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Incostituzionale la presunzione di compensi per i prelevamenti dei professionisti

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Incostituzionale la presunzione di compensi per i prelevamenti dei professionisti

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Page 1: Incostituzionale la presunzione di compensi per i prelevamenti dei professionisti

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONEAccertamento e riscossione

Incostituzionale la presunzione di compensi per i prelevamenti dei professionisti

È incostituzionale la presunzione in base alla quale i prelievi ingiustificati dei professionisti dai propri conti correnti rappresentano compensi non dichiarati (art. 32 c. 1 n. 2) secondo periodo DPR 600/73).

La sentenza

La Corte Costituzionale ritiene che se tale presunzione può essere sostenuta per le imprese, per le quali i prelevamenti non giustificati potrebbero essere sintomatici di acquisti di beni “in nero” successivamente rivenduti sempre “in nero”, per i professionisti l'eventuale acquisto di un bene non fatturato non comporta necessariamente una prestazione in evasione d'imposta dato che manca un’immediata correlazione fra costi sostenuti e compensi realizzati.

Gli effetti

La sentenza ha importanti risvolti sugli accertamenti in corso e su quelli già emessi ma non ancora definitivi.

Per gli accertamenti già notificati e impugnati, la Commissione tributaria dovrebbe tenere conto della sentenza e ritenere non provata la pretesa dell'Ufficio di maggiori compensi fondata sulla presunzione in oggetto. In ogni caso, è opportuno che il contribuente sollevi questa circostanza nel primo atto utile (memorie illustrative, appello) o, al limite, anche alla pubblica udienza.

In caso di sentenza sfavorevole, il contribuente deve impugnarla secondo le ordinarie disposizioni, evidenziando la decisione della Corte Costituzionale e la sua rilevanza per la contestazione in essere.

Se, invece, il contribuente non ha ancora impugnato l’accertamento, è opportuno che evidenzi la sopravvenuta incostituzionalità della norma sia in sede di eventuale tentativo di adesione che mediante istanza di autotutela, per chiedere la revisione dell'accertamento emanato, o comunque nel ricorso.

Se, infine, l'atto di accertamento non è stato ancora emanato ma è stato redatto un PVC, è opportuno che il contribuente, nelle osservazioni al PVC da presentare negli ordinari termini di legge, richiami la sentenza e le relative conseguenze in tema di inutilizzabilità della presunzione.

C. Cost. 6 ottobre 2014 n. 228