ancora sui limiti quantitativi
Sono sempre esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi:
a) per ragioni sostitutive;
b) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai CCNL, anche in misura variabile con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
c) esigenze di stagionalità;
b) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Altri limiti:
a) proroghe valide, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato;
b) i CCNL possono derogare il tetto del 20%, sia innalzandolo che abbassando la soglia. Criticità.
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Sulle sanzioni per il superamento del tetto al 20%Quanto si paga?
In caso di violazione del limite del 20%, per ciascun lavoratore si paga si applica
una sanzione amministrativa pari a
20% della retribuzione, perciascun mese o fraz. Di Mese, Se la
violazione riguarda un solo dipendente
50% della retribuzione,Per ciascun mese o fraz.
di mese, se la violazione riguardaPiù di un lavoratore
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Diritto di precedenza
Fatti salvi i contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, ha già prestato attività lavorativa presso un'azienda, ha diritto di precedenza
Nelle nuove assunzioni effettuate dalla stessa, aventi ad Oggetto le medesime mansioni
Come si esercita questo diritto?
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Perchè il Jobs act?
Il problema della disoccupazione
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
E' andato a segno? Pregi e difetti del Jobs act relativamente al contratto a termine
PREGI1)Flessibilità in entrata ed in uscita2) Diminuzione del contenzioso
CRITICITA'1) Non stabilizzazione del rapporto lavorativo per i 36 mesi;2) possibili abusi con la somministrazione
www.studiolegalestefanelli.itwww.studiolegalestefanelli.it
Quindi?
“Alla fine di tutto, noi siamo le nostre scelte” (Jeff Bezos, Ceo Amazon)
Avv. Andrea Marinelli