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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 GIUGNO 1981 ' Hugues Desmedí contro Commissione delle Comunità europee (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles) «Contratto d'agente locale e Statuto del personale» Causa 105/80 Massime Dipendenti Statuto Regime da applicarsi agli altri dipendenti Campi d'applica- zione distinti Nomina di un agente locale ad impiegato in prova Fine del rapporto di lavoro precedente Lo Statuto del personale e il regime da applicarsi agli altri dipendenti hanno cia- scuno un campo d'applicazione ratione personae ben determinato e non si può ammettere, salvo deroga espressa, che lo stesso dipendente possa essere soggetto simultaneamente all'uno e all'altro di questi due atti. Ne consegue che l'agente locale il quale accetti la nomina ad impiegato in prova è soggetto unicamente allo Statuto, la cui applicazione pone fine, ipso iure, ai rap- porti in precedenza retti dal regime degli altri dipendenti, senza che sia quindi ne- cessario per l'amministrazione porre espressamente termine al rapporto di la- voro instaurato in forza di quest'ultimo. Nel procedimento 105/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra 1 — Lingua processuale: ¡1 francese. 1701

Contratto d'agente locale e Statuto del personale - EUR-Lex

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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 GIUGNO 1981 '

Hugues Desmedí contro Commissione delle Comunità europee

(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles)

«Contratto d'agente locale e Statuto del personale»

Causa 105/80

Massime

Dipendenti — Statuto — Regime da applicarsi agli altri dipendenti — Campi d'applica­zione distinti — Nomina di un agente locale ad impiegato in prova — Fine del rapporto di lavoro precedente

Lo Statuto del personale e il regime da applicarsi agli altri dipendenti hanno cia­scuno un campo d'applicazione ratione personae ben determinato e non si può ammettere, salvo deroga espressa, che lo stesso dipendente possa essere soggetto simultaneamente all'uno e all'altro di questi due atti.

Ne consegue che l'agente locale il quale accetti la nomina ad impiegato in prova è soggetto unicamente allo Statuto, la cui applicazione pone fine, ipso iure, ai rap­porti in precedenza retti dal regime degli altri dipendenti, senza che sia quindi ne­cessario per l'amministrazione porre espressamente termine al rapporto di la­voro instaurato in forza di quest'ultimo.

Nel procedimento 105/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: ¡1 francese.

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

HUGUES DESMEDT, impiegato, domiciliato in Hennuyères (Belgio),

e

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

domanda vertente sul rapporto fra la qualità di impiegato in prova, ai sensi degli artt. 1 e 34 dello Statuto del personale delle Comunità europee, e la qualità di agente locale, ai sensi degli artt. 4, 79, 80 e 81 del regime da applicarsi agli altri dipendenti delle Comunità,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedi­mento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Sta­tuto della Corte di giustizia CEE si pos­sono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedi­mento scritto

II sig. Hugues Desmedt, cittadino belga, il 19 agosto 1974 entrava in servizio

presso la Commissione delle Comunità europee in Bruxelles, in qualità di agente locale, per svolgervi le mansioni di ma­gazziniere presso la divisione biblioteca della direzione «traduzione, documenta­zione, riproduzione, biblioteca», in forza di un contratto di lavoro (operaio) fir­mato il 12 agosto 1974 e concluso per sei mesi. Il contratto di lavoro del Desmedt in qualità di agente locale veniva proro-

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DESMEDT / COMMISSIONE

gato, il 13 febbraio 1975, a tempo inde­terminato. In deroga alle clausole del contratto, il Desmedt veniva iscritto, a partire dal Io luglio 1976, al regime «im­piegato» dell'office national de sécurité sociale belga.

Avendo partecipato al concorso interno C O M / C / 8 / 7 5 , per titoli ed esami, ban­dito per la costituzione di una riserva di assunzione di commessi aggiunti nella carriera C 5/C 4, l'8 giugno 1976 il Desmedt veniva iscritto nell'elenco degli idonei per i settori: «contabilità, gestione di scorte» e «lavori correnti d'ufficio».

Con provvedimento 7 gennaio 1977, il Desmedt veniva nominato in prova, in qualità di commesso aggiunto, al grado C 5, con effetto dal Io gennaio 1977; ve­niva assegnato, in Lussemburgo, ad un posto di operatore presso il Centro di calcolo.

