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Deleghe al Governo in materia di: • riforma degli ammor4zzatori sociali • servizi per il lavoro e poli4che a9ve • semplificazioni ges4one rappor4 di lavoro • riforma dei rappor4 di lavoro e introduzione del CU a tutele
crescen4 • maternità e conciliazione
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Ra<o della legge delega e dei decre< a>ua<vi • Si chiude un periodo storico in cui l’Italia è stata ul4mo baluardo
• LeFeratura economica: ridurre tutele in materia di licenziamento per aumentare occupazione
• teologia economica
• Flexicurity Nord Europa, anni 90: travaso di tutele, riduzione di tutele nel contraFo di fronte al licenziamento, e, di converso, incremento di tutele nel mercato aFraverso il sostegno al reddito per i disoccupa4
• Sbilanciamento poteri a favore dell’impresa, abbassare costo del lavoro per affrontare globalizzazione
• Aumento velocità migrazioni lavora4ve
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
FLEXICURITY in salsa italiana
Riforma complessiva degli ammor4zzatori
sociali
Sperimentazione compenso orario
minimo
riforma poli4che a9ve
Agenzia per l’occupazione
riunificazione dei servizi ispe9vi
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
• Disegno “alterna<vo” ai modelli di flessibilità sicura sperimenta< nel Nord
Europa
Non esiste un sistema di tutele di protezione sociale realmente universali
Riduzione tutele in
costanza del rapporto di
lavoro
Liberalizzazione flessibilità in
uscita
Aumento flessibilità in
entrata
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
• Collegamento fra interven4 su ammor4zzatori sociali e sistema previdenziale
Effe9 sul sistema previdenziale
• NASpI, DIS-‐COLL, Asdi, (Cig?) abbassano montante contribu4vo • Sia per abbassamento contribuzione figura4va
• Sia per rimodulazione computo massimali
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Jobs Act: Legge 10 dicembre 2014, n. 183
• Non è il libro bianco di Delors: modello che non investe su benessere delle
persone, su competenza dei lavoratori, né su una crescita delle imprese basata sulla compe44vità
Jobs Act regola rappor4 di lavoro e sistemi di protezione sociale con impa9
Sociali
restrizione perimetro ed esigibilità dei diri9
compressione struFurale dei salari in
forza persistente precarietà diffusa
aumento ricaFabilità in virtù di facilità licenziamento
Sulla cultura d’impresa
modello di impresa che gioca cicli di vita su una via bassa
DISINCENTIVA INVESTIMENTI SU INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’
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Riforma del sussidio individuale di disoccupazione introdoFo dalla Fornero nel 2012 col nome di ASpI Il contesto • Europa, inizio XX secolo, leggi in materia di assistenza economica al lavoratore in disoccupazione, di
“integrazione” del salario: prima legge europea è francese, 1905 • Peculiarità italiana era: forme di sostegno e integrazione del reddito congiunte ad obie9vo conservazione
posto di lavoro • Due is4tu4 radicalmente diversi nella forma e nella sostanza economica e poli4ca
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li
Cassa Integrazione Guadagni: • introdoFa durante fascismo • finanziata da contribu4 di lavoratori e
imprenditori • eroga salario in periodi di riduzione dell'orario
lavora4vo, in seguito ad una crisi aziendale, senza che siano ancora state aNvate le procedure di licenziamento
• ulteriore obie9vo: evitare i licenziamen4 • u4le ed efficace sopraFuFo per il dispiegarsi della
loFa sindacale e poli4ca, che ha(aveva) così il tempo (fino a 36 mesi e oltre!) e l'agibilità per meFere in piedi vertenze sul la tutela occupazionale con discrete possibilità di viForia
Indennità di disoccupazione individuale • non tu9 i lavoratori ricevono un’indennità • in Europa forme universali di indennità, posteriori al
licenziamento che non mirano alla tutela del posto di lavoro perso
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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Principi e criteri dire9vi nel Jobs Act • Art. 1, comma 2, leFera b), numeri da 1) a 5):
– rimodulazione ed omogeneizzazione di ASpI e Mini ASpI; incremento della durata massima per lavoratori con carriere contribu4ve piu rilevan4
– estensione dell’ASpI ai collaboratori coordina4 e con4nua4vi al fine di una universalizzazione del sussidio
– introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figura4va – eventuale introduzione, dopo aver esaurito la NASpI, di una indennita aggiun4va, senza
copertura figura4va, per coloro che si trovino in forte disagio economico in base alla dichiarazione Isee.
