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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:
LA TRASFERTA
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TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
Trasferta:
MUTAMENTO TEMPORANEO DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON
PREVISIONE CERTA DI RIENTRO nella sede di lavoro originaria
� ESIGENZE di servizio TRANSITORIE E CONTINGENTI
� ELEMENTI CARATTERISTICI della TRASFERTA :
• temporaneità;
• disposizione unilaterale del datore di lavoro;
• svolgimento dell'attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro;
• indennità di trasferta.
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TEMPORANEITÀ della PERMANENZA
� nessuna indicazione legislativa;
� NON DEVE ESSERE DEFINITIVA;
� deve PERMANERE IL LEGAME FUNZIONALE CON IL NORMALE LUOGO DI LAVORO;
� la durata può anche non essere preventivamente definita.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
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DISPOSIZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO
La trasferta è eseguita NELL'INTERESSE E SU DISPOSIZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO
È IRRILEVANTE:� Il CONSENSO del lavoratore� La DISPONIBILITÀ del lavoratore� L’IDENTITÀ O DIFFORMITÀ delle MANSIONI
� MERA DISCREZIONALITÀ AZIENDALE nel rispetto di:contratti collettivi di riferimento, dignità del lavoratore (art. 41 Cost.), divieto di atti illeciti odiscriminatori (art. 1345 c.c. e art. 15 Stat. Lav.).
� FUNZIONALE alle ESIGENZE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE dell’azienda (art. 1175c.c. - principio generale del “comportamento secondo correttezza”)
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
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DIREZIONE DEL DATORE DI LAVORO
• lavoratore è soggetto alle DIRETTIVE DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO ;
• nessun rapporto tra il lavoratore e il soggetto presso il quale la prestazione viene resa;
• POTERE DIRETTIVO INTERAMENTE NELLE MANI DEL DATORE DI LAVORO;
INDENNITÀ di TRASFERTA
una somma aggiuntiva che va ad affiancare la normale retribuzione
� ammontare stabilito dal CCNL;
� COMPONENTE RISARCITORIA + RESIDUALE RETRIBUTIVA.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
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� SPESE DOCUMENTABILI di vitto, alloggio, viaggio e trasporto SEMPRE ESENTI
TRASFERTE NELL’AMBITO COMUNALE l’indennità CONCORRE A FORMARE REDDITO
TRASFERTE FUORI DALL’AMBITO COMUNALE:
a) INDENNITÀ FORFETARIA ESENTE fino a: € 46,48 al giorno in ITALIA
€ 77,47 al giorno all’ESTERO
b) RIMBORSO SPESE ALLOGGIO O VITTO, INDENNITÀ ESENTE fino a:
€ 30,99 al giorno in ITALIA
€ 51,65 al giorno all’ESTERO
c) RIMBORSO SPESE ALLOGGIO E VITTO, INDENNITÀ ESENTE fino a:
€ 15,49 al giorno in ITALIA
€ 25,82 al giorno all’ESTERO
d) NESSUNA INDENNITÀ, ma RIMBORSO SPESE:
SPESE DOCUMENTATE totalmente ESENTI
ALTRE SPESE NON DOCUMENTABILI ESENTI fino a:
€ 15,49 al giorno in ITALIA
€ 25,82 al giorno all’ESTERO
REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO
dell’INDENNITÀ DI TRASFERTA, art. 51, c. 5, TUIR
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
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TRASFERTISTA
lavoratore che si obbliga, espressamente per contratto, nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse
INDENNITÀ DI TRASFERTISMO
maggiorazione della retribuzione in misura fissa
art. 51, co. 6, TUIR
le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai
lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi
SONO ESENTI NELLA MISURA DEL 50%.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: LA TRASFERTA
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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:
IL TRASFERIMENTO
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TRASFERIMENTO
MUTAMENTO DEFINITIVO DEL LUOGO GEOGRAFICO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO UNA SEDE DIFFERENTE RISPETTO AL LUOGO NORMALE DI LAVORO
• disposto solitamente nell’interesse del datore di lavoro
• ipotesi di TRASFERIMENTO CONSENSUALE o TRASFERIMENTO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE
• lecito patto di inamovibilità
FORMA e CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO
forma libera
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO
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ELEMENTI del TRASFERIMENTO:
1. l'individuazione dell'UNITÀ PRODUTTIVA;
2. le GIUSTIFICAZIONI alla base del trasferimento;
3. la NULLITÀ del trasferimento e l’IMPUGNAZIONE da parte del lavoratore;
4. PROFILI FISCALI dell’INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
UNITÀ PRODUTTIVA
ogni ARTICOLAZIONE AUTONOMA dell'impresa, IDONEA ad espletare, in tutto o in parte, L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE di beni o di servizi
costituente l'oggetto sociale aziendale
GIUSTIFICAZIONI alla BASE del TRASFERIMENTO art. 2103 c.c.
- RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, SUSSISTENTI al momento in cui viene disposto il trasferimento.
- ogni patto contrario è nullo (disciplina 2103 cc inderogabile)
- onere della prova incombe sul datore di lavoro
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO
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NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO
1. mancanza di adeguata prova delle ragioni tecniche, organizzativee produttive;
2. durante periodo di mandato per i lavoratori che ricopranocariche di consiglieri comunali o provinciali (art. 27, L. 816/1985);
3. genitore o familiare lavoratore che assista con continuità unparente o un affine entro il terzo grado disabile (art. 33, co. 5 e 6, L.
104/1992);
4. lavoratrice madre, ovvero, padre, fino al 1° anno di età delbambino (art. 56, co. 1 e 2, D.lgs. 151/2001);
5. dirigenti sindacali aziendali sino all'anno successivo allacessazione della carica (art. 22, co. 1, Stat. Lav.);
6. per le specifiche indicazioni della contrattazione collettiva diriferimento.