Con nota del 12 maggio 1977 il direttore del personale e dell'amministrazione di Lussemburgo attirava l'attenzione del Desmedt sulla necessità di migliorare di molto la sua assiduità e il suo comporta­mento in servizio, dato che una prima valutazione delle sue prestazioni presso il Centro di calcolo durante il periodo di prova era stata negativa.

Il rapporto alla fine del periodo di prova, steso, a norma dell'art. 34, n. 2, dello Statuto, in data 6 giugno 1977, dichiara, per quanto riguarda l'attività del Desmedt quale «operatore sulle unità pe­riferiche degli ordinatori del Centro di calcolo», mancanza d'iniziativa e di senso di responsabilità, lentezza nell'ese­cuzione del lavoro e scarsa puntualità. Nella parte finale del rapporto il supe­riore gerarchico del Desmedt ne racco­mandava il licenziamento, dato che l'in­teressato non appariva «desideroso di svolgere l'attività di cui si tratta nel pre­sente stadio».

Nelle osservazioni sul rapporto alla fine del periodo di prova il Desmedt dichia­rava che «le valutazioni formulate non corrispondono alla realtà» e segnalava che la destinazione a Bruxelles sarebbe stata conforme ad un desiderio espresso in precedenza.

Il 28 giugno 1977 il capo della divisione del personale, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, decideva di licen­ziare il Desmedt, a norma dell'art. 34, n. 2, Io comma, dello Statuto, con effetto dal Io luglio 1977.

Il 15 luglio 1977 il Desmedt veniva infor­mato che, in seguito all'esame da parte del «conciliatore» della Commissione del provvedimento di licenziamento 28 giu­gno, questo rimaneva fermo, ma con ef­fetto prorogato al 16 luglio 1977.

Il 15 settembre 1977 il Desmedt propo­neva alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il provvedimento di licenziamento adottato a suo carico. Egli dichiarava in particolare in detto reclamo:

«Mai, né per iscritto, né a voce è stato sostenuto che questo saggio come impie­gato in prova mi avrebbe fatto perdere il diritto al contratto di agente locale a tempo indeterminato.

In questa convinzione ho accettato il po­sto propostomi. . .»

Con lettera 20 marzo 1978 il membro della Commissione competente per le questioni di personale notificava al Desmedt il rigetto del reclamo. Questa lettera conteneva in particolare la se­guente osservazione:

«La sua nomina come impiegato in prova, avvenuta il Io gennaio 1977, che Ella ha accettato implicava necessaria­mente il venir meno del suo contratto di lavoro di diritto privato, dato che la qua­lità di agente locale è incompatibile con

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

quella di pubblico impiegato di una isti­tuzione delle Comunità europee. Non vi era quindi motivo, né da una parte né dall'altra, di osservare il termine di preavviso di un mese, per il datore di la­voro, o di 15 giorni, per l'agente locale, stabilito dall'art. 24, n. 2, della normativa che fissa le condizioni d'impiego degli agenti locali della Commissione delle Comunità europee in servizio in Bruxel­les. Al termine del periodo di prova, Ella ha del resto riscosso l'indennità di licen­ziamento di cui all'art. 34, n. 2, 4° comma, dello Statuto del personale.»

Nel frattempo, il 15 dicembre 1977, il Desmedt aveva citato la Commissione di­nanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, dinanzi al quale sosteneva in sostanza che la sua nomina come impiegato in prova aveva solo sospeso il contratto di agente locale, di guisa che la Commis­sione avrebbe avuto l'obbligo di reinte­grarlo nel suo posto precedente o, in mancanza, di versargli un'indennità com­pensativa per mancato preavviso, valutata in BFR 228 930, pari a 6 mesi di retribu­zione.

Con sentenza della 18a Sezione in data 20 marzo 1980 il Tribunal du travail di Bruxelles ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il giudi­zio fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se vi sia compatibilità o incompatibilità fra la qualità di impiegato in prova delle Comunità europee soggetta allo Statuto del personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 settembre 1972, C 100, pagg. 5-32, e più particolarmente all'art. 34 (8), e quella di agente locale soggetta al diritto privato nazionale, pubblicato nella stessa Gaz­zetta ufficiale delle Comunità europee del 28 settembre 1972, C 100, pag. 80,

ant. 79-81, nella fattispecie, par quanto riguarda la normativa belga, all'art. 37 della legge 3 luglio 1978 e all'ex art. 14 delle leggi coordinate sul lavoro.»

