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SPUNTI DI RIFLESSIONE

TRA NUOVA E VECCHIA

NORMATIVA

Torino, 25 novembre 2014

Avv. Giorgia AndreisStudio Avvocato Andreis e Associati

Torino – Milano

Avv. Giorgia Andreis -

giorgia.andreis@andreiseassociati.it1

MISURE TRANSITORIE

Applicazione del regolamento: 13 dicembre 2014

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del

13.12.2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento

scorte: v. i prodotti già confezionati prima del 13 dicembre e

stoccati nei magazzini o presenti sugli scaffali della

distribuzione.

Le bobine stampate ma non utilizzate non godono della misura transitoria.

Dal 13.12.2014 è obbligatorio mettere in opera nuovi incarti

conformi al regolamento.

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CAMPO di APPLICAZIONE del

REGOLAMENTO

Il regolamento si applica agli operatori del

settore alimentare in tutte le fasi della catena

alimentare.

Si applica a tutti gli alimenti destinati al

consumatore finale, compresi quelli forniti

dalle collettività e a quelli forniti alle

collettività.

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LE PRINCIPALI NOVITA’

1. Disposizioni specifiche sulla responsabilità degli operatori (art. 8);

2. Criteri misurabili sulla leggibilità delle etichette: si rende oggettivo ilconcetto generico di “chiaramente leggibile” (art. 13);

3. Disciplina della vendita a distanza (art. 14);

4. Indicazione di origine o provenienza: carne suina, ovina, caprinavolatili (art. 26);

5. Indicazione degli ALLERGENI: obbligo per i prodotti preimballati(evidenziazione degli allergeni) e per quelli non preimballati (=obbligo per i prodotti venduti nei ristoranti, esercizi di ristorazione)(art. 21);

6. Indicazione presenza dei nano ingredienti (art. 18);

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…segue

7. Prodotti alimentari di imitazione (Allegato VI);

8. Indicazione per gli oli e grassi dell’origine vegetale e deltrattamento (allegato VII);

9. Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, tranne cheper alimenti non trasformati, e bevande alcoliche (art. 30);

10. Indicazione dei valori per 100g/ml, e in via facoltativa ancheper porzione, e nel caso come % delle assunzioni diriferimento (art. 32-33);

11. Possibilità di usare in aggiunta sistemi grafici (art. 35);

12. Non è più consentito utilizzare la sigla “GDA”.

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LINEE GUIDA

COMMISSIONE EUROPEA

1. Domande e risposte sull’applicazione del Reg.UE

1169/2011 di gennaio 2013.

E’ in fase di lavorazione il nuovo testo delle linee

guida.

2. Guida destinata alle autorità di controllo per

quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i

valori nutrizionali indicati in etichetta, di dicembre

2012.

6Avv. Giorgia Andreis -

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ITALIA

1. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 31.07.2014: di raffronto tra Reg.UE1169/2011 e D.Lgs. 109/1992

2. Nota del Ministero dello Sviluppo economicodel 30.09.2014: con particolare riguardo all’art.8 sulla Responsabilità.

3. Linee Guida sul Reg.UE 1169/2011 diFederalimentare di settembre 2014.

7Avv. Giorgia Andreis -

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• A decorrere dal 13 dicembre 2014 le

disposizioni nazionali in materia di etichetta

dovranno conformarsi ai principi del

regolamento.

• Occhio in particolare agli allergeni e alla

responsabilità ex art. 8.1.

• Il Ministero sta lavorando alla stesura del testo

di decreto contenente anche la disciplina

sanzionatoria.

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ALIMENTI PREIMBALLATI

• Elenco delle indicazioni come da art. 9 del 1169/2011 che

assorbe l’art. 3 del 109/1992; continuano ad avere efficacia

le disposizioni sul lotto e sulla lingua italiana, obbligatoria

per i prodotti destinati ai consumatori italiani.

L’art. 4 del 109/1992 è assorbito dal 17 del 1169/2011 (si

attendono conferme sul ricorso al nome generico

dell’ingrediente); in particolare la “Denominazione

dell’alimento” riferita sia al prodotto finito che

all’ingrediente.

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Indicazione degli allergeni

• Evidenziazione chiara

• Se l’elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il

prodotto che provoca allergie o intolleranze deve essere

indicata attraverso la dicitura “Contiene: …”

• Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce

chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o

intolleranze, non è necessario riportare la sostanza in etichetta

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Linee Guida Federalimentare

L’indicazione « Può contenere » deve essere utilizzata solo

previa valutazione dei rischi approfondita che dimostri la

sussistenza del rischio di presenza di una quantità

significativa ma inevitabile di allergene nel prodotto

consumato a causa di presenza accidentale dovuta al

sistema di approvvigionamento o alle fasi di lavorazione.

Sebbene l’approccio basato sul rischio possa comunque

causare reazioni minime a singoli individui, la stessa è in

grado di massimizzare la scelta possibile per la

maggioranza degli individui.

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Responsabile della commercializzazione e

sede dello stabilimento.

Non più obbligatoria ma ammessa come informazione

volontaria aggiuntiva (non può essere sostitutiva):

attenzione alla necessaria chiarezza delle informazioni.