• Art. 1, comma 4, leFera p) – introduzione principi di poli4ca a9va del lavoro con previsione di promozione
di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure volte al reinserimento nel tessuto produ9vo anche aFraverso accordi di ricollocazione con agenzie per il lavoro.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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Lo schema di decreto • Composto da 19 ar4coli, suddivisi in 5 Titoli, riguardan4: • Titolo I: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI) • Titolo II: l’indennita di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
co.co.pro e co.co.co. (DIS-‐COLL); • Titolo III: l’assegno di disoccupazione (ASDI) • Titolo IV: il contraFo di ricollocazione • Titolo Titolo V: le disposizioni finanziarie e finali.
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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• Si modifica l'indennità marcata Fornero andando nella stessa direzione: individualizzare, a parità di spesa o con una spesa di poco superiore, il traFamento economico di indennità di disoccupazione. In vigore dal 1 maggio 2015
• I des<natari (Art.2) – lavoratori dipenden< (compresi i quadri, i dirigen4 e i dipenden4 pubblici a tempo determinato) – gli apprendis< – i soci lavoratori (DPR n. 602/70) che hanno so>oscri>o oltre al rapporto associa<vo un
contra>o di lavoro subordinato (art. 1 c. 3 legge n. 142/2001), – il personale ar<s<co con rapporto di lavoro subordinato – esclusi i dipenden< a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli
a tempo determinato (per OTD resta norma<va previgente)
• Le differenze: la NASpI estende la platea potenziale a tuFo il lavoro dipendente, senza dis4nzioni che persistevano nella vecchia ASpI (esclusi, come in precedenza, solo lavoratori a tempo indeterminato della PA e operai agricoli), estensione agli extracomunitari con permesso di soggiorno e lavoro stagionale
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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• Requisi< (Art.3): riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presen4no congiuntamente i seguen4 requisi4:
– Si trovino in stato di disoccupazione (condizione del sogge/o privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una a9vita lavora;va secondo modalita definite con i servizi competen;) ai sensi dell’art. 1, c. 2, leFera c) del Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni
– possano far valere, nei qua>ro anni preceden< l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 seNmane di contribuzione
– possano far valere 30 giornate di lavoro effeNvo, a prescindere dal minimale contribu<vo, nei 12 mesi preceden4 l’inizio della disoccupazione.
• NASpI anche a ai lavoratori che hanno rassegnato dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contraFo ex art.7 l.604/1966 modificato da l. Fornero
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
Requisi< ammorbidi< rispeFo ad en4tà minima di contribu4 richies4: per l’ASpI ci volevano due anni di assicurazione e un anno di contribu4 nel biennio precedente, ora ci vogliono 13 se9mane (come mini-‐ASpI). Si deve aver lavorato almeno 18 giorni nell'anno precedente alla disoccupazione.
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• Importo (Art.4): Rapportato a retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ul4mi 4 anni, divisa per numero se9mane contribuzione, mol4plicata per 4,33. Parametrata al 75% dei primi 1195 euro più il 25% dell’eccedente della retribuzione soggeFa a contribuzione negli ul4mi 4 anni,, non superiore a 1300 euro, scalerà, a regime, del 3% al mese, a par4re dal quarto mese
• Durata dell'erogazione (Art.5): massimo pari alla metà delle se9mane contribu4ve dei 4 anni preceden4 (quindi 2 anni),; a regime, dal 2017, non potrà superare le 78 se9mane, determinando una penalizzazione di faFo di chi ha carriere frammentate, dei piu giovani, di chi lavora con contra9 a termine di breve durata.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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Art.6 • La domanda per la NASpI va presentata all’INPS, in via telema4ca, entro
sessantoFo giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
• L'indennita spe>a dall’oFavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione.
• La contribuzione figura<va è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ul4mi quaFro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso (nel 2015 l’importo massimo mensile sara di 1.820,00 euro)
per la prima volta viene posto un tetto al valore della retribuzione cui commisurare la contribuzione figurativa
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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Art.7 • La fruizione è condizionata alla partecipazione alle azioni di poli4ca a9va.