La sentenza del Tribunal du travail di Bruxelles è stata registrata nella cancelle­ria della Corte il 28 marzo 1980.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state de­positate il 16 maggio 1980 per il sig. Hugues Desmedt, attore nella causa principale, con l'aw. Xavier Xhardez, del foro di Bruxelles, e il 21 maggio 1980 dalla Commissione delle Comunità euro­pee, convenuta nella causa principale, rappresentata dal sig. Raymond Baeyens, consigliere giuridico principale, in qualità d'agente.

La Corte, su relazione del giudice rela­tore, sentito l'avvocato generale, ha de­ciso di passare alla fase orale senza pro­cedere ad istruttoria.

Con ordinanza 16 settembre 1980 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Se­zione.

II — O s s e r v a z i o n i sc r i t t e d e p o s i ­t a t e d i n a n z i al la C o r t e

Il sig. Hugues Desmedt, attore nella causa principale, svolge essenzialmente le se­guenti osservazioni:

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DESMEDT / COMMISSIONE

a) È pacifico che l'agente locale è sog­getto alla normativa del luogo di lavoro, nel nostro caso alla legislazione belga in fatto di contratti di lavoro, e che nella sua qualità di impiegato in prova egli è stato soggetto allo Statuto del personale delle Comunità, che è stato osservato per quanto riguarda il venir meno del con­tratto di impiegato in prova.

b) Il problema di cui trattasi non è quindi quello di una vera e propria so­vrapposizione di due status diversi, ma piuttosto quello del passaggio in seconda linea dello status di agente locale durante il periodo di prova come pubblico impie­gato.

e) È assodato che nel diritto belga il datore di lavoro può recedere dal con­tratto di lavoro solo osservando determi­nate formalità ed un termine di preavviso ovvero pagando un'adeguata indennità compensativa. La legislazione belga vieta del pari la conclusione di contratti in prova dopo l'entrata in servizio; la giuri­sprudenza ha cionondimento attenuato quest'ultimo principio, affermando che il contratto in prova in nuove mansioni era possibile, purché, durante questa prova, il contratto anteriore sia solo sospeso, di guisa che esso riprende immediatamente vigore se la prova nelle nuove mansioni non dà esito positivo.

d) Dato che il Desmedt aveva lo status di agente locale, il suo contratto era di­sciplinato unicamente dal diritto belga. La sua nomina come impiegato in prova non è stata accompagnata dal recesso espresso dal contratto di agente locale; quest'ultimo ha quindi continuato ad esi­stere, nonostante la nomina e cambia­mento di status che ne è derivato.

In forza dei principi del diritto belga, la prova in nuove mansioni, presso lo stesso datore di lavoro, non può aver avuto come conseguenza che la sospensione del contratto di agente locale, fino a che non subentri la nomina definitiva a nuove mansioni. Non vi può quindi essere in­compatibilità fra l'esistenza dello status — mantenuto in seconda linea — di agente locale e lo status di dipendente delle Comunità, dato che questi due sta­tus non si sovrappongono.

e) La questione sollevata dal Tribunal du Travail di Bruxelles andrebbe risolta come segue:

nella misura in cui, a norma delle dispo­sizioni di legge del diritto nazionale, il contratto di agente locale è sospeso du­rante il periodo di prova come pubblico impiegato, non vi è incompatibilità fra l'esistenza di detto contratto di agente locale rimasto in sospeso e la qualità di impiegato in prova delle Comunità euro­pee.

La Commissione, convenuta nella causa principale, osserva, circa la questione sot­toposta alla Corte, che si tratta, sul piano comunitario, unicamente del problema della qualità di impiegato di ruolo (art. 1 dello Statuto) e di agente locale (art. 4 del regime degli altri dipendenti); non vi è motivo di richiamarsi al diritto belga. La soluzione della questione riguarda unicamente il diritto comunitario da ap­plicarsi al pubblico impiego europeo.

