1. Ordinamento penale dello Stato Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i...

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Ordinamento penale dello Stato

Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.

Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti della società.

Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, ovvero l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa.

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Principi fondamentali del diritto penale Principio di legalitàPrincipio di materialitàPrincipio di offensivitàPrincipio di colpevolezza

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Principio di legalità Il Principio di legalità è sancito dall’art.1 del c.p. secondo

cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

L’importanza di questo principio è rafforzata anche dall’art. 25 della Costituzione il quale, infatti, stabilisce che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Nullum crimen, nulla poena sine legeNullum crimen, nulla poena sine lege

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Principio di legalitàIl principio di legalità si esprime attraverso quattro “sotto principi”: 1) la riserva di legge della fonte penale; 2) l’irretroattività della norma penale; 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa applicazione della norma penale; 4) il divieto di analogia in malam partem di norma non eccezionale (cfr art. 14 Prel.).

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Principio di materialitàNon si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna

Cogitationis poenam nemo patiturCogitationis poenam nemo patitur

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Principio di offensività

La volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici

Cos’è il bene giuridicobene giuridico?

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Reato e bene giuridicoPuò considerarsi reato un fatto umano, previsto dalla legge, che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori valori costituzionalicostituzionali.

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I beni protetti dalla norma penale

Beni costituzionalmente rilevantiBeni costituzionalmente non incompatibili

Filosofia del codice penale, emanato nel 1930, Filosofia del codice penale, emanato nel 1930, durante il regime fascistadurante il regime fascista

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Principio di colpevolezzaUn fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia soggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume direttamente dal disposto dell’articolo 27 comma 1 della Costituzione, secondo cui “la responsabilità penale è personale”.

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Elemento soggettivo del reatoImputabilità: capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Elemento psicologico: dolo (con INTENZIONE) e colpa (senza intenzione).

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Cause di esclusione della colpevolezzaErrore:Errore di diritto (mancanza conoscenza della legge): non scusa

Ignorantia legis non excusatIgnorantia legis non excusat

Errore sul fatto: esclude la punibilità (purchè si tratti di errore non determinato da colpa)

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Struttura del reatoFattoAntigiuridicitàColpevolezza

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Cause di esclusione dell’antigiuridicitàCause di giustificazione, o scriminantiscriminanti:Consenso dell’avente dirittoEsercizio del diritto o adempimento del dovereLegittima difesaUso legittimo delle armiStato di necessità

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Distinzione di reatiDelitti: tutelano i beni e valori primari

dell’ordinamento

Contravvenzioni: derivano dai ‘reati di polizia’ (reati meno gravi, puniti con pena più lieve)

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Le sanzioniPena (ergastolo, reclusione, multa,

arresto, ammenda): hanno la funzione di punire il fatto.

Misure di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro, casa di cura, OPG, riformatorio giudiziario, libertà vigilata, divieto di soggiorno): hanno la funzione di prevenire comportamenti illeciti del reo, e si basano su un giudizio di pericolosità sociale.

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Funzione rieducativa della penaArt. 27 Cost.: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Funzione della pena

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Accertamento del reatoIl processo penaleOrgani giurisdizionaliLe indaginiIl giudizio Le garanzie

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Il processo penale minorile

Dove, quando e perché nasce la giustizia minorile.

Competenza penale del Tribunale per i minorenni (RDL 1404/34)

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Duplice OBIETTIVO della giustizia minorile (Nosengo)

Obiettivo principale dell’Autorità Giudiziaria è l’accertamento della verità

Il raggiungimento del secondo obiettivo è conseguito con la collaborazione di soggetti specifici: servizi sociali, genitori, difensore del minore, ecc.

Accertamento della verità

Personalitàimputato

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Tratti salienti del processo minorile● udienze “a porte chiuse” ● necessità di valutare la personalità del minore ● possibilità di compiere atti senza la presenza dell’imputato ● facoltatività dell’arresto ● termini di custodia cautelare ridotti ● non ammissibilità della costituzione di parte civile● obbligo di illustrare al minorenne il contenuto ed anche le

ragioni etico sociali della sentenza● assistenza psicologica del minore imputato● emissione in sede penale anche di provvedimenti urgenti

civili

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Autonomia e sussidiarietà del cpp minorile

Art. 1 DPR 448/88 Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le

disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale.

Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne

Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni

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L’obiettivo principale è la tutela del minore

• Art. 4 DPR 448/88Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza

del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

• Art. 32 DPR 448/88In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili

temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione

• Art. 40 DPR 448/88Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di

esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

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Le esigenze educative Costante punto di riferimento di tutto l’impianto

processuale minorile:● -all’art. 1 ● -all’art. 19 comma 2● -agli artt. 20 comma 1 (dettato in tema di prescrizioni), 21 comma 2

(misura della permanenza in casa) e 22 comma 1 (misura del collocamento comunitario)

● -all’art. 27 ● -all’art. 30 ● -all’art. 10 comma 2 lett. a) del D. L.vo 272/89 (norme di attuazione

del c.p.p.m ● -all’art. 12quater del d.l. 92/08 (come introdotto dalla legge di

conversione n. 125/08)

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Le fasi del procedimento

Indagini preliminari Competenza territoriale Polizia giudiziaria specializzata Dialettica processuale PM-GIP

Udienza preliminare (GUP) Udienza dibattimentale (DIB)

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Accertamento della minore età

● Accertamenti medico-legali per stabilire l’età (esami antropometrici: rx polso)

● Competenza dell’A.G. minorile per accertare la minore età, e comunque in caso di dubbio tra maggiore o minore età

● Presunzione di minore età nel caso di dubbio

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L’imputabilità

● Concetto di imputabilità (capacità di intendere e di volere)

● Cosa prevede il codice (sotto i 14 anni l’imputabilità è esclusa, tra i 14 e i 18 anni va accertata caso per caso)

● Come si accerta l’imputabilità (accertamenti ex art. 9, ecc.)

● L’immaturità

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Accertamenti sulla personalità

Art. 9 DPR 448/88Il giudice ed il pubblico ministero acquisiscono

elementi circa le condizioni, le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

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Richiami e collegamenti ● -         l’imputabilità ed il grado di responsabilità si

ricollegano alla previsione dell’art. 98 c.p.;● -         la rilevanza sociale del fatto richiama la

previsione dell’art. 27 DPR 448/88 (irrilevanza penale del fatto);

● -         le adeguate misure penali si riallacciano alla previsione dell’art. 30 DPR 448/88 (le sanzioni sostitutive irrogabili ai minorenni, principalmente in sede di udienza preliminare);

● -         gli eventuali provvedimenti civili richiamano la previsione dell’art. 32 comma 4 DPR 448/88.

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Norma eccezionale?

rispetto alla regola generale del divieto di indagini sul carattere e la personalità dell’imputato ed in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (art. 220 c.p.p.), ovvero sulla moralità dell’imputato (art. 194 c.p.p.)?

NO, norma «regolare»

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…quindi

l’indagine sulla personalità si pone come antecedente necessario per assumere qualsiasi decisione processuale

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Come va fatta l’indagineIl PM ed il giudice possono assumere informazioni da persone che

abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

In concreto, richiesta del PM al SS

Il Pubblico Ministero richiede:● 1. di provvedere all’assistenza del minore, secondo il disposto dell’art. 12

D.P.R. 448/88;● 2. di inviare a questa A.G. la relazione di osservazione ex art. 9 DPR 448/88,

entro 60 giorni, con eventuale proposta di trattamento, fornendo in particolare informazioni : –sulla condotta di vita dell’indagato–sulle sue frequentazioni–sul ruolo educativo svolto dalla famiglia–sulle riflessioni effettuate in merito al reato per il quale è indagato.

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Cosa ci si aspetta dal servizio● Ricostruzione del contesto socio-familiare● Ricostruzione della dimensione psicologica

del minore, con particolare riferimento alla valutazione critica della propria condotta

● Valutazione della necessità/opportunità di progetti educativi

● Informazione/riflessione sulla MaP● Eventuale progetto psico-socio-educativo

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Assistenza all’imputato minorenne

L’art. 12 DPR 448/88 assicura all’imputato minorenne l’assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento; essa è data dalla presenza di:

● Genitori o ogni altra persona indicata dal minorenne

● Servizi sociali la cui funzione può essere definita quale mediazione tra le esigenze processuali e quelle educative del minore, al fine di filtrare l’impatto del minore con il processo

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Le restrizioni della libertà personale (misure cautelari)

● Tipicità● Facoltatività● Personalizzazione della misura● Progressività delle misure● Adeguatezza e proporzionalità● Affidamento del minore al servizio minorile