(Modalita, condizioni e sanzioni connesse sono demandate al successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli4che Sociali in aFuazione dell’art 1 c.3 del Jobs Act , rela4vo a riordino della norma4va in materia di servizi per il lavoro e di poli4che a9ve
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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Incen<vo all’autoimprenditorialità (Art.8)
• Il lavoratore al quale speFa la NASpI, che intende avviare:
– un’aNvita di <po autonomo; – un’aNvita in forma di impresa individuale; – so>oscrivere quota di capitale sociale di una coopera<va nella quale il rapporto mutualis<co ha per ogge>o la
prestazione di aNvita lavora<va da parte del socio, puo richiederne la liquidazione an4cipata in un’unica soluzione dell’importo, se ancora non è stata percepita del tuFo, o della parte rimanente in caso di parziale percezione di essa.
• Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS in via telema<ca entro 30 giorni dalla data di inizio dell’a9vita autonoma o dell’associazione in coopera4va.
• Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI dovra res<tuire per intero l’an<cipazione o>enuta.
• L’erogazione an4cipata della NASpI non dà diriFo alla contribuzione figura4va né all’assegno per il nucleo familiare
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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• La compa<bilita con lo svolgimento di aNvita lavora<va (Ar>.9 e 10): – viene congelata se sopraggiunge un lavoro subordinato di durata non superiore a sei
mesi – è compa4bile con un lavoro subordinato (anche superiore a sei mesi) che produca
un reddito annuo inferiore a quello escluso da imposizioni – è compa4bile con un lavoro autonomo che dia luogo ad un reddito inferiore al limite
u4le per conservare lo stato di disoccupazione. – In ques4 ul4mi due casi l'importo viene ridoFo dell' 80% del reddito da lavoro
previsto. Importo: parametrato al 75% dei primi 1195 euro più il 25% dell’eccedente della retribuzione soggeFa a contribuzione negli ul4mi 4 anni,, non superiore a 1300 euro, scalerà, a regime, del 3% al mese, a par4re dal quarto mese
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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• La decadenza (Art.11) dalla fruizione è determinata da:
– perdita dello stato di disoccupazione – mancata comunicazione inizio a9vità lavora4va subordinata o autonoma nei termini
previs4 dagli arF. 9 e 10 – raggiungimento requisi4 pensione vecchiaia o an4cipata – diriFo assegno invalidità (possibilità opzione)
• La contribuzione figura<va (Art.12) è rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ul4mi quaFro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso (nel 2015 l’importo massimo mensile sara di 1.820,00 euro)
per la prima volta viene posto un tetto al valore della retribuzione cui commisurare la contribuzione figurativa
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 dall’ASpI alla NASpI
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• Comma 1: indennita di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordina4 e con4nua4vi o a progeFo iscri9 in via esclusiva alla Ges4one Separata INPS, non pensiona4 e privi di par4ta IVA (in aFesa di semplificazione, superamento o modifica di tali forme contraFuali ex art. 1 c.7 leF. a) del Jobs Act). introdoFa in via sperimentale per il 2015
• Requisi< (comma 2) piu restri9vi rispeFo a NASpI: – essere in stato di disoccupazione (come previsto per NASpI) – almeno tre mesi di contribuzione nell’anno – almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi preceden4 alla disoccupazione o un
contraFo (cococo, o cocopro) di almeno un mese che abbia prodoFo un reddito almeno pari almeno alla metà della somma che dà diriFo all'accredito di un mese di contribuzione.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Titolo II, Art. 15 DIS-‐COLL
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• En<ta (Commi 3, 4 e 5): corrisponde, similmente a NASpI, a 75% del reddito medio mensile dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro e dell'anno solare precedente se questo è pari o inferiore a 1195 Euro, altrimen4 viene incrementato del 25% delle somme eventualmente ecceden4. Non puo superare i 1300 Euro mensili per il 2015 ed è ridoFo del 3% al mese a par4re dal quarto mese di fruizione.