� Verificare la presenza di
CONTRATTI DI PROSSIMITÀ, in
deroga alle disposizione di
legge o del CCNL
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO
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IMPUGNAZIONE del TRASFERIMENTO NULLO
1. CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE entro 60 GIORNI dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
2. Entro i successivi 180 giorni procedere:
I) deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale; oppure
II) tentativo di conciliazione o arbitrato;
Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o non viene raggiunto nessun accordo, decorrono altri 60 giorni in cui è
possibile procedere al deposito del ricorso.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO
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INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
� titolo risarcitorio
REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO (art. 51, co. 7, TUIR)
Esenzione del 50% fino a:
1.549,37 €/anno, trasferimenti in ITALIA
4.648,11 €/anno, trasferimenti all’ESTERO
� indennità corrisposte per medesimo trasferimento in piùannualità, la non concorrenza al reddito vale solo per quellecorrisposte nel primo anno
� spese per familiari a carico, trasporto di cose, oneri relativiall'eventuale recesso dal contratto di locazione a seguito deltrasferimento, se rimborsate e analiticamente documentate,non concorrono a formare il reddito
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL TRASFERIMENTO
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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO:
IL DISTACCO
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Art. 30, d.lgs. 276/03:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per SODDISFARE UNPROPRIO INTERESSE, pone TEMPORANEAMENTE uno o più lavoratori A DISPOSIZIONE dialtro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco IL DATORE DI LAVORO RIMANE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOECONOMICO E NORMATIVO a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso dellavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a piùdi 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto percomprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO
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RAPPORTO DI LAVORO TRILATERALE
Elementi del DISTACCO PROPRIO :
� TEMPORANEITÀ dello spostamento
� INTERESSE DEL DATORE DISTACCANTE
� DISSOCIAZIONE TEMPORANEA tra titolare del rapporto di lavoro e soggetto che usufruisce della prestazione
TEMPORANEITÀ dell’assegnazione
- dipende dalla persistenza dell’interesse imprenditoriale - l’assegnazione del lavoratore non può essere definitiva
LAVORATORE DISTACCATO
DATORE DI LAVORO DISTACCANTE
DATORE DI LAVORO DISTACCATARIO
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO
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INTERESSE del datore di lavoro al distacco
- deve PROTRARSI PER TUTTA LA DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Min. lav., Circ. 24.06.2005 n. 28, l’interesse deve essere SPECIFICO, RILEVANTE, CONCRETO e
PERSISTENTE
- co. 4 ter, art. 30, D.lgs. 276/03, ipotesi ulteriore:
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un CONTRATTO DI
RETE DI IMPRESA (…) l'INTERESSE DELLA PARTE DISTACCANTE SORGE AUTOMATICAMENTE IN FORZA
DELL'OPERARE DELLA RETE
- Al venire meno dell’interesse, il lavoratore distaccato deve rientrare in azienda;
- conclusione del distacco per interruzione dell’interesse del datore di lavoro non legittima il
licenziamento;
- onere del datore di lavoro provare l'impossibilità di adibire il dipendente in mansioni diverse da
quelle svolte in precedenza.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO
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DISSOCIAZIONE TEMPORANEA titolare del rapporto di lavoro /soggetto che usufruisce della prestazione
� OBBLIGHI ECONOMICI E NORMATIVI in capo AL DISTACCANTE;Distaccante resta RESPONSABILE DELLA RETRIBUZIONE del lavoratore, con possibilità di riaddebito.
� POTERE DISCIPLINARE al DISTACCANTE;
� POTERE DIRETTIVO al DISTACCATARIO
� NON deve VENIR MENO il LEGAME ORGANICO lavoratore/datore distaccante, caratterizzato
da:
• responsabilità del distaccante per l’assunzione;• applicabilità del contratto tra le parti originarie;• potere di risolvere il contratto del distaccante;• potere del distaccante di determinare la natura dell’attività svolta dal
lavoratore distaccato, il prodotto finale del lavoro o il servizio da fornire;
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO
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IPOTESI PARTICOLARI DI DISTACCO
DISTACCO IMPOPRIO: MANCANZA DI DISSOCIAZIONE TRA TITOLARITÀ DEL POTERE DECISIONALE ETITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - SEMPLICE MUTAMENTO LUOGO DI LAVORO e MODALITÀESECUTIVE DELL'OBBLIGAZIONE lavorativa assunta, DA ADEMPIERSI A FAVORE DI UN CLIENTE DELDATORE DI LAVORO;
DISTACCO PARZIALE: la prestazione lavorativa viene svolta, in parte, presso il distaccatario, e, per la restante parte, presso il datore di lavoro distaccante;
DISTACCO INFRAGRUPPO: tra società legate da rapporti di gruppo o di natura commerciale; l'interessedel distaccante non può essere mai presunto;
ASSUNZIONE LOCALE o SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: interruzione rapporto di lavorooriginario e costituzione di distinto rapporto di lavoro subordinato con società distaccataria.Alternativa: sospensione del rapporto di lavoro originario e assunzione all'estero del lavoratore.
TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE ALL’ESTERO: IL DISTACCO
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LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO:
AUTORIZZAZIONI
EPROCEDURE
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ADEMPIMENTI per l’INVIO di LAVORATORI all’ESTERO
1. CENTRO PER L’IMPIEGO comunicazione telematica, MODELLO UNILAV, del temporaneo o definitivo spostamento del lavoratore.
2. LUL: per TUTTA LA DURATA DELL’ASSEGNAZIONE all’estero il datore di lavoro è tenuto a compilare il LUL e il RUOLO ESTERO, indicando, tra l'altro
1. data inizio e fine attività all'estero, 2. eventuali interruzioni, 3. Stato di assegnazione,4. estremi accordi integrativi del contratto di lavoro.
3. ISCRIZIONE ALL’AIRE, fatta dal lavoratore.OBBLIGATORIA PER COLORO CHE TRASFERISCONO LA LORO RESIDENZA ALL’ESTERO PER PIÙ DI 12MESI, facoltativa negli altri casi.
- servizi consolari - certificati
- diritto di voto - carta d’identità
INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
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AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE O TRASFERIMENTO LAVORATORI
a) INVIO IN PAESI COMUNITARI
PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE (art. 45 TFUE) Unione Europea, Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera
DIRITTO DI:- cercare lavoro in un altro paese dell'UE;- Lavorare e vivere in tale paese senza bisogno di permesso di lavoro;- restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine;- parità di trattamento
RESTRIZIONI PER MOTIVI POLITICI E DI SICUREZZA PUBBLICA, SALUTE PUBBLICA e lavoro nel settore pubblico
Ad esempio, i cittadini croati, a causa di un regime transitoriodovuto alla recente entrata della Croazia nell’Unione Europea,possono essere soggetti a restrizioni temporanee.
INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
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b) INVIO IN PAESI EXTRACOMUNITARI
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIApposita procedura on line, iscrizione alla LIE – LISTA ITALIANI ALL’ESTERO (portale
www.cliclavoro.gov.it, sezione “Aziende”, voce “Lavorare all’estero”.)
DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE inviata, on line, a:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- INISTERO DEGLI AFFARI ESTERI- DIREZIONE REGIONALE DI LAVORO COMPETENTE
contenuto:
- Lavoratore/i - Località d’invio
- impegno ad adempiere agli obblighi ex L. n. 398/87
INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
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TEMPI e MODALITÀ DI RILASCIO dell’AUTORIZZAZIONE
� 75 GIORNI dalla presentazione della richiesta; � 90 GIORNI se richiesta presentata all’estero;
Se necessaria integrazione documentazione, il Ministero del Lavoro deve farne richiesta entro 60 giorni ed i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza regolarizzata o
completata.
� PAESI con CONDIZIONI POLITICHE, SOCIALI, SANITARIE ED ECONOMICHE INCERTE– necessario PARERE PREVENTIVO del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Esito entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta
� NULLA OSTA della DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
� INVIO modello UNILAV.
SILENZIO - ASSENSO
INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
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LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
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LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
DISTACCO ALL’ESTERO = INTERNAZIONALITÀ del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa
� Fondamentale capire QUALE LEGISLAZIONE (tra quella dei diversi Stati coinvolti) SIAAPPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO
� CONTRASTARE IL FORUM SHOPPING
Riferimenti normativi:
� L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 (riforma del SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALEPRIVATO)
� CONVENZIONE DI ROMA DEL 19 GIUGNO 1980 sulla legge applicabile alle obbligazionicontrattuali.
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� PRIMO CRITERIO DI COLLEGAMENTO: LIBERTÀ DI SCELTA DELLE PARTI
� SCELTA ESPRESSA, o RISULTANTE IN MODO RAGIONEVOLMENTE CERTO DALLEDISPOSIZIONI DEL CONTRATTO, OVVERO DALLE CIRCOSTANZE
� La LIBERTÀ DI SCEGLIERE non è assoluta.� LIMITI:
- no pregiudizio alle disposizioni imperative dei paesi coinvolti;
- potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la
situazione presenti uno stretto legame;
- la convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del
giudice;
- ordine pubblico del foro.
LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
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ALTRI CRITERI DI COLLEGAMENTO (art. 57 L 218/1995):
� la legge del PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE ABITUALMENTE IL SUO LAVORO;
� la legge del Paese ove ha SEDE IL DATORE DI LAVORO, se il lavoratore non lavoraabitualmente in uno stesso Paese;
� la legge del Paese con cui il contratto presenti eventualmente un COLLEGAMENTO PIÙSTRETTO, indipendentemente dai criteri di cui sopra.
***Debolezza di una delle parti del contratto
=TUTELE SPECIFICHE E ULTERIORI
Il lavoratore non può essere privato della protezione assicurataglidalle norme imperative della legge che, in mancanza di scelta,regolerebbe il contratto.
LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
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AMBITI DI INDEROGABILITÀ:
1. disposizioni limitative dei LICENZIAMENTI
2. diritto al TFR 3. SANZIONI DISCIPLINARI
4. RETRIBUZIONE MINIMA 5. TUTELA PREVIDENZIALE MINIMA
6. ASSICURAZIONE INFORTUNI
7. TUTELA SANITARIA
AMBITI DI APPLICAZIONE NECESSARIA DELLA LEGGE DEL
PAESE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
I. orario di lavoro;
I. ferie, festività, permessi;
II. igiene e sicurezza sul lavoro;
I. congedi.
LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
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NORME VINCOLANTI di PROTEZIONE MINIMA DA GARANTIRE NEL PAESE ESTERO
1. PERIODI MASSIMI DI LAVORO E PERIODI MINIMI DI RIPOSO;
2. durata minima delle FERIE annuali retribuite;
3. TARIFFE MINIME SALARIALI;
4. CONDIZIONI DI CESSIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI;
5. SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUL LAVORO;
6. Tutela GESTANTI O PUERPERE, BAMBINI E GIOVANI;
7. PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMO E DONNA, NON DISCRIMINAZIONE.
DIRETTIVA CE 16 DICEMBRE 1996, N. 71
CLAUSOLA DELL’ORDINE PUBBLICO
valori fondamentali dell’ordinamento
LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
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GLI ASPETTI CONTRATTUALI
DEL DISTACCO ALL’ESTERO
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO
� Responsabilità del TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
datore di lavoro DISTACCANTE
� Titolarità del POTERE DIRETTIVO
datore di lavoro DISTACCATARIO
� Titolarità del POTERE DISCIPLINARE
datore di lavoro DISTACCANTE
� CESSAZIONE ANTICIPATA DEL DISTACCO:a)Venir meno dell’interesseb)Conseguenza disciplinare
PROBLEMA: REINSERIMENTO al lavoro del lavoratore
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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• ORARIO DI LAVORO - il lavoratore distaccato potrà essere tenuto a rispettarel’articolazione dell’orario di lavoro applicata dal datore di lavoro distaccatario;
• FERIE - gestione economica a cura del datore di lavoro distaccante- gestione organizzativa (modalità di richiesta, periodi di chiusura, ferie collettive)
datore di lavoro distaccatario;
• SEDE DI LAVORO – indicata nella lettera di distacco;
• SICUREZZA DEL LAVORO - il datore di lavoro distaccante sarà tenuto ad informare eformare il lavoratore sui rischi per la sicurezza connessi allo svolgimento dell’attivitàpresso il datore di lavoro distaccatario.
GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO
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GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ESPATRIO
� adempimenti richiesti dalla normativa applicabile (ad esempio, la domanda di autorizzazioneall’invio in caso di distacco extracomunitario, o la richiesta dei formulari in materia di sicurezza
sociale);
� predisposizione degli ACCORDI DI ASSEGNAZIONE;
� verificare regime di sicurezza sociale applicabile;
� verificare regime fiscale applicabile;
� comunicazioni obbligatorie di inizio assegnazione agli enti competenti;
� predisporre e aggiornare i libri obbligatori del personale;
� eventuale iscrizione all’AIRE del lavoratore;
� verifiche sulla residenza fiscale
GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO
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ACCORDI DI ASSEGNAZIONE=
PATTI INTERCORSI TRA I SOGGETTI DEL DISTACCO VOLTI A REGOLARE I LORO RAPPORTI
a) ACCORDO DI DISTACCO o intercompany agreement
b) LETTERA DI DISTACCO o letter of understanding
� ACCORDO DI DISTACCO
stipulato tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario
1. INTERESSE nel distacco 2. COMPETENZE lavoratore
3. MODALITÀ esecuzione PRESTAZIONE 4. DURATA distacco
5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA DATORI
GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO
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ACCORDO DI DISTACCO (segue)
6. ACCORDI ECONOMICI tra le due società.� Assunzione, da parte della società distaccataria dell’impegno:
a) all’erogazione dei fringe benefits ovverob) a contribuire a talune spese ovvero, ancora,c) a sostenere il costo di determinati emolumenti quali commissioni o bonus;
� descrizione della composizione COSTO RIADDEBITATO;
� descrizione delle modalità di determinazione del costo riaddebitato;
� eventuale cost-sharing agreement.
IL RIMBORSO AL DISTACCANTE DEGLI ONERI CONNESSI CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE DISTACCATO NON DEVE SUPERARE QUANTO
EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO AL LAVORATORE
GLI ASPETTI CONTRATTUALI DEL DISTACCO ALL’ESTERO
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FOCUS SU:
LA LETTERA DI DISTACCO
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO
� ESPATRIO = DISAGI per il lavoratore
� Necessari INCENTIVI ALL’ESPATRIO
� AUMENTI RETRIBUTIVI E BENEFIT
ART. 36 COST. il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
Retribuzione:
• risposta alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia;• garanzia per dignitoso tenore di vita e il libero e pieno sviluppo della
personalità.
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DEFINIZIONE EMOLUMENTI ADDIZIONALI
LIBERA CONTRATTAZIONE AZIENDA – LAVORATORE
LETTERA DI DISTACCO
• Soggetti sono DISTACCANTE e LAVORATORE
• finalità INTEGRATIVA del contratto di lavoro
• ELEMENTI CHE GIUSTIFICANO IL DISTACCO
• DATI DI NATURA ECONOMICA E CONTRATTUALE
Solitamente redatta in doppia lingua, italiano e generalmente inglese o altra lingua conosciuta da
tutti e tre i soggetti del distacco
FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO
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CONTENUTO della LETTERA DI DISTACCO:
1. Dati società distaccataria;
2. Durata distacco;
3. Referenti per il distacco in Italia e all’estero;
4. Mansioni e qualifica lavoratore distaccato;
5. Normativa applicabile alla prestazione lavorativa;
6. Condizioni per il rimpatrio – conservazione del posto –
ricollocazione del lavoratore
7. ACCORDI ECONOMICI, incentivi all’espatrio
FOCUS SU: LA LETTERA DI DISTACCO
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LA COMPOSIZIONE DEL
PACCHETTO RETRIBUTIVO
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO
• paga base italiana;
• eventuale indennità giornaliera/INDENNITÀ ESTERO;
• eventuale bonus a fine distacco;
• rimborsi spese;
• emolumenti aggiuntivi per i rientri periodici daconsiderarsi come retribuzione se non gestiti a titolo dirimborso spese;
• fringe benefits;
• premi, superminimi, ad personam.
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INDENNITÀ ESTERO
specifico emolumento aggiuntivo non strettamente connesso all’esecuzione della
prestazione lavorativa ma ricomprendente il disagio conseguente al trasferimento
• L’indennità estero COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI RETRIBUZIONE, ed è perciò utile ai fini del calcolo del TFR;
• somma strettamente legata alla permanenza all’estero;• art. 2103 c.c. - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETIBUZIONE
Ratio: quanto percepito dal lavoratore è il corrispettivo delle qualità professionali
intrinseche alle mansioni svolte.
terminata la missione all’estero, il lavoratore non avrà più diritto alle voci retributive aggiuntive riconosciutegli dal datore di lavoro a scopo di ristoro o “risarcimento”
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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art. 51 comma 8-bis del TUIR
SI DETERMINA SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IL REDDITO CHE:
• deriva da ATTIVITÀ PRESTATA ALL’ESTERO, in via continuativa e come oggetto esclusivodel rapporto di lavoro;
• è prodotto da dipendenti che SOGGIORNANO ALL’ESTERO PER PIÙ DI 183 GIORNI NELL’ARCO DI 12 MESI.
� OGNI RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA a quella ordinaria è ASSORBITA nella determinazione
forfetaria delle RETRIBUZIONI CONVENZIONALI, contribuendo ad ALZARE LA BASE DI
RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
(Circ. Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013).
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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SPECIFICI RIFERIMENTI NORMATIVI
� DISTACCO COMUNITARIO - DIRETTIVA n. 96/71/CE, art. 3, par. 7 : le indennità specifiche per il
distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto,
alloggio
� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO - D.L. n. 317/1987, art. 2, commi 3 e 4: Il Min. del lavoro ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: (…)
b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto
dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia; (…)
d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all’estero a svolgere attività lavorativa,
un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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POSSIBILI VOCI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
• ALLOGGIOa) collocazione del lavoratore in strutture alberghiere, b) indennità di alloggio, c) alloggio in uso al lavoratore;
• ASSISTENZA PER LE PROCEDURE DI IMMIGRAZIONE E ASSISTENZA FISCALE
• AUTOVETTURAa) ad uso privato, b) uso cd. promiscuo;
• AZIONI E STOCK OPTION
• BONUS ESTERO
• COLLOCAMENTO DEL CONIUGE
• CORSI DI ISTRUZIONE E DI LINGUA per figli e famigliari
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
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• INDENNITÀ COST OF LIVING (COLA)
• INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE
• INDENNITÀ DI RISCHIO CAMBIO
• INDENNITÀ FORFETARIA ESTERA
• POLIZZE ASSICURATIVEinvii in Paesi extracomunitari obbligo polizza rischi viaggio - capitali assicurati non inferiori a 67.139,40€ e 77.468,53€per morte e invalidità permanente.
• POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE
• TRASLOCO
• VIAGGIa) viaggi inizio e fine espatrio, b) viaggi A/R nel corso dell'assegnazione estera, per ritorni periodici in patria, c) viagginel Paese estero di futura assegnazione per preparare l'espatrio e per ricerca abitazione.
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
49
POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO FISCALE
• TAX EQUALIZATION – il datore di lavoro distaccante applica al lavoratore la HYPOTHETICAL
WITHHOLDINGTAX equivalente alle imposte che il lavoratore avrebbe dovuto versare in Italia.
Gli importi così trattenuti saranno utilizzati al momento della liquidazione delle imposte
effettivamente dovute dal lavoratore distaccato: EVENTUALI DIFFERENZE, in attivo, o in passivo,
RESTANO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
• TAX PROTECTION - il lavoratore distaccato versa un’imposta comunque non superiore a quella
che avrebbe versato in Italia.
Eventuali DIFFERENZE IN ECCESSO SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: se le imposte estere
sono maggiori delle imposte italiane, il datore di lavoro sopporta l’onere aggiuntivo.
LA COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO
50
51
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
� DISTACCO COMUNITARIO - art. 45 TFUE, LIBERA CIRCOLAZIONE
Direttiva 2004/38/CE e Regolamento n. 492/2011 del 5 aprile 2011.
Per l’invio di lavoratori cittadini comunitari in distacco in paesi comunitari
NON sono richieste AUTORIZZAZIONI né nulla osta
ASPETTI PREVIDENZIALI:
• in quale Stato (di provenienza o di distacco) è assicurato il lavoratore?
• in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali?
• a quale Ente o Istituto possano essere richieste le corrispondenti prestazioni?
PRINCIPIO GENERALE è quello della LEX LOCI LABORIS
PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ
il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio svolge la propria
prestazione lavorativa = VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLO STATO ESTERO DI DISTACCO
RISCHIO di DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA
se nello Stato di provenienza vige un sistema previdenziale obbligatorio
In Italia assicurazioni sociali obbligatorie
L. n. 398 del 7 dicembre 1987, di conv. D.L. n. 317/1987
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
DISTACCO PREVIDENZIALE
regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883/2004, e regolamento di attuazione n. 987 del 16
dicembre 2009
Ambito di applicazione: Stati membri U. E., Stati S.E.E. (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.
DISTACCO PREVIDENZIALE = deroga al principio di territorialità
� Lavoratore cittadino U.E., S.E.E. o Svizzera;
� Massimo 24 mesi;
� Non in sostituzione di un altro distaccato;
� Prorogabile fino a massimo 5 anni;
Resta SOGGETTO AL REGIME PREVIDENZIALE dello STATO DI APPERTENENZA, versa i contributi
solo in uno Stato
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
FORMULARI COMUNITARI – DOCUMENTI PORTATILI - portable documents
PD A1 e PD DA1
Sono la prova che il lavoratore distaccato può mantenere la posizione contributiva italiana
� Prima del distacco, IL DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE:
INPS INAIL
PD A1 PD DA1
valido 24 mesi valido 24 mesi
www.inps.it , “Archivio Distacchi
e Lavoro Contemporaneo
nell’Unione Europea”, “utility”,
download
www.inail.it, “Servizi online”,
“Richieste/Modulo PD DA1”. L’INAIL inoltrerà, tramite PEC, il PD
DA1, compilato e firmato dal
dirigente, all’utente richiedente ed
alle AA.SS.LL. competenti.
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
1° maggio 2014 - sistema europeo EESSI
Electronic exchange social security information
� punti di accesso per la ricezione e l’inoltro dei documenti:
1. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - materia di cure mediche;
2. INAIL – per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
3. INPDAP – per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
4. INPS – per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale
IL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO:
PAESI CONVENZIONATI
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO
il DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL MINISTERO DELLAVORO, secondo una specifica procedura (art. 1, L. 398/87)
� REGIME PREVIDENZIALE:
principio della TERRITORIALITÀ (lex loci laboris)
i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
per EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA
CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Le CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
prevedono il DISTACCO PREVIDENZIALE - evitano la doppia imposizione contributiva
L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con:
Argentina, Australia, Brasile, Canada-Québec, Capo Verde, Corea del Sud, Israele, Jersey e
Isole del Canale, Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America,
Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
Le Convenzioni con Australia e Messico non prevedono l’istituto del distacco previdenziale.
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
FRAZIONAMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO
lavoratore cittadino Stato A, distaccato nello Stato B
versa nello Stato A i contributi per la prestazione X (obbligatoria ex lege Stato A)
E
versa nello Stato B i contributi per la prestazione Y (obbligatoria ex lege Stato B)
accade negli Stati in cui è in vigore un regime di tutela minima obbligatoria in materia di sicurezza sociale, e tale regime non è garantito in toto dalla Convenzione
Italia – D.L. n. 317/87
• IVS • TBC • ASpI
• Infortunio sul lavoro e malattie
professionali
• Malattia
• Mobilità
• Maternità
• Fondo garanzia TFR
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
FRAZIONAMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVOEsempio
Convenzione Italia - Canada Quebec, accordo su:
Lavoratore italiano distaccato in Canada versa in Italia i contributi ex Convenzione, E i contributi (in base
al D.L. n. 317/1987), per:
• IVS • TBC • Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Onere del lavoratore VERIFICARE la VIGENZA IN CANADA di una
LEGISLAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
che potrebbe obbligarlo a versare all’estero contributi per
prestazioni obbligatorie in base alla legge canadese.
� Malattia � Maternità
� Mobilità � Fondo garanzia TFR
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
Convenzioni in materia di sicurezza sociale:
a) complete: durante il periodo di assegnazione all’estero, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione, i contributi previdenziali e assistenziali saranno versati, temporaneamente,
esclusivamente in Italia;
b) Parziali, con frazionamento dell’obbligo contributivo: in via temporanea, per il periodo
previsto dalla singola Convenzione:
i. i contributi previsti dalla Convenzione versarti solo in Italia;
ii. i contributi non richiamati nella Convenzione ma previsti dalla L. n.
398/1987 saranno versati in Italia;
iii. i contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come
obbligatori nello Stato distaccatario, in virtù del principio di
territorialità dell’obbligo contributivo, saranno versati nello Stato
estero.