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Tipologia di misure cautelari

● Prescrizioni

● Permanenza in casa

● Collocamento in comunità

● Custodia cautelare

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Misure pre-cautelari

● Arresto in flagranza

● Fermo di indiziato di delitto

● Accompagnamento a seguito di flagranza

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Adempimenti procedurali● Avviso al PM e trasmissione atti nelle 24 ore● Avviso ai genitori / avviso al servizio● Richiesta di convalida da parte del PM entro

48 ore● Convalida del G.I.P. entro 48 ore● Decreto di liberazione del PM, ove non

intenda procedere con richiesta di convalida

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Chiusura delle indagini preliminari

● Archiviazione (notizia infondata, indagato innocente, ecc.)

● Avviso di conclusione indagini (art. 415bis c.p.p.)

● Richiesta di rinvio a giudizio● Richiesta di giudizio immediato● Richiesta di irrilevanza del fatto

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L’irrilevanza del fatto

● Tenuità del fatto● Occasionalità del

comportamento● Salvaguardia delle esigenze

educative

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Natura sostanziale e non processualeAttiene a condotte di reato prive di allarme sociale per la loro tenuità ed

occasionalità (…) destinate a rimanere nella vita del minore un fatto

episodico e ad essere autonomamente assorbite. In simili casi, le dottrine criminologiche e psicologiche

ritengono il contatto del minore con la giustizia non soltanto privo di ogni utilità sociale, ma anzi portatore di possibili danni, al punto che appare preferibile, evitando ogni forma di intervento, che il sistema della giustizia penale rimanga assolutamente inerte

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L’udienza preliminare

● Svolgimento ● Presenza del minore ed esercente potestà● Presenza dei servizi● Consenso alla definizione in quella sede● Giudizio abbreviato (allo stato degli atti)

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Esiti processuali dell’U.P. Sentenza di proscioglimento (Non Doversi

Procedere) Nel merito Irrilevanza penale del fatto Perdono giudiziale Estinzione reato per esito positivo della Messa alla

Prova Condanna

pena sostituita pena sospesa

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Le misure di sicurezzaArt. 224 c.p.Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici

sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

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Le misure di sicurezza Articolo 224 codice penale Sentenza NDP per non imputabilità e contestuale

sussistenza di pericolosità sociale Tipologia di misure

Libertà vigilata (applicata nelle forme di cui agli articoli 20-21 DPR 448/88)

Riformatorio giudiziario (solo per i reati previsti dall’articolo 23 comma 1 ed eseguita in comunità)

Applicazione provvisoria e successiva conferma Esecuzione delle misure di sicurezza (art. 40)

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Il perdono giudiziale• Condizioni:

Pena non superiore a 2 anni Prognosi favorevole (ragionevole previsione che

l’imputato non commetterà in futuro altri reati)

Concedibile una sola volta (possibilità di seconda concessione)

Il perdono produce l’estinzione del reato

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Rinvio a giudizio e dibattimento

● Decreto di rinvio a giudizio● Formazione fascicolo dibattimento

● Svolgimento● Applicabilità del rito ordinario previsto per gli

adulti, con limitate eccezioni (udienza a porte chiuse, inapplicabilità della cross examination dell’imputato)

● Esiti processuali

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Sospensione del processo con Messa alla Prova

Origine e funzione del probation Giudizio sulla personalità Valutazione della personalità all’esito della

prova Differenze con istituti simili: l’affidamento

in prova al servizio sociale

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Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle

prescrizioni imposte.

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Art. 29 - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

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Presupposti applicativi●Presupposti oggettivi

– Capacità di intendere e volere– Responsabilità penale– Ammissione/confessione– Tipologia di reati per la quale è applicabile

●Presupposti soggettivi– Età– Giudizio prognostico positivo– Consenso/volontà del minore

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Il progetto e il ruolo del SS●Caratteristiche

– Adeguato - praticabile – flessibile – verificabile ● Il contenuto

– Prescrizioni– Mediazione penale– Attività socialmente utile

●Elaborazione del progetto●Messa in campo di risorse●Attività di verifica (relazioni periodiche)

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Decisione ● Rapporti TM – servizi● Durata della prova● Verifiche intermedie ● Le vicende della prova:

– modifica – abbreviazione – proroga – revoca

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Verifica finale

● Esito positivo – estinzione dei reati● Esito negativo

– Condanna– Eventuale spazio per perdono

giudiziale?

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