In proposito vanno fatte le seguenti con­siderazioni:

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

a) A norma dell'art. 1, 1° comma, del regime da applicarsi agli altri dipendenti, l'agente locale è «assunto conforme­mente agli usi locali». Il titolo IV di detto regime precisa il regime particolare da applicarsi agli agenti locali, indicando che le loro condizioni d'impiego, in par­ticolare per quanto riguarda le modalità della loro assunzione e del venir meno del loro contratto, i congedi, la loro re­tribuzione, sono stabilite da ciascuna isti­tuzione in base alla normativa ed agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve svolgere le proprie mansioni (art. 79), che l'istituzione assume, in fatto di previ­denza sociale, gli oneri che spettano ai datori di lavoro secondo la normativa esistente nella località in cui l'agente deve svolgere le proprie mansioni (art. 80) e che le controversie fra l'istituzione e l'agente locale sono sottoposte al giu­dice competente a norma delle leggi in vigore nel luogo in cui l'agente svolge le sue mansioni (art. 81). D'altro canto, il regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, che stabilisce i presupposti e il procedimento per l'applicazione del­l'imposta istituita a profitto delle Comu­nità europee, all'art. 2, non sottopone al­l'imposta gli agenti locali.

Il diritto nazionale ha certo importanza decisiva per quanto riguarda la determi­nazione del regime giuridico degli agenti locali; ciò non toglie, sul piano delle forme, che le condizioni di impiego, in particolare di assunzione e di licenzia­mento di detti agenti, costituiscano og­getto di una normativa comunitaria, ela­borata da ciascuna istituzione.

In relazione a ciò, il 14 maggio 1971 la Commissione ha adottato una «norma­tiva che stabilisce le condizioni d'impiego degli agenti locali della Commissione delle Comunità europee in servizio a

Bruxelles»; ne viene- fatta espressa men­zione nell'art. 3 di tutti i contratti di la­voro stipulati dalla Commissione con un agente locale messo in servizio a Bruxel­les.

b) Dalla giurisprudenza della Corte si desume che le condizioni d'impiego degli impiegati di ruolo e degli altri dipendenti diversi da quelli locali sono determinate dallo Statuto o dal regime e che le con­troversie cui esse danno luogo sono ri­servate alla competenza della Corte; che, viceversa, le condizioni d'impiego degli agenti locali sono determinate a norma della legge nazionale e possono dar luogo ad azione dinanzi ai giudici nazio­nali.

Questa distinzione è giustificata dalla na­tura diversa di un contratto di diritto pri­vato, stipulato con l'agente locale, e del regime di diritto pubblico che si applica agli impiegati di ruolo ed ai dipendenti temporanei o ausiliari.

e) Dalla giurisprudenza della Corte si desume del pari che il procedimento di licenziamento del pubblico impiegato in esito al rapporto alla fine del periodo di prova che sia sfavorevole è disciplinato dall'art. 34, n. 2, dello Statuto e che un provvedimento adottato in forza di que­sta disposizione non può dar luogo a re­sponsabilità della Commissione nei con­fronti dei dipendenti in prova licenziati.

Lo Statuto definisce gli elementi che de­terminano la carriera degli impiegati di ruolo. Il periodo di prova, di sei mesi per la categoria C, può portare, in caso di inidoneità al licenziamento a norma del-

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DESMEDT / COMMISSIONE

l'art. 84, n. 2; questo costituisce un modo ulteriore di cessazione definitiva del ser­vizio, ai sensi dell'art. 47, ma con attri­buzione di una indennità specifica, nor­malmente pari a due mesi di stipendio base. Il Desmedt ha ottenuto questa in-dennità di licenziamento.

d) Il periodo di prova, obbligatorio a norma dello Statuto del personale, non può logicamente tenere in sospeso un rapporto contrattuale di diritto privato, venuto meno col fatto stesso dell'accesso dell'interessato ad un regime di diritto pubblico, di diritto comunitario, che esclude l'applicazione del diritto privato nazionale.

e) La questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles andrebbe risolta come segue:

La qualità di pubblico impiegato delle Comunità europee, tanto in prova quanto di ruolo, è incompatibile con quella di agente locale, in quanto il rap­porto fra quest'ultimo e il suo datore di lavoro è di natura contrattuale e quindi soggetto al diritto nazionale.

I l i — La fase o r a l e

Il sig. Hugues Desmedt, attore nella causa principale, con l'aw. Xavier Xhar-dez, e la Commissione, convenuta nella

causa principale, rappresentata dal sig. Raymond Baeyens, assistito dall'aw. Jean-Marie De Smet, del foro di Bruxel­les, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto alle domande poste dalla Corte all'udienza del 12 marzo 1981.