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
CONTENUTO DELLE CONVENZIONI
1. durata del distacco previdenziale;
2. formulario necessario per certificare la copertura assicurativa;
3. possibilità di prorogare il distacco ed eventualmente la durata della proroga;
4. eventuale formulario attraverso il quale richiedere la proroga del distacco;
5. elenco delle assicurazioni cui si applica la Convenzione (da confrontare con la L. 398/87 e
con l’eventuale legge di tutela minima obbligatoria dello Stato estero);
6. la possibilità di totalizzare i periodi di occupazione, assicurazione e residenza trascorsi
o solamente nei due Stati contraenti (cd. totalizzazione semplice) o anche in Paesi terzi
legati a loro volta da accordi internazionali all’Italia e all’altro Stato (cd. totalizzazione
multipla).
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
Determinazione della base imponibile
� retribuzione convenzionale per i contributi non previsti dalla Convenzione, ma
ricompresi nella L. n. 398/1987 (di conversione del D.L. n. 317/1987).
per IVS, ASPI e TBC l’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 10 punti, fino a
esaurimento sulle singole aliquote nell’ordine su indicato; per malattia e maternità si applicano le
riduzioni previste dalla legislazione nazionale, se applicabili.
� retribuzione effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi previsti dalla Convenzione.
Circ. INPS, 15 marzo 1994, n. 87 ha precisato Paese per Paese le modalità di contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi di sicurezza sociale.
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI CONVENZIONATI
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO:
PAESI NON CONVENZIONATI
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI
� DISTACCO EXTRACOMUNITARIO in PAESE NON CONVENZIONATO
il DATORE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL MINISTERO DELLAVORO, secondo una specifica procedura (art. 1, L. 398/87)
� REGIME PREVIDENZIALE:
principio della TERRITORIALITÀ (lex loci laboris)
i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA
D.L. n. 317/1987, convertito in Legge n. 398/1987: i lavoratori italiani operanti all’estero,
in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono
obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
• invalidità, vecchiaia e superstiti;
• tubercolosi;
• disoccupazione involontaria;
• infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• malattia;
• maternità.
IL DATORE DI LAVORO, per conto del lavoratore, DOVRÀ
VERSARE IN ITALIA TUTTI I CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.
N. 398/87 E ALL’ESTERO, IN BASE AL PRINCIPIO DELLA
TERRITORIALITÀ, QUELLI IVI PREVISTI.
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI
� DATORE DI LAVORO ANTICIPA:
� PALLIATIVI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA:
1) I CONTRIBUTI DOVUTI IN ITALIA sono calcolati SULLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI;
2) LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE in vigore sono APPLICATE CON UNA RIDUZIONE DEL 10% sulle
aliquote complessive dovute dal datore di lavoro per le assicurazioni per IVS e contro la
disoccupazione involontaria, fino ad esaurimento delle singole aliquote (prima IVS, poi DS)
• Oneri per l’assistenza sanitaria indiretta • Indennità economiche di malattia e maternità
• Indennità di invalidità temporanea e assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali
IL DISTACCO IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO: PAESI NON CONVENZIONATI
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN
CASO DI DISTACCO
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALL’ESTERO: ASPETTI PREVIDENZIALI
DISTACCO COMUNITARIO
� malattia o maternità - il lavoratore italiano e i suoi familiari hanno diritto sia alle
prestazioni in natura che a quelle in denaro erogate dall’INPS.
� Indennità: erogata con le medesime modalità previste e applicate ai lavoratori che
svolgono la prestazione lavorativa in Italia. L’INPS paga le prestazioni all’interessato,
sulla base della retribuzione effettiva.
� Prestazioni in natura: TESSERA TEAM
CERTIFICATO: il lavoratore è tenuto a trasmetterlo all’INPS e aldatore di lavoro entro 2 giorni. NON deve essere TRADOTTOL’INPS potrà richiedere controlli medici e accertamenti all’Istituzione del
Paese estero. Il referto del medico che effettua il controllo è trasmesso
all’INPS insieme alle informazioni relative ai costi sostenuti.
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO
DISTACCO COMUNITARIO
� prestazioni di competenza dell’INAIL, necessaria PREVENTIVA SEGNALAZIONE DAPARTE DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE dell’avvenuto distacco del propriodipendente alla sede dell’istituto competente.� Denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale devono essere fatte in
base alla legislazione delle stato membro competente.
� Obblighi del lavoratore distaccato sono i medesimi previsti in caso di infortunio omalattia professionale verificatisi sul territorio italiano.
DURATA, PERIODI DI COMPORTO, IMPORTO DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE tanto per leprestazioni INPS che INAIL, legislazione italiana (stato in cui il lavoratore risultaassicurato).
BASE IMPONIBILE DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO
DISTACCO EXTRACOMUNITARIO IN UN PAESE CONVENZIONATO
� malattia o maternità, presentare, entro 3 giorni, all’istituzione estera idonea
certificazione.
� Certificato equiparato a quello nazionale e non deve essere tradotto. l’Istituzione
estera trasmetterà all’INPS la documentazione medica acquisita.
� infortunio sul lavoro o malattia professionale, il datore di lavoro dovrà aver effettuato
la preventiva segnalazione del distacco.
� Denunce di infortunio sulla base della legislazione dello stato
membro competente.
Base imponibile: retribuzione effettiva per i contributi previsti
dalla convenzione, e retribuzione convenzionale per i contributi
dovuti ex l. 398/87.
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO
PAESE EXTRACOMUNITARIO NON CONVENZIONATO
� infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tabella delle malattie professionali
italiana viene aggiornata in relazione alle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la
propria attività.
� onere del datore di lavoro è comunicare, prima del distacco, alla sede INAIL
competente, l’assegnazione all’estero del lavoratore.
� malattia e maternità, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati e ai
familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme del SSN.
� CERTIFICATO: deve essere trasmesso all’INPS in Italia LEGALIZZATO
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO
� LEGALIZZAZIONE DEL CERTIFICATO
verifica da parte di un medico di fiducia dell’Autorità diplomatica o consolare per
attestarne la validità certificativa secondo le disposizioni locali.