Il Ministero contempla anche la possibilità di inserire il

marchio per identificare il responsabile ex art. 8

“Indirizzo”: via, civico e località (non sono accettati posta

elettronica, web, caselle postali, etc. …).

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Si chiarisce il coordinamento tra art. 8 e art. 9 lett. h).

PRIMA: individuazione del soggetto responsabile delle informazioni ex art.

8.

“L’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il

prodotto” = è il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel

campo visivo principale.

DOPO: le modalità di indicazione di tale ex art. 9 tramite il nome o ragione

sociale e indirizzo fisico.

Es. private label: il soggetto responsabile è il distributore (se il marchio contiene

il suo nome) oppure il titolare del marchio (se il nome è diverso).

Rimane una facoltà quella di aggiungere il nome e/o l’indirizzo del produttore:

non è obbligatorio e non deve confondersi con l’indicazione di cui all’art. 8.

Non si può più usare una indicazione come:

“ragione sociale + indirizzo del fornitore” per “nome del distributore”

13Avv. Giorgia Andreis -

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ALIMENTI NON PREIMBALLATI –

ART. 44

• Indicazione solo degli allergeni;

• le altre indicazioni rientrano della discrezionalità degli

Stati membri;

• la dichiarazione nutrizionale, che è facoltativa, se è

presente può limitarsi solo al valore energetico, o al

valore energetico, ai grassi, acidi grassi saturi,

zuccheri e sale.

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Quindi:

• non preconfezionati in quanto offerti in vendita al

consumatore finale o alle collettività senza confezione;

• imballati/confezionati sui luoghi di vendita su richiesta

del consumatore o generalmente venduti previo

frazionamento, anche se originariamente

preconfezionati;

• preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della

vendita a libero servizio (cd. preincartati).

Il Ministero precisa che i “prodotti alimentari non avvolti da un

involucro” e i prodotti “di grossa pezzatura anche se posti in

involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento”

destinati alla vendita al consumatore finale rientrano nelle

disposizioni ex art. 44.

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Modalità di presentazione, a seconda del tipo di non

preimballato:

Cartello o altro sistema equivalente, applicato ai

recipienti oppure applicato nei comparti di esposizione,

da tenere bene in vista (per gli ingredienti, registro o

libro);

Etichetta o preincarto.

Dichiarazione degli allergeni su tutti.

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In particolare:

• Legame tra tutela della salute e informazione ai consumatori.

Il rischio per “allergeni non segnalati” rientra anche

nell’elenco dei gravi rischi che possono far scattare una

allerta ex art. 178/2002.

Nelle Linee Guida CE: indicazione generale delle modalità

che possono essere usate.

Non possono essere segnalati solo a richiesta del

consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e

pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione

orale verificabile).

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VENDITA A DISTANZA -

ART. 14

«TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA»: qualunque mezzo che, senza

la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa

impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti (art. 2, lett. u).

- Per gli alimenti preimballati: le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a

eccezione delle indicazioni di cui all’art. 9, par. 1, lett. f) [il TMC o la data di

scadenza] sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Devono

apparire sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante

qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del

settore alimentare.

- Per gli alimenti non preimballati: bisogna comunicare le informazioni sugli

allergeni, a meno che le misure nazionali non richiedano ulteriori

informazioni, prima della conclusione dell’acquisto. Anche in questo caso

devono apparire sul supporto della vendita.

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- Tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento dellaconsegna, comprese la data di congelamento per le carni, preparazioni abase di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, eanche il lotto.

La nozione di “informazioni obbligatorie sugli alimenti” comprendetutte le informazioni che la legislazione dell’UE in generale, e non soloil regolamento FIC, impone di fornire al consumatore finale.

- I supporti alla vendita sono ad es. la pagina web, i cataloghi dove èpossibile effettuare l’ordine o acquisto. Non è supporto, in questosenso, il catalogo con mera finalità promozionale e pubblicitaria.

- Non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributoriautomatici o locali commerciali automatizzati.

- Non si applica al B2B.

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ETICHETTA VOLONTARIA -

ARTT. 36 e 37

Possibilità di fornire su base volontaria, le informazioni di

cui all’articolo 9 e all’articolo 10, sempre che si rispettino i

requisiti previsti.

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non

devono: indurre in errore il consumatore; essere ambigue né

confuse per il consumatore; e devono essere basate sui dati

scientifici pertinenti.

Inoltre, le informazioni volontarie sugli alimenti non

possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni

obbligatorie sugli alimenti.

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CLAIMS FACOLTATIVI

Bisogna rispettare i principi generali e i vincoli

specifici, come ad esempio:

• Reg.UE 1169/2011 sull’uso delle informazioni

volontarie;

• Reg.UE 1169/2011: art. 7 riprende l’art. 2 lett. c) D.Lgs.

109/1992;

• Reg.CE 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici;

• Reg.UE 828/2014 sulle informazioni sul glutine;

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I PRIMI ATTI DI ESECUZIONE

SUL REGOLAMENTO

• Reg.UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardantil’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine osulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

• Reg.UE 78/2014 che modifica l’allegato II e III perquanto riguarda determinati cereali che provocanoallergie.

• Reg.UE 1337/2013 sull’indicazione del paese di origine odel luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprinee di volatili.

• Reg.UE 1155/2013 sulle indicazioni riguardanti l’assenzadi glutine.

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