• Durata (comma 6): a differenza della NASpI, è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 Gennaio dell'anno solare precedente al verificarsi della disoccupazione, comunque non superiore a 6
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 DIS-‐COLL
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• Non sono riconosciu< i contribu< figura<vi (comma 7) : a differenza di quanto previsto per la NASpI, sia pure con i limi4 evidenzia4, la DIS-‐COLL non prevede contribuzione previdenziale, con l'evidente paradosso di condannare i collaboratori a portarsi dietro, senza possibilita di remissione, il peccato della precarieta nella propria posizione previdenziale.
• (Commi 8 e 9) La domanda di DIS-‐COLL va presentata all’INPS, in via telema4ca, entro sessantoFo giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e l'indennita spe>a dall’oFavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 DIS-‐COLL
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• Fruizione (comma 10), come per NASpI, condizionata a partecipazione ad azioni di poli4ca a9va. Modalita, condizioni e sanzioni connesse demandate a un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli4che Sociali.
• compa<bilita con lo svolgimento di aNvita lavora<va (Commi 11 e 12): – indennita congelata nel caso in cui sopraggiunga un lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni – è compa4bile con un lavoro autonomo che dia luogo ad un reddito
inferiore al limite u4le per conservare lo stato di disoccupazione. In questo caso l'importo è ridoFo dell'80% del reddito previsto.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 DIS-‐COLL
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• La DIS COLL rispeFo alla misura precedente estende la platea dei beneficiari ai collaboratori coordina4 e con4nua4vi. Un'estensione parziale e tuFavia rilevan4ssima per i compar4 pubblici, finora esclusi da ogni forma di sostegno al reddito per i parasubordina4
• Rimangono esclusi dalla misura: i parasubordina4 non inquadra4 con contraFo di cococo né cocopro; i 4tolari di par4ta IVA, iscri9 o meno alla Ges4one separata INPS. Singolare accanimento nei confron4 di queste figure, trasversale ai governi.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 DIS-‐COLL
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• (Titolo III ,Art. 16) (Comma 1) Introduzione dell’ASDI (Assegno di disoccupazione) in via sperimentale per il 2015, finalità : ulteriore tutela di sostegno al reddito per coloro che abbiano terminato periodo di fruizione della NASpI senza aver trovato nuova occupazione e in una situazione economica di bisogno (DPCM 159/2013), in base ad una soglia ISEE da definire aFraverso un decreto successivo.
• Des<natari (comma 2) : lavoratori appartenen4 a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori prossimi al pensionamento, nei limi4 delle risorse stanziate (200 milioni di Euro per il 2015 e 200 milioni di Euro per il 2016)
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 DIS-‐COLL
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• En<ta e durata ( Comma 3): assegno pari al 75% dell’ul4ma mensilita della NASpI percepita, comunque non superiore all'assegno sociale aFualmente fissato a un massimo di 447 euro al mese, salvo incremen4 per familiari a carico. L’assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi.
• (Comma 4) Compa<bilita con svolgimento di aNvita lavora<va: è parzialmente cumulabile con reddi4 da lavoro in misura e con criteri da definire in un decreto successivo.
• (Comma 5) Condizionalita: fruizione condizionata ad adesione ad un progeFo personalizzato redaFo da servizi per l’impiego, con specifici impegni rela4vamente a ricerca a9va di lavoro, disponibilita a partecipare ad inizia4ve di orientamento e formazione, acceFazione di proposte di lavoro
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Asdi
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• Sperimentazione con mol< limi<: – esiguita delle risorse stanziate rispeFo a dramma4ca crescita numero dei
poveri – Natura contraddiForia: si configura come misura contro la poverta, in
quanto riconosciuta sulla base di condizioni economiche di bisogno, ma si rivolge soltanto ad ex lavoratori beneficiari della NASpI
– doppia e incomprensibile esclusione: dei lavoratori che non hanno percepito la NASpI, (parasubordina4 e P.IVA), e non lavoratori
– riflesso pavloviano del nostro sistema di welfare ancora in4mamente legato all'impostazione fordista del “male bread winner” che protegge chi rientra nelle categorie standard di lavoratori, ma discrimina chi a tale profilo non corrisponde.
– Diverso da reddito minimo garan4to rivolto a chi insiste soFo soglia di poverta, a prescindere da condizione contraFuale o lavora4va, ma legato a percorsi di a9vazione.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Asdi
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• Finanziato da Fondo per le poli4che a9ve, strumento per assistere il disoccupato nella ricerca di lavoro da servizi per il lavoro pubblici o dai sogge9 priva4 accredita4.