Il Desmedt ha rilevato che, secondo l'art. 24, leu. b), della normativa che stabilisce le condizioni d'impiego degli agenti lo­cali della Commissione in servizio a Bru­xelles, il contratto di durata indetermi­nata termina normalmente in seguito a recesso, mediante disdetta notificata per iscritto; questa disposizione non consente di ammettere il venir meno implicito, de­rivante dal passaggio dal regime di agente locale allo status di impiegato in prova, tanto più che, secondo il diritto belga, il cambiamento di destinazione, presso lo stesso datore di lavoro, implica, durante il periodo di prova, lá conserva­zione dei diritti acquistati nella prece­dente destinazione. La conferma ne è data dal fatto che il Desmedt è stato as­sunto come pubblico impiegato in esito ad un concorso interno, cui non avrebbe potuto essere ammesso se il suo contratto di agente locale fosse previamente venuto meno. Infine, il fatto che la sua assun­zione sia stata considerata avvenuta il 12 agosto 1964 e sia proseguita, presso la stessa istituzione, oltre il Io gennaio 1977 dimostra che il contratto di lavoro non è venuto meno, neppure implicita­mente, ma è stato unicamente modificato in via temporanea, con la condizione so­spensiva che il rapporto alla fine del pe­riodo di prova fosse favorevole.

La Commissione ha sostenuto che vi è nella fattispecie sovrapposizione di due situazioni giuridiche del tutto distinte e che la decisione di passare dal contratto di agente locale allo status di pubblico impiegato è stata presa, di sua iniziativa,

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

dallo stesso attore nella causa principale. Il contratto di lavoro, secondo il diritto belga, può estinguersi per consenso delle parti, senza preavviso; questa estinzione è nella fattispecie avvenuta implicita­mente, dato che la Commissione non ha

chiesto al Desmedt l'osservanza di un pe­riodo di preavviso.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 maggio 1981.

In diritto

1 Con sentenza 20 marzo 1980, pervenuta alla Corte il 28 dello stesso mese, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trat­tato CEE, una questione pregiudiziale diretta a determinare il rapporto fra lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo Statuto) e, più precisamente, l'art. 34 di questo, e il regime da applicarsi agli altri dipen­denti delle Comunità europee (in prosieguo: il regime) e, più precisamente, gli artt. 79-81 di questo (testo coordinato, non autentico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 100, del 1972).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite pendente dinanzi al Tri­bunal du travail fra la Commissione delle Comunità europee e un ex agente locale, nominato impiegato in prova e licenziato alla fine del periodo di prova.

3 Dal fascicolo, ivi compreso il fascicolo personale dell'interessato, si desume che l'attore nella causa principale veniva assunto dalla Commissione come agente locale a Bruxelles, il 19 agosto 1964, in un primo tempo per sei mesi. Alla scadenza di questo periodo, l'amministrazione comunicava all'interes­sato di aver deciso di prorogare il contratto a tempo indeterminato ad onta del fatto che le sue prestazioni lasciassero a desiderare. Essa aggiungeva l'av­vertimento che egli avrebbe dovuto migliorare sostanzialmente le sue presta­zioni, in mancanza di che l'amministrazione sarebbe stata obbligata a riesa­minare la sua situazione e la prosecuzione della sua attività negli uffici della Commissione.

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DESMEDT / COMMISSIONE

4 La proroga del contratto di lavoro a tempo indeterminato veniva firmata dalle due parti il 13 febbraio 1975. Le schede di valutazione stese nel 1975 e 1976 attestano, anche se con qualche ombra, delle prestazioni nel complesso soddisfacenti.

5 A questo punto l'attore nella causa principale partecipava con esito favore­vole a un concorso interno (COM/C/8/75) , in esito al quale veniva nomi­nato, il 7 gennaio 1977 e con effetto dal Io gennaio dello stesso anno, impie­gato in prova in qualità di commesso aggiunto con inquadramento al grado C 5 e assegnazione alla direzione generale del personale e dell'amministra­zione di Lussemburgo. Da una nota di servizio del 7 febbraio 1977 si desume che «è stato posto fine al contratto di agente locale di cui il sig. Hugues Desmedt ha fruito presso gli uffici della Commissione di Bruxelles, alla data del 31 dicembre 1976, di sera». Questa nota veniva comunicata, fra l'altro, all'ufficio presso il quale l'attore svolgeva le sue mansioni.