� requisito imprescindibile per la corresponsione dell’indennità di malattia;
� NON è la traduzione del certificato
Convenzione dell’Aja, 5 ottobre 1961:
apposizione della “postilla” (o Apostille): presso la competente autorità interna designata
da ciascuno stato per ottenere l’apposizione dell’Apostille sul documento. Così
perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia senza bisogno della legalizzazione
RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CASO DI DISTACCO
76
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI
ALL’ESTERO
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
Lavoratore distaccato:
cittadino di uno stato A che, per un certo periodo di tempo,lavora sul territorio dello Stato B
Art. 3 TUIR (D.P.R. 917/86) – principio della WORLD WIDE TAXATION
� I SOGGETTI QUALIFICATI COME RESIDENTI FISCALI IN ITALIA SONO ASSOGGETTATI AD
IMPOSIZIONE IN ITALIA SU TUTTI I REDDITI OVUNQUE PRODOTTI.
� I SOGGETTI NON RESIDENTI fiscalmente in Italia vedono assoggettati ad IRPEF UNICAMENTE I
REDDITI PRODOTTI SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.
LAVORATORE ITALIANO, FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA, DISTACCATO ALL’ESTERO
SOGGETTO alla TASSAZIONE ITALIANA per il REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO
LAVORATORE ITALIANO, NON FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA, DISTACCATO ALL’ESTERO
È SOGGETTO alla TASSAZIONE ITALIANA SOLO PER I REDDITI PRODOTTI SUL TERRITORIO ITALIANO
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
art. 49, TUIR, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:
• quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto
la direzione di altri; proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o da morte.
art. 50, TUIR, REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
Il reddito di lavoro dipendente, e assimilato, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, i compensi in natura, le erogazioni liberali, in relazione al lavoro.
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATA: si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme percepite ENTRO IL GIORNO 12 DEL MESE DI GENNAIO DEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO.
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
Art. 23 TUIR, si considerano PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, tra gli altri:
• redditi fondiari;
• redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
• i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente;
• i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
� gli STIPENDI RELATIVI AL LAVORO DIPENDENTE PRESTATO IN ITALIA PERCEPITI DA CONTRIBUENTI
FISCALMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO, SONO IMPONIBILI IN ITALIA, mentre non sono imponibili i
compensi percepiti all'estero.
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
� persone residenti fiscalmente in Italia = assoggettamento IRPEF di tutti i redditi
ovunque prodotti;
� persone non residenti fiscalmente in Italia = assoggettamento IRPEF dei soli redditi
prodotti nel territorio dello Stato.
Lavoratore italiano, distaccato sul territorio di uno Stato estero:
• Se residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le tasse in Italia anche sul reddito prodotto
all’estero, con il rischio di assoggettamento dello stesso reddito a tassazione anche nello Stato
estero (DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE);
• Se non residente fiscalmente in Italia non sarà tenuto a versare in Italia tassazione sul reddito
prodotto all’estero.
Art. 2, co I, TUIR:
«ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior
parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile»
Criteri per individuare la residenza fiscale di un soggetto:
1. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE dello Stato;
2. DOMICILIO (sede principale di affari e interessi) nel territorio dello Stato;
3. RESIDENZA (nel senso di dimora abituale) nel territorio dello Stato.
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
� DOMICILIO luogo in cui la persona ha stabilito la SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI
E INTERESSI, individuato con riferimento ai RAPPORTI ECONOMICI,
PATRIMONIALI, E AGLI INTERESSI MORALI, SOCIALI E FAMILIARI
� RESIDENZA luogo di ABITUALE E VOLONTARIA DIMORA, elemento obiettivo della
PERMANENZA IN TALE LUOGO e dall’elemento soggettivo
dell’INTENZIONE DI ABITARVI STABILMENTE
• iscrizione all’anagrafe dei residenti
• domicilio
• residenza
sono condizioni tra loro alternative: PER DICHIARARE FISCALMENTE RESIDENTE UN
SOGGETTO SUL TERRITORIO DI UNO STATO È SUFFICIENTE CHE SIA ACCERTATA LA
SUSSISTENZA DI UNA SOLA DI ESSE
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
EVASIONE FISCALE CONNESSA ALLA FITTIZIA EMIGRAZIONE NEI CD. PARADISI FISCALI:
Art. 2, co 2 bis, TUIR - «si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella G. U.»
Decreto Ministero Finanze, 4 maggio 1999 - black list Stati con regime fiscale privilegiato
Min. Fin. Circ. 340/E, 2 dicembre 1997:
� cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non costituisceelemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato;
� il soggetto che mantenga il “centro” dei propri interessi familiari e sociali in Italia deve considerarsifiscalmente residente in Italia, anche se ha trasferito la propria residenza all’estero e svolge lapropria attività fuori dal territorio nazionale
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
Circ. Min. Fin. 304/E - ELEMENTI PER CONTROLLO CITTADINI ITALIANI CHE FITTIZIAMENTE HANNO SPOSTATO LA RESIDENZA ALL'ESTERO
Verificare se il contribuente:
� disponga di una ABITAZIONE PERMANENTE inItalia;
� mantenga una FAMIGLIA IN ITALIA;
� ACCREDITI IN ITALIA PROVENTI ovunque conseguiti
� possegga IN ITALIA BENI ANCHE MOBILIARI;
� partecipi a riunioni d'affari o rivesta cariche sociali in Italia;
� sostenga spese alberghiere o di iscrizioni a circoli o club;
� organizzi la propria attività e i propri impegni (anche internazionali) direttamente o mediante soggetti che operano nel territorio italiano.
Il contribuente dovrà dimostrare l'insussistenza in Italia della
dimora abituale, della residenza e di rapporti afferenti gli affari e
gli interessi economici, familiari, sociali e morali.
IL CONCETTO DI RESIDENZA AI FINI FISCALI
IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183
GIORNI
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI
IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI
• iscrizione all’anagrafe dei residenti
• domicilio
• residenza
Devono riferirsi alla MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA
Periodo di imposta coincide con l’anno solare, ossia con i 365 giorni da gennaio a dicembre
LA MAGGIOR PARTE DI TALE PERIODO SARANNO MINIMO 183 GIORNI, CHE DIVENGONO 184 QUANDO L’ANNO È BISESTILE
Circolare Ministero delle Finanze n. 207/E, del 16 novembre 2000
ai fini del computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, IL PERIODO
DA CONSIDERARE NON NECESSARIAMENTE DEVE RISULTARE CONTINUATIVO
È, infatti, sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un MINIMO DI
183 GIORNI NELL’ARCO DI 12 MESI.
In relazione all’espressione “NELL’ARCO DI 12 MESI” occorre far riferimento alla
permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può
anche prevedere un periodo a cavallo di 2 anni solari.
IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI
Modalità di computo - METODO DEI GIORNI DI PRESENZA FISICA, Circ. Min. Fin., 201/96
• una frazione di giorno • il giorno di arrivo • il giorno di partenza
• sabati e domeniche se
trascorsi nello Stato in cui
l'attività viene esercitata
• giorni festivi se trascorsi
nello Stato in cui l'attività è
esercitata
• giorni di ferie goduti nello
Stato in cui l'attività
lavorativa è esercitata
• brevi interruzioni all'interno
dello Stato in cui le attività
sono svolte
• congedi per malattia
• giorni trascorsi nel Paese ove è svolta l'attività per:
a) decesso o malattia familiare;
b) interruzione dovuta a scioperi o serrate;
c) interruzione dovuta a ritardi delle consegne
IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI
Modalità di computo - METODO DEI GIORNI DI PRESENZA FISICA, Circ. Min. Fin., 201/96
È, invece, escluso dal computo dei 183 giorni:
� tempo trascorso nel Paese in cui le attività sono esercitate, in transito tra due luoghi situati al di fuori di
detto Paese, se la durata è inferiore a 24 ore;
• giorni di ferie passate al di fuori del Paese in cui sono
esercitate le attività;
• le brevi interruzioni (per qualsiasi motivo avvengano)
che hanno luogo al di fuori del Paese in cui si esercita
l'attività.
IL REQUISITO TEMPORALE DEI 183 GIORNI
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI FISCALI
LA GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
Problema: lavoratore italiano distaccato all’estero, se fiscalmente residente in Italia, è
tenuto a pagare le tasse, sul medesimo reddito, due volte: una in Italia e una all’estero.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
� Modello di Convenzione OCSE
� Nei casi in cui è vigente una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali è possibile, al rispetto
di determinate condizioni, che il reddito da lavoro dipendente prodotto in uno Stato diverso da
quello di residenza sia tassato solo in quest’ultimo Paese.
ART. 15, CO 1, MODELLO DI CONVENZIONE OCSE:
il reddito prodotto da un SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO, che svolge la PRESTAZIONE
LAVORATIVA NEL MEDESIMO STATO, è TASSATO SOLO IN QUELLO STATO
Esempio:
lavoratore residente in Italia, che svolge la propria prestazione lavorativa in Italia è
soggetto alla tassazione italiana, indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza.
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
ART. 15, CO 2, MODELLO DI CONVENZIONE OCSE:
prevede il caso di un SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO MA
CHE LAVORA IN UN ALTRO STATO (legato al primo dalla
convenzione): lavoratore distaccato.
Il REDDITO PUÒ ESSERE TASSATO SOLAMENTE NELLO STATO DI
RESIDENZA, SE sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
1. il lavoratore soggiorna nello stato estero per meno di 183giorni (184 negli anni bisestili) nel corso dell’anno fiscale;
2. la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore di lavoronon residente nello stato in cui è svolta la prestazionelavorativa;
3. l’onere della retribuzione non è sostenuto da una stabileorganizzazione del datore di lavoro nell’altro stato.
esempio:
lavoratore residente in Italia
che presta la propria attività
lavorativa in Germania, per
meno di 183 giorni, per conto di
un datore di lavoro italiano che
non ha una stabile
organizzazione in Germania, è
tassato solo in Italia.
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
SE:
• si superi il limite dei 183 giorni, oppure
• retribuzione pagata da datore di lavoro residente nello stato estero, oppure
• datore di lavoro ha stabile organizzazione nello stato estero
DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE PER TUTTO IL PERIODO D’IMPOSTA
STABILE ORGANIZZAZIONE = sede fissa di affari per mezzo della
quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
• sede di direzione • succursale • officina
• ufficio• laboratorio
• miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali
• cantiere di costruzione o di montaggio di durata superiore a 12 mesi.
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
La DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE SUL MEDESIMO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE quando:
a) il lavoratore sia residente fiscalmente in Italia e tra l’Italia e lo Stato estero di esecuzione della
prestazione lavorativa non sia in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni;
b) il lavoratore, fiscalmente residente in Italia e distaccato in uno Stato legato all’Italia da una
Convenzione contro le doppie imposizioni:
• soggiorna per più di 183 giorni sul territorio dello Stato estero;
• viene pagato da (o per conto di) un datore di lavoro residente nello Stato in cui è
svolta la prestazione lavorativa;
• viene pagato da un datore di lavoro che ha una stabile organizzazione nello stato
estero.
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
PALLIATIVI IN CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
� art. 51, co. 8 bis, TUIR - il REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da DIPENDENTI CHE NELL’ARCO DI 12 MESI SOGGIORNANO NELLO STATO ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE A 183 GIORNI, è DETERMINATO SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Condizioni:1. RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE - privilegiare la sostanza del rapporto sulla forma;2. RESIDENZA FISCALE IN ITALIA;3. ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - la prestazione lavorativa deve essere
svolta interamente all'estero;4. CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - anche se il computo dei giorni di
effettiva permanenza del lavoratore all'estero non deve essere necessariamente continuativo;5. SOGGIORNO ALL'ESTERO SUPERIORE A 183 GIORNI NELL'ARCO DI 12 MESI
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
PALLIATIVI IN CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
art. 165, TUIR - se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in DETRAZIONE DALL’IMPOSTA
NETTA DOVUTA FINO ALLA CONCORRENZA DELLA QUOTA D’IMPOSTA CORRISPONDENTE AL
RAPPORTO TRA I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED IL REDDITO COMPLESSIVO al netto delle perdite
di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
1. il lavoratore fiscalmente residente in Italia;2. alla formazione della base imponibile IRPEF concorrano redditi
prodotti all'estero - doppia imposizione sullo stesso reddito;3. le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo (ossia,
siano esse irripetibili
Imposta estera detraibile =(Reddito convenzionale ex art. 51, comma 8-bis / Reddito
determinato ex art. 51, commi 1-8) x Imposte pagate all’estero in via definitiva
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