• Per accedere è necessario effeFuare “la procedura di definizione del profilo
personale di occupabilita”, al soggeFo è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i sogge9 accredita4.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Contra>o di ricollocazione (Titolo IV, art. 17)
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• Il contra>o di ricollocazione prevede:
– il diriFo a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, ges4ta secondo le migliori tecniche del seFore, da parte del soggeFo accreditato;
– il dovere di rendersi parte a9va rispeFo alle inizia4ve proposte dal soggeFo accreditato;
– il diriFo-‐dovere del soggeFo a partecipare alle inizia4ve di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale.
• L'ammontare della dote individuale dipende dal “profilo di occupabilita” del soggeFo e l'ente accreditato ha diriFo a riscuoterla soltanto a risultato occupazionale oFenuto.
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Contra>o di ricollocazione
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• Non è un nuovo 4po legale di contraFo di lavoro
• È una diversa disciplina dei licenziamen< con riduzione delle tutele: solo in casi eccezionali è ancora possibile la reintegrazione nel posto di lavoro.
• Problemi di comunicazione: – L’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato sarà effeFo del nuovo
contraFo di lavoro a tempo indeterminato con tutele crescen4 (D.lgs. 23/2015)? – L’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato sarà effeFo dei consisten4
sgravi contribu4vi previs4 dalla Legge di stabilità (L. 190/2014 per i lavoratori che nel semestre precedente non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato)!
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Contra>o unico a tutele crescen< (CATUC)
!
Problemi di comunicazione: chi ci guadagna?
Per una retribuzione lorda annua di € 22.000,00 (lordo mese € 1.692,00)
�Risparmio (€ 8.337,00 annui) dopo tre anni = € 25.011,00
�Indennizzo per il licenziamento dopo Tre anni: – Art. 3, c. 1 = € 10.152,00 (indennizzo Tribunale) – Art. 6 c. 1 = € 5.076,00 (offerta di conciliazione) – Art. 9, c. 1 = € 2.538,00 (piccole imprese)
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Contra>o unico a tutele crescen< (CATUC)
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A chi si applica • operai, impiega< e quadri (non ai dirigen4) assun< dal 7 marzo 2015 • anche a conversioni di contraN a tempo determinato e conferme in
servizio degli apprendis< dal 7 marzo 2015. • Anche ai lavoratori impiega4 presso piccole imprese se per effeFo di
nuove assunzioni si supera la soglia: tuN i lavoratori soggeN alla disciplina del CATUC
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d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Contra>o unico a tutele crescen< (CATUC)
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Statuto dei Lavoratori Legge Fornero (92/2012) Jobs Act
Licenziamento discriminatorio (nullo) Reintegro Reintegro Reintegro
Licenziamento inefficace (orale) Reintegro Reintegro Reintegro
Licenziamento illegiNmo, annullato per insussistenza del faFo Reintegro
Reintegro (l'insussistenza doveva essere manifesta, cioè non provata in diba9mento ma evidente in fase istruForia; alcune sentenze hanno dato al termine “faFo” il significato di “faFo giuridico”, facendo pesare l'interpretazione del giudice, per cui i casi di reintegro sono aumenta4 rispeFo alla volontà del legislatore)
Reintegro (per evitare il problema posto dalla Legge Fornero che aveva reso allargabile il numero dei reintegri, il legislatore ha aggiunto, alla parola “faFo” l'agge9vo “materiale”, escludendo l'interpretazione del giudice ed assegnando al lavoratore l'onere di provarne l'insussistenza)
Licenziamento illegiNmo, annullato per sproporzione tra faFo e sanzione (nei casi di giusta causa o gius4ficato mo4vo sogge9vo, ciò significa la presenza, nei contra9 colle9vi o nei codici disciplinari, di sanzioni diverse dal licenziamento, e conserva4ve del posto di lavoro, per il faFo contestato)
Reintegro Reintegro Indennizzo (da 2 a 24 mensilità, calcolate nella misura di 2 per ogni anno di lavoro)
Licenziamento illegiNmo per non ricorrenza degli estremi Reintegro Indennizzo (da 12 a 24 mensilità)
Indennizzo (da 2 a 24 mensilità, calcolate nella misura di 2 per ogni anno di lavoro)
Licenziamento illegiNmo per mancanza del requisito di mo4vazione (vizio formale)
Reintegro Indennizzo (da 6 a 12 mensilità) Indennizzo (da 1 a 12 mensilità, calcolate nella misura di 1 per ogni anno di lavoro)
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Contra>o unico a tutele crescen< (CATUC)
!Job’s Act – La fase attuativa
Le 5 deleghe……
Ammortizzatori sociali
Servizi per il lavoro e politiche attive
Semplificazioni gestione rapporti di lavoro
Riforma dei rapporti di lavoro e introduzione del CU a tutele crescenti
Maternità e conciliazione
Job’s Act – La fase attuativa
!Job’s Act – La fase attuativa
…… due cose che sembra non c’entrino niente……
La riforma della mediazione civile
Il decreto cassa in deroga
Job’s Act – La fase attuativa
!Job’s Act – La fase attuativa
…….e un pezzo di finanziaria
Sgravi contributivi
TFR in busta paga
Job’s Act – La fase attuativa
!