6 In seguito alla valutazione negativa contenuta nel rapporto alla fine del pe­riodo di prova, il 28 giugno 1977 l'autorità che ha il potere di nomina deci­deva di licenziare l'attore con effetto dal Io luglio 1977. Dal fascicolo si desume che l'interessato riscuoteva l'indennità di licenziamento di cui all'art. 34, n. 2, 4° comma, dello Statuto del personale, pari a 2 mesi dello stipendio base per l'impiegato in prova che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio. La Commissione gli aveva del pari proposto un contratto di dipendente ausi­liario di durata rigorosamente limitata a 3 mesi con destinazione Bruxelles, soprattutto nell'intento di consentirgli di reiscriversi ad un sistema previden­ziale nazionale. Quest'offerta veniva tuttavia respinta dall'interessato.

7 Va infine rilevato che il 15 settembre 1977 l'attore proponeva reclamo contro il licenziamento, reclamo respinto dalla Commissione con lettera 20 marzo 1978. In questa lettera la Commissione dichiarava in particolare quanto se­gue: «la sua nomina in prova, avvenuta il Io gennaio 1977, che Ella ha accet­tato, implicava necessariamente l'estinzione del contratto di lavoro di diritto privato, dato che la qualità di agente locale è incompatibile con quella di pubblico impiegato di un'istituzione delle Comunità europee.» L'attore non si valeva delle ulteriori possibilità di impugnare il rigetto del reclamo, possibilità offertegli dallo Statuto.

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

8 Con atto di citazione del 15 dicembre 1977 il Desmedt aveva nel frattempo esperito dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles un'azione intesa a far condannare la Commissione al pagamento di un'indennità per inadempi­mento del contratto. In detto atto di citazione egli sosteneva che la Commis­sione avrebbe dovuto ricollocarlo nel suo posto precedente ovvero versargli un'indennità compensativa di preavviso, stimata in sei mesi del suo ultimo stipendio e pari a BFR 228 930. '

9 A sostegno della domanda il Desmedt esponeva che la sua nomina ad impie­gato in prova aveva solo sospeso il contratto di agente locale e che questo contratto aveva quindi avuto nuovamente effetto in seguito al licenziamento come impiegato in prova. Egli paragonava la propria situazione a quella di un lavoratore del settore privato che fosse assegnato in prova a nuove man­sioni e chiedeva al Tribunal du travail di garantirgli la stessa tutela che i tribunali gli avrebbero dato se la successione di contratti avesse avuto luogo nel settore privato.

io La Commissione assumeva che la nomina come impiegato in prova ha la conseguenza di assoggettare il lavoratore allo Statuto del personale e pone necessariamente fine al contratto di agente locale, disciplinato dal regime da applicarsi agli altri dipendenti della Comunità.

n Onde risolvere questa lite il Tribunal du travail ha sollevato la seguente que­stione:

«Se vi sia compatibilità o incompatibilità fra la qualità di impiegato in prova delle Comunità europee soggetta allo Statuto del personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 settembre 1972, n. C 100, pagg. 5-32, e più particolarmente all'art. 34 (8), e quella di agente locale soggetta al diritto privato nazionale, pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 settembre 1972, n. C 100, pag. 80, artt. 79-81, nella fattispecie, per quanto riguarda la normativa belga, all'art. 37 della legge 3 luglio 1978 e all'ex art. 14 delle leggi coordinate sul lavoro.»

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DESMEDT / COMMISSIONE

12 II rapporto fra lo Statuto del personale e il regime da applicarsi agli altri dipendenti, nonché la determinazione dei rispettivi campi d'applicazione vanno definiti in funzione delle disposizioni che costituiscono il fondamento del regime del pubblico impiego europeo.