Monetizzazione del diritto al lavoro
Il contratto a tutele crescenti Le tutele in via di estinzione:
Stabili Precari 2013 1.412.000 394.000
Tutele forti Tutele crescenti 2014 882.000 530.000 2015 850.000 680.000 2020 670.000 860.000
Job’s Act – La fase attuativa
!
Profilo standard di accesso al mercato del lavoro
Tempo determinato Fino a 72 mesi Prova max 6 mesi
Apprendistato Fino a 60 mesi Prova max 6 mesi
prov
a
prov
a pr
ova
Tirocinio
Stage
Co.Co.Pro
Sommin.
Job’s Act – La fase attuativa
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Profilo standard di accesso al mercato del lavoro
pr
ova
prov
a pr
ova
Tirocinio
Sommini-strazione.
CUTuC
L U S
Voucher
Job’s Act – La fase attuativa
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Il Job on call
Riconfermata la Fornero vietato fra i 24 e i 55 anni
Necessaria disciplina contrattuale delel casistica
Novità
Max 400 gg nel triennio
Indennità di disponibilità fissata per legge e con copertura contributiva
Job’s Act – La fase attuativa
!
Il Voucher
Il limite passa 7.000 euro
(2.000 per ogni datore di lavoro)
Job’s Act – La fase attuativa
!
Le collaborazioni
Abrogate solo Co.co.pro.
Dal 2016 se non apporto di mezzi si applica disciplina lavoro
subordinato
Condono incentivato
Job’s Act – La fase attuativa
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Profilo standard di utilizzo della manodopera
• In accesso Tirocinio
• Entro i 7.000 euro Voucher
• Entro i 133 giorni anno Job on call
• Manodopera avventizia Somministrazione
• Il resto Tutele crecenti
Job’s Act – La fase attuativa
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La sospensione dal lavoro
In attesa del D.Lgs su CIG
Fine della deroga
Limite presumibile di 18 mesi nell’erogazione
Rapporto con l’anzianità contributiva del lavoratore
La strana norma transitoria della NASpI
Il regime di contribuzione per le imprese (e per i lavoratori)
Job’s Act – La fase attuativa
!
Revisione delle norme sui
licenziamenti collettivi
L’abrogazione annunciata della 223/91
Job’s Act – La fase attuativa
!
La NASpI
Base di calcolo la retribuzione media degli ultimi 4 anni
75% fino 1195 euro 25% dell’eccedente
Contr. Fig. fino ad un max di 7207 euro (21.840 di retribuzione)
Durata del 50% della contribuzione presente negli ultimi 4 anni
(dal 2017 max 18 mesi)
Tetto a 1300 euro
Job’s Act – La fase attuativa
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La Nuova ASpI
L’effetto economico per il lavoratore (18 mesi) L’operaio medio del Lazio – retribuzione media mensile 1038.08 Euro
ASpI Trattamento 16.057,62
Contribuzione 10.918,26 Totale 26.975,88
Nuova ASpI Trattamento 15.708,00
Contribuzione 10.810,80 Totale 26.518,80
Differenza 456,98 euro +
almeno 4 euro circa sulla futura pensione
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Le norme sulla conciliazione
Cancellate le norme sul divieto di discriminazione
Job’s Act – La fase attuativa