1 3 Tanto dall'art. 24, n. 1, del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in data 8 aprile 1965, quanto dalla motivazione del regolamento 29 febbraio 1968, n. 259, che fissa lo Sta­tuto del personale nonché il regime da applicarsi agli altri dipendenti (GU n. L 56, pag. 1), adottato in forza di detta disposizione, si desume che lo Statuto e il regime costituiscono due atti complementari, nel senso che ciascuno regge determinate categorie di dipendenti: lo Statuto, gli impiegati di ruolo e quelli in prova, il regime, varie altre categorie di dipendenti, fra cui gli agenti locali. È quindi manifesto che lo Statuto e il regime hanno ciascuno un campo di applicazione ratione personae ben determinato e che non si può perciò ammettere, salvo deroga espressa, che lo stesso dipendente possa essere soggetto simultaneamente all'uno e all'altro di questi due atti.

M Ne consegue che l'agente locale il quale accetti la nomina ad impiegato in prova è soggetto unicamente allo Statuto, la cui applicazione pone fine, ipso iure, ai rapporti in precedenza retti dal regime, senza che sia quindi necessa­rio per l'amministrazione porre espressamente termine al rapporto di lavoro instaurato in forza di quest'ultimo.

is La situazione potrebbe essere diversa solo in caso di espressa decisione con­traria dell'amministrazione. Va inoltre rilevato che nulla vieta all'amministra­zione di ricollocare nella posizione anteriore, alla fine del periodo di prova, il dipendente già soggetto al regime, ma che si tratterebbe in tal caso di un nuovo rapporto di lavoro, non già della continuazione di quello precedente.

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SENTENZA DEL 25. 6. 1981 — CAUSA 105/80

i6 Va osservato ancora che, benché il periodo di prova implichi per il titolare un'innegabile precarietà, il dipendente in prova è cionondimeno protetto con­tro il licenziamento arbitrario grazie ai rimedi giuridici offerti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Sul piano comparativo, la sua situazione non è in proposito più aleatoria di quella dell'agente locale il cui licenziamento per insufficienza professionale è sempre possibile, purché siano osservate le forme ed i termini prescritti.

i7 Tenuto conto di quanto precede, la questione sollevata va risolta affermando che vi è incompatibilità fra la qualità di impiegato in prova soggetto allo Statuto del personale e quella di agente locale soggetto al regime degli altri dipendenti, nel senso che l'accesso dell'agente locale alla qualità di impiegato in prova pone fine, ipso iure, alla possibilità di applicare il regime relativo agli altri dipendenti della Comunità e, di conseguenza, al contratto di lavoro concluso in base ad esso.

Sulle spese

is Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha pre­sentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei con­fronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carat­tere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza 20 marzo 1980, dichiara:

Vi è incompatibilità fra la qualità di impiegato in prova soggetto allo Statuto del personale e quella di agente locale soggetto al regime degli altri dipendenti, nel senso che l'accesso dell'agente locale alla qualità di

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DESMEDT / COMMISSIONE

impiegato in prova pone fine, ipso iure, alla possibilità di applicare il regime relativo agli altri dipendenti della Comunità e, di conseguenza, al contratto di lavoro concluso in base ad esso.

Pescatore Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 giugno 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI

DEL 21 MAGGIO 1981

Signor Presidente, signori Giudici,

1. La questione da decidere nella pre­sente causa è se una persona avente la qualità di funzionario in prova alle di­pendenze di una istituzione comunitaria conservi o meno durante il periodo di prova, beninteso in regime di tempora­nea sospensione, i diritti derivanti da una precedente assunzione come «agente lo­cale» alle dipendenze della medesima istituzione.

Comincerò da una breve cronologia dei fatti. Con un contratto del 12 agosto 1974, il signor Hugues Desmedí, citta­dino belga, fu assunto dalla Commis­sione delle Comunità europee a Bruxelles

come agente locale a tempo determinato, per la durata di sei mesi, e fu destinato a svolgere le mansioni di magazziniere. Il contratto venne prorogato a tempo inde­terminato il 13 febbraio 1975. Poco dopo, il signor Desmedt partecipò a un concorso interno (il concorso COM/ C/8/75) per la costituzione di una lista di riserva di commessi aggiunti, carriera C 5/C 4, ed essendo risultato idoneo fu inserito in detta lista. Il 7 gennaio 1977 egli fu nominato funzionario in prova e destinato a prestare servizio a Lussem­burgo presso il Centro di calcolo, in qua­lità di operatore.

Purtroppo per lui, lo stage ebbe esito ne­gativo. Il rapporto dell'amministrazione relativo alla capacità dell'interessato ad

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